DOCTORAL COURSE IN
Uni v e rs i t à de g l i s t ud i d i Cam e ri no
School of Advanced Studies
DOCTORAL COURSE IN
Legal and social sciences - Civil law and constitutional legality
XXXI cycle
IL CONTRATTO DI RETE: UNO STRUMENTO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA GREEN ECONOMY.
Profili strutturali e funzionali
PhD Student
Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX
Supervisors
Xxxx.xx Xxxx. Xxxxx XXXXXX
Ai miei cari Al Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Alla Prof.ssa Xxxxxxxxx
A Camerino Ad Maiora.
INDICE
IL CONTRATTO DI RETE:
UNO STRUMENTO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA GREEN ECONOMY.
Profili strutturali e funzionali
PREFAZIONE 5
CAPITOLO PRIMO: RATIO DELLA NORMA IN TEMA DI CONTRATTO DI RETE E PROFILI STORICI.
1.1 Il contratto di rete d’impresa e la sua evoluzione normativa. 27
1.2 Il contratto di rete: un nuovo strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Rilevanza applicativa del contratto di rete. 36
1.3 Il contratto di rete. Profili strutturali e funzionali. 40
1.4 Figure affini al contratto di rete: consorzio, ATI, GEIE, gruppi di società, joint ventures. 43
CAPITOLO SECONDO: LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE.
2.1 La natura giuridica del contratto : i negozi con comunione di scopo. 47
2.2 La rete di imprese e le questioni in tema di soggettività giuridica. Distinzione tra il contratto di rete con attività interna dalla rete con attività esterna. 53
2.3 Caratteristiche del contratto di rete. 61
2.3.1 Lo scopo e la natura programmatica del contratto di rete: contratto
a causa“variabile”. 61
2.3.2 La clausola di adesione e la sua rilevanza nel contratto di rete. 64
2.3.3 Il silenzio del legislatore in tema di recesso e gli effetti nel caso vi sia un fondo patrimoniale. 72
2.3.4 L’organo comune: governance rimessa all’autonomia delle parti. 76
2.3.5 La forma del contratto. 80
2.3.5.1 Profili di rilievo circa la pubblicità dell’atto. 00
XXXXXXXX XXXXX: IL CONTRATTO DI RETE COME FORMA DI SEGREGAZIONE PATRIMONIALE.
3.1. Fondo patrimoniale comune e patrimoni destinati. 92
3.2 La ratio del fondo patrimoniale. 101
3.3 La natura giuridica del fondo patrimoniale. 104
3.4. Utilità del fondo: la destinazione del fondo e dei suoi proventi. 111
3.5. Fondo comune e responsabilità patrimoniale. 119
3.6. Itinerario giurisprudenziale in tema di contratto di rete. 131
3.7. Rilievi conclusivi. 133
CAPITOLO QUARTO: I PROFILI DI RESPONSABILITA’ NELLA RETE.
4.1 Gli obblighi e diritti dei contraenti. 137
4.2 I rimedi in caso di mancato adempimento da parte dei contraenti. 141
4.3 Analisi della responsabilità a carico delle parti contraenti nei confronti dei terzi. 148
4.3.1 Segue: analisi della responsabilità in presenza o in assenza di soggettività giuridica. 155
4.3.1.1 Segue: la responsabilità dell’organo comune. 165
BIBLIOGRAFIA 177
IL CONTRATTO DI RETE:
UNO STRUMENTO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA GREEN ECONOMY
Profili strutturali e funzionali
PREFAZIONE
I sistemi reticolari quali forme di aggregazioni di imprese si sono affermati acquistando, progressivamente, un ruolo rilevante nei processi di globalizzazione. Tali modelli reticolari si sono, sebbene in forme diverse, manifestati fin dagli albori della rivoluzione industriale, con la trasformazione dei mercati, l’introduzione della divisione del lavoro, ed il fenomeno della deverticalizzazione delle filiere produttive, consistente nel trasferimento all’esterno di alcune funzioni tra cui la produzione tecnica dei beni. Il fenomeno delle reti di imprese si è dilatato notevolmente anche grazie alla crescita del commercio internazionale, ed il conseguente aumento del fenomeno di concorrenza fra imprese.
la figura delle aggregazioni tra imprese rappresenta una realtà produttiva che per rilevanza ed interesse viene studiata non solo sotto il profilo giuridico ma anche a livello delle scienze economiche. Quando si parla di reti di imprese si intende una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione ed interdipendenza; la particolarità risiede nel fatto che dal punto di vista interno all’aggregazione, le singole imprese, pur conservando ciascuna la propria autonomia ed indipendenza, giuridica ed economica, perseguono oltre all’interesse individuale, un interesse comune, per il quale si instaura una qualche interdipendenza ed emerge, dunque, un’esigenza di coordinamento.
Hanno avuto in questo modo diffusione forme di cooperazione imprenditoriali attraverso contratti, operanti sia in fase produttiva che distributiva, come la subfornitura, le jointventure, i raggruppamenti di imprese, le ATI (associazione temporanea di imprese), i contratti plurilaterali di ricerca e sviluppo, il franchising. In particolar modo in quest’ultimo caso, dal punto di vista esterno, l’aggregazione viene percepita dai clienti e
dai fornitori, come fosse un’entità unitaria che assorbe le singole imprese che la costituiscono.
Il tema della crisi del sistema imprenditoriale italiano è stato oggetto di un acceso dibattito tra gli studiosi del diritto ed i rappresentanti delle Unioni degli Industriali e delle Piccole e Medie Imprese (PMI), ed è stata affrontata con l’individuazione di nuovi strumenti e nella ricerca di strategie volte a fronteggiare il fenomeno economico e a contenerne gli effetti negativi.
Il sistema industriale italiano si presentava, infatti, caratterizzato da una frammentazione dell’attività economica in una pluralità di aziende le quali, pur costituendo una rete stabile di associate, fornitrici o distributrici di prodotti, erano di ridotte dimensioni, mentre la grande impresa conservava al suo interno le funzioni strategiche. Tale stato di cose costituiva un ostacolo alla crescita e all’efficienza delle piccole imprese, rendendo più difficile lo sviluppo di tecniche o prodotti innovativi.
La crescente competizione, sul piano dell’economia globale, ha accresciuto l’esigenza di investimenti in innovazione tecnologica, alla cui la complessità le piccole-medie imprese (PMI), hanno reagito ricorrendo a sistemi e forme di cooperazione.
La deverticalizzazione operante mediante forme di esternalizzazione, esige strumenti contrattuali che ne consentano il necessario coordinamento, dal momento che logicamente alla scomposizione dell’organizzazione produttiva si può far fronte soltanto mediante una ricomposizione che operi a livello contrattuale.
Seppur la ratio della normativa sulla rete di imprese sia da rinvenire nella ricerca di strumenti atti ad ovviare alla crisi economica, tale strumento viene, di fatto, ad incentivare forme di cooperazione attraverso la predisposizione di un programma comune vincolante a livello contrattuale. In tal senso, invero, il contratto di rete, contrapponendosi al modello economico caratterizzato dal decentramento produttivo degli anni Sessanta, costituisce espressione di un modello volto, invece, ad agevolare un accentramento tra le imprese, nell’ottica di preservare l’autonomia delle stesse, realizzandosi attraverso un collegamento strategicamente volto ad accrescere le potenzialità produttive e la competitività di ciascuna di esse sul mercato.
Si è individuato quale strumento strategico in grado di fronteggiare la crisi delle piccole- medie imprese (PMI), un fenomeno di accentramento che preservasse la fisionomia ed autonomia delle imprese stesse, caratterizzandosi di fatto in un’unione che non comporta una realtà economico-produttiva unitaria.
Il nuovo strumento giuridico della rete consiste, quindi, in una rilevante collegamento tra imprese autonome con la finalità di abbattere i costi di produzione, aumentare la competitività e l’efficienza sul mercato, mantenendone quote consistenti, riuscendo, al contempo, a resistere alla globalizzazione causata dall’intensificazione degli scambi e degli investimenti nazionali ed internazionali. L’originaria funzione del contratto di rete è stata infatti quella di determinare, sulla base di un programma comune, delle regole, attraverso le quali le imprese, pur restando indipendenti ed autonome tra loro, si uniscono per la realizzazione di progetti uniformi condivisi con il precipuo scopo di incrementare la capacità innovativa o accrescere la competitività di ciascuna di esse sul mercato.
Da ciò consegue una stretta interconnessione tra le stesse imprese finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo comune condiviso.
Tale strumento di condivisione del proprio know how può ritenersi utile ai fini dell’apertura del mercato agli investimenti nella green economy.
Le imprese infatti potrebbero condividere strumenti informativi al fine di esplorare nuovi sistemi di investimento su nuovi mercati come la sostenibilità ambientale.
Costituire una rete al fine di poter investire nella green economy comporta per le imprese aderenti che operano nel campo dell’energia rinnovabile ma specializzate in settori diversi, di avere la possibilità di aggregarsi offrendo al mercato una riqualificazione energetica green.
Il legislatore italiano è intervenuto, per la prima volta, in tema di aggregazioni di imprese con il riconoscimento giuridico dei distretti produttivi avuto con la Legge 5 ottobre 1991,
n. 317, Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, che nell’ambito di una serie di interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese li configura quali sistemi produttivi locali omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di dimensione piccola o media, nonché da un’elevata specializzazione produttiva. L’art. 36, comma 1di detta legge,
enuncia in modo specifico il concetto di distretti industriali definiti quali «aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese».
Il distretto industriale, fenomeno economico tipicamente italiano, quindi, consistendo inizialmente in un concetto sostanzialmente geografico, nel senso di sistemi locali omogenei di lavoro, con l’intervento della Legge 11 maggio 1999, n. 140,“Norme in materia di attività produttive”, viene definito come sistema produttivo locale, ovvero come un raggruppamento di imprese caratterizzato da una rilevante organizzazione interna, assumendo rilievo non più la mera adiacenza fisica tra le imprese, bensì la particolare struttura di relazioni tra le stesse esistenti.
Con l’art. 6 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Distretti produttivi e reti di imprese”, è stato affrontato in modo espresso, per la prima volta, seppur in linea generale, il tema delle reti di imprese, adottando una tecnica legislativa priva di carattere giuridico, diversa da quella che sarebbe stata poi impiegata per il contratto di rete. Nel provvedimento in parola si è data più attenzione, invece, ad effettuare una ricognizione delle forme di coordinamento tra imprese, mediante l’indicazione di principi cui attenersi, allo scopo di farne derivare una filiera di rapporti amministrativi e fiscali, forme di coordinamento, forme di tutela e strumenti di riconoscimento internazionale, nella consapevolezza della eterogeneità economica delle reti di imprese.
Nell’art. 6 bis si afferma come, «Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura . 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali
libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi [….]»
Era, quindi, prevista un’estensione alle reti di imprese della disciplina applicabile ai distretti produttivi. Ma i due strumenti avevano caratteristiche diverse.
Il distretto aveva determinato, in breve tempo, un significativo mutamento nell’organizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), frammentate e delocalizzate, oltre ad un processo di ristrutturazione interna dell’industria italiana caratterizzata del decentramento produttivo.
La rilevanza dei distretti nell’ambito dell’economia italiana iniziò tuttavia a diminuire con l’internazionalizzazione delle imprese e la globalizzazione dei mercati che rendono il modello distrettuale inadeguato, proprio in virtù del suo stretto legame con il territorio. Nell’ambito delle relazioni tra imprese si evolve il nuovo fenomeno economico delle reti caratterizzato da relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabili tra due o più imprese, formalmente e giuridicamente distinte, magari anche concorrenti, tra le cui attività esista o possa generarsi una qualche interdipendenza o un’esigenza di coordinamento, da realizzarsi con strumenti anche contrattuali.
I distretti produttivi e le reti di imprese erano realtà differenti, essendo i primi protagonisti dello sviluppo e della produzione locale, quindi strettamente collegati al territorio, quali referenti per le politiche industriali anche in vista dell’interazione con i soggetti pubblici; le reti, invece, prescindendo dalla territorialità, apparivano aggregazioni di imprese la cui disciplina necessitava di una definizione e regolamentazione civilistica.
La rete di impresa non coincide necessariamente con il distretto industriale in quanto caratterizzate, nella pratica, anche da ipotesi in cui si prescinde del tutto dall’aspetto della concentrazione territoriale e dalla specializzazione produttiva.
Le reti conservano, infatti, come preminente un profilo civilistico ed il contratto di rete è da ricondursi nell’alveo dei contratti di impresa.
Le reti differiscono dai distretti anche in quanto quest’ultimi sono diretti a realizzare economie esterne di agglomerazione, mentre le reti mirano invece alla
c.d.complementarietà interaziendale, configurando forme di aggregazioni funzionali alla crescita dell’impresa. Il fenomeno delle reti di imprese si era già manifestato come caratterizzato dalla presenza di un sistema di interdipendenze proprietarie e/o produttive, connesse a diversi sistemi di allocazione del potere decisionale, con carattere di sostanziale stabilità.
La rete appariva lo strumento strategicamente più adeguato a fronteggiare la drammatica insufficienza delle singole imprese nazionali, di fronte alla concorrenza dei mercati internazionali. Per superare tale sttao di cose particolarmente avvertita era l’esigenza di un intervento legislativo volto a regolare, in modo più dettagliato, il fenomeno della rete di imprese.
Ciò dapprima è stato realizzato con il Disegno di Legge n. 1644 c.d. “Bersani”, contenente “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”, che all’art. 24, precisava che «Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, tesi a “a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costruire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese; b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese; c)definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l’adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lett. a) [..]”e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese».
Il Disegno di legge non venne approvato. Fu necessario attendere l’art. 3, comma 4 ter, rubricato “Distretti produttivi e reti” del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, per avere una prima codificazione del contratto di rete tra imprese.
La disciplina introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 3, comma 4 ter, rubricato “Distretti produttivi e reti” del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, (c.d. “Decreto incentivi) convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, con l’intento di disciplinare le forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese ed eliminare ogni possibile assimilazione con i distretti produttivi, si proponeva la finalità di predisporre uno strumento contrattuale che consentisse alle aggregazioni cd. reticolari di imprese di accrescere ovvero di mantenere condizioni di equilibrio della gestione.
La rete consente, essenzialmente, alle piccole e medie imprese (PMI) di aggregarsi per costituire accordi atti ad instaurare una cooperazione inter-imprenditoriale tendenzialmente stabile, fondata su un nuovo modello di organizzazione, con l’intento di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, rimanendo soggetti economici formalmente e giuridicamente distinti ed autonomi, senza ricorrere, quindi, alla costituzione di una società o di un consorzio.
Lo strumento consente, altresì, alle piccole e medie imprese (PMI) di promuovere la crescita produttiva e del tessuto sociale dell’area territoriale in cui le medesime operano. Invero, fino all’avvento della rete d’impresa con l. 33/09, le piccole e medie imprese intraprendevano percorsi di crescita aziendale attraverso processi di aggregazione, concretantisi nella fusione di due o più imprese, la costituzione di consorzi o attraverso forme di collegamento negoziale.
Il coordinamento di rete veniva realizzato quindi nella pratica ricorrendo all’utilizzo di strumenti giuridici preesistenti quali, oltre i consorzi, società consortili, o contratti bilaterali o plurilaterali collegati tra loro in svariati modi, con struttura “a raggiera” con apposita costituzione di un centro d’impresa c.d. leader ed i nodi legati da contratti bilaterali con la stessa; ovvero con struttura “a filiera”, caratterizzata da un ciclo produttivo che si realizza attraverso rapporti sequenziali tra loro connessi in modo funzionale.
Il legislatore della rete, invece, ha configurato un fenomeno aggregativo di natura non gerarchica o societaria, consentendo alle piccole e medie imprese (collegare con la parte a capo)(PMI) di accrescere la propria competitività sul mercato senza nemmeno adottare quelle forme che implicano necessariamente un’integrazione di tipo strutturale, quali la fusione, con l’effetto di evitare l’inevitabile perdita di individualità ovvero il conseguimento di un’integrazione al livello inferiore di un gruppo societario. La conseguenza del venir meno dell’individualità consisterebbe, invero, nella perdita della capacità innovativa, in quanto nei mercati globalizzati la tendenza delle imprese di maggiori dimensioni e più dotate dal punto di vista finanziario è di avere una minore attitudine ad instaurare percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione delle piccole e medie imprese ad esse conglobate in gruppi societari.
La rete si costituisce nel momento in cui le relazioni di mercato si rivelano inadeguate, per gli eccessivi costi nel produrre beni o servizi che le imprese non sono in grado di produrre individualmente e per la ridotta flessibilità, a garantire la complementarietà, necessaria per conservare la competitività sul mercato. L e reti si costituiscono quando sussiste interdipendenza tra le attività economiche, concretantisi in investimenti specifici riguardanti i processi produttivi e tecnologici inerenti al prodotto o alla sua produzione, nell’ambito della distribuzione anche attraverso l’adozione di un marchio collettivo.
L’appartenenza al gruppo societario implica una forma di dipendenza economica per le piccole e medie imprese; l’interdipendenza differisce dalla dipendenza economica che è correlata al potere contrattuale e alla posizione ricoperta dall’impresa contraente sul proprio mercato.
Il legislatore ha, quindi, immaginato una rete con carattere in prevalenza cooperativo, che si concretizza in collaborazioni volte anche allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, tecnica o tecnologica. Il contratto di rete, in tal senso, integra un incentivo all’innovazione industriale e commerciale, sia per chi la produce per immetterla sul mercato, che per le imprese che devono acquistarla e, non disponendo individualmente delle risorse finanziarie necessarie, investono su tale obiettivo collettivamente con altre imprese che condividano la medesima esigenza, accrescendo in questo modo la propria capacità innovativa e competitività sul mercato stesso.
La disciplina del contratto di rete si aggiunge alle forme di aggregazione di imprese già presenti nel sistema, che sia sul piano contrattuale che su quello societario, costituiscono strumenti per promuovere la collaborazione tra imprese.
L’aggregazione di imprese, quale fenomeno di tipo economico, si caratterizza per autonomia delle imprese partecipanti, stabilità del rapporto che si instaura, coordinamento che si concreta in collaborazione ed interdipendenza.
Se questa, sotto l’aspetto economico, è l’esigenza comune perseguita dalle aggregazione di imprese, dal punto di vista giuridico però, tale fenomeno, seppur affermatosi da tempo nella prassi dei rapporti commerciali, presenta caratteri variegati, così come appare difficile tracciarne in modo dettagliato gli effetti giuridici.
L’introduzione nell’ordinamento giuridico della nuova figura del contratto di rete risponde all’attuale esigenza avvertita nel sistema industriale italiano di dettare una regolamentazione specifica, seppure l’operazione economica che caratterizza tale figura non ha ancora conseguito, nella prassi degli scambi commerciali, caratteri di tipicità sociale.
Il rischio di tale tecnica normativa è quello di aver posto in essere una semplificazione riduttiva riconducendo la variegata gamma di reti di imprese ad un’unica figura, snaturandone il carattere socialmente ibrido.
La realtà dei rapporti di rete si presenta, infatti, al suo interno con una fenomenologia complessa e variegata, per cui, seppur già in dottrina si fosse sostenuta la natura di ipotesi negoziale di contratto “trans-tipico”, quale figura ibrida tra contratto ed organizzazione, confacente sia ai contratti associativi che a quelli con comunione di scopo, l’ipotesi di un intervento legislativo volto a tipizzare il “contratto di rete” in una disciplina definita non era stato prefigurato né auspicato; invero, il ricorso alla teoria del contratto “trans-tipico” era espressione proprio della difficoltà di ricondurre in un dato schema tipico la complessità di rapporti ricondotti poi al contratto di rete.
La finalità perseguita dall’intervento del legislatore dovrebbe essere quella di determinare in una fattispecie giuridica un quadro di riferimento manifestatosi a livello sociale ed economico, e non quello di aggiungere un nuovo tipo contrattuale ai tipi già esistenti.
L’intervento legislativo in commento ha avuto l’effetto di incrementare il dibattito dottrinale sul tema, in quanto, implicando il medesimo una prevalenza dell’affermarsi di una prospettiva contrattualistica in tema di rete, trascurava la variegata realtà socio- economica dell’attività d’impresa, che poteva apparire come forzatamente ricondotta ed assorbita nel contratto di rete, con l’effetto di falsare la successiva eventuale evoluzione del sistema.
Nel dibattito che ha preceduto la redazione della normativa sulla rete, nel definire l’ambito potenziale dell’intervento legislativo, in un disegno di più ampio respiro rispetto a quello poi realizzato, il punto centrale veniva individuato nei profili civilistici delle reti societarie e contrattuali, ricomprendenti il collegamento tra contratti ed attività ed il contratto di rete, distinto dal contratto di gruppo, valutata l’opportunità di inserire specifici strumenti atti a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico, attraverso fondazioni associative per lo sviluppo tecnologico, con riferimento anche al diritto internazionale privato, con l’intento di integrare il Regolamento (CE) n. 593/2008 che non disciplinava le reti contrattuali.
La portata della normativa è stata diversa, e certamente meno ambiziosa. Il legislatore ha disciplinato il contratto di rete lasciando ampio spazio all’autonomia contrattuale delle parti nel definire il sistema di governance più adeguato al caso di specie; gli imprenditori contraenti possono, infatti, adottare la struttura ed il modello organizzativo, a cui corrisponde una determinata causa o la definizione degli obiettivi strategici che la rete si propone.
La possibilità di strutturare la rete in modo variegato, comporta diversi livelli di complessità organizzativa, essendo prevista come facoltativa l’istituzione dell’organo comune, come anche quella di un fondo patrimoniale comune, con rilevanti conseguenze in tema di rappresentanza della rete e regime patrimoniale.
L’assetto attuale della disciplina sul contratto di rete, infatti, si caratterizza per la scelta del legislatore di rendere meramente facoltativa l’istituzione del fondo patrimoniale comune, il quale diviene indispensabile soltanto nel caso di reti aventi soggettività giuridica (cd. reti-soggetto, anch’esse opzionali) unitamente all’organo comune.
Il fondo comune, infatti, inteso come dotazione patrimoniale per lo svolgimento dell’attività di rete, nella versione originaria della normativa era previsto come elemento necessario del contratto. Il ripensamento del legislatore in merito alla sua obbligatorietà è da rinvenirsi nell’esigenza di consentire la creazione anche di reti di imprese cd. "leggere", per mera finalità di scambio di informazioni, di natura tecnica o commerciale, o di prestazioni, di beni e servizi tra le imprese aderenti, forme di cooperazione che si estrinsecano essenzialmente tramite attività interna in cui l’elemento del fondo comune può reputarsi come superfluo.
Nonostante, infatti, la disciplina sul contratto di rete fosse orientata ad agevolare processi di innovazione organizzativa volti alla crescita delle imprese, nella versione originaria presentava alcuni aspetti critici.
Da ciò i numerosi interventi del legislatore che si sono succeduti muovendodall’impianto originario dell’art. 3, comma 4-ter ss. della Legge 33/2009, fino alla Legge 23 luglio2009, n. 99, che ha introdotto, tra l’altro, il riferimento al fondo patrimoniale delle disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. in tema di consorzio con attività esterna, nei limiti di compatibilità, nonché la disciplina sulla modalità di adesione di altri contraenti. Di poco successiva l’art. 42 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che rappresenta il completamento del tentativo di tipizzazione normativa del fenomeno economico della rete di imprese, anche in considerazione dell’ulteriore integrazione della disciplina, avvenuta con l’art. 45, comma 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 e, da ultimo, con l’art. 36, comma 4,
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La modifica apportata dalla Legge 122/10, è intervenuta sul testo introducendo come parti del contratto “più imprenditori” in luogo del prevedente previgente “due o più imprese”. La ratio di tale variazione nel testo della legge può essere rinvenuta nella volontà di confermare che fosse legittimato ad essere parte del contratto di rete anche l’imprenditore individuale, e non soltanto imprese organizzate in forma societaria. Coerentemente, la norma è stata modificata anche sul punto tanto da far venir meno la definizione di oggetto sociale, preferendola a quella di “oggetto della propria impresa”.
La novella del 2010 ha, inoltre, contribuito ad arricchire la nozione ed a specificare l’oggetto del contratto di rete: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»;. Con questa nuova definizione viene individuata in modo diverso la causa del contratto, mediante la dettagliata specificazione dell’insieme degli obblighi che le parti possono reciprocamente assumere con il contratto di rete ovvero, obblighi di collaborazione, scambio di informazioni o prestazioni ed ancora obblighi di esercizio in comune di attività.
Dal tenore letterale della disposizione, «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di [..]», è possibile immaginare la costituzione di una rete anche composta da due soli imprenditori, anche se è evidente che l’obiettivo dell’accrescimento, individuale e collettivo, della capacità innovativa e della competitività sul mercato può essere conseguito più facilmente in presenza di una eterogeneità degli interessi.
Sotto il profilo dell’oggetto è possibile, in base all’attuale disciplina, costituire diverse tipologie di rete: una forma leggera di rete, diretta allo scambio di informazioni o prestazioni, che integra un diretto riconoscimento legislativo di una tipizzazione di un contratto plurilaterale di scambio; una tipologia avente ad oggetto una collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese; una terza forma che si riferisce all’esercizio in comune di attività da parte delle imprese partecipanti alla rete.
Sul piano dell’oggetto perseguito dalle imprese riunite in rete, la ripartizione rispecchia l’introduzione, nel nostro ordinamento, di un modello contrattuale capace di ricomprendere formule organizzative diversificate che spaziano dallo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale alla collaborazione, ed ancora all’esercizio in comune dell’attività.
