PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
r_emiro.Giunta - Prot. 10/11/2022.1146092.E
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
r_emiro.Xxxxxxx Xxxxxx - Prot. 09/11/2022.0187883.U
Missione 5 Componente 1
Riforma 1.1
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE
della riforma ALMP’s e formazione professionale
TRA
L’Amministrazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali (C.F 80237250586) rappresentata dal Direttore generale Xxxxxxxx X’Xxxxxx, in qualità di legale rappresentante dell’Unità di Missione PNRR con sede legale in Roma, in Via Veneto 56 (di seguito “Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR”)
E
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (C.F 97889240582) rappresentata dal Commissario straordinario Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxx 0, (xx seguito “ANPAL”)
E
La Regione Xxxxxx-Romagna (C.F. 80062590379) rappresentata dal Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa Xxxxxx Xxxxxx con sede legale in Bologna, viale Xxxx Xxxx, 52 (di seguito “Soggetto Attuatore”)
E
L’Agenzia per il lavoro (C.F 91388210378) rappresentata dal Direttore Xxxxx Xxxxxxxxx con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx 38 (di seguito “Agenzia per il lavoro”)
Di seguito indicate anche come “parti”
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che in particolare prevede: “Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: (omissis) d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
i) il nome del destinatario finale dei fondi;
ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
iii) il/i nome/i,il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
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iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;
f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.
I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (0000) 0000000-00/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 46 che al comma 2, dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra l’altro introducendo tra gli organi dell’ANPAL la figura del direttore e modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la contestuale soppressione delle figure del presidente e del direttore generale; al comma 3; dispone che “…nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL …, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario …assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e al consiglio di amministrazione…”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2021 con il quale è stato conferito al Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx l’incarico di Commissario Straordinario dell’ANPAL;
VISTA la Missione 5 – Componente 1- Riforma 1. - Intervento 1. “ALMP’s e formazione professionale” del PNRR, con risorse pari a euro 4.400.000.000,00 che prevede l’adozione, d’intesa con le Regioni, del Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e del Piano Nazionale Nuove Competenze;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze n.9 del 05/11/2021, recante l’adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);
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VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” e, in particolare, l’art. 44 comma 6 bis;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 che, nelle more della riforma degli Ammortizzatori Sociali, ha accertato le risorse residue, già assegnate e nella disponibilità delle Regioni, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il cui importo totale, posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, è pari ad euro 322.901.172,88;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 6 del 4 luglio 2022 che stabilisce le modalità di programmazione ed erogazione delle risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, accertate con il Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro aventi ad oggetto gli interventi di politica attiva da parte delle Regioni, in coerenza con il quadro normativo vigente;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario di Anpal n. 5 del 9 maggio 2022, come modificata dalla deliberazione n. 6 del 16 maggio 2022, relativa al quadro operativo dei servizi di politica attiva del lavoro;
VISTA la Circolare n. 1 dell’8/08/2022 del Commissario Straordinario di Anpal, Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», artt. 9, 12, 15, 15 bis;
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VISTO il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, art. 10 comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;
VISTO il D.L. 6 novembre 2021 n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante
«Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;
VISTO il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», in particolare art. 9;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
VISTO l’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target
VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;
VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;
VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;
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VISTA la Circolare RGS n. 30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e
rendicontazione delle misure PNRR;
VISTA la Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante aggiornamento sulla Guida operativa per il rispetto del
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principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);
VISTA la Circolare RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 recante linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR;
RILEVATO che come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio “il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next generation Eu gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato -Servizio centrale per il PNRR” e che “l’alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest’ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso l’acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio che disciplina l’interoperabilità del sistema reGiS con i sistemi informativi locali”;
RILEVATO che come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio” “i soggetti attuator sono responsabili della corretta alimentazione del ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza”;
RITENUTO di poter conseguire le finalità della riforma mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;
VISTE le Leggi regionali:
− n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
− n. 17 del 1° agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare:
− l'art.52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”
− l'art.53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro”,
− l'art.54 “Integrazioni alla legge regionale n.17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro”;
VISTA la delibera dell’Assemblea legislativa della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx x. 00 del 10/05/2022, “Piano Regionale di Attuazione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). (Delibera della Giunta regionale n. 235 del 25 febbraio 2022);
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VISTO il Piano di Attuazione Regionale (PAR), approvato dalla Regione con deliberazione dell’Assemblea
legislativa Regionale n. 81 del 10/05/2022, previo riscontro positivo ricevuto da ANPAL con nota prot. N. 6321
del 12/05/2022;
CONSIDERATO l’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei
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contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “ (…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
CONSIDERATO, altresì, che la Riforma è conseguita con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
Articolo 2
(Interesse pubblico comune alle parti)
1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Riforma ALMP’s e formazione professionale. Nello specifico le parti collaborano per l’attuazione degli interventi collegati alla misura e il pieno raggiungimento nei tempi previsti.
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Articolo 3
(Oggetto)
1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell’ambito delle attività previste per il
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conseguimento dei seguenti Traguardi e Obiettivi:
A. Traguardo di dicembre 2022: entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i Piani di attuazione regionale (PAR) e raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari previsti dal programma (obiettivo finale:
3.000.000 di beneficiari). Da comprovare mediante:
a. copia di ciascun Piano adottato da parte della Giunta Regionale/Provinciale;
b. lettera di approvazione del piano da parte di XXXXX;
c. link al sito istituzionale da cui sono accessibili i suddetti documenti;
d. documento dell’autorità responsabile che comprovi il soddisfacente conseguimento delle attività e la loro coerenza con il Piano approvato, con relativa indicazione di:
i. numero dei beneficiari e loro caratteristiche individuali;
ii. descrizione dei percorsi con i relativi obiettivi raggiunti, prova della certificazione o del riconoscimento della completa realizzazione delle attività o descrizione degli obiettivi raggiunti rispetto alle attività in corso di svolgimento.
B. Obiettivo di dicembre 2025: almeno 3.000.000 beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui non meno del 75% composto da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55. Da comprovare mediante:
a. documento di sintesi dell'autorità responsabile che giustifichi analiticamente il soddisfacimento delle attività svolte e la coerenza con i piani regionali approvati.
C. Obiettivo di dicembre 2025: almeno 800.000 dei 3.000.000 di beneficiari coinvolti in percorsi di formazione professionale (di cui almeno 300.000 coinvolti in percorsi di formazione in competenze digitali). Da comprovare mediante:
a. un documento di sintesi dell'autorità responsabile che giustifichi analiticamente come l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente con allegate le seguenti prove documentali:
i. relazione di ogni amministrazione regionale che dimostra la conformità con il piano regionale approvato;
ii. elenco delle certificazioni di completamento del percorso o elenco delle attività eseguite da ogni beneficiario in linea con la legislazione nazionale e l’indicazione del contenuto della formazione, funzionale alla verifica del raggiungimento del target secondario.
D. Obiettivo di dicembre 2025: almeno l'80% dei Centri per l'Impiego in ciascuna Regione rispetta gli standard dei livelli essenziali delle prestazioni quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). Da comprovare mediante:
a. relazioni delle autorità competenti che dimostrino analiticamente che almeno l'80% dei Centri per l'Impiego in ogni regione rispetta gli standard dei livelli essenziali delle prestazioni, come definiti nel programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, in attuazione a quanto stabilito dal Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n.108 e successive modifiche e integrazioni.
