COMUNE DI NOVATE MILANESE
COMUNE
Capitolato speciale
d'appalto
COMUNE DI NOVATE MILANESE
TITOLO PROGETTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO FF NORD DI VIA DI XXXXXXXX
Progetto esecutivo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Progettista:
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Geom. Xxxxxx Xxxxxxx
00000 XXXXXX via Xxxxxx Xxxxx 11
Tel. 00 00000000 email x.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx x.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Novate Milanese dicembre 2015
Indice
PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI pag.5
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO pag. 5
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE ....................................................................... pag. 7
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto Art. 6 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 7 – Fallimento dell’appaltatore
Art. 8 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 9 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE ......................................................................... pag.9
Art. 10 – Consegna e inizio dei lavori
Art. 11 – Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 12 – Sospensioni e proroghe
Art. 13 – Penali in caso di ritardo
Art. 14 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Art. 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 16 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA .............................................................................. pag.12
Art. 17 – Anticipazione
Art. 18 – Pagamenti in acconto Art. 19 – Pagamenti a saldo
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ............................... pag.14
Art. 20 – Lavori a corpo
Art. 21 – Lavori a misura – oneri per la sicurezza Art. 22 – Lavori in economia
Art. 23 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
CAPO 6 - XXXXXXXX E GARANZIE ............................................................................... pag.15
Art. 24 – Cauzione provvisoria
Art. 25 – Garanzia fideiussoria definitiva Art. 26 – Riduzione delle garanzie
Art. 27 – Assicurazione a carico dell’impresa
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE............................................................. pag.16
Art. 28 – Variazione dei lavori
Art. 29 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ................................................ pag.17
Art. 30 – Norme di sicurezza generali Art. 31 – Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 32 – Piani di sicurezza
Art. 33 – Piano operativo di sicurezza
Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO................................................................... pag.18
Art. 35 – Xxxxxxxxxx, cottimo e distacco di mano d’opera Art. 36 – Responsabilità in materia di subappalto
Art. 37 – Pagamento dei subappaltatori
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ................. pag.20
Art. 38 – Riserve e controversie
Art. 39 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 40 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE pag.23
Art. 41 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 42 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Art. 43 – Presa in consegna dei lavori ultimati
CAPO 12 - NORME FINALI .............................................................................................. pag.24
Art. 44 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 45 – Materiali di scavo e di demolizione
Art. 46 – Custodia del cantiere
Art. 47 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari - Provvedimenti antimafia come da Deliberazione della Giunta Comunale
Art. 48 – Cartello di cantiere
Art. 49 – Documenti da custodire in cantiere Art. 50 – Adempimenti di fine lavori
Art. 51 – Danni di forza maggiore
Art. 52 – Spese contrattuali, imposte, tasse Art. 53 – Commissione sicurezza cantieri
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE ........................................................... pag.30
2 - CONDIZIONI GENERALI…………………………………………………………………….pag.31
2.1 GENERALITA'
2.1.1 Riferimenti
2.1.2 Leggi e norme
2.1.3 Regole generali.
2.1.4 Campionatura dei materiali .
2.1.5 Qualità e provenienza dei materiali .
2.1.6 Certificati di provenienza ..
3 – DEMOLIZIONI………………………………………………………………………………….pag.38
3.1 GENERALITA’.
4 CALCESTRUZZI – OPERE IN C.A …………………………………………………………..pag.39
4.1 CASSEFORME
4.1.1 Normativa di riferimento.
4.1.2 Generalità . ..
4.2 ARMATURE IN ACCIAIO .
4.2.1 Normativa di riferimento .
4.2.2 Tondo per c.a. normale: definizioni ..
4.2.3 Xxxx e tralicci: definizioni .
4.2.4 Armature per c.a.p.: definizioni .
4.2.5 Condizioni di fornitura .
4.2.6 Messa in opera . ..
4.2.7 Controlli sulle barre di armatura.
4.2.8 Protezione delle armature ..
4.3 CALCESTRUZZI .
4.3.1 Normativa di riferimento ..
4.3.2 Materiali .
4.3.3 Controlli in corso d’opera.
4.3.4 Resistenza dei conglomerati cementizi .
4.3.5 Durabilità dei conglomerati cementizi .
4.3.6 Tecnologia esecutiva delle opere ..
4.3.7 Prova sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco .
4.3.8 Stati superficiali del getto.
4.3.8.1 Classificazione degli stati superficiali .
5 CARPENTERIE METALLICHE E TRATTAMENTI PROTETTIVI ……………………….pag.57
5.1 STRUTTURE IN ACCIAIO ..
5.1.1 Normativa di riferimento ..
5.1.2 Generalità e qualità dei materiali .
5.1.3 Saldature .
5.1.4 Controlli in corso di lavorazione.
5.1.5 Regole pratiche di progettazione.
5.1.6 Tolleranze di lavorazione o di montaggio
5.1.7 Esecuzione delle opere ..
5.1.8 Movimentazione e trasporto dei manufatti.
5.2 TRATTAMENTI SUPERFICIALI.
5.2.1 Generalità ..
5.2.2 Pulizia manuale.
5.2.3 Pulizia meccanica
5.2.4 Sabbiatura .. .
5.2.5 Pretrattamento o condizionamento dell'acciaio.
5.2.6 Mezzi e tecniche di applicazione dei rivestimenti protettivi .
6 MOVIMENTI DI MATERIE, SCAVI E DEMOLIZIONI pag.66
6.1 Tracciamenti
6.2 Scavi e reinterri – norme generali.
6.3 Classificazione degli scavi
6.4 Scavi di sbancamento
6.5 Scavi a sezione obbligata
6.6 Terre armate
7. SOVRASTRUTTURA E PAVIMENTAZIONE ……………………………………………..pag.70
7.1 Oneri a carico dell’appaltatore.
7.2 Rotture delle pavimentazioni stradali
7.3 Fondazioni stradali.
7.4 Massicciate cilindrate e trattamenti bituminosi
7.5 Manto d'usura
7.6 Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante e fonoassorbente.
8. LAVORI DIVERSI………………………………………………………………………….…pag.79
8.1 Segnaletica orizzontale
8.2 Segnali stradali.
8.3 Barriere di sicurezza stradali metalliche
8.4 Lavori di sistemazione vegetazionale.
8.5 Idropulitura
8.6 Intonaco strutturale
9.RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA………………………………………………………pag.83
9.1 Prescrizioni tecniche generali
9.2 Cavi per illuminazione pubblica
9.3 Sostegni.
9.4 Armamento dei candelabri.
9.5 Controlli e collaudi.
9.6 Garanzia degli impianti.
ABBREVIAZIONI
Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:
− Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto applicabile (a seguito di abrogazione di norme ex art. 231 DPR 554/99 e art. 256 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ;
− D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i., d’ora in avanti definito Codice ;
− D.P.R. 5.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ;
− Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, limitatamente agli articoli non abrogati dal DPR 207/2010, nel prosieguo chiamato “D.M. n. 145/00”;
Le leggi e norme sulla prevenzione infortuni ed in particolare il Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 successive modificazioni e integrazioni nel prosieguo chiamato “D.Lgs n. 81/08” .-
PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto
1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a corpo:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SOTTOPASSO ALLE FF. NORD DI VIA DI XXXXXXXX
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti collaudate ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente:…………………………………..
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
1 | A misura | € | 0,00 |
2 | A corpo | € | 345.793,12 |
3 | Oneri diretti per la sicurezza Oneri speciali per la sicurezza | € € | 7.800,00 13.800,00 |
1 + 2 +3 | IMPORTO TOTALE | € | 367.393,12 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto 2, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 3 e non soggetto a ribasso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. La scelta del contraente appaltatore per l’esecuzione dei suddetti lavori avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 , comma 9, del D. Lgs. 163/2006.
2. Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 della legge D.Lgs 163/2006.
3. Il contratto è stipulato a “corpo” ai sensi del comma 4 dell’ art. 53 del DLGS 163/2006
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili Importo lavori a corpo comprensivi degli oneri diretti per la sicurezza: € 353.593,12 + IVA
CATEGORIA PREVALENTE: OG3 Classif. II Importo € 342.493,12 Inc. 96,86% Subappaltabile al 30% (strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie)
CATEGORIA OG 10 Classif. I Importo € 11.100,00 Inc. 3,14%
(impianti di pubblica illuminazione)
tutti i lavori rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni del presente capitolato speciale d’appalto, sono da compensare a corpo.
Sempre ai fini di quanto disposto dall’art 161 del D.P.R. 207/2010 e di quanto previsto dall’art. 132, comma 3, primo periodo del D.lgs 163/06, i lavori a corpo sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:
LAVORI A CORPO | |||
CATEGORIE DI LAVORAZIONI | Importo opere | % sul totale lavori | |
1 | SISTEMAZIONE MURI SOTTOPASSO | 100.401,41 | 28,39 |
2 | REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE | 191.942,94 | 54,28 |
3 | RETTIFICA VIABILITA’ VIA DI XXXXXXXX | 11.668,37 | 3,30 |
4 | PAVIMENTAZIONI | 38.480,40 | 10,88 |
5 | SOTTOSERVIZI | 11.100,00 | 3,14 |
TOTALE LAVORI | 353.593,12 | 100,00% |
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, se menzionato nel bando o nella lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato speciale;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto;
d) l’offerta;
e) la Relazione tecnica
f) per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008:
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all’articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
g) per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008:
il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90 comma 5 dello stesso decreto;
h) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
i) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
i) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, laddove previsto
I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d’appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sulle opere pubbliche per gli art. non abrogati;
- Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con: X.X. 00/0/0000 n. 350 per gli art. non abrogati;
- Legge 13/9/1982 n. 646 e successive integrazioni e modificazioni.
- Legge 19/3/1990 n. 55 e successive integrazioni e modificazioni.
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Art. 7 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D.Lgs. 163/2006.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 167 del D.P.R.
n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti..
4. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’ opera pubblica, nonché all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese ad ottenere dall’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per l’occupazione temporanea delle strade pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per l’impianto del cantiere stesso.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori sarà effettuata entro quarantacinque giorni dalla stipula del contratto d’appalto e secondo le prescrizioni dell’art. 153 e successivi del Regolamento DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e dell’art. 9 del Capitolato Generale di Appalto DM 19 aprile 2000 n. 145.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010;
L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
Della consegna verrà redatto apposito verbale. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.
Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180... (CENTOOTTANTA..) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 12 - Sospensioni e proroghe
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d)
del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto.
1. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento D.P.R. n.207 del 2010
4. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
10. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
11. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 12. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
12. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 13 - Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1/1000 sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
3. La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 14.
4. La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), è quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 15, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 14 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
4. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.
Art. 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato I del Decreto n. 81 del 2008.
Art. 16 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a ...90...... (..NOVANTA..) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità previste ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all’art. 136, comma 4, del Codice.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 17 –Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 26 ter della Legge 98/2013 e dell’art. 8 , comma 3 bis, della Legge 11/2015 del 28 Febbraio 2015 è dovuta all’Appaltatore l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale
Art. 18 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29e di tutte le opere richieste dalla
D.L. con specifico ordine di servizio al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro …80.000,00....(lettere OTTANTAMILA..).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il
……………………” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 46, comma 2, del presente capitolato.
- qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, l’emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto è altresì subordinato alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell’affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti già oggetto di certificazione. Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
7. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 19 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.
3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Si applicano le condizioni di cui all’art. 18, commi 6 e 7 del presente capitolato.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 20 – Lavori a corpo
Ai fini della contabilizzazione dei lavori eseguiti a corpo, verranno contabilizzati le opere che all’atto del sopralluogo della D.L. risulteranno correttamente eseguite. Ad ogni stato d’avanzamento verranno contabilizzate in percentuale a corpo i lavori eseguiti, decurtando quelli che a ogni sopralluogo di verifica non siano stati riscontrati eseguiti a perfetta regola d’arte.
L'Amministrazione Consortile si riserva la possibilità di procedere all'addebito di eventuali danni causati al proprio patrimonio immobiliare o in concessione derivato da incuria o da cattiva esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice.
Art.21 – Lavori a misura – oneri per la sicurezza
1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi unitari previsto per l’esecuzione dell’appalto.
5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:
- in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale, per la parte forfetaria;
6. Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l’utilizzo di programmi informatizzati e non sono richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall’art. 211, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
Art. 22 – Lavori in economia
1. Nel caso si manifestasse l'urgente inderogabile necessità di eseguire opere non comprese nel presente appalto a misura, si provvederà a richiedere all'Impresa assuntrice le prestazioni di mano d'opera e la fornitura di materiali in economia; detti lavori saranno contabilizzati con applicazione dei prezzi del Listino Prezzi Camera di Commercio Regione Lombardia III quadrimestre 2013 decurtati del ribasso d'asta offerto e formulando un prezzo a corpo che dovrà essere sottoscritto, concordato e accettato dall’Impresa. Tali forniture verranno portate in contabilità mediante liste settimanali e liquidate in base ai prezzi del listino regionale ridotto del ribasso d'asta. La mano d'opera verrà valutata ad ore o su frazione effettivamente impiegata. Ogni operaio dovrà essere provvisto degli attrezzi e utensili necessari. Solo in
assenza di specifico prezzo per noli e forniture si procederà al concordamento dei nuovi prezzi ai quali sarà applicato il ribasso d’asta offerto.
Art. 23 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 24 – Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
Art. 25 - Garanzia fidejussoria definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M.
12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto
3. Lo svincolo della cauzione avverrà secondo quanto stabilito nell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 26 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7, e dell’art. 113, comma 1, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000..
Art. 27 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 3.000.000,00 così come previsto dall’art. 44 del Regolamento dei Contratti del Comune di Monza con “l’espressa rinuncia del garante ad azioni di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto”.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo netto contrattuale maggiorato dell’I.V.A. e dell’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in Euro 500.000,00. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 28 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 161, 162 e 43 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, primo periodo..
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, secondo periodo.
6. Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma
13 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010, è condizionata tale accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione il comma 14 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010
7. Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore ai sensi dell’art. 162, comma 3, le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.
8. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 39, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 40.
Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 30 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi- lito nel presente articolo.
Art. 31 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 32 – Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 33 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 35 – Subappalto, cottimo e distacco di manodopera
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di legge con particolare riferimento alla classificazione di cui all’articolo 9 del presente capitolato.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D. Lgs. 159/2011 del 6 settembre 2011. il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 67, comma 1 e 8, del citato D. Lgs. 159/2011 del 6 settembre 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, richiesta che dovrà essere inoltrata giorni 50 (cinquanta) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 36 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 42.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 37 – Pagamento dei subappaltatori
1. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l’appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.
2. L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l’emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell’affidatario.
3. In caso di cessione del credito, l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.
4. La Stazione Appaltante non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l’appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 38 – Riserve e controversie
1. Ai sensi dell’art.191del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell’art. 239 del d.Lgs. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all’at. 240 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile
4. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all’arbitrato.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all’art. 161, comma 4, secondo periodo e all’art.167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall’art.164 del regolamento.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
8. Ai sensi dell’art. 240-bis, l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, siano stati oggetto di verifica.
Art. 39 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell’esecuzione del contratto, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, da parte delle autorità competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Art. 40 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 135, 136, 137 e seguenti del D.Lgs. 163/2006
2) La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3) Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore,dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4) Ai sensi dell’art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
5) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
iii) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7) La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 134 del D.Lgs n. 163/2006.
8) La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 41 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
4. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
5. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo di cui all’art. 16 del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.
7. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 42 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
2. Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. E’ a carico dell’Appaltatore l’eventuale collaudo statico che verrà prontamente effettuato a richiesta della Direzione Lavori.
Art. 43 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dal’art. 230 del DPR 207 del 2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 44 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno i regolamentari prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte
le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.
Art. 45 – Materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto devono essere trattati in conformità alla normativa vigente.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. L’appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.
6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
- l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
- i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
7. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
Art. 46 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 47 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari - Provvedimenti antimafia come da Deliberazione della Giunta Comunale
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a pena di nullità del contratto.
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di MONZA e BRIANZA della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.1015/2009 “ Atto di indirizzo per la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti LL.PP ”, l’appaltatore si obbliga al rispetto delle seguenti clausole:
a) Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art.10, c.1, del D.P.R. 252/1998 ( Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia ) emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori, si avrà la risoluzione del contratto con l’appaltatore o il concessionario e la revoca immediata dell’autorizzazione al sub-contratto;
b) sono soggetti alla preventiva autorizzazione della stazione Appaltante gli affidamenti di sub contratti che non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:
− trasporto di materiale di discarica
− fornitura e/o trasporto di terra
− fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
− fornitura e/o trasporto di bitume
− smaltimento di rifiuti
− noli a caldo e a freddo di macchinari
− forniture di ferro lavorato
− servizi di guardiania nei cantieri
c) L’impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento, si obbligano a denunciare tempestivamente alle Forze di polizia e all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di protezione che venga avanzata all’atto di assunzione o nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla stazione appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L’inosservanza dell’impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto d’appalto;
d) E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria e all’eventuale subappaltatore di trasmettere, almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche successive, l’elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta.
Art. 48 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni minime di ml. 1,00 di base e ml. 2,00 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello dovrà essere esposto in prossimità dell’ingresso al cantiere in posizione ben visibile dal passaggio pubblico.
Art. 49 – Documenti da custodire in cantiere
1) Documenti generali:
− copia della concessione od autorizzazione edilizia o dichiarazione di conformità urbanistica con allegato progetto esecutivo dell’opera;
− copia iscrizione CCIAA;
− libro matricola dei dipendenti;
− registro infortuni vidimato dall’ASL di competenza territoriale;
− il Piano di Coordinamento e Sicurezza;
− cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 01/06/1990 n. 1729/UL);
− programma lavori;
− i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Xxxxxxxxx
2) Documenti relativi alla prevenzione e protezione D.Lgs 81/08:
− nomine;
− copia della notifica inviata agli organi competenti (ASL ed Ispettorato del Lavoro) con l’indicazione del responsabile del servizio protezione e prevenzione dell’impresa;
− copia della lettera di incarico con l’indicazione del nominativo del Medico competente nominato dall’impresa;
− indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze: pronto soccorso ed antincendio;
− indicazione, anche a mezzo di avviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
− copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;
− copia dei documenti che attestano l’attività informativa e formativa erogata nei confronti dei lavoratori;
− copia del piano di sorveglianza sanitaria;
− registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esso dovrà sistematicamente contenere il giudizio di idoneità, il tipo di accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;
− certificati di idoneità per eventuali lavoratori minorenni;
− copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;
3) Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici (ai sensi della Legge 55/1990):
− copia iscrizione alla CCIAA;
− autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;
− attestazione SOA;
− certificati regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;
− nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica periodica e della fotocopia del libretto;
− copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dall’Impresa subappaltatrice;
− documento sottoscritto dall’Impresa subappaltatrice indicante il Direttore tecnico di cantiere e della Sicurezza.
4) Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:
apparecchi di sollevamento:
− libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;
− copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg.;
− verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);
− verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg. (annuale);
ponteggi metallici:
− libretto del ponteggio fornito dal fabbricante (copia autorizzazione ministeriale, relazione tecnica, istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, schemi di montaggio possibile, calcoli di progetto con indicati i sovraccarichi massimi ammissibili);
− progetto esecutivo, relativo alla realtà specifica in cui si sta operando firmato dal Direttore tecnico di cantiere abilitato a sensi di Xxxxx.;
− progetto esecutivo per ponteggi superiori ai 20,00 m. di altezza o aventi configurazioni complesse firmato da professionista abilitato;
impianti elettrici del cantiere:
− dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico completo di schema dell’impianto realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera di Commercio (D.lgs 81/08);
− dichiarazione di conformità dei quadri elettrici a cura dell’installatore completo di schema di cablaggio e riferimento alle norme applicabili;
impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:
− copia della denuncia dell’impianto di messa a terra mod. B, vidimata dall’ISPESL con schema dell’impianto e richiesta di omologazione;
− richiesta di verifica dell’impianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad intervalli non superiori ai due;
− copia della denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche mod. A, vidimata dall’ISPESL;
macchine ed attrezzature di lavoro
− copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.
Art. 50 – Adempimenti di fine lavori
1. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori al seguente documentazione:
− elaborati grafici e relazioni specialistiche;
− dichiarazioni di conformità ai sensi delle vigenti normative di tutti gli impianti installati, completi di ogni allegato, debitamente aggiornato.
− certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati;
− referenze riguardanti le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;
− manuali di istruzione e di manutenzione di tutti i macchinari, dispositivi ecc. messi in opera
− ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di sicurezza
Art. 51– Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 52 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’art. 139 del regolamento, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 53 – Commissione sicurezza cantieri
1. La Commissione Sicurezza Cantieri svolgerà attività di monitoraggio per la verifica dell’esistenza di regolari condizioni di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, della corretta applicazione della normativa assistenziale previdenziale, e del rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro nei confronti del personale impiegato.
2. La Commissione avrà accesso presso i competenti Uffici Comunali preposti alla stipulazione dei contratti d’appalto e di subappalto e prequalificazione delle imprese aggiudicatarie;
3. La Commissione avrà libero accesso nei cantieri di lavori pubblici del territorio di Monza e presso i competenti Uffici Comunali per l’esame della documentazione indicata al paragrafo 2.
4. La Commissione deciderà, a sua discrezione, tempi e modalità delle verifiche in cantiere previa consultazione con il Coordinatore della Sicurezza ed il Direttore dei Lavori.
5. La Commissione, se, nel corso della verifica, in cantiere, dovesse accertare l’esistenza di condizioni di insicurezza dei luoghi di lavoro tali da costituire un pericolo immediato alla incolumità fisica dei lavoratori, ne darà comunicazione al Direttore responsabile del cantiere ed al Coordinatore per la fase di esecuzione dei Lavori, perché si provveda alla sospensione immediata della attività sino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza. Negli altri casi di accertata violazione della normativa di prevenzione antinfortunistica e/o di quella relativa alla
6. tutela previdenziale ed assistenziale, e/o della contrattazione collettiva nazionale, la Commissione informerà il Committente ed il Coordinatore della fase di esecuzione dei lavori, nonché il Direttore responsabile del cantiere, delle violazioni accertate, con invito a ripristinare le condizioni di sicurezza e a sanare le irregolarità assistenziali, previdenziali e contrattuali riscontrate. Nella eventualità che la Commissione, ad una ulteriore verifica di cantiere, accertasse il mancato adempimento delle violazioni contestate, essa ne darà formale comunicazione al Committente ed alla ASL per i provvedimenti di competenza.
7. Il Comune di Monza è impegnato nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l’emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.
A tal fine, il Comune di Monza ha stipulato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili F.I.L.C.A. –
C.I.S.L. Brianza – Fe.X.X.X.X.- U.I.L. Brianza – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. Brianza, il Protocollo di intesa allegato al presente Capitolato affinché sia fatto conoscere a tutti i partecipanti agli esperimenti di gara di evidenza pubblica indetti dall’Amministrazione Comunale, i quali produrranno un impegno scritto a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione.
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
2. CONDIZIONI GENERALI
2.1 GENERALITA'
2.1.1 Riferimenti
Per quanto non in contrasto con le presenti specifiche tecniche, valgono le norme del “Capitolato Generale dei lavori Pubblici” di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. del19/04/2000 n°145.
Si richiamano inoltre le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministerodelle Infrastrutture del 14 gennaio 2008.
2.1.2 Leggi e norme
I lavori, descritti nelle specifiche, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi e normative vigenti in materia e delle loro successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, con particolare riguardo a:
- Legge 5.11.1971, n. 1086
"Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- D.M. 27.7.1985
"Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- Legge 2.2.1974, n. 64
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- D.M. 3.3.1975
"Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zonesismiche";
- D.M. 21.1.1981
"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendiinaturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- D.P.R. 27.4.1955, n. 547
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- D.P.R. 7.1.1956, n.164
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
- D.M. 2.9.1968
"Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7.1.1956, n. 164";
- D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
- Normative UNI, UNI-CNR, CEI;
- Standards e prescrizioni degli Enti erogatori di energia e di servizi;
- Norme particolari del Committente, qualora esplicitate.
Per quanto non previsto dalla Legislazione e Normativa Tecnica Nazionale si faràriferimento alle norme emanate dai seguenti Enti e/o Istituti:
- ASTM - B.S. - D.I.N. - AFOR - ISO STANDARD - AASHTO - I.C.I.T.E.
Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi degli standards di detti Istituti dovrà sottoporre allaD.L., per approvazione, copia della norma relativa all'argomento trattato.
Nel caso in cui non esistano particolari standards normativi, potranno essere impiegatimateriali e/o manufatti con "marchio", per i quali saranno adottate le specifiche delProduttore.
2.1.3 Regole generali
Ai fini contrattuali le varie sezioni od articoli devono intendersi fra di loro correlati ed integrati.
