Regione SicilianaAZIENDA SANITARIA PROVINCIALEdi SIRACUSACorso Gelone n°17Codice Fiscale e P.IVA: 01661590891
Regione Siciliana AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA Corso Gelone n°17 Codice Fiscale e P.IVA: 01661590891 |
REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI CON ASSOCIAZIONI ONLUS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO E TRASFERIMENTO INFERMI, MEDIANTE AUTOAMBULANZA, A SUPPORTO DEL TRASPORTO IN EMERGENZA-URGENZA TRA I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASP O DA PRESIDI AZIENDALI VERSO PRESIDI DI ALTRA AZIENDA SANITARIA, NONCHE’ PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI EMODIALIZZATI.
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA
Il presente Regolamento disciplina – nella parte I - l’esercizio del servizio per il trasporto programmato dei pazienti ricoverati nei Presidi Ospedalieri che insistono nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, da parte di Associazioni o Consorzi di organizzazioni di volontariato, di cooperative sociali o enti di pubblica assistenza denominati, per brevità, nel proseguo del presente provvedimento, “enti senza scopo di lucro o enti convenzionati”, che rispondono ai requisiti di cui ai successivi articoli.
Inoltre detto Regolamento fornisce – nella parte II - una disciplina di dettaglio con riferimento al cd. Trasporto dei pazienti emodializzati.
La stipula del contratto con la struttura privata è condizione indispensabile per l’espletamento del servizio di trasporto dei pazienti ricoverati nei vari Presidi Ospedalieri dell’ASP, nonché per i pazienti emodializzati.
Il contratto di servizio di trasporto, quale servizio di collaborazione integrativo e non sostitutivo, ha validità biennale ed è condizionata al reale fabbisogno espresso dall’ASP di erogare il servizio stesso.
Restano salvi i casi di anticipata cessazione di vigenza dell’ente senza finalità di lucro, previsti ai sensi di legge.
La validità del Contratto è condizionata al permanere - in capo all’Ente senza finalità di lucro - dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento, con particolare riferimento, in relazione al trasporto dei pazienti emodializzati, alle prescrizioni di cui al Decreto Assessoriale n°1993/2011 del 13 ottobre 2011, come modificato dal successivo D.A. n°34/2019 del 16/01/2019.
Il servizio è articolato nei seguenti Presidi Ospedalieri:
• Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX 0: P.O. Xxxxxxx I e P.O. A. Rizza di Siracusa, P.O. Di Xxxxx xx Xxxxx,
P.O. Trigona di Noto;
• Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX 0: P.O. Xxxxxxxxxx di Augusta e P.O. Lentini.
PARTE I
TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I PP.OO. ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di trasporto degli infermi è articolato sulla base dei singoli Presidi Ospedalieri e secondo un criterio di rotazione degli enti che saranno convenzionati, secondo un apposito elenco delle Associazioni, tenuto dalla Direzione Medica di ogni Presidio Ospedaliero aziendale.
Le Associazioni di Volontariato/Enti senza scopo di lucro potranno aderire alla Convenzione per la gestione del servizio di trasporto aziendale o per un singolo Presidio o per più Presidi aziendali, qualora dimostrino di essere in grado di garantire il servizio nei termini di cui al presente Regolamento e senza oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe stabilite all’art. 18.
ART.3 - DEFINIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra gli Enti senza scopo di lucro e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per la gestione dei trasporti dei pazienti ricoverati e/o presi in carico al Pronto Soccorso presso i PP.OO. dell’ASP, o da presidi aziendali verso presidi di altra azienda sanitaria anche di diversa provincia.
Il trasporto sanitario in condizione ordinaria programmabile di pazienti che necessitano di assistenza, si articola prevalentemente nelle seguenti tipologie:
• Trasporto sanitario per diagnostica;
• Trasporto sanitario per prestazioni non presenti nella struttura e/o ricovero in presidio a maggiore complessità assistenziale.
I servizi di trasporto sanitario oggetto del presente regolamento, ove non svolti direttamente dall’ASP di Siracusa, con personale e mezzi propri aziendali, sono assegnati alle Associazioni di Volontariato convenzionate che abbiano personale e attrezzature idonee.
Art. 4 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI E MODALITA’ OPERATIVE
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa affida a tutte le Associazioni/Enti senza scopo di lucro, che vogliono liberamente aderire alla convenzione, le seguenti prestazioni da effettuarsi presso i PP.OO. aziendali, come descritti nei precedenti articoli 2 e 3:
Servizio a chiamata con Ambulanza di tipo A o di tipo B: disponibilità di un’ambulanza a chiamata, in caso di indisponibilità dell’ambulanza aziendale, per il trasporto ordinario programmato di pazienti ricoverati presso le Strutture Ospedaliere in argomento.
Anche in questo caso il servizio, in caso di adesione di più Associazioni/Enti, verrà organizzato dalla direzione medica, in modo tale da assicurare una equa rotazione.
Il servizio di trasporto programmato dei pazienti ricoverati presso i PP.OO. aziendali deve essere assicurato anche tramite la presenza di n.1 Autista Soccorritore e n. 1 soccorritore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia. Ove necessario, l’equipaggio sarà completato con personale infermieristico dell’associazione, su richiesta della Direzione Sanitaria del P.O. richiedente.
La scelta della tipologia dell’ambulanza (tipo A o B) sarà stabilita dalla Direzione Medica di presidio.
Per ogni trasporto effettuato, previa autorizzazione della direzione medica, le Associazioni devono provvedere a completare la parte di competenza del foglio di viaggio, fornito dalla struttura richiedente, che dovrà riportare, per il trasporto pazienti: le generalità del paziente da trasportare, la struttura presso cui il paziente va trasportato, il motivo del trasporto (per ricovero o per diagnostica) e la tipologia del mezzo.
Il foglio di viaggio, completo di tutte le informazioni riportate nel presente articolo, va riconsegnato alla direzione medica al termine del servizio richiesto.
Si fa presente che il servizio di trasporto e trasferimento infermi deve essere adeguato agli standard previsti dal Progetto Patient Safety – Convenzione tra Regione Siciliana e Joint Commission International (standard ACC5: processo di invio, trasferimento e/o dimissione del paziente ricoverato e ambulatoriale prevede una pianificazione volta a soddisfare le necessità del paziente durante il trasporto).
ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AMBULANZE E DOTAZIONI OBBLIGATORIE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI
Le ambulanze che saranno messe a disposizione del servizio, non potranno avere data di immatricolazione superiore a cinque anni, con una percorrenza non superiore ai 150.000 chilometri.
Le ambulanze si suddividono in Ambulanze di tipo A e Ambulanze di tipo B.
Entrambe le tipologie presuppongono una dotazione di bordo comune che, ai sensi del D.M. 553 del 17.12.87 e del D.M. 487 del 20.11.97, e secondo le previsioni della Circolare assessoriale n°6 del 17/04/2019, ulteriormente chiarite con Circolare dell’Assessorato regionale salute del 25/09/2019, si sostanzia nel possesso della seguente attrezzattura:
• 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
• 1 barella autocaricante con cinture;
• 1 sedia cardiopatica;
• 1 tavola spinale + cinture di sicurezza (ragno) completa di fermacapo;
• 1 telo portaferiti (6 maniglie);
• 1 (una) Bombola di ossigeno portatile da 2 l.;
• Aspiratore fisso;
• Biancheria per barella, lenzuola, coperte, traversa, cuscino, sacchetti per rifiuti e secrezioni gastriche;
• Defibrillatore semi automatico;
• Garze, bende, acqua ossigenata ed ogni altro presidio per eventuali medicazioni;
• Xxxxxxxx in buste;
• Xxxxxxxx Xxxxx;
• Guanti monouso;
Impianto di distribuzione ossigeno con almeno 2 prese alimentato da 2 bombole di O2 di 7 l. con scambiatore automatico, riduttore, manometro, flussimetro;
• Impianto elettrico a norma di legge dotato di centralina di controllo;
• Maschere facciali per ossigeno terapia;
• Pallone (Ambu) autoespandibile con set di maschere adulti;
• Sfigmomanometro e fonendoscopio;
• Un estintore vano guida da 3 Kg.;
• Un estintore vano sanitario da 3 Kg.;
• N. 1 Zaino sanitario contenente:
▪ Acqua ossigenata;
▪ Bende varie misure;
▪ Fisiologiche;
▪ Flacone di betadine;
▪ Forbici;
▪ Garze sterili;
▪ Xxxxxxxx in buste;
▪ Xxxxxxxx Xxxxx;
▪ Guanti monouso;
▪ Laccio emostatico;
▪ Maschere per Ambu varie misure;
▪ Nastro telato adesivo ms.;
▪ Pallone di Ambu;
▪ Prolunghe per intubare;
▪ Rasoi (tipo bic);
▪ Xxxxxxxxx per vomito;
▪ Siringhe varie misure;
▪ Steril-Strip (cerotti per punti);
▪ Teli termici;
▪ Telini sterili.
L’ambulanza di tipo A, come previsto dal DM 553/17.12.87 e dal DM 487/20.11.97, nelle previsioni della Circolare assessoriale n°6 del 17/04/2019, ulteriormente chiarite con Circolare dell’Assessorato regionale salute del 25/09/2019, deve essere dotata della seguente attrezzatura, ulteriore, rispetto all’ambulanza di tipo B:
• Cardiodefibrillatore semiautomatico con 12 derivazioni, portatile e leggero con stampante per ECG;
• Respiratore polmonare;
• Aspiratore fisso e portatile (con funzionamento a corrente e a batteria);
• Saturimetro portatile;
• Set cannule oro-faringee o di Guedel;
• Set cateteri venosi centrali;
• Set cateteri vescicali;
• Set collari cervicali;
• Set steccobende da immobilizzazione arti superiori e inferiori;
• N°1 zaino sanitario contenente:
- Dotazione prevista per lo zaino sanitario delle ambulanze tipo B cui si aggiunge:
▪ Kit trattamento ustioni;
▪ Pallone di Ambu adulto e pediatrico;
▪ Saturimetro;
▪ Set infusione;
▪ Sfigmomanometro e Fonendoscopio;
• Frigorifero;
• Impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo;
• Kit da scasso;
• Kit infusione e spremisacca;
• Laringoscopio (adulto/pediatrico);
• Materasso a depressione;
• Monitor multiparametrico (con ECG non meno di 5 canali);
• Pallone (ambu) autoespandibile con set di maschera, reservoir e tubo ossigeno;
• Dispositivo di estricazione (Ked);
• Barella spinale;
• Bombola portatile da 2 litri di ossigeno con sacca a norma di legge (aggiuntiva a quella per le ambulanze di tipo B);
• Telo-barella in tela nylon;
• N°2 bombole ossigenoterapia da 7 litri con riduttori di pressione, flussometro ed umidificatore a norma di legge;
• Padella, pappagallo orinale;
• Telefono cellulare di servizio;
- Supporto per culla termica.
I dispositivi medici e i farmaci appropriati ai bisogni del paziente sono a carico dell’Azienda.
ART. 6 - REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALLA CONVENZIONE
Per accedere alla stipula della convenzione è richiesto all’Ente senza scopo di lucro il possesso dei seguenti requisiti:
• Assenza di finalità di lucro;
• Iscrizione all’Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 s.m.i. e legge regionale 7 giugno 1994 n. 22 e/o all’albo delle cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991
• Elettività e gratuità delle cariche associative nonché gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti secondo i rispettivi statuti;
• Elenco dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con obblighi e diritti;
• Obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge n. 266/1991 s.m.i ;
• Obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall’art.4 della Legge n. 266/1991 s.m.i.;
• Essere esente dagli impedimenti previsti per legge;
• Poter svolgere, per statuto, l’attività di gestione del servizio in oggetto. L’Ente senza finalità di lucro, altresì, dovrà:
• Essere in possesso di polizza di assicurazione di cui all’art 17 della presente convenzione, relativa all’anno solare in corso;
• Essere proprietaria o possedere comunque la piena disponibilità dei veicoli da adibire al servizio per il trasporto dei pazienti;
• Le ambulanze adibite al trasporto dei pazienti, nonché i locali dell’Ente dove queste sostano, devono possedere l’autorizzazione sanitaria ai sensi della circolare n. 615 del 14 dicembre 1991;
• Possedere convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati, laddove non ne siano direttamente provvisti
Lo stesso ente senza finalità di lucro dovrà produrre:
• Dichiarazione, resa dal legale rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all’interno dell’Organizzazione, ai sensi dell’art. 7, capoverso 14, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge l’art.10-sexies, comma 8, alla legge n. 275/1965, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art.15 della Legge n. 55/1990 s.m.i., di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell’albo dei costruttori, e di non aver riportato condanne penali né carichi pendenti.
Il Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti, da autocertificare come sopra:
• Essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell’Unione Europea;
• Essere residente nella Regione Siciliana;
• Non essere titolare contemporaneamente, in prima persona o tramite parenti o affini entro il terzo grado, di altra convenzione avente come oggetto la stessa natura del servizio.
ART. 7 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE
Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della convenzione:
a. Condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalle attività previste per legge o da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione in capo al Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo;
b. Provvedimenti adottati ai sensi delle Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. innovata ex D.lgs. 159/2011 (antimafia) in capo al Legale rappresentante dell’Ente ovvero ai componenti del Direttivo; a tal fine, l’ASP con cui procedere alla stipula della
convenzione, ha l’obbligo di verificare la veridicità dei requisiti, ex art. 67 del decreto legislativo n°159/2011 s.m.i., dichiarati con autocertificazione in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo regionale;
c. Dichiarazione di fallimento, in capo al Legale rappresentante dell’ente ovvero ai componenti del direttivo, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d. Provvedimento di revoca o decadenza di precedenti attività di esercizio anche da parte di altri enti nel territorio nazionale, nel quinquennio precedente la presentazione dell’istanza di convenzionamento;
e. Condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa, in capo al Legale rappresentante dell’Ente ovvero ai componenti del Direttivo;
f. Quant’altro, in base alla normativa vigente, inibisca il rapporto con le pubbliche amministrazioni.
ART. 8 - DISPONIBILITÀ AL CONVENZIONAMENTO – MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 2 del D.A. n°34/2019 del 16/01/2019, a cui analogicamente si rimanda, ogni Ente o Associazione può stipulare, in ambito regionale, una sola convenzione con l’ASP che ha competenza territoriale ove ha sede legale l’Associazione stessa.
È possibile, tuttavia, per l’Associazione stessa operare oltre l’ambito territoriale dell’Asp con cui si è stipulata la convenzione, previo accordo sottoscritto tra le AA.SS.PP. interessate, senza che detta deroga comporti una stipula di un’ulteriore convenzione con l’ASP limitrofa.
L’istanza con la dichiarazione di disponibilità al convenzionamento per l’esercizio del servizio di trasporto di cui al presente Regolamento, deve essere presentata, entro il termine perentorio indicato nell’avviso, al Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, ivi corrente in Xxxxx Xxxxxx xx00 - 00000 Xxxxxxxx, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro, in carta semplice, contenente i dati anagrafici dello stesso.
La predetta istanza deve essere inserita in busta chiusa recante all’esterno, la ragione sociale del mittente, indirizzata all’ASP di Siracusa e riportare la seguente scritta “contiene istanza per il convenzionamento per il servizio trasporto sanitario.”
Oltre all’istanza, all’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n°445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, redatta secondo il modello allegato A al presente regolamento, del quale ne forma parte integrante e sostanziale, a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale per l’accesso alla convenzione, di cui al precedente articolo 6 e dell’inesistenza degli impedimenti soggettivi alla stipula della convenzione di cui all’art. 7;
2. Atto costitutivo e statuto dell’Ente rappresentato
3. Autorizzazione sanitaria relativa a ciascuna ambulanza adibita al trasporto infermi nonché ai locali dell’ente
dove queste sostano, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 del D.A. n°34/2019.
Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, ex D.P.R. 28/12/2000 n°445, recate dall’art. 15 della legge 04/11/2011 n°183, l’ente partecipante dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso PP.AA., dovendo - di contro - allegare le certificazioni inerenti a fatti o a titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es., titoli formativi e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati).
L’Azienda Sanitaria Provinciale, anche dopo la sottoscrizione della Convenzione, potrà richiedere le relative certificazioni.
Avvertenza – Le predette dichiarazioni sono prive di efficacia, in caso di mancata presentazione della copia del documento e in caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione di responsabilità.
ART. 9 - REQUISITI ED ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE
L’A.S.P. di Siracusa, ricevuta l’istanza e la relativa documentazione, verificatane la regolarità, ha la facoltà di avviare l’iter procedurale per il convenzionamento.
Prima della stipula della convenzione, ogni Associazione/Ente senza scopo di lucro deve essere sottoposto a verifica tecnico – amministrativa da parte dell’Azienda Sanitaria.
La verifica riguarderà mezzi e personale, nonché tutta la relativa documentazione tecnico-sanitaria.
Le Associazioni/Enti senza scopo di lucro accederanno alla convenzione solo se in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
Prima della stipula della convenzione i Legali Rappresentanti degli Enti che intendono convenzionarsi sono chiamati a presentare la seguente documentazione:
• Copia del Decreto di iscrizione agli Albi Regionali (sia per le Associazioni di Volontariato che per le Cooperative Sociali);
• Copia dei libretti di circolazione delle Ambulanze di tipo A e di tipo B (dai quali si evince che le Ambulanze non superano i 5 anni dalla data di immatricolazione);
• Copia polizze assicurative degli automezzi, come precisato all’art. 18 del presente regolamento;
• Copia della polizza assicurativa dei volontari, ai sensi della Legge n. 266/1991 (oggi decreto legislativo n°117/2017);
• Convenzione con autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati, laddove non ne siano direttamente provvisti;
• Elenco del personale volontario o dipendente impiegato nel servizio corredato del certificato di BLS o superiore per autisti e barellieri;
• Ai sensi dell’art.3 della L.13.08.2010 n°136, comunicazione del numero di conto corrente bancario sul quale dovranno transitare tutti i pagamenti dipendenti dalla convenzione, nonché il nominativo ed il Codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su detto conto;
• Sede legale e Sedi operative (luogo, indirizzo, recapito telefonico) della Associazione/Ente.
Dopo la stipula della convenzione, l’Ente senza finalità di lucro deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Nella convenzione devono essere chiaramente esplicitati:
• Il numero dei volontari muniti di attestati di primo soccorso legalmente riconosciuto che svolgeranno attività di trasporto degli emodializzati;
• Il numero dei mezzi resi disponibili distinti quest’ultimi per tipologia indicando il modello e la targa;
• Le modalità di svolgimento del servizio al fine di garantire lo stesso con efficacia.
ART. 10 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE
La Convenzione avrà validità biennale, con effetto dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2021, con obbligo da parte dell’Ente senza scopo di lucro, per il tramite del Legale Rappresentante, di autocertificazione annuale, da prodursi entro il 31 gennaio di ciascun anno, della persistenza dei requisiti, da presentare all’A.S.P.
Ogni variazione intervenuta nell’atto costitutivo, nello statuto o nell’accordo tra gli aderenti, dovrà essere notificata, a cura del Legale rappresentante dell’Ente, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. Il mancato adempimento è motivo di decadenza del rapporto convenzionale.
ART. 11 -INTRASFERIBILITÀ DELLA CONVENZIONE
La convenzione per l’esercizio del servizio di trasporto dei pazienti ricoverati non può essere trasferita e/o ceduta ad altro ente, a nessun titolo, né sotto forma di subappalto di servizio.
In caso di decesso, dimissioni o altri motivi ostativi ex lege, del legale rappresentante dell’Ente convenzionato, l’evento dovrà essere comunicato all’Azienda, da parte del Responsabile gerarchico, entro brevissimo tempo dal suo verificarsi, e comunque non oltre 7 giorni.
Il nuovo Legale rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro dovrà possedere i requisiti previsti dal presente regolamento, pena la decadenza della convenzione. Il Legale rappresentante subentrato avrà cura di trasmettere la relativa documentazione all’ASP, fornendo, altresì, apposito verbale assembleare al fine della presa d’atto della sostituzione.
ART. 12 - OBBLIGHI DELL’ENTE CONVENZIONATO
L’Ente convenzionato avrà cura di organizzare il servizio di trasporto dei pazienti salvaguardando l’incolumità e gli interessi dell’utente.
Nel caso di trasporto ordinario programmato, dovrà in ogni caso attenersi agli impegni orari stabiliti eventualmente con le Strutture di destinazione. Dovrà pertanto organizzare le dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti sanitari cui i pazienti dovranno essere sottoposti, evitando all’utente stress aggiuntivi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi oltre i 60 minuti complessivi.
Gli enti convenzionati per il trasporto dei pazienti nel corso dell’espletamento del servizio hanno l’obbligo di:
• Mantenere pulito, sanificato per ogni trasporto, ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo, la cui evidenza dovrà risultare da apposita check-list in dotazione al mezzo, datata e sottoscritta dall’operatore incaricato;
• I mezzi di trasporto devono essere in regola con tutte le leggi e le normative che si applicano al loro funzionamento, allestimento e manutenzione;
• Dotare il personale in servizio di idonei dispositivi di protezione individuale, consoni e confacenti al servizio prestato;
• Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
• Osservare le norme di servizio previste dal presente regolamento e dalle direttive specifiche emanate dall’A.S.P. di Siracusa, nonché dei diritti e della privacy dei pazienti trasportati sulla base delle norme vigenti in materia.
Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall’A.S.P. e, in caso di reiterazione, costituiranno gravi inadempienze contrattuali.
Gli operatori in turno sono obbligati a fornire alle Direzioni Mediche di Presidio il numero del telefono cellulare in uso sul mezzo durante il servizio.
Le Associazioni/Enti si impegnano a comunicare ad ogni chiamata la composizione dell’equipaggio e la targa del mezzo utilizzato.
Le Associazioni/Enti devono assicurare l’efficienza dei mezzi di soccorso e di trasporto. Devono assicurare l’intervento dell’Ambulanza, sempre su chiamata della direzione medica, entro 30 minuti dalla chiamata.
Le Associazioni/Enti sono obbligati alla sostituzione del personale in caso di assenze ed alla sostituzione dei mezzi in caso di guasti o di provvisorio inutilizzo degli stessi.
L’ambulanza di tipo A deve essere sostituita con altra ambulanza di tipo A. Ogni Associazione deve disporre di un numero adeguato di Ambulanze per adempiere a tale convenzione.
ART. 13 - CONTROLLI
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa verificherà, per il tramite della Direzione Medica dei PP.OO., il corretto svolgimento del servizio ai fini della liquidazione delle spettanze e del mantenimento della convenzione anche con accessi ispettivi volti a monitorare i livelli di qualità dello stesso.
L’A.S.P. provvederà ad effettuare i relativi controlli sul trasporto effettuato (identificando pazienti, personale e mezzo di trasporto degli Enti che svolgono il servizio).
Nel dettaglio, la Direzione Medica di P.O. provvederà ad effettuare controlli periodici sulle Associazioni convenzionate al fine di valutare il rispetto dei protocolli adottati dall’Azienda nelle situazioni di trasporto che possono presentare un rischio di infezione imponendo all’Ente convenzionato, se del caso, di attuare tutte le strategie ritenute più idonee per la riduzione del rischio di infezione sopra citato.
L’Azienda provvederà, altresì, per il tramite della Direzione Medica di P.O., ad effettuare idonei controlli al fine di valutare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto convenzionati, facendo riferimento agli standard previsti dalla Joint Commission International.
Tali controlli potranno essere espletati con cadenza trimestrale.
ART. 14 - ILLECITI E SANZIONI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Azienda provvede alla risoluzione della Convenzione, ai sensi dell’art.1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a. Per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni della Direzione Medica del P.O., o dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il legale rappresentante dell’Ente convenzionato in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento;
b. Gravi inadempienze contrattuali;
c. Inadempienza e violazioni rispetto a quanto indicato al successivo art.15.
L’Azienda può disporre la decadenza della convenzione, qualora il Legale rappresentante dell’Ente convenzionato, ovvero un componente del consiglio direttivo, sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la Pubblica Amministrazione.
Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell’Azienda.
La convenzione decadrà, inoltre, nel caso intervengano provvedimenti regionali che impediscano la prosecuzione del servizio.
ART. 15 - OBBLIGHI DI SICUREZZA
Il personale in servizio sui mezzi di proprietà delle Associazioni convenzionate è obbligato ad indossare le divise, a norma del D.lgs n. 81/2008 s.m.i., ed ogni altro D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale) necessario alla protezione individuale; sulle divise deve essere ben visibile il logo dell’Associazione e null’altro.
E’ esplicitamente vietato qualsiasi logo o scritta riferibile al servizio 118 o all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.
ART. 16 - PERSONALE VOLONTARIO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO
L’Associazione, in sede di esecuzione del servizio di trasporto, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall’Associazione per l’effettuazione delle prestazioni convenzionali devono essere tempestivamente comunicati all’Azienda prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all’intervenuta sostituzione.
Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’Associazione, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell’Azienda non esonera la responsabilità dell’Associazione per quanto concerne l’esatto adempimento degli obblighi convenzionali né la responsabilità per danni a cose o persone.
L’Associazione è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri addetti volontari, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate, può comminare sanzioni che, nei casi più gravi, potranno giungere alla revoca della convenzione.
ART. 17 - DANNI A TERZI - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Ente convenzionato assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in dipendenza dell’esercizio del servizio di trasporto, esonerando l’A.S.P. di Siracusa da ogni responsabilità verso i volontari dell’associazione o verso terzi per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta della convenzione.
Pertanto, l’Associazione dovrà mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, polizze per le coperture assicurative di seguito specificate:
• R.C.T./O con massimale di €.1,5 milioni, a copertura dell’attività prestata a favore dell’A.S.P., o comunque non inferiori a quelli di legge;
• R.C.A., relativa ai veicoli utilizzati dall’associazione, per l’attività prestata a favore dell’A.S.P., con massimali non inferiori a quelli di legge;
• Polizza infortuni, a favore del personale volontario con capitale/massimale adeguato.
Copia delle polizze, conformi all’originale ai sensi di legge, stipulate in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, dovranno essere consegnate all’Azienda, unitamente alla quietanza del pagamento del premio; quest’ultima dovrà essere presentata all’Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.
ART. 18 - RIMBORSO SPESE
Per la determinazione delle tariffe, verranno applicati – in via analogica - gli importi previsti dal D.A. 17 ottobre 2008 (“Tariffe per il servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale, in regime di convenzionamento, relativamente al percorso andata e ritorno”), così come modificato dal D.A. n°1993 del 13.10.2011, nonché, per i casi di trasporto con autista/barelliere ed infermiere, quelle previste dal Decreto Assessoriale 15 febbraio 2012 (“Disciplina relativa all’impiego delle Organizzazioni di volontariato nell’ambito delle eccedenze del Servizio emergenza – urgenza 118”).
Si declinano, di seguito, le misure ivi stabilite:
1) Servizio di trasporto “programmato”, con autista e barelliere: all’Associazione convenzionata è riconosciuto, per ciascun intervento effettuato entro i 30 km. dalla sede del Presidio Ospedaliero e ritorno, un rimborso complessivo omnicomprensivo di €.45,00. Per percorrenze superiori ai 30 km., sarà riconosciuto un rimborso aggiuntivo di
€.0,33 per km eccedente percorso.
2) Servizio di trasporto ambulanza “a chiamata” con autista/barelliere e infermiere: all’Associazione convenzionata è riconosciuto, per ciascun intervento effettuato entro i 30 km. dalla sede del Presidio Ospedaliero ed eventuale ritorno, un rimborso complessivo, omnicomprensivo, di €.80,00 Per percorrenze superiori ai 30 km., sarà riconosciuto un rimborso aggiuntivo di € 0,33 per km eccedente percorso.
Ogni Associazione/Ente deve presentare alla Direzione Medica del P.O. un dettagliato prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati nel corso del mese, firmato dal Rappresentante Legale dell’Associazione o suo delegato, con l’indicazione della data, del tipo di trasporto e dei km. percorsi, utilizzando le tabelle delle distanze chilometriche pubblicate periodicamente dall’A.C.I.
ART.19 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le fatturazioni, da effettuarsi all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, dovranno essere relative a ciascun mese di erogazione del servizio, e dovranno essere in regola con le attuali norme di legge in materia fiscale.
Le fatture, con i relativi modelli di liquidazione, devono essere inoltrate tramite E-mail, all’U.O.C Economico – Patrimoniale che, effettuata la registrazione, provvederà all’invio delle stesse alla Direzione Medica del P.O. di riferimento, per il seguito di competenza.
Le fatture per il rimborso spese sostenute dalle Associazioni saranno esaminate al fine di accertare:
a) La rispondenza del servizio fatturato con quello effettivamente svolto;
b) La concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni del servizio, con quelli indicati in convenzione;
c) L’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.
Le singole fatture dovranno essere corredate da tutte le informazioni relative ai km. percorsi e ai servizi svolti nel corso del mese di riferimento.
In particolare, si fa presente che i km. da fatturare sono esclusivamente quelli effettuati dal momento della presa in carico del paziente al luogo di destinazione/consegna e ritorno.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse; farà fede la data di ricevimento risultante dal Protocollo Generale dell’Azienda.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché i servizi siano stati regolarmente eseguiti.
In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per l’interruzione del servizio.
L’A.S.P. di Siracusa, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole convenzionali, può sospendere, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, i pagamenti all’Associazione convenzionata cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si siano stati regolarizzati gli obblighi convenzionali.
L’Azienda procederà ad effettuare il pagamento del rimborso spese alle Associazioni di Volontariato/Ente, previa verifica della regolarità contributiva, se dovuta per legge.
Obblighi di tracciabilità - L’Associazione di volontariato convenzionata si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge n°136/2010 s.m.i. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere utilizzati conti correnti bancari o postali. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati su conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.3 della legge 13.08.2010 n°136, l’associazione comunicherà, prima della sottoscrizione della convenzione, il numero di conto corrente bancario sul quale dovranno transitare tutti i rimborsi dipendenti dal presente regolamento, nonché il nominativo ed il Codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su detto conto.
Pertanto, l’A.S.P. eseguirà il versamento delle somme dovute esclusivamente su tale conto.
ART. 20 – OBBLIGHI E DIVIETI
E’ fatto divieto a personale degli Enti convenzionati di:
• Ammettere sull’ambulanza persone estranee a quelle previste dall’Azienda per il servizio di trasporto dei pazienti;
• Tenere sull’ambulanza persona, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
• Fumare o consumare cibo durante la corsa;
• Chiedere compensi di qualunque natura e genere;
• Togliere, ovvero occultare, i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
• Effettuare qualunque forma di pubblicità;
• Consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all’Ente convenzionato, anche se munito di patente idonea;
• Applicare nel mezzo adibito al trasporto dei pazienti contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità del presente Regolamento, utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal Decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste nel medesimo decreto;
• Presentarsi in servizio senza divisa da lavoro e in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento dell’Ente, la targhetta con il nome del dipendente.
Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al Decreto Legislativo n°81/2008 ed al Piano di sicurezza.
L’Ente titolare del Servizio in convenzione con la A.S.P. è tenuta ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso, per le prestazioni di trasporto effettuate dal proprio personale.
PARTE II
TRASPORTO PAZIENTI EMODIALIZZATI ART. 21 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del trasporto degli emodializzati con autovettura e/o ambulanza, da parte di Associazioni o Consorzi di organizzazioni di volontariato, di cooperative sociali o enti di Pubblica Assistenza denominate, per brevità, nel proseguo del presente regolamento, “Enti senza scopo di lucro o Enti convenzionati”, che rispondono ai requisiti dei successivi articoli.
Le Cooperative sociali sono ammesse a svolgere il servizio qualora dimostrino di essere in grado di garantire il servizio nei termini di cui al presente Regolamento e senza oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe stabilite all’art.18.
L’espletamento del servizio di trasporto degli emodializzati è subordinato alla stipula di apposito contratto tra l’ASP e l’Ente senza finalità di lucro, in possesso dei requisiti, e previo sua iscrizione nell’Albo regionale appositamente istituito.
Le modalità e i criteri per accedere alla convenzione sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente Regolamento.
Il contratto per il servizio di trasporto degli emodializzati, quale servizio di collaborazione e non sostitutivo, ha validità biennale, con effetto dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2021, ed è condizionato al reale fabbisogno espresso dall’ASP di erogare il servizio stesso.
Restano salvi i casi di anticipata cessazione di vigenza dell’ente senza finalità di lucro, previsti ai sensi di legge.
La validità del Contratto è condizionato al permanere - in capo all’ente senza finalità di lucro - dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Il singolo ente senza finalità di lucro non può cumulare più Convenzioni, in ambito provinciale, per l’esercizio del servizio di trasporto degli emodializzati.
Il Legale Rappresentante dell’ente senza finalità di lucro dovrà comunicare all’ASP gli estremi degli automezzi in possesso dell’ente medesimo che svolgeranno il servizio di trasporto degli emodializzati e la loro puntuale postazione.
ART. 22 - REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALLA CONVENZIONE.
Per accedere alla stipula della convenzione è richiesto all’Ente senza scopo di lucro il possesso dei seguenti requisiti:
• Assenza di finalità di lucro;
• Iscrizione all’Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 s.m.i. (oggi D.Lgs n°117/17) e legge regionale 7 giugno 1994 n. 22 e/o all’albo delle cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991;
• Elettività e gratuità delle cariche associative nonché gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti secondo i rispettivi statuti;
• Elenco dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con obblighi e diritti;
• Obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge n. 266/1991 s.m.i. (D.Lgs. n°117/17);
• Obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall’art.4 della Legge n. 266/1991 s.m.i. (D.Lgs. n°117/17);
• Essere esente dagli impedimenti previsti per legge;
• Poter svolgere, per statuto, l’attività di gestione del servizio in oggetto. L’Ente senza finalità di lucro, altresì, dovrà:
• Essere in possesso di polizza di assicurazione di cui all’art 54 del presente Regolamento, relativa all’anno solare in corso.
• Essere proprietaria o possedere comunque la piena disponibilità dei veicoli da adibire al servizio per il trasporto dei pazienti;
• Le ambulanze adibite al trasporto dei pazienti, nonché i locali dell’Ente dove queste sostano, devono possedere l’autorizzazione sanitaria ai sensi della circolare n. 615 del 14 dicembre 1991;
• Possedere convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati, laddove non ne siano direttamente provvisti
Lo stesso ente senza finalità di lucro dovrà produrre:
✓ Dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all’interno dell’Organizzazione, ai sensi dell’art.7, capoverso 14 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge l’art.10-sexies, comma 8, alla legge n. 275/1965, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art.15 della Legge n. 55/1990 s.m.i., di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell’albo dei costruttori, e di non aver riportato condanne penali né carichi pendenti.
Il Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti, da autocertificare come sopra:
• Essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell’Unione Europea;
• Essere residente nella Regione Siciliana;
• Non essere titolare contemporaneamente, in prima persona o tramite parenti o affini entro il terzo grado, di altra convenzione avente come oggetto la stessa natura del servizio
ART. 23 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE.
Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della convenzione:
a. Condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalle attività previste per legge o da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione in capo al Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo;
b. Provvedimenti adottati ai sensi delle Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (antimafia) in capo al Legale rappresentante dell’Ente ovvero ai componenti del Direttivo; a tal fine, l’ASP con cui procedere alla stipula della convenzione ha l’obbligo di verificare la veridicità dei requisiti, ex art. 67 del decreto legislativo n°159/2001 s.m.i., dichiarati con autocertificazione in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo regionale;
c. Dichiarazione di fallimento, in capo al Legale rappresentante dell’ente ovvero ai componenti del direttivo, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d. Provvedimento di revoca o decadenza di precedenti attività di esercizio anche da parte di altri enti nel territorio nazionale, nel quinquennio precedente la presentazione dell’istanza di convenzionamento;
e. Condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa, in capo al Legale rappresentante dell’Ente ovvero ai componenti del Direttivo;
Quant’altro, in base alla normativa vigente, inibisca il rapporto con le pubbliche amministrazioni.
ART. 24 - DISPONIBILITÀ AL CONVENZIONAMENTO MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE.
Ai sensi dell’art. 2 del D.A. n°34/2019 del 16/01/2019, ogni Ente o Associazione può stipulare, in ambito regionale, una sola convenzione con l’ASP che ha competenza territoriale ove ha sede legale l’Associazione stessa.
È possibile, tuttavia, per l’Associazione stessa operare oltre l’ambito territoriale dell’Asp con cui si è stipulata la convenzione, previo accordo sottoscritto tra le AA.SS.PP. interessate, senza che detta deroga comporti una stipula di un’ulteriore convenzione con l’ASP limitrofa.
L’istanza con la dichiarazione di disponibilità al convenzionamento per l’esercizio del servizio di trasporto di cui al presente Regolamento, deve essere presentata, entro il termine perentorio indicato nell’avviso, al Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, ivi corrente in Xxxxx Xxxxxx xx00 - 00000 Xxxxxxxx, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro, in carta semplice, contenente i dati anagrafici dello stesso.
La predetta istanza deve essere inserita in busta chiusa recante all’esterno, la ragione sociale del mittente, indirizzata all’ASP di Siracusa e riportare la seguente scritta “contiene istanza per il convenzionamento per il servizio trasporto sanitario di pazienti emodializzati.”
Oltre all’istanza, all’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n°445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, redatta secondo il modello allegato A al presente regolamento, del quale ne forma parte integrante e sostanziale, a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale per l’accesso alla convenzione, di cui al precedente articolo 6 e dell’inesistenza degli impedimenti soggettivi alla stipula della convenzione di cui all’art. 7;
2. Atto costitutivo e statuto dell’Ente rappresentato;
3. Autorizzazione sanitaria relativa a ciascuna ambulanza adibita al trasporto infermi nonché ai locali dell’ente dove queste sostano, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 del D.A. n°34/2019.
Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, ex D.P.R. 28/12/2000 n°445, recate dall’art. 15 della legge 04/11/2011 n°183, l’ente partecipante dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso PP.AA., dovendo - di contro - allegare le certificazioni inerenti a fatti o a titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es., titoli formativi e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati).
L’Azienda Sanitaria Provinciale, anche dopo la sottoscrizione della Convenzione, potrà richiedere le relative certificazioni.
Avvertenza – Le predette dichiarazioni sono prive di efficacia, in caso di mancata presentazione della copia del documento e in caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione di responsabilità.
ART.25 - REQUISITI ED ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE.
L’A.S.P. di Siracusa, ricevuta l’istanza e la relativa documentazione, verificatane la regolarità, valutati gli aspetti qualitativi del servizio proposto ha la facoltà di avviare l’iter procedurale per il convenzionamento, tenuto conto del numero degli utenti cui occorre garantire il servizio di trasporto degli emodializzati e dell’opportunità di privilegiare il miglioramento continuo dell’efficienza del servizio stesso.
Prima della stipula della convenzione, ogni Associazione/Ente senza scopo di lucro deve essere sottoposto a verifica tecnico – amministrativa da parte dell’ASP.
La verifica riguarderà mezzi e personale, nonché tutta la relativa documentazione tecnico-sanitaria.
Le Associazioni/Enti senza scopo di lucro accederanno alla convenzione solo se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalla Normativa vigente.
Prima della stipula della convenzione i Legali Rappresentanti degli Enti che intendono convenzionarsi sono chiamati a presentare la seguente documentazione:
• Copia del Decreto di iscrizione agli Albi Regionali (sia per le Associazioni di Volontariato che per le Cooperative Sociali);
• Copia dei libretti di circolazione degli automezzi che saranno adibiti al trasporto dei pazienti emodializzati;
• Copia polizze assicurative degli automezzi, come precisato all’art. 18 del presente regolamento;
• Copia della polizza assicurativa dei volontari, ai sensi della Legge n. 266/1991 (oggi decreto legislativo n°117/2017);
• Convenzione con autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati, laddove non ne siano direttamente provvisti;
• Elenco del personale volontario o dipendente impiegato nel servizio corredato da certificati di BLS o superiore per autisti e barellieri;
• Ai sensi dell’art.3 della L.13.08.2010 n°136, comunicazione del numero di conto corrente bancario sul quale dovranno transitare tutti i pagamenti dipendenti dalla convenzione, nonché il nominativo ed il Codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su detto conto;
• Sede legale e Sedi operative (luogo, indirizzo, recapito telefonico) della Associazione/Ente.
Dopo la stipula della convenzione, l’Ente senza finalità di lucro deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Nella convenzione devono essere chiaramente esplicitati:
• Il numero dei volontari muniti di attestati di primo soccorso legalmente riconosciuto che svolgeranno attività di trasporto degli emodializzati;
• Il numero dei mezzi resi disponibili distinti quest’ultimi per tipologia indicando il modello e la targa;
• Le modalità di svolgimento del servizio al fine di garantire lo stesso con efficacia.
ART. 26 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE.
La Convenzione ha validità biennale, con effetto dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2021, con obbligo da parte dell’Ente senza finalità di lucro, per il tramite del Legale Rappresentante, di autocertificazione annuale, da prodursi entro il 31 gennaio di ciascun anno, della persistenza dei requisiti, da presentare all’ASP.
Ogni variazione intervenuta nell’atto costitutivo, nello statuto o nell’accordo tra gli aderenti, dovrà essere notificata, a cura del Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. Il mancato adempimento è motivo di decadenza del rapporto convenzionale.
ART. 27 - INTRASFERIBILITÀ DELLA CONVENZIONE.
La convenzione per l’esercizio del servizio di trasporto dei pazienti emodializzati non può essere trasferita e/o ceduta ad altro ente, a nessun titolo, né sotto forma di subappalto di servizio.
In caso di decesso, dimissioni o altri motivi ostativi ex lege, del Legale Rappresentante dell’Ente convenzionato, l’evento dovrà essere comunicato all’ASP, da parte del Responsabile gerarchico, entro brevissimo tempo dal suo verificarsi, e comunque non oltre 7 giorni.
Il nuovo Legale rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro dovrà possedere i requisiti previsti dal presente Regolamento, pena la decadenza della convenzione. Il Legale Rappresentante subentrato avrà cura di trasmettere la relativa documentazione all’ASP, fornendo, altresì, apposito verbale assembleare al fine della presa d’atto della sostituzione.
ART.28- OBBLIGHI DELL’ENTE CONVENZIONATO.
L’Ente senza finalità di lucro avrà cura di organizzare il servizio di trasporto degli emodializzati salvaguardando l’incolumità e gli interessi dell’utente. Dovrà in ogni caso attenersi agli impegni, orari stabiliti con l’utente di concerto con i centri dialisi anche quando lo stesso è compreso in trasporto di gruppo. Dovrà pertanto organizzare le dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti dialitici (presso lo stesso o diverso centro nefrologico) evitando all’utente stress aggiuntivi a quelli derivanti dall’intervento di emodialisi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi oltre i trenta minuti complessivi.
Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall’ASP ed, in caso di reiterazione, costituiranno motivo di risoluzione contrattuale. Gli Enti senza finalità di lucro convenzionate per il trasporto degli emodializzati nel corso dell’espletamento del servizio hanno l’obbligo di:
- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- dotare il personale in servizio di idonei dispositivi di protezione individuale consoni e confacenti al servizio prestato.
- tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- osservare le norme di servizio previste dal presente Regolamento e dalle direttive specifiche emanate dall’ASP.
ART. 29 - CONTROLLI.
L’ASP verificherà, per il tramite del Distretto Sanitario competente, il corretto svolgimento del servizio ai fini della liquidazione delle spettanze e del mantenimento della convenzione anche con accessi ispettivi volti a monitorare i livelli di qualità dello stesso.
L’ ASP provvederà ad effettuare i relativi controlli sul trasporto effettuato (identificando pazienti, personale e mezzo di trasporto degli enti senza finalità di lucro che svolgono il servizio). L’ASP di Siracusa definirà i superiori controlli entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di rito, assegnando – nei casi di osservazioni – un termine per la regolarizzazione. Gli uffici competenti dell’ASP di Siracusa svolgono l’attività di vigilanza e/o controllo sull’osservanza delle norme del presente Regolamento, effettuando controlli sia presso le sedi degli enti senza finalità di lucro convenzionate, che presso i centri di emodialisi. Tali controlli devono essere espletati con cadenza almeno trimestrale. Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale dovranno essere immediatamente attuate sostituzioni con altri operatori, onde garantire il corretto e regolare espletamento del servizio.
ART. 30 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO.
L’ASP, nell’ambito della propria organizzazione provvederà a liquidare e pagare i rimborsi dovute agli enti senza finalità di lucro sulla scorta della nota di debito, prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni, e della seguente documentazione:
• Riepilogo nominativo dei soggetti trasportati;
• Autocertificazione mensile riepilogativa firmata dal singolo utente;
• Certificazione riepilogativa mensile rilasciata dal Direttore Sanitario dell’ente dove il paziente dializza, con l’indicazione se il paziente ha necessitato il trasporto in ambulanza o in autovettura;
L’Ente senza finalità di lucro che effettua il servizio, entro il giorno 7 del mese successivo alle prestazioni rese, deve presentare all’ASP il riepilogo nominativo dei soggetti trasportati, con l’autocertificazione mensile riepilogativa firmata dal singolo utente. Entro il 20 dello stesso mese l’ente senza finalità di lucro dovrà trasmettere all’ASP di Siracusa i certificati di dialisi mensili, per consentire i controlli di rito.
Per il trasporto degli emodializzati l’ASP riconosce i seguenti rimborsi in base alla tipologia di trasporto e al grado di autonomia del paziente, fatto salvo l’adeguamento previsto dallo stesso DA n°1993/2011:
✓ AMBULANZA CON PAZIENTE: €. 44,50 percorso < a 30 km.; €. 48,00 percorso > a 30 km. ma inferiore a 60 km.; oltre i 60 km €. 0,30/km;
✓ AUTOVETTURE SINGOLO PAZIENTE: €. 33,00 percorso < a 30 km.; €. 44,00 percorso > a 30 km. ma inferiore a 60 km.; oltre i 60 km. €. 0,30/km..
✓ AUTOVETTURE CAPIENZA MAX 3 PAZIENTI: percorso > 30 km (area metropolitana): €. 6,00 dal secondo paziente.
ART. 31 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO.
Il Legale Rappresentante dell’ente senza finalità di lucro, titolare della convenzione per il servizio di trasporto degli emodializzati, può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze e previo avviso da comunicare per iscritto con almeno 90 giorni di anticipo sulla data della interruzione.
In tale circostanza il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro dovrà concordare con l’ASP i tempi e i modi della sospensione al fine di garantire la continuità della cura degli emodializzati facenti capo all’Ente senza finalità di lucro.
L’ASP, per giustificati motivi addotti dall’Ente senza finalità di lucro e ove non ostino esigenze attinenti la regolarità del servizio, autorizza la sospensione del servizio indicandone limiti e scadenze.
ART. 32 RESPONSABILITÀ.
Il Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro è responsabile del regolare funzionamento del trasporto. Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alla normativa civile e penale.
ART. 33 - ILLECITI E SANZIONI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L’ASP provvede alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:
a) Per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
b) Mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti;
c) Gravi inadempienze contrattuali.
L’ASP può disporre la decadenza della convenzione, qualora il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale, a seguito di reati contro la Pubblica Amministrazione Il ritiro cautelativo della Convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell’ASP.
La convenzione decadrà, inoltre nel caso intervengano provvedimenti regionali che impediscano la prosecuzione del servizio.
ART. 34 - SOSPENSIONE CONVENZIONE.
Qualora l’ente senza finalità di lucro incorra nelle fattispecie indicate nel presente Regolamento o abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi, subentra la sospensione della Convenzione. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa ed alla eventuale recidiva. L’inottemperanza da parte dell’ente senza finalità di lucro al provvedimento di sospensione entro il termine di efficacia del provvedimento stesso comporta comunque la non rimborsabilità delle prestazioni rese e delle conseguenti fatturazioni.
ART 35 - RIPRISTINO DELLA VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE.
L’Azienda Sanitaria Provinciale ripristina la validità della Convenzione quando cessano le motivazioni che hanno prodotto la revoca o sospensione.
