Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)
Articolo pubblicato su FiscoOggi (xxxx://xxxxxxxxx.xx)
La Posta di Fiscooggi
Onlus e registrazione del comodato d'uso di un immobile
Vorrei sapere se occorre necessariamente
registrare un contratto di comodato d'uso di un immobile per una Onlus e quali rischi si corrono se non viene registrato.
Xxxxxxx 64
risponde
La disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale non prevede l'applicazione di agevolazioni in materia d'imposta di registro se non per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (art. 22, Dlgs 460/97). Il contratto di comodato non è contemplato nella disciplina delle Onlus e, pertanto, soggiace alla normativa generale relativa all'imposta di registro che prevede condizioni diverse a seconda che il contratto abbia forma scritta ovvero forma orale. Il comodato, infatti, è un contratto a titolo gratuito (articolo 1803, comma 2, c.c.) a forma libera ai sensi dell'articolo 1350 del codice civile. L'imposta di registro colpisce tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati all'estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali ovvero la locazione o l'affitto di beni immobili o aziende situate in Italia. Le spese di registrazione sono a carico del comodatario. Il contratto di comodato di beni immobili in forma scritta è soggetto a registrazione in termine fisso
(20 giorni dalla data dell'atto se formato in Italia e 60 giorni se formato all'estero) e a esso si applica l'imposta nella misura di 168 euro a prescindere dalla forma in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata). in quanto l'obbligo della registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto del contratto. L'omessa registrazione comporta l'applicazione delle sanzioni. Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i contratti verbali, ad eccezione di quelli espressamente previsti dall'articolo 3, comma 1, del Testo unico dell'imposta di registro di cui al Dpr 131/86. Per tutti gli altri contratti verbali la registrazione è prevista solo qualora le relative disposizioni siano enunciate in altri atti, ai sensi dell'articolo 22 del citato Testo unico. Nel caso in cui l'atto enunciato è soggetto a imposta in termine fisso e le parti risultano inadempienti, esso sarà inviato all'ufficio del registro per essere sottoposto alla tassazione e all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione.
12 Dicembre 2008
URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx