CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO(Edizione 2023) GTC-DIR-2023-REV.00 PURCHASINGGENERAL TERMS AND CONDITIONS(2023 Edition)
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (Edizione 2023) GTC-DIR-2023-REV.00 | PURCHASING GENERAL TERMS AND CONDITIONS (2023 Edition) |
DEFINIZIONI | DEFINITIONS |
Nelle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, le “Condizioni Generali”) le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito loro attribuito: | In these purchasing general terms and conditions (hereinafter “General Terms”), the following words and terms shall have the meaning set forth below: |
“Contratti di Conto Deposito”: sono i contratti, ancillari rispetto al Contratto di Fornitura, aventi ad oggetto la gestione dei Prodotti in conto deposito, di volta in volta conclusi tra SOLARI DI UDINE e il Fornitore; | “Consignment Stock Agreements”: mean the agreements, ancillary to the Supply Agreement, for the management of the Products in consignment stock, as entered into from time to time between SOLARI DI UDINE and Seller; |
“Contratti di Fornitura”: sono i contratti aventi ad oggetto la fornitura dei Prodotti, di volta in volta conclusi tra SOLARI DI UDINE e il Fornitore con le modalità previste dal successivo Articolo 2; | “Supply Agreements”: mean the agreements for the supply of Products entered into from time to time between SOLARI DI UDINE and Seller, with the formalities of finalization described in Article 2; |
“Contratti di Servizi Logistici”: sono i contratti, ancillari rispetto al Contratto di Fornitura, aventi ad oggetto i servizi di logistica dei Prodotti, di volta in volta conclusi tra SOLARI DI UDINE e il Fornitore; | “Logistic Agreements”: mean the agreements, ancillary to the Supply Agreement, for the logistic services of Products entered into from time to time between SOLARI DI UDINE and Seller; |
“Dati personali di SOLARI DI UDINE”: si intende qualsiasi informazione comunicata al Fornitore da o per conto di SOLARI DI UDINE che, da sola o in combinazione ad altre informazioni:(a) sia considerata quale informazione personale o informazione di identificazione personale ai sensi della legislazione applicabile in materia privacy; oppure (b) identifica o potrebbe essere ragionevolmente utilizzata per identificare la persona interessata, inclusi nomi, indirizzi, email, numeri di telefono, codici fiscali, numeri di identificazione governativi o qualsiasi altra informazione di identificazione personale; | “SOLARI DI UDINE Personal Data”: means the information, in any form, that is provided to Seller by or on behalf of SOLARI DI UDINE that alone, or in combination with other information: (a) is considered personal data or personal identifiable information under the applicable data privacy laws; or (b) identifies or could be reasonably used to identify an individual data subject, including names, addresses, email addresses, telephone numbers, tax code, government identification numbers or any other personally identifiable information; |
“Fornitore”: la società identificata quale firmataria al fondo di queste Condizioni Generali firmataria di un separato accordo di fornitura relativo ai Prodotti. La presente definizione include le Società Controllate del Fornitore a cui sia indirizzato un Ordine di Acquisto da parte di SOLARI DI UDINE; | “Seller”: means the company or other entity subscribing these General Terms and/or a separate contract for the supply of the Products. This definition of Seller includes. the Subsidiaries of the Seller to which a Purchase Order is addressed by SOLARI DI UDINE; |
“SOLARI DI UDINE”: il Gruppo SOLARI DI UDINE, inteso come SOLARI DI UDINE S.p.A. e/o le sue Società Controllate, SOLARI Corp e/o le Sue Società Controllate; | “SOLARI DI UDINE”: means SOLARI DI UDINE Group, as SOLARI DI UDINE S.p.A. and/or any of its Subsidiaries, SOLARI Corp and/or any of its Subsidiaries; |
“Ordine di Acquisto”: Ordine Aperto e/o Ordine Chiuso; | “Purchase Order”: means an Open Order and/or a Closed Order; |
“Ordine Aperto”: una richiesta, indirizzata da SOLARI DI UDINE ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di Prodotti, senza determinazione di quantità impegnative, che contempli l’emissione da parte di SOLARI DI UDINE di Programmi Logistici; | “Open Order”: means a request, addressed by SOLARI DI UDINE to Seller, concerning the purchase/supply of Products, without any binding determination of the quantity of Products to be supplied, which contemplates the issuance by SOLARI DI UDINE of Logistic Programs; |
“Ordine Chiuso”: la richiesta, indirizzata da SOLARI DI UDINE ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Prodotti; | “Closed Order”: means a request, addressed from SOLARI DI UDINE to Seller, for the purchase/supply of a specified quantity of Products; |
“Parti”: significa, congiuntamente, il Fornitore e SOLARI DI UDINE; | “Parties”: mean SOLARI DI UDINE and Seller; |
“Prodotto”: il prodotto che verrà venduto a SOLARI DI UDINE dal Fornitore, specificamente individuato nel Contratto di Fornitura; | “Product”: means the product supplied by Seller to SOLARI DI UDINE and specifically identified under the Supply Agreement; |
“Programmi Logistici”: sono i programmi di consegna periodici mediante cui SOLARI DI UDINE indica al Fornitore le quantità da consegnare, nonché l'esatto termine di consegna e il luogo nel quale i Prodotti dovranno essere consegnati; | “Logistic Programs”: mean the periodic delivery programs by means of which SOLARI DI UDINE indicates to Seller the quantities to be delivered, as well as the delivery date and the exact location. Only the quantities indicated in a Logistic Program constitute a firm commitment to buy Products; |
“Regolamentazioni Operative”: gli standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al Fornitore, che regola e precisa le modalità di esecuzione dei Contratti di Fornitura; | “Operating Regulations”: mean standards, specifications, rules, circular letters, procedures and any other similar regulations governing and detailing the performance of the Supply Agreements entered into by SOLARI DI UDINE and Seller, as made available from time to time to Seller; |
“Specifiche”: documento concordato per iscritto fra SOLARI DI UDINE e il Fornitore che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità e affidabilità di uno specifico Prodotto; | “Specifications”: mean a document agreed in writing by SOLARI DI UDINE and Seller identifying the technical, operating, quality and reliability characteristics of a specified Product; |
“Specifiche di Qualità”: documento concordato per iscritto fra SOLARI DI UDINE e il Fornitore che definisce le caratteristiche di qualità di uno specifico Prodotto con l’obiettivo di raggiungere il target di produzione “zero difetti”; | “Quality Specifications”: mean a document agreed in writing by SOLARI DI UDINE and Seller identifying quality characteristics of a specified Product with the goal of the zero (0) defect production. |
“Società Controllate”: le società in cui un'altra società dispone, in via diretta o indiretta, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea dei soci; | “Subsidiaries”: mean companies in which another company has, directly or indirectly, the majority of votes exercisable at a shareholders’ meeting; |
Termini al singolare/plurale: in queste Condizioni Generali ogni riferimento a parole formulate al singolare includerà anche la forma plurale e viceversa. | Singular/plural terms: any reference in these General Terms to terms imparting the singular number only shall be deemed to include the plural and vice versa. |
1. GENERALE | 1. GENERAL |
1. SOLARI DI UDINE concorda di acquistare e il Fornitore concorda di vendere i Prodotti secondo i termini e le condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali, fermo restando che l’impegno da parte di SOLARI DI UDINE ad acquistare i Prodotti nascerà di volta in volta a seguito di emissione di un Ordine Aperto (fermo restando che le quantità impegnative per SOLARI DI UDINE sono solo quelle indicate nel relativo Programma Logistico) o di un Ordine Chiuso, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato contratto di fornitura. | 1. XXXXXX DI UDINE agrees to purchase and Seller agrees to sell the Products under the terms and conditions of these General Terms; provided, however, that specific binding commitments to purchase and sell shall be subject to the issuance by SOLARI DI UDINE of an Open Order (provided that such Open Order is followed by a relevant Logistic Program) or of a Closed Order, or by the execution of a separate supply contract. |
2. In caso di conflitto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali e le pattuizioni specifiche concordate tra le Parti in separati contratti relativi alla compravendita dei Prodotti, tali pattuizioni specifiche prevarranno. | 2. In the event of any conflict or discrepancy between the General Terms and any other special terms which is part of separate contracts for the supply of the Products, such special terms shall prevail. |
3. Le presenti Condizioni Generali sono state tradotte in Inglese; in caso di discrepanze tra la versione Italiana e Inglese, prevale il testo in lingua Italiana salvo diverso accordo scritto tra le Parti. | 3. The General Terms have been translated into English in the present column; however, in case of discrepancies between the Italian version and the English translation, the Italian version shall prevail unless otherwise agreed in writing between the Parties. |
4. SOLARI DI UDINE svolge la propria attività commerciale in varie nazioni in tutto il mondo ("Paesi"). Possono esservi Paesi in cui SOLARI DI UDINE ha adottato termini e condizioni generali di acquisto specifici per Paese ("CGA Locali"). | 4. SOLARI DI UDINE conducts business with Sellers in different countries around the world (“Countries”). There may be Countries where SOLARI DI UDINE has adopted Country-specific general purchasing terms and conditions (“Local GTCs”). |
5. Le CGA Locali, laddove esistenti in un determinato Paese, si applicano alle Società Controllate di SOLARI DI UDINE costituite secondo la legge del Paese a cui le CGA Locali fanno riferimento, e ai rispettivi Fornitori locali. In tal caso le CGA Locali, qualora appositamente sottoscritte da Fornitori locali, prevarranno rispetto alle presenti Condizioni Generali per regolare i rapporti tra SOLARI DI UDINE e detti Fornitori nel Paese di riferimento. | 5. The Local GTCs, where existing with reference to a specific Country, shall apply to any and all SOLARI DI UDINE Subsidiaries incorporated under the law of the Country to which the Local GTCs make reference to, and to their respective local Sellers. In such case the Local GTCs, where specifically countersigned by the local Seller, shall prevail over these General Terms in order to regulate relations between SOLARI DI UDINE and such local Seller in the referenced Country. |
6. Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali e rinuncia a far valere nei confronti di SOLARI DI UDINE le proprie condizioni generali di vendita, ovunque riportate. | 6. Seller declares hereby to fully accept these General Terms and expressly disclaims all its own general conditions of sale, wherever they are quoted. |
7. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali dovranno essere pattuite per iscritto tra SOLARI DI UDINE e il Fornitore. | 7. Any changes or additions to these General Terms shall be agreed in writing between Seller and SOLARI DI UDINE. |
8. Pertanto, saranno ritenute prive di efficacia eventuali clausole apportate dal Fornitore nelle sue fatture, note, offerte, corrispondenza, anche in formato elettronico, o in ogni altro suo documento, contrarie o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali e/o Contratti di Fornitura e/o Ordini di Acquisto e/o Specifiche e/o Regolamentazione Operativa, e non espressamente accettate per iscritto da SOLARI DI UDINE. | 8. Any condition set out in Seller's invoices, notes, offer, correspondence, including electronic mail, or any other document, that is in conflict or contradicts any of these General Terms and/or Supply Agreements and/or Purchase Order and/or Specifications and/or Operating Regulations, and not expressly accepted in writing by SOLARI DI UDINE, shall be deemed invalid and not applicable. |
9. Il Fornitore non potrà cedere ovvero subappaltare a terzi, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura, se non espressamente autorizzato per iscritto da SOLARI DI UDINE e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di SOLARI DI UDINE per tutte le attività poste in essere dal terzo cessionario o subappaltatore. | 9. Seller shall not, without SOLARI DI UDINE's prior written consent, assign or subcontract to third parties the performance of the Supply Agreement or any part thereof. Seller shall indemnify and hold SOLARI DI UDINE harmless against any and all claim regarding activities performed by such third parties. |
2. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA/ORDINI DI ACQUISTO | 2. CONCLUSION OF SUPPLY AGREEMENTS/ PURCHASE ORDERS |
1. Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l’emissione da parte di SOLARI DI UDINE e l’accettazione da parte del Fornitore di un Ordine di Acquisto, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato contratto di fornitura. | 1. The Supply Agreement is entered into by means of the issuance of a Purchase Order by SOLARI DI UDINE and its acceptance by Seller, or by the execution of a separate supply contract. |
2. L’inizio dell’esecuzione della fornitura oggetto dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore costituisce accettazione dell’Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità. | 2. The commencing of the activities for the performance of the Purchase Order by Seller shall be deemed to constitute acceptance of the Purchase Order and of these General Terms by Seller, even if no other formalities have taken place. |
3. L’accettazione dell’Ordine di Acquisto comporta l’integrale e incondizionata accettazione di tutte le condizioni ivi previste nonché delle presenti Condizioni Generali. | 3. Purchase Order acceptance implies the full and unconditional acceptance of all conditions set for therein and of the present General Terms. |
3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI | 3. CHANGES AND UPDATES |
Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti conformi alle Specifiche; ogni aggiornamento o modifica sui Prodotti sarà effettuato nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli aspetti economici concordati per iscritto con SOLARI DI UDINE. | Seller shall supply Products in compliance with the Specifications; any updates or changes to the Products shall be performed according to the timing, methods and economic aspects agreed in writing with SOLARI DI UDINE. |
4. MODIFICHE | 4. CHANGES |
1. Resta inteso che eventuali modifiche (“Modifiche”), sia del processo di produzione sia del Prodotto, potranno essere effettuati dal Fornitore solo previa informativa e consenso scritto di SOLARI DI UDINE, fatto salvo il diritto di SOLARI DI UDINE di trattenere o annullare l’Ordine di Acquisto, addebitando ogni eventuale costo al Fornitore, ove la consegna venisse effettuata in assenza del consenso scritto di cui sopra. | 1. Any change, (“Change”) both of the Products or of the production process, shall be introduced by Seller only after prior information and written consent by SOLARI DI UDINE. SOLARI DI UDINE shall have the right to stop or cancel Purchase Order, charging Seller any cost, if delivery shall take place without the above written consent. |
2. Nel caso le Modifiche diano origine a invenzioni brevettabili, il Fornitore si impegna a concedere a SOLARI DI UDINE una licenza gratuita per la produzione, la vendita e l’utilizzo dei Prodotti perfezionati, fatti salvi i diritti per SOLARI DI UDINE di cui all'articolo 19. | 2. Should said Changes give rise to patentable inventions, Seller shall grant a license to SOLARI DI UDINE free of charge to manufacture, sell and use the improved Products, without prejudice to the rights of SOLARI DI UDINE as stipulated in Article 19 hereunder. |
5. PACKAGING | 5. PACKAGING |
1. Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti nelle confezioni di trasporto idonee al trasporto (e secondo le esigenze di SOLARI DI UDINE, quando specificate) al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità. | 1. Seller shall deliver the Products in suitable shipping packaging (and according to SOLARI DI UDINE requirements, when specified), in order to prevent damage and quality impairments. |
2. Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati presso lo stabilimento SOLARI DI UDINE con imballo danneggiato, SOLARI DI UDINE avrà il diritto di rifiutare la spedizione e rispedirla al Fornitore, addebitando ogni costo. | 2. In case the Products are delivered to SOLARI DI UDINE’s facility with damaged packaging, SOLARI DI UDINE shall have the right to refuse the shipment and send it back to Seller, charging every cost. |
6. CONSEGNA, RITARDI E PENALITA’ | 6. DELIVERY, DELAYS AND LIQUIDATED DAMAGES |
1. Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti secondo le tempistiche e nei luoghi pattuiti nel Contratto di Fornitura, e/o Contratto di Conto Deposito e/o Contratto di Servizi Logistici. | 1. Seller shall deliver Products at the time and according to the place established in the Supply Agreement and/or Consignment Stock and/or Logistic Agreement. |
2. Consegne parziali non sono accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in forma scritta tra le Parti. | 2. Partial deliveries are not allowed, unless so agreed in writing by the Parties. |
3. Il Fornitore, al momento della consegna, dovrà fornire anche tutta la documentazione necessaria e idonea al regolare utilizzo dei Prodotti (quale, ad esempio, i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione e assemblaggio, i certificati di garanzia, ecc.). | 3. Seller shall supply, together with the delivery, all necessary documents needed for Products usage (for example, user, technical and installation manuals, warranties, etc.). |
4. Ove non diversamente specificato in forma scritta, il trasporto dei Prodotti sarà effettuato interamente a rischio e spese del Fornitore. | 4. Where not otherwise specified in writing, carriage of Products shall be fully at Seller's own risk and expense. |
5. In caso di: 1. mancata o anche solo ritardata consegna; 2. consegna in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicati da SOLARI DI UDINE; 3. consegne parziali non concordate SOLARI DI UDINE avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà: i) pretendere l’immediata ed esatta esecuzione del Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, salvo quanto stabilito nella sezione (iii); e/o ii) approvvigionare presso terzi, in qualunque momento, in tutto o in parte, i Prodotti ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore; e/o iii) nel caso in cui la mancata o ritardata consegna sia di entità tale da causare l’incompletezza o la sospensione di produzione e/o nell’ambito del post- vendita, disservizi alla rete assistenziale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancellazione ordini | 5. In the event of: 1. missed or delayed delivery; 2. delivery at a place different from the one specified by SOLARI DI UDINE; 3. not allowed partial deliveries SOLARI DI UDINE shall have, in its sole discretion, the right to: i) require the immediate fulfillment of the Supply Agreement, in whole or in part, unless otherwise agreed under sub-section (iii); and/or ii) procure elsewhere, at any time, in whole or in part, the Products ordered, at Seller’s cost and risks, with the sole obligation of notifying Seller; and/or iii) should the missed or delayed delivery determine the incompleteness or the suspension of the production and/or within the after sale activity, inefficiencies to the assistance net-work (such as, for example, cancellation of order |
per ricambi da parte dei clienti, penali che (SOLARI DI UDINE sarà tenuta a riconoscere), SOLARI DI UDINE avrà il diritto di addebitare al Fornitore i costi fissi conseguenti e i costi della mano d’opera inutilizzata e/o della mano d’opera supplementare necessaria per il recupero, fatto salvo ogni altro diritto per il recupero, danni, costi, ecc. ove la mancata o ritardata consegna sia tale da pregiudicare la possibilità di rispettare i programmi di distribuzione e/o intervenga nella fase di avviamento o pre-avviamento produttivo. Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di SOLARI DI UDINE ad addebitare altresì al Fornitore un importo pari al 5% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l’importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da SOLARI DI UDINE e dal Fornitore e non preclude il diritto di SOLARI DI UDINE di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione, il Contratto di Fornitura. | for spare parts by customer, penalties which ( SOLARI DI UDINE shall be obliged to pay), SOLARI DI UDINE shall have the right to charge to Seller the fixed costs and the cost of unused labor and/or the cost of the supplementary labor necessary to recover production, without prejudice to any other rights of recovery, damages, costs, etc. where the missed or delayed delivery may affect the possibility to comply with distribution programs and/or occurs in the phase of launch or pre-launch of the production. In any case and without prejudice, SOLARI DI UDINE shall have the right to charge to Seller an amount equal to 5% of the total value of the Products not delivered for every 5 business days of delay, provided that the maximum amount of such additional charges, applicable from time to time to any single delay may not exceed 10% of the value of the undelivered Products. This amount represents a maximum estimate of the damage agreed in advance by SOLARI DI UDINE and by Seller and shall not preclude the right to SOLARI DI UDINE to claim compensation for any further damage and, in the case of exceeding this maximum amount, to terminate, with immediate effect, by simple communication, the Supply Agreement. |
6a. COMPENSAZIONE | 6a. SET OFF |
SOLARI DI UDINE, fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio, potrà estinguere i debiti del Fornitore nei confronti di SOLARI DI UDINE mediante compensazione con eventuali debiti di SOLARI DI UDINE nei confronti del Fornitore, anche non scaduti. | SOLARI DI UDINE, without waiver or limitation of any rights or remedies, shall be entitled from time to time, to deduct from any amounts due or owing by SOLARI DI UDINE to Seller, any and all amounts owed by Seller to SOLARI DI UDINE. |
7. PAGAMENTI | 7. PAYMENTS |
1. Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le regole e le procedure operative indicate da SOLARI DI UDINE, le quali prevedono, tra l’altro, che il Fornitore inoltri le fatture esclusivamente al centro di servizio contabile incaricato da SOLARI DI UDINE. | 1. Invoices must be set, issued and managed in compliance with laws, as well as with operating procedures and rules set forth by SOLARI DI UDINE, according to which, among other things, Seller shall send invoices exclusively to the accounting service center appointed by SOLARI DI UDINE. |
2. SOLARI DI UDINE effettuerà il pagamento nel modo ed alla scadenza indicati nell’Ordine di Acquisto, subordinatamente al ricevimento delle fatture, debitamente compilate, nonché di ogni correlato tipo di documentazione qualora richiesto dalla legge. | 2. SOLARI DI UDINE shall affect payments in the manner and within the payment terms indicated in the Purchase Order, following receipt of the invoices, duly filled in, as well as receipt of any other documentation required under the applicable law. |
3. Se non preventivamente autorizzato per iscritto da SOLARI DI UDINE, il Fornitore si impegna a non trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti di SOLARI DI UDINE fondato sul Contratto di Fornitura. | 3. Seller shall not transfer or assign to third parties any credit which it may claim from SOLARI DI UDINE on the basis of the Supply Agreement, without the prior written consent of SOLARI DI UDINE. |
4. Resta inteso che i valori economici indicati o richiamati nell’Ordine di Acquisto o nei Contratti di Fornitura potranno essere fatti oggetto di aggiornamento da parte di SOLARI DI UDINE per effetto di variazioni del tasso di cambio ovvero di altri fattori che siano in grado di produrre impatti economici imprevisti sulla remuneratività del progetto o su altri aspetti legati ai Contratti di Fornitura. | 4. The parties agree and acknowledge that provisions related to the financial and economic aspects of the Purchase Order and Supply Agreements may be revised by SOLARI DI UDINE as a consequence of currency exchange rate variations or other factors that could have unintended economic impacts related to the profitability of the project or otherwise. |
8. GARANZIE SUI PRODOTTI | 8. PRODUCTS WARRANTIES |
CONFORMITA’ QUANTITATIVA | QUANTITY COMPLIANCE |
1. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto indicato nell’Ordine di Acquisto e/o nei Contratti di Fornitura sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione. Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti, SOLARI DI UDINE avrà la facoltà di: (a) accettare le differenze quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi degli eventuali Ordini di Acquisto successivi; (b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con possibilità, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest’ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock; (c) fatto salvo quanto previsto al precedente art.6, chiedere al Fornitore di provvedere immediatamente all’invio dei Prodotti mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa (ivi compresi eventuali extra costi dovuti a esigenze logistiche urgenti) rimanga a carico del Fornitore. | 1. Seller shall ensure the Products quantity compliance to what is provided in Purchase Orders and/or in the Supply Agreements and in the labelling on package. In case of the Products quantity noncompliance, SOLARI DI UDINE shall have the right to: (a) accept the quantity differences while changing the quantities of future Purchase Orders to account for such differences; (b) reject over-shipments; over-shipments may be returned to Seller at Seller's sole risk and expense and SOLARI DI UDINE shall charge Seller the stock costs; (c) without prejudice to any rights or remedies allowed under article 6, request Seller to immediately provide any missing Products. SOLARI DI UDINE shall have the right to charge Seller for any expenses (including any extra costs such as expediting costs for emergencies caused by Seller’s errors) and damages due to delayed or missing delivery. |
CONFORMITA’ QUALITATIVA E DIFETTOSITÀ | QUALITY COMPLIANCE AND DEFECTS |
2. Il Fornitore garantisce di avere essere certificato da un Ente esterno ISO9001. Inoltre, il Fornitore si impegna ad implementare un sistema di qualità basato sullo standard ISO 14001. | 2. Seller warrants that it is certified by an external certified body ISO9001. Sellers shall develop a quality system based on ISO 14001 standards. |
3. Il Fornitore garantisce i Prodotti ed ogni loro parte contro qualsiasi difetto di costruzione, derivante dall’utilizzazione di materiale inidoneo e/o di cattiva qualità o da un non corretto processo produttivo, ovvero contro qualsiasi difetto di progettazione. Il Fornitore garantisce la conformità dei Prodotti alle Specifiche, al Contratto di Fornitura, alle Specifiche di Qualità ed alle Regolamentazioni Operative. | 3. Seller shall guarantee the Products and any part thereof against any defect in manufacture, due to poor and/or faulty material, or due to faulty manufacturing process, or against any defect arising out of design. Seller shall guarantee the conformity of the Products to SOLARI DI UDINE’s Specifications, the Supply Agreement, the Quality Specifications and the Operative Regulations. |
4. Ciascun Prodotto è garantito per non meno di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione come scritta, incisa o riportata su ciascun singolo Prodotto, o in ogni caso come risulta dai sistemi di tracciabilità di SOLARI DI UDINE. Resta inteso che maggiori periodi di durata della Garanzia, richiesti caso per caso dai clienti, verranno appositamente concordati da SOLARI DI UDINE e il Fornitore. | 4. Each Product is guaranteed for not less than 24 (forty- eight) months starting from the production date code as written, engraved or reported on each single Product, or in any case as reported by SOLARI DI UDINE Product traceability systems. It remains understood that greater warranty periods, as may be requested by the Customers, shall be agreed case by case by XXXXXX DI UDINE and the Seller. |
5. In caso di Prodotto difettoso e/o non conforme alle Specifiche, al Contratto di Fornitura, alle Specifiche di Qualità e/o alle Regolamentazioni Operative, SOLARI DI UDINE potrà rifiutare il Prodotto e si riserva il diritto di restituire così come di chiedere al Fornitore di sostituire il Prodotto rifiutato, a spese del Fornitore, fermo restando qualsivoglia altro suo diritto o rimedio ai sensi delle Condizioni Generali e/o della legge applicabile. | 5. In case of Product defective and/or not conforming to the Specifications, the Supply Agreement, the Quality Specifications and/or the Operative Regulations, SOLARI DI UDINE shall have the right to refuse the Product that have been identified as defective or not conforming and SOLARI DI UDINE reserves the right to return, as well as to request Seller to replace, the refused Product, at Seller’s expenses, without prejudice to any other right and/or remedy according to these General Terms and/or the applicable law. |
6. Il Fornitore riconosce ed è consapevole che SOLARI DI UDINE potrebbe non sottoporre i Prodotti ad ispezione funzionale, visiva e/o dimensionale, ma SOLARI DI UDINE potrà avere il diritto di richiedere che i Prodotti forniti siano sottoposti da parte del Fornitore a procedure di autocertificazione e siano consegnati attraverso “Accettazione diretta”: (le merci ricevute non vengono sottoposte a controllo, se non a qualche verifica a campione in deposito). | 6. Seller acknowledges that it is aware that SOLARI DI UDINE may not conduct functional, visual and / or dimensional verification on in coming supplied Products, but SOLARI DI UDINE shall have the right to demand the Seller to work in self- certification and to deliver Products under “Direct Acceptance” procedure: (the goods received are not subjected to checks, except for some random inspection in the warehouse) |
7. Il Fornitore rimane in ogni caso responsabile per la qualità dei Prodotti forniti, anche in caso di ispezione svolta da SOLARI DI UDINE. | 7. Even in case SOLARI DI UDINE conducts verification on in-coming Products, Seller remains in any case fully responsible for the quality of the Products. |
8. La consegna tramite Accettazione Diretta può essere temporaneamente sospesa da SOLARI DI UDINE, per problemi o esigenze specifiche. In questi casi il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti muniti di dichiarazione di conformità all’interno dell’imballo e di etichetta “dichiarazione di conformità all'interno”, fino a che SOLARI DI UDINE non notifichi formalmente la cessazione della sospensione. | 8. The condition of the Direct Acceptance can be temporary suspended by SOLARI DI UDINE, because of specific problem or needs. In these cases, as soon as Seller receives notification of ‘Direct Acceptance’ suspension, Seller agrees to commence delivery of the Products with the conformity declaration inside the box, and identify by an external label with “conformity declaration inside”. This status is maintained until SOLARI DI UDINE formally notifies the closing of temporary status. |
9. Il Fornitore deve accertare che le verifiche soddisfino i requisiti di qualità al fine di garantire il target “Zero Difetti”. | 9. Seller agrees to ensure that the process capabilities shall satisfy quality requirements to meet the “Zero Defect” target. |
10. Il Fornitore deve pianificare ed effettuare periodicamente l’attività di riqualificazione, al fine di continuare a garantire nel tempo la conformità dei Prodotti alle Specifiche. | 10. Seller must plan and perform periodical requalification to guarantee over time the conformity of the Products to the Specifications. |
11. Al verificarsi di situazioni critiche (fermi linea, campagne di richiamo, problemi di qualità ricorrenti, reclami qualità, anche da parte del Cliente), SOLARI DI UDINE ha il diritto di chiedere al Fornitore specifici controlli supplementari, al fine di rilevare i problemi verificatisi e non rilevati dai controlli posti in essere dal Fornitore durante la produzione, i cui costi sono a carico del Fornitore. | 11. In case of crisis (e.g. line stops, recall campaigns, recurring quality issues, quality claims, including those from Customer), SOLARI DI UDINE may require Seller to put in place a specific additional control, focused on the critical problem that have not been filtered by Seller production process: the costs of which are borne by Seller. |
12. Il Fornitore impiegherà presso gli stabilimenti | 12. Seller shall act, on SOLARI DI UDINE’s request, at |
SOLARI DI UDINE, su richiesta di quest’ultima, | SOLARI DI UDINE’s Facility with technical representatives, |
personale tecnico che lavori al fine di eseguire una o | in order to perform any or all of the following: sorting, |
tutte le seguenti azioni: selezionare i Prodotti da | return of stock, a preliminary joint analysis. |
restituire, restituire l’intera fornitura, effettuare | |
un’analisi preliminare congiunta. |
13. Il Fornitore è tenuto ad applicare e rispettare la metodologia FIFO (First In First Out) e a pianificare la produzione in coerenza con la domanda di SOLARI DI UDINE; per i Prodotti con data di scadenza, è necessario che, dopo la consegna presso lo stabilimento SOLARI DI UDINE, la garanzia di tali prodotti sussista per almeno 6 mesi (24 mesi per i Prodotti elettronici), ferma restando la durata della garanzia di buon funzionamento. | 13. Seller is responsible to apply and respect FIFO (First In First Out) and to plan the Products’ production in coherence with SOLARI DI UDINE’s demand; for Products with an expiration date it is required to have a minimum of 6 months (24 months for electronic Products) after the delivery to SOLARI DI UDINE’s facility, without prejudice to the duration of the freedom from defects warranty. |
14. Il Fornitore e SOLARI DI UDINE manterranno un adeguato sistema di tracciabilità dei dati. | 14. Seller and SOLARI DI UDINE shall maintain an appropriate data tracking system. |
15. Il Fornitore deve sottoporre ad analisi tutti i resi dovuti ai difetti individuati da SOLARI DI UDINE o dal Cliente e deve fornire l’analisi delle cause per ciascuno di essi. | 15. Defective Products detected by SOLARI DI UDINE or received from Customer are returned to Seller for analysis and root cause understanding. |
16. Se espressamente richiesto da SOLARI di UDINE il report di analisi deve essere fornito secondo lo standard 8D. | 16. If specifically requested by SOLARI of UDINE the standard analysis answer required is based on the 8D report. |
17. Il flusso di analisi e le tempistiche di problem solving devono seguire i target di lead time (in giorni lavorativi) assegnati da SOLARI DI UDINE. | 17. Lead Time (in working days) for detected problems and faulty parts analysis is defined by SOLARI DI UDINE. |
18. Il Fornitore è tenuto a fornire il massimo supporto e la necessaria cooperazione per un'analisi congiunta al fine di determinare le cause del problema ed identificare la soluzione. | 18. Seller agrees to provide maximum support and co- operation in the joint analysis for final root cause investigation and understanding. |
19. I Prodotti forniti sono, in ogni caso, assistiti dalla garanzia per i difetti e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge. | 19. All Products supplied are guaranteed against defects, including but not limited to any guarantees provided by law. |
20. Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di SOLARI DI UDINE in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, SOLARI DI UDINE è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore. | 20. If Seller does not remedy or remediate defects immediately after a request from SOLARI DI UDINE, SOLARI DI UDINE shall be entitled to remove, through third parties, defects at Seller’s expenses. |
21. Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di Prodotti difettosi, con particolare riguardo ai costi di gestione ed analisi del problema, costi di trasporto, lavorazione, mano d’opera, materiale rottamato in fase di selezione o rilavorazione, fermo linea (di SOLARI DI UDINE o del Cliente), spedizione del materiale da analizzare, audit presso il Fornitore, materiali o costi per ispezioni o verifiche. | 21. Costs related to remediating Product defect shall be borne by Seller, including but not limited to management costs and problem analysis, transportation costs, processing, labor costs, material scrap or rework in the process of selection, line stoppage (SOLARI DI UDINE or Customer), shipping the material to analyze, audit at Seller facilities, materials and costs for inspections or audits. |
22. Sono a carico del Fornitore i costi di garanzia. Ove riconosciuto responsabile della difettosità dei Prodotti forniti e restituiti dal Cliente a SOLARI DI UDINE secondo modalità sampling, il Fornitore si impegna a tenere indenne SOLARI DI UDINE da tutte le spese e costi dovuti da tale difettosità sull’intero universo dei Prodotti forniti. | 22. Warranty costs shall be borne by Seller. Whenever Seller shall be proven to be responsible of the defects relevant to the Customer on a sampling basis, Seller shall indemnify SOLARI DI UDINE all fees and expenses due to such defects on the entire universe of Products supplied. |
23. Le parti convengono che qualora SOLARI DI UDINE contesti la fornitura per qualsiasi causa o motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando la controversia non sarà stata risolta in modo soddisfacente per SOLARI DI UDINE. | 23. The Parties agree that if SOLARI DI UDINE would contest, for any cause or reason the Products supplied by Seller, SOLARI DI UDINE may suspend the relevant payments until the dispute has been resolved to the satisfaction of SOLARI DI UDINE. |
24. Il pagamento delle fatture non costituisce | 24. Payment of invoices does not constitute SOLARI DI |
l’accettazione dei Prodotti da parte di SOLARI DI | UDINE’S acceptance of the Products; SOLARI DI UDINE |
UDINE; SOLARI DI UDINE avrà il diritto di contestare | shall have the right to contest supplies and charge Seller |
la fornitura e di ripetere il pagamento nei confronti del Fornitore oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, | the payment and all damages, without exclusions. |
nessuno escluso. |
9. PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO | 9. OWNERSHIP AND RISK TRANSFER |
1. Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento dell’arrivo dei Prodotti presso lo stabilimento di SOLARI DI UDINE o presso la diversa destinazione concordata. Nei casi in cui sia stata concordata tra le Parti la fornitura in conto deposito, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento del prelievo dei Prodotti dal deposito. | 1. Unless otherwise agreed in writing between the Parties, the transfer of ownership shall take place upon arrival of the Products at SOLARI DI UDINE’s plant or at the destination otherwise agreed. In case the Parties agree for supplies in consignment stock, the transfer of ownership shall take place at the time of the withdrawal of the Products from the warehouse. |
2. Ogni clausola di riserva della proprietà inserita dal Fornitore in qualsivoglia documento si intenderà sin da ora non accettata. | 2. Any retention of title clause inserted by Seller shall be considered as not accepted. |
10. RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO E CAMPAGNA DI RICHIAMO | 10. PRODUCT LIABILITY AND RECALL CAMPAIGN |
1. Nel caso in cui, in qualsiasi momento, Clienti, soggetti terzi o autorità italiane, estere o sopranazionali contestino a SOLARI DI UDINE il mancato rispetto di normative inerenti alla tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative, ecc. in conseguenza di asserita difettosità, non conformità con prescrizioni normative o regolamentari, non affidabilità o mancanza di sicurezza dei Prodotti, il Fornitore, salve, ove del caso, le sue responsabilità verso la parte danneggiata e verso le autorità, sarà obbligato a tenere indenne SOLARI DI UDINE nei confronti dell’autorità competente e/o del terzo presunto danneggiato. | 1. If, at any time, Customers, third parties or Italian or foreign or supranational authorities make a claim against SOLARI DI UDINE for non-compliance with regulatory standards concerning safety, health, environment and/or manufacturing and/or homologation, etc. due to alleged defects, non-compliance with regulatory standards or rules, non-reliability or lack of safety of the Products, Seller agrees to indemnify and hold SOLARI DI UDINE harmless from any claim from the competent authorities and/or to third party allegedly damages, without prejudice to Seller's own responsibilities towards the damaged third party and the authorities, where applicable. |
2. Qualora nei casi di cui sopra venga aperta una campagna di servizio e/o di richiamo, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne SOLARI DI UDINE per i danni e le spese sostenute da SOLARI DI UDINE nei limiti in cui tali danni o spese siano conseguenza immediata e diretta della difettosità, non conformità a prescrizioni normative o regolamentari, non affidabilità o mancanza di sicurezza dei Prodotti. | 2. In case, as a consequence of the above described circumstances, a service and/or recall campaign is declared, Seller shall indemnify and hold SOLARI DI UDINE harmless against damages and expenses incurred by SOLARI DI UDINE to the extent such damages and expenses are immediate and direct consequence of defects, non- compliance with regulatory standards or rules, non-reliability or lack of safety of the Products. |
3. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, stipulare e mantenere in essere polizze assicurative idonee a coprire ogni responsabilità che possa insorgere a proprio carico in relazione alla fornitura dei Prodotti, ivi incluso il rischio di eventuali campagne di servizio e/o di richiamo. Il Fornitore è inoltre obbligato a stipulare e mantenere in essere un’adeguata assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità da prodotto. Tutte le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione. Il Fornitore dovrà trasmettere alla SOLARI DI UDINE, con cadenza annuale, i certificati di assicurazione e la quietanza del pagamento del premio rilasciata dalla compagnia di assicurazione. L’esistenza di tali polizze non libera il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto di Fornitura e/o dalle norme vigenti applicabili. | 3. Seller shall, at its own expenses, obtain and continuously maintain adequate insurance policies covering any and all Seller’s liabilities in connection with the supply of Products, including the risk of services and/or recall campaigns. Seller shall also take out and maintain adequate product liability insurance for the purpose of covering any product liability risks. All insurance policies shall be taken out with leading insurance companies. Seller shall submit to SOLARI DI UDINE, on yearly basis, the insurance certificates and the insurance premium payment receipts issued by the insurance company. The existence of such insurance policies will not release Seller from any of its obligations or liabilities under this General Terms and/or the Supply Agreements and/or the applicable law. |
11. MARCHIO | 11. TRADEMARK |
1. Il Fornitore, laddove autorizzato, provvederà ad apporre il marchio SOLARI DI UDINE o altri marchi o segni distintivi, comunque, appartenenti alla stessa (“Marchio”), sui Prodotti e/o confezioni originali, con le modalità e secondo le istruzioni indicate da SOLARI DI UDINE, salvo diverso accordo tra le Parti sulle etichettature. | 1. Seller, where authorized, shall place SOLARI DI UDINE’s trademark, or others owned by the same, on Products and their packages, (“Trademark”), in accordance with SOLARI DI UDINE’s instructions and standards, unless otherwise the Parties have an agreement on the labelling. |
2. L'uso del Marchio, da solo o in combinazione con il marchio del Fornitore, non potrà in alcun caso significare la concessione al Fornitore di qualsiasi altra licenza per l'utilizzo dei Marchi. | 2. The use of any Trademark, alone or in combination with Seller’s trademark shall in no event mean that Seller is granted any other license to use Trademarks. |
3. L’utilizzazione del Marchio da parte del Fornitore dovrà cessare immediatamente dietro richiesta di XXXXXX DI UDINE e comunque con l’ultima fornitura dei Prodotti. | 3. Seller shall immediately stop using Trademarks upon SOLARI DI UDINE’s request, and in any case, after the last delivery of Products. |
12. DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA | 12. SPARE PARTS SUPPLY TERMS |
Dopo la cessazione della produzione di serie dei Prodotti, il Fornitore si impegna a fornirli ancora per il mercato delle parti di ricambio (Aftermarket), per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di detta cessazione, ad un prezzo da concordare sulla base dell'ultimo prezzo pagato per i Prodotti destinati al primo impianto, dei volumi previsti e dei lotti di fornitura richiesti da SOLARI DI UDINE. | After the termination of the manufacturing of the Products for the mass production, Seller shall continue to supply Products for the aftermarket spare parts (Aftermarket), for at least 10 (ten) years from the last manufacturing date for mass production. Supply prices shall be agreed to by taking into account the last price paid for the Products supplied for mass production for first equipment, forecasted volumes and supply lots requested by SOLARI DI UDINE. |
13. NUMERI DI CODICE DEI PRODOTTI | 13. PRODUCTS DATA CODE |
(i) I Prodotti verranno identificati con il numero di codice ad essi attribuito da XXXXXX DI UDINE. Il Fornitore prende atto e riconosce che tali numeri di codice fanno parte di un sistema numerico complesso predisposto da SOLARI DI UDINE, del quale SOLARI DI UDINE stessa rimane unica proprietaria. (ii) Il Fornitore utilizzerà detta numerazione ai soli fini della fornitura, impegnandosi fin d’ora a cessare immediatamente detta utilizzazione al termine del periodo di fornitura. Il Fornitore garantisce che analogo impegno verrà mantenuto da eventuali distributori e/o subfornitori e/o ausiliari del Fornitore stesso, secondo quanto previsto all’ Articolo 1. | (i) Products shall be identified with a SOLARI DI UDINE’s product data code. Seller acknowledges and agrees that the data codes are part of a complex numerical system designed by SOLARI DI UDINE, and that SOLARI DI UDINE is the sole owner of this numerical system. (ii) Seller shall use this numerical system only for the purposes of the supply of Products to SOLARI DI UDINE and shall immediately stop use at the end of the supply relationship. Seller shall ensure compliance with this condition by its own subcontractors, in accordance with Article 1. |
14. SCORTE | 14. STOCK |
1. Il Fornitore si impegna a mantenere presso i propri magazzini, a sue spese e per tutta la durata delle forniture, un’adeguata riserva dei Prodotti valutata sulla base del fabbisogno mensile indicato nei programmi di rifornimento ed a ripristinarla immediatamente nel caso di utilizzo per poter rispettare gli Ordini di Acquisto. | 1. Seller agrees to keep adequate stocks of Products in its warehouses at its own cost and for all the supplying period, according to the monthly demand specified in supplying plans; Seller agrees to immediately replace the stock when used to meet Purchase Orders. |
2. In caso di inadempienza del Fornitore, SOLARI DI UDINE avrà facoltà di addebitare al Fornitore stesso tutte le spese e i danni subiti in conseguenza di tale inadempienza, salva in ogni caso la facoltà di SOLARI DI UDINE di risolvere il Contratto di Fornitura con effetto immediato secondo quanto previsto all’art. 20 (“RISOLUZIONE”) delle presenti Condizioni Generali. | 2. In case of default, SOLARI DI UDINE shall have the right to charge Seller all costs and damages incurred as a result of its failure, without prejudice to the right to terminate the Supply Agreement in accordance with Art. 20 ("TERMINATION") of this General Xxxxx. |
15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE | 15. FORCE MAJEURE |
1. Nel caso in cui l’Ordine di Acquisto non possa essere eseguito nei tempi previsti a causa del verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra SOLARI DI UDINE e il Fornitore in relazione all’impedimento (a tale proposito si precisa che la responsabilità del Fornitore non è mai esclusa in caso di sciopero). | 1. In case a Purchase Order cannot be executed on schedule due to force majeure events, delivery terms shall be deemed to be postponed and a new delivery term shall be agreed upon between SOLARI DI UDINE and Seller in relation to the specific situation (in this respect, it remains understood that the liability of Seller is never excluded in case of a strike). |
2. Ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente SOLARI DI UDINE, a mezzo MAIL certificata confermato da lettera raccomandata, dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. | 2. The application of the above provision is conditional upon Seller having immediately notified SOLARI DI UDINE of the force majeure event, by certify mail confirmed by registered letter, and having taken all the necessary steps to limit the effects thereof. |
3. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. | 3. Force majeure may not be invoked if it arises after expiration of the agreed delivery term. |
4. È precisato, inoltre, che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori a meno che non sia data la prova che essi stessi siano stati causati da forza maggiore. | 4. Subcontractors’ delays shall not be considered force majeure events, unless it is proved that said delays are caused by force majeure. |
5. Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive di SOLARI DI UDINE (sospensione della produzione), quest’ultima avrà il diritto di approvvigionare i Prodotti presso terzi. | 5. If force majeure causes such a delay in delivery of Products as to prevent compliance with SOLARI DI UDINE’s production needs (production interruption), SOLARI DI UDINE shall have the right to purchase Products from third parties. |
6. Ove, a giudizio di SOLARI DI UDINE, tale provvedimento si riveli non praticabile o irragionevolmente oneroso, SOLARI DI UDINE avrà il diritto di recedere dal Contratto di Fornitura. La responsabilità di SOLARI DI UDINE è esclusa nel caso di circostanze al di fuori del controllo di SOLARI DI UDINE che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Prodotti ordinati. | 6. Should the above measure – in SOLARI DI UDINE’s opinion - prove impossible to be put in place or unreasonably expensive, SOLARI DI UDINE shall have the right to terminate the Supply Agreement. SOLARI DI UDINE’s liability is excluded in case of circumstances out of SOLARI DI UDINE’s control preventing receipt of deliveries or reducing the need of Products ordered. |
16. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE | 16. COMPLIANCE WITH LAW |
1. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare gli effetti negativi delle proprie attività sull’uomo e sull'ambiente. | 1. Seller shall comply with law provisions on employees, environment protection, health and safety and shall make an effort to minimize the negative effects of activities on humans and environment. |
2. Il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità un sistema di qualità conforme alla ISO 14001. SOLARI DI UDINE suggerisce anche l’applicazione delle regole in conformità alla ISO 45001. | 2. Seller shall establish and continuously develop a quality system in compliance with ISO 14001. SOLARI DI UDINE also suggests that Seller comply with the rules according to ISO 45001. |
3. Il Fornitore dichiara che i Prodotti saranno integralmente conformi alle norme richieste da capitolato, qualora ciò venga richiesto. Inoltre, devono essere attuate le conseguenti azioni di mitigazione del rischio o dei rischi individuati, non solo nel design ma anche nella fase di manufacturing. I Prodotti devono essere progettati, testati, qualificati, verificati e predisposti in conformità allo "Stato dell'arte" della sicurezza funzionale applicabile alla tecnologia specifica del Prodotto e tutta la documentazione completa del progetto, dei risultati dei test e di tutti i dati relativi alla sicurezza del Prodotto, anche in manufacturing, deve venir archiviata per 15 anni dopo la fine del ciclo di vita del progetto stesso. Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di SOLARI DI UDINE per qualsivoglia violazione della normativa sulla sicurezza. | 3. The Seller declares that it shall supply the Product in compliance with the norm requested in the specifications, if required. The Products shall be developed and made through safety risk analysis, risk mitigation actions and risk assessment to confirm the efficiency of the risk mitigation actions, also in the design and the manufacturing phases. Products shall be tested, qualified, verified and produced in compliance with the “State of the Art” of functional safety applicable to the specific technology of the Product and recorded for 15 years (including the documentation related to the whole project, the test results and all information related to the safety of the Products, even during manufacturing) after end of life of the project. The Seller shall be liable vis-à-vis SOLARI DI UDINE for any safety non-compliance. |
5. SOLARI DI UDINE avrà il diritto di effettuare audit preventivi c/o i siti produttivi e i centri di ricerca del Fornitore, al fine di verificare l’idoneità del Fornitore a rispettare la normativa sulla sicurezza. SOLARI DI UDINE potrà, a propria discrezione, richiedere che l’audit di cui sopra venga effettuato da un soggetto terzo, a spese del Fornitore, da quest’ultimo incaricato e gradito a SOLARI DI UDINE. In tal caso il Fornitore consegnerà a SOLARI DI UDINE i risultati di tali audit. SOLARI DI UDINE avrà inoltre il diritto di effettuare (o far effettuare da terzi incaricati) delle specifiche sessioni al fine di monitorare il grado di adempimento da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite in sede di audit preventivo. | 5. SOLARI DI UDINE is entitled to perform preventive audits in the Seller’s plants and design centres in order to verify the Seller’s safety compliance capability. SOLARI DI UDINE may, at its own discretion, request that Seller be audited by a third-party provider, at Seller expenses, appointed by the Seller and finally approved by SOLARI DI UDINE; in such case Seller will provide to SOLARI DI UDINE the results of such third party audit. SOLARI DI UDINE will be entitled to perform/have performed by third parties assessment sessions in order to verify the fulfilment of Seller’s preventive audits. |
6. Il Fornitore si impegna a dichiarare tutte le informazioni di base relative alla composizione di massima dei Prodotti. | 6. Seller undertakes to declare all information related to composition of Products. |
7. Ove applicabile, il Fornitore si impegna ad aderire alla normativa in tema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni relative ai prodotti chimici, nonché alla normativa in tema di classificazione, etichettatura e confezionamento di sostanze e composti, con particolare riferimento al Regolamento (EC) No 1907/2006 (“REACH registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ( Regulation”), al Regolamento (EC) No 1272/2008 (“CLP” Classification, labelling and packaging Regulation) e successive modifiche, nonché a rispettare tutte le norme vigenti, standard e best practices in materia di tutela ambientale, anche in materia di abbattimento delle emissioni e di divieto dell’utilizzo dei materiali pesanti. | 7. Where applicable, Seller shall comply with the legislation on registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals, as well as the legislation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, with particular reference to Regulation (EC) No 1907/2006 (“REACH Regulation”) and Regulation (EC) No 1272/2008 (“CLP regulation”) and any subsequent amendments and additions and with all applicable regulations, standards and best practices in environmental protection matters, including those related to emissions and heavy materials. |
8. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, a quanto disposto in materia di divieto di lavoro minorile, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. | 8. In addition, Xxxxxx shall comply with the ONU principles, in particular those related to international human rights protection, to collective bargaining, to prohibition of employing under-age workers, to forced and child labor abolition, to the elimination of discriminatory policies, environmental responsibility and the prevention of corruption. |
9. Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative, nazionali e/ o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento, ecc.), il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, tra l’altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate e certificate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a SOLARI DI UDINE su richiesta di quest’ultima. | 9. In the event that a Product is subject to government regulations, national and/or foreign (regarding safety, pollution, etc.), Seller is required to prepare a specific documentation concerning the type approval and supply chain, that proves, among other things, in what way and with what results have been tested and certified the characteristics concerned. This documentation must be kept by Seller and shall be given to SOLARI DI UDINE upon request. |
10. Nel caso in cui un qualsiasi Prodotto, o un suo componente, contenga qualsiasi minerale, che abbia avuto origine nella Repubblica democratica del Congo o nazioni confinanti o che comunque sia richiamato dalla normativa di riferimento ("Conflict Minerals"), il Fornitore dovrà comunicare immediatamente a SOLARI DI UDINE per iscritto tali Conflict Minerals e fornire tutte le informazioni necessarie al fine di ottemperare ai requisiti delle relative disposizioni nazionali internazionali vigenti in materia di Conflict Minerals. Il Fornitore invierà annualmente a SOLARI DI UDINE un report (“Report”) da cui si evinca che tipo di uso ha fatto dei Conflict Minerals. In mancanza del Report, SOLARI DI UDINE potrà escludere il Fornitore dalla lista dei propri Fornitori. | 10. If any Product, or component thereof, contains minerals which originated in the Democratic Republic of Congo or its surrounding Countries or which is anyway related to the Conflict Mineral Legislation (“Conflict Minerals”) then Seller shall immediately notify SOLARI DI UDINE in writing of such Conflict Minerals and provide all information necessary in order to comply with the requirements of the relevant national/international regulations in force concerning Conflict Minerals. In any case, Seller shall be required to send to SOLARI DI UDINE a report (“Report”), on an annual basis, specifying the usage of Conflict Mineral. In the absence of any receipt of annual Report, SOLARI DI UDINE shall have the right to exclude Seller from the list of eligible Sellers. |
11. SOLARI DI UDINE si riserva il diritto di condurre attività di audit (direttamente o per il tramite di terzi incaricati) presso i siti produttivi del Fornitore, al fine di verificare il rispetto e il grado di raggiungimento degli standards di information security previsti dalla normativa ISO27001 sui sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni. Al Fornitore potrà essere chiesto di compilare un modello di autovalutazione predisposto sulla base della normativa ISO27001. | 11. SOLARI DI UDINE reserves the right to conduct audits (directly or also through the assistance of third parties) on Seller facilities, in order to verify the accomplishment and implementation of proper level of information security standards according to IS027001. Seller may also be requested to fill an Information Security Self-Assessment based on information security standard IS027001. |
12. Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi obblighi ai propri subfornitori, ove espressamente autorizzato nel rispetto dell’articolo 1 delle presenti Condizioni Generali. | 12. Seller is required to impose similar obligations to its subcontractors, where specifically authorized as per article 1 herein. |
17.CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA | 17. EXPORT CONTROL AND CUSTOMS |
1. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente e applicabile in tema di dogane e import/export. Il Fornitore dovrà assolvere a tutti gli adempimenti doganali previsti in materia di origine delle merci, per esempio, laddove richiesto presentando idoneo certificato di origine delle merci. | 1. Seller shall comply with applicable law and regulations regarding import/export and customs. Seller shall present customs with a specific document attesting the origin of goods at the moment of importing the Product, in order to claim the reduced duty or zero duty, according to the applicable laws. |
2. Il Fornitore è tenuto a informare SOLARI DI UDINE di eventuali requisiti relativi a licenze di importazione/esportazione dei Prodotti in base alla legislazione italiana o estera sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare SOLARI DI UDINE della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d’origine dei Prodotti. | 2. Seller shall inform SOLARI DI UDINE about any import/export license requirement in accordance with Italian or foreign law and on export controls and customs regulations; at the same time Seller shall inform SOLARI DI UDINE about import/export laws and regulation in force in the country of origin of the Products. |
3. Pertanto, almeno nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti: - numero lista esportazioni; - ECCN (Export Control Classification Number) per la merce statunitense (inclusa tecnologia e software) secondo le US Export Administration Regulations (EAR); - paese d'origine dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software; - eventuale trasporto dei Prodotti nell'ambito del territorio degli USA, eventuale fabbricazione o immagazzinamento dei Prodotti negli USA ed eventuale fabbricazione degli stessi con tecnologia USA; - tariffe doganali dei Prodotti; - persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni. Su richiesta, il Fornitore fornirà in forma scritta eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e informerà SOLARI DI UDINE di eventuali cambiamenti. | 3. Therefore, at least in the offers, order confirmations and invoices, Seller must provide the following information about the Products: - export list number; - ECCN (Export Control Classification Number) for the U.S. market (including technology and software) according to the U.S. Export Administration Regulations (EAR); - country of origin of the Products and their components, including technology and software. - possible transport of Products within the territory of the U.S., any manufacturing or storage of Products in the U.S. and possible manufacturing of the Products with U.S. technology. - custom tariffs of Products; - contact person within the company, which is available on request to provide further information. Upon request, Seller shall provide in writing any further details on foreign trade related to the Products and hall inform SOLARI DI UDINE of any change. |
18. ATTREZZATURE E MACCHINARI (congiuntamente “ATTREZZATURE”) | 18. EQUIPMENT A N D M A C H I N I N G (jointly “EQUIPMENT”) |
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ SOLARI DI UDINE | EQUIPMENT OWNED BY SOLARI DI UDINE |
1. Tutte le Attrezzature di proprietà SOLARI DI UDINE da questa eventualmente messe a disposizione del Fornitore per essere utilizzate per la fabbricazione del Prodotto dovranno essere contrassegnate da un numero di matricola regolarmente comunicato a SOLARI DI UDINE. | 1. All equipment owned by SOLARI DI UDINE and made available to Seller for Product’s manufacturing shall be labeled with a registration number communicated to SOLARI DI UDINE. |
Esse, inoltre, saranno sempre indicate nei libri obbligatori tenuti dal Fornitore come esclusiva proprietà di SOLARI DI UDINE. | Moreover, they shall be indicated in Seller’s statutory. books as SOLARI DI UDINE’s exclusive property. |
2. L’uso delle Attrezzature sarà concesso al Fornitore da parte di SOLARI DI UDINE in regime di comodato gratuito e un apposito Tooling Loan Agreement verrà sottoscritto in conformità allo standard contrattuale predisposto da SOLARI DI UDINE. | 2. Seller shall use SOLARI DI UDINE’s equipment based on a free loan agreement between the Parties and a specific Tooling Loan Agreement shall be signed by the Parties in accordance with the SOLARI DI UDINE standard template. |
3. Il Fornitore utilizzerà le Attrezzature di proprietà di SOLARI DI UDINE esclusivamente per la fabbricazione dei Prodotti. E’ tassativamente esclusa qualsiasi altra forma di utilizzo. | 3. Seller shall use SOLARI DI UDINE’s equipment exclusively for manufacturing the Products. It is expressly forbidden any other use. |
4. Nel caso di inadempimento di detto obbligo da parte del Fornitore, SOLARI DI UDINE si riserva la facoltà di addebitare tutti i danni direttamente o indirettamente conseguenti a tale uso indebito. | 4. In case of breach of the above obligation, SOLARI DI UDINE shall have the right to charge Seller any damage directly or indirectly resulting from such improper use. |
5. La restituzione delle Attrezzature avverrà mediante semplice richiesta di SOLARI DI UDINE, in qualunque momento e senza bisogno di alcuna motivazione. | 5. Equipment shall be returned to SOLARI DI UDINE upon a simple request of SOLARI DI UDINE, at any time for any reason or no reason at all. |
6. Il Fornitore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria delle Attrezzature e non potrà per nessun motivo manometterle o modificarle, salvo per eseguire interventi connessi al miglioramento del processo/Prodotto da effettuare previa specifica autorizzazione scritta di SOLARI DI UDINE. | 6. Seller shall perform routine maintenance and shall not disassemble or modify the equipment for any reason, except for performing actions related to improving the process/Product, subject to prior written authorization of SOLARI DI UDINE. |
7. Il Fornitore dovrà assumere il rischio di perdita o danni alle Attrezzature di SOLARI DI UDINE. | 7. Seller shall bear the risk of loss and damage to SOLARI DI UDINE’s equipment. |
8. Il Fornitore assicurerà le Attrezzature con polizza all- risk, includendo anche i rischi da incendio, furto, incidenti industriali, e la relativa polizza verrà stipulata per un massimale almeno pari al valore di sostituzione integrale del Macchinario. Il Fornitore dovrà, altresì, dotarsi di idonea copertura per i casi di responsabilità per danni alla persona, morte, danni a cose che possano derivare dall’utilizzo o comunque dal funzionamento del Macchinario. Il Fornitore, con cadenza annuale, trasmetterà a SOLARI DI UDINE i relativi certificati di assicurazione nonché la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del premio. Il Fornitore dovrà informare SOLARI DI UDINE circa la scadenza di una delle polizze stipulate ai sensi del presente articolo producendo l’evidenza del relativo rinnovo con altra compagnia assicurativa. | 8. Seller shall insure such Equipment against all risks, including but not limited to fire, theft, or industrial accidents, at an insurance value at least to allow the replacement of the above-mentioned Equipment. Seller shall maintain liability coverage for personal injuries, death, or property damage that may result from the use or operation of the Equipment. On yearly basis Seller will submit to SOLARI DI UDINE the insurance policy certificate and the relevant insurance premium payment receipts. Seller shall be required to inform SOLARI DI UDINE of the termination of any insurance contracts above, providing SOLARI DI UDINE with the evidence of a new agreement with the new insurance company replacing the previous one. |
9. Il Fornitore dovrà inoltre custodire ed utilizzare dette Attrezzature con la massima cura astenendosi dal trasferirle fuori dal proprio stabilimento se non espressamente autorizzato per iscritto in tal senso da SOLARI DI UDINE stessa. | 9. Equipment shall at all times be properly kept and maintained by Seller, at its expense and shall not be moved from Seller’s premises without SOLARI DI UDINE’s prior written approval. |
10. Il Fornitore non potrà, senza autorizzazione scritta, trasferire le Attrezzature a terzi. | 10. Seller shall not, without prior written approval, transfer equipment to third parties. |
11. SOLARI DI UDINE avrà il diritto di accedere ai locali del Fornitore in ogni momento opportuno al fine di ispezionare le Attrezzature, nonché prendere visione della relativa documentazione. | 11. SOLARI DI UDINE shall have the right to enter Seller’s premises at all reasonable times to inspect such property and relevant records. |
12. Resta inteso che, in qualsiasi caso di risoluzione anche anticipata dei Contratti di Fornitura, il Fornitore si impegna a restituire a propria cura le Attrezzature franco stabilimento SOLARI DI UDINE. | 12. It is understood that in any event of termination, also in case of early termination, of Supply Agreements, Seller shall return at its own risk SOLARI DI UDINE’s equipment up to SOLARI DI UDINE’s premises. |
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL FORNITORE | EQUIPMENT OWNED BY SELLER |
13. Alla cessazione, per qualsivoglia ragione, della fornitura dei Prodotti, SOLARI DI UDINE avrà opzione per l’acquisto delle Attrezzature di proprietà del Fornitore utilizzate per la fabbricazione dei Prodotti (che in tal caso il Fornitore avrà l’obbligo di vendere e consegnare a SOLARI DI UDINE). | 13. Upon termination or expiration of the supply of the Products, for any reason, SOLARI DI UDINE shall have an option to purchase the Equipment owned by Seller (which in turn shall have the obligation to sell and deliver the Equipment). |
14. Nel caso in cui SOLARI DI UDINE, al momento dell’esercizio di tale opzione, avesse già corrisposto al Fornitore una parte del valore delle Attrezzature (ad esempio mediante ricarico progressivo pro quota sul prezzo unitario dei Prodotti), il Fornitore sarà tenuto all’immediata consegna delle stesse dietro il pagamento da parte di SOLARI DI UDINE della parte di prezzo residuale. | 14. In case, at the moment of exercising the afore mentioned option, SOLARI DI UDINE has already paid to Seller a portion of Equipment price (e.g. by means of specific markup above the unit price of the Products), the Seller shall immediately deliver the Equipment upon payment by SOLARI DI UDINE of the residual portion of Equipment price. |
19. PROPRIETÀ INTELLETTUALE | 19. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS |
1. Se non diversamente concordato in forma scritta tra le Parti, la proprietà dei disegni, descrizioni, calcoli e di tutto quanto eseguito dal Fornitore per lo sviluppo del Prodotto sarà trasferita a SOLARI DI UDINE al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest’ultima alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le Parti convengono fin d’ora che il Fornitore non avrà alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di SOLARI DI UDINE. | 1. Unless otherwise agreed in writing between the Parties, the ownership of drawings, descriptions, calculations performed by Seller for the development of the Product shall be transferred to SOLARI DI UDINE at the time of their creation, without any consideration. The Parties agree that Seller shall have no rights to such works, which will become fully owned by SOLARI DI UDINE. |
2. Con riferimento all’acquisto di Prodotti standard (c.d. “off-the-shelf”), ossia privi di attività di sviluppo specifico da parte del Fornitore o comunque non dedicati a SOLARI DI UDINE, i relativi titoli di proprietà intellettuale, i disegni, le specifiche e ulteriore documentazione tecnica, resteranno di proprietà esclusiva del Fornitore. | 2. With reference to off-the-shelf Products (i.e. those Products which have not been specifically developed for or dedicated by Seller to SOLARI DI UDINE), all relevant intellectual property rights, drawings, specifications and other technical documentation will remain Seller’s proprietary rights. |
3. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a SOLARI DI UDINE in originale non appena completati. | 3. Seller shall deliver to SOLARI DI UDINE all the above original documents as soon as completed. |
4. I documenti messi a disposizione da XXXXXX DI UDINE dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire il Contratto di Fornitura resteranno di proprietà di SOLARI DI UDINE. | 4. Documents made available by SOLARI DI UDINE shall be carefully preserved and kept in a safe place. These documents produced or obtained in order to execute the Supply Agreement shall remain the property of SOLARI DI UDINE. |
5. SOLARI DI UDINE si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione. | 5. SOLARI DI UDINE reserves all rights on the documents made available to Seller. |
6. Salvo diversa preventiva pattuizione e salvi i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore preventivamente comunicati a SOLARI DI UDINE, nel caso in cui, in connessione con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un Prodotto, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a SOLARI DI UDINE e su richiesta di quest’ultima metterà a disposizione della stessa ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. | 6. Unless otherwise agreed in advance by the Parties and subject to the Seller’s intellectual property rights communicated in advance to SOLARI DI UDINE as described above, when, in connection with Product’s research, design, testing or development, Seller shall perform inventions, whether patentable or not, Seller shall give notice to SOLARI DI UDINE and, upon SOLARI DI UDINE’s request, shall provide any and all information and documents necessary or useful for the Product’s implementation. |
7. Una licenza gratuita dei diritti di proprietà intellettuale si riterrà automaticamente concessa a SOLARI DI UDINE per la produzione dei Prodotti (diretta e/o per il tramite di terzi), la vendita e l’uso in Italia e all’estero. | 7. A license of intellectual property rights shall be deemed automatically granted free of charge to SOLARI DI UDINE for Product’s manufacturing (direct and/or through third parties), selling and use in Italy and abroad. |
8. Il Fornitore si obbliga, ove richiesto da SOLARI DI UDINE, a domandare l’idonea privativa dell’invenzione in Italia e nei principali Paesi esteri, oppure a consentire a SOLARI DI UDINE di farlo, in nome e per conto del Fornitore. | 8. Seller hereby agrees to, upon XXXXXX DI UDINE’s request, ask for the assignment of the ownership of the invention in Italy and in major foreign countries, or to allow SOLARI DI UDINE to do so, on behalf of Seller. |
9. Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di SOLARI DI UDINE, l’invenzione o i relativi titoli di proprietà intellettuale, i disegni e i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva di SOLARI DI UDINE. | 9. If research, design, testing or development are carried out by Seller for specific assignment to SOLARI DI UDINE, the invention or its intellectual property rights, designs and technical results shall be exclusively owned by SOLARI DI UDINE. |
10. Il Fornitore rappresenta e garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione non violano alcun brevetto, copyright e/o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione legale è pendente o viene minacciata a tal riguardo. | 10. Seller represents and warrants that the Product and the relevant documentation shall not infringe any patent, copyright and/or other intellectual or industrial property right of third parties and that no action for infringement of such rights is pending or threatens to be brought before any court in connection with the Product. |
11. Il Fornitore si obbliga a tenere SOLARI DI UDINE manlevata ed indenne da ogni pretesa od azione di terzi al riguardo che possa interferire con la libera produzione, vendita e utilizzo dei Prodotti (obbligandosi a provvedere alla pronta definizione, a proprio totale onere, di ogni disputa a tale riguardo, anche in via stragiudiziale) e da qualsiasi costo o danno in cui SOLARI DI UDINE incorra in conseguenza della violazione della presente garanzia. | 11. Seller shall indemnify and hold SOLARI DI UDINE harmless from any and all liabilities or claims arising out of any third party's claim or action in connection with the above and likely to affect the free production, sale and usage of Products (Seller shall immediately settle, at its own expense, any such claim or action, judicially or extra- judicially) and from and against any costs or damages incurred by SOLARI DI UDINE and arising out of a violation of the warranty contemplated hereby. |
12. SOLARI DI UDINE darà al Fornitore pronta comunicazione scritta di ogni contestazione ricevuta da terzi al riguardo. | 12. SOLARI DI UDINE shall promptly give written notice to Seller of any claim received by third parties in respect of the above. |
13. Se, a seguito di un reclamo, causa o procedimento legale, SOLARI DI UDINE è diffidata dal vendere o utilizzare un Prodotto acquistato dal Fornitore, il Fornitore si impegna a garantire a SOLARI DI UDINE la continuità della fornitura i) sostituendo il Prodotto con un prodotto che non vìoli i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi (sostenendone tutti i relativi costi), o comunque ii) garantendo a SOLARI DI UDINE il diritto di vendere o utilizzare il prodotto (sostenendone tutti i relativi costi), come sarà di volta in volta concordato in anticipo con SOLARI DI UDINE, fatto salvo ogni altro diritto e/o rimedio riconosciuto a SOLARI DI UDINE dalle presenti Condizioni Generali e/o dalla legge applicabile. | 13. If, as a result of a claim, suit or proceeding, SOLARI DI UDINE is enjoined from selling or using a Product purchased from Seller, Seller agrees to ensure that SOLARI DI UDINE will have a continuous supply either by i) replacing the Product with a non-infringing product (Seller bearing all the relevant costs), or in any case ii) securing for SOLARI DI UDINE the right to sell or use the Product (Seller bearing all the relevant costs), as will be time to time agreed upon in advance with SOLARI DI UDINE, without prejudice to any other right and/or remedy recognized to SOLARI DI UDINE under this General Terms and/or the applicable law. |
14. Nel caso in cui il Prodotto sia un software o un componente/modulo contenente un software, il Fornitore dovrà consegnare a SOLARI DI UDINE la completa distinta base (nota anche come BOM) specificando la lista di eventuale Free and Open Source Software (noto anche come FOSS) contenuto nel Prodotto. Il Fornitore in ogni caso garantisce che rispetterà la Policy di SOLARI DI UDINE relativa al FOSS (i cui dettagli potranno variare da Prodotto a Prodotto). | 14. In case the Product is a software or a component/module with a software embedded, Seller shall provide to SOLARI DI UDINE a complete bill of material (also known as BOM) including the list of any free and open source software (also known as “FOSS”) included in the Product. In any case Seller warrants that it shall comply with the SOLARI DI UDINE FOSS policy (details of which may vary from Product to Product, as specified on a need basis). |
20. RISOLUZIONE | 20. TERMINATION |
1. SOLARI DI UDINE potrà risolvere i Contratti di Fornitura e/o gli Ordini di Acquisto qualora essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l’inadempimento delle obbligazioni essenziali previste dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto di Fornitura e/o dall’Ordine di Acquisto ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a tale inadempimento (sempreché non si tratti di inadempimento non rimediabile) entro 30 giorni dalla data di detta notifica. | 1. Supply Agreements and/or the Purchase Orders can be terminated by SOLARI DI UDINE, in case Seller fails to perform any of its material obligations under these General Terms, the Supply Agreement and/ or the Purchase Orders, and such failure is not remedied (provided it is remediable) within thirty (30) days after the written notification of default by SOLARI DI UDINE. |
2. XXXXXX DI UDINE avrà la facoltà di risolvere immediatamente qualsiasi Contratto di Fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di “Modifiche ed aggiornamenti” (art.3), “Consegna, ritardi e penalità” (art.6), “Garanzie sui Prodotti” (art. 8), “Marchio” (art.11), “Numeri di codice dei Prodotti” (art.13),“Scorte” (art.14), Regolamentazioni Legislative (art. 16), Controllo sulle Esportazioni e Dogana (art. 17), “Attrezzature” (art. 18), “Proprietà Intellettuale” (art.19), “D.Lgs. 231/01 e Codice di Condotta” (art. 26). | 2. SOLARI DI UDINE shall have the right to immediately terminate any Supply Agreement governed by these General Terms, if Seller fails to comply with even one of the provisions concerning "Changes and updates" (Article 3), “Delivery, delays and liquidated damages” (Article 6), “Products Warranties” (Article 8), “Trademark” (Article 11), “Products Data Code” (Article 13), "Stocks" (Article 14), “Compliance with law” (Article 16), Export Control and Customs (Article 17), “Equipment” (Article 18), “Intellectual Property Rights" (Article 19), “Decree 231/01 and Code Of Conduct” (Article 26). |
3. SOLARI DI UDINE si riserva il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora: - una società terza dovesse acquisire, direttamente o indirettamente, la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, restando sin d’ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a SOLARI DI UDINE tale evento entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi; - il Fornitore dovesse essere sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale, o risulti inadempiente o incapace di adempiere ragionevolmente ai propri obblighi finanziari e commerciali. | 3. SOLARI DI UDINE reserves the right to terminate early any Supply Agreement in force with Seller in case: - Seller is merged into or acquired by another Party or there is otherwise a substantial change in its direct or indirect shareholding; in this case, Seller undertakes to inform SOLARI DI UDINE within 30 (thirty) days; - Seller undergoes a bankruptcy or other insolvency procedure or becomes otherwise unable to meet its financial and business obligations. |
4. In tutti i casi, la risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore della decisione di SOLARI DI UDINE, fermo restando per quest’ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. | 4. In any case, termination of Supply Agreements shall be effective by written notice to Seller by SOLARI DI UDINE, without prejudice to any other of SOLARI DI UDINE’s rights and/or remedies. |
5. L’avvenuta risoluzione dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per SOLARI DI UDINE alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore. | 5. Termination of Supply Agreements, as above described, shall not result in any liability for SOLARI DI UDINE. |
6. Nel caso in cui il Fornitore abbia pianificato o comunque preveda di interrompere la fornitura di uno o più Prodotti, ovvero di procedere a chiusura, anche in via provvisoria, di una o più linee produttive avente impatto sulla fornitura dei Prodotti, quest’ultimo lo comunicherà immediatamente per iscritto a SOLARI DI UDINE, specificando il componente e/o la versione oggetto di interruzione di fornitura, nonché la data a partire dalla quale l’interruzione avrà effetto. | 6. In case Seller has planned or envisages to suspend the supply of the Products or to discontinue or close down, also temporarily, the manufacturing of one or more Products, it shall immediately provide written notice of such decision to SOLARI DI UDINE, specifying the component and/or the version to be discontinued and the expected date of such discontinuation. |
7. Resta inteso, in tal caso, che SOLARI DI UDINE avrà il diritto di pretendere che il Fornitore continui a fornire il Prodotto, alle medesime condizioni di cui al Contratto di Fornitura o di cui all’Ordine di Acquisto, per un periodo di: (i) dodici (12) mesi dalla data di interruzione della produzione dichiarata, per i prodotti “a scaffale” non sviluppati appositamente per SOLARI DI UDINE; (ii) diciotto (18) mesi dalla data di interruzione della produzione dichiarata in PTN (Product Termination Notification), per i prodotti sviluppati appositamente per SOLARI DI UDINE. | 6. It is being understood, in such event, that SOLARI DI UDINE shall have the right to require Seller to continue to supply such Products, at the terms and conditions provided for by the Supply Agreement or by the Purchase Orders for the following period: (i) for off-the-shelf Products: twelve (12) months from the date the discontinuation has become effective; (ii) for customized Products: eighteen (18) months from the date the discontinuation has become effective |
8. Resta inoltre inteso che ogni soluzione industriale alternativa tesa a minimizzare impatti negativi sul livello di magazzino ovvero a evitare rischi di obsolescenza delle giacenze di SOLARI DI UDINE, verrà implementata dal Fornitore nel rispetto delle istruzioni di “Last Time Buy” (Obsolescenza Prodotti) fornite da SOLARI DI UDINE. | 8. All industrial alternative solutions, including management of deliveries according to SOLARI DI UDINE’s manufacturing requirements, aiming to minimize impact on SOLARI DI UDINE’s stock level and to avoid obsolescence risks of SOLARI DI UDINE’s inventory, shall be carried out by Seller according to “Last Time Buy” instructions provided by SOLARI DI UDINE. |
9. SOLARI DI UDINE si riserva comunque il diritto di chiedere che il Fornitore posticipi la data di interruzione della fornitura, ovvero di non procedervi affatto, qualora le Parti non individuino soluzioni tecnicamente ed economicamente soddisfacenti. Il Fornitore in tal caso posticiperà o non procederà alla suddetta interruzione di fornitura. | 9. Notwithstanding the above, SOLARI DI UDINE reserves the right to request postponing the date of the Seller’s last manufacturing date or to refuse the discontinuation if technically and economically viable solutions are not defined between the Parties. |
10. Il Fornitore in ogni caso conserverà la disponibilità di Prodotti presso i propri magazzini e li consegnerà a SOLARI DI UDINE secondo le richieste di quest’ultima. | 10. In any case, Seller is available to keep Products in its stock and to deliver them according to SOLARI DI UDINE demands. |
11. Il Fornitore assicurerà a SOLARI DI UDINE fonti alternative di fornitura, sostenendo i costi di validazione e avviamento presso il sito produttivo alternativo, inclusi i costi legati alla riprogettazione e validazione dei software collegati al Prodotto. | 11. Seller shall provide SOLARI DI UDINE with equivalent alternative source of supply. It is understood and agreed that all the costs to implement and validate such new source, plant or Product shall be entirely sustained by the Seller, including software redesign and validation. |
21. RISERVATEZZA | 21. CONFIDENTIALITY |
1. Il Fornitore e SOLARI DI UDINE si impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi, senza il consenso dell'altra parte, qualsiasi documentazione o informazione, sia di natura commerciale o tecnica, qualificata come confidenziale dalla parte che le ha trasmesse all’altra parte in relazione ai Contratti di Fornitura, di conseguenza la parte ricevente dovrà utilizzare le informazioni soltanto per fini derivanti dall’esecuzione del Contratto di Fornitura. Nell’ambito relativo all’esecuzione del Contratto di Fornitura, SOLARI DI UDINE potrà divulgare informazioni confidenziali ai propri agenti, consulenti e fornitori di servizi di engineering che abbiano ragionevolmente necessità di venire a conoscenza di tali informazioni. | 1. Seller and SOLARI DI UDINE shall keep strictly confidential and, without the other party's prior consent, shall not disclose to any third party any documentation or any information designated by the disclosing party as confidential, whether of a commercial or a technical nature, furnished by the other party pursuant to the Supply Agreement, i.e. the receiving party shall use the information only for the purpose the Supply Agreement. SOLARI DI UDINE may disclose to its agents, consultants and engineering services’ providers, who reasonably need to know the confidential information as required for the performance of the Supply Agreement. |
2. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni dell’Ordine di Acquisto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate. | 2. The Parties undertake not to disclose to third parties, including any subcontractors, terms and conditions of the Purchase Order or any other Supply Agreements, except in cases where such disclosure is required by the law or authorized in writing from the party that owns the confidential information. |
3. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all’altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data della divulgazione. | 3. Each Party undertakes to notify the other party in writing of the occurrence of any event giving rise to the disclosure of confidential information, with a notice of at least 15 (fifteen) days from the date of the disclosure. |
4. Resta comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, ciascuna delle Parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa. | 4. It is understood that, even in the case of disclosure, each Party shall take all necessary precautions to minimize the effects resulting from the disclosure. |
5. Ciascuna delle Parti si impegna a non riprodurre le informazioni riservate dell’altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto. | 5. Each Party undertakes not to reproduce confidential information of the other Party, except for reproductions previously agreed in writing. |
22. CESSIONE DEI CONTRATTI | 22. ASSIGNMENT |
SOLARI DI UDINE potrà cedere qualsiasi Contratto di Fornitura ed Ordini di Acquisto intercorrenti con il Fornitore a società appartenenti al Gruppo SOLARI DI UDINE. | SOLARI DI UDINE may assign any Supply Agreement and Purchase Orders in force with Seller to SOLARI DI UDINE Group companies. |
23. GOVERNING LAW AND LITIGATION | 23. GOVERNING LAW AND LITIGATION |
1. Le presenti Condizioni Generali e i contratti ad esse collegati, saranno regolati ed interpretate sulla base della legge italiana. | 1. These General Terms and the contracts connected to those GTC, shall be subject to and construed according to the substantive law of Italy. |
2. Per ogni controversia relativa, ogni controversia nascente o comunque collegata alle presenti condizioni, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione è esclusivamente competente il foro di Udine con esclusione espressa di qualsiasi altro foro. | 2. Any disputes arising any dispute arising or in any case connected to these conditions, including those relating to its interpretation, validity, effectiveness, execution and resolution, the Court of Udine is exclusively competent with the express exclusion of any other court. |
3. È esclusa l’applicabilità della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. | 3. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply. |
24. COMPETITIVITA | 24. COMPETITIVENESS |
1. Il Fornitore si impegna a garantire, per tutta la durata del Contratto di Fornitura, la competitività del prodotto, in termini di livello tecnologico, prezzo, qualità, affidabilità, livello tecnico e di servizio, rispetto a prodotti simili di concorrenti sul mercato che soddisfino le richieste di SOLARI DI UDINE.
1. Seller undertakes to guarantee, during the entire duration of the Supply Agreement, the competitiveness of the Product, in terms of technological level, price, quality, reliability, technical and service level, with respect to similar products from competitors on the market that meet SOLARI DI UDINE’s requirements.
2. Se un prodotto simile è offerto ad un prezzo più vantaggioso, garantendo allo stesso tempo uguale o migliore livello tecnologico, qualità, affidabilità, livello tecnico e di servizio, SOLARI DI UDINE darà al Fornitore appropriate informazioni nella massima misura possibile, a condizione che non ci siano vincoli di riservatezza, e gli consentirà un adeguato periodo di tempo per presentare un piano di ripristino della competitività. XXXXXX DI UDINE si impegna a verificare il piano ed a suggerire al Fornitore regole per eventuali miglioramenti, nonché a dare supporto per la sua implementazione, quando possibile.
3. La presentazione di un piano convincente di ripristino della competitività, così come la sua realizzazione entro i tempi concordati, sono obblighi contrattuali essenziali del Fornitore.
25. INVALIDITA’ PARZIALE
Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto di Fornitura siano giudicate invalide, illegali o non attuabili, da una corte o autorità competente, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente in vigore e valide nei limiti consentiti dalla legge e non saranno colpite, alterate o invalidate, a
condizione che l’intenzione e lo scopo delle Parti non sia materialmente compromesso.
26. CODICE DI CONDOTTA
2. If a similar product is offered at a more advantageous price, guaranteeing at the same time same or better technological level, quality, reliability, technical and service level, SOLARI DI UDINE shall give Seller proper information to the maximum possible extent, provided no confidentiality restraints, and allow it a proper period of time to submit a competitiveness restoration plan. XXXXXX DI UDINE agrees to verify the plan and provide guidance to Seller for any possible improvements, as well as to support in the implementation, whenever possible.
3. The submission of a convincing competitiveness restoration plan, as well as the implementation within the agreed timeframe, are essential contractual obligations of the Seller.
25. SEVERABILITY
If one or more provisions of this General Terms and/or of the Supply Agreement is determined to be invalid, void, or unenforceable by any reviewing authority of competent jurisdiction, the rest of provisions shall remain in full force and effect to the extent permitted by Law and shall not be affected, impaired or invalidated, provided that the intent
and purpose of the Parties is not materially frustrated thereby.
26. CODE OF CONDUCT
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1. Il Fornitore: (i) dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (qui definito il “Decreto”); (ii) si impegna ad improntare il proprio comportamento, nell’esecuzione delle presenti Condizioni Generali e di ogni Contratto di Fornitura, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà; (iii) dichiara di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto; (iv) è consapevole che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell’ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.); e (v) si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto.
1. The Seller: (i) is aware of the provisions of Italian Legislative Decree 08.06.2001, n. 231 (hereinafter “Decree”); (ii) agrees to perform its duties under this General Terms and each of the Supply Agreements in full adherence and compliance to/with the principles of transparency and fair dealing; (iii) states that none of the crimes listed in the Decree have been committed in its interest or its advantage; (iv) is aware that the Decree provides the direct liability of a legal entity when certain criminal offences have been committed by its employees or by the other specified persons which are part of its organization, in addition to the liability of the person who committed the crime (i.e. criminal offences towards Public Authorities as bribery, fraud, etc.); and (v) agrees to comply in all respect with the provisions of the Decree.
2. Il Fornitore:
(i) dichiara altresì di aver preso atto che SOLARI DI UDINE ha adottato il Codice di Condotta contenente i principi di etica aziendale applicati dalle società partecipate e/o controllate da SOLARI DI UDINE (qui di seguito il “Codice di Condotta”) e di conoscere pienamente tali documenti, consultabili all’indirizzo internet
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx/xxxx-xx-xxxxxx/
e:
(ii) si impegna al rispetto delle previsioni e dei principi ivi contenuti.
3. L’inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel Decreto e/o nel Codice di Condotta comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà SOLARI DI UDINE a risolvere lo stesso con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da SOLARI DI UDINE stesso, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.
4. L’elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo, ma potrebbe essere ampliato in futuro ed in tal caso la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto, anche se introdotti successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto.
2. The Supplier:
(i) acknowledges that the Purchaser adopted the Code of Conduct concerning the ethical principles to be applied by the companies, directly or indirectly, controlled by SOLARI DI UDINE, in their business activities (hereinafter “Code of Conduct”) being the Supplier fully aware of the provisions of the Code of Conduct which is available and can be downloaded from the web-site
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx/xxxx-xx-xxxxxx/
and:
(ii) agrees to comply in all respect with the provisions of the Code of Conduct.
3. Infringement by the Supplier of the provisions of the Decree and/or the Code of shall represent a material breach of the Contract and therefore the Purchaser shall have the right to terminate the Agreement, with immediate effect, by means of written notice to the Supplier, without prejudice to the rights to claim compensations for any and all damages suffered in connection with such infringement (by way of example and not of limitation, compensation for the fines applied
to the Purchaser according to the provisions of the Decree).
4. The Seller acknowledges that the criminal offences concerned by the Decree may vary and agrees that, in such event, this Article shall be interpreted as concerning all criminal offences listed in the Decree at that time.
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5. Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta (di seguito il “Codice di Condotta”) adottate da SOLARI DI UDINE e reperibili all’indirizzo internet:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx/xxxx-xx-xxxxxx/
nei quali sono fissati i principi e le regole di comportamento che le società controllate, direttamente o indirettamente, da SOLARI DI UDINE applicano nell’esercizio delle loro attività.
6. Il Fornitore si obbliga quindi a condurre la propria attività di impresa in conformità alle regole ed ai principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) dove esso opera, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo ed alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability) nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell’esercizio delle proprie attività.
7. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che SOLARI DI UDINE non potrà proseguire alcun rapporto commerciale con qualsivoglia fornitore che non uniformi l’esecuzione delle proprie attività di impresa alle leggi dello Stato (o degli Stati) dove esso opera, e/o al Codice di Condotta.
The Supplier is aware of the provisions of the Code of Conduct (hereinafter “Code of Conduct”) adopted by SOLARI DI UDINE and downloadable from the web-site
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx/xxxx-xx-xxxxxx/
where are set forth the basic principles and the business behaviours that the companies, directly or indirectly, controlled by SOLARI DI UDINE are committed to comply with in their business activities.
6. The Supplier shall perform its business activities in accordance with ethical standards and procedures similar to those provided for in the laws of the Country(ies) where it operates (included but not limited to bribery, money- laundering and any case of Corporate Liability), and in the Code of Conduct, aimed to ensure the compliance with proper ethical levels in the performance of its own business activities.
7. The Seller is aware that the SOLARI DI UDINE shall not further carry on business relationships with any Seller which does not comply with the provisions of the laws of the Country(ies) where its business activities are carried out and/or the Code of Conduct.
8. La violazione da parte del Fornitore del Codice di Condotta costituisce violazione delle presenti Condizioni Generali, ai sensi del precedente Articolo 20. | 8. Any breach by the Seller of the provisions the Code of Conduct shall constitute a breach of these General Terms according to Article 20 above. |
27. DATI PERSONALI DI SOLARI DI UDINE | 27. SOLARI DI UDINE PERSONAL DATA |
27.1. Ai fini del presente Contratto i seguenti termini "titolare", "processo" e "incaricato del trattamento" avranno il significato loro attribuito dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR" (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La natura della fornitura potrà richiedere a SOLARI DI UDINE di fornire i Dati Personali relativi a SOLARI DI UDINE al Fornitore o potrà richiedere al Fornitore di raccogliere o elaborare i Dati Personali in qualità di incaricato del trattamento per conto di SOLARI DI UDINE. Nella misura in cui il Fornitore dovrà elaborare Dati Personali di SOLARI DI UDINE per conto di SOLARI DI UDINE in qualità di incaricato al trattamento in relazione alla prestazione della fornitura, SOLARI DI UDINE e il Fornitore stipuleranno un contratto standard di trattamento dei dati fornito da SOLARI DI UDINE in conformità ai termini richiesti dall'articolo 28 del GDPR. In tale caso, SOLARI DI UDINE, in qualità di titolare esclusiva, determinerà le finalità e le modalità con cui i Dati Personali di SOLARI DI UDINE sono o devono essere trattati nell'ambito della prestazione della fornitura. Nel fornire i Dati Personali di SOLARI DI UDINE, SOLARI DI UDINE dà atto di procedere in conformità alla legislazione applicabile in tema di protezione dei dati, incluso, senza limitazioni, il GDPR. Se il Fornitore non è nominato responsabile del trattamento da SOLARI DI UDINE, ciascuna Parte sarà considerata responsabile del trattamento. In questo caso, i dati verranno elaborati in conformità alla legislazione applicabile, incluso, senza limitazione, il GDPR. Ciascuna Parte elaborerà tali dati in conformità alla proprie policy in tema di privacy, che saranno divulgate all'altra Parte prima di iniziare qualsiasi attività di elaborazione. | 27.1. For the purposes of this Contract the following terms "controller", "process" and "processor" will have the meanings as given to them in EU Regulation 679/2016 "GDPR" (General Data Protection Regulation). The nature of the supply may require SOLARI DI UDINE to provide SOLARI DI UDINE Personal Data to Seller or Seller to collect or process SOLARI DI UDINE Personal Data as a processor on SOLARI DI UDINE's behalf. To the extent that Seller processes SOLARI DI UDINE Personal Data on the SOLARI DI UDINE's behalf as a processor in connection with the performance of the supply, SOLARI DI UDINE and Seller agree to enter into the standard data processing agreement provided by SOLARI DI UDINE and incorporating the terms required under article 28 of GDPR. In this case the SOLARI DI UDINE, as exclusive controller, will determine the purposes for which, and the manner in which, SOLARI DI UDINE Personal Data is, or is to be, processed in the performance of the supply. When providing any SOLARI DI UDINE Personal Data, SOLARI DI UDINE confirms that it is doing so in accordance with all applicable data protection legislation including without limitation GDPR. If Seller is not appointed as processor by SOLARI DI UDINE, each Party will be a controller. In this case such data will be processed in accordance with all applicable data protection legislation including without limitation GDPR and each Party will process them in accordance with its own privacy policy which will be disclosed to the other Party ahead of starting any processing activity. |
27.2. In ogni caso, il Fornitore si impegna a garantire manlevata ed indenne SOLARI DI UDINE da e contro ogni opposizione, azione o pretesa, avanzata dagli interessati, in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dal Fornitore in violazione a quanto previsto dalla legislazione applicabile, incluso, senza limitazione, il GDPR. | 27.2. In any case, the Seller undertakes and warrants to hold harmless SOLARI DI UDINE from and against every objection, action or claim, brought by data subjects, due to the processing of personal data effected by the Seller in breach of the provisions of all applicable data protection legislation including without limitation GDPR. |
FIRMA PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE | SIGNATURE FOR ACKNOWLEDGMENT AND ACCEPTANCE BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE SELLER | ||
NOME | TIMBRO E FIRMA | NAME | STAMP AND SIGNATURE |
TITOLO | TITLE | ||
DATA | DATE | ||
Il Fornitore espressamente approva, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 23, gli articoli di queste Condizioni Generali qui di seguito indicati: 1. GENERALE 6. CONSEGNA, RITARDI E PENALITA’ 8. GARANZIE SUI PRODOTTI 9. PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 10. RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO E CAMPAGNA DI RICHIAMO 16. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE 17. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA 19. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 20. RISOLUZIONE 22. CESSIONE DEI CONTRATTI 23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 24. COMPETITIVITA’ 26. D.LGS 231/01 E CODICE DI CONDOTTA | The Seller hereby expressly approves and agrees, in accordance with and pursuant to Article 23 above, the Articles hereinafter set forth: 1. GENERAL 6. DELIVERY, DELAYS AND LIQUIDATED DAMAGES 8. PRODUCTS WARRANTIES 9. OWNERSHIP AND RISK TRANSFER 10. PRODUCT LIABILITY AND RECALL CAMPAIGN 16. COMPLIANCE WITH LAW 17. EXPORT CONTROL AND CUSTOMS 19. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 20. TERMINATION 22. ASSIGNMENT 23. GOVERNING LAW AND LITIGATION 24. COMPETITIVENESS 26. DECREE 000/00 XXX XXXX XX XXXXXXX | ||
FIRMA PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE | SIGNATURE FOR ACKNOWLEDGMENT AND ACCEPTANCE BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE SELLER | ||
NOME | TIMBRO E FIRMA | NAME | STAMP AND SIGNATURE |
TITOLO | TITLE | ||
DATA | DATE |