QUADRO PER LA COLLABORAZIONE
Accordo attuativo della Convenzione
QUADRO PER LA COLLABORAZIONE
istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area
bolognese per l’esercizio della delega relativa alla funzione disciplinare datoriale all’Ufficio Procedimenti
Disciplinari metropolitano
Preso atto che:
• la L. 56/2014 - istitutiva delle Città metropolitane - indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
• lo Statuto della Città metropolitana di Bologna:
◦ all’articolo 19 prevede la possibilità per i Comuni e le Unioni di conferire proprie funzioni alla Città metropolitana;
◦ all'articolo 20 prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana, Comuni e Unioni dei Comuni;
◦ all’articolo 21 promuove la cooperazione tra le amministrazioni del territorio metropolitano al fine di ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici, sancendo che la Città metropolitana, nell’interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscono a specifiche convenzioni, possa provvedere, anche, all'organizzazione e al funzionamento dell’ufficio per i procedimenti disciplinari;
• il Consiglio metropolitano ha approvato la “nuova” Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese 1 , che si richiama integralmente insieme a tutte le sue premesse. Tale convenzione quadro, individua fra gli ambiti di collaborazione e delega di funzioni amministrative quelle inerenti il personale degli Enti locali, con particolare riferimento alla gestione del personale ed all’armonizzazione dei codici di comportamento;
• l’adesione all’Ufficio disciplinare metropolitano potrà essere estesa anche ad altri soggetti pubblici a seguito di successivo specifico iter di convenzionamento ai sensi degli articoli 15 della L. 241/1990 e 30 del D. lgs 267/2000.
Richiamati:
• gli artt. 1175, 1375, 1339, 1419, comma 2, 2104, 2105 e 2106 del codice civile;
• l’art.7 L. n. 300/1970;
• la Legge 15 marzo 2009, n. 15,
• il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
• la Legge 7 agosto 2015, n. 124 e il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
• DPR n. 62/2013, CCNL personale dipendente e CCNL dirigenti del Comparto Funzioni locali.
• l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
1 delibera del Consiglio metropolitano n. 21 del 18/05/2022
• lo studio di fattibilità denominato “Studio di fattibilità per la gestione metropolitana della funzione disciplinare” approvato con orientamento della riunione del Sindaco metropolitano e dei Consiglieri delegati ex art. 35 dello Statuto, nr. 31 del 20/09/2022;
• l’orientamento dell’Ufficio di Presidenza2 approvato con esito favorevole nella seduta del 23/09/2022 in merito all’oggetto ed alla finalità del presente accordo;
• le deliberazioni delle Unioni e dei Comuni di seguito indicate, di delega alla Città metropolitana della funzione oggetto del presente accordo:
- Comune di Budrio con delibera Consiglio n. 83 del 27/10/2022,
- Comune di Castenaso con delibera Consiglio n. 67 del 27/10/2022,
- Comune di San Xxxxxxx di Savena con delibera Consiglio n. 47 del 26/10/2022,
- Unione dei Comuni Savena - Idice con delibera Consiglio n. 43 del 24/10/2022,
- Comune di Loiano con delibera Consiglio n. 61 del 28/11/2022,
- Comune di Monghidoro con delibera Consiglio n. 46 del 28/10/2022,
- Comune di Monterenzio con delibera Consiglio n. 56 del 25/10/2022,
- Comune di Ozzano dell’Xxxxxx con delibera Consiglio n. 65 del 27/10/2022,
- Comune di Pianoro con delibera Consiglio n. 35 del 09/11/2022,
- Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con delibera Consiglio n. 24 del 24/10/2022,
- Unione Terre d’acqua con delibera Consiglio n. 21 del 21/11/2022;
• la deliberazione del Consiglio metropolitano3 di recepimento delle deleghe di cui al punto precedente, previo parere favorevole della Conferenza metropolitana4.
Tutto ciò premesso e considerato,
in forza delle delibere di cui all’elenco - allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto, la Città metropolitana di Bologna rappresentata dal Sindaco metropolitano pro tempore Xxxxxx Xxxxxx, nato a Bologna il 10/10/1980 domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13
e
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Xxxxxx e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente pro tempore Xxxxxxx Xxxxx, nato a Casalecchio di Reno il 15/01/1958 e domiciliato per la
2 IP n. 4755/2022
3 delibera del Consiglio metropolitano n. 51 del 23/11/2022
4 delibera Conferenza metropolitana n. 6 del 18/11/2022
carica in Xxx xxx Xxxxx x. 0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx,
l'Unione dei Comuni Savena-Idice rappresentata dal Presidente pro tempore Xxxx Xxxxx, nato a Bologna il 17/05/1976 e domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxx.
il Comune di Loiano rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Morrovalle (MC) il 15/08/1957 domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in xxx Xxxx x. 00,
il Comune di Monghidoro rappresentato dalla Sindaca pro tempore Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Bologna il 29/01/1971 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in xxx X. Xxxxxxxxx x. 0,
il Comune di Ozzano dell’Xxxxxx rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxx Xxxxx, nato a Bologna il 17/05/1976 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in della Repubblica n. 10,
il Comune di Pianoro rappresentato dalla Sindaca pro tempore Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Pianoro (Bo) 16/01/1960 domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in X.xx xxx Xxxxxxx x. 0,
il Comune di Monterenzio rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxx Xxxxxxxxx, nato a Bologna il 19/05/1962 domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in X.xx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx x. 0,
l'Unione Terre d’Acqua (Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente pro tempore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Ficarolo (Ro) il 23/11/1953 e domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxx x. 00 - Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,
il Comune di Budrio rappresentato dalla Sindaca pro tempore Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Bologna il 30/08/1991 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00,
il Comune di Castenaso rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bologna il 18/12/1966 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 0,
il Comune di San Xxxxxxx di Savena rappresentato dalla Sindaca pro-tempore Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Bologna il 19/07/1982 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxx x. 0,
convengono quanto segue:
Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo
1. Con il presente accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), la Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i Comuni aderenti (d'ora innanzi le parti) perseguono il miglioramento dell‘efficacia e dell'efficienza delle attività di prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro mediante la gestione da parte della Città metropolitana di Bologna delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (di seguito “UPD metropolitano”) delegate dalle parti in forza delle deliberazioni citate nelle premesse, allo scopo di assicurare:
- uniformità valutativa (prevenendo contenziosi per disparità di trattamento tra casi eguali), avendo una visione centralizzata e, soprattutto, un maggior distacco “fisico” dalle vicende trattate;
- maggior terzietà decisoria a garanzia di oggettività, autonomia ed indipendenza di giudizio, in quanto struttura operante a livello metropolitano e, come tale, non vicina alle parti coinvolte;
- superamento di eventuali conflitti di interesse ed inerzie decisionali;
- gestione della complessa e articolata materia con personale specificatamente formato;
- valorizzazione delle competenze e professionalità.
2. L’ accordo disciplina l’esercizio della delega in nome e per conto degli enti aderenti relativa alla funzione disciplinare datoriale nei confronti del personale dipendente e dirigente degli Enti deleganti dei suddetti enti, che sarà svolto dall’UPD metropolitano, in composizione monocratica.
3. L'adesione all'accordo di altri Enti locali dell’area metropolitana bolognese interessati può avvenire anche in tempi successivi entro i termini di vigenza dello stesso.
4. Le premesse ed ogni altro atto richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 - Funzioni e attività
1. L’UPD metropolitano, a composizione monocratica, esercita le funzioni conferite dalle Unioni/Comuni aderenti in base alle deliberazioni di conferimento in premessa, recepite dalla Città metropolitana, che costituiscono parte integrante del presente accordo. In particolare, l’UPD metropolitano assicura l’esercizio della funzione disciplinare del
privato datore di lavoro in nome e per conto degli enti aderenti, nei procedimenti avviati nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti delle Unioni/Comuni aderenti per sanzioni superiori al richiamo verbale, svolgendo pertanto le seguenti attività:
a) ricezione delle segnalazioni delle infrazioni disciplinari, raccolta delle dichiarazioni, informazioni e della documentazione di riferimento per l’avvio dell’istruttoria;
b) contestazione dell’addebito al dipendente o al dirigente;
c) convocazione delle parti, degli eventuali testimoni, verbalizzazione del contradditorio e delle audizioni ed istruttoria del procedimento disciplinare;
d) sospensione del procedimento disciplinare, nelle ipotesi previste dalla legge, ovvero adozione dell’atto conclusivo del procedimento disciplinare con irrogazione della sanzione o motivata archiviazione;
e) adempimenti di legge e di contratto conseguenti;
f) comunicazione dei dati dei procedimenti a fronte di richieste degli Enti aderenti di reportistiche, rendicontazioni o monitoraggi, nel rispetto della tutela dei dati personali.
2. Il presente accordo non si applica ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei Segretari comunali.
Articolo 3 - Organizzazione
1. Le funzioni delegate sono svolte dall’UPD metropolitano istituito presso la Città metropolitana di Bologna con Atto del Sindaco metropolitano5, composto dalla Dirigente dell’Area Risorse, Programmazione e Organizzazione, affiancata da un collaboratore con funzioni di segretario.
2. La struttura organizzativa competente allo svolgimento delle attività delegate è denominata UPD metropolitano ed è incardinata presso l’Area Risorse Programmazione e Organizzazione. Con un apposito provvedimento di adeguamento organizzativo la Dirigente dell’Area Risorse Programmazione e Organizzazione assegna alla struttura le risorse umane specializzate, già dipendenti dell’Area Risorse Programmazione e Organizzazione, che saranno addette alle mansioni amministrative dell’Ufficio e provvede all’individuazione del Responsabile della struttura.
3. All’UPD metropolitano è garantita autonomia decisionale e di gestione.
4. L’UPD metropolitano ha sede presso la Città metropolitana di Bologna, in Xxx Xxxxxxx x. 00.
5 Atto Sindaco metropolitano n. 271 del 29/11/2022
Articolo 4 - Impegni delle parti
1. La Città metropolitana di Bologna si impegna ad esercitare le attività di cui all’art. 2, relative ai procedimenti disciplinari, previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto degli Enti locali.
2. L’UPD metropolitano è competente per i procedimenti disciplinari relativi a infrazioni punibili con sanzione superiore al richiamo verbale, avviati con la segnalazione formale da parte dell’Unione/Comune aderente all’UPD metropolitano, fino alla loro conclusione con provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione.
3. L'UPD metropolitano è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso in cui non venga esercitata ovvero decada l’azione disciplinare, poiché i Comuni e le Unioni aderenti non pongono in essere gli atti necessari all’avvio dell’istruttoria, indicati nel comma 4, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e secondo le specifiche modalità disciplinate nel Regolamento di funzionamento dell’UPD metropolitano.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’UPD metropolitano è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora l’inadempienza dei Comuni e delle Unioni aderenti sia determinata da mancata vigilanza, da comportamenti omissivi, da ritardo, parziale od erronea trasmissione di atti, comunicazioni e documenti all’UPD metropolitano.
4. Al fine di garantire l’avvio del procedimento, le Unioni/Comuni aderenti si impegnano a trasmettere tempestivamente, di norma nel rispetto di quanto previsto all’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, tutta la documentazione e gli elementi informativi amministrativi, giuridici, contabili, fiscali e ogni altro dato ed elemento conoscitivo necessario per assicurare le prestazioni ed ogni utile informazione per garantire l’esercizio della funzione stessa, nel rispetto dei tempi di legge e delle modalità qui concordate con l’UPD metropolitano. Le parti adottano ogni utile misura per facilitare la corretta ed immediata comunicazione dei dati e la collaborazione tra gli uffici interessati, al fine del prioritario rispetto dei termini perentori prescritti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia di procedimenti disciplinari.
5. Le Unioni/Comuni aderenti si impegnano a trasmettere comunicazione dell'avvenuta irrogazione del rimprovero verbale o di altre sanzioni comminate nel biennio precedente, contestualmente all'atto di trasmissione della documentazione necessaria all'avvio del procedimento disciplinare, che avverrà secondo le modalità e la modulistica messa a disposizione dall’Ente, disciplinate nel Regolamento di funzionamento dell’UPD metropolitano.
6. Restano di esclusiva competenza dell’Ente aderente, quale datore di lavoro, le seguenti attività ricomprese sia nella fase connessa al prodromico momento conoscitivo- propulsivo, condizione per il concreto esercizio dell’azione disciplinare di esclusiva competenza dell’UPD metropolitano, sia nella fase che consegue alla conclusione del relativo procedimento:
- l’aggiornamento e la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale;
- la vigilanza sull’applicazione delle norme e del codice di comportamento (generale e di amministrazione) e quanto previsto dal PTPCT;
- la segnalazione, nei termini di legge, dei fatti di possibile valenza disciplinare all’UPD metropolitano da parte del Dirigente/Responsabile della struttura ove opera il/la dipendente coinvolto/a;
- la trasmissione di tutti i dati e gli elementi conoscitivi all’UPD metropolitano, nei tempi, nei modi e nei contenuti disciplinati nel Regolamento di funzionamento dell’UPD metropolitano, al fine di dare piena conoscenza del fatto e consentire all’UPD metropolitano di procedere ad una valutazione approfondita della questione di possibile rilevanza disciplinare utile all’esercizio dell’azione disciplinare;
- l’esecuzione e l’applicazione della sanzione mediante l’adozione delle conseguenti determinazioni relative a tutti gli effetti giuridici ed economici della sanzione sul rapporto di lavoro.
7. Il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla data in cui l'UPD metropolitano ha ricevuto la segnalazione di fatti di possibile valenza disciplinare da parte delle Unioni/Comuni aderenti; la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, invece, resta fissata dall'art.55 bis del D.lgs.165/2001.
8. Nel caso di trasferimento del Dirigente/dipendente presso altra pubblica amministrazione e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 dell'art.55 bis del D.lgs.165/2001.
9. L'UPD metropolitano, nel corso dell'istruttoria, può acquisire sia dall'Ente interessato che da altre amministrazioni pubbliche, le informazioni e i documenti rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare.
10. Presso ogni Ente aderente saranno individuati specifici referenti per lo svolgimento di attività di informazione, collaborazione e raccordo con l’UPD metropolitano.
11. Per i fatti oggetto di iniziativa e provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, la trasmissione dei relativi atti all'UPD metropolitano va tempestivamente assicurata dal referente delle Unioni/Comuni aderenti e comunque nei termini di legge, dandone contestuale comunicazione al Dirigente/dipendente interessato, al fine della puntuale applicazione delle specifiche disposizioni normative e contrattuali.
12. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e della riservatezza nell'adempimento dei propri compiti.
Articolo 5 - Tutela dei dati personali
1. Le parti sono contitolari dei dati personali trattati dall’UPD metropolitano nell'ambito delle attività delegate, secondo le regole concordate nei commi seguenti; si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.
2. Per le finalità di cui al presente accordo, le parti concordano di applicare il Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e designano, quale soggetto attuatore delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento predetto, il Responsabile dell’UPD metropolitano, che è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia per la Città metropolitana di Bologna.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è quello designato dalla Città metropolitana di Bologna.
4. Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità previste dalla legge per l’espletamento della funzione disciplinare. Gli stessi dati saranno utilizzati in forma aggregata e anonima anche a fini statistici. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e ad evitarne l’accesso a soggetti non autorizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Adempiute tali finalità, i dati saranno conservati agli atti ai sensi di legge.
5. La Città metropolitana di Bologna provvede alla formazione e tenuta del proprio registro dei trattamenti in cui annota ed evidenzia i trattamenti in contitolarità.
6. Alla scadenza dell’accordo attuativo, la Città metropolitana di Bologna si impegna a trasferire agli Enti competenti tutti i dati acquisiti, conservati e trattati.
Articolo 6 - Controllo e vigilanza
1. Le attività dell’UPD metropolitano sono soggette a monitoraggio, con rilevazione semestrale del numero dei procedimenti avviati, della casistica e dei tempi procedimentali. Al termine del primo anno di vigenza del presente accordo, sulla base dei dati del monitoraggio, è redatto un report sulla gestione dell’UPD metropolitano ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
2. Come previsto dalla Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali richiamata in premessa, l'Ufficio di Presidenza della Città metropolitana è informato annualmente delle risultanze del rapporto di cui al punto precedente. In base a tale esito la Città metropolitana, sentito l’Ufficio di Presidenza, potrà valutare il recesso motivato dal presente accordo. L’eventuale recesso motivato avrà effetto a decorrere dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione alle Unioni/Comuni aderenti.
Articolo 7 - Risorse finanziarie e oneri per le parti
1. Le spese generali necessarie al funzionamento dell’UPD metropolitano sono ripartite tra gli Enti aderenti. Tali Enti provvedono al finanziamento delle spese dell’UPD metropolitano, sostenute dalla Città metropolitana di Bologna in relazione all’attuale assetto organizzativo, mediante un contributo annuale da corrispondere alla stessa, stabilito nella misura di € 17,00 (euro diciassette/00) per dipendente dell’Unione e/o del Comune aderente, tenuto conto del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a sei mesi, in servizio nell’Unione e/o nel Comune aderente al 31 dicembre di ogni anno.
2. Le Unioni e/o i Comuni aderenti trasferiscono le quote di competenza alla Città metropolitana, senza necessità di specifica richiesta, in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ogni anno solare. Contestualmente al trasferimento finanziario le Unioni e/o i Comuni aderenti comunicano il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Nel rispetto e alle condizioni delle norme, dei Contratti collettivi nazionali e dei Contratti integrativi, le entrate di cui al comma 1 realizzate per il funzionamento dell’UPD metropolitano sono destinate al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti della Città metropolitana e, in particolare, a quelli che concorrono alla loro realizzazione.
4. In caso di ricorsi avverso il provvedimento disciplinare emanato dall’UPD in nome e per conto dell’ente datore di lavoro, l’UPD metropolitano si avvale dell’Avvocatura Civica Metropolitana per la propria tutela giudiziaria. In caso di eventuale condanna al
pagamento delle spese giudiziali e/o al risarcimento del danno cagionato alla controparte, gli oneri si intendono a carico dell’Unione/Comune aderente, in qualità di datore di lavoro. Ciò anche nel caso in cui il contenzioso giudiziario si risolva con una procedura transattiva.
Articolo 8 - Risorse umane
1. L’individuazione del Responsabile della struttura organizzativa e dei collaboratori addetti, come previsto all’art. 3, è di stretta competenza della Città metropolitana di Bologna, nel rispetto della propria regolamentazione ed in piena autonomia organizzativa e gestionale, al fine di assicurare l’ottimale ed efficiente funzionalità dell’Ufficio, in coerenza con l’evoluzione del fabbisogno e gli impegni assunti con il presente accordo.
2. L’orario di lavoro del personale addetto è definito in coerenza con gli orari di servizio della Città metropolitana di Bologna, articolato su 5 giorni settimanali.
Articolo 9 - Risorse strumentali
1. La Città metropolitana di Bologna mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi telematici e telefonici necessari al funzionamento dell’UPD metropolitano. L’Ufficio dispone di casella di posta elettronica certificata e di casella di posta elettronica semplice dedicata. La strumentazione assicura la gestione documentale, l’archiviazione a norma di legge di ciascun procedimento, la necessaria tracciabilità del flusso, la sicurezza informatica e la tutela della privacy nel trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
2. Le comunicazioni inerenti i procedimenti disciplinari avvengono esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata e con registrazione al Protocollo riservato della Città metropolitana di Bologna. Per assicurare la completezza delle informazioni e della documentazione oggetto di trasmissione, l’UPD metropolitano mette a disposizione delle Unioni/Comuni aderenti specifici schemi e modulistica elaborati per le diverse ipotesi trattate, completi di istruzioni per la compilazione da parte dei referenti degli Enti stessi.
3. Nel sito web istituzionale della Città metropolitana di Bologna è inserita una sezione dedicata all’Ufficio Procedimenti Disciplinari metropolitano, con informazioni attinenti la funzione ed i contatti dei dipendenti assegnati all’Ufficio.
Art. 10 - Durata dell'accordo e recesso
1. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza della Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali richiamata in premessa, fissata a 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana di Bologna successivo al mandato in corso 2021/2026.
2. L’UPD metropolitano è competente a trattare i procedimenti disciplinari per le condotte disciplinarmente rilevanti segnalate dalle Unioni/Comuni aderenti a far data dal 1° gennaio 2023. È altresì competente per i procedimenti disciplinari che al 1° gennaio 2023 risultino sospesi per pendenza del procedimento penale.
3. L'accordo potrà essere rinnovato nel corso del mandato amministrativo successivo al mandato in corso, previa verifica dei risultati conseguiti e compatibilmente con le risorse disponibili.
4. L’accordo può essere risolto dalle parti ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 6 comma 2, è altresì ammesso il recesso motivato da parte delle Unioni/Comuni aderenti. Il recesso deve essere comunicato a mezzo PEC non oltre il 30 giugno di ciascun anno e ha effetto a decorrere dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
5. In mancanza di rinnovo o di nuova stipula o di recesso anticipato, resta inteso che l’UPD metropolitano porterà a termine i procedimenti pendenti alla data in cui il presente accordo perderà di efficacia.
Art. 11 - Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall’esecuzione del presente accordo. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata al Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010 - Codice di Giustizia Amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla L. 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 – TUEL, in quanto compatibile, e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
Art. 12 - Norme generali
1. Il presente Accordo è esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella “atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione” allegata al D.P.R. 131/86.
2. È esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa e che deliberano per approvazione il presente accordo attuativo6.
6 ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente.