TRA
ESTARDIPRO7 - SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA) AI SENSIDELL'ART. 55 DEL D.LGS. 5O/2O16 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER COVID-19, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONI NECESSARI ALLE SCUOLE DELLA REGIONE TOSCANA - C.I.G. n. 897705869C
TRA
a Firenze
06485540485, legalmente rappresentato dalla Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nata
il
L’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, di seguito più brevemente denominato ESTAR, con sede legale in Firenze, Via di San Salvi n.12 - partita IVA n.
10.10.1966,
nella sua qualità di Dirigente sostituto per le funzioni di responsabilità Area
Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici, in forza di delega conferita dalla Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx con lettera protocollo n. 33141 del 01/07/2020
E
a Sanremo (IM) il 09/09/1970,
in qualità di Amministratore Unico dell'impresa
L’Impresa MEDICAL SYSTEMS S.P.A., con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxxxx x. 00, C.F. 00248660599, legalmente rappresentata dal Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx nato
PREMESSO CHE:
- determinazione n. 1813 del 12/11/2021, si è proceduto all’indizione di un ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER COVID-19, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONI NECESSARI ALLE SCUOLE DELLA REGIONE TOSCANA;
- con deliberazione/determinazione n. 1894 del 26/11/2021, si è proceduto all’aggiudicazione dell' appalto specifico denominato ESTARDIPR07 - TEST ANTIGENICI RAPIDI PER COVID-19, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONI NECESSARI ALLE SCUOLE DELLA REGIONE TOSCANA mediante
sistema dinamico di acquisizione (SDA);
- sulle autodichiarazioni rese in gara dal Fornitore sono state esperite, con esito regolare, le verifiche sui requisiti di ordine generale secondo le modalità previste dalla PA n. 12/2017 rev 02;
- a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi derivanti dai contratti attuativi/Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha costituito una garanzia definitiva di Euro 5.450,00 (cinquemilaquattrocentocinquanta/00) mediante Fideiussione nr. 352.071.0000000739 rilasciata da Vittoria Assicurazioni.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.
La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo ESTAR e le Amministrazioni contraenti all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni o servizi, bensì dà origine, unicamente, ad un obbligo del Fornitore di stipulare e dare esecuzione ai Contratti attuativi/agli Ordinativi di Fornitura che le Amministrazioni contraenti (ovvero Estar per conto delle Aziende Sanitarie ed altri Enti convenzionati) potranno decidere di concludere, fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito, nel periodo di durata della Convenzione. I Contratti attuativi/Ordinativi di Fornitura saranno stipulati secondo le modalità previste dal Capitolato Normativo, (All A), ed avranno per oggetto i prodotti/prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico, agli atti. La fornitura dovrà essere eseguita in conformità e nel pieno rispetto di tutte le condizioni, termini e procedure stabilite nel presente atto, nel Capitolato Normativo, nel Capitolato Tecnico, nella documentazione di gara, nei contratti attuativi/Ordinativi di Fornitura e relativi allegati.
ART. 2 - DURATA
La Convenzione avrà durata a decorrere dal 26/11/2021 al 30/06/2022.
ART. 3 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE
L’importo massimo dell' Accordo Quadro è pari ad Euro 4.757.000,00 IVA 0%
L’importo aggiudicato – prima attivazione ammonta ad Euro € 109.000,00 IVA 0%.Gli oneri da interferenza sono pari a € 0.
I contratti attuativi/Ordinativi di Fornitura saranno stipulati fino alla concorrenza del succitato importo massimo e conterranno l’esatta indicazione delle prestazioni richieste ed il relativo importo. I prezzi sono quelli indicati nel dettaglio offerta economica, (All B) ART. 4 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel capitolato normativo , nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara, agli atti.
Sono nominati Responsabile per l’Esecuzione del Contratto e Direttore dell’Esecuzione i seguenti professionisti:
ESTAR RES Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
ESTAR DEC sarà comunicato a cura della UO Logistica Estar appena nominato.
ART. 5 – IMPOSTA DI BOLLO
Le spese relative all’imposta di bollo, quantificate in Euro160,00(n. 10 marche da Euro 16,00 cad), sono a carico del Fornitore che assolve al relativo obbligo mediante mod. F24. ART. 6 – FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che sia esclusivamente competente il Foro di Firenze.
ART. 7 APPROVAZIONE ESPRESSA
Il sottoscritto, nella qualità di Amministratore Unico del Fornitore,
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza della documentazione di gara, di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per ESTAR Toscana – Il Dirigente sostituto
per le funzioni di responsabilità Farmaci, Diagnostici e Dispositivi . Medici Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Per MEDICAL SYSTEMS Spa L'Amministratore Unico Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Ai sensi e per gli effetti dell’art 1341, 2° co, del C.C., il Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx dichiara di accettare specificamente: le “premesse” e gli articoli: art 1 - art 6 “Foro competente” – Articoli 23 - Modalità di fatturazione e Pagamento, 24- Tracciabilità dei Flussi Finanziari, 22 - Penali, 28 - Risoluzione del Contratto del Capitolato Normativo.
La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale.
Ente di Supporto Tecnico−Amministrativo Regionale
U.O.C. Acquisizione Farmaci e Diagnostici
CAPITOLATO NORMATIVO
ALLEGATO F
GARA N. - SISTEMA DINAMICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI MANUALI EXTRA SERVICE, NECESSARI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERO UNIVERSITARIE DELLA REGIONE TOSCANA.
DURATA Del sistema dinamico: 48 MESI (4 ANNI)
SOMMARIO
ART. 1. OGGETTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO 3
1.1. - DEFINIZIONI 3
1.2. - DESTINATARI DEL SISTEMA DINAMICO 4
1.3. - QUADRO ECONOMICO DEL SISTEMA DINAMICO 4
1.4. - DURATA DEL SISTEMA DINAMICO 5
1.5. - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI 5
1.6. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE RISTRETTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA DINAMICO 5
1.7. - CAUZIONE A GARANZIA DELLE PROCEDURE RISTRETTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA DINAMICO 5
1.8. - STIPULA DEI CONTRATTI DELLE PROCEDURE RISTRETTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA DINAMICO E RELATIVE SPESE 6
ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 6
2.1. - VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DELLA PRESTAZIONE 7
ART. 3. FORNITURA DEI REAGENTI E DEL MATERIALE ACCESSORIO 7
3.1. - REAGENTI 7
3.2. - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI 8
3.3. - PICCOLA STRUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FORNITURA 8
3.4. - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DELLE EVENTUALI APPARECCHIATURE 9
3.5. - SCHEDE TECNICHE E SCHEDE DATI DI SICUREZZA 10
ART. 4. CONDIZIONI DI FORNITURA 10
4.1. - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 10
4.2. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA: MODALITA’ DI CONSEGNA DI REAGENTI, E MATERIALE ACCESSORIO 10
4.3. OBBLIGHI DEL FORNITORE – RESPONSABILITA’ 12
4.4. STATO OBIETTIVO DEI PRODOTTI 12
4.5. - SOSTITUZIONE DI PRODOTTI 13
4.6. - RITIRO PRODOTTI DICHIARATI NON COMMERCIABILI 13
4.7. - GARANZIE DI FORNITURA 14
4.8. - PERIODO DI PROVA 14
4.9. -OBBLIGHI DEL FORNITORE – PERSONALE ADIBITO ALLE ATTIVITA’ OGGETTODEL SISTEMA DINAMICO 14
4.10. - NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA – ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 e SS.MM.II 15
4.11. - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI 16
4.12. - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 16
4.13. - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO DI ESTAR 16
4.14. - MODALITA’ ELETTRONICHE DI TRASMISSIONE 16
4.15. - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 17
4.16. - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 18
4.17. - PREZZI 18
4.18. - PENALITA’ 19
ART. 5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI 20
5.1. - REFERENTE DELL’APPALTATORE 20
5.2. - RUP DI GARA, RES e DEC 21
5.3. - VERIFICA DI CONFORMITA’ O DI REGOLARE ESECUZIONE 21
5.4. - VERIFICHE DI CONFORMITA’ AZIENDALI E DI ESTAR 22
5.5. - INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEI PRODOTTI 22
5.6. - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE 22
5.7. - MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE 22
5.8. - SOSPENSIONE CONTRATTUALE 22
ART. 6. SUBAPPALTO 22
ART. 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 23
ART. 8. CAUSE DI RECESSO 24
ART. 9. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 25
ART. 10.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 25
ART. 11.BREVETTI 32
ART. 12.FORO COMPETENTE 32
ART. 13.NORME DI RINVIO 32
ART. 1. OGGETTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO
Oggetto della procedura è la conclusione di un SISTEMA DINAMICO D’ACQUISTO (di seguito anche solo SDA) per la fornitura di reagenti per le seguenti categorie merceologiche, da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana:
ANATOMIA PATOLOGICA AUTOIMMUNITA’ CHIMICA CLINICA CITOFLUOTIMETRIA COAGULAZIONE EMATOLOGIA GENETICA
HLA IMMUNOEMATOLOGIA MICROBIOLOGIA PROCREAZIONE ASSISTITA PRODOTTI CHIMICI RADIODIAGNOSTICI SANITA’ PUBBLICA SIEROLOGIA
TRAPIANTI
VARIE ED EVENTUALI A CORREDO DEI VARI APPALTI SPECIFICI
Gli Operatori Economici abilitati e ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione saranno di volta in volta invitati nei successivi Appalti Specifici a presentare offerta per l’aggiudicazione di specifici contratti, che abbiano ad oggetto la fornitura di REAGENTI secondo le specifiche tecniche e le condizioni stabilite nei singoli Appalti Specifici, di valore superiore o inferiore alla soglia comunitaria.
Per tutta la durata dello SDA, sono ammessi al Sistema tutti gli Operatori Economici che presentano la relativa “Domanda di ammissione” e che siano in possesso dei requisiti richiesti, così come indicato nel Bando, come previsto all’art. 8 (Requisiti di ammissione allo SDA) del Disciplinare.
L’ammissione al presente SDA non comporta l’aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell’Operatore Economico ammesso, né vincola ESTAR ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all’Operatore Economico ammesso allo SDA.
La domanda di ammissione può essere inviata, da parte dell’Operatore Economico, in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDA.
L’ammissione allo SDA consente all’Operatore Economico di ricevere tutte le lettere di invito relative ai singoli Appalti Specifici. L’operatore economico potrà, ove interessato, partecipare agli Appalti Specifici indetti da ESTAR, alle condizioni e con le modalità previste nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto all’art. 12 (Partecipanti al singolo appalto specifico) del Disciplinare.
1.1. - DEFINIZIONI –
SISTEMA DINAMICO: procedimento interamente elettronico e aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
ESTAR: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, quale Ente curatore delle singole procedure ristrette conseguenti il bando istitutivo SDA e firmatario per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nonché degli enti di area Vasta Convenzionati, interessati.
Aziende: Aziende sanitarie/ospedaliere di Regione Toscana o Enti convenzionati
Fornitore: operatore economico aggiudicatario delle singole procedure ristrette.
Codice: D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; D.Lgs. 56 del 19.04.2017.
Regolamento 7R: il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7R/2018 Regolamento di attuazione dell’articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale di ESTAR quale centrali di committenza del sistema sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008;
CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.; esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 213 del D.lgs.50/2016 e successive deliberazioni dell’Autorità; esso svolge anche il compito, nell’ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Smart CIG: il CIG applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali:
− contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 (IVA esclusa) affidati ai sensi dell’art.
63 del D.Lgs. 50/2016 o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
− altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000,00(IVA esclusa).
Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto che svolge le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016.ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.
Responsabile del Procedimento per la 2ase di esecuzione del contratto (RES): il soggetto che svolge le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, relativamente alla fase di esecuzione degli appalti specifici.
Direttore dell’Esecuzione (DEC): il soggetto che svolge le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 relativamente alla fase di esecuzione degli appalti specifici, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico..
DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori.
1.2. - DESTINATARI DEL SISTEMA DINAMICO
Le amministrazioni destinatarie del Sistema Dinamico sono le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Toscana, nonché tutti gli Enti del SSN o istituti pubblici che, in base ad apposita convenzione, abbiano affidato o affideranno all’ESTAR mandato per l’approvvigionamento o l’aggiudicazione di beni e servizi.
Per tale ragione ESTAR curerà per conto dei soggetti sopra indicati le singole procedure ristrette conseguenti il bando istitutivo SDA nonché firmerà i contratti per conto delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e degli enti di Area Vasta Convenzionati, interessati.
1.3. - QUADRO ECONOMICO DEL SISTEMA DINAMICO
Il quadro economico del sistema dinamico presunto è di 30.000.000 di euro, compresi oneri di sicurezza, (IVA inclusa).
La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende di riferimento per tutte le categorie merceologiche presenti nel sistema dinamico ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso delle forniture e/o servizi da parte delle predette Aziende nell’arco temporale di durata del sistema dinamico. Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante..
1.4. - DURATA DEL SISTEMA DINAMICO
La durata complessiva del sistema è di 48 (quarantotto) mesi; in tale periodo, per ogni singolo Lotto, verranno richieste offerte tramite lettere di invito di procedure ristrette, che determineranno la quantità e\o la tipologia di prodotti e la durata di fornitura.
Successivamente alla prima richiesta di o22erta, che verrà e22ettuata dopo l’istituzione del Sistema dinamico di acquisto (SDA), ESTAR si riserva di richiedere di nuovo o22erta, oltre che per nuovi prodotti anche per gli stessi prodotti presenti nell’appalto aggiudicato, in caso di:
− Innovazioni tecnologiche significative
− Commercializzazione di prodotti marchiati CE che nella fase precedente erano disponibili sul mercato solo come prodotti per ricerca
− Superamento quantità massima messa a gara (superiore al 20%) per prodotti non esclusivi
Espletata la nuova procedura ristretta ed ottenuto un risultato migliorativo rispetto alle preesistenti condizioni economiche, si procederà alla risoluzione del precedente contratto. Fino a tale data il fornitore aggiudicatario dovrà continuare la fornitura allo stesso prezzo contrattualmente previsto.
1.5. - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
ESTAR, per tutta la durata del sistema dinamico potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione presentata, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all’ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori
Resta comunque fermo che la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi , In particolare, la ditta ha l’obbligo di:
A) comunicare immediatamente ad ESTAR ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta;
B) trasmettere ad ESTAR Dichiarazione Sostitutiva, attraverso la piattaforma, circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del DLgs. N. 50/2016, e ss.mm.ii, con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata (comprese eventuali proroghe).
1.6. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE RISTRETTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA DINAMICO
I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base del minor prezzo e/o dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 per tutte le categorie merceologiche oggetto del sistema dinamico di acquisto, così come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata relativa al singolo Appalto Specifico.
1.7. - CAUZIONE A GARANZIA DELLE PROCEDURE RISTRETTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA DINAMICO
In ragione della stipula dei contratti aggiudicati in base alle singole procedure ristrette il Fornitore dovrà costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del medesimo decreto.
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.
Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ESTAR in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con il fornitore fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’ESTAR in base quanto previsto dal contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ESTAR, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ESTAR. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’ESTAR ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del presente Capitolato.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale e sino alla conclusione dell'ultimo contratto specifico se successiva. Sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
1.8. - STIPULA DEI CONTRATTI DELLE PROCEDURE RISTRETTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA DINAMICO E RELATIVE SPESE
La stipula dei contratti avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata. Per gli affidamenti di importo non superiore alla soglia comunitaria mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura comprende i reagenti ed i prodotti dettagliatamente specificati nel capitolato tecnico, nonchè il materiale accessorio che sia strettamente connesso alla corretta esecuzione dei tests.
Le quantità sono puramente indicative e non tassative per l'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a fornire le sole quantità che verranno richieste dai laboratori interessati.
Si informa le Imprese partecipanti che:
• le specifiche tecniche riportate nel Capitolato e negli allegati tecnici sono riferite a prodotti attualmente sul mercato;
• i lotti composti da più sublotti non sono frazionabili, fatto salvo eventuali eccezioni evidenziate nel capitolato tecnico a livello del singolo lotto;
• potrebbero attuarsi, durante il corso della fornitura, dei processi di riorganizzazione dei laboratori interessati, che potrebbero incidere sulle previsioni dei fabbisogni con conseguenti possibili variazioni quantitative di prodotti. In tal caso la ditta non potrà procedere ad elevare contestazione.
Si comunica che nel caso in cui i reattivi debbano essere utilizzati in automazione, i costi di validazione saranno a carico della ditta aggiudicataria dei lotti relativi dei singoli appalti speci2ici.
La ditta deve garantire l’Aggiornamento tecnologico gratuito per i prodotti che costituiranno innovazione tecnologica, garantendo la fornitura degli stessi ai prezzi di gara.
Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti, siano in via di sostituzione sul mercato o l’aggiudicatario ponga in commercio, in corso di vigenza contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione, ma con migliori caratteristiche, ESTAR può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto dell’originaria prestazione, ferma restando l’applicazione dei prezzi già pattuiti, oltrechè riservarsi la possibilità di rinegoziarli, come previsto al precedente art. 1.6.
La Ditta deve a tal fine trasmettere le comunicazioni attinenti, all’UOC Farmaci e Diagnostici di ESTAR competente allo svolgimento degli atti relativi alla eventuale sostituzione dei prodotti.
Il 2ornitore dovrà garantire la piena compatibilità del prodotto in sostituzione con gli altri elementi che eventualmente costituiscono l’intero lotto.
I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, riportare a caratteri ben leggibili la descrizione del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. I reagenti ed i materiali accessori dovranno corredati dalle schede dati di sicurezza (redatte ai sensi dei regolamenti UE, REACH e CLP) quando ne sussista la necessità.
2.1. - VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DELLA PRESTAZIONE
I quantitativi indicati si riferiscono al fabbisogno presunto indicato e non impegnano in modo assoluto l’ESTAR e le Aziende che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, quantitativi maggiori o minori di quelli indicati senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la conformità dei prodotti forniti rispetto all’evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di validità della fornitura stessa.
Qualora i lotti forniti dalla ditta aggiudicataria non risultassero di qualità accettabile e al fine di poter assicurare la qualità ottimale delle risposte di laboratorio, l’ESTAR si riserva di ordinare i reagenti necessari presso altra ditta nell’ambito del 20% della totalità della fornitura.
ART. 3. FORNITURA DEI REAGENTI E DEL MATERIALE ACCESSORIO
3.1. - REAGENTI
La Ditta dovrà fornire i reagenti completi del materiale accessorio per l’esecuzione del numero di esami secondo le specifiche riportate nel capitolato tecnico.
L'offerta dovrà riportare, fatto salvo comunque quanto eventualmente richiesto nel Capitolato tecnico:
⮚ quantità effettivamente necessaria di ciascun prodotto per la effettuazione dei test richiesti. Si ritiene opportuno precisare che ciascuna ditta dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta del rendimento effettivo (i 2abbisogni sono espressi in unità di misura di ri2erimento) e non teorico di ciascun kit;
⮚ nome commerciale, confezione e codici;
⮚ schede tecniche con l’indicazione evidente del PRODUTTORE e relative schede di sicurezza, se ricorre il caso;
⮚ tipo di confezione proposta in relazione alla richiesta, n. di tests eseguibili per confezione, n. di confezioni offerte, stabilità. I lotti ee dovranno avere scadenze adeguate a minimizzare il cambio del lotto nell’arco di un anno. In caso di scadenze non congrue per la durata, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione di reagenti e accessori;
⮚ modalità di conservazione;
⮚ Dichiarazione ai sensi del DLGS 332/2000 (marcatura CE-IVD obbligatoria)
Tutti i diagnostici in vitro devono essere marcati CE-IVD ai sensi del DLGS 332/2000. Gli altri diagnostici devono avere comunque il marchio CE, salvo particolari esigenze d’uso per ricerca o di esclusiva presenza sul mercato di un unico prodotto non marcato CE ma dichiarato indispensabile per l’utilizzo da parte del laboratorio. A tal proposito si comunica che, ad esclusione di casi particolari, adeguatamente motivati, la mancanza di marcatura CE-IVD porterà alla esclusione del prodotto o, in presenza di lotto composto, di tutto il lotto in cui il prodotto è presente; le deroghe saranno evidenziate nella richiesta di o22erta e nel Capitolato Tecnico relativi all’appalto speci2ico.
⮚ schede dati di sicurezza redatte secondo quanto dettato dall’allegato 2 al regolamento UE 1907/2006 e smi (REACH)
3.2. - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI
Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stazione appaltante ha facoltà di richiederli, senza oneri aggiuntivi.
L’eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.
Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi prodotti o accessori non oggetto inizialmente della gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli banditi fin da subito, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto sul listino; ESTAR si riserva comunque la possibilità di non procedere ad integrazione contrattuale, ma rinegoziarli come previsto al precedente art. 1.6.
La Ditta si impegna a garantire l’ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di lavoro assicurando risultati conformi agli standard internazionali.
La Ditta si impegna inoltre ad integrare eventuali dispositivi/reagenti diversi ma indispensabili per mantenere alto il livello qualitativo delle procedure, senza costi aggiuntivi.
3.3. - PICCOLA STRUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FORNITURA
La strumentazione necessaria al completamento della fornitura eventualmente indicata nel capitolato tecnico o che comunque si rendesse necessaria successivamente all'aggiudicazione (richiesta dalle Aziende Sanitarie in comodato gratuito a completamento della fornitura) dovrà essere di ridotte dimensioni (strumento da banco). Il suo valore commerciale non dovrà superare il 10% del valore complessivo della fornitura aggiudicata. Dovrà comunque essere garantita l’assistenza tecnica necessaria; ogni altro onere non espressamente citato sarà a carico del fornitore. Tale strumentazione dovrà poi essere ritirata dalla ditta allo scadere della presente fornitura.
La ditta fornitrice e proprietaria degli strumenti necessari per l’espletamento della fornitura ha la piena responsabilità della manutenzione preventiva e correttiva, del corretto funzionamento e della sicurezza (dell’operatore e del paziente) dei suddetti beni forniti alle Aziende per tutta la durata del contratto (compreso eventuali periodi di proroga se previsti).
A tal proposito si riportano di seguito le attività alle quali la ditta aggiudicataria si dovrà attenere:
INSTALLAZIONE: La ditta dovrà assumersi la responsabilità tecnica dell’installazione dei beni oggetto di fornitura.
L’installazione e la messa in servizio delle apparecchiature avverrà a cura del fornitore, nel pieno rispetto della vigente normativa.
La ditta, all’atto della consegna e prima della messa in funzione dei beni, dovrà verificare il corretto funzionamento, l’integrità di tutti i beni ed accessori forniti (sonde, cuffie, generatori ecc..) e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura in oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CEI 64-8, CEI 62-5, D.Lgs. n. 81/08, Legge 37/08). La ditta dovrà rilasciare al Laboratorio, per ogni installazione effettuata, un rapporto tecnico con indicato l’esito, secondo quanto prescritto nel punto “documentazione”.
In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto installati a titolo di comodato d’uso gratuito, la ditta, all’atto della consegna e messa in funzione dell’apparecchiatura, dovrà effettuare il collaudo amministrativo e di sicurezza elettrica congiuntamente col Servizio di Ingegneria Clinica e/o il Laboratorio, secondo le normative vigenti (guida CEI 62-122) e le procedure aziendali.
MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA: Se prevista dal produttore per il mantenimento in efficienza dell’apparecchiatura, la manutenzione ordinaria preventiva dovrà essere eseguita dalla ditta costruttrice (o da ditta autorizzata dal costruttore) secondo le indicazioni riportate sul manuale d’uso del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D. Lgs 46/97, D.Lgs 332/2000, Direttiva 98/79/CE cc.).
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico della ditta fornitrice compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi.
La ditta ha la responsabilità della sicurezza e del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, pertanto dovrà effettuare le veri2iche di sicurezza elettrica, i controlli di qualità e le eventuali tarature secondo quanto previsto dal costruttore e dalle norme tecniche in vigore.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU “GUASTO”: La manutenzione straordinaria comprende sia i difetti di costruzione sia i guasti dovuti ad eventi accidentali di qualsiasi tipo; è escluso solamente il dolo. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria su “guasto” sono a carico della ditta fornitrice, compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi. La ditta dovrà garantire l’efficienza dei beni forniti e provvedere alla sostituzione di quelli non correttamente funzionanti.
La ditta, per ogni intervento di manutenzione straordinaria su “guasto” eseguito, dovrà rilasciare al reparto l’apparecchiatura perfettamente funzionante e sicura nonché il rapporto di intervento attestante l’attività eseguita, l’esito di tale intervento e, al termine di esso, la dichiarazione che l’apparecchiatura è perfettamente funzionante.
Sono compresi nella fornitura (per tutta la durata del servizio contratto) tutti i pezzi di ricambio, accessori, materiali di consumo e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il mantenimento del bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondente ai livelli di sicurezza e prestazione richiesti dalle norme.
DOCUMENTAZIONE: La ditta, essendo proprietaria dei beni forniti alle Aziende in comodato gratuito, è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del libretto macchina secondo quanto prescritto dalla legge regionale in merito all’accreditamento. Copia dei libretti macchina e dei reports (manutenzione preventiva, verifiche, controlli e tarature ecc..) dovranno essere resi disponibili ogni volta che le Strutture Aziendali lo richiedono. Prima della messa in funzione delle apparecchiature fornite, la ditta dovrà consegnare rapporto tecnico attestante la corretta installazione e funzionamento, l’integrità dei beni e accessori cuffie, sonde ecc..), la sicurezza elettrica.
3.4. - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DELLE EVENTUALI APPARECCHIATURE
Tutti i prodotti e le eventuali apparecchiature offerte dovranno rispondere alle Direttive Comunitarie di Prodotto nello specifico applicabili come la Direttiva 2007/47/CE per i dispositivi medici (recepita col D.Lgs 37/2010), la Direttiva 98/97/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (recepita col D.Lgs n. 332/2000), nonchè alle eventuali norme di riferimento CEI 66.5 o loro aggiornamenti.
L’imballaggio, l’etichettatura e la scheda dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose devono essere conformi a quanto stabilito dal REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modi2ica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE e smi e dal REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classi2icazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modi2ica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modi2ica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e smi.
Ogni ditta aggiudicataria si impegna altresì a fornire la scheda informativa in materia di sicurezza alle Aziende in doppia copia, in formato ed elettronico, con i criteri sopra stabiliti, ogni volta che la scheda sia oggetto di aggiornamento.
Le eventuali apparecchiature fornite a corredo della fornitura, oltre a rispondere a tutte le normative in atto ed adeguarsi alle future, dovranno, se del caso, prevedere la raccolta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, nonché rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente (L. n. 81/2008).
Le apparecchiature devono possedere il Marchio CE della compatibilità elettromagnetica ai sensi del D.Lgs n. 476/1992 e del D.Lgs. n. 615/1996 ed essere corredate da dichiarazione CE in lingua italiana. I componenti di sicurezza devono essere corredati da dichiarazioni CE. Ogni apparecchiatura deve recare, in modo leggibile ed indelebile, almeno le seguenti indicazioni: nome del fabbricante e suo indirizzo, la marcatura CE, designazione della serie o del tipo, eventuale numero di serie ed anno di costruzione e la scritta che trattasi di apparecchiatura in locazione.
Ogni macchina deve essere accompagnata da un libretto di istruzioni per l’uso in lingua italiana con le seguenti informazioni: riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, le condizioni di utilizzazione previste, le istruzione per eseguire senza alcun rischio la messa in funzione, l’utilizzazione, ecc., della macchina stessa. Qualora per l’utilizzo della macchina si renda necessario l’addestramento del personale, questo deve avvenire a carico della ditta fornitrice prima della messa in funzione della macchina.
L’apparecchiatura deve soddisfare tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica, con particolare riferimento alle protezioni dei lavoratori e le relative zone di operazione. Al momento dell’installazione, la ditta deve rilasciare dichiarazione scritta di rispondenza alle disposizioni del costruttore ed alle direttive comunitarie di prodotto speci2icatamente applicabili.
3.5. - SCHEDE TECNICHE E SCHEDE DATI DI SICUREZZA.
Come previsto al precedente art. 2.1 l’offerta deve essere corredata delle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto offerto, adeguate alla normativa vigente, ai fini della corretta verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti e della successiva corretta codifica nel gestionale dell’Anagrafica Prodotti.
Sia le schede tecniche che le schede di sicurezza dei prodotti devono essere redatte in lingua italiana ed inserite sulla piattaforma telematica, in formato PDF, insieme alla ulteriore documentazione richiesta. Il file di ogni scheda tecnica e di ogni scheda di sicurezza, dovrà essere nominato con il lotto della gara cui il prodotto fa riferimento.
La Ditta aggiudicataria, in qualità di responsabile dell’immissione sul mercato dei suddetti reagenti/prodotti sia essa fabbricante, importatrice o distributrice, sarà responsabile della scheda informativa in materia di sicurezza, inserita sulla piattaforma; nel caso in cui i prodotti forniti non rientrino nei preparati o sostanze pericolose (ai sensi del D.lgs 52/1997 e s.m.i. Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento CE n. 1272/2008) la Ditta dovrà dichiararlo con apposita nota, indicando la composizione e la concentrazione chimica degli stessi.
La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a fornire la scheda informativa in materia di sicurezza ad ESTAR ed alle Aziende in formato PDF, ogni volta che la scheda sia oggetto di aggiornamento.
In caso di inadempienza sarà applicata la penale prevista all’art. penalità del presente Capitolato.
ART. 4. CONDIZIONI DI FORNITURA
4.1. - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il fornitore è tenuto ad eseguire la prestazione contrattuale nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato normativo e dal capitolato tecnico, sulla base dell’emissione da parte dell’ESTAR e delle Aziende dei relativi ordini.
4.2. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA: MODALITA’ DI CONSEGNA DI REAGENTI, E MATERIALE ACCESSORIO
L’ESTAR quale soggetto che cura le singole procedure svolte sul Sistema Dinamico procederà ad effettuare direttamente gli ordini con consegna presso i propri magazzini, o punti di consegna (Transit Point - Piattaforme), o direttamente presso i propri clienti (aziende sanitarie) e comunque presso i punti di consegna indicati negli ordini, provvedendo poi alla successiva liquidazione e pagamento diretto delle fatture emesse. Gli ordini potranno essere emessi anche dalle singole Aziende Sanitarie.
Nel 1° caso (consegna presso i magazzini ESTAR ) la ditta aggiudicataria provvederà alla consegna, a seguito di ordine emesso dal/i Magazzino/i Centralizzato/i ESTAR.
Nel 2° caso le consegne dovranno avvenire direttamente nel luogo indicato nel buono d’ordine.
Nel caso che il prodotto debba essere mantenuto a temperatura controllata, la ditta aggiudicataria dovrà garantire che il trasporto venga effettuato secondo le modalità e con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni di conservazione previste, con l’eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a documentare il mantenimento di tali condizioni.
Dove non diversamente previsto, i termini temporali si intendono solari (pertanto inclusi, sabato, domenica e festivi). La consegna deve essere garantita anche in caso di sciopero, di impedimenti atmosferici o di viabilità.
Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, come già descritto, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento della pec o del faP o mail o altro mezzo indicato da ESTAR o dalla Azienda Contraente o convenuta con il Fornitore, riportata nella conferma di invio/accettazione sulla copia in mano a ESTAR o all’Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
La prova della tempestività della consegna è invece rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
I termini della consegna possono essere:
▪ Ordini Normali
La consegna deve avvenire tassativamente nel termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, se non diversamente indicato
▪ Ordini Urgenti
Gli ordini “urgenti” o “in emergenza” vengono identificati come tali nel faP o nella mail o altro mezzo convenuto di trasmissione. In questo caso la consegna deve avvenire tassativamente entro le 48 ore dal ricevimento dell’ordine stesso.
Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, naturali e consecutivi, intendendosi per giorni naturali consecutivi tutti i giorni della settimana inclusi sabato e domenica, nonché le festività.
La ditta si impegna a riportare sulle bolle di consegna il numero dei lotti e la data di scadenza anche eventualmente leggibili con lettore di barcode.
Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono d’ordine, la data di riferimento, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza e ove possibile, il costo unitario del prodotto .
Ogni ordine dovrà essere evaso con singolo D.D.T. . Ordini diversi non possono essere in alcun caso cumulati in unico collo.
La ditta deve notificare tempestivamente all’ESTAR ed alle Aziende i casi di impossibilità alla consegna, di variazione di codice o di confezionamento.
Nel caso in cui l’impossibilità di consegna sia tale da creare problemi all’attività routinaria del servizio o si verifichi un ritiro del prodotto dal commercio la ditta si impegna ad assicurare, d’accordo con l’utilizzatore, la fornitura di un prodotto sostitutivo anche di altra ditta, assumendosi eventuali superiori oneri, comprensivo, in caso di necessità, anche della strumentazione.
Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dell’ ESTAR o delle Aziende: l'orario di ricezione della merce si intende dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì.
Per tutte le comunicazioni inerenti la Vigilanza (Avvisi, Recall, Ritiri Ministeriali) il fornitore dovrà utilizzare
ESCLUSIVAMENTE il seguente indirizzo di posta certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
4.3. OBBLIGHI DEL FORNITORE – RESPONSABILITA’
La ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della stessa.
In ogni caso è dovuta da parte del fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal Codice Civile.
Solo il personale autorizzato da ESTAR e dalle Aziende, e individuato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma delle bolle di accompagnamento per ricevuta. Qualora il personale di cui al precedente comma reputi la merce inaccettabile secondo i requisiti richiesti nel presente capitolato, la rifiuterà alla consegna e l'Impresa sarà tenuta a ritirarla immediatamente e a sostituirla con altra accettabile entro 48 ore dal momento della contestazione. In tal caso, ESTAR e le Aziende non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza.
Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuta a garantire, alle medesime condizioni convenute, la fornitura, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, entro il termine fissato dal contratto.
Nel caso che la ditta non provveda nei termini indicati ESTAR e le Aziende disporranno, senza altro avviso, per l'acquisto del prodotto sul mercato, fatta salva la refusione degli eventuali maggiori oneri o danni anche in riferimento a possibili differenze di prezzo derivanti dalla libera contrattazione.
La non conformità dei prodotti forniti, per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato, può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna, fino al momento dell'impiego del prodotto: infatti, nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo della consegna, cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni. Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia e la contestazione al fornitore è di 30 giorni dall’avvenuta scoperta .
L'accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce non rilevati all'atto della consegna.
L’aver obbligato il Magazzino ESTAR/Azienda a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costituire inadempienza contrattuale.
La ditta è tenuta a consegnare i quantitativi stabiliti nell’ordine: qualora questi non corrispondano, ESTAR e le Aziende provvederanno al pagamento esclusivamente del corrispettivo della merce consegnata.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
E' fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi Estar/Amministrazioni Contraenti.
Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
4.4. STATO OBIETTIVO DEI PRODOTTI
La ditta si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori e, comunque, ordinarie di mercificazione, considerate correnti sul mercato del prodotto e segnatamente nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza, sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per difetto imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.
I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 2/3 di quella totale.
La Ditta si impegna al cambio dei reagenti in scadenza, purché restituiti entro 60 giorni dalla data di scadenza stessa. La Ditta dovrà procedere al ritiro (a seguito di comunicazione/ritiro dei prodotti dal mercato) entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’ESTAR o delle Aziende.
Gli eventuali oneri sono a carico dell'Impresa Fornitrice, la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- in materia di classi2icazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele nonché di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche ai 2ini della prevenzione incendi;
Tutte le confezioni dei prodotti in gara (dall’involucro esterno consegnato al vettore, fino all’ultima confezione interna realmente indivisibile) dovranno essere provviste di codice a barre univoco, dotato di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con comuni lettori ottici. Tutte le etichette dei prodotti offerti dovranno essere in lingua italiana.
L'Impresa garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell'art. 1495 C.C.
4.5. - SOSTITUZIONE DI PRODOTTI
In caso di contestazione per non rispondenza del materiale fornito dall’Impresa aggiudicataria, la stessa sarà tenuta al ritiro e alla sostituzione immediata dello stesso. In caso di dissenso fra le parti circa la rispondenza del materiale alle prescrizioni del capitolato, le Aziende avranno il diritto di fare periziare la merce da un istituto di loro fiducia e le spese di tale perizia saranno a carico della parte soccombente.
L’Aggiudicatario si impegna comunque alla sostituzione di qualsiasi quantitativo di prodotto anche, se possibile e necessario, di parti componenti KIT, o in alternativa ad accreditarne il valore corrispondente, ove richiesto tre mesi prima della data di scadenza.
4.6. - RITIRO PRODOTTI DICHIARATI NON COMMERCIABILI
Nella fattispecie “prodotti non commerciabili” sono contemplati:
- prodotti oggetto di ritiro disposto dalla Ditta o dalle autorità competenti;
- prodotti in scadenza entro i termini previsti dal presente capitolato di gara;
- prodotti non conformi, di cui alle lettere c) e d) dell’art. “Penalità” del presente capitolato, contestati da ESTAR/Aziende al momento della ricezione o al momento dell’accertamento di vizio occulto.
L’elenco dei prodotti non commerciabili conservati presso il magazzino ESTAR viene comunicato alla Ditta unitamente agli estremi del DDT di consegna.
La ditta dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero delegare ESTAR allo smaltimento per proprio conto.
Lo smaltimento per conto della ditta comporta l’addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti da ESTAR, aggravati di una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.
I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti.
Nel caso in cui la Ditta abbia dichiarato di provvedere in autonomia al ritiro dei prodotti, decorsi inutilmente 15 giorni dalla dichiarazione di responsabilità, ESTAR provvederà alla smaltimento con addebito dei costi come sopra indicati aggravati di una penalità pari al 15% del valore della merce non ritirata come indicato all’art. penalità.
La stessa procedura verrà adottata nel caso in cui la Ditta, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, non dia alcuna indicazione sulle modalità di ritiro/smaltimento.
La fattura sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.
In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
4.7. - GARANZIE DI FORNITURA
Il contraente è tenuto alla garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile.
Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuto a garantire, alle condizioni convenute, la fornitura o il servizio, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, entro il termine fissato dal contratto.
Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia al fornitore è di 30 giorni dalla scoperta.
In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, rispetto al termine stabilito, la garanzia opererà senza onere di denuncia a carico delle Aziende.
La ditta dovrà comunque garantire la continuità della fornitura aggiudicatasi in termini di produzione e quindi di codice catalogo, per tutto il periodo di vigenza contrattuale. In caso di accertata impossibilità (per cessata produzione), la Ditta si farà carico a proprie spese di fornire prodotti analoghi previo parere tecnico positivo degli utilizzatori.
E’ fatta salva la facoltà per ESTAR di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti o delle eventuali maggiori spese sostenute, ai sensi della normativa vigente.
4.8. - PERIODO DI PROVA
L’ESTAR e le Aziende si riservano un congruo periodo di prova, non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di inizio fornitura, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate.
In tale periodo i Responsabili dei Laboratori interessati verificheranno altresì la rispondenza operativa, rilasciando apposita dichiarazione. In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con la ditta.
Nel caso in cui la quantità di reagenti e materiale accessorio offerti non risultassero sufficienti l’ESTAR e le Aziende richiederanno di integrare, senza costi aggiuntivi, le quantità insufficienti.
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1446 cc qualora la fornitura dei prodotti offerti non corrisponda pienamente alle caratteristiche dichiarate, dopo un contradditorio con la ditta aggiudicataria, ESTAR potrà procedere al recesso totale o parziale dal contratto con l'obbligo della ditta a garantire, accollandosi il maggiore onere, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre sei mesi dalla formale contestazione.
4.9. -OBBLIGHI DEL FORNITORE – PERSONALE ADIBITO ALLE ATTIVITA’ OGGETTODEL SISTEMA DINAMICO
I dipendenti/collaboratori del Fornitore saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso. la particolare peculiarità della fornitura.
Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all’organizzazione e alle attività svolte dalla Amministrazione Contraente, durante l'espletamento del servizio/fornitura.
Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’Azienda che richiede la fornitura.
Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’Amministrazione Contraente da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.
La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
La ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare a Estar e/o alle Aziende le schede di sicurezza conformi all’Allegato II del Regolamento 453/2010.
La ditta aggiudicataria deve dimostrare il rispetto delle seguenti clausole ambientali:
a) i prodotti utilizzati determinano basso impatto ambientale;
b) il servizio viene svolto con il minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
c) il servizio viene svolto con minore produzione di rifiuti;
d) nello svolgimento del servizio vengono utilizzati materiali originati da recupero;
e) il servizio viene svolto con l’utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
f) che i prodotti utilizzati sono ecocompatibili e di facile smaltimento.
g) nel caso in cui l’apparecchiatura preveda l’utilizzo di reagenti sotto forma di sostanze o miscele pericolosi classificati nel rispetto dei Regolamenti:
- 1907/2006/CE (REACH)
- 1272/2008/CE (CLP)
Devono essere presentate nell’offerta tutte le informazioni e le schede di sicurezza conformi alla normativa vigente.
4.10. - NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA – ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 e SS.MM.II
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all’appalto, le ditte sono tenute a prendere visione dei documenti relativi alle “informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie per gli addetti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi”, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii pubblicati sul sito xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx seguendo il percorso: Documenti – Sicurezza e igiene del lavoro – Documenti valutazione rischi.
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all’interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, …).
I rischi presenti nell’Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nelle “Informazioni sui rischi presenti in Azienda” pubblicato sul sito aziendale, che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Ente/Azienda .
Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni esposte nel presente articolo.
Si ritiene che le informazioni riportate nel documento sopra richiamato, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell’offerta economica.
In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell’art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI Ricognitivo e la conseguente quanti2icazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le inter2erenze che sono quindi zero.
I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e possono quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni legate ai principi di prevenzione infortuni e di tutela della salute).
La ditta si farà carico all’interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per. Es. riunione preliminare) qualora necessarie per l’esecuzione dell’appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d’informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell’Azienda/Ente utenti,visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza nel corso dell’appalto la ditta si dovrà rivolgere al RUP e/o RES /DEC .
Le Amministrazioni Contraenti si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.
4.11. - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI
II personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell’ESTAR o delle Aziende la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
Le Aziende/ ESTAR si riservano la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore non può opporre eccezione all’Amministrazione Contraente neanche a titolo di risarcimento danni
Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.
4.12. - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
Nel caso in cui la valutazione del rischio della ditta aggiudicataria preveda l’utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
4.13. - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO DI ESTAR
Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
Il codice di comportamento di ESTAR è pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx seguendo il percorso: Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta/Codice di comportamento e codice etico. I codici di comportamento delle Aziende Sanitarie che procedono direttamente alla emissione degli ordinativi, verranno messi a disposizione della stesse in occasione dell’emissione del primo ordine.
Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
4.14. - MODALITA’ ELETTRONICHE DI TRASMISSIONE
A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.
Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”.
La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.
Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:
codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1- Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato)
codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).
Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti).
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.
La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico).
L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.
4.15. - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione sarà effettuata a carico di ESTAR e delle Aziende ordinanti. Le fatture dovranno riportare nel testo, il numero dell’ordine ricevuto, il riferimento al documento di accompagnamento della merce. La non accettazione di questa clausola non costituisce motivo di esclusione.
Non dovrà essere imposto alcun limite di 2atturazione.
Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D. Lgs n 231/2002 e smi entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture o, se successivo dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio per le attrezzature.
La contabilità relativa alla esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Azienda secondo il proprio ordinamento ai sensi dell’art. 307 del D.P.R. n. 207/2010.
L’azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del DLgs 50/2016.
Resta fermo quanto previsto all’art. 30 del DLgs. 50/2016 in caso di DURC negativo.
Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR e le Aziende provvederanno a richiedere per iscritto alla Ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.
Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
La ditta aggiudicataria dovrà, su richiesta di ESTAR e delle Aziende, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ai sensi delle normative vigenti.
Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di ESTAR e delle Aziende all’appalto.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.
Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
I bonifici, le fatture e le relative bolle di consegna riporteranno, tra gli altri elementi, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo alla gara/fornitura in oggetto.
4.16. - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.
In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.
Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n.231/2007, ESTAR/Azienda sanitaria, quale pubblica amministrazione, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015
4.17. - PREZZI
Il prezzo relativo alla fornitura di reagenti, di dispositivi e materiale accessorio, fissato al momento dell'aggiudicazione, resterà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, decorsi i primi 12 mesi dall’avvio del contratto si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi previa istruttoria condotta dal RUP. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno.
L’adeguamento diverrà operate a conclusione della suddetta istruttoria, condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettata, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’appaltatore o da ESTAR. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta.
Gli adeguamenti, semprechè tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.
Nell’ipotesi che l’istanza di adeguamento sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, qualora l’Appaltatore non accettasse di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale dei singoli contratti ai sensi dell'art. 1467 del c.c., con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.
Nel caso che, in corso di vigenza contrattuale, si verificasse la necessità di acquisire nuovi dispositivi o reattivi, appartenenti alla stessa categoria merceologica oggetto del singolo appalto specifico non previsti ma comunque affini, in aggiunta a quelli già aggiudicati, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto sul listino dei prodotti offerti in gara. L’eventuale integrazione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.
Qualora nel periodo di durata contrattuale fosse attivata una convenzione Consip per reagenti sovrapponibili a quelli oggetto di gara, il prezzo dovrà essere adeguato a quello praticato, se economicamente più vantaggioso. In caso diverso si procederà alla risoluzione del contratto.
Nel caso di discordanza tra prezzi presenti in gare in corso di validità aggiudicate da ESTAR, verrà applicato il prezzo più basso.
4.18. - PENALITA’
L’impresa è soggetta al pagamento di penali nei casi di seguito indicati precisando che il relativo importo complessivo non potrà superare il 10% dell’importo totale del contratto:
a) Ritardo nell’esecuzione della prestazione: le penali dovute per il ritardato adempimento della prestazione sono calcolate in misura giornaliera in una percentuale ricompresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e non possono superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, calcolato per tipologia di beni, oltre i maggiori costi sostenuti dall’Amministrazione per rifornirsi presso la ditta seconda aggiudicataria nei casi di urgenza. L'Azienda contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC.
b) Mancata consegna del materiale richiesto: decorsi inutilmente 30 giorni dal termine finale pattuito per la consegna dell’ordine, si applicherà una penale aggiuntiva, rispetto a quella determinata per il ritardo di cui alla lettera a), pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell’ambito del 10% dell’importo contrattuale, oltre i maggiori costi sostenuti dall’Amministrazione per rifornirsi presso la ditta seconda aggiudicataria.
c) Prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, cambio del codice REF: si applicheranno le penali previste per la ritardata o per la mancata consegna dei prodotti aggiudicati, da computarsi dalla data del verbale di contestazione redatto dall’Amministrazione con contestuale restituzione del materiale suddetto.
d) Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, l’ESTAR e/o le Aziende provvederanno a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. Si applicherà una penale per un limite massimo pari al 20% dell’importo dell’ordine.
e) In caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti sarà applicata una sanzione pari all’1 % mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
f) In caso di mancata presentazione della scheda dati di sicurezza del prodotto sarà applicata una sanzione pari all’1 % mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
g) Mancata fornitura del corso di addestramento al corretto uso anche ai fini della sicurezza dei lavoratori
L’ESTAR e le Aziende hanno facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del presente capitolato.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata via faP, o tramite PEC.
La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l’ESTAR e/o le Aziende, valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decideranno in merito all’applicazione delle penali.
Le contestazioni formalizzate dalle Aziende, da comunicarsi ad ESTAR, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
L’applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell’aggiudicatario. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.
Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “gravi inadempienze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati.
Saranno pertanto considerate gravi inadempienze, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative:
- al ritardo nelle consegne, di cui alla lettera a), per sei volte consecutive,
- alla mancata consegna ingiustificata della merce, di cui alla lettera b), per tre volte consecutive,
- alla violazione di cui alla lettera c) per prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.
Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico; qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dell’ esecuzione dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 2 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Fermo restando quanto precisato all’art. 1, il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione e del Direttore della Esecuzione, laddove nominato.
L’avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione potrà essere formalizzata in apposito verbale.
ESTAR o l’Azienda definirà tempi e modi per la effettuazione delle verifiche di conformità, e secondo il proprio ordinamento.
Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva il RES dovrà trasmettere ad ESTAR il certificato di verifica di conformità finale.
5.1. - REFERENTE DELL’APPALTATORE
Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell’attività e comunicarlo al RUP e al RES delle Amministrazioni Contraenti, prima dell'inizio del servizio/fornitura. Il Responsabile dell'attività costituisce l’interfaccia del fornitore nei confronti di ESTAR e le Amministrazioni Contraenti.
Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica. Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.
Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il R.E.S. e con i funzionari dell’Amministrazione Contraente deputati al controllo dell’andamento del servizio/fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC il fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.
5.2. - RUP DI GARA, RES e DEC
ESTAR individua e nomina il Responsabile del procedimento per la fase di gara (RUP) che cura lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente fino alla stipula del contratto.
Il Responsabile della esecuzione, (RES) ai sensi del DPGRT 13.02.2018 n. 7/R nominato in conformità a quanto previsto dall’art. 31 del DLgs. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto specifico e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.
In particolare, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizi/forniture, se del caso contesta alla ditta i disservizi/forniture, applica le penali e propone la risoluzione all’ESTAR nella figura del responsabile del procedimento.
Lo stesso autorizza l’avvio della esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all’Osservatorio per i contratti pubblici nei termino e modi indicati nella normativa vigente.
Il Responsabile della Esecuzione, inoltre, autorizza l’esecuzione anticipata del contratto.
Verrà nominato, nei casi previsti nel DPGRT n. 7/R, un direttore della Esecuzione (DEC) cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.
I nominativi del Responsabile della Esecuzione e del DEC saranno indicati nel contratto. Per la individuazione dei soggetti da nominare saranno applicate le regole di cui agli artt. 18 e 19 del citato DPRGT 7/R/2018.
5.3. - VERIFICA DI CONFORMITA’ O DI REGOLARE ESECUZIONE
Qualora nominato, il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.
Il DEC certifica la chiusura delle prestazioni ed avvia il procedimento di verifica di conformità che si conclude entro 60 giorni massimo dalla chiusura delle prestazioni. Le verifiche sono svolte in contraddittorio con l'impresa o, preferibilmente, in modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore.
Della verifica è redatto apposito verbale conclusivo.
Considerata la natura dei beni e servizi oggetto del contratto, le verifiche di conformità saranno oggetto di Verifiche in corso di Esecuzione ai sensi dell'art. 317 del DPR 207/2010. Il DEC effettua i controlli e trasmettere i relativi verbali al RES entro quindici giorni successivi riferendo anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali. I controlli assicurano il contraddittorio con l'impresa anche mediante l'utilizzo di modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore.
Il DEC predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
5.4. - VERIFICHE DI CONFORMITA’ AZIENDALI E DI ESTAR
ESTAR, come centrale di committenza e le Aziende Sanitarie possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, ESTAR può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l’affidatario e procedere all’aggiudicazione dell’appalto al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.
5.5. - INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEI PRODOTTI
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare ad ESTAR ed alle Aziende la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.
In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ad ESTAR/Aziende la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto, o prevedibile;
- la causa di indisponibilità.
In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste nel presente Capitolato. La ditta si impegna, altresì, a fornire prodotti analoghi reperiti da altro produttore – purché giudicato idoneo dagli utilizzatori. In alternativa, il materiale stesso potrà essere reperito dall’Amministrazione Pubblica, con addebito all’aggiudicatario dell’eventuale maggior prezzo pagato, fatta salva la possibilità di rinegoziarli, come previsto al precedente art. 1.6.
5.6. - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE
Qualunque variazione contrattuale(qualitativa o quantitativa) eventualmente proposta dal fornitore deve essere espressamente autorizzata.. A tal fine, il RES o il DEC ne curano l’istruttoria e ne sottopongono l’esito al RUP.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
5.7. - MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE
Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni ESTAR o l'Azienda potrà richiedere all’esecutore le modifiche e variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del DLGS. 50/2016 ,e ss.mm.ii.
Con la sottoscrizione del contratto l’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ESTAR o dall'Azienda purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
5.8. - SOSPENSIONE CONTRATTUALE
Il DEC può ordinare la sospensione temporanea del contratto indicando le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.
Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.
ART. 6. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo all’appalto specifico .
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda o ESTAR delle prestazioni subappaltate.
Si precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, alle seguenti condizioni:
- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
Si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ESTAR si riserva di risolvere i singoli contratti, con effetti nei confronti del singolo Fornitore contestato, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:
o per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) 10
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ESTAR;
o per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ESTAR in caso di o proroga del contratto;
o qualora, per due eventi consecutivi, vengano contestate all’aggiudicatario gravi inadempienze che
richiedano l’applicazione di penalità.
Si applica l’art. 108 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire nei motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata ad ESTAR che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.
Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, i singoli contratti, cesseranno la loro efficacia, ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
o in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore o prosegua la propria
attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
o allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di
appalto;
o qualora il fornitore non proceda all’aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali;
o qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
o allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare
esecuzione del contratto;
o il fornitore ceda il contratto;
o il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’ESTAR.
L’ESTAR, o le singole Aziende hanno altresì la facoltà di risolvere il singolo contratto ai sensi dell’ art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
o il fornitore non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
o il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto specifico;
o il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
o il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda di porre rimedio a
negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
o il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle
condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
o il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
o il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ESTAR e/o Aziende;
o il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
o si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso l’Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto
risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario);
o si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione
degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro.
o si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte
consecutive).
o si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011;
In caso di risoluzione del contratto, anche su segnalazione di una singola Azienda, per una delle sopra indicate cause l’ESTAR si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio.
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
ART. 8. CAUSE DI RECESSO
L’ESTAR e le Aziende potranno recedere dai singoli Ordinativi e Contratti qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte di singoli contratti.
ESTAR • U.O.C. Farmaci e Diagnostici Capitolato normativo pag 24
In particolare, potranno essere causa di recesso totale o parziale le tras2ormazioni collegate all’applicazione di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1235/2012.
ESTAR si riserva di recedere dal contratto nelle ipotesi previste per il mancato periodo di prova. L’ESTAR/Aziende può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico e per motivi attinenti a riorganizzazioni aziendali che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.
In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 9. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ vietata la cessione dei singoli contratti e degli Ordinativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende, per gli Ordinativi, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad Estar ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il FORNITORE subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio/fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il nuovo FORNITORE risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione di Estar.
Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 106 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto.
Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’art. 48 del medesimo decreto.
ART. 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Estar fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx domiciliata per la carica in Xxxxxxx Xxx xx Xxx Xxxxx 00 (Palazzina 14) – email xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx domiciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Xxx X. Xxxxxx 0/0 Xxxxxxxxxxx Xxxx – email xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
Responsabile e sub responsabile del trattamento dei dati
Qualora Estar si trovi a gestire dati personali relativamente alle funzioni trasferite dalla L.R.T. n. 40/2005 e xx.xx. ed ii., Estar svolge funzioni di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della DGRT n. 742 del 02/07/2018.
Qualora dalle prestazioni contrattuali emergesse che al fornitore vengono affidati trattamenti di dati personali di cui Xxxxx risulta responsabile del trattamento il fornitore stesso è da ritenersi nominato come sub- responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 6 “Nomina sub responsabili del trattamento” dello schema di convenzione adottato con DGRT n. 742/2018 a far data dalla stipula dell’accordo quadro/convenzione.
Sono affidati al sub-responsabile tutti gli obblighi in capo ad Estar di cui all’ art. 2 “Obblighi del responsabile del trattamento e modalità di trattamento”, art dello schema di convenzione adottato con DGRT n. 742/2018 a far data dalla stipula dell’accordo quadro/convenzione.
La suddetta DGRT è resa disponibile sul sito di Estar nella sezione Privacy.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Estar anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura (Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana).
Per quanto riguarda i dati trattati attraverso il sistema telematico di acquisti regionale, Regione Toscana tratta i dati per conto di Estar titolare del trattamento ed è pertanto nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD
Il Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana effettua i trattamenti secondo quanto stabilito nel contratto con I-Faber da Regione Toscana.
Natura del con2erimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti da Estar potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
Finalità del trattamento
I dati personali conferiti sono trattati per le finalità previste dal RGPD quali l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito Estar.
I dati forniti vengono acquisiti dall’Ente, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione della fornitura nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da Estar ai fini della stipula della convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti da Estar potranno essere trattati per fini di studio e statistici.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal RGPD e dalla Delibera del Direttore Generale di Estar n. 168 del 24/05/2018 “Approvazione delle linee guida per l’ applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti. “
I dati personali saranno:
▪ trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
▪ raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime;
▪ adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
▪ esatti e, se necessario aggiornati;
▪ conservati in una forma che consenta l’ identificazione dell’interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
▪ trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Tempi di conservazione dei dati personali
I tempi di conservazione dei dati personali sono:
□ mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore Generale di Estav centro n. 153 del 28/06/2013;
□ strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.
Ambito di comunicazione e di22usione
I dati potranno essere comunicati:
▪ alle amministrazioni contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sulla convenzione;
▪ al personale di Estar o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all’Ufficio Studi interno alla società;
▪ a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza a Estar in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
▪ ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
▪ al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
▪ ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
▪ all’Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di Estar xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx e la piattaforma START xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx/.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, il concorrente interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
I diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle amministrazioni contraenti interessate.
In particolare il fornitore dovrà:
▪ mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
▪ non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
Tras2erimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’ art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ad Estar potrebbero essere conferiti dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par.1 del GDPR.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la pro2ilazione
Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, del Regolamento UE 2016/679.
Trattamento dei dati personali relativamente ai contratti attuativi
Alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell’ambito del servizio/fornitura prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L’aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.
Con la stipula del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile del trattamento. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, ivi compreso la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.
Il fornitore, in qualità di responsabile del trattamento, tratta i dati personali per conto dell’Amministrazioni contraenti, titolari del trattamento dei dati.
I trattamenti dei dati per i quali il fornitore è nominato responsabile del trattamento sono quelli afferenti al Registro dei trattamenti del responsabile allegato al presente atto ai sensi dell’art. 30 par. 2 del RGPD.
Il fornitore, sottoscrivendo per accettazione il presente atto, conferma ed attesta di essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità, esperienza, capacità ed affidabilità relativi al trattamento dei dati.
Il fornitore e le Amministrazioni contraenti stipuleranno, se del caso, specifici accordi per la più puntuale definizione delle modalità di collaborazione su specifici argomenti inerenti il trattamento dei dati ed i predetti accordi potranno essere oggetto di ulteriori istruzioni rispetto a quelle contenute nel presente atto.
In particolare il fornitore provvederà:
a) al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalle norme in materia di trattamento dei dati personali;
b) ad informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, una sua istruzione violi le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
c) con diligenza, prudenza e perizia alla conservazione e alla custodia dei dati personali oggetto del trattamento, degli archivi e delle banche dati, dall’iniziale acquisizione fino all’eventuale cessazione o distruzione;
d) alla restituzione al titolare del trattamento, in caso di cessazione del rapporto convenzionale in essere, dell’eventuale documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui il fornitore è entrato in possesso, senza che alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto;
e) a mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui il fornitore è venuto a conoscenza per effetto dello svolgimento del trattamento;
f) ad organizzare, su richiesta del titolare del trattamento, il blocco dei trattamenti soggetti a scadenza temporale (o la trasformazione dei dati in forma anonimizzata o pseudonimizzata) nei termini previsti dalla legge o sulla base dei provvedimenti dell’autorità di controllo o disposizioni dell’autorità giudiziaria;
g) a non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione del titolare del trattamento;
h) a mettere a disposizione titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione di dati personali, anche a richiesta, tramite una relazione annuale;
i) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato;
l) a predisporre e realizzare procedure di audit, fornendo relazione scritta degli esiti e delle azioni conseguenti;
m) ad assistere il titolare del trattamento nella predisposizione ed aggiornamento periodico di atti e documenti ad oggetto la valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà delle persone ed a fornire supporto in merito alla eventuale consultazione preventiva all’autorità di controllo.
Il fornitore si impegna inoltre :
a) ad individuare e nominare per iscritto coloro che, a qualunque titolo, devono compiere operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati, ad impartire loro idonee istruzioni e a far sottoscrivere un patto di riservatezza;
b) a fornire specifica ed adeguata formazione agli autorizzati al trattamento dei dati oggetto del contratto ed impartendo loro, per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito tale trattamento;
c) a conservare idonea documentazione, da consegnare al titolare del trattamento a semplice richiesta, comprovante l’assolvimento degli obblighi di formazione e di conferimento istruzioni a tutti coloro che, a qualunque titolo, devono attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati;
d) a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell’ambito del rapporto in essere con il titolare del trattamento, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici, nonché con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste.
Il fornitore……si impegna ad informare il titolare del trattamento di ogni violazione dei dati di cui viene a conoscenza entro 24 ore nonché di ogni necessaria informazione per lo svolgimento delle notificazioni e comunicazioni se del caso previste, sulla base di un’apposita procedura concordata tra le parti e comunque tenendo conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa in capo al titolare del trattamento.
Misure di sicurezza
1.Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il fornitore si impegna:
a) ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l’applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull’operato dei medesimi;
b) a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all’analisi dei rischi, all’evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
c) a fornire relazione scritta, almeno semestrale, ad oggetto le misure di sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione ai rischi per la protezione dei dati personali.
In caso di acquisizione di so2tware:
a) l’attività di manutenzione e assistenza comporta la possibilità di accesso ai dati trattati con i programmi/sistemi informatici oggetto del rapporto (es.: conversione o ripristino data base, recupero dati, teleassistenza, etc.);
b) i prodotti e le attività oggetto di fornitura prevedono specificamente l’opera di figure professionali dotati di capacità ed esperienza nella gestione e nella manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi e le reti di comunicazione;
ESTAR • U.O.C. Farmaci e Diagnostici Capitolato normativo pag 30
c) il fornitore sarà tenuto ad individuare dalla fase di deploy della fornitura gli amministratori di sistema, dettagliando analiticamente l’ambito di operatività degli stessi, in base al profilo di autorizzazione assegnato;
d) gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte dell’autorità di controllo. L’elenco deve essere fornito alle Amministrazioni contraenti ogni qualvolta ne facciano richiesta;
e) qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, al fine di consentire al titolare del trattamento di rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, il fornitore sarà tenuto a inviare l’elenco degli amministratori e ad inviare gli aggiornamenti in caso di variazione dei nominativi e/o delle competenze assegnate;
f) poiché l’attività successiva alla fornitura, di assistenza e manutenzione si esplicherà mediante interventi ripetuti nel tempo, e modalità di accesso ai dati (es. da remoto; su backup; asportando dischi) che definiscono una reale autonomia operativa sui dati e sui sistemi, sarà categoricamente esclusa la definizione di “intervento occasionale”, per cui tutti gli operatori interessati dovranno rientrare nella definizione di amministratore di sistema.
(Compliance so2tware)
Relativamente agli applicativi oggetto dell’appalto, prima dell’avvio delle prestazioni il fornitore deve produrre apposita dichiarazione di conformità degli stessi alla normativa vigente.
La dichiarazione dovrà prodursi anche con compilazione della allegata “scheda check di compliance sicurezza e privacy applicativi software” (allegato n. ……).
Ove le procedure non risultassero adeguate pienamente alla normativa, è richiesta la stesura di un piano che evidenzi le parti/ funzionalità che presentano criticità, e la realizzazione di tutti gli interventi necessari per il loro adeguamento, da effettuarsi obbligatoriamente entro tre mesi dalla aggiudicazione, salvi tempi più cogenti imposti dalla norma, con apposita operazione di collaudo.
In caso di disposizione normativa sopravvenuta successivamente in costanza di rapporto, l’adeguamento deve avvenire entro tre mesi dalla rilevazione della esigenza. Si evidenzia che tali interventi rientrano a tutti gli effetti nella manutenzione normativa e dovranno essere assoggettati a specifico collaudo.
Responsabilità
1. Il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il RGPD.
2. Il fornitore risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni date dal titolare del trattamento contenute in specifici accordi relativi a particolari argomenti stipulati tra Estar ed il fornitore.
3. Il fornitore o le Amministrazioni contraenti sono esonerati dalla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 se dimostrano che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora le Amministrazioni contraenti ed il fornitore siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato.
5. Qualora le Amministrazioni contraenti/Estar o il fornitore abbia pagato l’intero ammontare del risarcimento del danno, sussiste il diritto di reclamare dal Titolare/Responsabile del trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.
6. Il fornitore si obbliga a tenere manlevata ed indenne le Amministrazioni contraenti/Estar da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il fornitore dovesse essere condannato a pagare derivante direttamente o indirettamente, da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.
ART. 11. BREVETTI
La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di materiale o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’ESTAR un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’aggiudicatario si obbliga ad assumersi, a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni a terzi, le spese giudiziarie e legali.
L’ESTAR si impegna ad informare prontamente l’aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
ART. 12. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie tra il committente ed i fornitore parti della convenzione - così durante l’esecuzione come al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.
In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
ART. 13. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.
Il Responsabile del Procedimento
ALLEGATI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
- Patto di integrità per appalti di servizi e forniture
no
no
NO
180103
NO
+4/+25
temperatura ambiente
360
1
75
327.000,00000
12.000,00000
0
27,250
1,090
94,55
500,000
25
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NOME PRODOTTO PRODUTTORE
REF PRODUTTORE
PARTITA IVA DEL FABBRICANTE
RAGIONE SOCIALE DEL PRODUTTORE
MARCHIO
C.E. (SI/NO)
IVD DIAGNOSTIC O IN VITRO (SI/NO)
CODICE UNIVOCO DM
REPERTORIO
CND
REF FORNITORE
DESCRIZIONE PRODOTTO
CLASSE DM
CLASSE CE
TIPO PRODOTTO
FABBISOGNO TOTALE A.V.
UNITÀ MISURA PER LA FORMULAZIONE DEL PREZZO
PREZZO BASE ASTA:- EFFETTIVA- PRESUNTA
FORMA FARMACEUTICA
DESCRIZIONE SUBLOTTO
DESCRIZIONE LOTTO DI GARA
SUB LOTTO
LOTTO
Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI) :
Colonne con celle cacolate da formula
80%
Sconto offerto per prodotti similari
40,6
Costi Sicurezza
Colonne di compilazione da parte della Ditta offerente − FARMACI
15/11/2021
Data Offerta
Colonne di compilazione da parte della Ditta offerente − DIAGNOSTICI
MEDICAL SYSTEMS SPA PROT. 1057
Codice Offerta
Celle/colonne di compilazione da parte della Ditta offerente − FARMACI − DIAGNOSTICI
[ESTARDIPR07] Accordo Quadro per la fornitura di TEST ANTIGENICI RAPIDI per COVID−19, da effettuarsi per mezzo di tamponi necessari per le scuole della Regione Toscana. − ESTAR Regione Toscana − −
MODOFF−ESTARDIAGNOSTICI−
SCHEDA OFFERTA
Colonne NON MODIFICABILI