ANNO 2021
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione
ANNO 2021
APERTURA BANDO DAL 11.10.2021 AL 7.11.2021
In attuazione della Delibera Giunta Regione Toscana n. 988 del 27.9.2021
Il Comune di Castiglion Fiorentino rende noto che sono aperti i termini per presentare domanda per ottenere il contributo per l’integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.
Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2021, a cui sono destinate le somme del Fondo regionale, che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana e successivi Decreti Dirigenziali attuativi.
Art. 1
Requisiti per l’ammissione al concorso
1) essere residente, alla data di apertura del presente bando, nel Comune di Castiglion Fiorentino e avere la residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti soggettivi, di reddito e di patrimonio, di seguito stabiliti e devono:
A. dimostrare di essere conduttori di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), con un contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, stipulato nelle forme di legge, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche non direttamente intestatario del contratto, che comunque dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo. Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio. Qualora nell’alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello
derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio;
B. dimostrare la assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio su altro immobile ad uso abitativo adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
C. dimostrare l’assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri XXXX (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.
D. le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di immobili ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
-coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
-titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
-alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
E. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM
n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
F. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere c) ed e);
G. La residenza anagrafica del richiedente deve corrispondere, alla data del bando, all’abitazione individuata nel contratto locativo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per la erogazione del contributo è quella dell’attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2020).
H. infine possono partecipare al bando coloro che siano in possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 28.727,25.
Art. 2 Nucleo familiare
Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dalla normativa vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Art. 3 Limiti di reddito
Ai fini dell’ammissione al concorso sarà considerata la certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e un valore ISE (Indicatore situazione economica) e una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “A”:
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. che è pari ad € 13.405,08.
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
Fascia “B”:
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€ 13.405,08) e l’importo di € 28.727,25.
Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l’accesso all’ E.R.P.). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito per accedere alla Fascia “B” e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario".
In questo caso la riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).
Si avverte che, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, l’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” sarà possibile soltanto in presenza di autocertificazione da parte del richiedente attestante la fonte di sostentamento. Per i soggetti in carico ai Servizi Sociali del Comune tale requisito può essere attestato dal Responsabile del servizio, su valutazione dell’Ufficio stesso. Nella fascia “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque pari rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori (considerato fino all’importo massimo di € 6.600,00).
Art. 4 Documentazione
I richiedenti devono dichiarare nella domanda il valore del reddito ISE (Indicatore Situazione Economica) del proprio nucleo familiare, ai sensi della normativa vigente, non scaduta al momento di presentazione della domanda.
I richiedenti inoltre devono dichiarare gli estremi del proprio contratto di affitto, regolarmente registrato, secondo quanto richiesto nel modulo di domanda.
Art. 5
Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria
Gli Uffici preposti procedono all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; provvedono altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.
La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana e sarà articolata su due fasce di reddito ISE, nel modo che segue:
- fascia A: il contributo TEORICO è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;
- fascia B: il contributo TEORICO è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
Si specifica che i contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
Nell’ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità:
1) nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età: punti 1
2) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/1992): punti 1
3) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico: punti 1
I punteggi delle categoria 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.
Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).
Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nel nucleo siano presenti uno o più soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.
La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all’Albo pretorio e sul sito del Comune di residenza, per 10 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando documenti attinenti all’istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando.
Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.
In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla commissione comunale nominata con Decreto del Sindaco; alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva che sarà inviata alla Regione Toscana entro il termine indicato dalla Regione stessa.
Per la formazione dell’ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:
- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza; di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l’attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/reddito;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/reddito;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, si procederà ad effettuare un sorteggio.
Art. 6
Durata e entità del contributo
I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all’esaurimento del finanziamento regionale spettante al Comune di Castiglion Fiorentino, applicando il seguente ordine di priorità:
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
Solo qualora le riserve del Fondo per la integrazione dei canoni di locazione risultino superiori rispetto al fabbisogno della fascia A, si può procedere alla ripartizione della parte residua sulla base del fabbisogno della fascia B.
L’ entità del contributo è determinata in rapporto all’incidenza del canone attuale sull’ ISE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle eventuali modifiche successivamente definite dalla Regione Toscana.
Qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando risultassero insufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia A e in fascia B, il Comune ha facoltà di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di utenti.
Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.
Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l’edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data del provvedimento comunale di assegnazione.
Entro il 30 novembre il Comune rendiconta alla Regione il fabbisogno dell’anno in corso riportando l’elenco dei soggetti richiedenti indicando per ciascuno:
- numero d’ordine della graduatoria;
- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull’ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero nuclei familiari residenti nell’alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto;
- eventuale presenza di soggetti ultrasettantenni nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di minore nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di componente con invalidità accertata (SI/NO);
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali (SI/NO);
- mq dell’alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all’atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- tipo di contratto;
- indicazione di eventuale esclusione e motivazione della stessa.
Art. 7
Modalità di erogazione del contributo
Per ottenere l’erogazione, i beneficiari sono tenuti a certificare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, entro il termine e le modalità comunicate dall’ Ufficio stesso, l’effettivo pagamento del canone di locazione per l’anno 2021. Nel caso in cui durante la verifica il Comune accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procederà nel seguente modo: se il canone pagato risulta superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; se il canone pagato risulta inferiore, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al nuovo calcolo del contributo spettante.
Nel caso di morte del beneficiario, il contributo potrà essere erogato agli eredi se gli stessi sono in possesso della certificazione che attesti il pagamento del canone di locazione fino alla data del decesso del richiedente.
In tutti i casi la erogazione del contributo avverrà direttamente con accredito su IBAN comunicato dal beneficiario.
Art. 8
Termini per la presentazione delle domande
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021.
Art. 9
Modalità di ritiro della modulistica e della presentazione della domanda
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, X.xx xxx Xxxxxxxxx 00, xxx. 0000/000000 – 656434 - 656462.
Il modello domanda potrà essere scaricato, dal sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino all’indirizzo web: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata tramite:
1. inviata tramite mail all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
2. presentando una Istanza on line: a tal fine è necessario effettuare registrazione sul Portale dei Servizi => dalla Homepage del Comune di Castiglion Fiorentino => “Servizi on line” => “portale pagamenti on line Pago PA” => previa registrazione sulla sezione “Accedi e Registrati”; una volta registrati si accede a Istanze on line e sarà possibile compilare on line il Modulo di domanda per il “Contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2021”.
La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ).
Art. 10 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VII.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero telefonico 0575- 656461 – 656434 - 656462.
Art. 11 Controlli e sanzioni
L’ elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. Il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.
Art. 12
Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 Aggiornato con X.Xxx 101/2018 sulla protezione dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Castiglion Fiorentino. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.
Art. 13 Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Delibera della Giunta Regionale Toscana 402/2020.
Castiglion Fiorentino, lì 5.10.2021
Il Responsabile del Settore VII (X.xx D.ssa Xxxxxxx Xxxxx)