CONVENZIONE DI GESTIONE
CONVENZIONE DI GESTIONE
per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e la società Padania Acque S.p.A. affidataria della gestione del servizio idrico integrato
Cremona,
CONVENZIONE DI GESTIONE
INDICE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio
Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate
Articolo 5 - Perimetro di esercizio del Servizio
Articolo 6 - Altre attività non regolate dalla presente Convenzione
Articolo 7 - Durata della convenzione
Articolo 8 - Beni strumentali all’erogazione del Servizio Articolo 9 - Alienazione ed eliminazione di beni Articolo 10 - Regolamento di utenza
Articolo 11 - Carta dei Servizi
Titolo II
PIANO D’AMBITO E TARIFFA
Articolo 12 - Contenuto del Piano d’Ambito Articolo 13 - Aggiornamento del Piano d’Ambito Articolo 14 - Varianti al Piano d’Ambito Articolo 15 - Finanziamento del Piano d’Ambito
Articolo 16 - Obiettivi strutturali e relativi indicatori
Articolo 17 - Obiettivi di qualità e relativi indicatori
Articolo 18 - Risoluzione delle controversie concernenti le modifiche del Piano d’Ambito
Articolo 19 - Dichiarazioni del Gestore
Articolo 20 - Impegno alla cooperazione da parte dell’Ufficio d’Ambito
Articolo 21 - Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito
Articolo 22 - Delega dei poteri espropriativi
Articolo 23 - Tariffa
Articolo 24 - Variazioni tariffarie
Titolo III
STRUMENTI PER ILMANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 25 - Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
Articolo 26 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario
Articolo 27 - Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
Articolo 28 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
Articolo 29 - Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria
Titolo IV
CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 30 - Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
Articolo 31 - Oneri pregressi
Articolo 32 - Clausola risolutiva ex art. 1456 codice civile
Articolo 33 - Intimazione ad adempiere
Articolo 34 - Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori
Articolo 35 - Cessione dei crediti
Titolo V
OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 36 - Obblighi dell’EGATO
Articolo 37 - Obblighi e responsabilità del Gestore Articolo 38 - Rapporti tra grossista, EGATO e Gestore Articolo 39 - Divieto di cessione e di sub-concessione
Titolo VI
PENALI E SANZIONI
Articolo 40 - Penali
Articolo 41 - Sanzioni
Articolo 42 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43 - Garanzie Articolo 44 - Assicurazioni Articolo 45 - Forza maggiore
Articolo 46 - Risoluzione delle controversie Articolo 47 - Imposte, tasse, canoni Articolo 48 - Spese contrattuali
Articolo 49 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 50 - Allegati
per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e la Società Padania Acque S.p.A. affidataria della gestione del servizio idrico integrato
L’anno 2016, il giorno xx del mese di xx, in Cremona,
TRA
l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona (di seguito “EGATO”), rappresentata ai sensi del proprio Statuto, dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Crema il 5.10.1973, il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito, domiciliato per la carica in Cremona - Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 28,
E
Padania Acque S.p.A. (di seguito “Gestore”), rappresentata, ai sensi del proprio Statuto, dal Sig. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx nato a Cremona il 13.11.1953, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Cremona – Xxx Xxxxxxx, 00,
(xx seguito congiuntamente le “Parti”)
tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e il Gestore, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
• Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
• Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
• Altre attività idriche è l’insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
▪ lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
▪ lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi x xxxxxxx;
▪ l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
▪ lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
▪ la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell’articolo 156 del d.lgs 152/2016;
• Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall’art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente di governo dell’Ambito individuato dalla Regione;
• Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
• Autorità: è l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI);
• Caditoie stradali: elemento del sistema di drenaggio urbano che serve ad intercettare le acque meteoriche (o di lavaggio delle strade) che scorrono in superficie e a convogliarle nella rete fognaria.
• Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
• Carta dei Servizi: è la Carta della qualità dei servizi, il documento adottato in conformità alla normativa in vigore in cui sono specificati i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza;
• Convenzione: il presente atto contrattuale, approvato dall’Ente di governo dell’Ambito adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l’Ente affidante e il gestore del SII;
• Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
• Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l’attività di fatturazione e l’assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
• Ente di governo dell’ambito (EGATO): è l’Ente direttamente partecipato dagli Enti Locali, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, e per le finalità della stessa, tale Ente coincide con l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della provincia di Cremona” istituita ai sensi dell’art. 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
• Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
• Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGATO e previa verifica da parte di quest’ultimo;
• Fognatura l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
• Fognatura bianca (o Rete bianca): è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture dedicate ad uso esclusivo della raccolta e dell’allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento diverse dalle eventuali acque di prima pioggia, incluse le
operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori, le vasche di prima pioggia e le stazioni di sollevamento, incluse quelle relative ai collettori primari e secondari.
• Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26;
• Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGATO).
• Legge Regionale: la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
• Osservatorio regionale risorse e servizi: l’Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all’articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;
• Piano d’Ambito: il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 152/06, contenente la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, allegato sub “h” al presente Convenzione;
• Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
• Programma degli interventi (PdI): a norma dell’art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente di governo dell’Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
• Regolamento di Utenza: il documento allegato sub “i” alla presente Convezione in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso;
• Servizio Idrico Integrato (SII) o Servizio: è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:
▪ la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
▪ le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;
▪ lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i
subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
▪ il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
• Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) di tempo in tempo vigente.
Articolo 2
Oggetto
2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo dell’ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 3
Regime giuridico per la gestione del servizio
3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'EGATO n. 12 del 8.08.2014, così come aggiornata con deliberazione dell’EGATO allegato sub “b” alla presente Convenzione ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e n. 12 del 27.05.2016, allegato sub “a”, nelle quali sono riportati, rispettivamente, l’individuazione del Gestore Unico ed i motivi della scelta della forma di gestione.
Articolo 4
Perimetro delle attività affidate
4.1 L’EGATO è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività (in riferimento alle "Definizioni" di cui al precedente Art. 1):
• Servizio Idrico Integrato;
• Acquedotto;
• Fognatura;
• Fognatura bianca relativamente alle nuove realizzazioni previste in Piano d’Ambito, alla pulizia delle caditoie stradali sulle reti bianche e miste esistenti ed alla gestione dei sistemi di allontanamento delle acque di pioggia dai sottopassi stradali che:
o siano dotati di sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento;
o tali sistemi di raccolta e allontanamento siano ascrivibili alle definizioni di cui alle lettere: i) acque reflue urbane; dd) rete fognaria; ee) fognatura separata di cui all'articolo 74 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs 152/2006);
o abbiano pertanto caratteristiche di demanialità e siano all'interno di un agglomerato;
• Depurazione.
4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico- finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 27 della presente Convenzione.
