CAPITOLATO D’APPALTO
CAPITOLATO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CIG 7651724266
INDICE
ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO ART. 2) DURATA DELL'AFFIDAMENTO
ART. 3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CONDIZIONI GENERALI ART. 4) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 5) REMUNERAZIONE DELL'INCARICO ART. 6) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI ART. 7) COPERTURA ASSICURATIVA
ART. 8) ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI ART. 9) SUBAPPALTO
ART. 9 bis) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO ART. 10) RISARCIMENTO DANNI
ART. 11) PENALI
ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 13) CONTROVERSIE CONTRATTUALI ART. 14) SPESE CONTRATTUALI
ART. 15) TUTELA DELLA PRIVACY ART. 16) NORME FINALI
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell’Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito definito Ente e /o ONA) consistente, prevalentemente ma non esclusivamente, nell’indirizzare l’Ente nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell’assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione.
In particolare, i compiti del Broker consisteranno in:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’Ente è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell’Ente;
c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed, in particolare, nella predisposizione di capitolati, bandi ed altri atti di gara da utilizzarsi per l’espletamento dell’appalto, fermo restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell’Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
e) esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell’Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
g) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell’Ente avverrà alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT );
h) verifica della puntualità dei premi, riscossione degli stessi e successiva trasmissione alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all’Ente la continuità della copertura assicurativa;
i) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri relazionando l'Ente;
j) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;
k) interventi formativi sul personale dell’Ente addetto ai servizi assicurativi e ad altri servizi eventualmente coinvolti;
l) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso delle attività dell’Ente;
m) rapporto trimestrale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.
L’elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell’Ente in relazione alla gestione dei contratti assicurativi del medesimo.
Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all’art. 1176 del c.c.
Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell’Ente né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.
I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell' Ente .
ART. 2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO
La durata dell'affidamento è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di avvio del servizio, che sarà attestata da apposito verbale sottoscritto tra le parti.
L’Ente si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Alla scadenza dei tre anni l'Impresa affidataria, su richiesta dell'Ente, si obbliga a proseguire il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
La durata dell'affidamento non è in alcun modo collegata alla durata delle polizze assicurative pertanto l'incarico del Broker avrà termine alla naturale scadenza contrattuale o alla scadenza dell'eventuale proroga, indipendentemente dal termine di scadenza delle polizze sottoscritte.
Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CONDIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non specificato nel presente atto, il servizio s’intende vincolato all’osservanza di tutto quanto previsto:
- dal X.X. 00/00/0000 n. 2440 “Legge sulla Contabilità Generale dello Stato” e di cui al X.X. 00.0.0000 n. 827 e s.m.i. “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- Legge 4 agosto 2016 n. 163 di riforma della contabilità pubblica;
- dal D.Lgs. 50/2016 (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dal D.Lgs. n. 56/2017 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- dal D.Lgs. n. 07.092005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e s.m.i., nonché dal relativo Regolamento attuativo;
- dal Codice Civile, dagli artt. 1882 a 1932;
- dalla legge 24.12.1960 n. 990 e s.m.i., dal Codice delle Assicurazioni private, in quanto compatibili;
- dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato;
- determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 A.V.C.P.
- determinazione n. 618 del 8 giugno 2016 A.N.A.C.
Art. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
Il Broker per l’espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l’Ente, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell’incarico.
A tal fine il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà proporre un referente per l’Ente che sarà il “Responsabile del servizio” e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato in numero adeguato. Tali figure professionali saranno quelle proposte dal Broker e valutate e approvate dall'Ente il quale si riserva la facoltà di chiedere l'eventuale sostituzione del personale indicato.
Art. 5 – REMUNERAZIONE DELL’INCARICO
Il servizio di brokeraggio di cui all’art. 1 non comporterà alcun onere finanziario a carico dell’Ente in quanto sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione ( punto 4.2 lett. b della determina n. 2 del 13.03.2013 A.V.C.P.).
Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Nell’ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto dell’Ente nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Ente.
Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all’originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D. Lgs. 209/2005, con
massimale non inferiore a € 5.650.000,00 (euro cinquemilioniseicentocinquantamila/00) – art. 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i.
Art. 8 – ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI
Tutti gli obblighi e oneri necessari per l’espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker.
Art. 9 – SUBAPPALTO
Nell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, alla Società di brokeraggio è consentito il subappalto alle condizioni previste nell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il relativo contratto di sub- appalto, previa verifica amministrativa dell'Ente, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme (art. 106, co.13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e consegnato all'Ente almeno 20 gg. prima dell'inizio delle prestazioni professionali.
In caso di inadempimento da parte della Società di brokeraggio affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, l’Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto.
Art. 9 bis - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO
E’ vietata alla Società di brokeraggio affidataria la cessione, anche parziale, del presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.
E’ fatto altresì divieto per la Società di brokeraggio affidataria di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto fatto salvo quanto previsto dal d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cessione dei crediti, se autorizzata dall’Ente, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme (art. 106, co.13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L’eventuale richiesta di autorizzazione dovrà essere formalizzata a cura della Società di brokeraggio affidataria.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo da parte della Società di brokeraggio affidataria, l’Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto.
Art. 10 - RISARCIMENTO DANNI
Oltre alle ipotesi di cui ai precedenti articoli, l’Ente avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone il cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella sezione E ( art. 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.).
Art. 11 – PENALI
Saranno applicate le penali di cui all'art. 000 xxx xxx Xxxxxx, xx xxxxxx giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% di detto ammontare.
Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di reiterate inadempienze è riservata all’Ente la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Art. 13 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI
Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e l'applicazione del contratto di affidamento del servizio di Xxxxxxxxxxx assicurativo dovranno essere, per quanto possibile, composte mediante accordo bonario tra le parti ai sensi dell'art. 206 e dell'art. 205 in quanto compatibile del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, le parti contraenti pattuiscono che, ai sensi dell’art. 28 cpc, il foro elettivo competente, è quello di Roma.
Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI.
Sono a carico della ditta aggiudicataria:
a. tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio;
b. i rischi connessi all’esecuzione del servizio;
c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto che dovranno essere versate sul cap. 16 –
Recuperi e rimborsi diversi – del Bilancio dell'Ente.
Art. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY.
Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10.08.2018, si precisa quanto segue:
1. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Ente;
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
3. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dall' Ente aggiudicatore in base alla vigente normativa;
4. il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
5. per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
6. restano ferme le disposizioni previste dalla legge 241/90.
Art. 16 - NORME FINALI.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
Il Presidente Cons. Xxxxxxx Xxxxxxx
(ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI)