CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: COMMERCIALISTI
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: COMMERCIALISTI
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.
VERSIONE 01_06_2018 LSW1699G-12
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza
* * * * *
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
x. Xxxxx’x è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd’s.
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
d. Xxxxx’x ha recapito telefonico al n. x00000000000, e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ed ha editato il sito internet XXX.xxxxxx.xxx.
e. I membri del Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 44 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2017* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad EUR 30.122 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s pari a Euro 27.660 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 0 milioni e dalle riserve centrali di Euro 2.462 milioni.
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2017 è stato pari al 215%. Tale indice è determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 3.877 milioni e il Solvency Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.801 milioni. Tutti gli importi relativi alla solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 del “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” aggiornato al 31 Dicembre 2017**.
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2017: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/x/xxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx- relations/results/2017ar/ar2017_annual-report-2017.pdf
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2017:
*** Tasso di cambio al 31.12.2017: EUR 1,00 = GBP 0,8886 (fonte: Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è consultabile ai seguenti link (rispettivamente in versione Italiana e Inglese): xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- lloyds xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxx-xx-xxxxx
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
E’ previsto il tacito rinnovo od in alternativa il RINNOVO AUTOMATICO - Pag. 14 del testo di xxxxxxx
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
RESPONSABILTA CIVILE PROFESSIONALE DANNI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
▪ Pag. 3 del testo di xxxxxxx
ESTENSIONI – Pag. 5 - 10 del testo di xxxxxxx XXXXXXXXXX
▪ Pag. 3 - 5 del testo di polizza
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 14 punto 1 del testo di xxxxxxx
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 15 Punto 5-6 del testo di xxxxxxx
6. Premi
La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti.
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 14 punto 3 del testo di xxxxxxx
7. Rivalse
Diritto che, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
SURROGAZIONE - Pag. 13 del testo di xxxxxxx
8. Diritto di recesso
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO – Pag. 12 e 13 del testo di xxxxxxx
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - Pag. 13 e 14 punto b del testo di xxxxxxx
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Pag. 15 Punto 10 del testo di polizza
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in libertà di stabilimento. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO - Pag. 12 e 13 del testo di xxxxxxx
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 15 Punto 7 del testo di polizza
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
RECLAMI pag. 15 e 16 Punto 15 del testo di xxxxxxx
14. Arbitrato
ARBITRATO SPECIALE: Pag. 13 del testo di xxxxxxx
* * * *
Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s Xxxxxxxx Xxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza di Responsabilità Civile Professionale Commercialisti
AVVERTENZA IMPORTANTE
Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Sezione A DEFINIZIONI
I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:
CLAIMS MADE – RETROATTIVITA’: L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell’ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.
CONTRAENTE: il soggetto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che sottoscrive la presente POLIZZA.
ASSICURATO: in caso di Ditta individuale, nominata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, la persona fisica.
- in caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, nominate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, i partners, i professionisti associati, tutti i soci e i collaboratori esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;
Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA.
STAFF E/O COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d’udienza, collaboratore, consulente, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l’ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell’Oggetto dell’Assicurazione.
ASSICURATORI: i soggetti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con
l’ASSICURATO;
b) Le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) I Collaboratori dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’ASSICURATO, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all’ASSICURATO.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, ad un unico LIMITE DI INDENNIZZO ed ad un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA.
ATTO ILLECITO:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO e o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO.
Eventuali ATTI ILLECITI connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.
POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione.
CIRCOSTANZA:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un’istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI.
PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
PERDITA:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
b) i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un Provvedimento giudiziale;
c) i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
COSTI E SPESE:
a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi Collaboratori.
b) L’indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
c) I COSTI E LE SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITI DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
PERIODO DI RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO denunciate per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma
siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto PERIODO DI RETROATTIVITÀ. Il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s’intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l’ASSICURATO ha il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il PERIODO DI RETROATTIVITÀ (se concesso).
PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso).
A tali ammontari vanno aggiunti i Xxxxx e le Spese come indicato nelle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA sia previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.
FRANCHIGIA O SCOPERTO: l’ammontare del LIMITE DI INDENNIZZO, percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
SOSTANZE INQUINANTI: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.
DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI
RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
ESCLUSIONI
L’Assicurazione non opera:
1) in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA;
2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere
ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;
3) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a fatti commessi in periodo anteriore alla data di retroattività concessa e indicata in SCHEDA DI COPERTURA
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della
4) a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA o la cui attività o autorizzazione sia stata
negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.
data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI
RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera.