Articolo 5
Perimetro di esercizio del Servizio
5.1 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
ACQUANEGRA CREMONESE | CUMIGNANO SUL NAVIGLIO | POZZAGLIO ED UNITI |
AGNADELLO | DEROVERE | QUINTANO |
XXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX |
AZZANELLO | DRIZZONA | RIPALTA ARPINA |
BAGNOLO CREMASCO | FIESCO | RIPALTA CREMASCA |
BONEMERSE | FORMIGARA | RIPALTA GUERINA |
BORDOLANO | GABBIONETA-BINANUOVA | RIVAROLO DEL RE ED UNITI |
CA' D'XXXXXX | XXXXXXX-PIEVE DELMONA | RIVOLTA D'ADDA |
CALVATONE | GENIVOLTA | ROBECCO D'XXXXX |
CAMISANO | GERRE DE' CAPRIOLI | ROMANENGO |
CAMPAGNOLA CREMASCA | GOMBITO | SALVIROLA |
CAPERGNANICA | GRONTARDO | SAN BASSANO |
CAPPELLA CANTONE | GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | SAN XXXXXXX PO |
CAPPELLA DE' PICENARDI | GUSSOLA | SAN XXXXXXXX IN CROCE |
CAPRALBA | ISOLA DOVARESE | SAN XXXXXXX DEL LAGO |
CASALBUTTANO ED UNITI | IZANO | SCANDOLARA RAVARA |
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | MADIGNANO | SCANDOLARA RIPA D'OGLIO |
CASALETTO CEREDANO | MALAGNINO | SERGNANO |
CASALETTO DI SOPRA | MARTIGNANA PO | SESTO ED UNITI |
CASALETTO VAPRIO | MONTE CREMASCO | SOLAROLO RAINERIO |
CASALMAGGIORE | MONTODINE | SONCINO |
CASALMORANO | MOSCAZZANO | SORESINA |
CASTELDIDONE | MOTTA BALUFFI | SOSPIRO |
CASTEL GABBIANO | OFFANENGO | SPINADESCO |
CASTELLEONE | OLMENETA | SPINEDA |
CASTELVERDE | XXXXXXX | XXXXX D'ADDA |
CASTELVISCONTI | PADERNO PONCHIELLI | STAGNO LOMBARDO |
CELLA DATI | PALAZZO PIGNANO | TICENGO |
CHIEVE | PANDINO | TORLINO VIMERCATI |
CICOGNOLO | PERSICO DOSIMO | TORNATA |
CINGIA DE' BOTTI | PESCAROLO ED UNITI | TORRE DE' PICENARDI |
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE | PESSINA CREMONESE | TORRICELLA DEL PIZZO |
CORTE DE' FRATI | PIADENA | TRESCORE CREMASCO |
CREDERA RUBBIANO | PIANENGO | TRIGOLO |
CREMA | PIERANICA | VAIANO CREMASCO |
CREMONA | PIEVE D'OLMI | VAILATE |
CREMOSANO | PIEVE SAN XXXXXXX | VESCOVATO |
CROTTA D'ADDA | PIZZIGHETTONE | VOLONGO |
VOLTIDO |
Il perimetro di esercizio del Servizio è riportato cartograficamente nell’allegato sub “c” alla presente Convenzione,“Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore”.
5.2 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione. L’EGATO avrà facoltà, nei limiti ed in conformità alla vigente normativa, di escludere dall’oggetto della presente Convenzione parti di territorio oppure di includerne di nuove, purché contigue.
5.3 In caso di revisione del perimetro dell’affidamento ai sensi del precedente paragrafo 5.2, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d’Ambito vigente ai sensi del successivo Articolo 13 (“Aggiornamento del Piano d’Ambito”).
5.4 L’EGATO ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO non operano altri gestori conformi.
5.5 L’EGATO ed il Gestore prendono atto che:
a) il capoluogo di Casteldidone (CR), è collettato al depuratore di Rivarolo Mantovano (MN)
b) il capoluogo di Sabbioneta (MN), è collettato al depuratore di Casalmaggiore (CR)
c) la frazione Cividale Mantovano del comune di Rivarolo Mantovano (MN), è collettato al depuratore di Spineda (CR)
Articolo 6
Altre attività non regolate dalla presente Convenzione
6.1 Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell’EGATO, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella gestione stessa.
6.2 Le Parti attraverso apposito e specifico atto convenzionale provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l’esecuzione delle ulteriori attività di cui al precedente paragrafo 6.1.
6.3 Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 6.4 nonché il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione del Servizio, non pregiudichino la gestione oggetto della presente Convenzione, nonché l’equilibrio economico-finanziario del Gestore e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
6.4 Qualora il Gestore intenda svolgere attività che esulino dal Servizio in affidamento, ma che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione all’EGATO, anche in relazione all’eventuale utilizzo del personale addetto al Servizio, nonché alle modalità ed alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture.
6.5 L’EGATO, verificato il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente paragrafo 6.4 con quelle di gestione, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposito e specifico atto convenzionale.
6.6 L’atto convenzionale di cui al precedente paragrafo 6.5 dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio e stabilirà la tenuta di una contabilità separata e la valorizzazione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività a vantaggio del cliente finale secondo le modalità stabilite da metodo tariffario di tempo in tempo vigente.
Articolo 7
Durata della convenzione
7.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 12, la durata dell'affidamento è fissata in anni … decorrenti dal 14/10/2014.
7.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
7.3 Nei casi di cui al comma 7.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGATO, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGATO decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati
Articolo 8
Beni strumentali all’erogazione del Servizio
8.1 Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del servizio possono essere:
a) di proprietà del Gestore, se si tratta di infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore cui è riconosciuta, a termini di legge, la proprietà. Tra i beni di cui sopra le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio;
b) affidati in concessione al Gestore, se si tratta di infrastrutture di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti strumentali alla corretta gestione del Servizio.
8.2 Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio, diverse da quelle di proprietà del Gestore, affidate in concessione al Gestore stesso per tutta la durata della presente Convenzione sono elencati in apposito inventario dei beni allegato sub “f”. Detto inventario dei beni si riferisce alle infrastrutture, di proprietà di soggetti diversi dal Gestore, ricadenti nel territorio dell’ATO, e in esso sono riportati l’identificazione e la descrizione del cespite, la proprietà, il valore originario e il
valore al netto degli ammortamenti e la vita utile residuale, come desumibili dal libro cespiti del proprietario del bene. L’inventario provvisorio viene controfirmato dalle Parti in segno di integrale accettazione. Il Gestore accetta di prendere in carico i beni descritti nell’inventario provvisorio di cui al presente paragrafo, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Per tutti i beni non rientranti nella disponibilità del Gestore prima dell’affidamento, il Gestore stesso, redige, entro 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l’inventario definitivo dei beni raccogliendo gli elementi documentali necessari a determinare lo stato di consistenza di tali beni, nonché lo stato di fatto e di diritto, distinguendo l’inventario fisico dei beni per categoria e per Comune/soggetto concedente, completo dello stato di funzionamento, della vita utile residuale, del valore originale, residuo ed eventualmente effettivo delle infrastrutture di cui al presente paragrafo. La mancata ottemperanza a tale obbligo darà luogo all’applicazione delle penalizzazioni previste al successivo articolo 40 (“Penali”).
A tal fine sarà utilizzata la seguente metodologia:
a) Terreni: identificativi catastali;
b) Impianti e Xxxx: descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche.
8.3 Al fine di completare l’inventario definitivo dei beni di cui precedente paragrafo 8.2, il Gestore valuta la necessità di avviare appositi studi e rilievi finalizzati ad acquisire le conoscenze circa le infrastrutture non reperibili presso i precedenti gestori. I costi per l’effettuazione di detti studi e rilievi sono riconosciuti in tariffa. In esito alla conclusione delle suddette iniziative, entro i 12 mesi successivi alla redazione di ogni specifico stato di consistenza definitivo, senza quindi attendere la revisione dell’intero elenco dei beni, i contenuti dell’inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l’EGATO. In sede di prima revisione saranno definite, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità, le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell’inventario provvisorio di cui al precedente paragrafo 8.2. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza definitivo dei beni, secondo quanto precisato nel successivo Articolo 13 (“Aggiornamento del Piano d’Ambito”); tali modifiche non potranno in ogni caso avere efficacia retroattiva. L’EGATO consegnerà al Gestore tutti i progetti ed i documenti in proprio possesso riguardanti i beni elencati nell’inventario. l’EGATO si adopererà affinché siano consegnati al Gestore tutti i progetti ed i documenti relativi ai beni oggetto d’inventario in possesso dei soggetti proprietari o precedenti gestori degli stessi, come base dell’inventario da predisporre a cura del Gestore. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo, anche georeferenziato, ove richiesto dalla disciplina nazionale e regionale vigente.
