Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni agli immobili, Responsabilità Civile verso terzi.
Decennale Postuma Indennitaria
Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni agli immobili, Responsabilità Civile verso terzi.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Decennale Postuma Indennitaria
P.0037.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 1
I n d i c e
Glossario | pag. | 1 di 2 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 8 |
Condizioni Generali | pag. | 1 di 8 |
Sezione A - Danni all’Immobile | pag. | 1 di 8 |
Sezione B - Responsabilità civile verso Terzi | pag. | 3 di 8 |
Norme comuni per le sezioni A e B | pag. | 4 di 8 |
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza | ||
e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio) | pag. | 5 di 8 |
Condizioni Particolari Aggiuntive (operanti solo se espressamente | ||
richiamate in Polizza) | pag. | 6 di 8 |
Altri obblighi (sempre operanti) | pag. | 7 di 8 |
Glossario
Assicurato/Beneficiario - Il soggetto il cui interesse è protet- to dall’Assicurazione in proporzione alla Quota di proprietà, ovvero l’acquirente, vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualun- que forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un Immobile o un diritto di godi- mento sullo stesso.
Assicurazione - Il Contratto di Assicurazione.
Cantiere - L’unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per la esecuzione di un’opera pres- so un sito consegnato da un Committente.
Certificato di collaudo - Il documento attestante l’avvenuto collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l’utilizzo e l’agi- bilità dell’Immobile secondo la sua destinazione d’uso, da effet- tuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
Certificato di collaudo statico - Il documento attestante l’avvenuto collaudo ai sensi della Legge 1086/1971.
Committente - La o le persone fisiche e giuridiche che com- missionano l’esecuzione delle Opere assicurate.
Compagnia - La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente - Il soggetto che stipula l’Assicurazione nell’inte- resse proprio e/o di altre persone.
Controllore tecnico - L’organismo di Tipo A – presso l’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d’opera secondo la norma UNI EN 45004 che opera ai sensi delle norme UNI 10721 nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti nella Scheda Tecnica.
Costruttore/Appaltatore - L’imprenditore o la cooperativa edilizia come definiti che promettano in vendita, o che ven- dano, un Immobile da costruire.
Deducibili - Vedi le definizioni di Franchigia e Scoperto.
Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di Sinistro, viene detratto dall’Indennizzo/Risarcimento determinato a termini di Assicurazione e che rimane a carico dell’Assicurato.
P.0037.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 2
Gravi difetti costruttivi - Gli eventi rientranti nelle fattispe- cie previste dall’art. 1669 del Codice civile, che colpiscono Parti dell’Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la sta- bilità e/o l’agibilità dell’Immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Immobile - L’Immobile costruito ovvero l’intero edificio di cui le quote di proprietà degli Assicurati sono parte.
Impermeabilizzazione delle coperture - I sistemi di Impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), costitui- ti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l’elemento di tenuta all’acqua.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza da ripartire tra gli Assicurati in base alle rispettive quote di proprietà dell’intero Immobile.
Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 7 settem- bre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativi.
Involucro - I muri di tamponamento verticali esterni dell’Immobile, esclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti, nonché le parti a diretto contatto con il terreno.
Limite di Indennizzo - L’importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in caso di Sinistro, tra gli Assicurati in base alla Quota di proprietà rapportata all’intero Immobile.
Luogo di esecuzione delle Opere - Il Cantiere/area circo- scritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingres- so, indicata in Polizza, nel quale l’esecutore dei lavori realizza le Opere assicurate.
Massimale - La somma massima indennizzabile/risarcibile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.
Opere - Le Opere da costruire o costruite oggetto dell’appal- to e descritte in Polizza.
Parti dell’Immobile destinate per propria natura a lunga durata - Le parti strutturali dell’Immobile oggetto di Collaudo Statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni stati- che trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell’Opera: mura- ture portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile.
Parti dell’Immobile non destinate per propria natura a lunga durata - Le opere di completamento e finitura dell’Immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, Impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscal- damento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile.
Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell’Assicurazione.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Premio di compromesso - La parte di Premio pari al 20% che viene pagata al perfezionamento della Polizza.
Quota di proprietà - L’Immobile, o porzione dell’Immobile, descritto ed individuato nell’atto di proprietà rogitato ed intestato al singolo Assicurato.
Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Risarcimento - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro, per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scheda tecnica - La scheda annessa alla copertura assicurati- va nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, gli Scoperti, le Franchigie, i Limiti di Indennizzo e di Risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.
Scoperto - La parte di danno indennizzabile o risarcibile ai sensi di Polizza espressa in misura percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro - L’insieme dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente ricon- ducibili ad una stessa causa prima.
Somma assicurata - L’importo massimo della copertura assi- curativa.
Territorio italiano - Il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
P.0037.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 3
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Condizioni di Assicurazione
Condizioni Generali
Si conviene quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Scheda tecnica di Xxxxxxx;
- l’Assicurazione è prestata per le singole partite, per somme e/o Massimali indicati nella Scheda tecnica di Polizza, fatti salvi i Limiti di Indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie eventualmente ivi previsti e nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
- l’Assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la Somma assicurata o, precisato il Massimale e corrisposto il relativo Premio;
- le definizioni hanno valore convenzionale e quindi integra- no a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Sezione A - Danni all’Immobile
Articolo 1
Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga, nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Polizza, ad indennizzare all’Assicurato, per la Quotà di Proprietà, i danni materiali e diretti all’Immobile assicurato, accaduti durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione sulla base delle seguenti garanzie espressamente richiamate nella Scheda tecnica.
Garanzia base
L’obbligo della Compagnia consiste esclusivamente:
a) relativamente alla partita 1A – Immobile, nell’Indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’Immobile assicura- to da uno dei seguenti eventi:
- rovina totale o parziale;
- Gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dal- l’art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito Parti dell’Immobile destinate per pro- pria natura a lunga durata;
b) se espressamente richiamata nella Scheda tecnica, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla partita 2 – Spese di demolizione e sgombero, al rimbor- so delle spese necessarie per demolire, sgomberare e tra- sportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della garanzia base come preve- de il punto a), nonchè al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del Massimale assicurato. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria “Rifiuti peri- xxxxxx” di cui al D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/1964 e successive modifi- che ed integrazioni, sono indennizzabili nell’ambito dell’importo sopra definito sino alla concorrenza mas- sima pari al 10% dell’importo stesso.
Articolo 2
Delimitazione dell’Assicurazione
La Compagnia non è obbligata per:
a) vizi palesi o vizi occulti dell’Immobile comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato prima della decorrenza della presente Assicurazione e, comunque, prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
b) danni cagionati da assestamento;
c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
d) danni derivanti da modifiche dell’Immobile intervenute dopo il Collaudo;
e) danni indiretti o consequenziali;
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manuten- zione;
g) danni da deperimento o logoramento, che siano conse- guenza naturale dell’uso o del funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
h) danni causati da difetti, anche gravi, alle Parti dell’Immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili dalla garanzia base come previsto dall’art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione e fermo quanto stabilito nelle esten- sioni di garanzie specifiche richiamate;
i) danni all’Involucro, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
j) spese di demolizione e sgombero, salvo che sia attivata la partita 2 della sezione A;
k) danni di difettosa Impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
m) le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite pari al 10% del Limite di Indennizzo rela- tivo alla partita interessata dal danno. In nessun caso la Compagnia corrisponderà, per singolo Sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore a 5.000,00 euro;
P.0037.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 4
n) le spese ed i costi, il montaggio e lo smontaggio di even- tuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l’uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10% del Limite di Indennizzo relativo alla partita 1B – Involucro o alla partita 3 – Impermeabilizzazione delle coperture
o alla partita 5 – Intonaci e rivestimenti esterni. In nes- sun caso la Compagnia corrisponderà, per singolo Sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore a 5.000,00 euro;
o) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno
che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei;
p) danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, e altri simili eventi naturali;
q) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualun- que causa originato.
Articolo 3
Efficacia della garanzia
L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
- che l’Immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secon- do la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da orga- nismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita;
- che l’Immobile stesso sia usato e destinato secondo il pro- getto e secondo quanto dichiarato nella Scheda tecnica di Xxxxxxx;
- che siano state eseguite, con risultati favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge;
- che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della Polizza e debbono essere allegati al Contratto di Assicurazione):
1. il Collaudo Statico, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore tecnico, se espressamente richiamate esten- sioni alla garanzia base come prevede l’art. 1 – punto a). Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono
operanti.
Articolo 4
Effetto e durata della garanzia
La Polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda tecnica. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La Polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell’intero Premio.
Il Premio deve essere pagato all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.
La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in Polizza e comunque non oltre dieci anni dall’ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto per le estensioni di garanzia “Impermeabilizzazioni delle Coperture”, “Pavimentazioni e Rivestimenti Interni” ed “Intonaci e Rivestimenti Interni”, se espressamente richiamate. Dopo tale termine l’obbligo della Compagnia cessa.
P.0037.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 5
Articolo 5
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’Immobile di cui la
proprietà dell’Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell’area;
b) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell’Immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte;
c) stimando il valore ricavabile dai residui.
L’ammontare del danno sarà pari all’importo della stima di cui al punto b), eventualmente integrato da quanto previsto ai commi l) ed m) dell’art. 2 – Delimitazione dell’Assicurazione, diminuito dell’importo della stima di cui al punto c) nonché dello Scoperto o della Franchigia minima previsti nella Scheda tecnica, ma non potrà comunque essere superiore alla Somma assicurata per l’Immobile al momento del Sinistro (stima a).
Articolo 6
Somma assicurata – Assicurazione parziale
La Somma assicurata deve corrispondere:
a) per la partita 1A – Immobile e 1B – Involucro, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’Immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell’area;
b) per la partita 3 – Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo della Impermeabilizzazione delle coperture, comprensivo di materiali e costi di manodopera;
c) per la partita 4 – Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo delle pavimen- tazioni e rivestimenti interni, comprensivo di materiali e costi di manodopera;
d) per la partita 5 – Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rive- stimenti esterni, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
Se al momento del Sinistro la Somma assicurata – rivalutata secondo quanto previsto dall’art. 13 – Indicizzazione, risulta inferiore a quanto sopra, la Compagnia risponderà dei danni solo in proporzione al rapporto esistente tra la Somma assicu- rata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma restan- do la piena applicazione degli Scoperti e delle Franchigie con- venute sull’importo indennizzabile a termini di Polizza.
Articolo 7
Deroga alla proporzionale
Non si applicherà la regola proporzionale prevista dall’art. 6 – Assicurazione parziale, se la Somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall’art. 13 – Indicizzazione, risul- terà insufficiente in misura non superiore al 10% Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l’eccedenza rispetto alla Somma assicurata aumentata di detta percentuale.
Articolo 8
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato all’Assicurato, in
proporzione alla Quota di proprietà, previa detrazione degli importi per Franchigia e Scoperto indicati nella scheda di Polizza, a fronte di una quietanza redatta dalla Compagnia e sottoscritta dall’Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di Indennizzo. L’importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell’Immobile, o delle parti di esso, al momento del Sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d’uso. A ricostruzione o ripara- zione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro un anno dalla data del Sinistro, la Compagnia verserà all’Assicurato, in proporzione alla Quota di proprietà, il conguaglio di Indennizzo derivante dalla differenza tra l’ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell’art. 5 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.
Articolo 9
Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indenniz- zabile, diversi da quelli previsti dall’art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Compagnia solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per loca- lizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
Articolo 10
Procedure per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle parti diretta- mente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assi- stere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno inter- venire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto xxxxxxxxxxxx.Xx una delle parti non procederà alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomi- na del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Articolo 11 Mandato dei periti
I periti devono:
P.0037.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 6
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del Sinistro, esi- stevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato abbiano adem- piuto gli obblighi previsti dall’art. 20 – Obblighi in caso di sinistro;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicu- rate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 5 – Valore delle cose assicurate e deter- minazione del danno;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposi- zioni di Xxxxxxx.
I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti con- cordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando que- ste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Articolo 12
Onere della prova a carico dell’Assicurato
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizza- bilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella pre- sente Polizza, resta inteso che l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della Polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’Indennizzo.
Articolo 13 Indicizzazione
Le Somme Assicurate e le Franchigie previste nella Scheda tecnica verranno adeguate annualmente secondo l’indice dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, con un massi- mo del 5% annuo.
Articolo 14
Limite di Indennizzo
Le Somme Assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda tecnica, con la rivalutazione prevista all’art. 13 – Indicizzazione – costituiscono il massimo Indennizzo che la Compagnia è tenuta a corrispondere all’Assicurato in proporzione alla Quota di proprietà, per uno o più Sinistri e per l’intera durata dell’Assicurazione, fermi gli eventuali Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda tecnica di Polizza.
Sezione B - Responsabilità civile verso Terzi
Articolo 15
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei Massimali convenuti per la sezione B, di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della precedente sezio- ne A (Garanzia base di cui alla partita 1A e partita 1B, se operante).
Articolo 16
Delimitazione dell’Assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti previsti alla lettera a);
c) in caso di condominio, l’amministratore;
d) in caso di Quota di proprietà locata, il conduttore non- ché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L’Assicurazione non comprende:
e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
f) i danni cagionati da vizi dell’Immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa;
g) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garan- zia diretta prevista alla sezione A;
h) i danni conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella Scheda tecnica e rese operative;
i) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoveri- mento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Articolo 17
Gestione delle controversie – Spese legali
P.0037.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 7
La Compagnia assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giu- diziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, desi- gnando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del Contratto di Assicurazione.
Articolo 18
Durata dell’Assicurazione
L’Assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la sezione A.
Norme comuni per le sezioni A e B
Articolo 19
Delimitazione dell’Assicurazione
La Compagnia non è obbligata ad indennizzare o a risar- cire:
a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’Immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensio- ni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell’Immobile;
b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o docu- menti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, dell’utente dell’Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all’Immobile, realizzate dopo l’inizio della pre- sente copertura assicurativa;
g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifi- che esterne, all’Immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;
La Compagnia non è inoltre obbligata per:
h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emana- zioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazio- ni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provoca- te dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di
insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di som- mosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organiz- zato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Articolo 20
Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve farne denuncia in base a quanto disciplinato dal successivo art. 21 – Denuncia di Xxxxxxxx.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indi- cazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo pos- sibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elemen- ti per la difesa nonché, se la Compagnia lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Articolo 21 Denuncia di Sinistro
Tutti i Sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato, all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro i tre giorni successivi all’accadimento del Sinistro o al momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, e comunque non oltre 365 giorni dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l’obbligo della Compagnia cessa.
Il Contraente o l’Assicurato che esageri dolosamente l’am- montare del danno o ricorra, per giustificare l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce o le parti danneggia- te dal Sinistro, decade dal diritto all’Indennizzo.
Articolo 22
Variazione dell’Assicurato
Nel caso di vendita di quote di proprietà dell’Immobile la Polizza opera in favore del nuovo soggetto risultante nell’atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla sca- denza indicata nella Scheda tecnica, diviene Assicurato.
Articolo 23
Dichiarazioni inesatte o reticenze – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato
P.0037.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 8
La Compagnia presta il suo consenso all’Assicurazione e deter- mina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che posso- no influire sull’apprezzamento del Rischio. Nel caso di dichia- razioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza deve darne notizia formale alla Compagnia e inoltrare al più presto,
mediante lettera raccomandata a/r, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Compagnia ed ai suoi inca- ricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che pos- sono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.
Articolo 24
Periodo di Assicurazione
Il Periodo di Assicurazione, in base al quale è stato determi- nato e convenuto il Premio, coincide con la durata stabilita in Scheda tecnica di Xxxxxxx e comunque cessa entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, salvo minori durate ove previste.
Articolo 25 Oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futu- ri, connessi alla stipulazione e all’esecuzione della presente Polizza sono a carico del Contraente e dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
Articolo 26
Forma delle comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato alla Compagnia
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera racco- mandata a/r, alla Direzione della Compagnia ovvero all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.
Articolo 27
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualifi- cabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Estensioni di garanzia
(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio)
A) Involucro
Se espressamente richiamata nella Scheda tecnica questa estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla partita 1B – “Involucro”, all’Indennizzo dei danni materiali e diretti all’Involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione
e provochino:
1) distacco totale o parziale dell’Involucro;
2) fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all’aria ed all’acqua dell’Involucro.
L’obbligo della Compagnia si limita all’Indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromette- re in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un even- tuale comportamento non elastico imprevisto ed impre- vedibile dell’Involucro o di parti dello stesso. Restano comunque esclusi i danni da normale assestamento.
L’Indennizzo consiste, nei limiti della Somma assicurata alla partita 1B – “Involucro” nonché nel Limite di Indennizzo indicato nella Scheda tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’Immobile.
Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia stessa, che sia stato svolto il Controllo Tecnico in corso d’opera nelle modalità previste alla Condizione Particolare Aggiuntiva F).
B) Impermeabilizzazione delle coperture
Se espressamente richiamata nella Scheda tecnica questa estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla partita 3 – “Impermeabilizzazione delle coperture”, all’Indennizzo dei danni materiali e diretti alle Impermeabilizzazioni delle Coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal secondo anno successivo alla data di effetto della garanzia prevista all’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al quinto anno compreso. L’Indennizzo consiste, nei limiti della Somma assicurata alla partita 3 – “Impermeabilizzazione delle coperture” nonché nel Limite di Indennizzo indicato nella Scheda tec- nica, nelle spese di riparazione o sostituzione della Impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle stretta- mente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’Immobile.
Qualora richiamata la Condizione Particolare Aggiuntiva F), questa estensione di garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia stessa, che sia stato svolto il Controllo Tecnico in corso d’opera nelle modalità previste dalla stessa Condizione Particolare Aggiuntiva F).
C) Pavimentazioni e Rivestimenti Interni
P.0037.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 9
Se espressamente richiamata nella Scheda tecnica questa estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla partita 4 – “Pavimentazioni e Rivestimenti Interni”, all’Indennizzo dei danni materiali e diretti a pavi- mentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapi- deo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal secondo anno successivo alla data di effetto della garanzia prevista all’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al quinto anno compreso. L’Indennizzo consiste, nei limiti della Somma assicurata alla partita 4 – “Pavimentazioni e rivestimenti interni” nonché nel Limite di Indennizzo indicato nella Scheda tec-
nica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti dan- neggiate, materiali e manodopera, comprese quelle stretta- mente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’Immobile.
Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia stessa, che sia stato svolto il Controllo Tecnico in corso d’opera nelle modalità previste alla Condizione Particolare Aggiuntiva F).
D) Intonaci e Rivestimenti Esterni
Se espressamente richiamata nella Scheda tecnica questa estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla partita 5 – “Intonaci e Rivestimenti Esterni”, all’Indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivesti- menti esterni dal supporto sul quale sono applicati e ricon- ducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verifica- tisi e denunciati a partire dal secondo anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al quinto anno compreso. L’Indennizzo consiste, nei limiti della Somma assicurata alla partita 5 – “Intonaci e Rivestimenti Esterni” nonché nel Limite di Indennizzo indicato nella Scheda tec- nica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti dan- neggiate, materiali e manodopera, comprese quelle stretta- mente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’Immobile.
Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia stessa, che sia stato svolto il Controllo Tecnico in corso d’opera nelle modalità previste alla condizione particolare aggiuntiva F).
Condizioni Particolari Aggiuntive
(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
Si conviene tra le parti che le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive, pur non essendo estensioni di garanzia, sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza.
Quindi, nel caso in cui non siano espressamente richiamate in Polizza resta comunque valido quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle estensioni di garanzia (qualora richiamate).
E) Clausola compromissoria e frazionamento del Premio
L’Immobile oggetto dell’Assicurazione è attualmente in fase di costruzione ed è assicurato dalla Compagnia con Polizza Contractor’s All Risk – C.A.R. (tutti i rischi della Costruzione) collegata (stipulata per lo stesso Xxxxxxx previ- sto nella presente Polizza e i cui estremi sono riportati in Scheda di Polizza).
Premesso che il Premio della presente Polizza Decennale Postuma è unico ed indivisibile si stabilisce tra le parti che esso venga corrisposto come segue:
• Prima rata (Premio di compromesso) pari al 20% al perfe- zionamento della presente Polizza,
• Seconda rata (saldo) pari all’80% al termine dei lavori della Polizza C.A.R. collegata (i cui estremi sono riportati in Scheda di Polizza); a tale data decorrerà la garanzia pre- stata con la presente Polizza Decennale Postuma, salvo quanto specificato in seguito.
I detti importi sopraindicati (Premio di compromesso e saldo) e riportati in Scheda di Polizza sono lordi (inclusivi di imposte).
La Compagnia si impegna ad assicurare l’Immobile alle condizioni della presente Polizza purché:
a) sia stata pagata la prima rata di Premio;
b) non siano sopravvenute varianti in corso d’opera o pro- roghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 365 giorni complessivi;
c) non si siano verificati Sinistri nel corso dell’esecuzione delle Opere e/o manifestatisi danni, difetti o manchevo- lezze e/o accadimenti in genere, qualunque sia la loro causa, che possano avere compromesso totalmente / parzialmente la stabilità, solidità delle Opere o che pos- sano comunque configurarsi come aggravamento tale da rendere il Rischio non assicurabile o assicurabile a condizioni differenti da quelle previste alla presente Polizza;
d) non siano accaduti, anche in altre località, comprovati eventi sinistrosi di tipo catastrofale ed accidentale tali da modificare le condizioni assuntive dei mercati assicu- rativi o riassicurativi.
In ogni caso la presente Xxxxxxx diviene operativa non prima delle ore 24:00 del giorno del pagamento della seconda rata di Premio e comunque non prima delle ore 24:00 del giorno dell’emissione del certificato di ultimazio- ne lavori
Qualora la seconda rata di Premio non venga corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento la Compagnia può, a sua scelta, o dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione mediante lettera racco- mandata oppure esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) di questa clausola non risultassero soddisfatte, la Compagnia si riser- va la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell’emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l’operatività della stessa.
Qualora non si pervenga ad un accordo fra le parti sulle nuove condizioni, la Compagnia si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, la rata di Premio già versata.
F) Controllo Tecnico
P.0037.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 10
Ad integrazione di quanto indicato alla Condizione Particolare Aggiuntiva E) “Clausola compromissoria e fra- zionamento del Premio”, la Compagnia si impegna ad assi- curare le Opere di cui alla presente Polizza a condizione che:
a) In concomitanza del processo costruttivo delle Opere oggetto diretto di garanzia (e comunque non oltre 90 giorni dall’inizio dei lavori) sia eseguito un Controllo
Tecnico da parte del Controllore tecnico mediante visite in Cantiere effettuate con adeguata frequenza stabilita coerentemente col programma lavori.
b) Tale controllo abbia come obiettivo la minimizzazione dei rischi di cui alle garanzie di Polizza, con particolare riferimento alla solidità e stabilità delle Opere.
c) Il risultato della valutazione sia riportato in apposite relazioni parziali ed in una relazione complessiva finale, elaborate dallo stesso Controllore tecnico.
d) Dalla relazione complessiva finale non emergano riserve o non conformità, pena la mancata attivazione delle garanzie della Polizza per la parte dell’Opera oggetto di tali riserve o non conformità.
In conseguenza a quanto stabilito al comma precedente, il Contraente si impegna:
- ad attivare ed effettuare il pagamento delle competenze del Controllore tecnico per le prestazioni e le finalità pre- viste dai precedenti punti;
- a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore tecnico nello svolgimento delle sue attività;
- a consegnare al Controllore tecnico incaricato copia della presente Xxxxxxx;
- a consegnare al Controllore tecnico ogni documento da quest’ultimo richiesto;
- a comunicare immediatamente al Controllore tecnico ed alla Compagnia tutte le eventuali modifiche delle Opere, a qualunque causa siano esse dovute;
- a comunicare al Controllore tecnico ed alla Compagnia le date di ultimazione e di consegna delle Opere nonché il valore finale delle stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso;
- ad autorizzare il Controllore tecnico a fornire anche direttamente alla Compagnia ogni documento e/o valu- tazione inerente le Opere oggetto dell’attività di Controllo Tecnico.
Se una delle condizioni riportate in questa clausola non risultasse soddisfatta, la Compagnia si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento del- l’emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l’operatività della stessa
Qualora non si pervenga ad un accordo fra le parti sulle nuove condizioni, la Compagnia ha la facoltà di ritenere comunque acquisite le rate di Premio già versate.
Altri obblighi
(sempre operanti)
Adesione dell’Assicurato alla polizza del Contraente Qualora l’Assicurato sostenga in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio per effetto della stipula di un contratto di Appalto o di Subappalto relativo all'Opera in oggetto, il Contraente si obbliga ad
ottenere dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo di avvenuta consegna delle Condizioni di Assicurazione, prima dell’adesione alla copertura assicurativa.
Qualora invece l’Assicurato/Acquirente sostenga in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio per effetto della stipula del rogito per l’acquisto
dell'Opera in oggetto o di parte di essa il Contraente si obbliga ad ottenere dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato/Acquirente di avvenuta consegna del Fascicolo Informativo e di un documento attestante i costi dallo stesso sostenuti (con evidenza della quota parte percepita dall’eventuale intermediario), prima dell’adesione alla copertura assicurativa.
P.0037.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 11
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.0037.CGA - xx. 00.0000