CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER TEST DI
ESPOSIZIONE ACCELERATA ALLA LUCE SOLARE ED ALLE INTEMPERIE. CIG [7715194B7D]
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
CAPITOLATO SPECIALE
Sommario
Art. 1. ‐ Oggetto 4
Art. 2. ‐ Stipulazione del contratto 4
Art. 3. ‐ Controllo sulla esecuzione del contratto 4
Art. 4.‐ Svolgimento del programma temporale 4
Art. 5. ‐ Consegna della fornitura 4
Art. 6. ‐ Verifica di conformità 5
Art. 7. ‐ Diritto alla sostituzione dei dispositivi 5
Art. 8. ‐ Aggiornamento hardware e software 5
Art. 9. ‐ Xxxxx ai dispositivi ed alle opere 6
Art. 10. ‐ Cessione del Contratto e Subappalto 6
Art. 11. ‐ Invariabilità dei prezzi 6
Art. 12. ‐ Modalità di pagamento 6
Art. 13. ‐ Penalità 7
Art. 14. ‐ Recesso e risoluzione contrattuale – Clausola risolutiva espressa 7
Art. 15. ‐ Effetti della risoluzione: esecuzione in danno 9
Art. 16. ‐ Brevetti industriali e diritti di autore 9
Art. 17. ‐ Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 9
Art. 18. ‐ Varianti introdotte dalla stazione appaltante 10
Art. 19. ‐ Sciopero 10
Art. 21. ‐ Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) 10
Art. 22. ‐ Trattamento dei dati 10
Art. 23. ‐ Foro competente 11
Art. 24. ‐ Norma di rinvio 11
Art. 1. ‐ Oggetto
Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di Apparecchiatura per test di esposizione accelerata alla luce solare ed alle intemperie.
La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui deve corrispondere la strumentazione scientifica sono quelle indicate nel “Capitolato Tecnico”.
Art. 2. ‐ Stipulazione del contratto
Il Contratto di fornitura con la Ditta Aggiudicataria (DA) si intenderà validamente perfezionato al momento della sottoscrizione da entrambe le parti.
Art. 3. ‐ Controllo sulla esecuzione del contratto
La Stazione Appaltante (SA) eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto.
Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.
La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.
Art. 4. ‐ Svolgimento del programma temporale
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Art. 5. ‐ Consegna della fornitura
La consegna della fornitura non potrà essere effettuata senza il preventivo accordo con la SA, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni.
La consegna dell’apparecchiatura s’intende comprensiva delle attività d’imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna “al piano” dell’apparecchiatura e di tutti i cavi di alimentazione e connessione ai componenti necessari e dovrà essere effettuata presso la Sede indicata dalla SSIP.
Devono essere comprese le spese di trasloco ovvero di disinstallazione, trasporto, consegna, installazione presso altra Sede, che dovesse richiedersi entro 12 mesi dalla prima completa installazione.
L’Affidatario dovrà provvedere alla consegna e relativa completa installazione della strumentazione, entro e
non oltre i 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordinazione.
Per completa installazione s’intende quella che permetterà lo svolgimento delle operazioni di verifica di conformità al funzionamento ad uso laboratorio della attrezzatura in questione.
Art. 6. ‐ Verifica di conformità
La conformità della fornitura oggetto del contratto è verificata dalla SA. L’operazione è intesa a verificare, per il servizio fornito, la conformità descritta nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati.
La verifica verrà effettuata in contraddittorio con la DA non oltre 60 (sessanta) giorni dall’emissione dell’ordine di fornitura.
Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.
Qualora, in sede di verifica, il servizio non dovesse risultare rispondente ai requisiti contrattuali, la SA ne richiederà l’applicazione.
Art. 7. ‐ Diritto alla sostituzione dei dispositivi
Prima dell’installazione dei dispositivi:
a) la ditta aggiudicataria è tenuta, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dell’installazione, all’aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:
1. eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
2. introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
b) la stazione appaltante ha il diritto di chiedere alla ditta aggiudicataria l’aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la ditta aggiudicataria dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta sicurezza.
I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione. Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria.
Art. 8. ‐ Aggiornamento hardware e software
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell’hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l’aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell’offerta
originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione “full‐risk”. A tale riguardo la ditta aggiudicataria si impegna ad informare la stazione appaltante circa l’imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell’hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla SA di effettuare per tempo le dovute valutazioni.
Art. 9. ‐ Xxxxx ai dispositivi ed alle opere
La ditta aggiudicataria solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la ditta aggiudicataria è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.
La ditta aggiudicataria resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.
Art. 10. ‐ Cessione del Contratto e Subappalto
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della SSIP delle prestazioni subappaltate.
Si precisa che ai sensi dell’art all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la SA è da intendersi l’Ente richiedente le prestazioni ed emittente l’ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui al richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 11. ‐ Invariabilità dei prezzi
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’appalto, ivi compreso il periodo di garanzia.
Art. 12. ‐ Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.
La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA in modalità elettronica. Il pagamento verrà disposto, previa visto in cui si attesta l’avvenuta regolare fornitura che ne autorizza il pagamento, con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA nei termini di legge.
Art. 13. ‐ Penalità
L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e delle modalità di espletamento della fornitura e dei servizi di assistenza tecnica richiesti nel Capitolato Tecnico.
In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara, nei termini riportati nel presente capitolato, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale dell’uno per cento dell’ammontare netto totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.
In caso di non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l’Affidatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna a regola d’arte, ferma restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.
In caso di ritardo nella eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l’Affidatario sarà assoggettato ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo.
In caso di inadempimento dell’obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente art. 7, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla SSIP una penale pari a € 150,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’intervento e pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della SSIP al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la SSIP potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all’esecuzione in danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 108, comma 3, del del D.lgs. n. 50/2016.
L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con la SSIP o sul deposito cauzionale.
Art. 14. ‐ Recesso e risoluzione contrattuale – Clausola risolutiva espressa
La SSIP potrà recedere dal contratto, comunicando semplicemente all’Appaltatore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.
La SSIP potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell’art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) per l’accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto affidatario, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
d) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
e) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dalla SSIP;
f) in caso di verifica delle ipotesi contrattuali di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora La SSIP intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la SSIP sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra impresa.
Il contratto potrà inoltre essere risolto:
per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della SSIP non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Affidatario, ai sensi dell art. 1672 cod. civ..
nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la SSIP, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta all’Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’ indirizzo dell’Appaltatore.
Art. 15. ‐ Effetti della risoluzione: esecuzione in danno
Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all’Affidatario sorge in capo alla SSIP il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno dell’affidatario inadempiente.
L’affidamento a terzi viene comunicato all’affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.
All’affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SSIP rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall’Affidatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti della SSIP sui beni dell’Affidatario medesimo. Nel caso di minor spesa nulla compete all’Affidatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 16. ‐ Brevetti industriali e diritti di autore
L’Affidatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d’autore.
L’Affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti della SSIP in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne la SSIP delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
La SSIP, dal canto proprio, assume l’obbligo di informare immediatamente per iscritto l’Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.
Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l’espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la SSIP ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 17. ‐ Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.
Art. 18. ‐ Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere variazioni in aumento o diminuzione al contratto fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di richiedere varianti, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.
Art. 19. ‐ Sciopero
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al responsabile dell’Ufficio Protocollo Generale. Qualora lo sciopero si protragga oltre le 24 ore continuative, l’aggiudicatario è tenuto a garantire un servizio minimo per la corrispondenza urgente.
Art. 20. ‐ Interruzione del servizio di assistenza tecnica in garanzia per cause di forza maggiore
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, al di fuori del controllo dell'aggiudicatario che egli non possa evitare. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.
Art. 21. ‐ Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Pertanto, la Stazione Appaltante ha redatto il “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” DUVRI ‐ Allegato 11 “DUVRI”.
Art. 22. ‐ Trattamento dei dati.
La stazione appaltante, gli offerenti e l’aggiudicatario prestano il loro consenso al trattamento dei dati ai sensi e nei limiti del D. Lgs. n. 196/2003 e successivo D. Lgs 101/2018 recante Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
In particolare, il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. n. 241/90.
Art. 23. ‐ Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Napoli, con esclusione espressa della competenza arbitrale.
Art. 24. ‐ Norma di rinvio
Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.
XXXXXXXXX GI
2018.12.03 16:01:19
CN=XXXXXXXXX XXXXXX C=IT 2.5.4.4=XXXXXXXXX
2.5.4.42=XXXXXXXXX
RSA/2048 bits