REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DEL COMUNE DI PIRANO
PROCEDURA DEL CONSIGLIO
DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DEL COMUNE DI
PIRANO
Visti gli articoli 10 e 11 della Legge sulle CAN (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 65/94), e l’articolo 32 dello Statuto della CAN di Pirano, approvato il 30/01/1996
PROMULGO
il Regolamento di procedura del Consiglio della CAN del Comune di Pirano, approvato dal Consiglio della CAN di Pirano nella seduta del 19 aprile 2007
Il presidente del Consiglio della CAN
Xxxxx Xxxxx
Visti gli articoli 10 e 11 della Legge sulle CAN (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 65/94), e l’ articolo 32 dello Statuto della CAN di Pirano, approvato il 30/01/1996, il Consiglio della CAN di Pirano, nell’ambito della sua seduta del 19 aprile 2007 ha approvato il presente
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
DEL CONSIGLIO DELLA CAN DEL COMUNE DI PIRANO
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Questo regolamento regola l’organizzazione e le modalità d'operato del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità del Comune di Pirano (più avanti nel testo: il Consiglio della CAN) nonché le modalità di attuazione dei diritti e degli obblighi dei membri del Consiglio della CAN (più avanti nel testo: i consiglieri della CAN).
Articolo 2
Le disposizioni di questo regolamento si applicano analogicamente per l’operato dei corpi lavorativi del Consiglio della CAN e dei membri degli stessi. Le modalità d’operato dei corpi lavorativi possono essere regolate in maniera più particolareggiata in armonia con questo regolamento negli atti costitutivi dei corpi lavorativi oppure mediante appositi regolamenti dei corpi lavorativi.
Articolo 3
II Consiglio della CAN opera in lingua italiana.
Articolo 4
L'operato del Consiglio della CAN e dei suoi corpi lavorativi è pubblico.
La pubblicità dell'operato può essere limitata o esclusa se sussistono motivi di tutela di dati personali, di documenti e materiali contenenti dati che, in conformità alla legge, ad altre prescrizioni o agli atti generali della CAN ovvero di altra persona giuridica sia di diritto pubblico che privato, sono di natura confidenziale ovvero classificati come segreto statale, militare o d'ufficio.
Le modalità di attuazione della pubblicità d'operato e le modalità di limitazione della stessa nell'ambito del Consiglio della CAN e dei suoi corpi lavorativi sono sancite da questo regolamento.
Articolo 5
Il Consiglio della CAN è rappresentato dal presidente del Consiglio della CAN ed il singolo corpo lavorativo dal presidente dello stesso.
Articolo 6
II Consiglio della CAN usa il timbro sancito dallo statuto della CAN.
II. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAN
Articolo 7
Il Consiglio della CAN si costituisce nell'ambito della sua prima seduta. Il Consiglio della CAN è costituito quando è confermata più della metà dei mandati dei consiglieri della CAN.
Articolo 8
La prima seduta del neoeletto Consiglio della CAN viene convocata dal presidente del Consiglio della CAN in carica di regola in 20 giorni dall'avvenuta elezione dei consiglieri della CAN, ma comunque non successivamente alla scadenza del mandato al Consiglio della CAN in carica.
Se la seduta non viene convocata nel termine suddetto, questa deve essere convocata dal presidente della commissione elettorale.
Articolo 9
La prima seduta del Consiglio della CAN viene condotta dal membro del Consiglio della CAN più anziano presente sino alla constatazione dell'avvenuta elezione del nuovo presidente che, assieme al mandato, assume la conduzione della seduta.
Articolo 10
Il Consiglio della CAN nell'ambito della sua prima seduta e su proposta dei consiglieri nomina dapprima tra i consiglieri presenti la commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine.
Articolo 11
Alla commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine vengono presentati: la relazione della commissione elettorale comunale particolare inerenti l'esito delle elezioni per i consiglieri del Consiglio della CAN, assieme agli eventuali ricorsi dei candidati a consiglieri della CAN o dei rappresentanti dei candidati ovvero delle liste di candidati.
La commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine, in base alle relazioni ed agli attestati citati nel comma precedente di questo articolo, nonché in base agli eventuali ricorsi, verifica quali candidati sono stati eletti consiglieri della CAN, propone al Consiglio della CAN le deliberazioni in merito agli eventuali ricorsi dei candidati o dei rappresentanti dei candidati ovvero delle liste di candidati, propone al Consiglio della CAN la conferma dei mandati ai consiglieri della CAN e propone le deliberazioni in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli altri candidati a consiglieri della CAN, dai rappresentanti dei candidati ovvero delle liste di candidati.
Articolo 12
I mandati dei consiglieri della CAN vengono confermati dal Consiglio della CAN su proposta della commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine dopo aver ricevuto la sua relazione inerente la verifica degli attestati di elezione ed i contenuti e l'ammissibilità degli eventuali ricorsi dei candidati o dei rappresentanti dei candidati ovvero delle liste di candidati.
II Consiglio della CAN delibera cumulativamente in merito ai mandati non contestati e singolarmente in merito a ciascun mandato contestato.
Il consigliere della CAN, il cui mandato è contestato, non ha il diritto di voto in merito alla conferma del suo mandato. Si reputa che il Consiglio della CAN con la delibera in merito al mandato contestato ha deliberato contestualmente anche in merito al ricorso del candidato o del rappresentante del candidato ovvero della liste di candidati.
Articolo 13
All'atto della costituzione del Consiglio della CAN entrano in vigore i mandati dei consiglieri della CAN neoeletti e cessano i mandati ai consiglieri della CAN sino ad allora in carica.
Con la cessazione del mandato ai consiglieri della CAN sino ad allora in carica cessa pure il mandato al comitato di controllo della CAN in carica e di tutti i corpi lavorativi del Consiglio della CAN.
Articola 14
III. DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI DELLA CAN
1. Disposizioni generali
Articolo 15
I diritti e gli obblighi dei consiglieri della CAN sono sanciti dalla legge, dallo statuto della CAN e da questo regolamento.
I membri del Consiglio della CAN hanno il diritto e l'obbligo di presenziare alle sedute e di partecipare all'operato del Consiglio della CAN e dei corpi lavorativi dello stesso di cui sono membri.
Il consigliere della CAN ha il diritto di:
- proporre in approvazione al Consiglio della CAN deliberazioni ed altri atti;
- votare in merito alle proposte degli atti generali della CAN, di altri atti e di deliberazioni del Consiglio della CAN, nonché di proporre integrazioni (emendamenti) a dette proposte;
- collaborare alla stesura degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio della CAN;
- proporre candidati a membri degli organi e dei corpi lavorativi del Consiglio della CAN;
- proporre i rappresentanti della CAN negli organi degli enti pubblici, delle aziende pubbliche e dei fondi, di cui è fondatore o comune fondatore è la CAN, ovvero nell'ambito dei quali la CAN ha, in conformità alla legge, propri rappresentanti.
Il consigliere della CAN è in dovere di tutelare i dati di natura confidenziale che sono definiti come dati personali o come segreti statali, militari o d'ufficio dalla legge, da altre prescrizioni o dagli atti del Consiglio della CAN o delle organizzazioni ad essa collegate, dei quali viene a conoscenza nell'ambito del suo operato. Il consigliere della CAN ha diritto alla rifusione delle spese inerenti l'espletamento della sua funzione nonché, in conformità alla legge e ad un atto particolare del Consiglio della CAN, a parte della retribuzione per
l'espletamento del ruolo di funzionario della CAN in maniera onoraria.
Articolo 16
II consigliere della CAN non può essere perseguito a seguito di un parere, di una dichiarazione o di un voto espressi in relazione all'espletamento della sua funzione.
Il consigliere della CAN non gode dell'immunità e per le proprie azioni che non sono in relazione ai diritti ed agli obblighi della funzione di consigliere della CAN è responsabile sia civilmente che penalmente.
Articolo 17
I gruppi dei consiglieri della CAN che vengono costituiti dai consiglieri della CAN eletti nell'ambito della stessa lista o di due o più liste di candidati godono unicamente dei diritti che sono prerogativa del singolo consigliere della CAN.
2. Interpellanze e mozioni dei consiglieri della CAN
Articolo 18
II consigliere della CAN ha il diritto di porre interpellanze, mozioni e proposte (più avanti nel testo: interpellanze) al presidente del Consiglio della CAN, al comitato di controllo, ai presidenti dei comitati e delle commissioni del Consiglio della CAN, al segretario della CAN in merito al loro operato o a questioni che sono di loro rispettiva competenza.
Il consigliere della CAN ha il diritto di porre interpellanze anche in relazione a questioni che sono di competenza della CAN costiera, degli organi comunali, repubblicani ovvero dell'unità amministrativa, se la questione è rilevante per gli interessi dei cittadini di nazionalità italiana del Comune di Pirano o di tutto il territorio nazionalmente misto. Queste interpellanze vengono inviate agli organi di competenza.
Articolo 19
Le interpellanze, le mozioni e le proposte formulate dal consigliere della CAN devono essere presentate in forma scritta.
Le interpellanze, le mozioni e le proposte devono essere ragionevolmente brevi e formulate in modo che il loro contenuto sia chiaramente intelligibile. In caso contrario il presidente del Consiglio della CAN o il vice presidente dello stesso organo, incaricato di condurre la seduta, ovvero il consigliere della CAN che ricopre questo incarico sono in dovere di richiamarsi a questa disposizione e di richiedere al consigliere della CAN promotore un'adeguata integrazione.
