Delibera nº 1os
Delibera nº 1os
Estratto del processo verbale della seduta del
28 gennaio 2o22
oggetto:
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-le: GRATUITÀ DEI TAMPONI PER FINE ISOLAMENTO E QUARANTENA E PER I CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO NELLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITI DA FARMACIE E STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE ADERENTI ALL'ACCORDO NAZIONALE DEL n E 6 AGOSTO 2o2l IN MATERIA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER SARS-COV-2.
Xxxxxxxxxxxx XXXXXXX | Presidente | presente |
XxXXxxxx XXXXXXXX | Xxxx Presidente | presente |
Xxxxxx Xxxxxx XXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxx XXXXXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxx XXXXXXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxx XXXXXXXX Segretario generale (assente) Il Segretario generale sostituto Xxxxxxxxx XXXXXXX
In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:
VISTO l’art. 5 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 16 settembre 2021, n. 126, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 19 novembre 2021, n. 165, e, successivamente, dall’art. 9, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, dove è prevista la definizione da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con il Ministro della salute, di protocolli d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi contenuti;
DATO ATTO che il Protocollo nazionale con le associazioni di categoria delle farmacie è stato firmato in data 5 agosto 2021 e il Protocollo nazionale con le associazioni di categoria delle strutture sanitarie private è stato firmato in data 6 agosto 2021;
ATTESO che i Protocolli nazionali di cui sopra, nell’ottica di un contenimento dei prezzi, hanno stabilito la remunerazione complessiva di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private aderenti, comprensivo dei costi di approvvigionamento, del materiale di consumo occorrente, degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio connesso alla esecuzione della prestazione, compreso l’atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;
TENUTO CONTO di quanto disposto in materia di semplificazione delle procedure di fine isolamento per i casi di COVID-19 e per i contatti stretti dal Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 rubricato “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” che, all’art. 2 dispone quanto segue: “1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: (…) 7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'autosorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.»;
DATO ATTO che, in relazione all’attuale situazione epidemiologica ragionale, con elevato picco di positivi quotidianamente diagnosticati, risulta impossibile aumentare ulteriormente la quota di tamponi effettuabili presso le strutture pubbliche e processabili dai laboratori delle Aziende Sanitarie, e pertanto si rende necessario coadiuvare i Dipartimenti di Prevenzione nella attività di effettuazione tamponi per SARS-CoV-2 mediante l’ausilio delle farmacie convenzionate e delle strutture sanitarie sopra richiamate al fine di fornire tale prestazione rientrante nei Livelli Essenziali Assistenziali (LEA) in maniera adeguata a far fronte al volume di attività richiesto;
DATO ATTO che l’obiettivo di aumento dei volumi di tamponi processabili è raggiunto in maniera più efficace ed efficiente con la collaborazione pubblico privato siccome prevista anche dal Protocollo nazionale sopra richiamato e che in base al richiamato articolo 2 del D.L. 229/2021 le farmacie convenzionate e le strutture sanitarie private aderenti all’accordo nazionale del 6 agosto 2021 possano effettuare i test per la fine isolamento dei cittadini affetti da COVID-19, purché asintomatici da almeno 3 giorni, e per la fine quarantena dei contatti stretti asintomatici di tali casi;
RITENUTO pertanto che le prestazioni svolte dalle farmacie convenzionate e strutture sanitarie private aderenti all’accordo nazionale del 6 agosto 2021 finalizzate ad integrare le previsioni nazionali ut supra richiamate, nello specifico per l’effettuazione dei test per la fine isolamento dei cittadini affetti da COVID-19, purché asintomatici da almeno 3 giorni, e per la fine quarantena dei contatti stretti asintomatici di tali casi, siano a totale carico della Regione fino al 31 marzo 2022, per l’intero costo sostenuto dai cittadini residenti o domiciliati in Regione per l’effettuazione delle prestazioni in argomento;
VISTO il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, il cui art. 5 prevede che l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sia assicurata mediante fondi del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
DATO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte, è opportuno coadiuvare i Dipartimenti della prevenzione delle Aziende sanitarie regionali per l’effettuazione del tracciamento dei contagi sul territorio regionale, in questo momento di picco pandemico e fino al 31 marzo 2022, anche in relazione alla popolazione scolastica delle scuole primarie;
RITENUTO, quindi, di prevedere che, fino al 31 marzo 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole primarie, possa essere effettuata mediante l'esecuzione gratuita a minori residenti o domiciliati in regione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS- CoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con oneri a carico della Regione fino al 31 marzo 2022, per l’intero costo delle prestazioni in argomento;
DATO ATTO che agli oneri per gli interventi di cui alla presente deliberazione si fa fronte con le risorse assegnate per lo svolgimento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), del bilancio per l’esercizio in corso;
TUTTO ciò premesso e considerato, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità la Giunta regionale all’unanimità
DELIBERA
1. di disporre che i cittadini residenti o domiciliati nella Regione Friuli Venezia Giulia possano avvalersi, fino al 31 marzo 2022, delle farmacie convenzionate e delle strutture sanitarie private aderenti al Protocollo nazionale del 6 agosto 2021 per effettuare il tampone rapido antigenico per SARS –CoV-2 ai sensi dell’art. 1 comma 7 bis del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
2. che la Regione Friuli Venezia Giulia assuma a proprio intero carico la tariffa di euro 15.00 per ogni tampone rapido antigenico effettuato per il fine isolamento dei casi di COVID-19 e dei contatti stretti identificati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente, a valere sulle risorse indicate in parte motiva;
3. di disporre che, fino al 31 marzo 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole primarie, possa essere effettuata mediante l'esecuzione gratuita a minori residenti o domiciliati in regione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
4. che la Regione Friuli Venezia Giulia assuma a proprio intero carico la tariffa di euro 15.00 per ogni test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, effettuato sulla popolazione scolastica delle scuole primarie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, a valere sulle risorse indicate in parte motiva;
5. di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO