CARD
CARD
CONVENZIONE tra ASSICURATORI
per il RISARCIMENTO DIRETTO
in attuazione dell’art.13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254
Ed. 240107
Definizioni
Agli effetti della presente Convenzione, i termini e le espressioni che seguono non hanno altro significato che quello riportato nelle rispettive definizioni:
a) CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto;
b) CID: Convenzione Indennizzo Diretto;
c) CTT: Convenzione Terzi Trasportati;
d) SARC: Servizio Aziendale di Riferimento per le Convenzioni;
e) SIC: Sistema Informatico integrato Controlli Auto;
f) SITA: Sistema Informatico Targhe Auto;
g) CONCARD: Struttura dedicata al controllo delle pratiche gestite dalle imprese partecipanti alla Convenzione;
h) Codice delle assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - G.U. n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163;
i) Impresa Gestionaria: l’impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno ai sensi delle Convenzioni CID-CTT;
j) Impresa Debitrice: l’impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestionaria;
j) Sinistro: Complesso delle gestioni convenzionali di competenza dell’impresa gestionaria per il medesimo sinistro;
k) Partita di danno: Insieme delle gestioni afferenti il medesimo danneggiato risarcibili secondo Convenzione
l) Tipologia di danno: Può riguardare danni al veicolo, danni alla persona del conducente e dei trasportati, danni alle cose trasportate appartenenti al conducente o al proprietario o al trasportato.
m) Voci di danno: per danni a persona (Biologico, patrimoniale, non patrimoniale, spese mediche, rivalsa di assicuratori sociali, datori di lavoro) per danni a cose (Riparazione o sostituzione delle cose trasportate) per danni al veicolo (Riparazione del veicolo, stima per differenza, fermo tecnico, svalutazione, trasporto, ecc.)
n) Modulo di Constatazione Amichevole (C.A.I.) : si intende quello disciplinato dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni
o) Ciclomotori targati: si intendono quelli dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
p) Gestione Totale: risarcimento effettuato dalla gestionaria in assenza di responsabilità del proprio assicurato
q) Gestione Concorsuale: risarcimento effettuato dalla gestionaria in presenza di responsabilità concorsuale del proprio assicurato
r) Stanza di compensazione: complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti
s) GSC: Gestore della Stanza di Compensazione
PARTE PRIMA
CARD
DIRITTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DELLE IMPRESE
Art. 1
Scopo e finalità delle Convenzioni
1. La presente Convenzione generale e quelle ad essa collegate:
- parte 1^ Normativa generale
- parte 2^ Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
- parte 3^ Convenzione Terzi Trasportati (CTT)
hanno lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18
luglio 2006.
2. Le Convenzioni riportate nelle parti 2-3 si distinguono invece dal punto di vista sostanziale e normativo per ambito di applicazione, tipologia di gestione del danno, modalità di regolazione dei rapporti contabili tra imprese partecipanti.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione, ogni impresa assume una duplice veste:
- quella di Gestionaria quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro.
- quella di Debitrice quando, i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto da un’altra impresa che avrà diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato.
4. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di "impresa gestionaria", chiunque chieda il risarcimento di danni rientranti nell’ambito di applicazione delle rispettive Convenzioni.
5. Le Convenzioni CID e CTT non si applicano ai sinistri per i quali l'impresa gestionaria abbia ricevuto la richiesta di risarcimento in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell'impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.
Art. 2
Adesione alle Convenzioni
1. L’adesione alla CARD implica l’automatica partecipazione anche alle Convenzioni CID e CTT.
L’adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia.
Per le imprese che operano in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, l’adesione al sistema di risarcimento diretto comporta anche l’adesione alla presente Convenzione.
La domanda di adesione va inviata ad ANIA.
2. Non sono ammesse adesioni limitate solo ad una delle due Convenzioni.
3. Alla richiesta di adesione è necessario allegare:
a. dichiarazione di impegno a costituire, nei tempi prescritti, con le modalità di cui all'art. 6, fideiussione bancaria a favore dell’ente gestore della Stanza di compensazione di cui al successivo art. 3;
b. i riferimenti del SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) operante per l’applicazione delle Convenzioni e competente per le funzioni di cui all’art. 10;
c. dichiarazione di impegno ad attivare, tutti i collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le altre imprese, con ANIA e con l’ente gestore della Stanza di compensazione di cui al successivo art. 3.
4. Le imprese partecipanti si impegnano altresì ad adottare la modulistica convenzionale delle rispettive Convenzioni.
5. L'adesione alla Convenzione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della richiesta di adesione, a condizione dell’avvenuto svolgimento di tutti gli adempimenti prescritti ed in particolare della costituzione e presentazione all’ente gestore della Stanza di compensazione della fideiussione, nonché dall’avvenuta attivazione dei collegamenti informatici.
6. ANIA provvede a dare immediata comunicazione alle imprese partecipanti e a GSC, dell'ammissione di nuove imprese indicandone la data di decorrenza: le Convenzioni saranno operanti per i sinistri verificatisi a partire da tale data.
7. L’adesione alle Convenzioni presuppone da parte dell’impresa sottoscrittrice l’impegno a rispettarne le relative normative, le modalità di regolazioni contabili e ad avvalersi delle strutture tecnico-informatiche necessarie a dare attuazione al raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente.
L’adesione di un’impresa alle Convenzioni implica quindi l’automatica accettazione incondizionata dei supporti operativi di cui all’art.8 nonché il riconoscimento delle attività di gestione e di controllo svolte dall’ente gestore della Stanza di compensazione.
Art. 3
Gestore della stanza di compensazione (GSC)
1. Le imprese partecipanti delegano a GSC, in regime di completa autonomia rispetto alle imprese stesse ed ai loro organismi associativi, la gestione della stanza di compensazione prevista sia dalla Convenzione CID che CTT.
2. A tal fine le imprese conferiscono mandato ad ANIA di sottoscrivere un’apposita Convenzione con GSC relativa agli adempimenti della stanza di compensazione ed ai reciproci rapporti.
3. GSC si assume la responsabilità di garantire la corretta e puntuale esecuzione di tutte le regolazioni contabili che transitano dalla stanza di compensazione nell’ambito di quanto stabilito nella suddetta Convenzione ANIA/GSC.
4. A tal fine GSC provvede alla:
a. gestione dei rimborsi tramite le stanza di compensazione ai sensi degli artt. 29,
30 e 39, nonché l’ elaborazione di report mensili alle imprese dei flussi informatici secondo quanto previsto da tali articoli;
b. verifica di tutti gli adempimenti connessi alla costituzione ed adeguamento delle fideiussioni bancarie (artt. 6 e 7) anche con riferimento all’importo minimo della fideiussione bancaria di cui all’art.6 comma 1;
c. stesura di regolamenti attuativi relativi a tempi e modalità di regolazione dei rapporti contabili;
d. gestione del conto corrente bancario sul quale transitano le movimentazioni contabili;
e. contabilità e riscossione dei diritti di gestione per conto delle imprese partecipanti;
f. trasmissione al Comitato Tecnico di cui all’art. 13 comma 4 del DPR 254/2006 dei dati relativi ai risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente;
g. controllo formale sulla correttezza degli importi inviati in stanza come da regolamento attuativo e segnalazione ad ANIA dei movimenti anomali;
x. xxxxxxxxxx contabili in caso di riscatto del malus e relativi rapporti con gli assicurati;
i. nei casi previsti dall’art. 30 comunicazione degli importi per le rivalse relative ai contratti con franchigia;
j. segnalazione all’Isvap delle inadempienze in materia di fideiussioni;
k. elaborazione di report periodici su statistiche aggregate;
l. contabilità e riscossione delle penalità di cui all’art. 14 punto 11
Art. 4
Controlli sul rispetto della normativa convenzionale
1. Le imprese partecipanti delegano ad ANIA, in regime di completa autonomia, la gestione di tutte le attività relative all’automazione delle procedure convenzionali e al controllo sul rispetto della normativa convenzionale non riconducibili all’attività tipica della stanza di compensazione.
