ALLEGATO 5
COMUNE DI PAVIA
SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA’
Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx
Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 2022-2023
CODICE INTERNO: POP276 CUI: L00296180185202100019 CUP:
IL PROGETTISTA: arch. Xxxxx Xxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: xxx. Xxxxxxx Xxxx
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6: arch. Xxxx Xxxxxx
Pavia, lì 27 gennaio 2022
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA’ SERVIZIO MANUTENZIONE E AUTORITÁ COMPETENTE IN MATERIA SISMICA
Dirigente di Settore: Arch. Xxxx Xxxxxx – tel. 0382/399253 – e-mail: xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.xx Responsabile del Servizio: Xxx. Xxxxxxx Xxxx – tel. 0382/399333– e-mail: xxxxx@xxxxxx.xx.xx Pratica trattata da: Arch. Xxxxx Xxxxxxx – tel. 0382/545317 – e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi
L’anno , il giorno _, presso la sede del Comune di Pavia, Servizio Mobilità – xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 sono presenti, _ nato/a a
_ il _ il quale interviene nella sua qualità di Dirigente
Responsabile del Settore _ in forza del Decreto di nomina Pg.
_ ed agisce in nome e per conto del Comune di Pavia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;
e
la Ditta _ con sede legale in _ in via - CF/P.IVA qui rappresentata da
_ nato/a a _ il
, Legale Rappresentante, nel cui nome ed interesse quale Impresa appaltatrice in forma singola
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di Testimoni
PREMESSO
a) che con determinazione dirigenziale n. del _ è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto:
“Lavori di manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale, verticale – Anno 2022-2023 [POP 276]” per un importo contrattuale di €. _;
b) che in seguito a procedura negoziata, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale
n. _ di racc. gen. del , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del % ( percento);
c) che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. _ di racc. gen. del __ di dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b);
d) che, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile unico del procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto in data l’avvio dei lavori
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1) La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento generale»), nei limiti della sua applicabilità.
2) Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto.
3) Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: _ _ _
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1) L’importo contrattuale ammonta a euro _
2) L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3) Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 43, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre n. 207 del 2010 e degli artt. 36 comma 9 bis e 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2) E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.
1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19/04/2000, n.
145, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _ , all’indirizzo di Via
.
2) Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane Responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
3) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1) I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula o qualora vi siano ragioni
di urgenza, i lavori potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna.
2) I lavori in appalto devono essere terminati entro il 31/12/2023.
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale per la quale si richiama quanto indicato nel capitolato di gara.
2) La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.
2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3) Se l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’Appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4) Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.
1) Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:
a. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
x. xxxxxxxx e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
x. xxxxxxx, tracciati, verifiche, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione;
e. le vie di accesso al cantiere;
f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h. la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione.
3) L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4) La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5) L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6) Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1) La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2) La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3) La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6) Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1) Non è prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, 1° comma, del codice civile.
2) In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 28 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1) Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento;
2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma 8 del
d.P.R. n. 207 del 2010.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1) All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto all’ art. 37 “Pagamenti”, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente e dell’importo delle rate di acconto precedenti, che raggiunga la cifra di € 50.000,00 fatta eccezione per l’ultimo SAL che potrà essere di qualsiasi importo.
2) Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi della normativa vigente, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
3) In deroga al comma 2:
a. non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.
b. qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
4) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del codice civile.
5) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6) In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
7) In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a. tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b. ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1, comma 2;
c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136/2010;
d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e. le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8) Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
2) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1) Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
oppure
1) Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal Responsabile del procedimento.
2) Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4) L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1) La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 35 e 44 del Capitolato Speciale d’appalto;
c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2) La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3) L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1) Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il Responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, del Collaudatore, formula all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro 30 giorni.
2) La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti;
b. che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
3) La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4) E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
5) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Pavia.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1) L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2) L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5) Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 31 della legge
n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 25.06.2018 n. INAIL_12170690.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1) L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:
a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (qualora compreso nel progetto appaltato o introdotto successivamente ricorrendone le condizioni), del quale assume ogni onere e obbligo;
c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).
2) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) (qualora compreso nel progetto appaltato o introdotto successivamente ricorrendone le condizioni) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3) L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5) L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1) Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2) Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Xxxxxxxxxxx, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.
Articolo 20. Subappalto.
1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2) Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 174 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3) L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.
4) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dall’art. 16 Capitolato Speciale d’appalto.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva numero _ in data
rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni _
pari al 10% dell'importo del presente contratto.
per l'importo di €.
2) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 % dell'iniziale importo garantito.
3) La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, con polizza numero _
_ come segue:
in data _
rilasciata dalla
a) per danni di esecuzione per un massimale di €. per opere, per €. _ per opere preesistenti ed €. per demolizione e sgombero;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro non inferiore ad euro 500.000,00 (art. 11 comma 6 del Capitolato Speciale di Appalto).
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 (qualora compreso nel progetto appaltato o introdotto successivamente ricorrendone le condizioni);
e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso gli Uffici del Servizio Mobilità.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 (xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016).
2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2) Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
Art 26 allegati al contratto
Si intendono allegati al presente contratto quali parti integranti e sostanziali i documenti approvati con la Determinazione dirigenziale n. del
Il presente atto, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 lettera s) del codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Rappresentante della Stazione Appaltante L'Appaltatore
per il Comune di Pavia Il Legale Rappresentante Il Dirigente del Settore