8.4 Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali esistenti, strumentali alla erogazione del Servizio e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare a regola d’arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento, nel pieno rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall’esecuzione dei predetti interventi.
8.5 Ai sensi dell’articolo 157 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive e di controllo e direzione lavori. La gestione di tali beni sarà assunta dal Gestore solo a seguito di apposito collaudo conclusosi con esito positivo, operato dal Gestore medesimo o da suoi incaricati, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell’assunzione della gestione di tali beni, secondo quanto precisato nel successivo Articolo 13 (“Aggiornamento del Piano d’Ambito”).
8.6 Il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 35 della Legge Regionale, si impegna a trasmettere all’Osservatorio regionale risorse e servizi e, per conoscenza, all’EGATO, le informazioni
necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili.
Articolo 9
Alienazione ed eliminazione di beni
9.1 Qualora, anche a seguito della verifica prevista in sede di redazione dello stato di consistenza delle opere, taluni beni o attrezzature risultassero obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore provvederà, per tutti i casi di beni mobili o immobili:
a) nel caso in cui siano di sua proprietà, alla loro alienazione e/o eliminazione;
b) nel caso in cui facciano parte dei beni concessi in gestione, alla relativa segnalazione al proprietario affinché si concordino le modalità di distruzione, smaltimento o di riconsegna allo stesso dei medesimi beni, in osservanza delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi operativi vigenti.
9.2 Il Gestore, successivamente all’eliminazione dei beni, effettuerà, se del caso, l’aggiornamento dell’inventario di cui al precedente Articolo 8 (“Beni strumentali all’erogazione del Servizio”) e invierà un’idonea comunicazione all’EGATO relativamente alla dismissione dei beni immobili ricompresi nelle seguenti categorie: Reti; Pozzi; Cabine e Opere Edili; Vasche e Serbatoi pensili di stoccaggio; Impianti di sollevamento, regolazione e pompaggio; Impianti di potabilizzazione e di depurazione acque reflue; Fabbricati industriali.
Articolo 10
Regolamento di utenza
10.1 Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento di utenza approvato dall’ EGATO ed allegato alla presente Convezione sub “i”, nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta.
10.2 Il Regolamento è periodicamente verificato e se necessario aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d’Ambito.
10.3 Il Regolamento è reso disponibile all’utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore.
Articolo 11
Carta dei Servizi
11.1 La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei Servizi, allegata alla presente Convezione sub “j”, predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia
11.2 In particolare, come stabilito dalla regolazione nazionale, il Gestore, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi che devono essere garantiti, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; gli indicatori interessati, l’ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicati nella Carta dei Servizi.
11.3 Nel Piano d’Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi.
11.4 In occasione della revisione periodica del Piano d’Ambito di cui al successivo dell’Articolo 13 (“Aggiornamento del Piano d’Ambito”), la Carta dei Servizi viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l’EGATO e il Gestore. Le modifiche della Carta dei Servizi che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere concordate in sede di revisione del Piano d’Ambito.
11.5 La Carta dei Servizi contiene anche riferimenti alle modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.
11.6 Il Gestore provvede ad assicurare la massima diffusione della Carta dei Servizi agli utenti, anche mettendola a disposizione in formato digitale sul proprio sito Internet.
11.7 Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, trasmette la Carta dei Servizi al Garante ed all’Osservatorio regionale risorse e servizi. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l’EGATO le modifiche della Carta dei Servizi volte a recepire tali osservazioni. Le modifiche della Carta dei Servizi che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l’ EGATO e il Gestore, in sede di revisione del Piano d’Ambito.
Titolo II
PIANO D’AMBITO E TARIFFA
Articolo 12
Contenuto del Piano d’Ambito
12.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente Convenzione, sub “h”, di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti
programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
12.2 L’EGATO assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
12.3 L'EGATO assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 13
Aggiornamento del Piano d’Ambito
13.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l'EGATO - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
13.2 L’EGATO assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
13.3 L'EGATO assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
13.4 Anche al di fuori dei termini previsti dall’AEEGSI di cui al precedente paragrafo 8.1, il Piano d’Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito:
a) dell’adozione di varianti per cause oggettive (nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici oppure per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti) o eventi non prevedibili al momento dell’ aggiornamento di cui al paragrafo 8.1, come regolamentate del successivo Articolo 14 (“Varianti al Piano d’Ambito”);
b) dell’approvazione di revisioni tariffarie di cui al successivo Articolo 24 (“Variazioni tariffarie”);
c) della revisione del perimetro delle attività affidate ai sensi del precedente Articolo 4 (“Perimetro delle attività affidate”) e della revisione del perimetro di esercizio del Sevizio ai sensi del precedente Articolo 5 (“Perimetro di esercizio del Sevizio”);
d) dell’adozione di interventi destinati a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi del successivo Articolo 27 (“Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario”);
e) della redazione dello stato di consistenza definitivo di cui al precedente Articolo 8 (“Beni strumentali all’erogazione del Servizio”);
f) dell’assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente Articolo 8 (“Beni strumentali all’erogazione del Servizio”);
g) di straordinari interventi regolatori da parte dell’Autorità;
h) di nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici oppure per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti
13.5 Le variazioni della tariffa derivanti da modifiche apportate al Piano d’Ambito vengono determinate in conformità alla normativa e dalla regolazione nazionale vigente ed hanno la decorrenza prevista da tale normativa o, in sua assenza, da apposite disposizioni dell’EGATO o dell’Autorità.
13.6 Il Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente è vincolante per il Gestore.
Articolo 14
Varianti al Piano d’Ambito
14.1 Nei casi di cui al precedente Articolo 13, paragrafo 13.4, lett. a), l’ EGATO comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l’indicazione delle modifiche al Programma degli interventi nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e una proposta di tempistica per la realizzazione. L’EGATO concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
14.2 Il Gestore, a sua volta, può presentare all’EGATO domanda di variante al Piano d’Ambito, motivandola con evidenze in merito a mutate necessità o a subentrate condizioni impreviste che possano determinare differenti priorità o impatti sugli investimenti, al fine di ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve indicare le modifiche al Programma degli interventi, le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e una proposta di tempistica per la realizzazione. Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal gestore derivi da nuovi obblighi normativi, essa non può essere respinta dall’EGATO.
14.3 Le varianti proposte dal Gestore, non motivate da obblighi normativi, si intendono, come varianti soggette ad un’istruttoria ai fini dell’accoglimento. Su tali varianti l’EGATO è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell’EGATO. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell’ EGATO. equivarrà ad accettazione della proposta.
14.4 Nell’applicazione del presente articolo si intendono, come varianti soggette ad istruttoria ai fini dell’accoglimento:
a) l’inserimento di un nuovo intervento non previsto;
b) lo stralcio di un intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro;
14.5 Non sono assoggettate alla procedura di cui al punto 14.3 le seguenti le varianti costituite da:
a) realizzazione di opere che il Gestore esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti.;
b) diminuzione del costo di un intervento già previsto;
c) aumento del costo di un intervento già previsto purché tale variazione non comporti il differimento di altri interventi programmati nella stessa annualità di realizzazione dell’intervento oggetto di modifica dell’importo.
In ogni caso queste varianti, dovranno comunque essere preventivamente comunicate all’EGATO e, con particolare riferimento al precedente punto b) ed c) adeguatamente giustificate al fine della valutazione della congruità dei nuovi costi con le finalità dell’intervento già previsto.
14.6 In ogni ipotesi di disaccordo fra le Parti, si applica la disciplina di cui all’Articolo 13 (“Risoluzione delle controversie”).
Articolo 15
Finanziamento del Piano d’Ambito
15.1 Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito saranno reperite attraverso:
a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli Articoli 23 (“Tariffa”) e 24 (“Variazioni tariffarie”);
b) l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell’Unione Europea;
c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall’EGATO o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto.
Articolo 16
Obiettivi strutturali e relativi indicatori
16.1 Le parti danno atto che nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente sono descritti gli obiettivi strutturali che il Gestore deve raggiungere nei diversi periodi regolatori e nell’orizzonte temporale dell’affidamento.
16.2 Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano. In tal senso opera il disposto di cui al paragrafo 40.5, lett. a) del successivo Articolo 40 (“Penali”).
16.3 Gli obiettivi strutturali sono descritti e quantificati nel Piano d’Ambito attraverso la valorizzazione di idonei indicatori e parametri tecnici.
16.4 Le parti danno atto che, il criterio base adottato per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strutturali, fatto salvo l’utilizzo a corredo degli indicatori e parametri di cui al punto precedente, è la verifica della corretta attuazione degli interventi annualmente programmati dal Piano d’Ambito.
16.5 La mancata attuazione degli interventi programmati, determinando in automatico il mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal Gestore, comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo Articolo 40 (“Penali”).
Articolo 17
Obiettivi di qualità e relativi indicatori
17.1 Le parti danno atto che gli obiettivi di qualità dei servizi che il Gestore è obbligato a raggiungere e/o mantenere sono declinati nella Carta dei Servizi allegato alla presente Convenzione, sub “i”.
17.2 Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi stabiliti dall’Autorità.
17.3 Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal Gestore, comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo Articolo 40 (“Penali”).
Articolo 18
Risoluzione delle controversie concernenti le modifiche del Piano d’Ambito
18.1 In caso di disaccordo fra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Piano d’Ambito vigente, ivi incluse le controversie relative alle proposte di revisione tariffaria, l’EGATO ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall’insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.
18.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà al Garante e/o all’Autorità, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente.
18.3 Tutte le controversie non deferibili alla competenza dei soggetti di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Cremona.
Articolo 19
Dichiarazioni del Gestore
19.1 All’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore dichiara espressamente nei confronti dell’EGATO:
a) di essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nel vigente Piano d’Ambito, nonché la gestione del Servizio devono essere svolti nell’interesse primario della collettività;
b) di aver preso visione integrale del vigente Piano d’Ambito e di approvarne specificatamente tutti gli indirizzi metodologici ed i contenuti di dettaglio;
c) di impegnarsi a prendere visione dei luoghi in cui verranno realizzati gli interventi e a verificare l’inesistenza di palesi situazioni ostative o limitative all’attuazione del Programma degli Interventi contemplato nel vigente Piano d’Ambito.
Articolo 20
Impegno alla cooperazione da parte dell’Ufficio d’Ambito
20.1 L’EGATO si impegna espressamente nei confronti del Gestore a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull’ambiente, etc.) che risultino necessarie e/o anche solo opportune ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione della presente Convenzione.
20.2 Attuare le necessarie attività di sensibilizzazione nei confronti dei Comuni con particolare riferimento alla predisposizione di una “ordinanza tipo” da sottoporre ai competenti organi comunali finalizzata ad agevolare, subordinatamente ad idonee prescrizioni, gli interventi urgenti di piccola o media entità del Gestore su infrastrutture del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza.
Articolo 21
Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito
21.1 Sono in capo al Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione, l’onere e l’obbligo della progettazione, della direzione lavori, della realizzazione e, fermo restando il collaudo finale, ai sensi del successivo paragrafo 21.4, dell’eventuale collaudo in corso d’opera degli interventi di cui al Piano d’Ambito vigente, nei modi e nei termini previsti dal relativo Programma degli interventi, oltre alla gestione del Servizio secondo quanto specificato nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, dall’Autorità ed in ottemperanza alla normativa applicabile.
21.2 Le attività di progettista, direttore dei lavori e quelle relative agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei cantieri e dei luoghi di lavoro dovranno essere svolte da personale interno al Gestore o esterno a quest’ultimo, in caso di mancanza di professionalità idonee o di adeguate risorse all’interno della propria struttura; in ogni caso il personale preposto dovrà essere munito dei necessari requisiti di legge.
21.3 Per quanto attiene alla realizzazione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni di propria competenza, il Gestore potrà avvalersi di soggetti terzi e sarà obbligato all’osservanza di tutte le leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Gestore in ordine al risultato finale di quanto eseguito.
21.4 Spetta all’EGATO il compito di regolamentare le funzioni in materia di approvazione dei progetti definitivi, ove previsti, ai fini della conformità dell’intervento progettato alla pianificazione e programmazione d’ambito, e ove necessario, anche ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Xxxxxxx non venisse richiesto il progetto definitivo ma bastasse il progetto esecutivo, relativamente ad interventi previsti in attuazione del Piano d’Ambito, l’ EGATO avrà il compito di approvare quest’ultimo, verificandone la conformità al Piano d’Ambito medesimo ed agli eventuali standard tecnici adottati dallo stesso XXXXX. Successivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali contemplati dal Piano d’Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuarne il relativo collaudo finale in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.
Articolo 22
Delega dei poteri espropriativi
22.1 L’EGATO, ai sensi dell’art. 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,, dell’art. 48, comma 2, lettera j) della L.R. n. 26/2003 ed in applicazione dell’articolo 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., delega al Gestore l’esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulta titolare ai sensi di legge.
22.2 In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l’ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità, ad esclusione dell’adozione dell’atto di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
22.3 La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all’EGATO, o al/i soggetto/i da questa indicato/i ai sensi della presente Convenzione.
22.4 E’ in capo al Gestore anche l’onere relativo alla stipula degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
22.5 La procedura è descritta in atti regolamentari e/o linee operative di tempo in tempo vigenti.
Articolo 23
Tariffa
23.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell’EGATO, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
23.2 La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi del successivo Articolo 29 (“Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria”), il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa fissata dal vigente Piano d'Ambito per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l’erogazione del Servizio, salvo gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, secondo quanto stabilito dai documenti dell’Autorità e per quanto di competenza dalla regolamentazione approvato dall’EGATO.
23.3 L’EGATO predispone la tariffa di base e la sua articolazione, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall'Autorità e la trasmette alla stessa per l’approvazione ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
Articolo 24
Variazioni tariffarie
24.1 Le tariffe possono subire variazioni nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni dell’Autorità, nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità stessa.
24.2 Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione dell’EGATO o dell’Autorità.
24.3 Il Gestore dovrà informare l’utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, secondo le modalità disciplinate dall’Autorità.
24.4 Le Parti convengono, anche ai sensi dell’articolo 151, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della presente Convenzione, secondo quanto specificato nel Titolo III “Strumenti per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario”.
Titolo III
STRUMENTI PER ILMANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 25
Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
25.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione.
25.2 In considerazione di quanto sopra pattuito, le Parti convengono che si procederà ad attivare le procedure previste nei seguenti Articoli 26 e 27 affinché:
a) venga consentito al Gestore di adempiere puntualmente alle obbligazioni da quest’ultimo assunte nei confronti non solo dell’EGATO, ma anche dei soggetti che dovessero finanziare l’esecuzione degli interventi infrastrutturali contemplati nel Piano d’Ambito;
b) non si verifichino in misura stabile condizioni di redditività per il Gestore, derivanti dall’applicazione della tariffa agli utenti, superiori a quanto necessario ad assicurare l’effettivo fabbisogno finanziario che garantisce l’equilibrio economico-finanziario della gestione per come previsto nel Piano d’Ambito oppure conformemente a quanto determinato dall’Autorità in base alla regolazione tariffaria.
Articolo 26
Istanza di riequilibrio economico-finanziario
26.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGATO istanza di riequilibrio.
26.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
26.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 27
Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
27.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
▪ trattamento dei costi di morosità;
▪ allocazione temporale dei conguagli;
▪ rideterminazione del deposito cauzionale;
▪ revisione dell’articolazione tariffaria;
▪ rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
27.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 28
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
28.1 L'EGATO decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGATO, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
28.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGATO nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
28.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Articolo 29
Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria
29.1 La tariffa è riscossa dal Gestore, ai sensi del precedente Articolo 23 (“Tariffa”), con le modalità e secondo la periodicità previste dalle disposizioni vigenti e dalle determinazioni in merito assunte dall’Autorità.
29.2 I prezzi delle prestazioni effettuate a favore degli Utenti del Servizio Idrico, ricadenti nell’ambito delle attività disciplinate dalla presente Convenzione ma non comprese nel perimetro della regolazione tariffaria dell’Autorità, quali tutte le attività di natura preliminare o accessoria alla fruizione del servizio che il Gestore eroga in regime di esclusiva (prestazioni contrattuali, attività inerenti ai misuratori), sono riportate in apposito “Listino Prezzi” di cui all’allegato sub “k”.
29.3 Detto Listino Prezzi verrà verificato ed eventualmente revisionato in maniera congiunta tra l’EGATO ed il Gestore, qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell’Autorità.
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 30
Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
30.1 L'EGATO è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
30.2 L'EGATO verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
30.3 L'EGATO dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
30.4 L'EGATO individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGATO delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
30.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGATO, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGATO. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
30.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGATO sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
30.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’EGATO, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
30.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGATO, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGATO unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio di tempo in tempo vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
30.9 In ogni caso il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio,
fermo restando che l’EGATO dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.
Articolo 31
Oneri pregressi
31.1 Ai sensi dell’art. 153, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, gli oneri relativi alla gestione del Servizio oggetto della presente Convenzione, individuati in apposito elenco allegato sub “g”, sono a carico del Gestore, che trasferisce le risorse finanziarie necessarie ai soggetti competenti e nei termini individuati nel predetto allegato. Il Gestore ha facoltà di estinguere anticipatamente oppure di subentrare nei contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo.
31.2 Tutta la documentazione inerente gli oneri pregressi di cui al comma precedente e individuati all’allegato sub “g”, viene messa a disposizione del Gestore da parte dell’EGATO.
Articolo 32
Clausola risolutiva ex art. 1456 codice civile
32.1 L’EGATO si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 codice civile nei casi seguenti:
a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento diretto della gestione del Servizio;
b) interruzione totale del Servizio a livello di Ambito per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
c) cessione o sub-concessione, anche parziale, della presente Convenzione, ai sensi del successivo Articolo 39 (“Divieto di cessione e di sub-concessione”);
d) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d’azienda senza la preventiva autorizzazione, da parte dell’EGATO;
e) mancata reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo paragrafo 43.5 dell’articolo 43 (“Garanzie”);
f) mancata stipula, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo Articolo 44 (“Assicurazioni”).
g) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
h) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;
32.2 L’EGATO si riserva, inoltre, il diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 codice civile previa regolare diffida e concessione di un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate, qualora si verifichino le seguenti ipotesi di grave inadempimento da parte del Gestore e questi non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 33 (“Intimazione ad adempiere”):
a) la mancata fatturazione per 12 (dodici) mesi consecutivi, da parte del Gestore, delle tariffe dovute dagli utenti per il Servizio e degli eventuali ricavi extra-tariffari per i servizi aggiuntivi, salvo i casi di forza maggiore;
b) reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, nell’erogazione del Servizio ad esso affidato oppure sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti della presente Convenzione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
c) il mancato trasferimento, da parte del Gestore all’EGATO, delle somme di cui al precedente paragrafo 37.1, lettera aa) dell’articolo 37 (“Obblighi del Gestore”).
d) la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore o il verificarsi di eventi o atti che possano determinare una sensibile diminuzione dei predetti requisiti, tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione del Servizio;
e) il verificarsi di qualsiasi evento che possa ragionevolmente preludere allo scioglimento del Gestore;
f) il verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o, a seconda dei casi, la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento dell’attività tipica del Gestore.
32.3 Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’EGATO avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la fideiussione di cui al successivo Articolo 43 (“Garanzie”), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 32.1, lettera e), l’EGATO avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di fideiussione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della fideiussione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 43.2 dell’Articolo 43 (“Garanzie”) e le somme effettivamente a disposizione dell’EGATO a titolo di fideiussione.
32.4 Qualora l’attuazione del Piano d’Xxxxxx sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l’EGATO, nei casi di cessazione dell’efficacia della presente Convenzione disciplinati dal presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo gestore del Servizio verificando, con l’ausilio dei soggetti finanziatori, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
32.5 Fermo restando quanto precede, nel caso di individuazione del nuovo gestore con procedura ad evidenza pubblica, i soggetti finanziatori potranno esprimere il proprio parere vincolante in ordine ai requisiti tecnico-finanziari di accesso alla procedura e/o circa le garanzie finanziarie richieste ai partecipanti alla procedura stessa; resta peraltro inteso che i soggetti finanziatori non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti dell’EGATO e/o di terzi in relazione alle attività contemplate dal presente Convenzione.
32.6 Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1246, comma 1, numero 4, cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all’altra.
32.7 Le Parti convengono sin d’ora che le somme dovute da parte dell’ EGATO al Gestore in caso di risoluzione della presente Convenzione saranno prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti finanziatori e sono pertanto indisponibili da parte del Gestore sino al completo, integrale ed incondizionato soddisfacimento di detti crediti, il tutto anche secondo quanto previsto al successivo Articolo 35 (“Cessione dei crediti”), fatto salvo il ricorso del Gestore a procedure concorsuali.
Articolo 33
Intimazione ad adempiere
33.1 Nel caso di cui al paragrafo 32.2 del precedente Articolo 32 (“Clausola risolutiva ex art. 1456 codice civile”), ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., l’EGATO, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione. La diffida dovrà essere inviata in copia anche agli eventuali soggetti finanziatori.
33.2 Qualora il Gestore non ponga rimedio alle irregolarità segnalate nel termine indicato nella diffida, l’EGATO, in aggiunta alla facoltà di far cessare anticipatamente l’efficacia della presente Convenzione ai sensi paragrafo 32.2 del precedente articolo 32 (“Clausola risolutiva ex art. 1456 codice civile”), nel rispetto comunque dell’esigenza di assicurare la continuità del Servizio, avrà facoltà di escutere le garanzie accessorie prestate dal Gestore in suo favore ai sensi dell’articolo 43 (“Garanzie”).
Articolo 34
Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori
34.1 L’ EGATO prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali soggetti finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del Gestore ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del cod. civ., in conformità a quanto previsto dall’articolo 160 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ pertanto riservata la più ampia facoltà ai soggetti finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola.
Articolo 35
Cessione dei crediti
35.1 Anche ai fini del precedente articolo 34 (“Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori”), l’EGATO autorizza sin d’ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti dalla e/o comunque connessi alla presente Convenzione.
35.2 I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore dei soggetti finanziatori.
Titolo V - OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 36
Obblighi dell’EGATO
36.1 L’EGATO si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio.
36.2 L’EGATO controlla l’attività del Gestore e il livello dei servizi erogati al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione e del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito;
c) verificare il grado di soddisfazione dell’utenza;
d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;
e) valutare l’andamento economico finanziario della gestione, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di perseguire e mantenere nel tempo l’equilibrio economico-finanziario della stessa.
36.3 Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 36.2, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall’Autorità.
36.4 Il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’EGATO ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
36.5 L’attività di controllo di cui al paragrafo 36.4 potrà essere esercitata dall’EGATO anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la gestione delle opere previste dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
36.6 I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell’ EGATO oppure da tecnici da quest’ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
36.7 Anche al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1, l’EGATO opera, con periodicità annuale e sulla base di un sistema di monitoraggio permanente, apposite verifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 461, lettere c), d) ed e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto stabilito dal medesimo EGATO con propria deliberazione. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 461, lettera f) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le attività di cui al presente paragrafo saranno finanziate mediante la corresponsione, da parte del Gestore ed in favore dell’ EGATO, di una somma annua pari ad € 5.000 (cinquemila), per la copertura dei costi esterni inerenti lo svolgimento di dette attività.
36.8 L'EGATO è obbligato a:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico- Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;
d) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
e) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGATO dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
f) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
g) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
h) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
i) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI.
j) approvare i progetti degli interventi inseriti nel Programma degli Interventi ai sensi del precedente Articolo 21;
k) svolgere le funzioni, le attività ed i compiti espressamente individuati dalla normativa statale e regionale vigente e quelli eventualmente acquisiti a seguito di specifici atti convenzionali con gli Enti partecipanti.
Articolo 37
Obblighi e responsabilità del Gestore
37.1 Il Gestore è obbligato a:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGATO in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente nonché e i corrispettivi indicati dal precedente Articolo 23 (“Tariffa”);
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
e) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
f) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGATO in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
g) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
h) ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 7 del D.Lgs.
n. 31/2001, a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori, di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. In particolare il Gestore, in relazione allo scarico dei depuratori,
opererà in conformità a quanto previsto dalle norme regionali in materia, sia per quanto concerne l’effettuazione dei controlli sia con riferimento ai relativi obblighi di comunicazione. Il Gestore deve informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del presente paragrafo, con periodicità e modalità prescritte dagli obblighi di trasparenza definiti dall’Autorità, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente articolo 17 (“Obiettivi di qualità e relativi indicatori”);
i) trasmettere all'EGATO le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI;
j) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGATO ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
k) dare tempestiva comunicazione all'EGATO del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGATO medesimo;
l) restituire all'EGATO, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
m) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
n) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
o) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
p) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
q) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
r) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.
s) farsi carico di richiedere all’EGATO (previa opportuna valutazione tecnica ed economica) l’inserimento nel Programma degli Interventi le necessità infrastrutturali derivanti da piani e programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) dei quali dovrà costantemente tener aggiornata la situazione partecipando alle iniziative pianificatorie in materia urbanistica e ambientale avviate dagli Enti Locali;
t) rilasciare entro i tempi prestabiliti i pareri di competenza nell’ambito dei procedimenti relativi allo scarico di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne in pubblica fognatura di competenza dell’EGATO ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale;
u) adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente. In particolare, il Gestore è responsabile della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti;
v) adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili;
w) accollarsi la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario ed in egual misura grava sul gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà di tali soggetti terzi, nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
x) tenere sollevati e indenni l’EGATO, gli Enti locali e gli organi di controllo, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti, dal giorno in cui avrà inizio la gestione e fino al giorno della sua cessazione;
y) osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti;
z) nell’esecuzione di forniture, servizi e lavori siano ad adottare i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 39.2 dell’Articolo 39 (“Divieto di cessione e di sub-concessione”) tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
aa) versare all’EGATO, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo EGATO, le somme necessarie a coprire i costi di funzionamento dell’EGATO, in conformità alle previsioni del Piano d’Ambito e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’Autorità;
bb) ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. n. 152/2006, ad assumere il personale alle dipendenze delle gestioni uscenti, già utilizzato nella gestione dei servizi idrici da almeno 8 mesi precedenti la data di affidamento del Servizio. Detto personale è, alla data del 10/10/2014, individuato nominativamente e con indicazione delle qualifiche e dei parametri retributivi, nonché delle relative mansioni nell’elenco allegato sub “d”. Al trasferimento di personale si applica, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’art. 2112 del codice civile, oltre alle vigenti norme locali integrative. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al presente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive in atto, applicando altresì i contratti collettivi nazionali di categoria.
cc) sottoporre a revisione legale dei conti a sensi di legge il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione iscritta all’apposito Albo CONSOB ed al Registro dei Revisori.
dd) redigere il conto economico e lo stato patrimoniale e adotta sistemi di contabilizzazione, in maniera conforme alle disposizioni dell’Autorità in materia di “unbundling”.
ee) subentrare, qualora necessario od opportuno al fine di garantire la continuità del servizio, previa valutazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità, nei contratti accessori e strumentali alla gestione del Servizio attualmente in essere tra i precedenti gestori e gli Enti locali ed i terzi sottoscrittori di tali contratti, il cui elenco è allegato sub “e”.
37.2 La responsabilità di cui ai paragrafi w) e x) del precedente articolo 37.1 è subordinata alla circostanza che, gli Enti locali e gli altri soggetti proprietari consentano libero accesso alle infrastrutture al personale del Gestore o di sue società controllate e/o collegate o di suoi fornitori per poter compiere tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione e/o manutenzione e/o sviluppo della rete.
37.3 I dati relativi al Bilancio d’esercizio ed ai documenti di cui alla precedente lettera dd) del paragrafo
37.1 verranno trasmessi all’ EGATO entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, quali il Libro Cespiti.
37.4 Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all’ EGATO, entro 2 (due) mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto in attuazione del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
▪ quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
▪ quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
▪ quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo;
▪ quantitativi di acqua non contabilizzata;
▪ quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
▪ caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
▪ dati di natura statistica relativi agli interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione;
▪ elaborazioni di natura statistica sulle componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
▪ dati relativi ai risultati delle analisi periodiche sulla qualità dell’acqua in entrata e in uscita dagli impianti di potabilizzazione e di depurazione;
c) i dati relativi agli investimenti ed ai relativi tempi di realizzazione, con l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni. A tal fine il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i tempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’Articolo 11 (“Carta dei Servizi”);
e) il bilancio sociale, nel caso in cui sia stato redatto.
37.5 L’ EGATO ha inoltre la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all’esistenza di eventuali contenziosi.
37.6 Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo 37.4, l’EGATO può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
37.7 Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all’ EGATO il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possano avere impatto su scostamenti tra l’attuazione del Piano d’Ambito vigente e le modalità di gestione del Servizio.
