CONTRATTO DI FILIERA “FILIERA VINO BIO”
CONTRATTO DI FILIERA “FILIERA VINO BIO”
TRA
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, il “Ministero”), codice fiscale 97099470581, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, ai sensi del DPCM del 7/8/2020, registrato presso la Corte dei Conti il 10/9/2020 con prot. n. 832.
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E
La Soc. Coop. Agr Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. (di seguito, il “Proponente”), con sede in Orsogna (CH), via Ortonese n. 29, Cap. 66036, in persona del Legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Guardagriele (CH), il 3/4/1962 (documento d’identità AT9209968 valido sino al 3.4.2023), domiciliato per la carica presso la sede della medesima, la quale agisce in virtù del ruolo conferito dalla Normativa di Riferimento rispetto a tutti i seguenti beneficiari:
1. SOC. COOP. AGR. OLEARIA VINICOLA ORSOGNA P. IVA: 00090210691 CUP: J69D20000220008
2. XXXXXX BIOTECNOLOGIE SRL P. IVA 01601480682 CUP: J29D20000310008
3.SOC. AGR. ANTICA TENUTA PIETRAMORE S.S. P. IVA: 01904900675 CUP: J19D20000800008
4. SOC. AGR. TORRI CANTINE SRL P. IVA: 01934350677 CUP: J19D20000810008
5. SOC. AGR. CIU’ CIU’ DI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX E XXXXXXXXXX XXXXXX X.X. X. IVA: 01511110445 CUP: J59D20000250008
PREMESSO CHE:
a. la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 66, comma 1) e successive modificazioni e integrazioni ha istituito i Contratti di Filiera e di Distretto, demandando al Ministero la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la loro attuazione;
b. la medesima legge n. 289/2002 (art. 60 e 61) ha istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate e con il successivo decreto legislativo 31 maggio 2010 n. 88 il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
c. la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni ha istituito il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (FRI), gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni (di seguito, “C.D.P.”);
d. la legge 3 febbraio 2011, n. 4 reca, all’art. 1 (che sostituisce il comma 1 dell’art. 66 della richiamata legge n. 289/2002), l’estensione dei Contratti di Filiera e di Distretto a tutto il territorio nazionale;
e. il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone, all’art. 63, l’attivazione dei nuovi Contratti di Filiera e di Distretto;
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f. il Decreto n. 1192 dell’8 gennaio 2016, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha stabilito i “Criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e dei contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi” (di seguito, “Decreto”);
g. l’Allegato A al Decreto definisce le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto per l’attuazione dei Contratti di filiera e di distretto;
h. il Decreto del 3 agosto 2016, n. 8254 (di seguito “Decreto FRI”) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, ai sensi dell’art. 1, comma 357, della legge 30.12.2004 n. 311, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di competenza del Ministero;
i. l’Avviso del Ministero n. 60690 del 10.08.2017, (successivamente modificato dall’Avviso n. 75886 del 18.10.2017 e dall’Avviso n. 82708 del 15.11.2017) definisce “le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché i principi di carattere generale in ordine alla ammissibilità delle spese e alle modalità di erogazione delle agevolazioni” (di seguito, “Avviso”)
j. la Circolare del Ministero n. 80408 del 7.11.2017, stabilisce le “modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all’elenco delle banche autorizzate di cui all’art. 9 del Decreto”;
k. la Circolare del Ministero n. 1438 del 19.04.2019, disciplina le “modalità di erogazione delle agevolazioni” e integra l’Avviso di cui alla lettera i;
l. tutte le norme di cui sopra vengono complessivamente ricomprese, di seguito ed in epigrafe, nella dizione “Normativa di Riferimento”;
m. in base alla Normativa di Riferimento, i Contratti di Filiera sono finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti
della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale;
i contratti di distretto rappresentano i distretti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sono finalizzati alla realizzazione di un programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
n. la C.D.P. ha sottoscritto, in data 19.10.2017 una Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei Contratti di Filiera e di Distretto (di seguito la “Convenzione C.D.P.”) con il Ministero e con i soggetti di cui all’articolo 9 del Decreto (Allegato 1);
o. la Banca Autorizzata (di seguito, la “Banca Autorizzata”) ex art. 9, comma 2 del Decreto e le Banche Finanziatrici (di seguito, le “Banche Finanziatrici”) ex art. 9, comma 3 del Decreto sono quelle di cui all’allegato al presente contratto (Allegato 2);
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p. il Proponente ha presentato in data 29.01.2018 domanda di accesso alle agevolazioni attraverso la presentazione di un Contratto di Filiera denominato “Filiera Vino Bio”, avente l’obiettivo di promuovere vini biologici a basso contenuto di solfiti utilizzando microrganismi autoctoni e di incrementare i prodotti bio mediante l’introduzione di tecniche colturali (di seguito, il “Programma”);
q. il Ministero, effettuate le attività istruttorie e valutative di cui alla Normativa di Riferimento, ha approvato il Programma con nota n.0056243 del 5.8.2019;
r. il Proponente ha presentato al Ministero (in data 27.02.2020, acquisito agli atti con prot.
