COMUNE DI MANERBIO (Provincia di BRESCIA) CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI
Repertorio n. …….
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MANERBIO (Provincia di BRESCIA) CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI
per la gestione dei campi da tennis di proprietà comunale di via Luzzago,10- periodo – - CIG .
L’anno duemila………., addì del mese di ……….in Manerbio (BS) presso la sede municipale, avanti a me, dott. ------------------------------, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti i seguenti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certa:---------------------------
- dott. ------------------ nato a …………………Cf. f………….. , domiciliata per lo svolgimento delle proprie funzioni presso la sede legale del Comune di Manerbio, in qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Manerbio, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune;---------------------
- Sig. ………….Società……………………………………….residente in via
……………………….in qualità di legale rappresentante della ditta
…………………………………………. con sede in ……………………. C.F. e P. IVA ;---------------
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni, e lo fanno con il mio consenso, in conformità del disposto di cui all’art. 48 della legge 16.02.1913, n. 89.---------------------------------------
PREMESSO CHE
1) con deliberazione C.C. n. 36 del 30/08/2021, esecutiva, è stato espresso l’indirizzo di espletare una gara aperta per l’affidamento della gestione in concessione dei campi da tennis di proprietà comunale tramite l’ausilio della
CUC “Area Vasta Brescia” rea Vasta Brescia” della Provincia di Brescia, con la quale, con deliberazione consiliare n. 31 del 15/07/2021, esecutiva, è stata sottoscritta apposita convenzione;
2) con determinazione a contrarre n. del ……………..il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Manerbio ha stabilito di indire procedura per l’affidamento in concessione dei campi da tennis di proprietà comunale per la durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto ai sensi delll’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione del criterio del miglior prezzo (offerta a rialzo) ai sensi dell’art.95 del medesimo Decreto attraverso il Sitema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel;
3) con determinazione n……la CUC ha avviato procedura aperta per la concessione della gestione dei campi da tennis di proprietà comunale di Manerbio
……………………….periodo ………………………(Numero gara: );-------------------------------
4) con determinazione n. --- del ---------- il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Manerbio ha provveduto ad aggiudicare la procedura aperta di cui ai punto precedente alla Ditta ……………………………… con sede in che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;------------------------
5) i controlli dei requisiti dichiarati dal concessionario in sede di gara hanno tutti dato esito positivo;
6) per tutto quanto non indicato nel presente Contratto di concessione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle altre disposizioni di legge in vigore, agli atti di gara e, in particolare, al Capitolato speciale, sottoscritto digitalmente dall’aggiudicatario in sede di gara per accettazione formale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, seppur materialmente non ad esso allegato;------
PRECISATO che l’art. 32, comma 14 del nuovo Codice degli appalti ha mantenuto ferma la previsione di cui all’originario art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, così come riscritto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, secondo la quale il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblico- amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice.
SI CONVIENE E SI STIPULA:
ARTICOLO 1: OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto ha per oggetto la concessione, da parte del Comune di Manerbio (BS), del servizio di gestione dei campi da tennis di proprietà comunale sito in xxx Xxxxxxx,00 xx Xxxxxxxx (XX). Il dettaglio del relativo impianto sportivo è riportato nell’art.1 del Capitolato. Con tale concessione il Comune di Manerbio intende perseguire l’obiettivo di una gestione efficace, efficiente ed economica dell’impianto sportivo comunale, a garanzia degli interessi e delle aspettative della collettività rappresentata, nella loro più ampia espressione.--------------------------------
Art. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE. CANONE CONCESSORIO----------------------------
Il canone di concessione annuo è pari ad € -------------------- annui (al netto di IVA) determinato sulla base dell’offerta di aggiudicazione, per un importo complessivo pari ad euro……………….. oltre IVA se dovuta per l’intera durata della concessione di anni 7 (sette). Il Concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui l’utenza sportiva dovesse essere limitata o ridursi in modo significativo rispetto alle proprie previsioni.
Non sono previste compensazioni economiche da parte del Comune. Il canone dovrà essere versato in due rate: la prima da pagare entro il mese di giugno, la seconda entro il mese di dicembre di ciascun anno solare.