2. Ad ANIA vengono in particolare delegate le seguenti attività:
a. gestione degli elenchi delle imprese aderenti alle convenzioni;
b. organizzazione dei programmi informatici in base ai quali le imprese provvedono alle verifiche sulle coperture assicurative e alla ricostruzione delle responsabilità del sinistro e relativi controlli ai sensi degli artt. 16, 17 e 18;
c. controlli posteriori alla stanza di compensazione (CONCARD) sul rispetto della normativa convenzionale con potere di irrogare le sanzioni e penalità stabilite dalle rispettive Convenzioni;
d. gestione dell’attività arbitrale per la risoluzione di controversie tra imprese aderenti, sia in ordine a questioni di responsabilità del sinistro, sia in merito ad inadempimenti formali della normativa;
e. predisposizione di procedure operative e regolamenti attuativi della normativa convenzionale;
f. predisposizione di circolari interpretative nei confronti delle imprese;
Art. 5
Modifiche alle Convenzioni
Le imprese delegano ad ANIA eventuali modifiche della Convenzione e dei relativi supporti operativi.
Art. 6 Fideiussioni
1. Ciascuna impresa partecipante deve costituire a favore del gestore della Stanza di compensazione e nell’interesse di tutte le imprese partecipanti una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all'2% dell'ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio precedente
- escluse le sole imposte a carico degli assicurati – quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all’Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal Codice delle assicurazioni.
La fideiussione in sede di prima applicazione non può essere inferiore a 600.000 euro, ferma la possibilità di adeguamento da parte del gestore della stanza di compensazione ai sensi dell’art. 3 lett. b).
La fideiussione costituita da ogni impresa deve essere prestata da un solo istituto di credito tra quelli sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia.
All'atto di assumere la fideiussione, l'Istituto dovrà impegnarsi a pagare, a semplice richiesta, nei limiti della garanzia prestata, gli importi richiesti dal gestore della Stanza di compensazione.
2. Ogni impresa partecipante, all'atto del rinnovo biennale, ragguaglia l'importo della propria fideiussione - calcolata a norma del n. 1 - alle variazioni del proprio montepremi R.C.A., come sopra determinato, dell'esercizio precedente. L’importo della fideiussione va adeguato anche in occasione di fusioni societarie.
3. Quando un'impresa partecipante presenti nella regolazione mensile dei rapporti contabili un saldo debitore superiore alla propria fideiussione, l'impresa è obbligata ad elevare, salvo deroghe specificatamente autorizzate, la fideiussione fino al limite del saldo suddetto.
4. In caso di mancato versamento, nei termini e con le modalità stabilite dal gestore della Stanza di compensazione, del saldo complessivo mensile debitore, il GSC invia una diffida all'impresa inadempiente invitandola ad eseguire il versamento entro le successive ventiquattrore. Decorso inutilmente anche tale termine, GSC provvederà a richiedere l'importo necessario all'Istituto fideiussore, assegnando all'impresa stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7.2, un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione della fideiussione; la mancata ricostituzione della fideiussione bancaria determina a carico dell’impresa inadempiente, fino a quando non venga ripristinata la fideiussione stessa, l’esclusione dalle successive stanze di compensazione. Per effetto di tale esclusione anche le altre imprese non possono inviare in stanza di compensazione movimentazioni contabili relative a sinistri di competenza dell’impresa inadempiente.
5. In caso di incapienza della fideiussione, il debito residuo dell’impresa viene riparametrato in funzione delle quote di credito delle altre imprese che potranno agire per il suo recupero fuori stanza di compensazione.
Art. 7
Decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione r.c. auto Inadempimenti in materia di fideiussioni
1. I provvedimenti, che dichiarino la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della R.C.A. o la revoca dell'autorizzazione stessa o la messa in liquidazione coatta amministrativa di impresa partecipante, determinano l'automatica perdita per l'impresa stessa dello stato di impresa partecipante, con effetto dal giorno del provvedimento.
2. La fideiussione bancaria non prestata secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti dall'art. 6.1, la mancata ricostituzione della fideiussione nelle ipotesi di cui
all'art. 6.4, la disdetta o la revoca della fideiussione da parte dell'Istituto garante senza costituzione di nuova fideiussione presso altro Istituto; il mancato rinnovo biennale della fideiussione o il rinnovo senza l'adeguamento di cui all'art. 6.2; la mancata elevazione della fideiussione nell'ipotesi di cui all'art. 6.3, determinano la sospensione degli obblighi di rimborso nei confronti dell’impresa stessa e la segnalazione all’autorità di vigilanza per i provvedimenti del caso.
3. In caso di disdetta o revoca, da parte dell'Istituto garante, della fideiussione prestata a favore di una aderente, GSC, durante il decorso dei termini di preavviso della disdetta o della revoca, sospende per tutte le imprese partecipanti gli obblighi di rimborso nei confronti della stessa, salvo in ogni caso quanto previsto dal comma precedente.
4. Il provvedimento Isvap di scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari di una impresa partecipante determina l'obbligo per l'impresa stessa di elevare la propria fideiussione al triplo di quella in corso entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento ovvero entro il quarantesimo giorno in presenza di motivata richiesta del Commissario straordinario: la mancata elevazione della fideiussione determina la temporanea sospensione degli obblighi di rimborso a favore dell’impresa inadempiente.
5. In caso di revoca della gestione straordinaria con conseguente ripristino della gestione ordinaria l'impresa può riportare la propria fideiussione al normale livello a far tempo dal trentesimo giorno successivo al decreto di revoca;
6. Le disposizioni di cui al punto 4 sono applicabili anche nel caso di provvedimento dell'ISVAP che vieti all'impresa partecipante l'assunzione di nuovi affari od atti di disposizione sui suoi beni localizzati nel territorio della Repubblica o comunque disponga restrizioni all'esercizio della sua attività.
La revoca del provvedimento produce gli effetti di cui al precedente n. 5.
Art. 8
Supporti operativi alla Convenzione
Sono da considerarsi parte integrante alla presente normativa convenzionale tutti i seguenti supporti operativi:
- “Norme operative” dei singoli articoli;
- “Regolamenti attuativi” di procedure operative;
- Documentazione Tecnica del servizio “CARD” relativo alle procedure di controllo propedeutiche alla stanza di compensazione ed alle funzioni di controllo svolte da ANIA;
- “Documentazione Tecnica del servizio SIC” relativo alle procedure del sistema informatico ANIA di verifica delle coperture assicurative e all’accertamento delle responsabilità;
- “Documentazione Tecnica del servizio SITA” relativo all’alimentazione della banca dati ANIA contenente le coperture assicurative dei veicoli;
- "Scheda di segnalazione" allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA;
- Convenzione ANIA/GSC.
Art. 9
Rimborsi esclusi dalla stanza di compensazione
Sono esclusi dalla stanza di compensazione i sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la stessa impresa.
Art. 10
Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni
Ogni impresa aderente si impegna a rendere operativo un Servizio Aziendale denominato SARC competente per le seguenti funzioni:
- rapporti con l’ente gestore della Stanza di compensazione in ordine a questioni connesse alla stanza di compensazione;
- rapporti con XXXX in ordine a questioni connesse all’applicazione delle Convenzioni non riconducibili all’attività tipica della stanza di compensazione ai sensi dell’art. 3;
- rapporti con le altre imprese aderenti secondo quanto previsto dalle normative convenzionali e dalle rispettive norme di attuazione non riconducibili all’attività tipica della stanza di compensazione ai sensi dell’art. 3.
Art. 11
Contestazioni su erronea applicazione delle Convenzioni e controlli a campione
Nei casi di controversia per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 14 si applica la seguente procedura:
1. L'impresa debitrice, entro il termine di 4 mesi dall’addebito in stanza di compensazione, a pena di decadenza, potrà segnalare all'impresa gestionaria:
a) i sinistri per i quali abbia rilevato erronea applicazione delle Convenzioni.
b) contestazioni su errori materiali riguardanti gli addebiti ad essa imputati .
Nel caso in cui le imprese abbiano raggiunto un accordo sulla composizione di tali vertenze, nei 30 giorni successivi alle suddette segnalazioni, l’importo forfetario o, laddove applicabile, l’importo addebitato (CTT >25.000 Plafond ex art. 38) sarà rimborsato dall'impresa gestionaria che potrà curarne il recupero nei confronti di chi debba darsene eventuale carico. Lo storno deve in ogni caso essere gestito tramite la stanza di compensazione.
