AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
All. Sub A
REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303
tra¨
SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE CIG: ZF02DE90FB
, con sede in………….., Via
Codice Fiscale n. , partita I.V.A. ,
(di seguito il "Locatore"),
e
l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Sansepolcro il 17.09.1958, C.F. BRG MSM 58P17 I155G - Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, P.I.V.A. 02985660303, domiciliato agli effetti del presente atto presso Xxxxx - xxx Xxxxxxxx, 000, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, nominato ai sensi della
L.R. n.17/2018, giusta delibera della Giunta Regionale n. 2268 del 27.12.2019 e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda che rappresenta (di seguito il “Conduttore”)
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 _ Oggetto del contratto
1. Oggetto del contratto, con le clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti, è la locazione al conduttore, che accetta, degli spazi siti all’interno dell’immobile ubicato in Udine, Via ----
-------------- , come distintamente indicati nelle planimetrie che si allegano al presente contratto, quali parte integrante dello stesso, All. Sub …….., catastalmente identificati al foglio…..particella…., per un totale di mq. -------------- ( ).
2. La locazione ha per oggetto i locali suddetti già completi delle attrezzature di base per la didattica (banchi, lavagne etc), e di un’area per la sosta degli autoveicoli per un numero di
….posti auto.
3. Il Locatore dichiara e garantisce che sull’Immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
4. Il conduttore al momento della consegna del bene, ne assumerà ogni onere e responsabilità per l’uso e la custodia.
Articolo 2_ Destinazione
1. I locali si concedono per il solo uso didattico, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione.
2. Il conduttore è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero pervenirgli da un uso doloso o colposo.
3. L’uso di detti locali sarà limitato all’esercizio delle attività proprie del conduttore per i diplomi universitari del settore sanitario.
4. Il Locatore dichiara e garantisce che l’immobile è idoneo all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie.
5. Il Locatore dichiara e garantisce che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge e che l’immobile è in possesso dei requisiti strutturali e di sicurezza prescritti dalla vigente normativa in materia, del certificato di agibilità ex art.24 e 25 del DPR n.380/2001 e smi, delle prescritte certificazioni di conformità degli impianti, nonché delle certificazioni in materia di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche, di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008 e smi).
6. Il Locatore si impegna a consegnare l’immobile entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto di locazione, mediante redazione di verbale di consegna, nel quale sarà evidenziato anche lo stato dei locali e degli impianti.
Articolo 3 _Durata del contratto e recesso anticipato
1. La locazione ha durata di anni 6 (sei), con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 (sei) anni, esclusivamente previa richiesta scritta del conduttore, inviata a mezzo PEC o R/AR., con decorrenza dal 01 ottobre 2020 e scadenza al 30 settembre 2026.
2. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'Art 27, 7° comma, della legge n.392/1978, dando avviso al locatore mediante PEC o R/AR. almeno sei mesi prima del recesso.
Articolo 4 _Canone di locazione – tracciabilità
1. In relazione alla superficie dei locali, il cui dettaglio viene riportato nelle allegate planimetrie, il canone annuo di locazione viene fissato in euro 265.000,00 (euro duecentosessantacinquemila/00), I.V.A. inclusa se dovuta, da pagarsi in rate trimestrali anticipate di euro …………….(euro /00) ciascuna con valuta fissa entro il giorno 10
del primo mese del trimestre di pagamento. Il canone comprende anche la locazione di un area del cortile per la sosta, di numero posti auto.
2. A partire dal secondo anno di locazione, il canone potrà essere aggiornato annualmente, sulla scorta delle variazioni del 75% accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con riferimento all'indice del mese di ottobre.
3. Il conduttore non dovrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dal presente contratto e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.
4. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del conduttore da ogni responsabilità conseguente.
1. Il locatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. Il Codice Identificativo gara (CIG) acquisito dal Conduttore è il seguente: CIG e
dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni pagamento.
3. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, il locatore dichiara che il Conto Corrente …….. IBAN ……… presso “ sul quale verranno eseguiti i pagamenti di
cui al presente contratto sono soggetti all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica in……., nato a …. il …., C.F…….il soggetto autorizzato a operare su di esso.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
5. Al termine della locazione, in caso di ritardato rilascio, il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione.
Articolo 5 _Conduzione dei locali
1. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali ricevuti in locazione di averli trovati idonei all'uso a cui il medesimo conduttore li destinerà per le proprie finalità ed esigenze, e di averli trovati in buono stato di manutenzione e si obbliga a riconsegnarli nello stesso stato alla scadenza del contratto, salvo il deterioramento per il normale uso. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere operata dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore.
2. Sono a carico del conduttore gli oneri accessori di cui all'art.9 della legge 22.07.1978 n.392.
Articolo 6 _Spese di ordinaria manutenzione
1. Stante che le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore, si conviene che, a causa della carenza di personale interno dell’ASU FC che sia in grado di rispondere tempestivamente alle richieste e che comunque si andrebbe ad operare su impianti e strutture di proprietà di terzi, i lavori di manutenzione ordinaria potranno essere eseguiti direttamente dal locatore. Si conviene altresì che le spese di ordinaria manutenzione non saranno soggette ad autorizzazione fino al raggiungimento di un importo complessivo di euro 1.000,00 per intervento. Oltre detta cifra, dovrà essere richiesta di volta in volta in forma scritta l’ autorizzazione al conduttore. Il locatore redigerà ogni 6 mesi la rendicontazione degli interventi effettuati che saranno liquidati nell'ambito della rendicontazione di eventuali spese comuni. Il locatore, per poter intervenire, dovrà sempre ricevere una richiesta scritta anche tramite email, che dovrà essere inoltrata o dal referente designato per le attività didattiche. Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse in copia al Dipartimento Tecnico dell’ASU FC.
Articolo 7 _Spese di straordinaria manutenzione
1. Sono a carico esclusivo del conduttore tutte le attività relative alla sicurezza, salute ed igiene sul posto e i luoghi di lavoro, per tutto il personale interno ed esterno e per tutti i collaboratori diretti ed indiretti che operano nei locali del presente contratto. A titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, gestione emergenze, registri di controllo, ecc. come meglio specificato nei contenuti dell’ex Dlgs 626/94 e attuale Testo Unico Dlgs 81/2008.
2. Le spese di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore così come definito dalle norme e consuetudini d'uso, ad eccezione di tutte quelle opere straordinarie che siano determinate da esigenze del conduttore di rendere specificatamente idonei i locali e gli spazi affittati all'esercizio dell'attività in essi esercitata, come ad esempio l'installazione di impianti ad esclusivo interesse dei Diplomi Universitari. Qualsiasi richiesta inerente spese di esclusivo interesse del conduttore dovrà pervenire al locatore in forma scritta dal Dipartimento Tecnico dell’ASU FC.
3. Stante l'impossibilità di intervento da parte del conduttore per tutte le opere di manutenzione straordinaria, si definisce che una volta che il suddetto Dipartimento Tecnico avrà ricevuto la richiesta di esecuzione di lavori ad esclusivo interesse dei corsi universitari, lo stesso provvederà ad informare il locatore sulla necessità dell'esecuzione degli stessi. Il locatore provvederà a sua volta ad inoltrare al predetto Dipartimento Tecnico uno o più preventivi di spesa per la determinazione della congruità dei prezzi e l'eventuale autorizzazione all'esecuzione degli stessi. Alla fine si provvederà, di comune accordo, alla verifica della regolare esecuzione, per poter procedere al pagamento.
4. Il locatore nell'esecuzione dei lavori sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, anche se eseguita ad esclusivo interesse dei corsi universitari, si assume ogni responsabilità nell'esecuzione di opere straordinarie, compresa la richiesta di eventuali concessioni, autorizzazioni o quant'altro necessario.
5. Se lo studio di fattibilità delle modifiche ad esclusivo interesse dei Diplomi Universitari dovesse comportare la richiesta di variante del certificato di Prevenzione Incendi, tutti i relativi costi saranno rimborsati dal Conduttore.
Articolo 8 _Pagamento spese ordinaria e straordinaria manutenzione
1. Le spese di manutenzione ordinaria saranno pagate a consuntivo da presentarsi due volte l'anno, primi sei mesi (gennaio/giugno), dopo il 30 gennaio, e la seconda parte dell'anno (luglio/dicembre) dopo il 30 giugno, mentre per le spese di straordinaria manutenzione, di cui al precedente articolo, sarà facoltà del locatore o presentare il consuntivo annualmente oppure entro 60 giorni dall'esecuzione dei lavori, qualora si tratti di lavori che superano l'importo di € 5.000,00. In questo ultimo caso il pagamento sarà eseguito in concomitanza con il pagamento del mese successivo a quello di esecuzione dei lavori. Negli altri casi il pagamento avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento del resoconto.
Articolo 9 _Impianti
1. Il locatore si impegna, fin d’ora, a consegnare i locali in regola con le norme relative alla sicurezza, con particolare riguardo alla normativa antincendio sugli impianti elettrici.
2. Al locatore spetta il compito delle verifiche periodiche previste dalla legge agli impianti e ai dispositivi di sicurezza.
3. Il conduttore dovrà invece incaricare il referente designato per le attività didattiche, al quotidiano controllo che gli impianti e i dispositivi di sicurezza non siano stati manomessi o siano in avaria, nel qual caso l'incaricato dovrà dare tempestiva comunicazione al locatore.
Articolo 10_ Spese per le forniture
1. Il conduttore si impegna a rimborsare al locatore le eventuali relative spese comuni su consuntivo presentato dal locatore, redatto con i criteri preventivamente proposti e concordati, previa verifica da parte del Dipartimento Tecnico dell’ASU FC.
Articolo 11_ Restituzione dei locali
1. Terminato il periodo di locazione, al momento della riconsegna dell'immobile al locatore, verrà effettuata un'ispezione congiunta, da parte di un rappresentante del conduttore, onde accertare eventuali danneggiamenti ai locali, che verranno addebitati al conduttore.
2. Per danneggiamenti si intende rottura o, comunque, evento lesivo ai muri, agli impianti ed infissi dell'immobile arrecato dal conduttore per colpa grave, negligenza e non conseguente a normale usura.
3. Non è considerato danno l’usura normale secondo un corretto utilizzo e una corretta manutenzione ordinaria.
Articolo 12 _Modifiche
1. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza danneggiare l’immobile potrà essere effettuata, a proprie spese dal conduttore, per il preventivo consenso scritto da parte del locatore; tali aggiunte o modifiche resteranno comunque a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice neanche a titolo di rimborso spese.
Articolo 13 _Rapporti di buon vicinato
1. Il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare da quanti operano nelle attività didattica in parola, regole consone all'ambiente in cui si trovano e ad accettare, comunque, le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
2. Quando la cosa locata abbia bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte conduttrice, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice.
3. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
Articolo 14 _Pulizia dei locali
1. Il conduttore provvederà autonomamente ed a sue spese alla pulizia dei locali occupati, mentre la manutenzione dell'area destinata a parcheggio sarà assicurata dal locatore.
Articolo 15 _Assicurazione
1. Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di
tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati comunque riconducibili al Conduttore per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per danni da inquinamento, per l’utilizzo delle dotazioni e per le cose in consegna e custodia.
2. La polizza assicurativa avrà la forma “All risks” e durata coincidente con la durata del Contratto.
Articolo 16 _ Clausola compromissoria
1. Ove insorgessero controversie tra le parti esse saranno devolute alla esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro è quello di Udine.
Articolo 17 _ Spese contrattuali e di registrazione
1. Le spese per la registrazione del presente atto ed i rinnovi successivi saranno a carico delle parti in misura uguale come previsto dall’art.8 della Legge 392/1978.
2. Le parti convengono che sarà il locatore ad operarsi presso il competente Ufficio delle Entrate, per la registrazione del presente contratto, nei termini di legge e per assolvere agli adempimenti annuali in merito.
3. In caso di recesso anticipato della parte conduttrice, le imposte di registro per la risoluzione del contratto saranno a suo carico.
4. Tutte le spese di bollo, di quietanza all’esazione fitti sono a carico del conduttore, così come tasse e imposte inerenti specificatamente l’attività da esso esercitata nell’immobile locato, ivi compresa quella relativa alla TARI, ad esclusione dell’IMU.
Articolo 18 _ Modifica di quanto convenuto
1. Quanto sopra convenuto non può avere effetti e non può essere provata che mediante atto debitamente sottoscritto.
Articolo 19_ Trattamento dati personali
1. Con riferimento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 e del regolamento UE 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del contratto di locazione, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.
Articolo 20_ Attestazione di prestazione energetica (APE)
1. Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’edificio, che si allega in originale al contratto in sede di registrazione del contratto (esenti bolli e imposte ai sensi della Risoluzione n.83 dd. 22.11.2013).
Art. 21_ elezione di domicilio
1. A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:
………………………….
………………………..
Art.22_ Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti richiamano Le disposizioni della legge numero 392/1978 in quanto applicabili le norme del codice civile, nonché gli usi e le consuetudini locali.
[luogo], [data].
Il Locatore Il Conduttore