COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 23.12.2008
COM(2008) 893 definitivo 2008/0259 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali
IT IT
RELAZIONE
1. Contesto della proposta
• Motivazione e obiettivi
In conformità dell'articolo 65 del titolo IV del trattato CE introdotto dal trattato di Amsterdam, sono stati adottati vari strumenti comunitari nel settore della giustizia civile1.
In molti Stati membri il settore della giustizia civile è disciplinato non solo dalle norme dell'acquis comunitario, ma anche da una serie di accordi bilaterali che gli Stati membri hanno concluso con i paesi terzi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni pertinenti del trattato di Amsterdam o prima di aderire alla Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 307 del trattato CE, nella misura in cui tali accordi preesistenti contengono disposizioni incompatibili con il trattato CE, gli Stati membri devono ricorrere a tutti i mezzi per eliminare le incompatibilità. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato tale principio, precisando che, se necessario, gli Stati membri sono tenuti a denunciare gli accordi incompatibili con l'acquis.
Oltre alle esigenze legate agli accordi bilaterali preesistenti, può sussistere anche la necessità di concludere nuovi accordi con paesi terzi per disciplinare settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato CE. In linea con lo sviluppo dello
1 Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
Direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).
Direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).
Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).
Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).
spazio giudiziario europeo correlato alla cooperazione in materia civile e commerciale, la Comunità ha acquisito la competenza esterna esclusiva a negoziare e concludere accordi internazionali con i paesi terzi in una serie di importanti materie enunciate nel titolo IV del trattato CE. La Corte di giustizia ha confermato tale principio nel parere 1/03, del 7 febbraio 2006, sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano2, affermando che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme fissate, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I"), in particolare quelle concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Secondo la Corte, dall’analisi delle disposizioni della nuova convenzione di Lugano relative alle norme sulla competenza risulta che tali disposizioni pregiudicano l’applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie relative alla competenza giurisdizionale e il corretto funzionamento del sistema che queste ultime istituiscono3. Una conclusione analoga vale anche per le norme sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni contenute nella nuova convenzione. La Corte ha infatti rilevato che le norme comunitarie relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni non sono scindibili da quelle relative alla competenza dei giudici, con cui formano un sistema globale e coerente, e che la nuova convenzione di Lugano pregiudicherebbe l’applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie per quanto riguarda sia la competenza giurisdizionale sia il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e il corretto funzionamento del sistema globale istituito da tali norme4.
Di conseguenza, si deve presumere che la Comunità abbia acquisito la competenza esclusiva a negoziare e concludere molti degli accordi bilaterali in questione.
Occorre tuttavia valutare se la Comunità ha un interesse attuale sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Per questo motivo è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: primo, permettere alla Comunità di valutare se ha un interesse sufficiente a concludere un accordo particolare; secondo, autorizzare gli Stati membri a concludere l’accordo in questione5 nell’eventualità che la Comunità non abbia un intereresse attuale sufficiente a concluderlo direttamente.
Quanto precede è conforme alle conclusioni del Consiglio GAI del 19 aprile 20076.
La Commissione ha riconosciuto che anche per gli accordi che incidono sui regolamenti Roma II7 e Roma I8 è opportuno elaborare una procedura9.
2 Parere 1/03 del 7 febbraio 2006, Racc. 2006, pag. I-1145.
3 Xxxxxx 0/00 Xxxxxx, punto 161.
4 Xxxxxx 0/00 Xxxxxx, punto 172.
5 Una soluzione analoga è stata adottata in passato per il settore dell'aviazione civile: cfr. il regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7).
6 Il 19 aprile 2007 il Consiglio GAI ha suggerito che, per quanto concerne gli accordi bilaterali futuri e l'eventuale modifica di accordi bilaterali esistenti con alcuni Stati terzi in materia di obbligazioni alimentari, "si elabori una procedura per la negoziazione e la conclusione di tali accordi, sulla falsariga dei precedenti esistenti nel diritto comunitario, tra cui la procedura nel quadro dei servizi aerei. Tale procedura dovrebbe fissare i criteri e le condizioni per consentire di valutare se sia nell'interesse della Comunità concludere l'accordo. Se non è così, la procedura dovrebbe stabilire i criteri e le condizioni per la negoziazione e la conclusione da parte degli Stati membri di siffatti accordi, in particolare quando il contenuto delle disposizioni dell'accordo previsto diverga dal contenuto delle norme comunitarie, in modo da assicurare che gli accordi non compromettano il sistema stabilito".
Di conseguenza la Commissione propone che sia messa a punto una procedura per certi accordi bilaterali riguardanti aspetti settoriali. La procedura proposta si applica pertanto a due diverse categorie di aspetti settoriali. Una proposta riguarda aspetti settoriali in relazione alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; l'altra riguarda aspetti settoriali in relazione alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.
La presente proposta contempla una procedura di autorizzazione per gli Stati membri nel secondo di questi due ambiti, ossia la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Contestualmente la Commissione presenta un’altra proposta che prevede una procedura analoga in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari. Poiché in queste materie vige il principio dell'unanimità, le due proposte devono essere presentate con atti distinti.
2. Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto
Per realizzare l'obiettivo descritto la Commissione ha valutato una serie di opzioni, senza tuttavia effettuare una valutazione d'impatto formale data la natura particolare della materia. L'11 marzo e il 26 maggio 2008 si sono tenute a Bruxelles due riunioni con gli esperti degli Stati membri per uno scambio di idee e opinioni.
In generale, per quanto concerne il campo di applicazione della proposta gli Stati membri avrebbero preferito uno strumento orizzontale che tenesse conto sia degli accordi bilaterali di tipo settoriale sia degli accordi del “tipo Lugano” relativi alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e finanche degli “accordi più vasti” di cooperazione giuridica in materia penale, civile, amministrativa o di diritto di famiglia.
D’altro canto gli accordi relativi a materie come la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione in materia civile e commerciale rischiano, in linea generale, di minare il quadro giuridico comunitario istituito nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e quindi di interferire eccessivamente con l'acquis vigente, che poggia su un concetto di integrazione e certezza del diritto per i cittadini europei onde agevolarne l’accesso alla giustizia.
7 Il considerando 37 del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") prevede che "la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali".
8 Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) contiene un considerando analogo (considerando 42).
9 In tali casi può essere infatti necessario adottare disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali per disciplinare situazioni particolari, come, ad esempio, la gestione di aeroporti o strade. Esempi di questi tipi di accordi settoriali sono la convenzione del 4 luglio 1949 tra la Francia e la Svizzera sulla costruzione e la gestione dell'aeroporto Basel-Mulhouse e l'accordo del 25 aprile 1977 tra la Germania e la Svizzera relativo al tratto svizzero della strada tra Lörrach e Weil am Rhein.
Di conseguenza, poiché il sistema proposto dalla Commissione costituisce una procedura derogatoria rispetto al diritto comunitario, si è deciso di limitarlo a quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi descritti.
Per mettere a punto la procedura la Commissione ha esaminato varie opzioni.
Lo status quo “passivo”, ossia decidere di non prendere misure per risolvere il problema, precluderebbe agli Stati membri la possibilità di concludere accordi con i paesi terzi nei settori individuati.
Lo status quo “attivo” significa decidere di non sviluppare nessuna procedura legislativa per la delega delle competenze comunitarie. Tutti gli accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi andrebbero allora negoziati e conclusi dalla Comunità secondo la procedura dell'articolo 300 del trattato CE, anche se ad essere interessato a un accordo di questo tipo fosse soltanto uno Stato membro.
L'opzione successiva consiste in un'autorizzazione della Comunità rilasciata in base a criteri generali previsti con strumento legislativo (ad esempio un regolamento) o con decisione del Consiglio (sulla base di questo strumento legislativo). Questa opzione presenta il vantaggio di introdurre una procedura più semplice che stabilisce un approccio comune per tutte le situazioni. L'inconveniente è che presuppone che vengano dapprima fissate le condizioni alle quali gli Stati membri possono negoziare e concludere gli accordi con i paesi terzi. Poiché la cooperazione giudiziaria civile è in continua evoluzione nella Comunità, occorrerebbe allora stabilire criteri diversi per ogni strumento dell'acquis (regolamento Bruxelles II, regolamento Roma I, regolamento Roma II, progetto di regolamento sulle obbligazioni alimentari, ecc.).
L'ultima opzione considerata dalla Commissione prevede invece un'autorizzazione specifica rilasciata caso per caso, previa valutazione dell'accordo notificato dallo Stato membro in base a criteri obiettivi. La Commissione impartisce direttive di negoziato allo Stato membro, se del caso, e svolge una valutazione del risultato dei negoziati prima di autorizzare la conclusione definitiva dell'accordo.
3. Elementi giuridici della proposta
• Sintesi delle misure proposte
La proposta mira a istituire una procedura che permetta alla Comunità di valutare se ha un sufficiente interesse a concludere gli accordi bilaterali proposti con i paesi terzi e, mancando tale interesse, di autorizzare gli Stati membri a concludere tali accordi con i paesi terzi in determinati settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale di sua competenza esclusiva.
Poiché l'autorizzazione concessa agli Stati membri costituisce una deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.
La Commissione propone di limitare l’applicazione della procedura, da un lato, agli aspetti settoriali in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, dall’altro, alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. La proposta allegata concerne il secondo ambito di applicazione.
A salvaguardia dell'acquis comunitario e dell'integrità del sistema comunitario nel settore considerato, la Commissione propone le garanzie esposte di seguito.
La procedura si basa sulla previa notifica del progetto di accordo a cura degli Stati membri che desiderano ottenere l'autorizzazione a rinegoziare e concludere l'accordo con il paese terzo in base a condizioni specifiche da valutare caso per caso.
Se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato, lo Stato membro non è autorizzato a negoziare o concludere l'accordo e la domanda presentata sarà respinta. Se non esiste accordo comunitario, la Commissione deve stabilire se ne è prevista l’adozione in un prossimo futuro. Se non è previsto accordo, la Commissione può concedere l'autorizzazione purché ricorrano due condizioni: a) lo Stato membro dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano; b) la Commissione constata che l'accordo proposto ha un impatto limitato sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono.
La procedura prevede inoltre l’inclusione negli accordi di una clausola di caducità che ne limiti la durata di validità fino al momento in cui la Comunità non concluda con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto.
• Base giuridica
La base giuridica della presente proposta relativa ad accordi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali è l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 65 del trattato, ai sensi del quale le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere devono essere adottate a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, ossia secondo la procedura di codecisione.
• Principio di sussidiarietà
La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.
• Principio di proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi che seguono.
La procedura proposta costituisce una deroga all'esercizio della competenza comunitaria esclusiva nelle materie esposte, è limitata a quanto strettamente necessario per consentire agli Stati membri di concludere accordi con i paesi terzi nei settori individuati e fissa una serie di criteri da rispettare. Gli Stati membri ottengono l'autorizzazione solo se l'impatto dell'accordo proposto sul sistema comunitario applicabile può ritenersi trascurabile.
La procedura proposta si avvale della procedura di comitato, non essendo necessaria una procedura legislativa e considerato che la procedura proposta concerne le competenze di esecuzione della Commissione.
Essa riduce quindi al minimo gli oneri amministrativi a carico della Comunità e dei governi nazionali.
• Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento
Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono.
Poiché la procedura proposta introduce una deroga al diritto comunitario, il regolamento è lo strumento che, essendo direttamente applicabile, offre le migliori garanzie per quanto riguarda la certezza giuridica e la parità di trattamento.
4. Incidenza sul bilancio
Nessuna
5. Informazioni supplementari
• Riesame / revisione / clausola di caducità
La proposta contiene una clausola di riesame e una clausola di caducità.
• Illustrazione dettagliata della proposta
Campo di applicazione (articolo 1)
L'articolo 1 limita il campo di applicazione della proposta ai settori contemplati dal regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e dal regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, limitatamente ad aspetti settoriali.
Definizioni (articolo 2)
L'articolo 2 stabilisce che la procedura istituita dalla proposta si applica solo agli accordi bilaterali tra uno Stato membro e un paese terzo. Pertanto gli accordi multilaterali (compresi quelli regionali) sono esclusi dal campo di applicazione della procedura.
Procedura proposta (articoli da 3 a 8)
Obiettivo della procedura proposta è introdurre un dispositivo funzionale dalle formalità ridotte garantendo nel contempo la salvaguardia dell'acquis comunitario.
La procedura impone (articolo 3) agli Stati membri di notificare per iscritto alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati per concludere un nuovo accordo o modificarne uno esistente. Alla notifica va acclusa una copia del progetto di accordo (se disponibile) con altri eventuali documenti pertinenti. La notifica va effettuata al più tardi tre mesi prima dell'avvio dei negoziati con il paese terzo interessato.
Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati (articolo 4). Se la Comunità ha già concluso, con il paese terzo interessato, un accordo avente lo stesso oggetto, la domanda è respinta automaticamente. La valutazione comprende le seguenti fasi. Se la Comunità non ha ancora concluso un accordo con quel paese terzo, la
Commissione deve stabilire se ne è prevista l’adozione in un prossimo futuro. Se non è previsto accordo, la Commissione può concedere l'autorizzazione purché ricorrano due condizioni: a) lo Stato membro dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano; b) la Commissione constata che l'accordo proposto ha un impatto limitato sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono.
La Commissione, alla luce delle suddette condizioni, se ritiene che nulla osti all’accordo proposto, può autorizzare lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione (articolo 5). Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che vengano inserite clausole particolari.
L'accordo deve inoltre contenere una clausola di caducità che ne preveda la denuncia qualora la Comunità europea concluda un accordo con il paese terzo interessato.
La decisione di autorizzare o meno i negoziati è presa dalla Commissione con l'assistenza di un comitato consultivo ai sensi dell'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione10. Essendo l’obiettivo quello di limitare al minimo le formalità, si giustifica la procedura consultiva. La Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare e su questo progetto il comitato esprime un parere. La Commissione decide poi tenendo in massima considerazione tale parere e informa il comitato del modo in cui ne ha tenuto conto.
Se l'esito della valutazione della Commissione è negativo, la Commissione non concede l'autorizzazione e sottopone tale decisione al parere di un comitato consultivo.
La Commissione può decidere di partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei risultati nelle varie fasi dei negoziati, in modo da poter comunicare allo Stato membro il proprio parere sul contenuto dell'accordo prima della sua conclusione definitiva, per motivi di efficienza (articolo 6).
L'ultima fase della procedura riguarda la conclusione dell'accordo (articolo 7). Prima di siglare l'accordo, lo Stato membro interessato deve notificare alla Commissione gli esiti dei negoziati e fornirle il testo dell'accordo. La Commissione valuta se l'accordo è conforme alle direttive di negoziato e se la sua conclusione può avere un impatto negativo sul funzionamento del sistema comunitario vigente, in particolare se (e in quale misura) può interferire con l'acquis comunitario vigente. Se la valutazione è positiva, la Commissione concederà l'autorizzazione. Se la valutazione è negativa, lo Stato membro non sarà autorizzato a proseguire i negoziati per l'accordo. La decisione è presa secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
Si propone che la Commissione decida in merito a ciascuna fase della procedura di valutazione entro sei mesi dalla notifica dello Stato membro.
Disposizioni transitorie e finali (articoli da 9 a 11)
10 Decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
L'articolo 9 fissa disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del regolamento, lo Stato membro interessato abbia già avviato negoziati con il paese terzo o li abbia già conclusi ma ancora non abbia acconsentito a essere vincolato dall'xxxxxxx00.
La procedura proposta si applica quindi anche a questa situazione, fatti salvi i necessari adeguamenti: notificazione dell’accordo (progetto) alla Commissione; valutazione della Commissione sulla base delle condizioni di cui all'articolo 4 della proposta; autorizzazione a proseguire i negoziati e, se la fase dei negoziati lo consente, fissazione delle direttive di negoziato; autorizzazione a concludere l'accordo.
L'articolo 10 prevede che entro gennaio 2014 la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del regolamento. Poiché il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2014, alla relazione dovrà essere acclusa un'appropriata proposta legislativa.
11 Un esempio di questa situazione potrebbe essere il progetto di accordo tra la Francia, la Svizzera e l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare sulla legge applicabile alle imprese che operano nei locali dell'Organizzazione per fornire servizi transfrontalieri. Tale accordo è un esempio di accordo settoriale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 ("Roma I"), e pertanto è soggetto alla procedura proposta.
2008/0259 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 65 e l'articolo 67, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione12,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo13, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato14, considerando quanto segue:
(1) Il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
(2) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.
(3) L'articolo 307 del trattato CE esige che siano eliminate tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione degli accordi.
(4) Può inoltre sussistere la necessità di concludere nuovi accordi con i paesi terzi per disciplinare settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato CE.
(5) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esterna esclusiva a negoziare e concludere accordi internazionali con i paesi terzi in una serie di importanti materie enunciate nel titolo IV del trattato CE. In particolare, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali con i paesi terzi in materie
12 GU C […] del […], pag. […].
13 GU C […] del […], pag. […].
14 GU C […] del […], pag. […].
che incidono sulle norme fissate, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I"), in particolare quelle concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
(6) Pertanto, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, spetta alla Comunità concludere tali accordi tra la Comunità e un paese terzo, nell’ambito delle sue competenze.
(7) L’articolo 10 del trattato CE esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale collaborazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria.
(8) Occorre valutare se la Comunità ha un interesse attuale sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Di conseguenza è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: primo, permettere alla Comunità di valutare se ha un interesse sufficiente a concludere un particolare accordo bilaterale; secondo, autorizzare gli Stati membri a concludere l’accordo in questione ove la Comunità non abbia un intereresse attuale sufficiente a concluderlo direttamente.
(9) È necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.
(10) In conformità dei considerando del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")15 e del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)16, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali o alle obbligazioni contrattuali.
(11) Tali regolamenti prevedono che il meccanismo proposto si applichi solo in singoli casi eccezionali ad accordi riguardanti materie settoriali e contenenti disposizioni relative ai settori contemplati dai regolamenti stessi.
(12) Onde evitare che un accordo proposto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i
15 GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
16 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell’(eventuale) esito dei negoziati sul diritto comunitario. Nei casi pertinenti, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.
(13) Affinché l'accordo non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo deve contemplare una clausola di denuncia nell’eventualità che la Comunità concluda con il medesimo paese terzo un accordo avente ad oggetto la stessa materia in relazione alla legge applicabile.
(14) Occorre prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri abbiano già avviato negoziati con un paese terzo o li abbiano già conclusi ma ancora non abbiano acconsentito a essere vincolati dall'accordo.
(15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione17.
(16) In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.
(17) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento nella misura in cui hanno partecipato all'adozione e all'applicazione dei regolamenti contemplati dal presente regolamento, ovvero li hanno accettati dopo la loro adozione.
(18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo, o a negoziare e concludere un nuovo accordo bilaterale alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.
17 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2. Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile in materia civile e commerciale, e rientranti in tutto o in parte nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per “accordo” si intende un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo.
2. Ai fini del presente regolamento, per “Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca.
Articolo 3
Notifica alla Commissione
1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione.
2. Alla notifica è acclusa una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta del paese terzo interessato (se disponibile) con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica le finalità dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare, e altre informazioni pertinenti.
3. La notifica è effettuata almeno tre mesi prima del previsto avvio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.
Articolo 4
Valutazione della Commissione
1. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati con il paese terzo interessato. Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro.
2. Se la Comunità non ha ancora concluso un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce anzitutto, nell’ambito della sua valutazione, se in un prossimo futuro è prevista l’adozione di un accordo dello stesso tenore tra la
Comunità e il paese terzo interessato. Se non è previsto accordo, la Commissione può concedere l'autorizzazione purché ricorrano le due seguenti condizioni:
(a) lo Stato membro interessato dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano; e
(b) la Commissione constata che l'accordo proposto ha un impatto limitato sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono.
Articolo 5
Autorizzazione ad avviare negoziati
1. La Commissione, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 4, se ritiene che nulla osti all'accordo può autorizzare lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.
L'accordo contempla una clausola di denuncia nell’eventualità che la Comunità concluda un accordo avente lo stesso oggetto con il medesimo paese terzo. Tale clausola recita: “(denominazione dello Stato membro) denuncerà l'accordo qualora la Comunità europea dovesse concludere un accordo con (denominazione del paese terzo) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal presente accordo".
2. Se, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 4, la Commissione ritiene che sussistano ostacoli all'accordo, lo Stato membro non è autorizzato ad avviare i negoziati per la sua conclusione con il paese terzo interessato.
3. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.
La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
Articolo 6
Partecipazione della Commissione ai negoziati
La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.
Articolo 7
Autorizzazione a concludere l'accordo
1. Prima di siglare l'accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.
2. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell’ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme.
3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro non è autorizzato a concludere l'accordo.
4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può essere autorizzato a concludere l'accordo.
5. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3.
La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.
Articolo 8
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato, creato a norma del regolamento (CE) n. […] del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità degli articoli 7 e 8 della medesima.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità degli articoli 7 e 8 della medesima.
4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1. Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 4 a 7.
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.
2. Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5.
Nel decidere se autorizzare o meno la conclusione dell'accordo, la Commissione valuta altresì se sussistono ostacoli all'accordo alla luce delle condizioni di cui all'articolo 4.
Articolo 10
Riesame
Entro il 1º gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di un'appropriata proposta legislativa.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
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