CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Anno 2018
Art. 1 – Campo di applicazione
Il presente accordo vale per tutto il personale non dirigente dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, di seguito TECUM, al quale è applicato il contratto del comparto funzioni locali. Esso definisce i principi generali a cui le parti si vincolano reciprocamente per regolare le materie rinviate alla contrattazione decentrata integrativa.
Art. 2 – Risorse economiche
Il fondo per le risorse decentrate di TECUM è costituito in base ai seguenti principi generali:
rispetto del contratto nazionale delle funzioni locali;
miglioramento dei servizi;
valorizzazione della premialità.
Le parti prendono atto che, in attuazione di tali principi, il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, così come costituito con determinazione del Direttore n. 46 del 24 settembre 2018, risulta composto come da tabella riportata in allegato 1.
Le parti secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 4 lett. a) del contratto del comparto funzioni locali, concordano altresì sulla destinazione delle risorse del fondo decentrato per l’anno 2018, come da tabella riportata allegato 2.
Art. 3 – Indennità
Per l’anno 2018 le parti concordano di introdurre, così come previsto dall’art. 56-sexies del contratto del comparto funzioni locali per il personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, l’indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
L’ammontare della suddetta indennità per l’anno 2018 sarà pari ad euro 2.500,00 annui lordi.
Le parti concordano che l’indennità di funzione verrà corrisposta al personale della categoria D che risulti responsabile ambito di intervento secondo quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, individuato con provvedimento del Direttore.
Art. 4 – Compensi incentivanti la produttività
Il fondo per la produttività collettiva generale ed individuale verrà erogato a favore dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato a condizione che questi ultimi abbiano lavorato per almeno 6 mesi nell’anno solare anche non continuativi.
Per avere diritto a percepire il predetto compenso il dipendente deve aver percepito una valutazione non inferiore al 60% del punteggio massimo previsto dal sistema di valutazione vigente.
Il compenso è calcolato in rapporto al punteggio conseguito nella valutazione delle prestazioni individuali, alle settimane di effettiva presenza, alla tipologia di contratto (full time/part time).
Al fine del calcolo delle ore annuali lavorate vanno considerate come presenza anche le ferie, i permessi retribuiti, i permessi sindacali, la malattia fino a 20 giorni lavorativi annui, i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni di infortunio, i permessi legge 104/92, i congedi legge 53/2000, l’astensione obbligatoria per maternità (una settimana può essere computata se il lavoratore presta servizio per almeno il 50% + 1 ora del monte orario previsto).
Così come previsto dall’art. 69 del contratto delle funzioni locali “Differenziazione del premio individuale”, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett.b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
Per l’anno 2018 viene stabilito che la suddetta maggiorazione, pari ad euro 50,00 spetti a n. 2 unità di personale.
Per l’erogazione dei compensi incentivanti la produttività, si fa riferimento alla metodologia di valutazione delle prestazioni vigente, per quanto non specificatamente riportato di seguito.