Compagnia: Allianz Direct S.p.A. Prodotto: Contratto di Assicurazione per Autovetture
Set Informativo Allianz Direct
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”. Edizione 03/2021
Indice
• Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.A.
• Condizioni di Assicurazione Allianz Direct Auto
• Informativa al Contraente da parte dell’Impresa
Assicurazione Responsabilità Civile e altri Danni
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz Direct S.p.A.
Prodotto: Contratto di Assicurazione per Autovetture
Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all’interno del Set Informativo e nella Scheda di Polizza.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile delle autovetture (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula Bonus malus.
Cosa assicuriamo? | Cosa non assicuriamo? |
La Responsabilità Civile copre, nei limiti indicati in polizza, i danni involontariamente causati: • Su strada e nelle aree private (ad esclusione degli aeroporti nelle aree riservate a traffico e sosta degli aeromobili). • Causati dal gancio traino e dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo a condizione che il traino sia effettuato nel rispetto delle norme di Legge. Sono inoltre coperti: • Le lesioni personali e i danni alle cose di qualsiasi soggetto coinvolto in un sinistro, anche di chi è trasportato, ad esclusione del conducente. • Causati a terzi dalle persone trasportate. • I danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del tuo veicolo per cause non conseguenti alla circolazione. Limite massimo: 100.000 € per sinistro. • I danni ambientali causati dal veicolo assicurato a seguito di un guasto o di un incidente e stabiliti dal Tribunale di competenza ai sensi della legge sui danni ambientali. La copertura non è valida in caso di violazione del codice della strada ed è valida solo in Italia e in Europa in base a quanto previsto dalla Direttiva 2004/35/CE. | Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall’assicurazione: • Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose. • Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose. • Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti (Esempio: i genitori e i nonni) e discendenti (Esempio: i figli e i nipoti) del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose. • I parenti entro il terzo grado (Esempio: i fratelli e i figli dei fratelli) ed affini entro il terzo grado (Esempio: i cognati, i suoceri, i generi, le nuore) del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose. • Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose. |
Più eventi, che si verifichino in tempi diversi, con la stessa causa, vengono considerati un unico sinistro. L’importo minimo dei massimali previsto dal contratto è pari a 6.100.000 € per sinistro, sia per i danni alle cose che alle persone, indipendentemente dal numero di vittime. È possibile concordare con noi di Allianz Direct massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto. | |
Tutte le garanzie non sono operanti in caso di danni: • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Conseguenti ad atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazione militare (ad esclusione delle garanzie RC Auto e Atti vandalici). • Conseguenti a sommosse, manifestazioni, risse, (ad esclusione della garanzia Atti vandalici). |
Coperture opzionali acquistabili singolarmente: • Garanzia Bonus protetto • Garanzia Protezione rivalse | • Conseguenti a rapine, attentati o ad atti di terrorismo (ad esclusione della garanzia RC Auto). • Conseguenti ad atti di sabotaggio (ad esclusione della garanzia Atti vandalici). • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Causati con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge (Esempio: familiari, conviventi, dipendenti, persone incaricate della guida o della riparazione ecc.), ad eccezione dei sinistri relativi alle garanzie RC Auto, Infortuni del conducente, Kasko completa, e Garanzia danni causati da animali. • Conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami (ad eccezione delle garanzie RC Auto e Cristalli). • Conseguenti a Eventi naturali (ad esclusione delle garanzie RC Auto, Cristalli ed Eventi naturali). |
Garanzie opzionali relative al tuo veicolo acquistabili a pacchetti: • Garanzia Cristalli • Garanzia Furto e Incendio • Garanzia Eventi naturali • Xxxxxxxx Xxxxx causati da animali • Garanzia Atti vandalici • Garanzia Kasko completa | |
Garanzie opzionali acquistabili singolarmente: • Garanzia Assistenza stradale • Garanzia Infortuni del conducente • Garanzia Protezione del valore d’acquisto • Garanzia Tutela Legale • Garanzia Protezione patente | |
Ci sono limiti di copertura? | |
In caso di sinistro RCA Allianz Direct ha diritto di rivalsa: Per l’intero importo, per i seguenti danni: • Xxxxxxx guidando senza patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione. • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente. Fino ad un importo massimo di 5.000€ se chi guidava il tuo veicolo al momento del sinistro non rispettava i termini di guida esperta indicati in polizza. Le garanzie opzionali possono prevedere scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) o franchigie (espresse in cifra fissa), o limiti di copertura il cui dettaglio è riportato nel DIP aggiuntivo. |
Salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, la copertura è operante nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché nel Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia e Erzegovina.
L’assicurazione non vale per gli Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di circolazione (ex Carta Verde) siano barrate.
Dove vale la copertura?
Le dichiarazioni che rilasci devono essere esatte. Eventuali inesattezze o reticenze che potremmo riscontrare in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza, possono comportare: per la garanzia responsabilità civile, il diritto di Allianz Direct di recuperare da te tutte le somme pagate ai danneggiati (rivalsa); per le altre garanzie la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Inoltre, se durante il corso del contratto, i dati originariamente comunicati dovessero variare, devi avvisarci immediatamente. Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio e potremmo dar luogo al recesso del contratto, entro un mese dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza dell’aumento di rischio. Il recesso avrà effetto dopo quindici giorni dalla data in cui ti verrà comunicato.
Che obblighi ho?
Il premio di polizza è annuale e comprensivo delle imposte previste per Legge; non sono consentiti frazionamenti del premio. Il premio può essere pagato con Bonifico bancario, Paypal o Carta di credito (la transazione online è protetta).
Quando e come devi pagare?
La copertura dura un anno, dal giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, è operante dal giorno successivo al pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza. La copertura resta comunque attiva fino al 15° giorno successivo alla data di scadenza.
Quanto dura il periodo di assicurazione?
Il contratto è senza tacito rinnovo. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora tu non intenda continuare il rapporto assicurativo con noi.
Entro 14 giorni dall’emissione del contratto, potrai esercitare il diritto di ripensamento. In tal caso ti verrà restituito il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. Se il ripensamento è esercitato prima della decorrenza ti sarà rimborsato l’intero premio versato.
Come posso disdire la polizza?
Assicurazione Responsabilità Civile e altri Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
R.C.A. (DIP Aggiuntivo R.C.A.)
Compagnia: Allianz Direct S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz Prodotto: Auto
Data ultimo aggiornamento - Edizione: 03/2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP). Serve ad aiutarti a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Prima di sottoscrivere la polizza, prendi comunque visione delle condizioni di assicurazione.
Allianz Direct S.p.A. è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, tel. 02/00000000, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, email xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Allianz Direct S.p.A. è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A. ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
• Il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 419 milioni di euro.
• La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 66 milioni di euro.
• La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 321 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
• Del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 276 milioni di euro.
• Del Requisito Patrimoniale minimo (MCR) pari a 124 milioni di euro.
• Dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 458 milioni di euro.
• Dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) pari a 452 milioni di euro.
Il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa è pari a 166%. Al contratto si applica la Legge italiana.
Cosa è assicurato? | |
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L’impegno della nostra Compagnia è limitato ai massimali e alle somme assicurate riportati in polizza. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Garanzie estese | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Tipo di guida | Al momento di sottoscrivere la polizza è possibile scegliere tra le seguenti formule di guida: Guida libera: Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della Legge, da chiunque. Guida esperta: Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della legge, oltre che dall’intestatario del veicolo, solo da conducenti con almeno 23 anni di età e la patente da più di due anni. |
Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, noi di Allianz Direct eserciteremo il diritto di rivalsa fino ad un massimo di 5.000 € se chi guidava il tuo veicolo al momento del sinistro non rispettava i termini di Guida esperta indicati in polizza, fatta eccezione per i casi in cui il veicolo è utilizzato da un addetto alla custodia, alla riparazione, o se il veicolo è utilizzato per documentabili necessità di soccorso. | |
Opzioni con sconto sul premio | |
Guida esperta | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nella sezione “Tipo di guida”. |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Bonus protetto | Consente di annullare l’evoluzione in malus della classe di merito interna Allianz Direct conseguente al pagamento di un sinistro con responsabilità principale, avvenuto nel periodo di validità del contratto, con la clausola Bonus protetto attiva. |
Protezione rivalse | Noi di Allianz Direct ci impegniamo a non esercitare l’azione di rivalsa, ossia a non recuperare da te le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno, in caso dei seguenti sinistri esclusi dalla copertura assicurativa: • Se il veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza documentata, non superiore a 1g/l. • Se il veicolo assicurato è guidato a insaputa del proprietario dai figli minori o persone conviventi di cui è tenuto a rispondere secondo la legge. • Nel caso di guida con patente scaduta da oltre sei mesi, purchè la patente venga rinnovata entro sei mesi dalla data del primo sinistro ed entro i limiti di tempo previsti dalla normativa in materia. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? | |
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. | |
Cristalli (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre i danni causati a parabrezza e lunotto posteriore; cristalli laterali; tetto in cristallo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano le franchigie indicate in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non copre i danni causati a qualsiasi altro materiale in vetro al di fuori degli oggetti assicurati (Es. specchietti retrovisori sia interno che laterali, luci, telecamere di assistenza, schermi GPS ecc.) e causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. |
Furto e Incendio (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre i danni causati da: • Furto o tentato furto del veicolo o di sue parti stabilmente fissate. • Furto del veicolo conseguente a rapina. • Furto delle chiavi dell’auto. • Incendio, con o senza fiamma, sia totale che parziale. • Incendio anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio politici. • Esplosione del veicolo. Sono considerati danni da furto o rapina anche quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, nonché i danni diretti al veicolo causati durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano le franchigie indicate in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non comprende i danni: • Dovuti a furto totale o parziale del veicolo, se agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo. • Dovuti al furto di oggetti contenuti nel veicolo. • Conseguenti ad appropriazione indebita. • In caso di incendio, subiti dagli oggetti custoditi nel veicolo o causati da tua negligenza. • Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. |
Eventi naturali (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre i danni da: • Uragano, tornado e vento forte superiore a 62Km orari (n.8 della Scala di Beaufort) che trovino conferma nelle rilevazioni del centro meteorologico più vicino all’evento o su quotidiani. • Inondazione, alluvione, slavina, valanga, frana e smottamenti del terreno. • Grandine, tempesta e fulmine. • Caduta di neve dal tetto di edifici/abitazioni. L’assicurazione copre anche i danni causati al veicolo assicurato dagli oggetti trasportati dagli eventi sopra riportati. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano le franchigie indicate in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non comprende i danni causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. |
Danni causati da animali (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre i danni causati: • Al veicolo, o a parti del veicolo stabilmente fissate, da collisione con animali. • Alle parti elettriche del veicolo, dal rodere di animali selvatici. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano le franchigie indicate in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non comprende i danni causati: • Causati da animali trasportati sul veicolo assicurato o sul rimorchio. • Causati da animali di proprietà o affidati a chi guida. • Xxxxxxx guidando senza patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (ad es. quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). • Causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione. |
Atti vandalici (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre i danni causati da: • Atti di vandalismo. • Manifestazioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse. • Atti di sabotaggio. • Azioni di hackeraggio sugli impianti del veicolo assicurato tali da comprometterne le funzioni. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano le franchigie indicate in polizza. |
In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non comprende: • I danni causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un’azienda che comunica con il veicolo assicurato. • I danni che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers. • I danni causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Il furto del veicolo conseguente ad atti di hackeraggio. | |
Kasko completa (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre i danni causati da: • Collisione con altro veicolo. • Urto e collisione con altri oggetti. • Ribaltamenti e uscita di strada. In caso di Collisione con altro veicolo identificato, qualora tu subisca un sinistro la cui responsabilità non ti venga o ti venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto ti spetta dalla liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. In ogni caso l’indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. Alla garanzia si applicano le franchigie indicate in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non comprende i danni: • Causati da incendio, non determinato dagli eventi coperti da garanzia. • Relativi ad ogni malfunzionamento, che non sia conseguenza diretta di un evento coperto da garanzia. • Causati senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Causati da atti vandalici. • Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente. • Causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione. |
Assistenza stradale (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre il veicolo assicurato quando non è in condizioni di spostarsi autonomamente a seguito di: • Causa A: Malfunzionamenti del veicolo. • Causa B: Incidente stradale, furto parziale, ritrovamento dopo furto, vandalismo, evento climatico, incendio. • Causa C: Furto totale. Sono garantite le seguenti prestazioni: • Invio di una Officina mobile. • Soccorso stradale per il traino del veicolo fino all’officina convenzionata Allianz Direct oppure a tua scelta, più vicina al luogo dell’immobilizzo. Per te offriamo alternativamente una delle prestazioni sottoelencate: 1. Auto sostitutiva per un massimo di 5 giorni di calendario consecutivi qualora ricorra una delle cause indicate alla lettera “A”; 15 giorni di calendario consecutivi qualora ricorra una delle cause indicate alla lettera “B”; 30 giorni di calendario consecutivi qualora ricorra una delle cause indicate alla lettera “C”. 2. Qualora tu decida di utilizzare altri mezzi di trasporto in alternativa all’auto sostitutiva, è previsto il rimborso del costo sostenuto per l’impiego di tali mezzi. 3. Qualora la riparazione del veicolo non possa essere completata in giornata e tu decida di attendere la riparazione, sistemeremo te e i tuoi passeggeri in albergo, compatibilmente con le disponibilità |
locali. 4. Provvederemo ad organizzare il tuo viaggio e quello dei tuoi eventuali passeggeri dal luogo dell’immobilizzo (o del furto totale) al luogo della destinazione finale, o fino alla tua residenza, mediante una delle seguenti modalità: • Taxi o mezzo di trasporto pubblico con il limite complessivo di 100 €. • Treno in seconda classe. • Aereo in classe economica se la distanza dal luogo di residenza o dalla destinazione finale supera le otto ore in treno. • Auto sostitutiva di categoria equivalente a quella del veicolo, a seconda della disponibilità della società di noleggio auto, fino a 24 ore. Sono comprese le commissioni di consegna nazionali/ internazionali. In tutti i casi sono comprese le spese del taxi per il raggiungimento della stazione o dell’aeroporto o dell’agenzia di autonoleggio. Nel caso in cui il rientro dei passeggeri o il proseguimento del viaggio non possano essere organizzati nello stesso giorno dell’immobilizzo, terremo a nostro carico le spese di pernottamento, incluse le tasse ed esclusa la prima colazione fino ad un massimo di una notte e con un costo massimo per notte e per persona di 100 €. Ti metteremo a disposizione un taxi per raggiungere l’albergo a nostre spese. | |
Sono inoltre previste le seguenti prestazioni: • Recupero del veicolo riparato (limitatamente alle spese di viaggio verso il luogo di immobilizzo del veicolo assicurato). • Rimpatrio del veicolo immobilizzato all’estero (qualora il veicolo non possa essere riparato entro 10 giorni lavorativi è assicurato il rimpatrio del veicolo dall’officina dove è immobilizzato all’estero fino all’officina più vicina alla tua residenza). • Abbandono legale (qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità già descritte, sono rimborsati i soli costi anche amministrativi di demolizione). | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non copre: • Tutto ciò che non è preventivamente autorizzato dalla centrale operativa. • Se il sinistro o il guasto accadono in luoghi ove il veicolo non può essere raggiunto dal carro attrezzi. • Nei casi in cui l’intervento debba essere prestato in condizioni tali da violare la legge o le proibizioni di qualsiasi governo. |
In aggiunta a quanto indicato nel DIP, è inoltre, esclusa ogni prestazione: • In caso di Dolo dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere. • Guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • In caso di viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente. • In caso di Atti illegali o proibizioni di qualsiasi governo. • In caso di immobilizzo del veicolo determinato da richiami sistematici della casa costruttrice. • In caso di immobilizzo del veicolo determinato da non funzionamento o guasto dello stesso già noto e non riparato dall’assicurato. • In caso di conducenti che non abbiano mai conseguito la patente, con patente revocata, sospesa o scaduta da oltre sei mesi. • In caso di veicolo sottoposto a fermo amministrativo. • In caso di veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione. • In caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. | |
In caso di invio di “Officina mobile” la garanzia non copre i costi relativi ai pezzi di ricambio, all’acquisto di pneumatici, al carburante ed il costo della batteria. | |
In caso di “Soccorso stradale” qualora per il recupero del veicolo si renda necessario l’intervento di mezzi eccezionali (Es. gru, carrelli, piattaforme, ecc.) la garanzia opera fino ad un importo massimo di € 750,00. La garanzia “Auto sostitutiva” non comprende le spese di carburante e pedaggi autostradali. |
Qualora fosse scelta l’opzione d’utilizzo di Altri mezzi di trasporto (in alternativa all‘autovettura sostitutiva) la garanzia opera fino ad un importo massimo di € 30,00 al giorno. | |
La garanzia rimborso Spese d’albergo comprende le sole spese di pernottamento fino alla riparazione del mezzo, incluse le tasse ed esclusa la prima colazione, per un massimo di tre notti e fino ad un massimo di € 100,00 per notte a persona. | |
Le spese sostenute per il Rientro passeggeri e proseguimento del viaggio non saranno rimborsate se non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa. Il trasferimento può essere organizzato utilizzando: • Taxi o altro mezzo di trasporto pubblico con il limite complessivo di € 100,00. • Treno in seconda classe. • Aereo in classe economica se la distanza dal luogo di residenza o dalla destinazione finale supera le 8 ore in treno. • Auto sostitutiva (escluso il recupero del veicolo riparato) di categoria equivalente a quella del veicolo, a seconda della disponibilità delle condizioni della società di noleggio auto, fino a 24 ore comprese le commissioni di consegna nazionali/internazionali. | |
Infortuni del conducente (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso e l’indennizzo copre le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti: L’invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell’infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza. La morte del conducente, avvenuta entro due anni dal giorno dell’infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza. L’indennizzo viene stabilito in funzione del grado di invalidità permanente riconosciuto. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici non sono oggetto di questa garanzia. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati in polizza. Non è riconosciuta alcuna indennità per le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute indipendentemente dall’infortunio. |
In aggiunta a quanto indicato nel DIP, non è, inoltre, riconosciuta alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente se: • Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. • Xxxxxxx guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Causati intenzionalmente (con dolo). • Conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie. • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente. • Causati mentre non si è in regola con le norme che autorizzano la circolazione in quanto il veicolo non è stato sottoposto a revisione, è soggetto a fermo amministrativo, è utilizzato per servizio di noleggio con conducente non conforme alla normativa vigente o per trasporto non omologato di cose o persone. | |
Protezione del valore d’acquisto (opzionale) | |
Garanzie di base | In caso di danno totale del tuo veicolo conseguente a un sinistro avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuto all’estero), è riconosciuto un indennizzo, nei limiti del valore assicurato indicato in polizza, pari al valore dell‘auto nuova rilevato dal mensile Quattroruote Professional o all’importo della fattura d’acquisto. Questa estensione di copertura è valida solo per le garanzie relative ai danni diretti al tuo veicolo presenti in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non copre i danni ai cristalli e causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. |
Tutela legale (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale per i casi sotto elencati che coinvolgano il veicolo assicurato e/o l’eventuale rimorchio agganciato (a condizione che il traino sia effettuato nel rispetto delle norme di Legge e che il veicolo assicurato sia regolarmente omologato per tale utilizzo): • Azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. • Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod. A. P.) la garanzia è prestata per l’intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l’effettuazione dell’offerta da parte di Allianz Direct e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato. • La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali. • Il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale. • Controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza, a condizione che siano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza se il premio è stato pagato in anticipo, ovvero 90 giorni dalla data di pagamento del premio se pagato contestualmente o successivamente alla data di decorrenza della polizza. |
Sono coperte dalla garanzia: • Le Spese per l’intervento di un legale (secondo i criteri e gli importi, riportati nelle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modifiche). • Le Spese per l‘intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria oppure indicato da te e accettato da noi, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza. • Le Spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza e nel caso di transazione da noi autorizzata. • Le Spese attinenti all’esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi di esecuzione. • Le Spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200 euro. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano le franchigie indicate in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non è operante per le controversie relative a: • Violazioni conseguenti a fatti causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave. • Inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo. • Vertenze tra i soggetti assicurati nella stessa polizza. • Vertenze con valore inferiore a 300 €. Inoltre, l’assicurazione non è operante: • Se non si è in regola con le norme di legge che autorizzano alla circolazione in quanto il veicolo non è stato sottoposto a revisione, è soggetto a fermo amministrativo, il veicolo è utilizzato per servizio di noleggio con conducente non conforme alla normativa vigente, trasporto non omologato di cose o persone, ecc. • Se il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente. • Per danni causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Se il veicolo indicato in polizza non è assicurato a norma di Xxxxx. • Per illeciti causati sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Per gli illeciti causati sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Per multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. • Per spese connesse all’esecuzione di pene detentive e relative alla custodia di cose. |
Protezione patente (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione copre le spese: • Sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti della patente, qualora siano stati |
decurtati per una violazione del Nuovo Codice della Strada durante la validità della polizza, fino ad un massimo di 400€. • Della Scuola Guida sostenute per il conseguimento della nuova patente di guida, qualora sia stata sospesa definitivamente per azzeramento o perdita di punti, durante la validità della polizza, fino ad un massimo di 400€. È inoltre prevista, in occasione del primo ritiro della patente, una diaria di 12€ al giorno fino ad un massimo di 1.080€, a condizione che il provvedimento di sospensione sia provvisorio, conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale con gravi danni a persone e che tu venga prosciolto dall’aver commesso qualsiasi violazione del nuovo Codice della Strada e ti venga restituita la patente. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione non è operante: • Se la patente è revocata con provvedimento definitivo. • Se l’evento in garanzia si è verificato guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; • Se l’evento in garanzia si è verificato guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Se l’evento in garanzia si è verificato guidando il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente. • Se l’evento in garanzia è stato causato con dolo o colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • L’evento che ha reso necessario sostenere le spese oggetto di garanzia si è verificato utilizzando il veicolo per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente. • Se non si è in regola con le norme che autorizzano la circolazione. • Per multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. • Per spese connesse all’esecuzione di pene detentive e relative alla custodia di cose. |
Cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
In aggiunta a quanto indicato nel DIP, precisiamo che non ci sono limiti di copertura oltre a quelli indicati nelle singole garanzie.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto Obbligo della denuncia in caso di sinistro Sei tenuto a denunciare il sinistro entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l’incidente o ne sei venuto a conoscenza, utilizzando possibilmente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente anche se non congiuntamente firmato. La denuncia deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro come richiesto nel modulo stesso. Nel più breve tempo possibile dovrai anche fornire, le notizie, i documenti, i chiarimenti eventualmente richiesti sulla dinamica del sinistro e sui danni subiti e inviarci copia degli atti giudiziari relativi al sinistro. Il mancato rispetto di questi obblighi, intenzionale o colposo, ci consentirà di rivalerci su di te, in tutto o in parte per le somme pagate ai terzi danneggiati in conseguenza delle informazioni da te omesse. Procedura di risarcimento diretto (convenzione card) Potrai fare la richiesta di risarcimento direttamente ad Allianz Direct alle seguenti condizioni: • Il sinistro deve consistere in un urto diretto che coinvolga solo due veicoli. • I conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente non devono aver riportato lesioni che determinino una invalidità permanente superiore al 9%. • Il sinistro deve essersi verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano. • I veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano e devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia. • Qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. Procedura di risarcimento Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto (Convenzione Card), potrai fare la richiesta del risarcimento dei danni subiti direttamente al proprietario del veicolo responsabile e alla sua Compagnia di assicurazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Risarcimento del terzo trasportato Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Allianz Direct. Incidenti stradali con controparti estere Nel caso in cui tu abbia un sinistro sul territorio italiano con un veicolo straniero, dovrai inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’Assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx |
Sinistri relativi a coperture diverse dalla Responsabilità Civile Auto Per tutte le garanzie opzionali Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro 7 giorni dalla data di accadimento attraverso l’account Allianz Direct, dove si potrà caricare tutta la documentazione attinente al sinistro, fornire la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, il rapporto delle Forze dell’Ordine o l’eventuale copia fotografica della documentazione da loro rilasciata ed infine occorrerà prestare attenzione alle istruzioni per procedere alla riparazione |
del veicolo o alla richiesta di indennizzo. In alternativa sarà possibile contattare il Servizio Sinistri al n.02.3045.9009. Assistenza diretta/in convenzione Assistenza stradale. Rimborso del sinistro per evitare il malus Allianz Direct ti comunicherà tempestivamente la presenza di sinistri che determinano l’applicazione del malus in modo che tu possa evitare la menzione del sinistro sul tuo attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l’importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione: • Per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente ad Allianz Direct. • Per risarcimento diretto (CARD) il rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap. it). Noi di Allianz Direct potremo assisterti inoltrando a CONSAP, per tuo conto, la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare, fermo restando che CONSAP invierà solo a te l’informazione richiesta. Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri è affidata anche a Allianz S.p.A., con sede a Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. Garanzia Assistenza stradale Per permettere un intervento immediato, devi chiamare la Centrale Operativa tramite il numero 02 2660.9588. e indicare con precisione: quale il tipo di assistenza ti serve, nome e cognome, il numero della tua xxxxxxx, la targa del veicolo assicurato, l’indirizzo e luogo da cui chiami e il tuo recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute e comunque autorizzate dalla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, dovrà essere inoltrata unitamente ai documenti giustificativi in originale, a AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia xxxxx Xxxxxx, 00 00000 XXXXXX (XX). Dovrai farti rilasciare dall’operatore che ha risposto alla tua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo. Insieme alla documentazione del danno dovrai dare le coordinate bancarie. Xxxxxxxx Xxxxxx legale La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), Potrai contattarla direttamente (tel. 027216.7203 fax 027216.7696 o 7697 e-mail xxxxxxx000@xxxxxxx.xx). Prescrizione Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In fase di stipula del contratto, le dichiarazioni che rilasci devono essere esatte. Eventuali tue dichiarazioni inesatte o reticenze che potremmo riscontrare in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza (es. dati di residenza inesatta, alimentazione del veicolo errata, ecc.), possono comportare: • La perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. • L’azione di rivalsa secondo le indicazioni presenti nella garanzia RCA, dove sono sempre salvi i diritti dei terzi. Inoltre, potremmo dar luogo al recesso del contratto, entro un mese dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza dell’aumento di rischio. Il recesso avrà effetto dopo quindici giorni dalla data in cui ti verrà comunicato. In alternativa al recesso e al fine di mantenere in vita il contratto, potremmo proporti di pagare un’integrazione di premio che corrisponda alla nuova situazione di rischio. Il pagamento dell’integrazione deve essere fatto entro i quindici giorni per annullare ogni effetto del recesso già comunicato. |
Se durante il corso del contratto, i dati originariamente comunicati dovessero variare, (es. cambio di residenza, di formula di guida libera/esperta, di alimentazione del veicolo ecc.) devi avvisarci immediatamente. Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del Proprietario/ Assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione). | |
Obblighi dell’Impresa | Noi di Allianz Direct ti formuleremo l’offerta di risarcimento, oppure comunicheremo le motivazioni che ne impediscono la formulazione, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta ti chiederemo un’integrazione di informazioni e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’Articolo 148 del Cod. A.P. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di polizza è il prezzo annuale complessivo che deve essere pagato per l’assicurazione. Al momento del pagamento, il premio di polizza può variare in funzione dell’adeguamento fiscale previsto dalla Legge vigente. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto. |
Rimborso | Puoi interrompere il contratto, utilizzando il tuo account Allianz Direct, direttamente sul sito allianzdirect. it oppure via chat o via telefono. Ti rimborseremo il premio relativo al periodo residuo, trattenendo le tasse ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nel caso in cui tu interrompa la polizza a seguito di furto del veicolo, il premio della garanzia Furto e Incendio non ti verrà rimborsato. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è: • Il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo. • Il giorno della perdita di possesso del veicolo in tutti gli altri casi. |
Durata | Il contratto in essere ha durata annuale e cessa alle ore 00.00 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia, tutte le garanzie della polizza saranno operanti fino al 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni si interrompe quando con un eventuale nuovo contratto inizia la copertura dello stesso veicolo. |
Sospensione | Allianz Direct concede la sospensione del contratto una sola volta durante l’annualità assicurativa e per un periodo massimo di 180 giorni, indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto. Non è possibile effettuare la sospensione nei 15 giorni precedenti alla scadenza del contratto. La sospensione del contratto avrà decorrenza dalle ore 00.00 del giorno indicato nella richiesta purchè la richiesta sia fatta almeno il giorno precedente. Per sospendere un contratto con un vincolo a favore di società di leasing e/o finanziarie, è necessaria la preventiva autorizzazione scritta alla sospensione da parte della società vincolataria. La successiva riattivazione del contratto assicurativo comporta lo spostamento in avanti della data di scadenza contrattuale di un periodo pari ai giorni di sospensione utilizzati. In caso di mancata riattivazione, al termine del sesto mese di sospensione verificheremo presso la Banca Dati ANIA che non ci sia stata la perdita di possesso del veicolo e in tal caso sarà riattivato automaticamente il contratto. In caso di accertata perdita di possesso del veicolo, ti rimborseremo il premio pagato e non goduto, al netto delle tasse. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Risoluzione | Puoi interrompere il contratto, utilizzando il tuo account Allianz Direct, direttamente sul sito allianzdirect. it oppure via chat o via telefono. Ti rimborseremo il premio relativo al periodo residuo, trattenendo le tasse ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Ci riserviamo la facoltà di verificare le tue dichiarazioni e di richiederti copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l’autorizzazione alla risoluzione del contratto assicurativo della società vincolataria nel caso di contratto vincolato. |
Il prodotto è rivolto a tutti i possessori di veicoli a motore nel territorio italiano, che vogliono:
• Adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in auto.
• Proteggere il conducente e il veicolo dai danni di varia natura subiti per cause accidentali o per fatti imputabili a terzi.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La Compagnia opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi, anche avvalendosi di Broker o Intermediari. In tal caso, la quota parte percepita da tali soggetti per tutti i prodotti Motors è in media circa il 4%.
Quali costi devo sostenere?
Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie? | |
All’Impresa assicuratrice | Nel caso tu volessi inoltrare un reclamo, dovrai farlo tramite l‘apposito form presente sul sito www. xxxxxxxxxxxxx.xx o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Per una gestione rapida e corretta dei reclami è necessario che questi siano inviati nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Reclami relativi al comportamento degli intermediari assicurativi (iscritti in sezione A del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori Allianz Direct gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Reclami relativi al comportamento degli altri intermediari assicurativi (iscritti in sezione B e D del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente. Ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Direct, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il |
reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. I reclami c.d. “misti”, vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct e dall’intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. | |
All’IVASS | Qualora tu non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrai rivolgerti all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegandola documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. |
Per questo contratto l’impresa dispone di un’area internet riservata al contraente (c.d. Home insurance), pertanto dopo la sottoscrizione potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.
Ciao, benvenuto nel mondo Allianz Direct.
Qui troverai tutte le informazioni che ti servono sulle coperture assicurative che puoi scegliere, su come comportarti per gestire al meglio ogni situazione
che richiede il nostro intervento.
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”. Edizione 03/2021
Nati da una lunga storia.
Siamo una compagnia nata formalmente nel 2020 che però è l’evoluzione della straordinaria esperienza di oltre 25 anni di Genialloyd in Italia e che mette a frutto anche gli oltre 130 anni di esperienza assicurativa internazionale del gruppo Allianz, del quale facciamo parte.
Tutto online.
Siamo una compagnia assicurativa diretta, quindi puoi trovare tutte le informazioni e gestire ogni aspetto del rapporto con noi sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx. Nel sito avrai a disposizione un tuo account nel quale custodire, modificare e gestire polizze, documenti correlati e preventivi. Potrai farlo da cellulare, computer e tablet.
Assistenza degli operatori.
Potrai comunque rivolgerti ai nostri operatori per qualunque necessità, per chiarimenti o semplicemente per un aiuto. Potrai contattarli tramite chat o telefono. Xx troverai pronti ad aiutarti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00, il sabato dalle 8.30 alle 14.00.
Per quanto riguarda l’assistenza stradale, potrai chiamare tutti i giorni, 24 ore su 24.
(AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia xxxxx Xxxxxx, 00 00000 XXXXXX (XX) – Telefono 00.0000.0000)
Come assicurarsi con noi.
Puoi assicurarti sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx o con l’aiuto dei nostri operatori. Puoi collegarti al sito da cellulare o computer, verrai guidato in un percorso semplice, trasparente ed intuitivo.
Ti basterà inserire i dati del proprietario e la targa del veicolo che vuoi assicurare. Potrai configurare e costruire la tua soluzione assicurativa scegliendo tra tanti moduli di protezione. Se prosegui, potrai salvare un preventivo dettagliato e, se non reperibili autonomamente da noi, ti verrà richiesto di caricare o inviare alcuni documenti. Verificato che tutto risponda alle tue necessità e controllati i dati, potrai dare seguito all’acquisto della polizza e sarai il benvenuto tra i nostri clienti.
Cosa puoi assicurare.
Con noi puoi assicurare l’auto, la moto, la casa, l’autocarro, il camper e molto altro. Scoprirai che può essere pratico e conveniente avere più polizze con noi.
Servizio di carrozzerie convenzionate.
Oltre ad assisterti in caso di danni al tuo veicolo secondo quanto convenuto in polizza, ti metteremo a disposizione una rete di officine e carrozzerie specializzate, delle quali possiamo garantire competenza e professionalità. Potrai utilizzarle ed avere sconti e facilitazioni (come l’innalzamento dei massimali nella garanzia Cristalli o il dimezzamento della franchigia nella garanzia Atti vandalici).
Contattaci.
Sito: Xxxxxxxxxxxxx.xx
Chat: Xxxxxxxxxxxxx.xx
Operatori:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00, il sabato dalle 8:30 alle 14:00. Telefono 00.0000.0000.
Condizioni di Assicurazione Allianz Direct Auto
Edizione 03/2021
SOMMARIO
PARTE A
1. Garanzia RCA
4 PARTE B2
Parte B2 Garanzie opzionali che puoi aggiungere al tuo 17
4 pacchetto
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Cosa assicuriamo? Cosa non assicuriamo?
Cosa assicuriamo con rivalsa? Chi è assicurato?
Per quali importi esercitiamo la rivalsa? Quali sono i tuoi obblighi?
Come avviene il pagamento del danno? Cos’è il sistema Bonus malus?
10. Garanzia Assistenza stradale 17
10.1 Cosa assicuriamo?
10.2 Cosa non assicuriamo?
10.3 Chi è assicurato?
10.4 Cosa non è assicurato?
10.5 Dove sei assicurato?
10.6 Quali sono i tuoi obblighi?
PARTE A1
Integrazioni acquistabili insieme alla garanzia RCA
2. Garanzia Bonus protetto
8 11. Garanzia Infortuni del Conducente 20
11.1 Cosa assicuriamo?
8 11.2 Cosa non assicuriamo?
2.1 Cosa assicuriamo?
11.3 Quali sono i tuoi obblighi?
3. Garanzia Protezione rivalse
8 11.4 Come avviene il pagamento del danno?
3.1
3.2
Cosa assicuriamo? Cosa non assicuriamo?
12. Garanzia Protezione del valore d’acquisto 23
12.1 Cosa assicuriamo?
12.2 Cosa non assicuriamo?
PARTE B
Garanzie relative al tuo veicolo acquistabili a pacchetti
1. Cosa assicuriamo?
2. Cosa non assicuriamo?
3. Chi è assicurato?
4. Garanzia Cristalli
13. Garanzia Tutela legale 23
9 13.1 Cosa assicuriamo?
13.2 Cosa non assicuriamo?
13.3 Chi è assicurato?
13.4 Dove sei assicurato?
9 13.5 Quali sono i tuoi obblighi?
4.1
4.2
4.3
4.4
Cosa assicuriamo? Cosa non assicuriamo?
Quali sono i tuoi obblighi?
Come avviene il pagamento del danno?
13.6 Come avviene il pagamento del danno?
14. Garanzia Protezione patente 25
14.1 Cosa assicuriamo?
14.2 Cosa non assicuriamo?
5. Garanzia Furto e Incendio
14.3 Chi è assicurato?
10 14.4 Quali sono i tuoi obblighi?
5.1
5.2
5.3
5.4
Cosa assicuriamo? Cosa non assicuriamo?
Quali sono i tuoi obblighi?
Come avviene il pagamento del danno?
14.5 Come avviene il pagamento del danno?
PARTE C
6. Garanzia Eventi naturali
Condizioni generali 27
11 1. Come fare la polizza
6.1
6.2
6.3
6.4
Cosa assicuriamo? Cosa non assicuriamo?
Quali sono i tuoi obblighi?
Come avviene il pagamento del danno?
2. Quali sono i documenti da avere in auto obbligatori per circolare
3. Quali sono i documenti che consigliamo di portare in auto
4. Dove sei assicurato?
5. Xxxx, quando e come devi pagare ?
7. Xxxxxxxx Xxxxx causati da animali
12 6. Variazioni di premio
7.1
7.2
7.3
7.4
Cosa assicuriamo? Cosa non assicuriamo?
Quali sono i tuoi obblighi?
Come avviene il pagamento del danno?
7. Quanto dura il periodo di assicurazione?
8. Diritto di ripensamento
9. Quali sono i tuoi obblighi?
9.1 Obblighi per la comunicazione digitale
9.2 Obblighi relativi al tuo contratto
8. Garanzia Atti vandalici 13 9.3 Obblighi relativi all’uso del veicolo
8.1
8.2
8.3
8.4
Cosa assicuriamo? Cosa non assicuriamo?
Quali sono i tuoi obblighi?
Come avviene il pagamento del danno?
10. Xxxx devi fare in caso di sinistro?
11. Come avviene il pagamento del danno?
12. Cosa dei fare in caso di vendita o perdita del possesso del veicolo assicurato?
9. Garanzia Kasko completa
14 13. Come sospendere e riattivare il tuo contratto assicurativo
9.1
9.2
9.3
9.4
Cosa assicuriamo? Cosa non assicuriamo?
Quali sono i tuoi obblighi?
Come avviene il pagamento del danno?
14. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
00. Legge applicabile e Foro competente
Glossario dei termini assicurativi 34
PARTE B1
Condizioni valide per le garanzie relative al tuo veicolo, acquistabili a pacchetti
1. Cosa fare in caso di danno al veicolo?
2. Come avviene il pagamento del danno?
15 Appendice bonus/malus 36
Appendice A.2
Garanzia Infortuni del conducente 38
Parte A
Benvenuto in Allianz Direct.
In queste condizioni contrattuali riportiamo tutto ciò che riguarda l’assicurazione del tuo veicolo.
Per semplicità, noi di Allianz Direct ci rivolgiamo a te considerandoti proprietario del mezzo assicurato (indicato in polizza come intestatario al P.R.A.) e titolare della polizza (indicato in polizza come contraente). Se invece hai assicurato il veicolo di altri x xxxxx un veicolo assicurato con noi da altri, troverai indicazioni specifiche quando necessarie.
1. Garanzia RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli)
L’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli è obbligatoria per legge e copre i danni, di cui sei totalmente o parzialmente responsabile,
causati involontariamente dal tuo veicolo ad altri (purché considerabili “terzi” secondo la definizione consultabile nel glossario).
Ti ricordiamo che qualora sia tu o il tuo veicolo a subire dei danni per totale o parziale responsabilità di altri, sarai risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile.
Per agevolarti, è stata istituita per Legge la Convenzione Card, che ci permette, in alcuni casi, per esempio per i sinistri che coinvolgano solo due veicoli e con eventuali lesioni di lieve entità, di risarcire direttamente te dei danni che hai subito. L’adesione alla convenzione non è però obbligatoria per le compagnie con sede estera, quindi alcune compagnie non la applicano.
1.1 Cosa assicuriamo? | 1.2 Cosa non assicuriamo? |
La garanzia RCA che hai sottoscritto ci chiama a risarcire per ogni sinistro, entro i limiti indicati in polizza, i danni alle cose e i danni alle persone: • Causati, su strada e nelle aree private (ad esclusione degli aeroporti nelle aree riservate a traffico e sosta degli aeromobili) mentre il mezzo è in movimento, in fermata, in sosta. • Causati dal gancio traino e dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo. La copertura è valida a condizione che il traino sia effettuato nel rispetto delle norme di Legge. Sono inoltre coperti: • Le lesioni personali di qualsiasi soggetto coinvolto in un sinistro, anche di chi è trasportato, ad esclusione del conducente se questi è responsabile del sinistro. • I danni alle cose delle persone trasportate purché definibili come “terzi” (secondo definizione consultabile nel Glossario). • Causati a terzi dalle persone trasportate (secondo la definizione consultabile nel Glossario). • I danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del tuo veicolo per cause non conseguenti alla circolazione, alla fermata o alla sosta, con il limite massimo di 100.000 € per ogni sinistro. • I danni ambientali causati dal veicolo assicurato a seguito di un guasto o di un incidente. | L’assicurazione RCA non copre i danni: • Causati alle cose di tutti coloro che sono a te legati da vincoli di parentela e o giuridici che non rientrano nella definizione di “terzi”, secondo la definizione consultabile nel Glossario. (Esempio: familiari, conviventi, soci della società a cui è intestato il veicolo, ecc.). • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. |
1.3 Cosa assicuriamo con rivalsa? | |
Nei casi sotto indicati, in cui la legge ci obbliga comunque a risarcire chi ha subito danni causati dal tuo mezzo, rifonderemo quanto dovuto salvo poi rivalerci sul guidatore e sul proprietario del veicolo per i seguenti danni: • Xxxxxxx guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione. (Esempio: non vengono indossate le cinture di sicurezza, il trasporto dei passeggeri non è conforme a quanto previsto nel libretto di circolazione). • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). | |
Più eventi, che si verifichino in tempi diversi, con la stessa causa, vengono considerati un unico sinistro. |
1.4 Chi è assicurato?
L’assicurazione copre la responsabilità civile dei seguenti soggetti:
• Il conducente del mezzo.
• Le persone che sono in auto.
Il proprietario dell’auto, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria.
Al momento di sottoscrivere la polizza puoi scegliere tra le seguenti formule di guida:
• Guida libera. Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della Legge, da chiunque.
• Guida esperta Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della legge, oltre che dall’intestatario del veicolo, solo da conducenti con almeno 23 anni di età e la patente da più di due anni.
1.5 Per quali importi esercitiamo la rivalsa?
È utile ricordare che, una volta risarciti i danni causati ad altri dal tuo veicolo, possiamo rivalerci su di te:
Per l’intero importo:
• Nei casi riportati nella sezione RCA nella parte “Cosa assicuriamo con rivalsa”.
Fino all’intero importo:
• Se ci hai fornito dati inesatti al momento della stipula della polizza o non ci hai comunicato tempestivamente eventuali variazioni dei dati.
Fino ad un importo massimo di 5.000 €:
• Se chi guidava il tuo veicolo al momento del sinistro non rispettava i termini di guida esperta indicati in polizza.
Fanno eccezione i casi in cui il veicolo è utilizzato da un addetto alla custodia o alla riparazione, o se il veicolo è utilizzato per documentabili necessità di soccorso.
È possibile limitare il nostro diritto di rivalsa acquistando la garanzia Protezione rivalse. (Parte A1).
1.6 Quali sono i tuoi obblighi?
Sei tenuto:
• A dare informazioni corrette nella compilazione del contratto di assicurazione.
• A fare tempestiva denuncia quando il tuo veicolo è guidato da qualcuno che non hai autorizzato. (Esempio, in caso di furto del veicolo)
• A fare tempestiva denuncia, in caso di furto del veicolo, quando il tuo veicolo è guidato da qualcuno che non hai autorizzato.
• A denunciare il sinistro entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l’incidente o ne sei venuto a conoscenza, utilizzando possibilmente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente anche se non congiuntamente firmato. La denuncia deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro come richiesto nel modulo stesso.
• Nel più breve tempo possibile dovrai anche fornire, le notizie, i documenti, i chiarimenti eventualmente richiesti sulla dinamica del sinistro e sui danni subiti e inviarci copia degli atti giudiziari relativi al sinistro. Il mancato rispetto di questi obblighi, intenzionale o colposo, ci consentirà di rivalerci su di te, in tutto o in parte, per le somme pagate ai terzi danneggiati in conseguenza delle informazioni da te omesse.
• A rispettare anche gli obblighi indicati nella parte C delle Condizioni Generali.
1.7 Come avviene il pagamento del danno?
Qualora il tuo veicolo abbia subito dei danni ed il risarcimento venga gestito da noi di Allianz Direct, ti ricordiamo che, in base alla normativa vigente, verranno presi in considerazione eventuali danni preesistenti, eventuali corrosioni da ruggine, i Km percorsi, la manutenzione cui è stato sottoposto il veicolo ed il reale stato di usura dei pezzi danneggiati e sostituiti.
Noi di Allianz Direct, dopo averti avvisato, potremmo procedere, fino a quando opportuno , a tuo nome (Assicurato), alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici. Possiamo inoltre provvedere alla tua difesa in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Non riconosceremo le spese da te sostenute per legali o tecnici che non siano
da noi designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponderemo di multe o ammende nè delle spese di giustizia penali.
1.8 Cos’è il sistema Bonus malus?
Il sistema Bonus malus, condiviso da tutte le assicurazioni, è un sistema creato per premiare chi non causa sinistri. Il sistema divide gli assicurati in 18 classi CU (Conversione Universale).
Noi di Allianz Direct abbiamo anche una classificazione interna (in 26 classi), nella quale abbiamo previsto, per le classi 1 e 14, dei sottogruppi che ci permettono di tenere conto di chi è nella migliore classe di merito da più anni e di chi accede al sistema di Bonus malus per la prima volta. Sia nella classificazione universale, che in quella interna, ogni anno trascorso senza responsabilità in sinistri fa guadagnare all‘assicurato una classe migliore (più bassa). Invece, ogni anno, il primo sinistro causato peggiora (alza) di due classi la posizione dell’assicurato e i successivi sinistri, di tre.
La classe interna Allianz Direct può garantirti ulteriori progressi anche una volta raggiunta la prima Classe Universale (Tabella C, appendice Bonus malus). Inoltre, è stata creata un‘apposita classe per favorire chi entra nel sistema per la prima volta (Classe Nuovi Ingressi, NI)
Forma tariffaria
L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria bonus/malus, che prevede variazioni di premio in base al numero di sinistri, di cui sei totalmente o parzialmente responsabile, eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di osservazione.
Primo periodo: inizia il giorno di decorrenza della prima polizza stipulata con Allianz Direct e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa (ha una durata di circa dieci mesi).
Periodi successivi: decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa (hanno la durata di dodici mesi).
La tariffa Bonus malus si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti rappresentati nella tabella A, appendice Bonus malus. I coefficienti associati alle classi di merito si applicano alla tariffa in vigore e contribuiscono, insieme ad altri fattori, a determinare eventuali variazioni di premio per le successive annualità.
Assegnazione della classe di ingresso
L’assegnazione del tuo veicolo alla classe di merito Allianz Direct avviene come indicato nella tabella B nell’appendice A1.
Se non ci fornisci i documenti richiesti per conoscere lo storico dei tuoi eventuali sinistri ti verrà assegnata la classe Allianz Direct più alta, la 18.
Evoluzione delle classi di merito
Ogni anno, al nuovo contratto, viene applicata la classe di merito di pertinenza (vedi tabella D, riportata nell’appendice A1). Per assegnare la classe di merito, verifichiamo se nel periodo di copertura sono stati effettuati dei risarcimenti, anche parziali, di danni conseguenti a sinistri dei quali hai responsabilità.
Causano un declassamento:
• Sinistri per i quali è stata accertata la tua responsabilità principale.
• Più sinistri con tua responsabilità paritaria (tutti i veicoli coinvolti hanno la stessa percentuale di responsabilità), se la somma delle tue percentuali di responsabilità supera il 50%.
Le stesse regole sono applicate anche per l’assegnazione della classe di merito universale CU, (vedi tabella D, appendice Bonus malus).
Noi di Allianz Direct ti comunicheremo tempestivamente la presenza di sinistri che hanno determinato l’applicazione del malus. Avrai la possibilità di eliminare il sinistro dal tuo attestato di rischio e la maggiorazione del premio che ne deriva, rimborsando l’importo pagato secondo le seguenti modalità:
• Per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia.
• Per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (xxx.xxxxxx.xx). Noi di Allianz Direct ti possiamo assistere, inoltrando a CONSAP per tuo conto la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo da te.
Parte A1
Integrazioni acquistabili insieme alla garanzia RCA
2. Garanzia Bonus protetto
Se causi un sinistro che ti fa passare ad una classe CU (Conversione Universale) peggiore non ti verrà attribuito, per quanto riguarda la nostra classificazione Allianz Direct, alcun peggioramento di classe. Questa protezione vale per il primo sinistro, l’eventuale secondo sinistro verrà calcolato come primo e così via. Precisiamo che la clausola ti protegge se al momento del sinistro la garanzia Bonus protetto era già presente nella tua polizza Allianz Direct.
Per questa garanzia sono richiamate le esclusioni della garanzia RCA per quanto applicabili.
2.1 Cosa assicuriamo?
3. Garanzia Protezione rivalse
3.1 Cosa assicuriamo? | 3.2 Cosa non assicuriamo? |
La legge ci chiama a risarcire i danni causati ad altri dal tuo mezzo. Se però non rispetti quanto concordato in polizza (Esempio: guidi con patente sospesa) possiamo rivalerci su di te per le somme versate ad altri come risarcimento. | L’assicurazione non copre i danni: • In caso di sinistro avvenuto mentre il mezzo era guidato da un conducente senza i requisiti di “guida esperta” concordati, ci potremmo rivalere per un massimo di 5.000 €. • Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). • Causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. |
Non utilizzeremo il nostro diritto di rivalsa nei seguenti casi: • Se il veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza documentata, non superiore a 1g/l. • Se il veicolo assicurato è guidato a insaputa del proprietario dai figli minori o da conviventi di cui è tenuto a rispondere secondo la legge. • Nel caso di guida con patente scaduta da oltre sei mesi, se la patente viene rinnovata entro sei mesi dalla data del primo sinistro ed entro i limiti di tempo previsti dalla normativa in materia. | |
Parte B
Garanzie relative al tuo veicolo acquistabili a pacchetti
(Xxxxxxxxx, Furto e Incendio, Eventi naturali, Danni causati da animali, Atti vandalici, Kasko completa)
Le garanzie relative ai danni diretti al tuo veicolo, quando da noi offerte, possono essere acquistate solamente a pacchetti predefiniti. Le garanzie sono valide solo se richiamate in polizza.
I danni diretti sono quelli causati direttamente dall’eventuale sinistro. Sono invece considerati indiretti i danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell’evento. (Esempio: Il fatto che tu, a causa di un sinistro, non abbia la disponibilità dell‘auto per un certo periodo di tempo è un danno indiretto).
1. Cosa assicuriamo? | 2. Cosa non assicuriamo? |
Sono assicurati i danni diretti al tuo veicolo e ai suoi accessori di serie. Gli accessori opzionali (non di serie) sono assicurati fino a un massimo di 1.000 € solo se stabilmente fissati e puoi dimostrare la loro presenza con fattura di acquisto o certificato di installazione. (Esempio: le barre portapacchi, ma non il porta sci). | Le esclusioni sono indicate nella sezione “cosa non assicuriamo” delle singole garanzie offerte. |
3. Chi è assicurato?
Il proprietario dell’auto assicurata.
4. Garanzia Cristalli
4.1 Cosa assicuriamo? | 4.2 Cosa non assicuriamo? |
Xxxxxxxx i danni causati a: • Parabrezza e lunotto posteriore. • Cristalli laterali. • Tetto in cristallo. | L’assicurazione non copre i danni: • Causati a qualsiasi altro materiale in vetro al di fuori degli oggetti assicurati (Esempio: specchietti retrovisori sia interno che laterali, luci, telecamere di assistenza, schermi GPS ecc.). • Causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o tsunami. |
La copertura assicurativa arriva ai limiti del massimale, per anno, indicato in polizza. |
4.3. Quali sono i tuoi obblighi?
Xxxxxxx gli obblighi generali riportati nella Parte C - Condizioni Generali, nella sezione “Quali sono i tuoi obblighi”.
4.4 Come avviene il pagamento del danno?
La garanzia prevede un massimale annuo che è l’importo massimo che viene pagato per tutti i danni denunciati nel corso dell’annualità assicurativa.
• Se il danno è riparabile, cioè non prevede la sostituzione del vetro, la riparazione del danno viene garantita fino all’esaurimento del massimale annuo, senza applicazione della franchigia indicata in polizza.
• Se scegli di far riparare il cristallo in un centro convenzionato indicato da Allianz Direct, il massimale è illimitato.
• Se il danno prevede la sostituzione del vetro, l’intervento viene garantito fino all’esaurimento del massimale annuo, esclusa franchigia, cioè la cifra che resta comunque a tuo carico, indicata in polizza.
Vale inoltre quanto riportato nella sezione “Come avviene il pagamento del danno” riportato nella Parte B1 “Condizioni valide per le garanzie relative al tuo veicolo, acquistabili a pacchetti”, ad eccezione del degrado del veicolo dovuto al tempo ed all’usura che, per questa garanzia, non viene preso in considerazione.
5. Garanzia Furto e Incendio
5.1 Cosa assicuriamo? | 5.2 Cosa non assicuriamo? |
Xxxxxxxx i danni causati a: • Furto o tentato furto del veicolo o di sue parti stabilmente fissate. • Furto del veicolo conseguente a rapina. • Furto delle chiavi dell’auto. • Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo; • Incendio, con o senza fiamma, sia totale che parziale. (Secondo la definizione consultabile nel glossario) • Incendio anche se provocato da Atti vandalici ed eventi socio-politici. • Esplosione del veicolo. | L’assicurazione non copre i danni: • Dovuti a furto totale o parziale del veicolo, se agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo. • Conseguenti ad appropriazione indebita (Esempio: non restituzione al legittimo proprietario del veicolo, dato in uso ad un’altra persona). • In caso di incendio, subiti dagli oggetti custoditi nel veicolo o causati da negligenza dell’assicurato (Esempio: bruciature da sigaretta, danneggiamento del cofano per mancanza di liquido refrigerante nel radiatore, ecc.). • Causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, attentati o ad atti di terrorismo. • Causati da eventi naturali, eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. |
Sono considerati danni da furto o rapina anche quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, nonché i danni diretti al veicolo causati durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso. |
5.3 Quali sono i tuoi obblighi?
Xxxxx gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali Parte C, nella sezione “Obblighi in caso di sinistro”, devi:
• Denunciare l‘evento all’Autorità competente. Nel caso di sinistro avvenuto all’estero, la denuncia deve essere fatta sia all’Autorità locale sia a quella italiana, (eventualmente tramite Consolato o Ambasciata). Copia autentica della denuncia
dovrà essere consegnata a Allianz Direct.
• In caso di ritrovamento del veicolo rubato, sei tenuto a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di Allianz Direct, indicando il luogo in cui si trova il veicolo. In seguito, dovrai trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall’Autorità con l’indicazione dei danni riscontrati.
Sei inoltre tenuto a consegnare a Allianz Direct i seguenti documenti in originale:
• Denuncia di furto o rapina, in originale o copia autentica.
• Tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, salvo in caso di rapina.
• Certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso (da richiedere al P.R.A.).
• Carta di circolazione o, se sottratta con il veicolo, certificato cronologico (da richiedere al P.R.A.).
• Dichiarazione da parte degli incaricati alla riscossione dell’estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e il documento riportante la relativa cancellazione dal certificato di proprietà.
• Prima di ricevere l’indennizzo, procura speciale con autentica notarile, intestata ad Allianz Direct, a vendere il veicolo eventualmente ritrovato.
L’ottenimento della documentazione richiesta è a tuo carico.
Ci riteniamo autorizzati a inviare alla casa costruttrice le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, che ci hai consegnato, per acquisire analisi della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
5.4 Come avviene il pagamento del danno?
Trascorsi 30 giorni dalladatadi denuncia del furto senzache il veicolo rubato siastato trovato, ricevuta l’opportuna documentazione e le chiavi del mezzo, stabiliremo l’indennizzo al netto della franchigia indicata in polizza e ti corrisponderemo quanto dovuto.
In caso di furto parziale, ci riserviamo la facoltà di richiederti la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrisponderti l’indennizzo.
Qualora sul furto o incendio, totale o parziale, risulti aperto un procedimento per i reati relativi all’articolo 642 del codice penale (Fraudolenta distruzione delle cose proprie), verseremo l’indennizzo solo quando presenterai il certificato di chiusa inchiesta.
Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo potrai, in accordo con noi, restituire l’indennizzo ricevuto e ritornare in possesso del mezzo e delle relative chiavi.
Per il furto parziale e l’incendio parziale, vale quanto riportato nella sezione “Come avviene il pagamento del danno” riportato nella Parte B1 Condizioni valide per le garanzie relative al tuo veicolo, acquistabili a pacchetti.
6. Garanzia Eventi naturali
6.1 Cosa assicuriamo? | 6.2 Cosa non assicuriamo? |
Indennizziamo i danni causati dai seguenti eventi: • Uragano, tornado e vento forte superiore a 62Km orari (n.8 della Scala di Beaufort) che trovino conferma nelle rilevazioni del centro meteorologico più vicino all’evento o su quotidiani. • Inondazione, alluvione, slavina, valanga, frana e smottamenti del terreno. • Grandine, tempesta e fulmine. • Caduta di neve dal tetto di edifici/abitazioni. L’assicurazione copre anche i danni causati al veicolo assicurato dagli oggetti trasportati dagli eventi sopra riportati. | L’assicurazione non copre i danni: • Causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o tsunami. |
6.3 Quali sono i tuoi obblighi?
Xxxxx gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali Parte C, nella sezione Obblighi in caso di sinistro, devi:
• Recuperare idonea documentazione sull’evento, sottoscritta dall’Autorità competente del luogo, oppure un articolo di un quotidiano locale che attesti l’evento.
• Noi ci riserviamo di verificare che l’evento trovi riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio Meteorologico più vicino.
6.4 Come avviene il pagamento del danno?
Vale quanto riportato nella sezione “Come avviene il pagamento del danno” riportato nella Parte B1 “Condizioni valide per le garanzie relative al tuo veicolo, acquistabili a pacchetti”.
7. Xxxxxxxx Xxxxx causati da animali
7.1 Cosa assicuriamo? | 7.2 Cosa non assicuriamo? |
Xxxxxxxx i danni causati a: • Al veicolo, o a parti del veicolo stabilmente fissate, da collisione con animali. • Alle parti elettriche del veicolo, dal rodere di animali selvatici. | L’assicurazione non copre i danni: • Causati da animali trasportati sul veicolo assicurato o sul rimorchio. • Causati da animali di proprietà o affidati a chi guida. • Xxxxxxx guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). • Causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da Eventi naturali, eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami. |
7.3 Quali sono i tuoi obblighi?
Xxxxx gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte B), nella clausola “Obblighi in caso di sinistri”, devi inoltre:
• In caso di collisione con animale devi fare intervenire le autorità di Polizia Stradale perché ci dovrai consegnare il verbale o il rapporto redatto dall’Autorità intervenuta sul luogo del sinistro.
• In caso di danni causati al veicolo dal rodere di animali selvatici sarà sufficiente un dettagliato riscontro fotografico.
7.4 Come avviene il pagamento del danno?
Vale quanto riportato nella sezione “Come avviene il pagamento del danno” riportato nella Parte B1 “Condizioni valide per le garanzie relative al tuo veicolo, acquistabili a pacchetti”.
8. Garanzia Atti vandalici
8.1 Cosa assicuriamo? | 8.2 Cosa non assicuriamo? |
Xxxxxxxx i danni causati a: • Atti di vandalismo. • Sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse. • Manifestazioni violente, scontri con le Forze dell’ordine. • Azioni di hackeraggio sugli impianti del veicolo assicurato tali da comprometterne le funzioni. | L’assicurazione non copre i danni: • Causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un’azienda che comunica con il veicolo assicurato (Esempio: attacchi di hacker contro il server del costruttore del veicolo). • Che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers. • Causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Dovuti al furto del veicolo conseguente ad atti di hackeraggio. • Conseguenti a rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da Eventi naturali, eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami. |
8.3 Quali sono i tuoi obblighi?
Xxxxx gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte B), nella clausola “Obblighi in caso di sinistri”, devi inoltre:
Presentare denuncia o esposto alla Pubblica Autorità. Nel caso di sinistro avvenuto all’estero, la denuncia (o l’esposto) deve essere fatta sia all’Autorità locale sia a quella italiana (eventualmente tramite Consolato o Ambasciata).
8.4 Come avviene il pagamento del danno?
Vale quanto riportato nella sezione “Come avviene il pagamento del danno” riportato nella Parte B1 “Condizioni valide per le garanzie relative al tuo veicolo, acquistabili a pacchetti”.
9. Garanzia Kasko completa
9.1 Cosa assicuriamo? | 9.2 Cosa non assicuriamo? |
Xxxxxxxx i danni causati da: • Collisione con altro veicolo. • Urto e collisione con altri oggetti. • Ribaltamenti e uscita di strada. | L’assicurazione non copre i danni: • Causati da Eventi naturali. • Causati da incendio, non determinato dagli eventi descritti in “cosa assicuriamo?”. • Relativi ad ogni malfunzionamento che non sia conseguenza diretta dell’urto, della collisione, del ribaltamento o dell’uscita di strada. • Xxxxxxx guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Causati da Atti vandalici. • Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da Eventi naturali, eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami. |
In caso di Collisione con altro veicolo identificato, qualora tu subisca un sinistro la cui responsabilità ti venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto ti spetta dalla liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD (In caso di sinistro gestito con la constatazione amichevole). In ogni caso l’indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. |
9.3 Quali sono i tuoi obblighi?
Xxxxx gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte B) nella clausola “Obblighi in caso di sinistro”, in caso di sinistro con veicolo identificato, devi consegnare a Allianz Direct, se compilato, la copia del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, anche se non congiuntamente firmato.
9.4 Come avviene il pagamento del danno?
Vale quanto riportato nella sezione “Come avviene il pagamento del danno” riportato nella Parte B1 “Condizioni valide per le garanzie relative al tuo veicolo, acquistabili a pacchetti”.
Parte B1
Condizioni valide per le garanzie relative al tuo veicolo, acquistabili a pacchetti
(Xxxxxxxxx, Furto e Incendio, Eventi naturali, Danni causati da animali, Atti vandalici, Kasko completa)
1. Cosa fare in caso di danno al veicolo?
In caso di danni subiti dal tuo veicolo, coperti dalle garanzie indicate sulla tua polizza, la prima cosa da fare è comunicarci l’accaduto. La segnalazione può essere fatta dal tuo account Allianz Direct o chiamando il numero 02 3045.9009.
Ricevuta la tua segnalazione e verificate le relative coperture di polizza, ti indicheremo le officine della tua zona con noi convenzionate. Scegliendo di far riparare l’auto in una di queste officine avrai il vantaggio di non dover anticipare le spese di riparazione, in caso tu preferisca un‘altra officina dovrai sostenere le spese per poi attendere relativo rimborso.
Fatte salve le eventuali riparazioni di prima urgenza necessarie per rimuovere il veicolo,
non devi far effettuare la riparazione del veicolo prima di aver avuto la nostra autorizzazione. In mancanza di autorizzazione non farle effettuare prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di denuncia di sinistro.
Insieme a te valuteremo se sostituire le parti del veicolo che siano state distrutte, danneggiate o rubate, piuttosto che liquidarti la somma stabilita dal perito incaricato.
2. Come avviene il pagamento del danno
Se in polizza è indicata la franchigia, cioè la somma che anche in caso di indennizzo resta comunque a tuo carico, ti indennizzeremo solo i danni di importo superiore a ed essa, al netto di tale franchigia.
