REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Xxxxxx Xxxxxxx Servizio Tecnico Bacino Reno Codice Fiscale n.80062590379
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Repertorio n. del
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’esecuzione dei lavori di: CUP CIG
Euro | |
Lavori | |
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 28.611,20 |
Importo contratto |
Legge Codici lavori 202C001 -2B1C101 – Comuni di Sala Bolognese (BO) – San Xxxxxxxx in Persiceto (BO) – Torrente Samoggia (Reno) - Ripristino della livelletta delle sommità arginali del torrente Samoggia tra le sezioni 40 e 52, interessate dalla subsidenza.
L’anno duemila , il giorno del mese di
, nella sede del Servizio suintestato, avanti a me, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n. 10421 del
30/08/2011, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e senza l’assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d’accordo rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:
- Petri Arch. Xxxxxxxxxx, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) l’1/06/1953, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno, incaricato con determinazione n. 9498 del 28/07/2011, in rappresentanza della Regione Xxxxxx-Romagna, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”, autorizzato alla stipulazione dei contratti con delibera di Giunta
n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- , nato a , il , in qualità di dell’impresa con sede in , via
, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di con il n.
in data e con il numero di Repertorio Economico Amministrativo del , come attestato con certificato della C.C.I.A.A. di , codice fiscale - partita IVA n. ; posizione INPS
; posizione INAIL , posizione Cassa Edile
, regolarità contributiva accertata mediante DURC rilasciato da in data CIP
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.
PREMESSO
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica in data n. è stata assunta, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato anche semplicemente "Codice dei Contratti", la determinazione a contrarre, mediante procedura aperta ed aggiudicati i lavori con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa;
- che in data , è stata esperita la gara per l’assunzione dei predetti lavori che sono stati aggiudicati definitivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n.
, del , la cui efficacia è stata disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n. , del , all'appaltatore per l’importo netto di Euro
(Euro ) comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che, ai sensi del X.Xxx. 6 settembre 2011, n.159, nulla risulta a carico dell’Impresa suddetta come da certificato del Prefetto della Provincia di rilasciato ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.252/98, in data - prot. n. , agli atti
di questo Servizio
- che il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell’appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell’art.106, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto del contratto descrizione sommaria delle opere
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto della sola
esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed in questo richiamati.
I lavori citati in premessa sono classificati lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n.81 e, conseguentemente, verrà richiesta la copertura previdenziale INPS, INAIL e CASSA EDILE.. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono così riassumersi, salvo più precise indicazioni che si riscontrano nei disegni esecutivi o che possono venire impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori:
- rialzo e ringrosso argine destro e sinistro torrente Samoggia fra i pilastrini 40 e 52, con rifacimento della viabilità bianca posta al piede degli argini.
Art.2
Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione
I lavori di cui all'art.1 sono così composti:
N | CAT. | DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE | IMPORTO NETTO LAVORAZIONI | MODALITA' CONTAB. M (MISURA) C (CORPO) | % SU TOTALE | % MANO D’OPERA |
1 | OG8 | Costruzione argini | 2.267.187,65 | C | 74,46 | 13 |
2 | OG8 | Realizzazione scogliere, sfalci, idrosemina, sistemazione area di prelievo terre | 538.751,70 | M | 17,70 | 13 |
3 | OG8 | Taglio vegetazione per | 4.801,08 | C | 0,16 | 35 |
allestimento cantiere | ||||||
4 | OG3 | Demolizione e ricostruzione viabilità esistente | 200.173,83 | M | 6,57 | 13 |
5 | OG3 | Demolizione e smaltimento attraversamenti esistenti | 5.000,00 | C | 0,16 | 13 |
IMPORTO A BASE D’ASTA | 3.015.914,26 | |||||
ONERI PER SICUREZZA | 28.611,20 | M | 0,94 | 35 | ||
IMPORTO DELL’APPALTO | 3.044.525,46 | 13,24 (MEDIA PONDERATA) |
Gli importi parziali di progetto di cui sopra, ridefiniti secondo l'offerta prezzi presentata in sede di gara dall'appaltatore, potranno subire diminuzioni o aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. Per tali variazioni si procederà a norma dell’art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art.161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
Art. 3
Categoria prevalente ed ulteriori categorie
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.108 e art. 170 del D.P.R. n.207/2010 le opere della categoria prevalente sono quelle della categoria OG8 per la classifica IV, per l’importo complessivo di € 2.839.351,63 .
Ulteriore categoria scorporabile/subappaltabile ad imprese qualificate: categoria OG3 per un importo di € 205.173,83.
Art.4
Forma e principali dimensioni delle opere - quote di riferimento
La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dai disegni esecutivi di progetto, salvo quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
L’Amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facoltà di introdurre all’atto esecutivo varianti di modesta entità alle opere, senza aumento di spesa, nell’esclusivo interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l’Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
I riferimenti planimetrici ed altimetrici, se non sono contenuti nei disegni di progetto, verranno indicati dalla Direzione Lavori all’atto della consegna.
Il dimensionamento dell’opera, è individuato dai seguenti parametri:
-370.000 mc nuova arginatura;
- 13.400 t scogliera;
- 5.125 m viabilità bianca;
- 142.500 mq idrosemina.
Art.5
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel cronoprogramma e secondo le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, al fine di evitare interferenze tra le lavorazioni.
L'Impresa, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà presentare con il piano operativo, il programma dei lavori, indicando i tempi in cui gli stessi saranno eseguiti.
L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’eventuale ritardo nell’esecuzione dei lavori, rispetto ai termini fissati dal programma temporale per le varie fasi e per l’ultimazione dei lavori, tale da comportare l’applicazione di una penale di importo complessivo superiore al 10% dell’importo di contratto, è da considerare grave negligenza e, pertanto, la stazione appaltante procederà ai sensi
dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 145, comma 4 del D.P.R. n° 207/2010.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel Cronoprogramma o dell'eventuale programma dei lavori proposto dall'appaltatore e accettato dalla direzione lavori.
Le fasi sono così articolate:
1) accantieramneto e taglio di vegetazione;
2) rifacimento strade in destra e sinistra idraulica;
3) movimenti terra;
4) formazione difese spondali;
5) idrosemina;
6) sistemazione area prelievo terre.
Nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, relativo alle proprie scelte autonome di organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà tenere conto di quanto sopra elencato e di quanto stabilito nei Piani di
Sicurezza previsti dalla vigente normativa; eventuali variazioni dovranno essere preventivamente proposte alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per le rispettive approvazioni; in ogni caso l’andamento dei lavori non dovrà essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
Articolo 6
Documenti che fanno parte del contratto.
Il presente contratto dovrà essere eseguito nell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, ai sensi dell’art. 137 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono parte integrante del presente contratto:
- dal capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le parti rimaste in vigore dall'8 giugno 2011, vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 358 e il comma 1 dell'art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche
se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
- dal capitolato speciale d’appalto, materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera “A;
- dalla lista dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, materialmente allegata al presente contratto sotto la lettera “B”, che costituisce l’elenco dei prezzi contrattuali;
- dai disegni di progetto materialmente allegati al presente contratto sotto la lettera “C”;
- dal cronoprogramma materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera “D”;
- dal Piano di Sicurezza ex art.131, comma 3, del Codice dei Contratti, debitamente firmato dai contraenti e conservato agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal piano operativo di sicurezza, debitamente vistato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, debitamente firmato dai contraenti e conservato agli atti del Servizio Tecnico Xxxxxx Xxxx quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle polizze di garanzia di cui agli artt. 123 e
125 del D.P.R. n° 207/2010, conservate agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.
E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, che si allegano al presente contratto sotto la voce "Allegato B", i quali, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
Articolo 7 Ammontare del contratto.
L’importo contrattuale ammonta a Euro diconsi Euro di cui:
a)- Euro (Euro ) per lavori veri e propri;
b)- Euro 28.611,20 (Euro ventottomila- seicentoundici/20) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A..
Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti; per la parte di lavori “a corpo”, prevista in Euro (Euro ), l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori “a misura”, previsti in Euro (Euro ) i prezzi unitari offerti in sede
di gara costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Articolo 8
Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei Contratti, nonché secondo le previsioni degli
articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell’offerta prezzi di cui all’allegato “B”.
Art.9
Danni di forza maggiore
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’articolo 166 del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere comunicati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno.
L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
I riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo l’Impresa provvedere al ripristino a sua cura e spese.
Per ogni segnalazione di danni il Direttore dei Lavori compilerà un verbale di accertamento.
TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 10
Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla approvazione del contratto da parte dei competenti organi regionali.
In ogni caso, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l’appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art.129 del Codice dei Contratti e dall’art.125 del D.P.R. n.207/2010.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 623 (seicentoventitre) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; tale tempo, ai
sensi dell’articolo 40, comma 3, D.P.R. n.207/2010, è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.
Art.11 Proroghe
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n.207/2010, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Art.12
Sospensioni o riprese dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del
D.lgs n. 163/2006, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’articolo 159 del D.P.R. n.207/2010, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data del relativo verbale e nel rispetto dell’art. 158 e 159 del D.P.R. n.207/2010. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all’esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.
Articolo 13
Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Nel caso di mancato rispetto del termine o dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, è applicata una penale nella misura percentuale dell’0,1% dell’importo di contratto, per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre al rimborso delle spese di protratta sorveglianza che l’impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.
L’ammontare della penale verrà contabilizzato nel conto finale a debito dell’Impresa e non è previsto alcun premio di accelerazione.