Art. 3 – REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE------------------------------------------------
Il servizio in concessione viene remunerato con la riscossione diretta da parte del concessionario dei proventi della gestione degli impianti. Le tariffe d’uso sono definite dal Concessionario, in accordo con l’Amministrazione Comunale. --------------
Art. 4 – FINALITA’ E DESTINAZIONE D’USO
L’impianto sportivo in argomento viene affidato al Concessionario affinché ne faccia un utilizzo al fine dell’organizzazione e della gestione di attività sportive, riferite prevalentemente al gioco del tennis. Potranno inoltre essere svolte altre attività, purché compatibili con il tennis. Il Concessionario, nella programmazione e nell'esercizio delle proprie attività è tenuto al rispetto delle condizioni espresse nell’Offerta Tecnica espressa in sede di gara. ----------------------------------------------------
Art. 5 – POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE-----------------------------------------------------
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone ed alle cose, anche di proprietà di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall’uso di quanto forma oggetto del presente atto e dallo svolgimento di attività sportive all’interno della struttura sportiva. Prima della stipula del presente contratto il Concessionario ha provveduto a depositare al protocollo comunale (prot. n ) idonea polizza assicurativa per la copertura
della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o cose a chiunque appartenenti, con adeguati massimali in relazione alle condizioni di rischio di cui al presente affidamento, e comunque non inferiori ad euro 3 000.000,00
(tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 3.000.000,00 (tremilioni /00) per persona danneggiata ed euro 3.000.000,00 (tremilioni /00) per cose, con copertura integrale del periodo in oggetto. Resta comunque ferma l’intera responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.
Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali dell’impianto sportivo, per cui solo al gestore medesimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause. -----------------------------------------------
ART. 6 - POLIZZA FIDEIUSSORIA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha costituito cauzione mediante polizza fideiussoria n. ………… stipulata con ,
agenzia di nel rispetto gli obblighi previsti nel capitolato, depositata agli atti
del Comune in data ………. prot. ……………
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Art. 7 – SUB-CONCESSIONE
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio affidato pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Art. 8 - Prescrizioni in materia di sicurezza.
Il Concessionario nominerà un referente per la sicurezza dell’impianto sportivo, il quale curerà gli adempimenti connessi alle disposizioni normative di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., alle normative anti COVID vigenti e alle disposizioni legislative in merito alle misure anti incendio nonché alle misure di controllo e verifica del funzionamento della caldaie (nomina del terzo responsabile). il concessionario assumerà inoltre tutte le responsabilità, civili e penali, connesse all’uso dell’impianto medesimo, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione dell’uso medesimo dei locali. Il Concessionario individuerà, altresì, e provvederà a comunicare al Comune il nominativo del
responsabile della conduzione dell’impianto sportivo, con particolare riferimento alle utenze collegate all’impianto medesimo.---------------------------------------------------
Art. 9 - DECADENZA DEL CONCESSIONARIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO---------
- utilizzo degli impianti o di parte di essi in modo non conforme a quello previsto nel presente capitolato;
- subconcessione totale o parziale del contratto;
- scioglimento della società concessionaria o mutamento sostanziale del suo oggetto;
- apertura, nei confronti del Concessionario, di procedure concorsuali, fallimentari o di liquidazione o scioglimento, se trattasi di società, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore che implichino l’intervenuta incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- qualora il Concessionario si renda colpevole di frode;
- in caso di mancata stipulazione delle assicurazioni previste nell'Articolo 12 della presente concessione o di mancato pagamento, nei termini previsti, dei relativi premi annuali e di deposito della polizza fideiussoria;
- mancata corresponsione del canone di concessione, anche limitatamente ad una sola semestralità, dopo una diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni;
- mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e trattamento del personale.
- mancata realizzazione delle opere di miglioria entro 1 (uno) anno dall’avvio della concessione.
- sospensione unilaterale del servizio.
Art. 10 – SANZIONI/PENALI
Per le seguenti violazioni, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:
- Ogni caso di omessa sostituzione del personale non idoneo al servizio € 500,00;
- Comportamento negligente o imperito degli operatori € 500,00;
- Applicazione da parte del gestore di tariffe superiori a quelle previste € 1.000,00;
- Negligenza nella manutenzione dell’impianto e/o nella gestione del servizio
€ 1.000,00.
L’avvio del procedimento, da parte del Comune, per l’applicazione di una o più penalità è comunicata al gestore tramite Posta Elettronica Certificata.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il gestore può presentare le proprie osservazioni al comune il quale, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, contro deduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento
Art. 11 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO
Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l’art. 176 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile. Il Concessionario, previo pagamento della quota di canone semestrale dovuta, potrà recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso, da comunicare al Comune a mezzo di PEC, 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
Art. 12 – Manutenzione dell’impianto.
L’impianto sportivo viene concesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova. La manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo così come descritto al precedente articolo 1 è posta a carico del nuovo gestore, mentre quella straordinaria è a carico del Comune. La manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle migliorie di cui all’articolo 10 del Capitolato è a carico del nuovo gestore, per tutta la durata della concessione. Per tutta la durata della concessione il Concessionario si impegna a mantenere l’impianto sportivo nelle migliori condizioni di manutenzione ed
efficienza, salvo il deperimento per vetustà, compatibile con una regolare e diligente conduzione.
Art. 13 - Migliorie e innovazioni. Sono considerate tra le migliorie:
la realizzazione, completamente a carico del Concessionario, di 1 (uno) o al massimo 2 (due) campi da adibire al gioco del Paddle;
gli interventi di efficientamento energetico dell’impianto sportivo.
Ogni ulteriore intervento migliorativo che il Concessionario ritenesse opportuno effettuare dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Comune, in base alle procedure definite dalla normativa vigente al momento della richiesta. Il Concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere dal Comune alcuna indennità per miglioramenti apportati. In ogni caso, le migliorie apportate, così come i beni stabilmente incorporati nell’impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al Concessionario indennizzo o rimborso alcuno. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere la rimozione delle migliorie fisse non autorizzate e/o non conformi, nonché la rimessa in pristino, a spese del Concessionario.-------------------------------------------------
Art. 14 – Obblighi del Concessionario.
Prima dell’inizio delle attività previste dalla presente concessione, il Comune e il Concessionario redigono un verbale di presa visione dello stato di fatto dell’impianto sportivo, delle strutture e delle attrezzature in dotazione o a servizio dell’impianto. Tale atto sarà siglato dalle parti, per quanto di loro competenza. Verrà in tal momento consegnata ad un incaricato designato dal Concessionario una copia delle chiavi di accesso all’impianto e alle relative pertinenze. Con la consegna delle chiavi il Concessionario assumerà tutte le responsabilità previste dal presente capitolato. Il Concessionario è tenuto a vigilare sul corretto possesso delle
chiavi da parte dei detentori dallo stesso, direttamente o indirettamente, individuati. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione, comprese le utenze che dovranno essere intestate allo stesso. -------------------------------------------
Art. 15 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Il Comune, per mezzo dei suoi incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento, durante tutta la durata della concessione, verifiche sulla conduzione dell’impianto e sulla piena applicazione della proposta progettuale offerta in sede di gara (Offerta Tecnica).
Art. 16 – RISERVATEZZA DEI DATI
Nella gestione dell’impianto sportivo, il Concessionario dovrà applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali. In particolare: dovrà fornire adeguata informativa al pubblico ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; dovrà adottare adeguate misure per salvaguardare la sicurezza dei dati trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; dovrà limitare l’acquisizione ed il trattamento dei dati acquisiti a quanto strettamente necessario alla corretta gestione degli impianti e delle attività sportive.
Il Comune ed il Concessionario si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali acquisiti e di cui verranno in possesso durante il rapporto contrattuale esclusivamente nel limite in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione dello stesso.
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI----------------------------------------
Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.-------------------------------------
Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (registrazione, copie, imposte e tasse di qualsiasi natura), sono a totale carico del Concessionario. Il Concessionario ha provveduto a depositare, prima della stipula del contratto, regolare ricevuta di versamento dei diritti di segreteria e rogito, dell’imposta di registro e del bollo forfetario (prot. n. 9476 del 23.10.2019).--------------------------------
Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI E DI LEGGE
Il presente contratto verrà registrato applicando quanto disposto dalla normativa vigente per atti soggetti ad IVA. Il Concessionario chiede di conseguenza l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Per quanto non è specificatamente contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.--------------------------------------------------
Art. 20 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Costituisce parte integrante del presente contratto di concessione, seppur materialmente non allegata ad esso:
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ;
- Relazione tecnica (OFFERTA TECNICA) presentata in sede di gara dal Concessionario.
Art. 21 - FORO COMPETENTE
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le Parti sull’interpretazione o in merito all’esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Contratto e dal Capitolato speciale, per la quale non si riesca ad addivenire ad un
accordo bonario tra le Parti, è competente il Foro di Brescia .-----------------------------
Articolo 22 – NORMATIVA EDISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO --------------------------------
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla citata documentazione le parti hanno fatto espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nella normativa vigente. -----------------
Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto con l’ausilio di persona di mia fiducia e sotto la mia personale vigilanza su n. ------ ( ) facciate intere a video e fino a qui della undicesima.
I comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti qui richiamati ed espressamente mi dispensano dal darne lettura e dal procedere alla loro allegazione al presente contratto.
L’atto viene da me Segretario generale integralmente letto ai comparenti che lo approvano espressamente ed in ogni sua parte, lo dichiarano conforme alle loro volontà ed alle prescrizioni del Bando e del Capitolato di gara e con Me e alla Mia presenza lo sottoscrivono mediante l’uso di dispositivi di firma digitale, previa verifica di regolarità dei relativi certificati di firma alla data odierna.----------------------
Per il Comune di Manerbio Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Per la Ditta .
Il Legale Rappresentante Sig.
L’Ufficiale Rogante / Il Segretario del Comune di Manerbio Dr.
_Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
ALLEGATO 4