REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DA PARTE DI DIPARTIMENTI DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI A DISPOSIZIONE DEI DIPARTIMENTI/CENTRI DI RICERCA E DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI...
D.R. n.1622/2018
Prot. n.0053240 del 22/06/2018
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DA PARTE DI DIPARTIMENTI DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI A DISPOSIZIONE DEI DIPARTIMENTI/CENTRI DI RICERCA E DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI PUBBLICI/PRIVATI/INTERNAZIONALI O IMPRESE
Art. 1 Oggetto
Ai sensi dell’art. 4, co. 3, della legge n. 210 del 3.7.1998 e facendo riferimento all’art. 18, co. 5 della legge n. 240 del 30.12.2010, il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione di borse di studio per attività di ricerca.
Le borse possono essere bandite dai Centri di spesa di Sapienza Università di Roma tramite:
- finanziamenti provenienti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati e/o imprese sulla base di specifiche convenzioni;
- fondi derivanti da progetti di ricerca, inclusi quelli a valere sul Bando di Ateneo ove previsto nelle Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti relativi al Bando stesso;
- finanziamenti derivanti da contratti, donazioni, senza oneri finanziari (d’ora in poi “accordi”) per l’Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Il presente Regolamento si applica, altresì, in quanto compatibile, ai fini dell’istituzione di borse di ricerca ricomprese in programmi di ricerca finanziati dall’Unione Europea.
Art.2 Requisiti per l’accesso
Le borse sono così classificate:
- borsa junior: è, senza limiti di cittadinanza, riservata al possessore di laurea triennale iscritto: a un corso di laurea magistrale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento; nonché al titolare di laurea magistrale o vecchio ordinamento. Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora compiuto 29 anni;
- borsa senior: è, senza limiti di cittadinanza, riservata allo studente dei corsi di dottorato di ricerca o all’iscritto a scuola di specializzazione nonché al titolare di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente (ie. diploma di
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
X.xx Xxxx Xxxx, 0 00000 Xxxx
T (x00) 00 00000
specializzazione). Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora compiuto 32 anni.
L’equivalenza sarà stabilita, anche riguardo ai titoli conseguiti all’estero e ai soli fini dell’assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.
Art. 3 Istituzione delle borse di studio per attività di ricerca
La borsa di studio per attività di ricerca sarà assegnata a seguito di un procedimento selettivo svolto da parte di un’apposita Commissione, secondo le modalità fissate nel bando e in funzione della tipologia di borsista da selezionare.
Il Responsabile scientifico delle attività di ricerca e dei relativi fondi, ai fini dell’istituzione di una borsa di studio, sottopone al Consiglio di Dipartimento/Giunta (se delegata), uno schema di bando, congruente con le finalità della ricerca, predisposto secondo il format allegato parte integrante del presente Regolamento.
Il bando deve indicare:
- il tema, l’oggetto e la finalità della ricerca;
- la tipologia di borsa bandita (junior o senior) e i relativi requisiti richiesti;
- la durata temporale della borsa e il suo importo, commisurato all’ammontare del finanziamento disponibile e nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento;
- la struttura presso la quale verrà svolta la ricerca;
- i fondi su cui andrà a gravare la borsa;
- il responsabile scientifico sotto la cui supervisione il borsista sarà chiamato a svolgere l’attività di ricerca.
Il bando deve indicare un macro settore concorsuale, ovvero un settore concorsuale ovvero uno o più settori scientifico disciplinari di riferimento nel cui ambito si svolgerà l’attività di ricerca.
Il Consiglio di Dipartimento/Giunta approva il bando in cui sono elencati i requisiti di accesso individuati tra quelli indicati nell’ articolo precedente.
Il bando per l’attribuzione di borse di studio per attività di ricerca, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento e validato dal Responsabile amministrativo Delegato per quanto attiene la copertura contabile, deve essere pubblicizzato sul sito web del Dipartimento e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ateneo.
Art. 4 Durata e ammontare delle borse
Nei limiti di vigenza dell’accordo sulla base del quale è bandita, la borsa non può avere una durata inferiore a 1 mese e superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, fino ad un massimo di 24 mesi.
L’importo annuale della borsa junior non può essere inferiore a 7.200 euro lordi l’anno e non può comunque superare l’importo annuale lordo della borsa erogata nell’ambito del dottorato di ricerca.
L’importo annuale della borsa senior non può essere inferiore all’importo annuo lordo erogato nell’ambito del dottorato di ricerca e non può comunque superare l’ammontare lordo annuo minimo previsto per gli assegni di ricerca.
Nel caso in cui i requisiti soggettivi venissero meno nel periodo della percezione della borsa, l’erogazione della stessa sarà immediatamente interrotta, con apposito provvedimento.
Art. 5 Incompatibilità
La borsa di ricerca non è compatibile con:
a. altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del borsista;
b. la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all’estero;
c. assegni di ricerca;
d. rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
e. attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l’ipotesi di cui al comma seguente.
I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all’Università in relazione alle attività svolte.
Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell’attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Art. 6 Selezione
I criteri di valutazione sono determinati dalla commissione, prima dell’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alla selezione.
Per le borse junior la valutazione complessiva viene espressa in quarantesimi e per le borse senior in cinquantesimi.
1. Borsista di tipo junior Totale punti attribuibili 40 di cui:
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post-laurea di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero);
- fino a 15 punti per eventuale colloquio.
Il candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.
2. Borsista di tipo senior Totale punti attribuibili 50 di cui:
- fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso unitario, vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
- fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva ottenuta;
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, attività di formazione conseguite in Italia o all’estero, master di primo livello, master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero);
- fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
a. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b. congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
- fino a10 punti per eventuale colloquio.
Il candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 21.
La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio ed essere resa nota prima dell’effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d’esame. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell’effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell’Ateneo ‘Amministrazione Trasparente’. Ai candidati ammessi verrà inoltre data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web del Dipartimento della data, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web di Dipartimento.
I candidati stranieri o italiani residenti all’estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, potranno sostenere il colloquio (se previsto dal bando di concorso) anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l’accertamento dell’identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.
Art. 7 Modalità di assegnazione - Commissione esaminatrice
Il procedimento selettivo di cui ai precedenti articoli è effettuato da una Commissione esaminatrice. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento che emette il bando ed è così composta:
- Responsabile scientifico dell’attività di ricerca e dei relativi fondi, o suo delegato (ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento);
- due docenti designati dalla Giunta/Consiglio di Dipartimento.
Gli Atti vengono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. A seguito poi della verifica della regolarità degli aspetti amministrativi da parte del Responsabile del Procedimento, gli Atti vengono pubblicati sia sul sito web del Dipartimento sia sul sito dell’Ateneo “Amministrazione Trasparente”, firmati dal Direttore del Dipartimento e validati dal Responsabile amministrativo Delegato per quanto attiene la copertura contabile.
Il candidato vincitore viene informato per posta elettronica della data di decorrenza della borsa e della durata.
Nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell’attribuzione della borsa di studio, l’assegnatario deve far pervenire per posta elettronica la dichiarazione di accettazione al Dipartimento che ha bandito, pena decadenza.
In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di studio per attività di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.
Art. 8 Diritti e doveri dei borsisti
I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.
I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati, nonché il codice etico di Ateneo.
Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull’attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento.
Art. 9 Sospensione, Revoca o Recesso
L’attività di ricerca deve osservare il periodo di sospensione obbligatoria maternità. In tal caso, si applicano, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007.
L’attività di ricerca può, inoltre, essere sospesa per malattia grave, debitamente certificata.
I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di studio, previo accordo con il docente responsabile dell’attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa di studio viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Qualora il titolare della borsa di studio non prosegua regolarmente l’attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della stessa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento.
Il titolare della borsa di studio ha facoltà di rinunziare alla stessa dandone comunicazione al Dipartimento con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.
Art. 10 Disposizioni in materia assicurativa
Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca o dalla convenzione.
Art. 11 Disposizioni in materia fiscale e previdenziale
Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall’imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa- e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.
Art. 12 Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti
Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva dell’Università.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d’autore e fatto salvo il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l’invenzione di essere riconosciuti inventori, l’Università è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.
Per qualunque altra disposizione in materia di titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Brevetti dell’Ateneo.
Art. 13 Decorrenza del Regolamento
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.