ACCORDO DI PROGRAMMA
Allegato alla Delib.G.R. n. 18/10 del 11.4.2017
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA
(in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 e dell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell’11 febbraio 2016)
TRA
REGIONE SARDEGNA
E
IL Ministero dello Sviluppo Economico
Roma,
TRA
Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero” o anche “Amministrazione delegata” o anche “MiSE”), con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 000, rappresentato dal Sottosegretario di Stato, on.le Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Prato il 17 febbraio 1962 ,
E
la Regione Sardegna di seguito “Regione” o anche “Amministrazione Regionale”), con sede in ……………, …………………. rappresentata da ………
(di seguito Le Parti)
PREMESSE:
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli
Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti do servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
VISTO l’art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;
VISTO l’art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e in particolare il comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
VISTO il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, che all’Asse II aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l’attuazione del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il MiSE e le Regioni;
VISTO il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all’art. 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione
delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;
VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultra larga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;
VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, come modificata e integrata dalla delibera 1 maggio 2016, n.6, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
VISTO l’Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il “Piano nazionale per la scuola digitale”;
VISTO il protocollo d’intesa firmato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l’accesso alla rete internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche;
VISTO l’accordo siglato l’11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell’11 febbraio 2016, all’articolo 4, rinvia l’attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell’arco del periodo 2016- 2020;
VISTO il Piano Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 misura XXXXXXX approvato con XXXXXXXche prevede di destinare XXXXXXX€ alle aree industriali in regione Sardegna;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014-2020, Sardegna, approvato con decisione C(2015)5893 del 19.08.2015 e smi che alla sottomisura 7.3.1 Banda larga prevede una dotazione finanziaria pari a
€ 46.768.780,00 da destinare a interventi nelle zone rurali bianche C e D della regione Sardegna;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. XXXXXXXdel XXXXXXXche ha approvato il presente Accordo e che ha delegato il alla sottoscrizione del medesimo;
VISTO la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL);
VISTI gli indirizzi adottati da XXXXX nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto, scelto per l’attuazione del Piano di investimenti nelle aree.
VISTO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha notificato alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell’Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli “Orientamentidell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga”, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016;
VISTA la decisione della Commissione Europea n. SA41647 (2016/N), del 30 giugno 2016 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo 107 (3) (c), la misura di aiuto relativa al piano di investimenti nelle aree bianche,
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Il presente Accordo, tenuto conto degli obiettivi definiti nella Strategia nazionale per la banda ultra larga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e del Piano degli investimenti, definisce le modalità di collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture in banda ultra larga volti al raggiungimento di detti obiettivi nella Regione e determina le relative fonti di finanziamento e le modalità operative degliinterventi.
2. Gli obiettivi di copertura infrastrutturale del Piano degli investimenti per le aree bianche ed il relativo fabbisogno finanziario, determinati sulla base della consultazione pubblica annuale del 2015, sono indicati nell’Allegato 1 del presente accordo
Articolo 2
Criteri e modalità di attuazione degli interventi
1. Gli interventi infrastrutturali previsti nell’articolo 1 del presente accordo sono attuati mediante il modello di intervento diretto, secondo quanto stabilito dal COBUL e dalla Commissione Europea, con la propria Decisione del 30 giugno 2016 che ha approvato il regime di aiuti di Stato per il finanziamento delle infrastrutture in banda ultra larga nelle aree bianche (Decisione XX 00000(0000/X)).
2. In particolare, il modello ad intervento diretto prevede l’individuazione, tramite procedura di selezione su base competitiva, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici, di un soggetto concessionario cui assegnare le attività di costruzione (previa progettazione), manutenzione dell’infrastruttura passiva e gestione dei servizi wholesale passivi e attivi. Nel caso della regione Sardegna, la gestione dei servizi wholesale passivi e attivi riguarda anche la rete
realizzata in base alla precedente convenzione (all. 3)
3. Il Ministero assicura l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1 tramite la società in house Infratel Italia SpA che agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi, così come previsto dalle Delibera Cipe n. 65/2015 e dalla decisione della Commissione Europea n. 41647(2016/N) del 30 giugno 2016. In particolare, il soggetto attuatore svolge le procedure di selezione per l’individuazione di uno o più soggetti ai fini dello svolgimento delle attività indicate al comma 2 del presente articolo, ed effettua il controllo ed il monitoraggio delle suddette attività nonché la rendicontazione delle spese, secondo quanto disciplinato dalle convenzioni operative, di cui all’articolo 6.
4. Gli interventi sono attuati nell’arco temporale 2017-2020, secondo lo sviluppo temporale di cui all’Allegato 2. Al fine di ridurre tempi e costi di realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, le Parti convengono fin d’ora sulla necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli interventi, inclusa l’apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
5. I proventi finanziari derivanti dai canoni che vengono versati dal soggetto aggiudicatario concessionario saranno prioritariamente utilizzati per le procedure di verifica e controllo dell’attività svolta dal concessionario stesso. I proventi eccedenti potranno essere utilizzati per aumentare la capillarità della rete realizzata, la sua capacità ed in generale saranno reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale banda ultra larga, secondo modalità che saranno definite con convenzioni operative, distinte per fonte finanziaria, come specificato al successivo articolo 6. Il MiSE si impegna ad utilizzare le eventuali ulteriori risorse necessarie a supportare la Regione nel caso in cui i fondi comunitari a disposizione non siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1, in linea con quanto previsto all’articolo 4, comma 4 dell’Accordo Quadro.
6. Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa, possono definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, eventuali altri interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di
connettività a banda ultra larga nel territorio regionale, da realizzare con ulteriori risorse finanziarie.
Articolo 3
Proprietà e gestione delle infrastrutture
1. Le Parti convengono che le infrastrutture in banda ultra larga realizzate sul territorio della Regione, finanziate a valere sul fondo dell’Amministrazione dello Stato (Fondo Sviluppo e Coesione) sono di proprietà statale; le infrastrutture realizzate a valere sui fondi dell’Amministrazione regionale (FESR e FEASR) sono di proprietà della Regione.
2. Con il presente atto, la Regione affida al Ministero la realizzazione, anche mediante un soggetto terzo attuatore, degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti ed effettuati sul territorio regionale con i fondi regionali, secondo i criteri previsti agli articoli 2 e 4, per una durata di anni 25 a decorrere dalla stipula delle convenzioni operative di cui al successivo articolo 6, comma 4.
3. La Regione autorizza sin d’ora il Ministero a cedere la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di sua proprietà (Allegato 3) al soggetto concessionario selezionato a seguito di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2.
4. Nelle more dell’individuazione del soggetto concessionario selezionata dalla procedura di cui al punto b) del comma 2 dell’articolo 2, a cui sarà affidata la manutenzione dell’infrastruttura e la gestione dei servizi wholesale, le Parti convengono, anche in prosieguo delle attività definite nella Convenzione già in essere, che il Ministero effettui le attività operative per la gestione provvisoria e la messa a disposizione, agli Operatori di Telecomunicazione che ne faranno richiesta, delle infrastrutture di proprietà regionale realizzate nell’ambito della suddetta Convenzione, e delle infrastrutture da realizzare per effetto del presente Accordo, assicurandone inoltre la manutenzione. Le attività saranno svolte dalla società ”in house” del Ministero, Infratel Italia S.p.A secondo le modalità disciplinate da una specifica convenzione operativa ai sensi del successivo articolo 6.
5. Infratel si farà carico di cedere in nome proprio e per conto della Regione
stessa a tutti gli Operatori di Telecomunicazione che ne facciano richiesta, le infrastrutture di proprietà regionale ed a garantire il relativo servizio di manutenzione, fermo restando il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
6. Il Ministero garantisce che l'accesso alla infrastruttura sarà reso a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a tutti gli operatori richiedenti e che i prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati nel rispetto di quanto deciso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Articolo 4
Criteri di sviluppo temporale del Piano e premialità
1. In coerenza con la Strategia nazionale banda ultra larga e con il relativo Piano degli investimenti verrà realizzata una copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici, nelle aree bianche, indipendentemente dal Cluster di appartenenza.
2. Lo sviluppo temporale del Piano degli Investimenti sulle aree tiene conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a. densità delle imprese insediate nel comune di appartenenza dell’area nel settore secondario e nel settore terziario tecnologico avanzato;
b. densità della popolazione del Comune di appartenenza dell’area;
3. Al fine di accelerare l’esecuzione del Piano degli Investimenti si darà priorità d’intervento alle aree situate all’interno dei comuni e delle provincie che sottoscriveranno la Convenzione con Infratel Italia S.p.A. di cui agli Allegati 4 e 5.
Articolo 5
Fonti di finanziamento e oneri
1. Coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 3 dell’accordo dell’11 febbraio 2016 per lo sviluppo della banda ultra larga fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regionie le Province autonome, le attività oggetto del presente Accordo, il cui fabbisogno stimato è descritto nell’allegato 1 sono finanziate con le risorse provenienti da:
a) Euro 66.761.026 ,00 valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
b) Euro 16.218.739,30 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
c) Euro 306.485,00 individuati per la regione Sardegna a valere sui fondi
FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
2. Le risorse FSC di cui al paragrafo 1 sono stimate sulla base del fabbisogno di cui al medesimo allegato tenendo conto delle risorse regionali a disposizione per lo sviluppo della Banda Ultra Larga. Tali risorse potranno essere rimodulate in funzione della eventuale variazione nel tempo del fabbisogno.
3. Si darà priorità alla spesa delle risorse comunitarie.
Articolo 6
Convenzioni operative
1. Al fine di meglio disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, per ognuno dei Fondi utilizzati e per la gestione provvisoria e la conseguente manutenzione delle infrastrutture, le Parti si impegnano a definire specifiche convenzioni operative, da sottoscriversi anche con la partecipazione del soggetto attuatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
2 . Tali convenzioni operative disciplineranno funzioni e obblighi del Ministero, della Regione e del Soggetto attuatore nei seguenti ambiti;
a) modalità di erogazione dei SAL e anticipi;
b) modalità di rendicontazione delle spese;
c) controlli e verifiche;
d) costi fissi di funzionamento e altre spese riconosciute al soggetto attuatore, che saranno ripartiti proporzionalmente tra il Ministero e la Regione a valere rispettivamente sulle risorse di cui all’articolo 5.
3. Il quadro delle infrastrutture da realizzare e l’elenco delle aree comunali oggetto d’intervento saranno dettagliatamente descritti in allegato alle singole convenzioni operative.
4. Con successive convenzioni operative della durata di 25 anni, ai sensi di quanto previsto dal documento di notifica XX 00000(0000/X), saranno disciplinati gli stessi ambiti di cui al precedente comma 2 per lo svolgimento e l’attuazione della procedura prevista dal punto b) del comma 2 dell’articolo 2, nonché per definire le modalità operative tra le parti in virtù di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 3.
Articolo 7
Comitato di coordinamento e monitoraggio
1. Le Parti si impegnano a estendere al presente Accordo di Programma, entro 10 giorni dalla stipula, il Comitato di coordinamento tecnico operativo, di monitoraggio e verifica già esistente -per l’intervento BUL Sardegna a valere su fondi FEASR- (di seguito Comitato) del processo di realizzazione degli interventi previsti in attuazione del presente Accordo.
2. Il Comitato ha funzionidi:
a) coordinamento tecnico operativo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del presente Accordo;
b) verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento della realizzazione dell’intervento;
c) segnalazione alle Parti di ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l’azione risolutiva;
d) definizione di eventuali variazioni temporali della spesa annuale di cui alla tabella 1 dell’Allegato 2.
3. I verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenuta in videoconferenza, sono firmati e trasmessi alle strutture indicate all’art.10.
4. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
5. Le funzioni di coordinamento e presidenza del Comitato sono assicurate dalla Regione.
Articolo 8
Durata
1. Il presente Accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041, ovvero alla scadenza dell’affidamento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture come previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del presente Accordo di programma; in ogni caso, il presente Accordo resterà in vigore sino alla completa attuazione del programma d’interventi definiti in sede di Piano degli Investimenti.
Articolo 9
Strutture di riferimento
1. Tutte le comunicazioni riguardanti l’attuazione del presente Accordo di Programma dovranno essere inviate:
a) per il Ministero dello Sviluppo Economico: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxx, alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione III “ Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga”,
PEC: xxxxxxx.xxx00@xxx.xxxx.xxx.xx;;
b) per la Regione Sardegna
……………………………………………………………………..
Articolo 1 0
Disposizioni finali
1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento, di cui all’articolo 8, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione.
2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l’accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all’osservanza.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile.
Il presente Accordo di programma verrà trasmesso dal Ministero alla Corte dei Conti.
Per il Ministero Per la Regione
dello Sviluppo Economico