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Articolo 4
(Compiti in capo all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR in attuazione
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di quanto previsto dall’art. 8 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n.108 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’ 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR si obbliga a :
a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo complessivo sul conseguimento degli obiettivi della riforma;
b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021,
n. 108, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a inviare e/o a supervisionare la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dell’avanzamento dei relativi Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati;
d. adottare cronoprogrammi annuali che individuano interim steps per il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi e vigilare sul rispetto della tempistica ivi prevista;
e. vigilare affinché vengano alimentati i dati di monitoraggio e degli indicatori di riferimento;
f. emanare istruzioni e linee guida per assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, la regolarità della spesa, la corretta valorizzazione degli indicatori in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l’Unità di Missione presso il Ministero dell’economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
g. verificare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative sottostanti e funzionali al soddisfacente conseguimento di Traguardi e Obiettivi;
h. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR e, se applicabile, di programmi e progetti complementari cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali;
i. a partire dai trenta giorni successivi alla approvazione del PAR da parte di ANPAL - data di avvio delle attività-, svolgere attività di controllo al 100% sullo stato di avanzamento e sull’effettivo e soddisfacente conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, anche mediante verifiche in itinere e/o in loco;
j. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l’incrocio di banche dati;
k. rendicontare Traguardi/Obiettivi nelle modalità indicate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Servizio centrale per il PNRR, espletate le verifiche di competenza;
l. consuntivare le spese al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Servizio centrale per il PNRR, espletate le verifiche di competenza sulla rendicontazione di spesa presentata dai soggetti attuatori;
m. rendicontare gli “indicatori comuni” ed eventuali quote di cofinanziamento degli interventi con risorse comunitarie sulla base delle informazioni inserite dai soggetti attuatori e/o delegati e validati da Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL);
n. erogare le risorse previa presentazione da parte del Soggetto attuatore o suo delegato responsabile dell’attuazione degli interventi della prescritta richiesta di anticipo, di pagamento intermedio e di saldo, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’erogazione e le disponibilità;
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o. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse
indebitamente utilizzate.
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Articolo 4 bis
(Compiti in capo ad ANPAL - Amministrazione attuatrice)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, ANPAL, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’ 11/10/2021 concernente
l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in particolare articolo
1 commi 2 e 3, si obbliga a:
a. fornire supporto e accompagnare le amministrazioni attuatrici al conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi negli ambiti di competenza del Decreto Legislativo del 14 settembre n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
b. collaborare con l’Unità di Missione alla corretta attuazione del programma GOL, da parte dei soggetti attuatori, al fine di garantirne la coerenza con la programmazione nazionale e comunitaria;
c. verificare la coerenza del PAR e sue successive modifiche e/o integrazioni con il Programma GOL e il Piano nuove competenze;
d. definire specifiche linee guida e/o circolari per accompagnare l’implementazione degli interventi;
e. definire i costi stimati degli interventi e/o a specifici requisiti di ammissibilità delle spese, comprese l’indicazione delle metodologie per le opzioni semplificate di costo applicabili;
f. definire il criterio per il riparto delle risorse nel rispetto dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 8 e predisporre i relativi decreti in raccordo con l’Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR;
g. coordinare il Comitato direttivo del programma, nella sua funzione di cabina di regia per l’attuazione il monitoraggio;
h. supportare e accompagnare le amministrazioni attuatrici al conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi negli ambiti di competenza del Decreto Legislativo del 14 settembre n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n.183. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.221 del 24 settembre 2015;
i. garantire l’operatività del sistema informativo SIU per assicurare il caricamento da parte dei Soggetti Attuatori o soggetto all’uopo delegato delle informazioni e degli atti comprovanti il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi secondo i meccanismi di verifica stabiliti dagli Operational Arrangements, nonché dei dati di carattere fisico e procedurale e degli indicatori comuni;
j. acquisito il parere dell’Autorità garante della protezione dei dati personali, adottare misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati, con riferimento all’attuazione del Programma GOL nell’ambito del PNRR e, in particolare, all’utilizzo degli strumenti di cui alla deliberazione del Commissario straordinario di ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022;
k. supportare le amministrazioni attuatrici nell’inserimento e operare verifiche periodiche sull’implementazione dei dati sul sistema SIU;
l. favorire l’interoperabilità tra il sistema informativo SIU e il sistema informativo unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) che garantisce l’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.13 della legge n.196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell’invio dei dati;
m. validare con cadenza mensile i dati inseriti nel sistema informativo SIU dai soggetti attuatori o loro delegati, prima del trasferimento entro il 15 di ciascun mese nel sistema informativo unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) al fine di consentire all’Amministrazione centrale titolare dell’intervento di provvedere alle validazioni di competenza entro il 20 di ciascun mese, nel rispetto delle scadenze stabilite dalle allegate Linee Guida per il Monitoraggio (Allegato 1);
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n. indicare uno o più referenti da abilitare al sistema informativo unitario per il PNRR di cui all’articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS).