L'interpellanza orale non deve durare più di 3 minuti e la motivazione della stessa non più di 5 minuti.
Articolo 20
L'interpellanza sia in forma scritta che orale si comunica immediatamente e comunque al massimo entro otto giorni dal termine della seduta del Consiglio della CAN all'organo competente o alla persona che è in dovere di fornire una risposta scritta, di regola entro la seduta successiva del Consiglio della CAN.
Le risposte alle interpellanze devono essere concrete e concise, nonché corredate dal nome, dal cognome e dalla firma della persona competente per la formulazione delle risposte.
Articolo 21
Se il consigliere della CAN non è soddisfatto della risposta fornita alla sua interpellanza può richiedere ulteriori spiegazioni ovvero formulare una richiesta d'integrazione.
Articolo 22
Nell'ambito della seduta del Consiglio della CAN l'interpellanza in forma scritta deve essere consegnata al presidente del Consiglio della CAN prima dell'inizio della seduta o nell'ambito del punto dell'ordine del giorno "interpellanze, mozioni e proposte".
Le interpellanze in forma scritta possono essere consegnate anche nel periodo intercorrente tra due sedute del Consiglio della CAN.
In merito alle interpellanze ed alle relative risposte si redige un'evidenza.
3. Responsabilità e provvedimenti in caso di assenza ingiustificata dalla
seduta del Consiglio della CAN e dei suoi corpi lavorativi
Articolo 23
Se il consigliere della CAN è impedito di presenziare alla seduta del Consiglio della CAN o di un corpo lavorativo di cui è membro, deve comunicare l'impedimento e i motivi al presidente del Consiglio della CAN ovvero al presidente del corpo lavorativo al più tardi sino all’inizio della seduta. Se per cause di forza maggiore o per altri motivi il consigliere non è in grado di comunicare la sua assenza al presidente del Consiglio della CAN ovvero al presidente del corpo lavorativo sino all'inizio della seduta, egli è in dovere di effettuare la comunicazione immediatamente appena possibile.
Al consigliere della CAN assente dalla seduta del Consiglio della CAN non spetta la parte di retribuzione per l'espletamento onorario della funzione per il mese, nel quale si è tenuta la seduta.
Se il membro di un corpo lavorativo non partecipa per sei volte nel corso dell'anno alle sedute del corpo lavorativo, il presidente dello stesso può proporre ai Consiglio della CAN la sostituzione del membro.
V. PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DELLA CAN
Articolo 24
Il Consiglio della CAN e il massimo organo decisionale in relazione alle questioni legate ai diritti e agli obblighi della CAN.
Il Consiglio della CAN tratta questioni di sua competenza, definite dallo statuto della CAN in base alla costituzione ed alla legge.
VI- LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA CAN
1. Convocazione delle sedute
Articolo 25
II Consiglio della CAN opera nell’ambito delle sedute ordinarie e di quelle straordinarie.
Le sedute del Consiglio della CAN vengono convocate dal presidente del Consiglio della CAN.
Il presidente del Consiglio della CAN convoca le sedute del Consiglio della CAN in conformità alle disposizioni dello statuto della CAN e di questo regolamento. Le sedute vengono convocate secondo le necessità, ma almeno quattro volte l'anno.
Il presidente del Consiglio della CAN è in dovere di convocare la seduta del Consiglio della CAN se ciò è richiesto da almeno un terzo di tutti i consiglieri della CAN, dalla CAN costiera, dal Comitato dei garanti della CAN o dai Consiglieri rappresentanti la nazionalità italiana in seno al Consiglio comunale, e la seduta deve avere luogo entro quattordici giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta scritta di convocazione da parte dei richiedenti. Se il presidente del Consiglio della CAN non convoca la seduta entro sette giorni dalla notifica della richiesta scritta, la seduta può essere convocata dai richiedenti citati. Alla richiesta di convocazione della seduta del Consiglio della CAN deve essere allegato l'ordine del giorno. Il presidente del Consiglio della CAN è in dovere di porre all'ordine del giorno i punti proposti, ma può integrare l'ordine del giorno proposto con altri punti nuovi.
Articolo 26
La convocazione della seduta ordinaria del Consiglio della CAN assieme alla proposta di ordine del giorno deve essere inviata di regola ai consiglieri della CAN al più tardi sette giorni prima della data in cui avrà luogo la seduta. Assieme alla convocazione deve essere inviata anche la documentazione per le questioni poste all'ordine del giorno.
Nel caso la documentazione o la proposta d'atto non risultino inoltrati all'ordine del giorno in conformità a questo regolamento, il presidente del Consiglio della CAN ne richiede l'integrazione al proponente.
La convocazione della seduta del Consiglio della CAN viene inviata: ai consiglieri della CAN, ai membri dei comitato di controllo, al segretario della CAN e ai mezzi d'informazione.
Articolo 27
La seduta straordinaria viene convocata per trattare e decidere in merito a questioni urgenti.
La seduta straordinaria del Consiglio della CAN può essere convocata dal presidente del Consiglio della CAN di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri della CAN.
Nella richiesta di convocazione della seduta straordinaria le questioni proposte in trattazione devono essere corredate da una motivazione esauriente. Alla proposta ovvero alla richiesta deve essere allegata la documentazione inerente le questioni in merito alle quali il Consiglio della CAN dovrebbe deliberare.
La convocazione della seduta straordinaria assieme alla relativa documentazione deve essere consegnata ai consiglieri della CAN almeno tre giorni prima della seduta.
Se le circostanze impongono diversamente, la seduta straordinaria del Consiglio della CAN può essere convocata anche con un preavviso più breve di quello sancito dal comma precedente di questo articolo. In questo caso l'ordine del giorno della seduta si può proporre anche seduta stante, assieme alla documentazione per la seduta. Il Consiglio della CAN, prima di approvare l'ordine del giorno di una seduta convocata nel suddetto modo, accerta la fondatezza dei motivi della convocazione. Se il Consiglio della CAN accerta che non sussistono motivi per la convocazione
della seduta straordinaria, non effettua la seduta e viene invece convocata un'altra seduta, ordinaria o straordinaria, in conformità a questo regolamento.
Articolo 28
Alle sedute del Consiglio della CAN vengono invitati i relatori per i singoli punti all'ordine del giorno, designati dal presidente del Consiglio della CAN o dal segretario della CAN.
L'invito viene esteso pure a tutti coloro la cui presenza si reputa necessaria in funzione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 29
La proposta di ordine del giorno viene preparata dal presidente del Consiglio della CAN.
Nella proposta dell'ordine del giorno per la seduta del Consiglio della CAN possono essere inseriti per essere trattati solamente i punti che soddisfano le condizioni necessarie, sancite da questo regolamento.
Il Consiglio della CAN delibera in merito all'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della seduta.
Il Consiglio della CAN non può deliberare di porre all'ordine del giorno determinate questioni se ai consiglieri non è stato consegnata la documentazione inerente.
2. Conduzione e partecipazione alle sedute
Articolo 30
La seduta del Consiglio della CAN è condotta dal presidente del Consiglio della CAN, che può autorizzare all'uopo il vice presidente o un consigliere della CAN (più avanti nel testo: il presidente).
Se insorgono dei motivi, per i quali il presidente del Consiglio della CAN o il presidente non sono in grado di condurre una seduta già convocata, questa viene condotta dal vice presidente della CAN o, se anche ciò non fosse possibile, dal consigliere più anziano presente.
Articolo 31
I consiglieri della CAN hanno il diritto e il dovere di presenziare alle sedute del Consiglio della CAN, di partecipare all'operato e al processo decisionale nell'ambito delle sedute.
Articolo 32
In merito alla presenza dei consiglieri della CAN alla seduta del Consiglio della CAN viene redatta l'evidenza in base all'accertamento delle presenze all'inizio della seduta, all’atto dell'accertamento del quorum durante la seduta stessa ed all'inizio della continuazione di una seduta precedentemente interrotta.
Articolo 33
Il presidente del Consiglio della CAN, il segretario della CAN e i membri dell’amministrazione della CAN debbono presenziare regolarmente alle sedute del Consiglio della CAN, in conformità con i loro rispettivi diritti ed obblighi disposti dalla legge, dallo statuto della CAN e da questo regolamento.
Articolo 34
Le sedute del Consiglio della CAN sono pubbliche.
La pubblicità viene assicurata mediante la presenza dei cittadini e dei rappresentanti dei mezzi d'informazione alle sedute del Consiglio della CAN.
Se un cittadino o un rappresentante dei mezzi d'informazione, che segue la seduta, disturba i lavori del Consiglio della CAN, viene dapprima ammonito dal presidente e se anche dopo essere stato ammonito continua nella sua azione di disturbo, viene allontanato dalla sala su disposizione del presidente.
Il presidente del Consiglio della CAN può proporre al Consiglio della CAN di deliberare per effettuare la seduta a porte chiuse integralmente o per singoli punti all'ordine del giorno se ciò è necessario per la tutela di dati personali, di documenti e materiali contenenti dati che, in conformità alla legge ad altre prescrizioni o ad atti generali di persone giuridiche sia di diritto pubblico che privato, sono di natura confidenziale ovvero sono definiti come segreto di stato, militare o d'ufficio.
Quando il Consiglio della CAN delibera di effettuare la seduta a porte chiuse ovvero di trattare determinati punti all’ordine del giorno a porte chiuse, delibera anche in merito all'ammissibilità della presenza di altre persone alla seduta oltre al presidente ed ai consiglieri della CAN.
Articolo 35
Nel caso in cui, in conformità a questo regolamento, partecipi alla seduta del Consiglio della CAN una persona, le cui capacità motorie, di orientamento, di udito, di parola, di vista o comunque di comunicazione con il Consiglio della CAN risultino compromesse, si deve assicurare tutto il necessario per la sua presenza e partecipazione nella sala in cui il Consiglio della CAN è in assise, compresa la tribuna oratoria, nonché tutti gli altri mezzi per coadiuvare la comunicazione con il Consiglio della CAN.
La persona incaricata di attuare le condizioni per permettere alle persone di cui al comma precedente di accedere alla sala d'assise e di comunicare correttamente con il Consiglio della CAN è il segretario della CAN.
3. Svolgimento della seduta
Articolo 36
Quando il presidente inizia la seduta, inforna il Consiglio della CAN in merito ai consiglieri che hanno comunicato la loro assenza.
Il presidente accerta quindi la presenza del quorum deliberativo del Consiglio della CAN, che è di sei consiglieri presenti.
Il presidente informa inoltre il Consiglio della CAN anche in merito ai nominativi a cui è stato esteso l'invito alla seduta.
All'inizio della seduta il presidente può fornire delucidazioni in merito al corso dei lavori durante la seduta ed in merito ad altre questioni.
Articolo 37
Il Consiglio della CAN definisce l'ordine del giorno all'inizio della seduta.
Nel determinare l'ordine del giorno il Consiglio della CAN delibera dapprima in merito alle proposte di rimuovere dall'ordine del giorno determinati punti e successivamente in merito alle proposte di ampliamento dell'ordine del giorno.
Le questioni, per le quali il proponente è il presidente del Consiglio della CAN, si rimuovono dall’ordine del giorno su sua proposta senza discussione e senza votazione. Lo stesso vale per le questioni, per le quali il proponente è un consigliere, se è quest'ultimo a proporre la rimozione dall'ordine del giorno.
Le proposte per l'ampliamento dell’ordine del giorno possono essere approvate solamente se i motivi sono insorti dopo la convocazione della seduta e se ai consiglieri della CAN è stata consegnata la documentazione, che funge da motivazione per l'inserimento della questione all’ordine del giorno. In merito alle proposte di ampliamento il Consiglio della CAN discute e delibera.
Dopo aver approvato le singole proposte di rimozione di determinati argomenti dall'ordine del giorno ovvero di ampliamento dello stesso il presidente pone all'approvazione l'ordine del giorno nella sua globalità.
Dopo aver approvato l’ordine del giorno il Consiglio della CAN delibera di regola dapprima in merito all'approvazione del verbale della seduta precedente. I consiglieri della CAN possono formulare osservazioni al verbale e richiedere che questo venga modificato o integrato. Il verbale può essere approvato con la constatazione che ad esso non sono state formulate osservazioni oppure può essere approvato adeguatamente modificato ed integrato con le osservazioni accolte.
Articolo 38
I singoli punti all’ordine del giorno vengono trattati per ordine consecutivo, così come indicato dall’ordine del giorno approvato.
Durante la seduta il Consiglio della CAN può modificare con votazione l'ordine consecutivo di trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno.
Articolo 39
All'inizio della trattazione di ogni punto all'ordine del giorno il presidente del Consiglio della CAN o la persona designata da questo o dal proponente come relatore, può fornire una motivazione aggiuntiva.
Se il presidente del Consiglio della CAN non è il proponente, egli stesso o il vice presidente del Consiglio della CAN da lui autorizzato, o ancora il segretario della CAN possono formulare un parere in merito alla questione trattata. Di seguito la facoltà di parola viene data al presidente del corpo lavorativo del Consiglio della CAN che ha trattato la questione.
Di seguito la facoltà di parola viene concessa ai consiglieri della CAN nell'ordine con il quale si sono notificati al dibattito.
L'oratore può intervenire di regola una sola volta, per una durata massima di cinque minuti, ma ha il diritto di replica dopo l’intervento di ogni altro oratore. La replica deve essere concreta e rilevata all’argomento indicato nella notifica, poiché altrimenti il presidente ha la facoltà di vietarla. Le repliche possono durare al massimo tre minuti.
Quando l’ordine degli interventi si è esaurito il presidente accerta che non ci sono più oratori che hanno notificato il loro intervento e chiude il dibattito in merito al singolo punto all'ordine del giorno.
Articolo 40
L'oratore può parlare solamente in merito all'argomento che è all'ordine del giorno e per il quale è in corso il dibattito, al quale il presidente ha esteso l’invito ad intervenire.
Se l'oratore non si attiene all'ordine del giorno il presidente lo richiama all'ordine. Se anche dopo il secondo richiamo l'oratore continua a non attenersi all'ordine del giorno ovvero continua con l'intervento, il presidente può revocargli la facoltà di parola. L'oratore può ricorrere contro la revoca della facoltà di parola ed in merito al ricorso delibera il Consiglio della CAN.
Articolo 41
Il presidente è in dovere di concedere immediatamente quando viene richiesta la facoltà di parola al consigliere della CAN che ha intenzione di discutere in merito all’infrazione del regolamento o al mancato rispetto dell’ordine del giorno.
Di seguito il presidente fornisce un chiarimento in merito all'infrazione del regolamento o al mancato rispetto dell’ordine del giorno. Se il consigliere della CAN non è soddisfatto del chiarimento in merito alla questione delibera il Consiglio della CAN senza dibattito.
Articolo 42
Se in base al dibattito è necessario approntare le proposte per deliberare o determinate posizioni, il dibattito inerente il singolo punto in trattazione si interrompe per continuare dopo la presentazione di dette proposte.
Il presidente può interrompere i lavori durante la seduta anche quando ciò è necessario per una pausa di riposo, per la preparazione delle proposte a conclusione del dibattito, per eventuali consultazioni con altri organi e per l'acquisizione di perizie aggiuntive. In caso di interruzione il presidente fissa il termine per la continuazione della seduta.
Il presidente interrompe i lavori del Consiglio della CAN se constata che la seduta non è più deliberativa, se si rendono necessarie consultazioni con altri organi e negli altri casi in cui il Consiglio della CAN deliberi in tal senso. Se i lavori del Consiglio della CAN vengono interrotti perché la seduta non e più deliberativa e il quorum non viene raggiunto neppure nella continuazione, il presidente pone termine alla seduta.
Articolo 43
II presidente fissa di regola una pausa di mezz'ora dopo due ore di lavori ininterrotti. La pausa può essere fissata dal presidente anche su proposta motivata di un singolo o di un gruppo di consiglieri della CAN o del proponente, se ciò è necessario per la preparazione di integrazioni (emendamenti), di pareri, di posizioni, di motivazioni aggiuntive o di risposte, o ancora per l'acquisizione dei dati richiesti.
La pausa può durare da dieci a trenta minuti e può essere fissata per un massimo di due volte nell'ambito di uno stesso punto.
Articolo 44
Se il Consiglio della CAN non ha terminato il dibattito in merito alla questione in trattazione oppure se non sussistono le condizioni per deliberare, o ancora se il Consiglio della CAN non desidera deliberare in merito alla questione nell'ambito della seduta in corso, il dibattito ovvero la votazione in merito alla questione viene spostata a una delle sedute successive.
Quando tutti i punti all'ordine del giorno sono esauriti il Consiglio della CAN pone termine alla seduta.
4. Mantenimento dell'ordine nell'ambito della seduta
Articolo 45
Il presidente è incaricato di mantenere l'ordine nell'ambito della seduta.
Durante la seduta del Consiglio della CAN nessuno ha il diritto di parlare sino a quando il presidente non gli concede la facoltà di parola.
II presidente tutela l’oratore affinché questi possa parlare indisturbato. Il presidente è l'unico ad avere il diritto di richiamare l'oratore all’ordine o di interrompere il suo intervento.
Per le infrazioni commesse nell'ambito della seduta del Consiglio della CAN il presidente può attuare i seguenti provvedimenti:
- richiamo all'ordine,
- revoca della facoltà di parola,
- allontanamento dalla seduta o da parte della seduta.
Articolo 46
Un consigliere della CAN può essere richiamato all’ordine se parla anche senza che gli sia stata concessa la facoltà di parola, se usa un linguaggio sconveniente, se oltraggia qualcuno, se fuma, se telefona in sala durante i lavori o se in altro modo non rispetta l’ordine durante la seduta.
La revoca della facoltà di parola si applica quando un oratore durante il suo intervento non rispetta l'ordine e le disposizioni di questo regolamento ed è stato richiamato già due volte nel corso della seduta all’ordine ed al rispetto delle disposizioni di questo regolamento.
L'allontanamento dalla seduta o da parte di essa viene disposto nei confronti di un consigliere della CAN ovvero di un oratore quando, nonostante sia stato richiamato all’ordine e nonostante gli sia stata revocata la facoltà di parola, continua a non rispettare l'ordine durante la seduta in modo da rendere impossibile il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio della CAN.
Il consigliere della CAN ovvero l'oratore, nei confronti del quale viene attuato il provvedimento che ne prevede l'allontanamento dalla seduta o da parte di essa, deve abbandonare immediatamente la sala nella quale si svolge la seduta.
Il presidente può ordinare che venga allontanato sia dalla sala che dall'edificio nel quale si svolge la seduta ogni altro partecipante che durante la seduta non rispetta l'ordine, ovvero che con il suo comportamento rende impossibile lo svolgimento indisturbato della seduta.
Se l'ordine è gravemente compromesso il presidente può ordinare l'allontanamento di tutto l'auditorio.
Se il presidente non è in grado di mantenere l'ordine con i provvedimenti ordinari, dispone l'interruzione della seduta.
5. Il processo deliberativo
Articolo 47
Il Consiglio della CAN delibera in maniera valida se alla seduta è presente la maggioranza di tutti i consiglieri della CAN.
La presenza si accerta all'inizio della seduta, all'inizio della continuazione di una seduta sospesa per pausa o interrotta.
Per il quorum deliberativo è decisiva l'effettiva presenza dei consiglieri della CAN in sala.
Articolo 48
Il Consiglio della CAN approva le deliberazioni con la maggioranza dei voti dei consiglieri della CAN presenti, tranne nel caso la legge, lo statuto della CAN o questo regolamento non prevedano un altro genere di maggioranza. La deliberazione proposta si reputa approvata se la maggioranza dei consiglieri della CAN presenti si è dichiarata "FAVOREVOLE" alla sua approvazione.
Il Consiglio della CAN approva lo statuto della CAN, il regolamento del Consiglio della CAN, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le deliberazioni inerenti le questioni economiche e la nomina dei singoli rappresentanti in seno al Consiglio della CAN costiera con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri della CAN presenti.
Articolo 49
Il Consiglio della CAN delibera di regola a scrutinio palese.
Il Consiglio della CAN può deliberare a scrutinio segreto solamente quando ciò è sancito dallo statuto o se il consiglio stesso delibera in tal senso prima di deliberare in merito ad una singola questione.
Articolo 50
La votazione viene effettuata dopo la conclusione del dibattito inerente la proposta sulla quale si delibera.
I consiglieri della CAN hanno il diritto di motivare il loro voto tranne se questo regolamento non dispone diversamente. La dichiarazione di voto è ammessa solamente una volta nell’ambito di ogni singola votazione e non deve durare più di due minuti.
Il presidente accerta dopo ogni votazione l'esito del voto e proclama l'esito della deliberazione.
Articolo 51
I consiglieri della CAN votano definendosi "FAVOREVOLI" o "CONTRARI" all’approvazione della deliberazione proposta.
Articolo 52
Lo scrutinio palese si effettua mediante alzata di mano. Lo scrutinio si può effettuare anche con l'ausilio di un congegno di voto apposito se sono assicurate le condizioni tecniche, oppure ancora con appello nominale.
Se la votazione viene effettuata mediante alzata di mano o con il congegno di voto, il presidente dapprima domanda chi è favorevole alla proposta e successivamente chi è contrario. I consiglieri della CAN esprimono il loro voto alzando la mano oppure premendo il pulsante del congegno di voto.
La votazione viene effettuata con appello nominale se il consiglio
della CAN delibera in tal senso su proposta del presidente o di un singolo
consigliere della CAN.
I consiglieri della CAN vengono chiamati ad esprimere il loro voto nominalmente dal presidente secondo l'ordine alfabetico della prima lettera dei loro cognomi. Il consigliere della CAN esprime il proprio voto dichiarandosi ad alta voce "FAVOREVOLE" o "CONTRARIO". La dichiarazione del consigliere della CAN o la sua assenza viene annotata dal presidente accanto al nome del consigliere.
Articolo 53
Se la votazione viene effettuata con l'ausilio del congegno di voto ogni consigliere della CAN può richiedere la copia scritta computerizzata dell'esito della votazione.
Se durante le operazioni di voto con l'ausilio del congegno di voto viene accertato un errore di natura tecnica, la votazione, in base alla constatazione del presidente inerente l'errore tecnico, viene ripetuta.
L’esito della votazione in base alla copia scritta computerizzata viene verificato dal presidente. Nel caso l'esito non sia chiaro la votazione viene ripetuta.
Articolo 54
Lo scrutinio segreto viene effettuato con l'ausilio di schede di voto. Lo scrutinio segreto viene condotto e verificato da una commissione di tre membri, diretta dal presidente. Due membri vengono nominati dal Consiglio della CAN su proposta del presidente. Le operazioni tecniche ed amministrative inerenti le operazioni di voto vengono attuate dal segretario della CAN o da un dipendente dell'amministrazione della CAN designato dal segretario.
Per ogni votazione vengono stampate 11 schede di voto. Le schede di voto devono essere uguali per grandezza, forma e colore e vengono corredate dal timbro del Consiglio della CAN.
Prima dell'inizio della votazione il presidente fissa il periodo in cui questa si svolgerà.
La commissione consegna le schede di voto ai consiglieri della CAN ed annota a mano a mano a quale consigliere ha consegnato la scheda. Le operazioni di voto vengono effettuate nella sala d'assise, nella quale sono pure assicurate le condizioni di segretezza del voto.
La scheda di voto reca la proposta, in merito alla quale si delibera e, di regola, le opzioni "FAVOREVOLE" e "CONTRARIO". L’opzione "FAVOREVOLE" e posizionata in fondo alla scheda, sotto il testo della proposta, dalla parte destra, mentre l'opzione "CONTRARIO" si trova alla stessa altezza della scheda, ma dalla parte sinistra. Il voto si esprime cerchiando l'espressione "FAVOREVOLE" oppure l'espressione "CONTRARIO".
La scheda di voto deve recare le istruzioni di voto.
La scheda di voto per le nomine deve recare i numeri consecutivi, i nomi ed i cognomi dei candidati, e nel caso ci siano più candidati, questi devono essere iscritti nell'ordine alfabetico della prima lettera dei rispettivi cognomi. Il voto si esprime cerchiando il numero consecutivo che sta davanti al cognome ed al nome del candidato prescelto, esprimendo un numero massimo di preferenze pari al numero di candidati che, in base alle istruzioni di voto presenti sulla scheda, si devono nominare. Quando il consigliere della CAN termina di compilare la scheda
di voto, la consegna nell'urna.
Articolo 55
Quando le operazioni di voto hanno termine, la commissione si ritira in una stanza apposita per accertare l'esito dello scrutinio. Prima di aprire l'urna viene effettuato il conteggio delle schede di voto non consegnate, che vengono collocate in una busta particolare che viene infine sigillata. La scheda di voto non compilata o compilata contrariamente alle istruzioni inerenti le modalità di voto si reputa non valida.
L'accertamento dell'esito del voto comprende:
- il numero delle schede consegnate
- il numero delle schede presenti nell'urna
- il numero di schede non valide
- il numero di schede valide
- il numero di voti "FAVOREVOLE" e il numero di voti "CONTRARIO" ovvero, quando si vota in merito ad un numero maggiore di candidati per la stessa funzione, il numero di voti ricevuto dai singoli candidati
- la constatazione inerente l'approvazione o la mancata approvazione della proposta mediante la maggioranza prescritta, mentre quando la votazione avviene per la nomina di determinati candidati, quale o quali candidati risultano essere nominati.
In merito all'accertamento dell’esito della votazione si redige il verbale, che viene firmato dai membri della commissione.
Il presidente proclama l'esito della votazione nell’ambito della seduta del Consiglio della CAN.
6. Il verbale della seduta del Consiglio della CAN
Articolo 56
Il verbale viene redatto per ogni singola seduta del Consiglio della CAN. Tutto lo svolgimento della seduta del Consiglio della CAN viene registrato su un supporto magnetico ed in base alla registrazione viene redatto il verbale, che reca i dati principali inerenti i lavori della seduta, i dati inerenti la presenza, i nomi ed i cognomi degli oratori, le proposte che sono state dibattute e deliberate, le proposte, le osservazioni e le integrazioni alle proposte di atto generale e di altri atti, l'esito delle singole votazioni in merito alle proposte e le deliberazioni che sono state approvate.
Al verbale si deve allegare l'originale o la copia della documentazione che è stata presentata ovvero trattata nell'ambito della seduta.
Il verbale della seduta del Consiglio della CAN viene curato da un impiegato autorizzato dell'amministrazione della CAN, che coadiuva il presidente del Consiglio della CAN nella conduzione della seduta del Consiglio della CAN.
Nell'ambito di ogni seduta ordinaria vengono di regola approvati i verbali della seduta ordinaria precedente e di tutte le sedute che hanno avuto luogo nel frattempo. Ogni consigliere della CAN ha il diritto di formulare le proprie osservazioni al verbale. il Consiglio della CAN decide in merito alla fondatezza delle osservazioni. Se le osservazioni vengono accolte si apportano al verbale le modifiche conseguenti.
Il verbale approvato viene firmato dal presidente che ha condotto la seduta e dal segretario della CAN ovvero dal dipendente autorizzato dell'amministrazione della CAN in qualità di verbalizzante.
II verbale della seduta del Consiglio della CAN a porte chiuse ovvero di quella parte di seduta svoltasi a porte chiuse non viene allegato alla documentazione per la seduta ordinaria del Consiglio della CAN.
I consiglieri della CAN vengono posti a conoscenza dello stesso da parte del presidente durante l'approvazione del verbale. II verbale della seduta del Consiglio della CAN viene custodito per un periodo illimitato, mentre il supporto magnetico della registrazione della seduta per ulteriori quattro anni dopo la scadenza del mandato ai consiglieri della CAN che componevano il consiglio, la cui seduta è stata registrata.
Il magnetogramma viene custodito assieme al verbale ed alla documentazione inerente la seduta.
Ogni consigliere della CAN ha il diritto di ascoltare il magnetogramma della seduta, mentre gli altri partecipanti alla seduta solamente se lo permette il presidente della seduta. L'ascolto si effettua negli spazi dell’amministrazione della CAN.
Un consigliere della CAN può richiedere che parte della registrazione venga trascritta alla lettera. La richiesta, nella quale deve essere indicata la parte di seduta per la quale si richiede la trascrizione, gli scopi e le relative motivazioni, deve essere inoltrata in forma scritta al presidente del Consiglio della CAN, che decide in merito alla questione ed ordina la trascrizione se accerta che la richiesta è motivata.
Articolo 57
Il Consiglio della CAN, con un atto particolare basato sulla legge, delibera in merito al comportamento con la documentazione di carattere confidenziale. Gli originali degli atti generali e degli altri atti del Consiglio della CAN, i verbali delle sedute e la documentazione del Consiglio della CAN e dei suoi corpi lavorativi vengono custoditi nell'archivio dell'amministrazione della CAN.
In merito all'archiviazione ed ai termini di custodia dei materiali documentari istruzioni più dettagliate vengono promulgate dal presidente del Consiglio della CAN, in conformità alle disposizioni che regolano l’amministrazione degli uffici e la documentazione.
Articolo 58
II consigliere della CAN ha il diritto di prendere visione di tutte le pratiche e di tutta la documentazione che è custodita negli archivi del Consiglio della CAN, dei suoi corpi lavorativi e dell'amministrazione della CAN se ciò è necessario per l’espletamento della sua funzione. La visione delle pratiche e della documentazione che contengono dati di natura personale e pratiche amministrative è permesso solamente ai consiglieri della CAN a cui i dati si riferiscono personalmente. La visione delle pratiche e della documentazione di cui sopra può essere permessa anche ad altre persone, ma solamente in base al nullaosta del presidente del Consiglio della CAN e del consigliere della CAN a cui si riferiscono i dati. La visione viene decisa dal segretario della CAN in base alla richiesta scritta dei consigliere della CAN. L'originale della richiesta e la decisione di permettere la
visione ovvero di rifiuto si custodiscono assieme alla documentazione che è stata visionata.
Nel caso si tratti di documentazione di natura confidenziale, il presidente del Consiglio della CAN decide in merito alla richiesta di visione in conformità alla legge ed all'atto del Consiglio della CAN.
7. Operazioni professionali e tecnico - amministrative per il Consiglio della CAN
Articolo 59
Le operazioni professionali e tecnico - amministrative per il Consiglio della CAN e per i suoi corpi lavorativi vengono espletate dall'amministrazione della CAN.
La preparazione delle sedute e l'aiuto al presidente del Consiglio della CAN nella conduzione delle sedute del Consiglio della CAN, la redazione del verbale del Consiglio della CAN e tutte le altre mansioni necessarie ad assicurare l'operato indisturbato del consiglio della CAN vengono assicurate dall'amministrazione della CAN.
8. I corpi lavorativi del Consiglio della CAN
1. Disposizioni generali
Articolo 60
Sono corpi lavorativi del Consiglio della CAN i comitati e le commissioni, che possono essere sia permanenti che temporanei.
I corpi lavorativi permanenti si costituiscono con lo statuto. I corpi lavorativi temporanei si costituiscono con atto generale o con deliberazione del Consiglio della CAN, mediante la quale si definisce la loro composizione e il settore d'operato.
Il Consiglio della CAN costituisce i corpi lavorativi per la trattazione di singoli settori e per la formulazione di posizioni in merito a singole questioni, nonché per la preparazione, lo studio e la trattazione di proposte di deliberazione e di altri atti del Consiglio della CAN.
Le questioni che sono attinenti un determinato settore vengono trattate in linea di principio da un solo corpo lavorativo competente. La competenza del corpo lavorativo viene definita in base al settore per il quale il corpo lavorativo è stato costituito.
Ogni lista che ha dei membri eletti in seno al Consiglio della CAN è rappresentata con dei membri nel corpo lavorativo in proporzione al risultato elettorale, conseguito alle elezioni. In quest’ambito il Consiglio della CAN considera anche l'interesse per l'operato in seno ad un singolo corpo lavorativo espresso dai gruppi di consiglieri della CAN.
I gruppi di consiglieri della CAN propongono regola entro otto giorni dalla conferma dei mandati una lista di propri membri alla commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine.
Articolo 61
Il corpo lavorativo ha un proprio presidente ed un sostituto del presidente. Nel determinare le funzioni dirigenziali nel corpi lavorativi si considera anche la suddivisione delle altre funzioni nell'ambito del Consiglio della CAN.
Articolo 62
I membri dei corpi lavorativi, tranne quelli per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine, vengono nominati dal Consiglio della CAN su proposta di quest'ultima commissione, scegliendo i nominativi tra i consiglieri della CAN oppure tra gli altri cittadini. Comunque la maggioranza dei membri dei singoli corpi lavorativi devono essere consiglieri della CAN.
Il corpo lavorativo del Consiglio della CAN viene diretto da un consigliere della CAN in qualità di presidente.
La prima seduta della commissione ovvero del comitato di regola viene convocata dal presidente del Consiglio della CAN.
La funzione di membro di corpo lavorativo è incompatibile con la funzione di membro del comitato di controllo della CAN.
Articolo 63
I corpi lavorativi del Consiglio della CAN, nell'ambito del loro rispettivo settore d'operato ed in conformità a questo regolamento ed all'atto costitutivo, trattano le questioni di competenza del Consiglio della CAN e forniscono allo stesso pareri e proposte.
I corpi lavorativi del Consiglio della CAN, nonché ogni singolo consigliere della CAN, hanno la prerogativa di proporre al Consiglio della CAN in approvazione deliberazioni ed altri atti di competenza dello stesso.
Articolo 64
Il consiglio della CAN può esonerare il presidente, il suo sostituto, un singolo membro del corpo lavorativo o il corpo lavorativo nella sua totalità. La proposta dei nuovi candidati a membri dei corpi lavorativi del Consiglio della CAN viene approntata dalla commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine sino alla prima seduta successive del Consiglio della CAN.
Articolo 65
I corpi lavorativi del Consiglio della CAN sono in dovere di trattare gli argomenti al massimo entro il giorno precedente la data di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio della CAN, ed in via eccezionale anche lo stesso giorno della convocazione, ma comunque prima dell'inizio della seduta.
Inoltre sono in dovere di comunicare al presidente e al proponente della questione trattata i pareri, le posizioni e le proposte in forma scritta. Il corpo lavorativo deve comunicare il parere in merito alle integrazioni degli atti generali proposti al massimo entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.
Articolo 66
La commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine conta 5 membri, che vengono nominati dal Consiglio della CAN tra le file dei consiglieri della CAN alla sua prima seduta.
Il presidente e il sostituto del presidente vengono nominati dalla commissione nella sua prima seduta.
La commissione viene nominata ed esonerata dal Consiglio della CAN.
La commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine espleta i seguenti compiti:
- tratta e prepara le proposte inerenti le questioni di immunità e mandamentali;
- propone i candidati per i corpi lavorativi del Consiglio della CAN e per gli altri organi che vengono nominati dal Consiglio della CAN;
- tratta e prepara le proposte per le nomine e le revoche per le quali è competente il Consiglio della CAN;
- formula proposte e iniziative inerenti le questioni del personale nell’amministrazione della CAN, che sono di competenza del Consiglio della CAN;
- prepara le proposte di deliberazione del Consiglio della CAN inerenti le retribuzioni e gli altri emolumenti dei funzionari della CAN, nonché attua le deliberazioni del Consiglio della CAN, le disposizioni che regolano le retribuzioni e gli altri emolumenti dei funzionari della CAN;
- tratta altre questioni su incarico del Consiglio della CAN.
Le proposte della commissione vengono inoltrate al Consiglio della CAN assieme alla convocazione della seduta del Consiglio della CAN.
2. Modalità d'operato dei corpi lavorativi
Articolo 67
I corpi lavorativi operano nell'ambito delle riunioni.
Le riunioni vengono convocate dal presidente del corpo lavorativo. Il presidente rappresenta il corpo lavorativo, organizza e conduce l'operato del corpo lavorativo e presenta e difende i pareri, le posizioni e le proposte del corpo lavorativo nell'ambito del Consiglio della CAN. In sua assenza viene sostituito dal sostituto del presidente. In caso di assenza sia del presidente che del sostituto la riunione viene condotta in base ad accordo da uno dei membri presenti del corpo lavorativo. Se l’accordo non risulta possibile la riunione viene condotta dal membro più anziano
del corpo lavorativo.
L'invito e la documentazione per la riunione del corpo lavorativo devono essere inviati ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione, tranne in casi eccezionali e motivati.
Le riunioni dei corpi lavorativi vengono convocate per la trattazione delle questioni assegnate in base all'ordine del giorno della seduta del Consiglio della CAN, su delibera del Consiglio della CAN o su richiesta del presidente del Consiglio della CAN. Il presidente del corpo lavorativo è in dovere di convocare la riunione prima possibile, quando ciò si rivela necessario per la preparazione di pareri, posizioni e proposte per le sedute del Consiglio della CAN o quando ciò è richiesto dal consiglio stesso, dal presidente del Consiglio della CAN o dalla maggioranza dei membri del corpo lavorativo.
Se il presidente del corpo lavorativo, nonostante la richiesta formulatagli, non convoca il corpo lavorativo immediatamente ovvero al massimo entro tre giorni, il presidente del Consiglio della CAN informa in merito il Consiglio della CAN.
Alla riunione del corpo lavorativo vengono di regola invitati i collaboratori professionali che hanno partecipato alla stesura delle proposte di atti e delle altre deliberazioni del Consiglio della CAN, designati dal proponente, o anche i rappresentanti degli organi e delle organizzazioni il cui operato è direttamente collegato alla problematica in trattazione.
Articolo 68
II corpo lavorativo approva in maniera valida le sue decisioni se alla riunione è presente la maggioranza dei suoi membri. II corpo lavorativo approva le decisioni - pareri, posizioni e proposte - con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Le votazioni nell'ambito del corpo di lavoro avvengono a scrutinio palese.
Articolo 69
Per ogni riunione del corpo lavorativo viene redatto il verbale. In merito alla forma, ai contenuti ed alla redazione in tempo utile del verbale, alla sua conferma e custodia si applicano analogicamente le disposizioni di questo regolamento inerenti il verbale del Consiglio della CAN.
Per l'operato in seno ai corpi lavorativi si applicano analogicamente le disposizioni di questo regolamento, inerenti l'operato del Consiglio della CAN.
L'amministrazione della CAN assicura l'aiuto amministrativo e professionale necessario all'operato del corpo lavorativo.
Articolo 70
Le riunioni dei corpi lavorativi sono di regola pubbliche.
La pubblicità viene assicurata permettendo ai giornalisti di seguire direttamente la riunione nello stesso ambiente in cui si svolge o se possono seguire la riunione con l'ausilio di altri mezzi tecnici.
VII. GLI ATTI DEL CONSIGLIO DELLA CAN
1. Disposizioni generali
Articolo 71
Il Consiglio della CAN approva lo statuto della CAN, ed in conformità alla legge ed allo statuto i seguenti atti:
- il regolamento sull’operato del Consiglio della CAN,
- il bilancio di previsione e il conto consuntivo,
- le ordinanze,
- i regolamenti e
- le istruzioni, che sono atti generali, nonché
- le deliberazioni e
- le decisioni.
II Consiglio della CAN approva anche posizioni, raccomandazioni, interpretazioni obbligatorie delle disposizioni dello statuto della CAN e degli altri atti generali, nonché fornisce pareri e nullaosta in conformità alla legge ed allo statuto della CAN.
I contenuti degli atti generali sono sanciti dalla legge e dallo statuto della CAN.
Gli atti generali del Consiglio della CAN vengono promulgati dal presidente del Consiglio della CAN.
Articolo 72
Il presidente del Consiglio della CAN propone in approvazione al Consiglio della CAN il bilancio di previsione e il conto consuntivo dela CAN e gli altri atti generali di competenza del Consiglio della CAN, per i quali la legge, lo statuto o altri disciplinari dispongono che sia il presidente del Consiglio della CAN a proporli.
Articolo 73
Gli atti che vengono approvati dal Consiglio della CAN vengono firmati dal presidente del Consiglio della CAN.
Nel caso la seduta sia condotta dal vice presidente o da un consigliere della CAN (presidente), è il presidente a firmare gli atti approvati in seno alla seduta.
L'originale dell'atto è rappresentato dal testo approvato alla seduta del Consiglio della CAN.
Gli originali degli atti del Consiglio della CAN vengono timbrati e custoditi nell'archivio dell'amministrazione della CAN.
Se dopo la pubblicazione di un atto approvato si accertano degli errori redazionali rilevati al testo originale dell'atto, il presidente del Consiglio della CAN pubblica la correzione dell'atto approvato.
2. Procedimento per l'approvazione degli atti generali
Articolo 74
La proposta di atto generale, che viene proposta in approvazione al Consiglio della CAN, deve recare il titolo, il testo degli articoli e la motivazione.
La motivazione comprende i motivi per l'approvazione dell’atto generale, la valutazione dello stato delle cose, le formalità ed i principi dell’atto generale e la valutazione delle conseguenze finanziarie e di altro genere, che conseguiranno l’approvazione dell’atto generale.
Quando viene proposta la modifica di un atto generale il proponente deve allegare alla proposta di atto generale anche il testo di quelle disposizioni dell’atto generale, che si propongono di modificare.
Se il proponente è un corpo lavorativo del Consiglio della CAN o un consigliere della CAN, la proposta di atto generale deve essere inviata al presidente del Consiglio della CAN.
Articolo 75
II presidente del Consiglio della CAN invia la proposta di atto generale ai consiglieri della CAN almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio della CAN, in seno alla quale verrà trattata la proposta di atto generale.
XX proponente dell’atto generale designa il suo rappresentante che parteciperà alla trattazione della proposta di atto generale alle sedute del Consiglio della CAN.
Il presidente del Consiglio della CAN può partecipare in tutte le fasi di lettura della proposta di atto generale alle sedute del Consiglio della CAN, anche quando non si presenta in veste di proponente.
Il Consiglio della CAN dibatte in merito alla proposta di atto generale di regola in due fasi di lettura.
a) Prima lettura della proposta di atto generale
Articolo 76
Nella fase di prima lettura della proposta di atto generale si dibatte in merito ai motivi che richiedono l'approvazione dell’atto generale ed alle finalità e principi nonché alle soluzioni basilari della proposta di atto generale.
Se il Consiglio della CAN reputa che l’atto generale non sia necessario, lo respinge con una deliberazione.
I consiglieri della CAN forniscono in prima lettura pareri, proposte e osservazioni alla proposta di atto generale.
In prima lettura della proposta di atto generale il corpo lavorativo competente fornisce l'eventuale parere, la posizione ovvero delle proposte all’atto generale.
Al termine del dibattito il Consiglio della CAN vota la proposta di atto generale ed al contempo approva la deliberazione per cui le proposte, le osservazioni e i pareri approvati vengano esaminati dal proponente e che in conformità ad essi integri ovvero modifichi la proposta di atto generale per la seconda lettura.
L’atto generale si reputa approvato in prima lettura se per esso ha votato la maggioranza dei consiglieri della CAN presenti.
Se alla proposta di atto generale in prima lettura non sono state apportate modifiche sostanziali e il testo dell’atto generale in seconda lettura risulterebbe identico a quello in prima lettura il Consiglio della CAN, su proposta del proponente, può approvare la proposta di atto generale nell'ambito della stessa seduta unendo la trattazione della proposta di atto generale in prima e in seconda lettura.
b) Seconda lettura della proposta di atto generale
Articolo 77
In seconda lettura il proponente deve addurre in quale modo sono stati considerati i pareri, le osservazioni e le proposte formulate all’atto generale in prima lettura, nonché quali osservazioni, proposte e pareri non sono stati presi in considerazione dal proponente e perché.
Articolo 78
In seconda lettura il Consiglio della CAN dibatte in ordine consecutivo in merito ad ogni articolo della proposta di atto generale. Quando il Consiglio della CAN termina il dibattito in merito ai singoli articoli dell’atto generale, vota in merito alla proposta di atto generale nella sua totalità.
Il proponente può ritirare la proposta di atto generale dopo il termine della prima ovvero della seconda lettura.
Articolo 79
Durante la seconda lettura della proposta di atto generale sia i consiglieri della CAN che il proponente o ancora il corpo lavorativo competente possono proporre modifiche ed integrazioni alla proposta di atto generale mediante emendamenti.
Il presidente del Consiglio della CAN può proporre emendamenti anche nel caso egli non sia il proponente dell’atto generale.
L'emendamento deve essere presentato ai consiglieri della CAN ed al presidente del Consiglio della CAN in forma scritta debitamente motivata di regola due giorni prima della data in cui è fissata la seduta del Consiglio della CAN, nell'ambito della quale verrà trattata la proposta di atto generale alla quale è stato formulato l'emendamento.
In caso eccezionale l'emendamento può essere presentato nell'ambito della seduta del Consiglio della CAN. Anche questo genere di emendamento deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato.
Il proponente dell’atto generale può formulare emendamenti sino al termine del dibattito.
Il presidente del Consiglio della CAN prende posizione in merito a tutti gli emendamenti presentati.
Il proponente dell'emendamento ha il diritto di modificare o integrare l’emendamento ovvero di ritirarlo sino al termine del dibattito ovvero sino all'inizio della votazione in merito.
Articolo 80
Su proposta del proponente dell’atto generale il Consiglio della CAN con votazione delibera che la trattazione dell’atto generale venga trasferita a un termine successivo.
Articolo 81
Il Consiglio della CAN vota dapprima i singoli emendamenti alla proposta di atto generale e quindi l’atto generale nella sua totalità assieme agli emendamenti approvati.
Se ad un articolo dell’atto generale sono stati presentati più emendamenti il Consiglio della CAN vota in merito ad essi secondo l'ordine nel quale sono stati presentati.
L'emendamento e l’atto generale nella sua totalità si reputano approvati se per essi vota la maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta del Consiglio della CAN.
Articolo 82
L'approvazione dello statuto e del regolamento del Consiglio della CAN si svolge secondo la procedura che vige per l'approvazione in due fasi di lettura degli atti generali e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.
c) Procedimento rapido per l'approvazione degli atti generali
Articolo 83
Quando necessità eccezionali lo impongono, il proponente deve presentare in approvazione l’atto generale secondo il procedimento rapido. Sempre secondo lo stesso procedimento il Consiglio della CAN approva anche le interpretazioni obbligatorie delle disposizioni degli atti generali della CAN.
In caso di procedimento rapido la prima e la seconda lettura della proposta di atto generale si attuano nell’ambito della stessa seduta.
In caso di procedimento rapido è possibile proporre emendamenti nell’ambito della seduta stessa sino al termine della trattazione della proposta di atto generale.
Gli emendamenti possono essere proposti anche dal presidente del Consiglio della CAN se non è egli stesso il proponente dell’atto generale.
Il procedimento rapido può essere proposto da qualsiasi proponente dell’atto generale.
Quando si tratta di approvare un atto generale secondo il procedimento rapido, questi deve recare la dicitura "procedimento rapido".
Nella motivazione dell’atto generale che dovrebbe essere approvato con procedimento rapido devono essere indicati in particolare i motivi per i quali si applica questo iter.
L’atto generale, per il quale è previsto il procedimento rapido, può fare parte dell'ordine del giorno per la convocazione della seduta del Consiglio della CAN ed essere inviato assieme alla rimanente documentazione ai consiglieri della CAN ed agli altri riceventi.
In questo caso l'applicazione del procedimento rapido viene deliberata dal Consiglio della CAN quando detto atto generale entra in procedura in base all'ordine successivo di trattazione dei punti all’ordine del giorno.
L’atto generale, per il quale si propone il procedimento rapido può essere presentato in via eccezionale anche seduta stante. In questo caso il Consiglio della CAN delibera in merito all'applicazione del procedimento rapido all'inizio della seduta, quando delibera in merito all'ordine del giorno e dopo aver deliberato di ampliare l'ordine del giorno con l’atto generale proposto.
Se il Consiglio della CAN non approva la proposta di approvare l’atto generale secondo il procedimento rapido, si applicano le disposizioni di questo regolamento che vigono per la prima lettura della proposta di atto generale (trattazione in due fasi di lettura).
In caso di procedimento rapido non si considerano i termini fissati per le singole azioni nell'ambito del procedimento ordinario di approvazione degli atti generali.
d) Procedimento abbreviato per l'approvazione degli atti generali
Articolo 84
Il Consiglio della CAN, in base a proposta motivata del proponente, può deliberare di effettuare nell'ambito della stessa seduta entrambe le fasi di lettura di un atto generale o di altri atti che vengono approvati secondo il procedimento a due fasi (approvazione dell’atto secondo il procedimento abbreviato) se si tratta:
- di modifiche ed integrazioni di scarsa importanza da apportare ad un atto generale;
- della deroga di determinati atti generali o di loro singole disposizioni in conformità alla legge;
- di armonizzazioni degli atti generali alle leggi o ad altre disposizioni;
- di modifiche e integrazioni di atti generali in funzione di deliberazioni della corte costituzionale o di altri organi competenti.
Nell'ambito del procedimento abbreviato gli emendamenti vengono presentati solamente in riferimento agli articoli che comportano le modifiche e le integrazioni all’atto generale. Gli emendamenti possono essere presentati anche seduta stante sino al termine della trattazione dell’atto generale.
La deliberazione di cui al primo comma di questo articolo non può essere approvata se è contrario ad essa almeno un terzo dei consiglieri della CAN presenti.
Al termine della prima lettura ogni consigliere della CAN può propone al Consiglio della CAN di modificare la deliberazione di cui al primo comma di questo articolo e di attuare la seconda lettura con procedimento ordinario. In merito a ciò il Consiglio della CAN delibera immediatamente dopo la presentazione della proposta.
Articolo 85
Lo statuto, gli atti generali e le altre disposizioni della CAN devono essere pubblicati in lingua italiana sulla pubblicazione ufficiale, che viene prescelta con deliberazione dal Consiglio della CAN, ed entrano di regola in vigore il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, tranne se gli atti non recano disposizioni diverse in merito.
Sulla pubblicazione ufficiale si pubblicano anche gli altri atti per i quali il Consiglio della CAN delibera in tal senso.
4. Procedimento per l'approvazione dell’interpretazione obbligatoria
Articolo 86
Chiunque goda del diritto di proporre un atto generale può formulare la richiesta di interpretazione obbligatoria delle disposizioni degli atti generali della CAN.
La richiesta deve recare la denominazione dell’atto generale, le disposizioni contrassegnate dal numero di articolo e i motivi per cui si reputa necessaria l'interpretazione obbligatoria.
Il proponente invia la richiesta al presidente del Consiglio della CAN, che la inoltra al servizio amministrativo della CAN.
In base al parere del servizio amministrativo della CAN il Consiglio della CAN delibera di accogliere o meno la richiesta inerente l'interpretazione obbligatoria.
Se il Consiglio della CAN accoglie la richiesta inerente l'interpretazione obbligatoria di un atto generale o di un altro atto, incarica il servizio amministrativo della CAN di preparare il testo definitivo dell’interpretazione obbligatoria, in merito alla quale il Consiglio della CAN discute e delibera.
Il testo dell'interpretazione obbligatoria si reputa approvato se per esso ha votato la maggioranza dei consiglieri della CAN, sancita per l'approvazione dell’atto generale o di altro atto, al quale l’interpretazione obbligatoria è riferita.
L'interpretazione obbligatoria viene pubblicata sulle pubblicazioni ufficiali.
5. Procedimento per l'approvazione del testo unico
Articolo 87
Se un singolo atto generale della CAN, a seguito di numerose modifiche e integrazioni dei contenuti, è stato modificato sostanzialmente e risulta poco chiaro, il proponente può proporre al Consiglio della CAN le modifiche e le integrazioni dell'atto generale che vengono pubblicate assieme al testo non modificato dell’atto fondamentale quali testo unico, oppure può proporre una nuova stesura dell’atto con un nuovo testo.
Un atto generale di questo genere viene approvato dal Consiglio della CAN secondo il procedimento disposto da questo regolamento per l'approvazione dei decreti.
6. Approvazione degli altri atti del Consiglio della CAN
Articolo 88
In merito agli altri atti, tranne lo statuto, questo regolamento e gli atti generali il Consiglio della CAN delibera di regola nell'ambito della stessa seduta.
Nell'ambito della stessa seduta si effettuano contemporaneamente il dibattito generale, il dibattito e la votazione inerente le singole parti dell'atto e la votazione inerente l'atto nella sua globalità. II Consiglio della CAN può deliberare di trattare gli atti di cui sopra nell’ambito di un procedimento a più fasi.
Per le proposte di modifica e di integrazione a detti atti si applicano analogicamente le disposizioni che vigono per la deliberazione in merito agli emendamenti alla proposta di atto generale.
II consiglio, sino al termine del mandato dei consiglieri, è di regola in dovere di concludere tutti i procedimenti inerenti gli atti generali della CAN proposti.
Nel caso detti procedimenti non vengano conclusi, il Consiglio della CAN neo eletto delibera, su proposta del presidente del Consiglio della CAN, in merito a quali proposte di approvazione di atti generali della CAN continuerà il procedimento già avviato, quali atti inizierà a trattare ex novo e quali atti invece non tratterà.
VIII. MODIFICHE OVVERO INTEGRAZIONI DELLO STATUTO,
DEI DECRETI E DEGLI ALTRI ATTI
Articolo 89
Lo statuto e gli altri atti possono essere modificati ovvero integrati secondo il procedimento e le modalità prescritte dallo statuto (articoli 29, 30 e 31) e da questo regolamento per la loro approvazione.
IX. NOMINE
Articolo 90
Le nomine, che per legge, per lo statuto o per altro atto sono di competenza del Consiglio della CAN, si attuano ai sensi delle disposizioni di questo regolamento.
Se il Consiglio della CAN delibera di votare a scrutinio segreto, la votazione viene attuata ai sensi delle disposizioni di questo statuto che vigono per lo scrutinio segreto.
Articolo 91
Se l'espressione del voto è rilevata a più candidati per la stessa funzione, si vota accerchiando sulla scheda di voto il numero consecutivo anteposto al nome del candidato, per il quale si desidera esprimere la preferenza.
Se con il voto si esprime la preferenza ad una lista di candidati, si vota cerchiando sulla scheda di voto la formulazione "FAVOREVOLE" o "CONTRARIO".
II candidato risulta nominato se ha votato la maggioranza dei consiglieri della CAN e se per il candidato ha votato la maggioranza dei votanti disposta dallo statuto e da questo regolamento.
Articolo 92
Se l'espressione di voto è rilevata a più candidati per la stessa funzione, ma nessuno dei candidati proposti non raggiunge la maggioranza dei consensi necessaria, si effettua una nuova votazione. Nell'ambito della seconda votazione si votano quei due candidati che al primo scrutinio hanno ricevuto il numero maggiore di voti.
Se nell'ambito del primo scrutinio più candidati ricevono lo stesso massimo numero di voti ovvero lo stesso numero di voti secondo in graduatoria, la scelta dei candidati per il secondo scrutinio si effettua mediante sorteggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di voti.
La disposizione di cui ai primi due commi del presente articolo non è valida per l’elezione del presidente del Consiglio della CAN, per l’elezione del vice presidente del Consiglio della CAN e per la nomina dei tre rappresentanti in seno al Consiglio della CAN costiera, per i quali l’elezione o la nomina non è valida se per i singoli candidati non hanno votato i due terzi dei consiglieri presenti alla seduta del Consiglio della CAN.
Articolo 93
Se si vota in merito a più candidati per la stessa funzione i candidati sulla scheda di voto devono essere indicati per ordine alfabetico della prima lettera dei loro rispettivi cognomi.
Sulla scheda di voto per il secondo scrutinio i candidati sono indicati per ordine in funzione del numero di voti conseguito nell’ambito del primo scrutinio.
Articolo 94
Se il candidato non riceve il numero di voti necessario ovvero se anche nell'ambito del secondo scrutinio nessuno dei candidati non raggiunge la maggioranza necessaria, si rinnovano il procedimento di candidatura e il procedimento di voto in base ad una nuova proposta di candidatura.
1. Nomina dei corpi lavorativi del Consiglio della CAN
Articolo 95
I membri del Consiglio della CAN, tranne quelli della commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine, vengono nominati dal Consiglio della CAN in base alla lista dei candidati a membri dei corpi lavorativi, proposta dalla commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine.
Se la lista dei candidati non consegue la maggioranza di voti necessaria, nell'ambito della stessa seduta si attua la nomina dei singoli membri. Se in questo modo non vengono nominati tutti i membri, si possono proporre nuovi candidati, in merito ai quali si effettua singolarmente la votazione nell'ambito della stessa seduta del Consiglio della CAN.
Se anche nel modo descritto dal comma precedente non si riescono a nominare tutti i membri del corpo lavorativo, il procedimento di nomina viene rinnovato in base ad una nuova lista di candidati.
2. Nomina del presidente e del vice presidente della CAN
Anicolo 96
Il Consiglio della CAN nomina il presidente ed il vice presidente del Consiglio della CAN su proposta della commissione per le elezioni, le nomine e le questioni mandamentali tra le file dei consiglieri della CAN.
Il candidato risulta nominato a presidente e, rispettivamente, a vice presidente del Consiglio della CAN se riceve la maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri della CAN presenti.
3. Procedimento per la revoca
Articolo 97
Il Consiglio della CAN revoca i funzionari e i membri degli organi che ha la prerogativa di nominare secondo lo stesso procedimento, che è previsto per la nomina.
Il procedimento per la revoca inizia su proposta dei proponenti, indicati dallo statuto della CAN e da questo regolamento. Se è facoltà della commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine proporre i candidati a determinate funzioni, è pure facoltà della stessa proporre la loro revoca.
Se è facoltà del presidente del Consiglio della CAN proporre i candidati a determinate funzioni, è pure facoltà dello stesso proporre la loro revoca.
Le deliberazioni in merito alla revoca vengono approvate con la stessa maggioranza necessaria alla nomina.
4. Dimissioni dei consiglieri della CAN, dei membri dei corpi lavorativi e
degli altri organi, nonché dei funzionari della CAN
Articolo 98
I funzionari della CAN hanno il diritto di dimettersi e di motivare le loro dimissioni. In base alle dimissioni ai funzionari della CAN, in conformità alla legge ed allo statuto, il mandato si estingue anzi tempo.
Hanno il diritto di dimettersi anche i membri dei corpi lavorativi, degli altri organi e i membri del comitato di controllo, nonché tutti coloro che sono stati nominati, anche se non sono funzionari della CAN. La dichiarazione di dimissioni deve essere inoltrata in forma scritta al Consiglio della CAN ovvero al presidente del Consiglio della CAN, che informa in merito il Consiglio della CAN.
Il consiglio constata la l'estinzione del mandato a seguito di dimissioni. Il corpo lavorativo, ovvero il proponente ha il dovere di proporre al Consiglio della CAN un nuovo candidato.
Si reputa che ad un consigliere della CAN ovvero ad un membro di un corpo lavorativo è estinta la funzione ovvero l'appartenenza ad un determinato corpo lavorativo con il giorno in cui il Consiglio della CAN ha constatato l'estinzione del mandato a seguito di dimissioni.
X. RAPPORTO TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA CAN E IL CONSIGLIO DELLA CAN
Articolo 99
II presidente del Consiglio della CAN rappresenta il Consiglio della CAN, convoca e guida le sue sedute.
Il presidente del Consiglio della CAN ed il Consiglio della CAN, nonché i corpi lavorativi di quest’ultimo collaborano all'attuazione ed all'espletamento dei compiti della CAN. In quest’ambito essi soprattutto armonizzano i programmi di lavoro e la loro attuazione, curano l'informazione reciproca e relazionano l'attuazione dei rispettivi compiti e la problematica inerente questo processo, nonché si adoperano per la soluzione dei problemi insorti.
Quando il Consiglio della CAN tratta gli atti proposti dal presidente del Consiglio della CAN, questi designa per ogni singola questione all’ordine del giorno un relatore tra i dipendenti dell'amministrazione della CAN oppure tra gli esperti che hanno collaborato alla stesura degli atti.
XI. PUBBLICITÀ DELL'OPERATO
Articolo 100
L'operato del Consiglio della CAN e dei suoi corpi lavorativi è pubblico. La pubblicità dell’operato viene assicurata informando il pubblico in merito all’operato del Consiglio della CAN e dei suoi corpi lavorativi mediante l'invio di comunicazioni pubbliche, inerenti le deliberazioni approvate, ai cittadini ed ai rappresentanti dei media, mediante la presenza dei cittadini e dei rappresentanti dei media alle sedute del Consiglio della CAN e secondo altre modalità previste dallo statuto e da questo regolamento.
Articolo 101
I rappresentanti dei media hanno il diritto di presenziare alle sedute del Consiglio della CAN e di informare il pubblico in merito all’operato del consiglio.
Il Consiglio della CAN può deliberare di far presenziare i rappresentanti dei media anche a quella seduta o parte di seduta che si svolge a porte chiuse. In questo caso i rappresentanti dei media possono fornire al pubblico solamente quelle notizie, per le quali delibera in tal senso il Consiglio della CAN. Quest'ultimo può anche deliberare che le notizie di cui sopra possono essere comunicate al pubblico solamente dopo un determinato periodo.
II Consiglio della CAN può deliberare che discuterà in merito ad una determinata questione in assenza dei rappresentanti dei media.
Sono a disposizione dei rappresentanti dei media la documentazione informativa e i materiali, le proposte degli atti del Consiglio della CAN, le comunicazioni e le informazioni in merito all’operato del Consiglio della CAN, i verbali delle sedute e altre informazioni inerenti l'operato del Consiglio della CAN.
Articolo 102
Il presidente del Consiglio della CAN ha il compito di informare i cittadini e i media in merito all’operato del Consiglio della CAN, dei corpi lavorativi del Consiglio della CAN e dell'amministrazione della CAN.
II presidente del Consiglio della CAN, per questo compito, può autorizzare anche il segretario della CAN, il dirigente di un organo dell'amministrazione della CAN o un altro consigliere della CAN.
L'amministrazione della CAN ha il compito di curare la collaborazione con i rappresentanti dei media e di assicurare le condizioni per il loro operato nell’ambito del Consiglio della CAN.
Articolo 103
Il Consiglio della CAN può deliberare di formulare in merito alla seduta una comunicazione ufficiale per il pubblico.
La comunicazione ufficiale viene rilasciata in merito alla seduta o alla parte di seduta che si è tenuta a porle chiuse o in assenza dei rappresentanti dei media.
Il Consiglio della CAN può deliberare di formulare un comunicato ufficiale anche in altri casi.
Il testo della comunicazione ufficiale viene redatto dal presidente del Consiglio della CAN.
La CAN può pubblicare un proprio giornale informativo, nel quale si pubblicano anche le comunicazioni e le informazioni inerenti l'operato e i sunti delle documentazioni del Consiglio della CAN, nonché le deliberazioni approvate dal Consiglio della CAN e dagli altri organi della CAN.
Non sono accessibili al pubblico i documenti e i materiali del Consiglio della CAN, dei suoi corpi lavorativi e degli altri organi della CAN, che sono di natura confidenziale.
Il comportamento con i materiali di natura confidenziale è sancito dalle disposizioni che regolano questo settore.
I consiglieri della CAN hanno il divieto di divulgare i dati inerenti la documentazione e i materiali che sono di natura confidenziale.
XII. OPERATO DEL CONSIGLIO DELLA CAN IN CONDIZIONI ECCEZIONALI
Articolo 104
Nel caso occorrano condizioni eccezionali, a causa delle quali l'operato del Consiglio della CAN risulta ostacolato, sono ammesse deroghe ai procedimenti ed alle modalità d'operato del Consiglio della CAN, sanciti dallo statuto e da questo regolamento.
Le deroghe sono rilevate soprattutto ai termini di convocazione delle sedute, di presentazione delle proposte di atti ovvero delle altre documentazioni per la trattazione delle proposte di atti generali. Se è necessario, risulta ammissibile anche la deroga in merito alla pubblicità dell’operato del Consiglio della CAN. In merito alle deroghe delibera, ovvero le conferma il Consiglio della CAN quando si riunisce.
XIII. MODIFICHE OVVERO INTEGRAZIONI E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
Articolo 105
Per l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni a questo regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento, che vigono per l'approvazione dei decreti.
Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento vengono approvate dal Consiglio della CAN con maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.
Se insorge una contestazione in merito ai contenuti di una singola disposizione del presente regolamento, questo viene interpretato durante la seduta dal presidente. Se il presidente non è in grado di prendere posizione in merito, interrompe la trattazione del punto all’ordine del giorno e incarica il servizio professionale della CAN o altri esperti di approntare sino alla seduta successiva l'interpretazione della disposizione del regolamento oggetto di contestazione.
In merito all'interpretazione del regolamento, formulata dal presidente del Consiglio della CAN o da terzi incaricati decide il Consiglio della CAN.
XIV. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 106
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio della CAN.
Il presidente del Consiglio della CAN
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