AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
O G G E T T O
ADDENDUM ALL’ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8-QUINQUIES DEL D.LGS. 30/12/1992, N. 502 E ART. 17 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 16.8.2002, N. 22 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA X.X.XX. 8 BERICA E L’EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A, PER L’ANNO 2021.
PRESA D’ATTO.
Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2021 Numero Proposta: 26/21
Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:
“Con D.G.R.V. n. 1268 del 3 settembre 2019 la Giunta Regionale del Veneto approvava l’assegnazione di quote extra budget per il biennio 2019-2020 e la scrivente Azienda X.X.XX., con deliberazione n. 1628 del 28/10/2020, prendeva atto delle quote extra budget assegnate dal provvedimento regionale precitato e concludeva con la Casa di Cura Villa Berica S.p.a., con sede legale a Vicenza, via X. Xxxxxxxxxx n. 10, il rispettivo contratto extra budget.
Con D.G.R.V. n. 931 del 9/07/2020, la Giunta Regionale del Veneto, statuiva, anche per l’anno 2021, come già per l’anno 2020, la proroga delle quote extra budget precedentemente assegnate con D.G.R.V. del 3 settembre 2019, n. 1268 mentre con successiva D.G.R.V. n. 925 del 5/07/2021 disponeva la cessazione, a far data dal 1 luglio 2021 delle quote "extra budget" assegnate agli erogatori ospedalieri privati accreditati con le deliberazioni n. 1268 del 3 settembre 2019, n. 211 del 18 febbraio 2020 e n.
931 del 09 luglio 2020.
Con lo stesso provvedimento giuntale veniva inoltre previsto che, per le eventuali modifiche da apportare ai tetti di spesa per l’assistenza ospedaliera, per l’assistenza ambulatoriale e per il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza pandemica, è necessario procedere con l’aggiornamento dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e all’ art. 17 comma 3 della Legge Regionale 16/08/2002 n. 22 concluso, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici, tra le Aziende X.X.XX. e gli erogatori privati accreditati.
Nel caso specifico, l’accordo di cui sopra tra l’Azienda X.X.XX. 8 e la Casa di Cura Villa Berica S.p.a. è stato sottoscritto e approvato con deliberazione di presa d’atto n. 2142 del 3/12/2021.
Con D.G.R.V. n. 1293 del 21 settembre 2021 sono state armonizzate e rideterminate le modalità di finanziamento per l'esercizio 2021 dei Piani per il recupero delle prestazioni sospese, formulati dalle Aziende ed Enti del SSR Veneto secondo i principi ed i criteri di cui alla DGR 759/2021 e, a tal fine, è stato approvato un ulteriore finanziamento ad hoc per i Piani di recupero.
Con nota prot. n. 97480 del 24 settembre 2021, ad integrazione della precedente nota prot. n. 84209 del 13 agosto 2021, l’Azienda X.X.XX. ha ribadito la richiesta di budget aggiuntivi, già illustrata attraverso il Piano Aziendale per il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza sanitaria, e chiedeva di accedere al finanziamento finalizzato al recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza pandemica.
Con nota del 20 ottobre 2021, prot. n. 477734, la Regione ha comunicato il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 5 ottobre 2021, all’acquisto di prestazioni da privati accreditati a valere sul finanziamento di cui alla DGR 1293/2021 dedicato all’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati e mirato al recupero delle liste di attesa di cui alla DGR 759/2021.
Ritenuto pertanto necessario aggiornare l’accordo contrattuale di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e art. 17 comma 3 della Legge Regionale 16/08/2002 n. 22 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda X.X.XX. 8 Berica e l’erogatore privato accreditato Casa di Cura Villa Berica S.p.a., già sottoscritto e approvato con deliberazione aziendale n. 2142 del 3/12/2021, si è proceduto alla predisposizione di un addendum, già sottoscritto dalle parti, per le seguenti ulteriori prestazioni ambulatoriali e ospedaliere come di seguito dettagliato:
✓ Ambulatoriali: (branca 69 Radiologia) Senologia: Ecografia mammaria, Mammografia ed esame clinico-strumentale delle mammelle per Euro 4.500,00; Ecografie per Euro 35.000,00; TAC e RM per Euro 55.500,00; (branca 58 Gastroenterologia) prestazioni di EGD e Colonscopie con eventuali biopsie e sedazioni coscienti per Euro 50.000,00;
✓ Ospedaliere: ricoveri ortopedici e riabilitativi in ambito protesico, finalizzati al recupero di parte della mobilità passiva verso le Regioni limitrofe, per un importo complessivo di Euro 700.000,00.
Il valore del suddetto extra-budget è al netto dello sconto concordato del 13%, calcolato sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, ed al lordo di eventuali ticket riscossi;
Il finanziamento aggiuntivo assegnato è da considerarsi quale tetto massimo di spesa rimborsabile per le ulteriori prestazioni da erogarsi entro e non oltre il 31/12/2021 e le prestazioni concordate sono inserite in apposite agende dedicate e riservate agli operatori CUP di questa Azienda X.X.XX.
Tanto premesso, si propone la presa d’atto dell’addendum all’accordo contrattuale di cui all’art. 8- quinquies del D.Lgs. 502/1992 e art. 17 comma 3 della Legge Regionale 16/08/2002 n. 22 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda X.X.XX. 8 Berica e l’erogatore privato accreditato Casa di Cura Villa Berica S.p.a., per l’anno 2021, secondo quanto riportato nel disciplinare allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il suddetto Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di prendere atto dell’addendum all’accordo contrattuale di cui all’ art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e art. 17 comma 3 della Legge Regionale 16/08/2002 n. 22 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda X.X.XX. 8 Berica e la Struttura Privata Accreditata Casa di Cura Villa Berica S.p.a., con sede legale a Vicenza, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 10, per l’anno 2021, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa massima a carico dell’Azienda, derivante dall’addendum di cui al precedente punto 1, è pari a Euro 845.000,00 e che la stessa trova riferimento nel bilancio sanitario per l’anno 2021:
⮚ CDEL 55.04.000058 (ambulatoriali – Spec. Ut. Veneto) Euro 50.000,00
⮚ CDEL 55.04.000060 (ambulatoriali – Diagn. Ut. Veneto) Euro 95.000,00
⮚ CDEL 55.04.000015 (ricoveri utenti Veneto) Euro 700.000,00;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ed i relativi allegati alla Regione del Veneto, Direzione Programmazione Sanitaria – LEA;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
Addendum al Contratto
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502 tra
tra Casa di Cura VILLA BERICA S.p.a. (di seguito “erogatore”), con sede legale a Vcenza in Via Capparozzo 10, C.Fisc 06002511001 e P.IVA 03831150366 nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxx Xxxx,
e
L'X.X.XX. n. 8 "Berica", con sede in Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx (XX) di seguito denominata "X.X.XX.", codice fiscale e partita IVA 02441500242 nella persona del Direttore Generale pro tempore Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
PREMESSO CHE:
a) L’erogatore è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 6 agosto 2020, n. 1096 per le funzioni esercitate per conto del S.S.R in regime di ricovero e in regime ambulatoriale. per le branche: 03 laboratorio; 08 cardiologia; 09 chirurgia generale; 19 endocrinologia; 32 neurologia; 34 oculistica; 36 ortopedia e traumatologia; 37 ostetricia e ginecologia; 38 otorinolaringoiatria; 43 urologia; 52 dermosifilopatia; 56 medicina fisica e riabilitazione; 58 Gastroenterologia; 68 pneumologia; 69 radiologia diagnostica;
b) Con deliberazione n. 2142 del 3/12/2021 veniva approvato l’accordo contrattuale per la determinazione dei tetti di spesa a valere per il triennio 2021- 2023;
c) Con D.G.R.V. del 5 luglio 2021, n. 925, la Regione ha assegnato ad Azienda Zero un finanziamento dedicato per il recupero delle prestazioni sanitarie sospese sia ambulatoriali che di ricovero a causa dell’emergenza pandemica,
econ D.G.R.V. del 21 settembre 2021, n. 1293, è stato approvato un ulteriore finanziamento ad hoc per i Piani di recupero;
d) Con nota prot. n. 97480 del 24/09/2021, ad integrazione della precedente nota prot. n. 84209 del 13/08/2021, l’Azienda X.X.XX. ribadiva la richiesta di budget aggiuntivi già illustrata attraverso il Piano Aziendale per il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza sanitaria e chiedeva di accedere al finanziamento assegnato ad Azienda Zero di cui alla DGR 925/2021 e finalizzato al recupero delle prestazioni, sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale, non erogate a causa dell’emergenza pandemica;
e) Con nota Regionale prot. n. 477734 del 20 ottobre 2021, la Regione ha comunicato il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 5 ottobre 2021, all’acquisto di prestazioni da privati accreditati a valere sia sul finanziamento di cui alla DGR 925/2021 precitato che sul finanziamento di cui alla DGR 1293/2021 dedicato all’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati e mirato al recupero delle liste di attesa di cui alla DGR 759/2021;
f) Con DGR 925/2021 di determinazione dei tetti di spesa a valere per il triennio 2021-2023 la Regione Veneto ha stabilito che, a far data dal 1º luglio cessano le quote extra budget e che le eventuali modifiche dei tetti di spesa per l’assistenza ospedaliera, per l’assistenza ambulatoriale e per il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza pandemica comportano l’aggiornamento dell’accordo contrattuale di cui sopra;
g) Considerato pertanto necessario aggiornare l’accordo contrattuale concluso tra le Parti e di cui alla deliberazione n. 2142 del 3/12/2021;
TANTO PREMESSO
LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO LE SEGUENTI INTEGRAZIONI
Art. 1 - Acquisto ulteriori prestazioni ambulatoriali e ospedaliere
Ad integrazione delle prestazioni di cui agli Allegati dell’Accordo contrattuale triennio 2021-2023 e di cui alla deliberazione n. 2142 del 3/12/2021, l’Azienda acquista dall’erogatore le seguenti ed ulteriori prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere:
• Ambulatoriali - (branca 69 Radiologia) Senologia: Ecografia mammaria,
Mammografia ed esame clinico-strumentale delle mammelle per Euro 4.500,00; Ecografie per Euro 35.000,00; TAC e RM in per Euro 55.500,00 e (branca 58 Gastroenterologia) prestazioni di EGD e Colonscopie con eventuali biopsie e sedazioni coscienti per Euro 50.000,00;
• Ospedaliere: ricoveri ortopedici e riabilitativi in ambito protesico,
finalizzati al recupero di parte della mobilità passiva verso le Regioni limitrofe, per un importo complessivo di Euro 700.000,00;
Il valore del suddetto extra-budget è al netto dello sconto concordato del 13%, calcolato sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, ed al lordo di eventuali ticket riscossi;
La quota extra-budget assegnata è da considerarsi quale tetto massimo di spesa rimborsabile, da erogarsi entro e non oltre il 31/12/2021.
Art. 2 - Modalità di erogazione
Le prestazioni di cui al precedente art. 1, ai fini dell’erogazione, devono essere inserite in apposite agende dedicate e riservate agli operatori CUP di questa Azienda
X.X.XX., finalizzate a far fronte alle situazioni di criticità nel rispetto dei tempi di attesa, quantificando l’importo massimo di spesa in Euro 845.000,00 (di cui 145.000,00 per prestazioni ambulatoriali e di Euro 700.000,00 per prestazioni ospedaliere) al netto del valore dello sconto ed al lordo di eventuali ticket riscossi.
Il presente addendum è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno n. 01191135294553 per Euro 16,00, e soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.
Con il presente addendum si riconfermano tutte le clausole già sottoscritte nel accordo contrattuale approvato con delibera X.X.XX. n. 2142/2021.
Letto e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 82/2005.
X.X.XX. n. 8 “Berica” - Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Casa di Cura VILLA BERICA S.p.a. - Dott. Xxxxx Xxx Xxxx