Sul piano causale, la tripartizione relativa all’oggetto del contratto di rete, può essere interpretata facendo riferimento ai diversi equilibri realizzabili tra interesse collettivo ed interesse individuale; invero, prevalgono gli interessi individuali nel contratto plurilaterale di scambio, mentre gli stessi si trovano in una posizione subordinata nei contratti di collaborazione, fino a soccombere nel caso di contratti di rete che contemplino, quale mezzo per conseguire lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività, l’esercizio in comune dell’attività.
Con la novella del 2012, in particolare, ai sensi del combinato disposto del comma 4-ter, terzo periodo, e del comma 4-quater, ultimo periodo, dell’art. 3 del D.L. 5/2009 è stato previsto che la rete dotata per contratto di un fondo comune e di un organo comune possa acquistare soggettività giuridica per scelta dei contraenti stessi. In tal senso, il legislatore del 2012ha previsto espressamente che l’acquisto della soggettività giuridica da parte della rete non avvenisse ope legis, bensì derivasse dall’esercizio di una mera facoltà concessa su base volontaria agli imprenditori partecipanti alla rete stessa mediante la stipulazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il testo normativo risultante dalle novelle, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dagli ambienti economici, ha ampliato la definizione e l’oggetto del contratto di rete, oggi in grado di ricomprendere tutte le manifestazioni di aggregazione tra imprese rinvenibili nella prassi, prevedendo oltre alla possibilità “di esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”, anche quella di “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio della propria impresa” ovvero di scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, rispondendo, in questo modo all’esigenza di costituire sia reti “più leggere” e semplici, che più complesse o “più strutturate”.
I numerosi interventi normativi a carattere correttivo susseguitisi nel tempo, seppur aventi effetto chiarificatore su alcuni aspetti, quali la soggettività giuridica opzionale della rete, hanno, nel contempo, lasciato dubbi interpretativi in relazione primariamente
al contenuto c.d. necessario del contratto di rete e quello soltanto “eventuale”, quindi possibile, a causa del rilevante ruolo riconosciuto all’autonomia privata.
Sussistono incertezze anche sull’ampiezza del potere gestorio attribuito all’organo comune, se da ritenere esteso anche alla gestione del fondo patrimoniale, seppur la legge sul contratto di rete prevede espressamente soltanto che l’organo comune, se presente, gestisca in rappresentanza della rete, in caso di soggettività giuridica. In guisa
, diversa in caso di singoli partecipanti, l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, non dispone nulla in merito alla gestione del fondo patrimoniale, che costituisce solo lo strumento atto a finanziare i singoli progetti.
I mezzi, infatti devono essere stabiliti in funzione dell’obiettivo prefissato dal programma di rete, in termini di adeguatezza, invero deve essere considerato contenuto minimo essenziale del contratto di rete, l’indicazione di cui alla lett. b) del comma 4-ter ovvero «l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi».
Tale previsione costituisce infatti elemento essenziale, in quanto necessario per far conoscere all’esterno lo scopo-fine perseguito dallo specifico programma di rete, considerando che il comma 4-ter stabilisce che «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato […..]».
Altro aspetto da evidenziare è l’incertezza perdurante in materia di regime patrimoniale e fiscale della rete, di responsabilità delle imprese aderenti per debiti anche nei confronti dei terzi.
La disciplina del contratto di rete, infatti, non prevede disposizioni dirette a tutelare nello specifico le imprese partecipanti alla rete nel caso di violazione degli obblighi assunti reciprocamente dagli stessi con il contratto di rete stesso. Estrinsecandosi, inoltre, l’attuazione del programma di rete nella maggior parte dei casi in un’attività comune di natura commerciale, ciò implica necessariamente rapporti con soggetti terzi estranei al contratto, per cui si è reso indispensabile affrontare la problematica relativa alla
responsabilità nell’ipotesi di inadempimento operato nei loro confronti da parte di una o più imprese retiste.
Gli aspetti problematici, derivanti in parte dalle lacune presenti nella disciplina, in parte dalla conseguente ampia autonomia concessa alle parti nella scelta della governance più adeguata nella progettazione del programma di rete, saranno trattati ed oggetto di commento nel successivo svolgimento del presente lavoro.
Contestualmente a questo aspetto, il presente lavoro si propone di verificare se sia prospettabile un contratto di rete quale strumento alternativo alla forma di società di capitali per lo svolgimento dell’attività di impresa commerciale, considerando l’ampio oggetto che risulta perseguibile “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”. In tal senso, nel testo normativo viene specificato che organo comune possa essere destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, per cui l’oggetto dell’attività d’impresa può essere sovrapponibile a quello delle società di capitali.
La costituzione di una rete in forma sostanzialmente societaria ovvero di una società che abbia adottato la forma di un contratto di rete in modalità di attuazione del contratto medesimo, prima della novella legislativa operata con Legge 23 luglio2009, n. 99, aveva suscitato dubbi relativi in particolare al profilo dell’istituzione di un fondo patrimoniale, alla luce di un mancato esplicito riferimento alla disciplina di cui agli artt. 2614 e 2615
c.c. sui consorzi con attività esterna.
L’effetto della Legge 23 luglio 2009, n. 99, rispetto al provvedimento normativo di poco precedente, è stato dirompente, in quanto il rischio collettivo di impresa non era più destinato a gravare sulle singole imprese, bensì sul fondo patrimoniale comune, con il conseguente riconoscimento del carattere dell’autonomia, tipico dei patrimoni degli enti collettivi.
Gli artt. 2614 e 2615 c.c., creavano un regime di responsabilità limitata a favore dei consorziati per le obbligazioni contratte in nome del consorzio, stabilendo che i terzi potessero far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile costituito con i contributi del consorziati. La trasposizione di tale regime nella disciplina legale sulla rete
di imprese dotate di fondo patrimoniale e di organo comune, assume l’ulteriore significato di limitare il rischio delle imprese aderenti alla rete del quale si trova gravato unicamente il fondo patrimoniale, se trattasi di obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete.
La rete può essere quindi munita di una dotazione patrimoniale autonoma, caratteristica propria degli enti collettivi; in questo modo il fondo comune costituisce patrimonio autonomo distinto da quello appartenente alle singole imprese in rete. L’acquisizione da parte della rete dell’autonomia patrimoniale perfetta, ha tra l’altro anche l’effetto di rendere il fondo patrimoniale insensibile alle vicende riguardanti le singole imprese partecipanti.
L’altro problema era costituito dal fatto che nella normativa antecedente alla novella del 2010, non erano specificati i poteri di rappresentanza dell’organo comune, il che poteva suggerire l’ipotesi di un’imputazione diretta alle imprese partecipanti dei diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti dall’organo comune, situazione non compatibile con la teoria di un regime di autonomia patrimoniale perfetta della "rete" in quanto tale. L’art. 42, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha quindi sancito che, qualora la presenza dell’organo comune sia previsto dal contratto, quest’ultimo debba indicare i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti ad esso, esplicitamente definito come mandatario comune. In tal senso, mancava ancora un regime di rappresentanza organica, in quanto in assenza di un’espressa previsione di una rete-soggetto, intesa come struttura organizzativa complessa unitaria, l’esercizio in comune di un’attività, da parte dell’organo comune, definito esplicitamente come mandatario comune, comportava il riferimento al mandato collettivo e alla relativa disciplina.
L’ulteriore passo compiuto, con il c.d. “Decreto sviluppo bis” nel 2012, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto, chiarendo i dubbi interpretativi rimasti dopo la novella di pochi mesi precedente, una modifica ed integrazione del comma 4-ter, prevedendo che «il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte” nonché inserendo nella
lett. e) l’inciso “ L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto».
Quando la rete consiste in un’organizzazione dotata di soggettività propria, l’organo comune può essere qualificato come organo in senso tecnico, legittimato a manifestare la volontà dell’intera rete-soggetto.
Da ciò discende che la rappresentanza nella rete si atteggia mediante un meccanismo comunque più snello rispetto all’organizzazione dell’organo amministrativo proprio della società, in quanto è sufficiente che il contratto di rete preveda l’istituzione dell’organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, e oltre ad indicarne il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale, debba specificarne i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;. La normativa, tra l’altro, prevede che debbano essere indicate nel contratto anche le regole relative all’assunzione delle decisioni dei partecipanti su materie o aspetti di interesse comune non rientranti tra i poteri di gestione conferiti all’organo costituito, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Nelle S.p.a. e nella S.r.l. l’organizzazione interna nonché la gestione dell’impresa, è disciplinata dalla legge, non potendo essere determinata in base di un atto imputabile alla volontà dei soci; in tal guisa la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, per la validità delle deliberazioni del quale l’art. 2388 c.c. richiede come necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richieda un maggior numero di presenti.
Xxxx amministratori è attribuito per legge nei confronti dei terzi un potere generale di rappresentanza della società, quindi non circoscritto soltanto agli atti rientranti nell’oggetto sociale. Nell’ambito della S.p.a. il potere di rappresentanza degli
amministratori risulta quindi distinto da quello di gestione. Il potere di gestione concerne l’attività amministrativa interna della società, lo svolgimento delle operazioni sociali, nonché la fase decisoria delle operazioni sociali stesse.
Il potere di rappresentanza riguarda, invece, l’attività esterna, consistendo nel potere di agire in nome della società manifestandone la volontà nei confronti dei terzi, con imputazione degli effetti alla società.
Nel contratto di rete, invece, la disciplina delle competenze dell’organo comune e delle sue modalità di funzionamento è completamente affidata all’autonomia negoziale degli imprenditori contraenti, non essendo imposto dalla legge alcun elemento. Ciò che rileva l’ampia libertà riconosciuta alle imprese retiste in sede di autonomia contrattuale, anche relativamente all’aspetto delle competenze dell’organo comune, delle sue modalità di funzionamento e quindi della rappresentanza della rete, con la necessaria specificazione che quando la rete abbia acquistato la soggettività giuridica, l’organo comune, quale autonomo centro di imputazione, agisce in rappresentanza della rete dando luogo ad una rappresentanza organica.
Il contratto di rete, con la costituzione del fondo patrimoniale comune, gode di una limitata responsabilità patrimoniale, analogamente alla S.p.a., nelle quali, ai sensi dell’art. 2325 c.c., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
L'autonomia patrimoniale perfetta consente di distinguere nettamente il “patrimonio” della società da quello dei soci, i quali si trovano in questo modo a rispondere delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti della loro quota di partecipazione alla società. I soci non sono chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali: la loro responsabilità è limitata, in xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx quota di partecipazione.
Senza la necessità di ricorrere alla costituzione di una società di capitali, la rete può svolgere un’attività commerciale, godendo di un’autonomia patrimoniale, mediante la costituzione del fondo patrimoniale comune, quindi di una responsabilità ad esso limitata, senza essere però obbligata alla fissazione di un capitale sociale minimo, alla nomina di amministratori, del collegio sindacale, alla redazione bilancio.
La normativa codicistica impone alle società di capitali una struttura complessa, in quanto la partecipazione sociale nel caso di S.p.a. deve essere rappresentato da azioni e, sensi dell’art. 2327 c.c., deve costituirsi con un capitale minimo non inferiore a cinquantamila euro.
Nella S.r.l., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Qualora nell’atto costitutivo non sia stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro; all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo, deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
La rete invece, come abbiamo anticipato, può istituire un patrimonio autonomo, seguendo due modalità alternative di conferimento, contributi, iniziali ed eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, con l’indicazione delle relative regole di gestione; ovvero consentire nel programma di rete, che l’esecuzione del conferimento avvenga anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c..
In ogni caso, la normativa sulla rete, in presenza di fondo patrimoniale comune, prevede l’applicazione degli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., con l’ulteriore specificazione che comunque per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Vi è da chiarire che il conferimento nella rete può essere anche diverso dal versamento in denaro, purché sia di valore corrispondente a quanto concordato e risultante da una perizia di stima, anche senza essere accompagnata da asseverazione con giuramento, non ritenendosi, in ordine alla disciplina del conferimento al fondo comune, necessaria l’estensione alla rete delle regole valevoli per il conferimento in società di beni in natura o di crediti proprie delle S.p.a. ed S.r.l., ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2343 e 2465 c.c.. Da ciò non pare evincersi la volontà di prescrivere una disciplina rigida per la procedura per l’acquisizione del conferimento, come invece avviene nel caso delle società di capitali, né dalla lettera della legge, né dall’uso dell’espressione “eventuali contributi successivi”, nella formulazione attuale lett. c) del comma 4-ter.
I contributi successivi consistono in somme di denaro che i contribuenti alla rete si obbligano a versare per fronteggiare ad eventuali esigenze finanziarie, che si manifestino nel corso del rapporto, con la finalità di consentire alla rete di disporre sempre di un patrimonio attivo
È, inoltre, obbligatorio per la S.p.a. che abbiano adottato il sistema c.d. tradizionale che prevede la presenza del collegio sindacale che svolge, in generale, una funzione di controllo interno sulla corretta amministrazione della società, vigilando, nello specifico, sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Circa l’aspetto relativo alla redazione del bilancio, la normativa sul contratto di rete, nulla impone in merito; la costituzione di una rete di imprese non obbliga a tenere una contabilità, né ad una misurazione periodica del valore patrimoniale investito, neanche nel caso in cui il complesso produttivo destinato al servizio della rete eserciti un’attività commerciale, ipotesi consentita dall’ampio oggetto individuato dal comma 4-ter.
Non è prevista come obbligatoria neppure la redazione del bilancio, essendo la rete in cui è istituito anche il fondo patrimoniale, tenuta soltanto a redigere, mediante l’organo comune, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, una situazione patrimoniale, con il solo vincolo di osservare, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni. La situazione patrimoniale deve essere poi depositata presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete“La situazione patrimoniale” costituisce un quid minus rispetto al bilancio della società, presupponendo in realtà solo la tenuta delle scritture contabili a mero inventario di attività e passività, necessarie alla sua predisposizione e assolve alla funzione essenzialmente informativa di consentire ai soggetti terzi che entrano in contatto con la rete, tramite la pubblicità legale consistente nel deposito presso il registro delle imprese, di essere edotti riguardo l’effettiva consistenza del fondo patrimoniale che è l’unico a rispondere delle obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete.
Il richiamo sotto condizione di procedibilità alle disposizioni relative al bilancio di esercizio, in base alla lettera della legge, è riferito soltanto alla modalità di redazione di detta situazione patrimoniale, non alla struttura o agli schemi formali. La rete può, quindi, dirsi libera anche dall’adempimento formale della redazione del bilancio d’esercizio.
È da segnalare anche la circolare n. 20/E della Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, del 18 giugno 2013, la quale ha chiarito, circa la rete che abbia optato per la soggettività, che la rete di imprese, per effetto dell’iscrizione de qua, diviene un nuovo soggetto di diritto (rete-soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario”, costituendo, infatti, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto nonché sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili.
L’acquisizione della soggettività giuridica delle reti comporta, quindi, la creazione di un soggetto dotato di una capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese retiste, in grado di realizzare autonomamente il presupposto d’imposta.
La circolare n. 20/E della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, del 18 giugno 2013, afferma anche che “Per quel che concerne, infine, i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, si ritiene che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società. Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, quindi, l’impresa aderente assume lo status di partecipante. La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune deve essere trattata quale “partecipazione” alla rete soggetto che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente.” L’aggregazione di una pluralità di imprese, attraverso il contratto di rete rientra, quindi, nello schema dello scopo comune avente natura lucrativa, con causa associativa, comportante il sorgere di una nuova soggettività giuridica, qualificabile anche in termini di persona giuridica, analogamente alla società di capitali.
Appare invero essenziale nell’ambito della disciplina del contratto di rete d’impresa, il ruolo svolto dall’autonomia contrattuale nella scelta della governance strutturale più adeguata allo specifico programma di rete concordato, nei limiti degli assetti organizzativi delineati tipicamente dal legislatore.
Negli ultimi anni gli imprenditori hanno adottato ampiamente la rete quale strumento di aggregazione, confermando la crescita costante nel numero di contratti di rete stipulati. L’ultimo monitoraggio del marzo 2018 di Info Camere, la società che gestisce il patrimonio informatico delle Camere di Commercio, ha rilevato, infatti, una crescita del più del 124% del numero di contratti di rete conclusi nell’ambito del tessuto produttivo italiano, da marzo 2015 a marzo 2018, coinvolgendo più del 174% delle imprese, che si traduce in oltre 27 mila aziende coinvolte, in maggior percentuale nel settore manifatturiero, uniformemente distribuite sull’intero territorio nazionale.
Nel prosieguo della trattazione, verranno analizzati i profili giuridici attinenti alle reti d’impresa relativi agli aspetti più salienti della disciplina, in modo da disporre degli elementi necessari all’indagine relativa al possibile impiego del contratto di rete quale strumento alternativo alla forma di società di capitali per lo svolgimento in comune dell’attività di impresa commerciale.
CAPITOLO I
RATIO DELLA NORMA IN TEMA DI CONTRATTO DI RETE E PROFILI STORICI
1.1 Il contratto di rete d’impresa e la sua evoluzione normativa. - 1.2 Il contratto di rete: un nuovo strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Rilevanza applicativa dei contratti di rete. – 1.3 Il contratto di rete. Profili strutturali e funzionali. – 1.4 Figure affini: consorzio, ATI, GEIE, gruppi di società, joint ventures.
1.1 Il contratto di rete di imprese viene definito dalla dottrina dominante come
«quell’insieme di relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, anche concorrenti, tra le cui attività esista o si generi una qualche interdipendenza ed emerga dunque un’esigenza di coordinamento, alla quale la rete risponda ricorrendo a strumenti di governo diversi, formali e informali, contrattuali e non»1.
Il contratto di rete ha trovato ingresso nel nostro ordinamento con una specifica disciplina con l’art. 3, co. 4 ter, rubricato “Distretti produttivi e reti” del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, (c.d. “Decreto incentivi) convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi2; la finalità che si propone questo nuovo strumento contrattuale è consentire alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un’organizzazione come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali.
Si è introdotta una disciplina di diritto positivo per quel fenomeno di aggregazioni reticolari di imprese, già noti come soggetti economici nella prassi commerciale, ma
1 Cfr., P. IAMICELI, Le reti d’imprese: modelli contrattuali di coordinamento, in Reti d’imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, a cura di X. Xxxxxxx, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 128; tale definizione era stata mutuata da quella di network formulata n precedenza in X. XXXXXXX, Introduction: The Research Agenda for Implicit Dimensions of Contracts, , in Implicit Dimensions of Contract: Discrete, Relational and Network Contracts, Oregon, 2003, p. 1 ss.
2 G.U., 11 aprile 2009, n. 85.
difficilmente inquadrabili in uno schema legale definito, in particolare sotto l’aspetto concernente gli effetti giuridici3.
Si era avuto un primo tentativo di definire il fenomeno del contratto di rete con il Progetto Xxxxxxx, rientrante tra i decreti sulle liberalizzazioni del 2008 (Atto Xxxxxx, x.0000, art. 24): si trattava di un d.d.l., rimasto inattuato, che indicava soltanto principi guida, riservando all’emanazione della legge delega, l’individuazione delle reti di impresa e la disciplina dei rapporti di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese; ciò che si desumeva comunque era che la rete avesse una propria personalità giuridica, quindi un ente nuovo nel nostro panorama imprenditoriale4.
Circa le normative succedutesi nel tempo, nel 2008 l’art. 6 bis della Legge 6 agosto 2008,
n. 133 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, prevedeva per le reti di impresa l’estensione nell’applicazione di alcune agevolazioni fiscali previste per i distretti produttivi, anche “al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”, le aveva definite, al comma 2, come «libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali»5.
Veniva affidata a successivi provvedimenti normativi il compito di stabilire, quali fattispecie di distretti e, quindi di reti di impresa, fossero destinatari della suddetta disciplina, nonché di definire se anche le reti, analogamente ai distretti avessero ricevuto l’assegnazione di una soggettività6, mediante la quale fosse possibile instaurare rapporti
3 Per la dottrina antecedente la normativa del 2009, P. IAMICELI, Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento, cit., p. 120 ss.; X. XXXXXXX e P. IAMICELI, Le reti di imprese per la fornitura di servizi alle PMI tra innovazione e crescita imprenditoriale, in Reti di imprese. Scenari economici e giuridici, Torino, Xxxxxxxxxxxx, 2007, p. 295 ss.; C. CREA, Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 20 ss.; X. XXXXXXXX e X. XXXXXXXX, Evoluzione dei sistemi economici ed aggregazioni economico produttive, in Reti di imprese. Scenari economici e giuridici, 2007,
p. 17 ss.; X. XXXXXXX, Efficienza contrattuale e reti di imprese, in Reti di imprese. Scenari economici e giuridici, 2009, p. 331 e ss.; X. XXXXXXXX, Brevi note sulle reti di imprese tra concorrenzialità e concorrenza, in Reti di imprese. Scenari economici e giuridici, 2007, pp. 375 e ss.
4 X. XXXXXXX, Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall’istituzione al contratto, in Contr. impr., 4/5, 2010, p. 951 ss.
5 M. R. XXXXXXX, Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali. Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam... quam reperire, in Obbligazioni e Contratti, 2009, p. 951.
6 L’attribuzione di una soggettività veniva desunta dall’art. 1,comma 368, lett. b )della l. 266/2005, come modificata dal Dl 112/2008, che relativamente alla disciplina amministrativa: prevede che «1) al fine di
unitari e complessivi con la P.A., in modo tale che gli atti e procedimenti fossero contestualmente riferibili a tutte le imprese del distretto medesimo. Tale disciplina si riteneva però riconducibile alla realizzazione di un obiettivo di mera semplificazione dei procedimenti, rassomigliante più ad una forma di rappresentanza legale e di centro di gestione dei dati, che ad un centro di imputazione di diritti ed obblighi7.
Il legislatore del 2009, ha delineato in chiave privatistica, la nozione del contratto di rete; l’art. 3 comma 4 ter l. 33/2009, nella sua versione iniziale chiariva come «con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato».
La rete si costituiva, quindi mediante un contratto plurilaterale a contenuto obbligatorio, avente ad oggetto l’esercizio in comune di una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato; si ricontrava che la costituzione di un contratto di rete non desse luogo alla nascita di un soggetto collettivo, come confermato dalla lett. e) che prevedeva «l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete», che faceva propendere per un’organizzazione non soggettivizzata e strumentale all’attuazione di un programma comune di rete. Ne risultava una «una sorta di figura autonoma di rapporto
favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonchè per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero».
7 X. XXXXXXX, Xxxxx reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in I Contratti,
2009, p. 928.
associativo, e intermedia tra il mero contratto di collaborazione, per così dire, e l’organizzazione societaria (della quale non presenta la struttura) intermedia tra mero contratto»8.
Si sviluppò un dibattito in dottrina sulla modalità in cui il legislatore era intervenuto sul contratto di rete, in quanto fin da subito ci si è domandati se avesse adottato il modello contrattuale ovvero quello organizzativo, non societario, dotato di una soggettività giuridica, seppur limitata9.
La disciplina del contratto di rete è stata oggetto di ripetuti interventi che si sono succeduti in un brevissimo lasso di tempo; invero, la L. 23 Luglio 2009, n. 9910, è intervenuta pochi mesi dopo della sua entrata in vigore, apportando alcune modifiche all’art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, tra le altre, sostituendo la lettera a) del comma 4-ter, sugli elementi da indicare nel contratto, prescrivendo fossero il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete, in luogo della generica indicazione della denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete, previsto originariamente; in questo modo gli elementi caratterizzanti la rete di impresa consistevano nella natura contrattuale dell’accordo e della riconduzione dello stesso alla categoria dei contratti plurilaterali aperti con comunione di scopo11.
La lettera b), qualificando ulteriormente la causa del contratto di rete, veniva inoltre riscritta, nel seguente modo: l'indicazione «degli obiettivi strategici e» delle attività comuni poste a base della rete «che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato», in luogo di quanto più genericamente previsto antecedentemente dalla l. 33/2009 che richiedeva più genericamente “l'indicazione delle attivita' comuni poste a base della rete”.
8 Cfr. X. XXXXXXX, Xxxxx reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, cit., p. 930.
9 Si sofferma in particolare su tale distinzione X. XXXXXXX, Una prospettiva analitica su reti d'imprese e contratti di rete, in I contratti, 2010, p. 87 ss.
10 Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136.
11 G. VILLA, Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale, in AA. VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di P. Iamiceli, Il Mulino, Bologna, 2009, Giappichelli,
p. 110 ss.; contra X. XXXXXX, Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale, in Contr. impr., 2010,
p. 169, secondo il quale il contratto di rete può avere una struttura bilaterale o plurilaterale.
Assumeva poi rilevanza per l’istituto de quo la lettera c), in quanto avente ad oggetto l’individuazione del cd. programma di rete, con l’indicazione delle risorse necessarie a perseguirlo, attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune con l’aggiunta di una specificazione, secondo cui allo stesso si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c., sul fondo consortile e la responsabilità verso i terzi. Quest’ultima aggiunta normativa consentiva di fare riferimento alla cd. “rilevanza reale” dell’autonomia patrimoniale del fondo della rete, altrimenti configurabile alla stregua di una mera comunione di diritti12; con tale emendamento, quindi si è consentito anche agli imprenditori aderenti ad una rete di imprese di poter beneficiare delle limitazioni di responsabilità concesse agli aderenti ad una struttura di tipo consortile, dotando, contemporaneamente il fondo della rete di autonomia e della separatezza patrimoniale, necessarie per offrire maggiori garanzie a terzi ed eventuali nuovi aderenti.
Veniva inoltre abrogato l’art. 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modifiche, dalla L. 30 Luglio 2010, n. 122, ha apportato alcune integrazioni alla normativa, risparmiata dalle successive leggi di riforma, dando all’oggetto del contratto di rete la struttura caratteristica attuale con la modifica dell’art. 4-ter, a tenore del quale «con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale
12 Cfr. P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, 2009, p. 63 ss.
comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso...».
Con questa nuova redazione del testo normativo, il legislatore ha elaborato la figura del contratto di rete, ripondendo alle aspettative e sollecitazioni di parte della dottrina13 ed ha offerto una definizione del contratto di rete più chiara ed ampia, in grado di ricomprendere tutte le manifestazioni di aggregazione tra imprese rinvenibili nella prassi. Ha ridefinito, in particolare, ampliandolo, l’oggetto del contratto di rete, prevedendo oltre la possibilità di esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, anche quella di collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio della propria impresa ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, valutando - in questo modo - l’esigenza di costituire sia reti “più leggere” e semplici, che più complesse o “più strutturate”14.
In particolare si segnala una correzione parziale dello scopo stesso del contratto di rete, al fine di consentire anche agli imprenditori individuali di aderire alla rete di impresa: invero, premesso che generalmente si ritiene che di oggetto sociale si possa parlare solo in riferimento alle impresa con forma societaria, l’obbligo per le imprese di «esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali» è stato sostituito con quello di «collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di
13 In particolare, X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca di un problema?, in I Contratti, 2009, 10, pp. 936 ss. il quale affermava «Ma al di là dell’uso improprio di origliate categorie aziendalistiche, resta il dubbio che la expressio causae, se questo era l’obiettivo, sia priva della necessaria accuratezza. Vi è in più il sospetto che si tratti soltanto di formula propagandistica, inutile ai fini civilistici […].L’opera di ingegneria genetica del legislatore ha prodotto una fattispecie che non arriva ad essere autenticamente trans-tipica né tanto meno nuova»; X. XXXXXXX, Il contratto di rete, Il Mulino, Bologna 2009 p. 35 ss. Per una analisi delle lacune e criticità persistenti pur dopo la l. 99/2009, X. XXXXXXXX, La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, in Corr. merito, 2010, fasc. 5, p. 25 ss.; circa il dibattito in dottrina, si segnalano anche i contributi di X. XXXXXXXXXXXX, Reti di impresa e contratto di rete,in I Contratti, 2009, p. 915 ss., in particolare, X. XXXXXXX, Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo, in I Contratti, 2009, p. 951 ss.
14 X. XXXXXXX, La Rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, in Contr. impr., 2011, p. 541.
natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa»15.
L’oggetto del contratto di rete risulta quindi più ampio, essendo destinato non più soltanto al perseguimento e all’esercizio in comune di una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali per accrescerne la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, come nella versione originaria dell’art. 3 comma 4 ter l. 33/2009, bensì anche a differenziare le attività di impresa, mediante scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, consistenti in forme di collaborazione «in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese»16.
La collaborazione in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese, oltre che presupporre una partecipazione in quote diverse17, può concretizzarsi nella creazione di un marchio comune, nella definizione di una politica dei prezzi, nella creazione di gruppi di acquisto. Lo scambio di informazioni si può realizzare quando più imprese demandino ad una sola o ad un consorzio un’attività di ricerca, regolando, attraverso un contratto di rete, le modalità condivisione degli esiti della ricerca stessa, e, nel caso di imprese che operino nello stesso settore può altresì concretizzarsi nella decisione di condividere informazioni commerciali al fine di per incrementare la loro competitività o sistemi di conoscenze legate alle tecniche di produzione18.
15 Parte della dottrina ravvisa nell’aver posto in primo piano il “collaborare” rispetto all’esercitare in comune” una o più attività, collocato dalla norma in terza posizione, sembra testimoniare la scelta del legislatore di non dare una natura determinata all’istituto, ricomprendendovi tutte le possibili forme adottate nella prassi per dar luogo a reti economiche, X. XXXXXXX, La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, cit., p. 536.
16 X. XX XXXXX, I contratti di rete tra imprese, in Riv. not., 2011, 1, p. 201.
17 X. XXXXXXX, La Rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, cit., p. 536; secondo l’autore, il termine “collaborare” è un concetto economico, più che giuridico, e nell’averlo posto all’inizio nell’esposizione della norma, comporta una presunzione di una impresa leader ovvero un dominus coadiuvato da uno o più collaboratori, con la conseguenza di porre problemi di individuazione del contenuto giuridico del contratto di rete, se misto (a.t.i., franchising e subcontratti, subfornitura ne diverrebbero tutti i possibili contenuti) o un contratto dal contenuto originale, un nuovo transtipico; sulla natura del contratto di rete, X. XXXXXXX e P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, in Obbligazioni e contratti, 7, 2009, p. 597 ss.; X. XXXXXXXX, La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, in Notariato, 2, 2010, p. 193.
18 G. VILLA, Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale, cit., p. 103 ss. Sulla causa di scambio nelle reti, X. XXXXXXXXXXX, Xxxx e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza, in AA.VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2009, p. 393; A.
Dottrina dominante19 ritiene che dalla riforma del 2010 il contratto di rete costituisca una figura contrattuale di natura transtipica, rappresentando non soltanto un nuovo tipo contrattuale di rete di impresa, bensì, essendo stato arricchito di una disciplina dal modello flessibile, in grado di rispecchiare programmi e moduli organizzativi diversi, collocabili tra quella generale del contratto e quella del singolo tipo, potendo assolvere a funzioni plurime coincidenti con uno o una pluralità di tipi esistenti ovvero dar luogo contemporaneamente alla creazione di nuovi tipi contrattuali. Tale ampiezza di intenti, consente, da un lato, l’impiego di modelli contrattuali già esistenti, connotandoli di un più spiccato “senso reticolare”, mentre, dall’altro, di combinare più figure causalmente definite, per costituire reti di imprese complesse, in grado di governare segmenti, anche rilevanti, della filiera produttiva20.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, come modificato D.L. n. 78/2010, è stata prevista solo come facoltativa l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, nello stesso modo in cui risulta facoltativa l’istituzione dell’organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso; queste scelte legislative, hanno creato profondi problemi interpretativi sull’inquadramento giuridico del contratto di rete, in quanto si viene a creare una situazione in cui accanto a strutture reticolari complesse dotate di fondo patrimoniale ed organo comune, indirizzate a creare costantemente rapporti con soggetti terzi, possono sussistere reti dal modello contrattuale più leggero la cui gestione è affidata ai singoli amministratori delle imprese aderenti, o in modalità oversourcing21.
Sotto il profilo dell’oggetto, quindi si parla addirittura di una tripartizione, corrispondente a tre diverse tipologie di rete: una forma di rete che si presenta più leggera in quanto diretta allo scambio di informazioni o prestazioni, concretizzandosi
XXXXX, Reti contrattuali tra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa, in AA.VV. Le reti di imprese e i contratti di rete, cit., p. 177 ss.
19 Sulla natura transtipica del contratto di rete, tra gli altri, X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, in I contratti, 12, 2010, p. 1145; G. VILLA, Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale, cit., p. 107; X. XXXXXXX, I contratti di distribuzione come "contratti di rete", in Obbligazioni e contratti, 3, 2009, p. 225.
20 Cfr., X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1145.
21 X. XXXXXXXX, Organo comune e fondo patrimoniale del contratto di rete: problematiche civilistiche e fiscali, in Il Fisco, 2016, 7, p. 630 ; X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1148 ss.; X. XXXXXXX, La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società ?, cit., p. 541.
nella tipizzazione di un contratto plurilaterale di scambio, che trova un riconoscimento legislativo diretto, con una specifica disciplina, ma ancora incompleta; in tal senso, si può dire che abbia in tal modo trovato tipizzazione una forma di contratto plurilaterale di scambio, considerando quanto si esporrà nel prosieguo della trattazione in ordine alla natura giuridica del contratto di rete 22.
Quando la rete abbia ad oggetto lo scambio di prestazioni, non configurandosi queste come scambi puramente bilaterali, si introduce l’importante novità di concepire la possibilità di prestazioni effettuate dai partecipanti a favore della collettività non soggettivata.
Un’altra forma di “rete” che può definirsi più complessa è quella avente ad oggetto la collaborazione, come auspicato dai primi commentatori al testo del 200923. La terza forma si riferisce infine all’esercizio in comune di attività da parte delle imprese facenti parte della rete24 denotandosi – in tale ipotesi – una più intensa forma di collaborazione fra gli aderenti.
La normativa attuale non si riferisce espressamente alla natura lucrativa o meno dell'attività svolta. Il D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, non ha riprodotto il riferimento alla natura economica delle attività esercitate, come invece originariamente stabilito nella versione iniziale dell’art. 3 comma 4 ter l. 33/2009, espressione della volontà del legislatore del 2010 di ampliarne l’ambito di applicazione della disciplina, che quindi può ricomprendere sia le imprese sociali che quelle operanti con la forma giuridica di enti senza scopo di lucro, potendo ricomprendevi quindi, anche il settore della ricerca.
Con il D.L. 22 giugno 2012 n. 8325, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012
n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” e con la novella di cui all’art. 36, commi 4 e 5, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione
22 X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learnig by doing?, cit., p. 1147.
23 La causa di collaborazione del contratto di rete era stata proposta da X. XXXXXXX, "Introduzione" in Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, cit., p. 1148; A. DI MAJO, Contratti di rete, doveri di cooperazione e prospettive di tutela, in AA.VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2009, p. 269. 24 X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 149, secondo il quale, leggendo la tripartizione sul piano causale, facendo riferimento ai diversi equilibri tra interesse collettivo ed interessi individuali, ritiene che questi ultimi prevalgano nel contratto plurilaterale di scambio, mentre soccombono o si collocano comunque in posizione subordinata nei contratti di collaborazione ed ancor più in quelli caratterizzati dall’esercizio in comune dell’attività.
25 Supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012.
17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”26, convertito in legge il 17 dicembre 2012 n. 221, la disciplina relativa al contratto di rete è stata ancora riformulata, mediante specificazioni ed incrementata da ulteriori fattispecie, che l’hanno resa ancora più complessa ed articolata.
In particolare, è presente una prima apertura nel senso di introdurre nel testo normativo l’istituto della soggettività giuridica, prevedendo che, ai sensi del combinato disposto del comma 4-ter, terzo periodo, e del comma 4-quater, ultimo periodo, dell’art. 3 del D.L. 5/2009, come novellato, la rete di imprese contrattualmente dotata di un fondo comune e di un organo comunque possa acquisire, per scelta dei medesimi contraenti, soggettività giuridica. Infatti , il legislatore del 2012 ha precisato al comma 4 ter, come ora formulato, che l’acquisto della soggettività giuridica non avvenga ope legis, bensì, derivi dall’esercizio di una mera facoltà concessa agli imprenditori della rete, quindi su base volontaria e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma quater come modificato dagli interventi legislativi del 2012 (in particolare, della L. n. 221/2012 di conversione, con modifiche, del D.L.n.179/2012), acquistabile stipulando il contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 827.
1.2 L’istituto della rete d’impresa ha la funzione di agevolare le piccole imprese che vogliano intraprendere percorsi di crescita aziendale e rafforzamento con funzione anticompetitiva. Tale obiettivo, prima della l. 33/09, veniva raggiunto attraverso processi di aggregazione, realizzati in forma più strutturata, mediante la fusione di due o più imprese, ovvero con modalità più leggera, attraverso forme di cooperazione tra imprese, quali consorzi. In tal senso, lo strumento consortile, sotto forma di cooperazione inter-
26 D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.» (G.U. Serie Generale n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208).
imprenditoriale, veniva utilizzato proprio per quelle forme di coordinamento oggi descritte in chiave di coordinamento di rete27.
Invero, il coordinamento di rete, fino al 2009 veniva realizzato utilizzando una pluralità di strumenti giuridici, quali, oltre ai consorzi, società consortili, accordi formali o informali, contratti plurilaterali o bilaterali, di fatto coordinati tra loro in svariati modi28. A tal proposito si è detto che nell’ipotesi di rete costituita attraverso contratti collegati,
«morfologicamente tali reti possono essere a raggiera, con un centro costituito dall’impresa leader e i nodi legati da contratti bilaterali con essa, ovvero a filiera, dove invece il ciclo produttivo si realizza attraverso una serie di rapporti sequenziali tra loro funzionalmente connessi»29.
La pluralità di tecniche adottare per realizzare il coordinamento erano quindi funzionali a soddisfare i diversi tipi di interessi dei soggetti coinvolti, in quanto a seconda del tipo di coordinamento e dei vincoli che si intendeva assumere, si prediligeva la soluzione giuridica più appropriata.
Il sistema industriale italiano è caratterizzato dal cd. nanismo delle imprese30, consistente nella frammentazione dell’attività economica in un numero molto elevato di aziende di ridotte dimensioni, che costituiscono un ostacolo alla internazionalizzazione, rendendo più difficile lo sviluppo di tecniche o prodotti innovativi, con l’effetto di limitarne l’efficienza.
27 X. XXXXXXXX, Consorzi e società consortili, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di X. Xxxx e X. Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Milano, 1985, p. 31.
28 Sulla pluralità delle tecniche di aggregazione, X. XXXXXXX e P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., p. 595.
29 Cfr. P. IAMICELI, Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento, in Reti di imprese tra regolazione e norme sociali: nuove prospettive tra diritto ed economia, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 125; definizione recuperata da X. XXXXXXX, Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro, in Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo, a cura di X. Xxxxxxx e P. Iamiceli, Il mulino, Bologna, 2007, p. 428.
30 X. XXXXXXX, Distretti industriali, reti di impresa e strumenti di finanziamento: riflessioni sulle prospettive del capitalismo familiare italiano, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx x X. X. Xxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 3 ss.
In passato si era assistito alla nascita della grande impresa-rete, che pur conservando al suo interno funzioni strategiche, operava nel mercato attraverso una rete stabile di associate, di fornitrici, di venditori ed altri produttori31.
Con il passare del tempo, accanto alla grande impresa di rete, si è registrata, comunque l’affermazione di relazioni reticolari e di coordinamento tra piccole e medie imprese, riconducibili in parte all’alleggerimento delle grandi organizzazioni integrate, dovuto alla necessità di ridurre i costi e i rischi della rigidità, nonché dall’esigenza delle imprese di conseguire economie di scala idonee a renderle competitive, adeguando la loro struttura alla globalizzazione che necessita di piattaforme di relazioni sempre più complesse ed articolate, inaccessibili alle imprese di piccole e medie dimensioni32.
Il contratto di rete è da ricondurre alla categoria degli accordi formali, ipotesi che hanno trovato maggiore applicazione nel sistema italiano, rispetto ai processi di fusione; l’acquisizione di un vantaggio competitivo può essere raggiunto dalla singola impresa, utilizzando i collegamenti con altri soggetti, in particolare con altre imprese, soddisfacendo l’esigenza di cooperazione, in assenza di integrazione proprietaria.
Le reti di impresa costituiscono quindi forme di collaborazione per lo svolgimento di attività economica attraverso uno o più progetti industriali che non richiedono l’integrazione proprietaria delle imprese partecipanti, in quanto l’attività finisce per riflettere forme di interdipendenza funzionale che si concretizza in una condivisione parziale del rischio di impresa, rimanendo infatti le imprese giuridicamente indipendenti33.
La rete di impresa ha quindi rappresentato uno strumento complementare al gruppo caratterizzato invece proprio dal controllo proprietario e da una limitata indipendenza dei
31 X. XXXXXXXX e X. XXXXXXX, Ragioni e contenuto del libro: guida alla lettura, in Reti di impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico, Il sole 24 ore, Milano, 2008, p. 1.
32 M. R. XXXXXXX, Reti di impresa e contratto di rete, in I Contratti, 2009, p. 957; X. XXXXXXXXXXX e X. XXXXXXX, Forme di reti: un insieme diversificato, in Reti di impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva e di assetto giuridico, a cura di AIP - Associazione Italiana della Produzione, Milano, Il sole 24 ore, 2008, p. 35.
33 X. XXXXXXX, Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p. 115 ss.; X. XXXXXXX, Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 34 ss. per un’analisi del ruolo dell’interdipendenza nella rete di imprese.
soggetti che vi appartengono34. È dal carattere della complementarietà caratteristica dell’evoluzione moderna del sistema produttivo che è derivata la formazione di gruppi e consorzi35.
L’impiego della rete era stato da tempo invocato come possibile soluzione alla crisi delle piccole imprese, al fine di agevolare l’accesso alle risorse importanti, quali sistemi di innovazione e di conoscenza fino a quel momento inaccessibili o accessibili con difficoltà a causa dei costi eccessivi per le singole imprese. In particolare, le imprese di piccole dimensioni, anche a causa dell’opposizione degli intermediari che si frappongono tra di esse e la grande impresa, non hanno accesso alle catene globali del valore (global supply chains), che moltiplicano le opportunità di crescita ed innovazione36.
Le associazioni di categorie da tempo richiedevano interventi legislativi finalizzati a favorire le aggregazioni reticolari, che apparivano come la risposta più adeguata alla criticità ed insufficienza delle singole imprese nazionali, nei confronti anche della concorrenza internazionale37.
Gli strumenti utilizzati, infatti apparivano insoddisfacenti, in quanto si trattava di forme giuridiche non in grado di offrire risposte adeguate alle reti di impresa38; gli strumenti utilizzati dalle imprese non risultavano funzionali a garantire, da un lato, la stabilità del coordinamento e dall’altro la facilità di relazione tra i vari soggetti aggregati, a causa, in particolare, della relatività degli effetti del contratto e l’instabilità del coordinamento realizzato attraverso il solo collegamento negoziale.
34 Cfr. X. XXXXXXX, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in I Contratti, 2009, p. 915.
35 Anteriormente al codice civile del 1942, il dibattito sulla natura degli accordi, aveva già evidenziato la complementarità tra reti e gruppi, identificando le prime con la figura consortile; nello specifico, si veda X. XXXXXXX, I Consorzi commerciali, in Nuovo dig. it., III, Torino, 1938, p. 957, il quale sosteneva che «gli accordi che hanno come fine ultimo la disciplina della concorrenza possono essere classificati da un punto di vista giuridico in due categorie fondamentali[…]i primi accordi vengono denominati contratti di consorzio, i secondi contratti di gruppo» L’autore evidenziava, poi siano varie le differenze intercorrenti tra consorzi e gruppi «in quanto nel consorzio, le imprese restano pienamente libere nello svolgimento delle loro attività produttiva, se questa non costituisca oggetto degli obblighi consorziali, mentre ne gruppo ricorre una completa dipendenza delle imprese raggruppate dalla capo-gruppo o dalla impresa controllante»; vedi anche X. XXXXXXXXX, I Consorzi volontari tra imprenditori, Xxxxxxx, Milano, 1937, p. 37; X. XXXXXXXX, Il diritto delle unioni di imprese (consorzi e gruppi), a cura di X. Xxxxxx, Padova, 1934, p. 67.
36 X. XXXXXXX, Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento, cit., p. 116.
37 X. XXXXXXX, Contratto di rete e sviluppo dell'impresa, in Obbl. contr., 2009, p. 390 ss.
38 X. XXXXXXX e P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., p. 597.
Si aggiunga, la rigidità, gli eccessivi oneri organizzativi e le ambiguità di disciplina proprie del modello consortile, e contemporaneamente la non adeguatezza del modello societario39.
Una prima attenzione del legislatore italiano al fenomeno delle reti di impresa si è avuto con l’art. 6 bis, Dl 112/2008 che aveva previsto, come già esposto, (§ 1.1) l’estensione anche ad esse delle disposizioni riguardanti i distretti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzassero le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese da stabilire con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite e delle catene di fornitura; quelle da estendere erano principalmente disposizioni riguardanti agevolazioni fiscali.
1.3 Il contratto di rete si presenta come uno strumento che le imprese possono utilizzare per accedere direttamente al mercato, mediante l’apertura di nuovi canali di sbocco
39 X. XXXXXXX, Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro, cit., p. 426, in cui l’autore, auspicando una riforma legislativa, affermava che « ove adeguatamente disegnate, le reti contrattuali possono favorire la collaborazione tra più imprese operanti lungo la stessa filiera produttiva, promuovere l’innovazione organizzativa e quella industriale. Evidenziano l’interdipendenza di operazioni economiche collegate,19 consentono di ridurre e meglio controllare l’opportunismo post-contrattuale gene-rato da elevato livello di investimenti specifici, assicurano criteri di entrata e di uscita più flessibili, possono agevolare il coordinamento rispetto a transazioni con terzi esterni alla rete, abbiano essi il ruolo di finanziatori ovvero di erogatori di servizi. Tali vantaggi dipendono in buona misura dal disegno della rete e, dunque, se l’attuale sistema del diritto dei contratti d’impresa non consente di raggiungerlo occorre procedere ad una riforma che consenta alle imprese di avvalersi di un modello organizzativo nuovo, a carattere transtipico, applicabile dunque a diverse tipologie contrattuali dalla vendita alla subfornitura, dall’appalto alle joint ventures, dal franchising alla concessione di vendita, dal consorzio all’associazione temporanea di impresa. Le reti contrattuali indagate nella ricerca rivelano alcune debolezze dal punto di vista del modello di governo. Il diritto dei contratti ancora organizzato intorno al paradigma del-la transazione isolata fatica a disciplinare fenomeni di inter-dipendenza contrattuale. Una seconda debolezza concerne la capacità di disciplinare relazioni in cui coesistono cooperazione e competizione, dove le imprese possono collaborare per alcune fasi e competere su altre, ovvero collaborare per la produzione di alcuni prodotti e servizi e competere in relazione ad altri».
ovvero il rafforzamento di quelli preesistenti, in misura maggiore a quanto sia necessario per produrre utilità e servizi destinati al singolo aderente; il fine è quello di agevolare le imprese a potenziare le rispettive opportunità commerciali40.
La disciplina sul contratto di rete, pur non descrivendo l’intero ambito del fenomeno delle reti contrattuali di impresa, costituisce il presupposto di una successiva evoluzione della normativa in un quadro di riforma sistematica, in ambito europeo che domestico. Collocandosi la disciplina delle reti di impresa come un modello transtipico in posizione intermedia, il contratto di rete nella versione di tipo plurilaterale, invero, contribuisce ad integrare la scarna disciplina presente nel codice civile, mentre la natura dei partecipanti e la causa di collaborazione rendono la disciplina applicabile analogicamente ai contratti plurilaterali nominati ed innominati tra imprese. Il risultato è la possibilità di costituire contratti di rete a causa mista, caratterizzati dalla combinazioni di funzioni diverse41.
In altri termini sarebbe possibile porre in essere contratti nel quale si uniscono caratteri dei contratti di scambio con elementi tipici dei negozi con comunione di scopo.
Si precisa, all’uopo, che l’idea del legislatore non era quella di introdurre una nuova fattispecie negoziale42 ma una categoria funzionale alla collaborazione tra imprese volta ad incrementare il numero degli istituti utilizzabili dagli operatori al fine di realizzare gli scopi prefissati43.
40 Per una analisi completa sulle prime evidenze sui contratti di rete, X. XXXXXXX, P. IAMICELI e G. D. XXXXX, Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p. 1 ss. (prefazione).
41 X. XXXXXXX e X. XXXXXXXXXXXX, Reti di impresa e contratto di rete, in I Contratti, 2009, p. 926.
42 X. XXXXXXX, Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo in Contratti, 2009, p. 951" secondo il quale «Il legislatore ha infatti definito - non disciplinato, in realtà, sicché non può parlarsi di tipizzazione in senso proprio - un nuovo contratto, fissandosene i requisiti, senza peraltro stabilire persino le conseguenze del mancato rispetto delle indicazioni fornite in punto di forma e contenuto».
43 Cfr. X. XXXXXXX, Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo", op. cit., p. 951 il quale a riguardo sostiene che «Benché infatti non fosse mancata, nelle più attente riflessioni giuridiche sulle reti di imprese, anche la rappresentazione di un'ipotesi contrattuale nelle vesti di un contratto transtipico, non sembra che fosse particolarmente caldeggiata la proposta di una tipizzazione del contratto di rete, nei termini in cui è stata realizzata dal legislatore, mentre è possibile ipotizzare che con l'idea del contratto transtipico si intendesse esprimere la difficoltà estrema di comprimere in un dato tipo la complessità dei rapporti di rete, mentre è ben possibile che il rapporto tra le imprese della rete si realizzi con modalità tali da «attraversare » e sintetizzare, eventualmente, una pluralità di tipi (a seconda delle variegate esigenze delle imprese volta per volta interessate)».
Il contratto di rete è stato introdotto con una finalità di tipo promozionale, in un quadro di politica industriale volto a favorire il rilancio dell’economia e competitività dell’industria nazionale, in particolare delle piccole e medie imprese.
Il contratto di rete risponde alle esigenze sentite dalle imprese di disporre di una governance della rete che consentisse loro di rendere più efficace ed effettiva la loro collaborazione e un’aggregazione di natura privatistica con forma contrattuale più snella e flessibile rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentare la capacità competitiva delle imprese senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia44.
Con l’introduzione della disciplina del contratto di rete lo strumento del contratto è divenuto strumento di promozione del processo di innovazione organizzativa, che tramite la collaborazione il coordinamento inter-imprenditoriali, pur mantenendo l’autonomia tra le parti, consente alle imprese di crescere sotto il profilo della capacità innovativa e della competitività sul mercato ed acquisire i vantaggi derivanti dall’uso congiunto di informazioni diverse, risorse complementari, materiali ed immateriali, garantendo contemporaneamente misure di salvaguardia adeguate a prevenire i rischi derivanti da una collaborazione in termini di abuso dispersione di conoscenze sensibili ed altre risorse45.
La caratteristica principale delle reti di imprese è l’autonomia delle singole imprese, la stabilità del rapporto tra le stesse, la collaborazione e l’interdipendenza46.
Il legislatore è particolarmente attratto dal regolamentare la cooperazione imprenditoriale e pertanto ha offerto al panorama legislativo diversi strumenti al fine di stabilizzare rapporti di collaborazione fra le imprese.
Tuttavia non tutti gli istituti di seguito elencati corrispondono «alla collaborazione posta in essere in concreto tra gli imprenditori e consentono di dare adeguata veste giuridica alla loro alleanza»47.
44 F. D'XXXXX, Il progetto di Confindustria per le reti d'impresa, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d’impresa, Atti del Convegno, Roma, 25 novembre 2011, , edizione Quaderni Fondazione Nazionale Notariato, Gruppo 24Ore, 2011, p. 69 ss.
45 Per una analisi dei vantaggi della disciplina del contratto di rete, P. IAMICELI, Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento, in I contratti, 2009, p. 942 ss.
46 P. IAMICELI, Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento, cit., p. 128.
47 G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 1. Diritto dell’impresa, tomo 1, Torino, 2015, p. 293.
1.4 Prima della l. n. 33/2009, per costituire aggregazioni reticolari, le imprese utilizzavano diversi strumenti giuridici costituiti, tra gli altri da contratti plurilaterali, quali consorzi, joint ventures, A.T.I., ovvero GEIE, gruppi di società48.
Le principali differenze e somiglianze del contratto di rete con le altre forme di aggregazione tra imprese, si fondano sul presupposto che la rete sia priva di una personalità giuridica autonoma rispetto alle imprese partecipanti, che possono facoltativamente nominare un organo comune che agisca su mandato collettivo.
Lo strumento di coordinamento più diffuso ed utilizzato, anteriormente all’entrata in vigore della disciplina sul contratto di rete, era il consorzio con attività esterna. La novella ad opera delle ultime leggi di riforma del contratto di rete (L. n. 134/2012 e L.
n. 221/2012),prevede che alla rete dotata di fondo patrimoniale comune sia applicata la disciplina di cui agli art. 2614 e 2615, comma 2, c.c., sulla responsabilità propria del consorzi con attività esterna, istituto ritenuto dotato di soggettività. Nonostante ciò il contratto di rete ha una natura puramente contrattuale ed è dunque priva di soggettività49.
L’allontanamento dal modello consortile, si desume dalla facoltatività di costituzione del fondo comune, dalla tripartizione dell’oggetto del contratto di rete, che può consistere oltre che nell’esercizio in comune di una o più attività”, nel “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese” e nello “scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”.
48 X. XXXXXXX, Reti di imprese tra regolazione e norme sociali: nuove sfide per diritto ed economia, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 102 ss.; C. CREA, Reti contrattuali e organizzazione dell’attività d’impresa, Napoli, 2008, p. 257 ss.; X. XXXXXXX e P. IAMICELI, Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 310 ss.
49 X. XXXXXXX, P. IAMICELI e G. D. XXXXX, Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p. 29; M. BIANCA Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale, in X. XXXXXXX, P. IAMICELI e G. D. XXXXX, Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p. 49; X. XXXXXXX, I contratti di rete, in Rivista di diritto alimentare, 20l3, p. 26.
A differenza del consorzio, dove, ai sensi dell’art. 2602, comma 1, c.c. più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi del processo produttivo, nella rete le imprese si aggregano svolgendo in comune un’attività al fine di accrescere la competitività, ma non è richiesto come presupposto l’unificazione e, quindi la conseguente perdita per la singola impresa di una fase della propria attività produttiva, o commerciale. Inoltre, seppur entrambi i contratti siano stati elaborati in funzione di una cooperazione tra imprese, soltanto con il contratto di rete è possibile perseguire anche scopi lucrativi50.
Quindi, la principale differenza tra il contratto di rete di imprese e il consorzio risiede nel fatto che con il primo le imprese collaborano e si aggregano per esercitare attività, scambiarsi informazioni o prestazioni, finalizzate ad accrescere la capacità innovativa e competitiva della stesse, mentre con il consorzio un’impresa economicamente unitaria si fraziona giuridicamente in una pluralità di società ovvero procede a livello produttivo secondo fasi autonome, ciascuna delle quali facenti capo ad un distinto soggetto di diritto, dando luogo a separati rapporti giuridici51.
La rete è una forma di aggregazione meno impegnativa, maggiormente flessibile, dove non è richiesta l’unificazione di una parte della loro impresa, con la conseguente abdicazione dell’autonomia imprenditoriale relativa a quel ramo dell’attività. Anzi con la disciplina delle reti di imprese si realizzano attività ulteriori rispetto a quelle esercitate individualmente ed in tal senso si agevolano i processi di aggregazione52.
50 X. XXXXXXX, P. IAMICELI e G. D. XXXXX, Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p. 34; X. XXXXXXX, Reti e contratto di rete, Padova, 2012, p. 32 ss.
51 X. XXXXXXX, Reti di impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto, cit., p. 954; X.
XXXXXXX, Trattato di diritto civile, vol. 3, Cedam, Padova, 2015, Parte tredicesima - l’impresa, Cap. 9.
52 X. XXXXXX, Dal Consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in AA.VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di X. Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 167 ss.; X. XXXXXX, Contratti di rete e consorzi, in Corr. merito, 2010, p. 10.
Con la rete, non è necessaria la creazione di un nuovo soggetto giuridico ed economico, consistendo in una aggregazione che preserva l’autonomia53, seppure, parte della dottrina evidenzi come il consorzio costituisca pur sempre lo strumento giuridico attraverso cui i consorziati perseguono i loro singolari interessi imprenditoriali, appropriandosi delle utilità prodotte dall’attività consortile sia direttamente in capo agli stessi, sia indirettamente, tramite l’instaurazione di rapporti di scambio e la partecipazione agli utili generati dall'attività esterna, rivolta al mercato54.
Nell’associazione temporanea di imprese (ATI), l’aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara55 o alla suddivisione di un lavoro specifico, costituisce, quindi, una aggregazione occasionale e limitata nel tempo, diversamente dalla rete di impresa caratterizzata, invece, da un programma comune stabile e duraturo, non episodico o limitato al compimento di un singolo affare56.
Circa le affinità con il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), disciplinato dal Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), se si guarda all’obiettivo di agevolare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse attività ed esperienza, la rete di impresa presenta differenze sensibili, in quanto possono parteciparvi solo soggetti qualificabili nel nostro ordinamento come imprenditori. Il GEIE, invece, può essere costituito da operatori economici, non solo società, ma anche altri soggetti di diritto pubblico o privato e persone fisiche di diversi paesi europei, con l’obiettivo di conseguire più elevati livelli dimensionali ed economie su larga scala, per raggiungere maggiore
53 Unioncamere, La rete di imprese. Istruzioni per l’uso, IV ed., Roma, 2013, p. 30.
54 Cfr., X. XXXXXXXX, Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi, in I Contratti, 2014, p. 398; l’autore osserva che «in effetti, è molto labile la distinzione tra “interesse consortile” e “interesse della rete” (quand'anche entificata), poiché concettualmente entrambi questi interessi si affiancano, senza assorbirli, a quelli individuali delle imprese riunite; queste fruiscono “in proprio” dei benefici della gestione comune (se pure nel caso del contratto di rete, possa trattarsi di una gestione più direttamente “partecipata”».
55 Si utilizza generalmente sia per raggiungere i requisiti dimensionali minimi richiesti dal bando di gara, che per suddividersi il lavoro (o la fornitura), spesso non realizzabile da parte di una sola impresa , vedi X. XXXXXXX, Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento, cit., p. 130.
56 Unioncamere, Le reti di imprese, cit., p. 18; X. XXXXXXX, Reti e contratto di rete, cit., p. 32.
competitività nell’ambito del sistema imprenditoriale europeo e nell’area internazionale, rispetto a quelli raggiungibili dai singoli componenti.
La rete di impresa va distinta anche dai gruppi di imprese, che danno luogo semmai ad una rete piramidale, quindi gerarchica composta da più imprese che, pur mantenendo autonomia giuridica, vengono tutte controllate da una o più imprese (holding o società madre) che assumono una posizione di prevalenza sulle altre, svolgendo anche un ruolo pianificatore della rete. Strumento di controllo è generalmente costituito dalle partecipazioni al capitale sociale delle imprese figlie o controllate. Secondo gli economisti, questo modello si contrappone appunto alla rete di imprese, che invece si trovano in posizione paritetica, nessuna prevalendo sulle altre, mantenendo la propria individualità giuridica ed organizzativa57.
Riguardo le Joint ventures 58 , si espone brevemente che consistono in un’organizzazione di affari gestita da due o più imprese che si accordano per una collaborazione, a carattere temporaneo, finalizzata al compimento in comune di una determinata operazione o di una attività imprenditoriale specifica, caratterizzata dal mantenimento di autonomia economica e gestionale delle imprese associate.
Le reti si distinguono da esse, rappresentando comunque un contratto plurilaterale di collaborazione, oggi tipizzato dalla legge, avente comunione di scopo59.
57 X. XXXXXXX, Reti di impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto, cit., p. 955.
58 Sul punto cfr. X. XXXXXXXXXX e X. XXXXXXX, Joint ventures, in Nov. dig. it., Appendice, 1983, p. 536 ss;
X. XXXXXX, Le associazioni temporanee di imprese, Milano, 1983, p. 109 ss; X. XXXXXXX e X. XXXXX, Le associazioni temporanee di imprese, Roma, 1985, p. 6 ss; X. XXXXXX, La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint ventures, Milano, 1984, p. 57.
59 Sul punto cfr. X. XXXXXXXXX, Contratto plurilaterale e negozio plurilaterale, in Foro lomb., 1932, 439 ss.; X. XXXXXXXXX, Il contratto plurilaterale, in Saggi giuridici, Milano, 1949, 260 ss.; X. XXXXXXXXX, Considerazioni in tema di società e personalità giuridica, in Riv. dir. Comm., 1954, I, 245 ss.; X. XXXXXXX, Appunti di diritto commerciale. Imprenditori e società, , in Scritti giuridici, IV, Milano, 2001, 53 ss.; X. XXXXX, La società come contratto, in Dir. e prat., comm., 1943, I, 6 ss.; X. XXXXX XXXXX, I contratti associativi, Milano, 1971, anche: X. XXXX, Contratto di società e comunione di scopo, in Riv. società, 1956, 730 ss.; X. XXXXXXX, Contratto e persona giuridica nelle società di capitali, in Contratto e impresa, 1996, 1 ss..
Capitolo II
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE
SOMMARIO: 2.1 La natura giuridica del contratto : i negozi con comunione di scopo. - 2.2 La rete di imprese e le questioni in tema di soggettività giuridica. Distinzione tra il contratto di rete con attività interna dalla rete con attività esterna. - 2.3 Caratteristiche del contratto di rete. - 2.3.1 Lo scopo e la natura programmatica del contratto di rete: contratto a causa “variabile”. - 2.3.2 La clausola di adesione e la sua rilevanza nel contratto di rete. - 2.3.3 Il silenzio del legislatore in tema di recesso e gli effetti nel caso vi sia un fondo patrimoniale. - 2.3.4 L’organo comune: governance rimessa all’autonomia delle parti.- 2.3.5 La forma del contratto. - 2.3.5.1 Profili di rilievo circa la pubblicità dell’atto.
2.1. L’individuazione della natura giuridica del contratto di rete non può prescindere da due aspetti ad esso strettamente collegati, quali la causa del contratto e dei profili strutturali in tema di rete di imprese.
La dottrina tradizionale in base al parametro della struttura classifica i contratti in base ad uno schema essenzialmente bipartito60; si distinguono infatti, i contratti bilaterali (a titolo esemplificativo, vendita, locazione, opera, appalto), i quali assolvendo principalmente ad una funzione di scambio, sono caratterizzati dal fatto che ciascuna parte è portatrice di un interesse distinto e simmetricamente contrapposto a quello dell’altra, il cui incontro determina in questo modo il sorgere della causa, e i contratti plurilaterali, caratterizzati invece dalla presenza di una pluralità di centri di interessi, il cui incontro è diretto al conseguimento di uno scopo comune, piuttosto che alla realizzazione di uno scambio. Nell’ultima ipotesi rientrano i contratti con comunione di scopo, al conseguimento del quale, ai sensi dell’art. 1421 c.c., le prestazioni di ciascuna parte sono dirette e si realizzano mediante lo svolgimento di un’attività in forma associativa61.
I contratti con comunione di scopo sono essenzialmente quelli in cui gli interessi della pluralità di parti convergono verso un risultato comune. La figura più rilevante è costituita, appunto, dai contratti associativi, quali il contratto di società tra più soci o di
60 X. XXXXX, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960 (ristampa Napoli, 1973), p. 304 ss.; X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1973, p. 212 ss.; X. XXXXX, Il contratto, in Trattato di diritto privato, Xxxxxxx, Milano, 2001, p. 441 ss.;
61 cfr., X. XXXXX, Il contratto plurilaterale associativo, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000 , x. 00; X. XXXXX XXXXX, I contratti associativi, Xxxxxxx, Milano, 1971, p. 24.
associazioni tra più associati, che si distinguono in base alla natura lucrativa dello scopo comune62.
Ricorrendo ad una semplificazione concettuale di una realtà giuridica sicuramente più complessa, rispetto al contratto di rete, la versione originaria del testo normativo del d. l. 5/09, convertito con l. 33/09 nella definizione della struttura reticolare parlava esplicitamente di contratto stipulato da “due o piu' imprese” 63, implicando che il legislatore intendesse lasciare aperta l’alternativa tra bilateralità e la plurilateralità. In una delle successive riscritture della disciplina è stato eliminato il riferimento al numero di “due o più imprese”64,sostituendo la formula con quella «con il contratto di rete più imprenditori”, con la conseguenza che parti del contratto sono gli imprenditori e non le imprese.
È da ritenersi che all’espressione attuale “più imprenditori” possa implicitamente attribuirsi il significato di “almeno due imprenditori”, non sussistendo ex lege alcun impedimento alla stipulazione di un contratto di rete bilaterale, tra due soli imprenditori aderenti65.
Xxxxxxx, però considerare che il concetto di “rete” postuli, fisiologicamente una pluralità di soggetti aderenti, in considerazione anche dell’oggetto della rete stessa, per cui la disciplina applicabile sarà quella del contratto plurilaterale66.
Il richiamo al contratto bilaterale o plurilaterale assume rilevanza in relazione al profilo funzionale dello scambio quale tendenziale alternativa alla comunione di scopo, in quanto, in considerazione del fatto che la rete si compone generalmente di una pluralità
62 X. XXXXX, Diritto Civile 1, Giappichelli, Torino, 2014, p. 416 ss.
63 Legge 9 aprile 2009, n. 33"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, art. 4-ter. «Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato[…]»
64La modifica in questione sul comma 4-ter dell'articolo 3 D.L. 5/09, convertito, con modificazioni, dalla l. 33/09, è avvenuto ad opera dell’art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010,
n. 122, per effetto del quale il testo dell’ 4-ter. «Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato [….]».
65 X. XXXXX, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, p. 540; per un’esposizione della problematica, X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1146; E. M. XXXXXXX e X. XXXXXXXXXX, I contratti di rete: le prospettive di un nuovo strumento imprenditoriale, in Discipl. comm. e servizi, 2010, 4, p. 36.
66 X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1146.
di nodi, sarebbe stato pacifico, in base allo schema classificatorio tradizionale, la sussunzione della nuova figura tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo e aventi causa associativa.
La disposizione di cui all’art. 3 comma 4 ter fa coesistere nella definizione di contratto di rete l’elemento dello scambio con quello della comunione di scopo. Invero, assumono la medesima rilevanza l’elemento dello scambio di informazioni e prestazioni e quello della definizione di quel programma comune di rete sulla base del quale la pluralità di imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, quindi l’efficienza delle imprese aggregate.
In base alla dottrina dominante, il programma comune costituisce l’elemento peculiare dei contratti con comunione di scopo67. Parte della dottrina ha, quindi, sostenuto l’irrilevanza del riferimento normativo all’elemento dello scambio, adottando, però in questo modo una interpretatio abrogans dell’inciso dell’art. 3, comma 4 ter che si riferisce espressamente allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica68.
Tradizionalmente, con il supporto della giurisprudenza, lo scopo comune è stato contrapposto alla causa di scambio69.
Autorevole dottrina70 ha osservato però, dissentendo da quest’ultimo orientamento, «che la presenza di uno scambio non presupponga necessariamente alterità o addirittura conflitto di interessi, né sinallagmaticità; nel contratto di scambio, infatti possono aversi forme di collaborazione e co-progettazione che presuppongono e producono fenomeni di interdipendenza tra le attività delle imprese partecipanti».
Simmetricamente, lo scopo comune non presuppone una coincidenza di interessi, ma come dimostra l’evoluzione della nozione di contratto di società, è perfettamente
67 X. XXXXXXX, voce Contratto plurilaterale, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxx, 0000, p. 9.
68 G. D. XXXXX, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di X. Xxxxxxx, P. Iamiceli e G. D. Xxxxx, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Xxxxxxx, Milano, 2013, p. 32; X. XXXXXXXX, Intervento alla tavola rotonda : Per quali ragioni il bisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete non ha ancora trovato un'adeguata risposta?, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa. Atti del convegno, Roma, 25 novembre 2011, I quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, n. 1/2012, p. 77.
69 Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9317, in xxx.xxxxxx.xx, § 1 ss; App. Milano, 17 settembre 2008, in De Jure,
§ 1 ss.
70 X. XXXXXXX, Il contratto di rete, cit., p. 27.
compatibile con il conflitto di interessi tra contraenti, esemplificato dal conflitto tra maggioranza e minoranza71.
La presenza di uno scopo comune quindi, non presuppone l’assenza di conflitto di interessi e la possibilità che le parti perseguano il proprio interesse oltre a quello comune. Altra parte della dottrina, al fine di ricondurre la struttura reticolare allo schema del contratto bilaterale, è ricorsa ad interpretazioni alternative legate a posizioni datate, quale quella di esaminare la rete non nel suo complesso, bensì considerando i singoli nodi come una serie di contratti bilaterali72.
In questo modo il contratto di rete non sarebbe più considerato come un contratto plurilaterale in cui coesistono sia lo scambio che lo scopo comune, bensì come un fenomeno di collegamento negoziale che coinvolge un fascio di contratti bilaterali73.
A tale ricostruzione dottrinale si può obiettare che seguendo siffatta impostazione, il contratto di rete in quanto tale come descritto dalla fattispecie normativa verrebbe meno74. Un’altra soluzione per ridurre la rete ad una serie di contratti bilaterali, senza incorrere nella conseguenza di destituire di fondamento l’istituto, sarebbe quindi quella di concepire il contratto di rete come un contratto normativo, volto a regolare in anticipo la stipula obbligatoria di ulteriori plurimi contratti di scambio, dirigendo e convogliando ad un fine determinato una serie di atti, disciplinandoli in via generale, trovando poi le singole attività attuative in successivi progetti regolamentati successivamente al xxxxxxx00. Altra parte della dottrina, più nello specifico, riconosce ai contratti suddetti
71 X. XXXXXXX, Il contratto di rete, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 27.
72 La posizione dottrinale datata cui si fa riferimento è quella che nega la stessa consistenza di contratto plurilaterale in termini generali, in quanto si avrebbe in ogni caso comunque nient’altro che un fascio di contratti bilaterali, cfr. X. XXXXXXXXXX, Occhio ai concetti, in Riv. dir. comm., 1950, I, p. 450 ss.; contra,
X. XXXXXXXXX, Occhio ai concetti, in Riv. dir. comm., 1951, I, p. 71 ss.
73 P. IAMICELI, Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento, in I contratti, 2009, p. 945.
74 X. XXXXXXX, Il problema della struttura del contratto di rete, in Il contratto di rete di imprese, a cura di
X. Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 77.
75 X. XXXXXXXXX, Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Quaderni della Giurisprudenza commerciale a cura di X. Xxxxxxx, P. Iamiceli e G. D. Xxxxx , 2013, p. 164 ss.
una funzione di contratto-quadro, seppur ravvisando nel contratto di rete più che un contratto trans-tipico, un c.d. meta-contratto76.
Parte della dottrina77 giunge, infine, ad affermare che il legislatore del contratto di rete abbia codificato una figura contrattuale in cui coesiste il carattere plurilaterale con quello di scambio. Nel contempo bisogna evidenziare che gli imprenditori aderenti alla rete devono perseguire uno scopo sulla base di un programma necessariamente comune. Dovrà quindi essere individuato il modo di lasciare convivere nella medesima struttura contrattuale lo scambio e la comunione di scopo, dosandoli in base alle diverse configurazioni che il fenomeno reticolare può assumere concretamente. Invero, nonostante i due elementi debbano essere entrambi presenti in tutti i contratti di rete, ciò non esclude che uno di essi possa prevalere sull’altro, permettendo di rinviare alla disciplina dell’una o dell’altra categoria, secondo un meccanismo ermeneutico analogo a quello collaudato già in relazione ai contratti misti .
Sotto il profilo della causa del contratto di rete, si deve rilevare la difficoltà di individuazione del significato da attribuirsi all’espressione “scopo comune”78.
Con la l. 122/10, il legislatore aveva essenzialmente inteso disciplinare un contratto plurilaterale tra imprenditori, che come si evince dal dettato normativo, è causalmente orientato allo «scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato […] ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa» (art. 3, comma 4 ter, prima parte)79. Relativamente al contenuto del contratto «l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi»
76 M. D'AURIA, Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete, in I contratti di rete, a cura di X. Xxxxxxx in Corr. Merito, n. 1/2010, 2010, p. 21.
77 X. XXXXXXXXX, Il contratto con causa mista, Xxxxx, Padova, 1995; circa la natura «anfibia» del contratto in esame, X. XXXXXXX, Il problema della struttura del contratto di rete, cit., p. 80; X. XXXXXXX, I contratti di rete di imprese, 2016, p. 26; X. XXXXXXXX, Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete Copertina flessibile, Cedam, Padova, 2015, p. 43 ss.; G. D. XXXXXXX, L'organizzazione nella rete, in Il contratto di rete, 2012, p. 223 ss.
78 G. D. XXXXX, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. comm., 2010, p. 839 ss.; M. D’AURIA, La causa ed il ruolo dell’autonomia contrattuale, in Il contratto id rete di imprese, a cura di X. Xxxxxxx, 0000, p. 95 ss.
79 G. VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, I, p. 951 xx.
(xxxxx 0 xxx, xxxx. x). Il terzo dato rilevante si rinviene nella lett. d) sulla disciplina applicabile in caso di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, che impone di tenere ferma “in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”.
La terminologia adottata dal legislatore, in particolare nella prima parte del comma 4 ter, con il riferimento all’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese, offre una nozione di causa ancorata a concetti economici, caratterizzati da vaghezza ed indeterminatezza80, inadeguati ad indicare la causa del negozio giuridico in esame, configurando invece il motivo soggettivo perseguito dai singoli imprenditori.
Il considerare preponderante nell’ambito del contratto di rete la funzione associativa, rispetto al dato dello scambio di prestazioni, consente a parte della dottrina di individuare la causa nel fatto che gli aderenti collaborino in vista dello scopo comune, consistente nell’accrescere la capacità innovativa e competitiva di ciascuno di essi. A ciò si giunge, attribuendo rilievo preminente al rinvio effettuato in ogni caso dalla norma di cui alla lett. d) alle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, nonché alla prescrizione che lo scopo della crescita deve coinvolgere e soddisfare anche collettivamente gli interessi di tutti gli imprenditori aderenti81.
Per cui, nella finalità indicata dal legislatore, allo «scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato», si desume si tratti di reti di scopo; causa del contratto è quindi l’esercizio in comune di un’attività economica organizzata, ma orientata non direttamente alla produzione e allo scambio di beni e servizi, bensì ad uno scopo ulteriore rispetto alla produzione ordinaria, individuato in modo specifico nella finalità di accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese sul mercato.
80 X. XXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: il problema della causa, in Contratti, 2009, p. 963.
81 S. DELLE MONACHE, Il contratto di rete tra imprese, in Judicium, 2014, p. 9 ss.
In base a questa lettura, il fine comune che viene perseguito dagli aderenti alla rete diviene elemento essenziale che delinea la fisionomia, qualificandone la causa82.
Il contratto di rete, quindi, può definirsi un “contratto plurilaterale con comunione di scopo”, che si sostanzia nell’incremento della capacità, sia individuale che collettiva, degli imprenditori partecipanti e di innovazione dei processi aziendali e di competitività sul mercato, ovvero dell’efficienza delle imprese aggregate, differenziandosi, in questo modo dai contratti caratterizzati dallo scambio corrispettivo quali, a titolo semplificativo, vendita, somministrazione, subfornitura, affiliazione commerciale.
2.2 L’aspetto più controverso nell’ambito della disciplina del contratto di rete, sin dalla sua prima formulazione, è stata la questione relativa alla soggettività giuridica, ovvero se le reti di impresa possano costituire o meno un autonomo centro di imputazione giuridica degli atti di diritto privato e di intestazione di beni83.
Inizialmente non prevista, seppur la disciplina fosse caratterizzata da un’infelice tecnica legislativa,84 la stratificazione normativa successiva ha portato alla disciplina attuale che contempla la facoltà per la rete di conseguire la propria soggettività ed una autonomia giuridica.
Il legislatore fin dalla formulazione originaria del 2009 ha infatti introdotto la possibilità che con il contratto di rete le parti contraenti potessero prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto
82 X. XXXXXXX, Reti e contratto di rete, in Le monografie di Contratto e impresa a cura di X. Xxxxxxx, Xxxxx, Padova, 2012, p. 57 ss.
83 Per una ricostruzione della problematica, X. XXXXXXXXXXX, Xxxxx note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa, in Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2013, p. 83 ss. Parte della dottrina ha addirittura parlato di «enigma della soggettività», cfr., X. XXXXXXXXX, Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, 2012, p. 155.
84 La disciplina risultante dal testo originario, è stata ritenuto dalla tecnica legislativa scarna da X. XXXXXXX, Il contratto di rete, cit., p. 23; più che approssimativa, tale da dar spazio a rilevanti problemi interpretativi e sistematici, G. D. XXXXX, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, cit., p. 839; X. XXXXXXX, Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo, in Contratti, 2009, p. 956, il quale autore osserva come i problemi sistematici lascino l’interprete “la sensazione di un atteggiamento semplificante e persino riduzionistico da parte del legislatore che, in fin dei conti, non sembra in alcun modo interessato a farsi carico dei numerosi e non semplici problemi giuridici della rete in ordine ai rapporti intersoggettivi”.
dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso. In seguito è stata prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, senza però che, sul piano della legislazione, venisse specificato se al perfezionamento del contratto e all’iscrizione nel registro delle imprese conseguisse l’acquisto o meno da parte della rete di una autonoma soggettività, distinta e separata da quella delle imprese partecipanti.
Parte della dottrina aveva affermato che la rete possedesse autonomia patrimoniale, ma fosse priva di soggettività giuridica.85 L’impostazione dottrinale volta a disconoscere la soggettività giuridica del contratto di rete veniva rafforzata anche da provvedimenti emanati da soggetti istituzionali; si può ricordare, la decisione della Commissione Europea C (2010)893986 del 26 gennaio 2011, che ha escluso che la normativa italiana in materia di incentivi fiscali alle reti costituisca aiuti di stato, nonché la circolare 70/E dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2011, che ha negato espressamente alla rete autonoma soggettività tributaria.
La modifica di cui alla legge n. 221/2012, ha specificato che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è comunque dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa, seguendo la procedura descritta dal comma 4-quater, ultima parte.
Con le ulteriori modifiche di cui alla Legge n. 134/2012, quindi è stata introdotta la possibilità che con il contratto di rete le parti contraenti possano dar vita ad un autonomo ente giuridico, dotato di soggettività giuridica, prevedendo all’art. 3 comma 4-quater, «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica»87.
85 X. XXXXXX, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato), in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, 2012, p. 65 ss., il quale dall’assenza della soggettività giuridica ha desunto già allora l'impossibilità di assoggettamento della rete a fallimento. Si veda anche X. XXXXXXX e SPADA, Il “contratto di rete”, in Studio di Impresa n. 1-2011/I (Approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 20 aprile 2011), p. 1193, secondo i quali autori, ravvisandosi un’incompatibilità almeno parziale con le norme sul consorzio, dettata dalla soggettività nel caso del consorzio, e dall’assenza di soggettività nella rete, per la quale dovrebbero prospettarsi soltanto obbligazioni dei partecipanti.
86 vedi testo integrale in xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Pertanto, sulla base della volontà delle parti contraenti, il contratto di rete può creare un nuovo soggetto giuridico, parlando espressamente il legislatore di soggettività giuridica. È da segnalare anche la circolare n. 20/E della direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, del 18 giugno 2013,88 la quale, ha chiarito che “la rete di imprese, per effetto dell’iscrizione de qua, diviene un nuovo soggetto di diritto (rete-soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario”. In tal senso la rete costituisce sotto il profilo del diritto civile, un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili. L’acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta, inoltre, l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti, dal momento che ai fini del prelievo fiscale, la rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto d’imposta.
La circolare, infine, afferma che i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, si ritiene
debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società.
La formulazione del contratto di rete, all’esito della novella del 2012 ha tenuto conto delle indicazioni derivanti dalle Linee guida per i contratti di rete, elaborato dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie89, nel senso di introdurre la possibilità di costituire una rete con fondo patrimoniale e organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.
87 L’articolato della lettera e) è stato inserito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012).
88 Disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
89 Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, Linee guida per i Contratti di Rete, in xxx.xxxxxxxxx.xx, 2012, p. 1 ss.
Sotto il profilo della qualificazione, infatti, il legislatore ha espressamente previsto che il contratto di rete sia idoneo a creare un soggetto giuridico, specificando al n.2) in relazione al fondo patrimoniale comune, oltre che a quest’ultimo, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, comma 2, c.c., relative ai consorzi con attività esterna, il fatto che «in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune», lascia allora chiaramente intendere che a tal fine sia necessario sia il fondo comune che l’organo comune90.
L’art. 2615, comma 2 c.c. relativo ai consorzi con attività esterna, per i quali è pacifico il riconoscimento della soggettività91, prevede che le «per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote». Parte della dottrina92 si è interrogata se la possibilità concessa ai terzi di agire soltanto sul fondo comune costituisca una novità legislativa ovvero si tratti di una specificazione di quanto affermato nel già citato art. 2615, comma 2 c.c.
L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, ma una attenta dottrina ha osservato come la rappresentanza organica sia un concetto diverso dalla rappresentanza tout court, evocando la prima a differenza della seconda, un soggetto di autonomo centro di interessi dotato di personalità giuridica, che si caratterizza per una dissociazione tra il soggetto dell’atto (l’organo) ed il soggetto dell’effetto (la società), agendo necessariamente la persona giuridica direttamente per il tramite dell’organo di
90 X. XXXXX, Evoluzione normativa del contratto di rete nel sistema delle fonti, in Il contratto di rete di imprese, a cura di X. Xxxxxxx, 2016, p.45.
91 X. XXXXX, Consorzi (con attività esterna ed interna), reti (con o senza soggettività giuridica), e responsabilità da direzione e coordinamento, in Riv. dir. impr., 2016, p. 723.
92 G. D. XXXXX, I consorzi tra imprenditori, Milano, 1988, p. 239 ss; X. XXXXXXXX, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Torino, 1996, p. 58 ss; X. XXXXXXXX, Consorzi e società consortili, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1985, p. 463; contra vedi X. XXXXXXXXXXXXX, Consorzi per il coordinamento della produzione degli scambi II, in Commentario del Codice Civile, a cura di Xxxxxxxx e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 130 ss.
rappresentanza esterna, tale che gli effetti dell’attività negoziale ricadono nella sfera giuridica dello stesso soggetto agente93.
L’autonomia patrimoniale dell’eventuale fondo comune, derivante dall’espresso richiamo alla disciplina in materia di consorzio (artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c.), non poteva più costituire valido elemento a favore della soggettività, dal momento che l’imputazione dell’attività al patrimonio avrebbe costituito condizione necessaria, ma non anche sufficiente, per il riconoscimento della soggettività, essendo indispensabile anche una struttura organizzativa complessa, che funga da centro di imputazione giuridica94.
Parte della dottrina95 aveva sostenuto come il riferimento all’organo fosse compatibile anche con strutture non soggettivizzate, vedasi il caso dell’art. 1332 c.c. fattispecie riferita all’adesione di altre parti del contratto ai c.d. contratti aperti con comunione di scopo o del mandato collettivo, cosa diversa dalla rappresentanza organica. In tal senso, se si nega che la rete costituisca un soggetto di diritto, la citata dottrina ritiene di adottare come soluzione, affinché vi sia un rilievo esterno unitario dei partecipanti alla rete, il ricorso alla figura del mandato collettivo ovvero ad un rapporto non interno alla rete, ma intersoggettivo tra le imprese in rete e il mandatario.96
Il richiamo all’art. 2615, comma 2 c.c. già consentiva di affermare che per le obbligazioni contratte per conto dei partecipanti alla rete valesse la responsabilità solidale prevista da tale articolo. A tale elemento si è aggiunta, per effetto della l. 134/12, la nuova disciplina che prevede, nel caso in cui sia stato istituito un organo comune, l’indicazione del nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere il relativo ufficio e se prevista l’istituzione di un fondo comune, l’indicazione la denominazione e la sede della rete, tutti elementi che, qualora mancanti, venivano utilizzati dalla dottrina formatasi sotto la previgente disciplina per negare la
93 X. XXXXXXXXX, Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi, Xxxxxxx, Milano, 2007, p.137 ss.
94 X. XXXXXX, Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di X. Xxxxxxx, P. Iamiceli e G.D. Xxxxx, 2012, p. 55.
95 Art. 1332. C.c.- Adesione di altre parti al contratto: Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari
96G.X. XXXXX, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, cit., p. 845; X. XXXXX, Evoluzione normativa del contratto di rete nel sistema delle fonti, cit., p. 20.
soggettività della rete, sul presupposto che un patrimonio comune in quanto tale appariva inidoneo a configurare un soggetto giuridico.97
Quindi, in base alla disciplina attuale, qualora il contratto venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, sussistono gli elementi positivi per affermare che la rete possa acquisire soggettività giuridica, con l’ulteriore specificazione che se prevista la costituzione del fondo comune, la rete possa iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquistando in tale modo la soggettività giuridica,
A ciò si aggiunga che relativamente alla rappresentanza, eliminando la novella il riferimento al mandatario comune contenuto nella lett. e), si può affermare sussista una rappresentanza qualificabile come organica; si evidenzia, però che alla lett. e) viene specificato che la rappresentanza della rete con soggettività che agisca mediante l’organo comune coesiste con quella in cui l’organo comune, in assenza di soggettività svolga per gli imprenditori, anche singoli, partecipanti al contratto, con espresso riferimento alle “procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione”, con un rilievo pregnante di tipo pubblicistico98. Non è venuto meno l’inciso “organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
97 X. XXXXXX, Il regime patrimoniale delle reti di imprese, Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa. Atti del convegno, Roma, 25 novembre 2011, cit., p. 14 ss., il quale autore sotto la previgente disciplina, a conferma della mancata soggettività del contratto di rete, adduceva, oltre alla mancanza di riferimento alla denominazione della rete, la mancanza una disciplina sulla trascrizione dei beni a nome dell’ente la mancanza di una rappresentanza organica, mentre, al contrario, i poteri dell’organo comune ricalcavano la disciplina del mandato collettivo; mancava anche la previsione di una struttura organizzata, nonché alcun riferimento all’iscrizione nel Registro delle imprese a nome del soggetto di rete, anche nell’ipotesi di esercizio in comune di attività
98 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete dopo il c.d. “Decreto Sviluppo”, in Ricerche Giuridiche, n. 1/2012, p. 95.
È in base a queste ultime osservazioni che parte della dottrina nutre ancora dubbi sulla sussistenza del substrato normativo idoneo ad individuare un soggetto di diritto, tanto che qualcuno ha riproposto la qualifica di institore dell’organo comune99.
Si può affermare comunque che in base al dato normativo attuale, avendo il legislatore dato ampio spazio all’autonomia negoziale, si configurano nella pratica reti contratto, con attività meramente interna e reti con attività esterna, ulteriormente articolate in reti con previsione di organo comune e fondo patrimoniale, senza soggettività giuridica, e in reti con soggettività giuridica, avendola acquistata ai sensi del comma 4-quater ultima parte, con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede delle società100.
Una rete priva di fondo patrimoniale è probabile sia stata pensata per quegli imprenditori che intendano perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività attraverso lo svolgimento di una attività di mera collaborazione o di scambio di informazioni o servizi all’interno della rete; l’esecuzione di siffatto programma di rete, infatti non prevede normalmente contatti rilevanti verso soggetti esterni rispetto alle imprese facenti parte della rete, avvicinandosi, secondo parte della dottrina all’esperienza dei consorzi con attività interna101. La rete priva sia di organo comune che di fondo patrimoniale avrà meno ambizioni allo svolgimento di attività di tipo commerciale, risultando invece finalizzata all’esecuzione di un programma tendenzialmente snello, con effetti ricadenti principalmente ai partecipanti alla rete, senza instaurare alcun rapporto con soggetti esterni. Anche questa tipologia di rete, però può presentare comunque una struttura e forma di organizzazione, relativi a titolo
99A. XXXXXXX, Le “modificazioni soggettive” del contratto di rete: spunti di riflessione, in Contr. impr., 2013, n. 6, p. 1379; anche a seguito della novella normativa è ancora controversa in dottrina la sussistenza della soggettività giuridica della rete. Taluno ribadisce addirittura tuttora la mancanza di distinzione tra la fattispecie del contratto di rete ed il consorzio, vd, in particolare, X. XXXXXXXXX, Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, p. 323, il quale autore ravvisa nel soggetto che nasce dal contratto di rete un consorzio o una società consortile di diritto speciale.
100 X. XXXXX, Contratto di rete e soggettività giuridica, in Riv. telematica Orizzonti del diritto commerciale, 2014, 3, p. 3, il quale autore riconosce come sia significativa la previsione dell’iscrizione nel registro delle imprese presupposto ai fini della soggettività, in quanto pone fine al dibattito circa la possibilità di ravvisare o meno nel contratto di rete un autonomo soggetto imprenditoriale ovvero un autonomo centro di imputazione.
101 Xxxxx qualificazione del contratto di rete quale specie del genere consorzio, X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in Contratti, 2009, p. 938; X. XXXXXX, Contratti di rete e consorzi, in Corr. Merito, 2010, p.10.
semplificativo ai processi di formazione della volontà per la realizzazione o modificazione del programma di rete, qualora non sia stata prevista nel contratto la regola dell’unanimità
Se la rete è dotata di un patrimonio comune, si tratta di ipotesi in cui gli imprenditori hanno progettato lo svolgimento di un’attività comune, indirizzata verso l’esterno, presumibilmente di natura commerciale, conformemente al dettato normativo, secondo cui «perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato».
Se si adotta la rete con soggettività giuridica, la volontà contrattuale è volta ad una modalità di gestione del programma di rete, che presuppone una struttura organizzativa dotata di organo e di fondo patrimoniale comune, in quanto gli enti esigono al fine di esprimere la propria volontà dell’intervento di un soggetto (organo) investito della rappresentanza organica102.
Seppur anche nel caso delle reti non soggettivizzate operi per espressa previsione normativa il beneficio di limitazione della responsabilità quando le imprese abbiano fatto ricorso all’azione dell’organo comune in attuazione del contratto di rete, l’acquisto della soggettività assume rilevanza preponderante. Invero, essa comporta una radicale modificazione della fisionomia della rete, dal punto di vista del modo in cui i partecipanti alla rete medesima, intendano organizzare la modalità in cui perseguire i propri interessi individuali nella gestione del programma di rete.
Sotto l’aspetto civilistico, l’acquisto delle soggettività, influisce, infatti, sulle regole della rappresentanza, che da volontaria diviene organica, nonché di conseguenza sulle regole di imputazione dei diritti acquistati in attuazione del programma di rete. Riferire l’intera fattispecie e non soltanto gli effetti all’ente comporta, infatti, che i diritti acquistati in attuazione del programma di rete cesseranno di appartenere alle imprese, individualmente o in regime di contitolarità, divenendo di proprietà delle reti-soggetto.103
102 X. XXXXXXXXX, Degli effetti del contratto, Della rappresentanza. Del contratto per persona da nominare, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, p. 1 ss; X. XXXXXXX, Il negozio giuridico, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2002, p. 441.
103 Per una dottrina recente in tema di rappresentanza organica, X. XXXXXXXXXX, L' imputazione di conoscenza nelle società, Milano, 2002, p. 177; S. DELLE MONACHE, La «contemplatio domini». Contributo alla teoria della rappresentanza, Xxxxxxx, Milano, 2001, p. 112 ss.
Di conseguenza la decisione dei partecipanti alla rete opera la sua influenza soprattutto sul piano dei diritti, piuttosto che su quello degli obblighi; invero in una rete soggettivizzata, i diritti dei partecipanti risultano condizionati anche nel loro contenuto, nella misura in cui l’entificazione lasci prevalere l’interesse collettivo o del gruppo, rispetto a quello individuale.
2.3. La formulazione normativa relativa al contratto di rete risulta estremamente generica se si pensa al carattere onnicomprensivo del termine “collaborare”, che già ricomprende in sé, l’aspetto dello scambio di informazioni e prestazioni e quella dell’esercizio in comune di attività.
Considerando che quindi l’oggetto non è l’elemento che consente di distinguere il contratto di rete da altre figure contrattuali stipulate tra imprenditori, potendo quindi il programma di rete coincidere, di volta in volta, con uno o più altri contratti tipici, quali, a titolo esemplificativo, il contratto d’opera, l’appalto, la società, il consorzio, ciò che contraddistingue il contratto di rete può dirsi la causa, consistente per definizione normativa nello scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
2.3.1. Sotto il profilo causale, la rete può quindi definirsi come un contratto a causa variabile, in quanto la sua struttura può configurarsi diversamente nell’ambito di operazioni negoziali più o meno complesse, in relazione agli obiettivi che essa intende conseguire, sulla base di una struttura diversificata, priva o meno di organo comune e di fondo patrimoniale ovvero di soggettività giuridica. In tal senso la finalità è accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato sia delle singole imprese aderenti della rete che della rete nel suo complesso, è infatti lo scopo del contratto di rete, per il conseguimento del quale gli imprenditori contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune preordinato a collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle
imprese, consistenti a titolo esemplificativo nella creazione di un marchio comune ovvero nella definizione di una politica dei prezzi; a “scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”, quali la condivisione e scambio di informazioni commerciali tra le diverse imprese104.
Queste prime due forme di attuazione del programma di rete, consistenti in collaborazione o scambio di informazioni o prestazioni, danno luogo ad una tipologia di reti definite “di coordinamento”, in cui l’accrescimento della competitività si realizza attraverso una collaborazione ridotta circoscritta all’ambito delle imprese aderenti; quando invece le imprese sulla base del programma comune si siano obbligate ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, può farsi rientrare in uno schema organizzativo di tipo associativo, caratterizzato da indubbie maggiori potenzialità105.
Lasciata libera la volontà degli aderenti di adottare la governance più opportuna nel caso concreto, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, essendo la struttura del contratto caratterizzata da ampia duttilità funzionale106, deve essere considerata quale contenuto minimo essenziale del contratto di rete, l’indicazione di cui alla lett. b) ovvero l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi.
104 Parte della dottrina ha evidenziato come, alla luce dell’ampia gamma in cui possa esplicarsi la collaborazione tra le imprese partecipanti, in particolar modo con riferimento allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, la rete assuma un’impronta anticoncorrenziale diretta a falsare e/o a restringere appunto il gioco competitivo, mascherando eventualmente o dando vita ad un’intesa restrittiva della concorrenza ovvero ad una concentrazione, cfr.,
X. XXXXXXX, Nullità dei contratti nell'intesa anticompetitiva, Xxxxxxx, Milano, 2012, p. 133 ss.; nello stesso senso, X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Riv. dir. comm., 2010, p. 804.
105 INDIS - Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi, Reti di impresa nel commercio e nei servizi. Un’analisi dei modelli organizzativi, a cura di E.M. Xxxxxxx, Unioncamere, Roma, 2013, p.48 ss.
106 X. XXXXXXXX, Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete, in Il contratto di rete un nuovo L. strumento di sviluppo per le imprese, a cura di X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx e X. Xxxxxxx, Napoli, 2013, p.142; X. XXXXXXXX, Profili generali del contratto di rete, in Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, a cura dell’Associazione Italiana Politiche Industriali, IlSole24Ore, Milano, 2011,
p. 6 ss.; V. XXXXXXXX, Aggregazioni orizzontali e reti tra le imprese dell’indotto, in AA.VV., Indotto e filiere. Economia alla ricerca del diritto, numero monografico della rivista AGE (Analisi Giuridica dell’Economia), a cura di X. Xxx e G.D. Xxxxx, 2011, p. 326.
Tale aspetto costituisce elemento essenziale, in quanto necessario per rendere pubblico all’esterno quale sia lo scopo-fine perseguito nel caso specifico dalla rete, considerando che il comma 4-ter esordisce come in via generale: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato […..]». Tale ipotesi costituisce la vera expressio causae 107 , in relazione alla quale è compito degli imprenditori contraenti esplicitare e dare concretezza, attraverso la definizione della funzione che intendano di fatto riconoscere alla rete.
La determinazione degli obiettivi da raggiungere nello specifico con l’esercizio dell’attività da svolgere in rete deve essere letta unitamente alla pretesa di rendere palese all’esterno, anche da parte dell’organismo pubblico investito del controllo, il raggiungimento dei traguardi dichiarati, che si traduce nella selezione obbligatoria di criteri ed indicatori, cd. metriche di progetto, adatti a misurare la performance del progetto di gruppo; ciò premesso, la mancanza o incompletezza degli obiettivi strategici, seppur non rendendo il contratto di rete nullo 108 , ne impedirebbe sicuramente la sussunzione nel modello astratto configurato dal legislatore come incentivo alla competitività e capacità innovativa delle imprese.
Alla medesima conclusione si giungerebbe nel caso in cui gli obiettivi strategici, seppur formalmente contemplati, si rivelino in seguito ab origine palesemente impossibili o irrealizzabili, alla luce dell’inadeguatezza del fondo comune ovvero di esercizio in comune di attività poste a base della rete, in realtà totalmente estranee a quelle effettivamente svolte dai contraenti; in questa ipotesi il contratto potrebbe dirsi invalido per radicale carenza del requisito della causa109.
Non sarebbe inquadrabile nel modello astratto previsto ex lege, nemmeno il contratto in cui l’obiettivo strategico si riveli individuale, invece che collettivo, in quanto carattere essenziale dell’accordo o programma di rete è quello di favorire l’accrescimento
107 X. XXXXXXX, Xxxxx reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in Contratti, vol. 10/2009, p. 930.
108 X. XXXXXXXX, Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete, cit., p. 156; X. XXXXXXXXXXXX, Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese, in Le reti e i contratti di rete a cura di P. Iamiceli, 2009, p. 73.
109 X. XXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: il problema della causa, cit., p. 965.
collettivo, riscontrabile sulla base di criteri oggettivi, degli aderenti verso i traguardi di crescita prestabiliti; da ciò, la necessità che l’obiettivo che si pone la singola rete sia indicato in modo chiaro e suddiviso in articoli110.
Vista la rilevanza assunta dalle clausole inserite nel contratto, nell’individuare l’obiettivo specifico del contratto di rete, risulta centrale il ruolo del notaio rogante, cui spetta il delicato compito di tradurre in una corretta veste tecnico giuridica gli intendimenti e la volontà delle parti, essenziali per delimitare con completezza e chiarezza il regolamento pattizio. L’accordo tra i diversi aderenti alla rete assume quindi rilevanza essenziale alla luce dello stretto collegamento tra la parte programmatica ovvero il cd. scopo-mezzo, e l’oggetto stesso del contratto di rete, avendo l’effetto di circoscrivere tra le molteplici condotte in cui può estrinsecarsi la collaborazione tra imprenditori l’insieme delle prestazioni che le parti con il regolamento contrattuale si impegnano in concreto a svolgere111.
Il ruolo essenziale assunto dal programma di rete nell’economia della tipologia di contratto in esame, richiede una minuziosa e dettagliata illustrazione delle informazioni progettuali che per previsione di legge deve obbligatoriamente indicare, a partire dai diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante fino alla modalità di conseguimento dello scopo comune112.
2.3.2. Nell’ambito del contratto di rete, assume rilevanza la disciplina relativa ai cambiamenti nella compagine sociale, successivamente alla stipula del contratto, a causa dell’entrata di nuove aziende o dell’uscita di altre; in base alla normativa vigente, se prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a
110 X. XXXXXXX, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui al L. n. 122/2010, in Notariato, 2011, 1, p. 71.
111 Sulla componente oggettiva del contratto di rete, X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1146 ss.; A. DI LIZIA, (Contratto di) Rete di imprese – Rassegna e clausole contrattuali, in Notariato, 2012, p. 282 ss.
112 Per una rassegna dei principali diritti ed obblighi deducibili nel contratto di rete, E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete, in Nuove leggi civ. comm., 2011, p. 70; X. XXXXXXX e X. XXXXXXX, Xxxxxxx e responsabilità nella rete, in Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, Bologna, 2009, p. 91 ss.
svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, il contratto deve recare l’indicazione di “ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”113.
Preliminarmente, analizzando brevemente l’ambito di applicazione soggettiva della disposizione di cui all’art. 3, comma 4-tero e successive novelle, attraverso la lett. a) andiamo ad identificare tutti i soggetti che nello svolgimento di un’attività d’impresa, possono partecipare alla formazione di un contratto di rete; considerando che il legislatore, già nella definizione di contratto nell’incipit del comma 4-ter, di rete si riferisce espressamente ai soli imprenditori, si devono analizzare tutte le forme di esercizio individuale o collettivo di attività di impresa previste nel nostro ordinamento114. Parte della dottrina ritiene debbano essere incluse tra gli aderenti tutti gli imprenditori, individuali o collettivi, che soddisfino però sia il requisito sostanziale, consistente nella qualità di imprenditore, che quello formale rappresentato dall’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese115; seppur questa appaia la posizione preferibile, in quanto la sussistenza dell’iscrizione attesta senza alcun dubbio la qualità di imprenditore di chi domanda l’ingresso in rete, dottrina, dominante, ritiene necessario solo il requisito sostanziale della qualifica di imprenditore in capo al retista.
Già nel testo originario del d.l. 5/09 era richiesta l’indicazione della “denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete”, affinché potessero essere identificate da chiunque con certezza. Con la legge di conversione n. 33/09, invece vi è stata una correzione ulteriore ad opera della l. 99/09 che ha introdotto la previsione dell’indicazione nel contratto del “nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete”.
Con l’emanazione della l. n. 122/2010, il legislatore, riproduce l’inciso “nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale” con la specificazione che deve trattarsi di quelli di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”,
113 Comma 4-ter, n.3, lett. a).
114 Xxxxxxxx dominante ritiene che il contratto di rete possa essere sottoscritto anche da due soli soggetti, comunque imprenditori, potendo, tra l’altro il contratto nascere come plurilaterale e divenire in seguito bilaterale per effetto di defezioni o qualsiasi causa imputabile, sul punto, E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete, cit., p. 59; X. XXXXXXX, Reti e contratto di rete, Cedam, Padova, 2012, p. 69;
115 X. XXXXXXX, Xxxx e contratto di rete, op. cit., p. 88 ss.
nell’intento di circoscrivere in modo più puntuale l’ambito soggettivo di applicazione della norma. Con la formulazione attuale, tale indicazione si arricchisce ulteriormente con la previsione che il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, debba contenere anche la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune.
Dal testo normativo, in assenza di limiti quantitativi, dimensionali e territoriali, si evince la volontà del legislatore di considerare parti del contratto tutte le imprese che intendano aderire alla rete, a prescindere dallo scopo tipico, lucrativo, sociale, mutualistico o consortile, delle imprese interessate116. Non sussiste nemmeno un vincolo relativo alla dimensione dei partecipanti, potendo quindi essere nella pratica sia piccole e medie imprese, animate dallo scopo di contrastare la frammentazione proprietaria, che imprese di grandi dimensioni, aventi, il più delle volte il fine di garantirsi il controllo del mercato. In base alla normativa vigente, dottrina dominante ritiene non sia ammissibile l’adesione al contratto di rete da parte dei professionisti, che potranno ricorrere a forme alternative quali le joint ventures, ovvero a contratti associativi di natura analoga, anche non tipici117. Circa lo scopo perseguito dalle imprese collettive, si ritiene sia ammissibile sia per quelle che perseguano uno scopo lucrativo118, che scopi mutualistici e cooperativi119.
In merito alla modalità di adesione successiva al contratto di rete già concluso, possibile, in quanto contratto dal carattere aperto per natura120,parte della dottrina esclude che la previsione espressa dell’adesione costituisca elemento essenziale, essendo totalmente rimesso alla volontà delle parti determinarsi o meno a strutturare il contratto come aperto
116 X. XXXXX, Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti, in AA.VV., Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese a cura di X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx e X. Xxxxxxx, Napoli, 2013.
117 X. XXXXXXX e X. XXXXX, Il “contratto di rete”, cit., p. 1193; X. XXXXXXX, Xxxx e contratto di rete, cit., p. 175 ss.; contra, X. XXXXXXX, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, p. 617 ss., il quale autore ritiene invece siano ammissibili anche i professionisti, in quanto adottando una nozione più ampia di imprenditore, mutuata dal diritto europeo, si può bypassare la definizione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c.; nell’ottica europea, infatti, sono denominati imprenditori tutti coloro che l’ordinamento comunitario denomina professionisti.
118 Dottrina è unanime in questo senso, ex pluribus, E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete, cit., p. 59.
119 X. XXXXXXX, Xxxx e contratto di rete, cit., p. 176.
120 X. XXXXXXX, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, cit., p. 623.
o chiuso121, parte della dottrina, in particolare, ammette la possibilità di escludere in modo totale ulteriori partecipazioni alla rete, con l’effetto di blindare l’accordo concluso, senza che tale preclusione a nuovi ingressi venga considerata illegittima, non concependo come carattere necessario quello dell’apertura, riservato invero a scelta insindacabile dei retisti originari122.
Può quindi considerarsi possibile l’adesione successiva ad una rete preesistente, con la finalità di esternalizzare l’attività mediante stipulazione di contratti con l’impresa esternalizzante, a condizione che ricorra sempre un legame funzionale con le attività svolte dalle singole imprese ovvero di continuare a svolgere compiti analoghi all’interno della rete sotto il coordinamento dell’organo comune123, senza che ciò comporti alcuna alterazione dei tratti originari dell’accordo, conformemente i dell’art. 1332 c.c., sull’Adesione di altre parti al contratto, secondo il quale “Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”124.
L’art. 1332 c.c., si riferisce ai contratti aperti in generale, nell’ambito dei quali vengono fissate le regole di ingresso dei nuovi aderenti anche nel corso di esecuzione del contratto; queste costituiscono clausole di adesione proprie dei contratti con comunione di scopo, tra i quali, secondo dottrina dominante, va ricondotto anche il contratto di rete125. Questa tesi risulterebbe corroborata anche dalla lett. d, comma 4-ter, attuale, che
121 E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete, cit., p. 83; X. XXXXXXX, Il contratto di rete, cit., p. 35.
122 X. XXXXXXX e X. XXXXX, Il “contratto di rete”, cit., p. 1193 ss.
123 X. XXXXXXX, il contratto di rete, cit., p. 915 ss.
124 In tema di contratto cd. aperto, X. XXXXXX, Contratto aperto e adesione del terzo, Jovene, Napoli, 1979,
p. 13; X. XXXXXXXXX, L'adesione di altre parti al contratto aperto, in Studi per Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, , IV, Jovene, Napoli, 1972, p. 75.
125 La relazione tra pluralità di contraenti e comunanza di scopo è comunque non pacifica in dottrina: secondo un orientamento più datato, infatti il contratto plurilaterale, alla luce della disciplina detta dal codice per la categoria, agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c., deve essere necessariamente contraddistinto, oltre che dalla pluralità di parti, anche dalla comunione di scopo, cfr. X. XXXXXXXXX, Il contratto plurilaterale, in Studi in tema di contratti, Xxxxxxx, Milano, 1952, p. 110; X. XXXXX, voce Contratto plurilaterale, in Noviss. Dig. it., IV, Torino. 1959, p. 679; X. XXXXX, voce Contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1990, p. 99; secondo questa teoria, quindi si dovrebbe qualificare necessariamente per coerenza qualificare come plurilaterale anche il contratto di rete, essendo sicuramente presente la comunione di scopo. Risulta quindi preferibile e convincente, la teoria che individua la nozione di contratti plurilaterali in termini meramente numerici, in modo da distinguere contratti plurilaterali con comunione di scopo, ai quali applicare gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c., e contratti plurilaterali senza comunione di
prevede che il contratto debba indicare la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; si può evidenziare come risulti singolare che il richiamo espresso ai contratti con comunione di scopo venga fatto proprio nella parte della normativa dedicata alla modalità di adesione di altri imprenditori.
I contratti con comunione di scopo si caratterizzano per il comune interesse perseguito dai contraenti, come nel caso della società di capitali, e se, a struttura aperta conferiscono alle parti originarie la veste di proponenti rispetto all’entrata dei successivi aderenti.
Risulta, quindi, necessaria la previsione specifica all’interno del contratto che valga a disciplinare dettagliatamente la modalità di ingresso, con l’indicazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dalle nuove imprese per poter essere inserite nella rete, in modo da regolamentare adeguatamente l’apertura e prevenire eventuali contenziosi.
Si può quindi ritenere ammissibile, in quanto conforme all’art. 1332 c.c., una adesione messa in atto tramite invio di una domanda apposita all’organo comune, in quanto incaricato di gestire l’attuazione del contratto. La richiesta di ingresso deve essere corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente la denominazione e la sede legale dell’impresa, l’oggetto sociale, la certificazione attestante che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali o che il titolare non sia stato interdetto dall’esercizio dell’attività imprenditoriali o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del contratto. Nel caso in cui la domanda di adesione venga presentata da una società, occorre anche presentare una documentazione consistente nella copia della delibera dell’organo competente relativa all’adesione al contratto di rete ed il nome del socio o della persona
scopo, tra cui il contratto di divisione, la delegazione, la transazione plurilaterale ed il fondo patrimoniale costituito dal terzo per atto tra vivi, vd. X. XXXXXXXXX, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, 2, 3° ediz., Torino, 1980, p. 20; X. XXXXXXX, voce Contratto plurilaterale, cit., p. 13; C. M. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, Xxxxxxx, Milano, 2000, p. 56 ss.
designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete, oltre alla copia dello statuto e del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente126.
Nell’indicare i requisiti di ammissione, si può fare ricorso anche criteri economici, per cui la partecipazione al contratto di rete potrà essere riservata ad imprenditori che si trovino in concorrenza tra loro, in quanto operanti nel medesimo ambito produttivo, nonché geografico. Si potranno prevedere altresì limitazioni basate su fattori economici relativi alle singole imprese, quali il fatturato, anche di più esercizi, ovvero sugli investimenti produttivi effettuati, seppur programmati in modo specifico in vista della partecipazione a quella determinata rete; se trattasi di società, il limite per l’ingresso può fare riferimento anche alla quota di capitale sociale sottoscritto.
Se è assente l’organo comune, data la sua facoltatività ai sensi della normativa vigente, l’adesione può essere inviata a tutti gli attuali partecipanti alla rete presso le rispettive sedi, i quali potranno consentirne l’ingresso attraverso l’espressione di un consenso unanime.
L’organo deputato all’esecuzione del contratto ovvero l’insieme dei partecipanti alla rete ha il dovere di esaminare il contenuto della domanda di ammissione e di decidere nella prima riunione utile; la delibera, sia che abbia come esito l’ammissione del richiedente che il diniego, è inappellabile.
L’ingresso di nuovi soggetti nella rete deve essere opportunamente pubblicizzato nel Registro delle imprese, conformemente alle disposizioni relative alle modifiche al contratto, ai sensi del comma 4-xxxxxx000.
126 La domanda di ammissione deve contenere anche apposita autocertificazione attestante l’applicazione del CCNL di settore, la concentrazione in Italia di tutta la produzione ed il riconoscimento incondizionato dei contenuti delle verifiche ispettive del Comitato di Ispezione e Vigilanza del quale si dichiari di accettarne i controlli.
127 4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
Per quanto concerne l’individuazione del soggetto incaricato di esprimere il consenso all’adesione, si reputano legittime, ai sensi della lett. f), le clausole che rimettono la decisione alla collettività dei partecipanti, con l’applicazione del principio della maggioranza128 o dell’unanimità, ma si considerano ammissibili anche quelle clausole che fanno dipendere l’ingresso dal placet di un solo componente della rete, con conseguente espressione individuale del consenso129.
Quando venga accettata la proposta, l’impresa accolta in rete, potrà essere tenuta ad effettuare preventivamente un versamento in denaro ovvero un conferimento di natura diversa, purché pattuito e conforme alla necessità della rete; la contribuzione era obbligatoria in base al testo originario del 2009, e divenuta poi facoltativa con la l. 122/2010, essendo stata rimessa la sua previsione alla valutazione discrezionale degli aderenti originari alla rete, al fine di dare una più opportuna attuazione al programma concordato. Nel caso in cui sia stata prevista la costituzione di un fondo comune, la contribuzione, comunque in denaro che ne consegue, andrà corrisposta al momento dell’effettivo ingresso in rete ed è da ritenersi debba essere commisurata a quanto previsto annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, a parte il contributo per l’anno successivo e l’eventuale contributo straordinario.
Il conferimento può essere anche diverso dal versamento in denaro, purché sia di valore corrispondente a quanto concordato e risultante da una perizia di stima, anche senza essere accompagnata da asseverazione con giuramento, non ritenendosi, in ordine alla disciplina del conferimento al fondo comune, necessaria l’estensione alla rete delle regole valevoli per il conferimento in società di beni in natura o di crediti proprie delle
s.p.a. ed s.r.l., ai sensi rispettivamente degli artt. 2343 e 2465 c.c.; xxxxxx, tale affermazione può dirsi confortata sia dalla considerazione che nell’ambito della disciplina della rete, a differenza che nella società, in cui vige comunque una limitazione di responsabilità, non si riscontri una volontà del legislatore di prescrivere una disciplina
128 L’eventuale adozione di un principio di maggioranza andrò accompagnato da misure di tutela adeguate a consentire ai singoli aderenti dissenzienti tutela e quindi gli incentivi ex ante alla partecipazione. In particolare, le previsioni recesso in caso di dissenso da decisioni rilevanti concernenti la modifica del contratto appaiono necessarie ex art. 3, comma 4-ter, lett. d). Lo scioglimento deve essere comunque deciso all’unanimità, cfr-X. XXXXXXX., Il contratto di rete. cit., p. 35.
129 X. XXXXXX, X. XXXXXXX e X. XXXX, Reti d'impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari gestione aziendale e management, Assago (MI), 2012, p. 54.
rigida per la procedura per l’acquisizione del conferimento, come invece avviene nel caso delle società di capitali, nonché dall’uso dell’espressione “eventuali contributi successivi”, nella formulazione attuale lett. c) del comma 4-ter130.
Una modalità di ingresso di nuovi componenti può anche realizzarsi mediante una cessione d’azienda che, nel complesso dei beni comprenda anche l’adesione alla rete. In tal senso, argomentando sulla base dell’art. 2558 c.c., in materia di successione nei contratti, si prevede che in ipotesi di trasferimento di azienda, se non diversamente pattuito, l’acquirente subentri nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, nonché dell’art. 2610 c.c., che contempla che, salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda, l’acquirente subentri nel contratto di consorzio, restando salvo il diritto di recesso dei singoli retisti ex art. 2558, comma 2, c.c.131.
Ciò comporta l’esigenza di una disciplina analitica riguardante l’eventuale impedimento al trasferimento della posizione contrattuale acquisita mediante l’ingresso in rete in caso di cessione d’azienda, ai sensi ed effetti di cui all’art. 2558 c.c.; questo risultato può essere conseguito mediante l’inserimento già nel testo del contratto della clausola che renda impossibile l’ingresso in rete di cessionari di aziende appartenenti ai soggetti partecipanti alla rete ovvero tramite contratti di trasferimento d’azienda che vietino essi stessi in modo autonomo e nello specifico la successione nel contratto di rete.
Relativamente quindi al carattere naturalmente aperto del contratto di rete, si può affermare che l’eventuale silenzio in merito alla disciplina cui far soggiacere l’ingresso dei nuovi partecipanti al contratto di rete, non possa essere interpretato come fosse una lacuna tale da giustificare l’applicazione in via interpretativa delle regole previste dalla legge per altre figure contrattuali, quali le società ovvero i consorzi o ancora i contratti in generale, in quanto ciò comporterebbe di fatto una sostanziale incertezza sulla norma da
130 X. XXXXX, Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione d nuovi partecipanti, cit., p.130 ss.
131 Cfr., X. XXXXXX, X. XXXXXXX e X. XXXX, Reti d'impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari gestione aziendale e management, cit., p. 55, i quali ravvisano nella giusta causa di cui all’art. 2558 c.c., nell’esistenza di condizioni economiche, personali, aziendali dell’acquirente l’azienda che non consentono di fare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto; il diritto di recesso risulterà sottoposto al termine di 3 mesi, decorrenti dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’avvenuto trasferimento di azienda.
applicare nel caso concreto, tale da far concludere, a parte della dottrina, che, analogamente a quanto avviene in materia di consorzi, possa essere negato il carattere aperto della rete in tal modo costituita132.
Vi è da dire però che la concreta fissazione di regole di ingresso di altri imprenditori nella compagine reticolare costituisca una semplice facoltà, senza che quindi conseguano effetti pregiudizievoli in caso di omissione nell’indicare le regole medesime 133 ; ragionando diversamente, infatti si dovrebbe ammettere che la rete debba avere un carattere necessariamente aperto, con la conseguente illegittimità di qualsiasi clausola volta ad escludere l’ammissione di altri partecipanti.
La dottrina nelle sue elaborazioni intendeva soltanto rimarcare la naturale apertura della rete, come una attitudine del contratto, lasciando comunque impregiudicata la scelta di optare anche per una totale blindatura del medesimo verso l’esterno, impedendo, sotto il profilo soggettivo, ogni nuovo ingresso rispetto alla formazione iniziale134.
2.3.3. La normativa relativa al contratto di rete è scarna riguardo al profilo del recesso, rimettendone la disciplina all’autonomia privata, con l’intento evidentemente di consentire alle parti di adeguare le diverse ipotesi di cessazione del rapporto e i relativi obblighi alle caratteristiche del sistema di rete con i principi generali.
Seppur la lett. d) tra gli elementi da indicare nel contratto menzioni, qualora pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di
132 X. XXXXXX, X. XXXXXXX e X. XXXX, Reti d'impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari gestione aziendale e management, cit., p. 54 ss., secondo i quali autori, nel silenzio del contratto, risulterà necessario, modificarne il contenuto con il consenso necessario di tutte le parti, sempre con lettera contenente la proposta contrattuale indirizzata all’organo preposto all’attuazione del contratto o, in sua assenza, a tutti gli aderenti alla rete, in applicazione analogica dell’art. 1332 c.c.. L’eventuale dissenso di uno dei partecipanti varrà diniego della proposta, in quanto la domanda di adesione vale come proposta e non costituisce diritto all’ingresso in rete, posto che un’eventuale trattativa in corso, che non sfoci nella sottoscrizione del contratto per interruzione ingiustificata della trattativa, è suscettibile di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale; vd. anche X. XXXXXX, L'interesse consortile, Xxxxxxx, Milano, 2008, p. 23; G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale - Vol. I, Diritto dell'impresa, 6° ed. a cura di X. Xxxxxxxxxx, Utet, Torino, 2008, p. 268 ss.
000 X. X. XXXXXXXX , Xx contratto di rete, cit., p. 83.
134 X. XXXXXXX e X. XXXXX, Il “contratto di rete”, cit., p. 1204 ss.
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; tra le regole generali valevoli per i contratti plurilaterali con comunione di scopo è presente la cessazione per mutuo dissenso ovvero per venir meno della pluralità dei partecipanti.
Per il resto, non sono previste disposizioni relative agli effetti patrimoniali del recesso né determinate le cause di scioglimento, affidando al contratto di rete stesso la durata del contratto e le ipotesi di recesso.
Il testo originario, con una disciplina ancora più scarna, aveva previsto la possibilità del recesso anticipato, e richiedendo fossero definite le condizioni per il suo esercizio; nella prassi dei primi contratti di rete, si era delineata una disciplina del recesso anticipato prevedendo che potesse intervenire a titolo esemplificativo in caso di un aumento dei contributi al fondo patrimoniale rispetto a quelli per i quali l’aderente alla rete avesse espresso il proprio dissenso.
Al fine di colmare le lacune, la dottrina ha fatto ricorso ai principi generali in materia di contratti, per cui il recesso individuale produce lo scioglimento del contratto solo nel caso in cui la partecipazione del singolo aderente sia in concreto essenziale alla sua esecuzione; per porre rimedio a tale inconveniente, le parti possono assoggettare il recesso individuali a limiti rigidi.
Supplire al vuoto legislativo circa gli effetti patrimoniali del recesso risulta più complicato, in quanto ove si applichi l’art. 2614 c.c., gli aderenti nel corso della durata del contratto di rete non possono richiedere la divisione del fondo; la divisione può invece essere chiesta al momento dello scioglimento della rete, applicandosi ad essa le norme sulla divisione della comunione ex artt. 1113 ss. in caso di rete meramente contrattuale ed invece quelle proprie degli enti associativi in caso si tratti di reti-soggetto. Qualora l’art. 2614 c.c., si consideri non incompatibile ovvero non sia possibile configurare un patrimonio autonomo in modalità analoga a quella dei consorzi con attività esterna, parte della dottrina si è interrogata se l’applicazione delle norme sulla comunione, in particolare dell’art. 1111 c.c., in tema di “diritto potestativo” di ciascuno dei partecipanti di domandare in ogni momento lo scioglimento della comunione medesima, porti alla configurazione di una rete senza fondo patrimoniale comune, perché sciolto, su iniziativa di un aderente; alla risposta negativa, dovrebbe condurre la stessa
definizione di contratto di rete, dove configuri come necessaria l’istituzione del fondo patrimoniale, come strumento di realizzazione dello scopo comune. Seppur si concluda diversamente, troverebbe comunque applicazione l’art. 1112 c.c., secondo il quale, lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate; in considerazione del rapporto di dipendenza reciproca tra le attività sottese al programma di rete, unitamente ai riflessi della medesima sulla gestione del fondo comune, si può ritenere che siffatta divisione, impedisca il perseguimento dello scopo comune.
Considerando quindi come punto fermo, l’inammissibilità di una divisione del fondo durante la vigenza del contratto, rimane il problema di determinare cosa possa spettare al singolo recedente; se si tratta di una rete meramente contrattuale, il fondo comune è oggetto di una mera comunione di diritti, per cui il recesso può accompagnarsi ad una rinuncia alla quota di comunione, con conseguente accrescimento a carico degli altri partecipanti ovvero una cessione della propria quota alla rete.
Può configurarsi anche la cessione della quota ad un terzo estraneo alla rete, qualora il contratto abbia previsto la possibilità di una cessione del contratto e della correlativa posizione contrattuale, anche sotto il profilo patrimoniale135.
Il contratto può anche contemplare che la rete e gli aderenti superstiti siano obbligati ad acquistare la quota del soggetto che recede, anche a titolo oneroso; i criteri di determinazione del valore della quota, analogamente a quelli del conferimento, saranno definiti dal contratto di rete ovvero rimessi a negoziazione tra le parti.
Ad analoga conclusione, in assenza di una specifica disciplina, si giunge nell’ipotesi in cui il singolo aderente receda da una rete il cui fondo comune costituisca un patrimonio autonomo, in cui la quota di partecipazione, pur non essendo espressione di una comproprietà in senso stretto, essendo il patrimonio imputabile alla rete come tale, ha comunque contenuto patrimoniale e, quindi la sua cessione alla rete risulta suscettibile di valutazione economica.
135 Contra, relativamente ai consorzi, X. XXXXXX, Consorzi e Società Consortili, in Società di persone e consorzi a cura di X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx e X. Xxxxxxxx , Cedam, Padova, 2004, p. 516.
In presenza di fondo patrimoniale, il recesso anticipato non dà quindi diritto alla restituzione del conferimento iniziale del soggetto recedente, almeno, fino a quando non si abbia lo scioglimento dell’intera rete.
In assenza di disposizioni contrattuali espresse, non sembra estendibile al contratto di rete l’interpretazione, comunque controversa, dell’art. 2609 c.c., in base alla quale, al di fuori dello scioglimento del consorzio, in caso di recesso, la quota di partecipazione del consorziato receduto (c.d. quota di contingentamento) si accresce proporzionalmente a quelle degli altri; il consorziato quindi non avrebbe alcun diritto patrimoniale in caso di recesso individuale136.
Secondo dottrina dominante, quindi, stabilito il principio di indivisibilità del fondo consortile, deve riconoscersi al recedente soltanto un diritto di credito sulla quota di sua spettanza consistente nella parte di valore che ha contribuito a creare con i propri contributi e versamenti, diritto che diviene, però diventa esigibile soltanto alla data di scadenza del contratto o quando venga meno il vincolo funzionale del fondo.
Si può, quindi ritenersi tendenzialmente ribadita la regola dell’irripetibilità dei contributi ordinari e straordinari da parte dell’imprenditore recedente almeno sino allo scioglimento della rete nonché l’obbligo di adempiere quelle obbligazioni post-contrattuali che rivestono particolare importanza ove la rete abbia avuto ad oggetto la produzione di conoscenza innovativa le cui modalità di sfruttamento siano definite con un accordo diretto ad operare anche oltre l’esercizio del recesso o lo scioglimento, quest’ultimo adempimento al fine di conservare una relazione tra imprenditore e rete, anche successivamente alla cessazione del rapporto137.
136 In materia di consorzi, G. D. XXXXX, I consorzi tra imprenditori, Xxxxxxx, Milano, 1988, p. 211 ss; contra, X. XXXXXX, Consorzi e società consortili, Xxxxxxx, Milano, 1990, pp. 70 ss.; X. XXXXXX, Consorzi e Società Consortili, cit., p. 521.
137 X. XXXXXXX, Contractual networks and the Small Business Act: toward European principles?, (2008), 4 European Review of Contract Law, p. 490 ss.; Id, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1152.
2.3.4. In base ad autorevole dottrina, il legislatore ha formulato il contratto di rete come un programma contrattuale «leggero»138 ovvero «quasi in bianco»139, limitandosi a tratteggiarne la fisionomia sotto l’aspetto causale ed oggettivo, con la conseguenza di lasciare ampio margine di spazio all’autonomia negoziale ai contraenti la rete e di dar luogo, di conseguenza ad uno strumento flessibile dal punto di vista funzionale140.
Nella disciplina dettata dal legislatore della rete si possono distinguere gli elementi essenziali che il contratto deve possedere da quelli accidentali, che le parti possono o meno inserire, ed in relazione alla funzione prefissata, realizzare sistemi elementari ovvero più complessi ed articolati.
La funzionalità della rete è rimessa direttamente alla progettualità dei contraenti chiamati a definire il sistema di governance e gli aspetti di carattere patrimoniale del nuovo aggregato141.
Le reti di imprese, seppur prive di soggettività, possono quindi prevedere fondo patrimoniale ed organo comune, che è il soggetto incaricato di attuare quale esecutore il programma di rete; l’organo comune è infatti definito dal comma 4-ter come colui “incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
Nell’ambito della governance rimessa all’autonomia delle parti, quest’ultime sono libere nella scelta della struttura e del modello organizzativo, a cui corrisponda una determinata causa o la definizione degli obiettivi strategici che la rete si propone; il contratto di rete quindi può avere diversi livelli di complessità organizzativa, per cui “il coordinamento delle attività compiute dalle imprese partecipanti alla rete, può richiedere una governance che, pur non giungendo ad una organizzazione cooperativa propria del modello
138 X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p.1145.
139F. CALISAI, Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità, in Riv. dir. impr., 2010, p. 525.
140 Parte della dottrina, aveva auspicato proprio un intervento del legislatore non imperniato su norme imperative o di dettaglio, vd., X. XXXXXXXXXXX, Xxxx e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza, in Le reti di imprese e i contratti di rete, 2009, p. 390 ss.
141 X. XXXXXX, Il contratto di rete: una lettura in chiave economico-aziendale, in Riv. dir. comm., 2011, pp. 643 ss.
societario, comporti una procedimentalizzazione delle decisioni ed un riparto delle competenze proprio delle organizzazioni complesse142.
In base all’attuale disciplina, l’istituzione dell’organo comune è facoltativa, potendo i le imprese partecipanti alla rete scegliere liberamente se prevederlo o meno.
La legge non detta alcuna disciplina relativa ai criteri di scelta tra i modelli organizzativi; in base alla prassi, si può preliminarmente affermare che l’adozione di una rete con la creazione di un organo comune possa ragionevolmente ricorrere nel caso di gestione di reti complesse, in quanto costituite da un numero elevato di partecipanti ovvero finalizzate allo svolgimento di operazioni complesse dal punto di vista economico o ancora per la governance di reti transeuropee o comunque dirette alla gestione di segmenti di filiera transnazionale143.
In base alla normativa attuale, con riferimento alla governance, si possono individuare due macro modelli nell’ambito dei quali le variabili ammesse, sono quelle di reti senza organo comune e di reti con organo comune.
Nel modello privo di organo comune, ai partecipanti alla rete viene affidata la gestione collegiale con la possibilità di delegare un soggetto aderente ovvero estraneo alla rete allo svolgimento di compiti specifici attraverso lo strumento del mandato, generale o per uno specifico affare.
La struttura senza organo comune risulta adeguata alle reti semplificate, in quanto composte di un numero limitato di imprenditori e con compiti relativamente semplici.
Circa la natura giuridica dell’eventuale organo comune, si evidenzia come lo stesso debba perseguire l’interesse collettivo della rete, agendo per conto dei partecipanti; il comma 4-ter non detta alcuna prescrizione in merito alla struttura e alla composizione dell’organo comune, da ciò desumendosi che le parti possano scegliere tra organi comuni ampiamente rappresentativi, comprendenti tutti i partecipanti alla rete ovvero organi comuni, e organi comuni composti soltanto da parte degli aderenti, da una minoranza ovvero anche da un componente soltanto, eventualmente individuato mediante un
142 Cfr., X. XXXXXXX e P. IAMICELI, La governance del contratto di rete, cit., p. 45 ss.
143 X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1150.
sistema a turnazione, ovvero, addirittura, scegliere come componenti esclusivi o concorrenti dell’organo, soggetti esterni alla rete.
In caso di rete avente natura meramente contrattuale, in assenza di una disciplina specifica, trova applicazione la disciplina relativa al mandato, anche in forza del richiamo di cui al comma 4-quinquies alle disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e
d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in tema di distretti industriali.
Trattandosi di mandato collettivo, per quanto concerne l’attuazione del programma di rete, l’organo comune ha come vincolo quello di perseguire l’interesse collettivo della rete contemporaneamente a quello individuale dei retisti; nel caso di compimento di atti materiali, quali l’elaborazione di studi, di piani o strategie, o l’eventuale ricerca di informazioni relative a nuovi sbocchi commerciali o conseguire nuove forniture, si tratta di atti che vanno configurati come accessori ovvero strumentali allo stesso rapporto di mandato, salvo che la loro specificità, non esiga l’inquadramento nel contratto d’opera professionale.
Nello schema base della rete, meramente contrattuale, gli aderenti mantengono, quali mandanti, un’influenza significativa sull’operato dell’organo, mentre quando si adotti una organizzazione della rete più complessa a struttura associativa, l’organo comune acquisisce una maggiore autonomia rispetto alla compagine dei retisti, seppur non fino a divenire assimilabile al consiglio di amministrazione di una società.
Qualora le parti, sul piano della governance, abbiano optato per un modello di rete a struttura associativa e complessa avente rilevanza esterna, si applicherà la disciplina della rappresentanza organica.
Si possono quindi evidenziare sinteticamente 3 modelli: le cd. rete-contratto, con attività meramente interna quando si tratta di reti che non prevedono l’istituzione di un organo comune con potere rappresentativo, ma che impongono comunque la previsione di regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti, nonché le regole per l’assunzione delle decisioni per l’eventuale modificazioni a maggioranza del programma di rete; le reti cd. di organizzazione, caratterizzate dalla presenza di un organo comune, e con la necessità di prevedere l’incarico di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso; le reti–soggetto, costituenti il modello più
evoluto, avendo optato per la soggettività, in cui la disciplina della rappresentanza si svolge secondo la formula della rappresentanza organica.
Questa tripartizione ha natura essenzialmente descrittiva, potendo prospettarsi in concreto anche una rete contrattuale con attività meramente interna che presenti un’organizzazione di processi decisionali ovvero una governance con comitati di coordinamento in relazione all’interesse manifestato dall’impresa di partecipare direttamente all’attuazione del programma di rete144.
In realtà, essendo il contratto di rete, un contratto con comunione di scopo, da cui scaturisce un contratto di durata, si caratterizza per l’impossibilità di esaurire in un unico atto la fase programmatica in quanto necessariamente seguita da una elaborazione ulteriore da eseguirsi nella fase di esecuzione del contratto145.
Se la descritta sovrapposizione tra la fase programmatica e quella di esecuzione può dirsi minimo comune denominatore della rete, parte della dottrina ritiene di formulare una concezione di contratto di rete come contratto di organizzazione146.
Questo orientamento concentra l’attenzione sul fatto che attraverso il contratto di rete si costituisca un sistema di rapporti giuridici di coordinamento di attività tra imprese in vista di un risultato economico produttivo alla cui realizzazione ciascuna impresa deve concorrere.
Sotto il profilo del potere rappresentativo, la lett. e) del comma 4-ter, dopo aver previsto che il contratto, qualora ne preveda l’istituzione, debba indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune insieme ai suoi poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, specifica che il medesimo agisca in rappresentanza della rete e degli imprenditori partecipanti, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
144 X. XXXXXXXX, Xxxxx considerazioni sulla governance nei contratti di rete, in Contr. impr., 2012, p. 348;
S. DELLE MONACHE, Il contratto di rete tra imprese, cit., p. 22 ss.;
145 X. XXXXXXX, La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di i organo comune e natura del rapporto gestorio, in Contratti, 8-9, 2013, p. 816;
146 M. D’AURIA, L’organo comune e la governance nel contratto di rete: il nodo della soggettività, in Il contratto di rete di imprese, 2009, p.124.
internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento; trattandosi di norma dispositiva, le parti possono derogarvi, definendo diverse modalità di rappresentanza147.
La definizione dei poteri di rappresentanza permetterà di definire in modo migliore le modalità attraverso cui gli effetti dell’attività dell’organo comune con i terzi si producono nella sfera giuridica dei contraenti partecipanti alla rete.
L’organo comune si può disporre ricopra anche una funzione di mediatore nel casi di conflitto tra i partecipanti alla rete; parte della dottrina ritiene però più idonea la previsione di un organo ad hoc, indipendente ed imparziale, che si componga in caso di ogni conflitto, rinviando le fasi ulteriori a forme arbitrali presso le camere o arbitri privati, operanti quando il conflitto non venga risolto in prima istanza148.
2.3.5. Riguardo agli adempimenti formali prescritti dalla legge per la stipulazione del contratto di rete, il comma 4-ter, n. 2, specifica che, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4-quater e dell’acquisto della soggettività giuridica, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi degli artt. 24 e 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – C.A.D.), da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
La legge 221/2012, quindi per il contratto di rete maggiormente strutturato e che voglia acquistare la soggettività giuridica esige sempre la forma notarile, nello specifico, con il richiamo espresso da parte dell’art. 25 C.A.D. della disciplina della forma digitale degli atti notarili; ciò, in quanto solo in capo al notaio vige l’obbligo di conservare gli atti soggetti a pubblicità, insieme alla possibilità di accedere alla sezione ordinaria del
147 X. XXXXXXX e P. IAMICELI, La governance del contratto di rete, cit., p. 50.
148 X. XXXXXXX e P. IAMICELI, La governance del contratto di rete, cit., p. 48.
registro delle imprese, al fine di conseguire la certezza dei rapporti giuridici in favore delle parti e dei terzi creditori149.
Il contratto deve indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune; l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi.
Questo aspetto risulta indispensabile al fine di rendere noto all’esterno lo scopo-fine perseguito, chiarendo e dando concretezza alla causa.
Circa quest’ultimo aspetto, bisogna evidenziare le possibili interferenze con la disciplina della tutela concorrenza e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una nota del 16 maggio 2011, provv. n. 22362, ha osservato che il contratto di rete non può costituire una deroga ai principi della libera concorrenza aventi rilevanza costituzionale, per cui è necessario che l’accordo risulti effettivamente inteso solo ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti e non costituisca indebite posizioni di vantaggio, in violazione della normativa antitrust, ma anche della stessa ratio dell’istituto150.
Il contratto deve poi indicare la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione
149 X. XXXXXXX, Il contratto di rete. Uno strumento di sviluppo per le imprese, in Vita not., 2013, p. 21.
150 Sull’eventualità che la collaborazione tra le imprese partecipanti possa assumere una impropria impronta anticoncorrenziale, diretta a mascherare o a dar vita ad un’intesa restrittiva della concorrenza, vd.
X. XXXXXXXX e X. XXXXXX, Contratto di rete e diritto antitrust, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, 2012, p. 367 ss.; X. XXXXXXX, Nullità dei contratti nell'intesa anticompetitiva, cit., p. 133 ss.
delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.
Se il contratto prevede l'istituzione dell’organo comune, il contratto deve indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere tale ufficio, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, insieme alle regole da applicarsi nel caso di sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto; il contratto deve anche prevedere le regole da seguire per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, se istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.
L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese, presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
I requisiti formali indicati, preparatori all’assolvimento degli obblighi pubblicitari, non sono previsti a pena di nullità.
La presenza di un contenuto prefissato dalla legge, accompagnato dall’omessa indicazione di specifiche conseguenze giuridiche, ha posto a parte della dottrina l’interrogativo ermeneutico su quali possano essere le conseguenze sanzionatorie della
mancata indicazione di tali elementi identificativi; dottrina dominante ritiene che le prescrizioni formali e contenutistiche indicate nella normativa in commento non abbiano carattere cogente, tale da produrre la nullità di cui all’art. 1418, comma 1, c.c., che risulterebbe un rimedio eccessivo, non rispondente a logiche di proporzionalità e ragionevolezza151.
La conferma di questa affermazione può rinvenirsi nello stesso testo normativo, che precisa come il come il contratto di rete vada stipulato per iscritto ed indicare i contenuti prescritti soltanto «ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater […]»152; i contenuti indicati risultano, infatti espressamente funzionali all’adempimento di un onere pubblicitario costituito dall’iscrizione del contratto nel registro nelle imprese153, trovando il contratto di rete in siffatta pubblicità una peculiare funzione agevolativa e rinvenendo la sua ragion d’essere non tanto nell’interesse delle parti o di eventuali terzi creditori o contraenti, quanto nell’intento di evitare che i partecipanti possano sfruttare in maniera impropria i vantaggi, anche fiscali, che la legge collega alla partecipazione alla rete154.
Per cui, alla mancanza della forma e degli elementi prescritti può conseguire eventualmente soltanto una inefficacia del negozio, non essendo gli stessi richiesti ab substantiam155.
Da ciò deriva che l’iscrizione nel registro delle imprese ha valenza dichiarativa e non costitutiva156, come confermato dall’attuale evoluzione legislativa che consente alla rete con organo comune e fondo patrimoniale di iscriversi nella “sezione ordinaria”, acquistando in questo modo la soggettività giuridica.
151 X. XXXXXXX, Il "Contratto" E La "Rete": Brevi Note Sul Riduzionismo Legislativo, cit., p. 953; A. DI LIZIA , (Contratto di) Rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali, cit., p. 294; X. XXXXX, La nuova legge sul contratto di rete, cit., p. 538. Sul rimedio secondo ragionevolezza e proporzionalità, X. XXXXXXXXXXX, Il “giusto rimedio” nel diritto civile, in Il giusto processo civile, 2011, p. 3 ss.
152 Art. 3, comma 4 –ter, 2). Siffatta formulazione evidenzia invero un riferimento alla sola forma ad regularitatem, finalizzata a predisporre un titolo idoneo per accedere ai pubblici registri, cfr., X. XXXXXXXX, Sul “contenuto minimo essenziale” del contratto di rete, cit., p. 142 ss.
153 M. ONZA e X. XXXXXXXX, Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno), in Impresa e lavoro nei servizi portuali, Xxxxxxx, Milano, 2012, p. 257.
154 X. XXXXX, La nuova legge sul contratto di rete, cit., p. 541 ss.; X. XXXXXXX, Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. 122/2010, cit., p. 69.
155 X. XX XXXXX, I contratti di rete tra imprese, in Riv. notar., 2011, p. 214.
156 C. BUCCICO, Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale, in
Innovazione e diritto, 2012, Vol. 2, p. 71 ss.
La mancata indicazione dei dati previsti dalla legge non comporta quindi la nullità, ma soltanto l’impossibilità di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese, trattandosi di requisiti che devono essere riprodotti negli accordi di cooperazione interaziendale che ambiscano ad essere qualificati come contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, ai fini circoscritti all’iscrizione nel registro delle imprese e ai conseguenti vantaggi fiscali, ed in parte amministrativi e finanziari.
Se le previsioni di forma e contenuti fossero considerate come imperative, si porrebbe un limite anche alla autoregolamentazione dei privati, che nella scelta della governance da adottare possono costituire le strutture imprenditoriali di natura reticolare più adeguate al caso concreto; parte della dottrina ritiene quindi che il contratto di rete cd. riconosciuto ovvero regolare157, in quanto coincidente a quello cristallizzato nel comma 4 – ter, possa tranquillamente coesistere con manifestazioni contrattuali di rete “atipiche”, parzialmente difformi dal paradigma legale, non soggette a pubblicità, eventualmente anche per ragioni di riserbo o segretezza158. Il contratto di rete non può dirsi infatti legalmente tipizzato, essendo la l. 33/2009 finalizzata solo a configurare i profili giuridici di una delle possibili reti.159
È opportuno evidenziare comunque che nell’eventualità di una declaratoria di nullità del contratto di rete difforme dalle prescrizioni legali, sarebbe ragionevole avvalersi del meccanismo della conversione del contratto nullo di cui all’art. 1424 c.c., per cui il contratto può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se ne avessero conosciuto la nullità; in questo modo, il contratto di rete nullo può riacquistare gli effetti di un negozio diverso, quale il consorzio, come senz’altro ammissibile nel caso di rete a rilevanza esterna strutturata dal
157 X. XXXXXXX e X. XXXXX, Il “contratto di rete”, cit., p. 1196.
000 X. XXXXXXXXX, Xx “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile), cit., p. 323.
159 X. XXXXXXXX, Sul “contenuto minimo essenziale” del contratto di rete, cit., p. 148 ss.; X. XXXXXXX, Condizioni generali di contratto e reti atipiche, in Le reti di imprese e i contratti di rete, 2009, p. 91; X. XXXXXXX, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, cit., p. 621; X. XXXXXXX, Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto, in Contratto e impr., 2010, p. 956. La rete cd. atipica, comunque, non potrà giovarsi della normativa fiscale agevolata.
punto di vista patrimoniale con un fondo comune, compatibile con gli artt. 2614 e 2615 c.c., secondo la previsione di cui all’art. 3, comma 4-ter, lett. c)160.
2.3.5.1. Il profilo relativo alla pubblicità dell’atto presenta alcuni aspetti problematici; invero, al di là di quanto affermato nel testo normativo “ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater”, si potrebbe anche affermare che il requisito della forma sia richiesto in realtà per soddisfare finalità ulteriori rispetto alla semplice formazione di un titolo idoneo all’iscrizione nel registro delle imprese.
I contenuti prescritti dalla legge, se aventi carattere necessario, integrano elementi del contratto di rete161, ovvero il suo contenuto minimo necessario, in difetto dei quali l’atto non potrà essere iscritto nel registro delle imprese162.
I contenuti cd. facoltativi comprendono invece tutti quegli elementi che le parti hanno solo la facoltà di inserire nel contratto, quali quelli relativi all’organo comune e al fondo patrimoniale, nonché il diritto di recedere anticipatamente dalla rete e la modificabilità a
160 C. CREA, Il contratto di rete: un itinerario teorico-applicativo di riflessione, in Riv. giur. Molise e Xxxxxx, 2010, p. 135.
161 Gli elementi individuati dalla legge come necessari, sono a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
162 X. XXXXXXX e X. XXXXX, Il “contratto di rete”, cit.,§ 2; X. XXXXXXXX, Sul “contenuto minimo
essenziale” del contratto di rete, cit., p. 142 ss.; X. XXXXXXX A., Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, cit., p. 622; X. XXXXXXX, “La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di Società?”, in Contratto impr., 2011, p.539 ss.
maggioranza del programma di rete; la legge, però tace non detta una disciplina suppletiva per le eventuali lacune lasciate dall’autonomia privata.
Per cui, la complessità della struttura delineata dal legislatore, unitamente al rischio che gli spazi vuoti compromettano la possibilità di iscrivere il contratto, possono far ritenere in via interpretativa che le forme prescritte trovino un’ulteriore giustificazione nell’opportunità di porre in essere preventivamente una verifica sul testo contrattuale, ad opera del controllo notarile al momento della formazione del contratto163.
Ponendo inoltre maggiore attenzione all’ultimo periodo del comma-4 quater, in cui vengono specificate le prescrizioni di forma necessarie al fine dell’acquisto della soggettività giuridica, si può notare la sua non perfetta corrispondenza con gli oneri formali previsti a fini meramente pubblicitari; invero, l’ultimo periodo del comma-4 quater si riferisci soltanto agli atti firmati digitalmente di cui all’art. 25 C.A.D., non a quelli dell’art. 24 C.A.D. Tale scelta del legislatore può trovare giustificazione nel fatto che soltanto la forma prevista dall’art. 25 con firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata soddisfa in modo maggiore la garanzia di autenticità del documento rispetto alla mera firma digitale che invece garantisce con minor certezza di essere stata effettivamente apposta dal suo titolare164.
Un ulteriore aspetto problematico può rinvenirsi nell’aspetto già esposto relativo all’inefficacia del contratto che conseguirebbe alla mancata iscrizione ovvero, se la stessa vada intesa in senso generale, ad ogni effetto nascente dal vincolo di rete o invece ritenersi limitata all’inopponibilità ai terzi; un’interpretazione strettamente aderente al dato letterale, basata su una pubblicità di natura costitutiva, giunge ad affermare che la mancata iscrizione renderebbe il contratto non solo inopponibile ai terzi, ma anche inefficace inter partes165.
163 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, cit., p. 937, il quale autore rimarca come l’obbligo di pubblicità ricopra una finalità protettiva dei terzi. Sul controllo notarile, X. XXXXXXXX, La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, in Il Corriere del Merito, 2010, fasc. 5, p. 25
164 X. XXXXXXXXXXX, Firme elettroniche e firma digitale, in Diritto dell'informatica, 2014, p. 314 ss.;
165 Abbracciano questo orientamento, X. XXXXXXX, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, cit., p. 626, che parla di pubblicità costitutiva; nello stesso senso, X. XXXXXXX, “La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di Società?”, cit., p. 541. La posizione più netta nel senso di escludere qualsiasi efficacia anche inter partes, è quella della Camera di Commercio di Milano Vademecum Reti di impresa, 2012, ove si afferma «La pubblicità ex lege prevista, ha dunque natura costitutiva poiché senza di essa il contratto di
Altra parte della dottrina reputa come estrema tale lettura interpretativa, in quanto seppur accolta, non potrebbe mai negarsi che dall’atto conseguano comunque obblighi reciproci tra le parti contraenti, seppur non integrata la fattispecie tipica del contratto di rete per mancanza di un cd. co-elemento costitutivo166.
Alcuni autori hanno invece affermato che l’efficacia condizionata dalla pubblicità sia una idoneità “agevolativa”, nel caso in cui con il contratto di rete non si sia dato vita ad un nuovo soggetto di diritto o al conferimento di poteri di rappresentanza ad un organo comune167.
L’orientamento più ragionevole appare quello di intendere l’efficacia di cui al comma 4- quater non come idoneità del contratto interaziendale stipulato a produrre effetti tra le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c., potendo il medesimo bensì rilevare come atto costitutivo di un contratto di rete di imprese a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione168.
Relativamente a tale aspetto quindi, all’avvenuta pubblicità di cui al comma-4 quater, primo periodo, saranno subordinati soltanto effetti da riferire ai diritti, inter partes o verso terzi, espressamente ricollegati alla partecipazione alla rete, quali le agevolazioni fiscali, l’applicazione degli artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c., richiamati dal comma 4-ter e i poteri rappresentativi dell’organo comune in assenza di specifiche pattuizioni.
Come già esposto, ai sensi del comma-4 quater, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari; la norma riferendosi alla possibilità che gli aderenti siano iscritti a diverse sezioni del
rete non ha alcuna efficacia non solo nei confronti dei terzi, ma anche nell’ambito dei rapporti interni tra le stesse imprese retiste».
166 Di co-elemento costitutivo della fattispecie parla, X. XXXXXXX, Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. 122/2010, cit., p. 69.
167 X. XXXXX, La nuova legge sul contratto di rete, cit., p.541, secondo il quale la pubblicità non incide sul piano dei rapporti interprivati in termini di efficacia del contratto, rilevando, tutt’al più in determinati casi, quale presunzione iuris tantum di conoscenza dei fatti pubblicati; X. XXXXXXXX, Sul “contenuto minimo essenziale” del contratto di rete, cit., p. 148 ss.
168 X. XXXXXXX e X. XXXXX, Il “contratto di rete”, cit., § 2, poi mutuata dal solo X. XXXXXXX, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, in Studio CNN n. 5-2013/I Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 16 gennaio 2013 § 1 ss.
registro e la circostanza che siano destinati a sezioni diverse da quella ordinaria, gli imprenditori agricoli, le società semplici e quelle tra professionisti, ha persuaso parte della dottrina che la costituzione di una rete e la partecipazione ad essa non sia necessariamente limitata alle sole imprese commerciali169.
La specificazione che l’efficacia del contratto inizi a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari, appare poco comprensibile nei casi in cui la rete non dia vita ad un nuovo soggetto dotato di autonomia patrimoniale né preveda che siano attribuiti ad un organo poteri rappresentativi, in quanto sono queste ultime le ipotesi in cui il nostro ordinamento prevede come regola generale l’iscrizione nel registro delle imprese; in base a tale considerazioni quindi la disposizione va interpretata nel senso che, al di fuori dei casi in cui venga costituito un nuovo soggetto o conferiti poteri di rappresentanza, l’iscrizione sia funzionale soltanto ad ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla legge170.
La regola contenuta nel comma 4-quater, secondo cui “l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritta a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”, è da ritenersi quindi sia riferita all’efficacia pubblicitaria nei confronti dei terzi171, comprendendo perciò, sia l’effetto dichiarativo, consistente nell’opponibilità ai terzi ex art. 2193, comma 2, c.c., sia l’eventuale effetto costitutivo dell’autonomia patrimoniale nel caso di contratto di rete con attività esterna e, quindi, dotato di fondo patrimoniale.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, nonché l’art. 2615 bis, terzo comma x.x., xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x’xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx del luogo ove la rete ha sede; questa pubblicità della situazione patrimoniale si ritiene sia circoscritta alle sole reti – soggetto172. Nel caso di reti prive di soggettività giuridica, parte della dottrina tende ad escludere del tutto la possibilità di pubblicizzare la situazione patrimoniale, mentre
169 X. XXXXXXX A., Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, cit., p. 77.
170 X. XXXXX , La nuova legge sul contratto di rete, cit., p. 547.
171 X. XXXXXX, Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese”non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente), in Riv. dir. comm., 2012, p. 485 ss.
172 X. XXXXXXX, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, cit., § 3.
sembra prevalente l’orientamento secondo cui siffatta pubblicità debba seguire le regole proprie della tipologia di rete, con la conseguente pubblicità presso tutti i registri ove si trovi ogni impresa partecipanti alla rete, con l’effetto di aggravare eccessivamente gli adempimenti pubblicitari; un rimedio potrebbe individuarsi nel consentire, analogamente a quanto previsto in tema di pubblicità delle modifiche contrattuali, che il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese sia effettuato nella sede di una delle imprese della rete, applicando una competenza territoriale diffusa. L’ufficio del registro delle imprese presso cui è avvenuta l’iscrizione di tale modifica, in questo modo individuato, senza un nuovo intervento dell’organo comune, provvederà poi alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica173.
Per cui, seppur nella sostanza non si rinunzi alla regola della pubblicità frammentata in capo ai singoli partecipanti, mediante la procedura dell’annotazione d’ufficio, li si sgrava dai costi della pluralità delle domande; ciò che rimane poco chiaro è se per la produzione dell’effetto dichiarativo della modifica sia sufficiente il primo adempimento pubblicitario, consistente nell’iscrizione della modifica oppure sia necessario aspettare la conclusione del procedimento, con l’effettuazione dell’ultima annotazione d’ufficio174.
Circa le modalità tecniche di attuazione della pubblicazione, con specifico riferimento alla forma digitale, in adempimento di quanto prescritto dal comma 4-ter, il Ministero della Giustizia, con il Decreto 10 aprile 2014, n. 122175, recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, strumento che consente di stipulare il contratto di rete con modalità digitali ai sensi degli artt. 24 e 25 C.A.D.; il modello è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx» ed è sottoscritto con firma digitale.
173 X. XXXXXXX, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, cit., § 3.
174 Nel senso della produzione dell’effetto dichiarativo della modifica al momento l’effettuazione dell’ultima annotazione d’ufficio, M. ONZA e X. XXXXXXXX, Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno), cit., p. 288 ss.
175 G.U., Serie Generale 25 agosto 2014, n. 196.
Al termine della registrazione, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello176.
In alternativa alla modalità telematica descritta, il modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche predisposte da InfoCamere S.C.p.A., approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonché sul sito «xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx» 177 . Circa l’attribuzione della soggettività, questa è subordinata, ad una ulteriore adempimento pubblicitario, consistente nell’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, ai sensi del comma 4-quater, penultimo periodo. In dottrina si è posto il quesito se la pubblicità nella sezione ordinaria sia sufficiente ed esclusiva ovvero vada ad aggiungersi a quella complementare compiuta presso ogni singola impresa aderente in base a quanto previsto dal comma 4-quater; è dominante l’orientamento secondo cui ai fini dell’acquisto della soggettività, debba ritenersi sufficiente la pubblicità nella sezione ordinaria178.
Effettuata la pubblicità del contratto in funzione dell’acquisto della soggettività, la pretesa di un’ulteriore pubblicità presso i registri delle singole imprese produrrebbe una proliferazione pubblicitaria contrastante con la logica di semplificazione amministrativa senza che ne consegua alcun vantaggio compensativo adeguatamente percepibile, se non una maggiore trasparenza della partecipazione al contratto di rete179.
L’opzione per la soggettività, quindi comporta come primo effetto, che la rete e le vicende successive ad essa relative si pubblicizzino con riferimento al soggetto, anziché ai partecipanti; nel caso in cui invece si tratti di rete-contratto, priva di soggettività, la pubblicità può riguardare soltanto le vicende relative ai contraenti, con la conseguenza che in tal caso anche le modifiche al contratto rete-soggetto saranno pubblicizzate unicamente presso il registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sua sede.
176 Art. 1, comma 2, d.m. n. 122/2014.
177 Art. 1, commi 3 e 4, d.m. n. 122/2014.
178 X. XXXXXXX, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, cit., § 3; contra, X. XXXXXXX , P. IAMICELI e G. D. XXXXX, Gli ultimi interventi legislativi sulle reti, in Il contratto id rete per la crescita delle imprese, 2012, p. 490.
179 Cfr., X. XXXXXXX, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, cit., § 2.
Quando in caso di contratto di rete inizialmente stipulato per la costituzione di una rete priva di soggettività, si intenda procedere all’acquisto della soggettività, l’atto con cui i contraenti effettuano tale opzione, adottato nella forma idonea tal fine, ai sensi dell’ultima parte del comma 4-quater, sarà sottoposto a pubblicità, costituendo integrazione del contratto originario, presso ogni registro delle imprese cui sono iscritte le imprese aderenti, secondo il procedimento previsto per le modifiche contrattuali; tale atto, completo di tutti gli elementi necessari dovrà essere iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sede della rete.
La pubblicazione dell’atto con cui si manifesta la volontà di adottare la soggettività giuridica, fa venir meno da quel momento la necessità della pubblicità diramata presso i registri delle imprese delle singole partecipanti, dai quali i terzi, a seguito dell’avvenuta pubblicità dell’atto in questione, verranno a conoscenza anche del mutamento del regime di pubblicità, per il quale le successive vicende del contratto saranno soggette a pubblicità presso il solo registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete.
Può anche avvenire che le parti intendano rinunciare alla soggettività della rete inizialmente prescelta; in questo caso deve essere instaurato un procedimento di liquidazione in ordine al patrimonio della rete soggettivizzata, fino all’eventuale assegnazione ai partecipanti delle situazioni soggettive facenti già capo alla rete.
Capitolo III
IL CONTRATTO DI RETE COME FORMA DI SEGREGAZIONE PATRIMONIALE
SOMMARIO: 3.1. Fondo patrimoniale comune e patrimoni destinati. - 3.2. Ratio del fondo patrimoniale. -
3.3. Natura giuridica del fondo patrimoniale. - 3.4. Utilità del fondo: la destinazione del fondo e dei suoi proventi. - 3.5. Fondo comune e responsabilità patrimoniale. – 3.6. Itinerari giurisprudenziali in tema di contratto di rete. – 3.7. Rilievi conclusivi.
3.1. Nell’attuale normativa relativa al contratto di rete, l’istituzione di un fondo patrimoniale comune è facoltativa. In guisa diversa, nella versione originaria del 2009, la disciplina prevedeva che il contratto, tra gli altri elementi, dovesse includere necessariamente l’individuazione di un programma di rete, con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune, da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune. In relazione a tale fondo dovevano essere stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbligava ad eseguire per la sua costituzione nonché le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, comma 1, lettera a), c.c., rubricato “Patrimoni destinati ad uno specifico affare” istituto introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto societario, di cui al D.Lgs 17 gennaio 2003 n.6180
L’effetto del patrimonio destinato alla realizzazione di uno specifico affare, è quello di
separare detti beni, dal resto dei beni sociali, ai fini della responsabilità patrimoniale della società.
Come si evince dalla lettura della disciplina, era contemplato quale elemento essenziale del contratto la previsione del fondo patrimoniale, con la facoltà di scegliere il relativo regime patrimoniale da adottare, opzione esercitabile tra l’istituzione di un fondo, non divisibile e non aggredibile da parte dei creditori particolari dei partecipanti alla rete, ai sensi degli artt. 2614 e 2615 c.c., ovvero la costituzione da parte di ciascun partecipante
180 Pubblicato in Gazz. Uff., 22 gennaio 2003, n. 17, p. 1 ss.
alla rete di un patrimonio societario che, mediante il richiamo dell’art. 2447-bis, lett. a) c.c., realizzava un’ipotesi di patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. L’effetto conseguito da entrambe le alternative di regime patrimoniale, era quello di realizzare un regime del patrimonio della rete caratterizzato da una responsabilità patrimoniale limitata, resa opponibile ai terzi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese.
Parte minoritaria della dottrina181 formatasi sulla normativa originaria, riteneva che sia il fondo patrimoniale comune che il patrimonio destinato allo specifico affare oggetto della rete, ispirato al modello societario, finivano per integrare entrambi un’ipotesi di destinazione patrimoniale con effetto di autonomia patrimoniale, senza i rendere la rete un autonomo soggetto di diritto, con alcuni risultati pratici rilevanti come il non assoggettamento della rete alla procedura fallimentare conformemente, dal punto di vista sistematico, con la disciplina relativa ai patrimoni societari destinati ad uno specifico affare182.
Un diverso orientamento, individuava nelle due diverse alternative previste dalla legge, due diverse strutture che la rete poteva adottare, piuttosto che due diversi modi in cui poteva realizzarsi il regime di autonomia patrimoniale, in quanto, soprattutto con specifico riferimento alla costituzione di un fondo patrimoniale comune, si riteneva che il
181 X. XXXXXX, Imputazione e responsabilità del contratto di rete, reperibile in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, Relazione tenuta presso l’ Università di Macerata il 21 maggio 2010 nell’ambito del Convegno “Le reti di imprese”; M. BIANCA, Il regime patrimoniale delle reti, relazione al Convegno di Macerata del 21 maggio 2010.
182 La riforma relativa ai i patrimoni destinati ad uno specifico affare, si proponeva quale obiettivo principale quello di “favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali”, per i contributi in dottrina, X. XXXXX XXXXX, La disciplina dei patrimoni separati, in Riv.. soc., 2002, p. 121 ss.; X. XXXXXXXX, Creditori extracontrattuali patrimoni destinati e gruppi di società, Xxxxxxx, Milano 2009; X. XXXXXX DE RITIS, La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Utet, Torino 2007, p. 818 ss.; X. XXXXX XXXXX Dei creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. dir. comm., 2003, I, pp. 107 ss.; X. XX XXXXXX, Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria, in Le società, 2002, pp. 665 ss.; X. XXXX, Spunti problematici sulla riforma della società per azioni, in Vario Diritto. Scritti giuridici, Vol. VII, Xxxxx, Padova, 2005, 276 e ss.; X. XXXXXXX’, Le destinazioni “industriali” dei patrimoni sociali, in Riv. dir. priv., 2004, n. 4, p. 833; X. XXXXXXXX, La riforma delle società di capitali, Cedam, Padova 2003; X. XXXXX, La provvista finanziaria tra destinazione e attribuzione, in AA.VV., Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze, diretta da Xxxxxxx, Cera e Patriarca, Utet, Torino 2011, p. 5 ss.; ID, Riflessioni sulla riforma; I: La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa, in Riv. dir. comm., 2005, I, p. 673 ss.
rinvio alla disciplina del consorzio con attività esterna si potesse applicare soltanto alle reti con soggettività, quindi assoggettate al cd. rischio di impresa183.
Tale impostazione finiva per contrapporre al modello della rete soggettivizzata un’ipotesi eventuale, ma non contemplata dalla legge, nell’originaria formulazione, di una rete “meno forte”, con efficacia meramente interna, alla quale applicare il regime di contitolarità della comunione184.
La seconda alternativa consisteva, quindi nella costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, che adottava la struttura del patrimonio destinato dotato di autonomia patrimoniale non soggettivizzata, in forza dell’espresso richiamo alla disciplina dei patrimoni societari destinati in via esclusiva ad uno specifico affare.
In merito alla costituzione della dotazione patrimoniale della rete, oggi divenuta eventuale185, la disciplina attuale risultante dalla stratificazione normativa, articolando e specificando in modo più chiaro, alla lett. c) dell’art 2447 bis c.c. permette alle parti di eseguire il conferimento mediante contributi iniziali o successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, con l’indicazione della loro misura e dei criteri di valutazione, nonché delle regole di gestione del fondo medesimo, ovvero, se consentito dal programma, mediante l’apporto di un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-bis c.c., primo comma, lett. a) c.c.
L’apporto di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, quindi ora è modalità alternativa al conferimento preordinato alla costituzione del fondo patrimoniale.
La complessità della gamma dei programmi di rete adottati dalle imprese, comprende come elementi meramente eventuali l’organo comune e il fondo patrimoniale, a prescindere dall’acquisto o meno della soggettività giuridica186.
183 X. XXXXXXX e P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, in Obbl. contr., 2009, p. 595 ss.; P. IAMICELI, Introduzione. Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto, in AA.VV., Le reti di imprese e i contratti di rete a cura di Xxxxxxxx P., Torino, 2009, p. 4 ss.;
G. VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, p. 951, che parlava addirittura in termini di “persona giuridica.”
184 P. IAMICELI, Introduzione. Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto, cit., p. 4 ss. 185 È necessario segnalare che l’istituzione del fondo patrimoniale comune, seppur facoltativa da un punto di vista civilistico, è in partica obbligatoria dal punto di vista fiscale affinché gli aderenti alla rete di imprese possano beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 42, co. 2-quater.
186 Sull’interdipendenza tra i due organi, per cui sia necessaria la previsione di un organo comune una volta che sia stato costituito il fondo patrimoniale, seppur con cautela, E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi, in Reti di impresa: profili giuridici,
Per le reti che si avvalgono di organizzazioni minimali, caratterizzate da un programma comune basato esclusivamente su scambio di informazioni, è difficile pensare ad una dotazione patrimoniale, che potrebbe addirittura rivelarsi ingombrante187.
Nel caso in cui il programma sia più articolato, nel senso “di collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”, la decisione dei partecipanti alla rete di dotarsi di un fondo patrimoniale può ritenersi opportuna. In realtà la normativa non pone alcuna distinzione, in relazione alla destinazione di beni al fondo patrimoniale, tra i casi in cui le imprese retiste abbiano scelto una rete-contratto, con molteplici patrimoni separati188, da quelli in cui abbiano attribuito alla rete soggettività giuridica, con un patrimonio autonomo.
L’ipotesi di apporto di un patrimonio destinato darà luogo ad una pluralità distinta di patrimoni, tutti destinati al medesimo affare costituito dal contratto per l’esecuzione del quale i patrimoni, si presentano, appunto, come separati, rimanendo la proprietà dei medesimi imputata ai singoli soggetti che li hanno destinati189. In questa prospettiva,
finanziamento e rating, Milano, Il Sole 24 Ore 2011, p. 73; X. XXXXXXX, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, in Studio n. 5-2013/I, CNN, p. 2; lo considera necessario almeno nel caso in cui il contratto di rete preveda lo svolgimento di un’attività verso terzi, X. XXXXXX, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete, cit., p. 85. Negano invece questa necessaria interdipendenza tra fondo patrimoniale ed organo comune, X. XXXXXXX, Il contratto di rete uno strumento di sviluppo per le imprese, cit., p.13, e X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1148.
187 X. XXXXXX, Il modello normativo del contratto di rete, cit., p. 34; X. XXXXXX, L'«insolvenza» delle reti,
in Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxx, Napoli, 2013, p. 54.
188 M. BIANCA, Il regime patrimoniale delle reti, cit., p. 39 ss., sostiene che il concetto di patrimonio separato costituisca solo una variante quantitativa del concetto di limitazione della responsabilità patrimoniale, per cui il patrimonio autonomo della rete non è altro che la somma dei patrimoni separati facenti capo ai singoli partecipanti alla rete. La tradizionale affermazione secondo cui il discrimine tra patrimonio autonomo e patrimonio separato sia di natura quantitativa e non qualitativa, tale che il patrimonio autonomo consistesse la sommmatoria dei patrimoni separati, X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, Dottrine generali del diritto civile, IX, ed. Xxxxxx, Napoli, 1986, p. 85 ss. In base ad una impostazione più recente, di P. DELL’XXXX, Patrimoni destinati e fondo patrimoniale, Torino, 2009, p. 6, per distinguere patrimonio autonomo da patrimonio separato, è sufficiente verificare che la situazione patrimoniale si attua in capo a più soggetti piuttosto che ad un unico soggetto. Sulla equivalenza terminologica tra i due vocaboli, vd. X. XXXXX, Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per unantico dibattito, in Riv. dir. civ., 2002, p. 842; a conferma dell’equivalenza terminologica tra patrimonio separato e patrimonio destinato, seppur vertente in mdo specifico sui fondi comuni di investimento, Cass. civ., 15 luglio 2010 n. 16605, in Riv. not., 2015, 6, p. 1421.
189 M. ONZA, Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di Xxxxxxx, Iamiceli e Xxxxx, p. 201; X. XXXXXXXX, Il contratto
finiscono per dar vita ad una pluralità di patrimoni destinati strutturalmente autonomi volti al conseguimento del medesimo affare, quindi funzionalmente collegati190.
Il raggiungimento dello scopo insito nel programma di rete richiede un’organizzazione volta a produrre valore per i propri aderenti, uniti da un vincolo che, al pari del contratto di società, consiste in un contratto di organizzazione.
La funzione dello strumento reticolare, riflette su quella del fondo patrimoniale, che finisce per assumere un duplice profilo, da un lato, consistente nell’insieme dei beni destinati contrattualmente all’utilizzo nello svolgimento dell’attività economica, per il conseguimento del risultato prefissato dal programma di rete. In tal senso, il fondo patrimoniale può essere esaminato con un approccio simile al patrimonio delle altre imprese esercitate in forma collettiva, quali associazioni, consorzi, e soprattutto le società commerciali.
Sotto altro profilo, il fondo patrimoniale191 può configurarsi quale insieme di beni contrattualmente destinati a fungere da riserva di valore e limite che circoscrive la responsabilità dei partecipanti alla rete nei confronti dei terzi in conseguenza dell’attività esercitata in comune. In questo senso, il fondo patrimoniale della rete può essere esaminato in base ai medesimi presupposti propri dei patrimoni autonomi o separati secondo i principi del patrimonio in funzione di garanzia patrimoniale.
Il riconoscimento dell’autonomia patrimoniale della rete seppur non soggettivizzata ha l’effetto di avvalorare la convinzione che la rete rappresenti un’ipotesi normativa di patrimonio autonomo, da interpretarsi quale somma dei patrimoni separati appartenenti alle diverse imprese partecipanti. Così la separazione delle stesse risulterebbe subordinata alla realizzazione della destinazione alla finalità di accrescere, come enunciato dall’art. 3, comma 4 ter, l. 33/2009, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, sulla base di un programma
di rete: le modifiche apportate dal c.d. Decreto Sviluppo, in Ricerche Giuridiche, n. 1/2012, Università Cà Foscari, Venezia, reperibile all'indirizzo xxx.xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxx/000-Xxxxxxxx.xxx.
190 “La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Persona e Mercato,2009, p.51; M. BIANCA, Il regime patrimoniale delle reti, cit., p.17, parla invece di ipotesi di patrimonio autonomo, da intendersi quale somma dei patrimoni separati appartenenti alle imprese partecipanti.
191 X. XXXXXXXXXXX, La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti, in
Contratto di rete di imprese, cit., p. 140.
comune di rete, destinazione che quindi segna il limite dell’operatività e della meritevolezza dello scopo del programma di rete stesso.
La costituzione del fondo patrimoniale, con l’assunzione del principio di adeguatezza allo scopo della rete, pone il patrimonio in diretta relazione con il programma comune, evidenziando il suo ruolo di strumento di specializzazione ovvero di limitazione della responsabilità patrimoniale dei contraenti192.
L’adeguatezza funzionale del programma di rete giustifica quindi lo specifico regime di autonomia patrimoniale, delimitando opportunamente i confini di un’operazione che altrimenti potrebbe configurarsi come contraria alle regole della libera concorrenza193.
Se si intende il contratto di rete, sotto l’aspetto organizzativo, come un insieme di due o più imprese legate da un accordo avente ad oggetto la destinazione di risorse e la collaborazione in attività volte al raggiungimento dei risultati prefissati nel programma comune, mediante l’integrazione delle risorse disponibili, nonché del coordinamento tra le rispettive esperienze, ne consegue il frazionamento del rischio associato all’impresa. Parte della dottrina194 da ciò trae la convinzione che il fondo patrimoniale possa essere
192 X. XXXXXX, Il modello normativo del contratto di rete, cit., p. 55; X. XXXXXXXXX, Il fondo patrimoniale della rete di imprese tra interessi delle imprese aderenti e tutela dei creditori, in Contr. e impr., 2015, p. 171 ss.; X. XXXXXXX, Xxxx e contratto di rete, cit., p. 50 ss.; X. XXXXXXX, Xxxxx reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in Contratti, 10, 2009, p. 931; X. XXXXXXX e P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., p. 595 ss.
193 Comunicazione relativa all’istituto delle reti di imprese, così come disciplinate dall’articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge n. 5/2009, come convertito in legge n. 33/2009, e S.M.I. dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicata nel Bollettino n. 17/2011, provv. n., 22362 del 16 maggio 2011, in cui l’Autorità osserva che, per quanto condivisibile nella ratio e nelle finalità di carattere generale, di consentire alle imprese, specie quelle medio-piccole, di competere in modo più efficiente ed efficace su mercati sempre più globalizzati, l’istituto del contratto di rete non può, tuttavia, costituire una deroga ai principi della libera concorrenza e del mercato che, come pacificamente riconosciuto, hanno rilevanza costituzionale ed informano in maniera trasversale tutto l’ordinamento; possono infatti astrattamente, risultare idonee ad essere qualificate come possibili intese ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e dell’articolo 101 TFUE, per cui l’Autorità afferma che affinché l’istituto del contratto di rete possa essere ritenuto compatibile con i principi e le leggi in materia antitrust, è necessario, pertanto, che l’accordo risulti effettivamente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti e non costituisca, invece, uno strumento finalizzato a costituire indebite posizioni di vantaggio, in violazione della normativa antitrust, ma anche della stessa ratio dell’istituto. Affinché l’istituto del contratto di rete possa essere ritenuto compatibile con i principi e le leggi in materia antitrust, è necessario, pertanto, che l’accordo risulti effettivamente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti e non costituisca, invece, uno strumento finalizzato a costituire indebite posizioni di vantaggio, in violazione della normativa antitrust, ma anche della stessa ratio dell’istituto. In senso conforme, M. R. XXXXXXX, Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali - Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam … quam reperire, in Obbl. contr., 2009, p. 951 ss.
194 X. XXXXXX, L'«insolvenza» delle reti, cit., p.55.
avvicinato all’azienda intesa come universitas di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ovvero per lo svolgimento dell’attività produttiva.
Altra parte della dottrina195 ritiene auspicabile che nel contratto di rete venga indicato in modo specifico e dettagliato il programma di rete e gli obiettivi reali che gli aderenti intendono perseguire, rispondenti anche all’esigenza di consentire una valutazione relativa alla congruità del patrimonio a raggiungere lo scopo prefissato, in base al principio di effettività della destinazione, ritenuto immanente nel nostro ordinamento, indicato quale elemento giustificativo dei negozi di destinazione196. Tale principio, peraltro, ha trovato una conferma normativa nella disciplina dell’istituto dei patrimoni societari destinati ad uno specifico affare, di cui agli artt. 2447- bis ss197.
Nel suo duplice aspetto di strumento organizzativo di attività produttive comuni a più imprese, nonché di atto con cui le stesse destinano beni al raggiungimento di uno scopo, separandoli dal patrimonio da cui provengono, il contratto di rete ha una disciplina che necessita di integrazione198.
L’affermata affinità del fondo quale destinazione patrimoniale del contratto di rete con il patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c., ad uno scrutinio più rigoroso sembra venir meno. L’istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare mostra, infatti, i caratteri di una suddivisione del patrimonio preordinata allo svolgimento di una attività produttiva strutturalmente assimilabile ad un ramo di
195 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete, in Notariato, 2010, p. 442 ss.; X. XX XXXXXXXXX, Il finanziamento delle reti di imprese, in Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche, a cura dell'Associazione Italiana Politiche industriali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011, p. 31.
196 In ambito notarile si parlava già in termini di "effettività della destinazione" in occasione della Giornata di studio organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 giugno 2003, i cui atti sono stati pubblicati in Quaderni romani di diritto commerciale a cura di X. Xxxxxxxx e X. Xxxxx- Xxxxx, Milano, 2003; X. XXXXXXXXX, Strumenti attuali di diritto positivo, in Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003, p. 41; X. XXXXXXXXX, Riflessioni sparse sulla nuova disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. dir. dell’ economia, dei trasporti e dell'ambiente, 2003, p. 125 ss.
197 Sull’ulteriore finalità dei patrimoni destinati nel senso di assicurare, con la valutazione sulla congruità
del patrimonio, una maggiore affidabilità e garanzia per i terzi finanziatori, X. XXXXXXXXXXXX e E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi, in Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, Milano, il Sole 24 ore, 2011, p. 48; X. XX XXXXXXXXX, Il finanziamento delle reti d'impresa, cit., p. 17 e ss.
198 Nel senso dell’insufficienza della disciplina del negozio atipico di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., M. BIANCA, L’atto di destinazione: problemi applicativi, in Riv. Not., 2006, p. 1175 ss.
azienda, in particolare sotto l’aspetto della suddivisione dei creditori in classi differenti e della ripartizione della responsabilità patrimoniale.
Le ragioni di politica aziendale di contenere le eventuali perdite patrimoniali entro limiti predeterminati possono essere analoghe, ma nell’ambito del contratto di rete è assente la rigida regolamentazione propria invece del destinazione patrimoniale societaria, in cui sono previsti controlli interni, mediante una fase deliberativa e controlli esterni, con deposito e iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. In tale ambito è previsto anche l’intervento del notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c. che assurge alla sola funzione di controllo di legalità. Dall’altra parte, l’opposizione dei creditori sociali anteriori all’iscrizione entro sessanta giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese (artt. 0000-xxx, xxx, xxxxxx c.c.) è funzionale alla valutazione circa l’opportunità dell’operazione posta in essere. Inoltre deve essere indicato il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi, nonché le modalità di controllo sulla gestione e partecipazione ai risultati dell'affare (art. 2447-ter, lett. c) e d), nonché le regole della rendicontazione separata dello specifico affare (art. 2447-ter, lett. g).
Se dovessero essere applicati tutti gli articoli menzionati, si porrebbero numerosi problemi di coordinamento della normativa sui patrimoni destinati con quella della rete di imprese199.
Si può affermare quindi che nella pratica dei contratti di rete, come già succede anche al di fuori dell’ambito reticolare, il patrimonio destinato abbia trovato scarsa applicazione. In particolare, la normativa sui patrimoni destinati appare eccessivamente complessa ed articolata per l’esperienza reticolare, se, come già anticipato, si accoglie la dottrina che intende il richiamo del patrimonio destinato di cui all’art. 2447-bis c.c., all’integrale corrispondente disciplina codicistica200.
199 Tra i più scettici, X. XXXXXXX, Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto, cit., p. 960.
200 M. ONZA, Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina, cit., p. 200; X. XXXXXXXXX, La rete e i patrimoni destinati, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., p. 253.