PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FEDERMECCANICA FIM-CISL
8 giugno 1999
per il rinnovo del CCNL 5 luglio 1994
PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FEDERMECCANICA FIM-CISL
ASSISTAL FIOM-CGIL UILM-UIL
30 giugno 1999
FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM, FIOM, UILM, facendo seguito all'avvenuta accettazione della proposta conclusiva del negoziato di rinnovo del CCNL
5.7.94 formulata in data 8 giugno 1999 dal Ministro del lavoro Xxxxxxx Xxxxxxxxx, definiscono i seguenti punti di intesa che costituiscono il riferimento per la successiva fase di stesura del testo contrattuale.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Parte modificata secondo il Testo allegato 1.
2. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Parte modificata secondo il Testo allegato 2.
3. SALARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO
A) Una Tantum.
Testo concordato in allegato 3.
B) Minimi tabellari.
A decorrere dall'1.7.99 i nuovi minimi tabellari congloberanno i valori dell'ex indennità di contingenza secondo i valori attualmente in vigore. Pertanto, tenendo conto degli incrementi retributivi definiti dal presente accordo, i valori dei minimi tabellari sono quelli indicati nella tabella
di seguito riportata:
categorie minimi retributivi minimi retributivi mensili in vigore mensili in vigore
dal 1.7.99 dal 1.4.2000
1a | 1.711.500 | 1.737.500 |
2a | 1.839.000 | 1.870.000 |
3a | 1.977.000 | 2.013.500 |
4a | 2.048.000 | 2.086.000 |
5a | 2.166.000 | 2.208.000 |
livello superiore | 2.280.000 | 2.326.500 |
6a | 2.441.500 | 2.492.500 |
7a | 2.627.000 | 2.684.000 |
In fase di stesura le percentuali di concottimo di cui all'art. 8, disciplina speciale, parte I, e l'utile minimo di cottimo, di cui all'art.
11, disciplina speciale, parte I, saranno opportunamente riproporzionate (allegato 4).
C) Aumenti periodici d'anzianità.
Gli importi unitari di ciascuno degli aumenti periodici d'anzianità vengono fissati in cifra ai valori in essere al 31.12.98; con decorrenza 1.1.2001 tali importi saranno pari ai valori contenuti nella tabella di seguito riportata:
1a | 34.725 | 35.800 |
2a | 40.625 | 41.800 |
3a | 47.050 | 48.500 |
4a | 50.300 | 51.800 |
5a | 55.700 | 57.400 |
livello superiore | 60.950 | 62.800 |
6a | 68.425 | 70.500 |
7a | 77.025 | 79.300 |
Per quanto concerne i lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte II e III, gli aumenti periodici d'anzianità maturati fino al 31.12.79 restano fissati negli importi attualmente corrisposti fino alla data del
31.12.2000; successivamente a tale data verranno unitariamente incrementati degli importi di seguito riportati:
categorie incrementi unitari
dal 1.1.2001
2a | 1.175 |
3a | 1.450 |
4a | 1.500 |
5a | 1.700 |
livello superiore | 1.850 |
6a | 2.075 |
7a | 2.275 |
mentre gli aumenti periodici di cui al punto 2) delle Norme transitorie dell'art. 5 e dell'art. 9, disciplina speciale, parti rispettivamente II e
III, continueranno ad essere convenzionalmente computati secondo la disciplina ivi prevista.
D) Reintegro della gratifica natalizia o 13a mensilità nella base di calcolo del TFR.
A decorrere dall'1.1.2000 la gratifica natalizia ovvero la 13a mensilità sono incluse nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le parti concordano che il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione del Fondo TFR.
E) Previdenza complementare.
A decorrere dall'1.1.2000, l'attuale percentuale di contribuzione al Fondo Cometa a carico dell'azienda e del lavoratore viene elevata dall'attuale misura dell'1% all'1,20% mentre la quota di utilizzo del trattamento di fine rapporto viene elevata dall'attuale 18% al 40%. Le parti definiranno le modalità attuative entro il mese di settembre 1999.
F) Valore punto.
Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al 2° biennio del presente contratto nazionale (1.1.2001-31.12.2002), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto pari a £. 29.000.
4. ORARIO DI LAVORO
A) Princìpi generali.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore.
Essa, ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al successivo punto B), salvi gli accordi aziendali in materia.
Le parti convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei prodotti e per le attività di installazione e montaggio, sull'orario plurisettimanale la cui media è di 40 ore settimanali che viene definito
nella sua quantità in 64 ore annue con un massimo di orario settimanale di
48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni, nel caso in cui l'orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto B) con le RSU e le XX.XX. territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme del CCNL.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle RSU.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e del 15% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
C) Permessi annui retribuiti per riduzioni di orario e in sostituzione delle festività abolite.
Xxxxx restando i permessi annui retribuiti già riconosciuti a titolo di riduzione d'orario e in sostituzione delle festività abolite, le parti convengono quanto segue:
1. Delle 20 ore monetizzate spettanti ai lavoratori che prestano attività a turno con l'intervallo retribuito per il pasto (lavoratori turnisti), 8 ore, a decorrere dall'1.1.2000 e 8 ore, a decorrere dal 1.1.2001, sono trasformate in permessi annui retribuiti computati in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
2. Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è riconosciuto, a decorrere
dall'1.1.2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso. Tale permesso è assorbito dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore viene monetizzato e riconosciuto a decorrere dall'1.1.2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica natalizia al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
3. L'attuale disciplina relativa alle modalità di fruizione dei permessi annui retribuiti, a decorrere dall'1.1.2000, è integrata e laddove necessario, sostituita, da quanto di seguito riportato.
Una quota dei suddetti permessi annui complessivi fino a un massimo di 6, può essere utilizzata per la fruizione collettiva previo esame congiunto tra la Direzione e la RSU, che si svolgerà, di norma, entro il mese di maggio.
di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le
specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a tale titolo, superiore a un tetto compreso tra l'8,5 e l'11,5%, dei lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario.
Nell'ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra l'8,5 e 1'11,5%, sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari e
da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il 1° grado debitamente certificati.
I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso e alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine del periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
L'attivazione del Conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti, della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno a una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
5. STRAORDINARIO
I limiti annui previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 8, Disciplina speciale, parte I, sono aumentati di 50 ore.
Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.2000, la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre
le 80 ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le altre, a seconda delle volontà espresse.
§ Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
§ I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo della prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il "conto ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la
maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo (in fase di stesura sarà definita apposita tabella).
§ Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione avverrà con il periodo di paga corrente.
§ Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite informazioni, in forma aggregata, sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo
retribuzione in atto.
L'attivazione della Banca-ore avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della sua effettiva liquidazione.
Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno a una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
* * * * *
Le stesse modifiche si intendono apportate all'art. 7, Disciplina speciale, parte III.
6. TITOLARITÀ CONGIUNTA
In fase di stesura, nell'art. 38, disciplina generale, sezione III, verrà inserita, corrispondentemente a quanto già definito nel sistema di relazioni sindacali e in coerenza con quanto già previsto nella Premessa al contratto, la formula della titolarità congiunta tra RSU e XX.XX. stipulanti relativamente alla presentazione delle piattaforme rivendicative.
7. COMMISSIONI DI STUDIO
FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM convengono di costituire entro gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti
per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), al fine di approfondire le problematiche che coinvolgono
i lavoratori con la qualifica di "quadro" e l'evoluzione normativa in materia di telelavoro.
8. ALTRI PUNTI DI ACCORDO
In allegato 5 sono riportati i testi concordati relativi a:
v Part-time (da inserire nell'art. 1-bis, lett. A), Disciplina generale, Sezione III).
v Tempo determinato (da inserire nell'art. 1-bis, lett. B), Disciplina generale, Sezione III).
v Contratti di inserimento (da inserire nell'art. 1-bis, lett. B), Disciplina generale, Sezione III).
v Lavoro interinale (da inserire nell'art. 1-bis, lett. C), Disciplina generale, Sezione III).
v Aspettativa (da inserire negli artt. 14-bis e 12-bis, Disciplina speciale, rispettivamente parte I e III).
v Volontariato (da inserire negli artt. 22 e 17, Disciplina speciale, rispettivamente parte I e III).
v Malattia e infortunio (da inserire negli artt. 18-19 e 14, Disciplina speciale, rispettivamente parte I e III).
v Armonizzazione CCNL per le aziende ex-INTERSIND. v Trasferte (art. 27, Disciplina speciale, parte I).
* * * * *
Per quanto concerne il diritto allo studio e la formazione professionale restano da definire le modifiche da apportare all'art. 29, Disciplina generale, Sezione III, anche al fine di recepire ed armonizzare la normativa esistente con il Regolamento attuativo del Ministero del lavoro ex art. 17, legge n. 196/97.
Allegato 1.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
C) Alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
§ la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e altri);
§ la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
§ la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
§ la fusione di ghisa in getti;
§ la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;
§ la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
§ la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
§ la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
- navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
- materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
- motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti e affini;
- aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
§ l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
§ l'esercizio di bacini di carenaggio;
§ la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
§ attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
§ vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e affini, utensili e apparecchi da cucina;
§ articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
§ bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
§ reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, filai e trecce metalliche, catene;
§ strumenti musicali metallici;
§ oggetti in ferro battuto;
§ scatolame e imballaggi metallici;
§ la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
- motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti staccate e accessori caratteristici;
- organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
- impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto;
- macchine e apparecchi per la generazione, trasformazione, misura e utilizzazione dell'energia;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione e amplificazione sonora e televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
- apparecchi per la generazione e utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gres e affini;
- macchine e apparecchi per cantieri edili e stradali;
- macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
- macchine, apparecchi e accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
- macchine, apparecchi e accessori per l'industria tessile dell'abbigliamento;
- macchine e apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine e apparecchi per industrie chimiche e della gomma; utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
- utensili e attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine e apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
- apparecchi e attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento; macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria; macchine e impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
- armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia e sportivo;
- macchine e apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia
e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
- orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia;
§ l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici e comunque di materiale metallico, ivi compresa l'installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
§ la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
§ la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
§ la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
§ la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
§ l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto;
ecc., ecc.
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), comma D), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
* * * * *
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola l'industria metalmeccanica:
Siderurgico;
Autoavio;
Elettromeccanico ed elettronico; Meccanica generale;
Fonderie di seconda fusione; Cantieristico;
nonché per l'industria dell'installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche
ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l'installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini
del presente contratto, è equiparata alla meccanica generale,
sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente contratto.
DEFINIZIONE DEI SETTORI
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso xxxxx.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture e autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
- macchine elettriche, nel senso tradizionale dell'espressione;
- apparecchiature elettriche complesse;
- strumenti di misura elettrici;
- apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radiotecnica, elettronica;
- elettrodomestici (fabbricazione completa e in grandi serie).
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del contratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.
Norma comune a tutti i settori.
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l'attività alla quale è addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di 2 attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in un'azienda sono esplicate 2 o più attività, tutte inquadrate nel contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme di settore dell'attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
Chiarimenti a verbale.
1) Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i princìpi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel
Campo di applicazione del presente CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione degli impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed elettriche" sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lett. b), art. 5, legge 23.10.60 n. 1369.
Nota a verbale.
Ove sorgessero contestazioni nell'inquadramento di qualche unità nei settori previsti in caso di mancato accordo tra le Organizzazioni territoriali, le controversie saranno deferite alle Organizzazioni stipulanti.
Allegato 2.
La FEDERMECCANICA, l'ASSISTAL e i sindacati FIM-FIOM-UILM, intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al Contratto, individuano lo strumento più idoneo
a questo fine in un sistema di osservatori congiunti paritetici.
Gli osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco cosi come definiti nella presente Sezione I.
Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli osservatori confluiranno, costituendone parte integrante, nella "Banca dati del settore metalmeccanico" gestita dall'Osservatorio nazionale, che rappresenterà una base documentale comune e condivisa, utile all'attività delle parti. I contenuti della "Banca dati" potranno essere diffusi anche attraverso l'utilizzazione di strumenti telematici e con la realizzazione
di un apposito sito Internet.
Gli osservatori potranno realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune accordo tra le parti e, qualora sia stata acquisita una posizione comune sui risultati delle iniziative medesime, sarà predisposto un rapporto finale congiunto che potrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti e delle Istituzioni pubbliche competenti. In ogni caso verrà pubblicato, di norma annualmente, un "Rapporto sull'industria metalmeccanica" a cura dell'Osservatorio nazionale.
Le iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le parti riguardante l'ammontare dei costi, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili, e la
relativa suddivisione a carico di ciascuna di esse.
Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in apposito incontro le modalità costitutive e operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.
L'Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree tematiche.
1.1 - Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per sesso e per categoria di inquadramento, numero imprese suddivise per classi dimensionali, facendo anche ricorso alle principali istituzioni statistiche;
b) gli andamenti produttivi e altri indicatori economici rilevanti, congiunturali e di lungo periodo, anche disaggregati per i principali comparti che compongono il settore metalmeccanico;
c) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro nel settore, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro, per donne-uomini e livelli di inquadramento con particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari, suddivisi per aree di provenienza, e ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
d) l'andamento dei salari di fatto, disaggregato per donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione disaggregata delle quantità retributive, le caratteristiche delle quali saranno individuate dalle parti in apposito incontro;
e) l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati e operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della
metalmeccanico;
g) gli andamenti delle retribuzioni e del costo del lavoro per unità di tempo e per unità di prodotto, riferiti al settore, anche rispetto agli altri paesi OCSE;
h) l'andamento degli altri principali parametri in grado di misurare le tendenze in atto della competitività internazionale tra i diversi sistemi industriali, con particolare riferimento alla compiuta unificazione del sistema monetario europeo;
i) i dati relativi alla costituzione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e alle iniziative formative realizzate.
1.2 - Sviluppo industriale.
Quest'area tematica sarà dedicata all'approfondimento dei temi connessi allo sviluppo del settore metalmeccanico e alle misure di politica industriale che possono favorirlo. In tale contesto, con particolare riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta tensione occupazionale nonché alla realtà delle piccole imprese, saranno presi in considerazione:
a) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel settore e loro localizzazione;
b) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge per gli investimenti industriali distinti per finalità, anche in raccordo con i dati provenienti da fonti istituzionali (Banca d'Italia, CNEL, ISTAT, Ministeri, ecc.);
c) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore e le politiche e gli investimenti di ricerca e sviluppo;
d) quantità e qualità dei processi di internazionalizzazione del settore con particolare riferimento agli investimenti diretti di imprese italiane all'estero e di imprese estere in Italia.
Saranno condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle parti, utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da FEDERMECCANICA, con riferimento ai seguenti sottosettori:
1) siderurgia;
2) fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
3) mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) navalmeccanica;
5) aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della Difesa;
6) macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di impianti e reti telefoniche ed elettriche;
8) elettromeccanica;
9) elettrodomestici ed elettronica civile;
10) elettronica, informatica e telecomunicazioni;
11) meccanica generale.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le parti si attiveranno per promuovere condizioni generali che favoriscano nuovi insediamenti produttivi nelle aree ad alta disoccupazione.
1.3 - Evoluzione della struttura organizzativa dell'industria metalmeccanica.
In considerazione dei mutamenti organizzativi indotti dall'accresciuta concorrenza e competitività connesse alla globalizzazione dei mercati, la presente area tematica sarà dedicata all'analisi dei processi che investono l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti per quanto riguarda:
a) l'andamento delle modifiche degli assetti societari comportanti trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C.;
b) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata mediante cessione di rami d'azienda;
c) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata mediante cessione di aree, uffici, reparti aziendali con connesso affidamento in appalto delle funzioni da questi precedentemente svolte.
sul Premio di risultato.
La presente area tematica, considerata l'importanza che il Premio di risultato assume nell'assetto dell'attuale sistema di contrattazione nonché per lo sviluppo di nuove relazioni industriali, sarà dedicata all'analisi e all'approfondimento degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche.
In particolare costituiranno oggetto di analisi:
a) la diffusione del P.d.R. sul territorio nazionale con particolare riferimento alla dimensione aziendale e al numero complessivo di lavoratori e aziende coinvolti;
b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli effetti sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
c) gli indicatori utilizzati nella predisposizione del P.d.R e i meccanismi di gestione;
d) la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi erogati.
La presente area tematica svolge i compiti di monitoraggio e analisi degli accordi posti in essere di cui alla Commissione paritetica nazionale prevista nell'art. 9, Disciplina generale, sezione III.
1.5 - Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in Europa e Dialogo sociale europeo.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata
al monitoraggio e all'esame delle esperienze più significative in materia realizzate sia in Italia che in Europa.
Inoltre, considerato che l'avvenuta unificazione monetaria incentiverà i Paesi europei all'adozione di pratiche sempre più omogenee al modello concertativo, particolare attenzione sarà dedicata allo stato e all'evoluzione del Dialogo sociale europeo.
Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull'industria metalmeccanica.
A far data dall'1.1.2000, laddove non già costituiti, le associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle XX.XX. FIM, FIOM e UILM, la costituzione di osservatori congiunti che, con riferimento alla situazione riferita al settore metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio interessato, svolgono i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree tematiche.
Gli Osservatori si riuniranno di norma 2 volte all'anno (rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti avranno sede presso l'associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Norme transitorie.
Le parti si impegnano a costituire l'osservatorio di cui al presente art. 2, in tempi rapidi e comunque non oltre il 31.12.2001; fino alla data di
scadenza del presente CCNL rimangono in vigore le norme previste dall'art. 6 e dall'art. 10, comma 2, Disciplina generale, sezione I del CCNL 5.7.94.
L'Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella costituzione o nell'avvio dell'attività, si attiverà al fine di rimuovere
le eventuali condizioni ostative.
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per sesso e per categoria di inquadramento, numero imprese suddivise per classi dimensionali;
b) situazione e prospettive dell'industria metalmeccanica nel territorio;
c) andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (apprendistato, contratti a termine tra cui quelli stipulati ai sensi
della lett. B), dell'art. 1-bis, Disciplina generale, sezione III, lavoro interinale, ecc.), con particolare riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
d) relazioni sindacali nel settore;
e) andamento degli orari di fatto;
f) andamento dei salari di fatto;
g) monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.
2.2 - Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell'industria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) andamento delle cessazioni di attività aziendali e dei nuovi insediamenti industriali e relativi riflessi occupazionali;
b) evoluzione della struttura organizzativa aziendale con particolare riguardo ai processi di cessione di ramo d'azienda o di attività e funzioni;
c) andamento e tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877;
d) individuazione e studio di eventuali sistemi integrati di imprese che configurino la presenza sul territorio di "distretti industriali".
2.3 - Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato.
La presente area tematica sarà dedicata all'analisi e all'approfondimento degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche.
In particolare costituiranno oggetto di analisi:
a) la diffusione del P.d.R. sul territorio con particolare riferimento
alla dimensione aziendale e al numero complessivo di lavoratori e di aziende coinvolti;
b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli effetti sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
c) gli indicatori utilizzati nella predisposizione del P.d.R. e i meccanismi di gestione;
d) la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi erogati.
La presente area tematica svolge, in collegamento con l'attività dell'Osservatorio nazionale, compiti di monitoraggio e analisi degli accordi posti in essere.
Art. 3 - Osservatori paritetici in sede aziendale.
A far data dall'1.1.2000 nelle aziende che occupano complessivamente più di 3.000 dipendenti, di cui almeno 1.000 dipendenti occupati nella medesima unità produttiva, saranno costituiti, su richiesta di una delle
parti, Osservatori paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell'impresa
e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle XX.XX., nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della
RSU.
L'attività degli osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
3.2. Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modifiche organizzative.
3.3. Andamento dell'occupazione con riferimento alle possibili tipologie di assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale e al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Art. 4 - Formazione professionale.
Nella prospettiva del processo d'integrazione europea e al fine di favorire lo sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le parti convengono sull'importanza della formazione professionale quale strumento fondamentale per l'auspicata valorizzazione professionale delle risorse umane e per l'indispensabile incremento della competitività internazionale delle imprese.
Le parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi introdotti dai seguenti cambiamenti:
v le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono spesso contenuti di sapere più elevati a causa dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative; v il mutamento di quadro nell'ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento all'ampliamento dell'obbligo scolastico e alle
conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che si impongono obbligatoriamente alla formazione professionale;
v l'evoluzione del processo di decentramento territoriale dalla legge
15.3.97 n. 59 e successive normative attuative, e la necessità di coglierne tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi istituzionali competenti, potranno configurarsi.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 20.1.93 e dalle successive intese, la FEDERMECCANICA, l'ASSISTAL e i sindacati FIM, FIOM, UILM, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono
la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali, iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalità di accesso di tipo settoriale, alle opportunità offerte dal sistema formativo.
A tal fine le parti convengono, anche alla luce delle esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni paritetiche di cui ai punti successivi.
4.1 - Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato
La FEDERMECCANICA, l'ASSISTAL e i sindacati FIM-FIOM-UILM convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato, formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di
sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM), oltre a quelli ad essa attribuiti dall'art. 5 del vigente contratto collettivo per
la disciplina dell'apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello comunitario che nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti, utilizzando in particolare i risultati dell'indagine sui fabbisogni di professionalità
punto 4.2.;
c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore metalmeccanico e delle installazioni di impianti;
d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto "Formazione per l'apprendistato", iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori
in relazione a quanto imposto dall'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con l'Organismo bilaterale nazionale per la Formazione e con gli Organismi paritetici regionali di cui all'accordo interconfederale 20.1.93 e alle successive intese, affinché le normative e le procedure elaborate in materia di formazione siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b) nonché
allo scopo di individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra citati, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello
europeo, nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
4.2 - Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato.
A far data dall'1.1.2000, laddove non già costituite, le associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle XX.XX. FIM, FIOM E UILM, la costituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato, formate da massimo 6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM).
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'art.
5 del vigente contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate utilizzando sia i risultati forniti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata dall'Organismo paritetico regionale di cui all'accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese in collegamento con l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. b) del punto 4.1., sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni 'ad hoc' predisposte nel territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle aziende;
c) proporre congiuntamente in sintonia con l'Organismo bilaterale regionale interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni specifici della categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle varie fasi di realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento, al fine di attingere alle risorse disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario;
d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al
fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto indicato dall'accordo interconfederale 20.1.93;
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla lett. c) del punto 2.1. del precedente art. 2 le parti verificheranno le possibili iniziative tendenti a recuperare al sistema lavorativo i
interconfederale 20.1.93 e successive intese, corsi di qualificazione che consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di questi soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese quali emergeranno dall'indagine a ciò prevista dal citato accordo interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla Commissione nazionale di cui al precedente punto 4.1;
g) promuovere d'intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del successivo art. 5 idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10.4.91 n. 125 nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei 2 gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l'associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.
4.3 - Commissioni aziendali per la formazione professionale.
A far data dall'1.1.2000, nelle aziende che occupano complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle XX.XX., nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate in azienda e al fine
di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del prodotto;
c) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile alle Commissioni territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà dato corso agli adempimenti di cui al punto 6.2, 2° capoverso, dell'art. 6, Disciplina generale, sezione I, del presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Nota a verbale.
I piani formativi aziendali e territoriali che richiedano l'intervento
della Fondazione per la formazione continua di cui al punto 26 del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione ratificato l'1.2.99, dovranno essere concordati tra le parti sociali.
Art. 5 - Pari opportunità.
Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti 5.1 e 5.2 il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i princìpi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale.
Per la vigenza del presente CCNL viene confermata la "Commissione paritetica per le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata
da 6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM) con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui princìpi di parità di cui
alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91, n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento della occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.) e all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma
di azione della Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Organismo paritetico bilaterale di cui all'accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese, con la Commissione nazionale di cui al precedente art. 34 e con gli organismi istituzionali operanti in materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2 significative iniziative di azioni positive adottate
nelle aziende metalmeccaniche aderenti a FEDERMECCANICA e ASSISTAL con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
e) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i princìpi di pari opportunità nel lavoro;
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le
caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei princìpi espressi dalla Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29.5.90 e nella raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in materia;
g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2 e trasmettere ogni utile informazione per lo svolgimento della loro attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei 2 gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di
cui al successivo punto 5.2, alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto
5.2 - Commissioni territoriali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.2000, laddove non già costituite, le associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali delle XX.XX. stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunità composte da 6 rappresentanti nominati dall'associazione territoriale imprenditoriale e 6 rappresentanti nominati dalle istanze territoriali
delle XX.XX. stesse. Le Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale e in collaborazione con gli organismi territoriali di cui all'art. 2, attività di studio
ricerca e promozione sui princìpi di parità di cui alla legge 9.12.77
n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in collaborazione con la Commissione paritetica territoriale di cui al precedente art. 4, specifiche iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in collaborazione con la Regione e in raccordo con gli "organismi paritetici per la formazione professionale" operanti nel territorio ai sensi dell'accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive anche su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della lett. c) del punto 5.1. A tal fine, su richiesta congiunta degli interessati alle iniziative suddette e delle Commissioni paritetiche costituite in sede aziendale, la Commissione territoriale potrà costituire nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro paritetico incaricato di seguirne l'attuazione
in collaborazione con coloro i quali hanno effettuato la richiesta;
e) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. f) del punto 5.1, comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei 2 gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il 1° anno, riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 5.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l'associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di
segreteria.
5.3 - Commissioni aziendali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.2000, nelle aziende che occupano complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le pari opportunità, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle XX.XX., nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.
individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
- promuovere comportamenti coerenti con i princìpi di pari opportunità nel lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
L'eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla lett. d) del punto 5.2, in collaborazione con la Commissione territoriale.
b) Esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda dei princìpi di parità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 125/91 con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
5.4 - Informazioni in materia di pari opportunità.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125,
il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 6 - Informazioni in sede aziendale.
6.1 - Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le RSU e tramite l'associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.
6.2 - Investimenti, occupazione e attività indotte.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 350 dipendenti forniranno annualmente alle RSU, su richiesta delle stesse, informazioni a consuntivo sui livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle dinamiche occupazionali.
Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU,
su richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato dall'associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle scelte e sulle previsioni dell'attività produttiva,
sulle iniziative formative in programma nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i Sindacati verranno anche informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese informazioni sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, nel corso dell'incontro qui disciplinato, informazioni riferite anche alle iniziative realizzate e/o all'attuazione dei progetti finalizzati alla
tutela e al miglioramento dell'ambiente interno ed esterno. Inoltre
diverse figure professionali interessate, nonché dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle giornate di formazione dell'anno precedente.
6.3 - Tecnologie di processo.
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati dell'attività imprenditoriale e fatte salve le procedure d'informazione previste dall'accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e dalla legge
n. 164/75 in materia di applicazione della CIG ordinaria e straordinaria,
di norma annualmente entro il 1° quadrimestre, o su richiesta delle XX.XX. provinciali, le Direzioni delle unità produttive con più di 500 dipendenti, forniranno informazioni alle RSU e tramite l'associazione territoriale imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni provinciali dei Sindacati stipulanti, in presenza della definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di processo fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale erano state fornite le informazioni le Direzioni delle unità produttive di
cui sopra completeranno l'informazione con le medesime procedure e modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo art. 6, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 C.P.
6.4 - Decentramento produttivo.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi
aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le RSU e tramite l'associazione territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione: in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali, nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti forniranno alle RSU e tramite l'associazione territoriale di competenza, ai Sindacati provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione della prestazione.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle
Allegato 3. UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data dell'8.6.99, ovvero ai lavoratori assunti successivamente a tale data ed entro il 14.6.99, è corrisposto un importo forfettario di £. 120.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.99-30.6.99. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'importo dell'una tantum, già comprensivo della quota parte della indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1-8 giugno, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato nel corso del mese di luglio 1999, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.99-30.6.99, con pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1.1.99-30.6.99 fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Allegato 4.
Per i concottimisti le percentuali di cui all'art. 8, disciplina speciale, parte I, sono le seguenti:
importi in vigore fino al 31.12.2000 categorie per per per
partecipazioni partecipazioni partecipazioni al cottimo al cottimo al cottimo
fino al 50% fino all'80% oltre l'80%
1a | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
2a | 1,1% | 1,2% | 1,3% |
3a | 1,2% | 1,3% | 1,4% |
4a | 1,2% | 1,4% | 1,5% |
5a | 1,3% | 1,4% | 1,5% |
L'utile minimo di cottimo, di cui all'art. 11, disciplina speciale, parte I, è pari a:
categorie | importi in vigore |
fino al 31.12.2000 | |
1a | 1,2% |
2a | 1,3% |
3a | 1,4% |
4a | 1,5% |
5a | 1,5% |
Allegato 5.
1. L'impresa, nell'ambito della percentuale del 2% valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei 7 anni.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla percentuale del 2%, sarà svolto un confronto con le RSU per individuare un'idonea soluzione.
2. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 1) e fino a
un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L'azienda, su richiesta delle RSU, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
3. Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale per contratti a tempo indeterminato, l'azienda potrà effettuare variazioni della sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisendo di volta in volta e in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell'orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione ed espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro.
Nelle aree di cui all'Ob. 1 della U.E. la presente xxxxx si applica anche ai contratti a tempo determinato.
TEMPO DETERMINATO
1. Le imprese, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori
già assunti per 2 volte con rapporto di lavoro a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei 12 mesi precedenti.
NORMA TRANSITORIA - CONTRATTI DI INSERIMENTO
1. A integrazione del punto 10 dell'A.I. del 18.12.88, e successive modificazioni, si conviene quanto segue:
In attesa dell'evoluzione normativa in materia di contratti di formazione e lavoro, i lavoratori non occupati d'età compresa tra i 25 e i 29 anni possono anche essere assunti con contratto di inserimento nell'ambito della percentuale prevista dal citato A.I.
Ai suddetti lavoratori verrà applicato quanto previsto al punto relativo al tempo determinato.
LAVORO INTERINALE
Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 16.4.98 si conviene quanto segue;
1. Sono considerate qualifiche di esiguo contenuto professionale ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, legge n. l96/97, quelle corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in applicazione dei criteri stabiliti dall'accordo interconfederale 31.1.95 sui contratti di formazione e lavoro, tra le professionalità intermedie.
A decorrere dall'1.1.2000, per le professionalità corrispondenti alle figure inquadrate nella 2a categoria contrattuale con passaggio in 3a categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale, l'inquadramento e il trattamento retributivo applicabile al prestatore
di lavoro temporaneo è quello riferito alla 3a categoria contrattuale.
2. Nel 2° livello di contrattazione, cosi come definito dal CCNL in applicazione del protocollo 23.7.93, sono stabilite modalità e criteri per
3. Le percentuali di utilizzo dei lavoratori interinali non potranno eccedere la media dell'8%, calcolata su 4 mesi, ovvero su 5 mesi nei territori di cui all'Ob. 1 della U.E., dei lavoratori occupati dalla impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di
lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
in atto nell'impresa.
4. La Direzione comunica preventivamente, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge n. 196/97, ai lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
6. Le clausole sopra concordate decorreranno dall'1.7.99, salvo la specifica decorrenza di cui al punto 1 e si intendono aggiuntive alla disciplina dell'accordo interconfederale 16.4.98 e insieme a quest'ultima costituiscono la nuova disciplina a valere per il settore metalmeccanico, fermo restando quanto disposto dal successivo punto 7.
7. Le parti, nel prendere atto della natura sperimentale della legge
24.6.97 n. 196, concordano, sin da ora, di adeguare la presente normativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche
in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
MALATTIA
1. Dall'1.10.99 il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi.
2. Dall'1.1.2000, su richiesta del lavoratore, l'impresa per un massimo di 2 volte nell'anno solare fornisce entro 20 giorni dalla richiesta le
informazioni necessarie all'esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia e/o infortuni non sul lavoro.
3. Dall'1.10.99 le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro
di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra
il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge n. 675/96 (legge sulla privacy).
4. Per gli infortuni verificatisi successivamente all'1.10.99 al lavoratore assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda sarà garantita l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malattia. Gli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente vengono liquidate direttamente all'azienda, fatta salva la nota a verbale dell'art. 18, disciplina speciale, parte I del CCNL. Per le imprese con meno di 100 dipendenti l'applicazione della disposizione di cui al presente punto avverrà per gli infortuni successivi all'1.1.2000.
ASPETTATIVA
1. Abbassamento da 10 a 7 anni d'anzianità aziendale del limite per poter richiedere il periodo di aspettativa in caso di attività di volontariato, lavori di cura e studio. Per quanto riguarda la cura dei
VOLONTARIATO
1. Esplicitazione nel contratto nazionale dell'art. 17 della legge n. 266/91.
FEDERMECCANICA, per conto delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, tenuto conto dello scioglimento dell'INTERSIND e della conseguente cessazione di efficacia del CCNL 9.7.94 da detta associazione stipulato, fermo restando il riconoscimento dell'una tantum, concordano di prorogare l'efficacia del citato CCNL fino al
30.6.99.
Conseguentemente, FIM, FIOM e UILM prendono atto che le suddette aziende, a partire dall'1.7.99, applicheranno integralmente il CCNL per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione d'impianti.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale invita FEDERMECCANICA, per conto delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL a definire tra loro, entro il 16.7.99, le modalità di raccordo tra le diverse normative contrattuali tenendo conto dei lavori di studio e approfondimento svolti tra le parti negli ultimi mesi, nonché dei documenti elaborati su cui si è già registrata un'intesa sulla struttura e
sui temi trattati.
Parte I - DISCIPLINA SPECIALE
Art. 27 - Trasferte.
Trattamento economico di trasferta.
1) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi
da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità cosi come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il 70% per il
pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:
misura dell'indennità dall'1.7.99 dall'1.1.2000
trasferta intera | 59.450 | 60.350 |
quota | ||
per il pasto meridiano | 19.185 | 19.320 |
o serale | ||
quota | ||
per il pernottamento | 21.080 | 21.710 |
È possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15%.
- Omissis -
Nota a verbale.
manutenzione e gestione di impianti al fine di giungere entro il 30.9.2000
a un adeguamento delle normative concordate comprese quelle contenute nel presente articolo, nonché per l'esame della legge 3.10.87 n. 398 sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari.
Inoltre, le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali
e degli Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende d'installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di
sicurezza e affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.
QUOTA DI SERVIZIO SINDACALE
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi nei mesi di settembre e ottobre, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM, UILM chiedono ai lavoratori non iscritti
alle organizzazioni medesime una quota associativa straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di £. 35.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 1999.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga dei mesi di settembre e ottobre l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato alla azienda entro il 5.11.99.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali e, tramite le associazioni imprenditoriali, alle XX.XX. di FIM, FIOM e
UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul c/c bancario 45109 intestato a FIM-FIOM-UILM - CONTRATTI AZIENDE PRIVATE presso BNL, xxx Xxxxxxxxx 0 - Xxxx CAB 3200, ABI 1005.