CONTRATTO SPIEGATO - C/C BANCARIO
CONTRATTO SPIEGATO - C/C BANCARIO
Il termine "conto corrente bancario" individua un rapporto contrattuale consistente nell’incarico che il cliente affida alla banca di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La banca provvede ad accreditare ed addebitare al conto del cliente somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici, a concessioni di credito piuttosto che al pagamento di assegni, all’esecuzione di bonifici, all’addebito delle utenze.
Al cliente è periodicamente inviato l’estratto conto che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare sia in avere, l’evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza" in quanto le operazioni ad esso relative possono essere concluse anche per corrispondenza, avviene mediante la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo contrattuale contenente clausole già predisposte (alcune delle quali sono da integrare con pattuizioni specifiche). La conclusione del contratto consente l’accesso ai servizi di conto corrente bancario.
Normativa Contrattuale (Mod.1785)
ARTICOLO 1
Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
ARTICOLO 2
L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
ARTICOLO 3
Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.
Spiegazione
ARTICOLO 1
La banca assume incarichi solo dal cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto contrattuale. Ma il cliente può designare altre persone a rappresentarlo nei confronti della banca, purché rilasci a tali persone una specifica autorizzazione (che la banca conserva) e consenta alla banca di identificare tali soggetti (delega ad operare).
Solo per iscritto il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la banca per suo conto.
L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse ad esempio:
• emissione di assegni bancari;
• versamento di somme o assegni;
• prelievo di somme;
• disposizioni a favore di terzo;
• deleghe di pagamento o riscossione;
• altre.
Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Decorsi un certo numero di giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla banca (ad esempio con lettera raccomandata).
ARTICOLO 3
ASSEGNO BANCARIO:
è un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato che la banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni).
Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni.
I DATI DELL’ASSEGNO BANCARIO:
per svolgere la sua funzione di pagamento l’assegno contiene alcuni dati.
Normativa Contrattuale (Mod.1785)
Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta e a dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli stessi. Da tale momento egli non sarà responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli; resta comunque ferma, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca per l’ipotesi in cui la stessa abbia provveduto al pagamento senza l’osservanza della diligenza adeguata alla propria condizione professionale.
Spiegazione
I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l’assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l’assegno è dato in pagamento); l’importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l’assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista.
GIRATA:
è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola “non trasferibile”, in questo caso infatti l’assegno è pagabile solo al beneficiario.
La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l’assegno, oppure “in bianco” quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma.
AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI:
la convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca autorizza il correntista all’emissione degli assegni, purché sul conto ce ne sia disponibilità. Il beneficiario o successivo giratario possono presentarlo per l'incasso.
L’autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall’inizio se la banca non l’ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto).
L’autorizzazione può venire meno su revoca della banca a causa del recesso dalla convenzione d’assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene “regolarizzato” nei successivi 60 giorni. In quest’ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il cliente è interdetto all’emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione.
Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione.
Il correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o smarriti il cliente, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla banca l’indicazione dei dati identificativi degli assegni. La banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal correntista, la banca gli fornisce le informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.)
Normativa Contrattuale (Mod.1785)
La Banca a richiesta del cliente, lo informa delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo.
Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
In caso di prelievi a mezzo di carta Bancomat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
Spiegazione
circa le procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati.
DENUNCIA:
si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo.
SEQUESTRO:
per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un avvocato).
AMMORTAMENTO:
per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento.
EMISSIONE:
attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l’importo dell’assegno supera i 12.500 l’assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: “non trasferibile”, che consente l’incasso esclusivamente al beneficiario.
Una volta che l’assegno è stato integralmente compilato
e firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido.
PRESENTAZIONE:
è il momento in cui il prenditore presenta l’assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità.
ACCREDITO:
è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un’annotazione "a credito".
ADDEBITO:
è il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l’assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul
Normativa Contrattuale (Mod.1785)
In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.
ARTICOLO 4
Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.
L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine – e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli – e non è disponibile prima che la Banca ne abbai effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Spiegazione
conto corrente sufficiente disponibilità, la banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell’effettivo addebito in conto, non pagherà l’assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto.
Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c’è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento anche qualora il correntista abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono dare incarico alla banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo.
ARTICOLO 4
BANCA NEGOZIATRICE:
è la banca incaricata dal portatore dell’assegno di curarne l’incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente.
BANCA TRATTARIA:
è lo sportello della banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento.
ASSEGNO CIRCOLARE:
viene emesso dalla banca a favore di un soggetto determinato per somme delle quali la banca ha già la disponibilità.
VERSAMENTO DI ASSEGNI:
il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua banca di curarne l’incasso.
Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili. Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine".
SALVO BUON FINE:
è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto. I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc. ).
VALUTA:
indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto.
Normativa Contrattuale (Mod.1785)
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso e ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell’importo medesimo.
In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
ARTICOLO 5
La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Spiegazione
La banca può, volta per volta, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l’importo precedentemente accreditato sul conto del cliente, relativamente agli assegni non pagati. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la banca che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato.
Decorsi i termini per la disponibilità, la banca (trattaria nel caso di assegni bancari) o emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del suo cliente per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente.
Anche quando il correntista versa sul conto corrente altri ordini di pagamento diversi dall'assegno bancario o circolare (vaglia postali, vaglia cambiari) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore.
ARTICOLO 5
La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in banca all’atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del cliente.
Se il cliente effettua a favore della banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del cliente verso la banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.
PEGNO:
è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di soddisfarsi del credito, con preferenza sugli altri creditori.
RITENZIONE:
è la facoltà della banca di trattenere titoli e valori del cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del cliente verso la banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti).
Normativa Contrattuale (Mod.1785)
Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, a luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Nel caso di cliente non consumatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’Art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima a altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.
Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari.
Spiegazione
CONTO CORRENTE:
è il mezzo attraverso il quale sono registrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o più soggetti giuridici (correntista/i).
Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca in un contratto e sottoscritte dall’intestatario/i, all’atto dell’apertura del conto corrente.
SALDO:
Con la cadenza periodica stabilita nel contratto la banca invia al correntista l'estratto conto con l’elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l’indicazione del saldo alla data. Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di somme disponibili sul conto, la banca ha anticipato delle somme al cliente (utilizzo del conto con affidamento). La banca ha un credito verso il cliente quando concede un prestito. A titolo esemplificativo l’articolo 5 del contratto elenca le possibili operazioni bancarie che fanno sorgere un credito della banca nei confronti del cliente. C'è un limite ai diritti che la banca può vantare su ciò che detiene per conto del cliente.
CREDITO LIQUIDO:
determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);
CREDITO ESIGIBILE:
del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine).
Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l’agenzia, la filiale o la dipendenza) c’è disponibilità – o in ogni caso la banca detiene delle somme del cliente – le norme di legge consentono alla banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte.
La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza (v. infra). Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla banca, dall’aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).
Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la banca può compensare sino alla soddisfazione dell’intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.
Normativa Contrattuale (Mod.1785)
ARTICOLO 6
Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza espressa richiesta della Banca;
c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora l’apertura di credito sia concessa ad un consumatore la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. La Banca dà immediata comunicazione scritta al cliente della riduzione, sospensione o recesso dall’apertura di credito. Il Correntista ha facoltà di recedere dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di
Spiegazione
Se il cliente è un consumatore, nel rispetto delle norme concernenti le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, la banca non può operare la compensazione facoltativa.
COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti.
COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la banca ed il cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.
INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficoltà economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali situazioni la banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla banca.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX: condizioni contrattuali predisposte dall'operatore economico e sottoposte al consumatore per l'accettazione, le quali determinano a svantaggio del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.
ARTICOLO 6
Con l’apertura di credito la banca realizza (a sua facoltà) l’interesse del cliente (di particolare affidabilità) di avere la disponibilità di un credito presso la banca stessa, per un periodo di tempo tendenzialmente prolungato.
Il cliente può utilizzare la disponibilità in uno o più momenti e può ripristinare la misura della disponibilità con successivi versamenti.
Qualora l’apertura di credito fosse concessa a tempo determinato, alla scadenza il cliente dovrà riconoscere alla banca quanto dovuto (anche senza un richiesta specifica) per capitali, spese, imposte, tasse ed eventuali accessori.
La banca ha la facoltà di recedere, ridurre o sospendere l’apertura di credito, in qualunque momento con un preavviso per il pagamento da parte del cliente di quanto dovuto non inferiore ad un giorno.
Analoga facoltà è concessa alla banca per giustificato motivo nei confronti del cliente, che riveste la qualità di consumatore. In questo caso al cliente è concesso un termine per il pagamento di quanto dovuto di tre giorni. Del recesso, della riduzione o sospensione dall’apertura di credito la banca deve dare immediata comunicazione scritta al cliente.
Anche il cliente può recedere dall’apertura di credito. Il recesso con effetto di chiusura dell’operazione avverrà attraverso il completo pagamento di quanto il cliente deve alla banca.
quanto dovuto;
Normativa Contrattuale (Mod.1785) d) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso; e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite; f) le Norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista. ARTICOLO 7 I rapporti di xxxx e avere vengono chiusi con la periodicità convenuta, portando in conto, oltre agli interessi creditori e debitori, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge, con valuta data di regolamento. Il saldo periodico così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca o da questa al Correntista sono determinati nella misura stabilita nel contratto ed in quella che, nel corso del rapporto, la Banca porta a conoscenza del Correntista nelle forme e con le modalità di cui all’art. 15. Sul saldo risultante della chiusura definitiva, per qualsiasi motivo, del conto, gli interessi nella misura pattuita continueranno a decorrere fino alla data di estensione del debito e verranno regolati e computati senza capitalizzazione periodica. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione, nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra Banca, fatti salvi gli adempimenti degli obblighi fiscali. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, alle seguenti condizioni: - il Correntista, senza preavviso; - la Banca, senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 15 giorni dal contratto di conto corrente e di un giorno dalla inerente convenzione di assegno. | Spiegazione In ogni caso il recesso dall’apertura determina l’immediata sospensione della facoltà di utilizzo della disponibilità. E’ possibile che la banca provveda ad eseguire la disposizioni richieste dal cliente sulla disponibilità anche dopo la scadenza dell’apertura di credito o una volta operato dalle parti il recesso dalla stessa. In tale caso, la consentita operatività non determina né il ripristino dell’operatività, né l’aumento della disponibilità a suo tempo concessa. Le disposizioni previste dalla banca per il caso di recesso, potranno trovare applicazione anche per analoghe operazioni bancarie. ARTICOLO 7 La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità. Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto, su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta stabilita dal contratto. Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto. La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla banca che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente. |
Normativa Contrattuale (Mod.1785) Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. ARTICOLO 8 L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui Art. 1713. cod. civ.. Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite il Correntista può proporre l’impugnazione, entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali per indebiti accreditamenti. ARTICOLO 9 Per il conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia od all’estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca. ARTICOLO 10 In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è | Spiegazione Per i debiti del cliente (dei clienti in caso di cointestazione) verso la banca, in particolare per concessione di fido, sono chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale (es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovi soci di una società di persone). SOLIDARIETA': x. xxx. 00, XXx comma “Obbligazioni solidali”. INDIVISIBILITA': consente alla banca, in caso di morte di un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'intero pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in tante quote quanti sono gli eredi. ARTICOLO 8 La banca invia al cliente ad ogni chiusura (periodicamente concordata con la banca) un estratto conto entro il termine di trenta giorni dalla data della predetta chiusura. Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che la banca invia periodicamente al correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla banca un reclamo scritto. Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente o la banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto. ARTICOLO 10 L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano |
Normativa Contrattuale (Mod.1785) tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. ARTICOLO 11 Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei contestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i contestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei contestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell’art. 1. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell’art. 1. ARTICOLO 12 Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri contestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto dalla Banca da tutti i contestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo contestatario, risponderanno nei confronti della Banca, tutti i contestatari in solido fra loro. | Spiegazione contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca estera che ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma. ARTICOLO 11 Se gli intestatari del rapporto con la banca sono più di uno, la banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nulla possono eccepire. Se il rapporto con la banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri cointestatari. Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della banca. ARTICOLO 12 Se il rapporto con la banca è cointestato, i contestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioé ognuno da solo ma con effetto su tutti (come è prassi). E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla banca. OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o “solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza. |
Normativa Contrattuale (Mod.1785) ARTICOLO 13 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari del conto di cui all’articolo precedente, ciascuno degli altri contestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del contestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i contestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. ARTICOLO 14 Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue: a) in caso di recesso, da parte del Correntista, o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con la data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del quinto comma dell’art. 7; b) in caso di recesso, da parte della Banca dall’apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione; c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall’apertura di credito ai sensi dell’art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di leggi fra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. | Spiegazione ARTICOLO 13 In caso di decesso di uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale rappresentante dell’incapace. Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari,compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace. ARTICOLO 14 La banca ed il cliente prevedono che, in caso di cessazione della facoltà di disposizione di assegni, il pagamento degli stessi viene regolato per ipotesi separate. Nel caso di recesso da parte di entrambe le parti dal contratto di conto corrente e della inerente convenzione di assegno la banca non è più tenuta al pagamento degli assegni con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante ai sensi del quinto comma dell’art. 7. Nel caso di recesso da parte della banca dall’apertura di credito concessa al cliente, quest’ultimo è tenuto a costituire tempestivamente la provvista necessaria per far fronte al pagamento degli assegni emessi in data anteriore alla ricezione della comunicazione di recesso e dei quali non sia ancora scaduto il relativo termine di presentazione. Qualora la banca dovesse avvalersi della facoltà di compensare i crediti (tra loro né liquidi, né esigibili), la banca stessa non è tenuta al pagamento degli assegni emessi dal cliente in data posteriore alla ricezione da parte del cliente stesso della comunicazione con cui la banca ha dichiarato la propria volontà di avvalersi della compensazione, tenendo presente la disponibilità ancora esistente sul conto successivamente alla detta compensazione. Nel caso in cui la banca dovesse comunicare il recesso dall’apertura di credito ai sensi dell’art. 6, lett. c), la compensazione si dovrà intendere come operante con decorrenza dalla data stessa di ricezione della comunicazione ed il cliente quest’ultimo è tenuto a costituire tempestivamente la provvista necessaria per far fronte al pagamento degli assegni emessi in data anteriore alla ricezione della comunicazione di recesso e dei quali non sia ancora scaduto il relativo termine di presentazione, sul rapporto o sui rapporti sui quali la compensazione è andata ad incidere e tenendo presente la disponibilità ancora esistente sul conto successivamente alla detta compensazione. Analogo obbligo farà carico al cliente in ogni caso in cui si dovesse verificare la compensazione tra crediti liquidi ed esigibili. |
Normativa Contrattuale (Mod.1785) ARTICOLO 15 Ai sensi dell’art. 118 del T.U.L.B. (Testo Unico Legge Bancaria, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 223/206), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad un obbligo di comunicazione da parte della Banca. ARTICOLO 16 Le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione. La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da in esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto da terzi o comunque non imputabile alla Banca; restano ferme le disposizioni del D. Lgs. 28/7/2000 n. 253 riguardante l’esecuzione di bonifici tra Stati membri dell’Unione Europea. ARTICOLO 17 Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a secondo che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma di reclamo, l’operato della Banca si intenderà approvato. ARTICOLO 18 La Banca esegue gli incarichi del Correntista, salvo che ricorra un giustificato motivo; in tale ipotesi il cliente dovrà | Spiegazione ARTICOLO 15 Il rapporto banca-cliente è un rapporto di durata e le condizioni economiche e normative possono mutare nel corso del rapporto ad iniziativa della banca. Le modifiche sono consentite e non sono inefficaci se la banca informa, tramite preventiva comunicazione, il cliente delle variazioni attuate nei contratti relativi a prodotti e servizi bancari. Il cliente, se non soddisfatto, potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione, ottenendo l'applicazione delle precedenti condizioni e senza penalità per l’esercizio del recesso. La comunicazione al cliente, delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, può essere effettuata dalla banca non solo con una comunicazione scritta diretta, ma anche mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. ARTICOLO 16 BONIFICO: è un ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso. ARTICOLO 17 L'eventuale reclamo del correntista in relazione alle operazioni eseguite dalla banca deve avvenire non appena il cliente entra in possesso della comunicazione di esecuzione dell'incarico. Se la contestazione non perviene entro il termine previsto, nessuna rimostranza potrà più essere mossa dal correntista e l’operato della banca si intenderà come approvato. ARTICOLO 18 La banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il cliente, |
Normativa Contrattuale (Mod.1785) essere prontamente informato del rifiuto di assumere l’incarico. In relazione agli incarichi ricevuti dal Correntista, la Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di istruzioni particolari del Correntista, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento e di bonifico sarà determinato dalla Banca con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale, tenendo conto della natura degli ordini ricevuti. ARTICOLO 19 Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti di conto corrente e all’uso della presente sono a carico del Correntista. ARTICOLO 20 Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate. La decorrenza di ogni periodo di vincolo prende inizio dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 4. Qualora da una delle parti non venga dato preavviso scritto per la risoluzione dell’operazione almeno tre giorni prima della scadenza, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, s’intende senz’altro rinnovato per un periodo eguale al precedente e così di seguito per le successive scadenze al tasso che sarà di volta in volta comunicato al Correntista dalla Banca se non già concordato in sede di accensione. La disdetta da parte della Banca, come ogni altra comunicazione della Banca stessa, si ritiene a cognizione del Correntista quando gli sia stata inviata all’indirizzo di cui all’art. 2. Per l’invio dell’estratto conto e per l’approvazione del medesimo vale il disposto dell’art. 8. ARTICOLO 21 Per i conti espressi in Euro le relative disponibilità possono essere utilizzate anche mediante emissione di assegni in valuta estera. In tal caso il Correntista dovrà effettuare sull’assegno le seguenti modifiche: a) cancellazione della dizione “euro” (in alto a destra sull’assegno) ed indicazione, immediatamente dopo, della sigla della valuta; b) Cancellazione della dizione “euro” – e del relativo simbolo – ed indicazione, per esteso, della valuta e dell’importo accanto al quale dovrà essere apposta un’ulteriore sottoscrizione oltre a quella di traenza per ratifica delle modificazioni effettuate. | Spiegazione salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito darne comunicazione al cliente. Il cliente autorizza la banca a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente (anche se quest’ultimo non ha natura di intermediario bancario) in relazione agli incarichi che decide di affidare alla banca stessa. La banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del cliente. La banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del correntista. |
Normativa Contrattuale (Mod.1785) I titoli saranno comunque emessi solo in una delle seguenti valute estere: dollari usa, sterline inglesi, franchi svizzeri, yen giapponesi, dollari canadesi, dollari australiani, corone danesi, corone norvegesi e corone svedesi. Resta inteso che i titoli saranno addebitati sul conto corrente per il controvalore in Euro calcolato sulla base del cambio di listino BNL del giorno di estinzione. Per l’estinzione dell’assegno e per l’acquisto della valuta estera verranno applicate le spese e commissioni bancarie ordinarie, nonché la commissione di servizio, ove applicabile, con un minimo per negoziazione, nelle misure indicate negli appositi cartelli delle condizioni esposte al pubblico. Il Correntista si impegna a non apporre la clausola “IN EFFETTIVO” di cui all’art. 1279 del Codice Civile (e cioè la consegna di banconote estere). Ove, in caso di inosservanza dell’impegno di cui sopra, venisse apposta la clausola “IN EFFETTIVO” e il beneficiario chiedesse ai nostri sportelli in Italia la consegna per cassa di valuta estera, e cioè banconote estere, il pagamento in tale forma verrà ugualmente effettuato se e nei limiti delle disponibilità di banconote esistenti; in caso di impossibilità della banca e di rifiuto del beneficiario di accettare modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà il pagamento dell’assegno restando a carico del Correntista ogni eventuale connessa conseguenza. Resta inteso che in caso di pagamento di banconote estere, il controvalore in Euro da addebitare sul conto corrente verrà determinato in base al cambio delle banconote estere, vigente il giorno del pagamento, indicato negli appositi cartelli delle condizioni esposte al pubblico. ARTICOLO 22 Per i conti espressi in valuta estera, le relative disponibilità possono essere utilizzate anche mediante emissione di assegni di valuta diversa, ivi compreso l’Euro, da quella in cui è espresso il conto stesso. Gli assegni dovranno riportare: a) l’indicazione, immediatamente prima dell’importo in cifre, della sigla della valuta; b) l’indicazione per esteso della valuta e dell’importo in lettere: I titoli saranno comunque emessi solo in Euro o in una delle seguenti valute estere: dollari usa, sterline inglesi, franchi svizzeri, yen giapponesi, dollari canadesi, dollari australiani, corone danesi, corone norvegesi e corone svedesi. Resta inteso che i titoli saranno addebitati sul conto corrente per l’importo risultante dalla conversione tra due monete effettuata sulla base del cambio di listino BNL del giorno di estinzione. Per l’estinzione dell’assegno e l’operazione di arbitraggio verranno applicate le spese e commissioni bancarie ordinarie, nonché la commissione di servizio, ove applicabile, con un minimo per negoziazione, nelle misure indicate negli appositi cartelli delle condizioni esposte al pubblico. | Spiegazione |
Normativa Contrattuale (Mod.1785) Il Correntista, solo in caso di emissione di assegni in valuta estera (escluso quindi l’Euro) si impegna a non apporre la clausola “IN EFFETTIVO” di cui all’art. 1279 del Codice Civile (e cioè la consegna di banconote estere). Ove, in caso di inosservanza dell’impegno di cui sopra, venisse apposta la clausola “IN EFFETTIVO” e il beneficiario chiedesse ai nostri sportelli in Italia la consegna per cassa di valuta estera, e cioè banconote estere, il pagamento in tale forma verrà ugualmente effettuato se e nei limiti delle disponibilità di banconote esistenti; in caso di impossibilità della Banca e di rifiuto del beneficiario di accettare modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà il pagamento dell’assegno restando a carico del Correntista ogni eventuale connessa conseguenza. Nel caso consentito, di assegni emessi in Euro, il controvalore in valuta da addebitare è quello risultante dal cambio di listino BNL del giorno di estinzione. | Spiegazione |