L’ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
I. Recedere dalla polizza dando 60 giorni di preavviso;
II.
Mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle
RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta
dagli Organi competenti;
5) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;
6) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro
mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali - che segue;
7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
I. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
II. Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare o componente nucleare dello stesso;
8) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall’ASSICURATO;
10) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per un ASSICURATO che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’ASSICURATO stesso con riferimento all’incarico
9) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’ASSICURATO contrattualmente, salvo il caso in cui l’ASSICURATO sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza
di tali condizioni contrattuali o garanzie;
da questi assunto;
11) per il pregiudizio economico, i danni, oneri o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi
contribuito, contestualmente o in altro momento:
I. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare),
II. Qualsiasi ATTO TERRORISTICO
III. Eventi naturali
Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa ogni pregiudizio economico, danno, costo o esborso di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione
o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1, 2 e 3 che precedono o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi pregiudizio economico, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’ASSICURATO, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da TERZI;
13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’ASSICURATO;
14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dall’esercizio di attività professionale di selezione e gestione delle risorse umane (recruiting) con esclusione di quelle funzionali alla professione svolta;
16) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente ingiuria e diffamazione commessi dall’ASSICURATO e dalle persone che al momento del fatto erano STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO.
17) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa
tossica o amianto.
18) Danni Conseguenziali: i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
19) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.
20) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte allo svolgimento di incarichi professionali all’assunzione dei quali l’ASSICURATO non ha adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla Legge.
ESTENSIONI
Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e solo se il fatturato, e le eventuali altre informazioni, per tali attività sono dichiarate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e sempreché il fatturato per tali attività rientri nel fatturato totale. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI
La presente XXXXXXX, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO attinenti società/enti indicate nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA da parte dei legali rappresentanti delle stesse società/enti, di soci, TERZI e/o creditori sociali, causate, connesse o conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO e/o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE (autorizzato dall’ASSICURATO)
• Nell’espletamento degli incarichi di sindaco assunti in conformità degli artt. 2397-2409, 2409 bis (sindaco revisore) 2477 (sindaco o sindaco revisore in srl), 2543 (sindaco cooperative) del Codice Civile e delle leggi vigenti;
• Nell’espletamento degli incarichi di revisore legale ai sensi X.Xxxx. 39/2010 e s.m.i in società assunti in conformità degli artt. 2409bis – 2409 sexies del Codice Civile e delle leggi vigenti, in società cooperative (artt. 2511 - 2548 c.c.), associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e
s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.);
La garanzia è prestata con il LIMITE D’INDENNIZZO, e FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo.
Dall'estensione restano escluse:
i) le società che siano state oggetto di procedura liquidativa, di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F., ecc. prima della data di effetto della presente POLIZZA, salvo per:
- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, o procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F.;
- incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria;
ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con un capitale sociale (o fondo di dotazione per le associazioni riconosciute - d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i. - e fondazioni riconosciute - art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.-) diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.c. per SpA, 2482 bis c.c. per Srl), incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito dall’art 2447 c.c., per le SpA e dall’art. 2482 ter
c.c. per le Srl), oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) del fondo di dotazione di costituzione.
iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.
S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i). S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nel PERIODO DI RETROATTIVITÀ concesso e purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI
tramite U.I.A. srl. Si intendono comunque esclusi gli incarichi ricoperti presso le società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).
ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro del c.d.A.)
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO di società/enti indicate nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA di soci, TERZI e/o creditori sociali, causate, connesse o conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO
• Quale componente del Consiglio di Amministrazione in società, in conformità agli artt. 2380-2395 (Spa), 2475-2476
c.c. (Srl), 2542 c.c. (società cooperative), in associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.),in fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.).
La presente estensione vale sempreché detta funzione venga svolta nell’adempimento di un incarico professionale con esclusione, comunque, di qualsiasi comportamento, atto od omissione riconducibile alla gestione della società e quindi del rischio di impresa.
La garanzia è prestata con il LIMITE D’INDENNIZZO, e FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo.
Dall'estensione restano escluse:
i) le società che siano state oggetto di procedura liquidativa, di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F., ecc. prima della data di effetto della presente POLIZZA, salvo per:
- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, o procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F.;
- incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria;
ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con un capitale sociale (o fondo di dotazione per le associazioni riconosciute - d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i. - e fondazioni riconosciute - art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.-) diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.c. per SpA, 2482 bis c.c. per Srl), incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito dall’art 2447 c.c., per le SpA e dall’art. 2482 ter
c.c. per le Srl), oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) del fondo di dotazione di costituzione.
iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.
