Accordo di collaborazione tra Enti
Accordo di collaborazione tra Enti
Progetto di sviluppo per gli allevatori del comparto suinicolo che si sono impegnati nella lotta alla peste suina africana e il sostegno alle attività produttive
TRA
La Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale/P.IVA 80002870923) e, per essa, l'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana, rappresentata dal Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx in qualità di Responsabile ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, di seguito indicata anche come "Regione"
E
L'Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura - Laore (Codice fiscale/P.IVA 03122560927), qui rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Xxxxxxxxxx Xxxx, nato a San Xxxxxx Xxxxxx l’1 ottobre 1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in xxx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxxxx,
di seguito indicate come le Parti
VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 con cui la Giunta ha istituito l’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana, e s.m.i, alla quale dava
mandato di predisporre entro venti giorni dall’approvazione della stessa deliberazione, un Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della PSA in Sardegna, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre 2014, con la quale è stato adottato il Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) 2015-2017, successivamente approvato dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell’Unione Europea per il 2015 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 23 ottobre 2018 e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali, rispettivamente, è adottato il Programma straordinario 2018/2019 di eradicazione della peste suina africana e confermato per gli anni 2019/2020;
VISTA la propria determinazione n. 14/376 del 18 giugno 2019 "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020";
CONSIDERATO che l’Agenzia Laore, nell’ambito del Programma straordinario di eradicazione della PSA e del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione è stata incaricata, negli
anni pregressi, di svolgere un’adeguata attività di informazione e formazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di diffusione del virus, nei confronti allevatori, cacciatori e della popolazione in generale, che tra l’altro ha favorito l’emersione e la regolarizzazione di numerose aziende suinicole;
CONSIDERATO altresì che occorre consolidare gli sforzi finora profusi nel contrasto alla PSA in vista della sua definitiva eradicazione, in particolare attraverso azioni finalizzate al sostegno dell’allevamento suinicolo regolare, sia in termini di rafforzamento delle buone pratiche e della biosicurezza che di remuneratività del reddito, nonché di valorizzazione del prodotto locale e di miglioramento della competitività delle aziende suinicole che operano regolarmente, in armonia con le misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e quanto previsto dalla L.R. n. 28 del
2 agosto 2018 “Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda”;
VISTA la nota prot. 39720 del 9 dicembre 2019 con la quale il Commissario dell’Agenzia Laore individua le azioni da intraprendere a tal fine;
RILEVATO che l'apporto dell'Agenzia Laore è funzionale per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate e, pertanto, si ritiene utile addivenire alla stipula di un apposito accordo;
VISTA la determinazione rep. n. prot. n. del del
Responsabile dell'Unità di Progetto a stipulare l'accordo di collaborazione tra la Regione e l'Agenzia Laore;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e programma delle attività
L'attività dell'Agenzia dovrà essere diretta, secondo i patti e le condizioni specificate nel presente accordo per la parte di propria competenza, alla realizzazione di un progetto di sviluppo per gli allevatori del comparto suinicolo che svolgono la propria attività nelle aree individuate quali aree a maggior rischio per la presenza del virus della PSA, secondo l’ordinamento dell’allevamento semi brado controllato per l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali delle aree interessate e il sostegno alle attività produttive, articolato nei seguenti punti:
- potenziamento della biosicurezza in allevamento attraverso azioni di sensibilizzazione di buone pratiche;
- valorizzazione del prodotto locale mediante la formazione degli operatori della filiera suinicola, studio di un disciplinare di produzione certificato del suinetto e dei salumi. Creazione di un marchio che possa identificare e qualificare la filiera. Sistema di tracciabilità;
- attività formativa di norcineria, di sicurezza alimentare e acquisto di attrezzature e strumenti di utilizzo collettivi.
L’Unità di Progetto dovrà garantire la collaborazione e il coordinamento con le altre strutture regionali interessate all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana al fine di un continuo miglioramento delle attività di eradicazione. Le attività previste nel presente accordo costituiscono un'azione comune e integrata di
rilevante interesse pubblico per la collettività, in coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Agenzia. Nel corso di svolgimento delle attività, in relazione a esigenze specifiche, aggiornamenti, modifiche e integrazioni alla pianificazione dettagliata delle attività potranno essere concordati tra il rappresentante dell'Agenzia e la Regione.
Articolo 2 Raccordo tra gli enti
Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo sono svolte sotto la responsabilità, per l’Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana, dal Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile e, per l'Agenzia Laore, dal Commissario Straordinario, Dott. Xxxxxxxxxx Xxxx o suo delegato, il cui nominativo sarà comunicato, all’atto della stipula, al Responsabile dell'Unità di Progetto.
Articolo 3
Modalità di svolgimento e impegno delle parti
Le attività indicate nell'art. 1 verranno portate avanti in coerenza con le finalità individuate nel presente accordo. L'Agenzia si avvarrà di competenze di figure individuate tra il personale al suo interno. L’Unità di Xxxxxxxx si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione e gli atti necessari.
Articolo 4 Durata dell'Accordo
L'efficacia del presente accordo decorre a far data dalla sua stipula e fino al 31 dicembre 2021 e le attività previste dovranno essere articolate secondo il programma di cui all'art. 1. Le tempistiche dovranno essere concordate e, se del caso,
modificate, a seguito di circostanze che ne varino la previsione temporale, di comune accordo tra le Parti, senza che questo infici la validità del presente accordo.
Articolo 5 Modalità di pagamento
Per le attività di cui all'art. 1, la Regione provvederà a corrispondere all'Agenzia la somma onnicomprensiva di euro 100.000,00 (centomila/00), oneri e accessori di legge inclusi.
Il pagamento verrà disposto dalla Regione in un'unica soluzione e versato sul conto corrente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato all'Agenzia Laore, in essere presso Banca d'Italia.
Articolo 6 Rendicontazione
Contestualmente alla definizione della chiusura delle attività di cui all'art. 1, l'Agenzia presenterà al Responsabile dell’Unità di Progetto un rendiconto relativo alle attività svolte nell'ambito del presente accordo, articolato in modo corrispondente al programma di cui all'art. 1, dal quale sia desumibile l'ammissibilità delle attività svolte in quanto direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.
Articolo 7
Spese ammissibili per la rendicontazione
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, per un ammontare massimo pari a € 100.000,00 (centomila/00), relative al programma di cui all’art. 1.
Articolo 8 Controversie e registrazione
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è di competenza del Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo sono a carico dell'Agenzia, mentre la registrazione fiscale avverrà solo in casi d'uso ai sensi del D.P.R. del 24 giugno 1986, n. 131.
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.
Il presente accordo si compone di n. pagine.
Per l'Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura - Laore
Dott. Xxxxxxxxxx Xxxx
Per la Regione Autonoma della Sardegna - Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana
Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx