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DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL' URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016 E A MONTEVIDEO IL 14 DICEMBRE 2016.
R E L A Z I O N E
1. FINALITÀ
L’Accordo ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:
− mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;
− va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico, di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 13 articoli.
L’Articolo I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l’ordinamento europeo.
L’Articolo II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate.
Il medesimo Articolo II, al paragrafo 2, indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:
− ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
− partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie internazionali;
− utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del personale ed organizzazione delle Forze armate;
− questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
− conoscenze in scienza e tecnologia;
− formazione, istruzione ed esercitazioni militari;
− questioni attinenti ad equipaggiamenti di unità militari, organizzazione e impiego di sistemi
militari;
− sanità militare;
− storia militare;
Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:
− scambio di esperienze tra esperti, di personale docente, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;
− incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
− partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti;
− partecipazione all’addestramento militare, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
− visite di navi ed aeromobili militari;
− scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;
− promozione di iniziative commerciali nell’area della difesa e sviluppo di programmi e progetti di applicazione di tecnologia della difesa;
− trasferimento di materiale.
L’Articolo III disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di armamenti:
• navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti;
• armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;
• bombe, razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;
• polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;
• sistemi elettronici, radar, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento e software appositamente costruiti per uso militare;
• materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l’addestramento militare;
• macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni
L’ equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento.
Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione dell’Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria nazionale e delle organizzazioni interessate.
L’Articolo IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio.
L’Articolo V prevede che le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di ciascuno o contro qualcuno dei membri delle proprie Forze armate per danni provocati contro gli stessi in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. Inoltre, stabilisce che ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. Infine, in caso di responsabilità congiunta delle Forze armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato.
L’Articolo VI regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire cure d’urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
L’Articolo VII impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l’Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
L’Articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
L’Articolo IX prescrive che le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.
L’Articolo X prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei programmi di sviluppo attuativi del presente Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell’Accordo tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore, al pari dei protocolli aggiuntivi, con le medesime modalità previste per l’Accordo.
L’Articolo XI stabilisce che l’Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato e che ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualunque momento. La denuncia dovrà essere notificata all’altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avrà effetto novanta giorni dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la notifica.
L’Articolo XII stabilisce che l’Accordo entri in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell’ultima notifica, relativa al compimento delle procedure interne richieste da ciascuna delle Parti.
L’Articolo XIII statuisce che la Parte nel cui territorio l’Accordo si sottoscriverà lo registrerà presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite e nel contempo notificherà all’altra Parte la conclusione di tale procedura e la informerà sul numero di deposito attribuito.