n. 14367 del 2.3.2020) una proposta definitiva (di seguito, “Proposta definitiva”), approvata con provvedimento ministeriale prot. n. 9087569 del 3.9.2020 (Allegato 3);
s. nella Proposta definitiva sono risultati ammissibili alle agevolazioni investimenti per complessivi € 14.885.000,00 con una copertura finanziaria che risulta così suddivisa:
1. Contributo in conto capitale (di seguito il “Contributo in conto capitale”) per l’importo di euro 4.779.750,00 a valere sulle disponibilità del Piano operativo agricoltura Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC);
2. finanziamento agevolato per l’importo di euro 4.269.625,00 (di seguito il “Finanziamento Agevolato FRI”) a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) concesso da C.D.P., ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere allegate (Allegato 4);
3. finanziamento bancario per l’importo complessivo di euro 4.269.625,00 (di seguito il “Finanziamento Bancario”) i cui soggetti erogatori saranno le Banche Finanziatrici di cui all’Allegato 2, ai sensi della Normativa di Riferimento, con Delibere rilasciate da BNL S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. (Allegato 5).
L’insieme del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario costituisce
il Finanziamento complessivo (di seguito “Finanziamento FRI”);
4. mezzi propri per l’importo di euro 1.566.000,00 apportati dai Beneficiari;
t. il Legale Rappresentante pro-tempore della società ha trasmesso al Ministero in data 29.01.2018, la Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni relativa all’insussistenza di Procedimenti Penali a proprio carico;
u. Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio, da parte della Banca Dati Nazionale Unica (BDNA), dell’informativa antimafia ex art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. La mancata attestazione dell’insussistenza delle cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa è condizione di risoluzione del contratto;
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v. con il presente “Contratto di Filiera” (di seguito “Contratto”) le parti intendono disciplinare le modalità attuative del contratto “Filiera Vino Bio”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. OGGETTO
2.1 Il Contratto di Filiera “Filiera Vino Bio”, disciplina i rapporti tra il Ministero e il Proponente relativamente alle modalità di attuazione della Proposta definitiva.
2.2 Il Proponente, intervenuto anche nell’interesse dei Beneficiari secondo il ruolo specifico che gli è stato attribuito dalla Normativa di Riferimento, costituisce, per quanto riguarda il Contratto, l’interlocutore unico nei confronti del Ministero. Con la sottoscrizione del presente Contratto, pertanto, il Proponente è impegnato, anche per i Beneficiari, sulla base della Normativa di Riferimento, a darvi esecuzione e attuazione, per tutti i rapporti nascenti e conseguenti.
2.3 I Beneficiari possono accedere alle agevolazioni secondo le modalità indicate nel presente Contratto al verificarsi delle condizioni ed al mantenimento degli obblighi previsti nel Contratto e nella Normativa di Riferimento.
2.4 Con la stipula del Contratto i Beneficiari si assumono, tra gli altri, i seguenti obblighi, che formano condizione essenziale di efficacia per l’erogazione delle agevolazioni:
a. impiegare le somme loro erogate esclusivamente per sostenere le spese relative alla realizzazione della Proposta definitiva;
b. ultimare gli interventi previsti nella Proposta definitiva entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, più l’eventuale periodo di proroga concesso ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Decreto;
c. comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva, determinata secondo quanto specificato nell’Avviso;
d. non trasferire altrove la sede degli investimenti o alienare a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del Ministero, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nella Proposta definitiva, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di completamento degli investimenti previsti nella Proposta definitiva;
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e. osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente.
2.5 Il Ministero trasmette copia del presente Contratto alle Regioni, alla Banca Autorizzata, alle Banche Finanziatrici, e a C.D.P.
3. DURATA
3.1 Il presente Contratto ha validità, dalla data della sua efficacia di cui al successivo art. 4, sino all’adozione, da parte del Ministero, del decreto di concessione definitiva di cui all’art. 18, comma 2 del Decreto e comunque fino al completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla Normativa di Riferimento da parte del Proponente e di tutti i Beneficiari.
