SERVIZIO P.I. - SPORT - ASILO NIDO
C O M U N E DI S A N T’A N T I M O
PROVINCIA DI NAPOLI
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SERVIZIO P.I. - SPORT - ASILO NIDO
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CAPITOLATO DI APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE.
PERIODO - 1 MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2017
Oggetto dell'appalto
Art. 1
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di generi alimentari, detersivi ed altro materiale di consumo occorrenti per il servizio Asilo Nido Comunale.
Le quantità e le caratteristiche dei prodotti richiesti sono dettagliatamente indicati nell'allegato “A''. I prodotti alimentari dovranno essere di prima qualità con le caratteristiche merceologiche ed organolettiche previste dalle leggi vigenti in materia di cui all'allegato B.
Gli utenti del servizio sono 40 e la struttura è ubicata in Via degli Oleandri.
Importo presunto e modalità dell’appalto
Art. 2
La fornitura sarà aggiudicata con il sistema di cottimo fiduciario e con il criterio previsto dall'art. 82 del D.Lgs n° 163/2006, con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso sull'importo posto a base d'asta.
L'importo presunto della fornitura a base d'asta, per il periodo 1 Marzo 2015 - 28 Febbraio 2017 -è di Euro 49.604,54 oltre IVA di Euro 7.242,42 e quindi per un importo complessivo di Euro 56.846,96 IVA compresa.
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta, purchè valida.
Quantitativi della fornitura
Art. 3
I quantitativi e l' importo presunto non vincolano, in alcun caso, l' Ente e potranno subire variazioni anche consistenti, sia in aumento che in diminuzione, sulla base dell'effettivo fabbisogno.
L'Ente si riserva, altresì, di sospendere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, la fornitura.
Durata dell'appalto
Art. 4
L'appalto avrà la durata di due anni e precisamente dal 01 Marzo 2015 al 28 Febbraio 2017.
L'Ente appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza dell'appalto, di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni e per un periodo analogo a quello del contratto precedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, fermo restando la revisione prezzi, sulla base di istruttoria del Responsabile del Servizio Asilo Nido, ai sensi dell'art.
115 del D.Lgs 163/2006.
Art. 5 | Caratteristiche modalità della fornitura | |
Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari, comprese quelle sul congelamento e l'etichettatura, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e alle specifiche tecniche previste dal capitolato di gara e nei limiti di contaminazione microbica degli alimenti.
In particolare, è vietato tassativamente l'uso di alimenti transgenici.
Tutti i prodotti dovranno essere di 1^ qualità, freschi e surgelati, con esclusione di tutti quelli trattati con conservanti e approvigionati secondo le condizioni igieniche e sanitarie previste dalla legislazione vigente.
Si precisa che, per quanto riguarda la fornitura di carne bovina fresca, il prodotto deve essere di fresca macellazione e di primo taglio, proveniente da animali sani e di provenienza nazionale.
Inoltre, è necessaria la documentazione delle certificazioni veterinarie rilasciate dall'ASL e delle certificazioni CEE, in attuazione delle direttive 91/497 CEE e 91/498 CEE, nonché l'etichettatura obbligatoria prevista dal D.M. 30/08/2000, in attuazione del Regolamento CEE 2772/99 e del Reg. U.E. 1760/2000.
Per la frutta, le verdure e gli ortaggi, la ditta affidataria dovrà fornire prodotti di qualità freschi.
La ditta affidataria ha l'obbligo tassativo di comunicare preventivamente via fax gli eventuali prodotti di cui non è stato possibile approvvigionarsi e decidere con la Responsabile del Servizio per le sostituzioni.
Le forniture saranno giornaliere e periodiche nella quantità determinata dal fabbisogno effettivo giornaliero e mensile stabilito dalla Responsabile del Servizio Asilo Nido.
Le forniture giornaliere dovranno essere effettuate entro le ore 9,30 di ogni giorno e, comunque, non oltre 1 ora dalla richiesta, quelle periodiche entro le 24 ore dall'ordinativo.
Sono previsti incontri periodici con la Responsabile del servizio per verificare il regolare andamento della fornitura.
La consegna dei prodotti è a cura e spese della ditta aggiudicataria e deve essere effettuata con idonee attrezzature e con automezzi idonei ed igienicamente rispondenti al tipo di servizio da svolgere e muniti di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. N° 327/80 e al D.Lgs. 155/97 e ss.mm.ii.
Le consegne dovranno essere effettuate da personale che dia tutte le garanzie previste dalla legge sotto il profilo sanitario.
All'atto della consegna delle derrate e dei generi alimentari e dei prodotti vari dovrà essere rilasciata bolla di consegna specificante la quantità e la tipologia di quanto consegnato.
Controlli
Art. 6
Il Comune vigilerà sulla fornitura per tutta la durata con le modalità ritenute più idonee, senza che la ditta aggiudicataria possa eccepire eccezioni di sorta.
Il Comune potrà, pertanto, effettuare controlli e, nel caso dovesse risultare a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione Comunale che la fornitura, in parte o totalmente, non fosse corrispondente alle caratteristiche richieste, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, con tempestività, alla sostituzione del prodotto.
La merce dovrà essere fornita a peso netto e le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura e al peso richiesti.
La ditta, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari prodotti ed è responsabile della conservazione degli stessi.
Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al personale incaricato alle operazioni di controllo la più ampia collaborazione.
Il Comune, per proprio conto, effettuerà periodicamente indagini e analisi di controllo sulle derrate e sui generi alimentari forniti dalla ditta, secondo quanto previsto dal proprio manuale H.A.C.C.P.
Pagamenti
Art. 7
1. Il pagamento della fornitura sarà disposto mensilmente, ad avvenuta presentazione della relativa fattura, la quale sarà riscontrata dal Servizio Pubblica Istruzione con riferimento ai documenti di consegna ed ai prezzi applicati.
2. Il corrispettivo è determinato in ragione del prezzo applicato nel presente capitolato, che rimarrà invariato per tutta la durata della fornitura, detratte le eventuali penali applicate.
3. In nessun caso sono ammessi pagamenti anticipati.
Oneri ed obblighi
Art. 8
La ditta appaltatrice è obbligata ad osservare e ad applicare integralmente, per i lavoratori dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
La ditta dovrà, inoltre, osservare le norme e prescrizioni delle leggi e regolamenti sulla tutela, previdenza, protezione, assicurazione e assistenza dei propri lavoratori dipendenti.
In caso di inottemperanza segnalata dall'Ispettorato del lavoro o da altro Ente preposto, il Comune dovrà sospendere il pagamento destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti di cui sopra, senza che la ditta appaltatrice possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento danni.
Responsabilità
Art. 9
La ditta aggiudicataria si assume, in ogni caso, qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno derivante da una fornitura non effettuata a regola d'arte e da eventi accidentali agli utenti del servizio, al personale e a terzi, tenendo indenne da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
Inadempienze - Penalità
Art. 10
Eventuali somministrazioni di generi alimentari guasti o sofisticati con sostanze innocue o nocive saranno denunciate all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
L'Amministrazione, inoltre, applicherà le seguenti sanzioni in caso di:
• non conformità non grave ( qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità delle sanzioni): fino a Euro 500,00
• casi di non conformità grave: fino a Euro 1000,00
• ritardi nelle consegne: oltre 1 ora di ritardo, si applicherà una penale di Euro 100,00 che saranno detratti dai pagamenti dovuti.
• alla quinta ritardata consegna addebito della fornitura giornaliera.
Esecuzione in danno
Art. 11
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare l'effettuazione delle forniture, per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito a quest' ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni a ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto al precedente articolo 7.
Controversie
Art. 12
Qualunque controversia tra il Comune e la ditta aggiudicataria, relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Napoli.
Cauzione
Art. 13
La cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara è pari al 2% dell'intero importo dell'appalto e sarà restituita alla ditta vincitrice dopo l'aggiudicazione definitiva.
La ditta aggiudicataria dovrà versare, anche a mezzo di polizza Fidejussoria, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche
dopo la scadenza del contratto.
Detta cauzione dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità alternative:
– Fideiussione bancaria ( rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 449/59 e successive modificazioni e integrazioni);
– Polizza rilasciata da società d'intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.
La cauzione, se prestata mediante Fideiussione bancaria, dovrà riportare necessariamente le seguenti clausole:
• La presente Fideiussione sarà validata ed operante sino alla data in cui codesta Spett.Le Amministrazione rilascerà il nulla – osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita.
Resta inteso che la fideiussione di cui trattasi si intende rilasciata alla espressa condizione che l'eventuale credito a favore del Comune di Sant'Antimo sarà versato dal fideiussore dietro semplice richiesta scritta, con esplicita rinuncia ad apporre le eccezioni di cui all'art.1945 C.C., nonché ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 C.C.
In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia. Il Comune di Sant'Antimo è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui venisse creditrice nei riguardi dell'appaltatore per inadempienze contrattuali o danni od altro allo stesso imputabili.
Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra detto l'appaltatore è obbligato nel termine di trenta ( 30) giorni a reintegrare la cauzione stessa .
In caso di inadempienza la cauzione verrà integrata d'ufficio, prelevandola dal canone di appalto e l'appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma contrattuale.
Divieto di subappalto
Art. 14
Data la particolarità delle forniture, nonché l'utenza alla quale è rivolto, è fatto divieto, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 163/2006, alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare la fornitura, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, pena l' immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
Risoluzione del contratto
Art. 15
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta dall'impresa in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e salva applicazione delle penali prescritte. Oltre a quanto è genericamente previsto all'art 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456, le seguenti ipotesi:
• Apertura di una procedura fallimentare a carico dell'impresa appaltatrice;
• Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata
applicazione del contratto collettivo di lavoro, od impiego di personale non dipendente della ditta;
• Mancata osservanza del divieto di subappalto,
• Cessione del contratto a terzi;
• Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione,
• Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e reiterato;
• Accertata tossinfenzione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'impresa appaltatrice, fatto salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale;
• Interruzione non motivata del servizio
• Non conformità e inadempienze gravi rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta;
• Cessione o conferimento del ramo d' azienda;
Qualora fosse l'impresa a disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di addebitare le maggiori spese, comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento.
Disposizioni
Art. 16
Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito alla gara si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, alle norme legislative che regolano la materia.
Spese
Art. 17
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di contratto ed accessorie, cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del contratto e gli eventuali atti complementari, nonché le spese di rogito, registro e bollo.