Articolo 14
Attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico
L’Impresa dovrà avere la disponibilità dell’attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le specifiche richieste dal presente contratto.
Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.
Dell’attrezzatura ritenuta indispensabile per
l’esecuzione dei lavori in oggetto si forniscono di seguito le indispensabili caratteristiche tecniche:
- n. 2 escavatori di peso compreso fra 27 e 32 t;
- n. 1 ruspa potenza compresa fra 90 e 118 KW;
- n. 1 rullo vibrante di peso 2.5 t;
- n. 5 autocarri 4 assi con carico fino a 29 t.
Articolo 15 Obblighi dell’appaltatore.
Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del
D.M. 19 aprile 2000, n.145 ed agli altri specificati nel presente contratto, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell’Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore:
a) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
b) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori;
c) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal Sig. , direttore tecnico dell’impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall’impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l’assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
Qualora per qualsiasi motivo l’appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all’Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d’appalto.
Il Sig. è autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.
Articolo 16 Protocollo di legalità
1) L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2010 presso la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e
3 del suddetto protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
3) L’appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richista di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture e servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
4) L’appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato eventuali iniziative di competenza.
5) L’appaltatore dichiara di conoscere e di
accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98 , ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in relazione alla prima erogazione utile.
6) L’appaltatore dichiara di conoscere e di
accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7) L’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata. L’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo, determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Articolo 17 Invariabilità del corrispettivo.
1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice dei Contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.
2. Sono invece ammessi gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 133 del Codice dei Contratti, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
Articolo 18
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, convertito in legge 28 maggio 1997, n.140, non è ammessa alcuna anticipazione.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4 comma 3, del D.P.R. n.207/2010, fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.207/2010 ed al maturare delle altre condizioni eventualmente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l’approvazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a giorni 45, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l’ammontare, al netto delle ritenute di legge.
In ogni caso il certificato di pagamento dovrà essere emesso non oltre 45 giorni dalla data di
emissione dello stato di avanzamento lavori, il suddetto termine sarà sospeso dalla data di richiesta del DURC alla data di ricevimento del DURC favorevole, il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di contabilizzare anche la metà dell’importo del materiale in provvista ai sensi dell'articolo 180, comma 5 del D.P.R. n.207/2010.
Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato a misura.
I titoli di spesa saranno emessi sulla Tesoreria Regionale gestita dalla Unicredit Banca spa con sede in Bologna – Via Indipendenza n. 11. Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa come risulta dal Certificato della Camera di Commercio, agli atti di questo Servizio. La predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.
Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo
l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all’atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell’appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell’art.235, comma 2, D.P.R. n.207/2010, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
I pagamenti di cui ai commi precedenti potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto del patto di stabilità tempo per tempo vigente.
Ai sensi dell'art.135 del Codice dei Contratti pubblici l'appaltatore, in occasione della presentazione delle fatture relative agli stati di avanzamento lavori e dello stato finale, tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell'appaltatore, ivi inclusi i procuratori generali e speciali nonché i vicepresidenti, dovranno presentare una autocertificazione attestante in modo analitico e puntuale, l’assenza delle clausole di risoluzione del contratto.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa.
Articolo 19
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
2. Qualora l'appaltatore provveda alle transazioni relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii..
3. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della
Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 20
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla
buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 21 Risoluzione del contratto.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 135, 136 e 138 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi:
a) frode dell’appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento dell’appaltatore alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertata la mancata e reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni e/o diffite fatte dal medesimo direttore dei lavori;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore;
d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale accertata a carico dell’appaltatore;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto e il subcontratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
l) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all’art.118, comma 11 del Codice dei Contratti;
n) violazione dell'art. 118, comma 3 del Codice dei
Contratti;
o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici;
p) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.81/2008;
q) mancato rispetto delle clausole pattizie contenute nel protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2010 presso la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, di cui al precedente art.16.
Nel caso sia disposta la risoluzione del contratto vengono adottati i provvedimenti previsti all’art.
138 del D.Lgs. 163/2006 e fatto salvo l’accertamento di ulteriori altri danni e le conseguenti azioni giudiziarie, la stazione appaltante porrà a carico dell’appaltatore le seguenti spese:
a) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la eventuale conseguente revisione del progetto;
b) eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
c) eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta e dalla eventuale maggiorazione del costo dell’appalto;
d) eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
A titolo di primo risarcimento la stazione appaltante provvederà, subito dopo l’adozione del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.
Articolo 22 Controversie.
Le controversie relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto sono regolate dalle norme contenute nella parte IV “Contenzioso” del D. Lgs. 163/2006.
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto all’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, sono deferite al Giudice Ordinario.
È esclusa la competenza arbitrale.