Nel caso in cui le imprese non abbiano raggiunto un accordo sulla composizione di tali vertenze, il caso può essere segnalato da una di tali imprese ad ANIA per un controllo formale sulla corretta applicazione della Convenzione. La richiesta ad
XXXX deve essere effettuata a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dall’addebito in stanza di compensazione.
2. L'impresa debitrice, entro il termine di 14 mesi dall’addebito in stanza di compensazione, a pena di decadenza, potrà segnalare all'impresa gestionaria l’erronea applicazione delle Convenzioni relative a verifiche di copertura assicurativa non rispondenti alla targa del veicolo o all’impresa risultante dalla denuncia; in tal caso l’impresa debitrice segnala l’irregolare addebito alla gestionaria richiedendole la restituzione dell’importo forfetario rimborsato o, laddove applicabile, l’importo addebitato (CTT >25.000 Plafond ex art. 38).
Il rimborso deve in ogni caso essere gestito tramite la stanza di compensazione.
3. La cessazione della garanzia r.c. auto, conseguente al furto del veicolo (art. 122 Codice delle Assicurazioni), non può essere eccepita alla gestionaria qualora il SIC, riferendosi ad una posizione assicurativa SITA non aggiornata, abbia confermato la copertura assicurativa.
4. ANIA, attraverso il servizio CONCARD, provvede ad effettuare controlli formali a campione sui sinistri risarciti per accertare la corretta applicazione delle Convenzioni, richiedendo le relative pratiche alle imprese interessate.
Il CONCARD può procedere ad effettuare controlli su singoli sinistri a seguito di richieste motivate da parte di singole imprese o del GSC. Le richieste individuali di controllo non possono assumere carattere sistematico.
Qualora l’irregolarità accertata concerna i profili economici della liquidazione, esclusivamente con riferimento a gestioni di danni ai trasportati di valore superiore al plafond previsto dall’art. 38, questi ultimi saranno trattati da ANIA nel rispetto delle procedure di regole di secretazione dei dati ad eccezione delle due imprese interessate dall’irregolarità. Le procedure di secretazione impongono che tutti i dati eventualmente acquisiti da ANIA relativamente agli importi dei sinistri risarciti non siano diffusi presso imprese diverse da quelle coinvolte nel sinistro.
Il mancato rispetto della normativa Convenzionale o la mancata collaborazione alle attività di controllo determinano l’applicazione di una penalità secondo le modalità stabilite dalle norme operative.
Le imprese si obbligano ad ottemperare alle richieste di ANIA secondo il regolamento allegato.
5. Limitatamente alla CTT, per le rivalse operate fuori stanza di compensazione, l’impresa debitrice ha facoltà di contestare l’erronea applicazione della Convenzione o la legittimità della richiesta di rimborso ad essa presentato prima di provvedere alla sua corresponsione.
In caso di mancato accordo tra le imprese, il caso può essere rimesso a CONCARD per una valutazione sulla legittimità della richiesta. L’impresa soccombente sarà soggetta al pagamento di una penalità dell’ammontare previsto dallo specifico regolamento.
Art. 12 Penalità
1. La normativa convenzionale prevede a carico delle imprese una serie di penalità che, a seconda della loro natura e ferma la regolamentazione di dettaglio ai sensi dell’ art. 4 lettera e) possono essere classificate nel modo seguente:
- Penalità per il mancato rispetto delle condizioni applicative delle Convenzioni;
- Penalità per le imprese risultanti soccombenti nell’ambito di un lodo arbitrale;
- Penalità per inadempimenti nei confronti di banche dati associative o nei confronti del sistema informatico a supporto della Convenzione;
2. Le penalità pagate dalle imprese vengono acquisite dal gestore delle Convezioni di cui all’art. 4 e vengono imputate a copertura dei costi di funzionamento della relativa struttura di gestione;
3. Le penalità possono essere contestate dall’impresa destinataria nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
Art. 13
Tutela dei dati personali ex D.lgs 196/2003
Le imprese aderenti si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge sul trattamento dei dati per l’invio degli stessi ad ANIA e alle imprese partecipanti.
Art. 14 Procedura arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’applicazione e l’interpretazione delle Convenzioni, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11, è demandata alla procedura arbitrale prevista dal seguente articolo.
1. la procedura arbitrale è attivabile direttamente dall’impresa interessata nei seguenti casi:
a) limitatamente alla CTT:
- contestazioni sulla quantificazione del danno per risarcimenti di valore superiore al plafond di cui all’art. 38 a 25.000 euro (cfr. successivo art. 43) o relativamente a sinistri con più di due veicoli coinvolti.
- contestazioni sul riparto delle responsabilità del sinistro in caso di rivalse fuori stanza di compensazione.
- contestazioni sul riparto dell’eventuale esborso eccedente il massimale della Debitrice.
Il ricorso alla procedura arbitrale va presentato entro 180 giorni dal ricevimento della pratica (anche eventualmente richiesta) trasmettendo ad ANIA tutta la documentazione che l’impresa ricorrente ritenga idonea alla migliore conoscenza del caso.
Nei precedenti casi il ricorso è attivabile solo in presenza di un documentato tentativo di conciliazione con l’altra o le altre imprese.
b) con riferimento al caso 2 della procedura di accertamento delle responsabilità regolata dall’art. 18, nell’ipotesi in cui una delle due imprese contesti la presunzione di corresponsabilità sostenendo la totale responsabilità dell’assicurato dell’altra impresa. Il ricorso deve essere presentato entro 180 giorni dallo scambio di informazioni sulla “verifica responsabilità” a pena di decadenza.
c) Con riferimento ai casi 5 e 6 della procedura di accertamento delle responsabilità regolata dall’art. 18, nell’ipotesi in cui la gestionaria abbia risarcito un sinistro, inizialmente non rientrante nella procedura di risarcimento diretto o il cui accadimento è stato contestato dalla debitrice. L’esito positivo dell’arbitrato consente l’invio del pagamento in stanza di compensazione. Il ricorso della gestionaria deve essere presentato entro 180 giorni dallo scambio di informazioni sulla “verifica responsabilità” a pena di decadenza.
In tutti i casi sopradescritti al ricorso deve essere allegata la documentazione probatoria in base alla quale l’arbitro esprimerà le proprie valutazioni.
2. Per i casi di cui ai punti 1 a), ANIA affida la risoluzione della vertenza ad un collegio arbitrale per danni superiori a 50.000 o ad un arbitro singolo per importi inferiori. I casi rientranti nell’ipotesi di cui al punto 1 b) e 1 c) vengono sempre esaminati da un arbitro singolo.
3. L’arbitro designato, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), comunica formalmente a tutte le imprese interessate di essere stato adito e le invita a fargli conoscere la propria posizione con i relativi supporti documentali entro un termine non superiore a 30 gg. scaduto il quale procede all'esame della vertenza e pronuncia il lodo.
4. L’arbitro, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), può chiedere alle parti ulteriori informazioni o chiarimenti che, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utili alla conoscenza del caso ed ha ampia facoltà di indagine e di giudizio su tutti gli aspetti della controversia, anche se non evidenziati espressamente dalle parti.
5. L’arbitro, salvo i casi previsti dal punto 1b) e 1 c), decide entro 30 gg. dall'acquisizione della documentazione, anche supplementare, richiesta alle parti o comunque dalla scadenza del termine fissato per l'acquisizione stessa.
6. Può anche limitarsi, nei suddetti termini, ad emanare il dispositivo del lodo riservandosi di indicarne a breve le motivazioni.
7. La pronuncia dell’arbitro è vincolante per le imprese interessate, xxx comprese quelle che eventualmente non abbiano esplicitato la propria tesi o non abbiano esibito la documentazione a sostegno della stessa.
8. L’impresa che venga coinvolta in un procedimento giudiziario da un’altra impresa partecipante che disattende quanto previsto dal punto 1a) del presente articolo, mantiene il diritto di richiedere l’arbitrato, il cui lodo prevarrà sull’eventuale sentenza del giudice civile. L’impresa che ha avviato il procedimento giudiziario, a prescindere dall’esito della sentenza o del lodo, sarà tenuta al pagamento di una penalità il cui ammontare è fissato in euro 25.000.
9. Il ricorso alla procedura arbitrale è praticabile anche in presenza di una sentenza passata in giudicato riguardante la responsabilità xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
00. Le imprese devono conformarsi alla decisione dell’arbitro fin dalla eventuale promulgazione del solo dispositivo provvedendo a ripartire il danno in contestazione (capitale, interessi, spese) secondo le quote stabilite e nei tempi eventualmente fissati.
11. All’impresa soccombente viene applicata una penalità il cui ammontare è fissato nella misura
• del 5% del valore del danno con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 20.000 per gli arbitrati rientranti nelle previsioni del punto 1 a)
• di 500 euro per gli arbitrati rientranti nelle previsioni del punto 1 b) e 1 c)
L’importo della penalità viene attribuito per il 50% ad ANIA e per il 50% all’impresa che vince l’arbitrato.
Per le fattispecie previste al punto 1 a) è previsto che in fase di lodo arbitrale possa essere stabilita una ripartizione di tale penalità tra le imprese coinvolte.
12. Nei casi rientranti nelle previsioni di cui al punto 1 a) e 1 c) le imprese si impegnano a non avvalersi di patrocinatori legali per il recupero dei loro crediti. In ogni caso eventuali spese per il recupero del credito restano a carico dell’impresa richiedente.
PARTE SECONDA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO
Art. 15 Condizioni di applicazione
1. La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, aventi le caratteristiche definite dall’artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
2. Entrambi i veicoli coinvolti, alla data del sinistro, devono essere identificati e regolarmente assicurati per la responsabilità civile derivante da circolazione stradale con imprese aderenti alla Convenzione.
3. La Convenzione non si applica ai sinistri nei quali uno dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
4. La procedura di risarcimento diretto non si applica in assenza di collisione materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un soggetto terzo diverso rispetto ai veicoli entrati in collisione anche se non identificato.
5. Al ricevimento della richiesta di risarcimento di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa gestionaria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dal modulo di denuncia, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. In caso affermativo l'impresa gestionaria è tenuta a darne immediata comunicazione:
- all’ANIA per le previste procedure informatiche per la verifica delle coperture assicurative e, ove previsto, per l’accertamento delle responsabilità del sinistro;
- all’impresa debitrice tramite i collegamenti informatici “flusso denunce”;
- allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA;
6. L’impresa debitrice, ricevuta l’informativa di cui sopra si impegna per conto della gestionaria ad acquisire dal proprio assicurato gli elementi necessari per valutare la dinamica del sinistro.
7. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni previste dall’art 149 del Codice delle Assicurazioni, ne dà immediata comunicazione al danneggiato secondo le modalità previste dall’art. 11
del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto e all'impresa debitrice inviandole quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all’intera gestione del sinistro o alle partite o tipologie di danno per le quali non sussistano le condizioni di applicazione della Convenzione.
8. La procedura di risarcimento può essere interrotta anche su istanza della debitrice che rilevi la carenza di una delle condizioni previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
L’errata interruzione della procedura di risarcimento diretto imputabile alla debitrice determina a carico di quest’ultima tutti i costi delle spese di resistenza sostenute dalla gestionaria.
9. La procedura XXX si applica anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati per i quali trova applicazione la specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni.
10. L’esistenza di feriti o di danni a cose diverse dal veicolo, ove non risulti dalla denuncia, può emergere in un secondo momento a seguito di contatto con l’assicurato o di richiesta di risarcimento del danneggiato o di segnalazione dell’impresa debitrice cui si sia rivolto il danneggiato stesso.
Art. 16
Verifica delle coperture assicurative
1. Il rimborso in stanza di compensazione può essere richiesto a condizione che l’impresa gestionaria abbia accertato la copertura assicurativa del veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro.
2. Tale verifica deve essere effettuata con riferimento ai dati indicati dall’assicurato (data del sinistro, targhe e imprese coinvolte nel sinistro) e attraverso il sistema informatico integrato di controlli Auto – SIC -. In assenza di tale verifica il pagamento effettuato dalla gestionaria non è ammesso in stanza di compensazione.
3. L’alimentazione della banca dati delle coperture assicurative (SITA) alla quale fa riferimento il predetto sistema informatico, viene effettuata secondo le modalità previste dallo specifico manuale informativo.
4. La verifica della copertura assicurativa deve essere effettuata con riferimento all’indicazione del numero di targa e del nome dell’impresa assicuratrice riportata sul modulo di denuncia. Qualora il veicolo presunto responsabile risulti garantito per la RCA con un’impresa diversa da quella indicata sul modulo di denuncia, la verifica della copertura assicurativa può essere ripetuta con riferimento al nominativo di quest’ultima impresa.
5. L’interrogazione del sistema SIC, tramite la funzione “verifica presunta debitrice” da parte dell’impresa gestionaria equivale ad una conferma della propria copertura assicurativa (relativa alla data di accadimento del sinistro) anche se tale
informazione non risulti sulla banca dati delle coperture assicurative (SITA). In questo modo un’eventuale interrogazione dell’altra impresa, in veste di gestionaria, a imprese e targhe invertite, potrà avere un’immediata conferma sulle coperture assicurative.
6. La mancata conferma della copertura da parte dell’impresa debitrice (KO differito) equivale ad una dichiarazione ufficiale della stessa impresa di carenza di garanzia assicurativa. In questi casi il veicolo si intenderà non assicurato ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni e pertanto la procedura di risarcimento diretto deve essere annullata secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto. Eventuali sanzioni comminate dall’Autorità di vigilanza alla gestionaria per un errata informazione sulla carenza di copertura devono essere rimborsate dalla debitrice qualora quest’ultima risulti effettivamente fornire la copertura sul veicolo responsabile del sinistro.
7. L’impresa gestionaria, ove ritenga che la risposta negativa del SIC sia errata, può ricorrere ad ANIA per chiedere la rettifica della risposta, documentando la copertura assicurativa del responsabile attraverso la procedura riportata nelle Norme operative.
Art. 17 Accertamento delle responsabilità
Modulo di Constatazione Amichevole con firma congiunta
1. La procedura disciplinata dal presente articolo si applica in presenza di Xxxxxx blu recante i seguenti dati essenziali:
a) la data del sinistro
b) le generalità delle parti (conducente e/o assicurato);
c) le targhe dei due veicoli coinvolti;
d) la denominazione delle rispettive imprese;
e) la descrizione, anche solo grafica, delle circostanze e delle modalità del sinistro;
f) la firma dei due conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro;
2. Le imprese devono essere indicate sul modulo blu con la loro ragione sociale scritta per esteso od anche in forma abbreviata purché tale da poter essere identificate con ragionevole certezza, senza possibilità di confusione con altre imprese.
3. Le modalità del sinistro devono essere desumibili dalla descrizione e/o dal grafico e/o dalle osservazioni risultanti dal modulo di denuncia.
4. La verifica della copertura assicurativa deve coincidere esattamente con le targhe e le denominazioni delle imprese riportati sul modulo di constatazione amichevole.
5. Eventuali ulteriori interrogazioni del SIC, indotte da una rettifica dei dati riportati sul modulo, comportano l’attivazione della procedura di cui al successivo art. 18.
6. ANIA si riserva di effettuare controlli incrociati sui sinistri nei quali un’impresa abbia dichiarato la presenza del modulo c.a.i. a firma congiunta e l’altra abbia invece indicato l’esistenza di una dichiarazione unilaterale.
Art. 18 Accertamento delle responsabilità
Assenza di modulo-denuncia a firma congiunta
1. La presente procedura è finalizzata esclusivamente a verificare le condizioni per l’accesso del rimborso alla stanza di compensazione, lasciando impregiudicata ogni valutazione di diritto relativa alla risarcibilità del danno nei confronti del danneggiato.
2. La procedura di accertamento delle modalità di accadimento del sinistro è obbligatoria ogniqualvolta la richiesta di risarcimento sia stata presentata con modalità diverse da quelle previste dall’art. 17 della Convenzione ma comunque con i requisiti previsti dall’art. 6 del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto.
3. L’impresa gestionaria, successivamente alla verifica positiva della copertura assicurativa del veicolo di controparte e precedentemente all’invio in stanza di compensazione della richiesta di rimborso del forfait, è tenuta a segnalare alla debitrice, tramite gli specifici flussi informatici ANIA:
a. la quota di responsabilità attribuita (Totale o Concorsuale) al veicolo assicurato con la debitrice secondo lo schema allegato al regolamento attuativo del risarcimento diretto,
b. la casistica del sinistro determinata secondo lo schema allegato al regolamento attuativo del risarcimento diretto
c. gli elementi probatori indicati dall’assicurato (Dichiarazione dell’assicurato, presenza di testimoni, intervento di Autorità)
4. In mancanza della segnalazione sulla verifica delle responsabilità secondo le modalità riportate nei casi 1-2-3-4 dello schema di seguito riportato, la richiesta di rimborso viene esclusa dalla stanza di compensazione. Dalla stanza vengono altresì escluse tutte le richieste di rimborso non compatibili, per quota di responsabilità, con quelle definite durante la fase di verifica descritta dal presente articolo.
5. La debitrice deve riscontrare la segnalazione di “verifica responsabilità” entro 30 giorni dal suo ricevimento, comunicando a sua volta i propri elementi di valutazione delle responsabilità. Prima di tale riscontro la richiesta di rimborso non viene ammessa in stanza di compensazione.
6. Qui di seguito si riporta la casistica esaustiva sugli esiti derivanti dallo scambio di informazioni sulle responsabilità del sinistro.
Responsabilità condivise - Caso 1 dello schema di seguito riportato -
In caso di compatibilità tra la ricostruzione della responsabilità effettuata dalla gestionaria con quella della debitrice, entrambe le imprese rimangono vincolate a quanto è stato reciprocamente concordato.
Da tale momento, non sono più ammesse variazioni rispetto alle quote di responsabilità né ricorsi alla procedura arbitrale.
Responsabilità contestate - Caso 2 dello schema di seguito riportato –
Qualora lo scambio di informative sulle reciproche responsabilità non risulti compatibile, entrambe le imprese possono eventualmente gestire le richieste dei rispettivi danneggiati sulla base degli elementi probatori in proprio possesso tenendo conto di tale discordanza.
Il mancato accordo sul riparto delle responsabilità determina in ogni caso una presunzione di corresponsabilità tra le due imprese pari al 50%, fatta salva la possibilità per le stesse di attivare la procedura arbitrale per poter inviare in stanza di compensazione pagamenti riconducibili ad altra quota di responsabilità.
L’invio in stanza di compensazione di richieste di rimborso su base concorsuale, esclude la possibilità per l’impresa richiedente di attivare la procedura arbitrale.
In assenza di arbitrato, eventuali pagamenti inviati in stanza di compensazione non riguardanti responsabilità concorsuali vengono scartati.
Al fine di favorire un’intesa tra le due imprese sulla valutazione delle reciproche responsabilità, la debitrice che contesti la valutazione effettuata dalla gestionaria è tenuta ad inviare al Sarc di quest’ultima copia degli elementi probatori alla base della sua ricostruzione. Contestualmente, la gestionaria è, a sua volta, tenuta ad inviare al Sarc della debitrice copia dell’eventuale documentazione a sostegno della propria posizione.
Se successivamente alla “verifica responsabilità” le due imprese trovano un accordo sul riparto delle responsabilità, che attribuisca ad una sola di esse la totale responsabilità del sinistro, si rientra nell’ipotesi prevista dal precedente caso 1.
Responsabilità accettata per silenzio assenso - Caso 3 dello schema di seguito riportato Il mancato riscontro alla segnalazione della gestionaria, comporta per la Debitrice l’impossibilità di sollevare contestazioni sul riparto delle responsabilità operato dalla gestionaria e al tempo stesso, per gestioni di sua competenza, di non poter chiedere dei rimborsi se non nella misura in cui ciò sia compatibile con la valutazione della responsabilità fatta dalla gestionaria. In questa ipotesi non sono ammessi arbitrati.
Responsabilità accettata per mancanza di denuncia da parte del responsabile - Caso 4 dello schema di seguito riportato -
Il riscontro della debitrice in cui si evidenzia la mancata presentazione della denuncia da parte del proprio assicurato non interrompe la gestione dell’impresa gestionaria, la cui trattazione del danno fa esclusivamente riferimento alla documentazione probatoria prodotta dal proprio assicurato.
Successivamente a tale scambio di informazioni non sono in ogni caso ammessi arbitrati.
Eventuali valutazioni della debitrice, per richieste di risarcimento del proprio assicurato avanzate successivamente, devono quindi essere compatibili con quella fatta a suo tempo dalla gestionaria. In caso contrario le richieste di rimborso vengono scartate dalla stanza di compensazione.
Contestazione sull’esistenza del sinistro - Caso 5 dello schema di seguito riportato -
La contestazione sull’esistenza del sinistro da parte dell’assicurato della debitrice impedisce l’ingresso in stanza di compensazione di eventuali richieste di rimborso e deve essere supportata da una dichiarazione scritta dell’assicurato della debitrice.
Tale dichiarazione deve essere inviata, nei 15 giorni successivi alla risposta alla “verifica responsabilità”, dalla debitrice al SARC della gestionaria.
La gestionaria che abbia comunque provveduto al pagamento del danno, può ricorrere alla Procedura arbitrale per chiedere l’accesso del pagamento alla stanza di compensazione.
La gestionaria deve valutare se rifiutare l’offerta di risarcimento al proprio assicurato o, in presenza di validi elementi probatori, procedere comunque alla liquidazione.
Eventuali pagamenti non possono essere comunque inviati in stanza di compensazione se non a seguito di un arbitrato che abbia riconosciuto la fondatezza del risarcimento.
Contestazione sull’applicabilità della procedura di risarcimento diretto - Caso 6 dello schema di seguito riportato –
L’interruzione della gestione convenzionale scatta in presenza di elementi documentabili che evidenzino l’inapplicabilità dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. Tale documentazione deve essere inviata entro i termini previsti per il caso 5, al Sarc della gestionaria. In questo caso la contestazione impedisce l’ingresso in stanza di compensazione di eventuali richieste di rimborso.
Eventuali rivalse per risarcimenti operati a favore di terzi trasportati vanno esperite fuori stanza di compensazione ai sensi del successivo art. 40.
L’interruzione della procedura di risarcimento diretto, rivelatasi successivamente infondata, da comunque la possibilità alla gestionaria di attivare la procedura arbitrale per ottenere l’invio in stanza di compensazione della richiesta di rimborso.
Art. 19
Schema di ripartizione delle responsabilità
In caso di denuncia con modulo c.a.i. con firma congiunta:
- il grado di responsabilità imputabile ad ogni assicurato è determinato dall’impresa gestionaria sulla base delle evidenze risultanti dal modulo di denuncia di sinistro, secondo quanto previsto dallo “Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali” allegato al D.P.R. di attuazione dell’art. 150 del Codice delle Assicurazioni.
In tutti gli altri casi:
- vengono prese in considerazione anche le eventuali dichiarazioni testimoniali o i verbali delle autorità. Qualora il sinistro si sia verificato in circostanze non espressamente previste nello “Schema“ allegato, il grado di responsabilità sarà determinato con riferimento alle norme di legge e regolamenti oppure secondo le regole dettate dalla comune esperienza.
Art. 20 Gestione del sinistro
1. La gestione del sinistro, secondo le disposizioni e i limiti dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, compete all’assicuratore del veicolo danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile per quanto riguarda i danni al veicolo stesso, i danni al conducente di lieve entità, ed i danni alle cose trasportate appartenenti allo stesso conducente o al proprietario non trasportato.
2. Per i danni subiti dai trasportati si applica la CTT (artt. 33 ss).
3. In assenza di perizia, l’ammontare del risarcimento deve essere comprovato da idonea documentazione giustificativa.
4. La valutazione dei danni alla persona deve essere effettuata mediante una perizia medico legale ogniqualvolta il danno evidenzi una invalidità biologica permanente superiore all’1%. Nei casi in cui la perizia medico legale non è obbligatoria, l’ammontare del risarcimento deve essere comprovato da idonea documentazione giustificativa.
5. Per inabilità temporanea fino a 30 giorni senza postumi invalidanti, è sufficiente la documentazione di parte se ritenuta probante dalla Gestionaria, mentre per durate superiori è necessario quantomeno il parere del medico fiduciario aziendale.
6. L’indennizzo delle cose trasportate deve trovare riscontro in una corrispondente documentazione giustificativa ad eccezione dei danni di valore inferiore a 150 euro che possono invece essere giustificati da una dichiarazione del liquidatore.
7. L’impresa gestionaria è tenuta anche alla gestione di eventuali azioni di rivalsa di enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro.
Art. 21
Accertamento e liquidazione dei danni
1. L’impresa gestionaria corrisponderà all’avente diritto, nell’interesse e nel nome dell’impresa debitrice, il risarcimento a lui dovuto nei limiti del massimale di polizza dell’impresa del responsabile civile.
Nel computo del massimale occorre comunque tenere conto di tutti i danni il cui pagamento finale graverà sulla debitrice.
2. Per quanto riguarda i danni alla persona del conducente non responsabile in tutto o in parte, la gestionaria provvede alla liquidazione del danno nel limite previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
3. In caso di superamento di tale limite, rilevato dalla perizia medico legale dell’impresa gestionaria o da altri elementi che evidenzino in maniera inequivocabile la natura non lieve della lesione, la pratica va trasmessa immediatamente alla debitrice per la gestione in regime ordinario limitatamente a quella specifica tipologia di danno. La perizia non va disposta in casi di evidente superamento del limite del 9% di invalidità permanente.
Art. 22 Offerta di liquidazione
1. In caso di mancato accordo con il danneggiato sull’entità dell’indennizzo, l’impresa gestionaria, ove ne sussistano i presupposti, gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta nei termini di legge. La somma in tal modo corrisposta va imputata nella liquidazione definitiva del danno.
2. Ogni successivo pagamento da parte della gestionaria va segnalato alla stanza di compensazione.
Art. 23
Rimborsi a favore della gestionaria
1. I risarcimenti operati dalla gestionaria relativi ai danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate vengono rimborsate mediante un “forfait unico” stabilito annualmente dal Comitato Tecnico previsto dal Regolamento di attuazione dell’art. 150 eventualmente differenziato in 3 macroaree territoriali per la componente del forfait relativa ai danni alle cose.
2. In caso di risarcimenti effettuati su basi concorsuali, il forfait è dovuto al 50% .
3. Il forfait richiesto dalla gestionaria è quello relativo all’anno di accadimento del sinistro.
4. Il rimborso deve essere richiesto alla debitrice, tramite GSC, entro il termine di 14 mesi dalla data del pagamento a pena di decadenza.
Art. 24
Danni alle cose trasportate
Nell’ambito del forfait unico di cui all’art. 23 rientrano anche i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo non presente sullo stesso.
Art. 25
Pagamenti rientranti nel forfait unico
Nell’ambito del forfait unico di cui all’art. 23 rientrano anche le gestioni delle azioni di rivalsa kasko, di rivalsa di enti mutualistici, di assicuratori privati e quelle dei datori di lavoro.
Art. 26
Accesso agli atti ed esercizio delle rivalse contrattuali
1. Qualora l’impresa debitrice debba evadere una richiesta di accesso agli atti da parte del proprio contraente o assicurato deve inoltrare la richiesta all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. Nei confronti dell’impresa gestionaria trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 20 febbraio 2004, n. 74.
2. Qualora l’impresa debitrice debba esercitare un’azione di rivalsa prevista dal contratto di assicurazione, può richiedere alla gestionaria la documentazione necessaria per l’esercizio del proprio diritto.
Art. 27 Diritti di gestione
1. A fine esercizio GSC opera una comparazione del numero di gestioni tra ogni gestionaria e ogni debitrice di ogni impresa.
2. Le imprese con un saldo numerico“gestionaria” positivo hanno diritto a ricevere da quelle con un saldo numerico “gestionaria” negativo un importo
corrispondente ad una percentuale del 15% del forfait unico, per ogni gestione di differenza rispetto al totale “debitore”.
3. Se nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’importo, l'impresa gestionaria non abbia documentato l'inesattezza dei numeri indicati dal gestore della stanza di compensazione, quest’ultimo ne richiede l'importo all'Istituto fideiussore se l'impresa stessa non lo abbia versato nei termini e con le modalità stabilite, e le assegna un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione della fideiussione.
Art. 28
Verifica dei requisiti per l’ammissione in stanza di compensazione
1. Ai fini dei controlli previsti dalla presente convenzione per il rimborso dei pagamenti l'impresa gestionaria trasmette mensilmente ad ANIA un flusso informatico con l’elenco dei sinistri per i quali essa abbia corrisposto gli indennizzi di cui chiede il rimborso, senza indicazione dei relativi importi.
2. Sono ammessi in stanza di compensazione i pagamenti relativi a sinistri per i quali siano stati superati i controlli previsti dall’art. 4, lett. b), che vengono inviati da Ania al GSC.
Le imprese sono dispensate dall’esibizione della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, fermo restando che la pratica del sinistro deve rimanere a disposizione per un periodo massimo di 10 anni per eventuali accertamenti relativi alle liquidazioni effettuate.
Art. 29
Rimborsi tramite stanza di compensazione
1. I rimborsi dei forfait tramite stanza di compensazione avvengono con cadenza mensile.
2. Ai fini dei controlli previsti dall’art. 3 lett g), con la medesima cadenza temporale prevista dall’art. 28, l’impresa gestionaria trasmette al GSC il flusso informatico di cui al citato articolo, comprensivo dei relativi importi.
3. Il gestore della stanza di compensazione, sulla base del flusso informatico ricevuto da Ania e degli importi ricevuti dalle imprese, differenziati per tipologia di danno (veicoli, persone, cose), determinerà la posizione creditoria o debitoria – calcolata sulla base dei rimborsi forfetari - di ciascuna impresa nei confronti di ognuna delle altre per il mese in oggetto, dandone comunicazione alle imprese.
4. Gli importi dei risarcimenti effettuati dall’impresa gestionaria, con la sola eccezione di quelli per risarcimenti ai trasportati superiori al plafond, non vengono in alcun modo comunicati alle imprese debitrici che dispongono dettagliatamente
della sola informazione relativa al numero di danni gestiti per loro conto ed i rispettivi forfait.
5. Le imprese, il cui saldo complessivo risulterà a loro debito, dovranno bonificare a favore di GSC il saldo da ciascuna dovuto. GSC provvederà quindi a bonificare alle imprese, il cui saldo complessivo risulterà a loro credito, il saldo a ciascuna dovuto.
Art. 30
Rimborso del sinistro e rivalsa per il recupero della franchigia
1. Nel caso in cui l’assicurato responsabile del sinistro, secondo le modalità e nei termini stabiliti nella Convenzione ANIA/GSC, abbia esercitato il diritto di rimborso dello stesso rimborsando a GSC l’importo del danno liquidato dall’impresa gestionaria, la stanza di compensazione provvede a regolarizzare i successivi movimenti contabili.
2. Nei casi di rivalsa dell’impresa assicuratrice per il recupero della franchigia contrattuale, la stanza di compensazione comunica all’impresa debitrice l’importo effettivo del pagamento solo nei casi in cui questo sia inferiore all’importo della franchigia.
Art. 31
Gestione dell’impresa responsabile
1. La debitrice, quando sia subentrata nella gestione del danno a seguito di interruzione della procedura CID per carenza di copertura assicurativa dichiarata dalla stessa tramite SIC e rilevi l’insussistenza di tale causa di inapplicabilità la debitrice deve proseguire nella gestione del danno liquidando l’importo dovuto che resta completamente a suo carico.
2. La debitrice, quando sia subentrata nella gestione del danno a seguito di interruzione della procedura CID per dichiarata inesistenza del sinistro rilevata in fase di verifica della responsabilità la debitrice deve proseguire nella gestione del danno liquidando l’importo dovuto che resta completamente a suo carico.
3. In tutti gli altri casi la debitrice addebita, fuori stanza di compensazione, alla gestionaria l’importo del danno liquidato.
Art. 32 Decorrenza
La Convenzione ha effetto per i sinistri che si verificheranno a partire dal 1° febbraio 2007
PARTE TERZA CONVENZIONE TERZI TRASPORTATI
Art. 33
Scopo della Convenzione
1. La Convenzione Terzi Trasportati, di seguito denominata CTT, ha lo scopo di regolare l’esercizio della rivalsa conseguente alla gestione del danno del trasportato, effettuata tra imprese r.c. auto ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
2. L’impresa assicuratrice del veicolo vettore, denominata “Gestionaria”, che intenda chiedere il rimborso di quanto risarcito al trasportato all’impresa assicuratrice del veicolo presunto responsabile, denominata “Debitrice”, deve attenersi alle modalità ed ai termini previsti dalla presente Convenzione.
3. La Convenzione non si applica ai sinistri, come definiti all'art. 34, per i quali la Gestionaria abbia ricevuto la richiesta di risarcimento in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione, a qualsiasi titolo avvenuta, della Debitrice dallo stato di impresa partecipante. In quest’ultimo caso l’impresa del vettore eserciterà la rivalsa secondo i principi stabiliti dalla Xxxxx.
Art. 34 Ambito di applicazione
1. La presente Convenzione si applica ai sinistri avvenuti in Italia tra due o più veicoli a motore identificati e coperti da assicurazione obbligatoria, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, e riguarda i danni alla persona del trasportato, purché gestito in Italia, e alle cose di sua proprietà a bordo del veicolo assicurato con la Gestionaria.
2. La Convenzione disciplina l’esercizio delle rivalse da parte dell’impresa Gestionaria nei confronti della Debitrice secondo le fattispecie di seguito descritte:
a) sinistro tra due veicoli, con esito positivo della verifica di copertura assicurativa a mezzo interrogazione SIC.
b) sinistro tra due veicoli, con esito negativo della verifica di copertura assicurativa a mezzo interrogazione SIC
c) sinistro tra due veicoli di cui uno o entrambi non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
d) sinistro tra più di due veicoli a motore
e) sinistro tra due veicoli non rientrante nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto (art. 18 caso 6) per assenza di collisione con il veicolo responsabile
3. La Convenzione non opera per i sinistri per i quali trova applicazione l’Accordo Sinistri Catastrofali.
4. L’esercizio dell’azione di rivalsa per i sinistri di cui al punto 2 a) viene effettuata attraverso la stanza di compensazione di cui all’art. 39. Per i sinistri di cui ai punti 2. b), c) d) ed e) si procede invece con una rivalsa fuori stanza di compensazione secondo le modalità indicate all’art. 40.
5. A prescindere dal numero di veicoli coinvolti nel sinistro, ai fini dell’esercizio dell’azione di rivalsa ai sensi della presente Convenzione, è necessario che sia il veicolo vettore sia quello del responsabile, totale o parziale, siano identificati ed assicurati con imprese aderenti.
Art. 35
Verifica copertura assicurativa del veicolo responsabile
1. In caso di sinistro tra due veicoli, esclusi quelli di cui all’art. 34.2C (veicoli non targati), la Gestionaria prima di procedere all’esercizio dell’azione di rivalsa di cui all’art. 39 (stanza di compensazione) è tenuta a verificare attraverso il servizio SIC e secondo le modalità previste dall’articolo 16 la copertura assicurativa del veicolo della Debitrice.
2. Negli altri casi (rivalsa fuori stanza di compensazione) la verifica della copertura assicurativa del veicolo della Debitrice, deve essere provata da idonea documentazione.
Art. 36
Gestione e valutazione del danno
1. La gestione dei danni subiti dai trasportati, viene effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dagli artt. 141 e 148 del Codice delle Assicurazioni.
2. Limitatamente al danno alla persona del trasportato, il risarcimento viene effettuato a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La rivalsa avviene invece tenendo conto delle quote di responsabilità.
3. L’impresa corrisponde al trasportato leso l’integrale risarcimento per il danno alla persona decurtando solo l’eventuale quota corrispondente alla responsabilità derivante da un comportamento del trasportato non conforme alle norme della circolazione.
4. La valutazione dei danni alla persona deve essere effettuata mediante una perizia medico legale ogniqualvolta il danno evidenzi una invalidità biologica permanente superiore all’1%. Nei casi in cui la perizia medico legale non è obbligatoria, l’ammontare del risarcimento deve essere comprovato da idonea documentazione giustificativa.
Per inabilità temporanea fino a 30 giorni senza postumi invalidanti, è sufficiente la documentazione di parte se ritenuta probante dalla Gestionaria, mentre per durate superiori è necessario quantomeno il parere del medico fiduciario aziendale.
5. Al fine di valutare il rischio di superamento del massimale minimo di legge, è necessario che le imprese interessate si tengano reciprocamente informate dal momento in cui la gravità del sinistro lasci prevedere il superamento del massimale stesso.
A tal fine la Gestionaria e la Debitrice sono tenute ad informare tempestivamente il SARC rispettivamente della Debitrice e della Gestionaria e a seguire le disposizioni di cui agli artt. 140 e 141 del Codice delle Assicurazioni.
In assenza del suddetto contatto la ripartizione dell’eventuale esborso eccedente il massimale della Debitrice sarà demandata ad un lodo pronunciato dall’Organismo Arbitrale che impegnerà le imprese coinvolte.
6. Nella gestione convenzionale sono comprese le rivalse di assicuratori sociali e privati nonché le richieste di datori di lavoro.
7. La Gestionaria, quando preveda un pagamento superiore a al plafond di cui all’art.3825.000 euro, è tenuta ad inviare alla Debitrice un’apposita informativa indicando gli elementi di valutazione del danno conosciuti a quel momento. La mancata o ritardata informativa alla Debitrice può essere segnalata ad ANIA che applica una penalità di 1.000 euro.
8. In caso di azione giudiziaria relativa a danni superiori a al plafond di cui all’art.3825.000 euro, la Gestionaria è tenuta a segnalare tempestivamente al SARC della Debitrice la data della prima udienza ai fini di un possibile intervento di quest’ultima in giudizio ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Art. 37
Determinazione del grado di responsabilità dei conducenti
1. In caso di denuncia con modulo c.a.i. a firma congiunta, il grado di responsabilità imputabile ad ogni assicurato è determinato dall’impresa gestionaria sulla base delle evidenze risultanti dal modulo di denuncia di sinistro, secondo quanto previsto dallo “Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali” allegato al D.P.R. n. 254/2006.
2. In caso di assenza di modulo c.a.i. a firma congiunta, possono essere prese in considerazione anche le dichiarazioni testimoniali o i verbali di Autorità, fermo
restando che per tali sinistri di cui all’art. 34 punto 2 a) va attivata la procedura di cui all’art. 18.
3. Qualora il sinistro si sia verificato in circostanze non espressamente previste nello “Schema“ allegato, il grado di responsabilità sarà determinato con riferimento alle norme di legge e regolamenti oppure secondo le regole dettate dalla comune esperienza.
4. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la ripartizione delle responsabilità è determinata avuto riguardo a leggi e regolamenti in materia di circolazione stradale.
Art. 38
Rimborsi a favore della gestionaria
1. I risarcimenti operati dalla gestionaria relativi alla persona del trasportato e alle cose di sua proprietà vengono rimborsati attraverso un forfait stabilito annualmente dal Comitato Tecnico previsto dal Regolamento di attuazione dell’art. 150. Il rimborso forfetario riguarda ogni singolo trasportato leso.
2. Per risarcimenti di valore inferiore o uguale a 5.000 euro, viene riconosciuto alla gestionaria un forfait gravato da una franchigia assoluta il cui ammontare è stabilito dal suddetto Comitato Tecnico. Il forfait non viene riconosciuto quando il danno effettivamente liquidato al trasportato sia inferiore o uguale alla franchigia.
3. Per risarcimenti di valore superiore a 5.000 euro, la gestionaria riceve in rimborso il forfait, maggiorato dell’importo eccedente detto plafond e gravato da una franchigia calcolata in percentuale sull’ammontare effettivo del risarcimento, con un limite massimo espresso in valore monetario. La percentuale della franchigia e il suo limite massimo sono determinati dal Comitato Tecnico previsto dal Regolamento di attuazione del DPR 254/2006.
4. Il forfait richiesto dalla gestionaria è quello relativo all’anno di accadimento del sinistro.
5. In caso di erronea attribuzione del ruolo del danneggiato (trasportato anziché conducente), la gestionaria, oltre al pagamento di una penalità prevista nelle norme operative, deve anche restituire il forfait alla debitrice senza poter più chiedere a quest’ultima alcun tipo di rimborso.
6. In caso di risarcimenti effettuati su basi concorsuali, sia il forfait che l’eccedenza rispetto al plafond di 25.0005.000 euro sono dovuti al 50%.
7. Le rivalse di enti mutualistici, di datori di lavoro o di assicuratori privati rientrano tra le voci del danno alla persona rimborsabili attraverso il suddetto forfait.
8. Non sono rimborsabili e non vengono computate ai fini del superamento del plafond, le seguenti voci di danno:
- Spese di resistenza della gestionaria;
- Spese di liquidazione;
- Spese di accertamento peritale
9. Se il superamento del plafond avviene a seguito di una integrazione effettuata dalla gestionaria alla quale era già stato accreditato il forfait, si procede all’integrazione del rimborso secondo le modalità previste al 3° comma.
Art. 39
Rimborsi tramite stanza di compensazione
1. In caso di sinistro tra due veicoli rientranti nella previsione di cui all’art. 34.2a), la richiesta di rimborso deve essere effettuata attraverso la procedura disciplinata dall’articolo 29. Non sono pertanto ammesse, per tali fattispecie, rivalse fuori stanza di compensazione.
2. Il rimborso deve essere richiesto alla debitrice entro il termine di 14 mesi dalla data del pagamento a pena di decadenza.
3. L’invio in stanza di compensazione di tali richieste di rimborso è soggetto alla medesima disciplina di cui agli art.28 e 29.
Art. 40
Rimborsi fuori stanza di compensazione
1. I rimborsi fuori stanza di compensazione devono essere richiesti dalla Gestionaria esclusivamente attraverso il SARC nei casi di seguito indicati:
a. sinistro tra più di due veicoli;
b. sinistro tra due veicoli in cui siano coinvolti veicoli non targati compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153;
c. sinistro tra due veicoli dove il SIC non abbia confermato la copertura assicurativa del veicolo assicurato con l’impresa debitrice;
d. sinistro tra due veicoli ma non rientrante nella procedura di risarcimento diretto (art. 18 caso 6) per assenza di collisione con il veicolo responsabile
La richiesta va indirizzata, entro 6 mesi dalla data di pagamento a pena di decadenza, al SARC della Debitrice secondo la specifica modulistica.
Il rimborso relativo alle lettere b) c) e d) viene effettuato secondo le modalità di cui all’art.38 e dà diritto alla gestionaria di chiedere il rimborso dei diritti di gestione nella misura prevista dall’art. 41.
Il rimborso relativo alla lettera a) viene sempre effettuato integralmente o in funzione delle effettive quote di responsabilità. Non sono riconosciuti i diritti di gestione.
Il rimborso a favore della Gestionaria o il diniego dello stesso devono essere effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della rivalsa.
Il mancato rispetto di tale termine può essere segnalato ad ANIA che interviene nei confronti dell’impresa destinataria della rivalsa per obbligarla al rimborso e al pagamento di una penalità.
2. La Debitrice può contestare alla Gestionaria i criteri di quantificazione del danno (per pagamenti superiori al plafonda 25.000) o di riparto delle responsabilità nei limiti stabiliti dall’art. 44.
La risoluzione a tali contestazioni può essere risolta attraverso il ricorso alla procedura arbitrale di cui al precedente art. 14. 1 a). In attesa del lodo la debitrice non è tenuta ad effettuare alcun rimborso.
La Debitrice può rifiutare il rimborso del danno anche in caso di:
a. carenza di copertura assicurativa;
b. documentazione incompleta a supporto della richiesta di rimborso;
c. pagamenti eccedenti il massimale minimo di legge.
3. In caso di responsabilità concorsuale della Gestionaria ed in presenza di una pluralità di veicoli corresponsabili la Gestionaria chiede il rimborso pro quota a ciascuna corresponsabile.
In assenza di quote di responsabilità civile garantite dalla Gestionaria e in presenza di una pluralità di veicoli responsabili, il rimborso può essere richiesto integralmente ad una sola delle imprese aderenti ritenute responsabili. Spetta poi a quest’ultima rivalersi pro quota sulle altre corresponsabili, ricorrendo eventualmente alla procedura arbitrale.
4. La gestionaria può inoltre rivalersi nei confronti dell’impresa non aderente (oppure nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per veicolo non assicurato, non identificato o rubato o dell’UCI in caso di veicolo straniero) per la quota di responsabilità attribuibile a quest’ultima.
Art. 41 Diritti di gestione
1. A fine esercizio GSC opera una comparazione del numero di gestioni “CTT” tra ogni gestionaria e ogni debitrice di ogni impresa.
2. Le imprese con un saldo numerico“gestionaria” positivo hanno diritto a ricevere da quelle con un saldo numerico “gestionaria” negativo un importo corrispondente ad una percentuale del 15% del forfait della rispettiva tipologia di danno, per ogni gestione di differenza rispetto al totale “debitore”.
3. Se nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’importo, l'impresa gestionaria non abbia documentato l'inesattezza dei numeri indicati dal gestore della stanza di compensazione, quest’ultimo ne richiede l'importo all'Istituto fideiussore se l'impresa stessa non lo abbia versato nei termini e con le modalità stabilite, e le assegna un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione della fideiussione.
Art. 42
Procedura di controllo sui pagamenti della Gestionaria
1. La presente norma si applica esclusivamente per i pagamenti rimborsati secondo le modalità del precedente art. 39.
2. Quando la Gestionaria effettui, per una partita di danno, pagamenti complessivamente superiori al plafond di cui all’art. 38 a 25.000 euro la stessa, contestualmente all’invio della richiesta di rimborso in stanza di compensazione, deve inviare copia della pratica al SARC della Debitrice. Il mancato invio nei termini prestabiliti della pratica al SARC della Debitrice consente a quest’ultima di segnalare il caso ad ANIA che richiede la pratica all’impresa inadempiente. Qualora rimanga senza riscontro anche il sollecito dell’ANIA entro il temine di 30 giorni, all’impresa inadempiente viene applicata una penalità di euro 1.000 e la Debitrice può chiedere lo storno dell’importo addebitato in stanza di compensazione.
Art. 43
Contestazioni sulla quantificazione del danno
Per i casi descritti agli artt. 39 (rimborsi in stanza di compensazione) e 40 (rimborsi fuori stanza di compensazione) e limitatamente a pagamenti superiori al plafond di cui all’art.38a 25.000 euro, la Debitrice che intenda contestare la quantificazione del danno deve farlo entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione, a pena di decadenza. Qualora le due imprese non trovino un accordo entro lo stesso termine l’impresa interessata potrà attivare la procedura arbitrale di cui all’art. 14.
Art. 44 Contestazioni sulla responsabilità
1. Fuori stanza di compensazione, in presenza di una richiesta di risarcimento presentata attraverso un modulo di constatazione amichevole a firma congiunta, la valutazione della responsabilità del sinistro operata dalla Gestionaria non dà diritto a contestazioni da parte dell’impresa della debitrice salvo che per danni superiori al plafond di cui all’art.38a 25.000 euro. In tal caso l’impresa debitrice può fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del fascicolo a pena di decadenza, prova contraria attraverso presentazione di verbali di autorità o di evidenze relative ad un erronea valutazione di elementi oggettivi non considerati dai conducenti al momento della compilazione del modulo c.a.i..
2. In assenza di una richiesta di risarcimento presentata attraverso un modulo di constatazione amichevole a firma congiunta, la valutazione della responsabilità del sinistro operata dalla gestionaria può essere oggetto di contestazione da parte della debitrice e, in assenza di una conciliazione tra le imprese interessate può essere oggetto di un ricorso alla procedura arbitrale ai sensi dell’art. 14. In caso di sinistro di cui all’art. 34 punto 2 a) vale la procedura di cui all’art. 18.
3. In presenza di sinistri in cui siano coinvolti più di due veicoli, (o veicoli non targati), l’impresa debitrice può contestare la valutazione della responsabilità da parte della Gestionaria entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, a pena di decadenza.
4. La Gestionaria, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione a pena di decadenza, può rivedere la propria valutazione sul riparto delle responsabilità oppure la conferma fornendo al SARC dell’altra impresa idonea documentazione giustificativa.
5. La Debitrice, che ritenga ancora contestabile la valutazione della responsabilità, può attivare la procedura arbitrale.
Art. 45 Decorrenza
La Convenzione ha effetto per i sinistri che si verificheranno a partire dal 1° febbraio 2007
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