4. EFFICACIA
4.1 L’efficacia del Contratto di Xxxxxxx è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.
4.2 Il Ministero, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente
comma, provvede a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5.
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4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.
5. DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE, DEL COFINANZIAMENTO E DEL FINANZIAMENTO FRI
5.1 L’erogazione del Contributo in Conto capitale e del Finanziamento FRI avviene per stato di avanzamento lavori (di seguito, “SAL”), salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
5.2 Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il Proponente trasmette alla Banca Autorizzata, per conto dei Beneficiari, successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento di cui al precedente art. 4, comma 4, la richiesta di erogazione (di seguito, “Domanda di Erogazione”) a SAL redatta secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero n. 1438 del 19.04.2019.
5.3 Il Proponente può presentare, per conto di ciascun Beneficiario, al massimo, 5 (cinque) Domande di Erogazione, di cui l’ultima a saldo; tra una Domanda di Erogazione e l’altra devono intercorrere almeno 6 (sei) mesi.
5.4 Ciascuna Domanda di Erogazione a SAL deve essere corredata dai titoli di spesa. Per l’erogazione del Finanziamento FRI si terrà conto dell’ammontare totale del SAL ammissibile rendicontato, anche non quietanzato mentre per l’erogazione del Contributo in conto capitale e del Cofinanziamento regionale si terrà conto dell’ammontare del SAL ammissibile quietanzato. In particolare:
a. le fatture devono far riferimento agli investimenti relativi ai preventivi e ai computi metrici presentati dal Proponente in sede di Proposta definitiva e sui quali è stata condotta l’analisi istruttoria del Ministero, fatte salve eventuali variazioni in corso d’opera;
b. nel caso in cui l’erogazione del finanziamento sia richiesta a fronte di fatture non quietanzate, il Beneficiario deve:
- produrre, contestualmente ai titoli di spesa allegati alla Domanda di Erogazione, una dichiarazione contenente l’impegno al pagamento delle forniture cui i titoli di spesa si riferiscono prima della successiva Domanda di Erogazione;
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- provvedere, comunque, a quietanzare i titoli di spesa non quietanzati prima della presentazione della Domanda di Erogazione relativa al successivo SAL.
In ogni caso, i titoli di spesa devono essere timbrati a cura del Beneficiario. Per le spese sostenute dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, le fatture devono essere stampate e timbrate a cura del Beneficiario. La Banca Autorizzata verifica la corretta apposizione del suddetto timbro.
5.5 La Banca Autorizzata, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della Domanda di Erogazione, effettua l’istruttoria mediante accertamento della conformità della realizzazione del programma di investimenti con le specifiche di cui al Programma definitivo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta di erogazione secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero n. 1438 del 19.04.2019. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca Autorizzata, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
5.6 La Banca Autorizzata invia, entro il termine di cui al punto precedente, le risultanze dell’attività istruttoria al Ministero, nella forma di Benestare all’erogazione (di seguito “Benestare”), dandone nel contempo notizia alla Banca Finanziatrice, ove non coincidente con la Banca Autorizzata.
5.7 Il Ministero, ricevuto il Benestare della Banca Autorizzata di cui al precedente art. 5. Comma 6 e verificate le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, comunica, entro
30 (trenta) giorni, alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice il “nulla osta” alla erogazione del Finanziamento FRI. L’eventuale integrazione della documentazione necessaria per la verifica delle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, richiesta dal Ministero ad altri enti e/o amministrazioni pubbliche, sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
5.8 Il Ministero provvede ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione alla Banca Autorizzata.
5.9 Ogni erogazione del Contributo in conto capitale da parte del Ministero è effettuata secondo quanto previsto dal Manuale di gestione e controllo del Programma operativo agricoltura a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 in vigore e sue successive modificazioni.
5.10 Per l’erogazione del Cofinanziamento regionale, il Ministero provvede a comunicare alle Regioni i risultati delle verifiche di cui al precedente articolo 5.7 per i successivi autonomi adempimenti di competenza.
5.11 Le Regioni comunicano tempestivamente gli adempimenti posti in essere e l’avvenuta erogazione del contributo al Ministero e alla Banca Autorizzata.
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5.12 La Domanda di Erogazione a saldo deve essere inoltrata alla Banca Autorizzata al massimo entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione degli investimenti di cui alla Proposta definitiva.
5.13 Dall’ultima quota di Contributo in c/capitale a carico del Ministero, e del Cofinanziamento regionale a carico delle Regioni, è trattenuto il 10% del rispettivo contributo totale concesso, che viene erogato a seguito della concessione definitiva delle agevolazioni, successivamente alla relativa comunicazione da parte del Ministero.
5.14 Per la documentazione finale di spesa e concessione definitiva delle agevolazioni si rimanda a quanto previsto all’art. 17 dell’Avviso ed all’art. 17 e 18 del Decreto.
6. CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO FRI
6.1 Le condizioni, le modalità e i termini previsti per l‘Erogazione del Finanziamento FRI sono disciplinate dalle parti con il relativo Contratto di Finanziamento, di cui al precedente articolo 4 comma 4.
6.2 La Banca Finanziatrice, ricevuto dal Ministero il “nulla osta” all’erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 5, comma 7, richiede a C.D.P., almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima la data di erogazione, la messa a disposizione dei fondi di Finanziamento Agevolato FRI, così come previsto dalla Convenzione C.D.P.
6.3 La Banca Finanziatrice, ricevuti da C.D.P. i relativi fondi, provvede all’erogazione con pari valuta della quota di Finanziamento Agevolato FRI e della corrispondente quota di Finanziamento Bancario. L’erogazione del Finanziamento FRI:
a. avviene previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa Delibera di Finanziamento e assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel relativo Contratto di Finanziamento, così come stabilito dalla Normativa
di Riferimento, in relazione allo stato di realizzazione della Proposta definitiva;
b. è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità del rimborso delle rate sul Finanziamento FRI già erogato e/o della insussistenza di qualsiasi evento rilevante come esplicitato nel Contratto di Finanziamento. A tal fine, la Banca Finanziatrice, se diversa dalla Banca Autorizzata, è tenuta a segnalare immediatamente a quest’ultima il verificarsi delle condizioni ostative alle erogazioni.
6.4 Le singole erogazioni avvengono in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario.
6.5 L’importo massimo del Finanziamento FRI rimane invariato anche se nel corso della realizzazione della Proposta definitiva intervengono aumenti della spesa complessivamente prevista.
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6.6 Nel caso in cui intervengano diminuzioni della spesa prevista nella Proposta definitiva, ferme restando la finalità e la funzionalità dello stesso, l’ammontare del Finanziamento FRI è definitivamente stabilito riducendo l’importo in misura proporzionale alla riduzione della spesa, in modo tale che rimangano invariate le percentuali di copertura dell’investimento stabilite nella Proposta definitiva.
6.7 Ad ogni erogazione del Finanziamento è prevista la stipula di un Atto di quietanza, secondo quanto previsto dalla Convenzione C.D.P.
7. CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI ANTICIPO
7.1 I Beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Proponente, possono richiedere al Ministero una quota a titolo di anticipazione fino al 10% del Contributo in conto capitale, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
8. MODIFICHE E VARIANTI
8.1 Gli interventi previsti nel Progetto definitivo possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
8.2 Ogni modifica è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 16 dell’Avviso.
9. DIVIETO CESSIONE
9.1 Il presente Contratto di Filiera e tutti i diritti e obblighi a esso preordinati, connessi e conseguenti non possono essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso.
10. SPESE
10.1 Le eventuali spese di bollo e registrazione del Contratto, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del Proponente.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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11.1 I dati personali riportati nel presente Contratto, o ad esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, sono trattati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
n. 196/2003 (Codice della privacy), nonché del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati di cui ai precedenti punti è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto. Tutte le parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti. I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
- società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento dei loro compiti di istituto in attuazione delle disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le parti.
Le parti, in relazione ai dati personali riportati nel presente Contratto o in contratti ad
esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della privacy, nonché i diritti di cui all’art. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto di cancellazione o diritto all’oblio), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) del GDPR.
12. NORMA DI RINVIO
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12.1 Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Filiera, in specie alle condizioni di avvio, avanzamento e ultimazione degli investimenti; all’erogazione delle agevolazioni; alla documentazione finale di spesa e concessione definitiva delle agevolazioni; al monitoraggio, verifiche e controlli; alla revoca delle agevolazioni, si rinvia alla Normativa di Riferimento.
ALLEGATI
Allegato 1 – Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei Finanziamenti per la promozione dei Contratti di Filiera e di Distretto tra il Ministero e Cassa Depositi e Prestiti
Allegato 2 – Elenco delle banche autorizzate e banche finanziatrici
Allegato 3 – Provvedimento del Ministero di approvazione della Proposta definitiva
Allegato 4 – Delibere di Finanziamento Agevolato FRI Allegato 5 – Delibere di Finanziamento Bancario Roma,
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Il Proponente
Olearia Vinicola Orsogna soc. coop. agr.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Firmato digitalmente ai sensi del CAD)