Per la garanzia Cristalli, in caso di riparazione del cristallo in una delle carrozzerie da noi indicate, la franchigia non viene applicata. Resta applicata in caso di sostituzione del cristallo.
Per le altre garanzie le franchigie saranno ridotte del 50% se provvedi alla riparazione nelle carrozzerie da noi indicate.
In caso di riparazione
La riparazione del veicolo assicurato viene fatta solo in caso di danno parziale cioè se il costo delle riparazioni non supera l’85% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.
In questi casi liquideremo le spese necessarie alla riparazione del veicolo, tolti la franchigia indicata in polizza e l’eventuale degrado del veicolo dovuto al tempo e all’usura.
Il degrado del veicolo dovuto al tempo e all’usura viene valutato cosi:
• Sulle parti di carrozzeria si prendono in considerazione eventuali danni preesistenti ed eventuali corrosioni da ruggine.
• Su motore, parti meccaniche, batteria, pneumatici, impianti di scarico, parti elettriche e selleria si considerano i Km percorsi, la manutenzione cui è stato sottoposto il veicolo e il reale stato di usura dei pezzi danneggiati e sostituiti.
In caso di danno totale
È considerata perdita totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, eguagliano o superano l’85% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In questi casi, ti liquideremo il valore commerciale del veicolo calcolato al momento del sinistro, al netto della franchigia indicata in polizza e dell’eventuale valore del relitto.
Il valore del mezzo sarà stabilito facendo riferimento alla pubblicazione “Quattroruote Professional” relativa al mese del sinistro (in mancanza si utilizzerà “Eurotax Giallo”).
Regola proporzionale
In caso di danni parziali o totali, l’indennizzo che ti riconosceremo non potrà mai essere superiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, al netto del valore dell’eventuale relitto.
Se il valore assicurato, indicato in polizza, è inferiore al valore commerciale al momento del sinistro, risponderemo dei danni proporzionalmente al valore assicurato (art.1907 del C.C.), a meno che il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.
Pagamento dell’IVA
Se la richiesta d’indennizzo è accompagnata da fattura, l’importo che ti potremo liquidare, sarà sempre comprensivo dell’IVA, a meno che tu non sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Xxxxx.
Se il veicolo è in leasing, solo per i danni totali, la determinazione dell’imposta sull’indennizzo terrà conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.
Tempi di indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determineremo l’indennizzo che ti è dovuto e provvederemo a corrispondertelo. Entro lo stesso termine ti comunicheremo eventuali ostacoli al pagamento dell’indennizzo.
Fino alla determinazione definitiva del nostro indennizzo, non potrai né cedere né impegnare la tua richiesta di prestazioni senza il nostro esplicito consenso.
Parte B2
Garanzie opzionali che puoi aggiungere al tuo pacchetto
Le garanzie opzionali sono offerte da noi di Allianz Direct a prescindere dal pacchetto da te scelto.
10. Garanzia Assistenza stradale
Le prestazioni e i servizi di Assistenza stradale vengono forniti per nostro conto dalla Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale e operativa in Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX).
Per avere diritto alle garanzie e ai servizi di assistenza è necessario telefonare alla centrale operativa al numero 02 2660.9588 in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Ricorda che qualunque intervento tu richieda deve essere preventivamente autorizzato dall’operatore che ha risposto alla tua chiamata e che deve fornirti relativo numero di autorizzazione. Se ti trovi in autostrada e attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, ricorda di avvisare che sei assicurato con Allianz Direct. In questo modo potrai ottenere il servizio con pagamento diretto, cioè senza la necessità di sostenere i costi e dover poi attendere rimborso.
10.1 Cosa assicuriamo? | 10.2 Cosa non assicuriamo? |
Copriamo il tuo veicolo quando non è in condizioni di spostarsi autonomamente a seguito di: Causa A: Malfunzionamenti del veicolo (Esempio: guasto, problemi di rifornimento, forature degli pneumatici, problemi con le chiavi, rottura di vetri o parabrezza ecc.) Causa B: Incidente stradale, furto parziale, ritrovamento dopo furto, vandalismo, evento climatico, incendio. Causa C: Furto totale. | Non offriamo copertura per tutto ciò che non è preventivamente autorizzato dalla centrale operativa. |
Non offriamo copertura se il sinistro o il guasto accadono in luoghi dove il veicolo non può essere raggiunto dal carro attrezzi. | |
Non offriamo copertura assicurativa nei casi in cui l’intervento debba essere prestato in condizioni tali da violare la legge o le proibizioni di qualsiasi governo. | |
Xxxxxxxx il tuo veicolo con le seguenti prestazioni: Invio officina mobile Se, a seguito delle condizioni sopra nominate, la tua auto non è in grado di procedere, offriamo la possibilità di inviare un’officina mobile per riparare l’auto sul posto. In tal caso, non ti sarà addebitato il costo dell’intervento dell’officina mobile, mentre rimangono a tuo carico i costi relativi ai pezzi di ricambio, all’acquisto degli pneumatici, al carburante ed il costo della batteria. Se in seguito al riavvio della batteria scarica non provvedi a sostituirla, in caso di ulteriori problemi legati alla batteria, non verrà inviata nuovamente l‘officina mobile. Soccorso stradale Qualora non fosse possibile eseguire la riparazione sul posto, organizzeremo il traino del veicolo. Soccorso stradale per il traino del veicolo fino all’ officina | |
Non offriamo copertura in caso di sinistri o guasti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. | |
È esclusa ogni prestazione derivante dalle seguenti cause: • Dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere. • Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente. |
convenzionata Allianz Direct oppure a tua scelta, più vicina al luogo dell’immobilizzo. In caso di chiusura dell’officina, in orario notturno o festivo, provvederemo al rimessaggio e alla custodia del veicolo dal giorno della richiesta di assistenza fino al primo giorno di riapertura dell’officina e consegneremo a nostre spese il veicolo all’officina. Qualora per il recupero del veicolo si renda necessario l’intervento di mezzi eccezionali (Esempio: gru, carrelli, ecc.) provvederemo ad organizzare l’intervento, tenendo a nostro carico i costi fino ad un importo massimo di 750 €. | • Atti illegali o proibizioni di qualsiasi governo. • Immobilizzo del veicolo determinato da richiami sistematici della casa costruttrice. • Immobilizzo del veicolo determinato da non funzionamento o guasto dello stesso già noto e non riparato dall’Assicurato. |
Le prestazioni, inoltre, non sono operative in caso di: • Conducenti che non abbiano mai conseguito la patente, con patente revocata, sospesa o scaduta da oltre sei mesi. • Veicolo sottoposto a fermo amministrativo. • Veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione. • Trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. • Atti di sabotaggio, rapine, attentati o atti di terrorismo. • Esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. | |
Per te offriamo alternativamente una delle prestazioni sottoelencate: 1 - Auto sostitutiva Qualora ti sia stato prestato soccorso stradale e il veicolo non possa essere riparato nello stesso giorno, ti verrà messa a disposizione un’autovettura sostitutiva possibilmente di pari cilindrata, in base alla disponibilità e alle condizioni della società di autonoleggio a cui noi ci rivolgiamo. Sono comprese le commissioni di consegna nazionali e internazionali. Potrai tenere l’auto sostitutiva fino al termine della riparazione per un massimo di: 5 giorni di calendario consecutivi in caso delle cause A. 15 giorni di calendario consecutivi in caso delle cause B. 30 giorni di calendario consecutivi in caso della causa C. L’autovettura sostitutiva ti sarà fornita per il periodo di fermo del veicolo, certificato dall’officina che ha in carico la riparazione. Restano a tuo carico le spese vive del noleggio (carburante, pedaggi autostradali, ecc.), le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le eventuali franchigie ed ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. 2 - Altri mezzi di trasporto Qualora tu decida di utilizzare altri mezzi di trasporto in alternativa all’auto sostitutiva, è previsto il rimborso del costo sostenuto per l’impiego di tali mezzi. In tal caso, il massimale sarà di 30 € al giorno con gli stessi limiti di durata del periodo di concessione dell‘auto sostitutiva. 3 - Spese per l’albergo Qualora la riparazione del veicolo non possa essere completata in giornata e tu decida di attendere la riparazione, la Centrale Operativa provvederà alla sistemazione tua e dei tuoi passeggeri in albergo, compatibilmente con le disponibilità locali. Saranno a nostro carico le spese di pernottamento fino alla riparazione del mezzo, incluse le tasse ed esclusa la prima colazione, per un massimo di tre notti e fino ad un massimo di 100 € per notte a persona. Saranno a nostro carico le spese per raggiungere l’albergo, |
effettuate in taxi o con mezzo di trasporto pubblico.
4 - Rientro passeggeri e proseguimento del viaggio Provvederemo ad organizzare il tuo viaggio e quello dei tuoi eventuali passeggeri dal luogo dell’immobilizzo al luogo della destinazione finale, o fino alla tua residenza, mediante una delle seguenti modalità:
• Taxi o mezzo di trasporto pubblico con il limite complessivo di 100 €.
• Treno in seconda classe.
• Aereo in classe economica se la distanza dal luogo di residenza o dalla destinazione finale supera le otto ore in treno.
• Auto sostitutiva di categoria equivalente a quella del veicolo, a seconda della disponibilità della società di noleggio auto, fino a 24 ore. Sono comprese le commissioni di consegna nazionali/internazionali.
In tutti i casi sono comprese le spese del taxi per il raggiungimento della stazione o dell’aeroporto o dell’agenzia di autonoleggio.
Nel caso in cui il rientro dei passeggeri o il proseguimento del viaggio non possano essere organizzati nello stesso giorno dell’immobilizzo, terremo a nostro carico le spese di pernottamento, incluse le tasse ed esclusa la prima colazione fino ad un massimo di una notte e con un costo massimo per notte e per persona di 100 €.
Ti metteremo a disposizione un taxi per raggiungere l’albergo a nostre spese.
Sono inoltre previste le seguenti prestazioni:
Recupero del veicolo riparato
Qualora, a seguito di soccorso stradale, il veicolo abbia richiesto una riparazione in officina, verrà da noi organizzato il tuo viaggio per il recupero del veicolo riparato.
Rimpatrio del veicolo immobilizzato all’estero
Qualora il veicolo non possa essere riparato entro 10 giorni lavorativi, provvederemo al rimpatrio del veicolo dall’officina dove è immobilizzato all’estero fino all’officina più vicina alla tua residenza. Se il veicolo è stato riparato all’estero, ti verrà messo a disposizione un autista per riportare il veicolo alla tua residenza. Il rimpatrio del veicolo verrà effettuato nel più breve tempo possibile. Non potremo essere ritenuti responsabili per il furto o il danneggiamento del bagaglio, dei materiali e degli oggetti personali lasciati nel veicolo durante il trasporto né per il furto di accessori auto (radio, ecc.).
Abbandono legale
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità già descritte, organizzeremo, in accordo con te, l’abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a nostro carico i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione.
10.3 Chi è assicurato?
• Il conducente del mezzo.
• Le persone che sono in auto.
• Il proprietario dell’auto, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria.
10.4 Cosa è assicurato?
L’autovettura di peso complessivo a pieno carico inferiore o uguale a 35q, adibita ad uso privato, immatricolata in Italia. La roulotte o il rimorchio fino a 350 kg.
Cosa non è assicurato?
Sono esclusi tricicli, quad e veicoli come taxi, ambulanze, auto a noleggio, auto di scuole guida, carri funebri.
10.5 Dove sei assicurato?
Sei assicurato nei luoghi dove è valida la copertura assicurativa, indicata nella parte C (paragrafo 4 Dove sei assicurato?) delle condizioni generali, ad eccezione del servizio di officina mobile che vale solo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Le garanzie di assistenza s’intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.
10.6 Quali sono i tuoi obblighi?
Per avere diritto alle garanzie e ai servizi di assistenza è necessario telefonare immediatamente alla centrale operativa tramite:
• Telefono (anche per chiamate dall’estero) 02 2660.9588
In caso di Sinistro avvenuto in autostrada, se attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrai avvisare che sei assicurato con Allianz Direct, al fine di ottenere il servizio con pagamento diretto, cioè senza dover sostenere i costi e dover poi attendere rimborso.
Per chiedere il rimborso delle spese autorizzate e sostenute, dovrai inoltrare la richiesta con i documenti giustificativi in originale, il tuo codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale a:
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale 302, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 XXXXXX (XX).
Ti ricordiamo che le spese sostenute e non preventivamente autorizzate non saranno rimborsate. Precisiamo che ci riserviamo il diritto di chiederti la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera.
11. Garanzia Infortuni del conducente
11.1 Cosa assicuriamo? | 11.2 Cosa non assicuriamo? |
Nei limiti delle somme indicate in polizza, indennizziamo le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio subito da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato, che comporti: • L’invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell’infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza. | Non riconosceremo alcuna indennità per le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute indipendentemente dall’infortunio. |
Inoltre, non riconosceremo alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente se: |
• La morte del conducente, avvenuta entro due anni dal giorno dell’infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza. • La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è sceso. • L’indennizzo viene stabilito in funzione del grado di invalidità permanente riconosciuto. | • Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. • Xxxxxxx guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Causati guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Causati intenzionalmente (con dolo). • Conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie. • Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). • Causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da Eventi naturali, eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami. |
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici non sono oggetto di questa garanzia. |
11.3 Quali sono i tuoi obblighi?
Xxxxx gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte B), nella clausola “Obblighi in caso di sinistri”, devi:
• Precisare nella denuncia di sinistro: la narrazione dettagliata del fatto; la data; le generalità e i recapiti delle persone interessate (nel caso tu non sia nelle condizioni di poterlo fare, potrai richiederli alle forze dell’ordine se intervenute) e degli eventuali testimoni.
• Fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa ad eventuali degenze conseguenti all’Infortunio denunciato.
• Inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi a noi di Allianz Direct.
• Sottoporti ad accertamenti e controlli medici da noi richiesti, compresi quelli per determinare l’invalidità, fornendo ogni informazione richiesta e sciogliendo dal segreto professionale i medici che ti hanno visitato e curato.
• Consegnare, ad avvenuta guarigione, il certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile.
Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte del conducente, il contraente o il proprietario del veicolo o gli eredi legittimi del conducente, devono dare immediato avviso a Allianz Direct e fornire il certificato di morte del conducente e l’atto notorio attestante la qualifica di eredi.
11.4 Come avviene il pagamento del danno?
Determinazione dell’invalidità permanente e dell’indennità da liquidare.
Allianz Direct, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l’indennità da liquidare in funzione del grado d’invalidità permanente riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella “Tabella ANIA” (appendice A.2).
Per determinare l’indennizzo saranno considerate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Se l’Assicurato al momento dell’infortunio non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze dell’infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Pertanto, non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, perché conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d’invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità sarà definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a un massimo del 100%.
Per i casi d’invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità sarà stabilita riferendosi alle percentuali e ai criteri indicati nei referti medici, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del conducente.
I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia.
Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente.
In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall’Assicurato e da Allianz Direct a:
• Due diversi medici, nominati uno per parte.
• Un collegio di tre medici (qualora i due medici non raggiungessero un accordo).
Pagamento dell’invalidità permanente
Dopo 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, Allianz Direct ti darà comunicazione dell’invalidità riconosciuta e dell’indennizzo dovuto. Allianz Direct, avuto notizia della loro accettazione, entro i 15 giorni successivi, provvederà, al pagamento dell’importo indennizzabile. Tale importo verrà calcolato detraendo alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta, i punti percentuali di franchigia indicata in polizza.
Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d’invalidità permanente riconosciuta all’Assicurato è superiore ai 20 punti percentuali.
In caso di decesso dell’Assicurato non conseguente all’infortunio e successivo alla richiesta di indennità per invalidità permanente:
1) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che Allianz Direct abbia potuto effettuare l’accertamento del grado di invalidità permanente, gli eredi devono fornire la documentazione medica indicata nella clausola “Quali sono i tuoi obblighi”. Una volta acquisita la documentazione medica, Allianz Direct provvede alla valutazione dell’invalidità permanente secondo i criteri precedentemente indicati e s’impegna a comunicare agli eredi l’esito della valutazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Nel caso in cui l’indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, gli eredi verranno pagati previa produzione della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l’indennizzo spettante per la prestazione di invalidità permanente da infortunio.
2) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato, pagheremo agli eredi quanto offerto dopo aver ricevuto la documentazione già indicata sopra che li attesti come eredi aventi diritto al credito.
Pagamento del capitale morte da infortunio
Accertata la morte dell’assicurato come conseguenza diretta ed esclusiva dell‘infortunio, Allianz Direct corrisponderà agli
eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia. L’indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l’indennità prevista per l’invalidità permanente. Qualora, nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato dovesse morire per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio stesso, Allianz Direct corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest’ultimo l’importo già pagato per l’invalidità permanente.
Nostra rinuncia al diritto di surrogazione
Noi indennizzeremo il conducente secondo quanto convenuto nel contratto di assicurazione.
Il conducente può fare ulteriore richiesta danni verso la compagnia assicurativa dei terzi responsabili del sinistro, Xxx, non ci sostituiremo a lui nel fare tale richiesta.
12. Garanzia Protezione del valore d’acquisto
12.1 Cosa assicuriamo? | 12.2 Cosa non assicuriamo? |
Incasodidannototaledeltuoveicolo, conseguenteaunsinistro avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) ti sarà riconosciuto, nei limiti del valore assicurato indicato in polizza, il valore dell‘auto nuova rilevato dal mensile Quattroruote Professional o l’importo della fattura d’acquisto. Questa estensione di copertura è valida solo per le garanzie relative ai danni diretti al tuo veicolo presenti in polizza. | L’assicurazione non copre i danni: • Causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da Eventi naturali, eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami. • Causati ai cristalli |
13. Garanzia Tutela legale
13.1 Cosa assicuriamo? | 13.2 Cosa non assicuriamo? |
Ci faremo carico noi, entro i limiti indicati in polizza, delle spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale per i casi sotto elencati che coinvolgano il tuo veicolo e/o l’eventuale rimorchio agganciato (a condizione che il traino sia effettuato nel rispetto delle norme di Legge e che il veicolo assicurato sia regolarmente omologato per tale utilizzo). I casi sono i seguenti: • Azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. • Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod. A. P.) la garanzia è prestata per l’intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l’effettuazione dell’offerta da parte di Allianz Direct e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato. • Difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali. | L’assicurazione non è operante, e quindi non ci faremo carico delle spese, per le controversie relative a: • Violazioni conseguenti a fatti causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave. • Inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo. • Vertenze tra i soggetti assicurati nella stessa polizza. • Vertenze con valore inferiore a 300 €. Inoltre, l’assicurazione non è operante: • Per i danni causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione. • Se il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). |
• Ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale. | • Per danni causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. • Se il veicolo indicato in polizza non è assicurato a norma di Xxxxx. • Per illeciti causati sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Per gli illeciti causati sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Per multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. • Per spese connesse all’esecuzione di pene detentive e relative alla custodia di cose. • In caso di atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • In caso di atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • In caso di esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • In caso di partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. |
Inoltre, sono coperti anche i casi di: • Controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza. Per questi casi, la copertura sarà attiva solo trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza se il premio è stato pagato in anticipo, altrimenti si attiverà dopo 90 giorni dalla data di pagamento del premio. I fatti che hanno dato origine alla controversia, s’intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare le norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano un unico sinistro le vertenze promosse da o contro più persone che hanno per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto. | |
Le spese coperte dalla garanzia sono: • Spese per l’intervento di un legale (secondo i criteri e gli importi, riportati nelle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modifiche). • Spese per l‘intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria oppure indicato da te e accettato da noi, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza. • Spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza e nel caso di transazione da noi autorizzata. • Spese attinenti all’esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi di esecuzione. • Spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200 €. |
13.3 Chi è assicurato?
• Il proprietario dell’auto.
• Il conducente autorizzato.
• Le persone trasportate sul veicolo assicurato durante la circolazione.
I soggetti indicati sono coperti a condizione che la vertenza sia verso un terzo e non tra i soggetti assicurati con la stessa polizza.
13.4 Dove sei assicurato?
La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti all’Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l’estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde.
13.5 Quali sono i tuoi obblighi?
• Devi informarci del sinistro entro 7 giorni dall’evento o dalla scoperta dello stesso. La denuncia va fatta in forma scritta accedendo al proprio Account su xxxxxxxxxxxxx.xx o scrivendo a Servizio Sinistri - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Nel documento vanno indicati: la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
• Devi far seguire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni: tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli sia stato notificato, per i sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale.
• Sei tenuto a fornirci tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), Potrai contattarla direttamente (tel. 027216.7203 fax 027216.7696 o 7697 e-mail xxxxxxx000@xxxxxxx.xx).
13.6 Come avviene la gestione del sinistro?
Allianz Direct, ricevuta la denuncia del sinistro, seguirà la seguente procedura:
A) Tentativo di componimento amichevole
Allianz Direct prova ogni utile tentativo di componimento amichevole. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Allianz Direct. In caso di inadempimento dell’Assicurato, applicheremo uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.
B) Scelta del perito e del legale
Qualora non sia possibile arrivare ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Allianz Direct e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Allianz Direct. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti.
Qualora l’Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Allianz Direct per ottenere l’indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall’Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. Allianz Direct confermerà l’incarico professionale in tal modo conferito.
Allianz Direct, alla definizione della controversia, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Allianz Direct si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella prevista dell’ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso di Allianz Direct. Allianz Direct non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti.
C) Disaccordo fra Assicurato e Allianz Direct
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Allianz Direct in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. Allianz Direct è tenuta ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l’esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.
14. Garanzia Protezione patente
14.1 Cosa assicuriamo? | 14.2 Cosa non assicuriamo? |
Rimborseremo all’intestatario del mezzo assicurato: • Le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti della patente, qualora siano stati decurtati per una violazione del Nuovo Codice della Strada durante la validità della polizza. Tali spese saranno rimborsate fino ad un massimo di 400 €. • Le spese della Scuola Guida sostenute per il conseguimento della nuova patente di guida, qualora sia stata sospesa definitivamente per azzeramento o perdita di punti, durante la validità della polizza. Tali spese saranno rimborsate fino ad un massimo di 400 €. | L’assicurazione non è operante se: • La patente ti viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo. • Guidi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Guidi sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente. • Causi con dolo o colpa grave l’evento che ha determinato la sospensione o la perdita di punti della patente. • Il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). • Non sei in regola con le norme che autorizzano la circolazione. • In caso di atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • In caso di atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. |
In occasione del primo ritiro della patente è prevista una diaria di 12 € al giorno per massimo 3 mesi (max. 1.080 €) a condizione che il provvedimento di sospensione sia: 1. Provvisorio. 2. Conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale dove tu abbia provocato la morte o lesioni gravi o un investimento di persona. 3. Tu venga prosciolto dall’aver commesso qualsiasi violazione del nuovo Codice della Strada e venga disposta la restituzione della patente. |
14.3 Chi è assicurato?
La copertura è valida solo per il proprietario dell’autovettura assicurata.
14.4 Quali sono i tuoi obblighi?
• Devi Informare noi di Allianz Direct del sinistro entro 7 giorni dall’evento o dalla scoperta dello stesso. La denuncia va fatta in forma scritta accedendo al proprio Account su xxxxxxxxxxxxx.xx o scrivendo a Servizio Sinistri - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Nel documento vanno indicati: la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
• Fornire copia dei documenti comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità competente, da cui risultino i motivi della decurtazione dei punti o della sospensione della patente.
14.5 Come avviene il pagamento del danno?
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determineremo l’indennizzo che ti è dovuto e provvederemo a corrispondertelo.
Eventuali ostacoli al pagamento dell’indennizzo ti verranno comunicati entro lo stesso termine.
Parte C
Condizioni Generali
1. Come fare la polizza
Puoi andare sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx e inserire la targa della tua auto e la data di nascita del proprietario dell’auto.
Il sistema sarà in grado di individuare automaticamente tutte le altre informazioni di cui ha bisogno e ti fornirà una quotazione gratuita. Nel caso non sia possibile reperire tutte le informazioni dalle banche dati, ti verrà chiesto di compilare i campi mancanti.
Ti verrà richiesto di salvare il preventivo che non è vincolante ma che sarà valido e rimarrà a tua disposizione per 60 giorni sull’account che verrà creato per te sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarai libero di valutare l’offerta e decidere di acquistare la polizza.
In caso di necessità (Esempio: per difficoltà tecniche) potrai contattarci al numero 02 3045.9009 e un nostro assistente potrà operare per tuo conto, sempre nel massimo rispetto della privacy (consulta l’informativa privacy che ti è stata consegnata unitamente alla documentazione contrattuale o che potrai reperire accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx): le informazioni riguardo password e i dati di pagamento non saranno infatti mai visibili e resteranno a tua esclusiva conoscenza, le telefonate potranno essere registrate.
2. Quali sono i documenti da avere in auto, obbligatori per circolare.
I documenti ti vengono tutti inviati insieme alla polizza. Da portare obbligatoriamente in auto:
• Certificato di assicurazione attestante il periodo di validità della polizza, da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine.
• Il Certificato internazionale di circolazione (ex Carta Verde) se circoli all’estero con il veicolo assicurato, tale documento è scaricabile anche dal tuo account sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
3. Quali sono i documenti che consigliamo di portare in auto.
La polizza, per poter sempre verificare le garanzie che hai acquistato.
Il numero di assistenza stradale, per chi ha acquistato la Garanzia Assistenza Stradale: 02 2660.9588, attivo 24h su 24h, tutti i giorni dell’anno.
Il modulo per la Constatazione Amichevole (CID), scaricabile anche dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
4. Dove sei assicurato?
Validità territoriale
La tua assicurazione, relativamente alle coperture previste in polizza, vale in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco ed in tutti gli altri Stati dello Spazio Economico Europeo che aderiscono al sistema del Certificato internazionale di circolazione (ex Carta Verde). Questi stati sono: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Nei suddetti Paesi l’assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni locali sull’assicurazione obbligatoria relativa alla responsabilità civile da circolazione.
Con l’emissione della polizza ti verrà inviato il Certificato internazionale di circolazione (Ex Carta Verde) di Allianz Direct con l’indicazione dei paesi sopra elencati. Il Certificato internazionale di circolazione sarà valido per lo stesso periodo di
assicurazione per il quale hai pagato il premio.
L’assicurazione non vale negli altri stati le cui sigle internazionali siano barrate nel Certificato internazionale di circolazione di Allianz Direct (Albania, Azerbaijan, Bielorussia, Iran, Israele, Nord-Macedonia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina).
Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie. In particolare:
• Per l’Assistenza Stradale, il servizio di officina mobile è valido solo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
• Per i danni ambientali di cui al punto 1.1 della parte A relativa alla garanzia RC Auto, la copertura è valida solo in Italia e in Europa in base a quanto previsto dalla Direttiva 2004/35/CE.
Richiesta duplicati e Certificato internazionale di circolazione (Ex Carta Verde).
Puoi chiedere un duplicato del certificato di assicurazione e del Certificato internazionale di circolazione, che ti verrà inviato secondo le modalità che hai scelto al momento della sottoscrizione del contratto (e-mail/posta) o potrai scaricarlo direttamente dal tuo account.
Per ottenere i duplicati, ti verrà chiesta un‘autocertificazione con la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto).
5. Xxxx, quando e come devi pagare?
Il premio di polizza è il prezzo annuale complessivo che deve essere pagato per l’assicurazione. Per stabilire l’importo del premio, Allianz Direct usa diversi parametri. Alcuni sono relativi al proprietario del veicolo, come età, residenza, ecc., altri riguardano il veicolo, come marca, modello, alimentazione a benzina o diesel ecc.
Il premio deve essere pagato dopo averci fornito gli eventuali documenti richiesti e aver ricevuto la nostra autorizzazione. Ti consigliamo di farci avere gli eventuali documenti richiesti almeno tre giorni prima della data di decorrenza della polizza, in modo da permetterci le verifiche necessarie e poterti autorizzare l’acquisto prima della data di decorrenza della polizza.
Il premio può essere pagato con Bonifico bancario, PayPal o Carta di credito (la transazione online è protetta).
Non è prevista la rateizzazione del premio di polizza.
Precisiamo che nel calcolo del premio sono compresi gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge validi al momento del pagamento del premio.
Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all’imposta sulle assicurazioni pari al 12,5%, a cui si aggiunge un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%.
Con l’entrata in vigore del “federalismo fiscale” (d.lgs. n. 68 del 6/5/11) le province possono modificare l’imposta sull’assicurazione RCA nella misura massima del 3,5%, in più o in meno rispetto all’aliquota pari al 12,5%.
Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette ciascuna ad una propria imposta prevista dalla legge. Il premio non comprende le provvigioni salvo il caso in cui:
• Un intermediario, in base ad un incarico o accordo con l’impresa, ti abbia proposto i prodotti assicurativi o ti abbia prestato assistenza e consulenza o abbia compiuto altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti.
• Tu abbia acquistato la polizza attraverso un sito di comparazione.
• Tu abbia ottenuto informazioni tramite un sito internet o altri mezzi relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente da te scelti, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, sei stato in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.
6. Variazione del premio
Il premio può variare, anche durante l’annualità assicurativa, in caso di cambio di alcuni dati di polizza, in caso di cambio del veicolo assicurato o di cambio delle garanzie sul contratto. Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio.
In caso di cambio di residenza dell’intestatario oppure di altri dati relativi al veicolo assicurato, come ad esempio la percorrenza o l’uso del box, non ti verrà richiesta una variazione del premio di polizza fino a quando:
• Ti invieremo il preventivo per la successiva annualità.
• Richiederai una eventuale modifica di polizza, in corso d’anno, che comporta una variazione del rischio assicurativo inizialmente previsto (Esempio: Cambio di auto).
7. Quanto dura il periodo di assicurazione?
Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dal giorno di decorrenza indicato in polizza a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti sono operanti dal giorno successivo al pagamento del premio.
Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 00.00 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia, le garanzie della polizza saranno operanti fino al 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di 15 giorni si interrompe quando un eventuale nuovo contratto inizia la copertura dello stesso veicolo.
Fermo quanto sopra, ci riserviamo di inviarti, almeno 30 giorni prima della scadenza, una nuova proposta di contratto, comunicandoti il premio da versare per la nuova annualità assicurativa.
Il premio proposto sarà determinato in base ai dati e alle informazioni che hai già sottoscritte o modificate, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell’evoluzione della classe di Bonus malus e del valore commerciale attribuito del veicolo, a quella data, risultante dalle quotazioni di Quattroruote.
Per gli anni successivi al primo, la franchigia delle garanzie che coprono il tuo veicolo (ad eccezione della garanzia cristalli) ti sarà proposta noi di Allianz Direct nel preventivo per la successiva annualità e sarà in linea con la riduzione del valore commerciale del tuo veicolo. In ogni caso potrai modificarla scegliendo una franchigia diversa tra quelle proposte.
Se paghi l’importo proposto prima della scadenza del contratto in essere, accetti la proposta assicurativa per la successiva annualità.
In caso contrario, la tua assicurazione cesserà il 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
8. Diritto di Ripensamento
Entro 14 giorni dall’emissione della polizza, potrai esercitare il diritto di ripensamento. In tal caso ti verrà restituito il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. Se il ripensamento viene esercitaro prima della decorrenza ti rimborseremo l’intero premio versato.
Potrai esercitare tale diritto attraverso l’apposita funzionalità sul tuo account Allianz Direct. In alternativa, è possibile comunicare il tuo recesso, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. o raccomandata, a cui andrà aggiunta un’autodichiarazione nella quale si dichiara che i documenti di assicurazione e Certificato internazionale di circolazione (ex Carta Verde) ricevuti sono stati distrutti.
9. Quali sono i tuoi obblighi?
9.1 Obblighi per la comunicazione digitale
Prima del salvataggio del preventivo potrai scegliere di ricevere la documentazione assicurativa tramite e-mail o posta; potrai modificare in qualsiasi momento la scelta effettuata.
9.2 Obblighi relativi al tuo contratto
Modalità di stipula, conclusione del contratto ed effetto delle garanzie
È necessario che tu controlli la correttezza di tutti i dati del preventivo perché su quei dati viene calcolato il costo della polizza.
In caso di inesattezze non si può procedere all’acquisto della polizza ed è necessario contattare noi di Allianz Direct per le correzioni necessarie e, eventualmente, per l’invio di un nuovo preventivo.
Il Codice delle Assicurazioni Private (art.132) obbliga le Compagnie di Assicurazione a verificare la coerenza dei dati indicati in preventivo con le risultanze delle banche dati istituzionali. Questi controlli hanno anche finalità antifrode.
Per questo, in caso di divergenze, ti indicheremo nel preventivo, la documentazione che devi inviare per fare gli ulteriori controlli e proseguire con l’emissione della polizza. I documenti richiesti devono essere completi e leggibili.
Nel caso in cui ti sia richiesto l’invio di documentazione, potrai acquistare la polizza solo quando riceverai la nostra autorizzazione ad effettuare il pagamento.
Una volta effettuato il pagamento emetteremo e ti invieremo la polizza. È bene considerare che la verifica dei documenti eventualmente richiesti può richiedere fino a tre giorni lavorativi.
Mancata emissione della polizza.
Precisiamo che finché la polizza non viene emessa il veicolo non è coperto da assicurazione, quindi non puoi circolare.
La polizza non viene emessa se:
• I dati forniti risultano non corretti.
• Non sono pervenuti tutti i documenti richiesti entro i termini indicati.
• I controlli effettuati dalla Compagnia hanno riscontrato che la documentazione inviata risulta carente, contraddittoria o non coerente con i dati riportati nel preventivo.
• Non è stato pagato il premio.
In questi casi potrai richiederci un nuovo preventivo calcolato sulla base dei dati corretti e verificati.
In ogni caso, emessa la polizza, le garanzie operano dal giorno indicato in polizza, a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti sono operanti dal giorno successivo il pagamento.
Controllo del contratto
Una volta ricevuta la polizza, controlla l’esattezza dei dati riportati e segui le indicazioni riportate sul documento.
Se stipuli la polizza ma non sei il proprietario del veicolo (intestatario al P.R.A.) devi condividere l’Informativa Privacy, contenuta in questo Set Informativo, con il proprietario.
Comunicazione di altre assicurazioni
Prima del salvataggio del preventivo dovrai indicarci l’eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.
Comunicazione di variazione dei dati di polizza
Se durante il corso del contratto, i dati originariamente comunicati dovessero variare, (Esempio: cambio di residenza, di formula di guida libera/esperta, di alimentazione del veicolo ecc.) devi avvisarci immediatamente.
Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio.
Dichiarazioni inesatte e reticenze
In fase di stipula del contratto, le dichiarazioni che rilasci devono essere esatte.
Eventuali tue dichiarazioni inesatte o reticenze che potremmo riscontrare in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza (Esempio: dati di residenza inesatta, alimentazione del veicolo errata, ecc.), possono comportare:
• La perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
• L’azione di rivalsa secondo le indicazioni presenti nella garanzia RCA, dove sono sempre salvi i diritti dei terzi.
Inoltre, potremmo dar luogo al recesso del contratto, entro un mese dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza dell’aumento di rischio. Il recesso avrà effetto dopo quindici giorni dalla data in cui ti verrà comunicato.
In alternativa al recesso e al fine di mantenere in vita il contratto, potremmo proporti di pagare un’integrazione di premio che corrisponda alla nuova situazione di rischio. Il pagamento dell’integrazione deve essere fatto entro i quindici giorni per annullare ogni effetto del recesso già comunicato.
9.3 Obblighi relativi all’uso del veicolo
• La circolazione del tuo mezzo deve avvenire secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.
• Xxxx avere sul tuo mezzo il certificato di assicurazione, anche solo in formato elettronico, perché va mostrato, in caso di controllo, alle Forze dell’ordine.
10. Xxxx devi fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro, devi informare noi di Allianz Direct entro 3 giorni dalla data dell’evento, attraverso il tuo account Allianz Direct, dove potrai:
• Caricare la documentazione attinente al sinistro.
• Fornire la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, rapporto delle Forze dell’Ordine o eventuale copia fotografica della documentazione da loro rilasciata.
• Seguire le nostre istruzioni per procedere alla riparazione del veicolo o alla richiesta di indennizzo.
In alternativa puoi telefonare al Servizio Sinistri (telefono n.00.0000.0000).
Come accedere agli atti della compagnia
Tu o la persona da te delegata, potete chiedere ad Allianz Direct di prendere visione della documentazione relativa ai procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni. La richiesta va fatta al Servizio Clienti tramite chat, telefono o via posta, e deve indicare il numero di sinistro e avere in allegato la copia di un tuo documento d’identità.
Nel caso in cui il richiedente non sia tu, devono essere allegati anche la delega da te sottoscritta e copia del documento di identità del delegato. Il riscontro verrà fornito entro 15 giorni, accogliendo la richiesta o spiegando i motivi del mancato accoglimento.
11. Come avviene il pagamento?
Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determineremo l’indennizzo che ti è dovuto e provvederemo a corrispondertelo.
Eventuali ostacoli al pagamento dell’indennizzo ti verranno comunicati entro lo stesso termine.
12. Cosa devi fare in caso di vendita o perdita del possesso del veicolo assicurato?
In caso di vendita o cessione in conto vendita ed in caso di perdita del possesso del veicolo assicurato (Esempio: demolizione, furto, o definitiva esportazione all’estero), devi avvisare immediatamente noi di Allianz Direct e decidere se:
• Fare una sostituzione di polizza trasferendo il contratto su un nuovo veicolo.
• Sospendere il contratto.
• Fare una interruzione del contratto (Risoluzione). In questo caso ti verrà restituito il premio pagato e non utilizzato, trattenendo le imposte già versate.
• Cedere il contratto a chi acquisterà il veicolo assicurato.
Ti ricordiamo che dalla data di attivazione della tua richiesta il veicolo in oggetto non sarà più assicurato. In ogni caso sei tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo che era assicurato, diversamente, in caso di sinistro che si verificasse dopo uno degli eventi sopra riportati (Esempio: la vendita) eserciteremo la rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi.
Sostituzione del contratto su nuovo veicolo
Per poter trasferire il contratto da un veicolo a un altro è necessario che:
• Si tratti di veicoli della medesima tipologia (per esempio: auto con auto, moto con moto).
• L’intestatario al P.R.A. (proprietario) sia il medesimo.
L’operazione comporta la sostituzione della polizza in essere con una nuova polizza che mantiene la stessa classe di merito Bonus malus e la stessa data di scadenza. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata nella nuova polizza se non ti è richiesta integrazione di premio o se il pagamento di tale integrazione è stato effettuato entro la suddetta data. Altrimenti le garanzie saranno operanti dal giorno successivo il pagamento dell’integrazione. Contestualmente all’emissione della nuova polizza, ti invieremo i nuovi documenti assicurativi.
Il mantenimento della classe Bonus malus e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.
Risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto
Puoi interrompere il contratto, utilizzando il tuo account Allianz Direct, direttamente sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx oppure via chat o via
telefono.
Ti rimborseremo il premio relativo al periodo residuo, trattenendo le tasse ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Nel caso in cui tu interrompa la polizza a seguito di furto del veicolo, il premio della garanzia Furto e Incendio non ti verrà rimborsato.
La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:
• Il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo.
• Il giorno della perdita di possesso del veicolo in tutti gli altri casi.
Ci riserviamo di verificare le dichiarazioni da te effettuate e di richiederti copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo. In caso di contratto vincolato, (Es Leasing) ti chiederemo anche l’autorizzazione alla risoluzione del contratto assicurativo da parte della società vincolataria.
Cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
Se trasferisci la proprietà del veicolo assicurato, puoi cedere anche il contratto di assicurazione. In tale caso, chi diventa proprietario del veicolo ha diritto a mantenere la classe Bonus malus, risultante dal tuo contratto ceduto, fino alla scadenza dello stesso. Terminato tale periodo, al contratto successivo a quello ceduto viene assegnata la classe Bonus malus 14, salvo quanto previsto dal decreto Bersani.
13. Come sospendere e riattivare il tuo contratto assicurativo
Oltre al caso di vendita o cessione in conto vendita e di perdita di possesso del veicolo assicurato, hai la possibilità di sospendere la polizza anche in caso di mancato utilizzo del veicolo assicurato.
Puoi chiedere la sospensione della polizza una sola volta durante l’annualità assicurativa e per un periodo massimo di 180 giorni, indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto.
Non è possibile effettuare la sospensione nei 15 giorni precedenti alla scadenza del contratto. Come sospendere il contratto
Puoi sospendere il contratto utilizzando il tuo Account Allianz Direct, direttamente sul sito
xxxxxxxxxxxxx.xx, oppure utilizzando chat o telefono.
La sospensione del contratto avrà decorrenza dalle ore 00.00 del giorno indicato nella richiesta purchè la richiesta sia fatta almeno il giorno precedente.
Per sospendere un contratto con un vincolo a favore di società di leasing e/o finanziarie, è necessaria la preventiva autorizzazione scritta alla sospensione da parte della società vincolataria. Questo documento deve essere caricato sul proprio Account Allianz Direct.
Hai la possibilità di riattivare la polizza entro sei mesi dalla data di sospensione. La riattivazione del contratto assicurativo comporta lo spostamento in avanti della data di scadenza contrattuale di un periodo pari ai giorni di sospensione utilizzati.
In caso di mancata riattivazione, al termine del sesto mese di sospensione andremo a controllare la Banca Dati ANIA e:
• In caso non ci sia stata la perdita di possesso del veicolo, riattiveremo automaticamente il contratto.
• In caso di accertata perdita di possesso del veicolo, riceverai il rimborso del premio pagato e non goduto. Ti sarà rimborsato al netto delle tasse.
• In caso il veicolo, mantenuto lo stesso intestatario, dovesse risultare assicurato presso altra compagnia per il periodo successivo alla data di sospensione, non riattiveremo il contratto e non rilasceremo attestazione dello stato di rischio.
Come riattivare il contratto
Puoi riattivare il contratto dal tuo Account Allianz Direct, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure utilizzando Chat o telefono, entro 180 giorni dalla data della sospensione.
Se perdi il possesso del veicolo mentre il contratto assicurativo risulta sospeso, puoi richiedere la riattivazione del contratto anche per un’autovettura diversa, purché comunque intestata a te. In questo caso noi di Allianz Direct procederemo, ferme le suddette regole, alla sostituzione di polizza e all’eventuale adeguamento del premio.
14. Attestato di rischio (Atr)
Acquisizione dell’attestato di rischio
L’attestato di rischio è un documento che riporta il numero dei sinistri, avvenuti negli ultimi dieci anni assicurativi: pagati, almeno parzialmente, con responsabilità principale e quelli pagati con responsabilità paritaria, del veicolo assicurato per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA).
Tali dati sono disponibili nella Banca dati Pubblica (Ania) in modo che tutte le compagnie possano acquisirli direttamente. Nell’attestato di rischio sono riportate anche la classe Bonus malus Universale (CU) di provenienza, (relativa all’annualità assicurativa in scadenza), e di assegnazione, (relativa alla successiva annualità assicurativa), La classe di assegnazione viene utilizzata nel calcolo del premio della nuova polizza. L’attestato di rischio viene aggiornato al termine di ogni annualità assicurativa.
La prima volta che viene stipulato il contratto di assicurazione RCA con noi di Allianz Direct, recuperiamo le informazioni necessarie alla valutazione dello stato di rischio accedendo alla Banca Dati Ania.
Se in Banca Dati Ania non dovessero essere presenti tali informazioni o nel caso dovessero essere incomplete o inaccessibili, ti chiederemo di ricostruire la tua posizione assicurativa in fase di quotazione, salvo verificarla richiedendoti una copia dell’attestato di rischio cartaceo, per procedere alla corretta assegnazione della classe Bonus malus. Tale attestato ti viene messo a disposizione dalla compagnia con cui sei assicurato, entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza.
Nel caso in cui sia necessario fare delle verifiche, potremmo richiederti copia dei precedenti attestati di rischio e/o dei precedenti contratti di assicurazione. In assenza di questi documenti, ti verrà assegnata la classe Universale CU 18.
Rilascio dell’attestato di rischio
L’attestato di rischio sarà disponibile 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Puoi controllarlo e acquisirlo sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx nel tuo Account, dove sono presenti anche tutte le altre informazioni sulla tua posizione assicurativa.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da tua apposita dichiarazione, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza dell’ultima intera annualità assicurativa del contratto cui si riferisce.
Non viene rilasciato l’Attestato di rischio per contratti sospesi, con pagamenti o rate insolute, in caso di contratti di durata inferiore all’anno o se interrotti prima della conclusione del periodo di osservazione rilevante per l’assegnazione della classe Bonus malus.
15. Legge applicabile e Foro competente
Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana.
Per tutto quello che non è disciplinato all’interno delle nostre condizioni di assicurazione, valgono le norme della Legge Italiana.
Foro competente
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
Glossario dei termini assicurativi
ACCESSORI: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in “di serie” quando fanno parte dell’allestimento del veicolo e “non di serie”, quando possono essere acquistati a parte, anche presso fornitori diversi dalla casa madre.
ANIA: Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici. È un’associazione volontaria senza fini di lucro: il suo scopo principale - riconosciuto dallo Statuto - è sviluppare e diffondere nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione, perché sia le persone sia le aziende sia la società nel suo complesso possano essere protette di più e meglio.
ASSICURATO: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s’intende l’intestatario al PRA e il conducente del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione come precisato nelle singole sezioni.
ATTESTATO DI RISCHIO: documento che raccoglie la storia assicurativa di un veicolo e del suo intestatario negli ultimi dieci anni. Riporta il numero dei sinistri denunciati e quanto necessario a stabilire la classe Bonus malus universale (CU). Le informazioni contenute sono disponibili nella banca dati pubblica tenuta da Ania. Il documento viene rilasciato dalla propria compagnia assicurativa.
ATTO XXXXXXXXX: gesto di ottusa malvagità, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
AVENTE DIRITTO: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messa a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
BANCA DATI ANIA: Il database Ania è una banca dati elettronica che contiene le indicazioni, per ogni auto assicurata in Italia, relative a:
• Generalità del proprietario dell’auto.
• Generalità del contraente dell’assicurazione (se diverso dal proprietario).
• Data di stipula dell’ultima polizza RC Auto.
• Compagnia assicurativa di riferimento.
• Attestato di rischio (classe di merito e sinistrosità pregressa).
CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, che provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga, per conto di Allianz Direct, le prestazioni della garanzia Assistenza.
CLASSE CU (EX CIP): classe di “Conversione Universale” (art. 134 del Cod.A.P. e Regolamento Ivass n. 9/2015 e Provvedimento Ivass n.72/2018), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato. COD.A.P.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).
COLPA GRAVE: La colpa grave viene stabilita in sede di procedimento legale. È solitamente considerata “grave” quando il comportamento che ha causato danni è evidentemente compiuto con negligenza e senza osservare la prudenza e la perizia richieste dalla situazione.
CONCILIAZIONE PARITETICA: procedura prevista dall’Accordo Ania-Associazione dei Consumatori dd. 19 marzo 2012.
CONTRAENTE: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.
DANNI DIRETTI O INDIRETTI: I danni diretti sono quelli causati dallo scontro fisico dell’oggetto assicurato, in situazioni oggetto di copertura assicurativa. I danni conseguenti o indiretti sono invece quelli non immediatamente dovuti all’evento, ma seppur collegabili ad esso.
DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE: certificato di assicurazione, carta verde e polizza.
DOLO: Il dolo, nell’ordinamento giuridico italiano, indica generalmente la volontà cosciente di una persona che attua una condotta volta ad arrecare danno altrui.
Eventi naturali: Uragano, tornado e vento forte superiore a 62Km orari; inondazione, alluvione, slavina, valanga, frana e smottamenti del terreno; grandine, tempesta e fulmine.
FRANCHIGIA PER GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE: percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell’indennizzo dovuto a seguito di infortunio.
FRANCHIGIA: somma che rimane a carico dell’assicurato in caso di indennizzo.
GUASTO: danno meccanico, elettrico o elettronico subito dal veicolo in conseguenza a usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali, compresa la batteria scarica.
INCENDIO: Evento conseguente all’infiammarsi o al bruciare, con o senza fiamma, di sostanze e materiali.
INDENNIZZO: somma pagata all’Assicurato per sinistri diversi dalla Responsabilità Civile.
INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati, perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.
MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO): somma sino a concorrenza della quale Allianz Direct presta l’assicurazione.
PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo temporale all’interno del quale si computano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, per l’evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull’attestato di rischio.
POLIZZA: documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente a Allianz Direct, cioè prezzo dell’assicurazione.
PROPRIETARIO: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). RESPONSABILITÀ IN UN SINISTRO: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA RC AUTO: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall’Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.
RISARCIMENTO: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
RIVALSA: azione esercitata da Allianz Direct nei confronti dell’Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: Allianz Direct Spa
SPESE DI GIUSTIZIA: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.
SURROGAZIONE (DIRITTO DI): diritto della Compagnia che ha pagato l’indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell’importo indennizzato.
TERZI: sono «Terzi» i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, che hanno diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente. Non sono invece considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
• Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.
• Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
• Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti (Esempio: i genitori e i nonni) e discendenti (Esempio: i figli e i nipoti) del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
• I parenti entro il terzo grado (Esempio: i fratelli e i figli dei fratelli) ed affini entro il terzo grado (Esempio: i cognati, i suoceri, i generi, le nuore) del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.
• Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
VEICOLO DI “NUOVA IMMATRICOLAZIONE” AI FINI DELLA CLAUSOLA BONUS/MALUS: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al P.R.A. e il giorno di decorrenza richiesto.
Appendice bonus/malus
Tabelle evolutive Bonus malus
A – Coefficienti di premio relativi alle classi Allianz Direct
Classe Allianz Direct | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Classe CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Coefficienti di premio | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,24 |
Classe Allianz Direct | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Classe CU | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Coefficienti di premio | 1,33 | 1,36 | 1,43 | 1,50 | 1,67 | 1,80 | 1,90 | 1,95 | 2,79 | 3,52 | 5,39 | 6,61 | 8,46 |
B - Tabelle di assegnazione delle classi d’ingresso Allianz Direct
Provenienza | Classe Allianz Direct |
Con attestato di rischio (ATR) | CU presente su ATR |
Polizza temporanea | CU indicata in polizza |
Con dichiarazione della Compagnia a seguito di appendice di cessione | NI |
Nuova immatricolazione/voltura fino a 60 giorni | NI |
Nuova immatricolazione/voltura oltre 60 giorni | 18 |
Senza documentazione (attestato/libretto) | 18 |
La dichiarazione sostitutiva di attestato di rischio e la dichiarazione sostitutiva estera, comportano l’assegnazione della classe di merito in base agli artt. 3 e successivi Regolamento IVASS 72/2018
C – Tabella di assegnazione delle classi di superbonus Allianz Direct
Ai fini dell’assegnazione della classe di superbonus si prendono in considerazione il numero di anni trascorsi in classe CU 1 senza sinistri.
Anni in CU 1 senza sinistri | Classi Allianz Direct |
1 | S1 |
2 | S2 |
3 | S3 |
4 | S4 |
5 | S5 |
6 | S6 |
D - Tabella di evoluzione delle classi Allianz Direct e delle classi universali (CU)
Classe di Provenienza | Classe assegnata a conclusione del periodo di osservazione | ||||||||||
Corrispondenza tra classe Allianz Direct e Classe CU | Nessun sinistro | Numero di Sinistri pagati nell’anno | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 o più | ||||||||
Allianz Direct | CU | Allianz Direct CU | Allianz Direct | CU | Allianz Direct | CU | Allianz Direct | CU | Allianz Direct | CU | |
S7 | 1 | S7 | 1 | S5 | 3 | S2 | 6 | 2 | 9 | 5 | 12 |
S6 | 1 | S7 | 1 | S4 | 3 | S1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 |
S5 | 1 | S6 | 1 | S3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 12 |
S4 | 1 | S5 | 1 | S2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 |
S3 | 1 | S4 | 1 | S1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
S2 | 1 | S3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
S1 | 1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 |
1 | S1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||||
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | ||||||
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | ||||||
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||||||
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | ||||||
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | ||||||
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | ||||||
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | ||||||
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||||||
NI | 14 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||||
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||||
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Appendice A.2
Garanzia Infortuni del conducente
Tabella Ania per liquidazione indennità invalidità permanente
Descrizione Infortunio | Percentuale Destra | Percentuale Sinistra |
Perdita totale anatomica o funzionale di: arto superiore mano o avambraccio pollice indice medio o anulare mignolo falange ungueale del pollice falange di altro dito della mano | 70 60 18 14 8 12 9 1/3 dito | 60 50 16 12 6 10 8 1/3 dito |
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 | 20 |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20 | 15 |
Paralisi completa del nervo radiale | 25 | 20 |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20 | 15 |
Descrizione Infortunio | Percentuale |
Amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba | 70 60 50 |
Amputazione di: | |
un piede | 40 |
ambedue i piedi | 100 |
un alluce | 5 |
altro dito del piede | 1 |
falange ungueale dell’alluce | 2,5 |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25 |
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica | 15 |
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno | 15 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25 |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100 |
Sordità completa di un orecchio | 10 |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40 |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1 |
Descrizione Infortunio | Percentuale |
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di: | |
vertebra cervicale | 12 |
vertebra dorsale | 5 |
12° dorsale | 10 |
vertebra lombare | 10 |
Esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 |
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme | 5 |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 |
Perdita anatomica di un rene | 15 |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8 |
Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.
Informazioni da dare al Contraente
Informativa sul Distributore
In conformità all’Allegato 3 al regolamento Ivass n. 40/2018
Abbiamo l’obbligo di darti il presente documento, prima che tu firmi il contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei nostri locali, di pubblicarlo sul nostro sito, dando avviso della pubblicazione nei nostri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto dobbiamo darti le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo.
Impresa che opera in qualità di Distributore
Sezione I – Informazioni generali sull’Impresa che opera in qualità di distributore
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
• Denominazione: Allianz Direct SpA
• Numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS: n. 1.00007
• Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
• Recapito telefonico: tel. 02/00000000
• Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
• Indicazione del sito internet: xxx.Xxxxxxxxxxxxx.xx
Sezione II - Informazioni sugli strumenti a tua tutela
Come Contraente del contratto hai la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgerti all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente. I reclami all’impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.
Qualora tu non ti ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte nostra entro il termine di legge, potrai rivolgerti all’IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
Ti è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo
Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo Non-IBIP
In conformità all’Allegato 4 al regolamento Ivass n. 40/2018
Abbiamo l’obbligo di darti, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto assicurativo, questo documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Sezione I – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Noi di Allianz Direct vendiamo prodotti assicurativi prevalentemente a distanza. Durante la vendita diretta, prima della conclusione del contratto, non forniamo consulenze o raccomandazioni personalizzate sui motivi per cui un particolare contratto e ritenuto più indicato a soddisfare le tue richieste e le tue esigenze.
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
I nostri dipendenti coinvolti nella distribuzione dei prodotti potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività, combinato con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. Tale compenso, qualora percepito sotto forma di commissione, non è incluso nel premio assicurativo.
Elenco delle regole di comportamento a cui siamo tenuti come distributore
In conformità all’Allegato 4-ter al regolamento Ivass n. 40/2018
Abbiamo l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei nostri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul nostro sito internet. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, dobbiamo consegnarti il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
Siamo obbligati a:
• Consegnarti l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei nostri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet.
• Consegnarti l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o del contratto di assicurazione.
• Consegnarti copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da te sottoscritto.
• Proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
• Se il prodotto assicurativo risponde alle tue richieste ed esigenze, siamo obbligatati a informarti di questo, dandoti evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, non possiamo distribuire il prodotto assicurativo.
• Valutare se rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartieni alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
• Fornirti in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandoti le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirti di prendere una decisione informata.
Regolamento IVASS N.40/2018 - ALLEGATO N. 3
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI Dl COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica
la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1.assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2.ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3.denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Regolamento IVASS N. 40/2018 - ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo
n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I/A - Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi | Nota per il contraente | ||
Ragione Sociale AssigecoLive S.r.l. Nome e Cognome Qualifica XXXXX Xxxxxxx Responsabile dell’Attività di Intermediazione | Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx). | ||
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi | |||
Numero | Data | Sezione | |
E000624853 | 22-03-2019 | E | |
E000099515 | 22-04-2007 | E | |
In caso di soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi | |||
Cognome e Nome | Qualifica | ||
Attività svolta per conto di | |||
Ragione Sociale | Assigeco srl | ||
Sede legale ed operativa | Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 | ||
Telefono | 02-582104.1 | ||
Fax | 00-00000000 | ||
Posta elettronica e posta certificata | |||
Sito Internet | |||
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi | |||
Numero | Data | Sezione | |
B000099506 | 22.04.2007 | B | |
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta | |||
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Xxx xx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX |
Sezione I/B - Informazioni generali relative all’intermediario che provvede al piazzamento del rischio
In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi | Nota per il contraente | ||
Cognome e Nome | Qualifica | Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx). | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Responsabile dell’Attvità dell’Intermediazione dell’Intermediario Iscritto sez.A del RUI IVASS | ||
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi | |||
Numero | Data | Sezione | |
A000605531 | 06/07/2018 | A | |
In caso di soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi | |||
Cognome e Nome | Qualifica | ||
Attività svolta per conto di | Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx). | ||
Ragione sociale | Assigeco Underwriting srl | ||
Sede legale ed operativa | Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 | ||
Telefono | 02-582104.1 | ||
Fax | 00-00000000 | ||
Posta elettronica e posta certificata | xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx | ||
Sito Internet | |||
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi | |||
Numero | Data | Sezione | |
A000606969 | 26.07.2018 | A |
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario Assicurativo
AssigecoLive è iscritta alla sezione E di Assigeco S.r.l., Wholesale, iscritta alla sez. B del RUI IVASS n.B000099506 ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012) con Assigeco Underwriting Sr.l. iscritta alla Sezione A del RUI IVASS n. A000606969, di cui Assigeco S.r.l., può offrire i prodotti in forza del suddetto rapporto di collaborazione: Allianz Direct Spa.
Nel rapporto di collaborazione Assigeco S.r.l., assume la veste di intermediario proponente, Assigeco Undewriting di intermediario emittente.
Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere , l’intermediario dà evidenza dell’Impresa di Assicurazione interessata, dell’intermediario emittente in caso di rapporto di collaborazione, nonché del ruolo e delle funzioni svolte in base all’accordo di collaborazione.
Con riferimento al pagamento dei premi:
I premi vengono pagati dal Contraente direttamente a Allianz Direct Spa. Assigeco non è autorizzata all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto da Allianz Direct Spa, pertanto il pagamento del premio ad Assigeco o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art.118 del Codice Civile.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
La natura del compenso è una commissione inclusa nel premio assicurativo pari al 0% sui prodotti Motor e pari al 10% sui prodotti Non Motor (Casa e Terremoto).
I livelli provvigionali riguardano all’intermediario in rapporto diretto con l’Impresa e sono espressi in percentuale riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale.
Il valore assoluto delle provvigioni calcolate in percentuale sul premio, relative al contratto proposto è
dettagliato nel contratto stesso.
Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Il soggetto che entra in contatto con il Contraente, l’intermediario per cui è svolta l’attività e i sogetti che prestano la propria attività per esso NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera.
L’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119- ter, comma 3, del Codice.
Ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario email: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa preponente;
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (CONSAP – Via Yser 14 – 00000 Xxxx – Tel. 00-00000000/534), email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
e.Assigeco non è autorizzata ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli Assicurati; pertanto, il pagamento a Assigeco o suo collaboratore non ha effettoo liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice Civile.
Assicurazione - Gestione - Consulenza
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
in conformità all’Allegato 3 al Regolamento IVASS n.40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l’elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Cognome e Nome: XXXX XXXXXXX [solo per intermediari iscritti al RUI]
[iscritto nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 05/03/2007 , con il numero B000108934]
Denominazione o Ragione Sociale della società: ASSIGECO S.R.L.
sede legale:
XXX X. XXXXXXXX 00
00000 XXXXXX
recapito telefonico: 02-5821041 indirizzo internet: xxx.xxxxxxxx.xx
indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.
Assicurazione - Gestione - Consulenza
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
[ASSIGECO S.R.L. ISCRITTO ALLA SEZIONE B DEL RUI] mette a disposizione del pubblico nei suoi locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblica sul suo sito internet, ove esistente, i seguenti elenchi:
a) l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
b) l’elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;
L’elenco sub a) è fornito a richiesta al cliente anche in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Cognome e Nome: Xxxxx Xxxxxxx
addetto dell'intermediario e iscritto al RUI sez. E – E000099515 dal 22-04-2007 Cognome nome/Denominazione/Ragione Sociale:
AssigecoLive S.r.l. iscritta alla sez. E del RUI E000624853 dal 22-03-2019
non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna delle compagnie del gruppo Allianz SE.
Nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente. I reclami all’impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.
Assicurazione - Gestione - Consulenza
Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.
Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx tel 0000000000/00000000), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui al primo paragrafo.
Assicurazione - Gestione - Consulenza
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
in conformità all’Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Cognome e Nome: _Rosa Xxxxxxx
[iscritto nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005, con il numero _B000108934
INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
I prodotti offerti sono emessi da Allianz Direct S.p.A in base a specifico accordo di libera collaborazione.
Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione, l’intermediario non offre alcuna consulenza prima della
conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell’art. 119-
ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione, l’intermediario opera in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Nell’ambito dell’attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove i presidi adottati non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, a quest’ultimo prima della conclusione del contratto viene fornita l’informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.
Assicurazione - Gestione - Consulenza
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
A fronte dell’attività di distribuzione svolta, l’intermediario percepisce un compenso sotto forma di:
- commissione inclusa nel premio assicurativo versato dal contraente;
- per le polizze r.c. auto la misura della commissione percepita è _0% [NEL CASO DI DISTRIBUZIONE DI
POLIZZE R.C. AUTO, SI RENDE NECESSARIO RIPORTARE L’INDICAZIONE DELLA MISURA DELLE PROVVIGIONI PERCEPITE DALL’INTERMEDIARIO PER TUTTE LE ALTRE COMPAGNIE MANDANTI)
Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
Relativamente a questo contratto, l’incasso dei premi è curato direttamente dall’Impresa.
Sono ammessi i mezzi di pagamento secondo le modalità prevista dall’Impresa, come descritte sui Set Informativi pubblicati sui siti di Allianz Direct.
Assicurazione - Gestione - Consulenza
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
in conformità all’Allegato 4–ter al Regolamento IVASS n. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a
distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Cognome e Nome: Xxxx Xxxxxxx
[iscritto nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 05/03/2007, con il numero B000108934]
Denominazione o Ragione Sociale della società: Assigeco S.r.l.
sede legale:
Milano – Xxx X. Xxxxxxxx 00
recapito telefonico: 02-5821041 _ indirizzo internet: xxx.xxxxxxxx.xx
indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
L’intermediario:
a. è obbligato a consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. è obbligato a consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. è obbligato a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
Assicurazione - Gestione - Consulenza
d. è obbligato a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligato a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. è obbligato a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g. è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Assicurazioni - Gestioni - Consulenze
ALLEGATO 4 TER
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore Assigeco S.r.l.:
ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet (xxx.xxxxxxxx.xx) ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
ASSIGECO S.R.L.
00000 XXXXXX, VIA XXXXX XXXXXXXX 26 N DI ISCRIZIONE AL RUI B000099506
SEZIONE I
REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
A)Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione l'Assigeco
- Consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- Consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018);
B)Consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
C)E' tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
D)Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
E) Ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
F) E' obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Assigeco S.r.l.
Assigeco S.r.l., Xxx X. Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 02/0000000, Fax 02/00000000
Capitale sociale € 100.000 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 08958920152, REA n° 1260172 C.C.I.A.A. Milano
Iscrizione al R.U.I. n° B000099506
Certificazione N-20-1036