PER
BOZZA SCHEMA DI CONTRATTO
PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADVISOR FINANZIARIO TRA
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di ‘Milano Serravalle – Milano tangenziali SpA.’-
con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00, capitale sociale Euro
interamente versato, R.E.A. , codice fiscale
, partita IVA , iscritta nel Registro delle Imprese di Milano (d’ora in poi anche detta “APL”), in persona del
, nato a , e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da del
E
, con sede in , Via , capitale sociale
, iscritta nel Registro delle Imprese di , codice fiscale , partita IVA , (d’ora in poi anche detto “Aggiudicatario” o “Advisor”), in persona del , nato a
, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da
del
PREMESSO
A. che, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 163/2003, è stato aggiudicato a (…) l’appalto concernente i servizi di advisory finanziario relativi al finanziamento del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere connesse (d’ora in poi “l’Incarico”);
B. che, come risulta dagli atti del procedimento concorsuale, ed in particolare dai Verbali della Commissione giudicatrice e dalla Disposizione di
Aggiudicazione del
n.
del , che qui si
allegano tutti sotto la lettera “ ”, nonché, dall’offerta dell’Aggiudicatario che si compone di n. documenti ed è allegata al presente atto sotto la lettera “ ”, il medesimo ha accettato le obbligazioni recepite nel presente contratto;
C. che il suddetto Aggiudicatario conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni rese in sede di offerta e conferma di avere preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione del servizio, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della determinazione delle offerte economiche formulate sia con riferimento alla c.d. retainer fee, sia con riferimento alla c.d. success fee;
D. che l’Aggiudicatario accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara e nel Disciplinare;
X. xxx, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. 490/94 e del D.P.R. n. 252/98, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giusta l’informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di , in data , Prot. n. , allegata al presente atto sotto la lettera “ ”;
F. che tutti gli atti sopra citati devono aversi qui per integralmente richiamati.
Tutto ciò premesso tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1
PREMESSE
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., ai sensi del D.lgs. 163/06, affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, la prestazione dei
servizi di advisory finanziario relativi al finanziamento del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo, articolati come segue:
Fase 1: Assistenza ad APL ai fini dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF)
L’Advisor dovrà:
- procedere ad analisi del Piano Economico Finanziario e della Convenzione tra APL e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. vigenti;
- assistere APL nell’aggiornamento progressivo del PEF anche in base all’avanzamento del progetto definitivo;
- assistere APL nella predisposizione del PEF nella versione idonea all’approvazione in sede definitiva da parte delle Istituzioni competenti;
- assistere APL nella fase di approvazione del PEF da parte delle Istituzioni competenti.
Fase 2: Individuazione delle soluzioni ottimali di finanziamento dell’opera.
L’Advisor, in questa fase, dovrà procedere all’esame di tutte le caratteristiche tecniche del progetto rilevanti ai fini della finanziabilità del medesimo, considerando in particolare lo studio del traffico e il grado di elasticità della domanda al variare della tariffa e delle modalità di esazione.
Al termine dell’analisi svolta sui temi suindicati, l’Advisor procederà quindi alla redazione di un documento nel quale:
- individuerà la migliore struttura finanziaria del progetto, compatibile con gli obiettivi del piano economico finanziario, formulando proposte in ordine alle soluzioni più efficaci per il conseguimento del finanziamento, anche con il ricorso a modalità e strumenti innovativi;
- procederà alla valutazione dei rischi e del rapporto tra questi e le strutture finanziarie proposte, ricercando le strategie ottimali per minimizzarli.
Tale fase comprenderà anche l’utilizzo di modelli quantitativi di simulazione, attraverso l’impiego di una metodologia improntata ad una analisi di sensitività mirata alla valutazione dell’impatto sull’equilibrio del Piano Economico Finanziario della variazione delle principali assunzioni.
Il documento di cui al secondo capoverso dovrà essere aggiornato progressivamente, con l’avanzamento del progetto definitivo e con l’evoluzione delle assunzioni del PEF.
Fase 3: Predisposizione dell’Information Memorandum
Una volta compiuta l’attività di analisi di cui alla precedente fase 2, i relativi risultati dovranno confluire nell’Information Memorandum nel quale l’Advisor sarà tenuto a sviluppare almeno i temi che vengono di seguito indicati:
a- presentazione della Concessionaria;
b- informazioni sul progetto e descrizione dei profili gestionali;
c- informazioni sul settore Autostrade con particolare riferimento al quadro normativo e regolamentare di riferimento per quanto rilevante rispetto al progetto;
d- informazioni sul Piano Economico Finanziario, che individuino il fabbisogno finanziario, la struttura finanziaria e gli indici di rendimento nel loro sviluppo temporale rispetto all’evoluzione del progetto nella fase di costruzione e nella fase di gestione.
Fase 4: Assistenza e affiancamento ad APL nell’individuazione dell’Arranger.
L’Advisor provvederà a contattare sui mercati finanziari nazionali e internazionali tutti i soggetti che per capacità, esperienza e rating, risultino essere i più idonei ad assumere il ruolo di finanziatori dell’operazione e che siano interessati a partecipare all’investimento.
In tale ottica, l’Advisor dovrà:
- presentare efficacemente l’Information Memorandum di cui alla fase
3) e ogni altra documentazione utile al fine di assicurare l’ottimale comprensione da parte dei potenziali finanziatori delle caratteristiche del progetto e del PEF;
- assistere APL nell’elaborazione dei criteri per la selezione del soggetto Arranger e nella successiva fase di selezione.
Fase 5: Assistenza ad APL nella negoziazione e nei successivi rapporti con l’Arranger
L’Advisor dovrà:
- assistere APL durante la fase di negoziazione del finanziamento fino alla sottoscrizione del relativo contratto;
- svolgere un ruolo di monitoraggio del lavoro dell’Arranger con riferimento sia alla strutturazione del finanziamento, sia all’individuazione dei soggetti finanziatori e alla definizione delle condizioni dagli stessi richieste, in funzione degli strumenti finanziari proposti.
2.2 L’Incarico comprende ogni attività specialistica necessaria per l’espletamento dello stesso, che dovrà essere svolto assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità. Sono espressamente esclusi dall’oggetto dell’Incarico i servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale che saranno assicurati a cura di APL. L’Advisor dovrà in ogni caso collaborare con i consulenti legali e fiscali nominati da APL e garantire il necessario coordinamento tra le proprie prestazioni e le prestazioni svolte dai medesimi. Resta inteso che l’Advisor non sarà responsabile per l’assistenza prestata dai predetti consulenti e che tutti i costi relativi all’attività dei suddetti saranno ad esclusivo carico di APL.
2.3 L’Advisor si impegna ad eseguire le attività oggetto dell’Incarico in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento
concorsuale, nonché alle prescrizioni del presente Contratto.
ART. 3 GRUPPO DI LAVORO
3.1 L’Incarico dovrà essere espletato esclusivamente dal Gruppo di Lavoro indicato nell’offerta.
3.2 Il Project Leader indicato nell’offerta sarà il referente principale di APL in tutte le fasi di svolgimento del servizio e dovrà garantire la propria presenza e disponibilità in misura adeguata rispetto alle esigenze derivanti dallo svolgimento dell’Incarico.
3.3 L’Advisor potrà modificare il Project Leader o gli altri componenti il Gruppo di Lavoro solo con il preventivo assenso di APL.
3.4 Il nuovo Project Leader o i nuovi componenti il gruppo di lavoro dovranno comunque possedere una qualificazione professionale almeno equivalente a quella del soggetto cessato, così come documentata in sede di gara ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio .
ART. 4
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 L’Advisor percepirà per lo svolgimento dell’Incarico i seguenti compensi in misura pari a quella indicata nelle offerte economiche formulate dall’Advisor stesso in sede di gara:
- un compenso fisso pari a € 250.000,00= (euro duecentocinquantamila=) XXX xxxxxxx (Retainer fee)
- un compenso da riconoscersi solo in caso di buon esito dell’operazione, in misura pari a € 1.500.000,00= (euro unmilionecinquecentomila=) XXX xxxxxxx (Success fee)
4.2 Ai fini della corresponsione della Success fee di cui al comma precedente, le Parti convengono che si avrà buon esito dell’operazione nel caso in cui vi APL approvi il piano di finanziamento proposto e vi sia l’effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento e l’effettiva disponibilità dei relativi fondi per l’intero ammontare del finanziamento previsto.
4.3 Il pagamento della Retainer fee avverrà in quattro rate uguali, i cui importi potranno essere fatturati dall’Advisor al termine delle attività relative a ciascuna delle Fasi 2, 3, 4 e 5 di cui all’art. 2. Il compenso per le attività di cui alla Fase 1 dovrà essere ripartito in parti uguali nelle rate corrispondenti alle Fasi 2, 3, 4 e 5.
4.4 Il pagamento della Success fee avverrà in un'unica soluzione al termine dell’Incarico, esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 4.2.
4.5 I compensi saranno corrisposti da APL all’Advisor entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
ART. 5
SPESE SOSTENUTE NELL’ESECUZIONE DELL’INCARICO
5.1 APL rimborserà all’Advisor i ragionevoli costi e le spese (oltre IVA, se dovuta), preventivamente concordati con APL e debitamente comprovati, sostenuti in relazione all’Incarico. Il rimborso verrà effettuato in concomitanza con il pagamento delle rate relative alla Retainer fee .
ART. 6
DURATA DELL’INCARICO
6.1 L’Incarico avrà termine solo al compimento di tutte le attività di cui al precedente art. 2. Il periodo di durata di 18 mesi indicato nel bando e nel disciplinare è meramente indicativo ed un allungamento dei tempi rispetto alla predetta durata indicativa non comporterà in nessun caso alcun incremento del corrispettivo.
ART. 7
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
7.1 L’Advisor tratterà tutte le informazioni fornite da APL come confidenziali alle condizioni sotto riportate.
7.2 Il termine “Informazione Confidenziale” si riferisce a tutte le informazioni
finanziarie, tecniche o commerciali non pubbliche, o altre informazioni riguardanti il progetto di realizzazione dell’opera fornite da APL ai fini dell’espletamento dell’Incarico.
7.3 Le Informazioni Confidenziali saranno trattate dall’Advisor con la massima riservatezza ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dell’Incarico e non potranno essere divulgate, fatti salvi i casi in cui:
a) APL ne autorizzi per iscritto la diffusione;
b) siano già di pubblico dominio, sempre che ciò non sia conseguenza di inadempimento da parte dell’Advisor degli obblighi di confidenzialità del presente articolo;
c) la diffusione sia richiesta da disposizioni normative, regolamentari o da provvedimenti di autorità pubbliche o organismi di vigilanza o di controllo.
7.4 Le obbligazioni di cui al presente articolo restano in vigore per tre anni successivi alla conclusione dell’Incarico.
ART. 8
POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE
8.1 Nell’esecuzione dell’incarico l’Advisor si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di APL.
8.2 Per tutta la durata dell’incarico l’Advisor dovrà adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti d’interesse e/o di situazioni che possano comportare l’insorgere dei predetti conflitti d’interesse nei confronti di APL e delle sue controllanti.
8.3 Qualora si verificasse una qualunque situazione idonea a determinare l’insorgere di un conflitto d’interessi, l’Advisor ne dovrà dare prontamente comunicazione scritta ad APL, proponendo al contempo modalità di soluzione del predetto conflitto.
8.4 Nel caso in cui l’Advisor non formulasse proposte in ordine alla soluzione
di un conflitto di interessi, oppure nel caso in cui APL ritenesse non soddisfacenti le modalità di soluzione proposte dall’Advisor ai sensi del comma precedente, si determinerà la risoluzione del Contratto, fatta salva l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte di APL.
ART. 9 RECESSO
9.1 APL ha il diritto di recedere per giusta causa dal Contratto fino al termine della Fase 4, senza che l’affidatario possa avanzare alcuna eccezione od opposizione. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque tempo qualora APL per qualsiasi ragione decida di rinunciare all’operazione di finanziamento.
9.2 In caso di recesso, all’Advisor competerà esclusivamente, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, il pagamento della quota di Retainer fee relativa alle fasi correttamente completate al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del presente Contratto.
La Fase 1 verrà remunerata per la quota corrispondente a quelle, tra le fasi 2, 3, 4 e 5, che siano state correttamente completate.
9.3 L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale e motivata comunicazione all’Advisor.
ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA
10.1 Pedemontana dà atto che l’Advisor, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/06, ha prestato apposita garanzia cauzionale autonoma in misura pari al
10 % (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto di cui al precedente art. 4.
10.2 La predetta garanzia, è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa , rilasciata da , in data
, per l’importo di Euro ed allegata al presente atto alla lettera “ ”.
10.3 La garanzia così prestata, in ogni caso non esonera l’Advisor
dall’obbligo di provvedere al tempestivo ed integrale risarcimento di tutti i danni subiti da APL a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste in Contratto.
10.4 La fideiussione bancaria o assicurativa fornita come garanzia è autonoma rispetto alle obbligazioni dell’Advisor e prevede espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell’art. 1944 codice civile;
- la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere qualsiasi eccezione anche in caso di contestazioni, azioni o domande da parte del Advisor;
- la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell’art. 1957 codice civile, le proprie istanze avverso il debitore;
- che il garante pagherà entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della semplice richiesta scritta di APL;
10.5 L’Advisor è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui APL si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione, APL ha facoltà di trattenere i ratei dei prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l’ammontare della garanzia medesima.
10.6 La garanzia sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all’art. 113 del D. lgs. 163/06.
ART. 11
CESSIONE DEL CONTRATTO
11.1 E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.
ART. 12 CONTROVERSIE
12.1 Tutte le controversie tra Pedemontana ed il Contraente Generale, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente affidamento sono devolute alla magistratura ordinaria.
12.2 Foro esclusivo è quello di Milano.
ART. 13
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
13.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto sono a carico dell’Aggiudicatario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente Contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa.
ART. 14
DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E ALLEGATI
14.1 L’affidamento viene accettato dall’Advisor con l’impegno all’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.
14.2 Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché alcuni non materialmente allegati al medesimo, gli atti e i documenti di seguito indicati:
a. l’offerta relativa agli elementi qualitativi presentata dall’Aggiudicatario in
sede di gara, composta di n. documenti redatti dallo stesso
Aggiudicatario, allegata al presente atto sotto la lettera “ ”;
b. l’offerta economica relativa alla retainer fee prodotta in sede di gara dall’Aggiudicatario, allegata al presente atto sotto la lettera “ ” -, che si compone di n. documenti,
c. l’offerta economica relativa alla success fee prodotta in sede di gara dall’Aggiudicatario, allegata al presente atto sotto la lettera “ ” -, che si compone di n. documenti, ”;
d. gli atti e i documenti del procedimento concorsuale e in particolare : i verbali di gara …..
Milano, lì