37.8 Il Gestore si impegna a porre in essere idonee procedure finalizzate a creare ed aggiornare periodicamente, in collaborazione con i Comuni ed eventualmente mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzi per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.
37.9 Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, deve trasmettere all’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all’attività svolta necessari all’Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del precedente Articolo 11 (“Carta dei Servizi”).
37.10 Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore sottopone all’approvazione dell’ EGATO e successivamente adotta il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al presente paragrafo entro il termine previsto, l’EGATO applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo Articolo 40 (“Penali”).
37.11 Entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore adotta (i) il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti volto alla gestione dei rischi anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche di antintrusione ed antiterrorismo; (ii) il manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro finalizzato alla protezione ed alla prevenzione antinfortunistica dei lavoratori. Il Gestore trasmette copia di tali manuali all’EGATO, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti. In alternativa al manuale di cui al precedente punto (ii) del presente paragrafo , il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro. In caso di mancata adozione dei predetti manuali entro il termine di cui al presente paragrafo, l’ EGATO applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo Articolo 40 (“Penali”).
37.12 Entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore adotta il manuale del sistema per la gestione della qualità in relazione al servizio affidato, nel quale sono definiti anche termini e modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie. Il Gestore trasmette copia del manuale all’EGATO, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti. In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità. In caso di mancata adozione del predetto manuale o di mancata dimostrazione dell’ottenimento della certificazione di qualità entro il termine di cui al presente paragrafo, l’ EGATO applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo Articolo 40 (“Penali”).
37.13 Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, o entro 36 (trentasei) mesi per tutte le infrastrutture affidate in gestione a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore sottopone all’approvazione dell’EGATO, e successivamente adotta, un piano di emergenza in caso di crisi idrica. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà contenere l’individuazione dei rischi del sistema idrico dell’ATO, l’indagine delle cause (transitorie e permanenti), delle condizioni di emergenza idrica ai fini della valutazione del rischio di deficienza idrica e le relative misure di prevenzione e di gestione dell’erogazione di emergenza da adottare, indicandone i relativi costi. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà indicare, per le diverse cause di crisi, i valori soglia, in corrispondenza dei quali verranno attivate le procedure d’emergenza, nonché prevedere le modalità di informazione all’utenza ed all’EGATO, in particolare fornendo a quest’ultimo una specifica informativa contenente tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull’entità della popolazione interessata. In caso di mancata adozione del predetto piano entro il termine di cui al presente paragrafo, l’ EGATO applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo Articolo 40 (“Penali”).
37.14 Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, o entro 36 (trentasei) mesi per tutte le infrastrutture affidate in gestione a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore sottopone alla approvazione dell’EGATO, e successivamente adotta, un piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà contenere l’individuazione dei rischi connessi all’esistenza ed all’esercizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e le azioni conseguenti per limitare al massimo i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà prevedere le modalità di informazione dell’ EGATO mediante apposita informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause e sugli interventi per la loro eliminazione. In caso di mancata adozione del predetto piano entro il termine di cui al presente paragrafo, l’ EGATO applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo Articolo 40 (“Penali”).
37.15 Entro il termine di 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore sottopone alla approvazione dell’EGATO, e successivamente adotta, un piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie. Il piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete dando precedenza a quelli che,
sulla base dei dati attualmente disponibili e di quelli reperiti nel corso della gestione, presentano i maggiori livelli di criticità. Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze, necessaria ad ottemperare alle disposizioni normative e legislative in vigore. In caso di mancata adozione del predetto piano entro il termine di cui al presente paragrafo, l’ EGATO applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo Articolo 40 (“Penali”).
37.16 La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo i principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura. Il Gestore provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all’articolazione tariffaria vigente, adottando la massima diligenza ed attenzione. Il Gestore provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata dall’Autorità.
Articolo 38
Rapporti tra grossista, EGATO e Gestore
38.1 L'EGATO provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGATO.
38.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGATO in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
38.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGATO competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGATO competente procede.
Articolo 39
Divieto di cessione e di sub-concessione
39.1 È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la presente Convenzione, anche mediante trasferimento o affitto del relativo ramo d’azienda non preventivamente autorizzato dall’EGATO, sotto pena dell’immediata risoluzione dello stesso, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della fideiussione di cui al successivo Articolo 43 (“Garanzie”), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
39.2 Non è da considerarsi sub concessione l’utilizzo da parte del Gestore di imprese collegate ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione degli appalti ivi previsti ed in particolare per le attività di misura dei consumi, fatturazione e riscossione all’utenza.
39.3 Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’EGATO, potrà altresì avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione del Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto precisato nel precedente Articolo 21(“Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito”).
Titolo VI PENALI E SANZIONI
Articolo 40
Penali
40.1 L’EGATO, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard di qualità del servizio aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGATO, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
40.2 Per le violazioni degli standard minimi di cui al comma precedente, si fa riferimento al metodo di calcolo ed alle quantificazioni di cui alla Carta dei Servizi di cui al precedente Articolo 11.
40.3 All’atto dell’introduzione di standard aggiuntivi da parte dell’EGATO, verranno stabilite specifiche penali; per le violazioni ad eventuali livelli migliorativi rispetto agli standard minimi uniformi stabiliti dall’Autorità il metodo di calcolo coincide ove possibile con quello adottato nella Carta dei Servizi di cui al precedente Articolo 11 e la quantificazione è stabilità in un valore pari ad 1/2 della penale prevista per la violazione dello standard minimo fino a che la quantificazione è superiore a tale valore, dopodiché la penale sarà valorizzata nella misura massima.
40.4 L’EGATO comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
40.5 Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante, le seguenti penalizzazioni:
a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di cui al precedente articolo 16 (“Obiettivi strutturali e relativi indicatori”) entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione per ogni mese di ritardo pari ad euro 5 (cinque) per ogni euro 1.000 (mille) di valore programmato degli interventi per i quali non è stato presentato all’EGATO e validato dallo stesso il certificato di regolare esecuzione, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore; la penalizzazione di cui alla presente lettera non si applica per i primi tre mesi di ritardo calcolati a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’intervento è previsto in Piano d’Ambito, oppure per i primi tre mesi a decorrere dalla data di prevista consegna del certificato di regolare esecuzione dell’opera ove il crono programma della stessa implichi a priori un termine di consegna successivo al 31 dicembre dell’annualità di riferimento.
b) in caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi, l’EGATO applica al Gestore una sanzione compresa fra
5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b), della Legge Regionale. L’Ufficio d’Ambito devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a), della Legge Regionale.
c) in caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui al paragrafo dell’Articolo 37 (“Obblighi e responsabilità del Gestore”) o di quelli di cui al precedente paragrafo
8.6 dell’Articolo 8 (“Beni strumentali all’erogazione del Servizio”) oppure in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 36.4 dell’Articolo 36 (“Obblighi dell’EGATO”), l’EGATO applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra
5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore
d) in caso di mancata o ritardata redazione definitiva dell’inventario dei beni di cui al paragrafo 8.4 del precedente Articolo 8 (“Beni strumentali all’erogazione del Servizio”), verrà applicata una sanzione pari ad euro 15.000 per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
e) in caso di mancata o ritardata redazione del regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue di cui al precedente Articolo 37, paragrafo 37.10, verrà applicata una sanzione pari ad euro
15.000 per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
f) in caso di mancata o ritardata redazione del manuale di sicurezza, o del manuale della qualità, o del piano di emergenza in caso di crisi idrica, o del piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione, o del piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie di cui, rispettivamente, ai paragrafi 37.11, 37.12, 37.13, 37.14, 37.15 del precedente Articolo 37, verrà applicata una sanzione compresa pari ad euro 15.000 per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
g) in caso di mancata reintegrazione della fideiussione entro il termine di 60 (sessanta) giorni ai sensi del successivo paragrafo 43.5 dell’Articolo 43 (“Garanzie”) verrà applicata una sanzione pari ad euro 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo, a partire dal sessantunesimo giorno e sino all’occorrenza del terzo mese di messa in mora senza esito allo scadere del quale l’EGATO si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 codice civile ;
h) in caso di mancata trasmissione, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo Articolo 44 (“Assicurazioni”) verrà applicata una sanzione pari ad euro 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo.
Articolo 41
Sanzioni
41.1 L’EGATO è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Articolo 42
Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
42.1 In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’EGATO potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
42.2 L’adozione delle misure di cui al precedente paragrafo 42.1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’EGATO contesta al Gestore l’inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.
42.3 Nel caso in cui l’attuazione del Piano d’Ambito sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l’EGATO adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con i soggetti finanziatori e verificherà, con l’ausilio dei medesimi finanziatori, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
42.4 In particolare, il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore dovrà assumersi necessariamente l’impegno di far puntualmente fronte alle obbligazioni del Gestore nei confronti degli eventuali soggetti finanziatori. Pertanto, la sostituzione provvisoria non potrà aver luogo in assenza del consenso scritto da parte dei soggetti finanziatori, i quali non potranno peraltro negarlo qualora il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Gestore all’epoca dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, oppure in assenza di giustificati motivi di natura creditizia, tecnica o finanziaria.
42.5 Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Garanzie
43.1 In materia di garanzie si applica la normativa di tempo in tempo vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
43.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto (a titolo di esempio: dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all’EGATO dall’eventuale inadempimento del Gestore) il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per un importo almeno pari a € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila Euro), in base alle disposizioni di legge.
43.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGATO del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
43.4 L’EGATO, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla fideiussione di cui al precedente paragrafo 43.2 l’ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del precedente articolo 40 (“Penali”).
43.5 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGATO entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGATO, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
43.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 44
Assicurazioni
44.1 Il Gestore dovrà tenere indenne l’EGATO da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione del presente Convenzione.
44.2 Il Gestore è obbligato a sottoscrivere le polizze assicurative per:
a) responsabilità civile verso i terzi fino alla concorrenza dei seguenti massimali pari a:
▪ con il limite di 3.200.000 € (tremilioniduecentomila Euro) per ogni sinistro;
▪ 3.200.000 € (tremilioniduecentomila Euro) per ogni persona;
▪ 3.200.000 € (tremilioniduecentomila Euro) per danni a cose.
b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale adeguato all’entità delle infrastrutture interessate. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
44.3 Il Gestore è tenuto a trasmettere all’EGATO copia dei contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafo 44.2 entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convezione; la mancata trasmissione dei contratti di assicurazione comporta l’applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo Articolo 40 (“Penali”); la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente Articolo 32 (“Clausola risolutiva ex art. 1456 codice civile”).
44.4 Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all’eventuale risarcimento del danno. In virtù della presente
Convenzione, il Gestore viene espressamente autorizzato dall’EGATO a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all’erogazione del Servizio.
Articolo 45
Forza maggiore
45.1 Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all’EGATO il verificarsi di un evento ascrivibile a causa di forza maggiore, fornendone una descrizione ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
45.2 Alla ricezione di tale informativa, l’EGATO dovrà avviare apposita istruttoria in merito, verificando le circostanze ed individuando, di comune intesa con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di forza maggiore.
45.3 Il riconoscimento di un evento ascrivibile a causa di forza maggiore è effettuato in contraddittorio tra l’EGATO ed il Gestore.
45.4 Una volta accertato che un evento costituisca causa di forza maggiore, gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell’evento.
45.5 Qualora uno o più eventi ascrivibili a causa di forza maggiore:
a) determinino una sospensione dell’esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa,
oppure
b) siano tali da comportare un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario della Gestione
è data facoltà al Gestore di richiedere l’attivazione della procedura di riequilibrio economico- finanziario di cui al precedente Articolo 26 (“Istanza di riequilibrio economico-finanziario”).
45.6 Qualora perduri l’evento ascrivibile a causa di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 45.5 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l’esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale del medesimo, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente Convenzione, ferma l’applicazione del paragrafo 30.9 del precedente Articolo 30 (“Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente”).
Articolo 46
Risoluzione delle controversie
46.1 Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente alla gestione del Servizio – saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo del Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
46.2 L’insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l’obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.
46.3 Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Cremona.
Articolo 47
Imposte, tasse, canoni
47.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.
Articolo 48
Spese contrattuali
48.1 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 49
Disposizioni transitorie e finali
49.1 I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
49.2 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 7 della presente convenzione.
49.3 Le Parti convengono che il Gestore avrà facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dalla Convenzione medesimo, che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d’Ambito da parte dei soggetti finanziatori.
49.4 Le Parti concordano che gli allegati sub “i”, “j”, “ k” siano sottoposti ad una revisione periodica, che avverrà ogni anno per i primi tre anni e, successivamente, all’inizio di ciascun periodo regolatorio.
49.5 Al fine di armonizzare le previsioni di cui all’art. 53 comma 4 del Contratto di Servizio sottoscritto in data 14/10/2014 con i contenuti della presente Convenzione le parti concordano che le penalizzazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di cui al precedente Articolo 16 (“Obiettivi strutturali e relativi indicatori”), si applicheranno avendo come riferimento la data di funzionalità delle opere così come indicata nel Programma degli Interventi a partire dalla stesura allegata allo schema regolatorio 2016-2019.
49.6 Le Parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi con carattere di urgenza al fine di redigere congiuntamente un Disciplinare Tecnico di attuazione della presente Convenzione. Tale lavoro congiunto di redazione potrà anche essere svolto nell’ambito di un Tavolo Tecnico permanente di analisi e risoluzione delle diverse problematiche attinenti l’esecuzione della Convenzione.
49.7 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006, alla regolazione dell’Autorità, alla Legge Regionale n. 26/2003, nonché alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete
49.8 Il Gestore elegge il proprio domicilio in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00.
49.9 La presente Convenzione viene redatta in due copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell’EGATO e la seconda da consegnare al Gestore.
Articolo 50
Allegati
50.1 Gli allegati formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, della presente Convenzione.
50.2 Sono allegati al presente Convenzione
x. Xxxxxxxxxxxxx dell’EGATO n. 12 del 27.05.2016 (scelta della forma di gestione);
b. Deliberazione dell’EGATO n. 12 del 8.08.2014 così come aggiornata da Deliberazione del CdA dell’EGATO (affidamento del servizio);
c. Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore;
d. Elenco nominativo del personale da trasferire al Gestore con indicazione delle qualifiche e dei parametri retributivi, nonché delle relative mansioni;
e. Elenco dei contratti strumentali alla gestione del Servizio;
f. Inventario dei beni messi a disposizione del Gestore;
g. Elenco degli oneri pregressi;
h. Piano d’Ambito;
i. Regolamento di utenza;
j. Carta dei Servizi;
k. Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria.