CAPITOLATO
ALLEGATO A2
CAPITOLATO
REALIZZAZIONE PROGETTO DEL COMUNE DI AVEZZANO - AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N.3 - FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, A TITOLARITA’ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, CONTENENTE INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA): AFFIDAMENTO ESTERNO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 LETT. a) DEL D.lgs. 50/2016, DI ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE OFFERTE.
CIG (codice identificativo della gara): ZCE1FE7679
PREMESSA
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 166 del 18.07.2016, sono stati definiti i criteri e le procedure per l’avvio, con decorrenza 2 settembre 2016, su tutto il territorio nazionale della nuova misura di contrasto alla povertà.
Con la Circolare INPS n. 133 del 19.07.2016 di oggetto: “Avvio del sostegno all’inclusione attiva (SIA). Decreto 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze” è stato definito il percorso per gestire le richieste di accesso al beneficio da parte dei cittadini.
Con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – n. 229 del 03.08.2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziarie a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).
Il SIA prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà, condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa, in particolare:
- per accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi;
- tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell’ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla condizione di povertà e prevede, da parte dei beneficiari, una adesione al patto con la conseguente adozione di una serie di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, formazione, ecc.), la frequenza scolastica dei figli minori, l’adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, percorsi di fuoruscita dalle dipendenze, ecc..).
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 26 maggio 2016, emanato ai sensi della legge 208/2015 (Legge di stabilità), articolo 1, comma 387, lettera a), attuativo dell’avvio sull’intero territorio
nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva, pone in capo agli Ambiti Territoriali la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario della misura, del progetto personalizzato per il superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale.
A tal fine richiede che gli Ambiti attivino un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
- servizi di segretariato sociale per l’accesso;
- servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo e la presa in carico;
- equipe multidisciplinare, con l’individuazione di un responsabile della situazione;
- interventi e servizi per l’inclusione attiva.
Il SIA prevede inoltre che gli Ambiti promuovano accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione/formazione, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo (FSE), a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come obiettivo principale quello di supportare l’implementazione del SIA; in particolare tramite il Programma si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di attivazione rivolte ai beneficiari della misura, senza intervenire sul beneficio passivo a carico del bilancio nazionale;
Il Programma stabilisce che gli interventi siano attuati dai territori sulla base di linee di intervento comuni. A tal fine prevede l’assegnazione delle risorse tramite “Bandi non competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi destinati ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali;
L’art. 4.5 dell’Avviso n. 3/2016 – Bando non competitivo – stabilisce che le azioni proposte dovranno prioritariamente garantire il rafforzamento dei servizi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti Territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei beneficiari, con riferimento agli interventi finanziabili nell’ambito del PON Inclusione di seguito indicati Azione A: Rafforzamento dei servizi sociali Azione B: Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa Azione C: Promozione di accordi di collaborazione in rete.
Il medesimo articolo 4.5 sopracitato stabilisce altresì che:
- l’adeguatezza della proposta di rafforzamento dei servizi sociali, a fronte del fabbisogno, verrà valutata in riferimento alla presenza di un organico adeguato in termini numerici per le funzioni del servizio sociale professionale, quantificabile nella presenza nei servizi sociali di almeno un assistente sociale ogni 10.000 abitanti;
- lo standard di servizio sopra indicato, va inteso come livello minimo al fine di accedere anche al finanziamento di altre tipologie di azioni e la presenza di standard di servizio più elevati comunque lascia impregiudicata la necessità di ulteriore rafforzamento e quindi la possibilità di richiedere il finanziamento;
L’art. 4.6 dell’Avviso n. 3/2016 stabilisce, tra le altre cose, che:
- le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della Convenzione di Sovvenzione da parte dei competenti organi di controllo e si concluderanno entro il 31 dicembre 2019;
Con decreto direttoriale n. 120 del 06.04.2017 è stata approvata la proposta progettuale dell’Ambito Distrettuale n.3 – Comune di Avezzano del valore complessivo di €. 171,332,82.
In data 05/04/2017 è stato stipulato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Avezzano, Ambito Distrettuale Sociale n. 3, il Centro per l’impiego di L’Aquila, Distretto Sanitario di Avezzano, ASL
n. 1 L’Aquila e Istituti Scolastici Statali di ogni ordine grado ricadenti nel territorio del Comune di Avezzano e avente per oggetto: “Predisposizione e attuazione di progetti personalizzati rivolto ai beneficiari del sostegni per l’inclusione attiva (SIA) – Costituzione Equipe Multidisciplinare”.
In data 19/09/2017 è stata sottoscritta la Convenzione di sovvenzione tra il Comune di Avezzano – Ambito territoriale monocomunale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione delle azioni indicate nel menzionato Progetto, al fine di attuare interventi previsti nell’Asse ---(2)del PON “Inclusione”, “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – (Regioni in transizione)” e in particolare l’ azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di unamisura nazionale di inclusione attiva che prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà, condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa, attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari”.
ART. 1 - Oggetto
Oggetto del presente appalto è il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale per l’attuazione del progetto dell’Ambito Distrettuale n. 3 – Comune di Avezzano, finanziato dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo (FSE) del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato al SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA).(V. estratto del progetto PON allegato).
Il progetto Pon dell’Ambito distrettuale n. 3 prevede la realizzazione delle seguenti principali azioni:
Azione A - Potenziamento dei servizi sociali attraverso il rafforzamento del Servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la relativa presa in carico, mediante l’equipe multidisciplinare; il supporto informatico per l’utilizzo della piattaforma e informatizzazione degli strumenti previsti dalla normativa ministeriale per l’erogazione del servizio.
Azione B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa, l’azione verrà garantita attraverso tirocini finalizzati all’Inclusione Sociale, inserimento delle persone vulnerabili presso cooperative sociali di tipo B, avviamento in attività di formazione.
Azione C - Promozione di accordi di collaborazione in rete per sviluppare una azione di rete e di sinergia tra le agenzie della formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali territoriali, dei centri per l’impiego, dei centri di orientamento regionale e altri soggetti (anche del privato sociale) coinvolti nell’attivazione e inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate ed in carico per il SIA).
Le prestazioni che dovranno essere espletate dall’affidatario nell’Ambito del progetto “PON” sono quelle afferenti al servizio sociale professionale del Comune di Avezzano che deve essere rafforzato in relazione alle funzioni richieste dall’attuazione del SIA (Sostegno Inclusione attiva).
Esse riguardano in particolari le funzioni: di presa in carico (Assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato rivolto alle famiglie beneficiarie del SIA); la partecipazione all’Equipe Multidisciplinare; gli altri compiti attribuiti direttamente dal Dirigente dei Servizi Sociali.
ART. 2 - Importo presunto dell’appalto
Il valore complessivo presunto dell’affidamento ammonta a €. 36.190,00 (XXX xxxxxxx), con riferimento alla quantità presunta di 1814 prestazioni orarie della figura professionale dell’Assistente Sociale.
Il corrispettivo, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, si ridurrà proporzionalmente in caso di diminuzione della quantità delle prestazioni orarie.
ART. 3 - Modalità della procedura negoziata per l’affidamento del servizio
L’affidamento sarà effettuato nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta più conveniente sotto il profilo qualità/prezzo, sulla base degli elementi riportati nel DISCIPLINARE (ALLEGATO A1), PARAGRAFO 16.2.5.
I soggetti concorrenti devono presentare un progetto di gestione coerente rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato e nel disciplinare e conforme alle linee guida contenute negli altri documenti indicati nella parte “PREMESSA” del presente Capitolato e del Disciplinare, tenendo conto obbligatoriamente della seguente traccia di riferimento:
a) Progetto di gestione
Il progetto tecnico/operativo dovrà esaurientemente illustrare il sistema organizzativo e gestionale complessivo che il concorrente intende adottare in relazione ai compiti, alle funzioni ed agli obiettivi del servizio oggetto dell’appalto.
Esso deve essere contenuto in un numero massimo di 15 cartelle numerate (per cartella si intende una facciata di un foglio in formato A4, scritta in verticale, con carattere Arial o similare di dimensione 12 punti, di massimo 50 righi) e va presentato nella forma di progetto generale operativo sulle attività oggetto dell’appalto.
Il progetto deve avere le seguenti caratteristiche:
A) Contenere:
1) la proposta organizzativa e gestionale delle attività afferenti al progetto PON oggetto dell’appalto nella quale siano evidenziati: Obiettivi, azioni, organizzazione del lavoro, tempi e modalità di coordinamento del servizio e metodologie applicate”;
2) la dotazione strumentale e gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
3) la descrizione dell’Integrazione con le Assistenti Sociali del Comune di Avezzano nelle fasi di programmazione, attuazione e verifica degli interventi destinati ai beneficiari del SIA, partecipazione all’Equipe Multidisciplinare.
B) Contenere l’Organigramma e il Funzionigramma del personale che il concorrente prevede di utilizzare nell’appalto con l’indicazione delle relative caratteristiche.
C) Contenere le modalità di verifica e controllo dei servizi offerti:
1)strumenti di governo, di presidio, di controllo del sistema;
2)attività di monitoraggio e valutazione dei risultati (relazioni intermedie e relazione finale); 3)azioni correttive da utilizzare nel corso di espletamento del servizio.
D) Arricchimento dell’offerta (Elemento facoltativo)
Il concorrente può impegnarsi ad attuare in aggiunta a quelle ordinarie, previste nel presente capitolato, proposte migliorative rispondenti alle esigenze progettuali e che vengano realizzate senza oneri aggiuntivi, né per la Stazione Appaltante né per gli utenti, ma a solo titolo di sponsorizzazione (ciò significa che l’affidatario potrà pubblicizzare il proprio marchio, logo nell’ambito dei servizi).
L’arricchimento dell’offerta potrà riguardare:
Elementi di sviluppo, di innovazione e di valore aggiunto all’attività ordinaria dei servizi oggetto dell’appalto
Ciascuno degli elementi proposti deve essere illustrato in modo chiaro ed esaurientemente dettagliato con la precisazione di risorse impiegate, termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la Commissione possa disporre di tutti gli elementi necessari per accertarne la concretezza, l’utilità e il grado di realizzabilità.
Come detto, gli elementi indicati nel punto D) costituiscono un arricchimento dell’offerta e, pertanto, sono facoltativi per cui la loro mancanza o la incompletezza della documentazione all’uopo prodotta comporterà non l’esclusione del concorrente dalla gara, ma soltanto la mancata attribuzione dei relativi punteggi previsti per tali elementi nel paragrafo 16.2.5 del Disciplinare (Allegato A1).
b) Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa la Commissione di gara ha a disposizione un massimo di 100 punti attribuibili agli elementi di valutazione tecnica ed economica delle proposte secondo le modalità stabilite nel DISCIPLINARE (ALLEGATO A1), PARAGRAFO 16.2.5.
ART. 4 - Contenuto dell'offerta e prezzo dell'appalto
L'offerta del Soggetto aggiudicatario è onnicomprensiva, comprendendo tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del Servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare e dal Progetto di gestione presentato dallo stesso aggiudicatario.
Ogni costo non espressamente previsto a carico dell’Ambito Distrettuale n. 3 – Comune di Avezzano - è a carico del soggetto affidatario.
ART. 5 - Pagamenti
Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione dei servizi, avverrà mensilmente, compatibilmente con le esigenze contabili dell'Ente, previa acquisizione del Durc e verifica della sua regolarità. Il detto pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune della relativa fattura.
La fattura deve essere corredata dalla documentazione, da redigere secondo le indicazioni del servizio sociale dell’Ambito n° 3, comprovante le prestazioni rese nel mese di riferimento in termini
di quantità e qualità e la loro regolarità (tra l’altro schede sottoscritte dagli operatori attestanti le prestazioni effettuate nel mese, la data, l'ora e la durata delle singole prestazioni di riferimento).
Inoltre deve essere allegata una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed attestante:
- di assolvere regolarmente agli specifici obblighi contributivi nei confronti del personale impiegato nella realizzazione dei servizi e di garantire allo stesso personale i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali non inferiori a quelli stabiliti dai contratti di categoria;
In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi retributivi, contributivi e previdenziali, in ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione Comunale procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio.
Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore in caso di ritardato pagamento imputabile all'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n° 231 sarà pari al tasso di riferimento BCE come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto.
Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata, incompleta o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione ne avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, ne ad altra pretesa.
In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza degli stessi.
I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa. Il contratto oggetto della presente procedura soggiace alla normativa di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 6 - Divieto di sub-appalto
E' vietato il sub - appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.
L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ente, che provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 11 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.
ART. 7 - Obblighi a carico dell'affidatario
A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente capitolato, l’affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:
- il personale impiegato dovrà possedere il titolo di Studio di Assistente Sociale ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale; lo stesso dovrà avere un rapporto lavorativo con l’affidatario secondo le forme previste dalla vigente normativa sollevando il Comune da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi (massimale R.C.T./R.C.O. di almeno 1.500.000,00 euro), con l’esclusione dell’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Comune (cfr art. 9 del presente capitolato);
- fornire al personale, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla normativa vigente, necessari per la corretta esecuzione del servizio e per comprovare le prestazioni effettuate, la data di effettuazione e la loro durata;
- consegnare, all'atto di affidamento del servizio:
□ elenco nominativo del personale impiegato completo di dati anagrafici;
□ documentazione attestante i requisiti professionali, le esperienze e i titoli posseduti da ciascun addetto;
□ prospetto riepilogativo riportante l’esatta indicazione dei rapporti contrattuali stabiliti con i propri operatori;
□ contratti di lavoro;
- sostituire gli operatori qualora l’Ambito n° 3 - Avezzano li ritenga non idonei all’espletamento del servizio;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedano l’utilizzo di autoveicolo;
- osservare rigorosamente le disposizioni del X.X.xx 9 Aprile 2008 N. 81 e ottemperare agli obblighi ivi prescritti;
- comunicare al Comune, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- dotarsi di una sede operativa in Avezzano;
- garantire agli operatori impegnati nel servizio richiesto quanto previsto in materia d’igiene del lavoro dalla normativa vigente.
- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire l’appaltatore per i servizi previsti nel contratto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario;
- fornire tutta la documentazione richiesta dal Comune e necessaria ad accertare l'esatta applicazione delle prescrizioni del capitolato e del progetto di gestione.
ART. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza
L’affidatario è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs.81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell’appalto. Si ricorda in particolare che l’affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 26 del D.Lgs.81/2008.
A tale fine dovrà aver valutato in sede di determinazione della propria offerta economica i costi relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all’esercizio dell’attività da svolgersi in riferimento
all’appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell’Impresa; resta infatti immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
Non è prevista possibilità di insorgenza di “rischi da interferenza”, rischi che il personale dell’Appaltatore possa determinare a carico del personale dell’Appaltante nell’esecuzione del servizio di gestione globale della struttura. Pertanto non è prevista la redazione del DUVRI da parte del Comune di Avezzano.
L’Affidatario dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008.
L’Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
ART. 9 - Danni a persone e cose
L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione e il personale comunale preposto alla verifica dei servizi da ogni responsabilità.
L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita assicurazione R.C.T./R.C.O. (massimale minimo euro 1.500.000,00), per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'appaltatore stesso o che questi possono causare agli utenti e ai loro beni, per la durata dell'appalto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo e tutelandola da eventuali azioni di rivalsa.
Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta appaltatrice in riferimento alla gestione dell’appalto in oggetto.
Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’appaltatore delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
La polizza dovrà contenere l’espressa rinuncia da parte dell’Aggiudicatario alla rivalsa nei confronti del Comune.
Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente - Ufficio Contratti, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
ART. 10 - Verifiche e controlli - inadempienze - penalità- risoluzione del contratto
L'Amministrazione Comunale ha ampie discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto.
L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Servizio Sociale Comunale sotto un duplice profilo:
- verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'affidatario;
- controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato, al progetto dell'affidatario.
L'Amministrazione Comunale si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile. Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia, l'Amministrazione Comunale potrà fissare un congruo termine (almeno 3 giorni) entro il quale l'Affidatario deve produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, oppure in mancanza di riscontro, l’Amministrazione Comunale potrà applicare una penalità di importo compreso tra €. 200,00 e €. 1.000,00 in base alla gravità dell’irregolarità riscontrata. L’Amministrazione Comunale potrà altresì risolvere il contratto procedendo, nei confronti dell'Aggiudicataria alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l'Amministrazione, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, avrà la facoltà di stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di gara, abbia presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente.
L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario. In caso di risoluzione del contratto alla ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento.
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) Apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell’Appaltatore;
b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività ad altri da parte dell’Appaltatore;
c) Abbandono dell’appalto;
d) Per motivi di pubblico interesse o necessità;
e) Inosservanze delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
f) Interruzione non motivata del servizio;
g) Subappalto del servizio;
h) Cessione del contratto a terzi;
i) Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
j) In seguito alla comminazione di n. 3 penalità;
k) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate
dall’Appaltatore anche a seguito di diffide dell’amministrazione Comunale.
l) Violazione delle norme vigenti in materia di riservatezza
Nelle ipotesi suindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune Avezzano, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto per colpa comporta l’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.
ART. 11 - Deposito cauzionale
L’Affidatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria all’atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:
L’ISTITUTO BANCARIO O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA, DOVRÀ VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DAL COMUNE, QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI NEL PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO 15 GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA.
Dovrà essere prevista inoltre l’esclusione da parte del fidejussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Dovrà contenere altresì le seguenti clausole e dichiarazioni:
- mancata produzione di effetti nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
- di aver preso visione dell’avviso, del disciplinare, del capitolato d’appalto e degli atti ivi richiamati.
La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l’Amministrazione la incameri, in tutto o in parte, per l’applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.
L’Amministrazione Comunale è tenuta allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva soltanto dopo che l’affidatario avrà dimostrato di aver provveduto all’ottemperanza di tutti gli obblighi
contrattuali, compresi quelli retributivi, contributivi e previdenziali verso gli operatori impiegati nel servizio nel corso dell’appalto.
La cauzione comunque sarà svincolata non prima che siano state definite le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza.
La mancata costituzione della cauzione definitiva o la mancata stipula del contratto nel termine stabilito determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale a titolo di risarcimento del danno; l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, se esistente.
ART. 12 - Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
ART. 13 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali d.lgs 196 del 30.6.2003
Ai sensi della D.lgs 196/2003, il Comune di Avezzano, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare: -dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; -non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.
In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Civica Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
-dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
ART. 14 - Controversie fra appaltatore ed utenti
Contro l'operato del personale dell'appaltatore gli utenti possono ricorrere al Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, il quale decide secondo equità: la decisione sarà accettata dall'appaltatore il quale rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria. E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso che il predetto giudizio non venga accettato dal privato utente.
ART. 15 - Foro competente Per ogni controversia è competente il Foro di Avezzano.
ART. 16 - Richiami di legge
L’appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti d'appalto, i contratti di lavoro, la prevenzione e l'infortunistica, siano o non siano espressamente richiamate nel presente capitolato.
ART. 17 - Incompatibilità
L’affidamento della gestione delle attività oggetto del presente appalto è incompatibile con l’inserimento nel Sistema di Accreditamento dei fornitori per l’erogazione di tutte le “prestazioni di Inclusione Attiva” previste dal Progetto PON dell’Ambito Distrettuale n.3 - Avezzano a favore degli utenti (Ass. Domiciliare Educativa, attività formativa, inserimento lavoratori ecc..).