2. Inoltre, L'ANPAL vigila sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione dei Piani di Attuazione Regionale e
qualora dovessero emergere, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento del Programma GOL,
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criticità nel raggiungimento degli obiettivi, l'ANPAL identifica tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse, le Regioni e le Province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione e, d'intesa con le medesime e con il supporto di ANPAL Servizi S.p.A., attiva interventi di tutoraggio e ne dà tempestiva informazione all’Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR. Restano fermi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Articolo 5
(Compiti in capo al Soggetto Attuatore)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore in attuazione di quanto previsto dall’art. 9 decreto legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 si obbliga a:
a. implementare il Piano di Attuazione Regionale e alla realizzazione operativa dei progetti e dei connessi
adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
b. in particolare, assume nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità obblighi specifici un tema di controllo, per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali:
i. di regolarità amministrativo contabile delle spese esposte a rendicontazione;
ii. del rispetto del Cronoprogramma di Misura, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all’indicatore comune e ai principi trasversali PNRR;
iii. all’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”), rif. “Quadro sinottico delle attività di verifica e di controllo del soggetto attuatore” pagina 26 Circolare RGS n 20 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
c. in particolare, assume altresì nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità obblighi specifici in tema di rendicontazione per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali. Nello specifico il soggetto attuatore si impegna a:
i. rendicontare le spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni semplificate dei costi attraverso idonee domande di rimborso secondo le tempistiche stabilite dal successivo art. 7, con esposizione separata dell’importo IVA relativo o rispettivamente stimato nel caso di opzione semplificate di costi;
ii. attestare il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile;
iii. attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali;
iv. attestare l’assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto;
v. laddove l’oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di verifica indicato per ciascuna milestone e per ciascun target negli Operational Arrangements – direttamente collegato/collegabile alla maturazione di un milestone/target caricare anche la documentazione probatoria del soddisfacente conseguimento dell’obiettivo relativamente alla fase cui la spesa è riferita (es. completamento di un modulo formativo);
d. inviare un organigramma, secondo format già in uso, ove compatibili, nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali;
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e. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale come
richiamate in premessa e successive modifiche e integrazioni;
f. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il
principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg.
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(UE) 2020/852 e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea e con il PAR approvato da ANPAL;
g. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla tutela dei diversamente abili, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;
h. adottare procedure di selezione conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, e sottoporle in anticipo all’Amministrazione centrale responsabile del PNRR per le verifiche di competenza;
i. assicurare l’individuazione di criteri di selezione coerenti con le regole e obiettivi del PNRR e con i principi trasversali;
j. implementare gli interventi al fine di assicurare il conseguimento di Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx e il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli Operational Arrangements come richiamati in premessa;
k. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base dell’analisi interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento;
l. dare piena attuazione alla Riforma, garantendone l’avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l’Unione europea, dei Traguardi/ Obiettivi ad esso collegate;
m. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
n. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento;
o. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, a specificare chiaramente quella cui si intende fare riferimento, allegando la descrizione alla presente Convenzione qualora si intenda adottare una metodologia regionale;
p. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze e nel rispetto della normativa richiamata in premessa. In particolare nel rispetto della previsione dell’art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021 si impegna a dotarsi per ciascun progetto PNRR, a pena di nullità dello stesso, di un Codice Unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n.63/2020 e a riportarlo su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
q. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
r. assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
s. garantire la conservazione della documentazione progettuale, delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e della relativa documentazione giustificativa in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
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t. garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi
relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del
31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
u. favorire l’accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all’Amministrazione
