SCHEMA DI CONTRATTO
NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DEL RUBICONE SULLA A14 – SISTEMAZIONE URBANA ROTATORIA. OPERE DI COMPLETAMENTO
X.X.X. XXXXXXXXXXXX C.U.P. G11B12000260003
SCHEMA DI CONTRATTO
Il progettista: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Il RUP: Xxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA ***** CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SEGUENTI LAVORI: NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DEL RUBICONE SULLA A14 – SISTEMAZIONE URBANA ROTATORIA. OPERE DI COMPLETAMENTO X.X.X. XXXXXXXXXXXX C.U.P. G11B12000260003 INDICE PREMESSA TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del contratto Articolo 2 Documenti contrattuali Articolo 3 Ammontare dell'appalto TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI | ||
Articolo | 4 | Esecuzione dei lavori |
Articolo | 5 | Termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori |
Articolo | 6 | Penali in caso di ritardo |
Articolo | 7 | Revisione dei prezzi – Adeguamento del corrispettivo |
Articolo | 8 | Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo |
Articolo | 9 | Regolare esecuzione e collaudo – Gratuita manutenzione |
Articolo | 10 | Riserve e controversie |
Articolo | 11 | Risoluzione del contratto |
Articolo 12 Restituzione della cauzione provvisoria Articolo 13 Cessione del contratto e cessione dei crediti TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI Articolo 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza Articolo 15 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento | ||
dei dipendenti provinciali | ||
Articolo | 16 | Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie |
Articolo | 17 | Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva |
Articolo | 18 | Responsabilità verso terzi e assicurazione |
Articolo | 19 | Subappalto |
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20 Domicilio dell'impresa appaltatrice Articolo 21 – Sicurezza e Riservatezza Articolo 22 Richiamo alle norme legislative e regolamentari Articolo 23 Registrazione fiscale Articolo 24 Imposta di bollo |
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
***
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DEL RUBICONE SULLA A14 – SISTEMAZIONE URBANA ROTATORIA – OPERE DI COMPLETAMENTO
TRA
- Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Riccione il 31/01/1969 domiciliato per la carica in Xxxxx, X.xxx Xxxxxxxx x. 0, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, con sede in Xxxxx, X.xxx Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale n. 80001550401, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in base alla legittimazione conferitagli dall’articolo 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, dall’articolo 35, comma 2, dello Statuto dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e dall’articolo 65, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
E
- Sig. XXXXXXXXX nato a XXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXXX
19XX, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto
della Società XXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXX (XX), Xxx XXXXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXXXX (se procuratore come da procura in data XX XXXXXXX 201X n. XXXXXXXXX xxx Xxxx. XXXXXXXXX, notaio in
XXXXXXXXX);
PREMESSO
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale n. 1.585 in data 29/12/2017 prot. n. 32.879 rettificata con successiva determinazione n. XX del XXXXX prto. n. XXXX si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DEL RUBICONE SULLA A14 – SISTEMAZIONE URBANA ROTATORIA – OPERE DI
COMPLETAMENTO” per l’importo complessivo di Euro 117.864,17 di cui Euro 93.200,00 a base d’asta, comprensivi di costi della manodopera individuati ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, (Euro 91.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 3.200,00 non soggetti a ribasso d’asta) ed Euro 24.664,17 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- che con la suddetta determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale si stabiliva, altresì, di appaltare i lavori in argomento mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da esperirsi con il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;
- che la gara d'appalto si è articolata in n. XX sedute tenutesi in data XX XXXXX XXXX;
- che le risultanze della fase di ammissibilità dei concorrenti sono state
confermate con provvedimento del Responsabile unico del
procedimento n. XXXXX;
- che in esito alla
del XX XXXXXXXXX 000X, prot. n.
XXX
suddetta procedura di gara si è collocata al primo
posto l'impresa XXXXXXX con sede legale a XXXXXXX (XX), Xxx XXXXXXXXXXX offrendo un ribasso pari al XX%, il tutto come emerge dal verbale di gara conservato in atti e dalla determinazione n.
XX del XX
XXXXXX
XXXX, prot. n. XXXXX del Dirigente del
Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale di aggiudicazione ex articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50;
- che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 a tutti i controinteressati con
lettera prot. n. XXXX a mezzo PEC in data XXXXXX e il termine dilatorio
per la stipula del contratto è scaduto il XXXXXXX e non sono stati
presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva;
- che il presente contratto, essendo di importo inferiore a Euro 150.000,00 non implica l’espletamento delle procedure antimafia e che comunque si prende atto che in relazione all'Impresa di cui trattasi non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale previsti dalla vigente normativa antimafia in base alla dichiarazione sottoscritta e rilasciata dalla stessa in sede di gara;
XXXXXXXXX
- oppure che la suddetta impresa risulta iscritta nell'elenco di
cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 000 xxxxx
Xxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXX per le seguenti attività:
“XXXXXXXXXXXXXX” (white list);
- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito per la suddetta impresa il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
XXXXXX
emesso da attestante la regolarità della stessa in relazione ai
[gg]
versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE; con validità sino al
[mese] [anno];
qualora l’impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione DPCM n. 187/1991 cioè solo per società per capitali
XXXXXX
- che l’impresa ha presentato la comunicazione sulla composizione
societaria prevista dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- che il responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori), Ing.
XXXXXX, ha acquisito dalla suddetta impresa la documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all’articolo 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;
- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro che
l'impresa XXXXXX applica ai lavoratori dipendenti è XXXXXX;
- che il responsabile unico del procedimento e l'impresa XXXXXX hanno
[mese] [anno]
[gg]
concordemente dato atto con verbale in data , del
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra
l’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e l'impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il presente contratto:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Provincia di Forlì-Cesena, denominata Provincia nel prosieguo del presente atto, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura negoziata esperita in
XXXXXX
data XX XXXX XXXX, assegna all'impresa con sede legale in
XXXXXX ([…]), Xxx XXXXXX n. [nn], denominata Impresa appaltatrice
nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Sig. XXXXXX, l’appalto per l'esecuzione dei lavori “NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DEL RUBICONE SULLA A14 – SISTEMAZIONE URBANA
ROTATORIA – OPERE DI COMPLETAMENTO”, e precisamente i lavori descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 (due).
Atteso che i lavori in appalto sono di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, al fine di evidenziare la natura, sono state individuate le seguenti categorie di lavorazioni che potranno essere indicate nel Certificato di Esecuzione Lavori:
Categoria OG3 - € 93.200,00 - Incidenza manodopera 21,27%.
2. L’affidamento dei lavori in oggetto comprende le attività elencate nell’art.
1 comma 53 della Legge 6.11.2012 n. 190 e precisamente:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri
3. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.
Articolo 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:
- capitolato speciale d’appalto, parte normativa, a firma del progettista dei lavori;
- sottoelencati elaborati grafici e sottoelencate relazioni:
• Tavola 1 Planimetria Inquadramento Territoriale;
• Tavola 2 Sezione Tipo;
• Relazione Tecnica;
- computo metrico estimativo;
- cronoprogramma;
XX
XX
- polizze di garanzia di cui ai successivi articoli e ;
- capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto;
qualora ci siano
- piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento presentate
dall'Impresa appaltatrice;
- piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa appaltatrice e relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo in copia
informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs
7 marzo 2005, n. 82, sono allegati al presente contratto.
I restanti documenti elencati ai commi che precedono, seppur non materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti, vengono dalle stesse sottoscritti mediante apposizione di firma autografa e conservati in atti.
Articolo 3 – AMMONTARE XXXX'XXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXX)
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro (Euro al
netto dell’I.V.A.di cui Euro per lavori, Euro
XXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXX
per oneri relativi agli adempimenti connessi alle misure di
sicurezza, Euro
per economie e Euro
per
XXXXX.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, il presente contratto è stipulato a misura per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco prezzi unitari”; essi sono applicabili alle singole
quantità eseguite.
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI
1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato e pertanto l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere i lavori in argomento secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati progettuali con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.
2. La Provincia, come sopra rappresentata, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall’articolo 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell’articolo 100 del summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto dall’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa appaltatrice può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Le eventuali integrazioni accolte non danno diritto ad alcuna modifica od adeguamento dei prezzi contrattuali.
3. L'Impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti ai piani di sicurezza ogni qual volta mutino le condizioni del cantiere od i processi
lavorativi utilizzati.
Articolo 5 – TERMINI PER L'INIZIO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
In caso di consegna nelle more della stipula
1. I lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’Impresa appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall’art. 5 comma 4 del DM del 7 marzo 2018 n. 49.
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 i lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del presente contratto come
da verbale di consegna in data XX XXXXXXX XXXX.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 100 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.
3. I lavori possono essere sospesi nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dall’art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 nonché di quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato Speciale D’appalto. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione e il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa
dei lavori, come previsto dall’art. 10 del DM del 7 marzo 2018 n 49.
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’esecutore ha diritto ad un risarcimento quantificato, come previsto dall’art. 10 comma 2 del DM del 7 marzo 208 n.49, sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Articolo 6 – PENALI IN CASO DI RITARDO
1. L'Impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei
lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. L’importo massimo della penale non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la Provincia, di risolvere il contratto con le modalità di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 7 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL DEL CORRISPETTIVO
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1.664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
1. All’Impresa appaltatrice è dovuta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, un’anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia, rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle schede tecniche 1.3 e 1.3.1, allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.3 e 1.3.1 allegati al predetto decreto.
2. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera
ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri di sicurezza raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma seguente, un importo non inferiore al 50% dell’importo contrattuale al I° S.A.L., un importo non inferiore al 90% dell’importo contrattuale al II° S.A.L., il residuo sarà liquidato in sede di liquidazione dello stato finale. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento da emettersi entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione di ogni S.A.L..
3. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.L.vo 18.04.2016 n. 50 sull’importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, compresa la cassa edile.
4. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la garanzia può essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle schede tecniche 1.4 e 1.4.1, allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 allegati al predetto decreto, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli inadempimenti dell'Impresa appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.
6. I pagamenti verranno effettuati dalla Provincia previa presentazione di
apposite fatture in formato elettronico.
7. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Provincia eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
8. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente
appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) XXXXXXXXX, C.U.P. (Codice Unico di Progetto) G11B12000260003.
9. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Provincia di Forlì- Cesena, C.F. 80001550401, Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale, Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxx (XX) - XX e devono riportare l’indicazione dei seguenti elementi:
- il Codice Univoco Ufficio della Provincia di Forlì-Cesena: UF4BWM;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed il C.U.P. (Codice Unico di Progetto);
- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo;
- la dicitura: scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).
10.Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo dei certificati di pagamento è operata la trattenuta necessaria per recuperare gradualmente la stessa secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.
Articolo 9 – REGOLARE ESECUZIONE – GRATUITA MANUTENZIONE
1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ed è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Provincia; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1.669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
Articolo 10 – RISERVE E CONTROVERSIE
1. Qualora sorgessero contestazioni fra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il
responsabile del procedimento promuoverà l’accordo xxxxxxx nei casi previsti dall’articolo 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nell’ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì.
4. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili, nei modi e nei tempi previsti dal DM del 7 marzo 2018 n. 49.
Articolo 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Provincia si riserva l’espressa facoltà di risolvere il contratto nei casi e nei modi previsti dall'art. 108, del summenzionato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dall'articolo 11 e 28 del capitolato speciale d'appalto nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili.
3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come
interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
4. L'impresa appaltatrice, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura di Forlì-Cesena.
Articolo 12 – RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
1. La Provincia restituisce all'Impresa appaltatrice la cauzione provvisoria presentata in sede di gara secondo quanto previsto dall’articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. E’ ammessa la cessione del corrispettivo d’appalto nel rispetto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nell'ipotesi di cessione del corrispettivo dell'appalto i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il C.I.G. (codice identificativo gara) e C.U.P. (codice unico di progetto) e ad anticipare i pagamenti all’Impresa appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra la Provincia ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 105, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere alla Provincia, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa appaltatrice e dei subappaltatori.
2. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo:
a) a dimostrare a qualsiasi richiesta della Provincia, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;
b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. L'impresa appaltatrice si obbliga al
rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.
3. L'Impresa appaltatrice è responsabile nel rapporto intercorrente con la Provincia e per essa con il Dirigente stipulante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all' articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 15 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI
1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4780/14 del 21/1/2014.
2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di
comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Xxxxxx ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.
3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.
Articolo 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
1. Le Parti danno atto che è stata acquisita la certificazione rilasciata dalla
XXXXXXXXX
Regione Agenzia Regionale del Lavoro – Xxxxxxx
XXXXXX
XXXXXXXXX
Collocamento Mirato in data , protocollo n. ,
dalla quale risulta l'ottemperanza dell'Impresa appaltatrice alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Articolo 17 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno,
XXXXXXX
dell’importo di Euro
XX XXXXX XXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
presenta la garanzia fideiussoria n. rilasciata da
in data (Euro
XXXXXXX) pari al XX% dell’importo contrattuale dei lavori.
In caso di riduzione della polizza
XX%
2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del rispetto a quanto
previsto essendo l'Impresa appaltatrice in possesso della certificazione di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
OPPURE
2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto rientrando l'Impresa appaltatrice nella categoria delle micro imprese oppure piccole imprese oppure medie imprese.
3. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall’articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dagli schemi tipo 1.2 e
1.2.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 e verrà svincolata ai sensi di legge.
4. L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.
Articolo 18 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tale scopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato la polizza assicurativa n.
XX
XXXXXXX xxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXXXXXXX in data
XXXXXX XXXX. Tale polizza copre i danni di esecuzione e responsabilità civile terzi con i massimali previsti dal capitolato speciale d'appalto.
Articolo 19 – SUBAPPALTO
Nel caso in cui non siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da
subappaltare
1. Si dà atto che in sede di offerta l'Impresa appaltatrice non ha indicato alcuna lavorazione da subappaltare; il subappalto non è pertanto ammesso.
Nel caso in cui siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da
subappaltare
1. Sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 30 dell'importo contrattuale, delle seguenti lavorazioni: XXXXXXXXXXXXXXXX a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d’appalto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l’azione di risarcimento di ulteriori danni.
Nel caso in cui sia stata indicata in gara la terna dei subappaltatori occorre
inserire il seguente periodo
I subappaltatori che eseguono le attività di cui all’art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 devono essere designati nell'ambito della terna indicata in sede di gara.
2. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
3. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.
4. Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell’importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Nei casi diversi di cui al precedente comma 4 la Provincia procederà al pagamento dell’Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di comunicare alla Provincia, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, il nome del
sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o
Inserire se pertinente
fornitura. I contratti relativi alle prestazioni di cui al
comma 3, lett. C-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono stati depositati preso la stazione appaltante prima delle stipula del presente contratto.
7. La Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge
13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20 – DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE
1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge
XXXXXXXXX
XXXXXXX
domicilio presso , Via .
Articolo 21 – SICUREZZA E RISERVATEZZA
1. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della
Provincia.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presene contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Impresa appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Provincia per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Impresa appaltatrice può utilizzare, nell'esecuzione del contratto di appalto, cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate solo previa autorizzazione della Provincia.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando da parte dell'Impresa appaltatrice il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Provincia attinente le procedure adottate dall'Impresa appaltatrice in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. L'Impresa appaltatrice non potrà conservare copia di dati e programmi della Provincia, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Provincia.
Articolo 22 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
- D.M. 7 marzo 20128, 49;
- Linee guida X.X.XX.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 216 e dell’art. 217, comma 1, lettera u) del suddetto X.Xxx. 18 aprile 2016 n. 50;
- in subordine alle disposizioni del Codice Civile.
Articolo 23 – REGISTRAZIONE FISCALE
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A..
Articolo 24 – IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati sulla sua copia conforme e sul cronoprogramma che ammonta a Euro XXXXXXX (Euro XXXXXXX) ed è assunta dall’impresa appaltatrice attraverso versamento effettuato in data
tramite l'utilizzo del modello F23.
2. Si allegano al presente contratto:
1) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del capitolato speciale d'appalto;
2) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del computo metrico estimativo;
IL DIRIGENTE
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(Ing. XXXXXX)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE (Sig. XXXXXXX)