PROVINCIA DI CATANIA
COMUNE DI MASCALUCIA
PROVINCIA DI CATANIA
Area Urbanistica
Servizio Igiene Pubblica e Ciclo Integrato dei Rifiuti
“Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana, in funzione della raccolta
differenziata dei rifiuti”.
Approvato con delibera di C.C. n.° 79 del 06/07/2016
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN D I C E
ARTICOLO 1: oggetto del regolamento ARTICOLO 2: classificazione dei rifiuti
ARTICOLO 3: attività e competenze del Comune e della ditta affidataria del servizio ARTICOLO 4:modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti
ARTICOLO 5:conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati ARTICOLO 6: norme relative ai cassonetti collocati in area pubblica
ARTICOLO 7: conferimento dei rifiuti ingombranti e di pneumatici ARTICOLO 8: conferimento dei beni durevoli
ARTICOLO 9: conferimento dei rifiuti pericolosi ARTICOLO 10: conferimento dei rifiuti organici umidi ARTICOLO 11: conferimento dei rifiuti urbani vegetali
ARTICOLO 12: conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ARTICOLO 13: raccolta differenziata
ARTICOLO 14: raccolta porta a porta ARTICOLO 15: il compostaggio domestico
ARTICOLO 16: conferimento dei rifiuti speciali assimilati e non assimilati
ARTICOLO 17: produzione di rifiuti speciali no assimilati agli urbani . riduzione superficiaria ARTICOLO 18: riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo in modo autonomo ARTICOLO 19: riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
ARTICOLO 20: riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche ARTICOLO 21: riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive ARTICOLO 22: cumulo di riduzioni
ARTICOLO 23: modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ARTICOLO 24: smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati
ARTICOLO 25: servizi vari di pulizia a carico della ditta affidataria ARTICOLO 26: cestini portarifiuti
ARTICOLO 27: divieto di imbrattamento del suolo pubblico ARTICOLO 28: pulizia dei fabbricati e delle aree contigue ARTICOLO 29: pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti ARTICOLO 30: pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
ARTICOLO 31: pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
ARTICOLO 32: pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche ARTICOLO 33: attività di volantinaggio
ARTICOLO 34: attività di carico e scarico di merci e materiali ARTICOLO 35: pozzetti stradali e fontane
ARTICOLO 36: carogne di animali ARTICOLO 37: conduzione di animali ARTICOLO 38: cantieri edili
ARTICOLO 39: veicoli a motore, rimorchi e simili ARTICOLO 40: rifiuti inerti
ARTICOLO 41: divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti
ARTICOLO 42: divieto d’imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche ARTICOLO 43: sgombero della neve
ARTICOLO 44: manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità ARTICOLO 45: sanzioni
ARTICOLO 46: disposizione finale
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall’Art.184 e dall’art. 198 del D.Lgs.152/2006 e dall’Art. 4 della L.R. 9/2010, nei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della SRR Catania Area Metropolitana che agiscono in forma singola o associata, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, la raccolta differenziata, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
Articolo 2
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
La classificazione che si intende porre in essere nel presente regolamento è quella prevista nell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente riportata.
Articolo 3
ATTIVITA’ E COMPETENZE DEL COMUNE E DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO
La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di autostrade e tangenziali, sulle scale di accesso ai trasporti sotterranei, fino ai cancelli d'ingresso e sottopassi pubblici, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.
La Ditta Affidataria, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal contratto di servizio, provvede a:
• effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
• effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
• attuare il trasporto dal luogo di conferimento/raccolta al luogo di smaltimento;
• realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.
I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell’ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.
Il Comune e la Ditta Affidataria nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore.
Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati e secondo il presente regolamento; in questo caso l’utente non domestico ha l’obbligo di provvedere anche allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa.
Articolo 4
MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia; l’Ordinanza Sindacale, in particolare, disciplina:
• modalità e orari di conferimento;
• frequenze minime garantite per la raccolta;
• caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.
Articolo 5
CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANINON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI
Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati di cui all’all. 1) mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica.
Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
• i rifiuti urbani ingombranti;
• i rifiuti pericolosi;
• i rifiuti speciali non assimilati;
• i rifiuti allo stato liquido;
• i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname ).
I sacchi a perdere devono:
• possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
• essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all’interno della proprietà, purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
• essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.
I contenitori rigidi posti in area privata devono:
• essere esposti per il servizio e ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
• essere puliti a cura dell’utente.
I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:
• essere posizionati a cura dalla Ditta Affidataria in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
• essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell’area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
E’ vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.
E’ vietato incendiare i rifiuti all’aperto.
Articolo 6
NORME RELATIVE AI CASSONETTI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA
La Ditta Affidataria provvede, per la raccolta dei rifiuti di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, da effettuarsi mediante cassonetti posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti:
• I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
• L’area dove vengono posizionati i cassonetti deve essere caratterizzata da segnaletica orizzontale perimetrale di colore giallo;
• I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria;
• Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali.
• La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della Ditta Affidataria gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.
Il numero di cassonetti che deve essere utilizzato per ogni postazione deve essere tale da consentire la perfetta chiusura di tutti i cassonetti.
E’ inoltre vietato l’abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.
In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere
previsti adeguati spazi per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dalla Ditta Affidataria in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.
Articolo 7
CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI
I rifiuti ingombranti ed i pneumatici scartati dall’utenza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
Il conferimento e l’asportazione devono avvenire:
• mediante consegna diretta da parte dell’utente negli appositi Centri di Raccolta;
• mediante conferimento nel giorno e nell’ora concordata con la ditta affidataria, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
Le specifiche modalità del conferimento e dell’asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dalla Ditta Affidataria.
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici deve essere gratuito per l’utenza domestica; per ciò che attiene alle utenze non domestiche dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei pneumatici tramite la stessa Ditta Affidataria, o ricorrendo ad altri operatori del settore previa stipula di apposita convenzione da trasmettere agli uffici comunali preposti al controllo o possono conferire presso i centri di raccolta a titolo oneroso ad un costo uguale al costo di conferimento in quel momento in vigore . Per ciò che attiene ai rifiuti ingombranti avranno la possibilità di conferirli tramite il pubblico servizio presso i centri di raccolta per un limite massimo di una tonnellata all’anno. In ogni caso, tutte le utenze non domestiche, nel mese di gennaio di ogni anno, dovranno provvedere alla trasmissione di copia dei formulari utilizzati per gli opportuni controlli.
Articolo 8
CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI
I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati o ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti alla Ditta Affidataria o presso i Centri di Raccolta, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7. Sono considerati beni durevoli i seguenti apparecchi:
• frigoriferi, surgelatori, congelatori;
• televisori;
• computers e relativi accessori;
• lavatrici e lavastoviglie;
• condizionatori d’aria;
• tutti i prodotti in genere classificati RAEE
Articolo 9
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
I rifiuti urbani pericolosi (RUP) assimilati agli urbani, provenienti da utenza domestica devono essere raccolti dalla Ditta Affidataria, che può ricorrere anche ad altri operatori del settore autorizzati.
I rifiuti pericolosi non assimilati agli urbani, provenienti da utenza domestica devono essere raccolti o dalla Ditta Affidataria ovvero da altri operatori del settore autorizzati, con oneri a carico dei medesimi utenti.
I rifiuti pericolosi provenienti da utenze non domestiche enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite la Ditta Affidataria o ricorrendo ad altri operatori del settore previa specifica convenzione con oneri a carico delle medesime utenze non domestiche.
Articolo 10
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI
Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
Le modalità e i tempi per l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita ordinanza sindacale.
I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi compostabili o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze di cui al precedente punto 1.
Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.
Articolo 11
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI
I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori, devono essere smaltiti nei seguenti modi:
• mediante conferimento nei contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
• presso i centri di raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui
in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione, per una quantità limitata solo alla produzione del proprio nucleo familiare.
• per ciò che attiene agli enti pubblici, il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta per una quantità illimitata;
• per ciò che attiene alle utenze non domestiche il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta a titolo gratuito fino a una tonn/anno e per le quantità eccedenti a titolo oneroso ad un costo uguale al costo di conferimento in quel momento in vigore .
Articolo 12
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONIED ESTUMULAZIONI
I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
Articolo 13
RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’Amministrazione Comunale, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero e riciclo di materiali; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.
Il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento di tali materiali fra i materiali indifferenziati.
La Ditta Affidataria del servizio, previa autorizzazione comunale, può attivare in forma sperimentale, in una parte o in tutto il territorio comunale, per categorie di produttori o per tutti i produttori residenti, forme di raccolta differenziata, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento.
Articolo 14
LA RACCOLTA PORTA A PORTA
Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/x xxxxxxxxx colorati specifici, ma sufficientemente trasparenti opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materiali
da conferire. Il ritiro avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte interna della recinzione ovvero in mancanza di tale recinzione lungo il marciapiede o la strada. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell’utenza stessa assegnataria della dotazione. L’utenza ha l’obbligo di esporre all’esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, negli spazi assegnati ed individuati dal Comune in accordo con la Ditta Affidataria, negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere/contenitori rigidi), chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il contenuto dei sacchetti fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sarà l’addetto della raccolta a pulire la zona interessata. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive gli appositi contenitori dovranno rimanere all’interno della recinzione; tale area privata dovrà essere priva di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, ecc…) e a non più di tre metri dal suolo pubblico, consentendo in questo modo alla Ditta Affidataria del servizio di provvedere a svuotare i contenitori entrando nella proprietà privata. . Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sarà ritenuto necessario da parte della Ditta Affidataria in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito, a cura del gestore del servizio, un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l’attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.
Per le utenze servite con modalità "porta a porta" è facoltà della Ditta Affidataria non eseguire l'operazione di svuotamento, qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dalla Ditta Affidataria mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.
Articolo 15
IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il Comune, procede ad avviare campagne per incentivare il compostaggio domestico attraverso l’autosmaltimento anche con l’utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle
caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde). Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un’adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
A tutti gli utenti che provvederanno ad eseguire tale autosmaltimento sarà riconosciuta una riduzione del 40% della tariffa.
Articolo 16
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI
Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
• in appositi contenitori presso i Centri di Raccolta nel caso di limitatissime quantità;
• in contenitori riservati installati nelle aree interne all’insediamento del produttore stesso; la Ditta Affidataria o altra ditta autorizzata provvederà, alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente.
I rifiuti speciali non assimilati agli urbani, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite la Ditta Affidataria, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.
Articolo 17
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE
Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali prodotti nei locali/aree in cui l’attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
N. | Tipologia attività | % di riduzione |
1 | Carrozzerie, autofficina, elettrauto, gommisti | 40% |
2 | Attività industriali con capannone di produzione | 30% |
3 | Attività artigianali di produzione di beni specifici quali tipografie, lavanderie, tintorie, falegnamerie | 30% |
4 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 20% |
5 | Case di cura e riposo, Ambulatori medici e dentistici, Laboratori di analisi cliniche | 20% |
I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine del 31 Gennaio dell’anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilati prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero.
Articolo 18
RIDUZIONE PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
La quota di riduzione della tariffa, in misura pari a quanto riconosciuto dai consorzi di filiera, per i vari materiali, prodotti dalle attività interessate ed avviati al recupero è determinata, a consuntivo, viene concessa a condizione che risulti essere dimostrato l’avvio al recupero, ed in ogni caso, la riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% del tributo.
Al fine del calcolo della predetta quota, i titolari delle utenze interessate sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell’anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani ed destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. Al fine di ottenere la predetta agevolazione, le predette utenze devono dimostrare attraverso i FIR che hanno conferito in maniera autonoma anche la parte indifferenziabile del rifiuto.
E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere tutta la documentazione necessaria per eseguire un capillare controllo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione controllata, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
Articolo 19
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche, nelle seguenti ipotesi:
• abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzionedel 16%;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 16%;
• Fabbricati rurali ad uso abitativo : riduzione del 10%;
• Abitazioni tenute in via esclusiva da soggetti titolari di proprietà o di usufrutto, non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’ Estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, di fatto non locate o concesse in comodato d’uso gratuito: riduzione del 66%.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Articolo 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n.
147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della tariffa imputabile alle utenze domestiche.
Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente.
La riduzione da applicare alle utenze domestiche sarà pari al contributo previsto dai consorzi di filiera per i diversi materiali che verranno conferiti, in particolare:
• Carta 35,00 €/tonn
• Imballaggi in Cartone 100,00 €/tonn
• Imballaggi in Plastica 300,00 €/tonn
• Imballaggi in Vetro 30,00 €/tonn
• Imballaggi in Alluminio 420,00 €/tonn
• Imballaggi in Legno 5,00 €/tonn
• Imballaggi in Metallo 90,00 €/tonn
• Indumenti 50,00 €/tonn
In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della tassa dovuta.
Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo
Articolo 21
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
• l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
• le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
Articolo 22
CUMULO DI RIDUZIONI
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una), scelte tra quelle più favorevoli.
Articolo 23
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, allo scopo autorizzati, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.
I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d’orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
Articolo 24
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta avviene a cura della Ditta Affidataria presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, individuati dalla società d’ambito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 25
SERVIZI VARI DI PULIZIA A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA
Rientrano fra i compiti affidati alla Ditta Affidataria i seguenti servizi:
• pulizia della carreggiata, secondo i tempi e le modalità definite nel contratto di servizio, su chiamata dell’Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia, a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell’incidente;
• altri servizi affidati alla Ditta Affidataria con il contratto di servizio ovvero con ordinanza sindacale per motivi di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.
Articolo 26
CESTINI PORTARIFIUTI
Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la Ditta Affidataria o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
E’ vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli stabili. I trasgressori verranno multati con contravvenzione da 25 a 250 Euro.
E’ vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o
affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizi del Comune e della Ditta Affidataria.
Articolo 27
DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO
E’ vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere. I trasgressori verranno multati con contravvenzione da 25 a 250 Euro.
Articolo 28
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE
I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
Al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento della qualità della vita, il Comune promuove accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell’igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l’adozione delle vie, la sponsorizzazione, etc).
Articolo 29
PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti .
La raccolta deve avvenire nell’arco di tutto l’orario di apertura dell’esercizio. Il personale addetto all’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un’ora dall’orario di chiusura.
I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l’ingombro.
L’Amministrazione Comunale provvede ad informare la Ditta Affidataria, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l’espletamento delle manifestazioni in questione.
In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l’Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune e la Ditta Affidataria le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.
Articolo 30
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.
I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
Durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
Articolo 31
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse.
I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, alla Ditta Affidataria previa stipula di apposita convenzione, con oneri a totale carico degli occupanti.
Articolo 32
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLEAREE UTILIZZAT PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune e alla Ditta Affidataria, con un preavviso di sette giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell’autorizzazione comunale è subordinato i l preventivo pagamento al comune degli oneri necessari al pagamento della pulizia delle aree interessate ovvero nel caso in cui si voglia procedere a par proprio della pulizia bisogna comunicarlo anticipatamente in maniera tale che la ditta affidataria del servizio procederà solo al conferimento di tali materiali raccolti sempre con oneri a capo degli organizzatori.. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi. L’area deve risultare libera e pulita entro un’ora dal termine della manifestazione. Sono a carico dei promotori della manifestazione eventuali oneri straordinari sostenuti dalla Ditta Affidataria.
Articolo 33
ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO
Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è assolutamente vietato distribuire volantini per le
strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge. I trasgressori sono multati con contravvenzione da 25 a 250 Euro.
Articolo 34
ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.
In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dalla Ditta Affidataria, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario, oltre che una multa con contravvenzione da 25 a 250 euro..
Articolo 35
POZZETTI STRADALI E FONTANE
La Ditta Affidataria provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
E’ vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.
Articolo 36
CAROGNE DI ANIMALI
Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente, dalla normativa regionale o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.
Articolo 37
CONDUZIONE DI ANIMALI
Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.
Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).
Articolo 38 CANTIERI EDILI
Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l’area e a restituirla, al termine dell’occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
E’ inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
Articolo 39
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
E’ vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l’eventuale recupero di parti.
E’ vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
In caso di abbandono sarà cura della Ditta Affidataria provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.
Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.
Articolo 40 RIFIUTI INERTI
E’ vietato conferiremateriali provenienti da demolizioni,costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
Per le utenze domestiche Il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta per quantità non eccedenti una tonn/anno, il costo di conferimento per l’eccedenza a tale quantità sarà a carico dell’utente.
Per le utenze non domestiche il conferimento verrà eseguito direttamente presso piattaforme di conferimento autorizzate ovvero dalla ditta aggiudicataria del servizio, con oneri a carico dell’utente interessato.
Articolo 41
DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI
Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla
segnaletica stradale.
E’ vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
E’ altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi della Ditta Affidataria le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
Articolo 42
DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICAE MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE
E’ vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell’autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell’autore della violazione in solido con l’intestatario del messaggio.
Articolo 43
SGOMBERO DELLA NEVE
In caso di nevicate, qualora gli operatori ecologici non potessero svolgere regolarmente il servizio di raccolta, verranno impiegati per lo sgombero della neve dai marciapiedi o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di un metro antistante l’immobile.
E’ vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
Articolo 44
MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA’
Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
In caso di accertata inerzia la Ditta Affidataria provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.
Articolo 45 SANZIONI
Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito
amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni.
La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale.
I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi.
Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L.
La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A..
Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune.
In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006.
E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa.
In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata.
Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia.
Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti.
Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle
guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.
Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.
Articolo 46 DISPOSIZIONE FINALE
Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
Il presente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione del Consiglio Comunale.
VIOLAZIONE | SANZIONE (euro) | ||
Xxxxxx | Xxxxxxx | Ridotta | |
Conferimento di rifiuti senza documentazione di autorizzazione | 100,00 | 500,00 | 166,70 |
+ | + | + | |
presso il Centro di Raccolta Comunale (rif. art. 18) | addebito | addebito | addebito |
costo | costo | costo | |
smaltimento | smaltimento | smaltimento | |
Deposito di rifiuti fuori dall’area davanti del Centro di Raccolta | 100 | 500 | 166,70 |
Comunale o attorno ai contenitori di stoccaggio esistenti presso | |||
lo stesso. Conferimento errato di rifiuti presso il Centro di | |||
Raccolta Comunale, imputabile all’utente (rif. art. 20) | |||
Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta | 100 | 500 | 166,70 |
stradali, anche se in sacchetti chiusi. Conferimento di rifiuti nei | |||
contenitori di raccolta stradali differenti da quelli a cui sono | |||
destinati (rif. artt. 29 e 30) | |||
Mancato ritiro della chiave elettronica per il corretto | 50 | 500 | 100 |
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e organici (rif. art.30) |
Obbligo | di | pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei | 100 | 500 | 166,70 | |||
terreni non edificati di proprietà privata (rif. art. 53) | ||||||||
Obbligo | di | pulizia delle aree occupate da esercizi | pubblici, | 100 | 500 | 166,70 | ||
spettacoli viaggianti, manifestazioni (rif. art. 54) | ||||||||
Obbligo di pulizia nelle aree imbrattate dai trasporti di merci e | 100 | 500 | 166,70 | |||||
defissioni dei manifesti (rif. art. 55) | ||||||||
Introdurre rifiuti di qualsiasi genere | nelle caditoie stradali (rif. | 100 | 500 | 166,70 | ||||
art. 56) | ||||||||
Obblighi | di | pulizia | delle aree | interessate da | cantieri, | 100 | 500 | 166,70 |
quotidianamente ed alla cessazione delle attività (rif. art. 57) | ||||||||
Divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali | 100 | 500 | 166,70 | |||||
domestici. Obbligo di avere con sé la strumentazione | ||||||||
necessaria a perdere, consistente in paletta, contro xxxxxxx e | ||||||||
xxxxxxxxx, involucro o altro mezzo idoneo, per la raccolta e per | ||||||||
la pulizia delle defecazioni dei propri animali domestici (rif. art. | ||||||||
58) | ||||||||
Obbligo di pulizia del posteggio del mercato/posto vendita (rif. | 100 | 500 | 166,70 | |||||
art. 60) | ||||||||
Obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali (rif. art. 61) | 100 | 500 | 166,70 | |||||
Divieto di incendiare e bruciare i rifiuti. Conferimento al servizio | 100 | 500 | 166,70 | |||||
pubblico di raccolta di rifiuti prodotti presso locali e superfici | ||||||||
ubicate al di fuori del territorio del Comune di Mascalucia da parte | ||||||||
di soggetti non titolati a produrli sul territorio comunale, in | ||||||||
particolare ai non residenti nonché alle utenze che ivi non | ||||||||
esercitano un’attività economica (rif. art. 62) |
Abbandono di rifiuti nel territorio del Comune di Mascalucia. (rif. | 300 | 3000 | 600 | ||||
art. 62) | |||||||
Abbandono | di rifiuti | pericolosi nel | territorio del Comune | di | 600 | 6000 | 1200 |
Mascalucia. (rif. art. 62) |
Modello A
Comune di Mascalucia P.zza Xxxxxxxx xx Xxxxx snc Servizio Ecologia
Mascalucia (CT)
consegna a mezzo Fax nr. 095/0000000
oppure a mezzo mail: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Oggetto: delega al conferimento residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi.
Il/La sottoscritto/a 1 nato/a
Prov. il residente a Mascalucia Prov. CT in Via
n. codice fiscale codice utente tributario
delega:
la Ditta mezzo targato
C.F.
con
al conferimento presso il centro di raccolta comunale dei seguenti rifiuti riferiti a giardini, orti, aree piantumate di pertinenza della propria abitazione/azienda:
C.E.R. | Denominazione | Quantità stimata Kg |
20 02 01 | Sfalci e potature |
Dichiara di non aver corrisposto alla ditta incaricata alcun compenso per lo smaltimento delle proprie ramaglie.
Mascalucia lì
Firma
(del proprietario o del legale rappresentante)
1 Allegare fotocopia carta d’identità
Modello B
Comune di Mascalucia P.zza Xxxxxxxx xx Xxxxx snc Servizio Ecologia
Mascalcuia (CT)
consegna a mezzo Fax nr. 095/0000000
oppure a mezzo mail: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Oggetto: Conferimento di inerti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (un limite settimanale per utenza pari a 0,2 metri cubi o 200 kg).
Il/La sottoscritto/a nato/a
Prov. il residente a Mascalucia Prov. CT in Via
n. codice fiscale codice utente tributario
conferisce i seguenti rifiuti:
C.E.R. | Denominazione | Quantità stimata | |
Kg | |||
17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e | ||
ceramiche, purché non contenenti sostanze pericolose. | |||
17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione purché | ||
non contenenti mercurio, PCB (ad esempio sigillanti | |||
contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti | |||
PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori | |||
contenenti PCB) e sostanze pericolose in genere. |
Mascalucia lì
Firma
1 Allegare fotocopia carta d’identità
Modello C
Comune di Mascalucia P.zza Xxxxxxxx xx Xxxxx snc Servizio Ecologia
Mascalucia (CT)
consegna a mezzo Fax nr. 095/0000000
oppure a mezzo mail: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Oggetto: delega al conferimento di mobili e similari di tipo legnoso. Il/La sottoscritto/a 1 nato/a
Prov. il residente a Mascalucia Prov. CT in Via
n. codice fiscale codice utente tributario
delega:
la Ditta mezzo targato
C.F.
con
a conferire presso il Centro di raccolta comunale i seguenti materiali:
C.E.R. | Denominazione | Quantità stimata |
Kg | ||
Mobili e similari di tipo legnoso |
Dichiara di non aver corrisposto alla ditta incaricata alcun compenso per lo smaltimento del proprio mobilio /materiale legnoso.
Mascalucia lì
Firma
(del proprietario o del legale rappresentante)
2 1 Allegare fotocopia carta d’identità
ALLEGATO 1 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani
Tipologia rifiuti |
Rifiuti di carta, cartone e similari |
Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami e di vetro e cristallo |
Imballaggi primari |
Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata |
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili), purchè non contaminati da sostanze nocive o tossiche |
Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets |
Accoppiata di carta plastificata; carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili |
Frammenti e manufatti di vimini e sughero |
Paglia e prodotti di paglia |
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura |
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile |
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta |
Feltri e tessuti non tessuti |
Pelli e simil-pelle |
Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni |
Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali |
Materassi, imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili |
Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere |
Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) |
Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati |
Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe |
Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili |
Nastri abrasivi |
Cavi e materiale elettrico in genere |
Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purchè non contaminate da sostanze nocive |
Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffé, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di elementi deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili |
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale |
Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi |
Accessori per l’informatica |
Oli e grassi |
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: |
ALLEGATO A
Si precisa che l’elenco di cui sotto è stato redatto con riferimento ai codici (numerico e descrittivo) contenuti nel nuovo Elenco europeo rifiuti introdotto - con effetto dal 1° giugno 2015 - dalla Decisione della Commissione Europea 18-12-2014 n. 2014/955/UE).
Codice C.E.R. | Descrizione |
15 01 | imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta |
differenziata) | |
15 01 01 | imballaggi di carta e cartone |
15 01 02 | imballaggi di plastica |
15 01 03 | imballaggi in legno |
15 01 04 | imballaggi metallici |
15 01 05 | imballaggi compositi |
15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
15 01 07 | imballaggi di vetro |
15 01 09 | imballaggi in materia tessile |
20 01 | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) |
20 01 01 | carta e cartone |
20 01 02 | vetro |
20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 10 | abbigliamento |
20 01 11 | prodotti tessili |
20 01 25 | oli e grassi commestibili |
20 01 38 | legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 01 39 | plastica |
20 01 40 | metalli |
20 02 | rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
20 02 01 | rifiuti biodegradabili |
20 02 03 | altri rifiuti non biodegradabili |
20 03 | altri rifiuti urbani |
20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
20 03 02 | rifiuti dei mercati |
20 03 03 | residui della pulizia stradale |
20 03 07 | rifiuti ingombranti |
----------- | ------------------------------------------------------- |