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centrale titolare degli interventi per l’esecuzione delle verifiche in itinere di competenza sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi;
v. inoltrare le Richieste di trasferimento delle risorse all’Amministrazione centrale;
w. predisporre i pagamenti ai Soggetti esecutori, effettuando le verifiche in uso nell’ambito della gestione dei programmi dei fondi strutturali, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nonché nel rispetto della normative e delle circolari richiamate in premessa;
x. conformarsi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento e dall’ANPAL ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell’intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui all’art. 2 e 3 della presente Convenzione;
y. inviare almeno due volte l’anno: rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio previsioni di spesa aggiornate secondo un cronoprogramma riferito all’intera durata del progetto, secondo il format allegato (Allegato n. 2);
z. garantire la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni necessarie all’Agenzia per il lavoro, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/04/2018 “Approvazione schema di convenzione per la fruibilità dei dati presenti nel sistema informativo lavoro - XXXXX - da parte della Direzione generale Economia della conoscenza del lavoro e dell'impresa della Regione Xxxxxx-Romagna e per la fruibilità dei dati presenti nel sistema informativo della formazione -SIFER - da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro dell’Xxxxxx-Romagna" così come prorogata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 645 del 28/04/2022 e ss.mm.ii., per consentire le attività di monitoraggio del programma;
aa. rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato da Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022) e a comunicare preventivamente all’Amministrazione centrale titolare eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita;
bb. a regime alimentare il SIU nel rispetto delle modalità indicate dall’ANPAL, assicurando in particolare il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli Operational Arrangements per il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi;
cc. a regime alimentare il sistema ReGiS in maniera continua, costante e tempestiva, con tutte le informazioni rilevanti e i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, procedurale dei progetti, in conformità a quanto stabilito dal Paragrafo 3 delle Linee Guida sul Monitoraggio Allegato 1, anche mediante acquisizione automatica delle informazioni registrate in sistemi informativi locali garantita dal protocollo unico di colloquio, allegato alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 richiamata in premessa, aggiornandoli entro il 10 di ciascun mese con riferimento all’arco temporale fino al 31 del mese precedente (vedi Tabella pagina 10 “PNRR – Scadenze di Monitoraggio” della medesima Circolare);
dd. a regime eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;
ee. indicare uno o più referenti responsabili della corretta alimentazione del Sistema informativo ReGiS.
Articolo 5 bis
(Compiti in capo al Soggetto delegato dal Soggetto Attuatore)
L’Agenzia per il lavoro (e/o altra amministrazione che concorre nell’implementazione al conseguimento di obiettivi e traguardi del PNRR) si obbliga:
1. Convocare tutti i potenziali beneficiari del Programma;
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2. Prendere in carico le persone al fine di individuare attraverso la profilazione quantitativa e l’assessment il
cluster di riferimento per l’erogazione del percorso di politica attiva e delle relative Misure;
3. Sottoscrivere con le persone il patto di servizio ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015 o il patto per il
lavoro ai sensi del D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 nel quale vengono resi trasparenti gli impegni
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per le persone e per i soggetti erogatori anche in relazione alle regole di partecipazione connesse all’applicazione del regime di condizionalità, qualora percettori di forme di sostegno al reddito;
4. Garantire in modo trasparente e imparziale la scelta del soggetto erogatore delle Misure, sia esso Centro per l’impiego pubblico o soggetto privato accreditato
5. Garantire l’erogazione delle prestazioni di cui alla Delibera n. 5 di Anpal alle persone che hanno scelto il Centro per l’Impiego pubblico quale soggetto erogatore
6. Garantire la registrazione delle informazioni in cooperazione applicativa con Xxxxx e l’invio delle informazioni relative ai beneficiari nel sistema informativo SIU
7. Garantire la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni necessarie all’amministrazione attuatrice, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/04/2018 “Approvazione schema di convenzione per la fruibilità dei dati presenti nel sistema informativo lavoro - XXXXX - da parte della Direzione generale Economia della conoscenza del lavoro e dell'impresa della Regione Xxxxxx-Romagna e per la fruibilità dei dati presenti nel sistema informativo della formazione -SIFER - da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro dell’Xxxxxx-Romagna" così come prorogata dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 645 del 28/04/2022 e ss.mm.ii., per consentire le attività di gestione e rendicontazione del programma.
Articolo 6
(Obblighi e responsabilità delle parti)
1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l’altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell’Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, In particolare indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell’Unione europea. Inoltre, come stabilito dalle Istruzioni
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tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021,
accanto all’emblema dell’Unione riporteranno i loghi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’ANPAL
e del Programma GOL e, nel caso dei Soggetti attuatori, della propria Amministrazione regionale/provinciale.
Forniranno un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto
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previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all’Amministrazione centrale titolare. A tal fine provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest’ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 7
(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)
1. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l’Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra i dati e le informazioni di avanzamento fisico e procedurale e inerenti gli “indicatori comuni” nel sistema informativo SIU, conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura in sistemi informativi locali. Ciò, al fine di consentire all’Amministrazione centrale titolare del PNRR l’acquisizione della documentazione necessaria alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi e della spesa nonché l’espletamento delle relative verifiche di competenza della medesima Amministrazione centrale titolare del PNRR.
2. Il Soggetto Attuatore, con cadenza mensile, entro il 10 di ciascun mese con riferimento al periodo conclusosi con il mese precedente, aggiorna le informazioni necessarie alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi inserite nel Sistema informativo SIU nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements. L’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR provvede alle verifiche di competenza e, in caso di esito positivo, procede all’invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa acquisizione della validazione dei dati registrati sul sistema SIU da parte di ANPAL. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita dall’art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
3. Il monitoraggio dell’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR sull’avanzamento dei Traguardi e degli Obiettivi ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi di Misura e a livello di soggetto attuatore di Cronoprogrammi di progetto (Iter di progetto).
4. Il Soggetto Attuatore entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, previo espletamento delle verifiche di competenza, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e della normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, di quella comunitaria dei fondi strutturali. Il rendiconto delle spese sarà inviato dal Soggetto Attuatore all’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR per il tramite del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS). L’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR provvede alle verifiche di competenza e in caso di esito positivo procede all’invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro. Nel caso in cui l’esito negativo totale o parziale del controllo venisse confermato, l’Amministrazione centrale titolare del PNRR procederà all’attivazione della procedura di recupero delle somme non riconosciute mediante compensazione sul primo trasferimento utile e/o decurtandole dall’erogazione del saldo.
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5. Il Soggetto Attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo ReGiS -di cui al comma
1043, art. 1, Legge 178/2020- dei dati relativi agli “indicatori comuni” di cui all’art. 29 del Regolamento UE
2021/241, così come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre
2021.
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Gli indicatori comuni sono:
- Indicatore comune n. 11: numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<);
- Indicatore comune n. 14: numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini);
- Indicatore comune n. 10: numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<);
- Indicatore comune n. 10i: numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione digitale (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).
Articolo 8
(Oneri finanziari, assistenza tecnica e modalità di erogazione del contributo)
1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento. Le movimentazioni finanziarie relative all’effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
2. L’Amministrazione centrale responsabile del PNRR mette a disposizione dei soggetti attuatori i servizi di Invitalia e Cassa Depositi e prestiti in conformità ai Piani da queste presentate nel rispetto delle previsioni della Circolare MEF RGS n. 6 del 24 gennaio 2022.
3. Le parti inoltre possono avvalersi di quanto previsto ex art. 11 D.L. 77 del 2021 ai sensi del quale “per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip
S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché' per la realizzazione delle attività di cui all'articolo33-septiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”.
4. Le parti possono avvalersi inoltre di quanto previsto dall’art.9 comma 1 del DL 152/2021 che stabilisce “(…) Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, fissando la scadenza dei Programmi Operativi Complementari al 31 dicembre 2026.
5. L’amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, su richiesta del Soggetto Attuatore, mediante il format allegato (Allegato 3), e previa pubblicazione del PAR e della lettera di approvazione di ANPAL sul sito regionale, rende disponibile a quest’ultima una quota di anticipazione nella misura stabilita dall’art 2 comma 5 del Decreto interministeriale di approvazione del GOL.
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6. Le successive quote di disponibilità finanziarie fino al raggiungimento del 90% dell’importo assegnato
all’intervento sono messe nella disponibilità del Soggetto Attuatore, nei limiti delle disponibilità di cassa, sulla base
del grado di conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi verificati secondo i meccanismi di verifica stabiliti dall’ OA e
risultanti sul sistema informativo di cui all’art.7, nonché della spesa rendicontata, come determinati da apposito
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decreto di Anpal, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che definisce i criteri di riparto di risorse e la relativa tempistica di erogazione dei finanziamenti.
7. Dai predetti importi verranno decurtate le spese risultate in via definitiva non ammissibili e/o oggetto di procedura di recupero.
8. Il restante 10% delle risorse assegnate per l’intervento verranno erogate dall’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese sulla rendicontazione inviata dal Soggetto Attuatore unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell’intervento di competenza, acquisito il Parere UdM RGS attestante il conseguimento di Traguardi e Obiettivi.
9. Le parti, durante l’esecuzione del presente accordo, si impegnano all’osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell’esercizio dell’attività d’impresa e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
Articolo 8 bis
(Utilizzo risorse di cui al D.I. 27/2021)
1. Le risorse di cui all’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, accertate con il
D.D. n. 27 del 4 agosto 2021 della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro, pari per la Regione Xxxxxx-Romagna ad euro 24.563.984,00, saranno programmate e utilizzate in complementarietà con le risorse assegnate alle Regione Xxxxxx-Romagna ai fini dell’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL, come già previsto per la prima annualità nel PAR ER approvato con DAL n. 81 del 10/05/2022 “Piano Regionale di Attuazione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). (Delibera della Giunta regionale n. 235 del 25 febbraio 2022)”;
2. A tal fine, la Regione Xxxxxx-Romagna sottoscriverà apposita Convenzione con INPS in conformità con lo schema approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 70 dell’11 maggio 2022 per l’erogazione delle indennità di tirocinio per i beneficiari appartenenti al cluster 4 ed eventualmente al cluster 5, nel limite delle risorse sopra indicato, seguendo le procedure previste nel Decreto Interministeriale n. 6 del 4 luglio 2022 in premessa citato. Tali risorse saranno utilizzate altresì per il rimborso delle spese di cui all’art 5 della Convenzione sopra citata.
Articolo 9
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)
1. Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo, per la durata dell’accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
r_emiro.Giunta - Prot. 10/11/2022.1146092.E
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è
effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e
indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative
interne delle medesime Amministrazioni.
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4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:
Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(i) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxx e il
(ii) il Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali.
Per l’ANPAL
(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è il Rappresentante legale dell’ANPAL e il
(ii) Responsabile del trattamento è il Soggetto delegato dal titolare del trattamento.
Per la Regione
(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Giunta Regionale dell’Xxxxxx-Romagna in persona del Rappresentante legale e il
(ii) Responsabile del trattamento è il delegato del titolare c.d. Soggetto Attuatore, Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese
Per Agenzia per il lavoro o altra Amministrazione che concorre direttamente all’attuazione degli interventi
(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è l’Agenzia regionale per il lavoro in persona del Rappresentante legale
(ii) Responsabile del trattamento è il delegato del titolare c.d. Soggetto Attuatore, nelle persone dei Dirigenti dei Servizi territoriali Nord, Est, Ovest, Centro 1 e Centro 2 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, ognuno per i propri ambiti territoriali provinciali di competenza.
5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
Art. 10
(Riduzione o revoca dei contributi)
1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall’Amministrazione centrale responsabile del PNRR, questa può revocare i contributi assegnati al Soggetto Attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto Attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Qualora l’inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita dall’art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i Traguardi e gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l’attuazione degli interventi ad essa affidati, l’Amministrazione titolare di interventi, sentito il Servizio centrale di coordinamento del PNRR, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanziamento.
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Articolo 11
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(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
a) per l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx
b) per ANPAL: : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
c) per la Regione Xxxxxx-Romagna: Settore Educazione, istruzione, formazione, lavoro XxxxXxx@xxxxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxxxx-Xxxxxxx.xx
d) per L’Agenzia per il lavoro per il lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna che concorre direttamente al conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi: Xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Articolo 12 (Durata)
1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
2. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell’espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria.
Articolo 13 (Disposizioni finali)
1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.
3. Il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente
Per l’Amministrazione | Per l’Amministrazione | Per l’Amministrazione | Per l’Amministrazione |
Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR - MLPS | ANPAL | Regione Xxxxxx-Romagna | Agenzia per il lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna |
Dott.ssa Xxxxxxxx X’Xxxxxx | Il Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | Direttore generale DG Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Direttore Generale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx |
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* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012