Indice
“Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento”
Copia conforme alle Norme Contrattuali depositate presso il Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in Xxx Xxxxxxxx, 0, 00000 – Xxxxxx, con Atto di Deposito del 22 dicembre
2014, repertorio n° 10.854 e raccolta n°2.850.
Indice
Capitolo 1 - Sezione 1: Norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e i servizi connessi pag. 3
Capitolo 1 - Sezione 2: Norme che regolano i servizi di incasso o di
accettazione degli effetti, documenti od
assegni sull’Italia e sull’estero pag. 14
Capitolo 1 - Sezione 3: Norme che disciplinano i servizi di pagamento
regolati in conto corrente pag. 18
Capitolo 1 - Sezione 4A: Norme che regolano i servizi BANCOMAT e
PagoBANCOMAT, MAESTRO e FASTPAY pag. 30
Capitolo 1 - Sezione 4B: Norme che regolano il servizio db Self – Banking pag. 36
Capitolo 2 - Sezione 1: Norme per i depositi a custodia ed
amministrazione di strumenti finanziari pag. 39
Capitolo 2 - Sezione 2: Norme del contratto di collocamento, negoziazione,
esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari e
consulenza in materia di investimenti pag. 46
Capitolo 3 - Sezione 1: Norme che regolano il Servizio
db Interactive pag. 72
Capitolo 4 - Sezione 1: Norme che regolano il servizio di domiciliazione
della corrispondenza presso la succursale
della Banca pag. 77
Capitolo 5 – Sezione 1: Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali) pag. 78
I rapporti tra la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “Banca”) ed il cliente (di seguito “Cliente”) relativi al conto corrente, ai servizi aggiuntivi, alle operazioni di pagamento, al deposito di strumenti finanziari e alla prestazione di servizi di investimento sono regolati, oltre che dalle leggi, dalle norme contrattuali che seguono.
Capitolo 1 - Sezione 1
NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI
CONNESSI
Art. l - Il Cliente deve depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca e deve precisare per iscritto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole i limiti eventuali dei poteri loro accordati. Il Cliente ed i soggetti autorizzati a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria firma in forma grafica corrispondente a quella depositata, ovvero - previo accordo con la Banca - nelle forme consentite dalle vigenti leggi (es.: firma digitale). Resta fermo, comunque, quanto previsto dalle norme che regolano il Servizio db Interactive.
Se il Cliente per formulare la proposta di questo contratto intende sottoscrivere il modulo di apertura del conto corrente e attivazione prodotti/servizi aggiuntivi (di seguito, “Modulo di Apertura del Conto Corrente”) tramite l’apposizione della firma grafometrica, la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca (di seguito, “Firma Grafometrica”) su supporto durevole, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l’utilizzo del relativo servizio e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all’utilizzo della Firma Grafometrica.
Se il Cliente intende sottoscrivere il Modulo di Apertura del Conto Corrente tramite la Firma Grafometrica, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli
- relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con la Firma Grafometrica soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. “Codice dell’Amministrazione Digitale”).
Se il Cliente intende sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti tramite la Firma Grafometrica, il Cliente prende atto che è necessario sottoscrivere il contratto relativo al servizio “My Documents” per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.
In caso di utilizzo di Firma Grafometrica da parte del Cliente, questo contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il Cliente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve questo contratto comprensivo delle condizioni generali e del Modulo di Apertura del Conto Corrente che su richiesta del Cliente viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) il Cliente dopo aver letto, esaminato ed approvato questo contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Grafometrica sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al Modulo di Apertura del Conto Corrente; c) successivamente, il Cliente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e presta il consenso per il trattamento dei dati personali, apponendo a seguire una seconda e terza sottoscrizione mediante Firma Grafometrica; d) la Banca procede con la consegna al Cliente di un esemplare di questo contratto su supporto durevole mediante il servizio My Documents o, se il Cliente lo richiede, anche su supporto cartaceo; e) il Cliente avrà a disposizione il contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica.
La Banca metterà a disposizione del Cliente su supporto durevole una comunicazione di conferma di attivazione, sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della Banca munito dei necessari poteri, mediante il servizio My Documents o, su eventuale richiesta del cliente, trasmetterà la comunicazione su supporto cartaceo all’indirizzo di domiciliazione della corrispondenza.
La Banca offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere con Firma Grafometrica i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli – relativi alla modulistica e alle disposizioni impartite in esecuzione di questo contratto. Il Cliente ha la facoltà di avvalersi della Firma Grafometrica secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto relativo al servizio di Firma Grafometrica. A tal fine, in questo contratto, se si indica la facoltà o l’obbligo per il Cliente di trasmettere una comunicazione per iscritto o di rilasciare una dichiarazione scritta, tale facoltà potrà essere esercitata o tale obbligo potrà essere adempiuto anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – relativo al modulo della comunicazione o della dichiarazione della Banca (ove predisposto).
Il Cliente avrà a disposizione tutti i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - sottoscritti con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica nel corso del rapporto.
Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti questo contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.
Il Cliente deve comunicare alla succursale della Banca presso la quale è acceso il rapporto a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure lettera semplice presentata direttamente alla predetta succursale le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate. Allo stesso modo le persone autorizzate dovranno comunicare le loro rinunce. Revoche, modifiche e rinunce non potranno comunque essere fatte valere nei confronti della Banca finché non è trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa apporti le necessarie registrazioni. Tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa comunicazione. Stesso obbligo di comunicazione alla Banca sussiste anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese pubbliche.
Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 2 - L’invio di lettere e di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e/o comunicazione della Banca - anche relativi sia a queste condizioni contrattuali sia a quelle economiche riportate nel documento di sintesi del conto corrente che costituisce il frontespizio di questo contratto di conto corrente (di seguito “Documento di Sintesi del Conto Corrente”) - saranno effettuati al Cliente con pieno effetto:
all'indirizzo indicato nel Modulo di Apertura del Conto Corrente, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio, oppure all’altro indirizzo comunicato successivamente per iscritto dal Cliente alla Banca,
o alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto di conto corrente, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”.
Per l’inoltro della comunicazione del preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, previsto dall’art. 9 bis della legge n. 386/1990 così come successivamente modificato e/o integrato, il Cliente dichiara di eleggere domicilio (ai sensi dell’art. 9 ter della legge citata)
all’indirizzo esclusivamente postale indicato nel Modulo di Apertura del Conto Corrente, oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto.
Art. 3 - Le disposizioni del conto corrente tramite assegni si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca dietro addebito del relativo costo. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. Legge Assegni) così come successivamente integrato e/o modificato.
I moduli di assegno sono consegnati personalmente al Cliente o al delegato preventivamente designato dal Cliente stesso, salvo che non sia richiesto, con oneri a carico del Cliente, l’invio tramite il servizio postale all’indirizzo indicato dal Cliente o, in mancanza di tale indicazione, a quello di cui all’art. 2, comma 1.
Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta, ed è responsabile di ogni dannosa conseguenza che deriva dalla eventuale perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo o illecito dei moduli stessi. In caso di smarrimento, distruzione o furto degli assegni, sia con riferimento ai titoli in bianco che a quelli emessi, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca mediante dichiarazione scritta presentata alla succursale della Banca ove è intrattenuto il rapporto ovvero mediante raccomandata, telegramma, telex, telefax, e presentare alla Banca entro tre giorni copia della denuncia presentata alle competenti Autorità. Durante questo periodo la Banca è completamente sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali pagamenti di assegni nel frattempo effettuati. Resta inteso, in ogni caso, che la denuncia di smarrimento o furto non comporta l’obbligo da parte della Banca di non pagare l’assegno, ma soltanto quello di usare la massima cautela nel procedere all’eventuale pagamento.
In caso di revoca della convenzione assegni, anche in conseguenza dell’iscrizione del nominativo del Cliente nell’Archivio informatizzato di cui all’art. 10bis della L. 386/1990 e, comunque, in caso di estinzione del rapporto di conto corrente, il Cliente deve restituire prontamente alla Banca i moduli non utilizzati perché non sono più utilizzabili, in quanto é venuta a cessare ogni autorizzazione all’emissione. La Banca, pertanto, non sarà tenuta a pagare gli assegni non restituiti, neppure in presenza di idonea copertura.
La Banca provvede al pagamento degli assegni solo e nella misura in cui al momento dell’addebito nel conto corrente sussiste disponibilità sullo stesso. La Banca e il Cliente convengono di dare priorità - sino alla chiusura contabile della giornata lavorativa bancaria - agli addebiti rivenienti dall'utilizzo di carta di debito (es.: bancomat/pagoBANCOMAT), carta di credito "a rischio Banca" (es.: Deutsche Credit Card, Key Client) o da altra disposizione del Cliente di addebito permanente nel conto corrente. La Banca è quindi autorizzata a non provvedere, in tutto o in parte, al pagamento degli assegni emessi dal Cliente se la disponibilità del conto corrente è ridotta dai suindicati addebiti in misura tale da non consentire il pagamento anche solo parziale degli assegni stessi. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto corrente con la valuta indicata nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”.
In caso di pluralità di conti correnti la Banca è tenuta ad utilizzare soltanto le disponibilità presenti sul conto corrente sul quale l'assegno è stato tratto, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza del Cliente; tuttavia il Cliente può impartire alla Banca, in tempo utile per evitare l'elevazione del protesto o la dichiarazione della Stanza di compensazione, istruzioni scritte di pagare tali assegni utilizzando i fondi esistenti su altro conto corrente del quale abbia la disponibilità.
Fermo quanto stabilito al precedente art. 1, la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente assegni o cambiali tratti o emessi da lui o dalle persone autorizzate a rappresentarlo, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. Legge Assegni) e dell’art. 8 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1669 (c.d. Legge Cambiaria).
Art. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente.
Ai bonifici in Euro o nella diversa valuta ufficiale di uno stato membro della Comunità Europea, e più in generale ai servizi e alle operazioni di pagamento si applicano le pattuizioni di cui al Capitolo 1 – Sezione 3 di questo Contratto Quadro.
L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia, effetti, ricevute e altri titoli similari, nonché l’importo di altri crediti verso terzi, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che di questi ne abbia avuto conoscenza la succursale accreditante. In ogni caso, per la disponibilità degli importi portati dagli strumenti individuati nel "Documento di Sintesi del Conto Corrente" valgono i termini e le condizioni ivi riportati.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Se, tuttavia, la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 3 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
Prima del decorso di detti termini, la Banca può addebitare in qualsiasi momento, quanto accreditato al Cliente, nonché esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto corrente.
Resta comunque inteso che la banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la banca emittente
– nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
Art. 5 - In aggiunta al diritto di ritenzione e al privilegio previsti a favore della Banca dagli articoli 2761 e 2756 cod. civ. per il mandatario, depositario e sequestratario, la Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è titolare del diritto di pegno e del consequenziale diritto di ritenzione su denaro, titoli, diritti e altri beni del Cliente che sono per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti beni per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca nei confronti del Cliente e, comunque, non superiori a due volte i predetti crediti. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca verso il Cliente.
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualsiasi delle succursali italiane ed estere della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
La Banca:
al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ.;
o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca,
può valersi della compensazione anche se i crediti, pur se in monete differenti, non sono liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. In questi casi la Banca darà tempestiva comunicazione al Cliente dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione il Cliente non potrà in nessun caso eccepire la convenzione di assegno. La Banca, quando intenda avvalersi di tale compensazione, non è tenuta, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto corrente, a pagare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore
alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà della Banca di avvalersi della compensazione.
Se il conto è intestato a più persone, la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, può avvalersi della suddetta compensazione, sino a concorrenza dell'intero suo credito, pure nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 6 - Le aperture di credito che la Banca può eventualmente concedere al Cliente sono soggette alle seguenti disposizioni:
a) il Cliente può utilizzare, in una o più volte, la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente deve eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) il Cliente può recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento con il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro onere od accessorio;
d) se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e dell’art. 121, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 385/1993, la Banca può concedere aperture di credito a revoca o a tempo determinato. Nel caso di apertura di credito a revoca (o a tempo indeterminato), la Banca può recedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta, dall'apertura di credito o ridurre o sospendere la stessa, anche in assenza di giustificato motivo, concedendo un preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla scadenza del quale il Cliente dovrà pagare tutto quanto dovuto. La Banca inoltre può, tramite comunicazione scritta, recedere da questa apertura di credito, ridurla o sospenderla in qualsiasi momento e con effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione in presenza di un giustificativo motivo individuato, con riferimento al Cliente e ai suoi eventuali garanti, in una delle seguenti ipotesi esemplificative: insolvenza (senza necessità di pronunzie giudiziali); diminuzione per fatto proprio delle garanzie date o mancata prestazione di quelle promesse; elevazione di protesto o dichiarazione della Stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria; costituzione di fondo patrimoniale; cessione di beni ai creditori; qualsiasi altro evento o atto dispositivo che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente. In caso di recesso per giustificato motivo, al Cliente è riconosciuto un termine non inferiore a due giorni lavorativi per il pagamento di tutto quanto dovuto;
e) se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005
(“Codice del Consumo”) e dell’art. 121, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 385/1993, nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca può comunque, tramite comunicazione scritta, recedere dall'apertura di credito o ridurre la stessa in qualsiasi momento e con effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 1845 cod. civ.. In caso di recesso, al Cliente è riconosciuto un termine non inferiore a due giorni lavorativi per il pagamento di tutto quanto dovuto;
f) alle aperture di credito concesse al Cliente consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e dell’art. 121, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 385/1993, da rimborsarsi a revoca della Banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano comunque le norme dell’art.123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies e 125-septies del D.Lgs. n. 385/1993;
g) se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell'art. dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e dell’art. 121, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 385/1993, la Banca in qualsiasi momento può recedere dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo
determinato, ridurla o sospenderla in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale. In questi casi, al Cliente è riconosciuto, con comunicazione scritta, un termine non inferiore ad un giorno lavorativo per il pagamento di tutto quanto dovuto;
h) in tutti i casi sopra individuati, il recesso o la revoca ha sempre l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso, mentre la riduzione ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso per la parte eccedente il nuovo limite;
i) l'eventuale esecuzione da parte della Banca di disposizioni allo scoperto del Cliente, avvenuta dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso o revoca non comporta il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. E’ fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla lettera m) che segue in tema di sconfinamento;
j) in caso di recesso o di revoca della Banca dall'apertura di credito, il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari per l’esecuzione degli ordini impartiti prima della data di ricevimento della comunicazione di recesso o di revoca e per il pagamento degli assegni emessi prima di tale data, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Se la Banca esegue la compensazione dei propri crediti e debiti verso il Cliente ai sensi del precedente art. 5, comma 3, tale compensazione si intende eseguita al momento stesso della ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso della Banca. In questi casi il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi, prima della comunicazione di recesso, sui conti interessati dalla compensazione e per i quali assegni non sia ancora decorso il termine di presentazione, nei limiti in cui le disponibilità per il pagamento di tali assegni siano venute meno per effetto della suindicata compensazione;
k) se l’utilizzazione dell’apertura di credito è subordinata alla presentazione allo sconto o salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia, o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie (Xx.Xx.), R.I.D., M.A.V. o documenti similari, la Banca ha il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.
Se la Banca recede dall’apertura di credito, o revoca la stessa, ai sensi del presente articolo ed ancorché i titoli ed i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa può richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo dei detti titoli e documenti. Se tali titoli e documenti, successivamente al recesso o alla revoca da parte della Banca, risultano pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente, ovvero portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Banca di incamerare le somme riscosse portandole in compensazione dell’utilizzazione concessa;
l) salvo quanto detto alla lettera m) che segue, le norme che precedono di questo articolo valgono per ogni altro finanziamento comunque concesso dalla Banca al Cliente, cui le parti non hanno dato apposita disciplina e al quale si applicano le condizioni economiche di cui al “Documento di Sintesi del Conto Corrente”;
m) se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e dell’art. 121, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 385/1993, la Banca può concedere al medesimo Cliente, nei casi e con le modalità indicate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”, un utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa al Cliente secondo le norme che precedono questo articolo (c.d. “sconfinamento”). Tassi di interesse, anche di mora, spese ed eventuali penali cui è soggetto lo sconfinamento sono indicate nelle condizioni economiche riportate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”. Quando lo sconfinamento è di importo superiore o pari agli importi indicati dalla normativa (oggi 5% dell’apertura di credito concessa, ovvero 300,00 Euro in assenza di apertura di credito) e si protrae per oltre un mese, la Banca comunica al Cliente – entro i tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento ha raggiunto gli importi sopra indicati - : lo sconfinamento,
l’importo interessato, il tasso di interesse, anche di mora, spese ed eventuali penali applicabili. In ogni caso lo sconfinamento non può superare l’importo eventualmente indicato nelle condizioni economiche riportate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente” e viene concesso a discrezione della Banca nei soli casi previsti nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente” in via temporanea e precaria. Anche in assenza della sopra detta comunicazione il Cliente deve rimborsare lo sconfinamento e tutti i costi ed oneri indicati nelle condizioni economiche riportate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”.
Art. 7 - Al rapporto di conto corrente si applicano le condizioni economiche riportate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente” che costituisce il frontespizio del contratto ed è parte integrante e sostanziale di questo contratto.
I rapporti sia creditori che debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità, fra loro identica, indicata nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente”, portando nel conto corrente gli interessi, le commissioni e le spese sino ad allora maturati ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce a sua volta ulteriori interessi nel corso del periodo successivo (c.d. capitalizzazione degli interessi o anatocismo), secondo le medesime modalità.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura di cui al “Documento di Sintesi del Conto Corrente”. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
In caso di versamenti sul conto di denaro, assegni circolari emessi dalla Banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento, gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento stesso; in caso di versamenti sul conto di assegni circolari emessi da altra banca insediata in Italia, gli interessi sono conteggiati con valuta del giorno lavorativo successivo al versamento; in caso di versamenti sul conto di assegni bancari tratti su altra banca insediata in Italia, gli interessi sono conteggiati con valuta del terzo giorno lavorativo successivo al versamento (art. 120 D. Lgs. 385/1993).
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca ed, in particolare, quelle dipendenti da eventuali concessioni di finanziamento, si intendono assunte dal Cliente - pure in caso di cointestazione - in via indivisibile e solidale anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 8 – Ai sensi dell’art. 119 TUB, l'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca almeno una volta l’anno, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..
In aggiunta a quanto sopra, il Cliente può scegliere l'invio degli estratti conto con una diversa periodicità (ad esempio, decadale, mensile, trimestrale o semestrale). Le comunicazioni periodiche verranno fornite al Cliente mediante supporto cartaceo inviato all’indirizzo postale indicato nel Modulo di Apertura del Conto Corrente o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato tramite sottoscrizione di apposito contratto.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico del Cliente, gli estratti conto si intendono approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 4, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti dal Cliente (i) dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma; (ii) dal momento in cui ha avuto la possibilità di accedere
al contenuto della comunicazione di esecuzione, ove abbia scelto l’invio delle comunicazioni attraverso l’impiego di strumenti informatici. Trascorsi 30 giorni, l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 9 - Se il conto corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a Euro 2.500,00 la Banca può non inviare l'estratto conto ed il “Documento di Sintesi del Conto Corrente”.
Ai fini del comma che precede non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi né le operazioni che la Banca effettua di iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi od il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 10 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diverso obbligo, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.
Tutti i movimenti a debito e a credito del conto se disposti in valuta diversa da quella del conto stesso si intendono effettuati al corso dei cambi vigenti nel giorno in cui la Banca esegue l’operazione.
Tutte le eventuali spese per l’estinzione degli assegni emessi a valere sul conto si intendono a totale carico del Cliente, comprese eventuali spese che vengono reclamate dai corrispondenti della Banca.
Art. 11 - Dato che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso, se, successivamente al pagamento, è comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, se alla stessa giunge analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi attuano le relative istruzioni con prevalenza del codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che deriva dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso. Inoltre la Banca può addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice; a tal fine la Banca fornirà al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Art. 12 - Quando il conto corrente è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto sono inviati dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri deve essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito all'art. 1, comma 2. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto all'art. 1.
Art. 13 - Quando il conto corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascun cointestatario separatamente può effettuare le disposizioni sul conto corrente stesso, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Solo tutti i cointestatari insieme possono modificare o revocare tale potere di disposizione separata con conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non eseguirà le disposizioni che non le sono state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. Le opposizioni di questo comma hanno effetto nei confronti della Banca secondo quanto stabilito all'art. 1. Anche uno solo dei cointestatari può richiedere invece l’estinzione del rapporto, ma è tenuto a darne pronta comunicazione agli altri.
In ogni caso, tutti i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca delle eventuali esposizioni che sono sorte, per qualsiasi ragione, sul conto corrente stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
Art. 14 - Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente non sono opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto corrente con facoltà di operare separatamente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di operare separatamente sul conto, fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente conservano tale diritto gli eredi del cointestatario, che però dovranno esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve però pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le è stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione di cui a questo comma ha effetto nei confronti della Banca secondo quanto stabilito all'art. 1.
Art. 15 – Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto.
La Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, dalla data di ricezione della comunicazione, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca può inoltre recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari.
In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni.
Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, se è prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente.
Art. 16 - La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme che disciplinano questo contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto, o mediante altro
supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura (art.118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni).
Art. 17 - Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 00000 Xxxxxx – xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR).
Art. 18 - La Banca può assumere o meno gli incarichi del Cliente, fornendo comunque allo stesso comunicazione scritta dell’eventuale rifiuto.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure utilizzate nell’ambito della propria organizzazione. La Banca, nell’esecuzione dell’incarico, osserva criteri di diligenza adeguati alla natura dell’attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ.
Se il Cliente non è né consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) né micro-impresa ai sensi dell’art. 1, lett. t). del D.Lgs. n. 11/2010, fermo che gli incarichi conferiti alla Banca a mezzo di uno strumento di pagamento saranno sempre a lui riconducibili, sarà suo onere provare che gli incarichi non sono stati eseguiti correttamente dalla Banca.
In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà di cui art. 1856, comma 2 cod. civ. (concernente la possibilità per la stessa di avvalersi di un’altra banca o di un suo corrispondente per l’esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono succursali della Banca), è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario.
Il Cliente può revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca, finché quest’ultima non abbia dato inizio all’esecuzione dell’incarico stesso, compatibilmente alle modalità dell’esecuzione medesima.
Art. 19 – Tutti i costi, le spese e gli oneri fiscali che la Banca sostiene in relazione al rapporto di conto corrente ed all’esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente sono a carico di quest’ultimo e sono specificamente indicati nel Documento di Sintesi del Conto Corrente.
Art. 20 - Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Capitolo 1 - Sezione 2
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI
EFFETTI, DOCUMENTI OD ASSEGNI SULL’ITALIA E SULL’ESTERO
(valevole anche per gli effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati)
Art. l – La Banca svolge, per conto e a rischio del Cliente, i servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni, sulla base delle norme di seguito previste nonché di quelle, per quanto applicabili, di cui alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”, che sono parte integrante di questo contratto. La conclusione di questo contratto e le modalità di sottoscrizione della modulistica e delle disposizioni impartite in esecuzione di questo contratto sono regolate dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”. Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
La Banca svolge il servizio regolato da questo contratto secondo i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ. Il Cliente subisce le eventuali conseguenze dannose che derivano da cause non imputabili alla Banca, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da: irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo; indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento; clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in specie, moratorie sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi denominati in Euro o in valuta estera, o da atti di autorità nazionali od estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
La Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti o di assegni che il Cliente chieda di presentare su piazze non servite da sportelli bancari autorizzati all’esercizio dalla Banca d’Italia e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le attività sopra indicate.
Ugualmente la Banca non risponde delle conseguenze che derivano da omesso, ritardato, od erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal Cliente.
La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga che non prevede domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali è richiesto l'incasso per il tramite di succursale situata in località diversa dal luogo di pagamento.
La Banca ha diritto di rivalersi sul Cliente per tutte le spese relative o derivanti dallo svolgimento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca vi provvede, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 2 - La Banca, per lo svolgimento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non ha una propria succursale, può farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario. La Banca non risponde dell’operato del sostituto (cfr. art. 1856 cod. civ. e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ.).
Queste norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto che la Banca usa.
Art. 3 - La Banca può non inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e, pertanto, essa può limitarsi a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.
Art. 4 - Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi alle proprie succursali per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
Nel caso di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca può non far levare il protesto.
Art. 5 - Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca invia al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratta di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Se l'effetto prorogato non è pagato alla nuova scadenza, la Banca non eleva il protesto, dato il divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 349 del 1973.
Art. 6 - Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca può rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se sono stati da essa girati.
Art. 7 - Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, in qualunque valuta denominati, la Banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetta il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo può essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.
Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento. In assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.
La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.
Art. 8. - Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnato o meno da effetti - da parte del debitore, la Banca non ha nessun obbligo, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del Cliente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce. Tuttavia la Banca può curare di propria iniziativa il ritorno e l'immagazzinamento della merce e provvedere a quanto altro, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, considera opportuno.
Art. 9 - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme sopra stabilite per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero dove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi o la prassi dei Paesi esteri.
In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l’autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari.
Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo può essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.
Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze che derivano da mancata presentazione o protesto in tempo utile.
Art. 10 - Dato che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se , successivamente al pagamento, è comunque contestata la regolarità formare di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente cedente assegni o effetti su detti Paesi deve rimborsarli in qualunque momento a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa giunge analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il Cliente deve accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 11 - La Banca esegue - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non bancario - esclusivamente a carico e a rischio del Cliente le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, ricevute bancarie, di documenti similari e di assegni sull’Italia o sull'estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo. In questi casi al Cliente si applicano tutte le norme stabilite sopra - ad esclusione di quelle di cui all’art. 5 - per i servizi di incasso e accettazione.
Di conseguenza il Cliente, fatto salvo quanto previsto nel caso di versamento in conto corrente di assegni, effetti ed altri titoli indicati nelle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”, deve rimborsare, a semplice richiesta, la Banca se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi (compresi i corrispondenti) e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti:
la presentazione e/o il protesto non sono stati effettuati nei termini di legge;
gli effetti, i documenti o gli assegni sono andati smarriti o distrutti o sono stati sottratti;
la Banca non è in grado di conoscere l'esito e, in caso di avvenuta riscossione, non è in grado di avere disponibilità del ricavo.
La Banca può incassare le somme riscosse portandole in compensazione dell’anticipazione concessa.
Se la scadenza originaria degli effetti è dilazionata a seguito di provvedimenti legislativi di proroga o di sospensione a favore dei debitori cambiari, il Cliente deve corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai predetti provvedimenti.
Art. 12 – Le condizioni economiche applicate ai servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti od assegni sull’Italia e sull’estero sono indicate nel relativo “Documento di Sintesi”
La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme che disciplinano questo contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita in estratto del conto corrente intestato al Cliente, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura (art.118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni).
Art. 13 – L’invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca viene fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato nel Modulo di Apertura del Conto Corrente, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di
apposito contratto e secondo le previsioni del servizio, oppure all’altro indirizzo comunicato per iscritto successivamente alla Banca.
Art.14 - Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Art. 15 - Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 00000 Xxxxxx – xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR).
Capitolo 1 - Sezione 3
NORME CHE DISCIPLINANO I SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE
REGOLE COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 – Definizioni. In questa Sezione 3, si intendono per:
(i) “Addebito Diretto”: un Servizio di Pagamento per l’addebito del Conto di Pagamento del Cliente Pagatore in base al quale un’Operazione di Pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal Cliente Pagatore al beneficiario, al Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ovvero alla Banca;
(ii) “Banca”: la Deutsche Bank S.p.A.;
(iii) “Cliente”: il/i titolare/i del Conto Corrente;
(iv) “Cliente Beneficiario”: il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un’Operazione di Pagamento;
(v) “Cliente Pagatore”: il Cliente quando è il pagatore di un’Operazione di Pagamento e i relativi importi sono addebitati sul Conto Corrente, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento provenga dal medesimo Cliente sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento provenga dal beneficiario del Cliente stesso o per il suo tramite;
(vi) “Conto Corrente”: il conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal Cliente presso la Banca ed utilizzato per l’effettuazione delle Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente e disciplinate da questa Sezione;
(vii) “Conto di Pagamento”: qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l’esecuzione di Operazioni di Pagamento;
(viii) “Giornata Operativa”: il giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione stessa;
(ix) “Identificativo Unico”: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un’Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento (ad es. IBAN);
(x) “Operazione di Pagamento”: il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento;
(xi) “Operazione di Pagamento Attiva”: l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto pagatore quale, ad esempio: 1. bonifici; 2. SEPA Credit Transfer (SCT); 3. Xxxxxxxxx, inteso quale trasferimento di fondi tra conti intestati a persone diverse, ma entrambi intrattenuti presso la Banca; 4. MAV; 5. Xx.Xx; 6. pagamento di utenze domestiche ovvero imposte; 7. disposizioni permanenti di pagamento;
(xii) “Operazione di Pagamento Passiva”: l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto beneficiario della stessa o per il suo tramite quale, ad esempio: 1. RID; 2. SEPA Direct Debit (SDD);
(xiii) “Ordine di Pagamento”: indica l’istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento;
(xiv) “Prestatore di Servizi di Pagamento”: un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca;
(xv) “SEE”: Spazio Economico Europeo, comprensivo degli Stati membri dell’Unione Europea, l’Islanda, la Norvegia ed il Liechtenstein o di altri Paesi identificati di volta in volta dalla normativa di riferimento;
(xvi) “Servizio di Pagamento”: le seguenti attività: 1) servizi che permettono di depositare contanti sul Conto Corrente nonché tutte le operazioni richieste per la gestione del Conto Corrente; 2) servizi che permettono prelievi in contante dal Conto, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione del Conto Corrente; 3) esecuzione di Ordini di Pagamento sul Conto Corrente ovvero su Conto di Pagamento presso altro Prestatore di Servizi di Pagamento (Addebiti Diretti, operazioni mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi, bonifici); 4) esecuzione di Ordini di Pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore del Servizio di Pagamento (Addebiti Diretti, operazioni mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi, bonifici); 5) emissione e/o acquisizione di Strumenti di Pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) l’esecuzione di Operazioni di Pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’Operazione di Pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di comunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento ed il fornitore di beni e servizi;
(xvii) “Strumento di Pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.
Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione, tipologia di Servizi di Pagamento, conclusione del contratto. In questa Sezione 3 sono disciplinati termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca connessi ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che – fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo – soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: (i) anche il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è insediato nel SEE; (ii) il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente al SEE.
Le disposizioni contenute nell’art. 8 (Tempi di esecuzione degli ordini e data valuta e disponibilità dei fondi) si applicano ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento - effettuate in euro ovvero nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente al SEE - disposte o ricevute dal Cliente anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una Operazione di Pagamento non è insediato in uno Stato appartenente al SEE.
Le norme generali di questa Sezione 3 si applicano ai Servizi di Pagamento regolati in Conto Corrente prestati tempo per tempo dalla Banca, con le integrazioni riportate rispettivamente nelle Sotto Sezioni: 3(a) relativamente alle Operazioni di Pagamento Attive; 3(b) relativamente alle Operazioni di Pagamento Passive; e 3(c) relativamente ai pagamenti a credito del Conto Corrente (ad es. bonifici con accredito dei fondi sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario predisposti da un terzo).
La conclusione di questo contratto e le modalità di sottoscrizione della modulistica e delle disposizioni impartite in esecuzione dello stesso sono regolate dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
Art. 3 – Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento. Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore ha il diritto di richiedere i termini massimi di esecuzione, la quantificazione delle spese per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento interessata e, se in caso di pluralità di voci di costo, dell’indicazione analitica di tali spese, nonché la quantificazione di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento. Dette informazioni sono contenute nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.
Dopo l’effettuazione di un’Operazione di Pagamento, la Banca fornisce, periodicamente, al Cliente, nel rendiconto periodico, le informazioni previste dalla normativa in relazione a ciascuna
Operazione di Pagamento effettuata nel periodo di riferimento. Tale informativa periodica è prodotta su supporto cartaceo ovvero su supporto durevole.
Art. 4 – Autorizzazione e revoca di un’Operazione di Pagamento. Il Cliente deve manifestare il proprio consenso – reso in conformità alle modalità richieste a seconda della tipologia di operazione - all’Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l’operazione, ovvero la prima della serie, sia eseguita. Il Cliente è pertanto tenuto ad impartire l’Ordine di Pagamento relativo ad una Operazione di Pagamento nella forma e secondo la procedura prevista in relazione a ciascun Strumento di Pagamento, ovvero, ove non espressamente previsto, in forma scritta, anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – relativo all’Ordine di pagamento.
Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento in qualsiasi momento prima che il relativo ordine di pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi del successivo art. 5 (Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento) e di quanto indicato nel Foglio Informativo. La revoca del consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento da parte del Cliente è prestata nelle forme e secondo le procedure previste per ciascun Strumento di Pagamento ovvero, ove non espressamente previsto, in forma scritta, anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – relativo all’Ordine di pagamento. Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.
Art. 5 – Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento. Il Cliente deve trasmettere alla Banca un Ordine di Pagamento con le modalità indicate per ciascun Servizio di Pagamento o, in mancanza, nelle pattuizioni previste in questo Contratto Quadro. Il Cliente prende atto dei termini fissati dalla Banca e indicati nei Fogli Informativi del Conto Corrente per la ricezione degli Ordini di Pagamento, decorsi i quali gli Ordini di Pagamento sono tutti considerati come ricevuti nella Giornata Operativa successiva a quella nella quale sono stati effettivamente ricevuti dalla Banca. Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca.
Un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente prima che lo stesso sia ricevuto dalla Banca ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo, salvo quanto previsto nei Fogli Informativi del Conto Corrente relativamente agli Ordini di Pagamento da eseguire in un determinato giorno. La revoca di un Ordine di Pagamento deve risultare da un documento cartaceo sottoscritto dal Cliente o anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – o ancora, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma la presa in carico della revoca dell’Ordine di Pagamento da parte della Banca. Salvo sia diversamente previsto in questa Sezione, la revoca dell’Ordine di Pagamento determina l’automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento. Scaduto il termine entro il quale il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi di quanto disposto nel presente articolo, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca. In caso di Operazione di Pagamento Passiva è necessario ottenere anche il consenso dell’altro soggetto interessato. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per revocare l’Ordine di Pagamento e/o l’Operazione di Pagamento Passiva.
Art. 6 – Identificativo Unico. Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento – l’Identificativo Unico dell’Operazione di Pagamento di cui chiede l’esecuzione nella forma indicata nella tabella riportata sul Foglio Informativo del Conto Corrente ovvero su altri moduli resi disponibili dalla Banca alla clientela. La Banca deve eseguire l’Operazione di Pagamento in conformità all’Identificativo Unico fornito dal Cliente. Se
l’Operazione di Pagamento è eseguita in base all’Identificativo Unico fornito dal Cliente, la stessa deve essere considerata eseguita a favore del corretto beneficiario. Se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico di ciascun Servizio di Pagamento, la Banca non è tenuta a verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’operazione di Pagamento in base all’Identificativo Unico.
Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l’esecuzione inesatta dell’Operazione di Pagamento e non si applica quanto previsto all’art.10. Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera – per quanto ragionevolmente possibile – per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto. La Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto fornito dal Cliente.
Art. 7 – Sospensione e rifiuto di Operazioni di Pagamento da parte della Banca. La Banca può sospendere o rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se: (i) l’Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti da questa Sezione o dalle pattuizioni previste per ciascun Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto Corrente non sono disponibili fondi (comprensivi di eventuali spese) sufficienti per l’esecuzione integrale l’Ordine di Pagamento; (ii) l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento è contraria a norme nazionali o comunitarie; (iii) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.
In caso di sospensione o di rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento, la Banca comunica al Cliente, a mezzo di comunicazione scritta ovvero telefonicamente con la massima sollecitudine e – in ogni caso – entro i termini massimi di esecuzione dell’Operazione di Pagamento, le seguenti informazioni: (i) l’avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento; (ii) le motivazioni del rifiuto, salvo che non sussistano ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente; (iii) ove possibile, la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell’Ordine di Pagamento. Ai fini dell’esecuzione, in caso di legittimo rifiuto, l’Ordine di Pagamento si considera come non ricevuto dalla Banca; in caso di sospensione, l’Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca quando vengono meno le ragioni della sospensione stessa.
La Banca non deve comunicare il rifiuto ai sensi del precedente paragrafo se tale comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza, disposizioni di legge o regolamento. La Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.
Art. 8 – Tempi di esecuzione degli ordini e data valuta e disponibilità dei fondi. Le informazioni sui tempi di esecuzione delle singole Operazioni di Pagamento sono indicate nei Fogli Informativi del Conto Corrente e dei singoli servizi.
Dal momento della ricezione dell’Ordine di Pagamento impartito dal Cliente Pagatore, la Banca accredita l’importo dell’Operazione di Pagamento sul conto del Prestatore di Servizio di Pagamento del beneficiario entro il termine stabilito nei Fogli Informativi del Conto Corrente e dei singoli Servizi. La Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente Beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l’importo è accreditato sul conto della Banca e rende disponibile l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca medesima. Nel caso di Addebiti Diretti, la Banca deve trasmettere l’Ordine di Pagamento in tempo utile per effettuare l’Operazione di Pagamento entro la data di scadenza convenuta tra il Cliente Beneficiario ed il soggetto pagatore.
L’importo di un’Operazione di Pagamento addebitato sul Conto Corrente del Cliente Pagatore non può avere data valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.
Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, le previsioni relative alla data valuta e disponibilità dei fondi del presente art. 8 non si applicano alle operazioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate.
Art. 9 – Rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto. Il Cliente ha diritto che un’Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica alla Banca che la stessa non era stata autorizzata ai sensi del precedente art. 4 ovvero è stata eseguita in modo inesatto, secondo la definizione di cui al successivo art. 10. Il Cliente deve presentare alla Banca la richiesta di rettifica per iscritto, anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole, della richiesta, non appena egli sia stato in grado di rilevare l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento non autorizzata ovvero eseguita in modo inesatto. In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o di accredito, a seconda dei casi, dell’importo dell’operazione contestata sul Conto Corrente. Il termine di 13 (tredici) mesi non si applica nel caso in cui la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione del Cliente – nelle tempistiche da quest’ultimo scelte – le informazioni obbligatorie relative all’Operazione di Pagamento, previste dalla normativa per i Servizi di Pagamento.
Art. 10 - Responsabilità della Banca per le Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite. Un’Operazione di Pagamento è considerata eseguita “in modo inesatto” o “non eseguita” se l’esecuzione non è conforme alle disposizioni di questa Sezione 3 ovvero all’Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l’Identificativo Unico. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Ordine di Pagamento a debito del Conto Corrente, fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta in questa Sezione 3, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente, a meno che la stessa sia in grado di provare che: (i) la mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di Pagamento è imputabile al Cliente (ad es. perché non ha effettuato la comunicazione nei termini indicati nel precedente art. 9); (ii) il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione di Pagamento nei termini massimi previsti; (iii) ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge (ad es. perché il Cliente ha agito in modo fraudolento, con dolo o colpa grave).
Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente paragrafo:
- il Cliente Pagatore ha diritto a che la Banca rimborsi, senza indugio, l’importo dell’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita. In alternativa al ripristino del Conto Corrente, il Cliente può richiedere che la Banca rettifichi l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all’Operazione di Pagamento contestata;
- il Cliente Beneficiario ha diritto a che la Banca: (i) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva metta a disposizione e accrediti l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente senza indugio, ai sensi di quanto previsto all’art. 8 di questa Sezione 3; (ii) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, trasmetta senza indugio l’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l’importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente beneficiario non appena è accreditato sul conto della Banca in conformità a quanto previsto all’art. 8 di questa Sezione 3.
In caso di responsabilità della Banca per inesatta o mancata esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.
Art. 11 - Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Cliente ha diritto che la Banca, senza indugio, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, ai sensi del precedente art. 4 di questa Sezione 3, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita. Il Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la
comunicazione di cui al precedente art. 9 nei termini ivi previsti; e (ii) nelle ipotesi di sua responsabilità previste dal successivo art. 13.
La Banca, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autorizzazione dell’Operazione contestata. La Banca, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente paragrafo dandone immediata comunicazione al Cliente a mezzo di comunicazione scritta, posta elettronica ovvero telefonicamente. Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal presente art. 11, può provare – in un momento successivo – che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l’obbligo di restituire senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all’Operazione di Pagamento contestata.
Art. 12 - Esclusione di responsabilità della Banca. Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute in questa Sezione 3 è esclusa nel caso di caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso, in vie esemplificativa lo sciopero del personale della Banca) ovvero di adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitarie (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
Art. 13 - Obblighi a carico del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento. Il Cliente deve utilizzare uno Strumento di Pagamento in base ai termini e alle condizioni in questa Sezione 3 e delle pattuizioni del Servizio di Pagamento interessato e, non appena ricevuto uno Strumento di Pagamento, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dello stesso e dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l’utilizzo. Ove non espressamente previsto dalle pattuizioni del Servizio di Pagamento interessato, il Cliente deve comunicare, senza indugio, alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, il furto, lo smarrimento, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento e darne comunicazione alla Banca - personalmente alla succursale della Banca ove intrattiene il Conto Corrente, ovvero mediante lettera semplice, telegramma, telefax ovvero posta elettronica. Fino alla comunicazione di furto, di smarrimento, di appropriazione indebita o dell’uso non autorizzato, il Cliente sopporta le perdite subite in conseguenza degli eventi sopra citati sino ad un massimo di Euro 150,00. Il predetto massimale non si applica, e conseguentemente il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate, se egli ha agito fraudolentemente ovvero con dolo o colpa grave, ovvero non abbia adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello Strumento di Pagamento.
Art. 14 – Limiti dell’utilizzo e blocco degli Strumenti di Pagamento. Fatto salvo quanto previsto delle pattuizioni del Servizio di Pagamento interessato, la Banca può bloccare ovvero ridurre i limiti di utilizzo di uno Strumento di Pagamento, se ritiene sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze: (a) sicurezza dello Strumento di Pagamento; (b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento; (c) se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di una linea di credito, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informare il Cliente del blocco - ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco - comunicandone le ragioni, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
Quando vengono meno le ragioni che giustificano il blocco dello Strumento di Pagamento, la Banca deve riattivare lo stesso ovvero, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.
La comunicazione al Cliente è effettuata a mezzo di comunicazione scritta, posta elettronica ovvero telefonicamente.
Art. 15 – Divisa. Le Operazioni di Pagamento sono contabilizzate nella divisa di denominazione del Conto Corrente.
Art. 16 – Spese. La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le informazioni rese al Cliente in conformità ad un obbligo imposto dalla normativa o per l’adozione di misure volte a correggere o prevenire errori o inesattezze nell’esecuzione di Operazioni di Pagamento.
In deroga al precedente comma, in aggiunta alle spese indicate per ciascun Servizio nel relativo Foglio Informativo, la Banca può addebitare al Cliente le spese – negli importi indicati nel Foglio Informativo – sostenute per: (i) il giustificato rifiuto ad eseguire un ordine di pagamento, ai sensi dell’art. 7 di questa Sezione 3; (ii) la revoca di un ordine di pagamento su accordo della parti, una volta decorsi i termini di irrevocabilità; (iii) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.
La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dalle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”.
Il Cliente ha diritto di conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica.
La Banca deve trasferire l’intero importo di un’Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull’importo trasferito. Tuttavia, il beneficiario ed il Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale possono concordare che quest’ultimo trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate separatamente. Se dall’importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle di cui al precedente periodo, la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolti nell’Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore ed il beneficiario ricevano l’intero importo dell’Operazione di Pagamento.
Quando l’Operazione di Pagamento non richiede una conversione valutaria (ossia non è espressa in una divisa diversa da quella di denominazione del Conto Corrente), la Banca applica al Cliente le spese indicate per ciascun Servizio di Pagamento nel Foglio Informativo.
Quando l’Operazione di Pagamento richiede una conversione valutaria, la Banca applicherà il tasso di cambio rilevato al momento dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, secondo le modalità riportate nel Foglio Informativo.
Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di analitica rendicontazione.
Art. 17 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. La Banca può modificare unilateralmente le disposizioni contenute in questa Sezione 3 (ivi inclusi spese e costi indicati nel Foglio Informativo del Conto Corrente). Se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e dell’art. 121, comma 1, lett. b) X.Xxx.
n. 385/1993, le modifiche possono essere proposte solo in presenza di un giustificato motivo. Qualsiasi modifica deve essere proposta dalla Banca al Cliente – con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto su supporto durevole la cui modalità sia stata preventivamente accettata dal Cliente – con un preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data per l’entrata in vigore delle modifiche. La comunicazione della Banca, contenente la formula “Proposta di modifica di contratto”, specifica che la stessa si intenderà approvata ove il Cliente non comunichi alla Banca la volontà di recedere entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso esercitato dal Cliente non comporta l’applicazione di penalità o di spese, ma determina il recesso automatico anche dal
contratto di Conto Corrente. Le modifiche proposte al Cliente in conformità a quanto precede, in assenza di espresso rifiuto delle stesse, comunicato alla Banca nei termini sopra indicati, si intendono accettate dal Cliente. La comunicazione sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio.
Il Cliente prende atto che la Banca, senza preavviso e con effetto immediato, può applicare ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi di interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza. Il Cliente prende atto che la Banca, senza preavviso e con effetto immediato, può applicare ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi di interesse o di cambio, in senso più sfavorevole al Cliente, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuto in questa Sezione 3 e nelle pattuizioni previste per ciascun Servizio di Pagamento. Il Cliente è informato tempestivamente delle modifiche del tasso di interesse con comunicazione scritta.
Art. 18 - Recesso dai Servizi di Pagamento. Il Cliente ha il diritto di recedere, senza penalità e senza spese di chiusura, da ciascuno dei Servizi di Pagamento in qualsiasi momento con le modalità previste dall’Art. 15 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”. Tuttavia, l’eventuale esercizio del diritto di recesso con riferimento ad uno o più dei Servizi di Pagamento determina il recesso automatico anche dal contratto di Conto Corrente.
La Banca può recedere da uno o più Servizi di Pagamento, con un preavviso di almeno due mesi, con le modalità previste dall’Art. 15 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”, senza alcun onere per il Cliente. Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può, dandone pronta comunicazione al Cliente, recedere da questo contratto senza preavviso e con effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione. L’eventuale esercizio del diritto di recesso con riferimento ad uno o più dei Servizi di Pagamento determina il recesso automatico anche dal contratto di Conto Corrente.
In caso di recesso da ciascuno dei Servizi di Pagamento esercitato sia dalla Banca sia dal Cliente, quest’ultimo deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Conseguentemente, se il Cliente ha pagato anticipatamente, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso in modo proporzionale.
Art. 19 – Reclami. Il Cliente può inviare all'Ufficio Reclami della Banca reclami relativi ai Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 00000 Xxxxxx – xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000;
(iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR).
Nel X.Xxx. 11/2010 e nel D.Lgs 385/1993 sono previste sanzioni amministrative per eventuali violazioni della Banca alle norme sui Servizi di Pagamento di cui a questa Sezione 3.
Art. 20 – Foro e Giurisdizione. Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Sotto Sezione 3(a) - Operazioni di Pagamento Attive
Art. 1 – Ambito di applicazione. Questa Sotto Sezione 3(a) si applica alle Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente a debito del Conto Corrente attraverso un apposito Ordine di Pagamento alla Banca (quali ad esempio: bonifici, SEPA Credit Transfer, MAV, Xx.Xx. nonché ad altri tipi di pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto Corrente di cui la Banca consenta l’effettuazione). Le caratteristiche di ciascun tipo di pagamento sono descritte nei rispettivi Fogli Informativi o in altra eventuale documentazione messa a disposizione della clientela dalla Banca.
Art. 2 – Ordine di Pagamento. L’Ordine di Pagamento è impartito dal Cliente Pagatore allo sportello della Banca mediante presentazione – a seconda del tipo di pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca o dal Prestatore dei Servizi di Pagamento del beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto. L’Ordine di Pagamento deve essere sottoscritto dal Cliente, anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole dell’Ordine di pagamento – e, ove previsto, compilato a cura dello stesso. Per alcuni tipi di pagamento è possibile disporre l’esecuzione in via permanente, vale a dire l’effettuazione in via continuativa a date prestabilite. Se l’Ordine di Pagamento è impartito attraverso altri canali (quali ad esempio il servizio db Interactive o altro servizio di home banking, remote banking o a distanza), le modalità di trasmissione dell’Ordine di Pagamento sono riportate nelle pattuizioni di ciascun Servizio di Pagamento.
Art. 3 – Dati necessari per l’esecuzione del pagamento. A seconda del tipo di pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’Ordine di Pagamento da parte del Cliente dell’Identificativo Unico e/o di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’Ordine di Pagamento o nell’ambito del Servizio di Pagamento utilizzato per impartire l’Ordine.
Art. 4 – Ricezione dell’Ordine di Pagamento. L’Ordine di Pagamento presentato allo sportello della Banca si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è una Giornata Operativa, la Giornata Operativa immediatamente successiva.
La previsione di cui al precedente paragrafo si applica anche all’Ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza. Tuttavia se l’Ordine di Pagamento è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nei rispettivi Fogli Informativi – l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto la Giornata Operativa immediatamente successiva. Per alcuni tipi di pagamento, il Cliente può indicare nell’Ordine di Pagamento che esso deve essere eseguito in una data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto alla data di esecuzione convenuta, ovvero se tale data non è una Giornata Operativa, la Giornata Operativa immediatamente successiva.
Dalla data di ricezione dell’Ordine di Pagamento, la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto Corrente. Per talune Operazioni di Pagamento (quali ad es. il pagamento dei tributi), la Banca può, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del pagamento.
Art. 5 – Revoca dell’ordine. L’Ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un Ordine di Pagamento con data futura oppure che la Banca vi consenta. L’Ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente fino alla data di esecuzione.
La revoca deve essere richiesta per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Nel caso di ordine permanente, la revoca fa cessare l’esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa, salvo che il Cliente disponga diversamente in modo espresso.
Art.6 - Tempi Massimi di esecuzione delle Operazioni di Pagamento. Le informazioni sui tempi di esecuzione delle singole Operazioni di Pagamento sono indicate nei Fogli Informativi del Conto Corrente e dei singoli servizi.
Sotto Sezione 3(b) – Operazioni di Pagamento Passive
Art. 1 - Ambito di applicazione. Questa Sotto Sezione 3(b) si applica agli Addebiti Diretti (ad es. SEPA Direct Debit).
Art. 2 - Abilitazione e disabilitazione del Conto Corrente. Il Conto Corrente è abilitato ad alcuni tipi di Addebiti Diretti (i.e. SDD). Se il Conto Corrente non è abilitato ad una particolare tipologia di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche se il Cliente ne ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal successivo art. 3 di questa Sotto Sezione 3(b). Il Cliente può richiedere alla Banca di limitare l’abilitazione esercitando le scelte previste dalla Banca, nonché di modificare le scelte effettuate. Per alcuni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può richiedere alla Banca di disabilitare il Conto Corrente. La disabilitazione del Conto Corrente comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa. Per fruire nuovamente della tipologia di Addebiti Diretti per i quali il Conto Corrente è stato disabilitato il Cliente deve presentare un’apposita richiesta alla Banca.
La richiesta di abilitazione del Conto Corrente, quella di limitazione, di modifica, di disabilitazione e di abilitazione a seguito della disabilitazione devono essere comunicate dal Cliente alla Banca mediante comunicazione scritta ovvero mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue dette richieste entro la Giornata Operativa successiva alla loro ricezione.
Art. 3 - Autorizzazione del Cliente all’esecuzione degli Addebiti Diretti. Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Corrente Addebiti Diretti disposti da un beneficiario, deve rilasciare un’apposita autorizzazione a favore del beneficiario stesso. L’autorizzazione è relativa all’esecuzione di Xxxxxxxx Xxxxxxx in via continuativa; per alcuni tipi di Addebiti Diretti l’autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.
Nell’autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati necessari alla sua esecuzione quali ad es. il codice IBAN del beneficiario.
L’autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente Pagatore, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al beneficiario, oppure alla Banca. L’autorizzazione rilasciata dal Cliente Pagatore al beneficiario è data con le modalità concordate tra quest’ultimo e il Cliente Pagatore. Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all’autorizzazione se tali limiti sono comunicati al beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile. L’esecuzione di Addebiti Diretti richiede adempimenti da parte del beneficiario e del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario. La Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento. La Banca può rifiutare l’esecuzione dell’Addebito Diretto autorizzato dal Cliente Pagatore nei casi indicati al precedente art. 7.
L’autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell’apposito modulo cartaceo o anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico, che costituisce supporto durevole. L’autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una
carta di debito collegata al Conto Corrente; ovvero, se il Cliente è titolare presso la Banca di altri servizi (quali ad esempio il servizio db Interactive o altro servizio di home banking, remote banking o a distanza), tramite il servizio stesso, se previsto dalle sue funzionalità.
Art. 4 - Modifica e revoca dell’autorizzazione. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione nonché revocarne i limiti. La comunicazione di revoca e di modifica deve essere effettuata con le modalità previste dall’articolo precedente; essa è efficace dalla Giornata Operativa successiva alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta comunicazione di revoca o di modifica al beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del beneficiario alla Banca stessa.
Art. 5 - Rapporti tra Cliente e beneficiario. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti. Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione degli Addebiti Diretti.
Art. 6 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti. L’Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del pagamento indicata nell’Ordine stesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario o, se tale data non è una Giornata Operativa, la Giornata Operativa immediatamente successiva. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto Corrente. L’importo del pagamento è accreditato dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario entro la Giornata Operativa immediatamente successiva a quella di ricezione.
Art.7 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti. Il Cliente può impedire l’esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta allo sportello della Banca per iscritto anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico ovvero mediante altra modalità consentita dalla Banca entro i termini riportati nei Fogli Informativi del Conto Corrente. E’ facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.
Art. 8 - Richieste di rimborso. Entro il termine di 8 (otto) settimane dall’addebito in Conto Corrente è possibile chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (i) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Addebito Diretto; (ii) l’importo dell’Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spese e le circostanze del caso.
Sotto Sezione 3(c) – Pagamenti a credito del Conto Corrente
Art. 1 - Termini di accredito. L’importo del pagamento è accreditato sul Conto Corrente non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Nel caso in cui il pagamento sia in una divisa diversa da quella nella quale è denominato il Conto Corrente, il relativo importo è accreditato sullo stesso, previa sua conversione al tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità riportate sui Fogli Informativi.
Art. 2 – Servizio di Pagamento di rate di pensione erogate dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (“INPS”). Nelle ipotesi in cui sul Conto Corrente vengano accreditati dall’INPS gli emolumenti pensionistici, l’esecuzione del Servizio di Pagamento è altresì completata dall’assunzione dei seguenti impegni e/o prese d’atto che si intendono espressamente assunti e/o prestate –– con la sottoscrizione del modulo di apertura di Conto Corrente:
(i) il Cliente che abbia autorizzato l’accredito degli emolumenti pensionistici da parte dell’INPS (qui il “Pensionato”) è tenuto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta inoltrata dalla Banca nell’interesse dell’INPS – anche ai sensi dell’art.2033 cod. civ. – a restituire, tramite la Banca all’INPS stesso, le eventuali rate di pensione ad esso corrisposte ma non dovute (in quanto prive di titolo al relativo trattamento). A tal fine, il Pensionato autorizza la Banca e, per essa – in forza di apposito accordo concluso tra gli stessi soggetti – pure l’INPS, ma anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull’eventuale residuo saldo attivo del Conto Corrente o, in alternativa, ad agire per il recupero di detti indebiti nei confronti sia del Pensionato sia dei successori a titolo universale di quest’ultimo;
(ii) quando il Conto Corrente è intestato a più persone e solo uno dei cointestatari ha autorizzato l’accredito degli emolumenti pensionistici dell’INPS, gli altri cointestatari (“Cointestatari non Pensionati”) prestano sin d’ora il loro consenso a che il Conto Corrente sia utilizzato anche per detti accrediti. A tale riguardo, i Cointestatari non Pensionati prestano manleva in favore della Banca e, suo tramite, anche dell’INPS rispetto alle eventuali rate di pensione corrisposte al Pensionato ma non dovute (in quanto prive di titolo al relativo trattamento) e si costituiscono, in via solidale tra loro, garanti - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e ss. cod. civ. – della restituzione delle stesse, anche nell’interesse dei successori a titolo universale e aventi causa del Pensionato. In forza dell’assunzione di tale garanzia, i Cointestatari non Pensionati saranno tenuti – entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta inoltrata dalla Banca nell’interesse dell’INPS - a corrispondere all’INPS stesso, se del caso tramite la Banca, le eventuali rate di pensione, con un limite di 12 (dodici) rate, corrisposte al Pensionato ma non dovute (in quanto prive di titolo al relativo trattamento). I Contestatari non Pensionati autorizzano, altresì, la Banca e, per essa – in forza di apposito accordo concluso tra gli stessi soggetti – pure l’INPS, ma anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull’eventuale residuo saldo attivo del Conto Corrente o, in alternativa, ad agire per il recupero di detti indebiti, verso sé stessi – rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione – e nei confronti sia del Pensionato, sia dei successori a titolo universale di quest’ultimo;
(iii) quanto previsto al precedente punti (ii) trova applicazione anche nei confronti delle persone
autorizzate a rappresentare il Pensionato nei rapporti con la Banca relativamente al Conto Corrente.
Capitolo 1 - Sezione 4 A
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI BANCOMAT E PAGOBANCOMAT,
MAESTRO E FASTPAY
Art. 1 – La conclusione di questo contratto è regolata dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
L’uso congiunto della carta Bancomat, PagoBANCOMAT, MAESTRO e FASTPAY (di seguito “Carta”), e del Codice Personale Segreto (Personal Identification Number) (di seguito “P.I.N.”), identifica e legittima il cliente titolare della Carta medesima (di seguito “Cliente”), a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei servizi Bancomat, PagoBANCOMAT, MAESTRO e FASTPAY quali meglio descritti negli artt. 13, 14 e 15 (di seguito “Servizi”).
L’uso dei Servizi deve avvenire entro i limiti di importo e con le modalità che sono indicate nelle istruzioni che la Banca consegna al Cliente al momento del rilascio della Carta, istruzioni che formano parte integrante di questo contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei suddetti limiti di importo.
La Banca in qualunque momento con le modalità di cui al successivo art. 10 può modificare i limiti di importo e le modalità di utilizzo dei Servizi per esigenze di efficienza e organizzative. Fermo quanto sopra, tali modifiche potranno altresì essere rese pubbliche tramite avvisi esposti nei locali della Banca, sulle apparecchiature previste dagli artt. 13, 14 e 15, o nei locali nei quali le stesse sono installate.
La Banca in qualunque momento può inoltre modificare i limiti di importo e le modalità dei Servizi anche senza preavviso per motivi di sicurezza.
Art. 2 - La Carta è e resta di proprietà della Banca; il suo uso da parte del Cliente è strettamente personale e la Carta non può essere ceduta a terzi. Il Cliente autorizza la Banca a spedire la Carta presso il suo domicilio.
Il Cliente autorizza inoltre la Banca a spedire presso il suo domicilio il plico sigillato contenente il P.I.N. assegnato alla Carta. Il Cliente può chiedere alla Banca il ritiro del plico sigillato contenente il P.I.N assegnato alla Carta presso la succursale della Banca ove è instaurato il rapporto di conto corrente.
La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N.. Il P.I.N. è generato automaticamente da una procedura elettronica ed è sconosciuto anche al personale della Banca.
Art. 3 - Il Cliente deve custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.. Quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo quanto previsto al successivo art. 4, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N..
Fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., il Cliente è responsabile per danni che derivano da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite di Euro 150,00 - fino al momento in cui detti eventi possono essere fatti valere nei confronti della Banca, ai sensi dell’art. 4, comma 5. Il limite di Euro 150,00 per la responsabilità del Cliente non è applicabile se vi è stato dolo o colpa grave da parte sua.
In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente non deve effettuare ulteriori operazioni e deve consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 4 -, Il Cliente, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., deve:
farne denuncia alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, e
chiedere immediatamente il blocco della Carta , in qualunque momento del giorno e della notte, tramite telefonata ai numeri indicati nelle istruzioni a tal fine consegnategli. In questi casi il Cliente dovrà comunicare almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e sua data di nascita.
Nel corso della telefonata l’operatore comunica al Cliente l’avvenuto blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata, il Cliente deve:
confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla succursale della Banca ove è instaurato il rapporto di conto corrente, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax;
fornire copia della denuncia presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Cliente, nel caso di impossibilità di utilizzo dei numeri comunicati, deve comunque segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, e fornire copia della denuncia presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
La Banca provvede al blocco della Carta non appena ha ricevuto le segnalazioni di cui ai precedenti commi.
Fatti salvi gli obblighi di cui ai precedenti commi a carico del Cliente, e i casi di forza maggiore
- ivi compreso lo sciopero – che riguardano la Banca ed i suoi corrispondenti non bancari, la comunicazione di smarrimento o sottrazione della Carta può essere fatta valere nei confronti della Banca:
dalla data ed ora della segnalazione dell’evento, effettuata personalmente dal Cliente alla succursale della Banca ove è instaurato il rapporto di conto corrente, ovvero ai numeri indicati nelle istruzioni di cui all’art. 1, comma 2; o
decorse 24 ore dal giorno di ricezione della segnalazione dell’evento effettuata dal Cliente alla Banca mediante lettera raccomandata, telegramma o fax.
Fino alla comunicazione di smarrimento o sottrazione della carta alla Banca di cui ai precedenti commi, il Cliente risponde delle perdite subite in conseguenza degli eventi citati sino a un massimo di 150,00 Euro. Il predetto massimale non si applica se il Cliente ha agito con colpa grave o in maniera fraudolenta.
Art. 5 - Il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell’utilizzo della Carta e del P.I.N., ed è, comunque, responsabile di ogni conseguenza dannosa che deriva dall’uso della Carta e del P.I.N. da parte di tali persone.
Nel caso di rapporto di conto corrente acceso da una persona giuridica, la Carta viene rilasciata ed intestata al soggetto che è autorizzato ad operare sul conto corrente. Questo soggetto, diviene titolare della Carta previa sua accettazione di queste norme.
In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo quanto disposto all’art. 9, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del P.I.N..
La revoca o la modifica dei poteri concessi al soggetto autorizzato, nonché la rinuncia da parte di quest’ultimo, non possono essere fatti valere nei confronti della Banca sino al momento in cui la medesima non ne ha ricevuto comunicazione scritta e non siano trascorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione di quest’ultima. Detto termine si giustifica per permettere alla Banca di bloccare la Carta.
Art. 6 – Fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, che riguardano la Banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari la Banca assicura il regolare funzionamento dei Servizi su tutte le apparecchiature di cui all’art.1, comma 3, negli orari ed entro i limiti indicati agli artt. 13, 14 e 15.
La Banca può modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art.1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, per eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi. In questi casi la Banca non è responsabile per eventuali, temporanee interruzioni, anche se non comunicate al Cliente.
Art. 7 - La Banca esegue l’addebito in conto delle operazioni compiute in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. Fatto salvo quanto previsto all’art. 14, comma 4, la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione fa prova dell’esecuzione delle operazioni.
In caso di addebiti non autorizzati, sia accertati o anche solo sospettati (a titolo esemplificativo, nei casi di accertata/sospetta contraffazione, accertata/sospetta falsificazione, accertato/sospetto indebito utilizzo per sottrazione o smarrimento della Carta), il Cliente deve darne immediata comunicazione alla Banca, tramite telefono, con le modalità indicate all’art. 4.
Il Cliente può quindi chiedere il rimborso tramite, lettera raccomandata A/R debitamente da lui firmata, che dovrà essere inviata alla Banca entro e non oltre 13 mesi dall’operazione di cui si chiede il rimborso. Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il termine per la richiesta di rimborso è ridotto a due mesi. Il Cliente dovrà allegare alla richiesta di rimborso la Carta (se in suo possesso) e copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Sulla richiesta devono essere indicati i riferimenti dell'operazione e la modalità – assegno circolare o bonifico – prescelta per l’eventuale rimborso.
Se il rimborso è dovuto, la Banca accrediterà il corrispondente importo (comprensivo delle eventuali commissioni) secondo le indicazioni fornite dal Cliente nella richiesta di rimborso. Se invece il rimborso non è dovuto, la Banca informerà tempestivamente per iscritto il Cliente.
Il Cliente non è liberato dagli oneri e responsabilità a suo carico se agisce con dolo o con colpa grave e/o non ha osservato le disposizioni sicurezza indicate all’art. 3.
Art. 8 - La Banca può recedere da questo contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di due mesi, tramite comunicazione scritta al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale che in precedenza gli è stato consegnato.
La Banca può recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d), delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” che il Cliente ha firmato.
In ogni caso il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo per il quale la Banca medesima gli ha eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
Art. 9 - Il Cliente può recedere da questo contratto in qualunque momento, con comunicazione scritta alla Banca. In questo caso il Cliente deve restituire la Carta, nonché ogni altro materiale che in precedenza gli è stato consegnato.
Il Cliente inoltre deve restituire alla Banca la Carta e detto materiale:
in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta;
contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente;
in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2. La Carta deve essere restituita:
dagli eredi in caso di decesso del Cliente e,
in caso di sopravvenuta incapacità di agire del Cliente, dal legale rappresentante.
In ogni ipotesi di mancata restituzione della Carta, la Banca potrà provvedere al blocco della stessa.
Fatti salvi gli obblighi di pagamento e le responsabilità che ne derivano, l’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e di questo articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o ai limiti di importo quali indicati nelle istruzioni di cui all’art. 1, comma 2, è illecito.
Art. 10 - Il “Documento di Sintesi”, che costituisce il frontespizio di questo contratto, indica le condizioni economiche dei Servizi.
La Banca, in presenza di un giustificato motivo può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e contrattuali applicate ai Servizi tramite comunicazione scritta al Cliente anche inserita in estratto conto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione conterrà la formula “Proposta di modifica del contratto” e specificherà che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata. Il Cliente comunque può recedere da questo contratto prima della data prevista per l’applicazione della modifica, senza penalità e senza spese di chiusura (art.126-sexies D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni). La comunicazione sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio.
Art. 11 - Per quanto non espressamente previsto da queste disposizioni, si applicano le pattuizioni di cui al Capitolo 1 – Sezione 3 di questo Contratto Quadro sui Servizi e Operazioni di Pagamento.
Art. 12 - L’invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca viene fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato al momento dell’apertura del conto corrente, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante la sottoscrizione di apposito contratto o secondo le previsioni del servizio, oppure all’altro comunicato per iscritto successivamente alla Banca .
Art. 13 - Il Servizio Bancomat ed il Servizio MAESTRO consentono al Cliente di prelevare denaro contante - entro i limiti di importo e con le modalità indicate nelle istruzioni di cui all’art.1, comma
2 - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat, ovvero dal Marchio MAESTRO.
La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità dei suddetti Servizi tutti i giorni 24 ore su 24, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
Lo sportello automatico può trattenere la Carta in caso di uso errato rispetto alle istruzioni di cui all’art. 1 comma 2 o comunque difforme da queste disposizioni, o per motivi di sicurezza. In tal caso il Cliente deve contattare subito la succursale della Banca dove è instaurato il rapporto di conto corrente, secondo quanto indicato nelle ripetute istruzioni.
In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente non deve effettuare ulteriori operazioni.
Le operazioni di prelievo avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuata l’operazione. Gli importi delle operazioni di prelievo eseguite in valuta estera vengono convertiti in Euro direttamente dal circuito a cui appartiene lo sportello automatico. Questi importi sono soggetti, quale commissione per oneri di negoziazione, ad una maggiorazione del tasso di cambio applicato dal circuito sopra detto nella misura indicata nel “Documento di Sintesi”. Tale maggiorazione non è applicata se le operazioni di prelievo sono effettuate in Euro.
Art. 14 - Con un con ordine irrevocabile che è addebitato sul conto corrente del Cliente, entro i limiti e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni di cui all’art.1, comma 2, il Servizio PagoBANCOMAT ed il Servizio MAESTRO consentono al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio PagoBANCOMAT, ovvero dal Marchio MAESTRO. I Servizi consentono altresì al Cliente di disporre pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzioni mediante uso congiunto della Carta e del P.I.N., secondo quanto indicato nelle istruzioni di cui all’art.1, comma 2.
I Servizi funzionano negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati. La Banca non è responsabile per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni dei suddetti Servizi causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato od irregolare funzionamento dei Terminali POS.
In caso di difettoso funzionamento dei Terminali POS il Cliente non deve effettuare ulteriori operazioni.
I pagamenti eseguiti tramite apparecchiature diverse dai Terminali POS risultano dalle apparecchiature stesse in forma elettronica.
Le operazioni di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuata l’operazione. Gli importi delle operazioni di pagamento effettuate in valuta estera sono convertiti in Euro direttamente dal circuito a cui appartiene il Terminale POS. Questi importi sono soggetti, quale commissione per oneri di negoziazione, ad una maggiorazione del tasso di cambio applicato dal circuito sopra detto nella misura indicata nel “Documento di Sintesi”. Tale maggiorazione non è applicata se le operazioni di pagamento sono effettuate in Euro.
Art. 15 - Il Servizio FASTPAY consente al Cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal Marchio FASTPAY, il pagamento, con addebito sul proprio conto corrente, dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati.
Il Cliente autorizza la Banca ad accreditare alle sopra dette Società ed Enti convenzionati l’importo dei pedaggi pagati per mezzo del Servizio FASTPAY sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, con addebito per uno stesso importo sul proprio conto corrente.
Il Cliente deve usare il Servizio FASTPAY entro i limiti e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni di cui all’art. 1, comma 2.
Il Cliente prende atto che per l’uso del Servizio FASTPAY non è prevista la digitazione del
P.I.N. e che la Carta può essere usata per il pagamento del pedaggio di un solo veicolo per volta. Non è infatti consentito pagare il pedaggio relativo al transito di un altro veicolo, anche se a seguito del primo.
Il Servizio FASTPAY in genere funziona tutti i giorni, 24 ore su 24. Peraltro i soggetti convenzionati possono, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso, disattivare gli impianti o modificarne gli orari di funzionamento.
La Banca è totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente e le Società od Enti convenzionati sui pedaggi pagati per mezzo del Servizio FASTPAY.
Art. 16 - Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), per ogni controversia fra il Cliente e la Banca il Foro esclusivamente competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Art. 17 - Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Piazza del Calendario, n. 3 20126 Milano – xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) vix xxxxx xxxxxxxxxxx xll’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR).
Capitolo 1 - Sezione 4 B
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO db Self Banking
Art. 1 - La conclusione di questo contratto è regolata dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
Il Servizio "db Self Banking" (“Servizio”), offerto dalla Banca, consente al Cliente già titolare di una Carta – che ha firmato il contratto di cui alla precedente Sezione 4 A - di richiedere informazioni e di effettuare talune operazioni a valere su tutti ovvero su alcuni dei rapporti bancari di cui il Cliente sia intestatario e/o cointestatario presso la Banca medesima (“Rapporti”) - in autonomia e senza l’assistenza dei dipendenti e/o ausiliari della Banca - mediante l’utilizzo di specifiche apparecchiature (“Macchinari”), caratterizzate dalla scritta “db Self Banking”, installati all’interno degli sportelli della Banca ovvero nelle area db24 ore degli stessi.
Le operazioni che il Cliente può effettuare tramite i Macchinari - elencate nell’allegato “Servizi db Self Banking” che la Banca consegna al Cliente all’atto di richiesta di attivazione del Servizio - si distinguono in: (i) informative (“Operazioni Informative”), perché consentono al Cliente di richiedere e, ove possibile, stampare le informazioni sui Rapporti scelti dallo stesso (come ad esempio, visualizzare il saldo ovvero la lista dei movimenti); e (ii) dispositive (“Operazioni Dispositive”) perché consentono al Cliente di effettuare alcune transazioni bancarie (come ad esempio, i prelievi di contante, i versamenti di contanti e di assegni, i bonifici) a valere sui Rapporti scelti dallo stesso, entro certi limiti (giornalieri o mensili) di importo, secondo le modalità e i termini di questo contratto e, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile di ciascun Rapporto.
Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei suddetti limiti di importo.
La Banca in qualunque momento con le modalità di cui al successivo art. 10 può modificare i limiti di importo e le modalità di utilizzo del Servizio, per esigenze di efficienza e organizzative. Fermo quanto sopra, tali modifiche potranno altresì essere rese pubbliche tramite avvisi esposti sui Macchinari ovvero nei locali nei quali gli stessi sono installati. La Banca in qualunque momento può inoltre modificare i limiti di importo e le modalità del Servizio anche senza preavviso per motivi di sicurezza.
Art. 2 – L’utilizzo dei Macchinari viene consentito al Cliente attraverso la Carta di cui è titolare, che deve risultare attiva per la Banca, e il relativo Codice Personale Segreto (Personal Identification Number) (“P.I.N.” ) che identifica e legittima il Cliente ad effettuare le Operazioni Informative e/o le Operazioni Dispositive sui Rapporti scelti dal Cliente stesso all’atto di richiesta di attivazione del Servizio ovvero dallo stesso successivamente modificate e/o integrate dietro specifica richiesta alla Banca. Il Cliente accetta di essere identificato dalla Banca al momento dell’impiego dei Macchinari e tramite l’uso degli stessi, mediante la sola verifica dell’utilizzo della Carta e del PIN; per il che, nessun ulteriore obbligo di accertamento è posto a carico della Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni Informative e le Operazioni Dispositive tramite il Servizio.
Il Cliente riconosce, quindi, come valide sin d’ora le Operazioni Informative e le Operazioni Dispositive eseguite tramite i Macchinari a mezzo della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità, ed accetta che tali modalità identificativa e dispositiva tengono luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria e all’esistenza dell’ordine dato alla Banca.
Art. 3 – L’utilizzo dei Macchinari nelle aree db24 ore degli sportelli della Banca è consentito al Cliente dalle ore 6:00 alle ore 22:30 dal lunedì al sabato, giorni festivi esclusi. L’utilizzo dei Macchinari interni agli sportelli della Banca è consentito al Cliente nei giorni e negli orari di apertura degli sportelli stessi. L’orario del Servizio e le relative variazioni sono portati a conoscenza del pubblico con avviso esposto nei locali della Banca. Quest’ultima non risponde di eventuali interruzioni, ritardi e rallentamenti nel Servizio dovuti a difficoltà o ad ostacoli di qualsiasi natura, ivi compresi i casi di forza maggiore e lo sciopero, riguardante la Banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari, non imputabile alla Banca medesima. In aggiunta, è esclusa qualsiasi responsabilità della Banca per impedimenti od ostacoli al funzionamento del Servizio determinati da modifiche legislative o da atti di autorità nazionali od estere, ovvero da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da qualsiasi altro fatto di terzi non imputabile alla Banca. La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione dei Macchinari.
Art. 4 – L'attivazione del Servizio è subordinata alle opportune verifiche ed alle autorizzazioni della Banca. Le Operazioni Dispositive predisposte tramite il Servizio verranno eseguite una volta ultimata positivamente la procedura di identificazione del Cliente . La Banca ha, peraltro, facoltà di rifiutare l’esecuzione e/o la registrazione delle Operazioni Dispositive richieste dal Cliente tramite il Servizio in presenza di giustificato motivo, del quale darà tempestiva comunicazione al Cliente stesso.
Fermo quanto previsto al precedente paragrafo, la Banca esegue, con ordine irrevocabile, l’addebito nei Rapporti scelti dal Cliente delle Operazioni Dispositive compiute in base alle registrazioni effettuate automaticamente dal Macchinario presso la quale è stata eseguita l’Operazione Dispositiva stessa. In caso di addebiti per Operazioni Dispositive non autorizzate, sia accertate o anche solo sospettate (a titolo esemplificativo, nei casi di accertata/sospetta contraffazione, accertata/sospetta falsificazione, accertato/sospetto indebito utilizzo per sottrazione o smarrimento della Carta), il Cliente deve darne immediata comunicazione alla Banca, tramite telefono e attenersi a quanto previsto dagli artt.4 e 7, paragrafi 3,4 e 5, del precedente Capitolo 1 – sezione 4A.
Art. 5 - La Banca assumerà tutte le più opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del Servizio; essa, peraltro, non sarà responsabile in caso di utilizzi abusivi, perdita, alterazione e/o diffusione di informazioni che abbiano avuto luogo nell’ambito del Servizio quando tali eventi siano imputabili a terzi, ovvero ad eventi al di fuori del potere di controllo della stessa Banca.
Art. 6 - Nel caso in cui taluno dei Rapporti per i quali viene richiesta l'attivazione del Servizio sia cointestato, e l'adesione sia richiesta da uno solo dei cointestatari, in mancanza di diverso accordo scritto con la Banca, il Servizio viene reso operante, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri cointestatari, salvo la facoltà di quest’ultimi di non utilizzarlo.
Il Cliente aderente Servizio prende pertanto atto che, nel caso in cui anche gli altri cointestatari del rapporto siano in possesso di una Carta collegata ai Rapporti, anche questi potranno accedere al Servizio. Il Servizio non potrà più essere utilizzato dal Cliente nell’eventualità in cui il Cliente non risulti più titolare e/o contitolare in via disgiunta dei Rapporti.
Art. 7 - Questo contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può, in qualsiasi momento, per uno o più dei Rapporti indicati all'atto dell'adesione, recedere dal Servizio, con comunicazione scritta alla Banca. In caso di rapporti cointestati a firma disgiunta, il recesso può essere disposto da ciascuno dei cointestatari disgiuntamente dagli altri ed ha effetto nei confronti di tutti. Il recesso del Servizio ha efficacia nella medesima giornata lavorativa in cui viene presentata la richiesta scritta.
La Banca può recedere dando un preavviso minimo di due mesi, tramite comunicazione scritta al Cliente. La Banca può, inoltre, dandone comunicazione scritta al Cliente. recedere da questo contratto, con effetto immediato, in presenza di un giustificato motivo quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d), del Capitolo 1 – Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento” che il Cliente ha firmato,
Art. 8 - Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi. Il Servizio verrà revocato automaticamente alla data in cui sarà esibita alla Banca la suddetta documentazione.
Art. 9 - La sospensione, l’interruzione dal e la revoca del Servizio, non determineranno la sospensione, l’estinzione dei e revoca dai singoli Rapporti, i quali continueranno a permanere in essere e resteranno ad ogni effetto distinti l’uno dagli altri, autonomamente disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle proprie condizioni economiche comunicate al Cliente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
I Rapporti non più collegati al Servizio, in seguito al verificarsi degli eventi contemplati negli articoli 4 e 8 di questo Capitolo 1 – Sezione 4B, continueranno a permanere in essere e resteranno disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle rispettive condizioni economiche comunicate al Cliente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
Art. 10 - La Banca, in presenza di un giustificato motivo può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e contrattuali applicate al Servizio, individuare nuove Operazioni Informative e/o Operazioni Dispositive ovvero eliminare alcune delle stesse, tramite comunicazione scritta al Cliente anche inserita in estratto conto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione conterrà la formula “Proposta di modifica del contratto” e specificherà che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata. Il Cliente comunque può recedere da questo contratto prima della data prevista per l’applicazione della modifica, senza penalità e senza spese di chiusura (art.126-sexies D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni). La comunicazione sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio.
Art. 11 - L’invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca viene fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto di richiesta di attivazione del Servizio, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante la sottoscrizione di apposito contratto o secondo le previsioni del servizio, oppure all’altro comunicato per iscritto successivamente alla Banca.
Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto da queste disposizioni, si applicano le pattuizioni tanto del Capitolo 1 – Sezione 1 e Sezione 3 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento”, quanto quelle l precedente Capitolo 1 – sezione 4A.
Capitolo 2 - Sezione 1
NORME PER I DEPOSITI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI
FINANZIARI
Art. 1 – Se il Cliente per formulare la proposta di questo contratto intende sottoscrivere il modulo di apertura del deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari (di seguito, “Modulo di Apertura del Deposito Titoli”) tramite l’apposizione della firma grafometrica, la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca (di seguito, “Firma Grafometrica”) su supporto durevole, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l’utilizzo del relativo servizio e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all’utilizzo della Firma Grafometrica. Se il Cliente intende sottoscrivere il Modulo di Apertura del Deposito Amministrato tramite la Firma Grafometrica, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto ed agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con la Firma Grafometrica soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 cod. civ. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto
previsto dall’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”).
Se il Cliente intende sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti tramite la Firma Grafometrica, il Cliente prende atto che è necessario sottoscrivere il contratto relativo al servizio “My Documents” per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.
In caso di utilizzo di Firma Grafometrica da parte del Cliente, questo contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il Cliente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve questo contratto comprensivo delle condizioni generali che, su richiesta del cliente, viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) il Cliente dopo aver letto, esaminato ed approvato questo contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Grafometrica sul documento informatico
- che costituisce supporto durevole - relativo al Modulo di Apertura del Deposito Titoli; c) successivamente, il Cliente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 cod.civ., apponendo a seguire una seconda sottoscrizione mediante Firma Grafometrica; d) la Banca procede con la consegna al Cliente di un esemplare di questo contratto su supporto durevole mediante il servizio My Documents o, se il Cliente lo richiede, anche su supporto cartaceo; e) il Cliente avrà a disposizione il contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica.
La Banca metterà a disposizione del cliente su supporto durevole una comunicazione di conferma di attivazione, sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della Banca munito dei necessari poteri, mediante il servizio My Documents o, su eventuale richiesta del cliente, trasmetterà la comunicazione su supporto cartaceo all’indirizzo di domiciliazione della corrispondenza.
La Banca offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere con Firma Grafometrica i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli – relativi alla modulistica ed alle disposizioni impartite in esecuzione di questo contratto. Il Cliente ha la facoltà di avvalersi della Firma Grafometrica secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto del servizio di Firma Grafometrica. A tal fine, in questo contratto, se si indica la facoltà o l’obbligo per il Cliente di trasmettere una comunicazione per iscritto o di rilasciare una dichiarazione scritta, tale facoltà potrà essere esercitata o tale obbligo potrà essere adempiuto anche tramite sottoscrizione con Firma
Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – relativo al modulo della comunicazione o della dichiarazione della Banca (ove predisposto).
Il Cliente avrà a disposizione tutti i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - sottoscritti con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica nel corso del rapporto.
Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti questo contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.
La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e di strumenti finanziari (di seguito “strumenti finanziari”) alle seguenti condizioni. Il servizio che ha ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati si svolge in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.
Art. 2 – Il deposito può avere ad oggetto sia gli strumenti finanziari cartacei che quelli dematerializzati (vedi titolo V del D. Lgs. del 24 giugno 1998, n. 213 e sue successive modifiche, nonché la relativa normativa di attuazione).
Nel caso di deposito di strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli strumenti finanziari accompagnati da una lista contenente gli estremi necessari per identificarli.
Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca sostituisce la consegna dei medesimi strumenti finanziari ed il trasferimento, ritiro e costituzione di vincolo relativo agli stessi potranno essere eseguiti solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata. È esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati cartacei rappresentativi degli strumenti finanziari dematerializzati.
Art. 3 - La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, richiede gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
La Banca chiede istruzioni al Cliente per l’esercizio del diritto di opzione, la conversione degli strumenti finanziari o il versamento dei decimi e provvede all'esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto del Cliente e previo versamento del denaro occorrente. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
Il Cliente deve dare alla Banca, tempestivamente, opportune istruzioni per gli strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati. In mancanza di istruzioni del Cliente la Banca non è obbligata a compiere alcuna relativa operazione.
Il Cliente deve trasmettere alla Banca, entro quindici giorni dalla data di negoziazione “ex dividendo”, le relative istruzioni. Se la Banca non riceve dal Cliente istruzioni contrarie essa provvede all’incasso degli interessi e dei dividendi.
La Banca, in caso di richieste da parte di società emittenti quotate il cui statuto sociale espressamente lo preveda, ovvero di soggetti che, ai sensi della normativa di riferimento, svolgono l’attività di sollecitazione di deleghe di voto, nonché di emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentrata, provvede alla comunicazione del numero delle azioni/obbligazioni registrate sul conto del Cliente e dei dati identificativi di quest’ultimo sempre che al momento della richiesta il Cliente risulti azionista/obbligazionista e lo stesso in via preventiva non abbia espressamente vietato alla Banca la comunicazione dei dati identificativi mediante specifica dichiarazione scritta.
La Banca – salva espressa richiesta scritta del Cliente, da inoltrarsi di volta in volta in tempo utile – è autorizzata ad astenersi:
- sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle società emittenti le azioni depositate e dall’inviare il relativo biglietto di ammissione al Cliente stesso,
- sia dall’inviare al Cliente gli avvisi di convocazione di assemblea delle società emittenti le cui azioni sono immesse in deposito.
Ove il Cliente ritenga di partecipare/aderire ad un evento societario che riguarda strumenti finanziari che ha in deposito/subdeposito presso la Banca, quest’ultima è, sin d’ora, espressamente autorizzata a comunicare alla Cassa Incaricata/Emittente la decisione del Cliente medesimo compilando e firmando in nome e per conto dello stesso, ove del caso, ed inoltrando, ove richiesto, tutta l’eventuale modulistica necessaria.
Art. 4 - Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la succursale della Banca ove il relativo rapporto è intrattenuto. Il Cliente ed i soggetti autorizzati ad operare di cui al comma precedente devono utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria firma nella forma grafica che corrisponde a quella depositata,
ovvero – previo accordo con la Banca – nelle altre forme consentite dalla legge (es. firma digitale).
Art. 5 - Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, e deve precisare, sempre per iscritto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, gli eventuali limiti dei poteri loro accordati.
Il Cliente deve comunicare alla succursale della Banca presso il quale è acceso il rapporto a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o con lettera semplice consegnata personalmente alla predetta succursale le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate. Allo stesso modo le persone autorizzate dovranno comunicare le loro rinunce. Revoche, modifiche e rinunce non potranno comunque essere fatte valere nei confronti della Banca finché non sia trascorso, dalla data del ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà, in ogni caso, essere superiore a 3 giorni. Stesso obbligo di comunicazione alla Banca sussiste anche quando le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese pubbliche.
L'autorizzazione a disporre del deposito, conferita successivamente, non determina la revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Quando il deposito è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, in deroga all’art. 1726 cod. civ.. Invece la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Per la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma 2° di questo articolo. Il cointestatario che ha effettuato la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza non possono essere fatte valere nei confronti della Banca sino a quando questa non ne ha avuto notizia legalmente certa. Nel caso di rapporto cointestato le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza hanno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari.
Art. 6 - Quando il deposito è intestato a più persone con poteri per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascun cointestatario singolarmente può disporre del deposito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Solo tutti insieme i cointestatari possono modificare o revocare tale potere di disposizione separata con conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca. Anche uno solo dei cointestatari invece può richiedere di estinguere il rapporto; in questo caso il cointestatario che richiede l’estinzione deve avvertire tempestivamente gli altri cointestatari.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto di deposito, anche quando le obbligazioni dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario.
La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché la Banca non ne ha ricevuto la relativa comunicazione da tutti i cointestatari e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà comunque essere superiore a 3 giorni.
Art. 7 - Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito di cui all’articolo precedente, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del deposito, fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
Nei casi indicati al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta.
L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ha ricevuto la comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà comunque essere superiore a 3 giorni.
Art. 8 - Il Cliente deve pagare i diritti di custodia e/o amministrazione, le commissioni e le spese indicate nel “Documento di Sintesi” di questo contratto, nonché le eventuali imposte e tasse. Il “Documento di Sintesi” è parte integrante e sostanziale di questo contratto.
Il Cliente é obbligato a pagare interamente le spese di qualunque genere che la Banca sostiene in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, anche se dette spese non sono recuperabili nei confronti di chi ha promosso e sostenuto il relativo procedimento.
La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Le somme da esigersi e da pagarsi in dipendenza degli strumenti finanziari depositati dal Cliente, con distinta a parte, devono essere, rispettivamente, accreditate ed addebitate sul conto corrente indicato a tale fine dal Cliente stesso.
Art. 9 - Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle proprie obbligazioni ai sensi dell’articolo precedente, la Banca lo diffida a pagare entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.
Se il Cliente resta inadempiente alle obbligazioni di pagamento, la Banca può vendere, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al suo credito verso il Cliente (art. 2761, commi 3 e 4 e art. 2756, commi 2° e 3° cod. civ.) .
Prima di vendere gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con comunicazione scritta del suo proposito, e gli concede un ulteriore termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 10 – La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto:
all’indirizzo indicato nel Modulo di Apertura del Deposito Titoli, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di
apposito contratto e secondo le previsioni del servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto dal Cliente alla Banca;
o alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”.
Quando il deposito è intestato a più persone, la Banca può fare tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Art. 11 - Il Cliente deve fare pervenire un avviso alla Banca almeno dieci giorni prima per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari cartacei. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere ripetuto. La Banca può peraltro restituire gli strumenti finanziari depositati anche senza il preavviso del Cliente. Non sono consentiti ritiri nei quindici giorni antecedenti quello di scadenza delle cedole o di rimborso degli strumenti finanziari.
In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati a norma dei successivi artt. 15 e 16, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente nel tempo ragionevolmente necessario, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari dai subdepositari.
Al momento del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di manleva.
Art. 12 - La Banca invia al Cliente periodicamente, e comunque con cadenza almeno annuale, una posizione degli strumenti finanziari in deposito. La posizione periodica si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata se, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della posizione stessa, non è pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico.
La Banca può non inviare la posizione periodica se gli strumenti finanziari registrati nel deposito hanno un valore nominale che non supera 10.000,00 Euro e il deposito non registra movimenti da oltre un anno, o se, pur in presenza di movimenti, il Cliente ha informazione di questi con comunicazioni riepilogative di altri rapporti con la Banca (ad esempio, estratto del conto corrente).
Art. 13 - La Banca può custodire il deposito degli strumenti finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, nonché di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.
Art. 14 - La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari cartacei presso una delle società di gestione accentrata, ai sensi della normativa italiana, primaria e secondaria, disciplinante la materia.
In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti strumenti finanziari a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. Il Cliente può richiedere la consegna in una copia del regolamento.
Art. 15 - La Banca può anche subdepositare gli strumenti finanziari al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata a cui è consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia o altri enti).
I subdepositari che la Banca usa sono indicati nell’apposito elenco disponibile sul sito internet della Banca; l’elenco è parte integrante e sostanziale di questo contratto. L’eventuale sostituzione di
un subdepositario è resa nota al Cliente con apposita comunicazione scritta ovvero nell’ambito della posizione periodica fornita allo stesso.
Se gli strumenti finanziari al portatore sono fungibili o quando altrimenti possibile - fatta salva la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli strumenti finanziari - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi. In questi casi il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a norma di questo contratto.
Art. 16 - Per gli strumenti finanziari emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3, da società estere subdepositarie a ciò abilitate; a tal fine la Banca deposita gli strumenti finanziari presso le società estere subdepositarie. Il servizio in tal caso viene svolto secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
Art. 17 - La Banca ed il Cliente possono recedere in qualunque momento da questo contratto, con comunicazione scritta, con preavviso di almeno quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Art. 18 - La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme che disciplinano di questo contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita nella posizione periodica indicata all’articolo 12, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi . La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata all’indirizzo anche elettronico indicato dal Cliente. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura (art.118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni).
Art. 19 - Questo contratto è soggetto alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia tra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Art.20. - Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. - Piazza del Calendario, n. 3 20126 Milano - xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000 (iii); xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR).
Capitolo 2 - Sezione 2
NORME DEL CONTRATTO DI COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI
FINANZIARI E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Indice Sezione A – Disciplina contrattuale comune ai diversi servizi di investimento | pag. 48 |
Art. 1 – Conclusione e oggetto del contratto e conferimento dell’incarico | pag. 48 |
Art. 2 – Classificazione della clientela. Valutazione di appropriatezza e valutazione di adeguatezza nella prestazione dei Servizi | pag. 48 |
Art. 3 - Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni | pag. 50 |
Art. 4 – Offerta fuori sede – Termine di sospensiva | pag. 51 |
Art. 5 – Deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del cliente | pag. 52 |
Art. 6 – Conflitti di interessi | pag. 52 |
Art. 7 – Condizioni economiche e Incentivi | pag. 52 |
Art. 8 - Inadempimento del Cliente | pag. 53 |
Art. 9 - Durata e recesso dal contratto | pag. 53 |
Art. 10 – Clausola di esonero da responsabilità | pag. 53 |
Art. 11 - Modifica del contratto | pag. 54 |
Art. 12 – Reclami | pag. 54 |
Art. 13 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie e clausola di mediazione | pag. 54 |
Art. 14 – Documenti parte integrante del contratto | pag. 54 |
Art. 15 – Foro competente e legge applicabile | pag. 54 |
Sezione B – Disciplina contrattuale specifica per ciascun servizio di investimento | |
1) Servizio di consulenza in materia di investimenti | pag. 55 |
Art. 16 – Oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti | pag. 55 |
Art. 17 - Modalità di prestazione del servizio del Servizio di Consulenza | pag. 56 |
Art. 18 – Modalità di valutazione dell’adeguatezza | pag. 56 |
Art. 19 – Differenze tra il Servizio di Consulenza e gli altri servizi di investimento | pag. 57 |
Art. 20 – Rischi delle operazioni | pag. 57 |
Art. 21 – Commissioni e spese | pag. 58 |
Art. 22 – Rendicontazione | pag. 58 |
2) Servizio “db Perform” | pag. 58 |
3) Servizio di collocamento e distribuzione | pag. 58 |
Art. 23 – Oggetto del servizio di collocamento e di distribuzione | pag. 58 |
Art. 24 – Modalità di prestazione del servizio di collocamento e distribuzione | pag. 59 |
Art. 25 – Promotori Finanziari | pag. 60 |
Art. 26 –– Obblighi della Banca | pag. 60 |
Art. 27 – Valutazione di appropriatezza e adeguatezza | pag. 60 |
Art. 28 – Modalità con le quali il Cliente può impartire degli ordini | pag. 60 |
Art. 29 – Assistenza per il periodo successivo all’acquisto /sottoscrizione | pag. 61 |
Art. 30 – Commissioni e spese relative al Servizio di Collocamento | pag. 61 |
Art. 31 – Rendicontazione | pag. 61 |
4) Servizio di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini pag. 61 dei clienti e di ricezione trasmissione di ordini
Art. 32 – Oggetto del Servizio – valutazione di appropriatezza e adeguatezza pag. 61 Art. 33 - Conferimento e gestione degli ordini. Aggregazione degli ordini pag. 62 Art. 34 – Trasmissione degli ordini e strategia adottata. Esclusione di
responsabilità della Banca pag. 63
Art. 35 – Esecuzione degli ordini fuori da un mercato regolamentato pag. 63 Art. 36 – Ordini di vendita allo scoperto pag. 64
Art. 37 – Garanzie relative ad operazioni richieste pag. 64 Art. 38 – Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati pag. 64 Art. 39 - Comunicazioni delle perdite pag. 65
Art. 40 – Corrispettivo e incentivi pag. 65
Art. 41 – Rendicontazione e comunicazioni pag. 65
5) Servizio di gestione di portafogli pag. 65
Sezione C – Disciplina contrattuale relativa ai “Pronti contro Xxxxxxx”
Art. 42 — Oggetto e durata dell’operazione pag. 66
Art. 43 — Natura ed effetti dell’operazione pag. 66
Art. 44 — Pagamento del prezzo nella vendita a pronti pag. 66 Art. 45 — Trasferimento degli strumenti finanziari e pagamento del prezzo
nella vendita a termine pag. 66
Art. 46 — Condizione risolutiva pag. 67
Art. 47 — Remunerazione dell’operazione pag. 67
Art. 48 — Spese e oneri fiscali pag. 67
Art. 49 — Norme applicabili pag. 67
Glossario pag. 68
Sezione A
DISCIPLINA CONTRATTUALE COMUNE AI DIVERSI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Art. 1 – Conclusione ed oggetto del contratto e conferimento dell’incarico
La conclusione di questo contratto è regolata dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
La Banca offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere con Firma Grafometrica i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli – relativi alla modulistica e alle disposizioni impartite in esecuzione di questo contratto. Il Cliente ha la facoltà di avvalersi della Firma Grafometrica secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto relativo al servizio di Firma Grafometrica. A tal fine, in questo contratto, se si indica la facoltà o l’obbligo per il Cliente di trasmettere una comunicazione per iscritto o di rilasciare una dichiarazione scritta o di impartire un’istruzione, tale facoltà potrà essere esercitata o tale obbligo potrà essere adempiuto anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico – che costituisce supporto durevole – relativo al modulo della comunicazione o della dichiarazione della Banca (ove predisposto).
Il Cliente avrà a disposizione tutti i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - sottoscritti con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica nel corso del rapporto.
Nell’ambito del servizio di collocamento e di distribuzione di strumenti finanziari, di prodotti finanziari, di servizi di investimento o di prodotti assicurativi fornito dalla Banca, se il Cliente intende sottoscrivere con Firma Grafometrica i relativi moduli (ad esempio quelli di sottoscrizione, di conversione, di rimborso, di nuovo conferimento), tale sottoscrizione verrà utilizzata anche nei rapporti con le società emittenti o con quelle che prestano i servizi di investimento (di seguito “Società Prodotto”). In tale ipotesi, la Banca, in qualità di collocatore, eroga al Cliente il servizio di Firma Grafometrica anche in nome e per conto delle Società Prodotto.
La Banca assume dal Cliente l’incarico di svolgere i servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento (sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente o collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente ), negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (di seguito, ciascuno di questi anche “Servizio” o complessivamente “Servizi”) secondo i termini e le condizioni previsti nelle presenti norme contrattuali.
Nello svolgimento dei Servizi la Banca è autorizzata ad agire sia in nome e per conto del Cliente sia in nome proprio e per conto del Cliente.
Art. 2 – Classificazione della clientela. Valutazione di appropriatezza e valutazione di adeguatezza nella prestazione dei Servizi
Secondo quanto convenuto nel Modulo di Apertura del Conto Corrente e salvo diversi accordi, il Cliente è stato classificato dalla Banca come “cliente al dettaglio” ai sensi della normativa, assicurandogli una più ampia protezione ed in un’ottica di maggiore completezza informativa.
Al Cliente è riconosciuto, in ogni caso, il diritto di richiedere per iscritto, anche successivamente alla conclusione di questo contratto, una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. In questi casi la Banca comunica al Cliente quali sono le conseguenze che tale cambiamento comporta; il Cliente, da parte sua, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della
scelta operata. La Banca, salvo diversi accordi con la clientela, esegue la negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari derivati Over the Counter solo con “clienti professionali” ai sensi della normativa di riferimento.
Fatto salvo il caso della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca svolge i Servizi previa esecuzione di una “valutazione di appropriatezza”, delle operazioni disposte dal Cliente, per verificare – sulla base di un giudizio che è la risultante di una serie di elementi di fatto oggettivi e di conoscenze soggettive che riguardano il Cliente - che il Cliente stesso abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessari per i Servizi.
A tal fine la Banca richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla, e quindi verifica la, sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo specifico di strumento finanziario, prodotto finanziario o di servizio proposto o chiesto. Le predette informazioni, raccolte tramite compilazione del documento denominato “Questionario MiFiD”, includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del Cliente, della natura e dell’importanza del Servizio da fornire e del tipo di strumento finanziario od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale Servizio, strumento finanziario od operazione connessi:
a) operazioni e strumenti finanziari rispetto ai quali il Cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal Cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del Cliente.
Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente per la redazione del documento “Questionario MiFID” e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
La Banca avverte il Cliente qualora, sulla base delle informazioni ottenute secondo quanto precede, lo strumento finanziario, il prodotto finanziario o il Servizio sia ritenuto “non appropriato” per quest'ultimo. L’avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al presente articolo, ovvero non fornisca informazioni sufficienti, la Banca avverte il Cliente stesso che tale decisione le impedisce di determinare se il Servizio o lo strumento finanziario o il prodotto finanziario sia “appropriato” per il Cliente. L’avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato. In questi casi ove il Cliente voglia eseguire comunque l’operazione dovrà dare apposita conferma dell’ordine.
La Banca presume che il “cliente professionale”, come definito dalla normativa, possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è classificato come “cliente professionale”.
Nei casi di “mera esecuzione o ricezione di ordini” previsti dalla normativa la Banca svolge i servizi di esecuzione o di ricezione e trasmissione di ordini del Cliente senza procedere alla raccolta di informazioni sulla conoscenza ed esperienza del Cliente di cui al presente articolo e senza quindi procedere alla valutazione di “appropriatezza”.
Per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca effettua una “valutazione di adeguatezza” che consiste in un giudizio che è la risultante/ di una serie di elementi di fatto oggettivi e di conoscenze soggettive che riguardano il Cliente e che consente alla Banca di verificare che:
a) l’operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente;
b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’operazione compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) il Cliente abbia le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti l’operazione consigliata.
A tal fine la Banca, in aggiunta a quelle riguardanti le specifiche conoscenze ed esperienze sopra indicate in materia di appropriatezza, chiede espressamente al Cliente informazioni e notizie, ove pertinenti, riguardanti:
a) la sua capacità di risparmio, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;
b) periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è comunque svolto in funzione dei dati indicati nel documento “Questionario MiFiD”.
Art. 3 – Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni
Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, sempre per iscritto, gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le firme del Cliente e dei suoi rappresentanti devono essere depositate presso la succursale della Banca ove il relativo rapporto è intrattenuto. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è acceso il deposito e non sia trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa Banca apporti le necessarie registrazioni; tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca del potere di rappresentanza può essere fatta, in deroga all’art.1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica del potere deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. In tal caso la valutazione di “appropriatezza” di cui all’articolo 2 viene fatta tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze soltanto del Cliente cointestatario che impartisce l’ordine, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, sul quale incombe l’obbligo di avvertire tempestivamente gli altri cointestatari.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente lo conservano gli eredi dei cointestatari, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con atto scritto. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi bancari.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto originato da questo contratto, anche quando dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario.
Ciascun cointestatario autorizza, sin d’ora, ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l’aggiornamento delle informazioni e notizie contenute nel documento “Questionario MiFiD” anche
in suo nome e per suo conto. La Banca considererà pertanto le informazioni rese da uno dei cointestatari per conto di un altro cointestatario come se effettivamente rese da quest’ultimo.
La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto:
all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione di questo contratto, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca.
alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”.
Quando il rapporto é intestato a più persone, tutte le comunicazioni, le notifiche e i rendiconti sono inviati dalla Banca all'indirizzo indicato dai cointestatari con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Art. 4 – Offerta fuori sede – Termine di sospensiva
La Banca può prestare i Servizi avvalendosi di promotori finanziari, iscritti nell’apposito Albo unico dei promotori, tenuto da un Organismo specifico e consultabile online (xxx.xxxxxx.xx).
I promotori finanziari operano per conto della Banca in forza di contratto di agenzia senza rappresentanza o, se dipendenti della Banca, in base ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari i promotori finanziari possono ricevere, per la conseguente immediata trasmissione alla Banca, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
Al promotore finanziario è fatto divieto assoluto di: a) ricevere dal Cliente denaro contante; b) entrare in possesso dei codici segreti di accesso ai Servizi eventualmente rilasciati al Cliente dalla Banca o comunque ai medesimi collegati; c) percepire dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
Il Cliente dichiara di essere stato informato in merito alle principali regole di comportamento cui deve attenersi il promotore finanziario nei confronti del Cliente, anche potenziale, avendo ricevuto apposita informativa scritta prima della sottoscrizione del Contratto.
Il Cliente prende atto ed è consapevole del divieto di consegnare al promotore finanziario denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore del promotore finanziario medesimo. Nel caso di violazione del predetto divieto il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
L’efficacia dei contratti conclusi fuori dalla sede ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione del Modulo di Apertura del Conto Corrente da parte del Cliente medesimo.
Entro il termine di cui sopra il Cliente può comunicare il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla sede della stessa Banca.
Il medesimo termine di sospensiva si applica anche ai singoli ordini disposti dal Cliente fuori sede, nei termini, modi e limitazioni specificamente indicati nella modulistica e nei formulari di ciascun Prodotto di volta in volta oggetto di collocamento o negoziazione per conto proprio.
La disposizione di cui ai commi precedenti non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani.
Art. 5 – Deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del Cliente
Tutti i crediti e i debiti di somme di denaro derivanti dall'esecuzione degli ordini impartiti alla Banca ai sensi di questo contratto sono regolati sul conto corrente intestato al Cliente e da questo all’uopo indicato.
Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui a questo contratto sono immessi/registrati/evidenziati nel deposito amministrato intestato al Cliente e da questo all’uopo indicato o registrati/evidenziati in altra modalità convenuta con il Cliente.
Le quote di fondi comuni e le azioni emesse da SICAV (quote/azioni di OICR) sottoscritte dal Cliente nell’ambito del servizio di collocamento e distribuzione sono depositate o registrate secondo le modalità previste dai relativi documenti di offerta.
Le polizze assicurative sottoscritte dal Cliente sono registrate secondo le modalità previste dai relativi documenti contrattuali.
Art. 6 – Conflitti di interessi
La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento “Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse”, consegnato al Cliente con il “kit informativo” che è stato consegnato al Cliente prima della conclusione di questo contratto, e di cui il Cliente medesimo ha preso conoscenza.
Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, se del caso, della natura del conflitto di interessi e delle sue fonti.
Nel documento “kit informativo”, la Banca ha altresì comunicato al Cliente le tipologie di incentivi che essa può versare a o percepire da altri soggetti diversi dal cliente in relazione alla prestazione dei Servizi specificando come questi siano volti ad accrescere la qualità del Servizio prestato.
La Banca, comunque, prima di agire per conto del Cliente, fornisce al medesimo ulteriori informazioni sugli incentivi e, qualora il Cliente ne faccia richiesta, maggiori dettagli sui medesimi.
Art. 7 – Condizioni economiche e incentivi
Ai Servizi prestati con questo contratto si applicano le condizioni economiche indicate o richiamate nel Modulo di Apertura del Conto Corrente.
Il Cliente è tenuto a corrispondere anche le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui questa si sia avvalsa per la prestazione del servizio. Il Cliente è, altresì, tenuto al pagamento o la rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi, ivi incluse, a titolo esemplificativo, spese postali e le spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo. In ogni caso, il Cliente ha il diritto di richiedere la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci.
Il pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto alla Banca per i Servizi, salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e la Banca, avviene con addebito sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca, con data pari a quella di regolamento dell’operazione, determinata secondo le norme vigenti nelle sedi di esecuzione dove è stata effettuata l’operazione stessa.
Il Cliente è stato inoltre informato prima della firma del Modulo di Apertura del Conto Corrente che:
(a) la Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi, nel rispetto della normativa di riferimento, potrebbe versare a o percepire da soggetti diversi dal Cliente incentivi in forma di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie;
(b) la Banca si è dotata di regole volte a garantire che i predetti, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie sono volti ad accrescre la qualità dei Servizi resi alla clientela e non sono di ostacolo al dovere di servire al meglio gli interessi della medesima clientela.
Art. 8 – Inadempimento del Cliente
Il Cliente deve adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni di carattere economico derivanti dall’attività posta in essere in ragione di questo contratto, ove ciò non avvenga, la Banca ha il diritto di diffidarlo ad adempiere a mezzo comunicazione scritta a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera.
Se il Cliente non adempie entro il suddetto termine all’obbligazione di pagamento, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2671, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di strumenti finanziari detenuti dalla Banca congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con comunicazione scritta del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 giorni.
La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
Se la Banca ha realizzato solo parte degli strumenti finanziari, trattiene gli altri secondo le condizioni e i termini del contratto di “deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari” o altro rapporto, ovvero nella posizione contabile in cui gli strumenti finanziari sono depositati/registrati/evidenziati.
Art. 9 – Xxxxxx e recesso dal contratto
Questo contratto è a tempo indeterminato. La Banca e il Cliente hanno facoltà di recedere da questo contratto con comunicazione scritta con preavviso di almeno quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione. . La Banca ha inoltre la facoltà di recedere con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo.. La Banca può recedere anche quando il giustificato motivo riguardi uno solo dei cointestatari.
Art. 10 – Clausola di esonero da responsabilità
Il Cliente prende atto che l’attività di cui a questo contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato o incrementare il valore degli investimenti effettuati.
Una descrizione generale della natura e dei rischi dei prodotti finanziari è contenuta nella Sezione denominata“Informazione sui prodotti finanziari e sui rischi generali” del “kit informativo” consegnato al Cliente prima della firma di questo contratto.
La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
Art. 11 – Modifica del contratto
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e le norme di questo contratto in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, anche mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato e secondo le previsioni del servizio, con la specifica indicazione, a seconda della modifica in questione, della data di decorrenza della modifica stessa. Il Cliente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione mantenendo sino a tale data le condizioni in essere alla data di ricezione della comunicazione di modifica.
Art. 12 – Reclami
Per eventuali reclami in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alla prestazione dei Servizi da parte della medesima il Cliente può presentare reclamo: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank
S.p.A. - Piazza del Calendario, n. 3 20126 Milano - xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000 (iii); xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Art. 13 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie e clausola di mediazione
Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che, nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato alla Banca o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 90 (novanta) giorni di cui al precedente articolo 12, ove ne ricorrano i presupposti può anche ricorrere all’Ombudsman – Giurì Bancario, secondo le modalità indicate nell’apposito regolamento il cui testo è disponibile presso sul sito internet della Banca, nonché sul sito internet del Conciliatore Bancario.
Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano derivare in relazione al contratto ed in considerazione dell’obbligo sancito dall’art.5, comma 1, del D.Lgs. n.28/2010 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, la Banca ed il Cliente concordano, ai fini dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, di sottoporre tali controversie all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n.3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) o, previo accordo, ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità di esperire la procedura disciplinata dall’art.4 del D.Lgs. n. 179/2007 e dal Regolamento Consob n.16763/2008, relativo alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob.
L’istanza per l’attivazione della procedura di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato può essere presentata esclusivamente dal Cliente quando per la medesima controversia (i) non siano state avviate, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, altre procedure di conciliazione; (ii) sia stato presentato reclamo alla Banca cui sia stata fornita espressa risposta, o sia decorso il termine di 90 (novanta) giorni senza che il Cliente abbia ottenuto risposta.
Art. 14 – Documenti parte integrante del contratto
Il Modulo di Apertura del Conto Corrente, il “kit informativo” e il documento “Questionario MiFID”, compresi i successivi aggiornamenti, costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto.
Art. 15 – Foro competente e legge applicabile
A questo contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiane.
Qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.a) del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (“Codice del Consumo”), per ogni controversia fra il Cliente e la Banca il Foro esclusivamente competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Sezione B
DISCIPLINA CONTRATTUALE SPECIFICA
PER CIASCUN SERVIZIO DI INVESTIMENTO
1) Servizio di consulenza in materia di investimenti
Art. 16 – Oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti
Il servizio di consulenza in materia di investimenti (di seguito “Servizio di Consulenza”) prestato dalla Banca consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni o serie di operazioni collegate a strumenti finanziari.
La Banca presta il Servizio di Consulenza esclusivamente con riferimento alle tipologie, di seguito elencate, di strumenti finanziari (anche emessi dalla Banca e/o da soggetti appartenenti al suo medesimo gruppo e/o da soggetti con i quali la Banca abbia concluso accordi di distribuzione) individuati in un’apposita lista preparata dalla Banca, c.d. Advisory List (di seguito “Prodotti”), di volta in volta aggiornata e messa a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca. In particolare, possono rientrare nella Advisory List:
a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
e) strumenti del mercato monetario, intendendosi categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, con esclusione dei certificati di deposito e delle carte commerciali;
f) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav).
g) prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
La Banca fa presente che la c.d. Advisory List è definita e composta in base alle scelte effettuate, periodicamente, dal proprio Comitato Investimenti in ragione di requisiti prestabiliti che i Prodotti devono possedere e che sono individuati in apposita procedura interna della Banca medesima (a mero titolo di esempio: il rating, la durata, il taglio di emissione, etc.).
Una raccomandazione è personalizzata quando viene elaborata nei confronti di un Cliente (o potenziale Cliente) e si basa su un rapporto bilaterale che ha come presupposto la conoscenza delle sue specifiche esigenze di investimento. Tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per il Cliente e deve essere basata sulle caratteristiche del Cliente.
L’oggetto della raccomandazione personalizzata deve riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario;
sottoscrivere contratti di gestione di portafogli ed effettuare, in relazione a tali contratti sottoscrizioni/cambi delle linee di gestione, prelievi o altre operazioni dispositive;
esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario. Nel caso di ordini di acquisto o sottoscrizione relativi a Prodotti qualificabili come “prodotti finanziari illiquidi” (che sono identificati dalla Consob come quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita - comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009) il Servizio di Consulenza è sempre prestato in abbinamento agli altri Servizi svolti dalla Banca con questo contratto. In aggiunta a ciò, il Servizio di Consulenza è sempre prestato in abbinamento al Servizio di Collocamento (come di seguito definito all’art. 23) allorquando ci si trovi nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Deutsche Bank o collocati dalla Banca in forza di accordi di distribuzione con esclusione: (i) degli OICR e (ii) delle obbligazioni
c.d. “corporate”. In questi casi, quindi, la Banca effettua sempre la valutazione di adeguatezza, e qualora: i) l’esito di questa valutazione risulti negativo, ovvero; ii) il Cliente si sia rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza, la Banca rifiuterà di eseguire l’operazione.
Il Cliente prende atto che le raccomandazioni fornite dalla Banca nell’espletamento delle attività oggetto del Servizio hanno natura di semplici consigli, in quanto tali, il Cliente resta libero di seguire o meno, anche in relazione all’intermediario di cui intende avvalersi per darvi esecuzione. Ogni disposizione di investimento/disinvestimento che ne consegue sarà, dunque, assunta dal Cliente nella sua piena autonomia decisionale, a suo esclusivo rischio e sotto la propria responsabilità.
Il Servizio di Consulenza ha ad oggetto quindi esclusivamente quanto previsto e disciplinato in questi articoli, ovvero la prestazione di raccomandazioni personalizzate relative ad operazioni sui Prodotti e non comprende alcuna ulteriore e diversa attività: in particolare non comprende l’aggiornamento nel tempo delle raccomandazioni fornite per una specifica operazione
Al di fuori dalla prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca di sua iniziativa, o su richiesta del Cliente, può fornire allo stesso raccomandazioni generiche su tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari individuati percentualmente. Detta attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza descritta agli artt. 2 e 18.
Art. 17 - Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza
Il Servizio di Consulenza é fornito dalla Banca avvalendosi dei propri incaricati sia presso la succursale cui il Cliente fa riferimento sia fuori dalla sede ovvero da detta succursale, avvalendosi in tal caso di promotori finanziari.
Il Cliente prende atto che le informazioni relativi ai mercati e le specifiche raccomandazioni riferite ai Prodotti, eventualmente fornite dalla Banca nella prestazione del Servizio, hanno una validità limitata nel tempo e possono rapidamente rivelarsi superate a causa, soprattutto, della volatilità dei mercati finanziari e di altri fattori non dipendenti dalla volontà della Banca stessa. Pertanto qualsiasi ordine di investimento o disinvestimento e, più in generale, qualsiasi raccomandazione formulata dalla Banca al Cliente – se accettata - deve essere disposta immediatamente o al massimo entro il periodo di tempo volta per volta indicato eventualmente dalla Banca.
Art. 18 – Modalità di valutazione dell’adeguatezza
Nel prestare il Servizio di Consulenza la Banca può fornire al Cliente soltanto raccomandazioni a lui adeguate previo l’espletamento della procedura per la valutazione di adeguatezza descritta all’art. 2.
Il Servizio di Consulenza infatti viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente.
Il Servizio di Consulenza è quindi svolto in funzione dei dati indicati nel documento “Questionario MiFiD” solo quando il medesimo sia stato completamente compilato e la Banca sia quindi in grado di effettuare la valutazione di adeguatezza. Pertanto in assenza di uno o più dati tali da impedire la corretta valutazione di adeguatezza la Banca si asterrà dal prestare il Servizio.
La Banca si asterrà, altresì, dal raccomandare al Cliente operazioni che possano configurarsi come “non adeguate”.
Nel caso in cui l’operazione risulti non adeguata la Banca non accetta l’ordine del Cliente neppure tramite la prestazione degli altri Servizi offerti dalla Banca con questo contratto.
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di agire separatamente, a ciascuna di esse può essere prestato il Servizio di Consulenza. In tal caso la valutazione di adeguatezza viene fatta – in base alle modalità già illustrate all’articolo 2 del Contratto - tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento soltanto del Cliente cointestatario cui il Servizio di Consulenza è prestato, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari anche per l’esecuzione dell’ordine successivamente impartito alla Banca stessa.
Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente per la redazione del documento “Questionario MiFID” e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
Art. 19 - Differenze tra il Servizio di Consulenza e gli altri servizi di investimento
Il Servizio di Consulenza si differenzia dai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di collocamento prestati dalla Banca, in quanto in relazione a detti servizi la Banca sottopone le operazioni disposte dal Cliente unicamente alla valutazione di appropriatezza, potendo comunque il Cliente dare corso ad eventuali operazioni “inappropriate” tramite conferma della volontà di disporre ugualmente l’operazione, per il che il Cliente è cosciente che potrebbe dar corso a investimenti o disinvestimenti “non appropriati”.
Qualora invece gli altri Servizi sopra citati vengano prestati in abbinamento al Servizio di Consulenza, la Banca sottopone le operazioni disposte dal Cliente alla valutazione di adeguatezza. Inoltre il Servizio di Consulenza c.d. “consulenza specifica” (vale a dire con raccomandazioni su specifici strumenti finanziari) si distingue dalla c.d. “consulenza generica” che si sostanzia nel fornire al cliente da parte della Banca, di sua iniziativa, o su richiesta del cliente, raccomandazioni generiche su tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari individuati percentualmente. Detta attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza da parte della Banca.
Art. 20 - Rischi delle operazioni
Le obbligazioni assunte dalla Banca nella prestazione del Servizio di Consulenza sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Cliente prende atto che la Banca non garantisce alcuno specifico risultato legato ai consigli ed alle raccomandazioni fornite nell’ambito del Servizio di Consulenza, e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Stesso principio si applica, peraltro, per le raccomandazioni generiche e le pianificazioni ideali del portafoglio di cui all’art. 19 ultimo comma. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, minori guadagni o danni che il Cliente dovesse subire in ragione delle operazioni effettuate sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca.
Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia agli strumenti finanziari e prodotti finanziari, forniti nell’espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento raccomandato.
Con riguardo al Servizio di Consulenza relativo a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o dalle quote/azioni di OICR (fondi comuni di investimento e Sicav), il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Con riguardo al Servizio di Consulenza relativo a vendite allo scoperto di strumenti finanziari e prodotti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura di tali operazioni può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
Con riguardo al Servizio di Consulenza relativa ai strumenti finanziari derivati il Cliente prende atto che: (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; (ii) l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Art. 21 - Commissioni e spese
In relazione al Servizio di Consulenza non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente ed a favore della Banca intendendosi queste comunque ricomprese in quelle che la medesima Banca riceve dalla prestazione degli altri Servizi prestati al Cliente.
Art. 22 - Rendicontazione
Per la prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca non fornirà alcuna specifica documentazione diversa da quella inviata in relazione agli altri Servizi di investimento prestati, salvo quanto specificamente concordato per iscritto con il Cliente.
2) Servizio db Perform
In aggiunta al Servizio di Consulenza prestato dalla Banca ai sensi degli artt. 16 e seguenti senza la corresponsione di commissioni o spese a carico della clientela, la Banca offre alla clientela il servizio db Perform.
Per ricevere il servizio db Perform il Cliente deve sottoscrivere, anche tramite Firma Grafometrica, un documento contrattuale apposito che si considera integrativo di questo contratto in quanto prevede delle condizioni e termini aggiuntivi e modificativi per la specifica disciplina di questo servizio, che consente alla clientela di usufruire delle seguenti attività:
(i) una consulenza generica sul proprio portafoglio del tipo di quella indicata nell’art. 19, comma 3;
(ii) una misurazione del rischio del portafoglio basata su uno specifico parametro;
(iii) eventuali raccomandazioni personalizzate per operazioni in strumenti finanziari (costituente, appunto, consulenza in materia di investimenti);
(iv) un monitoraggio periodico del rischio del portafoglio.
Per i costi previsti per la prestazione di questo servizio aggiuntivo si rinvia alla relativa documentazione.
3) Servizio di collocamento e distribuzione
Art. 23 - Oggetto del Servizio di collocamento e di distribuzione
Il Servizio di collocamento e di distribuzione (di seguito “Servizio di Collocamento”) ha ad oggetto l'offerta al Cliente degli strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento o prodotti assicurativi, tempo per tempo offerti, promossi, o collocati e distribuiti dalla Banca in
conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con le società emittenti o che prestano i servizi di investimento (di seguito “Società Prodotto”). Il Servizio di Collocamento può avere oggetto anche strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da soggetti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza.
Articolo 24 – Modalità di prestazione del Servizio di Collocamento
Il Servizio di Collocamento può essere svolto dalla Banca, sia presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento avvalendosi dei propri incaricati, sia fuori dalla sede ovvero da detta succursale, avvalendosi in tal caso di promotori finanziari.
L’adesione ad offerte pubbliche di strumenti finanziari oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia.
Il Servizio di Collocamento è prestato dalla Banca in conformità agli specifici accordi di volta in volta intervenuti con le Società Prodotto, che permettono alla clientela della Banca di sottoscrivere o acquistare un’ampia tipologia di strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento o prodotti assicurativi.
L'esecuzione degli ordini inerenti a quote o azioni di OICR avviene:
(i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta;
(ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso.
La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, relativo al Servizio di Consulenza, la Banca di sua iniziativa, o su richiesta del Cliente, a supporto del Servizio di Collocamento può fornire allo stesso anche una consulenza generica. Tale attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari e non è preceduta da una valutazione di adeguatezza da parte della Banca.
Nella prestazione del Servizio di Collocamento la Banca si attiene alle disposizioni dettate dalla Società Prodotto anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
Il Cliente conferisce alla Banca un mandato con rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti prevedano la presente modalità di sottoscrizione, sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione dell’OICR, nonché le richieste di rimborso e/o di conversione, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod.civ. Il Cliente conferisce altresì alla Banca un mandato senza rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti prevedano la presente modalità di sottoscrizione, sottoscriva, a suo nome ma per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione dell’OICR, nonché le richieste di rimborso e/o di conversione, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod.civ. Nell’esecuzione di questo mandato senza rappresentanza la Banca è autorizzata a sostituire a sé stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o società di gestione del risparmio che sia incaricata, secondo la procedura di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa.
Il Cliente conferisce inoltre alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa sottoscriva, in nome e per contro del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche (di vendita e di scambio) e autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod.civ.
Nessun corrispettivo aggiuntivo è previsto a favore della Banca, o al sostituto di questa, per l’esecuzione dei mandati disciplinati nel presente articolo.
Art. 25 – Promotori finanziari
La Banca può prestare il Servizio di Collocamento fuori dalla sede ovvero fuori dalle sue succursali avvalendosi di promotori finanziari, iscritti nell’apposito Albo unico dei promotori, tenuto da un Organismo specifico e consultabile online (xxx.xxxxxx.xx) secondo quanto indicato all’art. 4.
- Art. 26 Obblighi della Banca
La Banca provvede a consegnare al Cliente, prima della sua sottoscrizione il documento di acquisto o di sottoscrizione, la documentazione d’offerta o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo.
La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dalle singole Società Prodotto, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnargli esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascuna di dette Società Prodotto.
La Banca provvede all'invio alle Società Prodotto degli ordini del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente che siano eventualmente necessari alla esecuzione dei citati ordini, secondo i tempi e le modalità descritti negli specifici accordi conclusi con le Società Prodotto.
La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla Società Prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto gli ordini da questi impartiti.
Art. 27 – Valutazione di appropriatezza e adeguatezza
La Banca presta il Servizio di Collocamento a fronte della valutazione di appropriatezza descritta all’art. 2.
Nel caso di Prodotti come definiti all’art. 16 la Banca può prestare in abbinamento al Servizio di Collocamento il Servizio di Consulenza.
Il Cliente prende altresì atto che in caso di ordini relativi a Prodotti che sono “strumenti finanziari illiquidi” (così come definiti dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009) la Banca non può prescindere dall’effettuare anche la valutazione di adeguatezza prevista per la prestazione del Servizio di Consulenza. Pertanto, riguardo alle operazioni di cui sopra: i) il Cliente si sia rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza ovvero; ii) qualora si configurino come operazioni “non adeguate”, la Banca si asterrà dal prestare il Servizio di Collocamento.
La Banca presume che il “cliente professionale”, ai sensi della normativa, possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è classificato come “cliente professionale”.
Art. 28 - Modalità con le quali il Cliente può impartire gli ordini
Gli ordini devono essere impartiti dal Cliente:
a) per iscritto – in caso di offerta fuori sede - mediante consegna degli stessi all’incaricato della Banca che ne rilascia una copia; in tal caso gli ordini impartiti dal Cliente si intendono ricevuti dalla Banca nel momento in cui detti ordini siano effettivamente pervenuti presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento;
b) per iscritto e sottoscritti, qualora il Cliente lo richieda, anche con Firma Grafometrica mediante consegna presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento ovvero presso la sede della Banca o, in caso di utilizzo di Firma Grafometrica, mediante il servizio My Documents;
c) per iscritto a mezzo posta all'indirizzo della Società Prodotto solo nel caso in cui sia previsto nella documentazione di sottoscrizione/collocamento redatta dalle Società Prodotto, all'indirizzo ivi indicato.
Art. 29 - Assistenza per il periodo successivo all’acquisto/sottoscrizione
Nel caso in cui, nella prestazione del Servizio di Collocamento, il Cliente abbia acquistato o sottoscritto strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento o prodotti assicurativi la cui natura o funzione possa richiedere l'assistenza della Banca nella fase successiva al collocamento, la Banca provvede a:
a) ricevere per il tramite del proprio incaricato le disposizioni successive alla prima sottoscrizione del Cliente e curarne l'invio alla Società Prodotto.
b) su richiesta del Cliente, mantenere il Cliente informato sulle condizioni dei mercati finanziari limitatamente ai Servizi prestati dalla Banca ed ai titoli che il Cliente ha depositato presso la Banca
c) su richiesta del Cliente, comunicare la valorizzazione degli investimenti effettuati dal Cliente.
Art. 30 - Commissioni e spese relative al Servizio di Collocamento
In relazione al Servizio di Collocamento non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente ed a favore della Banca.
La remunerazione della Banca, nonché l'eventuale rimborso delle spese, è convenuta con le Società Prodotto sulla base degli accordi di distribuzione con queste concluse, così come descritto nel “kit informativo” e specificato nell’apposita documentazione sugli incentivi consegnata all’atto della prestazione del Servizio.
Nella documentazione di offerta riguardante ciascuno degli strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento e prodotti assicurativi è riportato il dettaglio dei costi a carico direttamente del Cliente.
Art. 31 - Rendicontazione
La Banca fornisce al Cliente con le modalità previste dalla normativa le informazioni richieste dalla normativa stessa e relative all'esecuzione degli ordini.
Nella prestazione del Servizio di Collocamento, in particolare, la Banca:
i) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;
ii) trasmette al Cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
La disposizione di cui al precedente comma 2, ii) non si applica quando la conferma dell’esecuzione dell’ordine conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (per esempio la Società Prodotto).
Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente la Banca invia al Cliente un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate.
La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui la documentazione ivi indicata venga inviata al Cliente da un diverso soggetto (per esempio la Società Prodotto).
La Banca, a richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
4) Servizio di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini dei clienti e di ricezione trasmissione di ordini
Art. 32 – Oggetto del Servizio – valutazione di appropriatezza e adeguatezza
Il Servizio consiste:
nella negoziazione per conto proprio, ovvero nell’acquisto o vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente;
nell’esecuzione di ordini per conto del Cliente, ovvero nell’esecuzione da parte della Banca, mediante ricorso al mercato, nelle varie sedi di esecuzione, degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente;
nella “ricezione e trasmissione di ordini”, ovvero nell’attività della Banca di ricezione di ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi.
La Banca presta il Servizio a fronte della valutazione di appropriatezza descritta all’art. 2. Nel caso di Prodotti come definiti all’art. 16 la Banca può prestare in abbinamento al Servizio il Servizio di Consulenza.
Il Cliente prende altresì atto che in caso di ordini relativi a Prodotti che sono “prodotti finanziari illiquidi” (così come definiti dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009) la Banca non può prescindere dall’effettuare anche la valutazione di adeguatezza prevista per la prestazione del Servizio di Consulenza. Pertanto, riguardo alle operazioni di cui sopra: i) il Cliente si sia rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza ovvero; ii) qualora si configurino come operazioni “non adeguate”, la Banca si asterrà dal prestare il Servizio.
La Banca presume che il “cliente professionale”, ai sensi della normativa, possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è classificato come “cliente professionale”.
Art. 33 – Conferimento e gestione degli ordini. Aggregazione degli ordini
Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto e sottoscritti, qualora il Cliente lo richieda, anche con Firma Grafometrica. Gli ordini sono impartiti anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati; modalità diverse di conferimento degli ordini sono subordinate alla sottoscrizione dei contratti che le disciplinano.
Il Cliente prende atto che gli ordini impartiti telefonicamente verranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
Gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca devono essere completi di tutti gli elementi necessari alla loro esecuzione.
La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca, in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente, ove richiesto dalla normativa, circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
È in facoltà della Banca non eseguire gli ordini conferiti dal Cliente, dandone pronta comunicazione al Cliente stesso.
La Banca rifiuta di eseguire gli ordini del cliente nel caso di valutazione di non adeguatezza come indicato all’ art. 4 allorquando il Servizio sia preceduto in abbinamento dal Servizio di Consulenza. Gli ordini del Cliente aventi ad oggetto di Pronti contro Termine sono disciplinati dalle norme contenute nella Sezione “Disciplina contrattuale relativa ai “Pronti contro Termine”.
La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che la assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l’aggregazione dell’ordine impartito dal
Cliente, la Banca lo informa che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.
La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal Regolamento congiunto adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUF.
Art. 34 – Trasmissione degli ordini e strategia adottata. Esclusione di responsabilità della Banca
Qualora non provveda direttamente all’esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente, anche mediante negoziazione per conto proprio, la Banca trasmette tempestivamente tali ordini ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento.
Nella trasmissione o nella esecuzione degli ordini per conto dei clienti, la Banca attua la propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini (di seguito “Strategia”) al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per i clienti. La Strategia è descritta nel documento “Strategia di esecuzione”, consegnato al Cliente con il “kit informativo”. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Strategia adottata.
Il Cliente presta il proprio consenso alla Strategia anche per l’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di altro sistema di negoziazione.
Nell’eseguire gli ordini del Cliente la Banca adotta, a termini della Strategia, tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente stesso, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
Pur in presenza della Strategia, il Cliente può comunque impartire istruzioni specifiche. In tal caso la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.
Il Cliente prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Qualora l’ordine sia eseguito sui mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione saranno osservate le regole ivi previste.
Qualora l’ordine sia eseguito dalla Banca in conto proprio, vale a dire in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente.
In caso di recesso da questo contratto restano impregiudicati gli ordini impartiti alla Banca anteriormente alla data di efficacia del recesso.
La Banca non è responsabile della mancata trasmissione degli ordini (e revoche) dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l’interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale, serrate o scioperi, anche del personale della Banca stessa, ovunque verificatesi, di impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, o da atti di autorità nazionali o estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento o ostacolo. In questi casi, la Banca informerà il Cliente dell’impossibilità di trasmettere gli ordini (o le revoche) e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
Art. 35 – Esecuzione degli ordini fuori dal mercato regolamentato
Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati diversi dai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote a quote o azioni di OICR (fondi comuni di investimento e Sicav), il Cliente prende atto che tali investimenti possono
comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 36 – Ordini di vendita allo scoperto
Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, o in particolari situazioni di mercato, il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita con l’osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 37 – Garanzie relative ad operazioni richieste
La provvista e la garanzia per l'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente in forza di questo contratto devono essere messe a disposizione della Banca, in denaro e/o strumenti finanziari, mediante una qualsiasi delle modalità finalizzate a garantire la disponibilità delle stesse rispettivamente sul conto corrente o sul deposito titoli intestati al Cliente e da questo all’uopo indicati. La provvista necessaria per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati è distintamente tenuta su specifici rapporti di conto corrente e deposito titoli.
Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad utilizzare le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari citati al comma 1, con facoltà di vendere anche gli strumenti finanziari, al fine di costituire le necessarie garanzie.
Art. 38 – Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti all’art.1, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”) , il Cliente prende atto che:
potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri.;
il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Il Cliente può conferire ordini di compravendita relativi a strumenti finanziari derivati e warrant e covered warrant previa sottoscrizione, anche tramite Firma Grafometrica, di apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sono, tra l’altro, specificatamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
Il Cliente potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto warrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare.
Qualora le somme inizialmente versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura delle operazioni descritte nel presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento richiesto, quest’ultima è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità, ferme restando facoltà e poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo.
Le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati over the counter (OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale
specifica operatività che la Banca svolge a mezzo negoziazione in proprio, in contropartita diretta con la clientela.
Art. 39 – Comunicazioni delle perdite
Il Cliente definisce ed indica in un separato modulo la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta alla segnalazione per le posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari. La segnalazione viene fatta al momento in cui la perdita supera la percentuale concordata con il Cliente.
Art. 40 - Corrispettivo e incentivi
In relazione al corrispettivo dovuto per i Servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini dei clienti e di ricezione trasmissione di ordini si rinvia a quanto indicato nel “Foglio Condizioni Servizi di Investimento” .
Per quanto attiene eventuali incentivi alla Banca si rinvia a quanto indicato nell’apposita sezione del kit informativo e nel documento sugli incentivi.
Art. 41 - Rendicontazione e comunicazioni
La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni previste dalla normativa riguardanti l’esecuzione dell’ordine, anche mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio. Al Cliente al dettaglio trasmette un avviso che confermi l’esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalla normativa. A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione trasmessa dalla Banca si intenderà tacitamente approvata dal Cliente trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento, senza che sia pervenuto alla Banca uno specifico reclamo scritto. La Banca, su richiesta del Cliente e contro rimborso delle spese effettivamente sostenute, è tenuta a rendere sollecitamente disponibili copia dei documenti e le registrazioni in possesso della stessa e riguardanti gli ordini impartiti dal Cliente.
5) Servizio di gestione di portafogli
La Banca, in forza di espresso incarico affidato per iscritto dal cliente svolge un’attività di gestione secondo proprie scelte discrezionali, a valere sulle somme di denaro e sui prodotti finanziari che le sono stati affidati dallo stesso cliente; tali scelte di investimento hanno la finalità di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento degli investimenti, tenuto conto delle specifiche esigenze del cliente. Per poter prestare il servizio di gestione di portafogli, la Banca valuta preventivamente che il servizio di gestione sia “adeguato” per il cliente e cioè che, sulla base delle informazioni acquisite dal cliente stesso, corrisponda ai suoi obiettivi di investimento senza esporlo al rischio di perdite che lui non è in grado di sopportare finanziariamente. Se il cliente si rifiuta di fornire dette informazioni, la Banca si astiene dal fornire il servizio.
Il conferimento dell’incarico alla Banca può avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione di un modulo (di seguito “Modulo di Sottoscrizione”) ad opera delle parti contraenti. Il Modulo di Sottoscrizione e i suoi allegati, incluso il c.d. Modulo di Variazione, formano parte integrante e sostanziale del contratto di gestione di portafogli.
Le somme di denaro ed i prodotti finanziari conferiti in gestione (di seguito “Portafoglio”), sono gestiti dalla Banca attraverso gli investimenti e i disinvestimenti individuati nella linea di gestione prescelta dal cliente (di seguito “Linea”); la Linea prescelta è “adeguata” per il cliente sulla base della valutazione fatta dalla Banca sulla scorta delle informazioni sopra citate, rese dal cliente stesso.
Si rinvia alla modulistica ed alla contrattualistica dedicata esclusivamente al Servizio di gestione di portafoglio per maggiori dettagli in ordine alle modalità e termini del servizio nonché per ciò che riguarda i relativi costi.
Sezione C
DISCIPLINA CONTRATTUALE RELATIVA AI “PRONTI CONTRO TERMINE”
Art. 42 — Oggetto e durata dell’operazione
L’operazione di pronti contro termine ha durata determinata, comunque non superiore a dodici mesi, e può avere ad oggetto soltanto strumenti finanziari che siano titoli di Stato al portatore ed obbligazioni non convertibili italiani e/o esteri; in tale ultimo caso può trattarsi anche di obbligazioni emesse da soggetti partecipati in misura rilevante dalla Banca, o da altro soggetto del suo gruppo di appartenenza, o che partecipano in misura rilevante al capitale della Banca, o di altro soggetto del suo gruppo di appartenenza. Ove lo strumento finanziario non fosse individuato al momento del conferimento dell’ordine, ne viene comunque prescelta la tipologia tra quelle sopra indicate, ed il Cliente conferisce mandato alla Banca per la determinazione, per conto del Cliente medesimo, all’interno della tipologia prescelta, dello specifico strumento finanziario (anche tra quelli emessi da soggetti collegati alla Banca in virtù dei sopradescritti rapporti) le cui caratteristiche siano tali da consentire il rispetto delle caratteristiche dell’operazione indicate col conferimento dell’ordine.
L’operazione viene effettuata in contropartita diretta con la Banca fuori dai mercati regolamentati.
Art. 43 — Natura ed effetti dell’operazione
L’operazione di pronti contro termine ha ad oggetto una vendita a pronti degli strumenti finanziari di proprietà della Banca (“venditore a pronti”) a favore del Cliente (“acquirente a pronti”) ed una contestuale vendita a termine dei medesimi strumenti finanziari posta in essere tra la stessa Banca (“acquirente a termine”) ed il Cliente (“venditore a termine”).
Resta inteso che la vendita a termine ha effetti obbligatori, per cui gli strumenti finanziari oggetto dell’operazione restano nella proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine pattuito.
I diritti accessori agli strumenti finanziari spettano alla Banca.
Art. 44 — Pagamento del prezzo nella vendita a pronti
Il Cliente acquirente a pronti è tenuto a versare alla Banca venditore a pronti il prezzo in denaro riferito al controvalore degli strumenti finanziari acquistati con la vendita a pronti.
A tal fine la Banca venditore a pronti è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto corrente del Cliente per un importo corrispondente al prezzo pattuito.
Art. 45 — Trasferimento degli strumenti finanziari e pagamento del prezzo nella vendita a termine
Alla scadenza prevista per l’esecuzione della vendita a termine, il Cliente venditore a termine deve trasferire alla Banca acquirente a termine strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli acquistati a seguito della vendita a pronti, ricevendo contestualmente il pagamento del controvalore allo stesso dovuto, nell’ammontare stabilito, all’atto della conclusione della vendita a termine.
In caso di inadempimento, da parte del Cliente venditore a termine, degli obblighi di trasferimento di cui al precedente comma, la Banca acquirente a termine provvederà ad acquistare gli strumenti finanziari in questione ai sensi dell’art. 1516 c.c.
Il Cliente, in ogni caso, per l’esecuzione della vendita a termine conferisce sin d’ora alla Banca mandato irrevocabile a trasferire gli strumenti finanziari a lui intestati, e registrati presso la Banca, in proprietà a quest’ultima.
Art. 46 — Condizione risolutiva
Costituisce condizione risolutiva dell’operazione di pronti contro termine — che potrà essere fatta valere dalla Banca — ognuna delle seguenti ipotesi:
(i) il verificarsi di una delle situazioni di cui all’art 1186 c.c.;
(ii) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;
(iii) l’inadempimento degli obblighi di trasferimento/restituzione degli strumenti finanziari derivanti da un’operazione di pronti contro termine, o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore.
Resta inteso che la Banca ha facoltà di far valere la predetta condizione risolutiva solo con riferimento a tutte le operazioni in essere con il Cliente.
Ove detta facoltà venga esercitata, la Banca deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Cliente, il quale, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuto ad adempiere all’obbligo di restituzione/trasferimento degli strumenti finanziari entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno subito.
Art. 47 — Remunerazione dell’operazione
La remunerazione dell’operazione di pronti contro termine è costituita dall’importo risultante dalla differenza tra il controvalore della vendita a pronti ed il controvalore della vendita a termine degli strumenti finanziari, rappresentato dal tasso pattuito, al lordo degli eventuali spese e oneri di cui al successivo art. 49.
Art. 48 — Spese e oneri fiscali
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione all’operazione di pronti contro termine conclusa con il Cliente sono a carico dello stesso.
Art. 49 — Norme applicabili
Per quanto non previsto dalle norme di questa Sezione all’operazione di pronti contro termine si applicano le disposizioni per la prestazione dei servizio di negoziazione di strumenti finanziari sopra riportate nella Sezione B punto 4.
Glossario
Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) indica un organismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivolgersi dopo avere tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca – in caso di controversie con la Banca riguardanti Servizi Bancari.
Banca indica Deutsche Bank S.p.A.
Autorità di Xxxxxxxxx indica l’istituzione indipendente che ha il compito di controllare il rispetto della regolamentazione relativa a un determinato ambito di attività. In Italia esistono diverse autorità di vigilanza, ognuna con competenze specifiche differenti.
In materia di mercati e intermediari finanziari le principali autorità sono la Banca d'Italia e la Consob (d'intesa con il Ministero del Tesoro) le cui responsabilità sono sancite nel Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria. La prima è competente in materia di contenimento del rischio e stabilità patrimoniale degli intermediari e, assieme all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, di tutela della concorrenza nel settore del credito. La seconda è competente in materia di trasparenza e correttezza di comportamento degli intermediari finanziari. Nel settore assicurativo l'organismo di vigilanza è l'ISVAP la cui attività ha come obiettivo la stabilità e la trasparenza del settore. Con riferimento ai fondi pensione l'organismo di vigilanza è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
Benchmark indica il parametro oggettivo di riferimento utilizzato per confrontare la performance di un portafoglio con l’andamento del mercato.
Borsa Italiana S.p.A. è la società per azioni di natura privatistica che organizza e gestisce mercati per la negoziazione di strumenti finanziari
Cartolarizzazione è un’operazione mediante la quale un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) sono incorporati in uno strumento negoziabile.
Classificazione MiFID indica la classificazione assegnata dalla Banca ai Clienti ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento.
Cliente al dettaglio MiFID con riferimento ai Servizi di Investimento indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale MiFID.
Cliente Professionale MiFID con riferimento ai Servizi di Investimento si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Codice del Consumo indica il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni.
Codice della Privacy indica il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni.
Conciliatore Bancario Finanziario indica un esperto indipendente al quale il Cliente o la Banca possono rivolgersi in caso di controversie affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo.
Consob indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Consumatore indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto indica il complesso della documentazione contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento.
Emittenti indica i soggetti che emettono strumenti finanziari.
Fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell' interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.
Fondo interbancario di Tutela dei Depositi indica il fondo che garantisce i depositanti delle banche aderenti ed è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti alle attività di settlement/regolamento delle operazioni di investimento in titoli.
MiFID indica la Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
OICR indica Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.
Profilatura indica l’attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza e della valutazione di appropriatezza.
Promotore Finanziario è la persona fisica iscritta all’albo di cui all’art. 31, comma 4, TUF e che esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca.
Servizi di Investimento indica congiuntamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, il servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e di distribuzione, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, nonché di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari.
Strumento finanziario indica ai sensi dell’art. 1, comma 2 del TUF uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d' interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l 'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
Strumento finanziario derivato indica uno strumento finanziario il cui valore dipende dal valore di un’altra attività finanziaria o reale (attività sottostante). Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante nota anche come “underlying asset”. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse e di cambio, etc.) o reale (come, ad esempio, il caffè, il cacao, il petrolio, etc.).
Strumento finanziario illiquido indica uno strumento finanziario che determina per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. (così come definiti dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009).
Strumento finanziario liquido indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi.
Supporto durevole indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
TUF indica il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e sue successive modifiche ed integrazioni.
Valutazione di Adeguatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ovvero quando prestati congiuntamente al servizio di consulenza, degli altri servizi di investimento, deve verificare che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Valutazione di Appropriatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione, anche congiunta dei Servizi di Investimento, diversi dal servizio di consulenza, deve verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
Capitolo 3 – Sezione 1
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO db Interactive
Art.1 – La conclusione di questo contratto è regolata dall’art. 1 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” di cui al Capitolo 1, Sezione 1 del “Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento”.
Il servizio db Interactive (in seguito: Servizio) consente al Cliente Aderente (in seguito: Aderente), mediante l’utilizzo di un telefono e di uno strumento informatico collegato alla rete Internet, di impartire istruzioni e di richiedere informazioni (in seguito: Operazioni) alla Banca sui rapporti bancari che ha con la Banca medesima (in seguito: Rapporti Bancari). Le Operazioni effettuabili tramite il Servizio sono elencate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante di questo contratto. L’Aderente utilizza il Servizio secondo le istruzioni operative dettagliate nella “Guida al Servizio” (in seguito: Guida) pubblicata sulle “pagine” del sito Internet della Banca.
Art. 2 – L’utilizzo del Servizio tramite strumento informatico collegato alla rete Internet deve avvenire a valere sulle “pagine” del sito Internet della Banca o tramite le diverse modalità tecniche ed informatiche descritte nella Guida.
L’Aderente potrà utilizzare i servizi aggiuntivi, di volta in volta offerti sul sito Internet della Banca, previa accettazione da effettuarsi cliccando sull’apposita casella di attivazione dello specifico servizio.
In nessun caso la Banca darà corso ad Operazioni richieste tramite posta elettronica.
Art. 3 –Il Servizio sarà automaticamente esteso ai Rapporti Bancari dei quali l’Aderente divenga titolare e/o contitolare, a firma disgiunta, nel corso della vigenza di questo contratto.
Nel caso di contitolarità a firma disgiunta, ciascun contitolare potrà assumere la qualifica di Aderente ed accedere al Servizio sottoscrivendo in proprio questo contratto.
Art. 4 – Ai fini dell’utilizzo del Servizio, l’Aderente avrà a disposizione i seguenti codici (in seguito: Codici di sicurezza):
“Codice cliente” (scelto dall’Aderente e comunicato alla Banca al momento del primo utilizzo del Servizio);
“PIN” (fornito dalla Banca all’Aderente);
“Numero titolare” (fornito dalla Banca all’Aderente);
"Codici dispositivi (fornite dalla Banca all’Aderente; da utilizzarsi solo nel caso di operazioni dispositive).
L’Aderente accetta di essere identificato dalla Banca mediante la sola verifica dei Codici di sicurezza; per il che nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe sulla Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni tramite il Servizio.
L’Aderente riconosce, quindi, come valide sin d’ora le Operazioni eseguite dalla Banca sulla scorta della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità.
Ad ulteriore tutela dell’Aderente, la Banca esigerà dallo stesso un apposito codice (in seguito: Chiave di riconoscimento) che il medesimo dovrà comunicare alla Banca al momento del primo utilizzo del Servizio. Tramite la Chiave di riconoscimento, l’Aderente avrà la possibilità di attivare/disattivare stati di blocco del Servizio secondo le modalità descritte nella Guida.
Art. 5 – I Codici di sicurezza e la Chiave di riconoscimento sono strettamente personali; l’Aderente è tenuto a mantenerli segreti, nonché a custodirli con tutte le cautele indicate nella Guida avendo
cura, in particolare, di non conservarli insieme e di non annotarli su un unico documento. In ogni caso, resta ferma l’esclusiva responsabilità dell’Aderente per qualsivoglia conseguenza dannosa possa derivare dall’abuso e/o dall’uso illecito, da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, dei Codici di Sicurezza e della Chiave di riconoscimento, nonché dal loro smarrimento o sottrazione.
In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici di sicurezza, l’Aderente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca secondo le modalità previste nella Guida A ricezione della predetta comunicazione la Banca provvederà a sospendere tempestivamente il Servizio.
Dopo la ricezione da parte della Banca della dichiarazione di smarrimento o sottrazione presentata dall’Aderente il Servizio sospeso verrà riattivato.
Art. 6 –Le Operazioni disposte tramite il Servizio verranno eseguite una volta ultimata positivamente la procedura di verifica dei Codici di sicurezza da parte della Banca.
La Banca ha, peraltro, facoltà di rifiutare l’esecuzione delle Operazioni richieste dall’Aderente tramite il Servizio nei casi e secondo le modalità previsti tanto dal terzo comma infra, quanto dalle norme contrattuali che regolano i singoli Rapporti Bancari.
Anche in caso di corretto utilizzo del Servizio da parte dell’Aderente, la Banca potrà non dar corso all’esecuzione delle Operazioni qualora:
vi sia fondato motivo di ritenere che i Codici di sicurezza dell’Aderente siano conosciuti da soggetti terzi;
vi sia altro giustificato motivo;
della qual situazione darà tempestiva comunicazione all’Aderente stesso.
Il Servizio non potrà più essere utilizzato dall’Aderente nell’eventualità in cui l’Aderente non risulti più titolare e/o contitolare in via disgiunta dei Rapporti Bancari.
Art. 7 – Dell’esecuzione delle Operazioni aventi contenuto dispositivo richieste dall’Aderente tramite il Servizio, la Banca invierà all’Aderente conferma scritta tramite le comunicazioni già previste dalle norme contrattuali che regolano i Rapporti Bancari su cui le predette Operazioni incidono, salvo quanto previsto all’art.9.
Art.8 – Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca procederà alla registrazione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari impartiti telefonicamente o mediante uno strumento informatico collegato alla rete Internet dall’Aderente, ai sensi dell’art. 57, del Regolamento Consob
n. 16190 del 29 ottobre 2007 (in seguito Regolamento), come successivamente modificato e/o integrato. Con l’adesione al Servizio l’Aderente autorizza la Banca, e le società eventualmente incaricate da quest’ultima, a:
- registrare in via continuativa e in forma integrale, senza bisogno di alcun preavviso, le conversazioni telefoniche inerenti al Servizio, tramite un sistema di registrazione automatica;
- registrare in via continuativa e in forma integrale, senza bisogno di alcun preavviso, le comunicazioni inerenti al Servizio eseguite mediante la rete Internet, tramite un sistema di registrazione automatica.
In considerazione della natura del Servizio, l’Aderente e la Banca si danno reciprocamente atto che la prova dell’esecuzione delle Operazioni secondo le disposizioni dell’Aderente è validamente fornita dalla Banca tramite le registrazioni delle comunicazioni di cui al comma precedente e/o tramite le scritture contabili della Banca stessa.
Art.9 - All’atto di ricezione dell’ordine disposto mediante la rete Internet la Banca rilascia, sempre tramite Internet, l’attestazione di cui all’art. 57 del Regolamento, come successivamente modificato e/o integrato, acquisibile su supporto duraturo.
In materia di operazioni non adeguate e/o non appropriate si applicano le disposizioni previste nell’apposito contratto disciplinante i relativi servizi, salvo che ogni pertinente atto, comunicazione
e/o informativa intercorsi tra la Banca e l’Aderente, ove intervenuti via internet, risulteranno da registrazione elettronica o altro supporto duraturo equivalente.
Per ogni ordine disposto mediante la rete Internet, in alternativa alla modalità di spedizione tramite posta ordinaria, la Banca potrà inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Aderente o mettere a disposizione del medesimo nell’apposita sezione del proprio sito Internet, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è avuta conferma dell’esecuzione dell’ordine trasmesso, la nota di cui all’art. 53 del Regolamento, come successivamente modificato e/o integrato.
Art. 10 – La Banca assumerà tutte le più opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del Servizio; essa, peraltro, non sarà responsabile a fronte di utilizzi abusivi, perdita, alterazione e/o diffusione di informazioni che abbiano avuto luogo nell’ambito del Servizio quando tali eventi siano imputabili a terzi, ovvero ad eventi al di fuori del potere di controllo della stessa Banca.
Art. 11 – In qualsiasi momento la Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, in tutto o in parte, in presenza di situazioni che ne possano pregiudicare l’efficacia e/o la sicurezza. La Banca potrà pure sospendere l’utilizzo del Servizio in relazione all’Aderente purché sussista un giustificato motivo.
L’Aderente ha la facoltà di chiedere la sospensione o l’interruzione del Servizio nei casi e con le modalità previsti nella Guida.
E’ esclusa ogni responsabilità per la Banca a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero all’Aderente tanto da eventuali sospensioni e/o interruzioni del Servizio effettuati ai sensi del comma 1°, nonché da quelle sospensioni o interruzioni del Servizio che fossero cagionati da malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di trasmissione/collegamento non imputabili alla Banca.
Il Servizio, una volta sospeso o interrotto, può essere riattivato o disattivato definitivamente secondo le modalità previste nella Guida.
Art. 12 – In presenza di giustificato motivo, la Banca potrà revocare all’Aderente la disponibilità del Servizio. All’uopo la Banca dovrà peraltro inviare all’Aderente una comunicazione scritta; la revoca si intende perfezionata alla data di ricezione della relativa comunicazione.
In presenza di Aderente contitolare in via disgiunta, la Banca provvederà a revocare il Servizio in via immediata, una volta ricevuta lettera raccomandata a/r con la quale uno o più dei contitolari restanti si oppongano alla disponibilità disgiunta del Rapporto Bancario.
Art. 13 – Il decesso o la sopravvenuta incapacità dell’Aderente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
Il Servizio verrà revocato automaticamente alla data in cui sarà esibita alla Banca la suddetta documentazione.
Art. 14 – La sospensione e l’interruzione del Servizio, effettuate ai sensi dell’articolo 10, non determineranno la sospensione o l’estinzione dei singoli Rapporti Bancari, i quali continueranno a permanere in essere e resteranno ad ogni effetto distinti l’uno dagli altri, autonomamente disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle proprie condizioni economiche comunicate all’Aderente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
I Rapporti Bancari non più collegati al Servizio, in seguito al verificarsi degli eventi contemplati negli articoli 12 e 13, continueranno a permanere in essere e resteranno disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle rispettive condizioni economiche comunicate all’Aderente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
Art. 15 - E’ esclusa ogni responsabilità della Banca per i rallentamenti e/o i malfunzionamenti delle reti di comunicazione, del servizio postale o di erogazione dell’energia elettrica, a qualsiasi causa imputabili, nonché per gli scioperi del personale della Banca ovunque verificatisi. In aggiunta, è esclusa qualsiasi responsabilità della Banca per impedimenti od ostacoli al funzionamento del Servizio determinati da modifiche legislative o da atti di autorità nazionali od estere, ovvero da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da qualsiasi altro fatto di terzi non imputabile alla Banca.
Art. 16 – La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole all’Aderente, le norme che disciplinano di questo contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto, o mediante il servizio My Documents se l’Aderente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La Banca si riserva, pure, la facoltà di modificare le condizioni economiche riportate nell’Allegato 1 ed applicate al Servizio.
La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata all’indirizzo, anche di posta elettronica, indicato dall’Aderente. La modifica si intende approvata se l’Aderente non recede dal Servizio entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà all’Aderente, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 17 - Le comunicazioni tutte di cui a questo contratto saranno rispettivamente indirizzate, dalla Banca all’Aderente, con pieno effetto:
all’indirizzo indicato all’atto della stipulazione di questo contratto, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto dal Cliente alla Banca;
o alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”.
Art. 18 – Questo contratto è a tempo indeterminato. La Banca può recedere con comunicazione scritta all’Aderente, con preavviso minimo di due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. L’Aderente può recedere dando comunicazione scritta con raccomandata a/r indirizzata alla Banca. La Banca può, inoltre, recedere da questo contratto con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione all’Aderente mediante comunicazione scritta.
Nel caso di Rapporti Bancari cointestati a firma disgiunta qualora più contitolari siano Aderenti, il recesso di uno di essi non comporterà alcuna conseguenza per gli altri, che potranno continuare ad utilizzare il Servizio.
Art. 19 – Per quanto non espressamente previsto da questo contratto il Servizio e le clausole di questo contratto deve intendersi regolato dalle norme contrattuali regolanti i Rapporti Bancari.
Art. 20 - Il Servizio e questo contratto sono disciplinati dalla legge italiana. Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di
intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il Servizio è intrattenuto.
Capitolo 4 - Sezione 1
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE DELLA CORRISPONDENZA PRESSO LA SUCCURSALE DELLA BANCA
Art. 1 - La Banca, previa verifica della disponibilità, può concedere in locazione al Cliente che, per proprie esigenze ne fa specifica richiesta, una casella di posta presso una propria succursale, per il recapito della corrispondenza relativa ai rapporti intrattenuti dal Cliente con la Banca, fatta eccezione, in ogni caso, per la comunicazione del preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, previsto dall’art. 9 bis della legge n. 386/1990 così come successivamente modificato ed integrato.
Art. 2 - Il Cliente, se ha ottenuto la casella di posta, si impegna a ritirare sistematicamente, almeno ogni quindici giorni, la corrispondenza ivi recapitata, tra cui figurano anche le comunicazioni di cui agli artt. 118, 119 e 126 sexies del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni.
Il Cliente stesso prende atto che - per quanto attiene alla decorrenza di tutti i termini trascorsi i quali, senza che nel frattempo abbia inviato alla Banca un reclamo specifico per iscritto - gli estratti conto, le comunicazioni e i rendiconti si intendono da lui approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Detti termini decorreranno dalla data in cui la documentazione in questione verrà inserita nella casella di posta. Da questa data infatti, detti documenti sono pienamente disponibili per il Cliente.
Se, trascorsi sessanta giorni dalla data di inserimento della corrispondenza nella casella di posta, il Cliente non provvede al ritiro della stessa, detta corrispondenza verrà recapitata all'indirizzo indicato nelle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto. E’ inteso che, in ogni caso i termini decorrono dall’inserimento della corrispondenza nella casella di posta.
Se il Cliente richiede la domiciliazione prolungata della corrispondenza presso la succursale della Banca, detta corrispondenza verrà trattenuta in giacenza nella casella di posta a lui concessa, anche se egli non provvede al ritiro entro sessanta giorni dal deposito.
Ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 118, 119 e 126 sexies del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente espressamente dichiara, ai sensi dell’art. 47 cod. civ., di eleggere il proprio domicilio presso la succursale della Banca dove gli è stata messa a disposizione la casella di posta.
In ogni caso, il Cliente libera la Banca da qualsiasi responsabilità connessa alla propria scelta di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca.
Art. 3 - Il Cliente prende atto che la locazione della casella di posta è soggetta al pagamento di un canone annuo, il cui ammontare è indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.
Art. 4 - Il Cliente deve porre in essere tutte le misure opportune per la custodia della chiave della casella postale. Nel caso di smarrimento, furto o distruzione della chiave, il Cliente è obbligato a darne immediata comunicazione scritta alla Banca, corredata da copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente. La Banca provvede, a spese e con l’intervento del Cliente, al cambio della serratura.
Art. 5 - Per quanto qui non previsto, si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” che si intendono qui espressamente richiamate.
Capitolo 5 – Sezione I
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n.
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito il “Codice”), Deutsche Bank SpA (di seguito la “Banca”), in qualità di Titolare del trattamento, di seguito fornisce le informazioni.
Nel perseguire le finalità sotto descritte, la Banca può trattare dati personali dell’interessato (di seguito i “Dati”, quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla solvibilità economica), anche sensibili1, raccolti direttamente presso di lui ovvero presso terzi2 (quali ad esempio: elenchi pubblici, CCIAA, soggetti che dispongono ordini di bonifico in favore dell’interessato, sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell’interessato ecc.), anche in relazione a specifiche operazioni o servizi (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tramite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili). Per il trattamento dei dati sensibili, il Codice richiede il consenso dell’interessato da manifestarsi in modo specifico e per iscritto.
I Dati sono trattati, nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria, per: (i) finalità di legge (cioè connesse ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e controllo anche relative a: Centrale Rischi, legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, ecc.); (ii) finalità contrattuali (cioè connesse e strumentali all’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui sia parte l’interessato e all’esecuzione del medesimo, alla gestione dei pagamenti e tenuta della contabilità, all’elaborazione di statistiche interne, ecc.); (iii) finalità di informazione e indagine commerciale (cioè per fornire informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca e/o di terzi, o per eseguire ricerche di mercato, anche via e-mail e/o sms e/o con operatore telefonico anche automatizzato, volte a verificare la qualità dei prodottti e/o servizi offerti dalla Banca e/o dalle società del gruppo, nonché il grado di soddisfazione dell’interessato in relazione ad essi).
Il trattamento dei Dati può avvenire, anche per il tramite del personale degli Sportelli e/o delle Divisioni, Direzioni, Servizi ed Unità in cui si articola la Banca, mediante strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati medesimi3.
In relazione alle predette finalità, la Banca può comunicare i Dati a determinate categorie di soggetti, italiani e stranieri4. Tali soggetti trattano i Dati in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Banca.
1 Trattasi dei dati idonei a rivelare: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute e vita sessuale.
2 In questo caso, la presente informativa viene fornita all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la sua comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
3 L’appartenenza della Società al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell’interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.
4 In particolare:
- soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato (ad esempio: servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate .
- soggetti, anche appartenenti al Gruppo DB (per esempio: Finanza & Futuro Banca S.p.A. o Fiduciaria X.Xxxxxx Xxx) che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che
Possono venire a conoscenza dei Dati solo in relazione alle predette finalità, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: dipendenti; collaboratori esterni della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizione, ecc.), contabili, di supporto e di controllo interno, ecc.
I Dati non sono oggetto di diffusione.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della Banca (e/o dei soggetti cui la medesima li può comunicare nei limiti esposti):
- sono necessari relativamente alle finalità sub (i) e (ii) che precedono; pertanto l’eventuale diniego comporta l’impossibilità per la Banca di instaurare e/o dare esecuzione ai relativi rapporti con l’interessato;
- sono facoltativi relativamente alla finalità sub (iii) che precede; in ogni caso, l’eventuale diniego comporta l’impossibilità per la Banca di effettuare i soli trattamenti ivi indicati, lasciando impregiudicata la validità degli altri rapporti già in essere con la Banca.
intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
- soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. “sistemi di informazioni creditizie”) a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:
CRIF S.p.A., con sede in Xxx X. Xxxxxx x. 0-0, 00000 Xxxxxxx. (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, con sede in xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (xxx raccoglie informazioni solo su rapporti di finanziamento morosi o a sofferenza);
Experian Information Services S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx (xxx raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
Cerved Group S.p.A., con sede in Xxx Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (il quale gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo)
per maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuato nell’ambito dei suddetti sistemi di informazione creditizia si rinvia a quanto indicato nel documento denominato “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA”, copia del quale viene consegnata separatamente all’interessato ed è inoltre disponibile presso tutte le dipendenze della Banca.
- soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziati;
- società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l’interessato;
- società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
- società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell’interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG).
- rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime;
- società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all’uso dei prodotti o servizi richiesti dall’interessato, oppure indagini commerciali.
- autorità amministrative e giudiziarie.
Gli attuali responsabili del trattamento di cui è titolare la Banca sono indicati in un elenco fornito separatamente all’interessato, disponibile presso ogni dipendenza della Banca e consultabile gratuitamente sul sito internet della medesima (xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx). Tale elenco viene all’occorrenza aggiornato.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice (tra i quali, a titolo non esaustivo: ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ecc.).
L’interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, oppure presso una qualsiasi dipendenza della Banca.