Protocollo d’intesa tra
Protocollo d’intesa tra
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
(di seguito “Ragioneria”)
E
Presidenza del Consiglio dei Ministri Agenzia per la Coesione Territoriale
(di seguito “Agenzia”)
di seguito anche congiuntamente indicate come “le Parti”
Premesso che
ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0021754.13-10-2022
1. La qualità della programmazione e della definizione degli investimenti pubblici sotto il profilo dell’analisi economica e di contesto (analisi dei fabbisogni, degli impatti socio- ambientali, ecc.) è il presupposto per limitare le cause di inefficienza in termini di allungamento dei tempi di realizzazione e lievitazione dei costi e di inefficacia degli investimenti selezionati rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi di policy prefissati, soprattutto se supportata da un’appropriata fase di valutazione ex ante.
2. In linea generale, analisi e valutazioni possono fornire elementi sostanziali per migliorare la definizione e l'attuazione delle politiche e la qualità della spesa pubblica.
3. L’adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche aumenta, infatti, la consapevolezza delle amministrazioni responsabili circa le azioni da intraprendere (ex-ante), o intraprese (ex-post), in attuazione dei programmi e fornisce ai cittadini e agli stakeholder informazioni preziose sull’utilizzo dei fondi pubblici e sugli esiti attesi e riscontrati degli interventi.
4. Diventa, quindi, importante la capacità di studiare fenomeni complessi, approfondendo non solo gli aspetti finanziari, ma anche le dinamiche procedurali e di attuazione dei progetti di investimenti pubblici, e l’attivazione di strumenti in grado di supportare,
sulle base delle evidenze valutative, i processi decisionali e di approvazione di progetti e politiche pubbliche.
5. La necessità di una maggiore capacità di monitoraggio e valutazione è divenuta ancora più urgente a seguito della pandemia di COVID-19 e dell’adozione dei programmi di investimento previsti dal PNRR, che richiedono all'Italia di rafforzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni, chiamate a gestire una grande quantità di risorse finanziarie per sostenere la ripresa economica e la resilienza.
6. Inoltre, le modalità operative con cui il PNRR è strutturato, ovvero il costante monitoraggio sulla base di milestone e target, pongono le basi per il rafforzamento dei sistemi informativi, anche in relazione a dimensioni di analisi ulteriori rispetto a quella finanziaria, quali: le tempistiche procedurali, le realizzazioni effettuate e l’efficacia dei risultati raggiunti.
7. In relazione ai profili sopra evidenziati, si pone l’esigenza di favorire il processo di rafforzamento del patrimonio informativo a disposizione per le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi attuativi dei programmi di investimenti pubblici.
8. In tale prospettiva appare utile consolidare l’attività di collaborazione fra la Ragioneria Generale e l’Agenzia, finalizzata all’analisi dei progetti di investimento avviati dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale e territoriale. Ciò anche attraverso l’integrazione tra le basi dati relative agli investimenti pubblici di cui Xxxxxxxxxx ha titolarità e le elaborazioni realizzate dall’Agenzia, fra cui quelle relative alle tempistiche delle fasi procedurali.
9. Nell’ambito della collaborazione, appare utile proseguire il percorso di analisi e di approfondimento intrapreso dalla RGS, per il tramite del suo Servizio Studi (SeSD), volto ad una ricognizione delle misure di finanziamento della progettazione, estendendo l’analisi delle tempistiche attuative alle fasi procedurali successive alla progettazione.
10. Appare altresì utile proseguire le attività volte alla condivisione dei dati della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche -Monitoraggio delle Opere Pubbliche (BDAP-MOP) e delle ulteriori informazioni nella disponibilità delle parti, ed estendere la collaborazione agli altri Ispettorati o Direzioni della RGS interessati alle materie oggetto del presente protocollo, fra cui:
- Ispettorato Generale per gli Affari Economici (I.G.A.E.) per lo scambio di dati di monitoraggio di natura fisica e finanziaria sugli investimenti pubblici e sugli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione;
- Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) per le attività di monitoraggio dei tempi di realizzazione delle opere realizzate dagli Enti locali;
- Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (I.Ge.S.I.Fi.P.) per attività ispettiva sui finanziamenti per la progettazione presso enti locali;
- Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (I.Ge.Co.Fi.P.) per attività di scambio di informazioni di natura finanziaria sulla spesa pubblica, e in particolare su quella in conto capitale.
11. La condivisione delle basi dati e delle relative analisi ed elaborazioni evidenzia l’opportunità di rendere maggiormente definito e strutturale lo scambio di informazioni fra Ragioneria ed Agenzia, per l’approfondimento ed il monitoraggio delle tematiche relative alla realizzazione degli investimenti pubblici, nonché ad attività di verifica di efficacia degli interventi su specifici ambiti di policy, per i quali sono state adottate particolari misure strategiche.
Considerato che
1. La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, a livello centrale e territoriale, e annovera, tra le proprie competenze istituzionali, attività:
- di analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa;
- di studio e ricerca economica in materia di valutazione delle politiche pubbliche;
- di valutazione ex ante ed ex post degli investimenti pubblici, sulla base dei dati di monitoraggio;
- normativa, consultiva, e di coordinamento, in materia di interventi pubblici, di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici;
- di valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
- di monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;
- di ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio;
- di analisi statistica e metodologica dei processi di programmazione e gestione della spesa pubblica, con particolare riguardo agli investimenti, anche tramite l’analisi e l’integrazione delle banche dati della RGS.
2. L’Agenzia per la Coesione territoriale, per assicurare le finalità dell’art.119 comma 5 della Costituzione, al fine di eliminare il divario territoriale all’interno del Paese:
- promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori rafforzando l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione;
- vigila sull’attuazione e favorisce l’accelerazione nell’attuazione dei Programmi europei e nazionali della politica di coesione;
- migliora la qualità, la tempestività, l’efficacia e la trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi
- facilita la cooperazione delle istituzioni e le partnership strategiche tra i soggetti coinvolti;
- sorveglia, monitora, controlla e accompagna i Programmi Operativi, fornendo anche assistenza tecnica e formazione alle amministrazioni titolari.
- attua direttamente politiche di coesione nazionale e del PNRR;
- coordina strumenti attuativi che coinvolgono una pluralità di Amministrazioni
A seguito di consultazioni tra le Parti, volte alla condivisione delle analisi di contesto e degli intenti dichiarati, e riscontrate le condizioni per una utile e proficua collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli, ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premessa)
1. La premessa e i considerata sono parte integrante del presente Protocollo d’intesa (di seguito “Protocollo”).
Articolo 2
(Oggetto)
1. Con il presente Protocollo le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa.
2. La suddetta collaborazione si espleta tramite la programmazione e realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca, di interesse congiunto, nelle aree di cooperazione indicate all’articolo 3.
3. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 2 e definire i contenuti attuativi del presente protocollo, le Parti istituiscono il Comitato di indirizzo di cui all’articolo 4.
Articolo 3
(Aree di cooperazione)
1. Le parti cooperano nello svolgimento di analisi, studio e ricerca nei seguenti ambiti:
a) profili normativi e regolamentari relativi alla definizione ed attuazione delle politiche di investimento pubblico;
b) sistemi informativi e banche dati delle pubbliche amministrazioni relativi all’attuazione degli investimenti pubblici;
c) sviluppo ed applicazione di metodologie di analisi inerenti la programmazione ed attuazione degli investimenti pubblici.
Articolo 4
(Comitato di indirizzo)
1. L’attuazione del protocollo è gestita da un Comitato di indirizzo composto da quattro componenti, di cui due nominati dalla Ragioneria con Determina del Ragioniere Generale dello Stato e due dall’Agenzia con decreto del Direttore Generale.
2. I componenti restano in carica tre anni. In caso di dimissioni od impedimento ad esercitare la funzione, il componente è sostituito, entro due mesi dall’evento, con lo stesso procedimento utilizzato per la nomina.
3. Il Comitato di indirizzo definisce, nella prima seduta utile, le proprie modalità di organizzazione e di funzionamento.
Articolo 5
(Funzioni del Comitato di indirizzo)
1. Il Comitato di indirizzo:
a) promuove l’attività di analisi, studio e ricerca nelle aree di interesse del Protocollo;
b) propone, redige ed approva i progetti specifici recepiti nelle convenzioni di cui all’articolo 6;
c) decide i termini e le modalità di diffusione dei dati oggetto di monitoraggio e dei risultati delle attività di analisi, studio e ricerca;
d) individua i documenti da pubblicare, anche attraverso l’utilizzo dei siti web, ovvero utilizzando i media più opportuni per la finalità di divulgazione e diffusione;
e) adotta un proprio regolamento interno di funzionamento in relazione alle modalità di convocazione, organizzazione e periodicità delle sedute.
Articolo 6
(Le convenzioni)
1. La collaborazione fra le parti si espleta sulla base di specifiche convenzioni approvate all’unanimità da parte dei componenti del Comitato di indirizzo, su proposta di uno o più di essi.
2. Le convenzioni sono numerate in sequenza, secondo l’ordine cronologico di approvazione da parte del Comitato di indirizzo, e costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
3. Il testo della convenzione deve riportare, fra l’altro:
- gli ambiti di attività in cui si colloca la collaborazione, individuati fra quelli previsti dal Protocollo
- le finalità del progetto e i risultati attesi
- le modalità e tempi di svolgimento
- gli impegni assunti dalle Parti
4. In relazione alla singola convenzione, le Parti possono estendere la collaborazione anche a soggetti terzi, previo accordo preliminare fra le stesse.
Articolo 7
(Presentazione dei risultati)
1. Il comitato di indirizzo predispone una Relazione annuale che dà conto dei progetti avviati e dei risultati conseguiti.
Articolo 8
(Oneri)
1. La partecipazione al Comitato di indirizzo non dà luogo a compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.
2. Per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del Protocollo, i componenti del Comitato di indirizzo si avvalgono del supporto delle strutture di riferimento.
3. Sono a carico delle Parti la realizzazione delle attività definite nelle convenzioni, di cui all’articolo 6, secondo le modalità ed i termini ivi indicati.
4. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 9
(Utilizzo dei prodotti realizzati)
1. I risultati delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo sono di proprietà della Ragioneria e dell’Agenzia che possono utilizzarli nell’ambito delle proprie attività istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata.
2. Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale, derivanti dalle azioni di cooperazione di cui al presente Protocollo, sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le norme applicabili in materia.
Articolo 10
(Trattamento dei dati)
1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 11
(Durata, modifica e recesso)
1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere modificato, integrato o prorogato con apposito accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi.
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Il Ragioniere Generale dello Stato
Agenzia per la Coesione Territoriale Il Direttore Generale
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXXX Xxxxx: DIRETTORE GENERALE
Organizzazione: AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Data: 12/10/2022 11:36:45