ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
e
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nel seguito COA, C.F. 80230130587, con sede in Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, rappresentato dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso COA,
Premesso che:
- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi
Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
- il COA, ai sensi della legge n. 247 del 2012, che – agli articoli 24 ss. – disciplina l’ordine forense, costituisce l’organo di riferimento dell’ordine circondariale di Roma, che è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge forense, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;
- il COA sviluppa inoltre organismi e attività volte all’approfondimento e all’aggiornamento delle conoscenze giuridiche, mediante risorse proprie e avvalendosi di collaborazioni con Enti terzi, fra cui le Università e gli Enti pubblici di ricerca
Considerato che:
− la sinergia tra il CNR e il COA può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le scienze giuridiche;
− il COA dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
− la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
− il CNR e il COA possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
− il CNR e il COA manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche delle scienze giuridiche e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
− Il CNR e il COA manifestano l’interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
Art. 2 – Oggetto e finalità
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell’ambito delle scienze giuridiche.
Fatta eccezione per le lettere h), i) e l) dell’art. 3 del presente Accordo, che contengono disposizioni di immediata applicabilità, le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.
Art. 3 – Tipologia delle azioni programmatiche
I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
a) la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
b) valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
c) la realizzazione di infrastrutture di ricerca;
d) la promozione di tirocini o collaborazioni di altra natura a favore di praticanti avvocati e avvocati iscritti al COA negli Istituti e nei Dipartimenti del CNR in cui si sviluppa la conoscenza e la ricerca nelle scienze giuridiche, nonché nell’Amministrazione centrale dello stesso CNR;
e) la promozione di borse di dottorato di ricerca in materie giuridiche per mezzo delle convenzioni in essere fra il CNR e le Università;
f) la promozione di assegni di ricerca in materie giuridiche;
g) il coinvolgimento di ricercatori e tecnologi CNR nelle attività di didattica del COA (ad es., la scuola forense), nonché nelle attività di formazione per l’aggiornamento professionale;
h) l’associatura, sulla base del regolamento interno del CNR in materia, agli Istituti del CNR con competenze giuridiche di iscritti al COA che soddisfino i requisiti previste dalle relative norme di riferimento;
i) la partecipazione del CNR alle attività del Centro Studi, formazione e aggiornamento del COA anche attraverso il coinvolgimento di un ricercatore o tecnologo CNR in scienze giuridiche come vice-coordinatore aggiunto, cui spettano esclusivamente compiti consultivi, salvo che il COA non disponga diversamente. Il CNR individuerà, sulla base del suo ordinamento interno, il nominativo della persona da proporre che deve avere i requisiti e i titoli idonei a svolgere la predetta funzione;
l) la partecipazione del CNR alle attività del Comitato scientifico della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma attraverso il coinvolgimento di un ricercatore o tecnologo CNR con competenze giuridiche. Il CNR individuerà, sulla base del suo ordinamento interno, il nominativo della persona da proporre che deve avere i requisiti e i titoli idonei a svolgere la predetta funzione.
Per la realizzazione delle rimanenti iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e del COA potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall’art. 5.
Art. 4 – Comitato d’Xxxxxxxxx
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto deII’Accordo Quadro.
Il Comitato è composto da sei membri:
• il Presidente CNR o suo delegato
• il Presidente dell’Ente o suo delegato
• due componenti nominati dal Presidente del COA e due dal Presidente del CNR.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti del COA, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.
Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.
Art. 5 – Convenzioni operative
Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.
La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.
Art. 6 – Risorse
Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’Art. 5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
Art. 7 – Proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30,) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:
• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto
realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d’uso dei risultati conseguiti.
Art. 8 – Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).
Art. 9 – Visibilità dell’Accordo – Quadro
Le Parti concordano sull’ importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo
– Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.
Art. 10 – Durata
Il presente Accordo - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’ altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.
È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.
Art. 11 – Modifiche e recesso
Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 12 – Nullità parziale
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’ invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Art. 13 – Cessione
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
Art. 14 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
Art. 15 – Registrazione
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 16 - Rinvii e Foro Competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Roma lì,
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma La Presidente Il Presidente