CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
PG04-M05 Rev. 4 del 16/07/2018 pg 1/1
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra Piana Ricerca e Consulenza e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazione di offerte formulate da Piana Ricerca e Consulenza; in ogni caso l’invio dei campioni in seguito ad offerta si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio.
Con la registrazione in accettazione da parte di Piana Ricerca e Consulenza costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti.
Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.
Oggetto del contratto.
Il rapporto in essere tra Piana Ricerca e Consulenza ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente come oggetto la prestazione di servizi da parte di Piana Ricerca e Consulenza nell’ambito di un’attività complessa sul miele e gli altri prodotti dell’alveare (gelatina reale, polline) che può comprendere:
- l’effettuazione di analisi melissopalinologiche, chimico-fisiche, organolettiche;
- lo svolgimento di attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica;
- l’assistenza tecnica per il controllo qualità, per l’etichettatura.
Obblighi e diritti del Cliente.
Il Cliente ha diritto alla corretta esecuzione da parte del laboratorio dei servizi indicati nel contratto stipulato.
Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, spetta al Cliente inviare il materiale da sottoporre a prova, definendo con il laboratorio le corrette modalità di campionamento e di trasporto.
Ogni attività, procedura e/o metodica che a qualsivoglia titolo sia prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione si intende definita di "campionamento" e, salvo diverse specifiche condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente ed è considerata prestazione accessoria, oggetto di separato addebito.
Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite al laboratorio. In tal caso saranno a suo carico eventuali aggravi di costi, adeguatamente motivati, nonché gli eventuali ritardi, sempre motivati, nella consegna dei servizi.
ll ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale Piana Ricerca e Consulenza, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal listino di Piana Ricerca e Consulenza che si intende espresso franco laboratorio.
Obblighi e diritti del laboratorio
Il laboratorio si impegna a rendere le prestazioni concordate nel contratto, in base alle regole della tecnica comunemente applicate ed approvate, e alle prescrizioni vigenti. Le prove vengono effettuate con metodi di prova normati o ufficialmente riconosciuti: in presenza di più procedure di prova validate verrà scelta quella ritenuta più confacente alle esigenze del Cliente.
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Xxxxx che non sia stato diversamente convenuto, Piana Ricerca e Consulenza acquista la proprietà del campione consegnato e il Cliente non può pretenderne la restituzione.
Quanto residua dai campioni sottoposti a prova viene conservato per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del Rapporto di Prova, salvo diversa disposizione di legge o accordi diversi formalizzati nel contratto di fornitura. Per uguale periodo sono conservati presso il laboratorio i campioni non accettati per responsabilità del Cliente (documentazione incompleta, mancati pagamenti, non conformità del campione…). Il laboratorio conserva controcampioni solo nel caso di prelievi ufficiali, accompagnati dal verbale di prelievo, per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di prelievo stesso.
Decorso il termine indicato, Piana Ricerca e Consulenza ha la facoltà di distruggere il campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.
Rapporti di prova.
Tutte le informazioni contenute nei Rapporti di prova, identificati dal numero del campione e dall’anno di registrazione del campione stesso, sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.
I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito.
I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova. Il formato del rapporto di prova è predefinito da Piana Ricerca e Consulenza. L’emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente.
In caso di subappalto delle prove il laboratorio si impegna a riportare sul Rapporto di Prova l’identificazione del Laboratorio esecutore della prova. Xxxxx che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova in originale vengono inviati al Cliente per posta ordinaria.
E’ vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di Xxxxx Xxxxxxx e Consulenza.
Piana Ricerca e Consulenza provvede all’archiviazione cartacea dei rapporti di prova per 10 anni secondo le modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente concordato con il Cliente, Piana Ricerca e Consulenza conserva i dati grezzi relativi alle analisi effettuate per un tempo non inferiore a 2 anni.
Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito.
Tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).
Il personale del Laboratorio può utilizzare solo per lo svolgimento dei compiti d’ufficio tutti i dati, le informazioni, circostanze di cui viene a conoscenza a causa dell’incarico ed è tenuto al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
In relazione al trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del menzionato D. Lgs. n.196 del 30/06/2003.
Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
In adempimento di quanto previsto dal D. lgs. n.196 del 30/06/2003 si allega apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del Cliente.
Obbligo di riservatezza e informazioni varie.
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
Clausole finali
Il pagamento della fattura da parte del Cliente dovrà avvenire inderogabilmente secondo le condizioni ed i termini previsti dal contratto sottoscritto dalle parti. Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati a “Piana Ricerca e Consulenza srl – Ufficio Assicurazione Qualità” e dovranno contenere puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle contestazioni.
Solo con la esplicita autorizzazione scritta del laboratorio potrà essere consentito l’utilizzo, in tutto od in parte, per scopi promozionali o pubblicitari, dei Rapporti di prova: la richiesta di utilizzo dovrà indicare dettagliatamente scopi, finalità, modalità, e luogo dell’utilizzo. Ogni violazione, anche parziale, di tale condizione determinerà l’avvio di azione per risarcimento danni. E’ specificamente escluso che il Cliente possa utilizzare il marchio del Laboratorio e in ogni caso, se autorizzata, la scritta dovrà sostanziarsi in una mera comunicazione dell’avvenuta prova da parte del Laboratorio.
Foro competente.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bologna.
Castel San Xxxxxx Terme, 16/07/2018
Piana Ricerca e Consulenza srl unipersonale
Xxx Xxxxxx, 00 • Fraz. Osteria Grande • 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx Xxxxx XX Xxxxxx T x00 000 0000000 • xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx • xxxxxxxxxxxx.xx
X.XXX C.F. 02947351207 • REA BO-479630 • Capitale Sociale e 40.000 i.v.