I lavori, descritti nelle diverse sezioni, devono essere fra di loro coordinati, in modo da assicurare un regolare procedere di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto.
Le specifiche relative alle opere di pertinenza di una sezione, ma in essa non menzionate,vanno ricercate in altre sezioni.
Le norme di seguito richiamate devono intendersi come facenti parte integrante dei documenti contrattuali. Le raccomandazioni dei Produttori sul trasporto, l'installazione e la posa in opera dei materiali e/o manufatti avranno valore di norma.
Le specifiche, nella loro stesura, potrebbero contenere delle frasi incomplete, l'Appaltatore dovrà completarle e interpretarle secondo la logica dell'argomento trattato.
L'errata ortografia, la mancanza di punteggiatura od altri errori similari non potranno modificare l'interpretazione del senso delle frasi intese nel contesto dell'argomento trattato.
In caso di riferimenti a sezioni diverse, errate o mancanti, l'Appaltatore dovrà procedere
alla loro individuazione secondo la logica dell'argomento trattato.
I lavori descritti nelle specifiche devono intendersi forniti in opera e compiuti in ogni loro parte, comprensivi, cioè, di tutti gli oneri derivanti da prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali, mezzi d’opera, trasporti, noli, ecc..
In caso di discordanza tra specifiche tecniche ed elenco prezzi unitari, o fra specifiche tecniche, elenco prezzi unitari ed elaborati progettuali sarà valida la soluzione tecnicamente migliore o comunque la soluzione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’opera dovranno essere sottoposti tassativamente all’approvazione della Direzione Lavori e del Progettista architettonico.
L’impresa non potrà in alcun modo iniziare i lavori senza aver ricevuto l’ordine di approvazione dei materiali. Se i materiali utilizzati non saranno di gradimento della D.L. o non conformi alle presenti specifiche, dovranno essere rimossi senza alcun compenso aggiuntivo da riconoscere all’Impresa.
L’impresa prende atto che nella redazione del progetto esecutivo sono state prese in considerazione tipologie di materiali e marche specificamente definite che trovano eventuale riferimento nell’Elenco Prezzi Unitari; tali indicazioni non costituiscono vincolo per l’Impresa ma hanno costituito riferimento alla progettazione esecutiva.
Pertanto saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari all’adeguamento delle opere strutturali e/o impiantistiche e/o architettoniche derivanti dall’utilizzazione di materiali diversi da quelli presi a riferimento per la progettazione suddetta senza che ciò comporti richieste di maggiori compensi o dilazione dei tempi di realizzazione.
2.1.4 Campionatura dei materiali
Le campionature definite in questa sottosezione sono quelle atte a dimostrare le qualità fisiche ed estetiche dei materiali impiegati nella realizzazione delle opere e si differenziano da quelle che dovranno comunque essere fornite dall'Appaltatore per eventuali prove e collaudi richiesti dal Direttore dei Lavori.
L’onere per le campionature è a totale carico dell’Appaltatore. A - Misure dei campioni
1) Per i materiali considerati a pezzo, quattro pezzi di misura normale se questa non supera i mq 0.3;
2) per i materiali forniti in foglio un campione di misura non inferiore a 20 cm per lato e non superiore a 30 cm per lato, se non richiesto in misura diversa;
3) per i materiali sciolti (aggregati, leganti, vernici, additivi ecc.) un campione non inferiore ad 1 dm3;
4) per i materiali considerati a numero un campione;
5) per i materiali considerati a misura lineare (profili, estrusioni, cavi ecc.) un campione di sezione normale e di lunghezza non inferiore a 25 cm;
6) per i materiali forniti in contenitori (leganti, sigillanti, adesivi ecc.) un contenitore di misura normale non inferiore ad 1 dm3;
Quando i materiali possono avere delle variazioni naturali di colore o struttura, l'Appaltatore dovrà fornire una campionatura che indichi le varie possibilità di variazione.
2.1.5 Qualità e provenienza dei materiali
A - Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, pietre naturali, marmi sabbie
Sabbie - Vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce con alta resistenza alla compressione, né gessose, né gelive. Dovranno essere scevre da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, da detriti organici e sostanze inquinanti.
La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno crivello con maglie circolari del diametro di mm. 2 per murature in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio.
L'accettabilità della sabbia sarà definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985; la distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.
Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da materie terrose. argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.
I pietrischi dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo; dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono assolutamente escluse le rocce marnose.
Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:
- di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
- di cm 4 se si tratta di volti di getto;
- di cm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-22, ediz.1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI
7549/1-12, ediz.1976.
Argille espanse - Materiali sotto forma di granuli da usarsi come inerti per il confezionamento di calcestruzzi leggeri. Fabbricate tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomerando l'argilla con poca acqua. Ogni granulo di colore bruno dovrà avere forma rotondeggiante, diametro compreso tra 8 e 15 mm, essere scevro da sostanze organiche,
polvere od altri elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura.
In genere le argille espanse dovranno essere in grado di galleggiare sull'acqua senza assorbirla. Sarà comunque possibile utilizzare argille espanse pre-trattate con resine a base siliconica in grado di conferire all'inerte la massima impermeabilità evitando fenomeni di assorbimento di acque anche in minime quantità.
I granuli potranno anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per essere trasformati in blocchi leggeri che potranno utilizzarsi per pareti isolanti.
Pomice - Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli leggeri di pomice asciutti e scevri da sostanze organiche, polveri od altri elementi estranei. Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto.
Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte.
Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella costruzione in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovrà farsene nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al X.X. xxx 00.00.0000 xx. 2229 e 2232 (G.U. n. 92/1940), nonché alle norme UNI EN 12670:2003 e 9379-89, e, se nel caso, dalle «norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali» CNR Ediz.1954 e dalle tabelle UNI 2719-Ediz.1945.
Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilità.
Per le opere a «faccia a vista» sarà vietato l'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di brecce.
B - Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici
Acqua per costruzioni - L'acqua dovrà essere dolce, limpida, e scevra da sostanze organiche, materie terrose, cospicue quantità di solfati e cloruri. Dovrà possedere una durezza massima di 32° MEC. Sono escluse acque asso lutamente pure, piovane e di nevai.
Acqua per puliture - Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l'utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non
rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilità, si potranno ottenere acque di quel tipo operando preferibilmente per via fisica.
Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori
del 5% dovuti a parti non ben decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
L'impiego delle calci è regolato in Italia dal R.D. n 2231 del 1939 (Gazz. Uff. n. 92 del 18.04.1940) che considera i seguenti tipi di calce: - calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore non inferiore al 94 % e resa in grassello non inferiore al 2,5 %;
- calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94 % di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non inferiore a 1,5 %;
- calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in: - fiore di calce, quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore al 91 %.
- calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore all'82 %.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurità non dovrà superare il 6 % e l'umidità il 3 %.
Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con vagli aventi fori di 0,18 mm. e la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare l'1 % nel caso del fiore di calce, e il 2 % nella calce idrata da costruzione; se invece si utilizza un setaccio da 0,09 mm. la parte trattenuta non dovrà essere superiore al 5 % per il fiore di calce e del 15 % per la calce idrata da costruzione.
Il materiale dovrà essere opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie e conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso e tipo di calce) oltre al nome del produttore e/o distributore.
Leganti idraulici - I cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla legge n. 595 del 26 maggio 1965 ; le norme relative all'accettazione e le modalità d'esecuzione delle prove di idoneità e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 20.11.1984.
I cementi potranno essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservati in locali coperti, asciutti, possibilmente sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli. Se sfusi i cementi dovranno essere trasportati con idonei mezzi, così pure il cantiere dovrà essere dotato di mezzi atti allo scarico ed all’immagazzinaggio in appositi silos; dovranno essere separati per tipi e classi identificandoli con appositi cartellini. Dovrà essere utilizzata una bilancia per il controllo e la formazione degli impasti.
I cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore, il peso, la qualità del prodotto, la quantità d'acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura.
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento dovrà essere annotata sul giornale dei lavori e sul registro dei getti. Tutti i cementi che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati saranno rifiutati ed allontanati.
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati privi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la loro provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D.
16.11.39 n. 2230.
Gessi - Dovranno essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio da 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. I gessi dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dall'umidità, approvvigionati in sacchi sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualità del materiale contenuto.
Non andranno comunque mai usati in ambienti umidi né in ambienti con temperature superiori ai 110°C. Non dovranno inoltre essere imp iegati a contatto di leghe di ferro.
I gessi per l'edilizia sono distinti in base allo loro destinazione (per muri, per intonaci, per pavimenti, per usi vari).Le loro caratteristiche fisiche (glanulometria, resistenze, tempi di presa) e chimiche (tenore solfato di calcio, tenore di acqua di costituzione, contenuto di impurezze) sono fissate dalla norma UNI 6782.
Agglomerati cementizi - A lenta presa, cementi tipo Portland normale, pozzolanico, d'altoforno e alluminoso. L'inizio della presa deve avvenire almeno entro un'ora dall'impasto e terminare entro 6-12 ore - a rapida presa - miscele di cemento alluminoso e di cemento Portland con rapporto in peso fra i due leganti prossimi a uno da impastarsi con acqua. L'impiego dovrà essere riservato e limitato ad opere aventi carattere di urgenza o di provvisorietà e con scarse esigenze statiche.
Gli agglomerati cementizi rispondono a norme fissate dal D.M. 31 agosto 1972. Resine sintetiche - Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti organici semplici, per lo più derivati dal petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi.
Quali materiali organici, saranno da utilizzarsi sempre e solo in casi particolari e comunque puntuali, mai generalizzando il loro impiego, dietro esplicita indicazione di progetto e della D.L. la sorveglianza e l'autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.
In ogni caso in qualsiasi intervento di conservazione e restauro sarà assolutamente vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da parte delle ditte produttrici. Sarà vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilità fisica, chimica e meccanica con i materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno.
La loro applicazione dovrà sempre essere a cura di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli operatori/applicatori.
Le proprietà i metodi di prova su tali materiali sono stabiliti dall'UNI e dalla sua sezione chimica (UNICHIM), oltre a tutte le indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.
Resine acriliche - Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati.
Termoplastiche, resistenti agli acidi, alle basi, agli alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima trasparenza, dovranno presentare buona durezza e stabilità dimensionale, buona idrorepellenza e resistenza alle intemperie. A basso peso molecolare presentano bassa viscosità e possono essere lavorate ad iniezione.
Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con siliconato di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare l'adesività (stucchi, malte fluide).
Resine epossidiche - Si ottengono per policondensazione tra cloridrina e bisfenolisopropano , potranno essere del tipo solido o liquido. Per successiva reazione dei gruppi epossidici con un indurente, che ne caratterizza il comportamento, (una diammina) si ha la formazione di strutture reticolate e termoindurenti.
Data l'elevata resistenza chimica e meccanica possono essere impiegate per svariati usi.
Come rivestimenti e vernici protettive, adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana di vetro o di roccia) raggiungono proprietà meccaniche molto vicine a quelle dell'acciaio.
Si potranno pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti), ma solo dietro esplicita richiesta ed approvazione della D.L.
Resine poliestere - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi bi basici insaturi o loro anidridi. Prima dell'indurimento potranno essere impastati con fibre di vetro, di cotone o sintetiche per aumentare la resistenza dei prodotti finali. Come riempitivi possono essere usati calcari, gesso, cementi e sabbie.
Le caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.
Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalità d'uso enunciati a proposito delle resine epossidiche. Le loro caratteristiche meccaniche, le modalità d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.
C - Materiali ferrosi e metalli vari materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623-29). Fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30 maggio 1974 (allegati nn. 1, 3, 4) ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti.
Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a fresco e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la temperatura; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.
Xxxxxxx fuso in getti - L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli o per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. è assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
Metalli vari - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
D - Legnami
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenze essi siano dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza ne il quarto del maggiore dei 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno ne smussi di sorta.
E - Colori e vernici
Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni.
Xxxxxxx approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto, la data di scadenza. I recipienti andranno aperti solo al momento dell'impiego e in presenza della D.L. I prodotti dovranno essere pronti all'uso fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.
Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodotti non pellicolanti secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandazione NORMAL M 04/85 Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare. UNI 4715, UNI 8310 e 8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche), 8362 (tempo di essiccazione).
Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579, 585. Le prove tecnologiche da eseguirsi prima e dopo l'applicazione faranno riferimento alle norme UNICHIM, MU 156, 443, 444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611.
Sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti legante, finezza di macinazione, consumo, velocità di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza: agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai cicli termici, ai raggi UV, all'umidità.
In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilità, compatibilità con il supporto, garantendogli buona traspirabilità. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto alla durabilità dei cromatismi.
Nel caso in cui si proceda alla pitturazione e/o verniciatura di edifici e/o manufatti di chiaro interesso storico, artistico, posti sotto tutela, o su manufatti sui quali si sono effettuati interventi di conservazione e restauro, si dovrà procedere dietro specifiche autorizzazioni della D.L. e degli organi competenti. In questi casi sarà assolutamente vietato utilizzare prodotti a base di resine sintetiche.
Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto dovrà essere ben depurato, presentare un colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da alterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore.
L'acidità massima sarà in misura del 7%, impurità non superiore al 1% ed alla temperatura di 15 °C presenterà una densità compres a fra 0,91 e 0,93.
Acquaragia - (senza essenza di trementina).- Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15 °C s arà di 0,87.
Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più del 1% di altre impurità; l'umidità non deve superare il 3%.
Minio - Sia di piombo (sequiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e non dovrà contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato di bario ecc.).
Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione.
Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.
Vernici - Le vernici che s'impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure di qualità scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.
É fatto divieto l'impiego di gomme prodotte da distillazione.
Pitture cementizie - sospensioni acquose di cementi colorati contenenti colle. Dovranno essere preparate in piccoli quantitativi a causa del velocissimo tempo di presa.
L'applicazione dovrà concludersi entro 30 minuti dalla preparazione, prima che avvenga la fase di indurimento. Terminata tale fase sarà fatto divieto diluirle in acqua per eventuali riutilizzi.
Pitture emulsionate - emulsioni o dispersioni acquose di resine sintetiche e pigmenti con eventuali aggiunte di prodotti plastificanti (solitamente dibutilftalato) per rendere le pellicole meno rigide. Poste in commercio come paste dense, da diluirsi in acqua al momento dell'impiego. Potranno essere utilizzate su superfici interne ed esterne.
Dovranno essere applicate con ottima tecnica e possedere colorazione uniforme.
Potranno essere applicate anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri materiali. Non dovranno mai essere applicate su strati preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto.
Pitture antiruggine e anticorrosive - Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle condizioni ambientali.
Il tipo di pittura sarà indicato dalla D.L. e potrà essere del tipo oleosintetica, ad olio, al cromato di zinco. Pitture e smalti di resine sintetiche - Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche in soluzioni organiche di resine sintetiche, possono anche contenere oli siccativi (acriliche, alchidiche, oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche, poliuretaniche, poliesteri, al clorocaucciù, siliconiche). Essiccano con grande rapidità formando pellicole molto dure.
Dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si utilizzeranno dietro precise indicazioni della D.L. che ne verificherà lo stato di conservazione una volta aperti i recipienti originali.
Pitture intumescenti - Sono in grado di formare pellicole che si gonfiano in caso di incendio, producendo uno strato isolante poroso in grado di proteggere dal fuoco e dal calore il supporto su cui sono applicate.
Dovranno essere della migliore qualità, fornite nelle confezioni originali sigillate e di recente preparazione. Da utilizzarsi solo esclusivamente dietro precise indicazioni della D.L..
2.1.6 Certificati di provenienza
I certificati devono essere rilasciati da laboratori di prove autorizzati, e prodotti in triplice copia nei casi seguenti:
- quando richiesto dalle specifiche;
- quale accompagnamento di campioni di materiali e comprova della loro conformità alle specifiche tecniche;
- per tutti i materiali per i quali sarà richiesta una specifica diversa da quella contrattuale;
- l'Appaltatore potrà produrre di sua iniziativa certificati di materiali anche se non espressamente richiesti;
- su richiesta del Direttore dei Lavori, e qualora non trattasi di certificazioni relative a campionature prelevate a norma di legge in cantiere, detti certificati potranno avere valore di "certificato di prova".
3.1 GENERALITA’
3. DEMOLIZIONI
A - Modalità di esecuzione
Le demolizioni parziali o complete, di murature, calcestruzzi, strutture in legno devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue parti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi.
Dovranno essere accertati con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive ecc., ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che presentassero le strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi.
Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito, e delle norme di cui agli articoli da 71 a 76 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164, verranno determinate le tecniche più opportune, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori pertanto l'Appaltatore esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione,disfacimento e rimozione, sia la Committente che i propri Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
I materiali in genere non saranno gettati dall'alto, ma saranno guidati o trasportati in basso, e allo scopo di non sollevare polvere le murature ed i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni dovranno essere previste le eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare utilmente. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, esse saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, adottando le necessarie cautele per non danneggiarli o disperderli.
I materiali demoliti saranno accatastati nell’area opportunamente predisposta adiacente al sito di realizzazione della nuova opera e sono di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, la quale potrà decidere del loro impiego a scopi utili od ordinare all'Appaltatore l'allontanamento a rifiuto in aree disposte a cura e spese dello stesso.
4. XXXXXXXXXXXX – OPERE IN C.A.
4.1 CASSEFORME
4.1.1 Normativa di riferimento
UNI 7958/6.79
Prodotti finiti - Piatti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo - Lamiere sottili e nastri larghi da costruzione
UNI 6467/7.69
Pannelli di legno compensato e paniforti - Termini e definizioni UNI 6469
Pannelli di legno compensato e paniforti, composizione, caratteristiche e classificazione UNI 6470Id.
Dimensioni, tolleranze e designazione UNI 6471Id.
Classificazione secondo l'impiego
4.1.2 Generalità
Le casseforme, in relazione al tipo di impiego, potranno essere costruite con tavole di legno, oppure con pannelli di compensato e tamburato, oppure con lastre nervate metalliche, la cui superficie potrà essere trattata con idonei prodotti disarmanti per agevolare il distacco del calcestruzzo.
L'impiego di detti prodotti dovrà essere attuato con cautela, secondo le prescrizioni del Produttore, previo benestare della Direzione di Lavori.
Le casseforme dovranno essere a tenuta (sufficientemente stagne) affinché il costipamento del calcestruzzo, in esse contenuto, non provochi la perdita di quantità consistenti di materiali (acqua, boiacca, ecc.).
Le casseforme dovranno essere rigide, opportunamente rinforzate e non presentare deformazione alcuna sotto l'azione del carico di calcestruzzo fresco in esse contenuto e sotto l'azione delle operazioni di vibratura e battitura del conglomerato.
Il loro dimensionamento sarà fatto caso per caso, tenuto conto dei tassi di lavoro dei materiali impiegati e delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti.
I casseri vibranti, per le parti prefabbricate ed i calcestruzzi architettonici, dovranno essere eseguiti in modo tale da garantire la perfetta qualità delle superfici e degli spigoli.
Potranno essere provvisti di impianto di invecchiamento artificiale, omologato dagli enti competenti, ISPESL, ecc..
Nel caso di casseforme con grande sviluppo in altezze, si dovrà provvedere all'apertura di finestre nel cassero per controllare l'evolversi del getto e procedere alla vibratura ed al corretto costipamento degli strati inferiori.
Per elementi portanti orizzontali di luce libera superiore a 6 metri, i casseri dovranno essere predisposti con una monta dell'ordine di 1/1000 della luce.
La manutenzione dei casseri dovrà essere eseguita con cura, selezionando le parti integre da quelle ammalorate.
I casseri in legno per strutture, parti importanti e a faccia vista, non potranno essere reimpiegati più di tre volte; negli altri casi potranno essere consentiti reimpieghi più numerosi purché il risultato del getto non presenti evidenti difetti estetici e di forma.
Prima della esecuzione dei getti, i casseri saranno ispezionati e controllati dalla Direzione dei Lavori al fine di verificarne:
- la corrispondenza tra esecuzione e progetto;
- l'indeformabilità e resistenza al carico del calcestruzzo;
- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la sicurezza di accesso e di lavoro per le maestranze. DISARMO
Si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 6.1.5 del D.M. 27 luglio 1985 e successivi aggiornamenti. Il disarmo sarà effettuato per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche sui vari elementi strutturali.
Esso non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore ritenuto necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive: ogni decisione in proposito è lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori, sentito il parere del Progettista delle Strutture.
In assenza di specifici accertamenti sulla resistenza raggiunta dal conglomerato, ed in normali condizioni esecutive ed ambientali di getto e maturazione, si dovranno osservare i seguenti tempi minimi di disarmo:
CONGLOMERATO DI CEMENTO | Normale Ad Alta Resistenza | |
Per sponde di casseri di travi e pilastri | 2gg | 3 gg |
Per armature di solette di luce modesta | 10 gg | 4gg |
Per puntelli e centine di travi, archi,volte, ecc. e per solette di grande luce | 24gg. | 12gg |
Per strutture a sbalzo | 28gg | 14gg |
Per le strutture portanti in conglomerato non armato, si dovranno osservare i tempi di disarmo previsti per le travi. Per le strutture particolarmente complesse, i tempi di disarmo saranno stabiliti in accordo con il progettista delle strutture stesse e con la Direzione dei Lavori.
CLASSIFICAZIONE DELLE CASSEFORME
Le casseforme, in relazione al loro grado di finitura conseguente all'aspetto estetico delle superfici dei getti che si desiderano ottenere, possono essere delle seguenti quattro classi:
A. (speciale);
B. (accurata);
C. (ordinaria);
D. (grossolana).
Se non diversamente a particolarmente disposto, le casseforme dovranno essere corrispondenti almeno alla classe B.
Qualora il calcestruzzo fosse del tipo faccia a vista le casseforme dovranno essere corrispondenti alla classe A.
Per la classificazione degli stati superficiali dei getti, nonché per le relative caratteristiche e tolleranze vale quanto prescritto al paragrafo 5.3 (CALCESTRUZZI).
Prescrizioni particolari per getti faccia vista
Per l’esecuzione dei getti a faccia vista dovranno essere impiegati legnami nuovi, di prima scelta e qualità, esenti da imperfezioni, costituiti da tavolame perfettamente piallato, di dimensioni adeguate come indicato nel progetto esecutivo, curando il perfetto allineamento delle tavole al fine di evitare scalinature e fuori piani. Dovranno essere usati opportuni disarmanti e distanziali a scomparsa. Particolare cura dovrà essere impiegata nella vibratura dei getti per evitare la segregazione degli inerti.
Non è consentito il riutilizzo delle tavole per eseguire ulteriori getti a faccia vista.
4.2 ARMATURE IN ACCIAIO 4.2.1 Normativa di riferimento
- Circ. Min. LL.PP. 14 Febbraio 1974 n. 11951 - Applicazione delle norme sul cementoarmato
- Circ. Min. LL.PP. 31 Luglio 1971 n. 19581 - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 art. 7 Collaudo statico
- Circ. Min. LL.PP. 23 Ottobre 1979 n. 1977 - Competenza amministrativa: Legge 5 Novembre 1971 n. 1086
Legge 2 Febbraio 1974 n. 64
- Circ. Min. LL.PP. 1 Settembre 1987 n. 29010 - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 - D.M. 27 Luglio 1985 - Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare.
- Circ. Min. LL.PP. 20 Luglio 1989 n. 1063/U.L. - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 art. 20
- Autorizzazioni a laboratori per prove sui materiali.
- Legge 26 Maggio 1965 n. 595 - Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.
- D.M. 31 Agosto 1972 - Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche.
- D.M. 9 Marzo 1988 n. 126 - Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi.
- D.M. 3 Dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
- Circ. Min. LL.PP. 16 Marzo 1989 n. 1063/U.L. - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 art. 20
- Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
- D.M. 11 Marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. LL.PP. Min. 4 Maggio 1990 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali.
- Circ. Min. LL.PP. 25 Febbraio 1991 n. 34223 - Istruzioni applicative L. 2.2.1974 n. 64, art. 1 - D.M. 4.5.90.
- Istruzioni CNR 10018/85 - Apparecchi di appoggio in gomma e PTFE nelle costruzioni: istruzioni per il calcolo e l’impiego.
- D.M. 9 Gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 16 Gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”.
- D.M. 16 Gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Legge 5.11.1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge 2.2.1974, n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. LL.PP. 14.02.1992 - "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" e Circ. Min. LL.PP. contenente le istruzioni relative.
- D.M. LL.PP. 12.2.1982 - "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Circ. Min. LL.PP. 24.5.1982 n. 22631 contenente le istruzioni relative.
- D.M. LL.PP. 24.1.1986 - "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e Circ. Min. LL.PP. 19.7.1986,
n. 27690 contenente le istruzioni relative.
- D.M. LL.PP. 3.12.1987 - "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate".
- D.M. LL.PP. 21.1.1981, n. 6 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e Circ. Min. LL.PP. 3.6.1981, n.21597 contenente le istruzioni relative.
- UNI EU 21 - Condizioni tecniche generali di fornitura per l'acciaio e prodotti siderurgici.
- UNI 6407 - Tondi di acciaio per c.a. - Qualità, prescrizioni, prove, dimensioni, tolleranze.
- UNI 8927/1286 - Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale.
- CNR-UNI 10020Prova di aderenza su barre di acciaio ad aderenza migliorata.
- Barre e Rotoli: UNI EN ISO 15630-1:2004
- Reti elettrosaldate: UNI EN ISO 15630-2:2004
- Acciaio da calcestruzzo armato precompresso: UNI EN ISO 15630-3:2004
Le norme contengono le modalità per la valutazione dell’indice di aderenza Prove di aderenza (beam-test): UNI EN 10080:2005
4.2.2 Tondo per c.a. normale: definizioni
Sotto la denominazione di tondo per cemento armato rientrano i seguenti tipi di armature:
- tondo a superficie liscia (laminato a caldo);
- tondo a superficie nervata ad aderenza migliorata (deformato a freddo).
4.2.3 Xxxx e tralicci: definizioni
Sotto la denominazione di reti di acciaio elettrosaldate rientrano le reti a maglia quadrata o rettangolare, fabbricate con fili tondi, lisci o nervati deformati a freddo, di diametro da 4 a 10 mm, saldati elettricamente nei punti di incrocio delle maglie.
Le reti di norma saranno fornite in pannelli prefabbricati piani o arrotolati.
I tralicci elettrosaldati sono costituiti da correnti longitudinali (lisci o nervati di diametro da 4 a 10 mm) e da staffe di collegamento, forniti in lunghezze varie, secondo le richieste di progetto, saldati elettricamente nei punti incrocio tra correnti e staffe.
4.2.4 Armature per c.a.p.: definizioni
Le armature per cemento armato precompresso possono essere forniti sotto forma di:
- fili (fornitura in rotoli);
- barre (fornitura in fasci di elementi rettilinei);
- trecce (fornitura in rotoli o bobine);
- trefoli (fornitura in rotoli o bobine).
4.2.5 Condizioni di fornitura
Il tondo per cemento armato (in barre o assemblato in reti e tralicci) deve essere esente da difetti tali da pregiudicarne l'impiego: screpolature, scaglie, bruciature, ossidazione accentuata, ricopertura da sostanze che possano ridurne l'aderenza al conglomerato, ecc.
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applicano le norme UNI EU 21. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da almeno uno dei seguenti certificati:
- attestato di conformità;
- certificato di provenienza;
- certificato di controllo;
- certificato di collaudo;
- verbale di collaudo.
4.2.6 Messa in opera
E' vietato mettere in opera armature eccessivamente ossidate, corrose o recanti difetti superficiali che ne pregiudichino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne l'aderenza al conglomerato.
Le armature che presentino superficie grassa e ricoperta da prodotti vernicianti, dovranno essere passate alla fiamma e quindi ben pulite.
La sagomatura, il diametro, la lunghezza, ecc., dovranno corrispondere esattamente ai disegni ed alle prescrizioni del progetto.
Le giunzioni e gli ancoraggi delle barre dovranno essere eseguiti in conformità al progetto ed alla normativa vigente.
Le barre piegate dovranno presentare nei punti di piegatura un raccordo circolare di raggio non inferiore a 6 diametri.
La staffettatura, se non diversamente specificato in progetto, dovrà avere, di norma, un passo non superiore a 3/4 della larghezza del manufatto relativo. Le staffe dovranno essere sempre chiuse e ben ancorate alle barre longitudinali.
Laddove prescritto le barre dovranno essere collegate solidamente fra loro in modo da garantire la continuità elettrica e da permettere il loro collegamento alla rete generale di messa a terra.
Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento su armature già lavorate.
Prima della loro lavorazione (taglio, piegatura e sagomatura) e del loro montaggio, le armature dovranno essere ispezionate ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Per garantire la corretta ricopertura delle armature con il calcestruzzo (copriferro), dovranno essere posti in opera opportuni distanziatori di materiale plastico, agenti tra le barre e le pareti dei casseri.
Non è consentita la posa delle armature direttamente sul terreno, senza getti di sottofondazione o senza l’utilizzo dei distanziali
4.2.7 Controlli sulle barre di armatura
Il prelievo dei campioni e metodi di prova saranno effettuati conformemente alla norma UNI 6407-69. Controlli in stabilimento
Tutte le forniture di acciai sottoposti a controlli in stabilimento debbono essere accompagnate da un certificato di laboratorio ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi.
La data del certificato non deve essere anteriore di tre mesi alla data di spedizione. Controlli in cantiere
Il controllo in cantiere è obbligatorio sia per acciai non controllati in stabilimento sia per acciai controllati.
Le domande di prove ai laboratori ufficiali dovranno essere sottoscritte dal Direttore dei Lavori e dovranno contenere indicazioni sulla fornitura di appartenenza.
Controlli sulle armature da precompresso
Si dovrà fare riferimento particolare all'allegato 3 della parte terza D.M. 27.7.1985.
4.2.8 Protezione delle armature
Le barre dovranno essere stoccate in luogo protetto dalle intemperie; la D.L. potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio l’utilizzo di barre di armatura eccessivamente ossidate o in alternativa ordinare la spazzolatura dei ferri.
Nel caso di maltempo, di esposizione ad agenti aggressivi, ecc. le armature dovranno essere adeguatamente protette con teli impermeabili o con gli accorgimenti prescritti dalla Direzione dei Lavori.
4.3 CALCESTRUZZI
4.3.1 Normativa di riferimento
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI - LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI SULLE OPERE IN CALCESTRUZZO
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale pre-compresso ed a struttura metallica.
D.M. 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.
Circolare Min. LL.PP. 31 luglio 1979, n. 19581 - Legge 1086, art. 7 - Collaudo statico.
Circolare Min. LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010 - Legge 1086 - D.M. 27 luglio 1985, Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare.
Circolare Min. LL.PP. 15 ottobre 1996 n. 252 - Legge 1086 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche':, di cui al D.M. 9 gennaio 1996.
Legge 2 febbraio 1974, N. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
Circolare Min. LL.PP. 19 luglio 1986 n° 27690 Istru zioni per l'applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni sismiche. Circolare Min. LL.PP. 29 ottobre 1987, n. 29233 -
Legge 1086, art. 20 - Autorizzazioni laboratori per prove sui materiali.
[2] Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici - Linee Guida sul calcestruzzo strutturale - Dicembre 1996.
PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO
[3] UNI 9858 Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità
[4] prEN206 Concrete - Performance, production and conformity - Rev. 17 – Aprile 1997.
PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA DELLE MATERIE PRIME
Cementi
[5] UNI 9606 Cementi resistenti al dilavamento - Classificazione e composizione.
[6] UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati - classificazione e composizione e f.a. 262 dell'11/88.
[7] UNI ENV 197/1 Cemento - Composizione, specifiche e Criteri di conformità.
[8] Legge 26 maggio 1965 n. 595 - Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.
[9] UN110517 Cementi resistenti ai solfati - Metodi di controllo della composizione.
[10] D.M. 9 marzo 1988, n. 126 - Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi.
[II] D.M. 13 settembre 1993 - G.U. 22/9/93 - Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi. D.M. 31 agosto 1972 - Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche.
Acqua
[12] UNI EN1008 Acqua per calcestruzzo.
Aggregati
[13] UNI 8520 - Parti 1 - 22a - Aggregati per confezionamento di calcestruzzi
Additivi
[14] UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo - definizione e requisiti. UNI 7101
Definizione e classificazione. UNI 7102 Additivi fluidificanti - Idoneità e relativi metodi di controllo.
Aggiunte
[15] UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo - Definizioni, requisiti e controllo di qualità.
UNI EN 451/1 Metodo di prova delle ceneri volanti - Determinazione del contenuto di ossido di calcio libero. UNI EN 451/2 Metodo di prova delle ceneri volanti - Determinazione della finezza con stacciatura umida.
Prodotti disarmanti per calcestruzzi.
[16] UNI 8866 Prodotti disarmanti per calcestruzzi - Parte 1a - Definizione e classificazione Parte 2a - Prova dell'effetto disarmante alla temperatura di 20 e 80°C. su superfici di acciaio o di legno trattato. DURABILITÀ' DELLE OPERE E DEI MANUFATTI DI CALCESTRUZZO
[17] UNI 8981 Durabilità delle opere e manufatti di calcestruzzo. METODOLOGIE DI PROVA PER CALCESTRUZZI Calcestruzzo fresco
[18]
UNI 6126 Prelevamento di campioni in cantiere
UNI 6127 Preparazione e stagionatura dei provini di calcestruzzo. UNI 6128Confezione in laboratorio di xxxxxxxxxxxx sperimentali. [19]
UNI 6393 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco.
UNI 6394/1 Determinazione della massa volumica su calcestruzzo fresco. [20]
UNI 9418 Determinazione della consistenza - Prova di abbassamento al cono. [21]
UNI 8020 Determinazione della consistenza del calcestruzzo fresco mediante l'impiego della tavola a scosse.
[22]
UNI 7122 C Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata.
UNI 7123 C Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza alla penetrazione
UNI 6395 C Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d'aria. UNI 9416 Criteri generali di campionamento.
Calcestruzzo indurito
UNI 6130 Provini in calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. UNI 6131 Prelevamento campioni di calcestruzzo indurito.
[23]
UNI 6132 Frove di resistenza alla compressione.
UNI 6394/2 Determinazione della massa volumica sul calcestruzzo indurito. UNI 6556 Determinazione del modulo elastico secante a compressione. [24]
UNI 7087 C determinazione della resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo. [25]
ISO 7031 Calcestruzzo indurito - Deter-minazione della profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione.
ALTRE NORME
UNI-ENV 1992/1/1 Progettazione delle strutture di calcestruzzo
DPR 2/41993 n. 246 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione
[25] UNI EN ISO 9002 Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza.
L’Impresa, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato (normale e precompresso), relativamente a caratteristiche e prestazioni dei conglomerati cementizi stessi, ha avuto particolare riferimento a:
- resistenza caratteristica a compressione Rck,
- durabilità delle opere (UNI 8981),
- diametro massimo dell’aggregato (UNI 8520),
- tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi,
- resistenza a trazione per flessione secondo UNI 6133-83,
- resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 6134),
- resistenza a trazione indiretta (UNI 6135),
- modulo elastico secante a compressione (UNI 6556)
- contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395)
- ritiro idraulico (UNI 6555)
- resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087)
- impermeabilità (ISO DIS 7032)
dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, sottoponendo all’esame della Direzione Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi;
b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati;
c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il contenuto di aria inglobata, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di Xxxxxx, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio;
d) la caratteristica dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;
e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato cementizio da eseguire con le modalità più avanti descritte;
f)lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto precisato successivamente;
g) i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).
La Direzione Lavori autorizzerà l’inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di conglomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di cui alla tabella 15 C.
Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto proposto dall’Impresa ai punti a), b), c) e f). I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori, tutti gli oneri relativi saranno a carico dell’Impresa.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non possono essere modificati in corso d’opera salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori. Qualora si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovrà essere ripetuta.
Qualora l’Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, per il quale si richiama la Norma UNI 9858/91, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la composizione degli impasti e le modalità di prova, dovranno essere comunque rispettate.
Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà essere impiegato esclusivamente “conglomerato cementizio a prestazione garantita” secondo la Norma UNI 9858. In nessun caso sarà ammesso l’impiego di “conglomerato
cementizio a composizione richiesta” secondo la stessa Xxxxx.
4.3.2 Materiali Cemento
I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza e rapido indurimento. Nella confezione dei conglomerati sono ammessi:
- cemento pozzolanico;
- cemento d’altoforno con contenuto di loppa non inferiore al 36%, che la cementerai dovrà garantire specificando il metodo di misura;
- è ammesso inoltre il cemento portland con tenore di alluminato tricalcico (C3A) < 8%, a condizione che il rapporto acqua cemento sia inferiore dello 0,05 rispetto a quello prescritto per i cementi pozzolanico e di altoforno e che la resistenza effettiva del conglomerato risulti superiore di almeno 5 Mpa rispetto a quella richiesta per conglomerati confezionati con cementi pozzolanico o d’altoforno, in base alla quale sono applicati i
prezzi di elenco.
L’Impresa dovrà approvvigionare il cemento presso cementifici che diano garanzie di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura.
La qualità del cemento dovrà essere garantita e controllata dall’istituto I.C.I.T.E. C.N.R. e dal relativo marchio.
A cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa, dovranno essere controllate presso un Laboratorio Ufficiale le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento secondo le Norme di cui alla Legge 26/5/1965 n. 595 e D.M. 3/6/1968 (per cementi sfusi prelievo di un campione ogni t 250 o frazione). Copie di tutti i certificati di prova saranno custodite dalla Direzione Lavori la quale potrà inoltre richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.
E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo; ciascun silos del cantiere o della centrale di betonaggio sarà destinato a contenere cemento di un unico tipo, unica classe ed unica provenienza, ed a tale scopo chiaramente identificato.
E’ ammesso l’impiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle prescrizioni delle presenti Norme, atti al confezionamento di conglomerati cementizi fluidi e superfluidi a basso rapporto a/c senza additivazione in fase di betonaggio.
Aggregati
Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente aggregati della categoria A di cui alla Norma UNI 8520-2:2005 aventi caratteristiche nei limiti di accettazione della Norma medesima.
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e solfati solubili (per questi ultimi si veda la tabella 15 A).
A cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa dovrà essere accertata, mediante esame mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un laboratorio Ufficiale, l’assenza dei minerali indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione o tensione, selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali. Copia della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione Lavori e dall’Impresa. Tale esame sarà ripetuto con la frequenza indicata nella tabella 15/A e comunque almeno una volta all’anno. Per poter essere impiegati, gli aggregati devono risultare esenti da minerali pericolosi e da forme di silice reattiva.
Xxx fosse presente silice reattiva si procederà all’esecuzione delle prove della Norma UNI 8520 parte 22, punto 3, con la successione e l’interpretazione ivi descritte.
TABELLA / Caratteristiche degli Aggregati
CARATTERISTICHE PROVE NORME TOLLERANZA DI
ACCETTABILITA’
Gelività degli aggregati | Gelività CNR 80 e UNI 8520 parte 20 | perdita di massa < 4% dopo 20 cicli |
Resistenza alla abrasione | Los Angeles CNR 34 e UNI 8520 parte 19 | perdita di massa LA 30% |
Compattezza degli | Degradabilità alle UNI 8520 | perdita di massa dopo |
Aggregati | soluzioni solfatiche parte 10 | cinque cicli <□10% |
Presenza di gesso e | Analisi chimica degli | UNI 8520 | SO3 □<0,05% |
solfati solubili | inerti | parte 11 |
Presenza di argille | Equivalente in Sabbia | UNI 8520 parte 15 | ES >□80 VB < 0,6 cm3/g di fini |
Presenza di cloruri Solubili | Analisi chimica | UNI 8520 parte 12 | CL-<□0,05 % |
Coefficiente di forma | Determinazione dei | UNI 8520 | Cf>□0,15 (Dmax=32mm) |
e di appiattimento | coefficienti di forma e di appiattimento | parte 18 | Cf>□0,12 (Dmax=64mm) |
Frequenza delle prove
La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla Direzione Lavori.
Comunque dovranno essere eseguite prove: prima dell’autorizzazione all’impiego; per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo di cava; ogni m3 8000 di aggregati impiegati.
Nella sopra esposta tabella sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere sottoposti gli aggregati, con l’indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilità e della frequenza. Xxxxxxx rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 parte 18, minore di 0,15 (per un D max fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un D max fino a 64 mm).
Controlli in tal senso sono richiesti con frequenza di una prova ogni 5.000 mc impiegati.
La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio dovrà essere tale da ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a parità di dosaggio di cemento e di lavorabilità dell’impasto, e dovrà permettere di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco, (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.), che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro,
viscosità, durabilità, ecc.).
La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico approvato dalla Direzione dei Lavori e dovrà essere verificata ogni m3 1000 di aggregati impiegati.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.
All’impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non dovrà contenere più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da mm 5 di lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e sovraclassi in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.
La dimensione massima (Dmax) dell’aggregato deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare:
- minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;
- minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di mm 5;
- minore dello spessore del copriferro.
Acqua di impasto
Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all’articolo 2. Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi l’acqua potabile e le acque naturali rispondenti ai requisiti di seguito riportati. Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.).
L’acqua di impasto dovrà avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g per litro. In merito al contenuto di ione cloruro nell’acqua per i manufatti in cemento armato normale o precompresso, si dovrà tenere conto dei limiti previsti dalla Norma UNI 8981 parte 5 per il contenuto totale di tale ione.
La quantità di materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/l; la quantità di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l.
L’acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato cementizio, tenendo conto dell’acqua contenuta negli aggregati, (si faccia riferimento alla condizione “satura a superficie asciutta) della Norma UNI 8520 parte 5).
Additivi
L’Impresa dovrà impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e costanza di effetto e di concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate preliminarmente in sede di qualifica di conglomerati cementizi.
Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 8145. Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova della loro compatibilità.
Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti
Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed elevata lavorabilità si farà costantemente uso di additivi fluidificanti e superfluidificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori. La classe di consistenza prevista è la S4 secondo la classificazione proposta dalla Norma UNI 9858 sulla base della misura dell’abbassamento del cono di Xxxxxx (slump) da eseguire con il metodo previsto da UNI 9418. A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere impiegati anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante - aerante, fluidificante - ritardante e fluidificante - accelerante. Gli additivi non dovranno contenere cloruri in quantità superiore a quella ammessa per l’acqua d’impasto; il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base delle indicazioni del fornitore.
Per conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e durabilità dovranno essere impiegati additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una riduzione d’acqua di almeno il 30%).
Additivi aeranti
Per conglomerati cementizi soggetti durante l’esercizio a cicli di gelo-disgelo, si farà costantemente uso di additivi aeranti. La percentuale di aria inglobata varierà in rapporto alla dimensione massima degli aggregati (Dmax) e sarà misurata sul conglomerato cementizio fresco prelevato all’atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI 6395.
L’Impresa dovrà adottare le opportune cautele affinché per effetto dei procedimenti di posa in opera e compattazione attuati, non si abbia una riduzione del tenore d’aria effettivamente inglobata al di sotto dei limiti della tabella.
Gli aeranti dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 260; dovranno essere aggiunti al conglomerato cementizio nella betoniera in soluzione con l’acqua d’impasto con un sistema meccanico che consenta di aggiungere l’additivo con una tolleranza sulla quantità prescritta non superiore al 5% ed inoltre che assicuri la sua uniforme distribuzione nella massa del conglomerato cementizio durante il periodo di miscelazione.
Su richiesta della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle Norme UNI vigenti; dovrà comunque essere garantita la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.
Il contenuto d’aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potrà essere verificato con il procedimento descritto nello Standard ASTM C 457 o con procedimento similare.
In alternativa all’uso di additivi aeranti è consentito l’impiego di microsfere di plastica di diametro compreso tra mm 0,010 e mm 0,050.
L’Impresa dovrà preventivamente fornire in proposito un’adeguata documentazione,basata sull’esecuzione di cicli gelo-disgelo secondo la Normativa UNI.
Additivi ritardanti e acceleranti
Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e l’acqua aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche.
Gli additivi acceleranti aumentano la velocità delle reazioni tra il legante e l’acqua e conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza pregiudicare la resistenza finale degli impasti.
I tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
Additivi antigelo
Gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dell’acqua d’impasto ed accelerano alle basse temperature i processi di presa e indurimento dei conglomerati cementizi. Dovranno essere impiegati soltanto su disposizione della Direzione Lavori, che dovrà approvarne preventivamente tipo e dosaggio.
4.3.3 Controlli in corso d’opera
La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d’opera per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.
4.3.4 Resistenza dei conglomerati cementizi
La resistenza a compressione del calcestruzzo è espressa in termini di resistenza caratteristica, definita come quel valore di resistenza al di sotto del quale si può attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza. La resistenza caratteristica cubica Rck viene dedotta sulla base dei valori ottenuti da prove a compressione a 28 giorni effettuate su cubi di 150 mm di lato, per aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, o di 200 m di lato per aggregati con diametro massimo maggiore. La resistenza caratteristica cilindrica fck viene dedotta sulla base dei valori ottenuti da prove a compressione a 28 giorni effettuate su cilindri di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza. Per indicare la classe di resistenza si utilizza la simbologia Cxx/yy ove xx individua il valore della resistenza caratteristica cilindrica f^ e yy il valore della resistenza caratteristica cubica R^, entrambi espressi in N/mm2 (1 N/mm2 = 10 Kg/cm2).
Tabella 4.1 - Classi di resistenza del calcestruzzo
Classe di fck R ck Categoria del
Resistenza | (N/mm2) | (N/mm2) | calcestruzzo |
C8/10 | 8 | 10 | non strutturale |
C12/15 | 12 | 15 | non strutturale |
C 16/20 | 16 | 20 | |
C20/25 | 20 | 25 | |
C25/30 | 25 | 30 | |
C30/37 | 30 | 37 | ordinario |
C35/45 | 35 | 45 | |
C40/50 | 40 | 50 | |
C45/55 | 45 | 55 |
CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Ai fini di una corretta prescrizione del calcestruzzo, occorre classificare l'ambiente nel quale ciascun elemento strutturale risulterà inserito.
4.3.5 Durabilità dei conglomerati cementizi
La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali in presenza di cause di degradazione.
Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo-disgelo, l’attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.
La degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le Norme UNI 8981/87 e 9858/91.
La Direzione Lavori, d’intesa con il Progettista (che dovrà documentare nel progetto delle opere l’adozione delle istruzioni di cui alla Norma UNI 8981/87) e con l’Impresa, verificherà in fase di qualifica dei materiali e degli impasti l’efficacia dei provvedimenti da adottare in base alle suddette Norme UNI. Devesi tenere conto infatti che la durabilità si ottiene mediante l’impiego di conglomerato cementizio poco permeabile, eventualmente aerato, a basso rapporto a/c, di elevata lavorabilità, con adeguato dosaggio di cemento del tipo idoneo, mediante compattazione adeguata, rispettando i limiti del tenore di ione cloruro totale nel conglomerato cementizio e curando scrupolosamente la stagionatura.
Oltre all’impiego di tale conglomerato cementizio riveste fondamentale importanza anche lo spessore del copriferro e la eventuale presenza di fessurazioni dei manufatti.
In presenza di concentrazioni sensibili di solfati e di anidride carbonica aggressiva nelle acque e nei terreni a contatto dei manufatti, dovranno essere osservate le istruzioni di cui alle Norme UNI 8981/87 parte 2a e parte 3a, impiegando i tipi di cemento corrispondenti alle classi di resistenza chimica moderata, alta ed altissima, secondo le prescrizioni delle Norme UNI 9156/87 e 9606/90; inoltre, per i conglomerati dei tipi II e III, il rapporto acqua cemento dovrà essere inferiore di 0,05 rispetto a quelli della Tabella 15 C.
In alternativa ad una prova globale di durabilità la Direzione Lavori, d’intesa con il progettista, farà eseguire, sempre in fase di qualifica, prove di resistenza ai cicli di gelodisgelo, di permeabilità, di assorbimento d’acqua, di scagliamento in presenza di cloruro, di resistenza all’azione di soluzioni aggressive.
La prova di resistenza al gelo sarà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e disgelo, secondo UNI 7087; la conseguente variazione delle proprietà caratteristiche dovrà essere contenuta entro i limiti sotto riportati:
- riduzione del modulo di elasticità = 20%
- perdita di massa = 2%
- espansione lineare = 0.2%
- coefficiente di permeabilità:
- prima dei cicli = 10-9 cm/sec
- dopo i cicli = 10-8 cm/sec
La prova di permeabilità sarà eseguita misurando il percolamento d’acqua attraverso provini sottoposti a pressione d’acqua su una faccia o, se disponibile, secondo il metodo di Figg
La prova di assorbimento d’acqua alla pressione atmosferica sarà eseguita secondo il procedimento UNI 7699:2005.
La prova di scagliatura sarà eseguita secondo la relativa Norma UNI in preparazione.
La prova di penetrabilità dello ione cloruro o solfato sarà eseguita secondo la UNI 7928 o rispettivamente 8019.
4.3.6 Tecnologia esecutiva delle opere
Si ribadisce che l’Impresa è tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086 (D.M. del 27.7.1985 e successivi aggiornamenti) nonché delle Leggi e Norme UNI vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare della Norma UNI 9858/91.
Confezione dei conglomerati cementizi
La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all’esame della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli aggregati, dell’acqua, degli additivi e del cemento; la precisione delle apparecchiature per il dosaggio ed i valori minimi saranno quelli del punto 9.1.2.2 del prospetto della Norma UNI 9858;
dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli aggregati.
La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%. Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all’inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all’anno. Per l’acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell’acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta ogni due mesi o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori. I dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli additivi dovranno essere del tipo individuale. Le bilance per la pesatura degli aggregati possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale).
I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità atmosferica.
Gli impianti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneità di cui al successivo paragrafo.
L’impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non è quella prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l’opera ma scaricato in luogo appositamente destinato dall’Impresa. Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump), e il conglomerato cementizio è ancora nell’autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi
fluidificanti e l’aggiunta sarà registrata sulla bolla di consegna.
L’uso di tali additivi è compreso e compensato con i prezzi di elenco dei conglomerati cementizi.
La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che prevedibilmente la temperatura possa scendere al di sotto di 273 K, salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo in tal caso le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l’Impresa non potràavanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.
Trasporto
Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti del conglomerato cementizio medesimo.
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed eccezionalmente, i nastri trasportatori. L’uso delle pompe sarà consentito a condizione che l’Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
L’omogeneità dell’impasto sarà controllata, all’atto dello scarico con la prova indicata al seguente paragrafo 15.7.6.
E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.
Posa in opera
I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e di capitolato.
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte. Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 8866; le modalità di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme. La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate.
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura.
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l’uso di staggie vibranti o attrezzature equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di m 2,00, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a mm 10.
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell’Impresa.
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a mm 10, la Direzione Lavori ne imporrà la regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da:
- malte e betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato;
- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a mm 15.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno cm 0,5 sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti saranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento espansivo; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. È poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato, intendendosi il relativo onere compreso e compensato nei prezzi di elenco.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm 50 misurati dopo la vibrazione. E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall’alto il conglomerato cementizio per un’altezza superiore ad un metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio. Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d’aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l’Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive.
In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere l’adozione di riprese di getto di tipo monolitico. Queste saranno realizzate mediante spruzzatura di additivo ritardante sulla superficie del conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del conglomerato sarà indurita si provvederà all’eliminazione della malta superficiale non ancora rappresa, mediante getto d’acqua, ottenendo una superficie di ripresa scabra, sulla quale si potrà disporre all’atto della ripresa di getto una malta priva di ritiro immediatamente prima del
nuovo getto di conglomerato cementizio.
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l’acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L’onere di tali accorgimenti è a carico dell’Impresa.
La temperatura del conglomerato cementizio all’atto del getto dovrà essere compresa tra 278 K e 303 K.
Costipamento
Qualsiasi operazione di costipamento deve essere eseguita prima dell'inizio della presa del calcestruzzo.
- Costipamento per vibrazione
Le vibrazioni possono essere applicate al getto attraverso i casseri, oppure direttamente al getto stesso. La forma, le dimensioni e le posizioni di applicazione degli attrezzi vibranti, la frequenza e l'ampiezza delle vibrazioni impiegate, nonché l'entità della massa vibrante, devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della massa di calcestruzzo da vibrare, alle armature, agli inserti ed alla disposizione di questi nel getto,
nonché alla composizione granulometrica del calcestruzzo.
La vibrazione del calcestruzzo va eseguita con particolari cautele al fine di evitare conseguenze dannose (ad es.: la vibrazione locale del getto fresco può generare inconvenienti nelle zone gettate in precedenza, in specie quando si usino le armature per trasmettere al getto le vibrazioni su zone più estese o quando la vibrazione è trasmessa al getto attraverso i casseri).
Analoga cautela va osservata per la durata di applicazione locale della vibrazione onde evitare ogni segregazione dei componenti dell'impasto; un indice dell'inizio di questo fenomeno è la comparsa di acqua sulla superficie del getto. In ogni caso, tale durata non deve superare i 100 secondi.
E' sconsigliato applicare le vibrazioni alle armature.
- Costipamento manuale
Per lavori di limitata entità e quando non è possibile l'impiego di mezzi meccanici, il costipamento può essere eseguito manualmente con l'ausilio di pestelli in legno o metallici. In questi casi, onde assicurare l'efficacia del costipamento per strati successivi.
Condizioni speciali di lavorazione
- Getti a basse temperature (< +2°C)
Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a +2°C, il getto può essere eseguito ove si realizzino condizioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i +5°C al momento del getto e durante il periodo iniziale dell'indurimento.
Per ottenere una temperatura del calcestruzzo tale da consentirne il getto, si può procedere con uno o più dei seguenti procedimenti: riscaldamento degli inerti e dell'acqua d'impasto, aumento del contenuto di cemento, impiego di cementi a indurimento più rapido, riscaldamento dell'ambiente di getto. Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la quale il calcestruzzo sarà a contatto devono essere ripulite da eventuale neve e ghiaccio e possibilmente devono essere mantenute ad una temperatura prossima a quella del getto.
In ogni caso, il getto dovrà essere protetto dalla neve e dal vento.
- Getti a temperature elevate (> 35°C)
Per effettuare il getto in ambienti a temperature elevate, devono essere presi tutti i provvedimenti atti a ridurre la temperatura della massa del calcestruzzo, in specie durante il periodo di presa.
Inoltre si dovrà evitare che il getto subisca una presa ed una evaporazione dell'acqua di impasto troppo rapida. Il calcestruzzo e i casseri dovranno essere irrorati in continuità e protetti dall’isolamento diretto e dal vento.
Comunque si dovrà fare in modo che la temperatura della massa di calcestruzzo non superi i +35°C, all'inizio della presa, e si mantenga inferiore ai +75°C, per tutto il periodo successivo, tenendo presente che il salto tra le due temperature non dovrà superare i 40°c.
- Getti contro terra
Il terreno a contatto del getto deve essere stabile o adeguatamente stabilizzato e non deve produrre alterazioni della quantità dell'acqua dell'impasto.
Inoltre non deve presentare in superficie materiale sciolto che potrebbe mescolarsi al calcestruzzo.
In genere si consiglia una opportuna preparazione della superficie del terreno (ad esempio, con calcestruzzo magro per le fondazioni, calcestruzzo proiettato per gallerie, pozzi e muri di sostegno).
I ricoprimenti delle armature devono essere quelli relativi agli ambienti aggressivi.
- Interruzione nel lavoro
I getti dovranno essere adeguatamente programmati in modo tale che le interruzioni avvengano in corrispondenza di manufatti compiuti. Qualora ciò non fosse possibile per il sopravvenire di eventi imprevedibili, si dovranno porre in opera tutte le precauzioni (ad es.: uso di ritardanti, resine sintetiche, armature supplementari, ecc.) atte ad escludere qualsiasi rischio di riduzione della resistenza del calcestruzzo. In proposito dovrà essere interpellata la D.L. per le approvazioni e verifiche necessarie.
In corrispondenza delle interruzioni di getto per travi e solai, il calcestruzzo dovrà essere contenuto entro i casseri da pareti provvisorie: non saranno ammesse interruzioni di getto con calcestruzzo fresco libero nelle sue parti terminali e non opportunamente contrastato da superfici solide.
Nel caso di presenza di falde d'acqua in pressione sarà necessario prevedere l'uso di profili waterstop (PVC) per la tenuta idraulica in corrispondenza dell'interruzione di getto.
Le dimensioni, la sagoma ed il tipo dei profili waterstop sono soggetti all'approvazione della D.L.
- Riprese del getto
Le superfici di ripresa devono essere pulite, scabre e sufficientemente umide.
Le riprese, non previste in fase di progetto, devono essere eseguite in senso pressoché normali alla direzione degli sforzi di compressione, escludendo le zone di massimo momento flettente.
Se una interruzione del getto producesse una superficie di ripresa mal orientata, il conglomerato dovrà essere demolito onde realizzare una superficie opportunamente orientata per la ripresa.
Laddove specificatamente richiesto si dovrà provvedere alla preparazione, previa pulizia delle superfici, con resine epossidiche e collegamento tra il vecchio ed il nuovo getto realizzato con lamiere stirate.
- Bagnatura e protezione dei getti
Al fine di assicurare al calcestruzzo le più adatte condizioni termoigrometriche durante la presa e l'indurimento e fino a quando il calcestruzzo non abbia raggiunto il 70% della resistenza prevista nel progetto, si deve ricorrere all'umidificazione delle superfici del getto e/o alla posa di teli di protezione, in particolare quando il getto presenti grandi superfici esposte. Si deve ricorrere alla protezione con teli anche quando ci sia il rischio di dilavamento del getto, in caso di piogge battenti o di essiccamento troppo rapido per un irraggiamento solare eccessivo.
Stagionatura e disarmo
- Prevenzione delle fessure da ritiro plastico
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all’aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall’Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 giorni, sia per mezzo di prodotti
antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.
I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656: tipi 1 e 2. La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa, al momento del loro approvvigionamento. In particolare per le solette, che sono soggette all’essiccamento, prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.
E’ ammesso in alternativa l’impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5 -1,5 kg/m3.
Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a 0,3 mm, l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.
- Maturazione accelerata a vapore
La maturazione accelerata a vapore deve essere eseguita osservando le prescrizioni che seguono il disposto del punto 10.7 della Norma UNI 9858/91:
- la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall’impasto non deve superare 303 K, dopo le prime 4 h dall’impasto non deve superare 313 K;
- il gradiente di temperatura non deve superare 20 K/h;
- la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (i valori singoli devono essere minori di 338 K);
- il calcestruzzo deve essere lasciato raffreddare con un gradiente di temperatura non maggiore di 10 K/h;
- durante il raffreddamento e la stagionatura occorre ridurre al minimo la perdita di umidità per evaporazione.
- Disarmo e scasseratura
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l’Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 27.7.1985 e successivi aggiornamenti).
- Protezione dopo la scasseratura
Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma UNI 9858/91; al fine di evitare un prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito del quale l’indurimento è ridotto e il materiale risulta più poroso e permeabile, si dovrà procedere ad una stagionatura da eseguire con i metodi sopra indicati.
La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del punto 10.6.3, prospetti XII e XIII, della Norma UNI 9858.
4.3.7 Prova sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco
Xxxxx restando quanto stabilito al precedente punto riguardo alla resistenza dei conglomerati cementizi, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di conglomerato cementizio da sottoporre ad esami o prove di laboratorio.
In particolare in corso di lavorazione sarà controllata la consistenza, l’omogeneità, il contenuto d’aria, il rapporto acqua/cemento e l’acqua essudata (bleeding).
La prova di consistenza si eseguirà misurando l’abbassamento al cono di XXXXXX (slump), come disposto dalla Norma UNI 9418/89. Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra cm 2 e cm 20. Per abbassamenti inferiori a cm 2 si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la Norma UNI 8020/89, o con l’apparecchio VEBE secondo la Norma UNI 9419/89.
La prova di omogeneità sarà eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da mm 4.
La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%. Inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di cm 3.
La prova del contenuto d’aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante e comunque dovrà essere effettuata almeno una volta per ogni giorno di getto. Essa sarà eseguita secondo la Norma UNI 6395/72.
Il rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio fresco dovrà essere controllato in cantiere, secondo la Norma UNI 6393/88, almeno una volta per ogni giorno di getto.
In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati.
Sul conglomerato cementizio indurito la Direzione Lavori potrà disporre la effettuazione di prove e controlli mediante prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi quali ultrasuoni, misure di pull out, contenuto d’aria da aerante, ecc.
- Provini
a) prova del cono di cui all'App. E della UNI 6394-79;
b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla UNI 6394-69;
c) prova del contenuto d'aria di cui alla UNI 6395-72;
d) prova del contenuto d'acqua;
e) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera;
f) prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture già stagionate;
g) prova di resistenza a compressione con sclerometro.
- Determinazione del diametro massimo degli inerti
La determinazione del diametro massimo degli inerti sarà effettuata come segue: Dalla massa di calcestruzzo da esaminare si prelevano circa 10 Kg di materiale. Tale quantità, dopo pesatura (sia P il peso), sarà posta in un vaglio, con diametro dei fori corrispondente al diametro massimo nominale D dell'inerte, e setacciata in acqua. Il residuo del vaglio sarà scolato e pesato (sia p il peso).
La percentuale di elementi d'inerte con diametro D, di valore p/P x 100, non dovrà superare il 3% (residuo al vaglio).
Nella misura dei pesi P e p è accettato un errore non superiore allo 0,2%.
La prova deve essere eseguita entro 30 minuti dal prelievo di calcestruzzo, a meno che non vengano impiegati ritardanti di presa.
Il controllo deve essere eseguito ogni qualvolta vari la provenienza e/o la qualità degli inerti.
4.3.8 Stati superficiali del getto
Dopo che ogni singola parte sia stata disarmata, le superfici dei getti, previo benestare della Direzione dei Lavori, andranno regolarizzate in modo da togliere eventuali risalti e sbavature, riempire i vuoti e riparare parti eventualmente non perfettamente riuscite.
Le superfici faccia a vista dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- avere un colore uniforme proprio del calcestruzzo solido; non sono consentiti schiarimenti dovuti a separazione della calce, screziature o corpi estranei;
- essere continue, quindi prive di nidi di ghiaia o di sabbia, pori d'aria, zone magre, screpolature di ritiro o di assestamento, danni del gelo o degli additivi antigelo, scalpellature e fresature, perdite di sabbia in superficie (irruvidimenti), distacchi della pellicola di cemento, presenza di alghe, funghi, macchie di olio, fuliggine, ruggine e simili, presenza di corrosioni dovute sia agli acidi che all'aggressione di solfati e simili, ecc.
4.3.8.1 Classificazione degli stati superficiali
Le superfici di conglomerato cementizio in relazione al loro grado di finitura, conseguente anche alle classi di casseforme impiegate, possono essere delle seguenti quattro classi, con i requisiti appresso indicati:
A (speciale); B (accurata); C (ordinaria);
D (grossolana).
Qualora non diversamente e particolarmente disposto le superfici di conglomerato cementizio normale dovranno corrispondere almeno alla classe B, se faccia a vista alla classe A.
5. CARPENTERIE METALLICHE E TRATTAMENTI PROTETTIVI
5.1 STRUTTURE IN ACCIAIO 5.1.1 Normativa di riferimento
Le strutture in acciaio dovranno uniformarsi alla normativa vigente al momento della loro esecuzione. Dovranno in particolare osservare le seguenti norme e leggi:
1) Legge 5 novembre 1971 n° 1086 “Norma per la disci plina delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e per le strutture metalliche”;
2) D.M. del 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
3) Circolare Min. LL.PP: 4 luglio 1996 n° 156 XX.XX. /STC istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei sovraccarichi di cui al D.M. del 16 gennaio 1996.
4) D.M. del 9 gennaio 1996 “Xxxxx Xxxxxxxx per l’esecuzione ed il collaudo delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
5) Circolare Min. LL.PP. 15 Ottobre 1996 n° 252 Istr uzioni per l’applicazione delle Norme D.M. del 9 Gennaio 1996
6) D.M. del 14 febbraio 1992 “Xxxxx Xxxxxxxx per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
_ Norme UNI ed UNI-EN in generale; in particolare si considerano le norme:
- UNI EN 1990:2004 – Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - parte. 1 Basi di calcolo”
- UNI EN 1991-1-1:2004 – Basi di calcolo ed azioni sulle strutture – parte. 2-1 Azioni sulle strutture – Massa volumica, pesi propri e carichi imposti”
- UNI EN 1991-1-2:2004 – Basi di calcolo ed azioni sulle strutture – parte. 2-2 Azioni sulle strutture – Azioni sulle strutture esposte al fuoco ”
- UNI EN 1991-1-3:2004 –Basi di calcolo ed azioni sulle strutture – parte. 2-3 Azioni sulle strutture – Carichi da neve”
- UNI EN 1991-1-4:2004 – Basi di calcolo ed azioni sulle strutture – parte. 2-4 Azioni sulle strutture – Azioni del vento”
- UNI EN 1991-1-5:2004 – Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - parte 2-5 azioni sulle strutture – azioni termiche
CNR 10011/85
Costruzioni in acciaio
Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione CNR 10012/85
Ipotesi di carico sulle costruzioni CNR 10018/85
Apparecchi di appoggio di gomma e PTFE nelle costruzioni: istruzioni per il calcolo e l'impiego
UNI Gruppo 108 Saldatura
UNI Gruppo 153 Generalità sulla bulloneria UNI Gruppo 155
Viti e bulloni - categoria C UNI Gruppo 156
Viti, dadi, rosette e piastrine ad alta resistenza UNI Gruppo 167 Dadi esagonali e quadri
UNI Gruppo 172
Rosette, piastrine e controdadi - Norme generali UNI Gruppo 173
Xxxxxxx, piastrine e controdadi - Norme dimensionali UNI Gruppo 433
Lamiere e nastri UNI Gruppo 435 Profilati
UNI Gruppo 436
Xxxxx, vergelle e larghi piatti
UNI Gruppo 440
Blocchi, dischi, anelli e manicotti UNI Gruppo 441
Tubi
Nel caso in cui i riferimenti citati siano insufficienti deve essere fatto riferimento ad appropriate normative concordate tra D.L. progettisti e costruttore.
5.1.2 Generalità e qualità dei materiali
Gli acciai impiegati saranno del tipo Fe 430 o Fe 510 B,C classificato secondo UNI 7070- 72 (si vedano gli elaborati grafici). É ammesso l'uso di altri tipi di acciai di uguali o più elevate caratteristiche meccaniche e comunque rispondenti ai requisiti delle norme UNI EN 10025-1:2005, UNI EN 10025-2:2005.
I materiali oltre che essere costruiti con acciai di qualità previsti dalla Norma Uni EN 10025 e devono essere esenti da soffiature, scorie di laminazione o altri difetti. I materiali devono essere inoltre adatti agli usuali processi di costruzione, incluso le lavorazioni a caldo e a freddo. Tutti i materiali devono essere esenti da olio, grasso vernice ed adatti alla zincatura a caldo dopo la lavorazione.
Le qualità degli acciai da impiegare devono corrispondere a quelle indicate sui disegni esecutivi. Per le piastre saldate deve essere utilizzato acciaio Fe 510 grado C se non altrimenti specificato..(1)
Per tutti gli acciai diversi dalle qualità Fe 360B, Fe 430B, Fe 510B e tutti i profilati tubolari devono essere specificati i valori di resilienza. Una opzione di prova di resilienza è richiesta per la qualità Fe 510C.
L'acciaio grezzo deve essere opportunamente colorato ed immagazzinato in modo da garantire la possibilità di identificazione delle diverse qualità. Tutti i profilati laminati devono essere in accordo alla Norme UNI EU 54-81, UNI EU 55- 81, UNI EU 56-84 e UNI EU 57-79.
I certificati delle prove meccaniche devono essere resi disponibili e, quando richiesto, corredati con i valori della resilienza dichiarata dal Produttore.
L'acciaio non può essere avviato in costruzione prima che i certificati di cui in precedenza non siano stati controllati secondo le rispettive specifiche di appartenenza.
Nell'eventualità che i certificati suddetti non non siano ottenibili, il Fornitore deve provvedere in proprio all'esecuzione delle prove meccaniche sui materiali.
Una copia di tutti i certificati, deve essere trasmessa alla Direzione Lavori.
I bulloni, salvo diversamente specificato, devono essere in accordo alle prescrizioni delle norme UNI 3740- 82 e UNI 5727-88. Le designazioni e classi di resistenza, lunghezze delle filettature, ecc. devono essere specificate sui disegni d'officina e sulle distinte dei materiali.
Viti a testa svasata o altre viti che non abbiano la testa esagonale devono essere previste con il taglio per cacciavite.
Le quantità dei bulloni, salvo diversamente specificato, devono includere la scorta nella misura del 3% per ogni diametro e lunghezza.
I certificati delle prove meccaniche di tutti i tipi di bulloni devono essere resi disponibili alla Direzione Lavori. Le rondelle elastiche, quando richieste, devono essere in accordo alle prescrizioni delle Norme UNI 1751-88. Le rondelle piene devono essere in accordo alle prescrizioni UNI 6592-69.
I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere "qualificati", la marcatura dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con l’ attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato.
Prima dell’ approvvigionamento dei materiali da impiegare l’ Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori, in copia riproducibile i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare:
- i diametri e la disposizione dei chiodi e dei bulloni, nonché dei fori relativi;
- le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;
- le classi di qualità delle saldature;
- il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature, e specificatamente: le dimensioni dei cordoni, le caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli elettrodi;
- gli schemi di montaggio e controfrecce di officina.
Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali, nelle quali sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura. L’ Impresa dovrà inoltre far conoscere per iscritto, prima dell’ approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra. È facoltà della Direzione Lavori di sottoporre il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature alla consulenza dell’ Istituto Italiano della Saldatura, o di altro Ente di sua fiducia.
La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l’ estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso d’ opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dalle norme in
vigore, e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell’ Ente di consulenza.
Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori; i relativi oneri saranno a carico dell’ Impresa.
Il taglio dei materiali con spessori fino ed incluso quelli sottoindicati, possono essere indifferentemente tranciati, tagliati a fiamma o segati a freddo:
1 NOTA: alcuni acciai possono provocare rivestimenti di zincatura che presentano un'aderenza inferiore alla
normale e ciò dovuto al contenuto di silicio a certi livelli percentuali. E' pertanto necessario, in questi casi, adottare i dovuti accorgimenti sia nei procedimenti di zincatura che nelle successive operazioni di movimentazione, imballaggio e spedizione
Fe 360 20 mm
Fe 430 18 mm
Fe 510 16 mm
I materiali di spessore superiore debbono essere tagliati con macchina ossi-taglio (il taglio manuale con cannello non è accettabile) oppure segati a freddo.
Quando i materiali sono tranciati il bordo finito deve essere esente da strappi, sbavature, dentellature e distorsioni. Il taglio a fiamma dell'acciaio ad alta resistenza deve essere proceduto da un leggero preriscaldo in un'area nell'intorno della linea di taglio deve essere ridotta rispetto a quella normalmente usata per gli acciai di media resistenza e di spessore corrispondente. Precauzioni devono essere adottate al fine di evitare il taglio a fiamma di materiali in stato di tensione ed i particolare negli acciai ad alta resistenza. I bordi tagliati devono essere leggermente rifiniti dopo il taglio al fine di eliminare dentellature, bruciature, ecc.
Le forature e punzonature dei materiali con spessori fino ed incluso quelli sotto indicati, possono essere punzonati al diametro finale o forati:
Fe 360 18 mm
Fe 430 16 mm
Fe 510 14 mm
I materiali di spessore superiore devono essere forati al diametro finale o punzonati con un diametro inferiore di 3 mm ed alesati successivamente al diametro finale.
Le sopracitate limitazioni sono relative ai materiali punzonati mediante processi meccanici; nel caso di utilizzo di macchine idrauliche, le succitate limitazioni possono essere superate secondo modalità da concordarsi con la D.L.
Nessun foro può essere punzonato quando gli spessori dei materiali sono superiori al diametro finale del foro. I fori finiti devono essere precisi nella forma ed esenti da strappi, sbavature e deformazioni.
L'otturazione mediante saldature di fori eseguiti in errata posizione non è permessa senza l'autorizzazione della direzione lavori. Nei casi in cui l'autorizzazione è preventivamente concessa il nuovo foro deve essere eseguito al trapano indipendentemente dallo spessore e dalla qualità del materiale, se attraversa o passa adiacente all'area di saldatura del foro precedente.
Presso - piegatura. Tutte le pieghe superiori a 5° sugli acciai ad alt a resistenza devono essere eseguite a caldo e con una temperatura compresa fra 850° C e 1000° C. Idonei strumenti devono essere previsti per il controllo delle temperature (es. termometro a contatto o pirometro).
Le pieghe sulle piastre in acciaio a media resistenza fino a 10 mm di spessore possono essere eseguite a freddo sino ad un angolo massimo di 175/100 (60°).
Le pieghe, aperture e chiusure delle ali sugli angolari possono essere eseguite a freddo sino ad un angolo massimo di 60/100 (30°).
Comunque, in entrambi i casi sopramenzionati l'officina dovrà prendere le adeguate precauzioni per evitare il rischio del successivo infrangilimento dovuto alla zincatura a caldo.
Le pieghe devono essere di uniforme sezione ed esenti da danneggiamenti superficiali dovuti alle incisioni delle attrezzature utilizzate sulle presse.
La formazione di pieghe col metodo "tagli e saldatura" su particolari che non presentino la caratteristica funzionale di rompitratta, non è permessa senza la preventiva approvazione della Direzione Lavori.
5.1.3 Saldature
Tutte le saldature devono essere eseguite in accordo alle prescrizioni della normativa vigente. Quando richiesto dalla Direzione Lavori, il Fornitore deve sottoporre per approvazione i propri procedimenti di saldatura.
Tutti i saldatori devono essere qualificati secondo quanto prescritto dalle Norme UNI 7720-77 e UNI 4634-60 dall'ISTITUTO DELLA SALDATURA. La riqualifica periodica deve essere fatta in accordo alla norme sopracitate.
Ogni campione di prova deve riportare chiaramente stampigliato il codice di identificazione dei saldatori ed in modo analogo devono essere indicati i materiali utilizzati.
Tutti gli elettrodi utilizzati devono essere conformi alla Norme UNI 5132-74. Gli elettrodi devono essere immagazzinati ed essicati secondo le specifiche ed istruzioni del fabbricante. Particolare attenzione deve essere fatta per gli elettrodi basici ed ai prelievi di consumo che debbono rispondere ad un preciso principio di rotazione.
I fili di apporto per saldature con arco in atmosfera protettiva devono essere conformi con le norme AWS CODE D1.1.80.
Tutti i termini ed i singoli delle saldature devono essere conformi alle Norme UNI 1310-86 oppure alle norme AWS 4.79.
Il preriscaldo, quando richiesto, deve essere controllato mediante l'uso di un termometro a contatto o strumento appropriato su una superficie di 150 mm in entrambe i lati dell'area saldata.
Nei complessi saldati, le puntature devono essere eseguite con le stesse procedure e condizioni delle saldature principali e devono avere una lunghezza di almeno 50 mm.
Le posizioni di arrivo e partenza delle saldature non devono coincidere con intagli e bordi delle piastre al fine di poter consentire la continuità della saldatura sino all'estremità.
Quando la prima passata (saldature a più passante) è maggiore delle passate successive la saldatura deve essere eseguita con continuità sino al completamento assicurando in questo modo che la superficie saldata non si raffreddi. Dopo il completamento, le saldature debbono essere lasciate raffreddare lentamente e non debbono essere soggette ad immersioni o basse temperature.
Quando i materiali debbono essere zincati a caldo, tutte le saldature interrotte così da garantire una perfetta tenuta nel bagno di decapaggio. Le saldature devono inoltre essere completamente pulite (preferibilmente mediante sabbiatura al fine di rimuovere ogni scoria, silicati di manganese (saldature al CO2 ) e gocciolature.
5.1.4 Controlli in corso di lavorazione
L’Impresa è tenuta ad avvertire la Direzione Lavori dell’ arrivo nella sua officina, dei materiali collaudati che saranno impiegati nella costruzione delle strutture in acciaio. L’ Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti verbali di collaudo tecnologico, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione lavori.
In particolare, per ciascun manufatto composto con laminati, l’ Impresa dovrà redigere una distinta contenente i seguenti dati:
- posizioni e marche d’ officina costituenti il manufatto (con riferimento ai disegni costruttivi di cui al precedente titolo "Generalità")
- numeri di placca e di colata dei laminati costituenti ciascuna posizione e marca di officina,
- estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo.
Per ciascuna opera singola o per il prototipo di ciascuna serie di opere è prescritto il premontaggio in officina.
Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli collaudati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d’ arte.
In particolare l’ Impresa dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
- il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente con dispositivi agenti per pressione. Possono essere usati i riscaldamenti locali (caldo), purché programmati in modo da evitare eccessive concentrazioni di tensioni residue e di deformazioni permanenti;
- è ammesso il taglio a ossigeno purché regolare. I tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice;
- negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possano essere tollerati giochi da mm 2 a mm 5 di ampiezza, secondo il maggiore o minore spessore del laminato;
- i pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono sere montati in modo da poter riprodurre nel montaggio definitivo le posizioni stesse che avevano in officina all’ atto dell’ esecuzione dei fori;
- non sono ammesse al montaggio in opera eccentricità, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco foro-chiodo (o bullone) previste dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’ art. 21 della legge 5.11.1971 n. 1086 . Entro tale limite è opportuna la regolarizzazione del foro con utensile adatto;
- l’ uso delle spine d’ acciaio è ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare i pezzi nella giusta posizione;
- fori per chiodi e bulloni devono essere eseguiti col trapano, con assoluto divieto dell’ uso della fiamma, e presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e cricche; per le giunzioni con bulloni (normali e ad alta resistenza) le eventuali sbavature sul perimetro del foro dovranno essere asportate mediante molatura locale;
- di regola si dovranno impiegare bulloni sia normali che ad alta resistenza dei seguenti diametri:D = mm 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27;
- i bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per la intera lunghezza; la lunghezza del tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti da serrare e si dovrà sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; è tollerato che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro;
- nelle unioni di strutture normali o ad attrito che a giudizio della Direzione Lavori potranno essere soggette a vibrazioni od inversioni di sforzo, dovranno essere sempre impiegati con controdadi, anche nel caso di bulloni con viti 8.8 e 10.9.
Controlli saldature
a) ESAME VISIVO: le saldature saranno sottoposte ad un accurato controllo visivo per la ricerca dei difetti superficiali e per valutare la regolarità dei cordoni. L'esame dovrà essere condotto da personale dotato di preparazione specifica;
b) ESAME MAGNETOGRAFICO: verrà utilizzato per la ricerca di difetti superficiali e superficiali, la tecnica esecutiva sarà conforme a quanto indicato nella norma UNI 7704, classe di controllo 52. I difetti che possono essere caratterizzati come nicchie superficiali o non emergenti in superfici non saranno accettati;
c) ESAME ULTRASUONO: sarà eseguito su eventuali giunti a T a piena penetrazione con le modalità riportate sulla norma UNI 8387 (2ª classe). Non saranno accettate incollature, e mancanza di penetrazione al vertice;
d) ESAME RADIOGRAFICI: sarà eseguito su eventuali giunti testa a testa con le modalità riportate nella norma UNI 8956 classe di sensibilità radiografica 2ª. Potranno essere utilizzate apparecchiature a raggi X oppure sorgenti di raggio Y.
In particolari condizioni potrà essere sostituito il controllo ultrasuono. I suddetti controlli saranno eseguiti da personale qualificato almeno al 2º livello secondo ASNT-TC-1A.
5.1.5 Regole pratiche di progettazione
Si fa riferimento alle norme CNR 10011785 di cui di seguito si indicano i capitoli:
1. Introduzione
2. Materiali
3. Metodi di calcolo
4. Resistenze di calcolo e limiti di deformabilità
5. Verifiche di resistenza dei collegamenti
6. Verifiche di resistenza delle membrature
7. Verifiche di stabilità
8. Verifiche relative alla fatica
9. Regole pratiche di progettazione ed esecuzione
10. Controlli sui prodotti laminati per strutture in acciaio
11. Redazione del progetto, collaudo, sorveglianza e manutenzione
Per gli apparecchi di appoggio in gomma e PTFE vedere la norma CNR 10018/85.
5.1.6 Tolleranze di lavorazione o di montaggio
Le opere murarie alle quali le carpenterie metalliche dovranno essere connesse potranno avere le seguenti tolleranze:
- fuori piano (distanza di uno dei vertici dal piano definito dagli altri tre): max 10 mm per ogni metro di distanza dallo spigolo più vicino con un max di 30 mm;
- lunghezze: 1/200 della dimensione nominale con un max di 30 mm; la somma degli scarti tollerati tra gli elementi contigui sommandosi dovrà essere inferiore alla tolleranza max di 30 mm;
- il fuori piombo max delle strutture verticali potrà essere pari ad 1/500 dell'altezza della struttura stessa, con un max di 20 mm.
Le carpenterie montate dovranno avere le seguenti tolleranze massime:
- fuori piano (distanza di uno dei vertici dal piano definito dagli altri tre): max 1 mm per ogni metro di distanza dallo spigolo più vicino con un max di 4 mm;
- lunghezze: 1/1000 della dimensione nominale con un max di 10 mm; la somma degli scarti tollerati tra gli elementi contigui sommandosi dovrà essere inferiore alla tolleranza max 10 mm;
- il fuori piombo max delle colonne non dovrà superare l'1,5/1000 dell'altezza della struttura, con un max di 5 mm.
5.1.7 Esecuzione delle opere
Prima di dare corso alla lavorazione degli elementi componenti la struttura, si dovranno sottoporre all'approvazione della D.L. tutti i disegni di officina ed i casellari suddivisi per tipo e qualità, redatti in conformità ai disegni di progetto ed alle misure rilevate in luogo.
Le opere dovranno essere attentamente coordinate anche in relazione a tutte le predisposizioni richieste in progetto (ad es.: cave, connessioni, ancoraggi, ecc.).
L'Appaltatore dovrà provvedere affinché sia assicurata la continuità elettrica fra i vari elementi costituenti la struttura e dovrà predisporre, nelle posizioni indicate dalle Direzione dei Lavori, i necessari attacchi per le connessioni alla rete di messa a terra generale della costruzione.
Dovranno risultare lavorate diligentemente, con maestria, regolari di forme, precise nelle dimensioni e rispondenti agli elaborati tecnici di progetto ed ai disegni esecutivi di cantiere approvati preventivamente dalla Direzione dei Lavori. Le superficie di contatto devono essere convenientemente piane ed ortogonali all'asse delle membrature collegate. In ogni caso la planarità delle superfici delle flange deve essere garantita anche dopo la saldatura.
Le forature devono essere preferibilmente eseguite col trapano ed anche col punzone perché successivamente dosati. Per forature di ordinaria importanza statica e fino a spessori di 12 mm è ammessa la punzonatura dei fori al diametro definitivo purché venga opportunamente eseguita e controllata al fine di evitare la formazione di nicchie e bave.
E' vietato l'uso della fiamma per l'esecuzione dei fori.
Non sono ammesse eccentricità, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco foro-vite.
Per il serraglio dei bulloni dovranno essere usate chiavi dinamometriche a mano o pneumatiche con precisione non minore del 10%.
I bulloni saranno prima serrati al 60% della coppia prevista e quindi si procederà al serraglio completo. Non potranno essere eseguite saldature in ambienti con temperatura inferiore a -5°c.
I tagli non dovranno presentare strappi, riprese o sbavature. Essi dovranno essere regolari, passati con la smerigliatrice.
Raddrizzamenti, spianamenti, ecc. dovranno essere effettuati con dispositivi agenti a pressione, senza riscaldamenti locali per non generare tensioni residue.
Posa in opera
Dovrà essere eseguita con la massima precisione, rispettando quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni elemento.
Tutti gli elementi dovranno essere solidamente e sicuramente fissati.
Il numero e le dimensioni degli ancoraggi e degli altri elementi di fissaggio dovranno essere tali da assicurare i requisiti di resistenza e solidità richiesti dalla struttura anche in fase di montaggio parziale.
I tagli, gli incassi nelle murature dovranno avere le minime dimensioni necessarie, per ottenere un posizionamento agevole ed un ancoraggio sicuro, senza per questo compromettere l'integrità della struttura muraria. Essi dovranno essere accuratamente puliti e bagnati prima di essere sigillati.
La sigillatura dovrà essere eseguita con l'impiego di malta di cemento o calcestruzzo di appropriata granulometria, a seconda della dimensione degli incassi. Non è ammessa in alcun caso la sigillatura con gesso o cemento a presa rapida; è consigliato l'uso di malte o betoncini a ritiro controllato.
Gli elementi strutturali interessati da ancoraggi nelle murature dovranno essere solidamente assicurati nell'esatta posizione prevista, con idonei sostegni ed armature provvisionali, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature non abbiano raggiunto la necessaria presa.
5.1.8 Movimentazione e trasporto dei manufatti
Tutti i materiali dovranno essere debitamente protetti contro gli urti accidentali e le aggressioni fisiche e chimiche durante il trasporto al cantiere, la movimentazione nell'ambito dello stesso e la messa in opera.
Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni sarà di esclusiva pertinenza dell'Appaltatore. I - Collaudo
Il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di accedere alle officine di lavorazione allo scopo di ispezionare il materiale, seguire le lavorazioni e presiedere alle varie prove.
Potrà anche prelevare a suo giudizio campioni di materiale per sottoporli a prove presso Laboratori ufficiali: l'onere economico di tali prove sarà a carico dell'Appaltatore.
Tali prove potranno consistere in: verifiche dimensionali, prove di trazione, prove di piegamento, prove di resilienza, controlli radiografici sui giunti saldati, controlli sull'aspetto esterno della saldatura e del grado di raccordo con il materiale base.
Il Direttore dei Lavori avrà pure il diritto di rifiutare e chiedere la sostituzione di qualsiasi parte della fornitura, anche se già messa in opera, che presentasse difetti per cattiva qualità dei materiali e/o per cattiva lavorazione.
Il mancato uso di tale diritto non esimerà l'Appaltatore dalle sue responsabilità.
L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prove di resistenza dei materiali secondo le modalità delle leggi vigenti e fornire i relativi certificati alla Direzione dei Lavori.
Tale operazione di controllo in officina, se non richiesta espressamente dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere condotta dal tecnico responsabile della fabbricazione, che assumerà a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla legge al Direttore dei Lavori.
Le richieste delle prove da effettuare presso un Laboratorio Ufficiale dovranno essere sottoscritte dalla Direzione dei Lavori e dovranno portare indicazioni precise circa i profili da cui saranno stati prelevati i provini in relazione agli elementi strutturali da realizzare con i profili stessi.
A montaggio ultimato sarà fatto il collaudo statico dell'opera mediante prove di carico in conformità alla normativa vigente ed eventuali controlli sull'idoneità delle saldature.
Tutti gli oneri delle prove di collaudo saranno a carico dell'Appaltatore.
5.2 TRATTAMENTI SUPERFICIALI 5.2.1 Generalità
Prima di operare qualsiasi intervento conservativo su manufatti in ferro saranno da verificare le effettive necessità di tale operazione.
Se una pulitura radicale dovrà essere eseguita essa sarà condotta solo dove effettivamente necessario, con prodotti o sistemi svernicianti debolmente aggressivi, prediligendo sistemi ad azione lenta, ripetendo eventualmente l'operazione più volte.
Nel caso di manufatti fortemente ossidati, si dovranno effettuare operazioni atte ad eliminare completamente ogni residuo di ruggine.
I sistemi protettivi da utilizzare dovranno essere scelti in relazione alla natura dell'aggressione che potrebbe essere esercitata, ovvero dell'ambiente nel quale è immerso il manufatto in ferro. La natura dell'aggressione potrà essere: chimica, (acidi, alcali, sali, solventi, ecc.) termica, atmosferica (umidità, pioggia, neve, raggi solari ecc.), meccanica (abrasioni, urti, vibrazioni ecc.). In effetti poiché tali azioni aggressive potranno anche essere combinate tra loro, la scelta del rivestimento, dovrà essere in funzione della peggiore situazione che potrà presentarsi. Una efficace protezione anticorrosiva dovrà comprendere tutte le seguenti operazioni, e comunque solo dietro indicazioni della D.L. potrà essere variata in qualche fase:
- preparazione ed eventuale condizionamento della superficie;
- impiego dei mezzi e delle tecniche più appropriate di stesura;
- scelta dei rivestimenti protettivi più idonei e loro controllo.
Metodo per la preparazione ed eventuale condizionamento delle superfici
La superficie metallica che riceverà il film di pittura protettiva dovrà essere stata resa idonea ad offrire le massime possibilità di ancoraggio. Occorrerà pertanto ripulire la superficie da tutto ciò che è estraneo alla sua natura metallica, in quanto sia gli ossidi che i sali, che la ruggine, pregiudicano ogni efficace sistema protettivo. I metodi ammessi per la preparazione delle superfici d'acciaio su cui andrà applicato il rivestimento protettivo sono i seguenti: pulizia manuale, pulizia meccanica, sabbiatura. Per l'eliminazione di sostanze estranee e dannose come olio, grasso, sudiciume ed altre contaminazioni della superficie dell'acciaio si potrà fare uso di solventi, emulsioni e composti detergenti. La pulizia con solventi andrà effettuata precedentemente all'applicazione delle pitture protettive ed eventualmente contemporaneamente ad altri sistemi di preparazione delle superfici dell'acciaio.
5.2.2 Pulizia manuale
La pulizia manuale sarà utilizzata quando si riferisca un lavoro accurato e basato sulla sensibilità operativa di maestranze specializzate, oppure per quei punti non accessibili agli utensili meccanici.
Prima di iniziare la pulizia manuale bisognerà esaminare la superficie per valutare la presenza di olio, grasso o altri contaminanti solubili. In tal caso la pulizia con solventi adatti precederà ed eventualmente seguirà, quella manuale.
Gli utensili necessari per la pulizia manuale saranno costituiti da spazzole metalliche, raschietti, scalpelli, martelli per la picchiettatura, tela smeriglio e carta vetrata, oppure utensili speciali sagomati in modo da poter penetrare negli interstizi da pulire. Le spazzole metalliche potranno essere di qualsiasi forma e dimensione mentre le loro setole saranno di filo di acciaio armonico. I raschietti dovranno essere di acciaio temperato e mantenuti sempre acuminati per garantirne l'efficienza. L'attrezzatura ausiliaria comprenderà spazzole per polvere, scope, raschietti convenzionali nonché il corredo protettivo per l'operatore. Le scaglie di ruggine verranno asportate mediante impatto calibrato con il martello da asporto, la ruggine in fase di distacco sarà viceversa asportata mediante una adeguata combinazione delle operazioni di raschiatura e spazzolatura. La pulizia manuale di superfici pitturate (anche parzialmente) dovrà prevedere l'asportazione di tutta la pulitura in fase di distacco, oltre a quasiasi formazione di ruggine e di incrostazioni.
A lavoro ultimato, la superficie dovrà essere spazzolata, spolverata e soffiata con aria compressa per togliere tutti i depositi di materiale staccato, quindi sgrassata.
L'applicazione della pittura di fondo dovrà avvenire nel più breve tempo possibile con pitture di fondo con buone caratteristiche di bagnabilità, come quelle il cui veicolo sia olio di lino puro.
5.2.3 Pulizia meccanica
La pulizia meccanica comporta una superficie di solito più pulita di quella ottenuta con la pulizia manuale, tuttavia sarà necessario porre la massima cautela per evitare di interessare zone non volute di metallo. Le apparecchiature più adatte alla pulizia meccanica sono: spazzole metalliche rotanti, utensili rotanti ad impatto mentre sarà sconsigliabile l'uso di mole abrasive perché giudicato troppo irruento.
Spazzole metalliche rotanti - I fili della spazzola dovranno possedere sufficiente rigidità per asportare le scaglie di ruggine staccate, le vecchie pitture, i depositi di sporcizia. La scelta della forma (a coppa o a disco) e del tipo di filo sarà basata sulle condizioni della superficie da pulire. Per la pulizia degli angoli si useranno speciali spazzole a fasce radiali usate anche per pulire efficacemente attorno alle teste dei chiodi ed alle superfici molto irregolari. Non bisognerà comunque fare uso di velocità troppo elevate come pure sarà necessario che la spazzola non venga tenuta sullo stesso punto per lungo tempo, in quanto potrebbero verificarsi bruciature superficiali che danno alla superficie un aspetto vetroso e levigato che offre un ancoraggio molto scarso alla pittura protettiva. Prima di iniziare la pulizia meccanica, con spazzole sarà necessario esaminare se sulla superficie via siano depositi di olio, grasso o altri contaminanti solubili, nel qual caso la pulizia meccanica andrà preceduta da un robusto intervento con solventi. Utensili rotanti ad impatto - Potranno essere utilizzati anche speciali utensili meccanici ad impatto, speciali raschietti e scalpelli da montare su apparecchiature elettriche e pneumatici. Un tal modo di intervenire sarà particolarmente utile
quando alla superficie metallica dovranno essere asportati spessi strati di ruggine, scaglie, vecchi e spessi strati di pittura. Facendo uso di questi utensili si dovrà fare molta attenzione a causa della possibilità che l'utensile intagli la superficie asportando metallo sano e lasciando sulla superficie stessa delle punte di bava acute, punti questi in cui lo strato di pittura protettiva potrà staccarsi e cadere prematuramente.
Un inconveniente non secondario che deriva dall'uso di questi strumenti per la pulizia di superfici d'acciaio è legato al fatto che la superficie, in caso di disattenzione operativa, potrebbe risultare troppo ruvida per una soddisfacente applicazione della pittura. Per queste ragioni l'uso di utensili rotanti ad impatto dovrà essere limitato a casi eccezionali.
Le superfici pulite con metodo meccanico dovranno subire l'applicazione di pittura di fondo nel più breve tempo possibile, per evitare gli effetti nocivi degli agenti atmosferici.
Sarà necessario che le pitture di fondo abbiano buone caratteristiche di bagnabilità come quelle, ad esempio il cui veicolo sia costituito da olio di lino puro.
La spazzolatura dovrà essere di grado C St 3 degli standard fotografici delle Svensk Standard SIS, secondo la specifica XX 0 xxxxx Xxxxx XXXX (Steel Structures Painting Council).
5.2.4 Sabbiatura
Due sono i metodi principali di sabbiatura: per via umida e a secco. Il metodo per via umida si differenzia da quello a secco per il fatto che nella polvere abrasiva viene introdotta dell'acqua o una soluzione di acqua e inibitore di corrosione. Il metodo per via umida presenta il vantaggio di ridurre al minimo la produzione di polvere, ma non sempre sarà utilizzabile. In effetti le strutture metalliche che presentano un gran numero di recessi formati da profilati e giunzioni, con cavità verso l'alto non si prestano ad una sabbiatura umida in quanto la sabbia bagnata e gli altri residui tenderanno ad annidarsi negli anfratti e richiedere quindi un accurato lavaggio successivo. La presenza di acqua tenderà poi alla formazione di ruggine anche impiegando composti antiruggine in aggiunta all'acqua della sabbiatura o di lavaggio. Secondo il procedimento di sabbiatura a secco l'acciaio potrà essere pulito completamente dalla ruggine anche in profondità, rimanendo, ad eccezione dei casi in cui piova, assolutamente asciutto ed esente da corrosione per parecchie ore, permettendo di avere a disposizione un periodo di tempo sufficientemente lungo per l'applicazione del rivestimento protettivo.
Si procederà preliminarmente alla molatura di tutti gli spigoli per eliminare eventuali sbavature che potrebbero compromettere la continuità dello strato protettivo.
Successivamente saranno eliminate eventuali trasse di grasso da tutte le superfici. Si effettuerà quindi la sabbiatura a metallo quasi bianco di grado B Sa 2 ½ degli standard fotografici delle Svensk Standard SIS, secondo la specifica XX 00 xxxxx Xxxxx XXXX (Steel Structures Painting Council); dovranno essere impiegati abrasivi fini per ottenere un profilo di incisione compreso tra mm 0,025 e mm 0,050.
A sabbiatura ultimata, prima di iniziare la verniciatura, si dovrà procedere alla completa asportazione di residui di ossidi, abrasivi e polvere, secondo specifiche SSPC SP1 con water getting.
Le superfici sabbiate tassativamente non dovranno essere inumidite prima dell’applicazione dello strato di primer, che dovrà essere effettuata entro il termine di 8 ore dalla sabbiatura, prima che venga a formarsi un qualsiasi principio di ruggine. Qualora si verificassero formazioni di ruggine, la sabbiatura dovrà essere ripetuta a cura e spese dell’Impresa.
5.2.5 Pretrattamento o condizionamento dell'acciaio
Se richiesto per tutti quei ferri esposti agli agenti atmosferici o comunque in ambienti ricchi di umidità, sarà necessario effettuare un pretrattamento dei ferri puliti, prima dell'applicazione della mano di fondo. I pretrattamenti potranno essere dei seguenti due tipi:
Pretrattamento chimico o fosfatizzazione a freddo - Consisterà nel trattare l'acciaio con una miscela di acqua, acido fosforico, agenti bagnanti, olio solvente solubile in acqua, la precedente miscela andrà poi sciolta in rapporto 1:3 in acqua. Per una corretta applicazione si dovrà ottenere entro pochi minuti una superficie asciutta, polverosa e di colore grigio biancastro, ciò indicherà che l'acido fosforico ha reagito correttamente e che la miscela aveva l'esatta composizione. Operando in ambienti ad elevata umidità, la superficie alla quale si applicherà il pretrattamento, necessiterà di tempi più lunghi per essiccare e dar luogo alla reazione completa. Prima del pretrattamento bisognerà verificare che la superficie sia esente da ruggine e perfettamente pulita.
Pretrattamento con wash primers - Per wash primer si intende una composizione protettiva che formerà sulla superficie metallica un complesso costituito da una pellicola inorganica e/o organica, derivante da una serie di reazioni tra i componenti essenziali del wash primer e cioè acido fosforico, pigmenti da cromati inorganici e resina polivinilbutirralica. La pellicola inorganica risulterà dalla reazione tra metallo e componenti solubili del wash primer e dovrà depositarsi a contatto del metallo, mentre la pellicola organica si depositerà sulla prima per evaporazione del solvente. Il sistema dovrà possedere le seguenti proprietà: prevenire o ritardare la corrosione del metallo; agganciarsi saldamente all'acciaio permettendo l'adesione e l'integrità dei successivi cicli di rivestimento; permettere una protezione temporanea fino a quando non saranno applicate le pitture anticorrosive e le mani di finitura. Sarà ammesso l'uso di wash primers di tipo reattivo o di tipo non reattivo. Il primo sarà a base di pigmento terossicromato di zinco.
Il secondo tipo di pigmento sarà a base di fosfato di cromo; saranno comunque ammessi wash primers contenenti resina fenolica e/o fenossidica. Il tipo di wash primers da utilizzare sarà comunque vincolato dalla sua compatibilità con i cicli di pitturazione protettiva successivi. In linea di massima sarà richiesta una preparazione preventiva a base di sabbiatura almeno commerciale, in ogni caso sarà necessario che il metallo (anche non sabbiato) sia pulito e sgrassato accuratamente, non presenti tracce di ruggine, vecchie pitturazioni o comunque sostenze estranee. Il wash primers andrà applicato sulle superfici metalliche a spruzzo o a pennello, sarà da preferirsi l'applicazione a pennello in caso di ambiente particolarmente umido. Andrà applicato in un solo strato per uno spessore mediamente compreso fra 8 e 12 micron. Sia la fosfatizzazione a freddo che il wash primers non sono dei fondi veri e propri ma dei pretrattamenti a cui bisognerà far seguire, il più presto possibile, l'applicazione della pittura anticorrosiva che è stata scelta.
5.2.6 Mezzi e tecniche di applicazione dei rivestimenti protettivi
La scelta del sistema di applicazione sarà tesa a garantire la correttezza dell'operazione, lo spessore dello strato protettivo in funzione del tipo di intervento e di manufatto su cui andrà ad operare.
Pennello - Salvo casi particolari, la prima mano dovrà in ogni caso, essere data a pennello, per ottenere una buona penetrazione della pittura per azione meccanica. I pennelli dovranno essere di ottima marca, fabbricate con setole vulcanizzate o sintetiche, dovranno essere ben imbevuti di pittura, evitando tuttavia che questa giunga alla base delle setole; le pennellate saranno date con pennello inclinato a 45 gradi rispetto alla superficie e i vari strati di pittura saranno applicati incrociati e cioè ognuno in senso normale rispetto al precedente. Ad ogni interruzione del lavoro, i pennelli dovranno essere accuratamente puliti con apposito diluente.
Spruzzo - L'applicazione a spruzzo sarà in linea di massima esclusa per la prima mano.
Per ottenere una buona pitturazione a spruzzo sarà necessario in primo luogo regolare e mettere a punto l'afflusso dell'aria e della pittura alla pistola, in modo da raggiungere una corretta nebulizzazione della pittura stessa. In tal senso sarà necessaria una giusta scelta della corona per l'aria e dell'ugello spruzzatore, in funzione del tipo di pittura da spruzzare.
Inoltre bisognerà ottenere un corretto rapporto tra aria e pittura. In termini operativi sarà necessario che l'ugello della pistola sia tenuto costantemente ad una distanza di circa 20/25 cm dalla superficie e che una corretta operazione di spostamento della pistola comporti che lo spruzzo rimanga sempre perpendicolare alla superficie da pitturare.
L'attrezzatura consisterà in una pistola a spruzzo, tubi flessibili per il trasporto dell'aria e delle pitture, serbatoio di alimentazione dell'aria compressa, compressore, riduttore di pressioni e filtro per mantenere costantemente la pressione dell'aria e asportarne l'umidità, sostanze grasse ed altre impurità.
Prima dell'applicazione la pittura dovrà essere accuratamente mescolata per ottenere una perfetta omogeneizzazione, operazione questa della massima importanza per evitare che le prime mani di pittura risultino ricche di veicolo e povere di pigmento. La diluizione delle pitture dovrà essere fatta con solventi prescritti per ciascuna pittura, per evitare alterazioni delle caratteristiche fisico-chimiche delle stesse. La temperatura ambiente e quella delle superfici da pitturare dovrà stare nei limiti prescritti per ciascuna pittura; lo stato igrometrico ambientale dovrà aggirarsi sui 65/70% di U.R. e non dovrà passare assolutamente l' 85%, nel qual caso sarà necessario rimandare l'operazione in giorni con condizioni ambientali ottimali. Le superfici non dovranno assolutamente presentare umidità ed eventualmente sospendere la pitturazione (esterna) in caso di pioggia.
L'opportunità di ultimare il più rapidamente possibile l'applicazione dei vari strati di pittura protettiva, non dovrà far trascurare il fatto che ciascuna mano di pittura dovrà raggiungere un adeguato grado di durezza e di essiccazione prima di applicare la mano successiva.
Anche con tempo particolarmente favorevole, il periodo di essiccazione o essiccativa, non dovrà essere inferiore a quella prescritta per il ciclo utilizzato.
6. MOVIMENTI DI MATERIE, SCAVI E DEMOLIZIONI
6.1 Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto o di costruzione di opere d'arte, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei lavori, le xxxxxx necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
6.2 Scavi e reinterri – norme generali.
Prima dell'esecuzione di qualsiasi scavo dovranno essere predisposte le indagini sui terreni e sulle rocce come stabilito dal D.M. 21.1.1981 dalla circolare LL.PP. 3.6.1981 n. 21597 e dal decreto 12.12.1985 sulle norme tecniche relative alle tubazioni.
Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione Lavori e, qualora le sezioni assegnate vengano maggiorate, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sarà tenuta ad eseguire a proprie cure e spese tutte quelle opere che si rendessero per conseguenza necessarie, quali maggiori reinterri, cassonetti, rifacimenti stradali; qualora invece l'Impresa esegua scavi sezioni inferiori a quelle assegnate, la Direzione Lavori si riserva di liquidare i lavori secondo le effettive dimensioni di esecuzione.
Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da garantire contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento durante l'esecuzione tanto dagli scavi che dalle opere di progetto.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che possano accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.
Riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, l'Appaltatore dovrà uniformarsi alle prescrizioni della Direzione Lavori, senza che ciò possa costituire titolo a speciale compenso.
Qualora debbano eseguirsi scavi in prossimità di edifici o comunque di manufatti, per cui siano possibili franamenti pericolosi, l'Appaltatore dovrà praticare opportuni assaggi integrati se necessario da idonei sondaggi, per accertare il loro grado di stabilità e mettere in atto tutte le previdenze necessarie rimanendo egli responsabile di ogni danno arrecato a cose o persone in dipendenza di tali lavori.
Analoghe cautele e le medesime responsabilità varranno per l'Appaltatore tutte le volte che i lavori saranno compiuti in presenza dei servizi disposti nel sottosuolo (cavi elettrici, gas, telefono, ecc.).
Qualora qualche fabbricato o manufatto presenti lesioni od induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'Appaltatore, a totale suo carico, redigere lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprietà interessate, corredandolo di idonea documentazione fotografica ed installando, all'occorrenza precisi riferimenti o spie.
Prima di iniziare gli scavi l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, il rilievo altimetrico completo del lavoro in base alle tavole di progetto ed alle eventuali varianti, compreso il rilievo planimetrico ed altimetrico di ogni manufatto.
I profili di posa delle condotte e l'ubicazione dei manufatti, determinati in base ai rilievi, dovranno essere sottoposti prima della esecuzione all'approvazione della Direzione Lavori.
L'Appaltatore inoltre, dovrà accertare, mediante opportuni assaggi, la possibilità di seguire il percorso di progetto, verificando assieme agli interessati la possibilità di allaccio delle condotte esistenti o in progetto; in caso di impedimento dovrà avvertire la Direzione Lavori, prima di eseguire opere, restando a suo completo carico la chiusura degli scavi fatti ed il loro rifacimento in una nuova posizione se nel corso di esecuzione dovessero palesarsi difficoltà a seguire il percorso prescelto.
Qualora il fondo dello scavo non dia sufficiente affidamento di stabilità o consistenza, l'Appaltatore dovrà informare subito la Direzione Lavori, perchè possa prendere gli opportuni provvedimenti.
Quando è previsto lo scavo in sede stradale o a lato della stessa l'Appaltatore dovrà procedere alla formazione degli scavi per tratti sufficientemente brevi, disponendo e concentrando i mezzi d'opera in modo da rendere minimo, per ogni singolo tratto, il tempo in cui lo scavo rimarrà aperto, in particolare nei punti pericolosi ogni sera dovranno essere richiusi gli scavi rimasti aperti per il mancato completamento dei lavori; durante tali lavori dovrà a sua cura e spese predisporre e mantenere la segnaletica stradale del tipo e nella quantità necessaria per garantire la sicurezza della viabilità.
Lo sviluppo di tali tratti verrà di volta in volta stabilito dalla Direzione Lavori.
Nota:
1)Per tutte le voci degli scavi e movimenti di terra, verranno contabilizzati i prezzi relativi alla esecuzione manuale preventivamente riconosciuta dalla Direzione Lavori l'impossibilità di impiegare i mezzi meccanici, e verrà riconosciuta solo l'effettivo scavo eseguito
2)Per tutte le voci degli scavi e movimenti di terra, i prezzi relativi all'esecuzione dei lavori con mezzi meccanici sono in ogni caso comprensivi di tutta la necessaria assistenza manuale
3)Nel caso di reinterro con materiali diversi da quelli scavati verrà corrisposto il compenso per l'allontanamento e trasporto alle PP.DD. del materiale scavato, a prezzi di Elenco.
4)I reinterri con materiali diversi da quelli provenienti dagli scavi saranno pagati con il solo prezzo del materiale utilizzato per il reinterro in quanto l'onere per il reinterro si intende compreso nelle voci degli scavi. I volumi scavati e trasportati saranno contabilizzati su materiale compatto alle condizioni naturali su misure geometriche ricavate dai rilievi e dai disegni del progetto.
5)I prezzi di elenco relativi a tutti i tipi di scavo comprendono gli oneri e le spese per:
- la estirpazione di ceppi e radici;
-le sbadacchiature e puntellazioni per evitare qualunque franamento e smottamento anche in conseguenza di eventi metereologici avversi;
-le opere per deviare tutte le acque scorrenti alla superficie del terreno o sul fondo degli scavi ;
- le maggiori difficoltà ed oneri dovuti ad opere di aggottamento, escluso il nolo delle pompe o di altre idonee attrezzature;
- la maggiore cura che l’Appaltatore deve porre per la presenza di sottoservizi e per l’eventuale onere di regolamentazione del traffico veicolare nel caso lo scavo venga eseguito in sede stradale o in prossimità della stessa;
-l'accatastamento del materiale di scavo, nell'area del cantiere, la successiva ripresa, il reinterro o spandimento;
- ogni onere per la profilature delle scarpate e la formazione del piano finale secondo le indicazioni di progetto, l'eventuale rinforzo e stabilizzazione delle stesse sarà pagato a parte;
-la separazione del materiale proveniente dagli scavi in funzione della sua caratteristica (es. terra di cultura, ghiaie ecc.)
Sono invece compensati a parte e con i relativi prezzi di Elenco:
- la rottura della massicciata stradale
- lo scavo in roccia
- la rottura e l'allontanamento di trovanti o murature superiori a 0,3 mc.
- il nolo delle pompe o di altre idonee attrezzature per il tempo di loro effettivo funzionamento.
-il carico e trasporto alle Pubbliche Discariche dei materiali eccedenti il reinterro, previa disposizione della Direzione Lavori.
- l'armatura delle pareti dello scavo se prevista .
6.3 Classificazione degli scavi
In base alle condizioni litostratigrafiche dei terreni da scavare, gli scavi sono classificati come di seguito riportato:
a) scavi in terra
Per scavo in terra si intende quello, sia di sbancamento che a sezione obbligata, eseguito in terreno costituito da materiale non cementato, anche in presenza di trovanti purché non superiori a 0,3 mc. cadauno. La quantità di scavo relativo ai soli trovanti di cubatura superiore a mc. 0,3 saranno considerate come gli scavi in seguito descritti.
b)scavi in roccia tenera
Per scavo in roccia "tenera" si intende quello scavo, sia di sbancamento che a sezione obbligata eseguito in rocce tenere o dure ma con grado di fessurazione elevato, aggredibili direttamente con messi meccanici di adeguato tipo o potenza, con l'uso eventuale di ripper.
Sono pure classificati scavi in roccia tenera quelli eseguiti in materiale di compattezza tale che localmente richiedono l'uso di esplosivo o di martello demolitore onde permettere la rimozione successiva con mezzi meccanici di cui sopra, questa sola parte di scavo sarà compensata come scavo in roccia dura.
c)scavi in roccia dura
Per scavo in roccia "dura" si intende quello scavo, sia di sbancamento che a sezione obbligata eseguito in rocce compatte aggredibili esclusivamente e totalmente con l'uso di esplosivo e/o martello demolitore. d)scavi in presenza d'acqua
Sono considerati scavi in presenza d'acqua quelli sia di sbancamento che a sezione obbligata, qualora l'altezza dell'acqua presente, di origine freatica o di infiltrazione, superi i cm.20 dal piano di fondo scavo: non saranno considerati scavi in acqua quelli che dovessero allargarsi in seguito a taglio di fossi o canali.
Il maggior prezzo previsto per scavo in presenza d'acqua sarà contabilizzato a partire dal piano di equilibrio naturale dell'acqua nello scavo.
6.4 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento, si intendono quelli occorrenti per lo spianamento e sistemazione del terreno secondo determinate sagome, per la formazione di piazzali, trincee stradali, formazione di ribassi per successivi scavi a sezione obbligata e per dar posto alla edificazione, il lato minimo del fondo sbancamento deve superare i m.5,00.
Il prezzo per l’esecuzione dello scavo tiene conto della maggiore cura che l’Appaltatore deve porre per la presenza di sottoservizi e per l’eventuale onere di regolamentazione del traffico veicolare nel caso lo scavo venga eseguito in sede stradale o in prossimità della stessa.
6.5 Scavi a sezione obbligata
Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli necessari per fare posto alle fondazioni di manufatti, alla posa di tubazioni con forma e andamento definiti, sotto il piano del terreno naturale o raggiunto mediante uno scavo generale di sbancamento.
Qualunque sia la natura del terreno, gli scavi a sezione obbligata dovranno essere spinti fino alla profondità di progetto o a quella che dalla Direzione Lavori verrà ordinata, all'atto della esecuzione dello scavo. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere il materiale di fondo.
Qualora, data la natura del terreno e la profondità di scavo, le normali sbadacchiature non si dimostrassero sufficienti, si dovrà procedere alla totale armatura delle pareti di scavo, limitatamente alle zone che ne richiederanno l'impiego.
Il materiale scavato sarà di norma utilizzato per i successivi reinterri.
Maggiori approfondimenti degli scavi, non concordati con la Direzione Lavori, dovranno a cura e spese dell'Appaltatore, essere riempiti con calcestruzzo dosato a 150 Kg/mc. o con altro materiale prescritto dalla Direzione Lavori, che eviti cedimenti successivi sotto carico.
Le dimensioni in pianta dello scavo saranno ricavate dalle dimensioni di progetto dei manufatti con una maggiorazione di cm. 50 per ogni lato, salvo nei casi in cui le fondazioni siano gettate contro terra senza l'ausilio di casseri.
Non si deve procedere all'inizio di altre opere immediatamente seguenti agli scavi, se prima non sia stata verificata la corrispondenza delle sezioni eseguite con quelle di progetto e non siano state valutate le caratteristiche geotecniche del terreno su cui debbono insistere ulteriormente altre opere.
Il fondo scavo deve essere consegnato a perfetto piano ed alla esatta quota di progetto.
Il prezzo per l’esecuzione dello scavo tiene conto della maggiore cura che l’Appaltatore deve porre per la presenza di sottoservizi e per l’eventuale onere di regolamentazione del traffico veicolare nel caso lo scavo venga eseguito in sede stradale o in prossimità della stessa.
6.6 Terre armate
Tutti i modelli di geogriglia da posizionare secondo gli schemi di progetto dovranno possedere le seguenti prestazioni minime:
Ai fini dello stato limite ultimo:
geogriglia con le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione al 2 e al 5% di allungamento medio, non inferiore rispettivamente a 17 kN/m e 33 kN/m, valori medi determinati in conformità della Xxxxx XX XXX 00000 e resistenza a trazione a rottura al 6% di allungamento medio non inferiore a 40 kN/m, valore al 95% del livello di confidenza in conformità della Xxxxx XX XXX 00000.
Ai fini dello stato limite di servizio:
deformazione post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all’1%; tale dato dovrà essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS.
Al fine di soddisfare la vita nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà possedere sia la certificazione BBA (o altro ente certificatore esterno europeo riconosciuto) in cui vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo a 50 e 100 anni e sia la marcatura CE riportante una durabilità dichiarata sul materiale non inferiore a 100 anni.
Ai fini di favorire l’attecchimento e la crescita della vegetazione sul fronte e l’interazione griglia terreno, la geogriglia dovrà avere una maglia non inferiore a 11 cm x 3 cm. I rotoli della geogriglia dovranno avere una larghezza non inferiore ai 5.00 m.
La geostuoia di contenimento tridimensionale a bassa infiammabilità in PA6 (certificata da Enti Europei qualificati, tipo l’EMPA svizzero, deve essere in grado di fornire un valore del fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1810 m/m2 (determinato come la lunghezza totale del filamento per unità di area).
Il manufatto sarà costruito sovrapponendo strati di terreno spessi 80 cm, ognuno dei quali sarà delimitato alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50-2,00 m in prossimità del paramento, per evitarne lo sfilamento. La geogriglia andrà installata in modo che la direzione di produzione risulti perpendicolare alla linea di sviluppo della facciata; ogni livello di griglia, compresi la zona frontale ed il risvolto, sarà privo di tagli e discontinuità. Le sovrapposizioni di griglia saranno consentite solo lateralmente, per almeno 25 cm.
La geostuoia verrà interposta tra la geogriglia ed il terreno, evitando il dilavamento superficiale sul terreno di riempimento e favorendo la crescita della vegetazione sul paramento esterno. Ogni livello di terreno sarà realizzato per sovrapposizione di strati a spessore non maggiore di 35 cm che saranno poi compattati con appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello Standard Xxxxxxx. La realizzazione dell’opera avverrà dopo aver preparato il piano di posa tramite rullatura e livellazione, in modo da garantire una buona planarità del paramento di fronte, che sarà inclinato di circa 60° sull'orizzontale. L'Impresa esecutrice avrà la possibilità di utilizzare per questo scopo .
- Casseri a perdere quali reti metalliche elettrosaldate piegate all'inclinazione prevista.
7. SOVRASTRUTTURA E PAVIMENTAZIONE
7.1 Oneri a carico dell’appaltatore.
L'Appaltatore dovrà a sua cura e spese:
- Svolgere le pratiche per l'ottenimento dei permessi di lavoro da parte degli Enti proprietari delle strade e concordare i tempi e le modalità per l'esecuzione lavori.
- Sulla base delle tavole dei sottoservizi raccogliere tutte le notizie relative ai servizi (tubazioni gas, luce, cavi elettrici, telefonici, ecc..) interessanti i lavori in modo da evitare rotture o danni
- Mettere in atto tutte le cautele per evitare, durante lo svolgimento dei lavori danni a persone o cose, con particolare riferimento alla segnaletica d'emergenza, assumendosi ogni responsabilità verso gli Enti proprietari delle strade e verso i terzi;
- Mantenere gli accessi alle proprietà private e il transito sia pedonale che veicolare riducendo al minimo possibile il tempo d'ingombro e l'area occupata.
L'Appaltatore sarà tenuto alla più scrupolosa osservanza di tutte le norme di sicurezza previste dalle disposizioni di legge per la prevenzione degli Infortuni sul lavoro, D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 e successive modifiche norme integrative e speciali e contenute nel Fascicolo Tecnico e nella documentazione così come previsto dal D.L.vo 81/08 e successive mm. e ii., tutte norme che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di impartire secondo necessità le disposizioni supplementari che venissero ritenute necessarie o convenienti per la sicurezza e la buona riuscita dei lavori.
Le Norme e le specifiche di riferimento sono quelle contenute nel:
- "ANNUAL BOOK OF A.S.T.M. STANDARDS - Section 4 - Vol 04.08 del 1983"
7.2 Rotture delle pavimentazioni stradali.
La rottura delle massicciate stradali di qualsiasi tipo e natura dovrà essere limitata alla larghezza minima dello scavo, il materiale di recupero dovrà per la parte riutilizzabile, essere immagazzinato a cura e spese dell'Appaltatore fino a suo riutilizzo.
I rifacimenti e le riparazioni dei tratti manomessi durante l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, dovranno avere le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente.
7.3 Fondazioni stradali.
In tutti i tratti di strada ove la piattaforma appoggi su rilevati o su terreni di non sufficiente consistenza, o qualora ciò fosse ritenuto necessario a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, lo strato di base (massicciata classica o di altro tipo) sarà disteso su un'apposita fondazione dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo, da costruirsi entro adatto cassonetto scavato nella piattaforma stradale.
Detto cassonetto la cui regolarità sarà controllata dalla Direzione Lavori prima dell'apporto del materiale lapideo, dovrà essere conforme alle quote e alla monta di progetto.
Qualora il tratto di strada si svolgesse in trincea e fosse ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, il costipamento del fondo del cassonetto mediante rullatura sarà pagato in economia.
La fondazione, a seconda delle particolari condizioni di singoli lavori, verrà realizzata con una delle seguenti strutture:
a) Fondazioni in mista ghiaia (o pietrisco) e sabbia.
Dovranno essere di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo, che alle caratteristiche del traffico.
Il materiale non dovrà comprendere elementi superiori ai 120 mm. e la xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 00
A.S.T.M. dovrà essere compresa fra il 15 e il 30% del totale.
Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere superiore ai 20 cm. Lo strato dovrà essere assestato mediante cilindratura.
Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale però che l'acqua arrivi al sottofondo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro.
A lavoro finito la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. b) Fondazioni in terra stabilizzata.
Dovranno essere realizzate in accordo con le prescrizioni contenute nelle tabelle CNR - UNI 10006 - paragrafo 9).
Qualora fosse ordinata dalla Direzione Lavori un'aggiunta di correttivi, ne verrà compensata a parte la fornitura.
c) Fondazioni in misto cementato.
1) Descrizione.
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione Lavori.Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm e inferiore a 10 cm.
2) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi.
Inerti. Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli
inerti (la D.L. potrà permettere l'impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:
1) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie xxxxxxxx Miscela passante : e setacci U.N.I. % totale in peso
Crivello 40 | |
Crivello 30 | 80/100 |
Crivello 25 | 72/90 |
Crivello 15 | 53/70 |
Crivello 10 | 28/40 |
Xxxxxxxx 0 | 00/00 |
Xxxxxxxx 0,4 | 8/18 |
Setaccio 0,18 | 6/14 |
Setaccio 0,075 | 5/10 |
100
3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131
- AASHO T 96, inferiore o uguale al 30 % ;
4) indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico).
L'impresa, dopo aver eseguito prove in laboratorio dovrà proporre alla Direzione dei Lavori la composizione da adottare e successivamente l'osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri.
Verrà ammessa una tolleranza di + - il 5% fino al passante al crivello 5 e di + - 2% per il passante al setaccio 2 e inferiori.
Legante. Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 2,5% e il 3,5% sul peso degli inerti asciutti.
Acqua. Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro + - 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate.
3) Miscela - Prove di laboratorio e in sito.
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza appresso indicate.
Resistenza. Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi X.X.X. X.X.X X.X.X. 00000) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm diametro 15,24 cm, volume 3242 cmc) per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura su crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio - ASTM 3/4 di pollice) allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHOT 180 e a
85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54 altezza di caduta cm 45,7).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90 % e temperatura di circa 20° C), in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studi).
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. I provini confezionati come sopra descritto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 2,5 N/mmq e non superiori a 4,5 N/mmq ed a trazione secondo la prova "brasiliana" non inferiore a 0,25 N/mmq. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciscuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di + - 15 %, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.
4) Preparazione
La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 mc di miscela.
5) Posa in opera
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi. L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L. su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova di costipamento).
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0° C e superiori a 25°C né sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25°C e i 30°C. In questo caso, però, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovrano essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15°C/18°C ed umidità relative del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative anch'esse crescenti; comunque è opportuno, anche a temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1-2 ore per garantire la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) e conservati umidi.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di xxxxxxx.Xx transito di cantiere sarà ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Xxxxxx eventualmente compromessi dalle condizioni meterorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
6) Protezione superficiale.
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2 Kg/mq, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto ed il successivo spargimento di sabbia.
7) Norme di controllo dele lavorazioni e di accetta zione.
La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97% della densità di progetto. Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell'indurimento; la densità in sito si effettuerà mediante i normali procedimenti a volumometro , con l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Ciò potrà essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di trasformazione, oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densità
potrà essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15/20 giorni di stagionatura) su provini estratti da quest'ultimo tramite carotatrice; la densità secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essicata in stufa a 105/110° C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densità dovrà risultare non inferiore al 100% della densità di progetto.
Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l'umidità della miscela, che, per i prelievi effettuati alla stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto 2) del presente articolo.
La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio , prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovrà essere effettuato almeno ogni 1500 mc di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovrà discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinata in laboratorio di oltre + - 20%; comunque non dovrà mai essere inferiore a 2,5 N/mmq per la compressione e 0,25 N/mmq per la trazione.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale e l'Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.
7.4 Massicciate cilindrate e trattamenti bituminosi
Le massicciate cilindrate saranno ottenute con strati di pietrisco serrati con rulli compressori e secondo le modalità in appresso stabilite.
La definitiva chiusura delle massicciate potrà essere eseguita, a seconda delle prescrizioni all'acqua, oppure a semipenetrazione di bitume.
a) Materiali.
1) - Pietrischi:
I pietrischi da impiegare saranno di pezzatura compresa fra i mm. 40 e i mm. 71 e dovranno presentare caratteristiche almeno pari a quelle della IIa Cat. delle "Norme per l'accettazione degli inerti ed additivi per costruzioni stradali" - CNR 1953. Potranno essere impiegati anche pietrischi provenienti dalla frantumazione dei ciottoli, purché rispondenti ai sopra ricordati requisiti.
2) - Pietrischetti:
I pietrischetti da usare per la costruzione della bitumatura dovranno presentare caratteristiche almeno pari a quelle della IV Cat. della tabella 3a delle Norme già menzionate per i pietrischi.
Le pezzature saranno comprese fra i mm. 10 e mm. 25 per la prima mano a penetrazione e fra i mm. 5 e mm. 10 per la seconda mano di xxxxxxx. Per quest'ultima operazione la Direzione Lavori potrà richiedere anche l'impiego di graniglie comprese fra i mm. 2 e mm. 5.
Per le bitumature da eseguirsi su massicciate chiuse all'acqua la pezzatura sarà compresa fra i mm.5 e mm.15. Per le bitumature a caldo la pezzatura sarà compresa fra i mm. 10 e mm. 15.
3) - Materiali di aggregazione:
Per il collegamento e la saturazione delle massicciate all'acqua, si useranno materiali fini, provenienti dalla frantumazione naturale o meccanica delle rocce aventi buon potere legante, oppure residui di vagliatura di prodotti di scarificazione di vecchie massicciate, oppure l'ultima frazione della vagliatura delle cave di pietrisco.
4) - Emulsioni bituminose
Le emulsioni bituminose da impiegare per le semipenetrazioni delle massicciate, dovranno contenere una percentuale di almeno il 50% di bitume puro ed avere i requisiti pari a quelli dell'art. 2 delle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" CNR Ed. 1951.
b) Formazione delle massicciate.
1) - Prescrizioni generali
Per la formazione della massicciata il materiale dovrà essere steso in strati regolari ed uniformi, meglio se con adatti distributori meccanici.
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non dovrà superare i 15 cm. di soffice; in caso diverso si procederà alla cilindratura in due o più strati distinti o sovrapposti.
La cilindratura deve essere eseguita con rulli compressori di peso idoneo, e in ogni caso non inferiore alle 14 tonn..
Durante il lavoro i rulli dovranno mantenere una velocità compresa fra 1,5 e 2,5 Km/h; si potrà superare tale limite, fino a massimi di 3,5 Km/h, allorquando il materiale da cilindrare sia delle pezzature minori, quando lo strato sia sottile e durante l'ultima fase di chiusura della massicciata.
La cilindratura dovrà essere iniziata ai margini della carreggiata e proseguita spostandosi gradatamente verso la zona centrale.
Il lavoro deve essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona, il rullo passi sempre sopra una striscia di almeno 20 cm. di larghezza, della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima striscia marginale venga compressa anche una zona di banchina di almeno 20 cm. di larghezza.
2) - Massicciate chiuse all'acqua
Per ottenere massicciate chiuse all'acqua, la cilindratura dei materiali dopo un primo assestamento a secco dovrà essere accompagnata da abbondanti innaffiamenti di acqua. A tale bagnatura si procederà mediante autobotti munite di spanditori che diano getti finemente diversi.
Verso la fine della cilindratura allo scopo di evitare una eccessiva frantumazione del materiale, si aggiungerà il materiale di aggregazione costituito da residui di frantumazione di materiali calcarei.
Per ottenere la completa chiusura della massicciata alla fine della cilindratura si passerà tutta la superficie con spazzolini, in modo da far scorrere la fanghiglia di materiale fino ed acqua, formatosi durante la cilindratura e rifluita in superficie, sì da riempire ogni vano del mosaico.
La cilindratura dovrà essere proseguita sino a che la superficie si presenti compatta e chiusa, con i singoli elementi ben fermi e accostati l'uno all'altro e non si manifestino più cedimenti, o movimenti, al passaggio del rullo compressore. A cilindratura avvenuta, la superficie della massicciata dovrà corrispondere alle sagome ed alle livellette di progetto.
Non dovranno aversi, in nessun punto, ondulazioni od irregolarità, rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di m. 3, appoggiata longitudinalmente sul manto, superiori ad 1 cm.
Tutte le eventuali riprese o correzioni occorrenti per ottenere la voluta regolarità della superficie, dovranno essere eseguite tempestivamente, prima che il manto sia troppo serrato, in modo che il materiale nuovo, riportato, possa essere incorporato nello strato sottostante, senza eccessive frantumazioni.
Per evitare che il sottofondo, o l'eventuale fondazione, possano essere danneggiati dall'azione dell'acqua d'innaffiamento, si dovrà limitare lo spargimento dell'acqua nella fase iniziale della cilindratura; si dovranno inoltre praticare frequenti tagli nelle banchine laterali, in modo che l'acqua penetrata al di sotto della massicciata possa scaricarsi ai lati. La profondità dei canaletti così formati non deve essere inferiore allo spessore della massicciata.
La quantità di materiale di aggregazione da impiegarsi per la chiusura della massicciata non dovrà in ogni caso superare il 10% del materiale cilindrato e verrà determinata, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori.
3) - Trattamento superficiale di semipenetrazione
Ferme restando tutte le modalità delle precedenti prescrizioni generali del paragrafo 1, si dovrà tener presente che durante la fase di cilindratura la massicciata potrà venire moderatamente innaffiata per meglio favorire la chiusura del pietrisco, ma la quantità di acqua dovrà essere tale da evitare il suo fluire in superficie.
A cilindratura ultimata, e prima di iniziare il trattamento superficiale, la massicciata dovrà presentarsi, come già detto per le massicciate chiuse all'acqua, perfettamente serrata, con gli elementi accostanti e fermi, senza ondulazioni od irregolarità.
Il trattamento superficiale si realizza stendendo sulla massicciata uno strato continuo di emulsione bituminosa, successivamente saturata con pietrischetto o graniglia, secondo le norme in seguito descritte.
La posa in opera del legante sarà preceduta da una accurata pulizia della superficie, in modo da rimuovere la polvere, le eventuali materie estranee e gli elementi non collegati con la massicciata.
Lo spandimento dell'emulsione, effettuato a mezzo di spanditori meccanici a pressione, dovrà essere eseguito in due successive riprese. Sia nella prima che nella seconda ripresa, dopo l'avvenuto spandimento dell'emulsione bituminosa, si procederà allo spandimento della graniglia.
Le dosi e la pezzatura di questa ultima saranno conformi alle prescrizioni dell'Elenco Prezzi. Dopo ogni ripresa verrà eseguita la cilindratura impiegando un rullo da tonn. 8-10, fino ad ottenere un pavimento perfettamente livellato e finito a perfetta regola d'arte.
4) - Trattamento superficiale con emulsione su massicciate chiuse all'acqua.
Prima di iniziare lo spandimento del legante bituminoso, si eseguirà una accurata pulizia del piano viabile a mezzo di energica lavatura con acqua, impiegando getti a forte pressione. Si dovrà insistere nel lavaggio finché la massicciata sia completamente scoperta e scarniti a profondità adeguata gli interstizi fra gli elementi superficiali del mosaico componenti la massicciata. Lo spandimento del legante potrà venire iniziato solo quando la superficie da trattare sia completamente asciutta.
Tutte le successive operazioni saranno effettuate secondo le prescrizioni illustrate nel precedente paragrafo 3, tenendo solo presente che il pietrischetto da impiegarsi nella prima ripresa dovrà essere di pezzatura compresa fra i mm. 5 ed i mm. 15.
5) - Trattamento a caldo con bitumi solidi e liquidi.
La posa in opera del legante bituminoso a caldo dovrà essere preceduta da una pulizia a fondo della superficie da trattare, mediante getti d'acqua a pressione e con soffiatori ed aspiratori d'aria; specificando che, quando si dovesse procedere alla lavatura con acqua, si dovrà lasciare asciugare perfettamente la superficie da trattare, prima di procedere all'applicazione del legante.
Il bitume riscaldato sarà distribuito a mezzo di spanditori meccanici a pressione, finemente polverizzato, in uno strato uniforme e continuo, nel quantitativo fissato.
Contemporaneamente allo spandimento del bitume si procederà, man mano, alla stesa del materiale di saturazione della pezzatura da mm. 10 a mm. 15 (cat. IV norme CNR), in quantità non inferiore a 1,20 mc. per metro quadrato.
Si avrà particolare cura affinché lo spargimento sia eseguito (o con distributori meccanici oppure a mano) in modo da realizzare uno strato continuo uniforme di spessore, ricorrente per tutta la superficie trattata.
Lo spargimento del materiale di saturazione sarà seguito da cilindratura, con rullo di peso non superiore a 10 tonn. Nel caso dell'impiego. di bitumi solidi, si ricorda la necessità di procedere allo spargimento ed alla rullatura del pietrischetto di saturazione al più presto possibile dopo la posa del legante, e comunque prima che il bitume si sia eccessivamente raffreddato e indurito con rullo compressore leggero.
(L'onere relativo è compreso nel prezzo d'elenco).
Art. 42 - Basi e risagomature in conglomerato "tout - venant".
Per la formazione delle basi e per la risagomatura si ricorrerà di regola ad un conglomerato bituminoso "tout venant" formato da miste naturali di cava o di fiume esenti da materie eterogenee ed aventi una granulometria compresa fra i limiti seguenti:
PASSANTE % IN PESO
al crivello U.N.I. da 40 mm 000
" " " " 25 mm 00-00
" " " " 10 mm 00-00
xx xxxxxxxx X.X.X.X. x. 00 00-00
" " " n.200 2-6
L'appaltatore proporrà alla D.L. la composizione da adottare e, ottenutane l'approvazione, dovrà assicurare l'osservanza della granulometria presso l'impianto di preparazione con continui esami secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.
La percentuale del legante dovrà essere pari al 4% - 4,5% sul peso del conglomerato.
La stessa avverrà a temperatura non inferiore a 100°C, in strati dello spessore massimo finito di 7-8 cm per mezzo di adatte macchine finitrici e la compattazione di ogni strato sarà eseguita con compressori a rulli lisci o gommati del peso di 5-14 tonn.
7.5 Manto d'usura
Il manto d'usura sarà costituito da un conglomerato bituminoso fillerizzato fornito e posto in opera dello spessore minimo finito prescritto dalla Direzione Lavori e compensato secondo il relativo prezzo d'elenco.
a) Materiale
Prima di iniziare i lavori, i materiali da impiegarsi nei lavori stessi dovranno essere sottoposti al Direttore dei Lavori per le prove di analisi e nessun materiale verrà usato finché non sia stato preventivamente approvato.
1) Aggregato grosso - E' costituito da pietrisco, pietrischetto e graniglia secondo le definizioni delle norme del C.N.R.
Deve essere ottenuto per frantumazione di rocce sufficientemente omogenee (sono esclusi perciò quelli derivanti da ghiaia), compatte, dure; deve essere di forma cubica, avere superfici non lisce, esenti non solo da polvere (tolleranza 1%), ma anche, ed in modo assoluto, da materiale lamellare o aghiforme e da materiale alterato o in fase di alterazione.
La roccia di partenza deve avere una resistenza media a compressione non inferiore a kg/cmq. 1.250 sia nella direzione del piano di cava, sia in quella normale alla prima; non deve essere geliva e deve presentare una resistenza all'usura non inferiore a 0,50 di quella del granito di San Xxxxxxxx ed avere un coefficiente di frantumazione non superiore a 160.
Il materiale dovrà essere in ogni caso di granulazione tale la cui dimensione maggiore sia inferiore ai 3/4 dello spessore stabilito per il manto costipato.
Per rispondere alle prescrizioni granulometriche indicate in seguito, il materiale dovrà di norma essere approvvigionato nel cantiere di preparazione del conglomerato nelle distinte pezzature prescritte.
A titolo puramente indicativo sono visibili presso l'Ufficio Tecnico i risultati ottenuti su campioni prelevati presso varie cave in base alle prove eseguite dall'Istituto Sperimentale Stradale e da altri laboratori.
E' facoltà comunque dell'Appaltatore di proporre materiali provenienti da cave diverse da quelle sopraindicate, libera restando sempre la Direzione Lavori di accettare o meno tali materiali in seguito alle risultanze delle prove di resistenza meccaniche che verranno effettuate a spese dell'Impresa proponente presso laboratori designati dalla Direzione Lavori.
2) Aggregato fine - Come aggregato fine viene definito il materiale tutto passante al setaccio 10 A.S.T.M. e trattenuto per il 90-80% al setaccio 20 A.S.T.M..
Deve essere costituito da sabbia di cava e di fiume ed ottenuto per frantumazioni; essere di natura calcarea o silicea, dura, perfettamente vivo e pulito, non assorbente, privo di argilla e di limo e non contenere materiale eterogeneo.
3) Legante bituminoso - Il legante potrà essere bitume solido o bitume liquido (flussato) a seconda che si tratti di conglomerato da mettersi in opera a caldo o a freddo.
Nel primo caso dovrà essere costituito da bitume puro di penetrazione 80/100.
Nel secondo caso il legante dovrà essere costituito da bitume dei tipi BL 150 - 300 o BL 350 - 700. b) Composizioni delle miscele
Il conglomerato bituminoso dovrà corrispondere alla seguente composizione (le cifre si riferiscono alle percentuali in peso):
Aggregato grosso 50 - 75%
Aggregato fine 45 - 25%
Bitume 4,5 - 6%
L'appaltatore deve dimostrare di disporre di una serie di setacci e di xxxxxxxx che permetta il regolare e continuo controllo della granulometria dell'aggregato fine e dell'additivo.
Ognuno di detti setacci deve essere in buono stato ed essere munito di certificato di taratura dal quale risulti che risponde alle norme (vedere fascicolo n. 4 delle norme C.N.R.) e ciò sia se di produzione nazionale sia se importati.
Per il controllo della granulometria dell'aggregato grosso dovranno disporre di xxxxxxxx tarati con fori di diametro corrispondente alle dimensioni prescritte.
I certificati di taratura dovranno essere di data non inferiore ad anni due dall'inizio dei lavori. c) Confezione degli impasti
Nei limiti sopra indicati la formula di composizione degli impasti da adottarsi in ogni singolo lavoro dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dalla Direzione dei Lavori.
Per i conglomerati da stendere a caldo gli aggregati minerali saranno essiccati e riscaldati in un adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilazione.
Per agevolare il raggiungimento della voluta regolarità delle miscele, il carico degli aggregati freddi nell'essiccatore dovrà avvenire mediante un alimentatore meccanico ad almeno due comparti, di tipo efficiente ed approvato dalla Direzione dei Lavori.
Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura non superiore a 160°C.
L'aggregato caldo dovrà essere riclassificato in due assortimenti mediante opportuni vagli, e raccolto, prima di essere immesso nella tramoggia di pesatura, in due sili preparati, uno per l'aggregato fine, l'altro per l'aggregato grosso.
Per i conglomerati da stendere a freddo si dovranno seguire le seguenti norme per la preparazione degli impasti.
1) Preparazione del legante bituminoso: il legante bituminoso verrà riscaldato nell'impasto di miscela ad una temperatura tra i 90 e i 100°C.
Quando un bitume puro deve essere combinato con un flussante, la miscela sarà agitata completamente fino ad ottenere un prodotto uniforme.
2) Additivi per bitumi (bitumi modificati)
Potranno essere additivati esclusivamente bitumi con penetrazione 180 - 200 oppure 80 - 100.
Per l'additivazione dovranno essere utilizzati polimeri di sintesi elastomerica di tipo SBS (stirene butadiene- stirene a struttura radiale).
Per la confezione degli impasti con impiego di bitumi additivati dovranno osservarsi dosaggi rispondenti alle prescrizioni di capitolato per quanto riguarda gli inerti, mentre le percentuali di bitume e di additivi saranno così ripartite:
- Percentuale di bitume
(in massa sulla massa di aggregati): 4,55ß÷6,0.
- Percentuale di additivo
(in massa sulla massa di bitume): 5,0÷8,0
Il confezionamento delle miscele dovrà avvenire in opportune vasche di miscelazione a caldo della capacità di circa 1,5 mc., dotate di mescolatori palette azionati da motori di potenza 1.5 hp.
La temperatura dovrà risultare di circa 170-180° C., e la fase di mescolamento dovrà avere una durata di circa 20 minuti, mentre la stessa avverrà secondo le usuali tecniche impiegate per i bitumi di tipo tradizionale.
3) Preparazione dagli aggregati minerali: gli aggregati minerali verranno riscaldati e successivamente raffreddati ed immagazzinati nell'impianto di miscela in modo che quando i materiali stessi saranno immessi nella mescolatrice avranno una temperatura compresa fra 50 e 80° C., secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.
Per quanto riguarda l'alimentazione di detti aggregati minerali si richiama quanto già descritto per le confezioni dei conglomerati da stendere a caldo.
4) Preparazione e composizione di miscela: tanto l'aggregato che il legante bituminoso, saranno misurati separatamente ed accuratamente nelle proporzioni di miscela. Per la formazione degli impasti si dovrà usare una impastatrice meccanica di tipo adatto ed approvata dalla Direzione dei Lavori, che consenta la dosatura a peso di tutti i componenti ed assicuri la perfetta regolarità ed uniformità degli impasti.
La capacità del mescolatore dovrà essere tale e assicurare la formazione di impasti di peso singolo non inferiore ai 200 kg.
Allo scopo di permettere il controllo delle temperature sopra indicate, le caldaie di riscaldamento del bitume dovranno essere munite di efficienti apparecchi di regolazione automatica della temperatura od essere dotate di termometri registratori.
Anche le tramogge degli aggregati dovranno essere munite di appositi termometri.
Nei confronti delle composizioni preventivamente stabilite con la Direzione Lavori e delle percentuali concordate per i vari componenti non saranno ammesse variazioni superiori a più o meno lo 0,50% per quanto riguarda la percentuale di bitume, a più o meno il 5% per quanto riguarda le varie percentuali delle singole frazioni dell'aggregato minerale sempreché con dette tolleranze non si esca dai limiti della formula generale di composizione di cui al precedente articolo.
d) Posa in opera degli impasti
Nel caso di conglomerati a caldo gli impasti dovranno essere portati sulla strada e stesi in opera ad una temperatura non inferiore ai 100°C. In ogni caso si dovrà usare nel trasporto e nello scarico tutte le cure e i provvedimenti necessari ad impedire di modificare o sporcare la miscela con terra od elementi estranei.
La stesa in opera sarà eseguita in una sola volta ed in modo da evitare ogni irregolarità e disuguaglianza nel manto e dovrà essere preceduta da un preventivo trattamento di ancoraggio con bitume od emulsione in ragione di non meno di kg. 0,400 di bitume per mq previa accurata pulizia del piano viabile.
Per la cilindratura si dovrà impiegare un rullo a rapida inversione di marcia del peso di almeno 4 tonn.
Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste ultime con acqua. Tutti i bordi ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti, come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro ed ai cordoli laterali, agli attraversamenti di granito, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc. dovranno, prima di addossarsi il manto, essere spalmati con uno strato di bitume allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.
Inoltre tutte le giunzioni dovranno essere battute e finite con gli appositi pestelli a base rettangolare pure opportunamente scaldati nel caso di conglomerati a caldo.
- Attivanti l'adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati dovranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato (agenti tensioattivi di adesività).
Esse saranno impiegate sempre negli strati di base e di collegamento mentre per quello d'usura lo saranno ad escluso giudizio della D.L.
L'additivo dovrà essere costituito da poliammine grasse, resistenti alla temperatura di 108°C senza perdere più del 20% delle loro proprietà.
Caratteristiche fisiche :
- colore : bruno scuro
- densità 20°C : gr/cm3 0,80 + 0,90
- viscosità Engler a 20°C (liquido) : + 20°E
- a 50°C (solido) : + 20°E
- infiammabilità a vaso aperto : > 170°C
- acqua : tracce
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra il 3%°(tre per mille) ed il 6%°(sei per mille) rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della D.L.
L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la loro perfetta dispersione e l'esatto dosaggio nel legante bituminoso.
Per pavimentazioni bituminose : si impiegheranno geotessili "non tessuto" in fibre 100% polipropilene a filo continuo "SPUN BONDED" coesionato per semplice agugliatura meccanica con esclusione di collanti e di termotrattamento di qualsiasi natura.
La grammatura minima prevista è di 140 gr7mq con le seguenti caratteristiche meccaniche :
- spessore con pressione 2 KN/mq : 1,5 mm
- resistenza a trazione : 8,0 KN/m
- allungamento a rottura : 50%
- assorbimento di bitume : 1,35 l/mq
- coefficiente di assorbimento dell'umidità: < 0,04
7.6 Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante e fonoassorbente.
Lo strato di usura drenante è costituito da una miscela di pietrischetti frantumati, sabbie ed eventuale additivo con spessori definiti dalla Direzione dei Lavori, impastato a caldo con bitume modificato.
Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità:
- favorire l'aderenza in caso di pioggia con basso rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza);
- eliminare il velo d'acqua superficiale soprattutto nelle zone con ridotta pendenza di smaltimento (zone di transizione rettifilo-clotoide, rettifilo-curva);
Gli aggregati dovranno essere del tipo di quelli di cui agli articoli precedenti, con le seguenti eccezioni:
- coefficiente di levigabilità accelerata (C.I.A.) uguale a 0,48;
- perdita in peso alla prova Los Angeles non superiore al 18%;
- la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta di volta in volta dal Direttore dei lavori in relazione ai valori di stabilità e scorrimento della prova Xxxxxxxx che si intendono raggiungere, ma comunque non dovrà essere inferiore all'80% della miscela delle sabbie;
- l'equivalente in sabbia delle miscela delle sabbie, determinato secondo la prova di cui al B.U. - C.N.R. n.
27 del 30 marzo 1972, dovrà essere superiore a 0.
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta entro i valori della seguente tabella:
_ _ in peso %
Tipo Percentuale passante
crivello 15 | 100 |
crivello 10 | 70 - 100 |
crivello 5 | 30 - 55 |
setaccio 2 | 0 - 22 |
setaccio 0,4 | 0 - 12 |
setaccio 0,18 | 0 - 8 |
setaccio 0,075 | 0 - 5 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso il 4% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilità Xxxxxxxx, prova B.U. - C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973 eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg.; inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità Xxxxxxxx misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere superiore a 250;
- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa fra il 7% e il 10%. I provini, per consentire le misure di stabilità e rigidezza e percentuale dei vuoti residui anzidette, dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione o presso il luogo di stesa.
Per quanto riguarda le prescrizioni per la confezione delle miscele valgono le stesse che per i conglomerati tradizionali, inoltre il tempo minimo di miscelazione effettiva non dovrà essere inferiore a 25 secondi e la temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione dovrà essere compresa tra i 140 e i 160°C.
Per quanto riguarda la posa in opera delle miscele valgono le prescrizioni indicate per i conglomerati tradizionali, salvo che al termine della compattazione dello strato di usura drenante dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 96% di quella Xxxxxxxx rilevata all'impianto o alla stesa; tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo le norme B.U. - C.N.R. n. 40 del 30 marzo 1973, e sarà determinata su carote di 20 cm di diametro.
Il coefficiente di permeabilità a carico costante (kv in cm/sec) determinato in laboratorio su carote del diametro di 20 cm prelevate in sito dovrà essere inferiore o uguale a 10 (media aritmetica su tre determinazioni).
La capacità drenante eseguita sempre su tre carote prelevate in sito e misurata con permeametro a colonna d'acqua di cm 33 su un'area di 145 cmq e uno spessore di pavimentazione tra 20 e 40 mm dovrà essere maggiore di tre litri al minuto. Inoltre la superficie di appoggio dovrà essere lavata e soffiata prima che sia distribuita una uniforme mano di ancoraggio (300 gr/mq) con bitume; potrà, anche essere richiesta la preventiva stesa di un tappeto sottile di risagomatura ed impermeabilizzazione del supporto, per consentire il perfetto smaltimento delle acque. La Direzione dei lavori indicherà di volta in volta la composizione di queste miscele fini. Dovrà altresì essere curato e/o non impedito lo smaltimento laterale delle acque che percolano all'interno dell'usura drenante.
8. LAVORI DIVERSI
8.1 Segnaletica orizzontale.
La segnaletica orizzontale deve essere eseguita con vernice rifrangente bianca o gialla, oppure con prodotti semipermanenti sia a caldo che a freddo, applicati nei modi e nelle quantità più opportune.
La striscia orizzontale, dopo l'essiccamento, deve svolgere una effettiva efficiente funzione di guida nelle ore diurne e nelle ore notturne sotto l'azione della luce dei fari. La segnaletica dovrà essere attuata nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.L.285 del 30.4.92) e dal relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R.495 del 16.12.92).
I materiali adoperati devono essere delle migliori qualità in commercio e conformi alle norme vigenti. Al fine di accertare quanto sopra potranno essere richiesti campioni rappresentativi non contabilizzabili dalle forniture e, a garanzia delle conformità dei campioni stessi e della successiva fornitura alle norme prescritte, una dichiarazione impegnativa della ditta aggiudicataria relativa ai prodotti impiegati, accompagnata da certificati ufficiali d'analisi, o copie autentiche per tutti e parte dei materiali usati, rilasciati da riconosciuti istituti specializzati, autorizzati e competenti, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori.
L'invio dei campioni con la relativa documentazione, come sopra specificato, dovrà avvenire a spese dell'Impresa entro giorni 30 dalla loro richiesta muniti del sigillo personale della Direzione Lavori e del Rappresentante dell'Impresa. Nel caso di campioni non rispondenti alle prescrizioni, o di documenti incompleti o insufficienti comporterà l'immediato annullamento dell'aggiudicazione con conseguente restituzione della fornitura o opportune detrazioni nel caso di posa in opera già eseguita. La Direzione Lavori si riserverà la facoltà di far eseguire a spese della Ditta le ulteriori prove previste dalle Circolari N. 2130 del 6.12.1979 e n. 1245 del 25.7.1980.
Per l'esecuzione della segnaletica orizzontale devono venire impiegate vernici rifrangenti, del tipo con perline di vetro premiscelate, costituite da pigmento di biossido di titanio con o senza aggiunta di ossido di zinco per la vernice bianca e cromato di piombo per la gialla. Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso, con parte resinosa sintetica.
I solventi e gli essiccanti devono essere derivati da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio. Le perline di vetro contenute nella vernice devono essere delle microsfere, costituite da vetro Crown con indice di rifrazione di 1,52/1,57, perfettamente sferiche, prive di impurità con curve granulometriche, conformi alla normativa europea, da 63 a 315 micron. La loro quantità in peso contenuta nella vernice deve essere circa del 33%. Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq./kg.
La vernice, di peso specifico non inferiore a kg. 1,65 per litro a 25°deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; deve avere ottima resistenza all'usura, sia del traffico che degli agenti atmosferici e deve presentare una visibilità ed una rifrangenza costanti fino alla completa consumazione. E' consentito, a giudizio e rischio dell'Impresa e previa autorizzazione della Direzione Lavori l'impiego di prodotti semipermanenti, in luogo della vernice, sia a caldo, sia a freddo che abbiano efficacia pari o superiore.
L'Impresa dovrà provvedere, ogni qualvolta le segnalazioni non si presentino perfettamente delineate e non perfettamente bianche o gialle con anche semplici sfumature grigiastre denuncianti l'usura dello strato di vernice, e ciò a giudizio del Direttore dei Lavori, al ripasso dei segnali. In caso contrario saranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
L'Impresa deve, alla consegna dell'appalto, fornire un campione di almeno kg. 1 delle vernici che intende usare, specificando fabbriche ed analisi.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di prelevare senza preavviso dei campioni di vernice all'atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportune a suo insindacabile giudizio.
8.2 Segnali stradali.
Per quanto riguarda la segnaletica verticale l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori e tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure e caratteristiche stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.L.285 del 30.4.92) e dal relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R.495 del 16.12.92).
I segnali forniti dovranno essere prodotti da Costruttori autorizzati. Le pellicole retroriflettenti dovranno avere le caratteristiche previste dal Disciplinare tecnico approvato con D.M. 31 marzo 1995 e dovranno risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI/EN 29000.
8.3 Barriere di sicurezza stradali metalliche.
a - Operazioni preliminari alla posa in opera
Lo scarico degli elementi della barriera stradale dagli automezzi di trasporto può avvenire o con una gru installata sul camion o per mezzo di elevatori muniti di forche, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
Per lavori di installazione in presenza di traffico occorre predisporre la segnaletica stradale necessaria al fine di deviare il traffico stesso e riparare il personale dal flusso degli automezzi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.
Il personale deve essere munito del previsto equipaggiamento quale scarpe, guanti ed - in particolari casi - di casco, cinture di sicurezza, e quanto altro previsto dal sito specifico e dalle norme vigenti in materia di sicurezza.
b - Sequenza delle operazioni di installazione della barriera longitudinale
Lo schema di installazione è costituito dal disegno della barriera applicata al particolare sito. A questo disegno deve essere fatto pieno riferimento.
Fissare nel terreno, alle estremità del tratto interessato, due capicorda di riferimento che, una volta collegati, servono per l'allineamento dei paletti e dei nastri.
Distribuire i nastri sul terreno lungo il tracciato tenendo presente il senso di marcia del traffico. Si precisa che le sovrapposizioni dei nastri e dei correnti, una volta installati, debbono essere concordi al senso di marcia in modo che le sporgenze non siano rivolte verso il traffico che sopraggiunge.
I pali vengono posati sul terreno in corrispondenza della foratura dei nastri, perpendicolarmente ai nastri stessi e secondo l'interasse richiesto dal disegno.
I pali vengono successivamente sollevati verticalmente ed infissi nel terreno, che deve essere di classe A1 secondo CNR UNI 10006, generalmente con l'utilizzo di un batti palo meccanico. Durante tale operazione occorre controllare: l'allineamento e la quota dei pali, la distanza tra i pali, la verticalità degli stessi e la loro distanza dalla scarpata secondo le misure e le tolleranze previste nel disegno di riferimento.
Unire insieme il primo dissipatore d'energia, il distanziatore ed il dispositivo di sganciamento; assemblare poi questo gruppo sull'estremità superiore del paletto di sostegno con i due appositi bulloni.
Assemblare le diagonali interne secondo lo schema riportato nel disegno.
Assemblare i nastri, precedentemente disposti sul terreno, ai dissipatori d'energia e fra loro, utilizzando i bulloni previsti e le piastrine antisfilamento.
Assemblare sul palo i supporti del corrente inferiore. 10. Assemblare i correnti inferiori ai supporti e fra loro Bloccare definitivamente, a mezzo di avvitatori pneumatici tarati, tutta la bulloneria previo controllo di tutte le quote e dell'allineamento dei nastri,
L'installazione deve avvenire sempre sotto la sorveglianza di un tecnico specializzato e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza applicabili.
c - Sequenza delle operazioni d'installazione dei terminali della barriera
I terminali della barriera devono essere posizionati lontano dalle traiettorie possibili del traffico stradale).
Lo schema di installazione è costituito dal disegno della barriera applicata al particolare sito. A questo disegno deve essere fatto pieno riferimento;
Infiggere i paletti nel terreno di classe A1 secondo CNR UNI 10006 e secondo lo schema previsto; Applicare alla sommità dei paletti i gruppi distanziatori;
Assemblare il nastro piegato al tratto di barriera longitudinale ed ai paletti più alti; 5. assemblare il nastro con l'estremità interrata al nastro piegato ed ai paletti; 6. unire il tenditore posteriore al nastro principale; Assemblare il terminale del corrente inferiore al corrente inferiore della barriera longitudinale;
Bloccare definitivamente, a mezzo di avvitatori pneumatici tarati, tutta la bulloneria;
L'installazione deve avvenire sempre sotto la sorveglianza di un tecnico specializzato e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza applicabili.
d - Verifica della conformità della installazione
Il tecnico responsabile della installazione, mediante gli strumenti di misura necessari in suo possesso, controlla, prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, durante il lavoro ed alla sua conclusione, i seguenti aspetti:
Interasse dei pali e altezza del bordo superiore del nastro, secondo quanto prescritto dai disegni della barriera;
Lunghezza dell'installazione e allineamento della stessa in funzione dell'andamento planimetrico ed alti metrico della strada;
Serraggio definitivo dei bulloni di unione secondo norma;
Controllo che siano rispettate tutte le norme di sicurezza applicabili.
Le barriere di sicurezza stradali metalliche dovranno rispettare le istruzioni tecniche contenute nel Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n.223 e successive modificazioni od integrazioni e come prescritto dalla Circolare Ministeriale 9 giugno 1995, n. 2595. Dovranno essere prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alle norme alle norme europee della serie UNI/EN 29000.
8.4 Lavori di sistemazione vegetazionale.
I terreni dovranno essere lavorati, concimati e seminati nel modo previsto nell'apposito articolo, nel periodo immediatamente successivo alla realizzazione dei piani definitivi delle sistemazioni, mentre per le lavorazioni di cui appresso si provvederà nel periodo climatico più opportuno.
a) Piantumazioni
Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere eseguite in qualsiasi periodo utile al buon attecchimento, restando a carico dell'Appaltatore la sostituzione delle fallanze entro due anni dalla messa a dimora e comunque fino al collaudo.
Il sesto dovrà essere quello più proprio per la specie, che verrà messa a dimora a quinconce con file parallele al ciglio della strada, o con altro orientamento determinato dal Direttore dei lavori. Per le file più prossime alla sede stradale il Direttore dei lavori potrà ordinare che, in relazione ai lavori di pavimentazione, possa pretendere compensi aggiuntivi.
In relazione alle specie si prescrive il seguente sesto d'impianto:
- cm. 25 per le piante a portamento erbaceo
- cm. 50 per le piante a portamento arbustivo
Il Direttore dei lavori ordinerà per iscritto all'Appaltatore la specie da mettere a dimora nei vari settori, anche eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori se non in relazione al numero.
L'impianto potrà essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento arbustivo la buca dovrà essere sufficientemente grande da garantire, oltre all'attecchimento sicuro, anche una crescita futura sufficientemente rapida e rigogliosa, eventualmente collocandovi del letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela, ad evitare danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno dell'acqua piovana.
Si dovrà avere particolare cautela nel periodo tra l'approvvigionamento in cantiere delle piantine e la messa a dimora affinché non si verifichino danni alle radici ed evitando sia il disseccamento che la germogliazione: in tali eventualità si procederà alla sostituzione completa della fornitura a spese e cura dell'Appaltatore.
b) Semina di specie erbacee
La semina di specie foraggere dovrà costituire una copertura con caratteristiche di prato polifita stabile. Prima della semina e dopo la concimazione il terreno sarà erpicato con rastrello, quindi dopo aver dato comunicazione al Direttore dei lavori si procederà alla semina di quei miscugli che il Direttore dei lavori stesso avrà ordinato procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a più passate e per gruppi di semi di volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo cura di ricoprire il seme con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo successivamente il terreno con la pala o rullandolo.
c) Semina a spruzzo (idrosemina)
Le scarpate sia in rilevato che in trincea, con tipo di terreno o roccia particolarmente poveri di sostanze nutritive e facilmente erodibili dalle acque meteoriche, potranno essere seminate a spruzzo, in periodo umido (autunno), con apposite pompe e macchinari, con impiego di sementi di specie frugali e rustiche, con radici profonde, quali ad esempio Festuca arundinacea.
La miscela prevede le seguenti dosi per ettaro: soluzione di fertilizzante organico a base di substrati fungini essiccati, Kg. 2.500; torba, litri 5.000; seme, Kg 180; acqua, litri 1.000. Qualora il terreno sia molto acido occorre aggiungere calce spenta (ad esempio per portare pH da 3,5 a 5,5 utilizzare Kg. 2.400).
Se la crescita è troppo lenta, rada o nulla, l'Appaltatore ripeterà il trattamento a sua cura e spese, ad evitare il propagarsi delle radure. Nel primo periodo di due mesi almeno dovrà essere interdetto qualsiasi passaggio sulle aree trattate, che eventualmente dovranno essere recintate, e che andranno protette con frammenti di paglia sparsi da apposite macchine in ragione di Kg. 2.000, addizionata con emulsione bituminosa per Kg. 500 per ettaro, con funzione di collante.
d) Rimboschimento con specie forestali
Sulle scarpate ove previsto, oppure ove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori, l'Appaltatore provvederà alla messa a dimora di alberature impiegando le specie definite nell'elenco dei prezzi. La buca avrà le dimensioni di cm. 80x80x80, e andrà riempita con terra di granulometria e qualità adatta, opportunamente addizionata di letame animale. La pianta verrà ancorata ad apposito tutore in palo di castagno o carpino infisso nella buca prima del rinterro per almeno 40 cm., e sarà legata in più punti con raffia; qualora si tratti di esemplare che per la sua mole opponga molta resistenza al vento, andrà ancorato con tutore costituito da tre pali legati a piramide, oppure mediante tiranti in filo di ferro ancorati a paletti metallici infissi nel terreno, che abbraccino il tronco con l'interposizione di appositi cuscinetti.
Nelle aree di pertinenza stradale, ove il terreno si presenti di natura limosa, argillosa o paludosa, nelle depressioni e sulle sponde di vallette, l'Appaltatore metterà a dimora, a quinconce n.4 talee di pioppo, salice o tamerice al metro quadrato, con funzione di rinsaldamento del terreno, di taglio fresco ed allo stato verde, con diametro minimo di cm. 1,5 che dovranno essere di crescita spontanea nelle aree interessate.
e) Rivestimento in zolle erbose
Dove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori si provvederà alla posa di zolle erbose di prato polifita stabile, in formelle di cm. 25x25, disposte in file a giunti sfalsati, su sottofondo regolarizzato e costipato. Per
scarpate di sviluppo superiore a m. 3 verranno posti in opera appositi sostegni antiscivolo ogni m. 2 costituiti da graticciate di altezza 10-15 cm. come descritte nell'articolo seguente. Qualora occorra lasciare scoli d'acqua piovana, questi saranno con sagoma a settore circolare di larghezza cm. 80-120 e profondità cm.15- 20, preventivamente predisposti sul terreno, fino alle stesse canalette di scarico.
f) Sfalcio dell'erba e cure colturali
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire lo sfalcio meccanico o manuale delle aree a prato e a zolle, ogni volta che l'erba superi l'altezza di 30 cm., allontanando entro 24 ore erba e fieno, avendo cure di evitare la dispersione sul piano viabile.
L'appaltatore è tenuto a effettuare tutte le cure alle colture, sia da lui stesso messe a dimora, sia che già fossero presenti al momento della consegna dei lavori: dovrà provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi, sarchiature, concimazioni stagionali, sfalci, trattamenti antiparassitari, e all'annaffiamento in fase di attecchimento di ogni specie sia erbacea che arborea e arbustiva.
Le operazioni di cui sopra graveranno sull'Appaltatore, dal momento della consegna dei lavori al momento del collaudo, con la successiva garanzia di cui all'art. 1667 del codice civile, senza che possa pretendere compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere già compresi e compensati.
8.5 Idropulizia.
L'idroscarifica è un metodo per la rimozione selettiva del calcestruzzo danneggiato utilizzando solo getti d'acqua ad elevata pressione. Senza danneggiare le armature portanti si procede all'idroscarifica su superfici cementizie per asportare materiale ammalorato o in fase di distacco. Si evitano così traumi alle strutture dovuti alle forti vibrazioni che altri macchinari possono causare.
L'acqua proveniente da una pompa a pistoni ad alta pressione varia la potenza da 600 bar fino a 2000 bar e oltre, con una portata di acqua che varia dai 20 ai 100 l.p.m. L'idroscarifica permette l'asportazione di materiale in fase di distacco o ammalorato senza danneggiare le armature portanti.. Questo trattamento offre una superficie ruvida e idonea al successivo trattamento con materiali di rivestimento
8.6 Intonaco strutturale.
a) Preparazione del supporto
L’operazione deve permettere di asportare il materiale degradato a protezione della struttura in calcestruzzo. Mediante idroscarifica si dovrà portare a nudo la parete originaria in calcestruzzo. Prima di procedere con le altre operazioni occorre controllare che non ci sia polvere sulle pareti e che tutti i detriti siano stati asportati
b) Foratura del supporto e fissaggio dei monconi in acciaio e della rete metallica
Il supporto in c.a. a questo punto va forato per una profondità di circa 15 cm. e vanno posati dei monconi di acciaio diametro 10 – 12 mm. Che vanno fissati nel supporto mediante resina poliestere bicomponente per ancoraggio chimico ad iniezione. I monconi devono uscire dal supporto circa 2 cm. e devono essere piegati di 90 gradi per una lunghezza di circa 15 cm.. Gli ancoraggi dovranno essere posizionati con maglia quadrata lato 60 cm.
Si consiglia l’applicazione del primo strato di malta fino alla testa dei monconi. A questo punto verrà fissata la rete elettrosaldata diametro 5 mm. 15x15 cm ai monconi e si procederà alla posa del successivo strato fino allo spessore prefissato di 4 cm. La ,malta strutturale dovrà comunque ricoprire la rete metallica monconata al supporto con uno speeore minimo di copriferro di 2 cm.
c) Applicazione di malta tixotropica bicomponente
Aumento della sezione resistente del muro in calcestruzzo mediante applicazione manuale o a spruzzo di malta fibrorinforzata bicomponente , neoplastica, antiritiro, anticorrosione, ad altissima protezione e durabilità.
Eseguire il primo strato di ripristino della sezione e lasciarlo grezzo. Procedere con spessori di circa 20 mm per ogni mano applicata. Dopo 24 ore o più dalla realizzazione dello spessore di rinforzo desiderato eseguire la rasatura finale con lo stesso prodotto.
Caratteristiche tecniche della malta:
Modulo elastico 18000 MPa ( 28 gg ) Resistenza a compressione 40 MPa ( 28 gg )
Adesione al calcestruzzo 2,5 MPa ( 28 gg )
9. RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
9.1 Prescrizioni tecniche generali
Gli impianti che formano oggetto del presente intervento dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni generali e particolari qui di seguito specificate, salva restando la osservanza dei piu` moderni criteri della tecnica impiantistica ed il fedele e costante rispetto delle buone regole di installazione ed in particolare delle leggi e delle norme vigenti in materia, e fermo restando l'ossequio alle disposizioni della Direzione dei Lavori. Si fa preciso riferimento alle seguenti norme e prescrizioni:
• il D.Lgs. 626/94 sulla sicurezza dei lavoratori;
• le norme C.E.I. 11-1 per gli impianti elettrici ( xxxxxxxxx 000 xxx - xx. 0000 );
• le norme C.E.I. 11-11 per gli impianti elettrici negli edifici civili ( fascicolo 147 ed. 1959 e variante S/468);
• le norme C.E.I 64-4 per gli impianti elettrici in locali ad uso medico ( fascicolo 324 ed. 1973 );
• le norme C.E.I. 11-10 per gli impianti elettrici degli ascensori e dei montacarichi ( fascicolo 153 ed. 1960)
• le norme C.E.I. 11-8 per gli impianti di messa a terra ( fascicolo 176 ed. 1962 e variante S/471 e Raccomandazioni S/423);
• le norme C.E.I. 103-1 per gli impianti telefonici interni ( fascicolo 302 ed. 1971 );
• prescrizioni dimensionali UNEL;
• prescrizioni e raccomandazioni della societa` distributrice dell'energia elettrica ( E.N.E.L.);
• prescrizioni e raccomandazioni della societa` telefonica ( TELECOM.);
• prescrizioni e raccomandazioni del Comando dei Vigili del Fuoco;
• prescrizioni e raccomandazioni dell'E.N.P.I.
L'Impresa dichiara inoltre di aver preso completa conoscenza degli impianti sui quali dovra` svolgere i propri interventi, come delle condizioni e dell'ambiente di lavoro; pertanto nessuna eccezione o richiesta di sovrapprezzi o indennizzi sara` ammissibile per qualsiasi difficolta` od ostacolo che potra` incontrarsi nell'esecuzione dei lavori stessi.
I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno essere forniti a pie` d'opera a totali cure e spese dell'Appaltatore, salvo quelli forniti dall'Appaltante.
I materiali dovranno essere delle migliori qualita` rinvenibili in commercio, scevri da ogni difetto, e dovranno avere le caratteristiche e dimensioni prescritte. Devono rispondere alle norme C.E.I. e UNEL ed essere provvisti dal Marchio Italiano di Qualita`, quando ammesso.
Salva la facolta` dell'Appaltante, per determinati materiali, di dare espressa prescrizione dei tipi da adottare e del costruttore, l'Appaltatore e` libero di provvedersi dei materiali dove meglio crede, purche` siano rispettate le prescrizioni tecniche dell'Appaltante, al cui giudizio insindacabile e` rimessa l'accettazione dei materiali medesimi.
I materiali di fornitura dell'Appaltante saranno presi in consegna, per la loro installazione, dall'Appaltatore, il quale dovra` curarne la conservazione, rispondendo di eventuali ammacchi, o guasti, o deterioramenti.
I materiali ricuperati dagli impianti dovranno essere adeguatamente riordinati e consegnati nei magazzini dell'Appaltante. Il compenso per tali prestazioni e` compreso nei prezzi per il ricupero, quando espressamente previsti, ovvero nei prezzi dei lavori, nei casi in cui l'Elenco Xxxxxx non contempli uno specifico compenso per il ricupero.
9.2 Cavi per illuminazione pubblica.
I cavi devono essere per posa fissa non propaganti l’incendio ed a ridotte emissioni di gas corrosivi, isolati in gomma HEPR ad alto modulo, sotto guaina in P.V.C. di qualità RZ, con conduttore flessibile in rame rosso (tensione nominale 0,6 micro KV ).
Tutte le apparecchiature dovranno rispettare le norme UNI e CEI.
La posa dei cavi deve essere fatta impiegando attrezzature idonee e con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti per brusche piegature o per sfregamenti della guaina o per eccessivi sforzi di trazione.
9.3 Sostegni.
I pali tubolari d'acciaio saranno di tipo restremato, a tronchi saldati. Pali e bracci saranno zincati a caldo in bagno di zinco.
Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei pali e dei bracci dovranno corrispondere ai disegni forniti dall'Amministrazione appaltante.
Nei montaggi sono compresi i trasporti a pie` d'opera di tutti i materiali, siano essi forniti dall'Appaltatore o dall'Appaltante.
La sigillatura dell'interstizio fra palo e blocco deve essere effettuata superiormente con malta di cemento e completata con il collarino anzidetto, perfettamente aderente al palo e lisciato.
L'Appaltatore ha la responsabilita` della messa a piombo e dell'allineamento dei sostegni.
Egli deve procedere alle operazioni di misurazione e tracciamento in conformita` alle disposizioni del D.L. Le finestrelle ed i fori nei pali devono avere i contorni lisci, senza asperita` o sbavature.
9.4 Armamento dei candelabri.
I bracci e gli apparecchi illuminanti devono essere fissati, di norma, in posizione esattamente perpendicolare all'asse longitudinale della strada; inoltre, deve essere curata la messa a fuoco delle lampade.
Nel caso di alimentazione trifase, le derivazioni alle lampade devono essere collegate alle fasi R+S+T+N della linea in successione continua, lampada per lampada, in modo da ottenere l'equilibrio del carico lungo tuttala linea stessa.
La posa dell'apparecchio illuminante comprende il suo orientamento e messa a bolla, il montaggio e la messa a fuoco delle lampade ed il collegamento del cavo di alimentazione.
Il portello sia entro i pali che nelle scatole di derivazione saranno costituite da supporti in materiale isolante non igroscopico ( steatite o porcellana ) contenenti i morsetti in bronzo del tipo a mantello, aventi caratteristiche tali da consentire l'introduzione del cavo mediante la semplice asportazione dell'isolante, senza taglio del conduttore.
9.5 Controlli e collaudi.
La Direzione dei Lavori potra` procedere in qualsiasi momento a verifiche e collaudi sui lavori e sulle installazioni eseguite.
L'Appaltatore e` tenuto a mettere a disposizione le apparecchiature e gli strumenti necessari per le prove e a prestare l'assistenza tecnica e manuale eventualmente richieste.
Qualora dalle visite o dalle prove emergano difetti o manchevolezze, l'Appaltatore dovra` effettuare i lavori e gli interventi necessari affinche` gli impianti corrispondano alle prescrizioni di capitolato ed alle buone regole d'esecuzione.
Ove ricorrano gli estremi di legge, potranno essere disposti collaudi secondole norme stabilite dal Capitolato Generale e dal Regolamento menzionati al precedente art. 9.
Per il collaudo definitivo dei lavori, questo avverra` come previsto nella legge n. 741 del 10.12 1981 e comunque entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
9.6 Garanzia degli impianti.
La Ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti da essa eseguiti, sia per la qualita`dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento per un periodo di mesi 6 ( sei ) dalla data di esecuzione dei lavori.
Fino al termine del periodo di garanzia, la Ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualita` dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.