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale iniziale in misura superiore al 10 per cento, viene attivata la procedura dell’Accordo Bonario prevista all’art. 240 del D. Lgs. 163/2006. La procedura di cui al comma precedente può essere attivata anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede di accordo bonario, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario.
Nelle more della definizione dell’accordo bonario, l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Articolo 23 Domicilio dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.M. n.145/00, l’appaltatore elegge domicilio presso la sede della stazione appaltante.
TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 24
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L’appaltatore è tenuto, nei confronti delle maestranze impiegate nell’esecuzione dei lavori aggiudicati, all’osservanza di tutta la normativa legislativa e regolamentare in materia di contratto collettivo di lavoro del settore edile, applicando al riguardo gli eventuali accordi integrativi
locali e ciò anche se aderente od appartenente ad altro settore di attività. E’ fatta salva la possibilità della stazione appaltante, su richiesta dell’appaltatore, di esimere formalmente il predetto appaltatore da tale obbligo, in relazione alla peculiarità e specialità dei lavori da eseguire. In particolare, fatta salva l’eccezione che precede, è prescritto quanto segue:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) l’appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori;
d) l’appaltatore è tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e fatte salve eventuali diverse o più rigorose penalizzazioni previste dalle norme in vigore, procede, qualora i lavori siano in corso di esecuzione, alla immediata sospensione dei pagamenti in acconto, ovvero qualora siano già ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme a disposizione a garanzia degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante:
- prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;
- al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
L’Impresa è tenuta ad osservare le norme stabilite dall'articolo 22 della L.646/1982 in materia di custodia e vigilanza dei cantieri. L'impresa è altresì obbligata a curare l'esposizione nei cantieri della prescritta tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'impresa assuntrice, il
progettista, il | direttore nonché | l'assistente. Ai |
sensi dell'art. | 118, comma 5 del | D.Lgs. 163/2006, |
nei cartelli esposti devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) del medesimo articolo; devono essere indicati inoltre il nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nonché gli estremi della notifica preliminare. Copia di detta notifica deve essere affissa ben visibile in cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza.
L’Impresa dovrà mantenere in cantiere un registro del personale firmato in bianco dal Direttore di Lavori e dal Responsabile del cantiere prima dell'inizio dei lavori. Giornalmente, a cura dell'Impresa, siano indicate le persone presenti, le relative mansioni, nonché la Ditta di appartenenza. Tale registro sarà vistato dal Direttore dei lavori in occasione della visita in cantiere e sarà restituito al termine dei lavori all'Amministrazione. In caso di inadempimento l'Amministrazione potrà promuovere azione di risoluzione del contratto.
Articolo 25
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1.L’appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal presente contratto nonché:
a) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e le
eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo;
b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).
2.L’appaltatore conferma la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel Sig.
, designato con effetto dal , e la nomina del responsabile per la gestione delle emergenze nel Sig. . Conferma altresì la designazione con effetto dal del Dott. , quale medico competente ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla Stazione appaltante ogni qualvolta mutino i nominativi di cui al comma 2.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 26 Subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell’appaltatore.
Articolo 27
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero in data rilasciata dalla
società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro pari al per
cento dell'importo del presente contratto in quanto l'impresa è certificata a sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9200.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con l’art.113 del Codice dei Contratti.
Articolo 28
Responsabilità verso terzi e assicurazione.
0.Xx sensi dell’articolo 129 del Codice dei Contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con polizza numero in data rilasciata dalla società agenzia/filiale di
con i seguenti massimali:
- euro 3.683.875,81 (tremilioniseicentottanta- tremilaottocentosettantacinque/81 a copertura dei danni subiti agli impianti e opere che si verifichino in corso di esecuzione (sezione A partita 1 – Schema – Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3 del D.M. N. 123/2004);
- euro 50.000/00 (cinquantamila/00), a copertura dei danni a opere preesistenti (Sezione A Partita 2
– Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3. del D.M. n. 123/2004);
- euro 20.000,00 (ventimila/00), per demolizione e sgombero (Sezione A Partita 3 – Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3 del D.M. n. 123/2004);
- euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura della responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori (Sezione B – Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3 del D.M. n. 123/2004.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. 207/2010 e, per le parti non abrogate e compatibili con il predetto Codice dei Contratti, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 e il D.Lgs. n.81/2008.
Articolo 30
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 31 Efficacia del contratto
Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo l’approvazione da parte dei competenti organi regionali.
Il Responsabile del Servizio (Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxx)
L’appaltatore ( )
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l’appaltatore dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli artt. 6, 9, 14,
15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 del presente contratto.
L’appaltatore ( )
Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione
appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia su facciate intere e linee della , regolarmente bollate, ho letto alle parti le quali a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare
L’Ufficiale Rogante (Xxxx. Xxxxx Xxxxx)