CIG 7287874FDD
CIG 7287874FDD
Procedura nei settori speciali sopra soglia comunitaria
finalizzata all’individuazione di contraente per la stipula di contratto pubblico di servizi CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI
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Selezione di Advisor industriale e finanziario - Servizi di supporto e assistenza tecnico-economica
In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in xxx Xxxxxxxx x. 0, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Zandonai n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da , in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede di FER;
e
l'impresa con sede legale a in via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. , nato a , il , in qualità di , come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
Con l’art. 47 comma 4 del D.L. 50/17 si disponeva che “le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la
realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria”;
A tal fine in data 11 dicembre 2017 veniva sottoscritto l’accordo di programma
denominato “ACCORDO TRA LA REGIONE XXXXXX XXXXXXX, FERROVIE
XXXXXX XXXXXXX S.R.L. E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. PER
L’attuazione dell’articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 in funzione della riqualificazione e razionalizzazione della rete ferroviaria dell’Xxxxxx Xxxxxxx.;
con Determina del Direttore Generale di FER n° del è stato, fra
l’altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx srl ha pertanto esperito procedura aperta “Selezione di
Advisor industriale e finanziario - Servizi di supporto e assistenza tecnico- economica”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’economicamente più vantaggiosa di cui al Bando di Gara pubblicato sul profilo del committente FER alla pagina “Bandi e Gare”;
a seguito di espletamento della procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria
con sede a in n. codice fiscale
e partita I.V.A. , come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° del ;
l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e
con le modalità previste della normativa vigente in materia;
l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto gli elaborati della procedura “CIG 7287874FDD - Selezione di Advisor industriale e finanziario - Servizi di supporto e assistenza tecnico-economica” a base gara e relativi collegati e tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base così come migliorati dall’aggiudicatario in sede d’offerta allegata al presente e qui interamente richiamata (All. 1 – Offerta tecnica e All. 2 – offerta Economica). Il presente contratto viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nelle “Condizioni Generali di Contratto di Appalto di servizi e forniture nei settori speciali di FER - FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL” adottate con DET. DG 002/16 del
07/01/2016 e che l’Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed accettare di seguito più semplicemente “Condizioni Generali di Contratto” ovvero “CGC”; Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'IMPRESA dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
"D.Lgs 50/16": Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
"Regolamento": Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 0000, x. 000.
XXX: “Capitolato Speciale d'appalto” come da documenti di gara.
"Capitolato Generale": Decreto Ministero LP 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, i servizi compresi denominati “Advisor industriale e finanziario - Servizi di supporto e assistenza tecnico-economica” secondo le specifiche di cui al presente contratto nonché le offerte migliorative presentate.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono suddivise in due fasi, di cui una eventualmente attivabile da FER a proprio insindacabile giudizio, laddove ne ricorrano le condizioni, tali fasi sono:
• FASE A “Valutazione Aziendale” – per l’importo massimo di euro 150.000;
• EVENTUALE FASE B “Supporto, assistenza e consulenza nel confronto con le parti coinvolte, finalizzata alla chiusura delle operazioni” – per l’importo massimo di euro 80.000,00, tale fase sarà avviata, a insindacabile giudizio di FER entro 12 mesi dalla stipula contrattuale e laddove si concretizzino i presupposti per l’avvio delle operazioni straordinarie di trasferimento di competenze (di cui l’art. 47 comma 4 del D.L. 50/17).
Le prestazioni oggetto del presente appalto si compongono delle seguenti attività:
FASE A “Valutazione Aziendale”
• Acquisizione, dell’intera documentazione dell’operazione e degli elementi necessari ad avviare la fase di valutazione;
• Esame analisi e studio degli elaborati e dell’operazione con una ricognizione delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali, lavoristica, ambientale, nonché nella individuazione dei fattori di rischio / opportunità che ne possono influenzare il valore;
• Redazione di un report dei valori dell’azienda ottenuti;
• Redazione di una relazione di stima dettagliata che, sulla base dei report e dei valori di cui sopra, fornisca una visione d’insieme della realtà aziendale e della valutazione di questa.
EVENTUALE FASE B “Supporto, assistenza e consulenza nel confronto con le parti coinvolte, finalizzata alla chiusura delle operazioni ed alla stipula dei contratti definitivi per la cessione del ramo d’azienda.
Le prestazioni sopra riportate saranno svolte in completa autonomia dall’IMPRESA, senza alcun vincolo di subordinazione ed in alcun modo potranno intendersi riferite ad un contratto di lavoro di alcun genere, tuttavia sarà obbligo dell’IMPRESA indirizzare lo studio alle finalità individuate da FER.
Tutte le prestazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi già prodotti da FER s.r.l. in merito ai lavori di cui trattasi e già acquisiti formalmente dall'IMPRESA.
Sono comprese nell’oggetto del contratto e remunerate tra le prestazioni “a corpo”
le partecipazioni a sessioni di lavoro collettivo con le strutture FER per finalità di
coordinamento e per quanto necessiti l’oggetto e lo scopo del presente contratto. Si devono intendere compresi nell'offerta presentata ogni spesa, ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'IMPRESA previsto dai contratti di lavoro, disoccupazione involontaria a qualsiasi spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti, l'eventuale acquisto o noleggio delle attrezzature e dei materiali occorrenti, la loro manutenzione, riparazione, trasporto e custodia, e qualsiasi altra spesa per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte l'oggetto del presente contratto.
Sono altresì a carico dell'IMPRESA le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio e l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in base alla normativa vigente.
All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si applica quanto previsto dal Capitolato Generale, dal D.Lgs 50/16 e dal Regolamento.
ART. 3 - SUBAPPALTO
II subappalto dei lavori è ammesso nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Il valore del presente contratto, sulla base del ribasso unico percentuale proposto
del , %, ammonta a Euro ,
( / ) da intendersi al netto di IVA e spese così distinto:
- FASE A “Valutazione Aziendale” – per l’importo massimo di euro
, ;
- EVENTUALE FASE B “Supporto, assistenza e consulenza nel confronto con le parti coinvolte, finalizzata alla chiusura delle operazioni” – per l’importo massimo di euro , ;
Saranno riconosciute spese per un importo massimo del 15% dell’importo contrattuale (con riferimento a ciascuna fase) previa autorizzazione scritta da parte di FER e con successiva rendicontazione finale.
Ai sensi dell'art.26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Con gli importi contrattuali determinati in base all’offerta dell’IMPRESA si intendono compensate e retribuite senza eccezione alcuna le soluzioni migliorative e/o addizionali proposte dal concorrente in sede di presentazione della offerta.
È comunque riservata a FER, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale e l’esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe (consulenza / supporto / assistenza economica-finanziaria) alle quelle oggetto della presente procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore per predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base di gara).
L’esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto
all’esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.
ART. 5 – PREZZO CHIUSO
per tutta la durata del contratto d’appalto non sono previste clausole di revisione
prezzi ovvero indicizzazioni.
ART. 6 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto non è ammessa ai
sensi dell’art. 8 delle CGC.
ART. 7 — PAGAMENTI
L’appalto sarà contabilizzato a corpo.
Per la FASE A i pagamenti avranno il seguente scadenziario:
- all’emissione dell’ordine, si provvederà a liquidare un primo acconto del 20 %
dell’importo relativo a suddetta fase;
- alla consegna degli elaborati di valutazione aziendale, verrà liquidato un
successivo pagamento del 60 % dell’importo relativo a suddetta fase;
- all’esito di regolare verifica di conformità degli elaborati proposti verrà liquidato il saldo del restante 20 % dell’importo relativo a suddetta fase.
Per l’eventuale FASE B i pagamenti avranno il seguente scadenziario:
- all’attivazione dell’opzione, si provvederà a liquidare un primo acconto del 40
% dell’importo relativo a suddetta fase;
- all’esito delle operazioni e la conclusione delle prestazioni verrà liquidato il saldo del 60 % dell’importo relativo a suddetta fase.
I compensi saranno liquidati a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06.
Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN
dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.
Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.
ART. 8- CAUZIONE DEFINITIVA
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16, è costituita mediante
(ovvero per la percentuale del rispetto all’importo annuale
stimato a base gara distinto per ciascuna fase) sulla base di quanto disposto dal
D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto.
Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA
al termine del periodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
ART. 9 — POLIZZA ASSICURATIVA
Polizza assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/16 (con importo della somma assicurata pari all’importo posto a base di gara) è stata stipulata dall’IMPRESA mediante polizza n- emessa dalla
compagnia per responsabilità civile (RCT) con un
massimale pari ad almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Essendo previsto un periodo di garanzia, all’emissione del certificato di regolare esecuzione I’IMPRESA si impegna, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del Regolamento, a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne FER da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
ART. 10 — TEMPI DI ESECUZIONE
L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire:
• FASE A entro 120 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di FER,
• FASE B in concomitanza dell’andamento dei lavori, e comunque entro 270 giorni naturali e consecutivi dall’attivazione dell’opzione di FER.
ART. 11 — PROROGHE E SOSPENSIONI
I termini di esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo sono improrogabili, in quanto nella loro determinazione si è già tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Resta ferma e impregiudicata la facoltà di FER di poter sospendere il servizio fino
ad un massimo di 180 giorni per ciascuna fase. Entro lo stesso limite, potranno essere accolte dal RUP sospensioni del servizio su richiesta motivata dell’esecutore.
In caso di sospensioni l’IMPRESA non potrà accampare alcun diritto per compensi od indennizzi di sorta, fatto salvo che il termine ultimo di esecuzione dei lavori sarà prorogato in funzione della durata effettiva delle eventuali sospensioni.
ART. 12- PENALI
12.1 La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali è pari all’uno per mille del valore del contratto, fermo restando, comunque, il limite massimo complessivo del 10% di cui all’art. 145, co. 3 del Regolamento.
L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del primo titolo di utile.
Eventuali inadempimenti rispetto agli obblighi assunti in sede di formulazione dell’offerta saranno oggetto di contestazione da parte del DEC che inviterà l’IMPRESA a fornire le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. In caso di silenzio ovvero di mancato rispetto di summenzionato termine ovvero in caso di motivazioni scarse o ritenute insufficienti dal DEC, questi potrà invitare l’IMPRESA a tenere fede al proprio impegno entro e non oltre un certo termine. Decorso vanamente tale termine sarà applicata la penale di euro 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Se ritenuto opportuno il RUP potrà avviare le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
ART. 13 – AVANZAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Qualora durante l’esecuzione degli interventi dovesse rilevarsi un ritardo rispetto al cronoprogramma, il DEC richiederà all’IMPRESA di aggiornare il cronoprogramma
stesso in modo da recuperare il ritardo rilevato, riferendo tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
Tale evenienza non sarà motivo di giustificazione per richieste di proroga. In caso di recidiva si applicherà quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs 50/16. ART. 14 – PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non è previsto alcun premio di accelerazione.
ART. 15 – DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO
Ai sensi del Titolo VIII Capo I del Regolamento, si da’ atto che il Direttore esecuzione contratto è .
ART. 16 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA
a) Diligenza. L’IMPRESA si impegna ad eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione;
b) Segreto professionale. L’incaricato è tenuto al rispetto del segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è/sono venuto/i a conoscenza in relazione all'espletamento dell’incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che siano tenuti al rispetto del presente punto anche i soci, i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti e ogni altro collaboratore mantenga lo stesso segreto professionale;
c) Obblighi di informazione. L’IMPRESA si impegna a comunicare a FER le informazioni in ordine all’esecuzione dell’incarico, all’esistenza di conflitti di interesse, nonché di comunicare, previamente e per iscritto, a FER i nominativi di collaboratori, diversi rispetto a quelli indicati nell’elenco di cui al punto 2, di cui intende avvalersi.
ART. 17 — TUTELA DEI LAVORATORI
L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993.
L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.
L'IMPRESA ha comunicato in sede di gara che le prestazioni di cui al presente contratto saranno svolte dai seguenti soggetti:
- nato a il
/ /
con la
mansione di Partner e che rivestirà il ruolo di coordinatore nelle attività di advisor finanziaria;
- nato a il
/ /
con la
mansione di capo progetto (con il compito di analizzare i documenti di natura finanziaria-contrattuale ed è responsabile della redazione della relazione tecnica di supporto su tematiche economiche e finanziarie in ambito valutativo);
- nato a il
/ /
con la
mansione di risorsa junior.
Relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, l'IMPRESA è tenuta a depositare prima al momento della stipula:
a) b) nominativo del responsabile della sicurezza al sensi del D.Igs 81/2008;
c) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) nominativo del responsabile della sicurezza nel cantiere;
e) nominativo del capocantiere;
f) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi esistenti in ambito aziendale e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, di cui al D.Lg.vo 81/2008.
Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
ART. 18 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
ART. 19 - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ
Sono cause di risoluzione per grave inadempienza:
- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER;
- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di Integrità” nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazioni al subappalto.
ART. 20 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’IMPRESA è tenuto: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 21 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata dei lavori, in ossequio all'art. 2 del Capitolato Generale, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio in .
ART. 22- CONTROVERSIE
È esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
ART. 23 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.
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Il presente contratto ha validità a decorrere dall’invio a mezzo posta certificata dei
files sottoscritti digitalmente da entrambe le parti.
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale (X.xx Digitalmente)
per I'IMPRESA
il Legale Rappresentante (X.xx Digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20,
art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art.
32; art. 33.
per l'IMPRESA
il Legale Rappresentante (X.xx Digitalmente)
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