ACCORDO TRANSATTIVO tra
Egregio Signore / Gentile Signora
facendo seguito ai colloqui intercorsi Le proponiamo di concludere il seguente
ACCORDO TRANSATTIVO
tra
la “Banca Popolare di Bari per Azioni” in amministrazione straordinaria, una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70 e ss. del Testo Unico Bancario, con sede sociale in Bari, xxxxx Xxxxxx, 00, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Bari al n. 00254030729, all’Albo delle Banche, e, quale banca capogruppo del “Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari” in amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 98 e ss. del Testo Unico Bancario, all’Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d’Italia al n. 4616, capitale sociale pari ad Euro 943.246.586,00 interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ed ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A., in persona dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, responsabile dell’Area legale e societaria che agisce in qualità di procuratore, giusta procura redatta per atto pubblico dal Notaio xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, registrata il 17 aprile 2020 a Bari al n. 13645/1T - Repertorio n. 2865 / Raccolta n. 2117 (“BPB” o la “Banca”) ed il gruppo creditizio di cui è capogruppo, il “Gruppo BPB”),
e
| nato/a | , | il | avente codice fiscale | n. |
e | residente alla data odierna | in |
(il “Socio” e, congiuntamente alla Banca, le “Parti” o singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
(A) la Banca ha dato esecuzione ad una complessa operazione di ristrutturazione e rafforzamento patrimoniale volta a ricapitalizzare la Banca e preservarne la continuità aziendale, nonché a riportare la Banca in condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e di normale redditività e porre così le basi per il futuro sviluppo della sua attività (l’“Operazione”);
(B) in tale contesto, la Banca ritiene opportuno rivolgere un’offerta transattiva (l’“Offerta Transattiva”) ai propri soci che hanno sottoscritto azioni ordinarie della Banca nel contesto degli aumenti di capitale promossi dalla Banca nel 2014 (con data di emissione delle azioni il 30 dicembre 2014) e nel 2015 (con data di emissione delle azioni il 18 giugno 2015) secondo quanto di seguito dettagliato (congiuntamente, gli “Aumenti di Capitale” e le azioni rivenienti da tali
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Sede Legale e Direzione Generale Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx
Tel x00 000 0000 000
C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Bari n. 00254030729 Albo aziende creditizie
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interamente versato.
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Aumenti di Capitale, le “Azioni BPB”, restando inteso fra le Parti che le azioni di fedeltà assegnate ai sottoscrittori degli Aumenti di Capitale a titolo gratuito non sono parte delle, né devono essere computate fra le, Azioni BPB);
(C) il Socio intende aderire all'Offerta Transattiva;
(D) con il presente accordo transattivo (l’“Accordo Transattivo”), le Parti intendono confermare l'adesione del Socio all'Offerta Transattiva e concludere un accordo con il quale le Parti stesse, facendosi reciproche concessioni, intendono risolvere o prevenire qualunque lite o controversia relativa a qualsiasi danno eventualmente subito dal Socio come conseguenza - diretta o indiretta - dell'investimento in, o del mancato disinvestimento da, tutte le Azioni BPB detenute dal Socio, ciò con riferimento a qualunque fatto, ragione o motivo su cui tale lite possa o potrebbe fondarsi e indipendentemente dal fatto che il Socio abbia o meno presentato reclamo o fatto valere in qualunque sede, sia civile sia penale ed a qualsiasi titolo, i propri diritti.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.
1. Definizioni
Nel presente Accordo Transattivo, per:
“Pretesa relativa all'investimento in Azioni BPB” si intende qualunque pretesa, diritto, ragione, azione o eccezione di qualunque natura (contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale), attuale o potenziale, che il Socio abbia vantato o opposto, o che possa o potrebbe vantare o opporre anche in futuro, in qualunque sede sia civile sia penale ed a qualsiasi titolo, con riferimento ai Danni relativi alle Azioni BPB (come di seguito definiti), e ciò:
(i) quale che sia la condotta o i fatti che hanno dato origine a tale pretesa, diritto, ragione, azione o eccezione e il soggetto cui essi possono essere imputati;
(ii) con riferimento a tutte le Azioni BPB detenute dal Socio alla data del 31 marzo 2020 (la “Data di Riferimento”), anche se acquisite mortis causa; e
(iii) a prescindere dal fatto che il Socio abbia sporto reclamo o fatto valere in altro modo e/o sede, sia civile sia penale ed a qualsiasi titolo, le proprie ragioni.
“Danni relativi alle Azioni BPB” si intendono i danni, patrimoniali o non patrimoniali (inclusi quelli da reato), diretti o indiretti e comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, attuali o anche solo eventuali, che il Socio abbia patito, o possa patire in futuro, in conseguenza de - o in relazione a - l'investimento in, o del mancato disinvestimento da, Azioni BPB, e ciò avuto riguardo all'insieme delle Azioni BPB detenute dal Socio, nonché a qualunque diritto (ivi incluso qualsiasi diritto inerente il rapporto sociale), condotta o contratto in qualunque modo correlati all'investimento ne, o al mancato disinvestimento da, le Azioni BPB.
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2. Oggetto dell'Accordo Transattivo
Con il presente Accordo Transattivo, e in considerazione degli impegni, delle rinunce e delle dichiarazioni di seguito previsti, la Banca e il Socio intendono transigere (e quindi risolvere o prevenire) qualunque lite o controversia che sia insorta, o che possa in futuro insorgere, in relazione ai Danni relativi alle Azioni BPB e, più in generale, a qualunque altro danno comunque sofferto dal Socio in conseguenza della perdita di valore delle Azioni BPB dallo stesso detenute alla Data di Riferimento, anche se acquisite mortis causa.
3. Impegni della Banca
3.1 In considerazione delle reciproche concessioni e delle rinunce contenute nel presente Accordo Transattivo, e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive (come definite al successivo Articolo 6), la Banca corrisponderà a titolo transattivo - e senza che da ciò possa essere desunto, neppure implicitamente, alcun riconoscimento o ammissione di responsabilità da parte della Banca in relazione a quanto forma oggetto dell'Accordo Transattivo – un indennizzo forfettario e onnicomprensivo pari a Euro 2,38 per ciascuna Azione BPB detenuta dal Socio alla Data di Riferimento (e pari all’ultimo prezzo al quale le azioni di BPB sono state negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-MTF) e con esclusione delle azioni di fedeltà assegnate ai sottoscrittori degli Aumenti di Capitale a titolo gratuito, al netto di eventuali distribuzioni o altri bonus ricevuti (l’“Indennizzo”).
Le Parti convengono che il numero di Azioni BPB cui la Banca farà riferimento ai fini del calcolo dell’ammontare dell’Indennizzo sarà (a) quello dichiarato dal Socio nel successivo Articolo 5.1, oppure (b) se differente, quello risultante dalla Verifica, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 7.
L’Indennizzo sarà corrisposto dalla Banca, in un’unica soluzione, mediante versamento sul conto corrente del Destinatario aderente indicato nell’Accordo Transattivo, entro 15 (quindici) giorni lavorativi (a) dalla comunicazione della Banca dell’avveramento delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite) o della decisione di rinunciarvi, secondo quando previsto dal successivo Articolo 6, oppure (b) nel caso in cui tale data cada successivamente, dallo scadere del Termine di Verifica (come di seguito definito), secondo quanto previsto dal successivo Articolo 7, versandone l'importo sul conto corrente indicato dal Socio e che riporta il seguente IBAN n°:
Resta inteso che il numero di azioni cui la Banca farà riferimento ai fini del calcolo dell’ammontare di ciascun Indennizzo sarà individuato con esclusivo riferimento alle risultanze delle iscrizioni alla data del 31 marzo 2020 presso il sistema di gestione accentrata e nel numero delle sole azioni ricevute a seguito degli Aumenti del Capitale (così che non verranno in alcun caso computate le altre azioni eventualmente detenute dal Socio la cui titolarità sia stata acquistata con qualsiasi modalità o a qualsiasi titolo differente dalla sottoscrizione dei summenzionati Aumenti del Capitale).
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Le Parti si riconoscono reciprocamente che la conclusione del presente Accordo Transattivo, e la conseguente corresponsione dell’Indennizzo da parte della Banca, non determina in capo al Socio alcun obbligo di restituzione delle Azioni BPB detenute.
3.2 Il Socio disporrà altresì della facoltà di accedere a servizi e prodotti bancari e assicurativi della Banca e delle altre società del Gruppo BPB (o comunque da queste distribuiti) a condizioni agevolate, che gli saranno comunicate in un momento successivo.
4. Rinunce del Socio
4.1 A fronte dell’impegno della Banca a corrispondere l’Indennizzo di cui all’Articolo 3.1 che precede e a permettere al Socio di accedere a servizi e prodotti bancari e assicurativi a condizioni agevolate di cui all’Articolo 3.2 che precede, il Socio rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a ogni Pretesa relativa all'investimento nelle Azioni BPB, ivi inclusi ogni diritto, azione, pretesa, ragione, eccezione e/o atto giudiziale, nei confronti:
- della Banca e/o comunque di ogni altra persona fisica e/o giuridica che possa a sua volta chiamare in causa la Banca in un eventuale giudizio;
- delle società appartenenti al Gruppo BPB,
che siano connessi, derivanti o in qualunque modo riferiti o riferibili, tra l’altro, agli Aumenti del Capitale, alla corretta formazione e determinazione del prezzo delle Azioni BPB, alle informazioni fornite direttamente e indirettamente dalla Banca, sia in qualità di emittente che in qualità di intermediario, nell’ambito di tali Aumenti del Capitale, alla documentazione di offerta connessa a tali Aumenti di Capitale, alla sottoscrizione e alla detenzione delle Azioni BPB ricevute a seguito della sottoscrizione dei summenzionati Aumenti del Capitale, alla prestazione di qualunque servizio o attività di investimento, da parte della Banca e/o delle altre società del Gruppo BPB a favore del Socio, al rispetto degli obblighi di condotta gravanti sulla Banca e/o sulle società del Gruppo BPB nei rapporti con gli investitori (anche con riferimento alla mancata o non corretta esecuzione di ordini di vendita) e, in generale, attinenti la correttezza e completezza del quadro informativo di riferimento.
Resta inteso che tale elencazione deve considerarsi meramente illustrativa ed esemplificativa e non è, quindi, in alcun modo esaustiva dell'insieme delle condotte e/o dei fatti suscettibili di originare in capo al Socio una Pretesa relativa all'investimento in Azioni BPB, posto che con il presente Accordo Transattivo il Socio, a fronte dell'Indennizzo, rinuncia a fare valere qualunque pretesa, ragione, diritto o eccezione attuale o potenziale relativa ai danni subiti o subendi nei confronti di chiunque e in relazione all'insieme delle Azioni BPB detenute o comunque nel tempo acquistate.
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4.2 La Banca subentra in, e il Socio - per effetto e dal momento del pagamento dell'Indennizzo - fin d'ora espressamente surroga la Banca in, e comunque le cede, ogni Pretesa relativa all'investimento in Azioni BPB che il Socio avrebbe potuto, o potrebbe, fare valere nei confronti di soggetti terzi (quali ad esempio ex amministratori, ex sindaci o dirigenti della Banca, o ex società di revisione, etc.) per i danni subiti dal Socio in dipendenza dell'investimento in, o del mancato disinvestimento da, Azioni BPB, e ciò anche - e per quanto occorrer possa - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1203 c.c. Pertanto, ferme le azioni di regresso che la Banca potrà esercitare nei confronti di terzi in dipendenza del presente Accordo Transattivo e senza pregiudizio dell'azione sociale di responsabilità che la Banca dovesse fare valere ai sensi degli articoli 2393 e/o 2393-bis c.c. anche in relazione a quanto forma oggetto del presente Accordo Transattivo, la Banca potrà fare valere direttamente nei confronti dei terzi (e in particolare nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci della Banca) ogni pretesa, ragione, diritto o eccezione che il Socio avrebbe potuto fare valere nei loro confronti, ivi espressamente inclusa l’azione individuale prevista dall'articolo 2395 c.c. che la Banca, occorrendo, potrà quindi esercitare, anche cumulativamente, in luogo del Socio.