S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i). S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nel PERIODO DI RETROATTIVITÀ concesso e purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl. Si intendono comunque esclusi gli incarichi ricoperti presso le società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).
ESTENSIONE ALLA ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla attività di conciliatore/mediatore svolta secondo i dispositivi legislativi che normano l’attività. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA indicati nel CERTIFICATO.
ESTENSIONE MEMBRO DI ORGANISMO DI VIGILANZA
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO, attinenti società/enti indicate nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA da parte dei legali rappresentanti delle stesse società/enti, di soci, TERZI e/o creditori sociali, causate, connesse o conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO
• Nell’espletamento dell’incarico di membro dell’Organo di Vigilanza, assunto in conformità del D.Lgsl. 231/2001 e s.m.i., in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute,
La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo.
La presente estensione è valida a condizione che il fatturato relativo dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA rientri nei limiti indicati nel CERTIFICATO.
Dall'estensione restano escluse:
i) le società/enti che siano state oggetto di procedura liquidativa, di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F., ecc. prima della data di effetto della presente POLIZZA. Salvo per:
- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, o procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F.;
- incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria;
ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con un capitale sociale (o fondo di dotazione per le associazioni riconosciute - d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i. - e fondazioni riconosciute - art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.-) diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.c. per SpA, 2482 bis c.c. per Srl), incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito dall’art 2447 c.c., per le SpA e dall’art. 2482 ter
c.c. per le Srl), oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) del fondo di dotazione di costituzione.
iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.
S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i). S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nel PERIODO DI RETROATTIVITÀ concesso e purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl. Si intendono comunque esclusi gli incarichi ricoperti presso le società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).
ESTENSIONE MEMBRO DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di Membro di Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento come normato in conformità alla Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012 e s.m.i.
AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di amministratore di stabili e condomini indicati nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.
La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo.
Le attività coperte sono tutte quelle regolate dal codice civile (art. 1129) e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano l’attività di amministratore di condomini e di immobili.
S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl.
ESTENSIONE VISTO PESANTE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla attività di apposizione Visto Pesante come normato dall’articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 241/97 e smi.
ASSISTENZA FISCALE – VISTO LEGGERO
GARANZIA A) – SENZA 730
ESTENSIONE PER ATTIVITÀ DI VISTO DI CONFORMITÀ PER DOTTORI COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, CONSULENTI DEL
LAVORO E SOCIETÀ DI EDP COSÌ COME PREVISTO AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997, DAL DM 164 DEL 31/05/1999, ALL’ART. 10 DEL DL N° 78 DEL 1.7.2009 CONVERTITO IN LEGGE N° 102 DEL 3.8.2009 E ALL’ART. 6 E 13 DEL D.LGS. N° 175 DEL 21.11.2014 E S.M.I.
La presente estensione viene prestata per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato durante il periodo di assicurazione od entro 5 anni dalla data di cessazione dello stesso per fatti a lui imputabili e denunciati nei termini previsti dal contratto assicurativo in vigore relativi a:
a) apposizione del visto di Conformità previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui (art. 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
b) apposizione del visto di Conformità previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 5.000 annui (art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013).
Le attività identificate nei punti a) e b) verranno indicate, nel seguito "l'Attività Coperta".
Con riferimento al normato dall’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dall’art. 22 D.M. n° 164 del 31.5.1999 e dall’art. 6 e 13 del d.lgs. n° 175 del 21.11.2014 che prevede necessaria e specifica autorizzazione per apposizione visto di conformità, la conseguente obbligatorietà di polizza di assicurazione e quanto stabilito dalla circolare n° 21/E delle Agenzie delle Entrate del 4.5.2009, si precisa quanto segue:
Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, causate da: negligenza, imprudenza, imperizia (gravi o lievi) riconducibili allo svolgimento dell’attività professionale.
E’ condizione di validità che i fatti imputabili all’assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente estensione e siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni dalla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Si precisa che il massimale prestato è quello previsto dalle disposizioni di legge: € 3.000.000,00 per sinistro e per anno.
Il massimale è esclusivamente dedicato/autonomo per le attività sopra indicate.
L’assicurazione da atto che l’assicurato dichiara che il massimale è adeguato al numero di contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.
La copertura prestata non include franchigie o scoperti a carico dei clienti dell’assicurato.
L’assicurato si obbliga a rimborsare agli assicuratori l’importo corrispondente della franchigia prevista in € 300 entro il termine di 30 giorni dalla definizione del sinistro.
Si intende inclusa l'attività di richiesta a rimborso e/o compensazione dei crediti per un importo superiore ai €. 5.000,00 legati alle imposte sul reddito, imposte sostitutive e all'Irap come da articolo 1 c.574 della legge di stabilità 147/2013.
La presente estensione di garanzia si intende operante sempre a secondo rischio rispetto a qualsiasi altra polizza assicurativa dovesse esistere ed offrire copertura in relazione al medesimo sinistro o richiesta di risarcimento.
Resta inteso che è espressamente escluso dalla copertura fornita dalla presente estensione (e così dalla presente polizza o dalla presente Assicurazione) l'indennizzo o il pagamento delle somme dovute allo Stato o al diverso Ente impositore ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
GARANZIA B) – CON 730
ESTENSIONE PER ASSISTENZA FISCALE – VISTO LEGGERO (conforme a quanto indicato dall’IVASS nella Lettera al Mercato del 19/03/2015)
Fermo quanto normato all’estensione garanzia A, incluso nella presente clausola, resta convenuto e stabilito che, fermi i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella POLIZZA o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle PERDITE cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione dei visti di conformità (“Visto Leggero”) di cui all’art. 2 del DM 164/99 e successive modifiche; al DL 78/09 art. 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche; alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); al D. Lgs. 175 del 21.11.2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b), ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il LIMITE D’INDENNIZZO viene fissato in € 3.000.000,00, e l’ASSICURAZIONE è altresì operante per i sinistri denunciati agli ASSICURATORI nei 5 anni successivi alla scadenza della presente POLIZZA indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e relativi all’attività di assistenza fiscale come sopra descritta.
Gli ASSICURATORI inoltre si impegnano a definire tutti i sinistri, anche per importi inferiori alla FRANCHIGIA previsti dalla presente POLIZZA e l’ASSICURATO sin d’ora da ampio e irrevocabile mandato agli ASSICURATORI a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata (con il limite della FRANCHIGIA/SCOPERTO 10% min 500,00 € max 10.000,00 €) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.
Restano quindi a carico dell’ASSICURATO la FRANCHIGIA/SCOPERTO senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Ai sensi del citato art. 22 del DM n. 164 del 31.05.1999, al DL 78/09 art. 10 convertito in legge n. 102/09 e successive modifiche, alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità), al D. Lgs. 175 del 21.11.2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b),
viene stabilito che gli ASSICURATORI si impegnano a dare immediata comunicazione dall’Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.
L’ASSICURATO dichiara che il massimale € 3.000.000,00 per sinistro e per anno è adeguato in relazione al numero di
contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati.
Resta convenuto fra le parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all’ASSICURATO la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l’ASSICURATO ha denunciato all’ASSICURATORE l’esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.
Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
Ad integrazione/deroga di quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza resta convenuto che la presente polizza viene estesa alla copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell’assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’ASSICURAZIONE.
Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
1. Lavori di manutenzione straordinaria
2. Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’ASSICURAZIONE
3. Istallazione o manutenzione di insegne
4. Qualsiasi dipendente dell’ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell’ASSICURATO
5. Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo
Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nella SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il periodo dell’assicurazione, quale sottolimite di risarcimento d’intende compreso nel massimale di polizza indicato nella SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso.
ESTENSIONE ATTESTATORE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di attestatore come normato in conformità alla L.F. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.), artt. 161, 182 bis (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti), art. 67, comma 3, lett. d, (piani di risanamento attestati), L. 134/2012 e s.m.i.
ESTENSIONE LIQUIDATORE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di liquidatore.
ESTENSIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di Amministratore di Sostegno ex LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6.
ESTENSIONE ATTIVITA’ DI DELEGATO ALLE VENDITE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di delegato alle vendite.
ESTENSIONE ATTIVITA’ DI CUSTODE GIUDIZIARIO
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di custode giudiziario.
ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI SE DICHIARATE NEL QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.
ESTENSIONE PER SOCIETA’ DI SERVIZI CONTABILI EDP
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO imputabili alla società di servizi contabili EDP, indicata nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA, esclusivamente se tale attività è funzionale all’attività dell'ASSICURATO.
ESTENSIONE AD ATTIVITA’ DI FUSIONE E ACQUISIZIONI
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO in relazione all'attività di
consulente per l’acquisizione e/o fusione societaria.
La presente estensione è valida a condizione che il fatturato relativo dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA rientri nei limiti indicati nel CERTIFICATO.
ESTENSIONE CERTIFICAZIONI E VISTI
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società per azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all’obbligo della certificazione, all’attività di Certificazione Volontaria. Si precisa che la presente garanzia non si riferisce ne al C.D. VISTO PESANTE ne al Visto di cui al provvedimento Legislativo Legge n° 102 del 3.8.2009 e smi che sono richiamate nel CERTIFICATO e normate come sopra.
ESTENSIONE AD ATTIVITA’ DI ASSISTENZA FISCALE PER CONTO DEI CAF
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, fatte salve le ESTENSIONI operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO in relazione all'attività di Assistenza Fiscale svolta dall’ASSICURATO in relazione all’attività di assistenza fiscale svolta per conto dei CAF, (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE).
ESTENSIONE ALL’ATTIVITA’ DI PERITO DEL TRIBUNALE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO in relazione ad incarichi conferiti dall’Autorità Giudiziaria nella qualità di Perito del Tribunale.
ESTENSIONE A FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO in qualità di Giudice, membro delle Commissioni Tributarie e per le funzioni di rappresentanza ed assistenza del contribuente davanti alle medesime.
ESTENSIONE ATTIVITA’ DI LIBERA DOCENZA
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di libero docente.
ESTENSIONE CURATORE, COMMISSARIO
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di curatore, commissario.
Le seguenti estensioni sono sempre operanti. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
ESTENSIONE AD INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA conseguente ad atti illeciti commessi dall’ASSICURATO e da cui derivino l’interruzione o sospensione, totale o parziale delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di TERZI. Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per la presente estensione è quello specificatamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
ESTENSIONE CODICE PRIVACY
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento) o comunque ricollegabili all’errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione.
La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.
ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del Dl. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all’ASSICURATO.
La garanzia opera con un sottolimite pari a ¼ del LIMITE DI INDENNIZZO indicato in SCHEDA DI COPERTURA con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.
PENALITA’ FISCALI
A maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'ASSICURATO - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
La garanzia opera con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.
CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITA’
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
A Nel caso in cui l’ASSICURATO avesse una POLIZZA rinnovata con continuità e senza interruzioni il PERIODO DI RETROATTIVITA’ della presente POLIZZA sarà il medesimo
B Nel caso in cui l’ASSICURATO non avesse stipulato una precedente assicurazione, il PERIODO DI RETROATTIVITA’ decorre dalla data di decorrenza della presente POLIZZA, salvo quanto diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In tal caso, è facoltà dell’ASSICURATO richiedere un PERIODO DI RETROATTIVITÀ la cui durata e il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI.
C In caso venga concesso un PERIODO DI RETROATTIVITA’ illimitato, lo stesso periodo decorrerà, in caso di obbligo d’iscrizione all’albo, dalla data di iscrizione albo, in caso contrario decorrerà dalla data di conseguimento del titolo abilitante allo svolgimento della professione.
In caso di Associazione Professionale, di Studio Associato o di Società, il PERIODO DI RETROATTIVITA’ illimitato decorrerà dalla data di costituzione dell’Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società.
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
X. Xxxxxxx emessa in nome e per conto di un singolo ASSICURATO
1) In caso di morte dell’ASSICURATO e nel caso in cui il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dagli eredi dell’ASSICURATO presso un diverso ASSICURATORE, gli eredi avranno facoltà di richiedere agli ASSICURATORI, con comunicazione scritta ed inviata non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento e durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di retroattività convenuta.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
2) Fermo quanto previsto sub 1), è inoltre facoltà dell’ASSICURATO, solo in caso di cessazione definitiva dell’attività (si
intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti), salvo i casi di cessazione del rapporto
per radiazione o sospensione dall’Albo professionale, di richiedere agli ASSICURATORI, con comunicazione scritta ed inviata almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di retroattività convenuta.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
B. Polizza emessa in nome e per conto di un’Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società
In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d’azienda ad un TERZO, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le parti e/o un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dall’ASSICURATO o dai suoi eredi presso un diverso ASSICURATORE, l’ASSICURATO ha la facoltà di acquistare un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI
COPERTURA. Sarà condizione per la richiesta del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO che i singoli componenti dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società cessino definitivamente l’attività professionale (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti) e ne consegua la cancellazione dal relativo albo, se previsto.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
C. Il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato potrà essere successivamente esteso, a discrezione degli ASSICURATORI per un ulteriore periodo, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle
informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno.
SMARRIMENTO DI DOCUMENTI
Qualora l’ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso) come definiti nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che documenti quali:atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma la cui custodia era stata affidata all’ASSICURATO od ai suoi predecessori o a TERZI dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all’ASSICURATO od ai suoi predecessori sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI terranno indenne l’ASSICURATO per:
a) ogni responsabilità legale nella quale l’ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall’ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali COSTI o SPESE.
Si precisa che nei limiti previsti dalla presente polizza e per responsabilità derivanti da richieste di risarcimento e per quanto l’assicurato sia o possa essere civilmente responsabile, la garanzia prevista è operante anche per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Premesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite all’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 10 giorni di:
I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;
III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 10 giorni indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo.
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
c) I Legali e Periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in
vertenza, si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI
sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della
RISARCIMENTO.
Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a termini del presente contratto.
Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e/o circostanza e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, rimborsando all’ASSICURATO la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potrà essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
ARBITRATO SPECIALE
Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all’ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell’Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione. Tale Xxxxxxxx sarà chiamato a decidere sulla natura dell’ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA.
Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato congiuntamente dall’ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l’ASSICURATO. Gli ASSICURATORI (in nome e per conto dell’ASSICURATO) e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro quelle del terzo arbitro saranno ripartite in uguale misura tra le Parti interessate.
Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
SURROGAZIONE
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’ASSICURATO per tali ammontari.
In tal caso l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare il diritto di surrogazione compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
a) Salvo l’applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, questa polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
I. Scioglimento della Società o dell’Associazione professionale;
II. Cessazione dell’attività;
III. Ritiro dall’attività o morte dell’ASSICURATO;
IV. Fusione od incorporazione della Società o dell’Associazione professionale;
V. Messa in liquidazione anche volontaria della Società;
VI. Cessione del ramo di azienda ad altri.
In tutti i casi predetti la garanzia è prestata nei confronti delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle CIRCOSTANZE che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad ATTI ILLECITI commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della POLIZZA indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
b) Gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, con preavviso di 90 giorni.
In questo caso se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l’ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Se il recesso è esercitato dall’ ASSICURATO il PREMIO rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI.
L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’ ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell’ASSICURAZIONE. c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa:
qualora l’ASSICURATO sia complice o provochi dolosamente RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca
indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il
diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l’ASSICURATO per indennizzi già effettuati.
d) Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a UIA srl Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto
RINNOVO AUTOMATICO
La presente POLIZZA in mancanza di disdetta, effettuata mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta ed inoltrata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della POLIZZA viene rinnovata automaticamente per un ulteriore PERIODO DI ASSICURAZIONE di 12 mesi. La presente operatività è subordinata al ricevimento del relativo modulo che attesti:
a) Nessuna variazione anagrafica del rischio;
b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del 10 percento; c) Che non si siano verificate nuove circostanze e/o sinistri.
d) Allegare indicazioni di eventuali circostanze/sinistri verificatisi precedentemente anche se già segnalati; Intervenute modifiche del rischio o al verificarsi di un sinistro e/o circostanza, escludono automaticamente l’operatività della presente clausola.
In caso di mancato ricevimento del modulo di rinnovo da parte degli ASSICURATORI, la polizza si considera cancellata alla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
CONTINUOUS COVER
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa dalla Rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s per il tramite di UIA Srl;
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo.
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
In relazione alla richiesta di risarcimento contemplata dal presente articolo verrà applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00.
Sezione B
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio.
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all’indennizzo.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
2. Altri contratti con altri assicuratori.
L’ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre POLIZZE assicurative.
3. Pagamento del PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
Se l’ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.).
Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
4. Modifiche / Cessione della POLIZZA.
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall’ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA.
5. Aggravamento del rischio.
L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 10 giorni dalla conoscenza della condizione. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).
6. Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).
7. Pagamento Dell’indennizzo.
Valutata la PERDITA, verificata l’operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 45 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale tra le Parti.
8. Oneri Fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’ASSICURATO.
9. Foro competente
Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.
10. Rinvio alle norme di Legge.
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.
11. Estensione Territoriale.
L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI ILLECITI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
12. Elezione di domicilio.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
Xxxxxxxx Xxxxx
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
T: x00 00 0000000 - F: x00 00 00000000
13. Xxxxxxxx broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b) ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.
14. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
15. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
Il Contraente U.I.A. SRL
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Sezione A
Oggetto dell’Assicurazione - Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made - Retroattività) Definizioni
Esclusioni Estensioni
Obblighi dell’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento Arbitrato speciale
Surrogazione
Casi di cessazione dell’Assicurazione
Sezione B - Condizioni Generali di Assicurazione 1.Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio 2.Altri contratti con altri assicuratori
3.Pagamento del Premio
4 Modifiche/Cessione della polizza 5.Aggravamento del rischio
6 Diminuzione del rischio
7 Pagamento dell’indennizzo
8 Oneri fiscali
9 Foro competente
10 Rinvio alle norme di legge 11 Estensione territoriale
12 Elezione di domicilio
13 Xxxxxxxx broker (se operante)
14. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
Il Contraente
GLOSSARIO
(Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Sindacato:
È definito Xxxxxxxxx il membro del Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s;
Bilanci dei membri:
L’utile/ (la perdita) da distribuire/ (da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd’s;
Consumatore:
È la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Fondi dei membri presso i Lloyd’s:
I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Claims made - Retroattività:
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
Questionario /Modulo di proposta:
Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
Modulo/Scheda Di Copertura:
Il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Contraente:
Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione;
Assicurato:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicuratore:
Il membro o membri del Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Terzo:
Qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine Terzo esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
b) Le imprese o Società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) I Collaboratori dell’Assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.
Richiesta di risarcimento:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all’Assicurato.
Più Richieste di Risarcimento contestuali riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito, anche se costituissero Perdite a
più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, ad un unico Limite di Indennizzo ed ad un unico Scoperto o Franchigia.
Sinistro:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Atto illecito:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’Assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratori.
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a terzi compiuto da un membro dello staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
Eventuali atti illeciti connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.
Polizza/Contratto d’ Assicurazione:
Il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Circostanza:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita o un danno a Terzi;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un’istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati.
Periodo di assicurazione:
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perdita:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;
b) i Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c) i Xxxxx e Spese (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile.
Costi e spese:
a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Collaboratori.
b) L’indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Xxxxxxx non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori.
c) I Costi e le Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del Limiti di Indennizzo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.
Periodo di retroattività:
Il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento denunciate per la prima volta dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o il Maggior Periodo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto Periodo di Retroattività. Il Limite di Indennizzo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s’intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento:
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nel
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l’Assicurato ha il diritto di notificare Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il Periodo di Retroattività (se concesso).
Premio:
Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Limite d’indennizzo/Massimale:
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione;
Sottolimite:
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Franchigia:
Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Scoperto:
Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Atti terroristici:
A titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Sostanze inquinanti:
Qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.
Staff e/o collaboratori:
Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d’udienza, collaboratore, consulente, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l’Assicurato nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto dell’assicurazione.
Intermediario: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
Danni corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
MODULO DI PROPOSTA
RC PROFESSIONALE COMMERCIALISTA
1.
▪ Professionista individuale che intende stipulare l’assicurazione soltanto per conto proprio
▪ Studio Associato che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di tutti i professionisti che lo compongono (compilare l’elenco degli assicurati e la parte relativa agli estremi dello Studio)
Nome e Cognome/Ragione sociale del Proponente Codice Fiscale e/o Partita Iva del Proponente Indirizzo (via, città, CAP, provincia) del Proponente Data di inizio dell’attività (GG/MM/AA) Data di iscrizione all’albo (GG/MM/AA) Data ultimo aggiornamento professionale e nr. crediti conseguiti Indirizzo email e/o indirizzo di posta elettronica certificata
2. In caso di Studio Associato indicare le generalità per ciascun professionista che si intende assicurare:
NOME E COGNOME | PROFESSIONE | ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ | ANNO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO |
3. Massimale richiesto 250.000,00 €
4. Rinnovo Automatico Si
5. Periodo di retroattività richiesta:
500.000,00 €
No
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
altro €
Due anni/data iscrizione albo/data inizio attività
Cinque anni
Dieci anni
Illimitata
Da quanti anni risulta essere assicurato in modo continuativo?
6. L’Assicurato ha mai sottoscritto proposte o è mai stato assicurato per la R.C. Professionale? Si No
Se si, indicare il nome dell’assicuratore, i massimali, le franchigie, il premio lordo, la retroattività e la data di scadenza
7. Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per la R.C. Professionale dell’Assicurato negli ultimi 5 anni? Si No
Se si, fornire dettagli
8. Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l’assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni? Si No
Se si, fornire tutti i dettagli possibili riguardo l’ammontare della perdita o delle richieste di risarcimento, ALLEGANDO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
9. Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l’assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Si No
Se si, fornire dettagli
10.
A) L’assicurato, o alcun membro del proprio staff, è attualmente o è stato in passato sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti:
▪ che sono stati oggetto di “Amministrazione Controllata” Si No
▪ che sono stati dichiarati in stato di insolvenza Si No
▪ che sono stati sottoposti a procedure concorsuali Si No
▪ per le quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra
Si No
Se si, fornire dettagli
B) Le società (indicate al punto A), risultano con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell’art 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c. ?
Si No
Se sì indicare il vecchio capitale e ilo nuovo capitale
SPLIT DEL FATTURATO
Inserire, per entrambi gli anni, il fatturato per ogni attività esercitata:
ATTIVITA’ | ANNO PRECEDENTE 2…… | (STIMA) ANNO CORRENTE 2….. |
ATTIVITA’ ORDINARIA Indicare nel fatturato totale per l’attività ordinaria e crocettare quali di queste voci rientrano in tale ammontare totale: Attività di Assistenza Fiscale per conto dei CAF Attività di perito del tribunale Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie Attività di libera docenza Curatore, Commissario EDP* Altro (es. Consulenza ecc) Certificazione obbligatoria (Obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva) Certificazione volontaria Di cui fatturato per acquisizioni e/o fusioni | € | € |
€ | € | |
Liquidatore | € | € |
Assistenza fiscale – visto leggero SENZA 730 Assistenza fiscale – visto leggero CON 730 | € | € |
Visto Pesante ** prego allegare copia della procura ricevuta dall’Agenzia delle Entrate | € | € |
Mediazione/Conciliazione | € | € |
Sindaco Revisore legale dei Conti (Obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva) Di cui fatturato per società quotate in Borsa | € | € |
€ | € | |
Amministratore - membro del c.d.a. (Obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva) | € | € |
Membro di Organismo di Xxxxxxxxx (Obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva) | € | € |
Membro di Organismo Di Composizione Della Crisi Da Sovra Indebitamento (Obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva) | € | € |
Amministratore di stabili e condomini Numero di Condomini amministrati Numero di Super Condomini amministrati | € | € |
Attestatore | € | € |
Amministratore di sostegno | € | € |
Delegato alle vendite Custode giudiziario | € € | € € |
Altro: mansioni specifiche (precisare) | € | € |
TOTALE | € | € |
⮚ E’ richiesta l’estensione RC conduzione studio (con sotto limite)? Si No |
⮚ Nel caso l’Assicurato sia lo Studio Associato, si desidera l’estensione all’attività esercitata dai singoli professionisti (fuori dallo Studio) Si No
Se si indicare il fatturato per tale attività alla voce “Altro” e indicare nominativi e X.Xxx
*EDP: Se richiesta la copertura indicare il nominativo, la sede e la P.IVA (aggiungendo il fatturato per l’attività di EDP alla voce attività ordinaria della tabella precedente).
Nel caso vengano svolte le mansioni di Sindaco, Revisore legale dei Conti, Amministratore Membro del C.D.A., Membro di Organismo di Vigilanza, Membro di Organismo Di Composizione Della Crisi Da Sovra Indebitamento e Certificazione obbligatoria è obbligatorio compilare la seguente tabella:
ATTIVITA’/MANSIONE (in caso di Studio indicare anche il cognome e nome) | NOMINATIVO DELLA SOCIETÀ | SETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOCIETÀ | DATA DI INIZIO ATTIVITA’/ MANSIONE | DATA DI FINE ATTIVITA’/ MANSIONE |
IMPORTANTE
UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO
UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l’assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verrà considerato come “base” per la stipula della polizza stessa in tal caso il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: CODICE DELLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03) - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E S.M.I.
Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è U.I.A. SRL con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)
DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:
- che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
- di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
- di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato la “Nota Informativa”, le “Condizioni di Assicurazione”, il “Glossario” che, con il presente modulo di proposta di Assicurazione, formano parte integrante del Fascicolo Informativo;
- di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso xx accettato l’informativa sulla privacy sopra riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Xxxxx vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Xxxxx, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all’esistenza della copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale assicurata.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
ALLEGATO N°1- NO CLAIMS DECLARATION
La no claims declaration è una dichiarazione che il proponente/compilatore del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA deve utilizzare nel caso trascorrano più di trenta giorni dalla data di compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA alla data dell’ordine fermo, per “rivitalizzare” il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA precedentemente compilato e per ottenere la copertura.
Scaduto il termine di validità del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA (30 giorni dalla data di compilazione) compilare tutti i campi necessari:
Con la seguente NCD
si dichiara
che le informazioni contenute nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA datato / / . non hanno subito alcuna modifica e che, dopo un’accurata indagine, non si è a conoscenza di nessun sinistro o circostanza tale da far presumere l’insorgenza di un sinistro o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma