Comune di San Giorgio delle Pertiche
Comune di San Giorgio delle Pertiche
(Provincia di Padova)
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali
Titolo I Principi e disposizioni generali di riferimento Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità, secondo un’ottica di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “Amministrazione”: il Comune di San Giorgio delle Pertiche;
b) per “impianti sportivi ordinari”: impianti o singole parti – autonomamente fruibili – di impianti (con relative attrezzature fisse e mobili) destinate stabilmente alla pratica dell’attività sportiva, di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune per almeno 10 anni;
c) per “impianti sportivi scolastici”: impianti sportivi inseriti negli istituti scolastici e/o ad essi annessi, eventualmente messi a disposizione del Comune, in orari extra – scolastici, dai rispettivi istituti scolastici;
d) per “attività sportiva”: la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
e) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”: rispettivamente le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
f) per “affidamento in gestione”: il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
g) per “concessione in uso”: il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
h) per “tariffe”: le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto;
i) per “impianti privi di rilevanza economica”: gli impianti che, per loro natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la gestione, non possono dare luogo ad alcuna competizione commerciale per la gestione e quindi irrilevanti ai fini concorrenziali;
j) per “impianti con rilevanza economica”: gli impianti che pur rispondendo ad un interesse pubblico sono inseriti in un settore per il quale esiste anche potenzialmente una competizione sul mercato.
Art. 3 Finalità
1. Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica dell’attività sportiva, sociale ed aggregativa consentite all’interno degli impianti sportivi;
b) dare piena attuazione all’art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”;
d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni impegnate nel variegato mondo sociale;
e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione;
f) promuovere e salvaguardare in modo ottimale l’utilizzo e la conservazione degli impianti sportivi.
Art. 4 Tipologia ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali
1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:
a) strutture che hanno una prevalente valenza sportivo – sociale o che, per dimensioni o ampiezza dell’utenza o per il fatto di costituire sede di riferimento di specifiche discipline sportive, da configurarsi come “impianti ordinari”, seguono le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento;
b) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo;
c) impianti la cui gestione avviene secondo logiche a rilevanza economica, da configurarsi come “impianti a rilevanza economica”, non disciplinati pertanto dal presente regolamento.
2. L’individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita con provvedimento di Giunta.
3. Gli impianti ordinari hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali, ludico – ricreative, amatoriali e agonistiche, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.
4. L’utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.
Art. 5 Forme di gestione degli impianti sportivi
1. Gli impianti sportivi del Comune di San Giorgio delle Pertiche, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:
a) direttamente dall’Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità; a tale modello si potrà farvi ricorso solo dopo aver verificato che nel mercato locale di riferimento, secondo il più generale principio di sussidiarietà, non esistano altri soggetti che a condizioni più vantaggiose, riferite ai principi generali di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado di assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta;
b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, polisportive, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
d) mediante affidamento ad istituzioni, aziende speciali, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall’Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea.
2. L’affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe, come approvate dall’Amministrazione per l’uso di tali strutture ed eventuali altri proventi derivanti dalla gestione nonché, se previsto, un contributo/corrispettivo a carico del Comune.
3. Il soggetto che ha in gestione il servizio e in concessione l’impianto è tenuto a rispettare tutte le norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di sicurezza, di gestione dell’emergenza, ecc.) che regolamentano l’uso degli impianti sportivi.
Art. 6 – Apertura degli impianti sportivi
1. In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l’accesso e l’uso a tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute.
2. L’uso degli impianti sportivi ordinari è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo e agli orari scolastici, compatibilmente con le attività già programmate, a tutti gli istituti scolastici del territorio comunale di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta all’Amministrazione. L’uso gratuito dovrà essere consentito anche alle associazioni del volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani e per attività riabilitative.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi affidati in gestione o in concessione d’uso, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate dalla stessa o da soggetti terzi autorizzati o per altri motivi di pubblico interesse; a tale scopo dovrà essere dato al gestore o concessionario un congruo preavviso.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre, per motivi documentati e comunque nel rispetto, per quanto possibile, delle ordinarie esigenze di utilizzo del gestore, la possibilità di fare utilizzare, nei limiti definiti dalle tariffe comunali, gli impianti sportivi affidati in gestione, ad altre società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, ecc.
