AUTORITA’ PORTUALE DI BRINDISI
AUTORITA’ PORTUALE DI BRINDISI
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Adottato con decreto presidenziale n. 221 del 28.6.2010 in attuazione della legge n. 241/90 e n. 69/2009
INDICE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Disposizioni sull’attività amministrativa e sul procedimento amministrativo Art. 2 Principi informatori dell’azione amministrativa
CAPO II
DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 3 Termine per la conclusione del procedimento Art. 4 Decorrenza del termine
Art. 5 Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. Art. 6 Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione
CAPO III
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 7 L’unità organizzativa e il dirigente Art. 8 Funzioni del responsabile
CAPO IV
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 9 Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo Art. 10 Conferenza di servizi
Art. 11 Accordi nel procedimento e sostitutivi di provvedimento
CAPO V
DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 12 Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi Art. 13 Motivazione dei provvedimenti
Art. 14 Motivazione degli atti di diniego
Art. 15 Efficacia dei provvedimenti amministrativi Art. 16 Revoca del provvedimento
Art. 17 Misure di autotutela CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 Integrazioni e modificazioni del regolamento Allegati: tabelle dei procedimenti
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Disposizioni sull’attività amministrativa e sul procedimento amministrativo
1. L’Autorità portuale di Brindisi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 117, comma sesto, e al fine di assicurare un adeguato insieme di garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, osserva la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. l. 15/2005, d.l. 35/2005, l. 40/2007 e l. n. 69/2009.
2. Le disposizioni del presente regolamento illustrano la modalità di svolgimento dell’attività amministrativa e di gestione dei procedimenti amministrativi e ne determina i tempi di conclusione.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per legge 241, la legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) per procedimento amministrativo, la sequenza di atti finalizzata alla definizione della decisione dell’amministrazione rispetto ad un’istanza o ad un’attività avviata d’ufficio;
c) per istruttoria, la fase del procedimento amministrativo preordinata all’acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione dell’amministrazione;
d) per provvedimento, l’atto esplicito conclusivo del procedimento amministrativo.
Art. 2
Principi informatori dell’azione amministrativa
1. L’attività dell’Autorità portuale di Brindisi è informata ai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, nonchè ai principi dell’ordinamento comunitario ed al criterio del divieto di aggravamento dell’azione amministrativa. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività l’Autorità portuale incentiva l’uso della telematica sia nei rapporti interni che con le altre amministrazioni.
2. L’attività amministrativa dell’ente, quando non finalizzata all’adozione di atti di natura autoritativa, è sviluppata con riferimento alle norme di diritto privato.
CAPO II
DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 3
Termine per la conclusione del procedimento
1. Per ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d’ufficio, e nei casi in cui non sia previsto un termine diverso ai sensi del comma 2, è stabilito il termine di conclusione di trenta giorni.
2. Le tabelle allegate indicano, per categorie di procedimenti e per settori, nei casi in cui il termine non sia già determinato con altra legge o regolamento, termini diversi per la conclusione dei procedimenti.
3. Qualora, per legge o per regolamento, sia necessario per l’adozione di un provvedimento acquisire valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a trenta giorni. Possono altresì essere sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Ente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21 bis L. 1034/1971 e successive modifiche, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’Ente inadempiente fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o
3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 4
Decorrenza del termine
1. Il termine per i procedimenti d’ufficio decorre dalla data di inizio d’ufficio del procedimento.
2. Il termine dei procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza.
3. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio di Protocollo; nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all’arrivo.
Art. 5
Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento.
1. L’Autorità portuale è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o gravemente colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Art. 6
Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione
1. La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione, indirizzata all’ufficio competente e corredata dalla prescritta documentazione.
2. Qualora la domanda o l’istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo Capo III, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell’istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza regolare e completa.
4. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al comma 2, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.
5. In ogni caso, i documenti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’Ente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da parte delle pubbliche amministrazioni. L’Autorità portuale può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
CAPO III RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 7
L’unità organizzativa ed il funzionario responsabile
1. Le tabelle allegate individuano, per ciascuna categoria di procedimenti, qualora non sia già stabilito da altre disposizioni interne o regolamenti, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Il responsabile del procedimento è il funzionario preposto all’unità organizzativa competente, salvo diversa esplicita determinazione del medesimo funzionario responsabile.
Art. 8
Funzioni del responsabile
1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa (servizio) può affidare ad altro dipendente addetto al servizio la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. La responsabilità del procedimento, comprensiva dell’adozione del provvedimento finale, o dell’istruttoria procedimentale può essere attribuita, con specifico provvedimento, al responsabile di un ufficio appartenente al servizio o ad altro dipendente assegnato al servizio stesso.
3. Per le funzioni ed i poteri del responsabile del procedimento si fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241.
4. Il responsabile del servizio competente per l'adozione del provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, solo indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
CAPO IV
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 9
Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo
1. I soggetti interessati dal procedimento amministrativo secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 della legge n. 241, possono contribuire al migliore sviluppo dello stesso mediante la presentazione di memorie, relazioni illustrative e note specificative.
2. L’amministrazione può organizzare tavoli di confronto o conferenze di servizi istruttorie coinvolgenti i soggetti interessati, in reazione alla complessità del procedimento amministrativo ed alla natura degli interessi coinvolti.
3. Per i procedimenti inerenti all’adozione di provvedimenti amministrativi generali a contenuto pianificatorio o programmatorio, l’amministrazione può prevedere forme di interazione con i soggetti interessati ulteriori a quelle stabilite dalla normativa settoriale.
4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, se nominato, ovvero il responsabile del servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle procedure concorsuali.
Art. 10
Conferenza di servizi
1. L’amministrazione utilizza la conferenza di servizi:
a) come strumento a fini informativi o comunque conoscitivi, per acquisire e valutare elementi utili per l’istruttoria;
b) come strumento a fini decisori seguendo l’applicazione delle disposizioni stabilite dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241, per razionalizzare la gestione del procedimento amministrativo in ordine alla combinazione tra interessi pubblici e privati in un quadro di interazioni complesse.
Art. 11
Accordi nel procedimento e sostituivi di provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l’Autorità portuale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’Autorità portuale può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l’Autorità portuale conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione del responsabile del servizio che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento finale.
7. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
CAPO V
DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 12
Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi
1. L’amministrazione, salvo quando sia possibile ricorrere a forme di semplificazione, formalizza le decisioni elaborate nell’ambito del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.
2. Ogni provvedimento illustra lo svolgimento dell’attività amministrativa, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione.
3. L’amministrazione può definire misure operative finalizzate a migliorare i processi formativi dei provvedimenti amministrativi.
Art. 13
Motivazione dei provvedimenti
1. La motivazione di ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Autorità portuale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione a tal fine esplicita compiutamente:
a) gli elementi istruttori, nel rispetto della sequenza valutativa degli stessi;
b) gli elementi illustrativi di fatto e di diritto della ponderazione degli interessi pubblici e privati;
c) gli elementi illustrativi della decisione dell’Autorità portuale.
2. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’Autorità portuale richiamato nella decisione stessa, detto atto deve essere indicato e reso disponibile. In ogni caso, nel provvedimento finale devono essere indicati il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.
3. Per gli atti non aventi particolari complessità può farsi ricorso alla motivazione per relationem anche apponendo in calce all’istanza il solo dispositivo del provvedimento.
Art. 14
Motivazione degli atti di diniego
1. Quando l’Autorità portuale sia pervenuta, nell’ambito del procedimento amministrativo, alla formazione di una decisione ostativa all’accoglimento dell’istanza dell’interessato, prima della formale adozione del provvedimento finale a contenuto negativo è tenuto a comunicare tempestivamente allo stesso i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, recependo le eventuali osservazioni o memorie inviate entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1 valgono le garanzie previste dall’art. 10-bis della legge n. 241.
3. In ogni caso, nei provvedimenti di diniego l’Autorità portuale illustra nella motivazione gli elementi di dettaglio che hanno condotto alla formazione della decisione a contenuto negativo.
Art. 15
Efficacia dei provvedimenti amministrativi
1. Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi nei quali l’Autorità portuale debba adottare provvedimenti che impongano coattivamente l’adempimento di obblighi specifici nei suoi confronti, l’ente opera nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter della legge n. 241.
2. L’efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall’Autorità portuale è immediata, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal provvedimento stesso.
3. L’efficacia del provvedimento può anche essere sospesa, con specifica indicazione dei termini e delle eventuali condizioni nel provvedimento medesimo.
Art. 16
Revoca del provvedimento
1. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’Autorità portuale può revocare un provvedimento amministrativo, con atto dello stesso organo che ha emanato il provvedimento da revocare.
2. La revoca determina l'inidoneità dell'atto a produrre ulteriori effetti.
3. Le controversie in materia di determinazione dell'eventuale indennizzo richiesto dal soggetto privato destinatario del provvedimento di revoca sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 17
Misure di autotutela
1. L’Autorità portuale può ritirare un provvedimento amministrativo quando considerazioni di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento.
2. L’Autorità portuale può procedere all’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo, con atto del medesimo responsabile del servizio che lo ha emanato, quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità, ovvero sia viziato per incompetenza, eccesso di potere o adottato in violazione di legge e purché ne sussistano ragioni in interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
3. L’Autorità portuale può convalidare un provvedimento annullabile quando sussistano ragioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole.
4. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o altre norme formali o per omessa comunicazione di avvio quando, per la natura vincolata del provvedimento stesso, risulti palese che il contenuto del dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Integrazioni e modificazioni del regolamento
1. I provvedimenti individuati da nuovi provvedimenti normativi e regolamentari saranno disciplinati con appositi provvedimenti, integrativi del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni dettate dalla legge 241/90.