4.3 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le rinunce che precedono sono da intendersi formulate irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1411 e seguenti c.c., anche in favore delle società del Gruppo BPB.
5. Dichiarazioni e impegni del Socio
5.1 Il Socio dichiara, sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità:
i. di essere proprietario di n. Azioni BPB, rivenienti
direttamente dalla sottoscrizione di uno o entrambi gli Aumenti di Capitale, e di queste
- quanto a n. Azioni BPB, depositate presso la Banca o presso altra banca o intermediario finanziario appartenente al Gruppo BPB;
- quanto a n. Azioni BPB, depositate presso una o più banche o intermediari finanziari non appartenenti al Gruppo BPB, come risulta da copia dell'estratto conto titoli (o altra documentazione equipollente rilasciata dalla banca depositaria) aggiornato ad una data non precedente il 31 marzo 2020 ed allegato al presente Accordo Transattivo, che il Socio dichiara essere autentico (se esibito in originale) ovvero conforme all'originale (se esibito in copia) ed in ogni caso corrispondente alla situazione contabile al medesimo riferibile alla data di cui al documento;
ii. di sottoscrivere il presente Accordo Transattivo nella piena consapevolezza che l'Indennizzo gli viene corrisposto a fronte della rinuncia integrale e incondizionata a qualunque Pretesa relativa all'investimento in Azioni BPB vantata nei confronti di
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chiunque e per l'insieme delle Azioni BPB detenute o comunque nel tempo acquistate;
iii. di aver preso integrale ed esaustiva conoscenza delle condizioni sospensive di cui al successivo articolo 6 del presente Accordo Transattivo, nella piena consapevolezza che il mancato avveramento di anche una sola delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite) ivi elencate, in mancanza di espressa rinuncia alla stessa da parte della Banca, comporterà il venir meno dell’Offerta Transattiva e del presente Accordo Transattivo senza alcun obbligo, vincolo o responsabilità per la Banca;
iv. di essere una persona fisica/titolare di ditta individuale/ente morale/ente no profit/titolare di studio professionale;
v. di non essere qualificabile come “soggetto collegato” della Banca o di società appartenenti al Gruppo BPB ai sensi delle disposizioni previste dalla Circolare n. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5 e della normativa interna adottata dalla Banca in attuazione di tali disposizioni;
vi. di non essere cliente della Banca o di altra società appartenente al Gruppo BPB con posizioni classificate come sofferenze (default) o inadempienze probabili (unlikely to pay);
vii. di non aver aderito ad uno o entrambi gli Aumenti del Capitale avvalendosi esclusivamente dell’intermediazione di istituti di credito od intermediari diversi dalla Banca o altre società appartenenti al Gruppo BPB;
viii. di non aver perfezionato l’adesione in relazione alle Azioni BPB alla procedura di conciliazione di cui al protocollo di intesa stipulato con l’associazione dei consumatori in data 4 giugno 2019;
ix. di non aver rivestito o di non rivestire, in seno alla Banca o ad altre società appartenenti al Gruppo BPB, a partire dal 1° gennaio 2010, le cariche di: (a) membri degli organi sociali (i.e. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri); (b) direttori generali, vice-direttori generali o figure assimilabili; (c) dirigenti apicali; ovvero di non essere stretto familiare (entro il secondo grado) o entità correlata ai sensi dello IAS24 di uno dei soggetti di cui alle lettere da (a) a (c) che precedono;
x. nel caso in cui rivesta la funzione, attuale o pregressa, di amministratore, sindaco, collaboratore o dipendente della Banca o di altra società appartenente al Gruppo BPB, di non essere stato destinatario, con riferimento alle modalità di emissione, collocamento, intermediazione, smobilizzo o altra operazione concernente gli strumenti finanziari emessi dalla Banca o altra società appartenenti al Gruppo BPB, di provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia o della Consob e di non essere
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stato coinvolto, con riferimento a condotte poste in essere nell’espletamento delle proprie mansioni, in procedimenti penali che, alla data odierna, non si siano ancora conclusi con provvedimenti di archiviazione, proscioglimento o assoluzione.
5.2 Subordinatamente all’avveramento delle Condizioni Sospensive (definite al successivo articolo 6), il Socio, a seconda e se del caso:
(i) rinuncia al diritto, all'azione ed agli atti, e comunque determinando l'estinzione di qualunque procedimento, sia in sede civile che penale (compresa la costituzione di parte civile) ed a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli dinanzi ad organismi di mediazione e conciliazione o per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, eventualmente già promosso nei confronti della Banca o di altre società del Gruppo BPB, nonché di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con rinuncia, in ogni caso, ad avvalersi delle decisioni rese nell'ambito dei predetti procedimenti per i fatti oggetto del presente Accordo Transattivo;
(ii) provvede, nelle forme di legge, alla remissione di ogni querela ovunque ed in ogni tempo eventualmente presentata, anche contro ignoti, per i fatti oggetto del presente Accordo Transattivo;
(iii) rinuncia definitivamente al reclamo eventualmente già presentato alla Banca o ad altre società del Gruppo BPB in relazione ai fatti oggetto del presente Accordo Transattivo;
(iv) si impegna a non impugnare, per qualunque ragione e/o titolo, il presente Accordo Transattivo.
5.3 Le rinunce di cui al precedente Articolo 4 e gli impegni di cui al precedente Articolo 5.2 sono effettuate e assunti dal Socio per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per eventuali comproprietari delle (o cointestatari dei rapporti bancari relativi alle) Azioni BPB.
6. Condizioni sospensive
6.1 L’efficacia dell’Offerta Transattiva e del presente Accordo Transattivo è condizionata al verificarsi entro il 31 luglio 2020 di tutte le seguenti condizioni sospensive (le “Condizioni Sospensive”):
(i) la partecipazione del Socio, in proprio o legittimamente rappresentato da terzi, all’assemblea dei soci della Banca convocata per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, e per il giorno 30 giugno 2020, in seconda convocazione, chiamata a deliberare in merito alla trasformazione in società per azioni e all’aumento del capitale sociale della stessa (l’“Assemblea”);
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(ii) il raggiungimento di una valida deliberazione favorevole sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea relativi alla trasformazione in società per azioni e di aumento del capitale sociale della Banca;
(iii) l’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese competente delle summenzionate delibere assembleari di trasformazione in società per azioni e di aumento del capitale sociale, previo avveramento delle ulteriori condizioni previste negli accordi sottoscritti tra la Banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. nel contesto dell’Operazione comprendenti tra l’altro l’emanazione dei provvedimenti governativi attuativi del Decreto Legge 142/2019 convertito in legge 5/2020, l’ottenimento delle autorizzazioni e verifiche di legge a cura delle Autorità Competenti, il completamento dell’attività di de-risking; e
(iv) il raggiungimento di un numero di adesioni all’Offerta Transattiva per un numero di soci almeno pari al 50% dei destinatari dell’Offerta Transattiva e portatori di un numero di Azioni BPB aventi un controvalore complessivamente almeno pari al 60% del controvalore delle Azioni BPB oggetto dell’Offerta Transattiva.
6.2 Le Condizioni Sospensive sono previste a esclusivo beneficio della Banca, che potrà rinunciarvi a propria discrezione. La Banca renderà noto al pubblico se le Condizioni Sospensive si sono verificate o se - occorrendo - la Banca vi abbia rinunciato mediante apposito annuncio sul sito web della Banca, che sarà pubblicato appena possibile dopo la scadenza del suddetto termine e comunque entro il 14 settembre 2020.
6.3 Resta inteso che, qualora anche una sola delle Condizioni Sospensive non si verifichi, ovvero la Banca non vi abbia rinunciato, entro il termine indicato, il presente Accordo Transattivo dovrà intendersi definitivamente privo di effetti, senza che le Parti possano pretendere alcunché, ad alcun titolo, l’una dall’altra.
7. Verifica sulle dichiarazioni del Socio
7.1 Le Parti convengono che la Banca avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di effettuare una verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal Socio ai sensi del precedente Articolo 5.1 (la “Verifica”), entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo Transattivo da parte del Socio (il “Termine di Verifica”).
7.2 Ove, all’esito della Verifica, la Banca dovesse riscontrare la non veridicità anche di una sola fra le dichiarazioni rese dal Socio ai sensi del precedente Articolo 5.1 (diverse da quelle rese ai sensi dell’Articolo 5.1(i) per le quali trova applicazione quanto indicato all’Articolo 3.1), il presente Accordo Transattivo si risolverà automaticamente e senza che la Banca sia tenuta a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c.
8. Natura non novativa dell'Accordo Transattivo
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Le Parti convengono che l'Accordo Transattivo ha natura non novativa.
9. Imposta di Registro
L'imposta di registro relativa all'Accordo Transattivo, perfezionato per scambio di corrispondenza, è dovuta solo in caso di uso dello stesso e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà integrato il presupposto per l'applicazione dell'imposta, rendendo necessario l'uso dell'Accordo Transattivo medesimo.
10. Riservatezza e comunicazioni a terzi
10.1 Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003 per la protezione della privacy e dei dati personali.
10.2 Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra a mantenere riservate tutte le informazioni di cui siano venute a conoscenza in relazione all’Accordo Transattivo, fermo restando il dovere della Banca di adempiere agli eventuali obblighi informativi richiesti da Consob e/o da qualsiasi altra Autorità competente o comunque derivanti da norma di legge.
10.3 Il Socio autorizza espressamente la Banca e le altre società del Gruppo BPB a comunicare e rendere noto a qualsiasi Autorità o soggetto di fronte al quale fosse instaurato qualsiasi giudizio, l'avvenuta conclusione del presente Accordo Transattivo, nonché - ove necessario - il relativo contenuto, anche mediante esibizione, produzione, deposito e/o consegna, esonerandola da ogni responsabilità al riguardo.
11. Legge applicabile
L'Accordo Transattivo è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità alla stessa.
L'efficacia della presente proposta è condizionata al ricevimento della piena, irrevocabile ed incondizionata accettazione da parte del Socio.
La presente proposta, anche ove non accettata dal Socio, non potrà costituire precedente vincolante per la Banca e/o le società del Gruppo BPB, e non potrà essere invocata o prodotta in giudizio contro di esse.
In caso di Sua accettazione, Le chiediamo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di soffermarsi in particolare sui contenuti di cui agli articoli di seguito citati e, conseguentemente, di sottoscrivere specificamente, nell'accettazione medesima, altresì, la dichiarazione di seguito riportata:
“Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Socio dichiara di aver letto ed esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole: 4 (Rinunce del Socio); 5 (Dichiarazioni e
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impegni del Socio); 6 (Condizioni Sospensive); 7 (Verifica sulle dichiarazioni del Socio); 8 (Natura non novativa dell’Accordo Transattivo); 10 (Riservatezza e comunicazioni a terzi); 11 (Legge applicabile)”.
Qualora concordi con la presente proposta, La preghiamo di restituircene copia debitamente sottoscritta in segno di Sua irrevocabile ed incondizionata accettazione di tutti i termini e le condizioni qui riportati entro e non oltre la data del 10 agosto 2020, decorso inutilmente il quale la presente proposta si intenderà priva di efficacia.
Distinti saluti
[firma del legale rappresentante di BPB]
Allegati:
Copia estratto conto titoli (o documentazione equivalente) nel caso di Azioni BPB depositate presso banca diversa dalle banche del Gruppo BPB.”
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