5. La convenzione specifica le modalità di riserva di utilizzo degli impianti sportivi, in modo da mediare le esigenze del Gestore con quelle dei soggetti terzi.
Titolo II Disposizioni per la disciplina dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.
Art. 7 Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione
1. L’Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all’art. 5, c. 1, lett. b) quando debba procedere all’affidamento in gestione di un impianto sportivo privo di rilevanza economica.
2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.
4. Per la partecipazione alla procedura di selezione, i partecipanti, fatto salvo quanto espressamente richiesto in sede di selezione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto;
b) capacità a contrarre con l’Amministrazione, nel rispetto delle normative regolanti il possesso dei relativi requisiti;
c) assenza di debiti nei confronti dell’Amministrazione al momento della presentazione dell’offerta;
d) non aver ricevuto diffide, negli ultimi tre anni, da parte dell’Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.
5. Nella scelta dell’affidatario si terrà conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell’esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto, dell’affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.
6. L’affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l’impianto e le attività oggetto della gestione. Le offerte devono comunque esplicitare, anche mediante elaborazioni progettuali:
a) il piano gestionale dell’impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo/prestazionale);
b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
c) l’ammontare dell’eventuale canone offerto, nel rispetto del canone minimo richiesto dall’Amministrazione, in relazione all’utilizzo delle strutture o la riduzione sul contributo/corrispettivo economico che l’Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione;
d) eventuali interventi di innovazione e di miglioramento dell’impianto o realizzazione di investimenti di opere ulteriori.
7. L’Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all’affidamento stesso.
8. Nell’ambito delle procedure di selezione finalizzate all’affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.
Art. 8 Affidamento in via diretta della gestione degli impianti sportivi comunali a soggetti terzi
1. L’Amministrazione può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nei seguenti casi:
a) quando sul proprio territorio sia presente un solo soggetto, di cui all’art. 5, c.1, lett. b), che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l’impianto;
b) quando i soggetti di cui all’art. 5, c.1, lett. b), operanti sul territorio su cui insiste l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
d) qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell’impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani, disabili e delle persone anziane nelle attività sportive.
2. L’atto con cui si dispone l’affidamento in gestione in via diretta deve esplicitare le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare tale scelta, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.
Art. 9 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi
1. L’Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di nuovi impianti sportivi e per la loro successiva gestione, quali:
a) procedure di finanza di progetto (project financing);
b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico - privato.
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l’Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.
Art. 10 Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali
1. Il rapporto tra l’Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui ai precedenti artt. 7 e 8 è regolato da apposita convenzione improntata alle seguenti priorità:
a) salvaguardia dell’impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.
2. Nella convenzione, redatta sulla base della convenzione tipo allegata al presente regolamento sotto la lettera A), sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:
a) garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini;
b) garanzia d’imparzialità nel permetterne l’utilizzo ai soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) che ne facciano richiesta;
c) criteri d’uso dell’impianto;
d) condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
e) modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici;
f) modalità di vigilanza e controllo da parte dell’Amministrazione;
g) obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Alla convenzione sono allegati:
a) il piano di utilizzo, che stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto;
b) il piano di conduzione tecnica, che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.
Il piano di utilizzo può essere modificato dal gestore annualmente, previa autorizzazione del Comune.
Art. 11 Durata dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi
1. L’affidamento in gestione di impianti sportivi, effettuato in base all’art. 7 o all’art. 8 del presente regolamento, è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all’ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.
2. L’Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti ordinari non può comunque superare il periodo massimo di quindici1 anni.
4. La durata della convenzione è di norma quinquennale. La prospettiva pluriennale di media o lunga durata (es. dieci/quindici anni)2 è configurabile quando l’Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati.
5. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, fino ad un massimo di anni dieci, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, in caso di investimenti che l’affidatario, in accordo con il Comune, è disposto a fare sull’impianto.
Art. 12 Tariffe
1. Il gestore ha l’obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale per l’uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe saranno a favore del gestore. Per le prestazioni di servizi resi dovrà essere osservata la normativa vigente.
2. Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all’interno dell’impianto sportivo.
Art. 13 Manutenzioni
1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’impianto sportivo sono a carico del gestore, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
2. Sono a carico dell’Amministrazione comunale le spese afferenti la manutenzione straordinaria, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del gestore. Qualora il gestore, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte del Comune, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare.
Art. 14 Controlli 3
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare specifiche commissioni a rilevanza consiliare con rappresentanza anche della minoranza politica, al fine di verificare e controllare periodicamente in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle convenzioni medesime.
Art. 15 Divieto di subconcessione
1. E’ fatto divieto di subconcedere a terzi l’impianto oggetto della gestione e di modificare la destinazione d’uso, pena la decadenza dalla convenzione stessa.
1 La parola “dieci” è stata modificata in “quindici” con emendamento del C.C. seduta del 28/06/2016;
2 La parola “cinque/dieci” è stata modificata in “dieci/quindici” con emendamento del C.C. seduta del 28/06/2016;
3 L’intero paragrafo 1 “L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle convenzioni medesime” è stato modificato in “L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare specifiche commissioni a rilevanza consiliare con rappresentanza anche della minoranza politica, al fine di verificare e controllare periodicamente in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle convenzioni medesime.” con emendamento del C.C. seduta del 28/06/2016.
2. E’ data facoltà al gestore di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all’attività sportiva quali la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario.
3. L’uso temporaneo dell’impianto da parte di altri soggetti per l’esercizio di tornei, singole manifestazioni od altre attività dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione comunale.
Art. 16 Sanzioni, decadenza e revoca
1. Il soggetto gestore ha l’obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Xxx non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre ad incorrere nella possibilità di decadenza, al gestore verranno applicate sanzioni amministrative come specificato in convenzione.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa diffida da parte dell’ufficio competente, l’Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza dalla gestione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Xxxxx sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.
3. Per motivi ed esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all’impianto dal gestore e non ancora ammortizzate.
Titolo III Disposizioni per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali Art. 17 Palestre scolastiche
1. Il Comune “incentiva e facilita un largo accesso alla cultura e alla pratica sportiva da parte dei cittadini, tanto in forma singola quanto in forma associata” (come previsto dallo statuto comunale), anche attraverso un funzionale e corretto uso delle palestre annesse agli edifici scolastici in orario extra scolastico (art. 12, Legge 04/08/1977, n. 517) da parte di gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.
2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d’uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell’educazione sportiva e ricreativa della comunità locale.
3. Gli impianti sportivi inseriti negli istituti scolastici e/o direttamente annessi alle scuole:
- Scuola primaria “X. Xxxxxxx” con sede in via Roma n. 87;
- Scuola primaria “X. Xxxxxxx” con sede in via Roma n. 364;
- Scuola primaria “E. De Amicis” con in via X. Xxxx n. 1;
- Scuola secondaria di primo grado “M. Polo” con sede in xxx Xxxx x. 00; sono assegnati ai Dirigenti Scolastici.
4. Le palestre nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra-curriculari previste nel piano dell’offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messe a disposizione dell’Amministrazione comunale per consentire l’utilizzo ad associazioni o enti, a gruppi sportivi per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. L’uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell’orario scolastico è regolato da convenzioni tra l’Amministrazione comunale e l’istituto scolastico;
5. Per sopravvenute o non programmabili esigenze della scuola, la stessa, con preavviso di almeno dieci giorni, può rivendicare in ogni momento l’impiego delle strutture ad esse assegnate, con diritto di assoluta priorità. Tale diritto, col medesimo preavviso, può essere esercitato anche dal Comune;
6. Nelle ore di utilizzazione extrascolastiche sono a carico delle associazioni sportive assegnatarie la custodia e la vigilanza oltre la corresponsione della tariffa determinata dall’Amministrazione.
Art. 18 Concessione in uso stagionale
1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale, non affidati in gestione, vengono concessi annualmente in uso ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
a) società sportive affiliate a federazioni del CONI, società affiliate ad enti di promozione sportiva, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni iscritte all’albo comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull’associazionismo;
b) soggetti aventi finalità di lucro.
2. Ai fini della programmazione e conseguente concessione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva (di base, di allenamento e agonistica) che il
richiedente intende praticarvi. In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria, l’impianto dovrà essere assegnato nel rispetto dei criteri previamente fissati con atto di Giunta Comunale. Nei limiti del possibile le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto. Le concessioni richieste a stagione sportiva già iniziata non possono modificare il piano di utilizzo stabilito all’inizio della stagione e provocare la revoca di concessioni già effettuate.
3. La durata della concessione è di norma equivalente ad una stagione sportiva che va da settembre a giugno di ogni anno, salvo quanto diversamente stabilito nell’atto di concessione.
Art. 19 Concessione in uso per attività occasionali
1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche o private aventi carattere sportivo, sociale, culturale e politico purchè compatibili con gli spazi sportivi.
Art. 20 Modalità e termini per la presentazione delle domande
1. Le richieste di concessione in uso devono essere presentate per iscritto all’Amministrazione Comunale, preferibilmente utilizzando i moduli messi a disposizione dalla stessa:
4) di norma, entro il 30 giugno, per l’uso stagionale degli impianti sportivi. Le richieste pervenute oltre la scadenza vengono prese in considerazione qualora esista una disponibilità residua di spazi in seguito alla predisposizione del piano di utilizzo;
5) almeno con 15 giorni di anticipo per le iniziative di carattere occasionale;
6) almeno con 30 giorni di anticipo quando la richiesta stessa è abbinata alla domanda di patrocinio.
2. Nella domanda dovrà essere specificato quale impianto si intende utilizzare, per quali attività sportive o manifestazione e per quali periodi ed orari, indicando il nominativo del responsabile dell’attività.
Art. 21 Modalità di rilascio della concessione in uso
1. Per le concessioni stagionali si predispone un piano di utilizzo annuale nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 18.
2. Per le concessioni occasionali viene verificata la disponibilità delle strutture e, se necessario, concordate con i richiedenti le variazioni del caso, rispettando, di norma, l’ordine cronologico delle domande. In caso di richieste contemporanee di concessioni occasionali del medesimo impianto da parte di diversi soggetti, si farà riferimento al carattere più o meno consolidato dell’iniziativa ed alla rilevanza di questa per il territorio e la cittadinanza, anche in considerazione dell’eventuale riconoscimento di patrocinio e sostegno da parte dell’Amministrazione. L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può respingere le domande.
3. Le concessioni in uso degli impianti sportivi vengono rilasciate dal responsabile del settore competente e, in caso di concessioni stagionali, sono subordinate alla sottoscrizione, da parte del concessionario, di una convenzione. Gli impianti vengono concessi nelle condizioni di arredo e attrezzature in cui si trovano.
4. Condizione necessaria per il rilascio della concessione in uso degli impianti è l’integrale rispetto degli obblighi prescritti per l’utilizzo degli impianti in occasione di precedenti concessioni. Le concessioni non danno diritto ad un uso esclusivo degli impianti, i quali possono, relativamente ad uno stesso periodo, essere utilizzati da altri utenti in giorni e/o orari diversi.
Art. 22 Tariffe
1. Per l’uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte del concessionario, il pagamento delle tariffe approvate con atto di Giunta comunale, fatti salvi i casi regolamentati in cui può essere concesso l’uso gratuito.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato al Comune:
a) nel rispetto dei tempi e delle modalità previste in convenzione, per le concessioni in uso stagionale;
b) per intero ed anticipatamente rispetto al rilascio della concessione, per l’uso occasionale; in tal caso la concessione verrà rilasciata previa esibizione della ricevuta di avvenuto versamento.
3. Il mancato uso delle strutture da parte dei concessionari, per cause da essi dipendenti, non dà diritto ad alcun rimborso.
Art. 23 Obblighi e divieti del concessionario
1. E’ fatto assoluto divieto di:
a) sub-concedere parzialmente o totalmente, a terzi, gli spazi avuti in uso, pena la decadenza dalla concessione;
b) installare attrezzature di qualunque tipo, non inerenti l’attività oggetto della concessione, all’interno degli impianti, salva autorizzazione comunale;
c) esporre cartelli pubblicitari, avvisi o altro materiale pubblicitario, sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
2. E’ fatto obbligo al concessionario di:
a) osservare e fare osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi concessi in uso;
b) utilizzare l’impianto esclusivamente per le attività previste, nel periodo di durata delle concessioni stesse, limitatamente ai giorni, agli orari ed agli spazi indicati, dietro corrispettivo delle tariffe stabilite dal Comune;
c) munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari relative all’attività svolta o delle manifestazioni oggetto di concessione;
d) garantire il rispetto della normativa e degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, sia in relazione all’attività svolta che alle attrezzature utilizzate;
e) impedire l’accesso a coloro che non partecipano alle attività sportive e ai non autorizzati;
f) garantire gli allestimenti e disallestimenti quando autorizzati, la pulizia, l’apertura e la chiusura (nel rispetto degli orari concessi), il controllo e la vigilanza sugli accessi, sull’utilizzo da parte degli utenti e sulla corretta affluenza del pubblico; in ogni caso il concessionario dovrà provvedere, al termine di ogni turno di utilizzo, al ripristino primitivo dell’impianto;
g) garantire la presenza continua di almeno un responsabile;
h) assumere tutte le misure atte ad evitare qualsiasi danno all’impianto, alle attrezzature e a tutti i beni di proprietà comunale ivi contenuti, segnalando tempestivamente ogni danno, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l’ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.
Art. 24 Controlli
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole concessioni, secondo le modalità previste nelle concessioni medesime.
Art. 25 Responsabilità del concessionario
1. Il concessionario risponde direttamente dei danni eventualmente provocati agli impianti sportivi, ai beni e alle attrezzature installate. Il concessionario dovrà sollevare l’Amministrazione Comunale e quella scolastica, in caso di palestre scolastiche, da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell’uso.
2. L’Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti o da terzi durante lo svolgimento delle attività sportive,
manifestazioni od iniziative direttamente gestite dal concessionario, a cui competono le eventuali responsabilità.
3. A tal fine il concessionario deve possedere adeguata polizza di responsabilità civile valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi.
4. Il concessionario è responsabile del rispetto della normativa e degli adempimenti previsti in materia di sicurezza pertanto il suo Presidente/legale rappresentante risulta equiparato al datore di lavoro, anche se ha volontari e non dipendenti.
Ai fini e per gli effetti dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. l’Amministrazione comunale si impegna a consegnare al concessionario il documento di valutazione dei rischi, completo del rischio per la sicurezza antincendio e del piano di evacuazione, affinchè lo stesso possa elaborare e consegnare, prima dell’inizio delle attività, il proprio documento di valutazione armonizzato con quello messo a disposizione dal Comune, tenendo conto delle attività che andranno a svolgersi e delle attrezzature utilizzate.
Nel rispetto del documento di valutazione dei rischi elaborato e della normativa vigente il concessionario dovrà nominare e garantire la presenza, ove necessario di:
- un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- addetto/i antincendio;
- addetto/i al pronto soccorso.
Art. 26 Sospensione, revoca e decadenza
1. Il concessionario ha l’obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti, previa diffida da parte dell’ufficio competente, l’Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza dalla concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente. Sono considerate cause di decadenza, a titolo esemplificativo:
a) l’inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento e dall’atto di concessione;
b) avere arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non avere tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
c) morosità nel pagamento delle tariffe d’uso.
3. La concessione può essere sospesa o revocata per improrogabili lavori di manutenzione, per impreviste esigenze, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale. La sospensione o revoca sarà motivata con comunicazione scritta al concessionario eventualmente anticipata, per motivi di particolare urgenza, con comunicazione verbale. Il Comune rimane comunque sollevato da ogni obbligo di rimborso al concessionario da qualsiasi spesa da esso sostenuta o impegnata (eccetto il canone di concessione per il mancato uso, eventualmente già versato) ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni.
Art. 27 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti, le direttive, e ogni altro provvedimento relativo all’utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche precedentemente approvato.