Regolamento del prestito obbligazionario strutturato denominato
Regolamento del prestito obbligazionario strutturato denominato
"XXXX 0000-0000 COMMODITY LINKED"
emesso da EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Codice ISIN IT0006607474)
Art. 1 – IMPORTO E TITOLI
Il prestito obbligazionario strutturato "XXXX 0000-0000 COMMODITY LINKED" (il “Prestito”) del valore nominale (il “Valore Nominale”) di Euro 50.000.000 è costituito da n.
50.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le “Obbligazioni”).
Le Obbligazioni e gli Interessi (come di seguito definiti) non costituiscono obbligazioni di alcuno degli Stati che partecipano al capitale dell'Emittente.
Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE
Le Obbligazioni sono emesse alla pari (100% del Valore Nominale) e cioè al prezzo di Euro 1.000 ciscuna.
Art. 3 – DATA DI GODIMENTO
Il Prestito ha godimento 28/04/ 2006 (la “Data di Godimento”).
Art. 4 – DURATA, DATA DI EMISSIONE E DI RIMBORSO
Il Prestito, della durata di 5 anni, è emesso in data 28/04/2006 (la “Data di Emissione”) e sarà rimborsato il 28/04/2011 (la “Data di Rimborso”).
Art. 5 – INTERESSI
Alla Data di Rimborso le Obbligazioni pagheranno un’unica cedola lorda variabile sul Valore Nominale delle Obbligazioni (gli “Interessi”), pari a :
Max (5%, Performanc e)
dove:
(i) | Commodity | Pagina Reuters | Pagina Bloomberg | W(i) | P(i) Iniziale |
1 | Rame Grado A | MTLE | LOCADY | 1/3 | USD 6.080,00 |
2 | Gas Naturale | SETNGS | NG1 | 1/3 | USD 6,808 |
3 | Elettricità Tedesca | F1BYc1 | HP1 | 1/3 | EURO 58,84 |
I prezzi delle Commodity che compongono il Paniere sono quelli ufficiali fissati per la relativa consegna a pronti o differita presso le
Anno | Cedole |
dal 1° al 4° | 0,00% |
al 5° | Max (5%, Performance) La cedola al quinto anno è una cedola variabile che avrà un minimo garantito pari al 5%, ovvero il valore della cedola sarà maggiore di 5% se e solo se la Performance del Paniere (come sopra definita) a scadenza risulti essere superiore al 5%. |
rispettive Xxxxx Xxxxxx, come di seguito precisato.
Per il Rame Grado A si fa riferimento al prezzo cash (contanti) per tonnellata espresso in Dollari USA, ossia al prezzo pagato per la consegna a pronti. In particolare si fa riferimento al prezzo “cash lettera” (altrimenti detto “cash seller” o anche “settlement price”)
Performance = [ Partecipazione* (Paniere
Finale
– 1)]
per tonnellata quotato al London Metal Exchange (LME) o sulla eventuale borsa valori su cui fosse quotato in futuro in luogo del
La Performance si riferisce al rendimento, per l’intero periodo di durata del Prestito, di un paniere (il “Paniere”) composto da tre materie prime (le “Commodity”). Le Commodity che compongono il Paniere sono il Rame Grado A (categoria Metalli), il Gas Naturale (categoria Energia) e l’Elettricità Tedesca (categoria Energia).
Partecipazione = 75%
= ∑
3 ⎡ P(i ) Finale ⎤
PaniereFinale W(i ) ⎢ ⎥
i=1 ⎢⎣ P(i ) Iniziale ⎥⎦
LME.
L’Agente per il Calcolo ai fini della determinazione del prezzo del Rame Grado A alle Date di Osservazione, utilizza gli “official prices” pubblicati da Reuters sulla pagina MTLE o su tale altra pagina che in futuro dovesse sostituire la pagina MTLE allo scopo della pubblicazione di tale prezzo. Qualora tale prezzo non fosse disponibile su alcuna pagina Reuters, l’Agente per il Calcolo dovrà procedere alla determinazione del prezzo facendo riferimento al prezzo pubblicato da Bloomberg sulla pagina LOCADY o su tale altra pagina che in futuro dovesse sostituire la pagina LOCADY allo scopo della pubblicazione di tale prezzo.
Il prezzo del Rame Grado A è anche consultabile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nell’inserto “Finanza e Mercati” alla pagina “Materie
P( i ) Finale
= Prezzo della Commodity (i) al 12/04/ 2011 (“Data di
Prime”, sezione “Metalli – Londra – London Metal Exchange”.
Rilevazione Finale”), ovvero alla data rispetto alla quale viene calcolata la variazione percentuale di prezzo della Commodity (i).
P(i ) Iniziale = Prezzo della Commodity (i) alla Data di Rilevazione Iniziale.
W(i ) = peso della Commodity (i) nel Paniere
La Data di Rilevazione Iniziale e la Data di Rilevazione Finale costituiscono, congiuntamente, le “Date di Osservazione”.
La tabella seguente riporta le Commodity che compongono il Paniere, il relativo peso e P(i) Iniziale.
Di seguito si riporta una sintesi del profilo cedolare delle Obbligazioni:
Un’ulteriore fonte informativa è rappresentata dal sito xxx.xxx.xxx.
Per il Gas Naturale si fa riferimento al prezzo del contratto future per MMBtu espresso in Dollari USA, ossia al prezzo pagato per la consegna differita. In particolare si fa riferimento al prezzo per MMBtu (Million British Thermal Units) del primo contratto future Xxxxx Xxx Natural Gas, con scadenza il mese immediatamente successivo alla Data di Osservazione quotato al New York Mercantile Exchange (NYMEX), o sulla eventuale borsa valori su cui fosse quotato in futuro in luogo del NYMEX. L’Agente per il Calcolo ai fini della determinazione del prezzo del Gas Naturale alle Date di Osservazione, utilizza i “settlement prices” pubblicati da Reuters alla pagina SETNGS o su tale altra pagina che in futuro dovesse sostituire la pagina SETNGS allo scopo della pubblicazione di tale prezzo. Qualora tale prezzo non fosse disponibile su alcuna pagina Reuters, l’Agente per il Calcolo dovrà procedere alla determinazione del prezzo facendo riferimento al prezzo pubblicato da Bloomberg sulla pagina NG1 o su tale altra pagina che in futuro
dovesse sostituire la pagina NG1 allo scopo della pubblicazione di tale prezzo.
Il prezzo del Gas Naturale è anche consultabile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nell’inserto “Finanza e Mercati” alla pagina “Materie Prime”, sezione "Combustibili - Nymex". Un’ulteriore fonte informativa è rappresentata dal sito xxx.xxxxx.xxx.
Per l’Elettricità Tedesca si fa riferimento al prezzo del contratto future per MWh espresso in Euro, ossia al prezzo pagato per la consegna differita. In particolare si fa riferimento al prezzo per MWh del primo contratto future Phelix Baseload Year con scadenza l’anno immediatamente successivo alla Data di Osservazione quotato all’European Energy Exchange (EEX) o sulla eventuale altra borsa valori su cui fosse quotato in futuro in luogo del EEX.
L’Agente per il Calcolo ai fini della determinazione del prezzo dell’Elettricità Tedesca alle Date di Osservazione, utilizza i “settlement prices” pubblicati da Reuters alla pagina F1BYc1o su tale altra pagina che in futuro dovesse sostituire la pagina F1BYc1 allo scopo della pubblicazione di tale prezzo. Qualora tale prezzo non fosse disponibile su alcuna pagina Reuters, l’Agente per il Calcolo dovrà procedere alla determinazione del prezzo facendo riferimento al prezzo pubblicato da Bloomberg sulla pagina HP1 o su tale altra pagina che in futuro dovesse sostituire la pagina HP1 allo scopo della pubblicazione di tale prezzo.
L’ Agente per il Calcolo, curerà ogni mese la pubblicazione di tale prezzo su un quotidiano a diffusione nazionale.
Un’ulteriore fonte informativa è rappresentata dal sito xxx.xxx.xx.
Qualora la Data di Osservazione di una Commodity non dovesse cadere in un giorno di borsa aperta (o che lo sarebbe stato se non si fosse verificato un Evento di Turbativa, come definito al successivo Articolo 6) nella rispettiva borsa di riferimento (un "Commodity Business Day"), la Data di Osservazione sarà posposta al primo Commidity Business Day immediatamente successivo, in relazione alla sola Commodity che non è possibile rilevare a causa di tale chiusura.
Art. 6 – EVENTI DI TURBATIVA
Il verificarsi di uno dei seguenti eventi ad una Data di Osservazione sarà considerato un evento di turbativa (un “Evento di Turbativa”): (i) il prezzo delle Commodity non sia più pubblicato sulla pagina Reuters di riferimento nè su alcuna pagina Reuters sostitutiva (la “Fonte per la Determinazione del Prezzo”); o (ii) la Fonte per la Determinazione del Prezzo risulti non disponibile temporaneamente o permanentemente; o (iii) si sia verificata, nella rispettiva borsa di riferimento, una significativa sospensione o limitazione delle negoziazioni sulle Commodity o sui relativi contratti futures; o (iv) la Commodity o il relativo contratto future non siano più negoziabili nonostante la Fonte per la Determinazione del Prezzo sia in funzione; o (v) si sia verificata una modifica significativa che abbia ripercussioni nella metodologia o nella formula applicata per calcolare il prezzo della Commodity; o (vi) si sia verificata una modifica significativa che abbia effetto sul contenuto o sulla composizione o sulla costituzione della Commodity o dei relativi contratti futures.
Qualora l’Agente per il Calcolo, agendo in buona fede, ritenga che si sia verificato un Evento di Turbativa, il prezzo della Commodity alla relativa Data di Osservazione sarà determinato prendendo in considerazione la pagina Bloomberg di riferimento o la relativa pagina Bloomberg sostitutiva (la “Fonte Sostitutiva per la Determinazione del Prezzo”) e qualora la Fonte Sostitutiva per la
Determinazione del Prezzo non fosse anch’essa disponibile, procederà secondo le seguenti istruzioni: il prezzo della Commodity interessata sarà il prezzo pubblicato con effetto retroattivo dalla relativa Fonte per la Determinazione del Prezzo nel primo Commodity Business Day immediatamente successivo (determinato a partire dalla data, anch’essa inclusa, che originariamente sarebbe stata la Data di Osservazione) in cui l’Evento di Turbativa cessa di esistere (il “Ritardo di Pubblicazione”) oppure, la Data di Osservazione sarà posposta al primo Commodity Business Day immediatamente successivo (determinato a partire dalla data, anch’essa inclusa, che originariamente sarebbe stata la Data di Osservazione) in cui l’Evento di Turbativa cessa di esistere (il “Riscadenzamento”). Il prezzo determinato attraverso il Riscadenzamento sarà il prezzo della Commodity solo se la modalità Ritardo di Pubblicazione non abbia permesso la determinazione di un prezzo entro due consecutivi Commodity Business Days. Le modalità Ritardo di Pubblicazione e Riscadenzamento opereranno congiuntamente.
Qualora per cinque Commodity Business Days consecutivi un prezzo non possa essere determinato dall’Agente per il Calcolo attraverso le modalità Ritardo di Pubblicazione e Riscadenzamento, l’Agente per il Calcolo determinerà il prezzo (o la metodologia per la determinazione del prezzo) prendendo in considerazione l’ultimo prezzo di borsa disponibile della Commodity interessata da uno dei sopra menzionati Eventi di Turbativa e ogni altra informazione che in buona fede l’Agente per il Calcolo possa ritenere appropriata a tal fine. Tale calcolo dovrà essere effettuato appena possibile dopo il verificarsi dell’Evento di Turbativa e non più tardi di tre Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Rimborso. L’Emittente darà comunicazione di tali rimedi, modifiche o integrazioni ai portatori delle Obbligazioni.
Art. 7 – RIMBORS0
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Rimborso. Il rimborso sarà effettuato alla pari (100% del Valore Nominale) e senza alcuna deduzione per spese. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla Data di Rimborso.
Art. 8 – REGIME FISCALE
Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni alla Data di Godimento applicabile a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale (gli "Investitori").
Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.
Redditi di capitale: agli Interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) ed all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze
previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti.
Art. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E RIMBORSO
Il pagamento degli Interessi e il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo alla Data di Rimborso attraverso il sistema di amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti allo stesso. Qualora la Data di Rimborso dovesse cadere in un Giorno non Lavorativo, il pagamento dovuto verrà eseguito, ai sensi della Convenzione Following Business Day, nel primo Giorno Lavorativo utile successivo senza che ciò comporti il pagamento di interessi per eventuali giorni aggiuntivi.
Ai fini della presente emissione per “Giorno Lavorativo” si intende: (i) un "Giorno Lavorativo TARGET", ovvero un giorno in cui il sistema di pagamento è operativo secondo il sistema TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross - Settlement Express Transfer); e (ii) un "Giorno Lavorativo a Londra e Milano", ovvero un giorno in cui (a) le banche a Londra e Milano sono aperte per le loro attività commerciali ordinarie, incluse le attività di pagamento e deposito in Euro; e (b) i mercati valutari a Londra e Milano sono aperti per le attività di pagamento in Euro.
Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti dei portatori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla Data di Rimborso.
Art. 11 – QUOTAZIONE
Sarà richiesta l’ammissione del Prestito alla quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. sul Mercato telematico delle obbligazioni (MOT).
Art. 12 - AGENTE DI XXXXXXX
Ai fini del presente Prestito, Barclays Bank PLC svolge le funzioni di Agente per il Calcolo.
Art. 13 - VARIE
Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai portatori delle Obbligazioni saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le comunicazioni di ordinaria amministrazione dall’Emittente ai portatori delle Obbligazioni potranno essere effettuate anche per mezzo del sistema di Monte Titoli S.p.A. affinché Monte Titoli S.p.A. effettui le relative comunicazioni nei confronti dei titolari qualificati dei conti. Ogni comunicazione inoltrata a Monte Titoli S.p.A. in conformità al presente articolo si considererà effettuata ai portatori delle Obbligazioni il giorno in cui è stata consegnata a Monte Titoli S.p.A.
Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
Qualunque controversia che dovesse sorgere tra i portatori delle Obbligazioni e l'Emittente sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma, ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.
Le Obbligazioni del presente Prestito sono collocate attraverso Offerta Pubblica di Sottoscrizione.