CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOSTRADE E TRAFORI
ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOSTRADE E TRAFORI
- SETTORE TRASPORTI -
Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”, della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l’individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell’ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l’entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.
Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti con contratto: a tempo indeterminato, a causa mista, a tempo determinato della
durata di almeno 3 mesi nell’arco dell’anno solare.
Contribuzione
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.
CONTRIBUTO (1) | QUOTA TFR MATURANDO | ||
A CARICO LAVORATORE (2) | A CARICO DATORE DI LAVORO(4) | ||
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993 | 1 %(3) | 3,0 %(3) | 1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (5) |
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 | 6,91% (100% del TFR) |
(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, contingenza, aumenti anzianità, edr, eventuali superminimo e “ad personam”.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all’adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) Nel caso in cui il lavoratore versi un contributo pari al 2%, il datore di lavoro effettuerà un versamento pari al 4%.
(4) Originariamente erano state fissate le seguenti misure percentuali: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’azienda. Con l’Accordo di rinnovo contrattuale del 1° agosto 2013 la quota della contribuzione al Fondo a carico dell'Azienda aumenta dello 0,50% dal 1° luglio 2014 e di un ulteriore 0,50% dal 1°dicembre 2015. Con l’Accordo di rinnovo del CCNL del 29 luglio 2016 la quota della contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro aumenta dello 0,50% dal 1° gennaio 2017. Con l’accordo di rinnovo del CCNL del 16 dicembre 2019 la quota della contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro aumenta dello 0,50% dal 1° giugno 2021 e di un ulteriore 0,50% dal 1° giugno 2022.
(5) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l’aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso di TFR
maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
Nota Informativa – Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente pag. 1