ART. 36 - PROCEDURA ED EFFETTI DEL RITIRO E DELLA SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE.
I provvedimenti di ritiro o di sospensione della Convenzione devono essere attivati previa diffida, notificata al Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro, contenente le contestazioni dedotte dall’Azienda del Servizio
Sanitario Nazionale, al fine di consentire un contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento definitivo, eccezion fatta per i gravi casi previsti dalla legge e denunciati all’Autorità Giudiziaria.
La Convenzione ritirata o sospesa è inefficace a tutti gli effetti di legge dalla data di notifica del relativo provvedimento, fatte salve le azioni di risarcimento.
ART. 37- RILASCIO AUTORIZZAZIONE.
I Centri dialisi devono informare preventivamente il paziente sulle modalità di svolgimento del servizio, in conformità con quanto indicato nell’art. 49 del presente regolamento. L’assistito deve essere informato dall’ ASP che è tenuto a segnalare per iscritto, all’Azienda medesima, le anomalie ed i disservizi che si possono verificare durante lo svolgimento del servizio di trasporto, e potrà attivamente partecipare alla valutazione della qualità del servizio, mediante il test di cui al successivo art. 50.
ART. 38 - VALIDITÀ AUTORIZZAZIONE.
L?ASP di Siracusa, definiti tutti gli aspetti, rilascerà l’autorizzazione al trasporto dell’assistito, la stessa avrà validità di un anno dalla data di rilascio, e comunque, entro la data di scadenza della convenzione.
ART. 39 - VARIAZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE.
Eventuali modifiche alla autorizzazione concessa, che si rendessero necessarie, dovute alla modifica del turno di dialisi, alla variazione del ritmo di dialisi, a carenza di automezzi, o per motivazioni positivamente accolte dall’ASP territorialmente competente, dovranno essere richieste per iscritto dall’assistito all’Azienda succitata. La variazione dovrà essere indicata a cura dell’Azienda nelle autorizzazioni in corso di validità.
ART. 40 - MODALITÀ DI SERVIZIO DIFFORMI DALL’AUTORIZZAZIONE.
Nel caso di modalità di servizio difformi a quello autorizzato dovute ad emergenze e situazioni eccezionali, non programmabili e non prevedibili, l’assistito dovrà produrre apposita dichiarazione in merito, che dovrà, comunque, essere acquisita al fascicolo dell’utente.
ART. 41 - DEFINIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO E RICHIESTA DELL’UTENTE.
Il servizio consiste nel trasporto individuale o di gruppo di persone, non superiori a tre, in automobile o, singolarmente, autoambulanza, sia per il viaggio di andata che quello di ritorno, per conto dall’ASP.
Destinatari del servizio sono utenti non autosufficienti che hanno necessità di eseguire un certificato trattamento di emodialisi presso i centri autorizzati e/o accreditati. Nessun’altra prestazione è riconducibile al servizio oggetto del presente regolamento. Per accedere al servizio di trasporto, l’utente presenta al distretto sanitario di appartenenza istanza per l’autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati. La richiesta dovrà essere fatta allegando:
a) certificato del medico nefrologo del centro dialisi prescelto, attestante la patologia, il turno di inserimento ed eventuale necessità del trasporto in ambulanza;
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale e tessera sanitaria;
c) certificazione di non autosufficienza che impedisce di utilizzare il mezzo proprio.
La richiesta a favore di pazienti non autosufficienti può essere inoltrata dai soggetti individuati dal D.P.R. n.445/2000 (parente o esercente la patria potestà), con il modello allegato al presente regolamento e corredato della necessaria documentazione dei requisiti di titolarità.
ART. 42 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AUTOVETTURE E DOTAZIONI.
Le autovetture dovranno essere elencate, per tipologia, nella convenzione stipulata fra le parti. Le stesse, complete dei moderni sistemi di sicurezza e di condizionamento del microclima, dovranno sempre presentarsi in efficiente ordine meccanico e in decoroso stato di manutenzione.
Nell’espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di contrassegni indicanti il servizio espletato. I contrassegni sono apposti a cura dell’ente senza finalità di lucro titolare della convenzione. Le autovetture individuate per servizio di trasporto degli emodializzati possono essere impiegate solo per l’espletamento di tale servizio.
Le autovetture destinate al servizio di trasporto degli emodializzati devono:
- essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli laterali;
- essere collaudati per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a quattro;
- tenere a bordo kit di primo intervento, un estintore, nonché apparecchiatura di telecomunicazione (radio o dispositivo di telefonia mobile), collegati con l’ente senza finalità di lucro. In particolare, il kit di primo intervento deve essere composto da:
Ø pinze premifistola (3);
Ø guanti sterili monouso (6 paia);
Ø flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); Ø flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (2);
Ø compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); Ø compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); Ø teli sterili monouso (2);
Ø pinzette da medicazione sterili monouso (2); Ø confezione di rete elastica di misura media (1); Ø confezione di cotone idrofilo (1);
Ø confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); Ø rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
Ø un paio di forbici; Ø lacci emostatici (3);
Ø ghiaccio secco pronto uso (due confezioni);
X xxxxxxxxx monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); Ø termometro;
Ø apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; Ø due kit di pinze premifistola
- disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di logo identificativo dell’ente.
- non sono ammessi al suo esterno o all’interno eventuali richiami pubblicitari.
L’applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio. Nelle autovetture in uso i lampeggianti di tipo stroboscopico devono essere tenuti spenti, tranne i casi previsti dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste dal medesimo Decreto.
ART. 43 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI A CARICO DELL’ENTE CONVENZIONATO
Il servizio dovrà essere espletato dall’ente con propri mezzi e personale idoneo ed opportunamente formato alla particolare natura del servizio stesso. Tutti gli oneri derivanti, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda gli automezzi, con particolare riferimento a quelli assicurativi e previdenziali, sono ad esclusivo carico dell’ente.
I mezzi di trasporto ed il personale operante dovranno possedere i requisiti previsti dalle vigenti Normative.
Le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalla normativa sono ad esclusivo carico dell’ente. E’ compito e responsabilità dell’ente garantire l’approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo dell’efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione sugli automezzi. La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell’ente.
La pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni strumentali e di materiali è di competenza e con piena responsabilità dell’ente. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza quindicinale. Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell’automezzo sia avvenuta contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione dovranno essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Delle operazioni periodiche ed eccezionali, esclusa la pulizia ordinaria previste dalla disciplina vigente per i soggetti autorizzati al trasporto a mezzo ambulanza, dovranno essere puntualmente annotate in apposito registro in cui dovranno essere indicate data, modalità e sostanze impiegate nelle operazioni di cui sopra. Ogni ambulanza deve essere dotata dell’equipaggiamento strutturale e sanitario in conformità alla normativa vigente. I mezzi dovranno essere adeguatamente predisposti per il trasporto sia per quanto attiene l’aspetto igienico – sanitario sia per il comfort ambientale. I mezzi dovranno essere mantenuti in continuo e pieno stato di efficienza.
ART. 44 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AMBULANZE ADIBITE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI EMODIALIZZATI.
L’ambulanza adibita al servizio di trasporto degli infermi deve:
• Possedere i requisiti e le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sanitaria al trasporto degli infermi, di cui all’art. 5;
• Disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, una fascia identificativa dell’Ente senza finalità di lucro;
• Possedere autorizzazione igienico - sanitaria rilasciata da parte della UOC SIAV dell’ASP, al trasporto infermi.
ART. 45 - VISITA DI CONTROLLO AUTOMEZZI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.
L’Ente senza finalità di lucro ha l’obbligo di revisionare, come per legge, i veicoli facendo pervenire successivamente all’ASP una autocertificazione attestante l’avvenuto controllo, comunicandone annualmente l’esito.
Sono esonerate dall’obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione.
L’ASP, può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni di controllo. Il ricovero delle autovetture, nell’ambito provinciale, dovrà avvenire nei luoghi di proprietà o disponibilità dell’Ente senza finalità di lucro, che siano chiusi o delimitati, in modo da evitare l’accesso a terzi.
ART. 46 - GARANZIA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.
Gli enti senza finalità di lucro dovranno garantire comunque la continuità del servizio. In caso di guasto o impedimento all’uso dell’autovettura, il servizio potrà essere assicurato con altri automezzi in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente regolamento previa comunicazione all’ASP dei dati relativi all’autovettura sostitutiva.
ART. 47- AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
Gli ambiti operativi territoriali su cui l’Ente senza finalità di lucro potrà operare coincidono con gli ambiti territoriali di pertinenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa fatto salvo, previo accordo sottoscritto tra le AA.SS.PP. interessate, la possibilità di superare l’ambito territoriale in presenza di Centri viciniori ricadenti in altra provincia, e a condizione, inderogabile, che non comporti aumenti di spesa, e comunque dopo autorizzazione del Distretto Sanitario competente.
ART. 48 - USO COLLETTIVO DELL’AUTOVETTURA – TRASPORTO MULTIPLO.
Si intende per uso collettivo il servizio offerto contemporaneamente a più utenti fino ad un massimo di tre accomunati dalla stessa area o zona di residenza, ovvero percorso con destinazione sulla medesima direttrice o centro dialisi, avendo cura di evitare stress ed inutili attese al paziente, e tenendo conto delle compatibilità dell’orario di somministrazione della prestazione e delle condizioni psicofisiche del paziente medesimo. Il trasporto collettivo risulta obbligatorio per l’ente, in ragione dei minori costi da sostenere in base a razionali tragitti all’uopo individuati dai competenti servizi del Distretto Sanitario, salvo particolari, eccezionali e motivati casi da rappresentare opportunamente al medesimo Distretto sanitario competente territorialmente.
ART. 49- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
L’ASP, tramite l’ufficio di competenza, esaminata la richiesta dell’utente, provvederà ad individuare secondo criteri predeterminati e incaricare del servizio del trasporto del paziente emodializzato, uno degli Enti senza fini di lucro, convenzionati a darne comunicazione al paziente e al centro di dialisi; provvederà altresì a organizzare i percorsi più appropriati, in relazione alla minore distanza tra il domicilio del paziente ed il Centro Dialisi, concordando con il responsabile dell’ente senza finalità di lucro prescelta le modalità di trasporto (singolo, collettivo, autovettura, o ambulanza) sulla base del turno di dialisi e del domicilio del paziente e nel rispetto delle necessità dell’utente determinate, in ogni caso, da specifiche esigenze connesse con lo stato di salute e attestate dal nefrologo del Centro di dialisi che ha in cura il paziente e validate dal competente Distretto Sanitario. Ai sensi dell’art. 48 del presente regolamento, la stessa Azienda provvederà ad organizzare l’uso collettivo dell’autovettura posta a disposizione dalla struttura privata per l’effettuazione del trasporto (massimo tre pazienti), la quale dovrà tenere presente la sequenzialità ravvicinata dei domicili degli utenti trasportati ovvero dal relativo percorso con destinazione sulla medesima direttrice o verso il centro dialisi.
Il percorso ai fini della contabilizzazione per il pagamento, deve tenere conto della distanza che il mezzo percorre dalla postazione degli automezzi al domicilio del paziente e da qui al centro dialisi e ritorno. A tal fine l’ASP acquisisce dagli enti di trasporto accreditati la mappa con la dislocazione dei mezzi e riconosce la distanza più breve tra i tre punti suddetti individuando l’automezzo e il centro dialisi più vicino al domicilio del dializzato. In caso di scelta del paziente del centro dialisi più lontano dalla propria residenza, l’ASP comunica allo stesso che la differenza di costo è carico totale dell’utente. Per il trasporto collettivo deve essere esattamente individuato l’assistito “primo trasporto e gli assistiti “trasportati oltre il primo”.
ART. 50 -TEST DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA DALL’UTENTE.
L’utente dovrà segnalare all’ASP di Siracusa per iscritto, in qualsiasi momento, eventuali disservizi rilevati.
Le Aziende possono autonomamente effettuare test di rilevazione qualitativa del servizio reso dall’Ente senza finalità di lucro inviando all’utente un apposito questionario. Ove siano segnalate eventuali irregolarità l’Azienda adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni correlandoli alla gravità dell’evento.
ART. 51 - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
Il conducente, nell’espletamento del servizio deve:
• Accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente o degli utenti, all’inizio del servizio;
• Far controfirmare a ciascun emodializzato trasportato il foglio di viaggio conforme all’allegato E, sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno al domicilio dell’utente;
• Attenersi all’ordine di servizio formulato dall’Ente senza finalità di lucro come da disposizione impartite dall’ASP ove sarà indicato il percorso più breve tra il domicilio dell’utente e/o degli utenti ed il centro dialisi indicato, salvo imprevisti ed esigenze che comportino la necessità di effettuare percorsi alternativi;
• Agevolare la salita e la discesa dall’automezzo delle persone da trasportare;
• Agevolare, ove necessario, l’accompagnamento dell’utente dall’abitazione o dal centro dialisi alla macchina e viceversa;
• Accertare che l’utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all’interno del mezzo;
• Qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l’obbligo di consegnarli al più presto.
ART. 52 - OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI.
E’ fatto divieto al conducente di automezzi in servizio di:
• Ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle previste per il servizio di trasporto per la dialisi;
• Tenere sul mezzo persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
• Fumare o consumare cibo durante la corsa;
• Chiedere compensi di qualunque natura e genere;
• Togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
• Effettuare qualunque forma di pubblicità;
• Consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all’Ente senza finalità di lucro, anche se munite di patente idonea;
• Applicare nel mezzo adibito al trasporto degli emodializzati contrassegni che non siano autorizzati, o comunque in contrasto con le finalità del presente regolamento,
• Utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal decreto del 5 ottobre 2009, e secondo le modalità previste dal medesimo Decreto;
• Utilizzare le corsie preferenziali cittadine nel rispetto dei regolamenti comunali e soltanto ed esclusivamente, nel caso vi siano a bordo emodializzati. In tal caso l’autovettura deve esporre una tabella con su scritto “trasporto emodializzati” allo scopo di indicare che si sta espletando trasporto di dializzati e che quindi l’autovettura è autorizzata a percorrere le corsie preferenziali.
• Presentarsi in servizio senza divisa da lavoro ed in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, la scritta, il distintivo di riconoscimento dell’ente, la targhetta con il nome del dipendente. Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute
del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. ed al piano di sicurezza. L’ente titolare del servizio in convenzione con la ASP è tenuta ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso per le prestazioni di trasporto effettuate dal proprio personale.
ART. 53 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.
Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente del mezzo. Agli utenti del servizio è vietato:
a) Salire o scendere dal veicolo in movimento;
b) Portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigolature taglienti od appuntiti, o per qualsiasi ragione possano risultare molesti ingombranti o pericolosi;
c) Aprire, per qualunque ragione, la portiera dell’autovettura in movimento;
d) Danneggiare l’autovettura su cui si è trasportati;
e) Distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche allo scopo di beneficenza.
f) Xxxx schiamazzi o rumori molesti;
g) Distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio;
h) Fumare nelle autovetture;
i) Consumare cibi o bevande all’interno dell’autovettura, salvo che per comprovate esigenze di salute.
Tali obblighi e divieti devono essere riportati in una tabella posta in maniera ben visibile all’interno dell’automezzo adibito al trasporto degli emodializzati. L’inosservanza dei predetti divieti verrà segnalato all’ASP che valuterà la trasgressione intervenendo sull’utente, se del caso, fermo restando l’obbligo del passeggero di corrispondere il risarcimento di eventuali danni prodotti.
ART. 54 - DANNI A TERZI - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Ente convenzionato assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in dipendenza dell’esercizio del servizio di trasporto, esonerando l’A.S.P. di Siracusa da ogni responsabilità verso i volontari dell’associazione o verso terzi per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta della convenzione.
Pertanto, l’Associazione dovrà mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, polizze per le coperture assicurative di seguito specificate:
• R.C.T./O con massimale di Euro 1,5 milioni, a copertura dell’attività prestata a favore dell’A.S.P., con massimali non inferiori a quelli di legge;
• R.C.A., relativa ai veicoli utilizzati dall’associazione, per l’attività prestata a favore dell’A.S.P., con massimali non inferiori a quelli di legge;
• Polizza infortuni, a favore del personale volontario con capitale/massimale adeguato.
Copia delle polizze, conformi all’originale ai sensi di legge, stipulate in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, dovranno essere consegnate all’Azienda, unitamente alla quietanza del pagamento del premio; quest’ultima
dovrà essere presentata all’Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.
ALLEGATO A
Modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
(N.B. la presente dichiarazione dovrà essere inserita nella busta contenente l’istanza di partecipazione all’avviso)
OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO:
1) STIPULA DI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI ONLUS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO E TRASFERIMENTO INFERMI MEDIANTE AUTOAMBULANZA, A CHIAMATA, TRA I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’A.S.P. O DA PRESIDI AZIENDALI VERSO PRESIDI DI ALTRA AZIENDA SANITARIA ANCHE DI ALTRA PROVINCIA;
2) STIPULA DI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI ONLUS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PAZIENTE EMODIALIZZATO.
Il sottoscritto (1) …………………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………………………….il ………………………………………………….
Residente in …………………………………………………………(prov.) ………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………. n. ……………………
Codice Fiscale / / / / / / / / / / / / / / / /
Cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) ……………………………………………………………….
In qualità di (2) ……………………………………………………………………………………………………...
E quindi di legale rappresentante della associazione (3) ……………………………………………………………
Con sede legale in ………………………………………………………………………………. Cap. ……………
Via …………………………………………..n. ……… Tel.:…………………..Fax:……………………………..
E sede amministrativa in …………………………………………………………………………Cap…………….
Via …………………………………………………………………………………………………n. …………….
Telefono: ……………………..Fax:………………. E-mail: ………………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………. Partita IVA ………………………………………...
• Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
• Consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n°445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’associazione da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di convenzionamento per la quale viene rilasciata, decadrà dalla convenzione medesima;
• Consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio del servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla A.S.P. di Siracusa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
• Informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano (4) oppure di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea;
2) di essere residente nella Regione Siciliana;
3) che l’ente/associazione non ha finalità di lucro;
4) che l’ente/associazione è iscritto all’albo regionale delle organizzazioni di volontariato/albo regionale delle cooperative sociali (4);
5) che le cariche associative sono elettive e gratuite nonché sono gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti secondo lo statuto;
6) di poter svolgere per Statuto l’attività di gestione del servizio in oggetto;
7) che l’ente/associazione è proprietario
Oppure possiede comunque la piena disponibilità delle ambulanze d’adibire al servizio trasporto dei pazienti
8) che gli automezzi in possesso dell’ente che svolgeranno il servizio sono i seguenti:
Ambulanza modello Ambulanza modello Ambulanza modello Autovettura modello Autovettura modello
targa targa targa targa targa
Autovettura modello targa
9) Che gli stessi automezzi sono in possesso della autorizzazione sanitaria n. del , n.
del e che sono coperti da polizza assicurativa
10) di possedere convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati (4)
Oppure
che stipulerà prima della sottoscrizione della convenzione con l’ASP, convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati (4)
Oppure
Di essere provvisti di idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati (4)
11) che il numero dei volontari muniti di attestato di primo soccorso legalmente riconosciuto, che svolgeranno l’attività di trasporto dei pazienti è di
12) che l’ente/associazione si obbliga ad assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge n. 266/1991
DICHIARA INOLTRE
13) di non aver riportato condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalle attività previste per legge o da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione in capo al Legale Rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo;
14) che nei propri confronti non è pendente né di aver riportato provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, ai sensi delle Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (normativa antimafia);
15) di non aver ricevuto Dichiarazione di fallimento, in capo al Legale rappresentante dell’ente ovvero ai componenti del direttivo, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
16) di non aver riportato Provvedimento di revoca o decadenza di precedenti attività di esercizio anche da parte di altri enti nel territorio nazionale, nel quinquennio precedente la presentazione dell’istanza di convenzionamento;
17) di non aver riportato Xxxxxxxx definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
18) ai sensi dell’art.7, capoverso 14 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge l’art.10 sexies, comma 8, alla legge n. 275/1965, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art.15 della Legge n. 55/1990 prima citata e s.m.i., di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell’albo dei costruttori, e di non aver riportato condanne penali né carichi pendenti;
19) che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE.
Letto, confermato e sottoscritto (Località e data) ……………………….
FIRMA DEL DICHIARANTE (5)
…………………………………… .
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL MODELLO ALLEGATO “A”
1) Cognome e nome per esteso e leggibile, data e luogo di nascita.
2) Titolarità a rappresentare la associazione/ente (legale rappresentante, amministratore unico, procuratore, ecc.), risultante dall’atto costitutivo.
3) Denominazione completa della associazione.
4) In caso di dichiarazioni in alternativa, barrare la parte che non interessa
5) Firma per esteso e leggibile;
N.B.: non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 3 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al presente modello ALLEGATO A, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
1) FAC SIMILE RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO
Spett.le
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di
Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio
OGGETTO: richiesta servizio trasporto GRATUITO al centro dialisi.
Il/la sottoscritto/a nato/a prov. il
domiciliato a in via/piazza
n° tel. , in trattamento dialitico presso il Centro non potendo raggiungere lo stesso autonomamente in quanto NON autosufficiente
CHIEDE
di poter usufruire del servizio di trasporto GRATUITO per persone dializzate istituito da codesta ASP di per recarsi al centro dialisi nei giorni con il seguente orario di arrivo/partenza Per quanto sopra richiesto il sottoscritto altresì
DICHIARA * :
- di conoscere ed accettare le condizioni di servizio;
- di voler ricevere il servizio richiesto in via continuativa fino a revoca e/o disdetta. Il richiedente
Lì,
*Allegare copia documento d’identità e certificazione di invalidità Informazioni generali
I. Il servizio è rivolto ai soggetti in trattamento dialitico presso le Strutture pubbliche e private convenzionate.
II. Il trasporto fruibile dall’utente riguarda il solo tragitto dal domicilio al centro dialisi e ritorno.
III. Il trasporto può essere effettuato sia singolarmente che in forma collettiva, secondo le disponibilità riscontrate.
IV. Compatibilmente con la disponibilità di posti è possibile trasportare anche eventuali accompagnatori personali, purché effettuino lo stesso tragitto del soggetto accompagnato.
V. Il servizio viene effettuato senza alcun onere per l’utenza, previa richiesta da inoltrarsi al Responsabile del Servizio e Sua validazione.
VI. La richiesta del servizio comporta l’impegno a ricevere lo stesso in via continuativa fino a revoca o disdetta e la rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso nei confronti dell’ASP.
VII. In caso d’impossibilità del soggetto di recarsi al centro dialisi e/o disdetta da parte di questo di uno degli appuntamenti andata/ritorno, la stessa dovrà essere comunicata con sufficiente anticipo in modo da evitare inutili spostamenti del veicolo.
VIII. In caso di mancato preavviso i costi di servizio potranno essere addebitati direttamente al richiedente, secondo le vigenti tariffe di gestione dello stesso.
IX. Ogni eventuale variazione d’indirizzo e recapito telefonico deve essere prontamente comunicata al gestore.
X. Le richieste di servizio devono essere inoltrate compilando l’apposita modulistica. Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare il gestore del servizio:
- Spazio riservato alla ASL -
Si autorizza il trasporto richiesto, previa verifica di disponibilità e compatibilità tecnica. Si determina in
km la distanza del viaggio da effettuare. Siracusa
Il Dirigente
FAC SIMILE ISTANZA di RIMBORSO SPESE PER EMODIALISI
All’Azienda Sanitaria Provinciale Di Distretto di
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….
nato/a il ……………………………………… a …………………………………………….
residente a ……………………………….. in via …………………………………………….
domiciliato a …………………………………….. in via ………….…………………………
telefono per reperibilità: ……………………………….. tessera sanitaria n. ………………..
coordinate bancarie per accrediti:
banca d’appoggio …………………………………………………. c/c n. …………………….
IBAN ………………..…………………………………………………………………………
Con riferimento al Decreto Assessoriale n.1993 del settembre 2011 CHIEDE
Il rimborso spettante di Xxxx per le spese sostenute per emodialisi eseguite da
□ SE STESSO
□ IL MINORE ……………………………………………………………………………….
Presso il Centro di Emodialisi ……………………………………………………………..
Sito in ……………… via/piazza ………………………distante km …. dalla propria residenza.
A tal fine allego:
- attestazione del centro dialisi con il numero di dialisi effettuate nel mese di
- dichiarazione ospedale pubblico che attesti la non disponibilità alla prestazione con il dichiaro che mi sono state preventivamente fornite le informazioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e in particolare quelle di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Conseguentemente autorizzo l’ASP di al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili.
Data,…………………
IL RICHIEDENTE
FAC-SIMILE RIEPILOGO SERVIZIO
Trasporto Emodializzati per l’Azienda Sanitaria Provinciale Atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto nato a il / / residente/domiciliato nel Comune di
in via n. Tel. Cod. Fisc.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci DICHIARA
- di non essere funzionalmente autonomo
- che nel mese di anno ha fruito di:
N° X trasporti in AUTOVETTURA SINGOLO FINO/OLTRE 30 KM
N° X trasporti i in AUTOVETTURA COLLETTIVO FINO/ OLTRE 30 KM DI CUI N° X COME PRIMO TRASPORTATO
Nei giorni
Dal domicilio all’ambulatorio di dialisi denominato “……………………” Con sede nel Comune di
in via e viceversa, per sottoporsi a trattamento dialitico, come da piano terapeutico approvato con personale e mezzi dell’ente senza finalità di lucro giusta autorizzazione preventiva del Distretto Sanitario n°
- che il servizio sopra decritto è stato prestato in modo regolare e soddisfacente.
Con la stessa acconsente al trattamento dei dati personali, ai fini del rispetto D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Siracusa li Firma dell’utente (dichiarante)
L’Ente senza finalità di lucro
FAC SIMILE INFORMATIVA E DICHIARAZIONE di CONSENSO
A norma delle disposizioni di legge in vigore alcuni dati relativi alla persona ed in special modo quelli concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, godono di speciale tutela. Alcuni dati personali relativi alla persona che richieda di avvalersi del servizio di trasporto in dialisi per conto della ASP di potranno essere sottoposti a trattamento secondo le modalità previste dalla legge. Potranno essere altresì sottoposti a trattamento dati sanitari della persona relativi alla natura e grado della invalidità nonché ad ogni diversa circostanza o condizione che assuma rilievo, a giudizio del titolare del trattamento dati, ai fini dell’esatto adempimento della prestazione di trasporto. Tale trattamento si rende indispensabile, oltre che al fine di assicurare la corretta gestione organizzativa, amministrativa, contabile e fiscale del servizio, allo scopo di prestare la più attenta e completa assistenza alla persona richiedente, mediante impiego di mezzi adeguati e di personale specificamente preparato alle esigenze individuali
Il trattamento di dati personali potrà avvenire esclusivamente per le finalità appresso indicate e limitatamente al tempo per cui esso risulti necessario o utile per il perseguimento delle finalità delle stesse:
1) verifica della sussistenza in capo al richiedente di titolo idoneo per l’ammissione al servizio a norma delle disposizioni di legge e regolamento e di quelle contrattuali regolanti il servizio medesimo;
2) predisposizione ed esecuzione della prestazione di trasporto in favore della persona richiedente ed organizzazione complessiva del servizio;
3) osservanza da parte del titolare del trattamento dati delle disposizioni derivanti da norme di legge e di regolamento o da atto dell’autorità;
4) esercizio e tutela da parte del titolare del trattamento dati dei diritti ad esso attribuiti dalla legge, dal contratto intercorrente con la persona richiedente il trasporto e da contratti e convenzioni intercorse con soggetti e terzi ed aventi ad oggetto la prestazione del servizio.
La titolarità del trattamento è assunta da ............................................................il cui legale rappresentante è responsabile del trattamento.
Al richiedente sono inderogabilmente attribuiti i diritti di cui all’art. 13 della legge 31 Dicembre 1996 n. 675.
Qualora ad insindacabile giudizio del titolare del trattamento dati il rifiuto di comunicare taluno dei dati personali richiesti, ivi compresi quelli sanitari, non consenta di svolgere la prestazione richiesta con osservanza di ogni norma di legge e regolamento applicabile e comunque nel rispetto delle generali regole di prudenza, perizia diligenza, il titolare si riserva di non eseguire o di interrompere in ogni tempo la prestazione domandata.
IL TITOLARE TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto
nato a
il ,
residente a in , informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli idonei a rilevarne lo stato di salute,
DICHIARA
di prestare il proprio espresso consenso affinché esegua il trattamento
medesimo per le finalità e con le modalità di cui alla informativa che precede. Il consenso si intende prestato per ogni operazione di trattamento di cui alla suesposta informativa da eseguirsi per causa o in occasione dell’esecuzione sia della prima che delle successive prestazioni rese al sottoscritto dal titolare del trattamento nell’espletamento del servizio.
Data
(Firma del richiedente)