REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA IN AREE RISERVATE O A PAGAMENTO
E PER LA CONCESSIONE POSTI AUTO ALLE STRUTTURE RICETTIVE
Approvato nella seduta del Consiglio comunale n. 19 del 31 marzo 2021
TITOLO I
RILASCIO PERMESSI PER LA SOSTA
Art. 1 RESIDENTI
1. Ai residenti anagrafici nel Comune di Sirolo è concesso un permesso di sosta, avente validità biennale, per ogni veicolo di loro proprietà.
2. Per i ciclomotori e motoveicoli è rilasciato, ugualmente, un permesso per ogni mezzo;
3. Possono essere equiparati a veicoli dei residenti anche quelli a disposizione degli stessi tramite leasing, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono, purché ciò risulti da documentazione ufficiale.
Art.1 bis AMMINISTRATORI COMUNALI
1. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali e i componenti la Giunta Comunale, qualora non residenti in questo Comune, per quanto riguarda il rilascio dei permessi sono equiparati ai residenti, per cui nei loro confronti saranno applicate le disposizioni di cui all’art.1.
Art.2 AUTORIZZATI
1. Ai proprietari di abitazioni, ubicate in questo Comune, non residenti, è concesso un permesso annuale di transito e sosta, per ogni veicolo di loro proprietà.
2. A tutti coloro che, non residenti, dimorano in questo Comune per un periodo non inferiore a due settimane, è concesso un solo permesso avente validità per il periodo di dimora, fattosalvo quanto previsto all’art.2 bis.
3. A tutti coloro che, non residenti, dimostrino di avere domicilio di lavoro in ambito territoriale di Sirolo, viene rilasciato un unico permesso, avente validità annuale, previa dimostrazione dell’effettiva e motivata necessità. Per questo specifico caso potranno essere rilasciati più permessi (sino ad un massimo di tre) qualora ne venga evidenziata la effettiva necessità;
4. Per quanto riguarda il precedente comma 3 è consentito il rilascio di permessi temporanei gratuiti, aventi validità giornaliera, purché motivati da effettive e dimostrabili esigenze di lavoro.
Art.2 bis
PERMESSI STAGIONALI PER LE STRUTTURE RICETTIVE
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art.2, la Giunta Comunale, previo apposito atto deliberativo, può definire un numero di parcheggi non riservati, destinati al rilascio di permessistagionali a favore delle strutture ricettive locali così come definite dalla normativa vigente.
2. Tutte le strutture ricettive possono chiedere detti permessi stagionali con il limite massimo pari al numero di camere presenti nella struttura ricettiva stessa, ad esclusione di quelle indicate negli artt. 22,27,32 e 33 della Legge Regionale 11 luglio 2006 n.9 e xx.xx. e ii., le quali possono chiedere solo un permesso per ogni unità abitativa.
3. Nell’atto deliberativo la Giunta Comunale dovrà:
a) individuare i parcheggi interessati;
b) definire la durata della validità dei permessi rilasciati, riferita, sempre e
comunque, all’anno solare del rilascio;
c) quantificare il costo di ogni singolo permesso.
4. Ogni permesso rilasciato dovrà contenere:
a) l’indicazione della struttura ricettiva proprietaria del permesso;
b) il periodo di validità;
c) l’indicazione dei parcheggi di riferimento;
5. Resta tassativo il fatto che il permesso in questione avrà validità solo ed esclusivamente per i parcheggi sul permesso stesso indicati, per cui non consentirà la sosta gratuita in altri parcheggi a pagamento esistenti sul territorio comunale.
6. La perdita di possesso a qualsiasi titolo del permesso dà diritto al rilascio di un nuovo permesso. Il rilascio di un nuovo permesso, che avrà una validità limitata alla medesima scadenza dell’originale di cui si è perso il possesso,
comporterà il pagamento di un corrispettivo rapportato, in proporzione, al residuo periodo di validità del medesimo. Il rilascio del nuovo permesso è subordinato alla produzione di specifica richiesta contenente la dichiarazione di perdita di possesso rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Art. 3 RILASCIO DEI PERMESSI
1. Il rilascio dei permessi di cui ai precedenti articoli 1, 1 bis, 2 e 2 bis avverrà a cura della Polizia Locale, in collaborazione con l’Ufficio Anagrafe ove necessario;
2. Per il rilascio dei permessi dovrà essere prodotta apposita domanda al Sindaco, in carta libera, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento, così individuati per residenti, proprietari di abitazione, dimoranti, domicilio di lavoro, residenti nel centro storico, proprietari di abitazione nel centro storico, permessi stagionali delle strutture ricettive di cui all’art.2 bis.
3. Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di una somma, definita dalla Giunta Comunale, e potrà essere differenziato in funzione del tipo di contrassegno rilasciato.
4. La Polizia Locale, per il rilascio di tutte o alcune tipologie di permessi indicate al comma 2, potrà avvalersi di apparecchiature elettroniche. In tal caso il richiedente potrà essere esonerato dalla presentazione dei moduli.
Art. 4 PRESCRIZIONI E MODALITA'
1. Per quanto riguarda i permessi di cui agli artt.1, 1 bis e 2:
a) le prescrizioni relative agli orari, luoghi di sosta e validità, previste dal presente regolamento e che costituiscono parte integrante dell'apposita ordinanza sindacale, devono essere rigorosamente rispettate dai titolari delle autorizzazioni stesse;
b) a coloro che, durante il periodo di validità del permesso, vengono contestate tre violazioni per il mancato rispetto delle norme riportate indicate
nel presente regolamento e nell’ordinanza sindacale, oltre all'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative, potrà essere sospeso il permesso per 30 giorni. In caso di ulteriori violazioni il permesso potrà essere revocato per tutto il periodo di validità;
c) il permesso di sosta rilasciato ai residenti, salva specifica comunicazione e restituzione del permesso, è revocato d’ufficio qualora venga accertato che hanno trasferito la residenza in altro Comune;
d) il permesso di sosta rilasciato ai proprietari di abitazione, salva specifica comunicazione e restituzione del permesso, è revocato d’ufficio in caso di cessione dell’abitazione;
e) il permesso di sosta rilasciato ai lavoratori, salva specifica comunicazione e restituzione del permesso, è revocato d’ufficio in caso di domicilio di lavoro in altro comune;
f) nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato o venga ceduto, dovrà essere richiesto un nuovo permesso con le modalità di cui all’art.3, con restituzione del vecchio;
g) nel caso di perdita di possesso del permesso, dovrà essere richiesto un nuovo permesso con le modalità di cui all’art. 3, previa dichiarazione scritta, sotto la propria responsabilità, dell’avvenuto smarrimento;
2. Per quanto riguarda i permessi di cui all’art.2 bis, oltre a quanto previsto al
precedente comma 1, i permessi possono essere revocati:
- per esplicita richiesta scritta del beneficiario;
- a seguito di accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale di
dichiarazione mendace in sede di richiesta.
Art.5 ESPOSIZIONE PERMESSI
1. Per quanto riguarda i permessi di cui agli artt. 1, 1 bis e 2:
a) i permessi debbono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. Per i cicli e i motocicli i permessi dovranno essere esibiti a richiesta;
b) l'uso del permesso su un altro veicolo o l'esposizione di fotocopie
comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, salvo che non si configurino illeciti penali;
c) la revoca di cui al precedente comma 2 comporterà l’obbligo per il titolare di proporre una nuova richiesta e la somma dovuta, in questo caso, sarà del doppio rispetto a quella definita dalla Giunta Comunale e valida in quel periodo.
2. Per quanto riguarda i permessi di cui all’art.2 bis gli stessi dovranno essere
esposti, in originale, sui veicoli interessati.
Art.6 SCADENZE
1. I permessi biennali avranno scadenza decorsi due anni dalla data di rilascio come risultante dal permesso.
2. I permessi annuali avranno una unica scadenza (31 dicembre di ogni anno) anche se larichiesta viene inoltrata durante o alla fine dell’anno.
3. I permessi per i dimoranti avranno una scadenza rapportata al periodo di presenza sulterritorio come dichiarato al momento della richiesta di rilascio del permesso.
4. I permessi stagionali avranno la validità così come stabilito dall’art.2 bis,
comma 3, lettera B).
Art.7 RINNOVI
1. Il rinnovo dei permessi di sosta avverrà a seguito di presentazione di nuova domanda. Al momento del rilascio del nuovo permesso dovrà essere riconsegnato il vecchio.
2. La richiesta di rinnovo annuale potrà essere proposta in qualsiasi momento, fermo restandoil fatto che il mancato rinnovo farà venir meno i diritti insiti nel permesso in questione.
3. I permessi per i dimoranti e i permessi stagionali non sono oggetto di rinnovo ma di nuova autorizzazione.
4. I rinnovi soggiacciono alla procedura di cui all’art. 3.
Art.8
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E DEROGHE
1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento sono predisposte e rilasciate dall’Ufficio di Polizia Locale e sottoposte alla firma del Sindaco in seguito ad accertamenti e valutazioni fatte con i criteri predeterminati nei precedenti articoli.
2. In tutti i casi di accertata necessità, non contemplati nel presente regolamento, l’Ufficio di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi temporanei, previa comunicazione al Sindaco, aventi validità sino ad un massimo di trenta giorni, rinnovabili per altri trenta giorni.
3. L’Ufficio di Polizia Locale istituisce registri distinti per categoria su cui annotare i permessi rilasciati.
4. La Polizia Locale, per il rilascio di tutte o alcune tipologie di permessi indicati nel presente regolamento, potrà avvalersi di apparecchiature elettroniche. In tal caso il richiedente potrà essere esonerato dalla presentazione dei moduli ed i registri saranno creati in formato elettronico.
Art.9 REGOLAMENTAZIONE DOCUMENTI
1. Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete sia per la parte che riguarda le dichiarazioni in essa contenute che per la documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che gli uffici ne danno all'interessato. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.
2. Qualora l’Ufficio di Polizia Locale, in sede di istruttoria della richiesta, ravvisi la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa, ne darà comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L’interessato dovrà trasmettere la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ufficio. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.
Art.10 SANZIONI
1. Per violazioni al presente regolamento si applicheranno le sanzioni previste dal Codice dellaStrada vigente a quella data.
2. Nel caso di mancata esposizione del permesso si procede alla sanzione ai sensi del Codice della Strada. Qualora, successivamente, il trasgressore esibisca i predetti documenti in originale, rilasciati o rinnovati in data anteriore alla commessa violazione, da cui risulti che il veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione era regolarmente autorizzato, l’Ufficio di Polizia Locale provvederà a contestare la violazione dell’obbligo di esposizione del contrassegno applicando la sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 25,00 e ritirando, nel contempo, l’accertamento di violazione del Codice della Strada.
TITOLO II
CONCESSIONE DI POSTI AUTO IN FORMA FISSA E PREDETERMINATA
Art. 11 OGGETTO
Il presente titolo del regolamento ha lo scopo di incentivare la forte vocazione turistica del Comune di Sirolo e, al contempo, di garantire la sosta organizzata dei veicoli dei turisti, nel rispetto delle soste ordinarie, disciplina l'assegnazione, a favore delle strutture ricettive presenti sul territorio, dei parcheggi pubblici, nel rispetto dell'interesse pubblico predominante alla sosta pubblica.
Art. 12
SOGGETTI DESTINATARI E CONDIZIONI
1. Le strutture ricettive, alberghiere, extra-alberghiere e le altre strutture ricettive, ad esclusione di quelle indicate negli artt. 22,23,27,32 e 33 della Legge Regionale 11 luglio 2006 n.9 e xx.xx. e ii., presenti nel Comune di Sirolo e dotate di partita iva, possono richiedere posti auto in concessione esclusivamente per la sosta dei veicoli dei clienti.
2. A tal fine le suddette strutture devono presentare domanda di concessione di posti auto sotto forma di concessione annuale, a titolo oneroso.
3. Il canone della concessione ed i termini di pagamento, secondo le norme tempo per tempo vigenti, sono quelle adottate dal Comune con gli atti dei competenti organi.
4. La concessione dei parcheggi può essere richiesta in due modalità, secondo le regole di seguito specificate:
a) in forma fissa e predeterminata, riservata alla singola struttura ricettiva, su aree definite dall’amministrazione comunale e delimitate da righe gialle o da altre apposite segnalazioni nelle aree pubbliche di parcheggio;
b) in forma fissa e predeterminata, riservata alla singola struttura ricettiva
in aree specificamente definite dall’amministrazione allo scopo.
5. Per le richieste indicate al precedente comma 4 si deve utilizzare l’apposito modulo denominato richiesta concessione posti auto fissi per strutture ricettive dotate di partita iva, allegato al presente regolamento.
Art. 13
CONCESSIONE POSTI AUTO IN FORMA FISSA E PREDETERMINATA
1. Non possono essere concessi posti auto alle attività ricettive che sono dotate di posti auto privati nella propria struttura pari al numero delle camere utilizzate per ospitare i turisti.
2. Le aree previste dall’art.12, comma 4, lettera A), saranno individuate nelle vicinanze della struttura richiedente, a totale discrezione dall’amministrazione comunale, nel rispetto dell'interesse pubblico predominante alla sosta pubblica.
3. Il criterio di valutazione e di assegnazione delle richieste di concessione di posti auto, di cui all’art.12, comma 4, lettera A), avviene sulla base del rapporto tra domanda turistica (rappresentata dalle presenze turistiche della struttura richiedente nell’anno precedente) ed offerta turistica della singola struttura (rappresentata dai posti letto moltiplicati per i giorni di apertura) in relazione al numero di camere della singola struttura come da richiesta, come da criteri ed esempi di cui all’Allegato 9 del presente regolamento.
4. I posti auto di cui all’art.12, comma 4, lettera B), saranno assegnati
mediante il criterio di ripartizione in proporzione alla effettiva domanda turistica
dichiarata dalla singola struttura (costituita dalle presenze turistiche comunicate ai sensi dell’imposta di soggiorno dell’anno precedente), rispetto al totale della domanda turistica costituita da tutte le strutture richiedenti (rappresentata dal totale delle presenze comunicate dalle singole attività richiedenti ai sensi dell’imposta di soggiorno), in relazione al numero delle camere dichiarato dalla singola struttura nella richiesta di concessione e al numero massimo di posti auto disponibili nell’area, come indicato nella formula contenuta nell’Allegato 10 del presente regolamento.
5. Sempre restando prevalente la discrezionalità dell'amministrazione nella concessione, per motivi di salvaguardia dell'interesse pubblico predominante, il limite massimo di posti auto comunque complessivamente assegnabili alla singola struttura è:
- pari al numero di camere della singola struttura, per le richieste di cui
all’art.12, comma 4, lettera A);
- pari al 15% del numero di posti disponibili nelle aree di cui all’art.12, comma 4, lettera B).
6. Qualora, nelle aree di cui all’art.12, comma 4, lettera B), restino disponibili alcuni posti auto dopo la ripartizione, gli stesi saranno assegnati a chi non ha ricevuto completa soddisfazione nella prima tornata di assegnazione, sempre con il criterio della ripartizione proporzionale di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Per le attività ricettive di nuova costituzione, quindi senza uno storico in termini di presenze, si effettuerà un calcolo approssimativo sulla base di una media delle strutture di analoga natura e dimensione (posti letto e camere).
8. Le strutture che non hanno avuto completa soddisfazione nelle assegnazioni, ai sensi del presente articolo, possono chiedere i permessi stagionali indicati nell’art.2 bis, sempre col limite del numero massimo complessivo pari al numero di camere adibite all’attività presenti nella struttura ricettiva.
9. I singoli posti concessi ai sensi del presente articolo dovranno essere opportunamente segnalati con l’indicazione della struttura ricettiva beneficiaria, a spese della stessa.
10. Il limite relativo al possesso della partita iva da parte della struttura richiedente, di cui all’art. 12, comma 1, può essere derogato in casi eccezionali con apposita delibera di Giunta, a seguito della richiesta motivata dell’interessato, nel rispetto dell’interesse pubblico predominante.
Art. 14
TERMINI E DURATA DELLA CONCESSIONE
1. Le richieste vanno presentate entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Le assegnazioni terminano comunque entro il 31 dicembre dell’anno oggetto della concessione.
2. In fase di prima applicazione, per la prossima stagione estiva le domande potranno essere presentate entro il 15 maggio 2021.
Art. 15 REVOCHE
1. Le concessioni possono essere revocate nei seguenti casi:
a) richiesta scritta di rinuncia da parte del concessionario;
b) revoca da parte dell’amministrazione comunale a seguito di
accertamento di dichiarazioni mendaci in sede di richiesta;
c) revoca da parte dell’amministrazione comunale a seguito di utilizzo non corretto delle assegnazioni, ai sensi del presente regolamento, ovvero di mancato pagamento del canone nei termini previsti.
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II
Art. 16 RESPONSABILITÀ
1. L'Amministrazione è completamente manlevata da eventuali responsabilità per danni provocati dai veicoli nelle operazioni di transito e parcheggio nelle aree indicate nel presente regolamento, ovvero per il parcheggio dei veicoli in modo non corretto, nonché per ogni altro danno a cose, persone o animali, ovvero per reati predatori.
Art. 17 REGISTRO
1. L’Ufficio comunale competente dovrà redigere un registro per il controllo delle emissioni di permessi e concessioni e per la verifica del rispetto delle norme e dei limiti del presente regolamento.
Art. 18
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ E
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente, quindi immediatamente eseguibile.
2. Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio e alla concessione dei permessi e posti auto, fatti salvi i contratti e gli accordi in vigore e non ancora scaduti.