CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)
Il presente capitolato
è composto da 18 articoli, consta di n. 9 pagine.
IL RUP
Servizio Assicurativo d’Ateneo Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell'appalto p. 3
Art. 2 - Descrizione del servizio…………………………………………………………………………… p. 3 Art. 3 - Durata ………………………………………………………………………………………………… p. 4 Art. 4 - Organizzazione del servizio…………………………………………………………………….... p. 4 Art. 5 - Oneri ed obblighi delle parti……………………………………………………………………… p. 4 Art. 6 - Archivio di servizio ………………………………………………………………………………… p. 5 Art. 7 - Corrispettivo e valore dell’appalto………………………………………………………………. p. 6 Art. 8 - Pagamenti dei premi assicurativi……………………………………………………………….. p. 7 Art. 9 - Cauzione definitiva ………………………………………………………………………………… p. 7 Art. 10 - Garanzie ……………………………………………………………………………………………. p. 7 Art. 11 - Penali …………………………………………………………………………………………………p. 7 Art. 12 - Risoluzione del contratto …………………………………………………………………………p. 8 Art. 13 - Recesso …………………………………………………………………………………………….. p. 8 Art. 14 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi …………………………………………… p. 8 Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto e divieto di subappalto ………………………………… p. 9 Art. 16 - Trattamento dei dati personali ………………………………………………………………….. p. 9 Art. 17 - Foro competente ………………………………………………………………………………….. p. 9 Art. 18 - Norme di rinvio ……………………………………………………………………………………..p. 9
Art. 1 (Oggetto dell'appalto)
L'appalto ha per oggetto l'incarico di consulenza e mediazione assicurativa per la gestione dei rischi di pertinenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, comprese tutte le attività di assistenza e di collaborazione per definire i contenuti dei contratti assicurativi nonché le attività successive relative alla gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, ed ai risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni (ai sensi del D. Lgs. 209/2005).
L’appalto dovrà in ogni caso comprendere i seguenti servizi base:
• esame delle polizze assicurative esistenti dell’Università ed individuazione e/o analisi delle carenze con indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
• individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell'analisi costi-benefici che ne consiglia l'adozione;
• studio di fattibilità ed analisi dei rischi, compresa la valutazione delle esposizioni effettive e probabili;
• verifica di rispondenza assicurativa dello studio di fattibilità sopra citato con prospettazione delle coperture ottimali;
• studio di un progetto definitivo per la copertura assicurativa anzidetta, completo delle indicazioni dei premi ottenibili sul mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
• attività di collaborazione alla determinazione del contenuto contrattuale e di assistenza per l'elaborazione degli atti propedeutici alle procedure di gara;
• redazione dei capitolati di gara;
• assistenza tecnica nelle apposite Commissioni che saranno istituite per lo svolgimento delle procedure di gara;
• assistenza nella liquidazione dei danni, compresi quelli rientranti in franchigia.
Art. 2 (Descrizione del servizio)
L’affidatario del servizio, appresso denominato per brevità Broker, dovrà prestare la propria attività professionale al fine di consentire, come indicato al precedente art. 1 ed in base alle norme del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., lo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura, per il tramite di idonee compagnie assicurative, dei vari rischi che possano interessare il patrimonio, le persone e le attività dell’Università.
In particolare, nel corso dell’appalto il Broker dovrà, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
1. eseguire studi periodici dei rischi e proporre l'aggiornamento delle relative coperture assicurative per l'ottimizzazione della gestione del rischio e della relativa copertura;
2. gestire la scadenza dei premi e, in generale, degli obblighi verso le compagnie di assicurazione;
3. assistere l'Università nella gestione dei sinistri, inclusi quelli nei quali l’Università risulti parte lesa nonché quelli che, seppur riferiti ad epoca antecedente, non siano ancora definiti alla data d’inizio del servizio oggetto del presente Capitolato, secondo le seguenti modalità:
▪ L’Università ha l’obbligo di trasmettere al Broker, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del sinistro, la lettera di apertura della pratica a mezzo raccomandata A.R.;
▪ Il Broker, attraverso l’ufficio preposto alla gestione dei sinistri, attribuirà un numero al sinistro e lo comunicherà all’Ufficio competente entro 30 giorni dalla ricezione;
▪ Il Broker al fine della definizione della pratica in tempi brevi, invierà le successive comunicazioni direttamente agli interessati o alle strutture di appartenenza scrivendo per conoscenza all’Ufficio competente;
▪ I diretti interessati, dopo l’apertura del sinistro, invieranno le successive certificazioni direttamente al Broker;
▪ Il Broker si impegna a comunicare entro il termine di 60 giorni all’Ufficio competente il numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica dalla Compagnia;
4. inviare alle Compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all’interruzione del termine di prescrizione dei sinistri;
5. intrattenere, per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri, rapporti sia con le strutture universitarie interessate (ad esempio quelle presso le quali si è verificato l’evento dannoso) sia con le Compagnie ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati, in modo da addivenire rapidamente ad un’esauriente definizione dell’istruttoria e ad una soddisfacente proposta di liquidazione del danno da parte della Compagnia;
6. fornire supporto formativo del personale dell’Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi a cadenza almeno semestrale e in occasione dell’introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
7. provvedere alla redazione dei capitolati di gara strutturati sulla base delle effettive e reali esigenze dell’Università (completi di massimali assicurati, delle condizioni generali, delle clausole particolari ed eventuali estensioni di garanzie);
8. prestare assistenza tecnica nelle apposite Commissioni che saranno istituite per lo svolgimento delle procedure di gara;
9. fornire consulenza in materia assicurativa, in particolare in materia di predisposizione di capitolati, bandi di gara e schemi di contratto per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
10. effettuare un’indagine finalizzata all'identificazione e alla rivalorizzazione del patrimonio globale dell’Amministrazione (beni immobili e beni immobili tutelati, come tali si intendono tutte le costruzioni, che siano vincolati ex lege 1089/39 e ss.mm.ii ed ultracinquantenari e/o vincolati ex D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.); a tale scopo e con il supporto dell’Amministrazione il Broker dovrà definire il valore/stima delle proprietà immobiliari dell’Amministrazione sulla scorta degli elenchi degli immobili (di proprietà in uso e/o in locazione) forniti dall’Amministrazione;
11. sulla scorta degli elenchi forniti dall’Amministrazione dei beni mobili, il Broker dovrà effettuare la rivalutazione dei beni mobili inventariati.
Art. 3 (Durata)
L'appalto avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo. Il Broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell’incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker, su richiesta dell’Università, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all’Università ovvero al nuovo Broker. Il passaggio di portafoglio dal broker cessante al nuovo broker sarà disciplinato dal Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni A.I.B.A.
Art. 4 (Organizzazione del servizio)
Il Broker dovrà svolgere il servizio nell’interesse dell’Università, osservando tutte le indicazioni e tenendo conto delle richieste che l’Università stessa fornirà.
Il Broker dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase.
Dovrà, inoltre, garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione.
Il Broker, per l’espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l’Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell’appalto.
A tal fine il Broker garantirà la sua presenza due volte al mese e in caso di chiamata si recherà entro 24 ore, o minor tempo in base all’urgenza, presso l’Università.
Il Broker dovrà designare, entro cinque giorni dal verbale di consegna del servizio, un Referente unico per l’Università che sarà il Responsabile del servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell’Università. Tali figure professionali, saranno quelle individuate dal Broker in sede di gara. L’Università, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell’offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dal Broker l’adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.
In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell’appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara.
Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l’Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.
Art. 5
(Oneri ed obblighi delle parti)
Nel corso dell’appalto il Broker dovrà:
1. effettuare incontri presso l’Ufficio competente in materia assicurativa per la raccolta della documentazione e per l’analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso;
2. fornire ogni 6 mesi xxxxxxxxxx informativi in relazione a:
• numero di sinistri divisi per ramo, denunciati;
• numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
• numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo;
• numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione ed importo posto a riserva;
3. consegnare all’Ente la bozza dei capitolati di gara almeno 180 giorni prima della scadenza delle polizze.
Sono a carico del Broker tutte le spese (come quelle di bollo e di registrazione inerenti la stipula del contratto) ed oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento del servizio nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso.
In caso di inadempimenti agli obblighi sopra citati, l’Università procederà a darne comunicazione a mezzo fax, al Responsabile del Servizio, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Trascorsi trenta giorni, senza che il Broker si adegui, l’Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456, clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione scritta.
L'Università si impegna a fornire, all’atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che si dia inizio allo svolgimento dell’incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché a consentire agli incaricati del consulente stesso l'accesso agli edifici interessati.
Il Broker non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell’Università, né potrà impegnare in alcun modo l’Università, se non preventivamente autorizzato dalla stessa.
Restano di esclusiva competenza dell’Università:
• la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
• la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
• la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l’obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.
L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il consulente dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell’esecuzione del rapporto conseguente.
L’Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.
Art 6 (Archivio di servizio)
Il Broker si impegna a predisporre e realizzare entro 60 giorni dal verbale di consegna del servizio un archivio di servizio (di seguito indicato come “archivio”), in forma di data base informatico residente su server dell’impresa, utilizzabile in ambiente Windows, accessibile tramite browser web e procedura di autenticazione del personale designato dall’Amministrazione.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo nell’archivio dovranno essere elencati i sinistri secondo la strutturazione e la divisione indicata nell’art. 5.
L’archivio dovrà essere realizzato sulla base del contenuto delle attività che saranno svolte in base a quanto prescritto dal presente capitolato e delle eventuali indicazioni correttive fornite dall’Amministrazione.
La mancata realizzazione dell’archivio entro i termini indicati comporterà la risoluzione di diritto del contratto. In qualsiasi momento nel corso della durata dell’appalto, l’Amministrazione, se ritenuto necessario, potrà richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla struttura e alle funzionalità dell’archivio. Per tutta la durata dell’appalto il Broker dovrà garantire l’inserimento dei dati e l’aggiornamento quotidiano in tempo reale dell’archivio. Sono interamente a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile l’archivio: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale addetto all’inserimento e alla verifica dei dati. La tenuta e l’aggiornamento dell’archivio non esonerano comunque l’impresa dall’obbligo di fornire in forma cartacea, se ritenuto necessario dall’Amministrazione, gli stessi dati elencati nel presente articolo.
Al termine dell’appalto o in caso di risoluzione del contratto, ovvero, se richiesto dall’Amministrazione, anche nel corso dell’appalto, il Broker dovrà fornire la copia completa dell’archivio su idoneo supporto digitale e/o cartacea. L’Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare l’archivio (sia l’applicativo di gestione che i dati) per propri fini, anche al di fuori del rapporto contrattuale con il Broker.
Art. 7
(Corrispettivo e valore dell’appalto)
Il compenso spettante al Broker per il presente appalto sarà erogato dalla Compagnia assicurativa o dalle Compagnie assicurative che risulterà/risulteranno aggiudicataria/aggiudicatarie della relativa gara. Lo stesso sarà posto a carico dell’assicuratore, tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.
Il compenso spettante al Broker – limitatamente ai rami danni – dovrà essere compreso tra il 10% e il 14% dei premi che l’Università corrisponderà alle Compagnie assicuratrici e – limitatamente al ramo RCA e auto rischi diversi - dovrà essere compreso tra il 4% ed il 7% dei suddetti premi.
Il valore presunto dell’appalto è pari ad Euro 371.386,90, così determinato: totale dei premi imponibili rami non auto x la relativa aliquota provvigionale (al 14%) x 5 (durata dell’appalto) sommato al totale dei premi imponibili ramo auto x la relativa aliquota provvigionale (al 7%) x 5 (durata dell’appalto).
La misura del compenso resterà fissa ed invariabile per l’intera durata dell’appalto.
Pertanto, il servizio oggetto del presente appalto non comporterà alcun onere economico diretto a carico dell’Università. Il consulente non potrà pretendere dall’Università alcun compenso ulteriore, né rimborso spese di sorta, per le attività oggetto del presente Capitolato.
Nelle polizze che l’Amministrazione provvederà a stipulare non avvalendosi della consulenza del broker non sarà previsto alcun compenso a favore del broker stesso.
Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui l’Università ritenga di non procedere alla stipula di contratti d’assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l’assistenza del Broker.
L’Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.
Gli eventuali cambiamenti dell’assetto organizzativo dell’Università non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente capitolato.
Per opportuna conoscenza si informa che il totale dei premi corrisposti dall’Università per le polizze assicurative in essere (ammontare annuo premi corrisposti nel 2011 comprese le regolazioni) è pari a Euro 613.261,89.
RAMO | PREMIO LORDO ANNUO | REGOLAMENTI PREMIO | TOTALI |
FURTO | 18.000,00 | 18.000,00 | |
INCENDIO | 97.570,00 | 97.570,00 | |
RCG | 89.584,00 | 37.005,45 | 126.589,45 |
INFORTUNI | 168.866,00 | 5.714,14 | 174.580,14 |
KASKO | 17.000,00 | 9.863,39 | 26.863,39 |
RCA LIBRO MATRICOLA | 3.126,00 | 3.669,56 | |
RIMBORSO SPESE MEDICHE | 5.630,00 | 5630,00 | |
R.C. PATRIMONIALE | 148.484,41 | 148.483,40 | |
R.C. PROFESSIONALE DEI SOTITUTI D’IMPOSTA | 2.492,00 | 5.656,50 | 8.148,50 |
RC TUTELA LEGALE | 3.270,00 | 3.270,00 | |
RC MEDIATORE | 1.000,00 | 1.000,00 | |
TOTALI | 555.022,41 | 58.239,48 | 613.261,89 |
Art. 8
(Pagamenti dei premi assicurativi)
Al pagamento dei premi assicurativi alle compagnie di assicurazione provvederà l’Università attraverso il Broker entro il termine e secondo le modalità indicate nei contratti di assicurazione.
In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte dell’Ente di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere e a far mantenere dagli assicuratori attive le polizze assicurative con costanza della copertura.
Art. 9 (Cauzione definitiva)
A garanzia dei casi di mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in dipendenza del contratto, il Broker all’atto della stipula del contratto dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila euro).
L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c. c., nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell’Università.
Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di credito, Compagnie assicuratrici o intermediari finanziari autorizzati deve essere allegata una autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
Il deposito cauzionale deve essere tempestivamente reintegrato dal Broker qualora, in corso di esecuzione del contratto, esso sia stato parzialmente o interamente incamerato dall’Università.
Art. 10 (Garanzie)
Il Broker a garanzia della sua responsabilità civile, dovuta a negligenza od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e/o errori o negligenza dei propri associati e/o collaboratori esterni alla sua organizzazione, deve dimostrare, al momento della stipula del contratto, di avere, ai sensi dell’art.
110 comma 3, del D. Lgs. 209/2005, una polizza di assicurazione della responsabilità civile sopra evidenziata, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese assicuratrici, il cui massimale deve essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00= (duemilionicinquecentomila).
Il Broker deve, inoltre, dimostrare di aver aderito al fondo di garanzia di cui all’art. 115 del D.Lgs 209/2005.
Art. 11 (Penali)
Nel caso in cui il Broker risulti inadempiente rispetto al presente contratto e non ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 12 o, comunque, l’Amministrazione non intenda applicarlo, si procederà come segue:
1. L’Amministrazione segnala l’inadempienza dando comunicazione scritta al Broker;
2. Il Broker dovrà dare riscontro alla stessa giustificando l’inadempienza e porre rimedio entro 7 giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione;
3. Successivamente alla comunicazione del Broker, l’Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:
Predisposizione dell’archivio di servizio: 100 euro per ogni giorno in più oltre i 60 gg così come indicato all’art. 6 del presente CSA;
- Nomina del responsabile del servizio: 50 euro per ogni giorno in più oltre i 5gg così come indicato all’art.4 del presente CSA;
- Tempi di risposta scritta a quesiti di ordine generale: 30 euro per ogni giorno di ritardo oltre il tempo indicato nell’offerta tecnica;
- Mancata presenza del Broker entro 24 ore dalla chiamata: 25 euro per ogni ora di ritardo oltre le 24 ore dalla chiamata;
Per tutte le altre inadempienze relative alla tempistica riportata nell’ Offerta tecnica, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di 15 euro.
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l’Amministrazione comunica l’applicazione delle specifiche penali.
Decorso tale termine, l’Università potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice
provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata.
E’ fatto comunque salvo il diritto dell’Università al risarcimento del maggiore danno.
Art. 12 (Risoluzione del contratto)
Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l’Università potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1454 del c.c.
La risoluzione del contratto sarà preceduta da una lettera di diffida, da inviare al Broker a mezzo raccomandata a/r, contenente anche l’indicazione di un termine per formulare eventuali osservazioni e per porre rimedio al disservizio. Ove il Broker non dovesse provvedere entro il termine indicato, l’Università potrà procedere di diritto alla risoluzione senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere.
Il contratto è risolto di diritto senza alcun termine di preavviso, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
a) mala fede, frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione;
b) violazione del divieto di agire in nome e per conto dell’Università;
c) violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Università senza il preventivo consenso;
d) concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker;
e) violazione del divieto di cui al successivo art. 15;
f) mancato rispetto della vigente normativa antimafia;
g) qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile professionale;
h) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di tracciabilità dei flussi finanziari;
i) cessazione dell’iscrizione all’albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs.
n. 209 del 7/9/2005, oppure esercizio dell’attività in violazione delle disposizioni di cui al sopraccitato D.Lgs. n.209/2005 e ss. mm. ii. In caso di RTI il contratto si risolverà automaticamente anche nel caso del venir meno dell’iscrizione di una sola ditta del RTI;
j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
k) al raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% dell’importo complessivo contrattuale).
In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Università di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a colpa del Broker ed intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna per la tutela dei propri diritti.
L’Università avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
Con la comunicazione con la quale dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, l’Università potrà provvedere all’affidamento a terzi dell’esecuzione dell’appalto in danno del Broker inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il Broker dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 13 (Recesso)
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi alla Società tramite lettera raccomandata a/r.
Art. 14
(Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi)
La risoluzione del contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi al Broker.
Art. 15
(Divieto di cessione del Contratto e divieto di subappalto)
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto di brokeraggio nonché il subappalto.
Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e, pertanto, senza alcun effetto nei rapporti con l’Università, la quale avrà tuttavia il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
Per la cessione dell’Azienda e la cessione ramo di attività si rinvia a quanto prescritto nell’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii..
Art. 16 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice della privacy), i dati personali trasmessi saranno raccolti dal Broker ed utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento dell’incarico.
Art. 17 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente appalto, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.
Art. 18 (Norme di rinvio)
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. (Codice degli Appalti) nonché dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e dalle disposizioni del x.x., xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.