REGOLAMENTO SPECIALE GRANOTURCO
REGOLAMENTO SPECIALE GRANOTURCO
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n. 5 del 27 novembre 2013
Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibere n. 4 del 7 aprile 2016 e n. 7 del 7 novembre 2016
COMITATO DI FILIERA DEI CEREALI E AFFINI - COLTIVAZIONI INDUSTRIALI – FORAGGI - MANGIMI SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO
Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile
Granoturco e in particolare i seguenti prodotti:
- Granoturco secco nazionale uso zootecnico; ( in sigla ”Mais secco naz. uso zootec.”);
- Granoturco secco nazionale uso zootecnico con specifiche caratteristiche; ( in sigla ”Mais secco naz. uso zootec. con caratteristiche”);
- Granoturco secco nazionale da agricoltura biologica uso zootecnico; ( in sigla “Mais secco naz. bio uso zootec.”);
- Granoturco secco nazionale da agricoltura biologica uso zootecnico con specifiche caratteristiche; ( in sigla “Mais secco naz bio uso zootec. con caratteristiche”);
- Granoturco secco nazionale qualità Belgrano; ( in sigla ”Mais secco Naz. x. Xxxxxxxx”);
- Granoturco secco comunitario uso zootecnico ( in sigla ”Mais secco com. uso zootec.”);
- Granoturco secco comunitario uso zootecnico con specifiche caratteristiche ( in sigla ”Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche”);
- Granoturco secco extra-comunitario uso zootecnico ( in sigla “Mais secco extra com. uso zootec.”);
- Granoturco verde nazionale uso zootecnico; ( in sigla ”Mais verde naz. uso zootec..”);
- Granoturco verde nazionale da agricoltura biologica; (in sigla “Mais verde naz. bio”);
- Granoturco verde comunitario uso zootecnico; ( in sigla ”Mais verde com. uso zootec.”);
- Granoturco nazionale uso alimentare; ( in sigla ”Mais naz. uso alimentare”);
- Granoturco nazionale da agricoltura biologica uso alimentare; ( in sigla ”Mais naz. bio uso alimentare”);
- Granoturco comunitario uso alimentare; ( in sigla ”Mais com. uso alimentare”);
- Granoturco comunitario da agricoltura biologica uso alimentare; ( in sigla ”Mais com. bio uso alimentare”);
- Granoturco extra-comunitario uso alimentare ( in sigla “Mais extra com. uso alimentare”)
- Granoturco extra-comunitario da agricoltura biologica uso alimentare ( in sigla “Mais extra com. bio uso alimentare”)
Il lotto minimo negoziabile = 20 (venti) tonnellate. Il lotto minimo è incrementabile di 1t
[1]
Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
Riguardo ai prodotti da agricoltura biologica, si fa riferimento al REGOLAMENTO CEE N°2092/91 e 1804/96 del Consiglio della Comunità Europea, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e ad indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli, derrate alimentari e successive modifiche.
Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle di seguito rappresentate:
Granoturco secco nazionale uso zootecnico | Granoturco verde nazionale uso zootecnico | |
Umidità | 14 % | 25 % |
Chicchi spezzati | Fino al 5 % | Fino al 5 % |
Impurità o alterazioni dei chicchi | Fino al 2 % | Fino al 2 % |
Impurità varie (nulle) | Fino al 1 % | Fino al 1 % |
Gli abbuoni, per deficienze o eccedenze da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto (o frazione) percentuale, secondo le seguenti indicazioni.
Solo per l’umidità è accordata una tolleranza «analitica», senza abbuono, dello 0,3, che in ogni caso non costituisce franchigia.
Qualora nel contratto venga pattuito un tenore di umidità precisato, specificando “massimo” o “tassativo” non deve superare il limite pattuito, in caso contrario il ricevitore ha il diritto di rifiutare la merce.
Granoturco secco nazionale uso zootecnico | Granoturco verde nazionale uso zootecnico | |||
Tolleranze | Abbuoni | Tolleranze | Abbuoni | |
Umidità eccedente | Fino al 1,00 % | 1,50 % | Fino al 2,00 % | 1,50 % |
Oltre l’1,00 % | Diritto di rifiuto della merce | Da 2,00 % a 4,00 % | 1,75 % | |
- | - | Da 4,00 % a 8,00 % | 2,00 % | |
- | - | Da 8,00 % a 10,00 %** | 3,00 % | |
Umidità inferiore* | Ogni 1,00 % | 1,20 % a favore del venditore | Fino al 18,00 % | 1,40 % per ogni punto |
Chicchi spezzati eccedenti*** | Fino al 3,00 % | 0,25 % per ogni punto | Fino al 3 % | 0,25 % per ogni punto |
Oltre il 3,00 % | 0,50 % per ogni punto | Oltre il 3 % | 0,50 % per ogni punto | |
Impurità o alterazioni dei chicchi eccedenti**** | Dal 2,00 % al 4,00 % | 0,50 % per ogni punto | Dal 2,00 % a 4,00 % | 0,50 % per ogni punto |
Dal 4,00 % al 6,00 % | 0,75 % per ogni punto | Dal 4,00 % al 6,00 % | 0,75 % per ogni punto | |
Impurità varie (nulle) eccedenti***** | Fino al 3,00 % | 1,00 % per ogni punto | Fino al 3,00 % | 1,00 % per ogni punto |
*solo se espressamente pattuito fra le parti
** il compratore ha il diritto di rifiutare la merce allorquando sia riscontrato un tenore di umidità di 10 punti percentuali superiore al tasso pattuito
*** cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm. 4,50 e trattenute da vaglio a maglie di mm. 0,50):
****chicchi di altri cereali, chicchi tarlati, chicchi germinati, chicchi danneggiati da piramide e da altri parassiti animali, chicchi tinti per riscaldamento, escludendo le colorazioni del pericarpo dovute a determinanti genetici, ma con sezione di colorazione chiara.
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***** tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonché i chicchi di specie infestanti, chicchi avariati da fermentazione ed uffiti che alla sezione presentano una marcata colorazione grigiastra, nera e/o verdastra, chicchi tostati da essiccazione x xxxxx per auto-riscaldamento e con sezione di colorazione scura, chicchi gravemente tarlati e scavati con distruzione dell’embrione, pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi, pule, insetti morti e loro frammenti
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, potranno essere materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio della Camera Arbitrale concordata in fase di negoziazione
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
1. Enti certificatori (nel caso di prodotti da agricoltura biologica e solo per le proposte di vendita)
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
1. Umidità
2. Chicchi spezzati
3. Impurità relative
4. Impurità varie (nulle)
5. Altre caratteristiche
6. Numero di certificazione (ove sussista)
7. Altre caratteristiche
Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
1. Modalità risoluzione controversie
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
1. Specifiche di consegna/ritiro della merce
2. Tempi e modalità di pagamento
Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Diritto di rifiuto della merce (integrazione all’art. 11 delle disposizioni generali)
Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitratori, di entità superiore al 10% del valore della merce. In ogni caso, per esercitare il diritto di rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario.
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Se le Parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore, in attesa di una decisione arbitrale.
Reclami (integrazione all’art. 14 delle disposizioni generali)
Nel caso di “coacervo”, il compratore deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e-mail con conferma di lettura entro 2 (due) giorni successivi all’ultimo ricevimento della merce. Nel caso dei prodotti “da essiccare”, il compratore deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e- mail con conferma di lettura il giorno successivo al ricevimento della merce.
Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
L‘onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati, se richiesto, competono al venditore per le vendite “franco partenza” ed al compratore per le vendite “franco arrivo”. Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contradditorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore o il compratore, oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti. I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contradditorio, la Parte diligente, dandone immediata comunicazione alla controparte, procede al prelevamento e suggellamento dei campioni per mezzo del laboratorio di analisi individuato in contratto.
Rischi di viaggio (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore).
Il compratore è tenuto a comunicare immediatamente al venditore, a mezzo telefax e/o e-mail, i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto, comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato 3
con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico della Parte che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria emiliana-romagnola (A.G.E.R.);
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Milano;
- Regolamento della Camera arbitrale del commercio cereali e semi di Genova;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria e alimentare di Torino;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Verona.
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2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di
arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento
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dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.